dal mondo e dalle sue scosse, i monaci si daranno pazientemente
a copiare i manoscritti, e ad insegnar nelle loro modeste scuole?
Mainò: il decadimento è ivi altrettanto rapido e grande quanto nella
società generale, e ciò dipende dalle calamità che gravano così sulle
fondazioni ecclesiastiche come sul popolo. Le età che precedettero
il secolo nono avean veduto le istituzioni monastiche venire assai
prosperando, e l'Ordine di San Benedetto risplendere in ogni luogo; la
pace silenziosa del chiostro avea favorito le scuole scientifiche, e
abbiam poc'anzi veduto come generalizzato si fosse l'amor di quelle.
Ma spento Carlomagno, anche la pace della solitudine più non dura,
e insiem con quella del mondo se ne va sotto la doppia invasion dei
Normanni e dei Saraceni. I Normanni, crudeli avversari dei monasteri,
atterrano gli altari, ardon le mura, spogliano l'arche; pur dianzi
vedeansi edificar ricche celle ancora e chiese solidamente costrutte,
ed ora i Normanni non lasciano pietra più sopra pietra, sgozzano
i religiosi o li costringono a celarsi nei sotterranei. I più de'
monasteri situati a riva de' fiumi o nelle vaste pianure che circondan
la Senna, la Loira e la Saona, furon di questo modo posti a sacco,
intantochè al Mezzodì i Mori e i Saraceni penetravano fino al Rodano.
Come trovar tempo da meditare e applicare a lavori scientifici in mezzo
a queste desolazioni? Come aver agio de studiare quando le voraci
fiamme faceano scrollar le pareti? Che altro da far rimaneva a quei
poveri frati se non implorare con lugubri litanie la misericordia di
Dio contro le stragi dei Normanni? Ond'è che spesso, nel bel mezzo
di qualche grave studio, il monaco sospendea tutt'a un tratto il
libro che avea cominciato a trascrivere, il testo forse di Cicerone e
d'Ovidio, per gridare con lamentevol voce: «Ah! ci libera dal furor dei
Normanni, _Libera nos a furore Normannorum_.» E questo era il lamento
di tutta quella trista e sconsolata generazione; che se pure i monaci
aveano nella lunga lor notte alcun momento di tregua, ei si facevano a
scriver qualche tetra e funebre leggenda, però che tutto era tristezza
intorno di loro, o tremanti in faccia al pericolo da cui eran quasi per
miracolo scampati, descrivevano la traslazione delle reliquie, ed era
ben d'uopo tenerne memoria, però che quando i Barbari s'avvicinavano
ad un monastero, la gran cura di que' devoti padri era il salvar
l'arca delle reliquie, e trasportarla come potevano da una solitudine
all'altra, e trafugarla in luoghi ignoti. Quest'era il santo viaggio
che i monaci descrivevano col cuore oppresso e con le lagrime agli
occhi: a ogni passo eran miracoli, a ogni pericolo lamentazioni, e i
Bollandisti ci hanno conservato moltissime di quelle relazioni, storia
dolorosa dei terrori di quell'età.
Di questo modo l'impero di Carlomagno è un periodo circoscritto così
per le lettere come per la costituzione politica, nulla di quanto
precede al par che nulla di quanto vien dopo può con esso compararsi,
gli è un tempo di eccezione che tutto si attiene ad un uomo, e che
svanisce con lui. Il movimento scientifico non era altrimenti negli
spiriti, nè v'ha ingegno quaggiù che abbia facoltà di trarre un tutto
da nulla, chè questo sarebbe uno degli attributi di Dio. Ben può uno
farsi compagni alcuni uomini eletti che trascinano e signoreggiano per
poco la civiltà, ma quando una generazione non ha in sè l'impressione
di certe idee, non si può farle nascere. Il desiderio e il bisogno
degli studi erano appena superficiali, l'ingegno letterario in pochi
uomini appena, intantochè la moltitudine se ne restava ignorante fra
il doppio servaggio del corpo e dello spirito. D'onde procede che
ogni cosa, dopo il regno di Carlomagno, fu di nuovo sepolta nelle
tenebre. Quanto ci avea di bisantino e di romano nell'opera dell'impero
d'Occidente disparve; nè il periodo letterario del duodecimo e del
decimoterzo secolo, sotto Filippo Augusto, ebbe più correlazione
alcuna con gli studi dei tempi carlinghi: la è una letteratura nuova,
allettante, nazionale, cavalleresca, che nasce dalla feudalità.
