Se non che la mente di Carlomagno, sì alta era, e per conseguenza sì

assoluta, da non sapersi tenere dal tentar una tal quale uniformità

nella legislazione, e a questo intendono parecchi de' suoi capitolari,

i cui statuti si applicano a tutti i sudditi dell'impero senza

distinzione d'origine. Ma nello stato di sminuzzamento dei popoli

barbari, superbi com'eran essi delle loro consuetudini, erculea fatica

quella si era d'annodare in un medesimo tessuto, e coordinare tante

leggi diverse e codici particolari; onde se i capitolari mirarono

all'uniformità, a Carlomagno fu forza spesso d'avere anche rispetto

ai codici di questa o quella nazione; di che son prova evidentissima

i due capitolari da lui promulgati per appendice alla legge salica

e alla ripense. Recano essi la data dell'anno terzo del suo regno in

titolo d'imperatore, cioè dell'anno 803, dal palazzo di Francoforte,

la residenza sua tutta germanica, e trattano specialmente della

composizione, fondamento e principio d'espiazione per qualsivoglia

delitto. «Qui hanno principio (così il testo) i capitolari che il

signor nostro, Carlo imperatore, ha ordinato fossero aggiunti alla

legge salica, l'anno di Nostro Signore Gesù Cristo 803, e terzo della

sua esaltazione all'impero. Chi avrà ucciso il sottodiacono pagherà

trecento soldi, quattrocento chi un diacono; per un prete se ne

pagheranno seicento, per un vescovo novecento, quattrocento per un

monaco;» e così via discorrendo altre taglie per la composizione. I

quali statuti altrimenti non si dipartono dal principio fondamentale

della legge salica, che stima la vita a prezzo di denaro; ogni delitto

si sconta per componimento, ogni asilo è inviolabile; tale si è la

massima sua, solo che Carlomagno si studia di accordar questo gran

privilegio della legge salica con la polizia generale dell'impero, e

perciò appunto ei non consente la composizione per delitti di troppo

odiosa natura, e dice, continuando: «Se alcuno, per timore di cader

in ischiavitù, uccida il padre, la madre, la zia, lo zio, il patrigno

o qualunque altro de' suoi parenti, da cui sospetti poter essere

ridotto in servitù, muoia, senz'altro, e i figli suoi, con tutta la

sua famiglia, sieno schiavi; s'egli nega il fatto, sia sottomesso al

giudizio di Dio per mezzo del ferro rovente, ecc.»

In queste addizioni alla legge salica, Carlomagno entra nello spirito

generale dei codici barbari, li rispetta nelle massime loro generali,

che sono la composizione, l'asilo e la giurisdizione, solo ei fa di

assoggettarle a certe restrizioni di polizia, a certe regole che più

non ne consentano tutti gli abusi. Il medesimo spirito regna nelle

giunte sue alla legge ripense, secondo codice dei Franchi[90]: «Se un

uomo libero trafigge un altro uomo libero, l'ammenda sia di quindici

soldi. Per un uomo del re, fiscale, ecclesiastico ch'egli sia, e per

un leudo ucciso si paghino cento soldi[91]. Se un uomo sia impotente

a pagare il suo debito, nè abbia chi stia pagatore per lui, darà sè

stesso in pegno al suo creditore finchè questo sia pagato; o paghi

soldi seicento, o giuri, e con essolui giurino dodici testimoni. Che se

l'attore accettar non voglia il giuramento dei dodici, ed ei combatta

contro il reo con la croce, lo scudo o il bastone ecc.»

In tutti codesti articoli addizionali alle due grandi diramazioni della

legislazione franca, Carlomagno rispetta la massima generale delta

composizione, fondamento di tutte le leggi barbare, regolate sempre

sullo stato delle persone e sulle lor condizioni. La composizione

costituisce la gerarchia; se non che l'imperatore vi mesce qualche

disposizione tolta dalle leggi romane e dalle consuetudini germaniche;

v'introduce la pena di morte nei casi odiosi, la schiavitù per

l'assassinio domestico, reminiscenza della legge giulia; conserva il

diritto d'asilo, anche sotto il portico della chiesa, in contemplazione

dei diritti canonici, ed ammette il giuramento, il combattimento

singolare e le prove per via degli elementi. Ma non sia vero ch'ei muti

lo spirito delle leggi antiche, chè, quantunque potentissimo, tanto

di forza ei non avrebbe; egli s'inchina alle consuetudini stabilite;

solo si studia di piegarle per metterle in accordo con la legislazione

generale dell'impero suo, non volendo che queste leggi particolari ne

turbino l'armonia. Lo stato delle persone e delle sostanze poco varia

sotto Carlomagno; le dinastie cambiar possono sì, ma ciò che appartiene

alla famiglia ed al suolo si perpetua; dalla composizione pur sempre

risulta lo stato delle persone; l'ammenda più o men forte addita il

grado; l'omicidio non è punito di morte, e il prezzo della composizione

varia secondo l'uomo ucciso, leudo, vescovo, cherico, monaco, Franco,

Gallo o Romano.

