I Franchi, solerte e bellicosa gente, non situarono altrimenti le

città loro nella pianura bagnata e fecondata dal fiume; ma diedero la

preferenza alla regione alpestre, alle balze scoscese, che consentivan

loro d'innalzar muraglie inaccessibili e torri dove giunger non potesse

il dardo nimico benchè da vigoroso braccio scagliato. Vivendo essi

di guerra, come viveano, più che altro cercar doveano la difesa, e

quindi alloggiavano, come l'aquila e il falco, in sul sommo de' monti.

Ond'è che quasi in ogni luogo dove duri qualche orma del passaggio dei

Franchi della Neustria e dell'Austrasia, tu vedi qualche resto di muro

in cima alle rupi, sotto alle quali, coll'andar del tempo, si venne

formando un pacifico villaggio. Le vie di queste città franche erano

strette, le case stipate: alcune fonti, saltando di sasso in sasso,

attraversavano rapidamente le vie; le mure antiche eran costrutte col

cemento romano, la chiesa formava il centro; una piazza comune serviva

a raccogliere gli abitanti; qualche resto d'ampio selciato, nascosto

sotto i veprai, addita tuttora l'antica via romana; appena è qualche

traccia di sentiero su quel ripido pendio, nè su quegli alti gioghi

altro più vedi che qualche uccello da preda volare, mandando acute

strida, tra le fessure e i rottami delle muraglie appiccate ai fianchi

del monte.

La città germanica molto non diversava dalla città franca; i due

popoli derivavano infatti dalla stessa origine, nè l'Austrasio punto

distinguevasi dall'Alemanno schietto; essi erano, come dir, due vecchi

fratelli che si prendevan per mano. Il Franco tuttavia erasi meglio

stabilito nelle Gallie che non i popoli germanici sulla terra, però

che i Sassoni, ancora si ricoveravano sotto la tenda, nè avevano città

proprie, e amavano di stabilirsi con le famiglie e gli armenti, in

questa o quella situazione, sì che il viver loro, era più che altro,

un continuo campeggiare. In Germania, le fondazioni monastiche furono

i primi elementi delle città politiche e commerciali, testimonio

Magonza, la sede vescovile di san Bonifazio. Appo i Longobardi, siccome

quelli che aveano un'indole più colta, la città prese un andamento

rapido, nè mai tribù alcuna ebbe, più facilmente di que' popoli, a

provar l'azione delle idee civili. Se in Lamagna dir si può che tutte

le città riconobber l'origine loro dalla predicazione cristiana,

il medesimo non è a dirsi dei Longobardi, i quali molto crearono,

e stabilirono e fondarono; Milano e Pavia furon quasi opera loro;

i monumenti d'architettura pigliarono per essi una forma speciale e

originale, sorta di miscuglio dello stile romano e del gotico concetto.

I Longobardi e i Visigoti furon le due frazioni dei popoli barbari

che più si segnalarono per la somma facilità degli edifici loro, e per

l'accettazione delle usanze romane.

Il governo dei vescovi visigoti fu un modello d'ordine e di

costituzione. Le città della Settimania risplendettero al pari delle

medesime antiche città fondate da Roma, senza nulla di barbaro, salvo

l'arianesimo che fu inesorabile contro i monumenti dell'arti belle; se

non che quando i Saraceni vennero con le loro invasioni a minacciar

quelle contrade, i difensori fecero riparo a sè di quelle ruine, e

gli antichi templi di Giove e di Venere della città di Arli servirono

a ristaurar le mura per difesa della città; il marmo dei circhi fu

adoperato a edificar le chiese; le statue degli dei furono infrante,

e i sepolcri romani serviron di deposito alle ossa del vescovo, o

del santo martire. Così le città della Gotia restaron romane, solo

il bisogno della difesa e lo spirito cristiano, modificandone così un

poco l'antica struttura; le contrade si fecero anguste e più tortuose;

le mura furono innalzate a spese dei monumenti antichi, e la via dei

sepolcri servì al cimitero cristiano. Anche l'influenza dei Saracini

dovette modificare alquanto il primo aspetto delle città romane, della

Gotia, chè i costumi dell'Oriente fanno desiderar l'ombra, in quella

guisa che l'Arabo cerca il rezzo della palma nel deserto, e quindi

per difendersi dal sole si ebbe ricorso alla forma quasi orientale

delle case che vicendevolmente prestavansi l'ombre dei tetti loro, e

si piantarono ruine sopra ruine, però che ciascuna invasione era un

guasto. I Saraceni introdussero nelle città del Mezzodì e della Spagna

l'architettura dei minaretti e delle moschee, che il secolo decimoterzo

vide perfezionata.

