particolarmente sulla scambievole necessità d'invigilare i sovrani
di Bisanzio; naturalissima invero era l'ammirazion dei califfi per
Carlomagno, ma anche l'interesse avea la sua parte in questi uffizi tra
sovrano e sovrano. Il monaco di San Gallo prosegue indi a dir delle
altre maravigliose ambascerie, che vennero a complir coll'imperatore
alle sue diete d'Aquisgrana, e massime di certi legati d'un re
d'Affrica, che gli recarono in presente un leone della Libia, uh orso
della Numidia, del ferro d'Iberia, della porpora di Tiro e altre ricche
derrate di quella contrada; e racconta, come Carlo in contraccambio
sovvenne, per fin che visse, quei Libii, poverissimi com'erano in terre
coltivabili, delle ricchezze che somministra l'Europa, in grani, vino,
olio, e li sfamò con man liberale, conservandoli così eternamente a sè
fedeli e devoti, senza bisogno di soggettarli a vergognosi tributi.
Indi tocca d'una legazione dallo stesso Carlo mandata in Persia con
suoi doni pel re, poi torna di nuovo al califfo Arun, dicendo com'egli
volea dar tutto sè stesso e il suo regno in mano di Carlomagno, tanto
andò preso alla grandezza e potenza sua. Ora, quantunque la storia non
debba tenere per pretta verità ogni detto del monaco di San Gallo, sì
entusiasta pel suo principe, non è tuttavia men vero, che tutto ciò
non serva a provar l'importanza, che oramai i califfi e gl'imperatori
d'Occidente ponevano nei vincoli fra loro, avversi come gli uni e gli
altri avevano i Greci; oltre i quali i califfi aveano per avversarii
gli Arabi di Spagna, che i Franchi annoveravano parimenti fra i loro
nemici. Laonde Carlomagno ed Arun-al-Raschild non aveano alcun opposto
interesse; che se la diversa credenza religiosa formava ostacolo alla
stretta intimità loro, pur continuamente la politica e il commercio
li raccostavano, ed aveansi scambievolmente in rispetto. I due
imperi anche non si toccavano da nessuna parte, e Carlomagno trovava
nell'amistà di Arun un modo a spaziare colle sue navi, ed a potere
assecondar lo spirito di pellegrinaggio, che di que' giorni volgevasi
verso la Siria. Vero è bene che Arun-al-Raschild non cedè altrimenti la
signoria della Palestina a Carlomagno, chè la fu questa una di quelle
tradizioni delle croniche, da porsi fra i romanzi di cavalleria[20]; ma
pur sempre sussiste che egli concedè ai pellegrini libero il passo per
a Gerusalemme. Queste consuetudini di pellegrinaggio erano famigliari
all'Oriente, dove un sepolcro muover faceva intere generazioni, e i
costumi di quei popoli erranti vi facean comuni i viaggi da un capo
all'altro del deserto per atti di religione e di pietà. Furon concessi
privilegi e prerogative da una parte e dall'altra, Carlomagno ed Arun
fecero accordo per condursi con la stessa politica verso i Greci, e
la moral preminenza dell'imperatore occidentale in Oriente ascese sì
alto, che al regno suo si riferisce l'origine della maggior parte delle
patenti di commercio e dei privilegi mercantili de' Francesi nella
Siria.
Così da re come da imperatore, Carlomagno aveva sue corrispondenze
cogli emiri di Spagna, coi conti di Castiglia, coi vassalli e con
le popolazioni ond'erano attorniati gli sterminati suoi dominii
d'occidente, sì che scorrendo i diplomi e le pergamene, tu resti
maravigliato a tanta moltitudine di omaggi, che vengono a riverir
l'imperatore. Ora sono gli emiri[21] o alcaidi di Catalogna o del
Guadalquivir, che, carichi di presenti, vengono a dichiararsi vassalli
suoi in mezzo alle sue corti plenarie; ora sono capi di tribù e duchi
e conti che concorrono a schierarsi d'intorno alla suprema autorità
dell'imperatore. Il nome di Carlomagno è sì famoso per tutto il mondo,
che appena egli si mostra in questo o quel luogo, tosto a lui vengono
i visitatori d'ogni paese, e il regno suo è siffattamente avventurato
e forte, che appena ci ha una sola disfatta veramente deplorabile,
quella di Roncisvalle. Nè le pratiche che si stabiliscon fra gli emiri,
gli alcaidi, i conti di Castiglia e Carlomagno, chiamar si possono
corrispondenze diplomatiche; bensì sono omaggi feudali e sommissioni
per tributi e donativi; le sole corrispondenze solenni, e da pari a
pari son quelle che egli ha cogli imperatori di Costantinopoli e coi
califfi di Persia.
