CAPITOLO VI.

_De' Riti della Regia camera._

Pure sotto il Regno di Roberto furono compilati i riti della Regia

Camera. Questo Tribunale non solo in tempo dell'Imperador Federico

II si reggeva dai maestri Razionali, ma anche nel Regno di questi

Re angioini. Erano questi Ufficiali di grande autorità, e perciò

vediamo i più distinti personaggi di que' tempi impiegati a queste

cariche; e dalla Regina Giovanna I furono di maggiori prerogative e

privilegi arricchiti. La principal loro incombenza era d'invigilare

sopra i diritti e rendite fiscali, costringere i minori Ufficiali come

Doganieri, Tesorieri, Credenzieri ed altri, a render ragione della

loro amministrazione, ricevere da essi i conti dell'esazioni fatte, e

raccogliere il denaro per mandarlo alla Camera del Re. Queste rendite

per la maggior parte si cavavano da' dazi, gabelle, dogane, regalie

e da altre ragioni fiscali, così antiche come nuove. Nel Regno de'

Normanni queste esazioni restringevansi a poco numero, ed erano assai

moderate, e particolarmente in tempo del buon Re Guglielmo; ma da poi

che l'Imperator Federico I restituì le _regalie_, che s'erano quasi

perdute in Italia, e che tutti gli altri Principi, al di lui esempio,

vollero anche restituirle ne' loro Stati, s'accrebbe il di lor numero,

e furono più pesanti. Così passato questo Regno dai Normanni a' Svevi,

Federico II ve n'impose delle nuove: instituto, che fu poi dagli

altri Re suoi successori continuato, come quello che conduceva molto

all'abbondanza del loro erario, donde potevano sostenere più grandi

eserciti e numerose armate. I Re della casa d'Angiò, ancorchè più

volte ne' loro Capitoli promettessero moderarle, e di ridurle secondo

erano al tempo del Re Guglielmo il Buono; con tutto ciò, per le lunghe

ed ostinate guerre che soffrirono, e particolarmente per quella di

Sicilia, non ne fecero nulla, anzi di tempo in tempo più crebbero.

Furono per ciò queste ragioni fiscali divise in _antiche_ e _nuove_.

Dell'_antiche_, cioè di quelle, che furono prima dall'Imperador

Federico II nel Regno di Guglielmo, e suoi successori Normanni, abbiamo

che Andrea d'Isernia[64] ne formò due Cataloghi: uno se ne legge

nelle note, che fece alle Costituzioni del Regno sotto la rubrica

_de decimis_: e l'altro tra i riti della Regia Camera, pure sotto il

medesimo titolo[65]. In poche cose, e sol nell'ordine è l'uno vario

dall'altro: ecco il novero, che ne fece nelle Costituzioni.

_Jura vetera sunt haec, videlicet._

_Dohana._

_Anchoragium._

_Scalaticum._

_Glandium, et similium._

_Jus Tumuli._

_Portus, et Piscaria._

_Jus Affidaturae._

_Herbagium, Pascua._

_Passagium vetus._

_Jus Casei, et Olei non est ubique per Regnum._

Ecco l'altro che pose fra i Riti della Camera.

