Ma il monastero almeno rimarrà nobil fonte di scienza, e in sicuro

dal mondo e dalle sue scosse, i monaci si daranno pazientemente

a copiare i manoscritti, e ad insegnar nelle loro modeste scuole?

Mainò: il decadimento è ivi altrettanto rapido e grande quanto nella

società generale, e ciò dipende dalle calamità che gravano così sulle

fondazioni ecclesiastiche come sul popolo. Le età che precedettero

il secolo nono avean veduto le istituzioni monastiche venire assai

prosperando, e l'Ordine di San Benedetto risplendere in ogni luogo; la

pace silenziosa del chiostro avea favorito le scuole scientifiche, e

abbiam poc'anzi veduto come generalizzato si fosse l'amor di quelle.

Ma spento Carlomagno, anche la pace della solitudine più non dura,

e insiem con quella del mondo se ne va sotto la doppia invasion dei

Normanni e dei Saraceni. I Normanni, crudeli avversari dei monasteri,

atterrano gli altari, ardon le mura, spogliano l'arche; pur dianzi

vedeansi edificar ricche celle ancora e chiese solidamente costrutte,

ed ora i Normanni non lasciano pietra più sopra pietra, sgozzano

i religiosi o li costringono a celarsi nei sotterranei. I più de'

monasteri situati a riva de' fiumi o nelle vaste pianure che circondan

la Senna, la Loira e la Saona, furon di questo modo posti a sacco,

intantochè al Mezzodì i Mori e i Saraceni penetravano fino al Rodano.

Come trovar tempo da meditare e applicare a lavori scientifici in mezzo

a queste desolazioni? Come aver agio de studiare quando le voraci

fiamme faceano scrollar le pareti? Che altro da far rimaneva a quei

poveri frati se non implorare con lugubri litanie la misericordia di

Dio contro le stragi dei Normanni? Ond'è che spesso, nel bel mezzo

di qualche grave studio, il monaco sospendea tutt'a un tratto il

libro che avea cominciato a trascrivere, il testo forse di Cicerone e

d'Ovidio, per gridare con lamentevol voce: «Ah! ci libera dal furor dei

Normanni, _Libera nos a furore Normannorum_.» E questo era il lamento

di tutta quella trista e sconsolata generazione; che se pure i monaci

aveano nella lunga lor notte alcun momento di tregua, ei si facevano a

scriver qualche tetra e funebre leggenda, però che tutto era tristezza

intorno di loro, o tremanti in faccia al pericolo da cui eran quasi per

miracolo scampati, descrivevano la traslazione delle reliquie, ed era

ben d'uopo tenerne memoria, però che quando i Barbari s'avvicinavano

ad un monastero, la gran cura di que' devoti padri era il salvar

l'arca delle reliquie, e trasportarla come potevano da una solitudine

all'altra, e trafugarla in luoghi ignoti. Quest'era il santo viaggio

che i monaci descrivevano col cuore oppresso e con le lagrime agli

occhi: a ogni passo eran miracoli, a ogni pericolo lamentazioni, e i

Bollandisti ci hanno conservato moltissime di quelle relazioni, storia

dolorosa dei terrori di quell'età.