Numerose popolazioni eransi ricoverate in queste città, e il metodo

delle ville carolingiche avea raccolto grandissima moltitudine di

operai ed altri uomini di diverse professioni, che in quei poderi

lavoravano d'ogni mestiero; ma pur l'artiere preferiva il domicilio

della città, siccome quella che godea vari privilegi, ed era difesa

da mura. Ciascuna città infatti, aveva i suoi magistrati, i suoi

difensori, i suoi collegi delle arti, con preminenza dell'autorità

episcopale sull'altre autorità tutte. Bello sarebbe descriver la storia

dell'episcopato nei tre primi secoli delle barbariche invasioni;

il vescovo era il conservatore del diritto municipale, l'uomo tutto

città, il magistrato vigilante che la preservava da ogni flagello, il

suo procuratore, il suo negoziatore; all'avanzarsi degl'inesorabili

vincitori, il vescovo usciva incontro a que' Barbari, trattava e

patteggiava pe' cittadini, e tanta era l'efficacia della sagace sua

mediazione, ch'egli ottenea quasi sempre di far sotto il pastorale

inchinare il capo ai più altieri Sicambri. Leggete le storie di

Prudenzio, di Sidonio Apollinare, di san Remigio, e vedrete que' nobili

magistrati del gallico municipio difender la città, i suoi privilegi, e

salvar più d'una volta la libertà e la civiltà del popolo.

Il vescovo, in questa sua prevalenza nella città, era sussidiato da

una quantità di ufiziali eletti fra le varie condizioni del popolo,

che sotto il titolo di _difensori_ e d'_avvocati_, tutti concorrevano

a formare il municipio romano; nè punto è a dubitare che un difensore

del municipio ci fosse pure al tempo de' Carolingi, quel medesimo

che poi sotto la terza stirpe prese il nome di _maire_[121]. Insiem

con esso i centurioni, i giurati, eletti del popolo, amministravano

la cosa pubblica, a modo dei tempi antichi delle colonie, intanto

che i conti erano i rappresentanti dell'imperatore, e i pubblici

magistrati, ad imitazion dei prefetti del reggimento romano. Coteste

forme municipali erano in ogni luogo sotto i Carolingi ben prima del

sedizioso irrompere del Comune, ed erano pe' cittadini un aggravio

piuttosto che un privilegio, non potendo alcuno esimersi dagli obblighi

della curia sotto i vidami, i prevosti, gli scabini, i buoni uomini o

i savi, che tutti esercitavano press'a poco i medesimi ufizi. La massa

del popolo avea conservato le consuetudini romane; ciascun individuo

manteneva la personalità sua, e reggevasi con la sua legge; solo la

division generale, sotto i centurioni e i decurioni, rimanea come forma

di governo pel corpo della società, chè ben era necessario vi fosse,

accanto della podestà municipale, un'autorità che venisse a confinar

coi conti e coi messi regi, delegati del principe.

La personalità delle leggi seco traeva sostanzialmente quella delle

consuetudini; poche tra le formole municipali son quelle che si

dipartano dalle regole proclamate dal codice teodosiano, e tutte ne

serbano il colore. Gli atti della vita e dell'avere procedevano dai

codici promulgati dai Romani, e ti basta legger le carte e i diplomi

di quei tempi, per indi persuaderti che il diritto teodosiano regola

pur sempre le private transazioni, quelle in ispezialità che si

riferiscono alla terra. I codici, secondo che essi furon dai giuristi

classificati, comprendono tre parti distinte: 1.º le persone; 2.º

gli averi; 3.º il modo di regger questi ultimi, e di trasmetterli. La

qual classificazione troppo esatta era e troppo filosofica per l'uso

dei Barbari; l'invasione avea per ogni dove gittata una grandissima

confusione, ogni popolo era affezionato a' suoi privilegi; il Franco

alla legge salica e alla ripense, il Visigoto a' suoi concilii

diocesani, il Romano al suo codice teodosiano ed alle decretali; e pur

nondimeno siffatta classificazione reagisce sullo stato generale della

società.