_Jura vetera sunt haec._

_Jus Dohanae._

_Jus Anchoragii._

_Jus Scolatici_, ovvero

_Jus Colli._

_Jus Tumuli._

_Jus Portus, et Piscariae vetus._

_Jus Bucceriae vetus._

_Jus Affidaturae herbagii, pascuorum, glandium, et similium._

_Jus Casei, et Olei, non est ubique per Regnum._

_Jus Passagii vetus._

Delle _nuove_ parimente ne abbiamo del medesimo Autore ne' luoghi

allegati due cataloghi. Furono queste introdotte da Federico II

Principe appo gli Scrittori Guelfi, che scrissero sotto il Regno

degli Angioini, riputato tiranno, e che angariasse in cento maniere

i suoi sudditi: Andrea d'Isernia sopra gli altri l'ha sempre nelle

sue opere malmenato, e dipinto per un crudele, e lo pone per ciò nel

fuoco penace dell'Inferno: dice nelle Costituzioni[66], che perciò

la Chiesa non vuole le decime di queste esazioni, come ingiuste, ed

imposte da Federico contro Dio e la giustizia: _De illis non vult

Ecclesia decimas, tanquam de male oblatis, quae imposita fuerunt

per illum contra Deum, et justitiam: per quod videtur ille Federicus

quiescere in pice, et non in pace_. E nel Rito I sotto il titolo _de

Jure Tinctoriae, et Celandrae_, dicendo che questi dritti come nuovi

ed odiosi non doveano stendersi per interpetrazione, ma più tosto

restringersi, scrisse: _Imposita fuerunt haec ab eo, qui depositus fuit

a Regno, et Imperio: poena sua propterea in Inferno crescit semper,

sicut poena Arii, ut Augustinus dicit_. Ma queste erano vane querele,

parole inutili e buttate al vento. S'incolpava, e detestava Federico

per avergli introdotti, si declamavano per empj ed ingiusti; ma non per

questo i Re Angioini, Roberto istesso, e Carlo suo padre, sotto i quali

egli scrivea, gli tralasciarono; anzi Roberto per avergli rigidamente

esatti ed accresciuti ne fu imputato d'avarizia.

L'istesso Andrea[67], che declamando dice, che la Chiesa nè men per

quelli vuol decime, ci racconta, che Filippo Minutolo Arcivescovo di

Napoli, mal soddisfatto della convenzione passata col Re Carlo II che

si dovessero pagar le decime per le due terze parti, lasciandone una,

che si credette poter importare per li nuovi ed illeciti diritti,

tornò a moverne litigio, credendo essere stato ingannato; ma dopo un

lungo contrasto, essendosi appurato che importava assai meno ciò che

gli apparteneva, quando non voleva esigere per li nuovi dazj, i quali

importavano somma assai maggiore dei vecchi, e che perciò bisognava

restituir grosse somme, niente curandosi più dell'indebita esazione,

nè di proseguirla per l'avvenire, pregò il Re che per grazia glie le

accordasse, e continuasse ad esigere le due terze parti, come prima;

e per togliere ogni scrupolo, il Re acconsentì, che per l'avvenire si

pagassero a lui due parti intere; ma che ciò che gli veniva per questo

suo dono, dovesse impiegarlo per l'edificio del Duomo di Napoli, e

quello finito, se gli dovesse continuare il pagamento con peso di

pregare Iddio per l'anime de' suoi genitori, e di dover ergere in

quella Chiesa alcuni altari, siccome narra Isernia, che a suo tempo si

faceva e si pagava[68].

Questi nuovi diritti, secondo il novero, che fa Isernia nelle

Costituzioni del Regno, sono:

_Nova sunt haec, videlicet._

_Jus Fundici Ferri._

_Azarii. Picis._

_Salis._

_Jus Staterae, seu Celandrae._

_Ponderaturae._

_Jus Mensuraturae._

_Riae de nove._

_Jus Setae. Jus Cambii._

_Saponis. Molendini._

_Bechariae novae._

_Imbarcaturae. Jus Sepi._

_Jus Portus, et piscariae novum._

_Jus Exiturae._

_Jus Decini. Tentoriae._

_Jus Marchium._

_Jus Balistrarum. Jus Gallae._

_Jus Lignaminum non est ubique._

_Jus Gabellae auripellis non est ubique per Regnum._

_Jus Resinae, seu reficae majoris, et minoris non

est ubique, sed Neapoli._

L'altro Catalogo delle medesime, che pose fra i Riti è questo.