Di questo modo l'impero di Carlomagno è un periodo circoscritto così

per le lettere come per la costituzione politica, nulla di quanto

precede al par che nulla di quanto vien dopo può con esso compararsi,

gli è un tempo di eccezione che tutto si attiene ad un uomo, e che

svanisce con lui. Il movimento scientifico non era altrimenti negli

spiriti, nè v'ha ingegno quaggiù che abbia facoltà di trarre un tutto

da nulla, chè questo sarebbe uno degli attributi di Dio. Ben può uno

farsi compagni alcuni uomini eletti che trascinano e signoreggiano per

poco la civiltà, ma quando una generazione non ha in sè l'impressione

di certe idee, non si può farle nascere. Il desiderio e il bisogno

degli studi erano appena superficiali, l'ingegno letterario in pochi

uomini appena, intantochè la moltitudine se ne restava ignorante fra

il doppio servaggio del corpo e dello spirito. D'onde procede che

ogni cosa, dopo il regno di Carlomagno, fu di nuovo sepolta nelle

tenebre. Quanto ci avea di bisantino e di romano nell'opera dell'impero

d'Occidente disparve; nè il periodo letterario del duodecimo e del

decimoterzo secolo, sotto Filippo Augusto, ebbe più correlazione

alcuna con gli studi dei tempi carlinghi: la è una letteratura nuova,

allettante, nazionale, cavalleresca, che nasce dalla feudalità.

Qualcosa di strano e di fantastico erasi pur creato sotto l'impero

di Carlomagno; ma fu come se tu dicessi un vivo lampo che appar nelle

tenebre: illumina per un istante con grande bagliore d'intorno, ma poi

ch'egli è svanito la notte divien più fitta e intera di prima. Simile

appunto si fu la prima epoca carolina!

CAPITOLO XIII.

QUANTO RIMASE IN PIEDI DELL'OPERA DI CARLOMAGNO.

1.º Leggi. — Avanzi della legge salica. — Ripense. — Borgognona. —

Longobardica. — Sassone. — I Capitolari. — Incremento del diritto

ecclesiastico. — Decretali. — Dionigi il Picciolo. — Isidoro

Mercatore. — Prima origine del diritto feudale. — Ultime vestigia

delle leggi carlinghe.

2.º Instituzioni. — Le Assemblee. — Quali diventano. — Come

composte alla fine del regno di Carlomagno. — I Conti. — I due

regni d'Aquitania e d'Italia. — Ordinamento del Conti. — I _missi

dominici_ o messi regii. — Stato delle persone. — I Vescovi. — Gli

Abbati. — Gli Uomini liberi. — Diverse nature d'uomini liberi e di

servi.

3.º Quali divenissero i popoli alla morte di Carlomagno. — L'impero

di Bisanzio. — Il califfato. — Gli Alemanni. — I Sassoni. — I

Frisoni. — Gli Italiani. — I Longobardi. — Gli Aquitani. — I Goti.

— La vera Francia. — Invasioni dei Normanni.

4.º Che avvenisse del commercio. — Comunicazioni fra popolo e

popolo. — Disertamento delle campagne. — Distruzione dei monumenti

carlinghi. — Strazio delle arti.

5.º Avanzi della famiglia di Carlomagno. — Morte dei due più abili

figli suoi. — Carlo e Pipino. — Lodovico il Pio, solo superstite,

infemminito dalla meridionale sua residenza. — Scontentezza

suscitata dall'associazione di lui alla corona, e sua esaltazione.

SECOLO NONO.

D'una fatica si compiace principalmente l'animo nei gravi studi

della filosofia e della storia, e quella è d'indagar che fine abbia

avuto l'opera d'un grand'uomo, e di che frutto fosse apportatrice

al mondo. Ogni fatto aver debbe, a così dire, la sua genealogia, il

suo passato, il suo avvenire; chè anche quando un sovrano intelletto

vi ha abbagliato, far non potete di non chiedere quali orme abbia

lasciato del suo passaggio nella vita, e in certo modo, di che a lui

vada debitore il genere umano. Ma ohimè! ci sono tempi pur troppi

negli annali del mondo, che nulla lasciarono dopo di sè, e che amiam

tuttavia di contemplare, come se si leggesse un poema epico! Tale si

è appunto l'aspetto sotto cui ci facciamo ora ad esaminare il regno

di Carlomagno. Dove son l'orme sue, e quali sono l'impronte da lui

lasciate nella società con le sue leggi, gli alti suoi, la sua volontà,

la sua forza? Malagevole assunto, ma pur necessario a dar l'ultimo

compimento alla storia dell'imperator d'Occidente.

