Queste pratiche tra l'imperatore d'Occidente e i califfi posavano

particolarmente sulla scambievole necessità d'invigilare i sovrani

di Bisanzio; naturalissima invero era l'ammirazion dei califfi per

Carlomagno, ma anche l'interesse avea la sua parte in questi uffizi tra

sovrano e sovrano. Il monaco di San Gallo prosegue indi a dir delle

altre maravigliose ambascerie, che vennero a complir coll'imperatore

alle sue diete d'Aquisgrana, e massime di certi legati d'un re

d'Affrica, che gli recarono in presente un leone della Libia, uh orso

della Numidia, del ferro d'Iberia, della porpora di Tiro e altre ricche

derrate di quella contrada; e racconta, come Carlo in contraccambio

sovvenne, per fin che visse, quei Libii, poverissimi com'erano in terre

coltivabili, delle ricchezze che somministra l'Europa, in grani, vino,

olio, e li sfamò con man liberale, conservandoli così eternamente a sè

fedeli e devoti, senza bisogno di soggettarli a vergognosi tributi.

Indi tocca d'una legazione dallo stesso Carlo mandata in Persia con

suoi doni pel re, poi torna di nuovo al califfo Arun, dicendo com'egli

volea dar tutto sè stesso e il suo regno in mano di Carlomagno, tanto

andò preso alla grandezza e potenza sua. Ora, quantunque la storia non

debba tenere per pretta verità ogni detto del monaco di San Gallo, sì

entusiasta pel suo principe, non è tuttavia men vero, che tutto ciò

non serva a provar l'importanza, che oramai i califfi e gl'imperatori

d'Occidente ponevano nei vincoli fra loro, avversi come gli uni e gli

altri avevano i Greci; oltre i quali i califfi aveano per avversarii

gli Arabi di Spagna, che i Franchi annoveravano parimenti fra i loro

nemici. Laonde Carlomagno ed Arun-al-Raschild non aveano alcun opposto

interesse; che se la diversa credenza religiosa formava ostacolo alla

stretta intimità loro, pur continuamente la politica e il commercio

li raccostavano, ed aveansi scambievolmente in rispetto. I due

imperi anche non si toccavano da nessuna parte, e Carlomagno trovava

nell'amistà di Arun un modo a spaziare colle sue navi, ed a potere

assecondar lo spirito di pellegrinaggio, che di que' giorni volgevasi

verso la Siria. Vero è bene che Arun-al-Raschild non cedè altrimenti la

signoria della Palestina a Carlomagno, chè la fu questa una di quelle

tradizioni delle croniche, da porsi fra i romanzi di cavalleria[20]; ma

pur sempre sussiste che egli concedè ai pellegrini libero il passo per

a Gerusalemme. Queste consuetudini di pellegrinaggio erano famigliari

all'Oriente, dove un sepolcro muover faceva intere generazioni, e i

costumi di quei popoli erranti vi facean comuni i viaggi da un capo

all'altro del deserto per atti di religione e di pietà. Furon concessi

privilegi e prerogative da una parte e dall'altra, Carlomagno ed Arun

fecero accordo per condursi con la stessa politica verso i Greci, e

la moral preminenza dell'imperatore occidentale in Oriente ascese sì

alto, che al regno suo si riferisce l'origine della maggior parte delle

patenti di commercio e dei privilegi mercantili de' Francesi nella

Siria.

