città loro nella pianura bagnata e fecondata dal fiume; ma diedero la
preferenza alla regione alpestre, alle balze scoscese, che consentivan
loro d'innalzar muraglie inaccessibili e torri dove giunger non potesse
il dardo nimico benchè da vigoroso braccio scagliato. Vivendo essi
di guerra, come viveano, più che altro cercar doveano la difesa, e
quindi alloggiavano, come l'aquila e il falco, in sul sommo de' monti.
Ond'è che quasi in ogni luogo dove duri qualche orma del passaggio dei
Franchi della Neustria e dell'Austrasia, tu vedi qualche resto di muro
in cima alle rupi, sotto alle quali, coll'andar del tempo, si venne
formando un pacifico villaggio. Le vie di queste città franche erano
strette, le case stipate: alcune fonti, saltando di sasso in sasso,
attraversavano rapidamente le vie; le mure antiche eran costrutte col
cemento romano, la chiesa formava il centro; una piazza comune serviva
a raccogliere gli abitanti; qualche resto d'ampio selciato, nascosto
sotto i veprai, addita tuttora l'antica via romana; appena è qualche
traccia di sentiero su quel ripido pendio, nè su quegli alti gioghi
altro più vedi che qualche uccello da preda volare, mandando acute
strida, tra le fessure e i rottami delle muraglie appiccate ai fianchi
del monte.
La città germanica molto non diversava dalla città franca; i due
popoli derivavano infatti dalla stessa origine, nè l'Austrasio punto
distinguevasi dall'Alemanno schietto; essi erano, come dir, due vecchi
fratelli che si prendevan per mano. Il Franco tuttavia erasi meglio
stabilito nelle Gallie che non i popoli germanici sulla terra, però
che i Sassoni, ancora si ricoveravano sotto la tenda, nè avevano città
proprie, e amavano di stabilirsi con le famiglie e gli armenti, in
questa o quella situazione, sì che il viver loro, era più che altro,
un continuo campeggiare. In Germania, le fondazioni monastiche furono
i primi elementi delle città politiche e commerciali, testimonio
Magonza, la sede vescovile di san Bonifazio. Appo i Longobardi, siccome
quelli che aveano un'indole più colta, la città prese un andamento
rapido, nè mai tribù alcuna ebbe, più facilmente di que' popoli, a
provar l'azione delle idee civili. Se in Lamagna dir si può che tutte
le città riconobber l'origine loro dalla predicazione cristiana,
il medesimo non è a dirsi dei Longobardi, i quali molto crearono,
e stabilirono e fondarono; Milano e Pavia furon quasi opera loro;
i monumenti d'architettura pigliarono per essi una forma speciale e
originale, sorta di miscuglio dello stile romano e del gotico concetto.
I Longobardi e i Visigoti furon le due frazioni dei popoli barbari
che più si segnalarono per la somma facilità degli edifici loro, e per
l'accettazione delle usanze romane.
Il governo dei vescovi visigoti fu un modello d'ordine e di
costituzione. Le città della Settimania risplendettero al pari delle
medesime antiche città fondate da Roma, senza nulla di barbaro, salvo
l'arianesimo che fu inesorabile contro i monumenti dell'arti belle; se
non che quando i Saraceni vennero con le loro invasioni a minacciar
quelle contrade, i difensori fecero riparo a sè di quelle ruine, e
gli antichi templi di Giove e di Venere della città di Arli servirono
a ristaurar le mura per difesa della città; il marmo dei circhi fu
adoperato a edificar le chiese; le statue degli dei furono infrante,
e i sepolcri romani serviron di deposito alle ossa del vescovo, o
del santo martire. Così le città della Gotia restaron romane, solo
il bisogno della difesa e lo spirito cristiano, modificandone così un
poco l'antica struttura; le contrade si fecero anguste e più tortuose;
le mura furono innalzate a spese dei monumenti antichi, e la via dei
sepolcri servì al cimitero cristiano. Anche l'influenza dei Saracini
dovette modificare alquanto il primo aspetto delle città romane, della
Gotia, chè i costumi dell'Oriente fanno desiderar l'ombra, in quella
guisa che l'Arabo cerca il rezzo della palma nel deserto, e quindi
per difendersi dal sole si ebbe ricorso alla forma quasi orientale
delle case che vicendevolmente prestavansi l'ombre dei tetti loro, e
si piantarono ruine sopra ruine, però che ciascuna invasione era un
guasto. I Saraceni introdussero nelle città del Mezzodì e della Spagna
l'architettura dei minaretti e delle moschee, che il secolo decimoterzo
vide perfezionata.