La legge de' cherici, quasi sempre uniforme, veniva dai papi e dai

concilii; il tutto consistea per loro nella vita religiosa: battesimo,

matrimonio e morte. Niuno pone pur dubbio che non ci fossero a quel

tempo classi nobili; ce ne avea nelle città e nelle colonie, e ne

formavano il senato, ed esercitavano quasi sole gli ufizi supremi

del municipio. Le idee di famiglia e di trasmissione delle stirpi,

potenti erano appresso i Germani; gli uomini liberi erano tributari,

o interamente franchi. Ma senza contrasto poi, la schiavitù era

dappertutto, e formava come uno stato sociale; quando gli uomini liberi

recavansi alla guerra, i coloni e gli schiavi restavano a coltivar la

terra, e i vinti erano posti in catene dai vincitori; tale essendo

a que' giorni la legge inesorabile della vittoria. Ancor ci durano

alcune formole di emancipazione o manumissione, da cui sappiamo che

quest'atto di franchigia facevasi in chiesa o dinanzi alla curia, e

per solito la formola con cui faceasi libero lo schiavo, era questa:

«In nome di Dio, e per rimedio dell'anima mia, io voglio che questo

servo sia fatto libero; onde qui dinanzi alla chiesa, in presenza de'

sacerdoti, ed appiè dell'altare io lo sciolgo da tutti i vincoli della

servitù per modo che, oggi e sempre ei sia tenuto come nato e procreato

da parenti ingenui.» Queste manumissioni assai si multiplicarono sotto

il regno di Carlomagno, in tempo che la schiavitù era il diritto

comune, l'affrancamento l'eccezione, nè la vendita dell'uomo era

per nulla contraria alla legge civile, lo schiavo essendo cosa del

padrone. In una di queste formole, quasi contemporanea, si legge d'un

bambino trovato di notte alla porta della chiesa, il quale, mercè un

prezzo pattuito, è venduto a un Franco, che lo alleverà e il terrà

poi cosa sua. L'origine di questo bambino, ch'erasi trovato ravvolto

in pannicelli _sanguinolenti_, era ignota, e interrogatine i vicini,

nessun seppe additarne il padre, onde colui che l'avea trovato il

vendeva ad un altro alle dette condizioni.

Il matrimonio era un atto al tutto cristiano, e la Chiesa

raccomandavane l'unità, ma la legge romana consentiva il divorzio,

chè secondo i giureconsulti del Foro, la moglie altro non era che

la schiava, e anzi _la cosa_ del marito. «Egli è certo, dice una

formola, che questa donna, anzichè essermi di sollievo, altro non fa

che annoiarmi; noi diventiamo l'un dì più che l'altro nemici, e però

non possiamo più vivere insieme; siam quindi venuti dinanzi ai buoni

uomini (la podestà) per separarci di comune accordo, in modo che s'io

voglio tôrre altra donna, io possa liberamente farlo, e così ella tôrre

altro marito.» Quest'atto di divorzio sì freddo, scritto in termini sì

asciutti, bastava a disciogliere il matrimonio. Oh! quanto più nobile e

più soave questa unione quando marito e moglie viveano in comune! Essi

potevano allora farsi reciproche donazioni: «per contraccambiarci, come

dicean le carte, una vicendevole testimonianza d'amore, noi ci facciamo

in iscritto questa donazione affinchè gli eredi non abbiano nulla ad

opporre. Io t'ho sposata col consenso de' tuoi parenti e dei nostri

amici comuni, onde mi piace di donarti parte dei miei beni, il che io

fo qui in presenza della podestà civile e della Chiesa.»

Il testamento era pur esso un atto personale della libertà, non essendo

lecito ad alcuno il testare se non era libero, e questo facevasi in

presenza di testimoni, e spesso pubblicamente, in cospetto della città

medesima. «Il presente testamento fu fatto da me, e sarà, dopo la

morte mia, riconosciuto legittimo al sigillo ch'io vi posi dinanzi ai

magistrati municipali della repubblica nella basilica di San Profetto,

da me stesso fatta edificare, e alla presenza dei nobili e del popolo.»

