All'esaltazione all'impero tien dietro un ordine a tutti i missi di

scorrer le terre da essi dipendenti con istruzioni generali intorno al

buon governo, o come oggi si dice, alla polizia del popolo. «Niuno, ivi

è detto, s'attenti d'appropriarsi i servi, i confini, il terreno, nè

altro che appartiene all'imperatore, e nè tampoco faccia di trafugargli

o nascondergli i suoi servi fuggitivi, che falsamente e ingiustamente

si spaccian per liberi, ecc.» Le quali istruzioni e provvisioni

amplissime, sovr'ogni punto di polizia, sono una maniera di ordinamento

amministrativo nell'esaltazione dell'imperatore, chè dopo il giuramento

ben era d'uopo far conoscere i voleri del nuovo signore, e consolidar

l'azione dell'invigilanza sua su tutto l'impero. Poi, stabilito

quest'ordinamento politico, seguono tosto le provvisioni intorno

al clero, però che i due ordini civile ed ecclesiastico sempre si

mescolano e confondono insieme. «I vescovi, gli abbati, e le abbadesse,

abbian loro avvocati, e vice signori, e centurioni versati nelle leggi,

amanti della giustizia, pacifici e buoni, che mirino in tutta pace e

concordia a terminar le liti secondo la legge. I conti e i centurioni

chiamino tutti dinanzi a loro, per rendere a tutti giustizia, e

tengano per subalterni persone che osservino fedelmente la legge, che

non opprimano i poveri nè tampoco nascondano per promesse o doni, nè

per qualunque altra ragione, i ladri, gli omicidi, gli adulteri, gli

stregoni, gl'incantatori, le indovine; ma anzi li palesino affinchè

sieno puniti secondo la legge, e il popolo cristiano sia liberato da

siffatte molestie.» Con molte altre simili provvisioni, in tutte le

quali v'ha qualcosa che sa dell'ospitalità germanica, ivi il principe

essendo il padre comune, il protettore dei deboli, e l'imperatore

parlandovi parole paternali che ricordano le foreste di Lamagna, e

quelle antiche quercie ospitali. Del resto la potente autorità sua

dee a tutto provvedere, e però egli prosegue: «Ognuno si tenga pronto

a ricevere gli ordini nostri, e se taluno adduca in pretesto non

essersi trovato pronto al momento in cui giunse il nostro ordine,

sia tradotto al nostro palazzo. Ognuno porga aiuto ai nostri messi

affinchè si faccia buona giustizia. Lo spergiuro sia severissimamente

vietato, necessario essendo di estirpar dal grembo della cristianità

quest'abbominevol delitto; s'egli è provato che taluno abbia giurato il

falso, perda la mano diritta, e sia privato del suo patrimonio, fino ad

ulterior nostra decisione.» Lo spergiuro infatti è un gran delitto in

una legislazione che tanto si posa sul giuramento.

Poi vengono le leggi intorno alla custodia delle foreste, e luoghi

di passatempo e bandite dall'imperatore, e tutte queste leggi sono

severissime, come suole nelle civiltà primitive, e confidate alla

vigilanza dei messi regi.

I _missi dominici_ eran dunque, come si vede, gli organi e i ministri

d'una grande centrificazione[74] che avea per nocciolo, a così dire,

l'imperatore. Carlomagno vuol tutto sapere, tutto conoscere da sè

stesso, poichè trovandosi a fronte d'una civiltà mezzo barbarica

e imperfetta, gli convien tutto senza posa ridurre all'unità con

un'attenta soprantendenza. Tre anni appresso un'altra commissione

viene affidata a que' regi ufiziali, e quella è di recare i capitolari

dell'imperatore in tutte le provincie, e inculcarne l'osservanza. Un

articolo sembra ivi speciale pe' Bavari, da lui pur dianzi assoggettati

all'impero suo, quello in cui vuol che rispettati sieno gli usi loro e

privilegi; conservando così il conquistatore le leggi dei duchi di quel

paese, benchè spogliati della signoria loro, in quel modo che già ebbe

a conservar le leggi dei Longobardi, dei Visigoti e dei Sassoni stessi.