Numerose popolazioni eransi ricoverate in queste città, e il metodo
delle ville carolingiche avea raccolto grandissima moltitudine di
operai ed altri uomini di diverse professioni, che in quei poderi
lavoravano d'ogni mestiero; ma pur l'artiere preferiva il domicilio
della città, siccome quella che godea vari privilegi, ed era difesa
da mura. Ciascuna città infatti, aveva i suoi magistrati, i suoi
difensori, i suoi collegi delle arti, con preminenza dell'autorità
episcopale sull'altre autorità tutte. Bello sarebbe descriver la storia
dell'episcopato nei tre primi secoli delle barbariche invasioni;
il vescovo era il conservatore del diritto municipale, l'uomo tutto
città, il magistrato vigilante che la preservava da ogni flagello, il
suo procuratore, il suo negoziatore; all'avanzarsi degl'inesorabili
vincitori, il vescovo usciva incontro a que' Barbari, trattava e
patteggiava pe' cittadini, e tanta era l'efficacia della sagace sua
mediazione, ch'egli ottenea quasi sempre di far sotto il pastorale
inchinare il capo ai più altieri Sicambri. Leggete le storie di
Prudenzio, di Sidonio Apollinare, di san Remigio, e vedrete que' nobili
magistrati del gallico municipio difender la città, i suoi privilegi, e
salvar più d'una volta la libertà e la civiltà del popolo.
Il vescovo, in questa sua prevalenza nella città, era sussidiato da
una quantità di ufiziali eletti fra le varie condizioni del popolo,
che sotto il titolo di _difensori_ e d'_avvocati_, tutti concorrevano
a formare il municipio romano; nè punto è a dubitare che un difensore
del municipio ci fosse pure al tempo de' Carolingi, quel medesimo
che poi sotto la terza stirpe prese il nome di _maire_[121]. Insiem
con esso i centurioni, i giurati, eletti del popolo, amministravano
la cosa pubblica, a modo dei tempi antichi delle colonie, intanto
che i conti erano i rappresentanti dell'imperatore, e i pubblici
magistrati, ad imitazion dei prefetti del reggimento romano. Coteste
forme municipali erano in ogni luogo sotto i Carolingi ben prima del
sedizioso irrompere del Comune, ed erano pe' cittadini un aggravio
piuttosto che un privilegio, non potendo alcuno esimersi dagli obblighi
della curia sotto i vidami, i prevosti, gli scabini, i buoni uomini o
i savi, che tutti esercitavano press'a poco i medesimi ufizi. La massa
del popolo avea conservato le consuetudini romane; ciascun individuo
manteneva la personalità sua, e reggevasi con la sua legge; solo la
division generale, sotto i centurioni e i decurioni, rimanea come forma
di governo pel corpo della società, chè ben era necessario vi fosse,
accanto della podestà municipale, un'autorità che venisse a confinar
coi conti e coi messi regi, delegati del principe.
La personalità delle leggi seco traeva sostanzialmente quella delle
consuetudini; poche tra le formole municipali son quelle che si
dipartano dalle regole proclamate dal codice teodosiano, e tutte ne
serbano il colore. Gli atti della vita e dell'avere procedevano dai
codici promulgati dai Romani, e ti basta legger le carte e i diplomi
di quei tempi, per indi persuaderti che il diritto teodosiano regola
pur sempre le private transazioni, quelle in ispezialità che si
riferiscono alla terra. I codici, secondo che essi furon dai giuristi
classificati, comprendono tre parti distinte: 1.º le persone; 2.º
gli averi; 3.º il modo di regger questi ultimi, e di trasmetterli. La
qual classificazione troppo esatta era e troppo filosofica per l'uso
dei Barbari; l'invasione avea per ogni dove gittata una grandissima
confusione, ogni popolo era affezionato a' suoi privilegi; il Franco
alla legge salica e alla ripense, il Visigoto a' suoi concilii
diocesani, il Romano al suo codice teodosiano ed alle decretali; e pur
nondimeno siffatta classificazione reagisce sullo stato generale della
società.
