assoluta, da non sapersi tenere dal tentar una tal quale uniformità
nella legislazione, e a questo intendono parecchi de' suoi capitolari,
i cui statuti si applicano a tutti i sudditi dell'impero senza
distinzione d'origine. Ma nello stato di sminuzzamento dei popoli
barbari, superbi com'eran essi delle loro consuetudini, erculea fatica
quella si era d'annodare in un medesimo tessuto, e coordinare tante
leggi diverse e codici particolari; onde se i capitolari mirarono
all'uniformità, a Carlomagno fu forza spesso d'avere anche rispetto
ai codici di questa o quella nazione; di che son prova evidentissima
i due capitolari da lui promulgati per appendice alla legge salica
e alla ripense. Recano essi la data dell'anno terzo del suo regno in
titolo d'imperatore, cioè dell'anno 803, dal palazzo di Francoforte,
la residenza sua tutta germanica, e trattano specialmente della
composizione, fondamento e principio d'espiazione per qualsivoglia
delitto. «Qui hanno principio (così il testo) i capitolari che il
signor nostro, Carlo imperatore, ha ordinato fossero aggiunti alla
legge salica, l'anno di Nostro Signore Gesù Cristo 803, e terzo della
sua esaltazione all'impero. Chi avrà ucciso il sottodiacono pagherà
trecento soldi, quattrocento chi un diacono; per un prete se ne
pagheranno seicento, per un vescovo novecento, quattrocento per un
monaco;» e così via discorrendo altre taglie per la composizione. I
quali statuti altrimenti non si dipartono dal principio fondamentale
della legge salica, che stima la vita a prezzo di denaro; ogni delitto
si sconta per componimento, ogni asilo è inviolabile; tale si è la
massima sua, solo che Carlomagno si studia di accordar questo gran
privilegio della legge salica con la polizia generale dell'impero, e
perciò appunto ei non consente la composizione per delitti di troppo
odiosa natura, e dice, continuando: «Se alcuno, per timore di cader
in ischiavitù, uccida il padre, la madre, la zia, lo zio, il patrigno
o qualunque altro de' suoi parenti, da cui sospetti poter essere
ridotto in servitù, muoia, senz'altro, e i figli suoi, con tutta la
sua famiglia, sieno schiavi; s'egli nega il fatto, sia sottomesso al
giudizio di Dio per mezzo del ferro rovente, ecc.»
In queste addizioni alla legge salica, Carlomagno entra nello spirito
generale dei codici barbari, li rispetta nelle massime loro generali,
che sono la composizione, l'asilo e la giurisdizione, solo ei fa di
assoggettarle a certe restrizioni di polizia, a certe regole che più
non ne consentano tutti gli abusi. Il medesimo spirito regna nelle
giunte sue alla legge ripense, secondo codice dei Franchi[90]: «Se un
uomo libero trafigge un altro uomo libero, l'ammenda sia di quindici
soldi. Per un uomo del re, fiscale, ecclesiastico ch'egli sia, e per
un leudo ucciso si paghino cento soldi[91]. Se un uomo sia impotente
a pagare il suo debito, nè abbia chi stia pagatore per lui, darà sè
stesso in pegno al suo creditore finchè questo sia pagato; o paghi
soldi seicento, o giuri, e con essolui giurino dodici testimoni. Che se
l'attore accettar non voglia il giuramento dei dodici, ed ei combatta
contro il reo con la croce, lo scudo o il bastone ecc.»
In tutti codesti articoli addizionali alle due grandi diramazioni della
legislazione franca, Carlomagno rispetta la massima generale delta
composizione, fondamento di tutte le leggi barbare, regolate sempre
sullo stato delle persone e sulle lor condizioni. La composizione
costituisce la gerarchia; se non che l'imperatore vi mesce qualche
disposizione tolta dalle leggi romane e dalle consuetudini germaniche;
v'introduce la pena di morte nei casi odiosi, la schiavitù per
l'assassinio domestico, reminiscenza della legge giulia; conserva il
diritto d'asilo, anche sotto il portico della chiesa, in contemplazione
dei diritti canonici, ed ammette il giuramento, il combattimento
singolare e le prove per via degli elementi. Ma non sia vero ch'ei muti
lo spirito delle leggi antiche, chè, quantunque potentissimo, tanto
di forza ei non avrebbe; egli s'inchina alle consuetudini stabilite;
solo si studia di piegarle per metterle in accordo con la legislazione
generale dell'impero suo, non volendo che queste leggi particolari ne
turbino l'armonia. Lo stato delle persone e delle sostanze poco varia
sotto Carlomagno; le dinastie cambiar possono sì, ma ciò che appartiene
alla famiglia ed al suolo si perpetua; dalla composizione pur sempre
risulta lo stato delle persone; l'ammenda più o men forte addita il
grado; l'omicidio non è punito di morte, e il prezzo della composizione
varia secondo l'uomo ucciso, leudo, vescovo, cherico, monaco, Franco,
Gallo o Romano.