Dove si vede conservata la formola dei testamenti romani, il diritto di

testare essendo, per così dire, una facoltà politica che collegavasi

col diritto di città; con che spiegasi il concorso dei magistrati a

ricevere e convalidare il testamento. Il possesso d'uno stabile non

traeva seco la facoltà di tramandarlo dopo morte, e solo per indulgenza

speciale il diritto romano lasciava che il possesso continuasse anche

uscito di vita il possessore. Talvolta il testamento disponeva della

totalità de' beni con pia intenzione, e diceva: «Io Rufina, rimasta

vedova senza figliuoli, lascio al carissimo mio fratello, Eufemio

abbate, la parte dei beni avuta da mia madre, onde participare delle

sue orazioni. Al quale effetto, io, sua sorella Rufina, ho firmato il

presente testamento.»

Il possessore dello stabile potea spodestarsene in due modi: per

trasmissione a titolo oneroso, che era la vendita, vale a dir la

cessione per prezzo della cosa posseduta, o per donazione, che era

un atto consimile, a titolo gratuito. Le formole romane regolan pur

sempre le vendite sotto la prima e la seconda stirpe, e v'intervengono

con ogni lor minuto accessorio, e con le parole sacramentali. Il

codice teodosiano regola i contratti; e il _cartolare di Sithieu_,

che sale al secolo ottavo, comprende parecchi atti di vendita, nei

termini seguenti: «Al venerabile in Cristo padre Ardrado, abbate del

monastero di Sithieu compratore, io Sigeberta venditrice. Per queste

lettere fo fede io, che non per imaginario diritto, ma per mio proprio

volere, ho al medesimo e al suo monastero venduto lo stabile chiamato

_Frisigen_, riservandone a me la misura di circa una giornata; salvo

la quale, campi, case, boschi, prati, pascoli, tutto, è come sopra

da me venduto al detto monastero pel prezzo di cento soldi d'oro, per

modo che diventi interamente proprietà sua. Che se io o alcuno de' miei

eredi, ciò che io non credo, ricorrer volessimo contro questa vendita,

essa rimanga pur tuttavia, per cura de' magistrati, inviolabile. Fatta

pubblicamente nel monastero di Sithieu a dì 10 giugno, l'anno ventesimo

del regno di Carlo nostro gloriosissimo signore.» La quale scrittura,

minutissimamente particolarizzata, porta chiaramente l'impronta del

diritto romano; tutto ivi entro è notato, la misura, il contenuto, la

derivazione, il prezzo; d'onde si vede che il codice teodosiano e le

decretali esercitavano una grandissima autorità sui giuristi e sulle

forme di quei tempi.

La donazione spontanea, sì alle persone e sì alla Chiesa, deriva

sempre la forma sua dagli statuti dei codici stessi, e viene inscritta

nel cartolare del monastero, o nei registri pubblici della città.

«Io dimando, a voi eccellente difensore, ed a voi laudabilissimi

municipali, di render pubblica la mia donazione.» Ed i magistrati

rispondevano: «Qua la carta che hai scritta. — Eccola, è una donazione

ch'io fo ad un Musicissimo uomo.» Dopo di che il donante recitava la

scritta nelle volute forme, e se tale scritta di donazione era a favor

d'un monastero, la formola era quasi sempre la seguente: «In nome di

Dio, io e la moglie mia doniam queste cose al monastero, e ne facciamo

ad eterna memoria questa scritta:» ovvero: «Io Folberto, con questa

carta di donazione, dichiaro che pel riposo dell'anima di Ebertana mia

madre, dono un prato o una terra al monastero, ecc.»

V'eran formole altresì pel mandato, per l'immissione in possesso

dell'eredità, e per tutti gli altri atti della vita pubblica e privata.