Così da re come da imperatore, Carlomagno aveva sue corrispondenze

cogli emiri di Spagna, coi conti di Castiglia, coi vassalli e con

le popolazioni ond'erano attorniati gli sterminati suoi dominii

d'occidente, sì che scorrendo i diplomi e le pergamene, tu resti

maravigliato a tanta moltitudine di omaggi, che vengono a riverir

l'imperatore. Ora sono gli emiri[21] o alcaidi di Catalogna o del

Guadalquivir, che, carichi di presenti, vengono a dichiararsi vassalli

suoi in mezzo alle sue corti plenarie; ora sono capi di tribù e duchi

e conti che concorrono a schierarsi d'intorno alla suprema autorità

dell'imperatore. Il nome di Carlomagno è sì famoso per tutto il mondo,

che appena egli si mostra in questo o quel luogo, tosto a lui vengono

i visitatori d'ogni paese, e il regno suo è siffattamente avventurato

e forte, che appena ci ha una sola disfatta veramente deplorabile,

quella di Roncisvalle. Nè le pratiche che si stabiliscon fra gli emiri,

gli alcaidi, i conti di Castiglia e Carlomagno, chiamar si possono

corrispondenze diplomatiche; bensì sono omaggi feudali e sommissioni

per tributi e donativi; le sole corrispondenze solenni, e da pari a

pari son quelle che egli ha cogli imperatori di Costantinopoli e coi

califfi di Persia.

Ci ha qualche diploma che testimonia pur le corrispondenze di

Carlomagno coi capi, _reges_ o condottieri dell'ettarchia sassone,

e particolarmente con Offa, re di Scozia, che, a quanto pare, era

amico dell'imperatore. L'Inghilterra, con tutti i suoi ripartimenti

e sminuzzamenti infiniti, avea avuto il privilegio di mandar quasi

tutti i più potenti convertitori di popoli che scorrevano la Germania

a predicarvi la legge di Cristo. Questi sacerdoti, Bonifazio in capo

di lista, che venivano dalla Gran Bretagna, per annunziare la fede

al mondo, aveano un non so quale ardimento e coraggio, come tutte le

popolazioni sassoniche; quindi è ch'eglino attraversavano sicuramente

la Belgica e la Neustria, per portarsi sulle rive dell'Elba. Carlomagno

poi ponea gran cura a protegger questi predicatori, stromenti come

erano operosissimi per la conversione della Sassonia, e li esorta

e prega continuamente di visitar le provincie dell'impero suo, e

vuol che seguasi l'esempio sì prevalente di san Bonifazio, e che i

predicatori cristiani vengano a raffermar la conquista; infatti queste

comunicazioni co' sacerdoti anglosassoni, prepararon quell'altre più

ampie che si stabilirono in sul finire de' Carolingi. Ma fino al regno

d'Alfredo il Grande, nulla si fa di qualche momento in Inghilterra;

la razza sassone vivea ne' suoi campi militari, frastagliata in

ettarchia, senza maggiore unità di quella che ci avea nell'Austrasia e

nella Neustria innanzi all'esaltazione di Carlomagno, e il cercar ivi

regolari comunicazioni, sarebbe un medesimo che mostrarsi ignari dello

spirito dei tempi e della storia.

CAPITOLO II.

PRIMO PERIODO DEI CAPITOLARI DI CARLOMAGNO.

Classificazione dei capitolari. — Son essi tolti dal diritto

romano? — Fonte ed origine del diritto germanico. — Ordinamento

della Chiesa. — Formole ecclesiastiche. — I vescovi. — Riforma.

— Capitolari di Francoforte, dei conti, su Tassillone duca di

Baviera. — Il gran capitolare _De villis_. — Diritto domestico. —

Spirito generale della prima epoca dei capitolari.

769 — 800.

I capitolari di Carlomagno, ampia espressione degli usi e dei costumi

dell'ottavo e del nono secolo, non appartengono tutti al medesimo

tempo, e chiare vi appariscon le tracce del progresso di sua possanza,

e i periodi, d'uno in altro, della grandezza sua. Quand'egli è soltanto

re dei Franchi, non ispiega l'antiveggenza di quand'egli è imperator

d'Occidente, e gli avvedimenti suoi nell'arte del governare, vengon

crescendo insieme con la podestà sua. Il tempo dell'ordinamento

amministrativo per lui, come si vede chiaro, è dappoichè egli ha

vestito la porpora imperiale, ultima meta della sua ambizione. In

questi ampii codici, chiamati capitolari, non ha veruna filosofica

classificazione; le provvisioni legislative ci sono mescolate insieme

e confuse, onde fallace sostanzialmente sarebbe ed arbitraria ogni

divisione per ordine di materie. I capitolari contengono principii

confusi: la Chiesa, la giustizia, l'amministrazione, il diritto comune

ci sono del continuo frammescolati; non c'è ordine di materie, come se

queste leggi fosser venute l'una dopo l'altra senza disegno d'unità, e

nondimeno l'unità è il fine del governo di Carlomagno[22].