In quanto alle terre, la feudalità regolare con la sua gerarchia non
è altrimenti assoluta; ma ci son Franchi già che si raccomandano
per gli allodii e benefizi, poi coloni, e servi, e uomini liberi.
Le quali diverse qualità si scoprono nei diplomi e altri documenti
contemporanei, il più proprio dei quali a ben apprendere lo stato
delle persone e delle sostanze a' tempi carolini, si è il _Poliptico
dell'abbate Irminone_, cioè il libro antico dei censi della badia
di San Germano ai Prati, uno de' più ricchi monasteri di que'
tempi medesimi. San Germano avea molto acquistato e molto avuto in
dono da re, conti e donne pie; avea terre immense, ben coltivate
e verdeggianti, ed i monaci suoi principalmente applicavansi
all'irrigazione dei prati, che giacevano intorno alle torri della
badia, d'onde il nome a lei di _pratensis_, antico al par della prima
schiatta. San Germano possedeva venticinque grandi tenute, indicata
ognuna con la voce latina _breve_[92], raccolte tutte intorno al
monastero, o anche sparse qua e là dal Reno al mare. Se grande era
la riputazione della badia, se l'arca de' suoi martiri risplendea di
Voti, il monastero ne avea gran frutto, e i fedeli lo ricolmavan di
doni. Le venticinque mense della badia erano abitate da coloni, liberi
o servi, soggetti a canoni sì miti, ch'essi eran per loro un segno
di vassallaggio, anzichè un pagamento di oneroso livello. Ecco qui
appresso alcuni frammenti del gran libro dei censi della badia, da
cui stanno per iscaturire i tempi antichi, con la famiglia, il suolo,
la proprietà, tutto ciò in somma che costituisce la società intera; e
badisi ch'egli è un libro dell'ottavo o del nono secolo. «Godeboldo,
colono di San Germano, ha due figliuoli, l'un di nome Godelildo,
l'altro Amaltrude, tiene una mensa ingenua, e paga due moggia di vino,
tre galline e quindici uova all'anno. Valate, colono, e la moglie sua
Framengilda, con due figliuoli, hanno anch'essi una mensa ingenua, e
pagano similmente due moggia di vino, tre galline e quindici uova.»
Volete saper ora la condizion dello schiavo? «Eureboldo, servo di
San Germano, che tiene a livello una terra lavoratía, pagar deve un
pollastro e cinque uova per settimana. Siclebolda, serva, che ha cinque
bunaria di terra e un aripenno di vigna dar dee quattro misure di
frumento. Adremaro, ligio di San Germano, che tiene un binario di terra
lavoratía, un aripenno di vigna ed uno e mezzo di prato, pagar ne deve
due misure.»
La più curiosa delle indicazioni che porge il libro dei censi di San
Germano si riferisce alla gran tenuta di Palaiseau o Palazzuolo,
una delle più belle possessioni della badia, che, consacrata al
patrocinio di san Martino, aveva un maniero dominicale o feudale,
con una gran masseria e tutte le sue pertinenze. Dividevasi questa
tenuta in colti dell'estensione di duecento ottantasette binari, dove
seminar si potevano mille cinquecento moggia di frumento; ci avean
cento ventisette aripenni (parola d'onde venne il nostro _arpent_) di
vigneto, che dar poteva ottocento moggia di vino; cento aripenni di
prato, da cui raccoglier potevansi cento cinquanta carra di fieno;
bosco abbastanza per pascere un centinaio di verri; tre mulini da
grano, il cui censo sommar poteva a centocinquantaquattro misure;
una chiesa ben fabbricata e sei albergherie. In quest'ampia colonia
moltissimi eran gli uomini della badia, soggetti ad un dolcissimo
reggimento e ad un vassallaggio de' più benigni, siccome il censo di
Palazzuolo dimostra. Valafredo, colono, con sua moglie Eudimia e due
figliuoli, godevan di due mense ingenue, senz'altro canone che un
bue, quattro danai, due moggia di vino, una pecora col suo agnello,
e con l'obbligo di coltivar l'inverno quattro ternature di terra,
di soddisfare alle servitù rusticali[94], di far le vetture e di dar
oltracciò all'abbate tre pollastri e quindici uova.