La legge de' cherici, quasi sempre uniforme, veniva dai papi e dai
concilii; il tutto consistea per loro nella vita religiosa: battesimo,
matrimonio e morte. Niuno pone pur dubbio che non ci fossero a quel
tempo classi nobili; ce ne avea nelle città e nelle colonie, e ne
formavano il senato, ed esercitavano quasi sole gli ufizi supremi
del municipio. Le idee di famiglia e di trasmissione delle stirpi,
potenti erano appresso i Germani; gli uomini liberi erano tributari,
o interamente franchi. Ma senza contrasto poi, la schiavitù era
dappertutto, e formava come uno stato sociale; quando gli uomini liberi
recavansi alla guerra, i coloni e gli schiavi restavano a coltivar la
terra, e i vinti erano posti in catene dai vincitori; tale essendo
a que' giorni la legge inesorabile della vittoria. Ancor ci durano
alcune formole di emancipazione o manumissione, da cui sappiamo che
quest'atto di franchigia facevasi in chiesa o dinanzi alla curia, e
per solito la formola con cui faceasi libero lo schiavo, era questa:
«In nome di Dio, e per rimedio dell'anima mia, io voglio che questo
servo sia fatto libero; onde qui dinanzi alla chiesa, in presenza de'
sacerdoti, ed appiè dell'altare io lo sciolgo da tutti i vincoli della
servitù per modo che, oggi e sempre ei sia tenuto come nato e procreato
da parenti ingenui.» Queste manumissioni assai si multiplicarono sotto
il regno di Carlomagno, in tempo che la schiavitù era il diritto
comune, l'affrancamento l'eccezione, nè la vendita dell'uomo era
per nulla contraria alla legge civile, lo schiavo essendo cosa del
padrone. In una di queste formole, quasi contemporanea, si legge d'un
bambino trovato di notte alla porta della chiesa, il quale, mercè un
prezzo pattuito, è venduto a un Franco, che lo alleverà e il terrà
poi cosa sua. L'origine di questo bambino, ch'erasi trovato ravvolto
in pannicelli _sanguinolenti_, era ignota, e interrogatine i vicini,
nessun seppe additarne il padre, onde colui che l'avea trovato il
vendeva ad un altro alle dette condizioni.
Il matrimonio era un atto al tutto cristiano, e la Chiesa
raccomandavane l'unità, ma la legge romana consentiva il divorzio,
chè secondo i giureconsulti del Foro, la moglie altro non era che
la schiava, e anzi _la cosa_ del marito. «Egli è certo, dice una
formola, che questa donna, anzichè essermi di sollievo, altro non fa
che annoiarmi; noi diventiamo l'un dì più che l'altro nemici, e però
non possiamo più vivere insieme; siam quindi venuti dinanzi ai buoni
uomini (la podestà) per separarci di comune accordo, in modo che s'io
voglio tôrre altra donna, io possa liberamente farlo, e così ella tôrre
altro marito.» Quest'atto di divorzio sì freddo, scritto in termini sì
asciutti, bastava a disciogliere il matrimonio. Oh! quanto più nobile e
più soave questa unione quando marito e moglie viveano in comune! Essi
potevano allora farsi reciproche donazioni: «per contraccambiarci, come
dicean le carte, una vicendevole testimonianza d'amore, noi ci facciamo
in iscritto questa donazione affinchè gli eredi non abbiano nulla ad
opporre. Io t'ho sposata col consenso de' tuoi parenti e dei nostri
amici comuni, onde mi piace di donarti parte dei miei beni, il che io
fo qui in presenza della podestà civile e della Chiesa.»
Il testamento era pur esso un atto personale della libertà, non essendo
lecito ad alcuno il testare se non era libero, e questo facevasi in
presenza di testimoni, e spesso pubblicamente, in cospetto della città
medesima. «Il presente testamento fu fatto da me, e sarà, dopo la
morte mia, riconosciuto legittimo al sigillo ch'io vi posi dinanzi ai
magistrati municipali della repubblica nella basilica di San Profetto,
da me stesso fatta edificare, e alla presenza dei nobili e del popolo.»