Qualcosa di strano e di fantastico erasi pur creato sotto l'impero
di Carlomagno; ma fu come se tu dicessi un vivo lampo che appar nelle
tenebre: illumina per un istante con grande bagliore d'intorno, ma poi
ch'egli è svanito la notte divien più fitta e intera di prima. Simile
appunto si fu la prima epoca carolina!
CAPITOLO XIII.
QUANTO RIMASE IN PIEDI DELL'OPERA DI CARLOMAGNO.
1.º Leggi. — Avanzi della legge salica. — Ripense. — Borgognona. —
Longobardica. — Sassone. — I Capitolari. — Incremento del diritto
ecclesiastico. — Decretali. — Dionigi il Picciolo. — Isidoro
Mercatore. — Prima origine del diritto feudale. — Ultime vestigia
delle leggi carlinghe.
2.º Instituzioni. — Le Assemblee. — Quali diventano. — Come
composte alla fine del regno di Carlomagno. — I Conti. — I due
regni d'Aquitania e d'Italia. — Ordinamento del Conti. — I _missi
dominici_ o messi regii. — Stato delle persone. — I Vescovi. — Gli
Abbati. — Gli Uomini liberi. — Diverse nature d'uomini liberi e di
servi.
3.º Quali divenissero i popoli alla morte di Carlomagno. — L'impero
di Bisanzio. — Il califfato. — Gli Alemanni. — I Sassoni. — I
Frisoni. — Gli Italiani. — I Longobardi. — Gli Aquitani. — I Goti.
— La vera Francia. — Invasioni dei Normanni.
4.º Che avvenisse del commercio. — Comunicazioni fra popolo e
popolo. — Disertamento delle campagne. — Distruzione dei monumenti
carlinghi. — Strazio delle arti.
5.º Avanzi della famiglia di Carlomagno. — Morte dei due più abili
figli suoi. — Carlo e Pipino. — Lodovico il Pio, solo superstite,
infemminito dalla meridionale sua residenza. — Scontentezza
suscitata dall'associazione di lui alla corona, e sua esaltazione.
SECOLO NONO.
D'una fatica si compiace principalmente l'animo nei gravi studi
della filosofia e della storia, e quella è d'indagar che fine abbia
avuto l'opera d'un grand'uomo, e di che frutto fosse apportatrice
al mondo. Ogni fatto aver debbe, a così dire, la sua genealogia, il
suo passato, il suo avvenire; chè anche quando un sovrano intelletto
vi ha abbagliato, far non potete di non chiedere quali orme abbia
lasciato del suo passaggio nella vita, e in certo modo, di che a lui
vada debitore il genere umano. Ma ohimè! ci sono tempi pur troppi
negli annali del mondo, che nulla lasciarono dopo di sè, e che amiam
tuttavia di contemplare, come se si leggesse un poema epico! Tale si
è appunto l'aspetto sotto cui ci facciamo ora ad esaminare il regno
di Carlomagno. Dove son l'orme sue, e quali sono l'impronte da lui
lasciate nella società con le sue leggi, gli alti suoi, la sua volontà,
la sua forza? Malagevole assunto, ma pur necessario a dar l'ultimo
compimento alla storia dell'imperator d'Occidente.