Ci ha qualche diploma che testimonia pur le corrispondenze di
Carlomagno coi capi, _reges_ o condottieri dell'ettarchia sassone,
e particolarmente con Offa, re di Scozia, che, a quanto pare, era
amico dell'imperatore. L'Inghilterra, con tutti i suoi ripartimenti
e sminuzzamenti infiniti, avea avuto il privilegio di mandar quasi
tutti i più potenti convertitori di popoli che scorrevano la Germania
a predicarvi la legge di Cristo. Questi sacerdoti, Bonifazio in capo
di lista, che venivano dalla Gran Bretagna, per annunziare la fede
al mondo, aveano un non so quale ardimento e coraggio, come tutte le
popolazioni sassoniche; quindi è ch'eglino attraversavano sicuramente
la Belgica e la Neustria, per portarsi sulle rive dell'Elba. Carlomagno
poi ponea gran cura a protegger questi predicatori, stromenti come
erano operosissimi per la conversione della Sassonia, e li esorta
e prega continuamente di visitar le provincie dell'impero suo, e
vuol che seguasi l'esempio sì prevalente di san Bonifazio, e che i
predicatori cristiani vengano a raffermar la conquista; infatti queste
comunicazioni co' sacerdoti anglosassoni, prepararon quell'altre più
ampie che si stabilirono in sul finire de' Carolingi. Ma fino al regno
d'Alfredo il Grande, nulla si fa di qualche momento in Inghilterra;
la razza sassone vivea ne' suoi campi militari, frastagliata in
ettarchia, senza maggiore unità di quella che ci avea nell'Austrasia e
nella Neustria innanzi all'esaltazione di Carlomagno, e il cercar ivi
regolari comunicazioni, sarebbe un medesimo che mostrarsi ignari dello
spirito dei tempi e della storia.
CAPITOLO II.
PRIMO PERIODO DEI CAPITOLARI DI CARLOMAGNO.
Classificazione dei capitolari. — Son essi tolti dal diritto
romano? — Fonte ed origine del diritto germanico. — Ordinamento
della Chiesa. — Formole ecclesiastiche. — I vescovi. — Riforma.
— Capitolari di Francoforte, dei conti, su Tassillone duca di
Baviera. — Il gran capitolare _De villis_. — Diritto domestico. —
Spirito generale della prima epoca dei capitolari.
769 — 800.
I capitolari di Carlomagno, ampia espressione degli usi e dei costumi
dell'ottavo e del nono secolo, non appartengono tutti al medesimo
tempo, e chiare vi appariscon le tracce del progresso di sua possanza,
e i periodi, d'uno in altro, della grandezza sua. Quand'egli è soltanto
re dei Franchi, non ispiega l'antiveggenza di quand'egli è imperator
d'Occidente, e gli avvedimenti suoi nell'arte del governare, vengon
crescendo insieme con la podestà sua. Il tempo dell'ordinamento
amministrativo per lui, come si vede chiaro, è dappoichè egli ha
vestito la porpora imperiale, ultima meta della sua ambizione. In
questi ampii codici, chiamati capitolari, non ha veruna filosofica
classificazione; le provvisioni legislative ci sono mescolate insieme
e confuse, onde fallace sostanzialmente sarebbe ed arbitraria ogni
divisione per ordine di materie. I capitolari contengono principii
confusi: la Chiesa, la giustizia, l'amministrazione, il diritto comune
ci sono del continuo frammescolati; non c'è ordine di materie, come se
queste leggi fosser venute l'una dopo l'altra senza disegno d'unità, e
nondimeno l'unità è il fine del governo di Carlomagno[22].