Grande è l'ordine che regna nell'azienda di tutti quegli poderi
abbaziali, ed il _Poliptico d'Irminone_ offre in fatto di
amministrazione un modello di regolarità e d'esattezza; tutto ivi
è notato con minuta scrupolosità; fatto cenno d'ogni uovo nella
partita di dare e avere, contato ogni pollo. Quest'azienda domestica
del monastero ci ricorda l'amplissimo e minutissimo capitolare di
Carlomagno intorno all'amministrazione delle mense reali, a que' giorni
il reddito più netto del patrimonio regio; nè punto è da maravigliare
che i cartolari regi o abbaziali ne trattino sì specialmente, chè
questo era per essi il libro del tesoro. Nel curioso frammento
intitolato: _Breve saggio delle cose fiscali di Carlomagno_[95],
trovasi pure un documento che comprova con qual diligenza venisse
registrato tutto ciò che si apparteneva al regio demanio. I _missi
dominici_ avean fra l'altre anche questa soprintendenza nei viaggi
loro amministrativi, e in certa visita ch'ei fecero nella badia di
Stephanswert, sulla Mosa, distesero un minutissimo ed esattissimo
inventario di quanto avean veduto nella chiesa e nella mensa regia.
«Noi abbiam trovato, ivi dicono, un altar d'oro e d'argento, con
reliquario indorato ed ornato di pietre preziose e di cristallo, una
crocetta con lamine d'argento, con altre croci ancora, alcune corone,
alcune palle di cristallo e due calici d'argento.» E tutte queste
cose preziose eran dai messi regi stimate e pesate, affinchè nulla
ne fosse trafugato, e con esse inventariavasi, volume per volume,
la biblioteca[96], e così le vesti e i paramenti. Indi i messi regi
passavano ai poderi, e vi numeravano gli agnelli, le pecore, i buoi,
e con diligente e sottile fiscalità facevano il conto dei canoni e
livelli. Che se insorgeva qualche quistione sulla natura e sul diritto
della proprietà, facevansi in tal caso di grandi inquisizioni intorno
all'origine del diritto, e s'interrogavano gli anziani del luogo, e
dopo siffatte inquisizioni i messi regi sentenziavano sui diritti del
fisco e dei particolari, la voce pubblica e la testimonianza dei vecchi
stando per prova dell'usucapione e del possesso.
Da questi antichi documenti della storia resulta dunque che i più
de' censi o redditi degli stabili si pagavano in derrate; per moggia
di vino, misure di frumento, polli nelle grandi solennità, uova,
pesce del vivaio, ed oltracciò pochi soldi o danai pagati annualmente
dal colono. In queste grandi tenute ciascuno esercitava la sua
professione; ci eran de' coloni che possedevano un mulino, de' servi
fabbri ferrai, de' carpentieri, degli operai in ogni maniera d'arti
meccaniche; tutto facevasi in quelle monastiche colonie, il panno, il
bigello, le vestimenta per tutti, e meglio che tenute e casali, erano
città e industri borgate. Nessuna imposta pagavasi, oltre la decima
in derrate, e la servitù era sì lieve, che non pochi possessori di
allodii si davano per pietà o per interesse al monastero. Validissimo
era in fatti il patrocinio della Chiesa; nè però sosteneva che un
cristiano ricomperato dal sangue di Gesù Cristo rimanesse schiavo, che
anzi frequentissime eran le manumissioni nelle basiliche, appiè degli
altari[97], e l'abbate era contentissimo ogni volta che, parato della
sua cappa, e col baston pastorale in mano, pronunziar potea, dopo la
messa, quelle parole: «Isemberto, ovvero Igonaldo, tu se' libero, e da
servo, divenuto colono della badia.»