Le leggi di Carlomagno, quali trovate le abbiamo nei capitolari, hanno
due grandi intenti: o mirano a confermar la legislazione anteriore,
svolgendola e coordinandola con certe nuove disposizioni, o procedono
da idee inerenti al sistema carlingo, il che forma due ben distinti
diritti, l'uno ch'altro non è se non la confermazione del passato,
l'altro che appartiene al presente. Le leggi particolari a ciascuna
delle barbare popolazioni intatte rimasero sotto i Carolingi, salvo
alcune poche modificazioni comandate dai capitolari. Ci avea pur
sempre la _legge salica_, nata in mezzo alla Germania, e compilata da
Teoderico re d'Austrasia, la quale, tutta posando sulla composizione,
durò, come diritto particolare de' Franchi, anche sotto l'impero di
Carlomagno, e poco rileva che la tribù loro si mescolasse nella più
general costituzione dell'impero d'Occidente, chè privilegio era
delle nazioni soggette a Carlomagno conservare il proprio codice
e le instituzioni insieme della patria loro. La legge salica passò
dunque per mezzo alla legislazion dell'impero, pochissimo contraendo
del carlingo concetto, e lasciò qualche orma di sè fino al secolo
dodicesimo, siccome varie scritture comprovano; ma poi si dileguò a
somiglianza dei capitolari stessi sotto il diritto delle leggi feudali.
La legge ripense, a par del codice salico, impressa d'un'ammirabil
semplicità, conservò sotto ai Carolingi la naturale rozzezza sua,
nè le addizioni che Carlomagno vi fece[144] punto le tolsero del suo
carattere di personalità, cui conservar seppe insieme con l'origine
franca, che vale quanto dir la composizione. I capitolari medesimi
soggiacquero a questo diritto. In fatti su quai cardini posavano la
legge salica e la ripense? su questi che ogni delitto scontar potevasi
con un'ammenda pagabile al fisco, e per composizione e risarcimento
al danneggiato. Ora questa legislazione era interamente favorevole
all'erario, però che schiudendo un largo campo alle ammende e taglie,
il fisco arricchivasi con l'applicazione della medesima legge. Il
che giovar dovette a mantener lungamente le dette due leggi, avendo
il fisco interesse ad esercitarle, siccome quelle che costituivano
la sua ricchezza, e formavano una parte delle sue rendite. Se non
che le tracce, come dicevamo, della legge salica e della ripense non
vanno oltre il secolo duodecimo, in cui si confondono con gli statuti
municipali: e d'altra parte la personalità poteva ella durare, mentre
le nazioni primitive svanivano? Sotto i Carolingi distinguevansi bensì
ancora i Franchi, i Borgognoni, i Longobardi, gli Aquitani, ma indi
queste distinzioni spariscono, chè nuove forme nella società succedono
alle antiche; i popoli non vengono più classificati per origine, ma
sì per legge e patrimonio, e ci sono nobili, borghesi, servi, grandi
vassalli, censuarii, valvassori.
La legge burgundica, o de' Borgognoni, passò più ratta che non quella
dei Franchi, benchè amendue queste popolazioni avessero una stessa
origine. La monarchia de' Borgognoni fu di brevissima durata, nè orma
più se ne trova dopo i regni di Gondebaldo e di Sigismondo. Or questa
legge, che non posava intieramente sul principio delle composizioni,
ammetteva le pene afflittive, non affatto nell'interesse del fisco,
onde meglio così venne a mescolarsi e confondersi col diritto romano.
La legge salica era tutta distinguitrice, e creava ordini e gradi.
