CAPITOLO IV.

_De' Conservatorj regj._

Nel Regno di Carlo I e II essendo, per le cagioni dette altrove,

i privilegj ed immunità de' Cherici cresciuti nell'ultimo grado;

ed essendo (tranne le feudali) così nelle cause civili, che nelle

criminali, stati sottratti dalla giurisdizione de' Magistrati regj:

la loro licenza e libertà crebbe tanto, che colla sicurezza di non

potere i loro eccessi e violenze essere emendati da' Giudici Laici,

i Prelati, i Cherici ed insino i Monaci insolentivano sovente contro

i Laici, ed alcune volte anche contro i Cherici stessi meno potenti.

Erano invase le loro possessioni, angariavano le loro persone,

l'affliggevano con ingiurie, danni, rapine ed altre molestie. Ci

testimonia l'istesso Roberto, che nel suo Auditorio non risuonavano

altre querele, nè si sentivano altri gemiti e clamori, che di queste

violenze, ed oppressioni[41]. Il savio Re per darne compenso prescrisse

a' suoi Giustizieri la norma, come dovessero reprimere tante insolenze,

ed emendare le oppressioni. Stabilì in quel suo famoso _Capitolo_,

che incomincia _Ad Regale fastigium_, istromentato dal celebre

Giureconsulto Bartolommeo di Capua suo Protonotario, che i Giustizieri,

sopra questi eccessi non procedendo per via giudiziaria, nè ricercando

_cognitionalia ordinare certamina_, ma solamente _facta de injuriis,

rapinis, et damnis illatis informatione summaria, per facti notorium,

vel rei evidentiam, famam publicam, aut designationem aliam attestantem

commissam injuriam_, la facessero correggere e prontamente emendare.

Prescrisse loro ancora, che per pruova della turbazione fossero solo

contenti di proponere un general editto, nel quale senza specificar

le persone perturbatrici, s'invitasse generalmente _quicumque sua

interesse putaverit, visurus accedat producendorum in causa testium

juramenta, et oppositurus, quae circa rei substantiam voluerit

allegare_.

Chiunque leggerà in questo capitolo le tante ragioni che Roberto allega

per giustificarlo, e per farlo apparire moderato, e non eccedente la

sua regal potestà, non potrà non essere sorpreso di maraviglia, vedendo

un Re, che non intende altro che di tener pacato ed in riposo il suo

Regno, e di rimover perciò da quello le rapine e le violenze, perchè

punto non s'offendesse la libertà ecclesiastica, parlar con tanta

riserba e moderazione, e con tante clausole piene di sommo rispetto e

riverenza; come se a' Principi non fosse permesso per quiete de' loro

Stati stabilire più forti ed efficaci leggi per estirpar que' mali e

que' disordini onde vengono afflitti. Egli si protesta in prima, che

quantunque contro le persone de' Prelati e de' Cherici comunemente la

sua potestà non s'estenda; nulladimanco per la protezione e difesa

che deve tenere di tutti i sudditi del suo Regno, perchè non siano

oppressi, questo faceva che s'innalzasse il potere dell'eminente suo

braccio. Concede di vantaggio, che i suoi Magistrati non possano contro

le persone de' Prelati e dei Cherici, e nelle loro cause procedere per

via di cognizion giudiciaria, e con formati processi; e perciò vuole,

che si proceda per via di summaria ed estragiudizial cognizione, con

tante moderazioni e rispettose riserve. Si dichiara e si protesta

ancora, che si muove a ciò fare unicamente per affetto di carità e

di compassione. Allega perciò l'esempio del Re Davide, che soccorse

gl'Isdraeliti oppressi: di que', che per loro scampo confuggono alle

statue de' Principi: che sia legge di natura ripulsare dal congiunto

o vicino l'ingiurie: allega finalmente l'esempio di Mosè, il quale

vedendo un Ebreo essere malmenato ed oppresso da un Egizio, lo stese

morto a terra.

