_De' Riti della Regia camera._
Pure sotto il Regno di Roberto furono compilati i riti della Regia
Camera. Questo Tribunale non solo in tempo dell'Imperador Federico
II si reggeva dai maestri Razionali, ma anche nel Regno di questi
Re angioini. Erano questi Ufficiali di grande autorità, e perciò
vediamo i più distinti personaggi di que' tempi impiegati a queste
cariche; e dalla Regina Giovanna I furono di maggiori prerogative e
privilegi arricchiti. La principal loro incombenza era d'invigilare
sopra i diritti e rendite fiscali, costringere i minori Ufficiali come
Doganieri, Tesorieri, Credenzieri ed altri, a render ragione della
loro amministrazione, ricevere da essi i conti dell'esazioni fatte, e
raccogliere il denaro per mandarlo alla Camera del Re. Queste rendite
per la maggior parte si cavavano da' dazi, gabelle, dogane, regalie
e da altre ragioni fiscali, così antiche come nuove. Nel Regno de'
Normanni queste esazioni restringevansi a poco numero, ed erano assai
moderate, e particolarmente in tempo del buon Re Guglielmo; ma da poi
che l'Imperator Federico I restituì le _regalie_, che s'erano quasi
perdute in Italia, e che tutti gli altri Principi, al di lui esempio,
vollero anche restituirle ne' loro Stati, s'accrebbe il di lor numero,
e furono più pesanti. Così passato questo Regno dai Normanni a' Svevi,
Federico II ve n'impose delle nuove: instituto, che fu poi dagli
altri Re suoi successori continuato, come quello che conduceva molto
all'abbondanza del loro erario, donde potevano sostenere più grandi
eserciti e numerose armate. I Re della casa d'Angiò, ancorchè più
volte ne' loro Capitoli promettessero moderarle, e di ridurle secondo
erano al tempo del Re Guglielmo il Buono; con tutto ciò, per le lunghe
ed ostinate guerre che soffrirono, e particolarmente per quella di
Sicilia, non ne fecero nulla, anzi di tempo in tempo più crebbero.
Furono per ciò queste ragioni fiscali divise in _antiche_ e _nuove_.
Dell'_antiche_, cioè di quelle, che furono prima dall'Imperador
Federico II nel Regno di Guglielmo, e suoi successori Normanni, abbiamo
che Andrea d'Isernia[64] ne formò due Cataloghi: uno se ne legge
nelle note, che fece alle Costituzioni del Regno sotto la rubrica
_de decimis_: e l'altro tra i riti della Regia Camera, pure sotto il
medesimo titolo[65]. In poche cose, e sol nell'ordine è l'uno vario
dall'altro: ecco il novero, che ne fece nelle Costituzioni.
_Jura vetera sunt haec, videlicet._
_Dohana._
_Anchoragium._
_Scalaticum._
_Glandium, et similium._
_Jus Tumuli._
_Portus, et Piscaria._
_Jus Affidaturae._
_Herbagium, Pascua._
_Passagium vetus._
_Jus Casei, et Olei non est ubique per Regnum._
Ecco l'altro che pose fra i Riti della Camera.