Dove si vede conservata la formola dei testamenti romani, il diritto di
testare essendo, per così dire, una facoltà politica che collegavasi
col diritto di città; con che spiegasi il concorso dei magistrati a
ricevere e convalidare il testamento. Il possesso d'uno stabile non
traeva seco la facoltà di tramandarlo dopo morte, e solo per indulgenza
speciale il diritto romano lasciava che il possesso continuasse anche
uscito di vita il possessore. Talvolta il testamento disponeva della
totalità de' beni con pia intenzione, e diceva: «Io Rufina, rimasta
vedova senza figliuoli, lascio al carissimo mio fratello, Eufemio
abbate, la parte dei beni avuta da mia madre, onde participare delle
sue orazioni. Al quale effetto, io, sua sorella Rufina, ho firmato il
presente testamento.»
Il possessore dello stabile potea spodestarsene in due modi: per
trasmissione a titolo oneroso, che era la vendita, vale a dir la
cessione per prezzo della cosa posseduta, o per donazione, che era
un atto consimile, a titolo gratuito. Le formole romane regolan pur
sempre le vendite sotto la prima e la seconda stirpe, e v'intervengono
con ogni lor minuto accessorio, e con le parole sacramentali. Il
codice teodosiano regola i contratti; e il _cartolare di Sithieu_,
che sale al secolo ottavo, comprende parecchi atti di vendita, nei
termini seguenti: «Al venerabile in Cristo padre Ardrado, abbate del
monastero di Sithieu compratore, io Sigeberta venditrice. Per queste
lettere fo fede io, che non per imaginario diritto, ma per mio proprio
volere, ho al medesimo e al suo monastero venduto lo stabile chiamato
_Frisigen_, riservandone a me la misura di circa una giornata; salvo
la quale, campi, case, boschi, prati, pascoli, tutto, è come sopra
da me venduto al detto monastero pel prezzo di cento soldi d'oro, per
modo che diventi interamente proprietà sua. Che se io o alcuno de' miei
eredi, ciò che io non credo, ricorrer volessimo contro questa vendita,
essa rimanga pur tuttavia, per cura de' magistrati, inviolabile. Fatta
pubblicamente nel monastero di Sithieu a dì 10 giugno, l'anno ventesimo
del regno di Carlo nostro gloriosissimo signore.» La quale scrittura,
minutissimamente particolarizzata, porta chiaramente l'impronta del
diritto romano; tutto ivi entro è notato, la misura, il contenuto, la
derivazione, il prezzo; d'onde si vede che il codice teodosiano e le
decretali esercitavano una grandissima autorità sui giuristi e sulle
forme di quei tempi.
La donazione spontanea, sì alle persone e sì alla Chiesa, deriva
sempre la forma sua dagli statuti dei codici stessi, e viene inscritta
nel cartolare del monastero, o nei registri pubblici della città.
«Io dimando, a voi eccellente difensore, ed a voi laudabilissimi
municipali, di render pubblica la mia donazione.» Ed i magistrati
rispondevano: «Qua la carta che hai scritta. — Eccola, è una donazione
ch'io fo ad un Musicissimo uomo.» Dopo di che il donante recitava la
scritta nelle volute forme, e se tale scritta di donazione era a favor
d'un monastero, la formola era quasi sempre la seguente: «In nome di
Dio, io e la moglie mia doniam queste cose al monastero, e ne facciamo
ad eterna memoria questa scritta:» ovvero: «Io Folberto, con questa
carta di donazione, dichiaro che pel riposo dell'anima di Ebertana mia
madre, dono un prato o una terra al monastero, ecc.»
V'eran formole altresì pel mandato, per l'immissione in possesso
dell'eredità, e per tutti gli altri atti della vita pubblica e privata.