_Jura nova sunt haec._

_Jus Fundici._

_Jus Ferri._

_Jus Azarii._

_Jus Picis._

_Jus Salis._

_Jus Staterae, seu ponderaturae._

_Jus Mensuraturae._

_Jus Exiturae._

_Jus Setae._

_Jus Tinctoriae, et Celandrae._

_Jus Cambii._

_Jus Bucceriae novum._

_Jus Imbarcaturae._

_Jus Sepi._

_Jus Partus, et Piscariae novum._

_Jus Decini._

_Jus Balistrarum._

_Jus Reficae majoris, et minoris._

_Jus Marium, saponis, molendini, et gallae, non

sunt ubique, sed in Apulea._

_Jus Lignaminum, non est ubique._

_Jus Gabellae auripellis._

Di tutte queste ragioni fiscali, delle loro esazioni, delle persone che

erano obbligate a pagarle, del modo di riceverne conto da' Doganieri,

Credenzieri, Gabellotti, ed altri minori Ufficiali, delle loro colpe e

difetti nell'amministrazione de' loro pleggi, degl'incanti, che doveano

premettersi per gli affitti, e degli escomputi pretesi, e di tutte le

quistioni e liti che insorgevano intorno a ciò tra le Parti e 'l Fisco,

questo Tribunale della Camera de' Conti n'era il giudice competente.

Veniva retto, oltre il Luogotenente del Gran Camerario suo Capo, da'

Maestri Razionali, chiamati così, _a rationibus quibus praesunt_[69].

Era perciò questo Tribunale nomato _Auditorium rationum_: poi fa detto

_Audientia Summaria_: e finalmente _Camera Summaria_[70]. Accadevano

per conseguenza molto spesso de' dubbj intorno a tutte queste cose,

ed i M. Razionali li decidevano, e secondo le loro decisioni, da

quelle che furono in ogni tempo uniformi e costanti, ne sursero vari

Riti e stili di giudicare, e varie norme e regole per potersi in casi

simili, in decorso di tempo, valere. Prima d'Andrea d'Isernia questi

Riti ed osservanze non si potevano ricavare, se non dai libri del

Tribunale, ove erano notati: e poichè a tutti non era facile averne

copia o comodità d'osservargli, non erano così universalmente noti e

palesi. Furono, egli è vero, alcuni regolamenti a ciò attenenti fatti

inserire nelle nostre Costituzioni, come sotto il titolo de _Officio

Magistrorum Fundicariorum_, ed in alcuni altri; ma dice l'istesso

Andrea nelle note a questa Costituzione, che gli altri statuti di

Federico a ciò riguardanti, erano nelle dogane, nè furono uniti a quel

volume delle Costituzioni: _Sicut dicunt alia statuta Imperialia, quae

sunt in Dohanis, nec sunt redacta in hoc volumine_. Questo gravissimo

Giureconsulto fu dunque, che trattigli da' registri delle dogane e

degli Atti di quel Tribunale, gli compilò, e ridusse in quella forma

che ora si leggono. Nè era da sperare che altri avessero potuto con

tanta diligenza, ed esattezza por mano a quest'opra, con quanta da

lui si fece. Era stato egli creato M. Razionale dal Re Carlo II, e poi

visse tale in tutto il tempo che regnò Roberto, che vuol dire 34 altri

anni, sin che dalla Regina Giovanna I non fosse innalzato al posto di

Luogotenente; onde niuno meglio di lui poteva darci i Riti di questo

Tribunale, e compilargli con tanta nettezza e dottrina, con quanta si

vede.

Ch'egli ne fosse stato il Compilatore, non è da dubitare: abbiamo

veduto per lo confronto fatto dei Cataloghi di queste ragioni fiscali,

riconoscer quelli un medesimo Autore. È manifesto ancora da un

altro confronto, che può farsi di ciò che scrisse l'istesso Andrea

ne' Commentarj de' Feudi sotto il titolo, _Quae sint regalia, in §

vectigalia, in add. n. 14_ e nelle note alla Costituzione suddetta _de

Officio Magistrorum Fundicariorum_, e da ciò che si legge in questi

Riti sotto la rubrica _de jure fundici_[71], ove si veggono ripetute

_ad literam_ l'istesse parole. Il medesimo Andrea nell'ultimo Rito

de _jure Dohanae_ nel fine cita se stesso; si rimette a quel ch'egli

medesimo avea scritto _in cap. unico, § Sacramentum, de consuet.