Questi capitolari, che intitolar si possono dell'esaltazione

all'impero, sono affidati, per l'esecuzione, a messi regi tolti fra

iconti ed i vescovi, a ognun de' quali l'imperatore medesimo addita

l'itinerario suo, in questi termini: «L'arcivescovo Magno e il conte

Gotifredo si recheran dapprima da Orleans alla Saona, per la più

corta, poi si renderanno a Troyes e nel contado di questa città, indi

a Langres e da Langres a Besanzone in Borgogna, poi di quivi ad Autun

e alla Loira fino ad Orleans. Fardolfo e Stefano scorreranno il contado

di Parigi, le terre di Melun, Etampes, Chartres e il Poissy. I vescovi

Mainardo e Madelgando scorreranno il Maine, il Bessinese, il Cotentino,

l'Avranchino, il territorio d'Evreux, e su questa medesima riva della

Senna, il territorio pure di Reims.» Nei capitolari non abbiamo altri

nomi di messi che i sopraddetti, ma non è tuttavia men certo che tutto

il territorio dell'impero fu visitato da questi deputati imperiali,

assegnata a ciascuno la sua particolar giurisdizione.

Nell'anno medesimo, un'altra general commissione viene affidata ai

missi dominici che scorrer deggion l'impero, e il capitolare ad essi

indiritto è dato da Carlomagno dal palazzo di Nimega, in mezzo alle

solitudini e alle selve del Vaalla. Il qual capitolare, tutto speciale

siccome quello che si riferisce a' tempi di carestia, comprende il

principio delle due grandi provvisioni di cui ho più sopra parlato,

l'uniformità dei pesi e delle misure, e il maximum, o per lo meno la

tassazion regolare del prezzo de' grani. Un altro capitolare, indiritto

pur esso ai messi regi, comprende discipline ancor più generali

sui placiti[75], sulle diete e sulle imposte. «Nessuno, eccetto gli

scabini e vassalli del conte, sia obbligato presentarsi al placito,

se non ha cause da far giudicare; e i nostri messi usino misericordia

inverso di tutti. I testimoni vengano al placito ancor digiuni[76],

come già ordinammo nei precedenti capitolari, e se mangiarono, non

possano più render testimonianza, nè prestar giuramento, e prima di

farli giurare sieno appartatamente interrogati.» E così via in questo

capitolare, si vien tutto ordinando ciò che si riferisce alla buona

e retta amministrazione della giustizia, salvo colà dove si ammette

il combattimento giudiziario fra l'accusato di giuramento falso

e l'accusatore; ma era la consuetudine dei tempi in cui la forza

prevaleva alla ragione.

