_De' Conservatorj regj._
Nel Regno di Carlo I e II essendo, per le cagioni dette altrove,
i privilegj ed immunità de' Cherici cresciuti nell'ultimo grado;
ed essendo (tranne le feudali) così nelle cause civili, che nelle
criminali, stati sottratti dalla giurisdizione de' Magistrati regj:
la loro licenza e libertà crebbe tanto, che colla sicurezza di non
potere i loro eccessi e violenze essere emendati da' Giudici Laici,
i Prelati, i Cherici ed insino i Monaci insolentivano sovente contro
i Laici, ed alcune volte anche contro i Cherici stessi meno potenti.
Erano invase le loro possessioni, angariavano le loro persone,
l'affliggevano con ingiurie, danni, rapine ed altre molestie. Ci
testimonia l'istesso Roberto, che nel suo Auditorio non risuonavano
altre querele, nè si sentivano altri gemiti e clamori, che di queste
violenze, ed oppressioni[41]. Il savio Re per darne compenso prescrisse
a' suoi Giustizieri la norma, come dovessero reprimere tante insolenze,
ed emendare le oppressioni. Stabilì in quel suo famoso _Capitolo_,
che incomincia _Ad Regale fastigium_, istromentato dal celebre
Giureconsulto Bartolommeo di Capua suo Protonotario, che i Giustizieri,
sopra questi eccessi non procedendo per via giudiziaria, nè ricercando
_cognitionalia ordinare certamina_, ma solamente _facta de injuriis,
rapinis, et damnis illatis informatione summaria, per facti notorium,
vel rei evidentiam, famam publicam, aut designationem aliam attestantem
commissam injuriam_, la facessero correggere e prontamente emendare.
Prescrisse loro ancora, che per pruova della turbazione fossero solo
contenti di proponere un general editto, nel quale senza specificar
le persone perturbatrici, s'invitasse generalmente _quicumque sua
interesse putaverit, visurus accedat producendorum in causa testium
juramenta, et oppositurus, quae circa rei substantiam voluerit
allegare_.
Chiunque leggerà in questo capitolo le tante ragioni che Roberto allega
per giustificarlo, e per farlo apparire moderato, e non eccedente la
sua regal potestà, non potrà non essere sorpreso di maraviglia, vedendo
un Re, che non intende altro che di tener pacato ed in riposo il suo
Regno, e di rimover perciò da quello le rapine e le violenze, perchè
punto non s'offendesse la libertà ecclesiastica, parlar con tanta
riserba e moderazione, e con tante clausole piene di sommo rispetto e
riverenza; come se a' Principi non fosse permesso per quiete de' loro
Stati stabilire più forti ed efficaci leggi per estirpar que' mali e
que' disordini onde vengono afflitti. Egli si protesta in prima, che
quantunque contro le persone de' Prelati e de' Cherici comunemente la
sua potestà non s'estenda; nulladimanco per la protezione e difesa
che deve tenere di tutti i sudditi del suo Regno, perchè non siano
oppressi, questo faceva che s'innalzasse il potere dell'eminente suo
braccio. Concede di vantaggio, che i suoi Magistrati non possano contro
le persone de' Prelati e dei Cherici, e nelle loro cause procedere per
via di cognizion giudiciaria, e con formati processi; e perciò vuole,
che si proceda per via di summaria ed estragiudizial cognizione, con
tante moderazioni e rispettose riserve. Si dichiara e si protesta
ancora, che si muove a ciò fare unicamente per affetto di carità e
di compassione. Allega perciò l'esempio del Re Davide, che soccorse
gl'Isdraeliti oppressi: di que', che per loro scampo confuggono alle
statue de' Principi: che sia legge di natura ripulsare dal congiunto
o vicino l'ingiurie: allega finalmente l'esempio di Mosè, il quale
vedendo un Ebreo essere malmenato ed oppresso da un Egizio, lo stese
morto a terra.