La società posava sopra un gran simbolismo siccome a' primi tempi
di Roma, e dove una gleba di terra significava la trasmissione del
possesso, dove una verghetta fatta in pezzi significava la rottura
del contratto o la divisione dell'eredità; l'anello era il segno del
matrimonio; non v'erano statuti scritti per la generalità, ma ognuno
avea la sua legge, e tutto era personale; appo i Franchi austrasii e
quei della Neustria, i figli ereditavano in parti eguali, intantochè il
diritto romano ammetteva la primogenitura e la facoltà illimitata nel
padre a diseredare i figliuoli.
Le tre legislazioni, il codice romano cioè, le leggi barbariche e i
canoni ecclesiastici si facean guerra tra loro, però che ognuna di esse
avea uno spirito diverso dalle altre. Il codice romano, piglisi pur
come si vuole, era l'espressione d'una civiltà già molto inoltrata;
il codice teodosiano e il giustinianeo, le Pandette e le Instituzioni
fanno supporre un popolo che abbia già logorata l'energia della sua
forza nativa; nelle sentenze poi dei giureconsulti, la sapienza era
certamente assai, ma le formole, le eccezioni, le lunghiere erano
infinite. Tutt'altramente le leggi barbariche, nelle quali, ritraendo
esse dell'antica semplicità delle selve, poche provisioni bastavano
a regolare il corso degli atti in quella nascente civiltà. Quanto
al diritto ecclesiastico, i canoni e quelle che appresso fur dette
decretali, movevano da un principio di umana morale, e il diritto
canonico, togliendo le sue regole generali dalle massime del codice
teodosiano, le purificava con lo spirito cristiano; quindi la legge
romana ammetteva il divorzio, e il diritto canonico non l'avrebbe
mai consentito; l'usura era una facoltà legittimamente approvata nel
contratto di mutuo, e la Chiesa non avrebbe potuto approvarla, senza
porre in non cale le parole medesime dell'Evangelio.
In mezzo a tutti gli accidenti di questa triplice legislazione, si vuol
notare certi caratteri generali, che le distinguono l'una dall'altra.
Le leggi barbariche posano interamente sulla composizione, e da per
tutto tu trovi in quelle il prezzo del sangue e la ricompera della
colpa positivamente statuita. Non v'ha delitto che non redimasi
mediante un'ammenda o una composizione; la società non ha rispetto
alcuno ai diritti ed alla vita dell'uomo, nè l'omicidio ha pe' Barbari
quell'orribile aspetto che tra le nazioni civili. La composizione è
il fondamento altresì dei capitolari; tuttavia si voglion notar tre
periodi pei quali passa la processura nell'ottavo e nel nono secolo.
Il giuramento ha sempre il primo grado nell'ordine delle prove e delle
testimonianze, chè in mezzo alle società primitive, quando puri sono i
costumi, e semplici gli usi, il giuramento in cospetto di Dio, è una
grandissima malleveria; la fede dell'uomo vince allora il personale
ed avaro interesse, e il dir _giuro_, è solennemente obbligarsi alla
verità. Ma nel corrompersi dei costumi, chi può fidarsi ancora al
giuramento? Esso non è più una malleveria sufficiente, ed altre ne
occorrono a guarentir l'interesse pubblico e il privato. La Chiesa
quindi, che in tutto interviene, fa di ammantare il giuramento di
grandi solennità, onde por freno allo spergiuro, e conduce l'uomo a
giurare a piè dell'altare e sulle sante reliquie, con recitazione di
preci, e fumo d'incensi, e spegner di faci, e minaccia di scomunica
contro chiunque osi violare il sacramento. Nè basta: che chi giurar
dee, non è già un individuo solo, ma egli ha da essere assistito da
altri suoi mallevadori, i quali tutti vengono appiè dell'altare, e
se sono Franchi, il numero n'è minore, però che la lealtà è inerente
alla vita silvestre; se sono Longobardi, Italiani, Romani, il numero
dei giuranti è maggiore, però che la fede di costoro è vendereccia, e
per essi il giurare diventa mestiere. Ond'è che la Chiesa ne piange;
non si può contar più su questa solennità del giuramento, essa non è
più bastevol garanzia dei contratti; moltiplichinsi pure a migliaia i
testimoni: che giova? Quando la fede è ita, non c'è più riparo, e il
giuramento non è oramai più che un accessorio del processo.