_Jura vetera sunt haec._
_Jus Dohanae._
_Jus Anchoragii._
_Jus Scolatici_, ovvero
_Jus Colli._
_Jus Tumuli._
_Jus Portus, et Piscariae vetus._
_Jus Bucceriae vetus._
_Jus Affidaturae herbagii, pascuorum, glandium, et similium._
_Jus Casei, et Olei, non est ubique per Regnum._
_Jus Passagii vetus._
Delle _nuove_ parimente ne abbiamo del medesimo Autore ne' luoghi
allegati due cataloghi. Furono queste introdotte da Federico II
Principe appo gli Scrittori Guelfi, che scrissero sotto il Regno
degli Angioini, riputato tiranno, e che angariasse in cento maniere
i suoi sudditi: Andrea d'Isernia sopra gli altri l'ha sempre nelle
sue opere malmenato, e dipinto per un crudele, e lo pone per ciò nel
fuoco penace dell'Inferno: dice nelle Costituzioni[66], che perciò
la Chiesa non vuole le decime di queste esazioni, come ingiuste, ed
imposte da Federico contro Dio e la giustizia: _De illis non vult
Ecclesia decimas, tanquam de male oblatis, quae imposita fuerunt
per illum contra Deum, et justitiam: per quod videtur ille Federicus
quiescere in pice, et non in pace_. E nel Rito I sotto il titolo _de
Jure Tinctoriae, et Celandrae_, dicendo che questi dritti come nuovi
ed odiosi non doveano stendersi per interpetrazione, ma più tosto
restringersi, scrisse: _Imposita fuerunt haec ab eo, qui depositus fuit
a Regno, et Imperio: poena sua propterea in Inferno crescit semper,
sicut poena Arii, ut Augustinus dicit_. Ma queste erano vane querele,
parole inutili e buttate al vento. S'incolpava, e detestava Federico
per avergli introdotti, si declamavano per empj ed ingiusti; ma non per
questo i Re Angioini, Roberto istesso, e Carlo suo padre, sotto i quali
egli scrivea, gli tralasciarono; anzi Roberto per avergli rigidamente
esatti ed accresciuti ne fu imputato d'avarizia.
L'istesso Andrea[67], che declamando dice, che la Chiesa nè men per
quelli vuol decime, ci racconta, che Filippo Minutolo Arcivescovo di
Napoli, mal soddisfatto della convenzione passata col Re Carlo II che
si dovessero pagar le decime per le due terze parti, lasciandone una,
che si credette poter importare per li nuovi ed illeciti diritti,
tornò a moverne litigio, credendo essere stato ingannato; ma dopo un
lungo contrasto, essendosi appurato che importava assai meno ciò che
gli apparteneva, quando non voleva esigere per li nuovi dazj, i quali
importavano somma assai maggiore dei vecchi, e che perciò bisognava
restituir grosse somme, niente curandosi più dell'indebita esazione,
nè di proseguirla per l'avvenire, pregò il Re che per grazia glie le
accordasse, e continuasse ad esigere le due terze parti, come prima;
e per togliere ogni scrupolo, il Re acconsentì, che per l'avvenire si
pagassero a lui due parti intere; ma che ciò che gli veniva per questo
suo dono, dovesse impiegarlo per l'edificio del Duomo di Napoli, e
quello finito, se gli dovesse continuare il pagamento con peso di
pregare Iddio per l'anime de' suoi genitori, e di dover ergere in
quella Chiesa alcuni altari, siccome narra Isernia, che a suo tempo si
faceva e si pagava[68].
Questi nuovi diritti, secondo il novero, che fa Isernia nelle
Costituzioni del Regno, sono:
_Nova sunt haec, videlicet._
_Jus Fundici Ferri._
_Azarii. Picis._
_Salis._
_Jus Staterae, seu Celandrae._
_Ponderaturae._
_Jus Mensuraturae._
_Riae de nove._
_Jus Setae. Jus Cambii._
_Saponis. Molendini._
_Bechariae novae._
_Imbarcaturae. Jus Sepi._
_Jus Portus, et piscariae novum._
_Jus Exiturae._
_Jus Decini. Tentoriae._
_Jus Marchium._
_Jus Balistrarum. Jus Gallae._
_Jus Lignaminum non est ubique._
_Jus Gabellae auripellis non est ubique per Regnum._
_Jus Resinae, seu reficae majoris, et minoris non
est ubique, sed Neapoli._
L'altro Catalogo delle medesime, che pose fra i Riti è questo.