Ma quello che maggiormente dimostra la sua moderazione, si è il

considerare, che tutto ciò stabilì non per via di legge e di solenne

editto, ma per forma di _Lettera Regia_ di maniera che volle, che

questo suo regolamento non si dovesse avere come sua Costituzione,

in vigor della quale potessero i suoi Magistrati per se medesimi

procedere, siccome regolarmente provedono in tutti gli altri casi,

come esecutori delle leggi, senza aver bisogno, che il Principe lor

dia altra spezial facoltà; ma ordinò, che i Giustizieri facendosi il

caso, dovessero ricorrere al Principe, e da quello ricevere particolari

lettere, onde si comunicasse loro questa autorità, intendendo per ciò

che in questi casi avrebbero proceduto non per via d'ordinaria potestà,

ma per quella comunicata loro dal Principe, a cui si appartiene

unicamente, per la potestà economica di reggere i suoi Stati, e sovente

per modi, ed espedienti estraordinarj, e non comunali, dipendenti dalla

suprema potestà del suo eminente braccio. Quindi è, che Bartolommeo di

Capua[42] istesso, per la di cui penna fu il Capitolo dettato, notò,

che questo non era Capitolo, cioè Costituzione, ovvero Editto, _sed

forma literae Regiae Curiae, quae debet dirigi Officiali a Rege in

pendenti, alias Officialis ipse non potest procedere secundum formam

hujus Capituli: Et ita se habet consuetudo Magnae Curiae Vicariae,

et omnium Civitatum Regni:_ ond'è, che niuno Ufficiale può procedere,

_nisi ex_ Regia commissione, come notò assai a proposito de Bottis[43].

E quindi nacque la pratica continuata di mano in mano insino a'

tempi nostri, che senza spezial commessione del Re, niun Tribunale

può procedere servata la forma di questo Capitolo. Nel Regno degli

Aragonesi, e nel principio ancora del Regno degli Austriaci, nel

quale, come vedremo, il Tribunal del Sacro Consiglio di S. Chiara

era nella sua maggiore elevatezza e splendore, e superiore a tutti

gli altri, procedeva sì bene senz'altra commessione regia; ma ciò

avveniva, perchè questo Tribunale rappresentava in tutto la persona

del Re e sotto il suo nome tutto si spediva; ond'è, che sovente, come

attesta l'istesso Bottis, soleva rimettere queste cause alla Gran

Corte della Vicaria, alla quale davasi autorità di poter procedere

contro gli Ecclesiastici _servata forma Capitulorum Regni_. Quindi

negli Archivj di questo Tribunale osserviamo perciò molti processi

fabbricati a tenore de' medesimi Capitoli. Ma innalzato da poi a' tempi

degli Austriaci sopra tutti gli altri Tribunali quello del Collateral

Consiglio, ed avendo tratto a se le supreme preminenze, ed ogni

potestà economica, e lasciata agli altri Tribunali l'independenza per

ciò, che riguarda le cose di giustizia, quindi nacque quello stile,

che ora riteniamo, che da questo Tribunale, come rappresentante la

persona del Re, si spediscono lettere regie, per le quali si commette

regolarmente al S. C. che procedesse servata la forma di questi

capitoli, e prima anche solevan commettersi al Cappellano Maggiore.

Non vi sarebbe niuna implicanza perchè queste lettere non si potessero

ancora drizzare al Reggente della Gran Corte della Vicaria, ovvero ai

Presidi delle province, che anticamente erano chiamati Giustizieri,

e ad altri Ufficiali Regj. Abbiamo molte di queste lettere drizzate

da Roberto istesso al Reggente della Vicaria e suoi Giudici, com'è

quella, che si legge sotto il titolo _de Spoliatis pro Laico contra

Clericum_, e che comincia: _Omnis praedatio_; e l'altra che leggiamo

presso Chioccarello: a' Giustizieri di Appruzzo _Ultru, et Citra

flumen Piscariae_: a' Giustizieri di Val di Crati, e Terra Giordana:

a' Giustizieri di Terra di Lavoro, ed a coloro del Contado di Molise.

L'istesso fece Carlo Duca di Calabria suo figliuolo, Carlo III di

Durazzo, Alfonso I e gli altri Re successori, come vedremo più innanzi.

Ma ne' nostri tempi e de' nostri avoli, essendo più che mai cresciuta

l'audacia e temerità de' Prelati, si è riputato migliore, per non

esponere questi inferiori Ministri ai loro fulmini, e non entrare

perciò in cimenti, di dirizzarsi queste lettere al Tribunal supremo del

S. C. il qual regolarmente perciò vi procede.

Ma tanta moderazione del Re Roberto, tanto suo rispetto, a niente giovò

a questo Principe, perchè i Prelati ed i Canonisti non declamassero

contro questo suo regolamento. Sin da' tempi di Luca di Penna[44],

che scrisse sotto il Regno di Giovanna I: _Hoc statutum_, com'egli

dice, _multi Praelati, et Canonistae nitebantur infringere, dicentes,

Principem Secularem nihil posse contra Clericos, et eorum causas

directe, vel indirecte statuere, sed ipsi circa hoc inique loquuntur_:

tanto che bisognò ch'egli impugnasse la sua penna per confutare i loro

errori. E ne' tempi posteriori, essendo più cresciuta la licenza degli

Scrittori ecclesiastici, furon da essi sempre questi rimedi combattuti

e riputati, com'essi dicono, offensivi alla immunità, ovvero libertà

ecclesiastica. Nel decimoterzo tomo dei MS. giurisdizionali raccolti

da Bartolommeo Chioccarelli, si legge una relazione delle tante

controversie che sono state tra' Ministri del Re, e gli Ecclesiastici

sopra questi Capitoli: si leggono ancora diverse allegazioni in jure

fatte per difesa e per mostrar la giustizia de' medesimi: all'incontro

quanto siansi affaticati gli Ecclesiastici per distruggere e far

togliere la loro osservanza ed esecuzione; ma non ostante questi loro

sforzi, per lo decorso di più secoli sono rimasti sempre stabili e

fermi, e sono stati presso di noi sempre in uso, e praticati sotto

quanti Principi mai da Roberto in qua hanno dominato questo Regno, e

tuttavia sono nel lor fermo vigore ed inalterabil osservanza.

Di Roberto, oltre del Capitolo ad _regale fastigium_, ne abbiamo

tre altri ordinanti il medesimo, drizzati secondo i casi accaduti

a' suoi Uffiziali che si leggono impressi tra' Capitoli del Regno

spediti da lui negli ultimi anni del Regno. Il primo è sotto la

rubrica: _Conservatorium pro Laico contra Clericum_: che comincia:

_Charitatis affectus_, drizzato a' Giustizieri d'Apruzzo _Ultra_, ad

istanza di Ruggiero Conte di Celano per le molestie e turbazioni che

gl'inferivano l'Abate, ed i Monaci del Convento di S. Maria della

Vittoria. Il secondo, che comincia: _Finis praecepti charitas ed

è sotto il titolo, Conservatorium pro Clerico contra Clericum_, fu

drizzato al Giustiziere di Val di Crati e Terra Giordana, e fu spedito

ad istanza di Giovanni Tavolaccio di Castrovillari Canonico Cosentino,

per l'ingiuste molestie che gli venivan date da Guglielmo ed Oliviero

Persona Cherici di Rossano, e da' loro congiunti e seguaci. Il terzo

fu drizzato da Roberto al Reggente della G. Corte della Vicaria e

suoi Giudici, e si legge sotto il titolo, _de Spoliatis pro Laico

contra Clericum_, e comincia: _Omnis praedatio_: fu spedito ad istanza

di Perotto Scalese di Napoli, il quale per essere stato con propria

autorità, e violentemente spogliato della possessione d'un Territorio,

ch'egli possedeva nelle pertinenze della città di Capua dal Vicario

dell'Arcivescovo di Capua, ebbe ricorso a Roberto perchè vi dasse

riparo. Oltre di questi che abbiamo impressi tra' Capitoli del Regno,

furono da Bartolommeo Chioccarelli da' regi Archivi raccolte consimili

lettere regie conservatoriali, spedite dal medesimo Roberto, da Carlo

Duca di Calabria suo figliuolo, e da molti altri Re successori per

quest'istesso fine e drizzate a' loro Ufficiali.

Carlo Duca di Calabria, mentr'era Vicario Generale del Regno, drizzò

nell'anno 1322 consimili lettere al Capitano di Napoli, spedite ad

istanza di Francesco Cannavacciolo di Napoli per le molestie che se

gl'inferivano sopra la possessione d'una sua casa, situata dentro

la Città di Napoli, dall'Abate Guglielmo Caracciolo con alcuni altri

Cherici. L'istesso Carlo nel 1324 commette a' Giustizieri di Calabria,

che a tenor del Capitolo di suo padre facciano purgar lo spoglio che

avea patito Giovanni Canonico della maggior chiesa di S. Marco d'una

vigna e certi buoi, da Guglielmo Malopere Primicerio di Napoli, e

Vicario dell'Arcivescovo di Cosenza. Nel 1328 anno della morte del Duca

di Calabria, il Re Roberto scrive alli Giustizieri di Terra di Lavoro

e Contado di Molise, e d'Apruzzi _Citra_ ed _Ultra_, che avendogli

esposto Francesco Abate del Monastero di S. Maria di Cinquemiglia, che

il Vescovo di Valve, pretendendo detta Badia appartenersi alla sua

Chiesa, voleva di fatto spogliarlo della medesima, che mantenessero

detto Abate nella possessione pacifica di detto monastero, nella quale

lo ritrovavano, _dunec justa causa possessionis duraverit_. Roberto

istesso nell'anno 1337 manda consimili lettere al Reggente e Giudici

di Vicaria ed altri suoi Ufficiali, che _juxta tenorem novi nostri

Capituli_, procedano su l'esposto fattogli da Tommaso Monsella di

Salerno Maestro Razionale della Gran Corte, che stando egli in possesso

del Castello di S. Giorgio situato in Calabria, il Vescovo di Melito,

insieme con altri laici lo turbavano, e tentavano con violenza occupar

i tenimenti del medesimo.