Il codice burgundico all'incontro, più benigno ai vinti, regolava
gl'interessi dei Romani e dei Borgognoni con un grande sentimento di
equità: se insorgeva quistione o lite, essa veniva giudicata da un
tribunale di giurati composto metà di Borgognoni e metà di Romani. Il
che ci spiega come le tracce di questa legislazione si dileguassero più
facilmente che non quelle della legge salica. La stessa osservazione
vuole applicarsi al codice dei Visigoti, il quale dominato dalle leggi
ecclesiastiche, e deliberato dai vescovi, si mantenne entro i principii
della giurisprudenza romana. Noi lo vediamo sparire quasi al tutto
fin dal regno di Carlomagno; i capitolari non l'accennano pure, e al
formarsi del ducato d'Aquitania, e poi da questo medesimo ducato,
del regno di Lodovico, esso vien meno e cade: i concilii l'aveano
preparato, e i concilii lo struggono, tanto che al secolo undecimo non
si fa più menzione di leggi gotiche, governato già il mezzodì della
Francia dal codice teodosiano. Il medesimo avvenne della legislazione
longobardica: in fatti come durar poteva il codice dei Longobardi, in
tanta vicinanza che si trovavan di Roma, dei papi e di Costantinopoli?
Nel tempo che Carlomagno fece sue giunte a quelle leggi, esse eran
già quasi al tutto cadute in disuso. Vinti e soggiogati dai Franchi i
Longobardi non avean niente più a promettersi da esse, nè interesse
più a lasciarsi governar dal codice loro. Sassoni, Bavari, Alemanni
tutti eran caduti sotto il giogo del vincitore, ma pur tutti questi
popoli aveano maggior vigoria ed alterezza che non i Longobardi; e
però l'Alemanno conservò la sua legge, il Sassone ripigliò la silvestre
independenza sua, il Bavaro i suoi duchi. Questi separaronsi anzi dalla
Francia fin dal tempo di Lodovico Pio.
Queste diverse legislazioni furono, nell'inoltrar dei popoli verso
il medio evo, assorbite da altre forme ed altre consuetudini che
trionfarono so quelle. La prima a crescere fu la potenza delle leggi
ecclesiastiche: false o vere sieno le decretali dei papi, o mentite
le compilazioni di Dionigi il Picciolo, questa non è la vera quistione
istorica, ma ciò che la filosofia stabilir dee, si è se le decretali,
qualunque sia la vera origin loro, rendessero sì o no a quel tempo
grande servigio alla legislazione ed alla podestà. Al medio evo il
concetto loro fu giusto e forte, e nel generale sminuzzamento della
società la raccolta delle decretali fu di non poco giovamento ai
costumi e alle leggi. Talun disse già che le decretali affermavano
l'assoluta sovranità di Roma e la dittatura de' papi: questo che fa?
Non era forse la Chiesa romana che, in que' tempi di confusione e di
disordine, dava con la dittatura sua le mosse all'incivilimento del
mondo? Le decretali imponevano una moglie sola, stringevano i vincoli
tra' padri e figli, proclamavano massime più benigne per lo schiavo,
repressioni più forti per l'uomo carnale e violento. Questi statuti del
popolo cader fecero i capitolari, e insiem le leggi barbare che aveano
contratta un'indole egoistica e troppo personale: la legislazione si
venne aggentilendo col porsi universale sotto il comando d'una podestà
morale, che era il papa.
Il diritto romano, che non avea cessato mai di dominare sopra una
gran massa di popoli nelle Gallie, pigliò quella preponderanza che
sempre appartiene a' principii eterni del giusto e dell'ingiusto;
abbattè le leggi barbariche; i capitolari cadder d'ogni forza di
rincontro alle regole potenti del codice teodosiano; le decretali
assorbirono i concilii. Ma quelli che interamente distrussero la
legislazione di Carlomagno furono gli statuti locali o municipali, e
sopra tutto, il diritto feudale che nacque nella confusione del nono e
del decimo secolo. L'esistenza di simili statuti è incontrovertibile,
anche nell'apice della potenza imperiale di Carlomagno, il quale,
nell'atto che stava preparando l'orditura dell'opera sua, trovava in
questi statuti un ostacolo all'unità amministrativa cui intendeva. In
questa o quella città, in questa o quella provincia, ci avea questo o
quell'antico statuto, gallico o franco, romano o celtico, che regolava
lo spirito delle transazioni, le pratiche della vita, e Carlomagno
cedeva più d'una volta in cospetto alle picciole consuetudini de'
luoghi.