In quanto alle terre, la feudalità regolare con la sua gerarchia non

è altrimenti assoluta; ma ci son Franchi già che si raccomandano

per gli allodii e benefizi, poi coloni, e servi, e uomini liberi.

Le quali diverse qualità si scoprono nei diplomi e altri documenti

contemporanei, il più proprio dei quali a ben apprendere lo stato

delle persone e delle sostanze a' tempi carolini, si è il _Poliptico

dell'abbate Irminone_, cioè il libro antico dei censi della badia

di San Germano ai Prati, uno de' più ricchi monasteri di que'

tempi medesimi. San Germano avea molto acquistato e molto avuto in

dono da re, conti e donne pie; avea terre immense, ben coltivate

e verdeggianti, ed i monaci suoi principalmente applicavansi

all'irrigazione dei prati, che giacevano intorno alle torri della

badia, d'onde il nome a lei di _pratensis_, antico al par della prima

schiatta. San Germano possedeva venticinque grandi tenute, indicata

ognuna con la voce latina _breve_[92], raccolte tutte intorno al

monastero, o anche sparse qua e là dal Reno al mare. Se grande era

la riputazione della badia, se l'arca de' suoi martiri risplendea di

Voti, il monastero ne avea gran frutto, e i fedeli lo ricolmavan di

doni. Le venticinque mense della badia erano abitate da coloni, liberi

o servi, soggetti a canoni sì miti, ch'essi eran per loro un segno

di vassallaggio, anzichè un pagamento di oneroso livello. Ecco qui

appresso alcuni frammenti del gran libro dei censi della badia, da

cui stanno per iscaturire i tempi antichi, con la famiglia, il suolo,

la proprietà, tutto ciò in somma che costituisce la società intera; e

badisi ch'egli è un libro dell'ottavo o del nono secolo. «Godeboldo,

colono di San Germano, ha due figliuoli, l'un di nome Godelildo,

l'altro Amaltrude, tiene una mensa ingenua, e paga due moggia di vino,

tre galline e quindici uova all'anno. Valate, colono, e la moglie sua

Framengilda, con due figliuoli, hanno anch'essi una mensa ingenua, e

pagano similmente due moggia di vino, tre galline e quindici uova.»

Volete saper ora la condizion dello schiavo? «Eureboldo, servo di

San Germano, che tiene a livello una terra lavoratía, pagar deve un

pollastro e cinque uova per settimana. Siclebolda, serva, che ha cinque

bunaria di terra e un aripenno di vigna dar dee quattro misure di

frumento. Adremaro, ligio di San Germano, che tiene un binario di terra

lavoratía, un aripenno di vigna ed uno e mezzo di prato, pagar ne deve

due misure.»

La più curiosa delle indicazioni che porge il libro dei censi di San

Germano si riferisce alla gran tenuta di Palaiseau o Palazzuolo,

una delle più belle possessioni della badia, che, consacrata al

patrocinio di san Martino, aveva un maniero dominicale o feudale,

con una gran masseria e tutte le sue pertinenze. Dividevasi questa

tenuta in colti dell'estensione di duecento ottantasette binari, dove

seminar si potevano mille cinquecento moggia di frumento; ci avean

cento ventisette aripenni (parola d'onde venne il nostro _arpent_) di

vigneto, che dar poteva ottocento moggia di vino; cento aripenni di

prato, da cui raccoglier potevansi cento cinquanta carra di fieno;

bosco abbastanza per pascere un centinaio di verri; tre mulini da

grano, il cui censo sommar poteva a centocinquantaquattro misure;

una chiesa ben fabbricata e sei albergherie. In quest'ampia colonia

moltissimi eran gli uomini della badia, soggetti ad un dolcissimo

reggimento e ad un vassallaggio de' più benigni, siccome il censo di

Palazzuolo dimostra. Valafredo, colono, con sua moglie Eudimia e due

figliuoli, godevan di due mense ingenue, senz'altro canone che un

bue, quattro danai, due moggia di vino, una pecora col suo agnello,

e con l'obbligo di coltivar l'inverno quattro ternature di terra,

di soddisfare alle servitù rusticali[94], di far le vetture e di dar

oltracciò all'abbate tre pollastri e quindici uova.