Il maggiore e più stringente obbligo della proprietà sotto il secondo
lignaggio era il servizio militare: chi possedea qualche brano del
territorio era tenuto difenderlo, nè ci era pur un uomo libero,
possessore di benefizi, che accorrer non dovesse sotto le insegne
al bando del caposignore. Il maggior documento che si abbia intorno
al servizio militare a quei tempi, si è un capitolare di Carlomagno,
in cui esso è regolato con inesorabile severità, poichè il militare
servizio era la legge dei benefizi e il fondamento della costituzione
dei Franchi. Il qual capitolare fu da lui dato il settimo anno del
regno suo come imperatore, dal palazzo d'Aquisgrana, nel tempo cioè
che finite ancor non erano le guerre più sanguinose, e che all'impero
sovrastava qualche potente irruzione degli Unni, o altro impeto dei
Barbari. Al quale improvviso e tremendo pericolo ovviar si dovea
con gran forza; e però l'imperatore comanda che: «Chiunque possiede
benefizi muova contro il nemico. Ogni uomo libero che possegga cinque
mense, dee venire alla nostra convocazione, e così chi ne abbia quattro
o anche tre sole[98]. Di due uomini, possessore ciascuno di due mense,
l'uno dovrà marciare contro il nemico; se due uomini parimenti,
l'un sia possessore di due mense, l'altro di una sola, si uniscano
insieme per aiutarsi scambievolmente, e parta colui che il potrà fare
con maggiore vantaggio. Coloro che non posseggono più d'una mensa
s'accompagneranno a tre a tre, e a sei a sei quelli che la metà d'una
mensa, e uno parta. Gli altri poveri tanto, che l'aver loro non ecceda
il valore di cinque soldi, faran che parta il sesto fra essi, a cui
si daranno cinque soldi. A niuno è lecito abbandonare in guerra il suo
signore. Tutti i nostri fidi conti si apparecchin dunque, il meglio che
possano, alla guerra, con loro uomini, carri e donativi, per venire
al nostro placito. I nostri _messi_ stieno con l'occhio aperto sovra
ciascuno dei nostri vassalli, e ad essi comandino, in nostro nome, di
venire al nostro placito coi loro uomini e carri, si che tutti abbiano
a seguirci, senza che alcuno rimanga indietro, e si trovino raccolti al
Reno pel mese d'agosto: così ordinando noi, all'uopo che anche quei che
dimoramo oltre la Senna, eseguir possano i comandi nostri. Noi vogliamo
e ordiniamo ancora che i conti non interrompano i loro placiti, e non
ne accorcino il tempo per darsi alla caccia o ad altri passatempi.
Se ci sia bisogno d'aiuto ai confini della Spagna o del paese degli
Avari, facciasi marciare un Sassone ogni sei, e se questo avvenga sulle
frontiere della Boemia, uno ogni tre; tutti poi prenderanno le armi a
difendere il paese contro gli Slavi Sorabi. È voler nostro che tutti
i conti e vassalli nostri, e possessori dei benefizi, e gli uomini a
cavallo del paese de' Frisoni, convengano al nostro placito. Quanto ai
poverissimi, un solo ogni sette sarà obbligato di venir bene in armi,
come sopra.»
Tanto rigore nel militare servigio mostrando il pericolo imminente di
qualche grande invasione, ci pare di dover riferire questo capitolare
al tempo che i Barbari, con fiero sollevamento, minacciaron di tremenda
rappresaglia l'impero. Carlomagno torna qualch'anno appresso alla
milizia, e la viene imponendo e regolando, pur sempre con la medesima
severità, chè da quello viene ogni diritto e potenza sua. Il servizio
militare, imposto si strettamente da Carlomagno, era l'essenzial
condizione del possedere. In una società in fatti, che abbia la
conquista per legge, è d'uopo che quanti partecipano dei profitti del
possedere, sieno presti sempre a difendere la costituzione del paese.
Il secondo degli obblighi imposti a tutti coloro che possedevano, si
era quello della giurisdizione; cioè ad ogni leudo o libero colono
di comparire innanzi al placito del conte ogni volta che chiamato vi
fosse, o come giurato, o come scabino, o come _rachimburgo_, o come
centurione[99]. Il placito o l'udienza del conte era la giurisdizion
comune e consueta; i messi regi teneano assise e udienze passeggere;
i conti, tribunali stabili e permanenti. In questi così fatti placiti
sentenziavansi le quistioni tutte intorno ai beni e alle persone,
ciascuna delle parti era giudicata secondo la sua propria legge,
e alcuna volta secondo gli statuti del luogo. La Chiesa sola avea
giurisdizione universale e assoluta, procedente dai concilii. Il
placito del conte tenevasi a certi tempi dell'anno, nè alcun dei citati
poteva cansarsi dal comparire; le cause sulle persone e sugli averi
venivano giudicate sulla dichiarazione degli scabini, dei giurati, dei
giudici, dei vicari, dei centurioni, tutti eletti a voce di popolo;
nessuna distinzione a quei tempi ci avea, nessuna classificazione nelle
magistrature che sentenziavano intorno alle sostanze o alle persone;
chè anzi i medesimi magistrati esercitavano promiscuamente gli ufizi
municipali e giudiziari, sotto il nome di buoni uomini, di savi, di
giurati e di scabini.