Ma quello che maggiormente dimostra la sua moderazione, si è il
considerare, che tutto ciò stabilì non per via di legge e di solenne
editto, ma per forma di _Lettera Regia_ di maniera che volle, che
questo suo regolamento non si dovesse avere come sua Costituzione,
in vigor della quale potessero i suoi Magistrati per se medesimi
procedere, siccome regolarmente provedono in tutti gli altri casi,
come esecutori delle leggi, senza aver bisogno, che il Principe lor
dia altra spezial facoltà; ma ordinò, che i Giustizieri facendosi il
caso, dovessero ricorrere al Principe, e da quello ricevere particolari
lettere, onde si comunicasse loro questa autorità, intendendo per ciò
che in questi casi avrebbero proceduto non per via d'ordinaria potestà,
ma per quella comunicata loro dal Principe, a cui si appartiene
unicamente, per la potestà economica di reggere i suoi Stati, e sovente
per modi, ed espedienti estraordinarj, e non comunali, dipendenti dalla
suprema potestà del suo eminente braccio. Quindi è, che Bartolommeo di
Capua[42] istesso, per la di cui penna fu il Capitolo dettato, notò,
che questo non era Capitolo, cioè Costituzione, ovvero Editto, _sed
forma literae Regiae Curiae, quae debet dirigi Officiali a Rege in
pendenti, alias Officialis ipse non potest procedere secundum formam
hujus Capituli: Et ita se habet consuetudo Magnae Curiae Vicariae,
et omnium Civitatum Regni:_ ond'è, che niuno Ufficiale può procedere,
_nisi ex_ Regia commissione, come notò assai a proposito de Bottis[43].
E quindi nacque la pratica continuata di mano in mano insino a'
tempi nostri, che senza spezial commessione del Re, niun Tribunale
può procedere servata la forma di questo Capitolo. Nel Regno degli
Aragonesi, e nel principio ancora del Regno degli Austriaci, nel
quale, come vedremo, il Tribunal del Sacro Consiglio di S. Chiara
era nella sua maggiore elevatezza e splendore, e superiore a tutti
gli altri, procedeva sì bene senz'altra commessione regia; ma ciò
avveniva, perchè questo Tribunale rappresentava in tutto la persona
del Re e sotto il suo nome tutto si spediva; ond'è, che sovente, come
attesta l'istesso Bottis, soleva rimettere queste cause alla Gran
Corte della Vicaria, alla quale davasi autorità di poter procedere
contro gli Ecclesiastici _servata forma Capitulorum Regni_. Quindi
negli Archivj di questo Tribunale osserviamo perciò molti processi
fabbricati a tenore de' medesimi Capitoli. Ma innalzato da poi a' tempi
degli Austriaci sopra tutti gli altri Tribunali quello del Collateral
Consiglio, ed avendo tratto a se le supreme preminenze, ed ogni
potestà economica, e lasciata agli altri Tribunali l'independenza per
ciò, che riguarda le cose di giustizia, quindi nacque quello stile,
che ora riteniamo, che da questo Tribunale, come rappresentante la
persona del Re, si spediscono lettere regie, per le quali si commette
regolarmente al S. C. che procedesse servata la forma di questi
capitoli, e prima anche solevan commettersi al Cappellano Maggiore.
Non vi sarebbe niuna implicanza perchè queste lettere non si potessero
ancora drizzare al Reggente della Gran Corte della Vicaria, ovvero ai
Presidi delle province, che anticamente erano chiamati Giustizieri,
e ad altri Ufficiali Regj. Abbiamo molte di queste lettere drizzate
da Roberto istesso al Reggente della Vicaria e suoi Giudici, com'è
quella, che si legge sotto il titolo _de Spoliatis pro Laico contra
Clericum_, e che comincia: _Omnis praedatio_; e l'altra che leggiamo
presso Chioccarello: a' Giustizieri di Appruzzo _Ultru, et Citra
flumen Piscariae_: a' Giustizieri di Val di Crati, e Terra Giordana:
a' Giustizieri di Terra di Lavoro, ed a coloro del Contado di Molise.
L'istesso fece Carlo Duca di Calabria suo figliuolo, Carlo III di
Durazzo, Alfonso I e gli altri Re successori, come vedremo più innanzi.