Il Re Carlo III d'Angiò nel 1383 scrisse al Gran Giustiziere del Regno

o suo Luogotenente, ed alli Giudici della Gran Corte che rivocassero

gli aggravi, e violenze fatte per l'Arcivescovo di Napoli, o suo

Vicario per mezzo d'un Prete suo Cameriere in loro nome a Simone Guazza

di Giugliano, in eseguirgli di fatto, e di propria autorità alcuni suoi

beni mobili, pendente l'appellazione d'una sentenza data a favore di

detto Cameriere, per un credito, che pretendeva conseguire in nome del

suddetto Arcivescovo.

Il Re Alfonso I d'Aragona nel 1440 drizzò consimili lettere al Vescovo

di Valenza Presidente del S. C. e Viceprotonotario del Regno, ed alli

suoi regi Consiglieri, perchè a tenor di questi Capitoli emendassero

lo spoglio, che Febo Sanseverino Vescovo di Cassano avea patito da

Geliforte Spinello, il quale non ostante, che il Sanseverino era

stato promosso a quel Vescovado da Bonifacio IX, e confermato da Papa

Martino V, e per più anni l'avea pacificamente posseduto, asserendosi

egli Vescovo, per forza, e fraude l'avea spogliato di fatto, e s'era

intruso in detto Vescovado. Il medesimo Re nel 1478 scrisse al suo

Vicerè, ed altri Ufficiali in Calabria, che avendogli esposto il Prete

Guglielmo di Gambini di Mangano, pertinenza della città di Cosenza,

che possedendo egli con altri Preti per più di venti anni alcuni

beneficj, da certi altri Preti di fatto n'erano stati spogliati, perciò

gl'incarica, che costando loro di questo spoglio, lo rivochino, e

facciano mantenere il medesimo nel possesso con fargli corrispondere i

frutti.

Il Re Ferdinando I nel 1481 scrive al Vescovo di Martorano, che non

molesti in cosa alcuna Palamede di Landro Vescovo di Catanzaro, nè

impedisca l'esazione de' frutti, e rendite del suo Vescovado, anzi

se avesse alcune rendite, o ragioni nella diocesi del suo Vescovado

glie le faccia corrispondere conforme e di giustizia: e nell'anno

1485 scrive al Castellano di Catanzaro che lo mantenga, e conservi

nella pacifica possessione, nella quale era stato, e stava del suo

Vescovado, facendogli corrispondere tutte le sue entrade e frutti

spettanti a quello. Il medesimo Re nell'istesso anno scrive a Carlo

Carafa Signore della terra di Montesarchio, dicendogli, che Fra

Jacopo Sordella dell'Ordine di S. Gio: Gerosolimitano Commendatore

della Commenda di detta Terra gli avea esposto, che possedendo detta

Commenda concedutagli dalla sua Religione, ne era stato di fatto

scacciato da Fra Ipolito d'Amelia in vigor di certe lettere ottenute

surrettiziamente dalla Corte di Roma: perciò gli ordina che costandogli

di questo spoglio per sommaria informazione, lo restituisca nella

possessione.

Il Gran Capitano D. Consalvo di Cordua nel 1503 scrive ad un Ufficiale

regio, che l'Abate Guglielmo Germano di Maratea, possedendo in vigor di

Bolle appostoliche la Badia di S. Giovanni d'Abate Marco della diocesi

di Cassano, n'era stato spogliato di fatto da Giovanni Caseo, gli

ordina perciò, che servata la forma de' Capitoli del Regno restituisca

detto Abate nella possessione, e gliela mantenghi, _donec justa causa

possessionis duraverit_. Il medesimo Gran Capitano nell'anno 1506

ordina al Governadore di Calabria, che essendo vero, che l'Abate di S.

Giovanni di Florio di Calabria sia stato spogliato di fatto dal Cherico

Martino di Torponibus d'alcune Chiese, e Grancie annesse alla sua

Badia, lo rimetta nella primiera possessione, e gliela conservi, _donec

etc_.