rect. feud_. Ce lo testificano ancora gli Autori suoi coetanei, o che

fiorirono non molto dopo lui. Luca di Penna fu suo contemporaneo,

perchè fu coetaneo di Bartolo, e quegli attesta, il Compilatore di

questi Riti essere stato Andrea[72]. Goffredo di Gaeta, che nell'anno

1460 come e' dice nel Rito_ 2 de decimis_, compose i Commentarj,

ovvero letture sopra i medesimi, passa in più luoghi per cosa fuor

d'ogni dubbio che Andrea ne fu l'Autore[73]. Il medesimo scrissero

Liparulo nella di lui vita[74], e l'Anonimo[75] Autor delle Note a'

Riti suddetti. E finalmente a lettere cubitali ciò si legge nel Codice

di questi Riti, che si conserva nell'Archivio della Regia Camera, che

porta in fronte questo titolo: _Ritus Domini Andreae de Isernia super

universis juribus Dohanarum, et aliarum Regni Siciliae Gabellarum_.

Furono appellati da Andrea questi Riti _Jura Imperialia_, non

perchè l'Imperador Federico nella maniera, che ora si leggono,

gli avesse egli fatti compilare, come fece del libro delle nostre

_Costituzioni_; ma perchè alcuni dritti, che si leggono in essi,

furono nuovamente da Federico introdotti, e chiamati per ciò _jura

nova_, ovvero _Imperialia_, a differenza degli antichi, chiamati

_jura vetera_, ch'erano prima di lui nel Regno de' Normanni. Ancorchè

Andrea d'Isernia, per privato studio e diligenza, avesse fatta questa

Compilazione, non per pubblica autorità, siccome furono da poi fatti

compilare i Riti della G. Corte della Vicaria dalla Regina Giovanna II,

che per sua Costituzione diede loro forza e vigore; non è però, che i

medesimi non abbiano avuta sempre, siccome ritengono ancora oggi, tutta

l'esecuzione ed osservanza, e che non abbiano presso noi quel medesimo

vigore, che hanno le leggi nostre scritte, come dipendenti da un non

mai interrotto stile, e da un antico uso di questo Tribunale[76]. Egli

è vero, che per lo corso poco men di quattro secoli, da che furono

compilati, molte cose sono mutate, ed altre cose nuove introdotte, onde

di questo Tribunale, oltre i Riti, abbiamo ora anche molti Arresti

raccolti dal Reggente de Marinis; nulladimanco in ciò, che per nuova

legge non fu mutato, o per contrario uso andato in dimenticanza, han

tutta la forza e tutto il lor vigore.

Abbracciò Andrea in questa Compilazione tutti i dritti così antichi,

come nuovi di sopra annoverati, divisegli con più distinzione in più

rubriche, e collocò sotto ciascuna di esse più o meno Riti, secondo

che la copia, o brevità del soggetto richiedeva. Trattò ancora, quasi

per appendice, di molte cose appartenenti agli Ufficiali, che hanno

l'amministrazione ed esazione de' medesimi, con rubriche separate,

come si vede nella rubrica 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34,

35, 36, 37 e 38. Egli è da avvertire che fra questi si leggono alcuni

Arresti fatti dai M. Razionali dopo la compilazione fatta da Isernia, e

inseriti da poi ne' luoghi adattati al soggetto, com'è l'arresto, che

si legge sotto la rubrica 11_ de Tracta_, fatta a settembre dell'anno

1382 e consimili. In oltre la rubrica 31 ch'è l'ultima, _de jure

Falangae, seu Falangagii_, fu aggiunta dopo la Compilazione d'Isernia;

perchè questo nuovo dritto o sia gabella, ch'è membro della Dogana,

fu imposto nell'anno 1385 dal Re Carlo III di Durazzo: questo Principe

l'impose dalla città di Gaeta insino a Reggio per quanto corre il Mar

Tirreno[77]: da poi Alfonso I d'Aragona nell'anno 1452 lo stese per

tutto il Regno, dal fiume Tronto insino a Reggio per quanto corre il

Mar Adriatico: tra questi due Mari è collocato il Regno.