Ma ne' nostri tempi e de' nostri avoli, essendo più che mai cresciuta
l'audacia e temerità de' Prelati, si è riputato migliore, per non
esponere questi inferiori Ministri ai loro fulmini, e non entrare
perciò in cimenti, di dirizzarsi queste lettere al Tribunal supremo del
S. C. il qual regolarmente perciò vi procede.
Ma tanta moderazione del Re Roberto, tanto suo rispetto, a niente giovò
a questo Principe, perchè i Prelati ed i Canonisti non declamassero
contro questo suo regolamento. Sin da' tempi di Luca di Penna[44],
che scrisse sotto il Regno di Giovanna I: _Hoc statutum_, com'egli
dice, _multi Praelati, et Canonistae nitebantur infringere, dicentes,
Principem Secularem nihil posse contra Clericos, et eorum causas
directe, vel indirecte statuere, sed ipsi circa hoc inique loquuntur_:
tanto che bisognò ch'egli impugnasse la sua penna per confutare i loro
errori. E ne' tempi posteriori, essendo più cresciuta la licenza degli
Scrittori ecclesiastici, furon da essi sempre questi rimedi combattuti
e riputati, com'essi dicono, offensivi alla immunità, ovvero libertà
ecclesiastica. Nel decimoterzo tomo dei MS. giurisdizionali raccolti
da Bartolommeo Chioccarelli, si legge una relazione delle tante
controversie che sono state tra' Ministri del Re, e gli Ecclesiastici
sopra questi Capitoli: si leggono ancora diverse allegazioni in jure
fatte per difesa e per mostrar la giustizia de' medesimi: all'incontro
quanto siansi affaticati gli Ecclesiastici per distruggere e far
togliere la loro osservanza ed esecuzione; ma non ostante questi loro
sforzi, per lo decorso di più secoli sono rimasti sempre stabili e
fermi, e sono stati presso di noi sempre in uso, e praticati sotto
quanti Principi mai da Roberto in qua hanno dominato questo Regno, e
tuttavia sono nel lor fermo vigore ed inalterabil osservanza.
Di Roberto, oltre del Capitolo ad _regale fastigium_, ne abbiamo
tre altri ordinanti il medesimo, drizzati secondo i casi accaduti
a' suoi Uffiziali che si leggono impressi tra' Capitoli del Regno
spediti da lui negli ultimi anni del Regno. Il primo è sotto la
rubrica: _Conservatorium pro Laico contra Clericum_: che comincia:
_Charitatis affectus_, drizzato a' Giustizieri d'Apruzzo _Ultra_, ad
istanza di Ruggiero Conte di Celano per le molestie e turbazioni che
gl'inferivano l'Abate, ed i Monaci del Convento di S. Maria della
Vittoria. Il secondo, che comincia: _Finis praecepti charitas ed
è sotto il titolo, Conservatorium pro Clerico contra Clericum_, fu
drizzato al Giustiziere di Val di Crati e Terra Giordana, e fu spedito
ad istanza di Giovanni Tavolaccio di Castrovillari Canonico Cosentino,
per l'ingiuste molestie che gli venivan date da Guglielmo ed Oliviero
Persona Cherici di Rossano, e da' loro congiunti e seguaci. Il terzo
fu drizzato da Roberto al Reggente della G. Corte della Vicaria e
suoi Giudici, e si legge sotto il titolo, _de Spoliatis pro Laico
contra Clericum_, e comincia: _Omnis praedatio_: fu spedito ad istanza
di Perotto Scalese di Napoli, il quale per essere stato con propria
autorità, e violentemente spogliato della possessione d'un Territorio,
ch'egli possedeva nelle pertinenze della città di Capua dal Vicario
dell'Arcivescovo di Capua, ebbe ricorso a Roberto perchè vi dasse
riparo. Oltre di questi che abbiamo impressi tra' Capitoli del Regno,
furono da Bartolommeo Chioccarelli da' regi Archivi raccolte consimili
lettere regie conservatoriali, spedite dal medesimo Roberto, da Carlo
Duca di Calabria suo figliuolo, e da molti altri Re successori per
quest'istesso fine e drizzate a' loro Ufficiali.
Carlo Duca di Calabria, mentr'era Vicario Generale del Regno, drizzò
nell'anno 1322 consimili lettere al Capitano di Napoli, spedite ad
istanza di Francesco Cannavacciolo di Napoli per le molestie che se
gl'inferivano sopra la possessione d'una sua casa, situata dentro
la Città di Napoli, dall'Abate Guglielmo Caracciolo con alcuni altri
Cherici. L'istesso Carlo nel 1324 commette a' Giustizieri di Calabria,
che a tenor del Capitolo di suo padre facciano purgar lo spoglio che
avea patito Giovanni Canonico della maggior chiesa di S. Marco d'una
vigna e certi buoi, da Guglielmo Malopere Primicerio di Napoli, e
Vicario dell'Arcivescovo di Cosenza. Nel 1328 anno della morte del Duca
di Calabria, il Re Roberto scrive alli Giustizieri di Terra di Lavoro
e Contado di Molise, e d'Apruzzi _Citra_ ed _Ultra_, che avendogli
esposto Francesco Abate del Monastero di S. Maria di Cinquemiglia, che
il Vescovo di Valve, pretendendo detta Badia appartenersi alla sua
Chiesa, voleva di fatto spogliarlo della medesima, che mantenessero
detto Abate nella possessione pacifica di detto monastero, nella quale
lo ritrovavano, _dunec justa causa possessionis duraverit_. Roberto
istesso nell'anno 1337 manda consimili lettere al Reggente e Giudici
di Vicaria ed altri suoi Ufficiali, che _juxta tenorem novi nostri
Capituli_, procedano su l'esposto fattogli da Tommaso Monsella di
Salerno Maestro Razionale della Gran Corte, che stando egli in possesso
del Castello di S. Giorgio situato in Calabria, il Vescovo di Melito,
insieme con altri laici lo turbavano, e tentavano con violenza occupar
i tenimenti del medesimo.