In leggendo applicatamente e ponderatamente questi capitolari, tu non
puoi fare di non domandare a te stesso s'ei furono tolti dal diritto
romano, dalle basiliche, dai codici teodosiano e giustinianeo, che di
quei giorni imperavano ad una parte dei popoli, a quelli dell'Italia,
ciò è, e della Gallia meridionale; ma non trovasi maggior vestigio di
questa legislazione che non si trovi negli editti della terza schiatta.
Certo, i codici dei popoli presentano sempre identiche disposizioni,
chè i medesimi principii appartengono a tutte l'età, nè una nazione
n'ha il privilegio sull'altra, o una generazione se li conserva a
guisa di tabernacolo, legge universale, com'è, scritta negli animi;
ma nei capitolari non si scorge alcuna orma ben profonda del diritto
romano, e quanto al governo della Chiesa e dei cherici, son canoni dei
concilii ivi gettati così alla rinfusa. Quanto alle provvisioni civili,
esse traggon dell'origine alemanna, sono un diritto pubblico proprio a
quelle nazioni, e vengono da quella lunga concatenazione di costumi e
di consuetudini, che parte dal primo incominciar della conquista; poche
tracce lasciò ivi il diritto romano, i capitolari non ne raccolgono
frammento alcuno, non ne rivelano alcuna chiosa, alcuna reminiscenza, e
serbano il diritto germanico nella purezza sua.
L'Alemagna aveva le sue consuetudini, le sue leggi, e le conservò fino
a quel tempo, e tuttavia le conserva; venuti da origine germanica,
i capitolari son rimasti germanici; non se ne trova orma nella
legislazione francese; gli editti dei re della terza schiatta, non
che tôr nulla da essi, non li citano pure, e' son pe' Capeti come un
diritto morto. All'incontro, di là dall'Elba fino al Reno, i capitolari
hanno posto in ogni luogo il frutto loro; essi son fonte tuttavia
di più d'una patria legislazione, ed anche a' tempi moderni da essi
trae lo spirito delle diete. Non è a dubitar punto ch'essi deliberati
non fossero in pubblica adunanza dai conti e dai leudi, quanto alle
provvisioni che si riferiscono al governo militare, o dai vescovi
e cherici, quand'era a regolar il diritto civile ed ecclesiastico.
V'ebber taluni, cui parve notarvi due ordini ben distinti, la nobiltà
ed il clero, in atto già di votar sopra due banchi separati; ma pur
nessun indizio ci ha per istabilir siffatte distinzioni: i capitolari
comprendono in sè le provvisioni ecclesiastiche e civili in un ordine
solo, ed è cosa probabile che gli uomini d'arme non fossero altro,
consultati, che per le spedizioni lontane, dov'era ad acquistar
gloria e guadagno. Aveasi egli ad ire in Lombardia a far in pezzi
il trono di Desiderio, o a muover contra i Sassoni in quella guerra
di trentatrè anni? indispensabile era allora il parer dei duchi,
dei conti e dei leudi, e questi partiti poneansi nelle adunate di
primavera o d'autunno. La material compilazione dei capitolari, era
in sostanza lavoro dei cherici; poco divario ci ha tra le disposizioni
ecclesiastiche delle leggi di Carlomagno e quelle dei concilii, sì che
i Benedettini ne allogarono parecchie nei _Concilia Galliae_, e con
ragione, non portando essi l'intitolazione di Carlomagno, se non in
quella forma che i concilii di Bisanzio portano il nome dell'imperatore
d'Oriente.
Cosa importantissima sopra tutte è il far conoscere questi ampli codici
di leggi e di pubblica amministrazione. Molto s'è parlato invero dei
capitolari, e furono commentati, e vari sistemi si succedetter l'uno
all'altro a spiegarli; ma pochi gli hanno letti, e niuno gli ha in
corpo tradotti, affin di recarli a cognizione di tutti, e pur nondimeno
questo è un lavoro che in sè compendia tutta la storia carolina; e
valga il vero, puoi tu aver piena contezza d'un'epoca, se non ne sai
la legislazione, e non ti erudisci delle sue consuetudini, de' suoi
costumi e delle leggi sue generali?