Il Vicerè D. Giovanni d'Aragona Conte di Ripacorsa nel 1507 scrive al

Governador di Calabria, ed agli altri Ufficiali di quella Provincia,

che Fra Lodovico di Nicotera Vicario Generale di detta Provincia

dell'Ordine di S. Francesco dell'Osservanza gli avea esposto, che da

molti Prelati di quella provincia eran usate molte violenze a' Frati

Osservanti del suo Ordine, che perciò ordina a detti ufficiali, che

ad ogni istanza del detto Vicario procedano co' dovuti rimedi, che

con effetto detti Prelati cessino ogni via di fatto, e di violenza

contro detti Osservanti: ma se pretendono cos'alcuna, propongano le

loro ragioni avanti Giudici competenti. Il medesimo Conte in detto

anno scrive al Capitano di Cariati, dicendogli, che li giorni passati

essendo stato spedito dal S. C. un editto, giusta la forma de'

Capitoli del Regno, a favore di Tommaso Assagno Paleologo, il qual

dicea essere stato turbato dal Vescovo di Cariati sopra la possessione

del Casale di Belvedere, e territorj di Malapezza; dovendosi quello

affiggere nelle porte della maggior Chiesa di Cariati, ed essendo ivi

apparecchiato l'Algozino con l'editto in mano, ed il Giudice, Notajo

e Testimonj per far l'atto dell'affissione; il Vicario del Vescovo

colla maggior parte del Clero uscendo della Chiesa, levarono l'editto

da mano dell'Algozino, e lo stracciarono, maltrattandolo insieme col

Notajo, non senza grave offesa della dignità del S. C. comanda perciò

al suddetto Capitano, che ordini al detto Vicario, ed a que' Preti,

che v'intervennero, che fra quindici giorni debbiano venire in Napoli

a presentarsi avanti il Vicerè, e non mai partire senz'espressa sua

licenza.

Nell'anno 1574 Decio Caracciolo Abate della regal Cappella, ed Abadia

di S. Pietro a Corte di Salerno, avendo dimandato al Vicerè esser

conservato, e mantenuto nel quasi possesso d'esercitare alcune sue

giurisdizioni spirituali e temporali, che teneva in detta Badia, nel

quale era turbato dall'Arcivescovo di Salerno, che pretendeva di fatto

spogliarlo di quelle; fu commesso l'affare al Regio Cappellan Maggiore,

che provvedesse servata la forma di questi Capitoli, avanti del

quale, speditosi il solito editto, comparve l'Arcivescovo, e formatosi

processo, fu l'Abate mantenuto nella possessione delle giurisdizioni di

detta sua Chiesa.

Nel 1593 avendo Giovanni Alfonso, Ferrante, ed altri della famiglia

Buonuomo della città di Pozzuoli esposto al Vicerè, che tenendo essi

nella maggior Chiesa una Cappella con un Sepolcro antico di loro

Antenati, il Vescovo di Pozzuoli di fatto, e di notte avea fatto

diroccare e levar detto sepolcro; dimandarono, che siccome di fatto

s'era levato, così fosse riposto, e conservati nella possessione, nella

quale erano. Fu il negozio dal Vicerè rimesso al Cappellan Maggiore,

il quale, servata la forma di questi Capitoli, spedì il solito editto;

ed ancorchè il Vescovo di quest'editto n'avesse avuto ricorso in Roma,

e dalla Congregazione de' Cardinali fosse spedita lettera al Nunzio

in Napoli, che facesse ordine al Cappellan Maggiore, che sotto pena

di scomunica rivocasse l'editto, e che non tollerasse questa pratica,

come pregiudiziale alla giurisdizione ecclesiastica, nulladimanco dal

Cappellano Maggiore, e dal Collateral Consiglio fu fatta consulta al

Vicerè insinuandogli, che non dovesse tener conto delle pretensioni di

Roma, essendo l'osservanza di questi Capitoli antichissima nel Regno,

e fondati a somma giustizia, per evitare gli spogli e le violenze.

Nel corso d'un altro secolo appresso, insino a' dì nostri, s'è tenuto

questo stile sempre per fermo e costante, e gli Archivj del S. C.

sono pieni d'innumerabili processi fabbricati sopra l'osservanza de'

medesimi: tanto che oggi presso noi questa osservanza non riceve più

contrasto, nè ammette più dubbio o difficoltà alcuna.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6 · 第 7 / 64 题