Le leggi di Carlomagno, quali trovate le abbiamo nei capitolari, hanno

due grandi intenti: o mirano a confermar la legislazione anteriore,

svolgendola e coordinandola con certe nuove disposizioni, o procedono

da idee inerenti al sistema carlingo, il che forma due ben distinti

diritti, l'uno ch'altro non è se non la confermazione del passato,

l'altro che appartiene al presente. Le leggi particolari a ciascuna

delle barbare popolazioni intatte rimasero sotto i Carolingi, salvo

alcune poche modificazioni comandate dai capitolari. Ci avea pur

sempre la _legge salica_, nata in mezzo alla Germania, e compilata da

Teoderico re d'Austrasia, la quale, tutta posando sulla composizione,

durò, come diritto particolare de' Franchi, anche sotto l'impero di

Carlomagno, e poco rileva che la tribù loro si mescolasse nella più

general costituzione dell'impero d'Occidente, chè privilegio era

delle nazioni soggette a Carlomagno conservare il proprio codice

e le instituzioni insieme della patria loro. La legge salica passò

dunque per mezzo alla legislazion dell'impero, pochissimo contraendo

del carlingo concetto, e lasciò qualche orma di sè fino al secolo

dodicesimo, siccome varie scritture comprovano; ma poi si dileguò a

somiglianza dei capitolari stessi sotto il diritto delle leggi feudali.

La legge ripense, a par del codice salico, impressa d'un'ammirabil

semplicità, conservò sotto ai Carolingi la naturale rozzezza sua,

nè le addizioni che Carlomagno vi fece[144] punto le tolsero del suo

carattere di personalità, cui conservar seppe insieme con l'origine

franca, che vale quanto dir la composizione. I capitolari medesimi

soggiacquero a questo diritto. In fatti su quai cardini posavano la

legge salica e la ripense? su questi che ogni delitto scontar potevasi

con un'ammenda pagabile al fisco, e per composizione e risarcimento

al danneggiato. Ora questa legislazione era interamente favorevole

all'erario, però che schiudendo un largo campo alle ammende e taglie,

il fisco arricchivasi con l'applicazione della medesima legge. Il

che giovar dovette a mantener lungamente le dette due leggi, avendo

il fisco interesse ad esercitarle, siccome quelle che costituivano

la sua ricchezza, e formavano una parte delle sue rendite. Se non

che le tracce, come dicevamo, della legge salica e della ripense non

vanno oltre il secolo duodecimo, in cui si confondono con gli statuti

municipali: e d'altra parte la personalità poteva ella durare, mentre

le nazioni primitive svanivano? Sotto i Carolingi distinguevansi bensì

ancora i Franchi, i Borgognoni, i Longobardi, gli Aquitani, ma indi

queste distinzioni spariscono, chè nuove forme nella società succedono

alle antiche; i popoli non vengono più classificati per origine, ma

sì per legge e patrimonio, e ci sono nobili, borghesi, servi, grandi

vassalli, censuarii, valvassori.

La legge burgundica, o de' Borgognoni, passò più ratta che non quella

dei Franchi, benchè amendue queste popolazioni avessero una stessa

origine. La monarchia de' Borgognoni fu di brevissima durata, nè orma

più se ne trova dopo i regni di Gondebaldo e di Sigismondo. Or questa

legge, che non posava intieramente sul principio delle composizioni,

ammetteva le pene afflittive, non affatto nell'interesse del fisco,

onde meglio così venne a mescolarsi e confondersi col diritto romano.

La legge salica era tutta distinguitrice, e creava ordini e gradi.