Ma se da una parte Carlomagno vuol che a tutti sia resa giustizia,

egli dall'altra desidera di non essere in casa noiato con ingiuste

doglianze, e però i litiganti non deggiono a lui ricorrere se non per

forti e gravi cagioni. «I nostri messi e i conti ci faccian sapere

i litiganti rei di menzogna perchè sieno puniti. Le cause che si

riferiscono alla proprietà o alla libertà delle persone, non debbono

conchiudersi dinanzi ai vicarii o centurioni, ma sibbene alla presenza

dei messi imperiali o del conte, ecc.» Poi a queste formole generali

di diritto, che gl'inviati o messi regi seco recavano, come il sunto

delle sovrane intenzioni, Carlomagno aggiungeva peculiari istruzioni

atte ad indirizzarli, e tenerli a segno nell'ufizio loro. Essi dovean

poi principalmente informarsi delle cagioni onde non pochi pretendevano

esser esenti dalla milizia, e tutte egli le riassume nelle sue

istruzioni a loro; indi, a far che siffatti grandi abusi nel militare

servigio non si rinovino, tocca, in un capitolare, ai messi medesimi

indirizzato, delle leggi che al detto servigio si riferivano, con le

seguenti parole. «Ogni uomo libero che possegga quattro mansi del suo,

o dategli in beneficio da qualche altro, sia pronto a muovere insiem

col suo signore, contro il nemico. A chi non possiede più di tre mansi,

un uomo aggiungasi che sia possessore di una, se la intendano fra di

loro, e basta che un solo di essi rendasi al campo. Chi ha due mansi

verrà accompagnato con chi ne abbia altri due, ed essi pure si acconcin

fra loro in modo che un solo si muova; e così si accompagneranno

e acconcieranno quattro possessori d'un manso solo per ciascuno,

affinchè l'un solo di essi abbia a partire. Chiunque sarà convinto di

non aver voluto acconciarsi con un altro, o muovere contra il nemico,

dovrà pagare un'ammenda, secondo la legge. Se alcuno adduce essere

rimasto a casa per ordine del conte, del vicario o del centurione, e

aver a questi contato il danaro che gli sarebbe convenuto adoperar

nell'allestirsi per la guerra, i nostri messi faranno indagini a

scoprir se sia vero, e quando sì, condannino all'ammenda colui che avrà

dato all'uomo licenza di restarsene, sia pur esso un conte, un vicario,

l'avvocato d'un vescovo o d'un abbate. Da quest'ordine e dall'ammenda,

sieno esenti i due uomini dal conte lasciati a casa in custodia della

moglie, e i due altri ancora rimasti a guardia delle sue sostanze o

per utile nostro e servigio[77]. Per lo stesso motivo noi vogliamo

che oltre ai due nominati da lasciare in custodia della sua donna, il

conte ne lasci altri due in ciascuna delle sue possessioni; ma tutti

gli altri debbon seguirli alla guerra. I vescovi e gli abbati pure non

dovranno tener seco a casa se non due dei laici loro. Tutta la nostra

gente, e quella dei vescovi e degli abbati, che possiede beni del suo o

in benefizi, marciar dee contra il nemico ad ogni comando nostro, salvo

quelli a cui abbiam conceduto di rimanersene co' loro signori, e se

v'ha chi abbia pagato danaro per cansarsene, o sia restato a casa con

permissione del suo signore, paghi, come dicemmo, un'ammenda al nostro

fisco. Così pure vogliamo che i nostri messi faccian pagare ammende a

tutti coloro, sien conti, vicarii o centurioni, che dovean marciare

contro al nemico, e nol fecero. Di questo capitolare saran fatte

quattro copie, una delle quali da serbarsi in mano dei regi messi, ed

un'altra da consegnarsi al conte nel cui governo dovrà essere eseguito,

affinchè nè gli uni nè l'altro facciano cosa in contrario agli ordini

nostri. I messi che comandano l'esercito, avranno la terza copia, e la

quarta sarà conservata dal nostro cancelliere.»

Or che tu hai conosciuta questa sì vasta legislazione intorno ai

missi dominici, puoi anche aver curiosità d'informarti, con l'esame

degli antichi documenti, del modo con cui quelli adempievano l'ufizio

loro; ci restano in fatti ancora alcune relazioni dei medesimi, nelle

quali è da cercare la storia dell'amministrazione di Carlomagno.