In leggendo applicatamente e ponderatamente questi capitolari, tu non

puoi fare di non domandare a te stesso s'ei furono tolti dal diritto

romano, dalle basiliche, dai codici teodosiano e giustinianeo, che di

quei giorni imperavano ad una parte dei popoli, a quelli dell'Italia,

ciò è, e della Gallia meridionale; ma non trovasi maggior vestigio di

questa legislazione che non si trovi negli editti della terza schiatta.

Certo, i codici dei popoli presentano sempre identiche disposizioni,

chè i medesimi principii appartengono a tutte l'età, nè una nazione

n'ha il privilegio sull'altra, o una generazione se li conserva a

guisa di tabernacolo, legge universale, com'è, scritta negli animi;

ma nei capitolari non si scorge alcuna orma ben profonda del diritto

romano, e quanto al governo della Chiesa e dei cherici, son canoni dei

concilii ivi gettati così alla rinfusa. Quanto alle provvisioni civili,

esse traggon dell'origine alemanna, sono un diritto pubblico proprio a

quelle nazioni, e vengono da quella lunga concatenazione di costumi e

di consuetudini, che parte dal primo incominciar della conquista; poche

tracce lasciò ivi il diritto romano, i capitolari non ne raccolgono

frammento alcuno, non ne rivelano alcuna chiosa, alcuna reminiscenza, e

serbano il diritto germanico nella purezza sua.

L'Alemagna aveva le sue consuetudini, le sue leggi, e le conservò fino

a quel tempo, e tuttavia le conserva; venuti da origine germanica,

i capitolari son rimasti germanici; non se ne trova orma nella

legislazione francese; gli editti dei re della terza schiatta, non

che tôr nulla da essi, non li citano pure, e' son pe' Capeti come un

diritto morto. All'incontro, di là dall'Elba fino al Reno, i capitolari

hanno posto in ogni luogo il frutto loro; essi son fonte tuttavia

di più d'una patria legislazione, ed anche a' tempi moderni da essi

trae lo spirito delle diete. Non è a dubitar punto ch'essi deliberati

non fossero in pubblica adunanza dai conti e dai leudi, quanto alle

provvisioni che si riferiscono al governo militare, o dai vescovi

e cherici, quand'era a regolar il diritto civile ed ecclesiastico.

V'ebber taluni, cui parve notarvi due ordini ben distinti, la nobiltà

ed il clero, in atto già di votar sopra due banchi separati; ma pur

nessun indizio ci ha per istabilir siffatte distinzioni: i capitolari

comprendono in sè le provvisioni ecclesiastiche e civili in un ordine

solo, ed è cosa probabile che gli uomini d'arme non fossero altro,

consultati, che per le spedizioni lontane, dov'era ad acquistar

gloria e guadagno. Aveasi egli ad ire in Lombardia a far in pezzi

il trono di Desiderio, o a muover contra i Sassoni in quella guerra

di trentatrè anni? indispensabile era allora il parer dei duchi,

dei conti e dei leudi, e questi partiti poneansi nelle adunate di

primavera o d'autunno. La material compilazione dei capitolari, era

in sostanza lavoro dei cherici; poco divario ci ha tra le disposizioni

ecclesiastiche delle leggi di Carlomagno e quelle dei concilii, sì che

i Benedettini ne allogarono parecchie nei _Concilia Galliae_, e con

ragione, non portando essi l'intitolazione di Carlomagno, se non in

quella forma che i concilii di Bisanzio portano il nome dell'imperatore

d'Oriente.