E non è cosa naturale che il diritto municipale trionfasse al secolo
decimo, in tempo che sì grande era la confusione, e che la forza
centrifica se ne andava? Se le leggi generali non proteggevano la
società, era ben d'uopo che le leggi locali guarentissero le sostanze
e le persone; onde si fece, come dire, un diritto privato in ogni
città, in ogni distretto, e in questo general disordine il concetto
dell'unità, a cui avean dato forma i capitolari, soggiacque; e il
diritto feudale venne in breve a surrogarsi a tutte le antecedenti
legislazioni. E così avvenir doveva, però che questo diritto era in
correlazione coi costumi e con le consuetudini: posava sulla gerarchia
degli averi e delle persone, e innanzi tutto, sulla pratica del
combattimento giudiziario. Non si parlò quindi più di capitolari; nuove
idee erano sorte nella società, e nuovi doveri parean sorgere così pel
signore come pel vassallo; rotta era la lunga catena delle tradizioni,
vennero in campo gli alti feudatari, i vassalli, i valvassori, tutte
cose ignote sotto il regno di Carlomagno; le decretali formarono il
diritto ecclesiastico, regolato già dai concilii e dai capitolari; gli
editti dei re del terzo lignaggio non ebbero più nulla a che fare con
la legislazione anteriore. Chi segue la storia degli ultimi Carolingi,
vede la legislazione dei capitolari venir meno e cadere; sotto Lodovico
Pio hanno ancor forza, si spengono sotto Carlo il Calvo: fannosi rari,
perchè l'impero va in minuzzoli, e non ci posson quindi più essere
principii generali.
Tuttavia si vuol confessare che questa legislazione non è intieramente
morta per tutti, poichè se la Francia, com'era costituita sotto
la terza schiatta, estranea rimanevasi al diritto dei capitolari,
il medesimo non avveniva in Àlemagna. L'esaltazione dei Carolingi
fu un invader che gli Austrasii fecer la Neustria; i fieri figli
del Reno, del Veser e dell'Elba, vennero a stabilirsi nelle città
neustriane; Carlomagno era il capo lor naturale, il loro creato; essi
lo circondavano dell'amor loro, della loro ammirazione, ond'è che al
cader dell'impero d'Occidente gli Austrasii conservano i capitolari;
e se morta è la progenie del gran Carlo, le sue leggi, le sue
instituzioni ancor sopravvivono. In Germania le decretali non furono
altrimenti accettate come leggi ecclesiastiche, chè i contrasti fra
la casa di Svevia ed i papi impedirono al diritto romano di pigliare
una preponderanza naturale fra quella nazione. Le leggi feudali non
preparavan ivi quello sminuzzamento del suolo che si vide in Francia;
tutto sul Reno rimase carlingo: Carlo Martello era uscito d'Austrasia,
e le leggi de' suoi figli tornavano all'Austrasia. Mentre i capitolari
non sono oramai più per la Francia che una curiosità storica, un
monumento di erudizione degno di studio, in Germania sono entrati
all'incontro per la più parte nel diritto positivo; Goldasto li ha
raccolti nelle sue _Costituzioni imperiali_, e da essi traggon origine
que' solenni decreti delle diete che reggono la nazione alemanna anche
a' tempi moderni. Nella Francia soggetta alla stirpe dei Capeti, i
capitolari esser non potevano che una memoria della conquista; in
Germania, essi erano in vece la legge naturale degli Alemanni, che li
conservarono come uno dei fondamenti del loro diritto pubblico, e come
un'antica reliquia degna della loro venerazione.