Ecco dunque le formole che questi _missi dominici_, investiti d'una

smisurata podestà com'erano, usavano coi conti, e cogli abbati,

legittimi possessori dei benefizi. «Adalardo, Folrado, Unroco, ed

Orcolfo, _messi_ dell'imperatore, salutano nel Signore il conte

dilettissimo. Non è ignoto alla bontà vostra che l'imperatore mandò

noi, Radone, Folrado, ed Unroco in questa legazione, per fare quel

più che crederemo opportuno, secondo la volontà di Dio e la sua. Se

non che Radone, essendo caduto infermo s'è trovato impedito a formar

parte di questa deputazione, in tempo che più che mai sentir facevasi

il bisogno della presenza sua, onde piacque al nostro imperatore

d'aggiungere a noi Adalardo ed Orcolfo, affinchè tutti, di compagnia,

abbiamo a metterci all'opera, secondo la volontà di Dio e la sua,

come testè abbiamo detto. Entrati adunque in questa legazione, noi

vi mandiamo questa lettera, ordinandovi, per parte dell'imperatore, e

pregandovi, per parte nostra, di provedere in tutti i modi possibili

a tutte le cose che da voi dipendono, tanto a quelle che riguardano

il culto di Dio e il servigio del signor nostro, quanto a quelle che

riguardano la salute e difesa del popolo cristiano, comandato essendo

così a noi come a tutti gli altri messi, di dargli relazione verso

la metà d'aprile, del modo in cui saranno stati eseguiti gli ordini

suoi, affin ch'ei dar possa le meritate lodi a coloro che gli abbiano

adempiuti, e riprender severamente quelli che ad essi si sien mostrati

recalcitranti e ribelli. E che potremmo noi dirvi di più? Egli vuole

che non solo gli riferiamo in che siasi contravvenuto agli ordini

suoi, ma ben anche gli additiamo coloro, dalla cui negligenza aiutate

furono simili contravvenzioni. Noi quindi vi ammoniamo a rileggere

i capitolari, a ricordarvi degli ordini avuti in voce, ed a porre in

tutto il vostro zelo, sì che non abbiate se non ricompense a ricevere

tanto da Dio, quanto dal vostro potentissimo signore. Noi vi ordiniamo

altresì, ed esortiamo, insieme con tutti i vostri subordinati e

cogli abitanti della vostra provincia, d'essere obbedienti al vostro

vescovo, sia egli presente, o aver vi faccia gli ordini suoi, senza

por trascuranza nell'eseguirli; e il medesimo fate negli obblighi

vostri verso l'imperatore e in tutto ciò che vi fu ordinato in iscritto

ovvero in voce. Rendete la giustizia alle chiese, alle vedove, agli

orfani, a tutti insomma, senza male preoccupazioni, senza trarne

ingiusto profitto, senza indugio fuorchè il necessario, in forma intera

e irreprensibile, giustamente e rettamente, sia che la cosa riguardi

voi medesimi, sia che essa riguardi alcuno dei vostri dipendenti o

tutt'altra persona. I ribelli o scredenti agli ordini vostri, e coloro

che sottometter non si volessero alla giustizia vostra, sieno da

voi fatti incarcerare, qualunque sia il numero loro, e se fa d'uopo,

mandateli a noi, o diteci il bisogno, quando saremo insiem raccolti,

sì che noi possiamo metter in pratica contro di loro i comandi avuti

dall'imperatore. Se v'ha qualcosa negli ordini da voi ricevuti di che

non siete ben certi, mandateci in diligenza qualche uomo intelligente,

che noi glielo spiegheremo, affinchè vi sia fatto chiaro, e lo mandiate

con l'aiuto di Dio ad esecuzione. Badate bene altresì, che non si trovi

alcun di voi, o della vostra contea, che dica: _Zitto! zitto! lasciamo

passare i messi, e poi ci faremo giustizia tra noi_. La giustizia non

dee esser così soprattenuta nel suo corso, anzi fate che le cause tutte

sieno recate innanzi a noi. Perchè se tanta sia la tristizia vostra, e

abbiate prodotto, sino alla nostra venuta quelle cause che voi avreste

potuto giudicar senza l'aiuto nostro, sappiate che renderemo di voi

rigorosissime informazioni[78]. Conservate questa lettera, e leggetela

spesso affinchè ella vi serva d'istruzione, e dir possiate d'aver

operato appunto siccome vi fu da noi scritto.»

Non v'ha cosa che meglio di queste contemporanee scritture manifesti

l'andamento e il merito dell'amministrazione di Carlomagno; sono

avanzi di leggi e monumenti venerandi, entro i quali cercar si debbono

i costumi, gli usi e le consuetudini di que' tempi; i capitolari e

le istruzioni date ad un di questi messi appien vi narrano il vero

spirito dell'amministrazione politica dell'ottavo e del nono secolo.

Uomini ben potenti eran cotesti messi regi, però che la podestà loro

non avea limiti, e comandavano ai conti con l'autorità che tenean

dall'imperatore, ed erano imagine quasi e simbolo dell'unità carolina.