Il codice burgundico all'incontro, più benigno ai vinti, regolava

gl'interessi dei Romani e dei Borgognoni con un grande sentimento di

equità: se insorgeva quistione o lite, essa veniva giudicata da un

tribunale di giurati composto metà di Borgognoni e metà di Romani. Il

che ci spiega come le tracce di questa legislazione si dileguassero più

facilmente che non quelle della legge salica. La stessa osservazione

vuole applicarsi al codice dei Visigoti, il quale dominato dalle leggi

ecclesiastiche, e deliberato dai vescovi, si mantenne entro i principii

della giurisprudenza romana. Noi lo vediamo sparire quasi al tutto

fin dal regno di Carlomagno; i capitolari non l'accennano pure, e al

formarsi del ducato d'Aquitania, e poi da questo medesimo ducato,

del regno di Lodovico, esso vien meno e cade: i concilii l'aveano

preparato, e i concilii lo struggono, tanto che al secolo undecimo non

si fa più menzione di leggi gotiche, governato già il mezzodì della

Francia dal codice teodosiano. Il medesimo avvenne della legislazione

longobardica: in fatti come durar poteva il codice dei Longobardi, in

tanta vicinanza che si trovavan di Roma, dei papi e di Costantinopoli?

Nel tempo che Carlomagno fece sue giunte a quelle leggi, esse eran

già quasi al tutto cadute in disuso. Vinti e soggiogati dai Franchi i

Longobardi non avean niente più a promettersi da esse, nè interesse

più a lasciarsi governar dal codice loro. Sassoni, Bavari, Alemanni

tutti eran caduti sotto il giogo del vincitore, ma pur tutti questi

popoli aveano maggior vigoria ed alterezza che non i Longobardi; e

però l'Alemanno conservò la sua legge, il Sassone ripigliò la silvestre

independenza sua, il Bavaro i suoi duchi. Questi separaronsi anzi dalla

Francia fin dal tempo di Lodovico Pio.

Queste diverse legislazioni furono, nell'inoltrar dei popoli verso

il medio evo, assorbite da altre forme ed altre consuetudini che

trionfarono so quelle. La prima a crescere fu la potenza delle leggi

ecclesiastiche: false o vere sieno le decretali dei papi, o mentite

le compilazioni di Dionigi il Picciolo, questa non è la vera quistione

istorica, ma ciò che la filosofia stabilir dee, si è se le decretali,

qualunque sia la vera origin loro, rendessero sì o no a quel tempo

grande servigio alla legislazione ed alla podestà. Al medio evo il

concetto loro fu giusto e forte, e nel generale sminuzzamento della

società la raccolta delle decretali fu di non poco giovamento ai

costumi e alle leggi. Talun disse già che le decretali affermavano

l'assoluta sovranità di Roma e la dittatura de' papi: questo che fa?

Non era forse la Chiesa romana che, in que' tempi di confusione e di

disordine, dava con la dittatura sua le mosse all'incivilimento del

mondo? Le decretali imponevano una moglie sola, stringevano i vincoli

tra' padri e figli, proclamavano massime più benigne per lo schiavo,

repressioni più forti per l'uomo carnale e violento. Questi statuti del

popolo cader fecero i capitolari, e insiem le leggi barbare che aveano

contratta un'indole egoistica e troppo personale: la legislazione si

venne aggentilendo col porsi universale sotto il comando d'una podestà

morale, che era il papa.

Il diritto romano, che non avea cessato mai di dominare sopra una

gran massa di popoli nelle Gallie, pigliò quella preponderanza che

sempre appartiene a' principii eterni del giusto e dell'ingiusto;

abbattè le leggi barbariche; i capitolari cadder d'ogni forza di

rincontro alle regole potenti del codice teodosiano; le decretali

assorbirono i concilii. Ma quelli che interamente distrussero la

legislazione di Carlomagno furono gli statuti locali o municipali, e

sopra tutto, il diritto feudale che nacque nella confusione del nono e

del decimo secolo. L'esistenza di simili statuti è incontrovertibile,

anche nell'apice della potenza imperiale di Carlomagno, il quale,

nell'atto che stava preparando l'orditura dell'opera sua, trovava in

questi statuti un ostacolo all'unità amministrativa cui intendeva. In

questa o quella città, in questa o quella provincia, ci avea questo o

quell'antico statuto, gallico o franco, romano o celtico, che regolava

lo spirito delle transazioni, le pratiche della vita, e Carlomagno

cedeva più d'una volta in cospetto alle picciole consuetudini de'

luoghi.