Cosa importantissima sopra tutte è il far conoscere questi ampli codici

di leggi e di pubblica amministrazione. Molto s'è parlato invero dei

capitolari, e furono commentati, e vari sistemi si succedetter l'uno

all'altro a spiegarli; ma pochi gli hanno letti, e niuno gli ha in

corpo tradotti, affin di recarli a cognizione di tutti, e pur nondimeno

questo è un lavoro che in sè compendia tutta la storia carolina; e

valga il vero, puoi tu aver piena contezza d'un'epoca, se non ne sai

la legislazione, e non ti erudisci delle sue consuetudini, de' suoi

costumi e delle leggi sue generali?

Il primo capitolare di Carlomagno, dato in una dieta o concilio

dell'anno 769, abbraccia un gran corpo di provvisioni di polizia

civile ed ecclesiastica. «Carlo, per la grazia di Dio, re dei Franchi,

difensor devoto di Santa Chiesa e sostegno in tutto della Sede

apostolica. Per esortazione dei nostri fedeli e consiglio dei vescovi,

e altri preti, noi facciamo espresso divieto ad ogni vescovo e prete,

servo di Dio, di portare le armi, combattere e seguire gli eserciti, o

muover contro il nemico, eccetto quelli tuttavia, che sono chiamati a

compiere il loro divin ministero, cantar la messa e portar le reliquie

dei santi, a che due vescovi, accompagnati dai sacerdoti attinenti alle

cappelle, basteranno. Ciascun capo avrà seco un prete per confessare

e penitenziar le sue genti. I preti non versin sangue nè di pagani,

nè di cristiani, ed anche facciam loro divieto di cacciare per le

foreste e uscire con cani, falchi e astori. Chi di loro tenga più donne

seco, o versi il sangue dei cristiani o dei pagani, o trasgredisca i

canoni, sia privato del sacerdozio, perch'egli allora è più corrotto

d'un secolare. Ordiniamo ancora che il vescovo usi, secondo i canoni,

tutta la sollecitudine pel bene della sua diocesi, in che dovrà essere

aiutato dal conte, il quale, come difensor della Chiesa, ch'egli è,

invigilar dee affinchè il popolo di Dio non eserciti alcuna pratica

pagana, niuna sozzura del gentilesimo, come sono i profani sacrilegii

dei morti, gli amuleti, gli auguri, i sortilegi, i sacrifizi delle

vittime e tutte quelle pagane cerimonie, che alcuni stolti far sogliono

nelle chiese, sotto l'invocazione dei santi martiri e confessori di

Dio. Il vescovo farà ogn'anno un giro nella sua diocesi, ponendo cura

di cresimare il popolo e amministrarlo. Il prete sia, in obbedienza

dei sacri canoni, soggetto al vescovo della diocesi in cui dimora, ed

a quaresima gli renda conto del modo con che adempiè il suo ministero,

dei battesimi da lui fatti, delle condizioni della fede cattolica e

delle orazioni e messe da lui dette. Sarà pur debito dei preti, aver

l'occhio aperto sugli incestuosi e altri colpevoli, ponendo ben cura

che non muoiano in istato di colpa, per tema che Cristo non rimproveri

un giorno a loro stessi la perdita di queste anime. Sieno pure attenti

a non lasciar morire gl'infermi e i contriti, senza l'olio santo, la

riconciliazione ed il viatico. Eglino osserveranno il digiuno della

quaresima, e il faranno osservare al popolo.»