Grande è l'ordine che regna nell'azienda di tutti quegli poderi

abbaziali, ed il _Poliptico d'Irminone_ offre in fatto di

amministrazione un modello di regolarità e d'esattezza; tutto ivi

è notato con minuta scrupolosità; fatto cenno d'ogni uovo nella

partita di dare e avere, contato ogni pollo. Quest'azienda domestica

del monastero ci ricorda l'amplissimo e minutissimo capitolare di

Carlomagno intorno all'amministrazione delle mense reali, a que' giorni

il reddito più netto del patrimonio regio; nè punto è da maravigliare

che i cartolari regi o abbaziali ne trattino sì specialmente, chè

questo era per essi il libro del tesoro. Nel curioso frammento

intitolato: _Breve saggio delle cose fiscali di Carlomagno_[95],

trovasi pure un documento che comprova con qual diligenza venisse

registrato tutto ciò che si apparteneva al regio demanio. I _missi

dominici_ avean fra l'altre anche questa soprintendenza nei viaggi

loro amministrativi, e in certa visita ch'ei fecero nella badia di

Stephanswert, sulla Mosa, distesero un minutissimo ed esattissimo

inventario di quanto avean veduto nella chiesa e nella mensa regia.

«Noi abbiam trovato, ivi dicono, un altar d'oro e d'argento, con

reliquario indorato ed ornato di pietre preziose e di cristallo, una

crocetta con lamine d'argento, con altre croci ancora, alcune corone,

alcune palle di cristallo e due calici d'argento.» E tutte queste

cose preziose eran dai messi regi stimate e pesate, affinchè nulla

ne fosse trafugato, e con esse inventariavasi, volume per volume,

la biblioteca[96], e così le vesti e i paramenti. Indi i messi regi

passavano ai poderi, e vi numeravano gli agnelli, le pecore, i buoi,

e con diligente e sottile fiscalità facevano il conto dei canoni e

livelli. Che se insorgeva qualche quistione sulla natura e sul diritto

della proprietà, facevansi in tal caso di grandi inquisizioni intorno

all'origine del diritto, e s'interrogavano gli anziani del luogo, e

dopo siffatte inquisizioni i messi regi sentenziavano sui diritti del

fisco e dei particolari, la voce pubblica e la testimonianza dei vecchi

stando per prova dell'usucapione e del possesso.

Da questi antichi documenti della storia resulta dunque che i più

de' censi o redditi degli stabili si pagavano in derrate; per moggia

di vino, misure di frumento, polli nelle grandi solennità, uova,

pesce del vivaio, ed oltracciò pochi soldi o danai pagati annualmente

dal colono. In queste grandi tenute ciascuno esercitava la sua

professione; ci eran de' coloni che possedevano un mulino, de' servi

fabbri ferrai, de' carpentieri, degli operai in ogni maniera d'arti

meccaniche; tutto facevasi in quelle monastiche colonie, il panno, il

bigello, le vestimenta per tutti, e meglio che tenute e casali, erano

città e industri borgate. Nessuna imposta pagavasi, oltre la decima

in derrate, e la servitù era sì lieve, che non pochi possessori di

allodii si davano per pietà o per interesse al monastero. Validissimo

era in fatti il patrocinio della Chiesa; nè però sosteneva che un

cristiano ricomperato dal sangue di Gesù Cristo rimanesse schiavo, che

anzi frequentissime eran le manumissioni nelle basiliche, appiè degli

altari[97], e l'abbate era contentissimo ogni volta che, parato della

sua cappa, e col baston pastorale in mano, pronunziar potea, dopo la

messa, quelle parole: «Isemberto, ovvero Igonaldo, tu se' libero, e da

servo, divenuto colono della badia.»