E non è cosa naturale che il diritto municipale trionfasse al secolo

decimo, in tempo che sì grande era la confusione, e che la forza

centrifica se ne andava? Se le leggi generali non proteggevano la

società, era ben d'uopo che le leggi locali guarentissero le sostanze

e le persone; onde si fece, come dire, un diritto privato in ogni

città, in ogni distretto, e in questo general disordine il concetto

dell'unità, a cui avean dato forma i capitolari, soggiacque; e il

diritto feudale venne in breve a surrogarsi a tutte le antecedenti

legislazioni. E così avvenir doveva, però che questo diritto era in

correlazione coi costumi e con le consuetudini: posava sulla gerarchia

degli averi e delle persone, e innanzi tutto, sulla pratica del

combattimento giudiziario. Non si parlò quindi più di capitolari; nuove

idee erano sorte nella società, e nuovi doveri parean sorgere così pel

signore come pel vassallo; rotta era la lunga catena delle tradizioni,

vennero in campo gli alti feudatari, i vassalli, i valvassori, tutte

cose ignote sotto il regno di Carlomagno; le decretali formarono il

diritto ecclesiastico, regolato già dai concilii e dai capitolari; gli

editti dei re del terzo lignaggio non ebbero più nulla a che fare con

la legislazione anteriore. Chi segue la storia degli ultimi Carolingi,

vede la legislazione dei capitolari venir meno e cadere; sotto Lodovico

Pio hanno ancor forza, si spengono sotto Carlo il Calvo: fannosi rari,

perchè l'impero va in minuzzoli, e non ci posson quindi più essere

principii generali.

Tuttavia si vuol confessare che questa legislazione non è intieramente

morta per tutti, poichè se la Francia, com'era costituita sotto

la terza schiatta, estranea rimanevasi al diritto dei capitolari,

il medesimo non avveniva in Àlemagna. L'esaltazione dei Carolingi

fu un invader che gli Austrasii fecer la Neustria; i fieri figli

del Reno, del Veser e dell'Elba, vennero a stabilirsi nelle città

neustriane; Carlomagno era il capo lor naturale, il loro creato; essi

lo circondavano dell'amor loro, della loro ammirazione, ond'è che al

cader dell'impero d'Occidente gli Austrasii conservano i capitolari;

e se morta è la progenie del gran Carlo, le sue leggi, le sue

instituzioni ancor sopravvivono. In Germania le decretali non furono

altrimenti accettate come leggi ecclesiastiche, chè i contrasti fra

la casa di Svevia ed i papi impedirono al diritto romano di pigliare

una preponderanza naturale fra quella nazione. Le leggi feudali non

preparavan ivi quello sminuzzamento del suolo che si vide in Francia;

tutto sul Reno rimase carlingo: Carlo Martello era uscito d'Austrasia,

e le leggi de' suoi figli tornavano all'Austrasia. Mentre i capitolari

non sono oramai più per la Francia che una curiosità storica, un

monumento di erudizione degno di studio, in Germania sono entrati

all'incontro per la più parte nel diritto positivo; Goldasto li ha

raccolti nelle sue _Costituzioni imperiali_, e da essi traggon origine

que' solenni decreti delle diete che reggono la nazione alemanna anche

a' tempi moderni. Nella Francia soggetta alla stirpe dei Capeti, i

capitolari esser non potevano che una memoria della conquista; in

Germania, essi erano in vece la legge naturale degli Alemanni, che li

conservarono come uno dei fondamenti del loro diritto pubblico, e come

un'antica reliquia degna della loro venerazione.