Il popolo attivo, sotto il lignaggio carlingo, è in ogni luogo,
ed il consenso suo è necessario nella promulgazione delle leggi;
ma, come detto è, per questo popolo intender si vuole i leudi, i
conti, i vescovi, i cherici, i Franchi. Il vasto ordinamento de'
capitolari, appunto ha suo compimento nel chiudersi dell'impero di
Carlomagno, il quale, benchè spossato e malaticcio, nè altiero più di
quello spirito che atterriva col solo sguardo, pure dà opera a nuove
leggi pe' Franchi; liberi son questi ultimi e grandi, ed è bisogno
di capitolari che li distinguan dagli altri popoli che ubbidiscono
all'imperatore. «Carlo augusto e serenissimo imperatore[100], coronato
da Dio, grande e pacifico, col consiglio e consenso de' vescovi,
abbati, conti, duchi e di tutti i fedeli della Chiesa cristiana,
ha stabilito i seguenti capitolari, risedendo nel suo palazzo, e
conformandosi: alla legge salica, romana e _gombeta_[101], affinchè
ognuno de' sudditi suoi si conduca secondo questi ordini segnati
di sua mano, e sia sollecito di porli ad esecuzione.» E seguitando,
viene in questo capitolare, imponendo vari doveri ai vescovi pel buon
reggimento delle loro diocesi; e così a quelli che godono benefizi, e
al vicario o centurione, raccomanda d'essere attento ad incamerare le
eredità vacanti, e nota quelle che si devolvono senz'altro, al fisco,
e quell'altre, di cui solo esso ha ragione a una parte; poi ricorda
ai vicari il dovere di tener uomini che dien la caccia ai lupi, con
alcune immunità e rimunerazioni a questi uomini; poi tocca di varie
provisioni della milizia e della guerra; ingiunge alcuni obblighi ai
conti ed altri ai loro vassalli; accenna i doveri dei guardaboschi;
assegna le qualità che aver debbono i coloni delle sue tenute; ordina
di condurre abitanti nelle foreste dove siano residenze reali, di farvi
orti e vigneti, di stirparne il bosco, sì che il podere diventi sempre
migliore[102]; comanda che si dia lana e lino da lavorare alle donne
che servono nelle sue case, e finisce confermando il diritto di guerra
privata, quello che durò più a lungo di tutti fra i posteri, con le
seguenti parole: «Se alcuno de' nostri fedeli combatter voglia un suo
nemico, chiami seco a dargli aiuto un de' pari suoi, e se questi ricusa
o si mostri renitente, gli sia tolto il suo benefizio, per darlo a chi
si sarà serbato fedele.»
Quest'ampia legislazione reca la data dell'ultimo anno di Carlomagno,
ed è appunto in mezzo all'ultima infermità sua, al dileguarsi della
vita, ch'ei riprende l'antico vigor suo per promulgare questa lunga
serie di leggi, che regolano i doveri dei Franchi. Al mese di settembre
dell'anno 813, tiene un placito o tribunale di giustizia nella
prediletta sua città d'Aquisgrana, e di consentimento de' suoi fedeli,
vi promulga gli ultimi suoi capitolari. «Sia noto a tutti (così ivi
è detto) che noi pure seguiamo le leggi comuni agli altri Franchi,
in quanto concerne alle cause ecclesiastiche e dei servi di Dio.