E le assemblee politiche del campo di maggio, che divenner elle in
sulla fine del regno di Carlomagno? Per fin che durò quest'impero,
concetto d'uno sfolgorato ingegno, esse conservarono una certa
grandezza, e conti e leudi assiduamente vi concorrevano, perchè
ivi aveasi a foggiar i capitolari, a dare il proprio assenso alle
spedizioni lontane, e prepararsi a seguir il principe alla guerra, nè
fino a che l'impero durò nell'unità sua, siffatte adunanze cessaron
d'essere frequenti e regolari. Secondo che Incmaro scrive, v'era piena
libertà di suffragi; i capitolari venivano passati o rifiutati, ed
i chierici e i leudi votavano separatamente. In che si scorgono le
orme intere dei placiti di guerra che tenevansi nelle foreste antiche
della Germania. Nè coteste politiche assemblee del campo di maggio
perirono altrimenti con Carlomagno: chè anzi durarono col medesimo
colore di libertà sotto Lodovico Pio, ed i conti non solo avean obbligo
d'intervenirvi, siccome i più degni rappresentanti dell'imperatore,
ma sì ancora di condur seco dodici scabini de' più notabili, eletti
da ogni contado, deputati veri, che venivano ad assistere a' placiti
ed a partecipar del governo dell'impero; i proprietari liberi de' beni
allodiali eran quelli che eleggevano gli scabini, e già sì ampiamente
stabilite eran le basi della rappresentanza nazionale, che al tempo di
Carlo il Calvo, sotto del quale i campi di maggio ancora continuavano,
era massima confermata: _La legge farsi per consenso del popolo e
per costituzione del re_[145]. Le assemblee cessano, e si perdono
al tempo di Carlomanno[146]; invano tu cercheresti a que' giorni i
consigli di guerra, i congressi politici de' leudi e de' vescovi;
tutto è confusione e le instituzioni carlinghe son cadute in ogni
luogo. Da indi in poi ci ha una specie di sospensione nelle due grandi
scaturigini della legislazione carlinga, i concilii e i capitolari: non
v'è più diritto fermo, non forma più consacrata dalla consuetudine. E
come esser ci poteano assemblee generali, se il territorio ne andava
in brani per modo che ogni governator di provincia diventava conte e
signore della terra ch'ei possedeva?
Due supreme instituzioni aveano contrassegnato l'impero di Carlomagno,
quelle dir vogliamo dei regni d'Italia e d'Aquitania, l'un dato a
Pipino, l'altro a Lodovico; or che divennero queste due sovranità,
subordinate all'impero, dopo la morte di lui? Seguitaron esse ancora
l'opera loro? Carlomagno era stato indotto a crear di siffatte
monarchie dipendenti dal suo scettro, non tanto dall'intenzione
di dividere il suo retaggio e sminuzzarlo, quanto dal desiderio di
assicurare l'azione di un reggimento supremo. Pipino, re d'Italia,
moriva prima ancor che suo padre fosse giunto all'età cadente e
fiacca, onde questi confidava il regno a Bernardo, un de' bastardi
di Pipino (chè a que' tempi ben poco divario c'era fra bastardo e
figlio legittimo) volendo così l'imperatore stabilire oltre l'Alpi
il diritto ereditario, e serbare in qualche modo le vestigia della
monarchia longobarda. Questo regno d'Italia sopravvisse pochi anni al
suo fondatore, poi perì per tre potenti cagioni, e son queste: prima
di tutto sì grande era il desiderio degl'imperatori di Germania di
regnar di qua dai monti, che ben s'affrettarono a spezzar la corona di
ferro in fronte ai successori di Pipino, e continuo era il passaggio
in Italia dei loro armati. E come avrebbe questa potuto conservare i
suoi principi, che aveano tutta la forza loro da Carlomagno, mentre
la stirpe di quest'ultimo in Francia già decadeva? I papi, d'altra
parte, intimi amici dei Carolingi, non aveano più interesse alcuno a
sostenere i re d'Italia, deboli sì da non potersi da essi prometter
più aiuto nè protezione. Aggiungasi per terza cagione, che già sorgeva
nelle città lombarde la voglia di affrancarsi e farsi libere; ognuna
volea diventare repubblica; quale era mossa alla politica libertà dal
commercio, e quale dalla ricchezza territoriale, e intanto che nei
paesi meramente feudali la terra stringevasi nella gerarchia dei feudi,
in Italia le città le une dalle altre si separavano, e con perpetue
gare fra esse contendevano.