E le assemblee politiche del campo di maggio, che divenner elle in

sulla fine del regno di Carlomagno? Per fin che durò quest'impero,

concetto d'uno sfolgorato ingegno, esse conservarono una certa

grandezza, e conti e leudi assiduamente vi concorrevano, perchè

ivi aveasi a foggiar i capitolari, a dare il proprio assenso alle

spedizioni lontane, e prepararsi a seguir il principe alla guerra, nè

fino a che l'impero durò nell'unità sua, siffatte adunanze cessaron

d'essere frequenti e regolari. Secondo che Incmaro scrive, v'era piena

libertà di suffragi; i capitolari venivano passati o rifiutati, ed

i chierici e i leudi votavano separatamente. In che si scorgono le

orme intere dei placiti di guerra che tenevansi nelle foreste antiche

della Germania. Nè coteste politiche assemblee del campo di maggio

perirono altrimenti con Carlomagno: chè anzi durarono col medesimo

colore di libertà sotto Lodovico Pio, ed i conti non solo avean obbligo

d'intervenirvi, siccome i più degni rappresentanti dell'imperatore,

ma sì ancora di condur seco dodici scabini de' più notabili, eletti

da ogni contado, deputati veri, che venivano ad assistere a' placiti

ed a partecipar del governo dell'impero; i proprietari liberi de' beni

allodiali eran quelli che eleggevano gli scabini, e già sì ampiamente

stabilite eran le basi della rappresentanza nazionale, che al tempo di

Carlo il Calvo, sotto del quale i campi di maggio ancora continuavano,

era massima confermata: _La legge farsi per consenso del popolo e

per costituzione del re_[145]. Le assemblee cessano, e si perdono

al tempo di Carlomanno[146]; invano tu cercheresti a que' giorni i

consigli di guerra, i congressi politici de' leudi e de' vescovi;

tutto è confusione e le instituzioni carlinghe son cadute in ogni

luogo. Da indi in poi ci ha una specie di sospensione nelle due grandi

scaturigini della legislazione carlinga, i concilii e i capitolari: non

v'è più diritto fermo, non forma più consacrata dalla consuetudine. E

come esser ci poteano assemblee generali, se il territorio ne andava

in brani per modo che ogni governator di provincia diventava conte e

signore della terra ch'ei possedeva?

Due supreme instituzioni aveano contrassegnato l'impero di Carlomagno,

quelle dir vogliamo dei regni d'Italia e d'Aquitania, l'un dato a

Pipino, l'altro a Lodovico; or che divennero queste due sovranità,

subordinate all'impero, dopo la morte di lui? Seguitaron esse ancora

l'opera loro? Carlomagno era stato indotto a crear di siffatte

monarchie dipendenti dal suo scettro, non tanto dall'intenzione

di dividere il suo retaggio e sminuzzarlo, quanto dal desiderio di

assicurare l'azione di un reggimento supremo. Pipino, re d'Italia,

moriva prima ancor che suo padre fosse giunto all'età cadente e

fiacca, onde questi confidava il regno a Bernardo, un de' bastardi

di Pipino (chè a que' tempi ben poco divario c'era fra bastardo e

figlio legittimo) volendo così l'imperatore stabilire oltre l'Alpi

il diritto ereditario, e serbare in qualche modo le vestigia della

monarchia longobarda. Questo regno d'Italia sopravvisse pochi anni al

suo fondatore, poi perì per tre potenti cagioni, e son queste: prima

di tutto sì grande era il desiderio degl'imperatori di Germania di

regnar di qua dai monti, che ben s'affrettarono a spezzar la corona di

ferro in fronte ai successori di Pipino, e continuo era il passaggio

in Italia dei loro armati. E come avrebbe questa potuto conservare i

suoi principi, che aveano tutta la forza loro da Carlomagno, mentre

la stirpe di quest'ultimo in Francia già decadeva? I papi, d'altra

parte, intimi amici dei Carolingi, non aveano più interesse alcuno a

sostenere i re d'Italia, deboli sì da non potersi da essi prometter

più aiuto nè protezione. Aggiungasi per terza cagione, che già sorgeva

nelle città lombarde la voglia di affrancarsi e farsi libere; ognuna

volea diventare repubblica; quale era mossa alla politica libertà dal

commercio, e quale dalla ricchezza territoriale, e intanto che nei

paesi meramente feudali la terra stringevasi nella gerarchia dei feudi,

in Italia le città le une dalle altre si separavano, e con perpetue

gare fra esse contendevano.