Il più eminente di questi grandi magistrati ambulatorii si fu il

vescovo d'Orleans, del quale toccai già più sopra, di nome Teodolfo,

che fu da Carlomagno deputato a formar parte della legazione, l'anno

811 mandata a visitar tutte le città meridionali, a veder se i placiti

erano ben condotti, se a dovere le Assise, se l'entrate del fisco erano

regolarmente raccolte, se le città romane conservavano i loro privilegi

o i loro municipii, se le chiese stavano soggette alla disciplina.

Teodolfo era una mente amministrativa di grandissimo valore, uomo di

segnalata dottrina, e per l'origine sua apparteneva alla scuola italica

insieme e longobarda. I suoi scritti, que' pure in verso, hanno un

colore politico; scorse egli le due Narbonesi, dove compose il suo

poema col titolo: _Esortazioni ai giudici_, per confortarli a rendere

altrui buona giustizia, ed a dare a tutti il suo. La più ragguardevole

tuttavia dell'opere sue si è la relazione di genere amministrativo,

della sua legazione nelle due Narbonesi; egli ha tutto visto e

visitato, e porge un sunto delle sue impressioni all'imperatore. In un

poema poi sulla sua legazione nelle provincie meridionali, raccoglie

pure le sue rimembranze; egli vide Nimes con le sue antichità, Beziers

co' suoi Ebrei, Marsiglia con le sue istituzioni municipali, e vuole

che il suo viaggio resti a memoria, onde toglie a prestito per esso un

profano e virgiliano linguaggio.

Quanto alle relazioni scritte dai messi regi all'imperatore intorno

al governo in generale, esse venivano lette ad alta voce nei placiti

e nelle adunanze del campo di maggio, dove l'alto signore raccoglieva

i suoi leudi e conti e uomini d'armi. Per mezzo dei _missi dominici_

Carlomagno era informato d'ogni menomo accidente della pubblica

amministrazione, e sapeva le consuetudini e le forze dell'impero

suo dall'Ebro fino al Danubio. I capitolari erano la gran legge che

tutto riduceva ad uniformità; i conti erano magistrati stabili sì

da non potersi usar di loro ad applicar la legge fuori de' luoghi

ove risedevano; era dunque bisogno di procuratori che scorressero

tutto l'impero, con la piena confidenza del principe, nè questi esser

doveano uomini de' municipii o delle provincie, ma sì delegati propri

dell'imperatore che seco recassero lo spirito di unificazione dei

capitolari. Ogni volta che fu mestieri d'imprimere un certo vigoroso

impulso sulla superficie d'alcun vasto impero, fu anche mestieri d'aver

ricorso a questi siffatti delegati speciali e commissari straordinari

che si pongono in un più alto cerchio dei magistrati locali, sempre

impressionati dello spirito circoscritto dei distretti da essi

amministrati.

CAPITOLO VII.

USI E COSTUMI DEL REGNO DI CARLOMAGNO.

La vita cristiana. — Il battesimo. — Il matrimonio. — Le carte

testamentarie. — La morte. — Le corti plenarie. — I banchetti.

— Le cacce. — La vita delle foreste. — Vestimenta e lingua. — La

tedesca. — La franca. — La romanza. — Relazioni di Carlomagno co'

leudi. — I vescovi. — Gli abbati. — Forme delle epistole. — Dei

sigilli. — Consuetudini del palazzo per la sottoscrizione delle

carte e diplomi. — Monete. — Misure.

768 — 814.

Le memorie della vita privata d'un popolo sono sparsamente comprese

nelle tradizioni e nelle leggende, specchio fedele de' suoi costumi e

delle sue consuetudini; le croniche generali sono sterili, e narrano

bensì, per ordine di tempi, le gesta del re o dell'imperatore, le

guerre lontane, le spedizioni militari; ma del viver domestico, dei

costumi e degli usi della società, appena toccano, e il cronichista vi

passa per mezzo senza nulla dirne, non essendo uficio suo raccontar le

cose comuni, la vita del castello o anche del monastero. Carlomagno,

conquistator della Lombardia, de' Pirenei e della Sassonia, è il

soggetto del suo racconto, e gli annalisti, come sono i monaci di

San Dionigi, di Fulda, o di San Bertino, altro non vi dicono se non

che egli passò le feste di Natale ad Aquisgrana, e celebrò la Pasqua

a Magonza, e indarno ivi a cercar vi fareste come nascano, vivano e

muoiano i conti, i leudi, il Franco, il Romano, l'uom libero, il servo,

chè di tutto ciò neppur motto.