La società posava sopra un gran simbolismo siccome a' primi tempi

di Roma, e dove una gleba di terra significava la trasmissione del

possesso, dove una verghetta fatta in pezzi significava la rottura

del contratto o la divisione dell'eredità; l'anello era il segno del

matrimonio; non v'erano statuti scritti per la generalità, ma ognuno

avea la sua legge, e tutto era personale; appo i Franchi austrasii e

quei della Neustria, i figli ereditavano in parti eguali, intantochè il

diritto romano ammetteva la primogenitura e la facoltà illimitata nel

padre a diseredare i figliuoli.

Le tre legislazioni, il codice romano cioè, le leggi barbariche e i

canoni ecclesiastici si facean guerra tra loro, però che ognuna di esse

avea uno spirito diverso dalle altre. Il codice romano, piglisi pur

come si vuole, era l'espressione d'una civiltà già molto inoltrata;

il codice teodosiano e il giustinianeo, le Pandette e le Instituzioni

fanno supporre un popolo che abbia già logorata l'energia della sua

forza nativa; nelle sentenze poi dei giureconsulti, la sapienza era

certamente assai, ma le formole, le eccezioni, le lunghiere erano

infinite. Tutt'altramente le leggi barbariche, nelle quali, ritraendo

esse dell'antica semplicità delle selve, poche provisioni bastavano

a regolare il corso degli atti in quella nascente civiltà. Quanto

al diritto ecclesiastico, i canoni e quelle che appresso fur dette

decretali, movevano da un principio di umana morale, e il diritto

canonico, togliendo le sue regole generali dalle massime del codice

teodosiano, le purificava con lo spirito cristiano; quindi la legge

romana ammetteva il divorzio, e il diritto canonico non l'avrebbe

mai consentito; l'usura era una facoltà legittimamente approvata nel

contratto di mutuo, e la Chiesa non avrebbe potuto approvarla, senza

porre in non cale le parole medesime dell'Evangelio.

In mezzo a tutti gli accidenti di questa triplice legislazione, si vuol

notare certi caratteri generali, che le distinguono l'una dall'altra.

Le leggi barbariche posano interamente sulla composizione, e da per

tutto tu trovi in quelle il prezzo del sangue e la ricompera della

colpa positivamente statuita. Non v'ha delitto che non redimasi

mediante un'ammenda o una composizione; la società non ha rispetto

alcuno ai diritti ed alla vita dell'uomo, nè l'omicidio ha pe' Barbari

quell'orribile aspetto che tra le nazioni civili. La composizione è

il fondamento altresì dei capitolari; tuttavia si voglion notar tre

periodi pei quali passa la processura nell'ottavo e nel nono secolo.

Il giuramento ha sempre il primo grado nell'ordine delle prove e delle

testimonianze, chè in mezzo alle società primitive, quando puri sono i

costumi, e semplici gli usi, il giuramento in cospetto di Dio, è una

grandissima malleveria; la fede dell'uomo vince allora il personale

ed avaro interesse, e il dir _giuro_, è solennemente obbligarsi alla

verità. Ma nel corrompersi dei costumi, chi può fidarsi ancora al

giuramento? Esso non è più una malleveria sufficiente, ed altre ne

occorrono a guarentir l'interesse pubblico e il privato. La Chiesa

quindi, che in tutto interviene, fa di ammantare il giuramento di

grandi solennità, onde por freno allo spergiuro, e conduce l'uomo a

giurare a piè dell'altare e sulle sante reliquie, con recitazione di

preci, e fumo d'incensi, e spegner di faci, e minaccia di scomunica

contro chiunque osi violare il sacramento. Nè basta: che chi giurar

dee, non è già un individuo solo, ma egli ha da essere assistito da

altri suoi mallevadori, i quali tutti vengono appiè dell'altare, e

se sono Franchi, il numero n'è minore, però che la lealtà è inerente

alla vita silvestre; se sono Longobardi, Italiani, Romani, il numero

dei giuranti è maggiore, però che la fede di costoro è vendereccia, e

per essi il giurare diventa mestiere. Ond'è che la Chiesa ne piange;

non si può contar più su questa solennità del giuramento, essa non è

più bastevol garanzia dei contratti; moltiplichinsi pure a migliaia i

testimoni: che giova? Quando la fede è ita, non c'è più riparo, e il

giuramento non è oramai più che un accessorio del processo.