Il maggiore e più stringente obbligo della proprietà sotto il secondo

lignaggio era il servizio militare: chi possedea qualche brano del

territorio era tenuto difenderlo, nè ci era pur un uomo libero,

possessore di benefizi, che accorrer non dovesse sotto le insegne

al bando del caposignore. Il maggior documento che si abbia intorno

al servizio militare a quei tempi, si è un capitolare di Carlomagno,

in cui esso è regolato con inesorabile severità, poichè il militare

servizio era la legge dei benefizi e il fondamento della costituzione

dei Franchi. Il qual capitolare fu da lui dato il settimo anno del

regno suo come imperatore, dal palazzo d'Aquisgrana, nel tempo cioè

che finite ancor non erano le guerre più sanguinose, e che all'impero

sovrastava qualche potente irruzione degli Unni, o altro impeto dei

Barbari. Al quale improvviso e tremendo pericolo ovviar si dovea

con gran forza; e però l'imperatore comanda che: «Chiunque possiede

benefizi muova contro il nemico. Ogni uomo libero che possegga cinque

mense, dee venire alla nostra convocazione, e così chi ne abbia quattro

o anche tre sole[98]. Di due uomini, possessore ciascuno di due mense,

l'uno dovrà marciare contro il nemico; se due uomini parimenti,

l'un sia possessore di due mense, l'altro di una sola, si uniscano

insieme per aiutarsi scambievolmente, e parta colui che il potrà fare

con maggiore vantaggio. Coloro che non posseggono più d'una mensa

s'accompagneranno a tre a tre, e a sei a sei quelli che la metà d'una

mensa, e uno parta. Gli altri poveri tanto, che l'aver loro non ecceda

il valore di cinque soldi, faran che parta il sesto fra essi, a cui

si daranno cinque soldi. A niuno è lecito abbandonare in guerra il suo

signore. Tutti i nostri fidi conti si apparecchin dunque, il meglio che

possano, alla guerra, con loro uomini, carri e donativi, per venire

al nostro placito. I nostri _messi_ stieno con l'occhio aperto sovra

ciascuno dei nostri vassalli, e ad essi comandino, in nostro nome, di

venire al nostro placito coi loro uomini e carri, si che tutti abbiano

a seguirci, senza che alcuno rimanga indietro, e si trovino raccolti al

Reno pel mese d'agosto: così ordinando noi, all'uopo che anche quei che

dimoramo oltre la Senna, eseguir possano i comandi nostri. Noi vogliamo

e ordiniamo ancora che i conti non interrompano i loro placiti, e non

ne accorcino il tempo per darsi alla caccia o ad altri passatempi.

Se ci sia bisogno d'aiuto ai confini della Spagna o del paese degli

Avari, facciasi marciare un Sassone ogni sei, e se questo avvenga sulle

frontiere della Boemia, uno ogni tre; tutti poi prenderanno le armi a

difendere il paese contro gli Slavi Sorabi. È voler nostro che tutti

i conti e vassalli nostri, e possessori dei benefizi, e gli uomini a

cavallo del paese de' Frisoni, convengano al nostro placito. Quanto ai

poverissimi, un solo ogni sette sarà obbligato di venir bene in armi,

come sopra.»

Tanto rigore nel militare servigio mostrando il pericolo imminente di

qualche grande invasione, ci pare di dover riferire questo capitolare

al tempo che i Barbari, con fiero sollevamento, minacciaron di tremenda

rappresaglia l'impero. Carlomagno torna qualch'anno appresso alla

milizia, e la viene imponendo e regolando, pur sempre con la medesima

severità, chè da quello viene ogni diritto e potenza sua. Il servizio

militare, imposto si strettamente da Carlomagno, era l'essenzial

condizione del possedere. In una società in fatti, che abbia la

conquista per legge, è d'uopo che quanti partecipano dei profitti del

possedere, sieno presti sempre a difendere la costituzione del paese.

Il secondo degli obblighi imposti a tutti coloro che possedevano, si

era quello della giurisdizione; cioè ad ogni leudo o libero colono

di comparire innanzi al placito del conte ogni volta che chiamato vi

fosse, o come giurato, o come scabino, o come _rachimburgo_, o come

centurione[99]. Il placito o l'udienza del conte era la giurisdizion

comune e consueta; i messi regi teneano assise e udienze passeggere;

i conti, tribunali stabili e permanenti. In questi così fatti placiti

sentenziavansi le quistioni tutte intorno ai beni e alle persone,

ciascuna delle parti era giudicata secondo la sua propria legge,

e alcuna volta secondo gli statuti del luogo. La Chiesa sola avea

giurisdizione universale e assoluta, procedente dai concilii. Il

placito del conte tenevasi a certi tempi dell'anno, nè alcun dei citati

poteva cansarsi dal comparire; le cause sulle persone e sugli averi

venivano giudicate sulla dichiarazione degli scabini, dei giurati, dei

giudici, dei vicari, dei centurioni, tutti eletti a voce di popolo;

nessuna distinzione a quei tempi ci avea, nessuna classificazione nelle

magistrature che sentenziavano intorno alle sostanze o alle persone;

chè anzi i medesimi magistrati esercitavano promiscuamente gli ufizi

municipali e giudiziari, sotto il nome di buoni uomini, di savi, di

giurati e di scabini.