Il Re Carlo III d'Angiò nel 1383 scrisse al Gran Giustiziere del Regno
o suo Luogotenente, ed alli Giudici della Gran Corte che rivocassero
gli aggravi, e violenze fatte per l'Arcivescovo di Napoli, o suo
Vicario per mezzo d'un Prete suo Cameriere in loro nome a Simone Guazza
di Giugliano, in eseguirgli di fatto, e di propria autorità alcuni suoi
beni mobili, pendente l'appellazione d'una sentenza data a favore di
detto Cameriere, per un credito, che pretendeva conseguire in nome del
suddetto Arcivescovo.
Il Re Alfonso I d'Aragona nel 1440 drizzò consimili lettere al Vescovo
di Valenza Presidente del S. C. e Viceprotonotario del Regno, ed alli
suoi regi Consiglieri, perchè a tenor di questi Capitoli emendassero
lo spoglio, che Febo Sanseverino Vescovo di Cassano avea patito da
Geliforte Spinello, il quale non ostante, che il Sanseverino era
stato promosso a quel Vescovado da Bonifacio IX, e confermato da Papa
Martino V, e per più anni l'avea pacificamente posseduto, asserendosi
egli Vescovo, per forza, e fraude l'avea spogliato di fatto, e s'era
intruso in detto Vescovado. Il medesimo Re nel 1478 scrisse al suo
Vicerè, ed altri Ufficiali in Calabria, che avendogli esposto il Prete
Guglielmo di Gambini di Mangano, pertinenza della città di Cosenza,
che possedendo egli con altri Preti per più di venti anni alcuni
beneficj, da certi altri Preti di fatto n'erano stati spogliati, perciò
gl'incarica, che costando loro di questo spoglio, lo rivochino, e
facciano mantenere il medesimo nel possesso con fargli corrispondere i
frutti.
Il Re Ferdinando I nel 1481 scrive al Vescovo di Martorano, che non
molesti in cosa alcuna Palamede di Landro Vescovo di Catanzaro, nè
impedisca l'esazione de' frutti, e rendite del suo Vescovado, anzi
se avesse alcune rendite, o ragioni nella diocesi del suo Vescovado
glie le faccia corrispondere conforme e di giustizia: e nell'anno
1485 scrive al Castellano di Catanzaro che lo mantenga, e conservi
nella pacifica possessione, nella quale era stato, e stava del suo
Vescovado, facendogli corrispondere tutte le sue entrade e frutti
spettanti a quello. Il medesimo Re nell'istesso anno scrive a Carlo
Carafa Signore della terra di Montesarchio, dicendogli, che Fra
Jacopo Sordella dell'Ordine di S. Gio: Gerosolimitano Commendatore
della Commenda di detta Terra gli avea esposto, che possedendo detta
Commenda concedutagli dalla sua Religione, ne era stato di fatto
scacciato da Fra Ipolito d'Amelia in vigor di certe lettere ottenute
surrettiziamente dalla Corte di Roma: perciò gli ordina che costandogli
di questo spoglio per sommaria informazione, lo restituisca nella
possessione.
Il Gran Capitano D. Consalvo di Cordua nel 1503 scrive ad un Ufficiale
regio, che l'Abate Guglielmo Germano di Maratea, possedendo in vigor di
Bolle appostoliche la Badia di S. Giovanni d'Abate Marco della diocesi
di Cassano, n'era stato spogliato di fatto da Giovanni Caseo, gli
ordina perciò, che servata la forma de' Capitoli del Regno restituisca
detto Abate nella possessione, e gliela mantenghi, _donec justa causa
possessionis duraverit_. Il medesimo Gran Capitano nell'anno 1506
ordina al Governadore di Calabria, che essendo vero, che l'Abate di S.