Questi statuti di polizia, meramente clericali, si trovano frammisti

a leggi di governo e d'ordine politico. «Tutti assister debbono alle

grandi udienze che si tengono, la prima in estate e la seconda in

autunno. Quanto all'altre, non vi è obbligo di rendervisi, se non

quando uno v'è chiamato da necessità o n'ebbe ordine del re. Se il re

o alcuno de' suoi fedeli, comandi di far orazione per qualsivoglia

motivo, ognuno dee tosto ubbidire. I preti non deggiono celebrare,

se non in luogo consacrato, quando non sia per viaggio, e chi fa

altrimenti incorra nella perdita del grado. Chi fra essi compier

non sappia, secondo i riti, gli uffizi del suo ministero, nè ponga,

secondo il voler del suo vescovo, tutte le facoltà della sua mente

ad apprenderli, sprezzando di questo modo i canoni, sia sospeso

dall'uffizio suo, fino a che interamente corretto. Chi ammonito più

volte dal suo vescovo a meglio addottrinarsi, non l'avrà fatto, sia

privato del ministero, e perda la chiesa, perchè colui che ignora la

legge di Dio, non può insegnarla e predicarla agli altri. Niun giudice

si arroghi di molestare un prete, un diacono, un cherico, per minimo

che sia il grado di lui, e meno ancora si arroghi di condannarlo

contro il parere del vescovo. A niun secolare sia lecito impossessarsi

e tenere la chiesa o i beni particolari d'un vescovo; chi fa questo,

sia sequestrato dalla carità e comunione universale, finchè abbia

restituito capitale e interessi.»

I quali statuti, già dissi, poco diversan dalle leggi generali dei

Concilii; la Chiesa si è quella che Carlomagno ordinar vuole dall'alto

della possanza sua, però che la Chiesa è il principio d'ogni regola

e d'ogni forza morale. «Nell'anno undecimo del regno felicissimo del

nostro gloriosissimo re Carlo, il mese di marzo, i vescovi, gli abbati,

gli uomini illustri ed i conti, congregatisi in assemblea sinodale col

piissimo signor nostro, hanno fatto con la volontà di Dio un capitolare

intorno a cose opportune e decretato ch'ei sia pubblicato[23]: I

vescovi suffraganei saranno, secondo i canoni, soggetti ai loro

metropolitani, i quali avranno libera facoltà di mutare e correggere,

quanto ad essi parrà dover esser mutato e corretto nel loro ministero.

I conventi dei regolari, e principalmente quei delle donne, dovranno

rigorosamente osservar la regola loro, e le badesse abitar nei loro

chiostri. Ai vescovi è commesso di corregger gli uomini licenziosi ed

i vedovi della loro diocesi. Niun vescovo possa nè ricever nè ordinare

in qualunque grado siasi il cherico soggetto ad altro vescovo. Ognuno

paghi la sua decima, nè possa esserne dispensato se non solo per ordine

del suo vescovo.»

Gli statuti dell'ordine penale si confondean pur essi con le discipline

della Chiesa; il cristianesimo era la formola della podestà, onde il

capitolare che regola la giurisdizione dei vescovi, pronunzia spesso

insieme la penalità pe' delitti. «Quanto agli omicidi e agli altri rei

condannati a morte, se alcun d'essi ripari in una chiesa, non gli sarà

per questo fatta grazia, ma sì negata ogni sorta di cibo. I giudici

presenteranno i ladri all'udienza del conte, pena la perdita del

benefizio e della carica al trasgressore; e s'egli non ha benefizio,

pagherà il bando[24]. Anche i vassalli nostri che manchino a questa

disciplina, perderanno i benefizi e le cariche loro. Gli spergiuri

perderanno una mano. Se colui che accusa un altro di spergiuro, chieda

il combattimento, e n'esca vincitore, il vinto sia posto in croce;

se al contrario il vincitore sia colui che ha giurato, l'accusatore

medesimo patirà la pena che volle far infliggere all'altro. I conti

non potranno essere molestati per aver castigati i malfattori, però

che far si dee buona giustizia. Nondimeno se alcun d'essi abbia fatto

danno ad alcuno per odio o malevolenza, o gli abbia negato giustizia,

sarà tenuto pagargli un risarcimento proporzionato al danno recatogli.

I capitolari che il padre e signor nostro il re Pipino statuì ne' suoi

consigli e ne' suoi sinodi, sono da noi conservati.»