Chi uccide un Franco, paghi seicento soldi all'erario regio, e soldi
duecento di risarcimento. Chi uccide un uomo libero, paghi duecento
soldi, ed un terzo di soprappiù al re. Chi ucciderà un lido[103],
darà cento soldi ed un terzo di soprappiù al re[104]. Chi ucciderà
uno schiavo, darà soldi cinquanta ed un terzo di soprappiù al re. Chi
ucciderà un conte nel suo contado, o un messo regio nell'esercizio
della sua legazione, pagherà un'ammenda triplice in correlazione con
la condizion dell'ucciso. Chi ucciderà un vagabondo, pagherà al re
soldi cinquanta. Se alcuno sostenga che un uomo libero è suo servo,
quest'ultimo giuri, insiem con dodici suoi prossimani, sulle reliquie
dei santi, ch'egli è libero, o altrimenti si assogetti alla servitù.
Chi vuole emancipare un servo con la manumissione, il conduca alla
chiesa, ed ivi gli conceda la libertà. Chi fu fatto libero con una
scritta o in altro modo, ripari nei poderi del re, nè sia più servo
di chi l'ha affrancato. L'uomo emancipato per una scritta è libero
come qualunque altro Franco, e s'egli abbia bisogno di protezione, la
dimandi a tutt'altro signore, che a quello da cui ebbe la libertà.
Chiunque assale un Franco, senza ch'egli abbia fatto fallo, pagherà
dodici soldi e tre all'erario regio. Chi avrà preso un Franco pe'
capegli, pagherà dodici soldi e quattro all'erario regio; (i capelli
biondi e ondeggianti sugli omeri al Franco eran l'insegna della
libertà). Chi gli avrà fatto perder sangue senza colpa sua, darà dodici
soldi e quattro all'erario. Chi manometta il patrimonio d'un Franco,
pagherà sei soldi, e quattro all'erario. Ad un uom libero si daranno a
risarcimento soldi otto e quattro all'erario; ad un lido, quattro soldi
e altrettanti all'erario; ad un servo due soldi e quattro all'erario.»
Poi viene a stabilire le diverse ammende o multe pe' rubamenti e altre
per disobbedienza a certi ordini superiori, e termina col seguente
statuto: «Se un Franco, ha due figliuoli maschi, e li lasci eredi delle
sue foreste, delle sue terre, de' suoi schiavi e delle sue greggie, le
figlie pure sieno eredi della madre.» Tale si è la regola della legge
salica: la parte ha da essere uguale tra fratello e sorella; la figlia
è chiamata a succeder nel feudo; tutti i figli d'un medesimo padre
hanno egual diritto all'eredità sua, fosse pure d'una corona.
Quest'ultimo capitolare, quasi unicamente destinato alla legislazione
dei Franchi, sembra opera d'un'assemblea, in cui i conti e i vescovi
di questa nazione abbiano avuto maggior parte che altri. Carlomagno
siede nel suo palazzo d'Aquisgrana, una delle città d'Austrasia, primo
nido dei Carolingi: i Bavari e i Sassoni, domati dalla conquista,
son due famiglie germaniche che a Carlomagno oramai appartengono per
diritto d'alta signoria; ond'è che affievolito, l'imperatore, vuol
farsi appoggio dei Franchi, de' suoi più valenti guerrieri, de' suoi
leudi più fidi, quindi è largo con essi di concessioni; l'intento suo è
di perpetuare la corona nella propria famiglia, d'assieparla di conti
e di vescovi franchi, e pensa quindi ad ampliar la legge salica e la
ripense, e a porvi alquanto più d'ordine e d'unità. Tale si è tutta
la cura degli ultimi anni suoi. Ora si vuol ripigliar questo scorcio
dell'imperial sua vita, e veder quale fu il suo lignaggio, e che fine
avessero le sue testamentarie predisposizioni in quell'impero da lui
con tante cure e fatiche fondato.
CAPITOLO IX.
FAMIGLIA DI CARLOMAGNO E GLI ULTIMI TRE ANNI DELLA SUA VITA.
Mogli di Carlomagno. — Imeltruda. — Desiderata o Ermengarda.
— Ildegarda. — Fastrada. — Luitgarda. — Figli. — Pipino
soprannominato il _Gobbo_. — Congiura di lui contro il padre. —
Carlo. — Pipino re d'Italia. — Lodovico re d'Aquitania. — Figlie. —
Altre figliuole. — Emma e la leggenda di Eginardo. — Ultimi anni di
Carlomagno. — Sua stanza in Aquisgrana. — Accordo con gli Schiavoni
e i Danesi. — Testamento di Carlomagno. — Spartizion dell'impero. —
Suoi patimenti. — Sua morte. — Considerasi il modo suo di governo.
— Forza e debolezza dell'impero.
768 — 814.