Giovanni di Florio di Calabria sia stato spogliato di fatto dal Cherico
Martino di Torponibus d'alcune Chiese, e Grancie annesse alla sua
Badia, lo rimetta nella primiera possessione, e gliela conservi, _donec
etc_.
Il Vicerè D. Giovanni d'Aragona Conte di Ripacorsa nel 1507 scrive al
Governador di Calabria, ed agli altri Ufficiali di quella Provincia,
che Fra Lodovico di Nicotera Vicario Generale di detta Provincia
dell'Ordine di S. Francesco dell'Osservanza gli avea esposto, che da
molti Prelati di quella provincia eran usate molte violenze a' Frati
Osservanti del suo Ordine, che perciò ordina a detti ufficiali, che
ad ogni istanza del detto Vicario procedano co' dovuti rimedi, che
con effetto detti Prelati cessino ogni via di fatto, e di violenza
contro detti Osservanti: ma se pretendono cos'alcuna, propongano le
loro ragioni avanti Giudici competenti. Il medesimo Conte in detto
anno scrive al Capitano di Cariati, dicendogli, che li giorni passati
essendo stato spedito dal S. C. un editto, giusta la forma de'
Capitoli del Regno, a favore di Tommaso Assagno Paleologo, il qual
dicea essere stato turbato dal Vescovo di Cariati sopra la possessione
del Casale di Belvedere, e territorj di Malapezza; dovendosi quello
affiggere nelle porte della maggior Chiesa di Cariati, ed essendo ivi
apparecchiato l'Algozino con l'editto in mano, ed il Giudice, Notajo
e Testimonj per far l'atto dell'affissione; il Vicario del Vescovo
colla maggior parte del Clero uscendo della Chiesa, levarono l'editto
da mano dell'Algozino, e lo stracciarono, maltrattandolo insieme col
Notajo, non senza grave offesa della dignità del S. C. comanda perciò
al suddetto Capitano, che ordini al detto Vicario, ed a que' Preti,
che v'intervennero, che fra quindici giorni debbiano venire in Napoli
a presentarsi avanti il Vicerè, e non mai partire senz'espressa sua
licenza.
Nell'anno 1574 Decio Caracciolo Abate della regal Cappella, ed Abadia
di S. Pietro a Corte di Salerno, avendo dimandato al Vicerè esser
conservato, e mantenuto nel quasi possesso d'esercitare alcune sue
giurisdizioni spirituali e temporali, che teneva in detta Badia, nel
quale era turbato dall'Arcivescovo di Salerno, che pretendeva di fatto
spogliarlo di quelle; fu commesso l'affare al Regio Cappellan Maggiore,
che provvedesse servata la forma di questi Capitoli, avanti del
quale, speditosi il solito editto, comparve l'Arcivescovo, e formatosi
processo, fu l'Abate mantenuto nella possessione delle giurisdizioni di
detta sua Chiesa.
Nel 1593 avendo Giovanni Alfonso, Ferrante, ed altri della famiglia
Buonuomo della città di Pozzuoli esposto al Vicerè, che tenendo essi
nella maggior Chiesa una Cappella con un Sepolcro antico di loro
Antenati, il Vescovo di Pozzuoli di fatto, e di notte avea fatto
diroccare e levar detto sepolcro; dimandarono, che siccome di fatto
s'era levato, così fosse riposto, e conservati nella possessione, nella
quale erano. Fu il negozio dal Vicerè rimesso al Cappellan Maggiore,
il quale, servata la forma di questi Capitoli, spedì il solito editto;
ed ancorchè il Vescovo di quest'editto n'avesse avuto ricorso in Roma,
e dalla Congregazione de' Cardinali fosse spedita lettera al Nunzio
in Napoli, che facesse ordine al Cappellan Maggiore, che sotto pena
di scomunica rivocasse l'editto, e che non tollerasse questa pratica,
come pregiudiziale alla giurisdizione ecclesiastica, nulladimanco dal
Cappellano Maggiore, e dal Collateral Consiglio fu fatta consulta al
Vicerè insinuandogli, che non dovesse tener conto delle pretensioni di
Roma, essendo l'osservanza di questi Capitoli antichissima nel Regno,
e fondati a somma giustizia, per evitare gli spogli e le violenze.
Nel corso d'un altro secolo appresso, insino a' dì nostri, s'è tenuto
questo stile sempre per fermo e costante, e gli Archivj del S. C.
sono pieni d'innumerabili processi fabbricati sopra l'osservanza de'
medesimi: tanto che oggi presso noi questa osservanza non riceve più
contrasto, nè ammette più dubbio o difficoltà alcuna.