Il popolo attivo, sotto il lignaggio carlingo, è in ogni luogo,

ed il consenso suo è necessario nella promulgazione delle leggi;

ma, come detto è, per questo popolo intender si vuole i leudi, i

conti, i vescovi, i cherici, i Franchi. Il vasto ordinamento de'

capitolari, appunto ha suo compimento nel chiudersi dell'impero di

Carlomagno, il quale, benchè spossato e malaticcio, nè altiero più di

quello spirito che atterriva col solo sguardo, pure dà opera a nuove

leggi pe' Franchi; liberi son questi ultimi e grandi, ed è bisogno

di capitolari che li distinguan dagli altri popoli che ubbidiscono

all'imperatore. «Carlo augusto e serenissimo imperatore[100], coronato

da Dio, grande e pacifico, col consiglio e consenso de' vescovi,

abbati, conti, duchi e di tutti i fedeli della Chiesa cristiana,

ha stabilito i seguenti capitolari, risedendo nel suo palazzo, e

conformandosi: alla legge salica, romana e _gombeta_[101], affinchè

ognuno de' sudditi suoi si conduca secondo questi ordini segnati

di sua mano, e sia sollecito di porli ad esecuzione.» E seguitando,

viene in questo capitolare, imponendo vari doveri ai vescovi pel buon

reggimento delle loro diocesi; e così a quelli che godono benefizi, e

al vicario o centurione, raccomanda d'essere attento ad incamerare le

eredità vacanti, e nota quelle che si devolvono senz'altro, al fisco,

e quell'altre, di cui solo esso ha ragione a una parte; poi ricorda

ai vicari il dovere di tener uomini che dien la caccia ai lupi, con

alcune immunità e rimunerazioni a questi uomini; poi tocca di varie

provisioni della milizia e della guerra; ingiunge alcuni obblighi ai

conti ed altri ai loro vassalli; accenna i doveri dei guardaboschi;

assegna le qualità che aver debbono i coloni delle sue tenute; ordina

di condurre abitanti nelle foreste dove siano residenze reali, di farvi

orti e vigneti, di stirparne il bosco, sì che il podere diventi sempre

migliore[102]; comanda che si dia lana e lino da lavorare alle donne

che servono nelle sue case, e finisce confermando il diritto di guerra

privata, quello che durò più a lungo di tutti fra i posteri, con le

seguenti parole: «Se alcuno de' nostri fedeli combatter voglia un suo

nemico, chiami seco a dargli aiuto un de' pari suoi, e se questi ricusa

o si mostri renitente, gli sia tolto il suo benefizio, per darlo a chi

si sarà serbato fedele.»

Quest'ampia legislazione reca la data dell'ultimo anno di Carlomagno,

ed è appunto in mezzo all'ultima infermità sua, al dileguarsi della

vita, ch'ei riprende l'antico vigor suo per promulgare questa lunga

serie di leggi, che regolano i doveri dei Franchi. Al mese di settembre

dell'anno 813, tiene un placito o tribunale di giustizia nella

prediletta sua città d'Aquisgrana, e di consentimento de' suoi fedeli,

vi promulga gli ultimi suoi capitolari. «Sia noto a tutti (così ivi

è detto) che noi pure seguiamo le leggi comuni agli altri Franchi,

in quanto concerne alle cause ecclesiastiche e dei servi di Dio.

Chi uccide un Franco, paghi seicento soldi all'erario regio, e soldi

duecento di risarcimento. Chi uccide un uomo libero, paghi duecento

soldi, ed un terzo di soprappiù al re. Chi ucciderà un lido[103],

darà cento soldi ed un terzo di soprappiù al re[104]. Chi ucciderà

uno schiavo, darà soldi cinquanta ed un terzo di soprappiù al re. Chi

ucciderà un conte nel suo contado, o un messo regio nell'esercizio

della sua legazione, pagherà un'ammenda triplice in correlazione con

la condizion dell'ucciso. Chi ucciderà un vagabondo, pagherà al re

soldi cinquanta. Se alcuno sostenga che un uomo libero è suo servo,

quest'ultimo giuri, insiem con dodici suoi prossimani, sulle reliquie

dei santi, ch'egli è libero, o altrimenti si assogetti alla servitù.