_Jura nova sunt haec._
_Jus Fundici._
_Jus Ferri._
_Jus Azarii._
_Jus Picis._
_Jus Salis._
_Jus Staterae, seu ponderaturae._
_Jus Mensuraturae._
_Jus Exiturae._
_Jus Setae._
_Jus Tinctoriae, et Celandrae._
_Jus Cambii._
_Jus Bucceriae novum._
_Jus Imbarcaturae._
_Jus Sepi._
_Jus Partus, et Piscariae novum._
_Jus Decini._
_Jus Balistrarum._
_Jus Reficae majoris, et minoris._
_Jus Marium, saponis, molendini, et gallae, non
sunt ubique, sed in Apulea._
_Jus Lignaminum, non est ubique._
_Jus Gabellae auripellis._
Di tutte queste ragioni fiscali, delle loro esazioni, delle persone che
erano obbligate a pagarle, del modo di riceverne conto da' Doganieri,
Credenzieri, Gabellotti, ed altri minori Ufficiali, delle loro colpe e
difetti nell'amministrazione de' loro pleggi, degl'incanti, che doveano
premettersi per gli affitti, e degli escomputi pretesi, e di tutte le
quistioni e liti che insorgevano intorno a ciò tra le Parti e 'l Fisco,
questo Tribunale della Camera de' Conti n'era il giudice competente.
Veniva retto, oltre il Luogotenente del Gran Camerario suo Capo, da'
Maestri Razionali, chiamati così, _a rationibus quibus praesunt_[69].
Era perciò questo Tribunale nomato _Auditorium rationum_: poi fa detto
_Audientia Summaria_: e finalmente _Camera Summaria_[70]. Accadevano
per conseguenza molto spesso de' dubbj intorno a tutte queste cose,
ed i M. Razionali li decidevano, e secondo le loro decisioni, da
quelle che furono in ogni tempo uniformi e costanti, ne sursero vari
Riti e stili di giudicare, e varie norme e regole per potersi in casi
simili, in decorso di tempo, valere. Prima d'Andrea d'Isernia questi
Riti ed osservanze non si potevano ricavare, se non dai libri del
Tribunale, ove erano notati: e poichè a tutti non era facile averne
copia o comodità d'osservargli, non erano così universalmente noti e
palesi. Furono, egli è vero, alcuni regolamenti a ciò attenenti fatti
inserire nelle nostre Costituzioni, come sotto il titolo de _Officio
Magistrorum Fundicariorum_, ed in alcuni altri; ma dice l'istesso
Andrea nelle note a questa Costituzione, che gli altri statuti di
Federico a ciò riguardanti, erano nelle dogane, nè furono uniti a quel
volume delle Costituzioni: _Sicut dicunt alia statuta Imperialia, quae
sunt in Dohanis, nec sunt redacta in hoc volumine_. Questo gravissimo
Giureconsulto fu dunque, che trattigli da' registri delle dogane e
degli Atti di quel Tribunale, gli compilò, e ridusse in quella forma
che ora si leggono. Nè era da sperare che altri avessero potuto con
tanta diligenza, ed esattezza por mano a quest'opra, con quanta da
lui si fece. Era stato egli creato M. Razionale dal Re Carlo II, e poi
visse tale in tutto il tempo che regnò Roberto, che vuol dire 34 altri
anni, sin che dalla Regina Giovanna I non fosse innalzato al posto di
Luogotenente; onde niuno meglio di lui poteva darci i Riti di questo
Tribunale, e compilargli con tanta nettezza e dottrina, con quanta si
vede.
Ch'egli ne fosse stato il Compilatore, non è da dubitare: abbiamo
veduto per lo confronto fatto dei Cataloghi di queste ragioni fiscali,
riconoscer quelli un medesimo Autore. È manifesto ancora da un
altro confronto, che può farsi di ciò che scrisse l'istesso Andrea
ne' Commentarj de' Feudi sotto il titolo, _Quae sint regalia, in §
vectigalia, in add. n. 14_ e nelle note alla Costituzione suddetta _de
Officio Magistrorum Fundicariorum_, e da ciò che si legge in questi
Riti sotto la rubrica _de jure fundici_[71], ove si veggono ripetute
_ad literam_ l'istesse parole. Il medesimo Andrea nell'ultimo Rito
de _jure Dohanae_ nel fine cita se stesso; si rimette a quel ch'egli
medesimo avea scritto _in cap. unico, § Sacramentum, de consuet.