I capitolari trattano altresì dell'imposta, mitissima ai tempi dei

carolingi, procedendo i redditi del fisco dal patrimonio privato e

dalle composizioni d'ammende. Quanto all'imposta per sè stessa, ecco

che statuisce il capitolare. «Si paghi un soldo per ogni cinquanta

casate[25], un mezzo soldo per trenta ed un terzo di soldo per venti.

Le patenti che concedono allodii, saran rinovate, o dove non ne

sieno, ne saranno scritte. Differenza si farà tra quelle di siffatte

patenti che furono fatte sulla parola nostra, e quelle concedute

per libera volontà e che si riferiscono ai beni ecclesiastici.

Niuno manchi al servizio regio. Niuno faccia giuramento d'unirsi in

congreghe per congiurare, e coloro che entrano in congregazioni o

per le limosine, o per gl'incendii, o pe' naufragi, non pronunzino

per ciò giuramento alcuno. Vietato l'assalire in bande i viaggiatori

che si recano al palazzo del re o altrove; vietato pure a chiunque

il togliere il fieno d'un altro nei tempi in che questo è proibito,

quando pur ei non si trovi in cammino contro il nemico, o non sia

inviato da noi; il trasgressore sarà punito. Non si levino i tributi

aboliti, se non in quei luoghi dov'erano ab antico stabiliti. Non

si potranno vendere schiavi[26], se non in presenza del vescovo,

del conte, dell'arcidiacono, del capitano, del vice signore o del

giudice di esso conte: nè si potranno vendere fuor dei confini; il

contraffattore pagherà tante volte il bando (la multa) quanti sieno

gli schiavi venduti; se non ha danaro, darà la persona sua in pegno

al conte, e sarà suo servo[27] finchè abbia pagato. Niuno potrà

vender corazze fuori del regno. Il conte che nell'uffizio suo abbia

fatta qualche ingiustizia, riceverà in casa i nostri messi, finchè

sia fatta giustizia; se chi commise l'ingiustizia sia uno dei nostri

vassalli, il conte allora e il nostro messo si porranno in casa sua,

per vivervi alle sue spese fino alla riparazione. Se alcuno non si

contenta di ricevere il prezzo assegnato per un omicidio, mandatelo

a noi che il faremo condurre in luogo dove non potrà più nuocere a

persona, e lo stesso sia di chi pagar non volesse il prezzo medesimo.

Quanto ai ladri, essi non debbon punirsi di morte al primo fallo, ma

sarà loro cavato un occhio; abbian mozzo il naso al secondo, e se son

colti in fallo una terza volta senza che si sieno corretti, ch'essi

muoiano. Vietato ad ogni giudice pubblico il ricever danaro da un ladro

incarcerato, e se alcuno il facesse, perda la sua carica. Finalmente

chi distrugge una chiesa, muoia».

E sempre questo gran codice penale di Carlomagno si mesce e confonde

con le leggi della Chiesa; i concilii e i capitolari muovon da un

solo e medesimo concetto, ed a regolar queste comuni disposizioni, il

consiglio regio componesi di leudi, di conti, di vescovi, di abati,

d'uomini da guerra e d'uomini da chiesa. Talvolta pure i vescovi fanno

da soli, e si congregano per un medesimo impulso. Ecco altri capitolari

promulgati in queste adunanze, e che tener potrebbonsi per altrettanti

canoni[28]. «Ogni vescovo canterà tre messe e tre salmi, l'una pel

re, l'altra per l'esercito, l'altra per la presente tribolazione[29].

I vescovi, i monaci, le monache, i canonici osseveran pure il digiuno

per due giorni, e così i proprietarii delle case e gli abbienti; ogni

vescovo e abbate o badessa alimentar dovrà quattro poveri serventi fino

al tempo delle messi; quelli che tanti alimentar non ne potessero, ne

alimenteran tre, due, uno, secondo le loro sostanze[30]. I conti più

ricchi daranno in limosina una libbra d'argento, gli altri una mezza

libbra. Anche i vassalli daranno un mezza libbra ogni ducento casate,

cinque soldi ogni cento ed un'oncia ogni cinquanta o ogni trenta.