Il primo capitolare di Carlomagno, dato in una dieta o concilio
dell'anno 769, abbraccia un gran corpo di provvisioni di polizia
civile ed ecclesiastica. «Carlo, per la grazia di Dio, re dei Franchi,
difensor devoto di Santa Chiesa e sostegno in tutto della Sede
apostolica. Per esortazione dei nostri fedeli e consiglio dei vescovi,
e altri preti, noi facciamo espresso divieto ad ogni vescovo e prete,
servo di Dio, di portare le armi, combattere e seguire gli eserciti, o
muover contro il nemico, eccetto quelli tuttavia, che sono chiamati a
compiere il loro divin ministero, cantar la messa e portar le reliquie
dei santi, a che due vescovi, accompagnati dai sacerdoti attinenti alle
cappelle, basteranno. Ciascun capo avrà seco un prete per confessare
e penitenziar le sue genti. I preti non versin sangue nè di pagani,
nè di cristiani, ed anche facciam loro divieto di cacciare per le
foreste e uscire con cani, falchi e astori. Chi di loro tenga più donne
seco, o versi il sangue dei cristiani o dei pagani, o trasgredisca i
canoni, sia privato del sacerdozio, perch'egli allora è più corrotto
d'un secolare. Ordiniamo ancora che il vescovo usi, secondo i canoni,
tutta la sollecitudine pel bene della sua diocesi, in che dovrà essere
aiutato dal conte, il quale, come difensor della Chiesa, ch'egli è,
invigilar dee affinchè il popolo di Dio non eserciti alcuna pratica
pagana, niuna sozzura del gentilesimo, come sono i profani sacrilegii
dei morti, gli amuleti, gli auguri, i sortilegi, i sacrifizi delle
vittime e tutte quelle pagane cerimonie, che alcuni stolti far sogliono
nelle chiese, sotto l'invocazione dei santi martiri e confessori di
Dio. Il vescovo farà ogn'anno un giro nella sua diocesi, ponendo cura
di cresimare il popolo e amministrarlo. Il prete sia, in obbedienza
dei sacri canoni, soggetto al vescovo della diocesi in cui dimora, ed
a quaresima gli renda conto del modo con che adempiè il suo ministero,
dei battesimi da lui fatti, delle condizioni della fede cattolica e
delle orazioni e messe da lui dette. Sarà pur debito dei preti, aver
l'occhio aperto sugli incestuosi e altri colpevoli, ponendo ben cura
che non muoiano in istato di colpa, per tema che Cristo non rimproveri
un giorno a loro stessi la perdita di queste anime. Sieno pure attenti
a non lasciar morire gl'infermi e i contriti, senza l'olio santo, la
riconciliazione ed il viatico. Eglino osserveranno il digiuno della
quaresima, e il faranno osservare al popolo.»
Questi statuti di polizia, meramente clericali, si trovano frammisti
a leggi di governo e d'ordine politico. «Tutti assister debbono alle
grandi udienze che si tengono, la prima in estate e la seconda in
autunno. Quanto all'altre, non vi è obbligo di rendervisi, se non
quando uno v'è chiamato da necessità o n'ebbe ordine del re. Se il re
o alcuno de' suoi fedeli, comandi di far orazione per qualsivoglia
motivo, ognuno dee tosto ubbidire. I preti non deggiono celebrare,
se non in luogo consacrato, quando non sia per viaggio, e chi fa
altrimenti incorra nella perdita del grado. Chi fra essi compier
non sappia, secondo i riti, gli uffizi del suo ministero, nè ponga,
secondo il voler del suo vescovo, tutte le facoltà della sua mente
ad apprenderli, sprezzando di questo modo i canoni, sia sospeso
dall'uffizio suo, fino a che interamente corretto. Chi ammonito più
volte dal suo vescovo a meglio addottrinarsi, non l'avrà fatto, sia
privato del ministero, e perda la chiesa, perchè colui che ignora la
legge di Dio, non può insegnarla e predicarla agli altri. Niun giudice
si arroghi di molestare un prete, un diacono, un cherico, per minimo
che sia il grado di lui, e meno ancora si arroghi di condannarlo
contro il parere del vescovo. A niun secolare sia lecito impossessarsi
e tenere la chiesa o i beni particolari d'un vescovo; chi fa questo,
sia sequestrato dalla carità e comunione universale, finchè abbia
restituito capitale e interessi.»