La monarchia d'Aquitania periva naturalmente per l'esaltazione di
Lodovico all'impero. Questo regno non componevasi altrimenti di un solo
elemento, e laddove in Italia non ci eran che due razze, i Longobardi
e i naturali del paese, antichi popoli del Lazio con qualche Greco
frammistovi, in Aquitania, all'incontro, con mal composti legami,
s'univano ben dieci e più frazioni di popoli: i Goti, i Guasconi,
gli Aquitani, gli Alverniani, i Saraceni, le quali nazioni tutte,
insiem strette a forza, doveano tender naturalmente a sgropparsi.
Comprendeva il regno d'Aquitania le terre che si stendono dalla Loira
fino all'Ebro, e fu in appresso confidato a Pipino I, figliuolo di
Lodovico Pio, poi passò in quell'altro Pipino che combattè insiem coi
Normanni contro Carlo il Calvo. In mezzo a quella strana confusione
che indi succede, nessuna orma più resta del regno d'Aquitania; tutte
quelle popolazioni si dividono e suddividono; si vengono formando
duchi d'Aquitania e di Guascogna, e conti di Tolosa e d'Alvernia; e la
costituzion di quel regno sparisce insiem con l'impero, conseguenza di
quel gran disordine che accompagna la fine della seconda progenie.
In tanto sconvolgimento del suolo che fu del sistema amministrativo
di Carlo? Tre erano i fondamenti su cui detto sistema posava: 1.º
L'ordinamento militare confidato a uomini di guerra che sotto il nome
di duchi o governatori delle marche (_marchis marchiones_ da cui venne
_marchese_) difendevano il territorio, e apparecchiavano il bisogno
alla guerra. 2.º I conti, magistrati civili che governavano i distretti
a simiglianza degli antichi prefetti di Roma. 3.º I messi regi,
_missi dominici_, l'istituzione dei quali fu sì lata ed attiva sotto
Carlomagno. Fin dal regno di Carlo il Calvo dileguarsi e sparir si
veggono al tutto le ultime vestigia di questo sistema; un rivolgimento
viene operandosi: quei duchi, quei conti, quei governatori delle
marche, che ubbidivano ad ogni minimo cenno dell'imperatore, proclamano
adesso la personale independenza loro: mutano i loro titoli; quelli che
testè altro non erano che magistrati revocabili, diventano feudatari
independenti; qual di loro assume la sovranità effettiva delle terre
da esso governate, quale la trasmette ben anco in eredità a' figli
suoi. Donde tutti que' vassalli che appena conservano qualche segno di
rispetto verso la corona, benchè da lei fosse proceduta ogni podestà
loro. In tale sminuzzamento d'autorità, che forza poteva restare ai
messi regi, a questi magistrati principali d'un potere centrificato?
La prima condizione, l'essenza medesima di cotali delegati del
principe, poggiava sull'autorità unica dell'imperatore; essi erano i
suoi procuratori con mandato di raccogliere e unir insieme le porzioni
spartite dell'autorità sua. Or dunque, allor che questa autorità si
dilegua, allor che non v'ha più centro amministrativo, l'uffizio dei
messi regi divien, come a dire, una superfetazione politica in un
sistema che più non serba unità; onde avviene che a mezzo della seconda
progenie già più non è vestigio della forma politica di questo grande
impero carlingo.