A' tempi carlinghi tuttavia talun di que' cronisti narrò la vita

pubblica e privata dell'imperatore, ed Eginardo stesso, suo biografo,

suo cancelliere e suo cherico, tenne scrupolosamente dietro alle gesta

di lui, e le raccontò a servigio dei contemporanei e dei posteri. Il

monaco di San Gallo, cui la storia tiene in dispregio più che non

dovrebbe, è quello fra' cronichisti, che meglio narri d'ogni altro

le condizioni della vita privata degli uomini d'arme, e dei cherici,

e accostandosi egli a' leggendari, ritrae dello spirito loro, e si

intrattiene sui più piccioli accidenti, dove appunto stanno i costumi

di quel tempo. Il cronista sassone usa nelle solenni sue descrizioni

e nelle relazioni delle corti plenarie, dei castelli, e della vita

di corte la forma poetica, e poeta com'egli è di viva ed ardente

imaginazione, gode di ridir le pompe della famiglia carolina. Dopo

Eginardo, il monaco di San Gallo e il poeta sassone, non si vuol cercar

gli usi di quella società se non nelle leggende, nelle scritture e nei

diplomi, documenti che soli vi guidano nella parte intima di quelle

generazioni; e bello, parmi, vederle così appien dipinte con le vesti,

con le usanze, con le passioni loro e le loro opinioni.

In mezzo a quella tutta religiosa generazione la Chiesa disciplinava

la vita dalla nascita fino alla morte. Il battesimo iniziava l'uomo

nella vita morale e religiosa della società; non sempre il ministravano

a' fanciulli, agli adulti sì, ed osservavasi la consuetudine seguita

già nei primi tempi del cristianesimo verso i neofiti, che venivano ad

inginocchiarsi appiè del battistero dimandando l'acqua benedetta. Tra

quelle popolazioni, pur dianzi convertite, tuttodì avveniva che uomini,

a mezzo già della vita, si presentassero per esser fatti cristiani,

e il battesimo era pure un segno di sommessione e d'ubbidienza alle

leggi dell'impero; così quando i Sassoni, i Danesi, i Frisoni si

sottomettevano al tributo, il battesimo era il primo pegno ch'ei davano

della ubbidienza loro; donde l'uso di situar il battistero fuor della

Chiesa, affinchè accorrer vi potesse la moltitudine. Nelle basiliche

poi non sorgeva esso di que' giorni fra gl'intercolunnii, ma sì nel

peristilio, con una cattedra in cui saliva un cherico ad esortar i

novelli cristiani ad osservare i comandamenti di Dio e del principe.

E però l'infrazione di questo patto era delitto di azione pubblica,

e quelli fra i Sassoni e i Danesi che si scioglievan dal vincolo del

battesimo, erano reputati ribelli, chè conversione e sommessione eran

tutt'uno. Quindi le leggi politiche e gli atti, che punivan di morte il

Sassone che violava gli obblighi contratti col battesimo.

Il matrimonio, secondo atto della vita cristiana, nulla serbato avea

della sua casta unità, nè rado era il vedere più donne attinenti al

medesimo principe, leudo o conte, sotto un medesimo tetto. Le passioni

signoreggiavano i cuori di quegli uomini violenti, e quando una donna

era lor venuta a noia, la gittavano come una tazza dopo tracannatone

il vin del Reno o della Mosa che conteneva; il Franco, tutto inteso

nelle guerre e spedizioni lontane, pigliava a grado suo una concubina,

ripudiava la moglie legittima, o la serbava, dandole un'altra compagna.