rect. feud_. Ce lo testificano ancora gli Autori suoi coetanei, o che
fiorirono non molto dopo lui. Luca di Penna fu suo contemporaneo,
perchè fu coetaneo di Bartolo, e quegli attesta, il Compilatore di
questi Riti essere stato Andrea[72]. Goffredo di Gaeta, che nell'anno
1460 come e' dice nel Rito_ 2 de decimis_, compose i Commentarj,
ovvero letture sopra i medesimi, passa in più luoghi per cosa fuor
d'ogni dubbio che Andrea ne fu l'Autore[73]. Il medesimo scrissero
Liparulo nella di lui vita[74], e l'Anonimo[75] Autor delle Note a'
Riti suddetti. E finalmente a lettere cubitali ciò si legge nel Codice
di questi Riti, che si conserva nell'Archivio della Regia Camera, che
porta in fronte questo titolo: _Ritus Domini Andreae de Isernia super
universis juribus Dohanarum, et aliarum Regni Siciliae Gabellarum_.
Furono appellati da Andrea questi Riti _Jura Imperialia_, non
perchè l'Imperador Federico nella maniera, che ora si leggono,
gli avesse egli fatti compilare, come fece del libro delle nostre
_Costituzioni_; ma perchè alcuni dritti, che si leggono in essi,
furono nuovamente da Federico introdotti, e chiamati per ciò _jura
nova_, ovvero _Imperialia_, a differenza degli antichi, chiamati
_jura vetera_, ch'erano prima di lui nel Regno de' Normanni. Ancorchè
Andrea d'Isernia, per privato studio e diligenza, avesse fatta questa
Compilazione, non per pubblica autorità, siccome furono da poi fatti
compilare i Riti della G. Corte della Vicaria dalla Regina Giovanna II,
che per sua Costituzione diede loro forza e vigore; non è però, che i
medesimi non abbiano avuta sempre, siccome ritengono ancora oggi, tutta
l'esecuzione ed osservanza, e che non abbiano presso noi quel medesimo
vigore, che hanno le leggi nostre scritte, come dipendenti da un non
mai interrotto stile, e da un antico uso di questo Tribunale[76]. Egli
è vero, che per lo corso poco men di quattro secoli, da che furono
compilati, molte cose sono mutate, ed altre cose nuove introdotte, onde
di questo Tribunale, oltre i Riti, abbiamo ora anche molti Arresti
raccolti dal Reggente de Marinis; nulladimanco in ciò, che per nuova
legge non fu mutato, o per contrario uso andato in dimenticanza, han
tutta la forza e tutto il lor vigore.
Abbracciò Andrea in questa Compilazione tutti i dritti così antichi,
come nuovi di sopra annoverati, divisegli con più distinzione in più
rubriche, e collocò sotto ciascuna di esse più o meno Riti, secondo
che la copia, o brevità del soggetto richiedeva. Trattò ancora, quasi
per appendice, di molte cose appartenenti agli Ufficiali, che hanno
l'amministrazione ed esazione de' medesimi, con rubriche separate,
come si vede nella rubrica 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34,
35, 36, 37 e 38. Egli è da avvertire che fra questi si leggono alcuni
Arresti fatti dai M. Razionali dopo la compilazione fatta da Isernia, e
inseriti da poi ne' luoghi adattati al soggetto, com'è l'arresto, che
si legge sotto la rubrica 11_ de Tracta_, fatta a settembre dell'anno
1382 e consimili. In oltre la rubrica 31 ch'è l'ultima, _de jure
Falangae, seu Falangagii_, fu aggiunta dopo la Compilazione d'Isernia;
perchè questo nuovo dritto o sia gabella, ch'è membro della Dogana,
fu imposto nell'anno 1385 dal Re Carlo III di Durazzo: questo Principe
l'impose dalla città di Gaeta insino a Reggio per quanto corre il Mar
Tirreno[77]: da poi Alfonso I d'Aragona nell'anno 1452 lo stese per
tutto il Regno, dal fiume Tronto insino a Reggio per quanto corre il
Mar Adriatico: tra questi due Mari è collocato il Regno.