Chi vuole emancipare un servo con la manumissione, il conduca alla

chiesa, ed ivi gli conceda la libertà. Chi fu fatto libero con una

scritta o in altro modo, ripari nei poderi del re, nè sia più servo

di chi l'ha affrancato. L'uomo emancipato per una scritta è libero

come qualunque altro Franco, e s'egli abbia bisogno di protezione, la

dimandi a tutt'altro signore, che a quello da cui ebbe la libertà.

Chiunque assale un Franco, senza ch'egli abbia fatto fallo, pagherà

dodici soldi e tre all'erario regio. Chi avrà preso un Franco pe'

capegli, pagherà dodici soldi e quattro all'erario regio; (i capelli

biondi e ondeggianti sugli omeri al Franco eran l'insegna della

libertà). Chi gli avrà fatto perder sangue senza colpa sua, darà dodici

soldi e quattro all'erario. Chi manometta il patrimonio d'un Franco,

pagherà sei soldi, e quattro all'erario. Ad un uom libero si daranno a

risarcimento soldi otto e quattro all'erario; ad un lido, quattro soldi

e altrettanti all'erario; ad un servo due soldi e quattro all'erario.»

Poi viene a stabilire le diverse ammende o multe pe' rubamenti e altre

per disobbedienza a certi ordini superiori, e termina col seguente

statuto: «Se un Franco, ha due figliuoli maschi, e li lasci eredi delle

sue foreste, delle sue terre, de' suoi schiavi e delle sue greggie, le

figlie pure sieno eredi della madre.» Tale si è la regola della legge

salica: la parte ha da essere uguale tra fratello e sorella; la figlia

è chiamata a succeder nel feudo; tutti i figli d'un medesimo padre

hanno egual diritto all'eredità sua, fosse pure d'una corona.

Quest'ultimo capitolare, quasi unicamente destinato alla legislazione

dei Franchi, sembra opera d'un'assemblea, in cui i conti e i vescovi

di questa nazione abbiano avuto maggior parte che altri. Carlomagno

siede nel suo palazzo d'Aquisgrana, una delle città d'Austrasia, primo

nido dei Carolingi: i Bavari e i Sassoni, domati dalla conquista,

son due famiglie germaniche che a Carlomagno oramai appartengono per

diritto d'alta signoria; ond'è che affievolito, l'imperatore, vuol

farsi appoggio dei Franchi, de' suoi più valenti guerrieri, de' suoi

leudi più fidi, quindi è largo con essi di concessioni; l'intento suo è

di perpetuare la corona nella propria famiglia, d'assieparla di conti

e di vescovi franchi, e pensa quindi ad ampliar la legge salica e la

ripense, e a porvi alquanto più d'ordine e d'unità. Tale si è tutta

la cura degli ultimi anni suoi. Ora si vuol ripigliar questo scorcio

dell'imperial sua vita, e veder quale fu il suo lignaggio, e che fine

avessero le sue testamentarie predisposizioni in quell'impero da lui

con tante cure e fatiche fondato.

CAPITOLO IX.

FAMIGLIA DI CARLOMAGNO E GLI ULTIMI TRE ANNI DELLA SUA VITA.

Mogli di Carlomagno. — Imeltruda. — Desiderata o Ermengarda.

— Ildegarda. — Fastrada. — Luitgarda. — Figli. — Pipino

soprannominato il _Gobbo_. — Congiura di lui contro il padre. —

Carlo. — Pipino re d'Italia. — Lodovico re d'Aquitania. — Figlie. —

Altre figliuole. — Emma e la leggenda di Eginardo. — Ultimi anni di

Carlomagno. — Sua stanza in Aquisgrana. — Accordo con gli Schiavoni

e i Danesi. — Testamento di Carlomagno. — Spartizion dell'impero. —

Suoi patimenti. — Sua morte. — Considerasi il modo suo di governo.

— Forza e debolezza dell'impero.

768 — 814.

Storia di Carlomagno vol. 2/2 · 第 10 / 23 段