Le contese fra i papi ed i re, fra i vescovi ed i conti, spesso non

aveano altra cagione, che il disegno in quelli di frenar le passioni

della concupiscenza e del sangue; i papi principalmente instavano coi

re e conti perchè abbandonassero le concubine ond'era macchiato il

loro talamo nuziale, e si facevano scudo alla debolezza della donna

contro la sfrenatezza di quegli uomini rotti, che la cacciavan da sè

come tosto saziata fosse la loro passione. Le leggende ci narrano

pietose istorie di povere mogli abbandonate dal prepotente marito

preso d'altro amorazzo; e l'unità del matrimonio fu pel cristianesimo,

al medio evo, la conquista più malagevole, chè quando la passion

bolle, la morale è impotente, e languida è la sua voce in mezzo alle

tempeste dell'imaginazione e dei sensi. I cherici stessi non erano

esenti da questa tendenza verso il concubinato, e ne fan fede i canoni

dei concilii che li richiamano al loro dovere. Ammirabil fu in ciò la

potenza dei papi, che soli condussero a fine il grande incivilimento

dei costumi in grembo alla Chiesa; rimbombar facendo il terribil grido

della morte, eglino ricordavano alle genti altro non esser la vita che

un breve passo verso l'eternità, e in mezzo a quelle sensuali delizie

scagliavano le imagini dell'inferno.

Quanto più le passioni eran vive, strepitose, impetuose in mezzo

al vigor della vita, e tanto più il pensier della religione giungea

peritoso e fiacco alle soglie della morte, e curiosissimo, in effetto,

è lo studio delle carte testamentarie, sì varie e moltiplici come

furono al medio evo. In que' caratteri, vergati all'avvicinar della

morte, cercar si vuole l'ora del pentimento di que' guerrieri chè a

nulla aveano avuto rispetto nella gioventù loro, e venivano a morir

sulla cenere. Le quali carte e formole testamentarie quasi sempre si

risolvono in pie donazioni; ora vediamo il barone fondare un romitorio

al deserto perchè si preghi per l'anima sua; ora fare un lascio ai

poveri infermi, in espiazione dei ladroneggi e dei disordini d'una

vita sfrenata[79]. Spesso ancora la scritta testamentaria è l'atto di

qualche pia donna, di nome Ildegarda, o Emma, o Batilde, che edifica

un monastero, dove si faccia orazione, e dove, in commemorazione della

Santa Maddalena, donzelle e madri tergano i piedi ai pellegrini di

Cristo. Giammai non v'ebbe più rapido trapasso dai pensieri sensuali

alla mortificazione e alla penitenza; quel fiero leudo spregiatore

dei santi, che pur ora empiea la sacra tribuna de' suoi falchi, e

il battistero de' suoi cani, saccheggiatore di arche sante, quel

turculento soldato di Carlo Martello, veniva in fin di morte a

pentirsi, e tutto dava, fin l'abito suo, a' poveri monaci per ottener

l'ultima sua dimora nella basilica, dove scolpivasi in rilievo la

figura sua su quelle lapidi, quale ancor la vediamo dieci secoli

dopo[80] a dispetto dei guasti del tempo, quel gran verme che rode la

pietra, in quella guisa che il verme del sepolcro rode il cadavere.

La vita di tutta quella generazione era o privata o pubblica, e passava

quindi o alle guerre lontane, o nelle grandi tenute e stabili del

fisco, o nei monasteri; ogni stagione dell'anno aveva la sua solenne

rappresentazione, la sua corte plenaria; il lusso e la magnificenza

splendevano in ogni luogo. A simili ragunate convenivano i conti, i

leudi, i vescovi, e tutti quelli che dipendevano dall'alto signore, e

nelle cristiane solennità della Pasqua, della Pentecoste, o del Natale.

Carlomagno tener solea le sue diete in Aquisgrana, sede sua prediletta,

raccogliendovi Galli, Franchi, Germani a splendide feste ed a latranti

cacce nelle ampie selve della Mosa e del Reno.

Storia di Carlomagno vol. 2/2 · 第 8 / 23 段