Il primo, che dopo un secolo e più anni commentasse questi Riti fu
_Goffredo di Gaeta_ figliuolo di Carlo, che fiorì sotto il Re Ladislao
e la Regina Giovanna II, in qualità di Avvocato fiscale. Goffredo
suo figliuolo emulando le virtù paterne, e calcando le medesime sue
pedate, fu gran tempo nel Regno della Regina Giovanna II M. Razionale,
da poi dal Re Alfonso I avendo questo Principe al Tribunale della
Camera de' Conti aggiunti quattro Presidenti di toga, e due idioti, fu
creato Presidente della medesima; la qual carica continuò nel Regno di
Ferdinando I infino al tempo di sua morte, che accadde nell'anno 1463 è
verisimile che cominciasse questa sua fatica nel Regno d'Alfonso, e la
terminasse sotto Ferdinando, già che nel Rito 2 _de decimis_, dice, che
a riguardo del tempo, nel quale egli scrivea, cioè nel 1460 i diritti
imposti da Federico non si potevano dir più nuovi, ma antichi, essendo
scorsi dal dì della sua deposizione (che la pone nel 1244) ducento e
sedici anni. I suoi Commentarj sono dotti, gravi e proprj della materia
che si tratta, senza divagarsi in quistioni inutili ed estranee,
come allora correva il vizio degli altri Commentatori. Perciò furono
dai Professori de' seguenti tempi tenuti in sommo pregio, e riputato
l'Autore per uno de' maggiori Giureconsulti de' suoi tempi. Morì egli
in Napoli nel 1463 come lo dimostra l'iscrizione del suo sepolcro,
che si vede nella chiesa di S. Pietro Martire nella cappella della sua
famiglia, ove giace sepolto insieme con Carlo suo Padre.
Dopo il corso d'un altro secolo abbiamo che fossero state fatte quelle
note, che si leggono a questi Riti d'un Autore incerto ed _Anonimo_;
poichè s'allegano dal medesimo decreti ed arresti della Camera degli
anni 1554, come nel Rito primo de _Jure Ponderaturae_, del 1565 come
nel Rito 14 _de Jure Fundici_, ed altrove allega molte scritture e
consulte di quel Tribunale fatte in questi medesimi tempi. Allega
spesso Goffredo di Gaeta, Matteo d'Afflitto, e sovente anche Autori
del decimosesto secolo. Queste note sono proprie, dotte ed utilissime,
ripiene di molte notizie degli atti del Tribunale, de' suoi arresti,
lettere, consulte, carte regali, registri e ogni altro che poteva
conducere alla vera intelligenza de' vocaboli, e de' sentimenti di
questi Riti e delle mutazioni, aggiunzioni e variazioni ch'erano
seguite insino a' suoi tempi, intorno alle nuove imposizioni d'altri
diritti e gabelle, e delle loro origini, e progressi ed abusi; tanto
che non meriterebbe il suo nome presso i posteri essere rimaso così
oscuro e sepolto.
Abbiam veduto poi a dì nostri un altro Commento, ovvero come l'Autor
gli chiama, _nuove Addizioni_ su questi Riti, compilato per _Cesare
Nicolò Pisani_ Giureconsulto napoletano, il quale nell'anno 1699
insieme co' Commentarj di _Gaeta_, e note dell'_Anonimo_, gli diede in
Napoli alle stampe. Sono indegne d'esser paragonate, e poste insieme
colle fatiche di que' due insigni Giureconsulti; sono piene di cose
vane ed inutili, ricolme di quistioni lontane ed estranee di quel che
ricercava il soggetto: diffuse e goffe, ed unicamente poste insieme
senz'ordine e senza metodo, per far crescere il volume.