Quindi nasce e svolgesi il concetto ecclesiastico delle prove, per

mezzo del fuoco e dell'acqua bollente; perocchè più fidar non potendo

nella fede umana, egli è di tutta necessità avere ricorso ad un modo

più efficace; e questo delle prove derivava specialmente dalla fede

grandissima che la generazione aveva in Dio e nella celeste giustizia

per l'assoluzione dell'innocente e la punizione del reo; sì che per

lei era impossibile che Cristo non intervenisse con un miracolo a

manifestare la verità. Infatti, le leggende non eran elle un poema

epico in onore dell'innocenza? Viveasi in un mondo maraviglioso, e

le realità della vita, troppo monotone, parean troppo volgari; Dio,

i santi, i martiri mostravansi continuamente per miracoli, onde la

Chiesa inferiva che l'innocenza sarebbesi manifestata alla prova.

Tutto in quelle memorabili solennità pigliava un aspetto di gravità

cristiana. Quando la pubblica voce accusava un ribaldo d'aver rubato

l'altrui: «Stringi questo ferro rovente, gli era detto, e se la tua

mano è dura tanto da tenerlo, segno è che Dio vuol provare la tua

innocenza.» E alla donna incolpata d'adulterio: «Vedi tu quell'anello

in fondo a questa caldaia che bolle? Immergivi la mano, e se tu il

ricogli senza che l'acqua l'offenda, tu sarai innocente.» Il reo dee

tutto raccapricciare all'aspetto del solenne apparato di queste prove,

e abbiamo ancora in alcuni salterii del medio evo, le forme e le preci

che accompagnavano le manifestazioni della giustizia di Dio, d'onde si

vede che quell'atto più tremendo era del giuramento stesso, più grave

di ogni promessa scritta, nè forse vi fu cosa mai che meglio di quella

consonasse con la grandezza e con la potenza del cattolicismo! Le prove

erano un termine medio tra il giuramento e il duello giudiziale, che

poi divenne la giurisprudenza, quasi unica, dei secoli di mezzo.

Per gli ecclesiastici adunque, il giuramento sulle reliquie; e per le

deboli donne, le prove; ma per l'uomo da guerra, il combattimento, chè

egli non conosceva altra forma di processo, nè altro modo a vendicar

l'offese. Quanto più alto cercherete nella vita selvaggia dei Germani,

e tanto più vi si farà manifesto il principio del duello: «Tu m'hai

fatto danno o ingiuria, ed io mi vendico, nulla di più semplice;

vita contro vita; siamo del pari; ora a Dio ed alla forza del nostro

braccio a giudicare tra noi[122].» La forma del combattimento singolare

s'è insinuata in tutte le instituzioni primitive, solo, ne importa

notarlo, al medio evo, si son date a questo combattimento le regole

del processo. Due uomini, dopo una contesa d'onore o d'interesse, si

affrontavano corpo a corpo, è uso antichissimo, e l'Iliade stessa ci

reca esempi di duello e di vendette per mezzo del singolare certame;

ma cosa speciale è ai tempi caroliniani e massime alla legislazione del

secolo nono, che questo certame diventa indi una processura, con tutte

le regole sue partitamente stabilite.

La legge romana del giuramento e la legge ecclesiastica delle prove

cadono quindi in disuso, nè di tutto ciò più altro resta che il duello

giudiziale, il quale non è solo una vendetta dell'ingiuria, ma sì pure

un mezzo di manifestar la ragione. «Tu hai usurpata la roba mia, la

mia terra, il mio feudo, ed io ti sfido.» E ora facevasi alla presenza

dei delegati del conte, ora con l'intervenimento della Chiesa medesima,

e di mano in mano veniva formandosi e svolgendosi un codice di doveri

e di eccezioni; la vedova, la donna, debole com'è, risponder non può

nello steccato, nè a tanto vale la tenera mano del pupillo, nè alla

Chiesa è lecito armare i suoi sacerdoti, onde tutti questi esenti son

dal combattere, ed elegger possono campioni e difensori che combattan

per loro. Tutta una legislazione abbiamo nel medio evo, relativa ai

campioni, ma essa non giunge alla maggior sua perfezione prima che

sotto alla terza stirpe[123].

Storia di Carlomagno vol. 2/2 · 第 13 / 23 段