Quindi nasce e svolgesi il concetto ecclesiastico delle prove, per
mezzo del fuoco e dell'acqua bollente; perocchè più fidar non potendo
nella fede umana, egli è di tutta necessità avere ricorso ad un modo
più efficace; e questo delle prove derivava specialmente dalla fede
grandissima che la generazione aveva in Dio e nella celeste giustizia
per l'assoluzione dell'innocente e la punizione del reo; sì che per
lei era impossibile che Cristo non intervenisse con un miracolo a
manifestare la verità. Infatti, le leggende non eran elle un poema
epico in onore dell'innocenza? Viveasi in un mondo maraviglioso, e
le realità della vita, troppo monotone, parean troppo volgari; Dio,
i santi, i martiri mostravansi continuamente per miracoli, onde la
Chiesa inferiva che l'innocenza sarebbesi manifestata alla prova.
Tutto in quelle memorabili solennità pigliava un aspetto di gravità
cristiana. Quando la pubblica voce accusava un ribaldo d'aver rubato
l'altrui: «Stringi questo ferro rovente, gli era detto, e se la tua
mano è dura tanto da tenerlo, segno è che Dio vuol provare la tua
innocenza.» E alla donna incolpata d'adulterio: «Vedi tu quell'anello
in fondo a questa caldaia che bolle? Immergivi la mano, e se tu il
ricogli senza che l'acqua l'offenda, tu sarai innocente.» Il reo dee
tutto raccapricciare all'aspetto del solenne apparato di queste prove,
e abbiamo ancora in alcuni salterii del medio evo, le forme e le preci
che accompagnavano le manifestazioni della giustizia di Dio, d'onde si
vede che quell'atto più tremendo era del giuramento stesso, più grave
di ogni promessa scritta, nè forse vi fu cosa mai che meglio di quella
consonasse con la grandezza e con la potenza del cattolicismo! Le prove
erano un termine medio tra il giuramento e il duello giudiziale, che
poi divenne la giurisprudenza, quasi unica, dei secoli di mezzo.
Per gli ecclesiastici adunque, il giuramento sulle reliquie; e per le
deboli donne, le prove; ma per l'uomo da guerra, il combattimento, chè
egli non conosceva altra forma di processo, nè altro modo a vendicar
l'offese. Quanto più alto cercherete nella vita selvaggia dei Germani,
e tanto più vi si farà manifesto il principio del duello: «Tu m'hai
fatto danno o ingiuria, ed io mi vendico, nulla di più semplice;
vita contro vita; siamo del pari; ora a Dio ed alla forza del nostro
braccio a giudicare tra noi[122].» La forma del combattimento singolare
s'è insinuata in tutte le instituzioni primitive, solo, ne importa
notarlo, al medio evo, si son date a questo combattimento le regole
del processo. Due uomini, dopo una contesa d'onore o d'interesse, si
affrontavano corpo a corpo, è uso antichissimo, e l'Iliade stessa ci
reca esempi di duello e di vendette per mezzo del singolare certame;
ma cosa speciale è ai tempi caroliniani e massime alla legislazione del
secolo nono, che questo certame diventa indi una processura, con tutte
le regole sue partitamente stabilite.
La legge romana del giuramento e la legge ecclesiastica delle prove
cadono quindi in disuso, nè di tutto ciò più altro resta che il duello
giudiziale, il quale non è solo una vendetta dell'ingiuria, ma sì pure
un mezzo di manifestar la ragione. «Tu hai usurpata la roba mia, la
mia terra, il mio feudo, ed io ti sfido.» E ora facevasi alla presenza
dei delegati del conte, ora con l'intervenimento della Chiesa medesima,
e di mano in mano veniva formandosi e svolgendosi un codice di doveri
e di eccezioni; la vedova, la donna, debole com'è, risponder non può
nello steccato, nè a tanto vale la tenera mano del pupillo, nè alla
Chiesa è lecito armare i suoi sacerdoti, onde tutti questi esenti son
dal combattere, ed elegger possono campioni e difensori che combattan
per loro. Tutta una legislazione abbiamo nel medio evo, relativa ai
campioni, ma essa non giunge alla maggior sua perfezione prima che
sotto alla terza stirpe[123].