La monarchia d'Aquitania periva naturalmente per l'esaltazione di

Lodovico all'impero. Questo regno non componevasi altrimenti di un solo

elemento, e laddove in Italia non ci eran che due razze, i Longobardi

e i naturali del paese, antichi popoli del Lazio con qualche Greco

frammistovi, in Aquitania, all'incontro, con mal composti legami,

s'univano ben dieci e più frazioni di popoli: i Goti, i Guasconi,

gli Aquitani, gli Alverniani, i Saraceni, le quali nazioni tutte,

insiem strette a forza, doveano tender naturalmente a sgropparsi.

Comprendeva il regno d'Aquitania le terre che si stendono dalla Loira

fino all'Ebro, e fu in appresso confidato a Pipino I, figliuolo di

Lodovico Pio, poi passò in quell'altro Pipino che combattè insiem coi

Normanni contro Carlo il Calvo. In mezzo a quella strana confusione

che indi succede, nessuna orma più resta del regno d'Aquitania; tutte

quelle popolazioni si dividono e suddividono; si vengono formando

duchi d'Aquitania e di Guascogna, e conti di Tolosa e d'Alvernia; e la

costituzion di quel regno sparisce insiem con l'impero, conseguenza di

quel gran disordine che accompagna la fine della seconda progenie.

In tanto sconvolgimento del suolo che fu del sistema amministrativo

di Carlo? Tre erano i fondamenti su cui detto sistema posava: 1.º

L'ordinamento militare confidato a uomini di guerra che sotto il nome

di duchi o governatori delle marche (_marchis marchiones_ da cui venne

_marchese_) difendevano il territorio, e apparecchiavano il bisogno

alla guerra. 2.º I conti, magistrati civili che governavano i distretti

a simiglianza degli antichi prefetti di Roma. 3.º I messi regi,

_missi dominici_, l'istituzione dei quali fu sì lata ed attiva sotto

Carlomagno. Fin dal regno di Carlo il Calvo dileguarsi e sparir si

veggono al tutto le ultime vestigia di questo sistema; un rivolgimento

viene operandosi: quei duchi, quei conti, quei governatori delle

marche, che ubbidivano ad ogni minimo cenno dell'imperatore, proclamano

adesso la personale independenza loro: mutano i loro titoli; quelli che

testè altro non erano che magistrati revocabili, diventano feudatari

independenti; qual di loro assume la sovranità effettiva delle terre

da esso governate, quale la trasmette ben anco in eredità a' figli

suoi. Donde tutti que' vassalli che appena conservano qualche segno di

rispetto verso la corona, benchè da lei fosse proceduta ogni podestà

loro. In tale sminuzzamento d'autorità, che forza poteva restare ai

messi regi, a questi magistrati principali d'un potere centrificato?

La prima condizione, l'essenza medesima di cotali delegati del

principe, poggiava sull'autorità unica dell'imperatore; essi erano i

suoi procuratori con mandato di raccogliere e unir insieme le porzioni

spartite dell'autorità sua. Or dunque, allor che questa autorità si

dilegua, allor che non v'ha più centro amministrativo, l'uffizio dei

messi regi divien, come a dire, una superfetazione politica in un

sistema che più non serba unità; onde avviene che a mezzo della seconda

progenie già più non è vestigio della forma politica di questo grande

impero carlingo.

Storia di Carlomagno vol. 2/2 · 第 18 / 23 段