Essi osserveranno il digiuno per due giorni, insiem cogli uomini loro

e tutti quelli che farlo potranno[31]. Se alcuno dei conti volesse

mai redimersi da questi digiuni, paghi tre oncie, un'oncia e mezzo o

un soldo almeno, a seconda delle sue sostanze. Tutto ciò, se a Dio

piaccia, sia in pro del re, dell'esercito de' Franchi, e pe' mali

presenti, effettuato prima della festa di San Giovanni.»

Questo capitolare, come ben si vede, è un atto pubblico di penitenza,

un voto dell'esercito per ottenere la cessazione d'un flagello, e conti

e vescovi si sottomettono a far elemosina, per invocare la misericordia

di Dio. Ma Carlomagno è re che attende sopra tutto ad ordinar la

polizia e la giustizia, forza della quale non si può far senza fra un

popolo di soldati, onde ancora ne' suoi capitolari: «I conti ascolteran

per le prime le cause dei pupilli e degli orfanelli, nè andranno a

caccia o a convito i giorni in cui debbon tenere udienza. Il giuramento

di fedeltà ch'essi prestar debbono a noi ed ai figli nostri sarà in

questa forma: Con queste parole io prometto di star senza frode e

senza mala intenzione a servigio del re Carlo mio signore e de' suoi

figliuoli, fedele com'io sono e sarò per tutta la vita ai medesimi.

È interdetto alle badesse uscir de' loro monasteri, e fare ogn'altra

cosa ad esse non lecita; i loro chiostri siano ben chiusi, ed elle non

iscrivano nè mandino lettere d'amore. Niuno si faccia lecito di cercar

le predizioni dell'avvenire nel salterio, nel Vangelo, o di fare in

qualsiasi altro modo altre indovinazioni. Niuno offenda per danaro le

regole instituite a conservazion della legge. Tutti concorrer deggiono

alla chiesa nei giorni di festa e nelle domeniche, e nessuno chiamerà

preti a farsi dire la messa in casa. Ognuno si astenga rigorosamente

dall'ubbriachezza, e i vescovi e gli abbati dal recar la discordia

così nelle case private come nelle pubbliche. I monaci e quelli che

appartengono al sacerdozio, non si frammettano di faccende secolari. Ai

vescovi, agli abbati e alle badesse non è lecito tener mute di cani, nè

falchi o astori tampoco[32]. I poveri stesi per le vie e per le piazze,

vadano alla chiesa, e si amministrerà loro la confessione. Si copriran

di tettoie e palchi gli altari affine di preservarli. Non si battezzino

le campane, nè si appicchino brevi in cima alle pertiche in occasione

di mal tempo e gragnuola[33]. I nostri inviati s'informino del modo

in cui sono governati i benefizi, e ce ne diano avviso. Finalmente, i

lebbrosi non si mescolino fra 'l popolo.»

Questi codici, comechè sempre confusi nelle loro disposizioni, ci fan

tuttavia conoscere le consuetudini di quel tempo, la libertà dell'uomo

civile e i costumi degli ecclesiastici; la legge penale è lo specchio

veridico in cui una generazion si riflette, e la legge reprime le

cattive azioni, che di frequente si commettono tra la società, ma non

castiga altrimenti una compiuta depravazione. Ora ecco parole ancora di

Carlomagno in un capitolare: «È voler nostro che chi vuol torre qualche

cosa da un luogo, farlo non possa, se non coll'assistenza di sei o

sette testimoni, essendochè il giuramento dei Romani non vale se non è

confermato da cinque o sei altre testimonianze[34]. Chi trova un tesoro

sotterrato in un podere ecclesiastico, ne deve il terzo al vescovo; se

sia un Longobardo o qualunque altro che, scavando di suo proprio senno,

l'abbia trovato e n'abbia avuto la quarta parte dal padrone del luogo,

le tre altre parti sieno a noi inviate e nessuno ardisca opporsi al

nostro volere.»

Storia di Carlomagno vol. 2/2 · 第 2 / 23 段