Il primo, che dopo un secolo e più anni commentasse questi Riti fu

_Goffredo di Gaeta_ figliuolo di Carlo, che fiorì sotto il Re Ladislao

e la Regina Giovanna II, in qualità di Avvocato fiscale. Goffredo

suo figliuolo emulando le virtù paterne, e calcando le medesime sue

pedate, fu gran tempo nel Regno della Regina Giovanna II M. Razionale,

da poi dal Re Alfonso I avendo questo Principe al Tribunale della

Camera de' Conti aggiunti quattro Presidenti di toga, e due idioti, fu

creato Presidente della medesima; la qual carica continuò nel Regno di

Ferdinando I infino al tempo di sua morte, che accadde nell'anno 1463 è

verisimile che cominciasse questa sua fatica nel Regno d'Alfonso, e la

terminasse sotto Ferdinando, già che nel Rito 2 _de decimis_, dice, che

a riguardo del tempo, nel quale egli scrivea, cioè nel 1460 i diritti

imposti da Federico non si potevano dir più nuovi, ma antichi, essendo

scorsi dal dì della sua deposizione (che la pone nel 1244) ducento e

sedici anni. I suoi Commentarj sono dotti, gravi e proprj della materia

che si tratta, senza divagarsi in quistioni inutili ed estranee,

come allora correva il vizio degli altri Commentatori. Perciò furono

dai Professori de' seguenti tempi tenuti in sommo pregio, e riputato

l'Autore per uno de' maggiori Giureconsulti de' suoi tempi. Morì egli

in Napoli nel 1463 come lo dimostra l'iscrizione del suo sepolcro,

che si vede nella chiesa di S. Pietro Martire nella cappella della sua

famiglia, ove giace sepolto insieme con Carlo suo Padre.

Dopo il corso d'un altro secolo abbiamo che fossero state fatte quelle

note, che si leggono a questi Riti d'un Autore incerto ed _Anonimo_;

poichè s'allegano dal medesimo decreti ed arresti della Camera degli

anni 1554, come nel Rito primo de _Jure Ponderaturae_, del 1565 come

nel Rito 14 _de Jure Fundici_, ed altrove allega molte scritture e

consulte di quel Tribunale fatte in questi medesimi tempi. Allega

spesso Goffredo di Gaeta, Matteo d'Afflitto, e sovente anche Autori

del decimosesto secolo. Queste note sono proprie, dotte ed utilissime,

ripiene di molte notizie degli atti del Tribunale, de' suoi arresti,

lettere, consulte, carte regali, registri e ogni altro che poteva

conducere alla vera intelligenza de' vocaboli, e de' sentimenti di

questi Riti e delle mutazioni, aggiunzioni e variazioni ch'erano

seguite insino a' suoi tempi, intorno alle nuove imposizioni d'altri

diritti e gabelle, e delle loro origini, e progressi ed abusi; tanto

che non meriterebbe il suo nome presso i posteri essere rimaso così

oscuro e sepolto.

Abbiam veduto poi a dì nostri un altro Commento, ovvero come l'Autor

gli chiama, _nuove Addizioni_ su questi Riti, compilato per _Cesare

Nicolò Pisani_ Giureconsulto napoletano, il quale nell'anno 1699

insieme co' Commentarj di _Gaeta_, e note dell'_Anonimo_, gli diede in

Napoli alle stampe. Sono indegne d'esser paragonate, e poste insieme

colle fatiche di que' due insigni Giureconsulti; sono piene di cose

vane ed inutili, ricolme di quistioni lontane ed estranee di quel che

ricercava il soggetto: diffuse e goffe, ed unicamente poste insieme

senz'ordine e senza metodo, per far crescere il volume.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6 · 第 9 / 64 题