I quali statuti, già dissi, poco diversan dalle leggi generali dei
Concilii; la Chiesa si è quella che Carlomagno ordinar vuole dall'alto
della possanza sua, però che la Chiesa è il principio d'ogni regola
e d'ogni forza morale. «Nell'anno undecimo del regno felicissimo del
nostro gloriosissimo re Carlo, il mese di marzo, i vescovi, gli abbati,
gli uomini illustri ed i conti, congregatisi in assemblea sinodale col
piissimo signor nostro, hanno fatto con la volontà di Dio un capitolare
intorno a cose opportune e decretato ch'ei sia pubblicato[23]: I
vescovi suffraganei saranno, secondo i canoni, soggetti ai loro
metropolitani, i quali avranno libera facoltà di mutare e correggere,
quanto ad essi parrà dover esser mutato e corretto nel loro ministero.
I conventi dei regolari, e principalmente quei delle donne, dovranno
rigorosamente osservar la regola loro, e le badesse abitar nei loro
chiostri. Ai vescovi è commesso di corregger gli uomini licenziosi ed
i vedovi della loro diocesi. Niun vescovo possa nè ricever nè ordinare
in qualunque grado siasi il cherico soggetto ad altro vescovo. Ognuno
paghi la sua decima, nè possa esserne dispensato se non solo per ordine
del suo vescovo.»
Gli statuti dell'ordine penale si confondean pur essi con le discipline
della Chiesa; il cristianesimo era la formola della podestà, onde il
capitolare che regola la giurisdizione dei vescovi, pronunzia spesso
insieme la penalità pe' delitti. «Quanto agli omicidi e agli altri rei
condannati a morte, se alcun d'essi ripari in una chiesa, non gli sarà
per questo fatta grazia, ma sì negata ogni sorta di cibo. I giudici
presenteranno i ladri all'udienza del conte, pena la perdita del
benefizio e della carica al trasgressore; e s'egli non ha benefizio,
pagherà il bando[24]. Anche i vassalli nostri che manchino a questa
disciplina, perderanno i benefizi e le cariche loro. Gli spergiuri
perderanno una mano. Se colui che accusa un altro di spergiuro, chieda
il combattimento, e n'esca vincitore, il vinto sia posto in croce;
se al contrario il vincitore sia colui che ha giurato, l'accusatore
medesimo patirà la pena che volle far infliggere all'altro. I conti
non potranno essere molestati per aver castigati i malfattori, però
che far si dee buona giustizia. Nondimeno se alcun d'essi abbia fatto
danno ad alcuno per odio o malevolenza, o gli abbia negato giustizia,
sarà tenuto pagargli un risarcimento proporzionato al danno recatogli.
I capitolari che il padre e signor nostro il re Pipino statuì ne' suoi
consigli e ne' suoi sinodi, sono da noi conservati.»
I capitolari trattano altresì dell'imposta, mitissima ai tempi dei
carolingi, procedendo i redditi del fisco dal patrimonio privato e
dalle composizioni d'ammende. Quanto all'imposta per sè stessa, ecco
che statuisce il capitolare. «Si paghi un soldo per ogni cinquanta
casate[25], un mezzo soldo per trenta ed un terzo di soldo per venti.
Le patenti che concedono allodii, saran rinovate, o dove non ne
sieno, ne saranno scritte. Differenza si farà tra quelle di siffatte
patenti che furono fatte sulla parola nostra, e quelle concedute
per libera volontà e che si riferiscono ai beni ecclesiastici.
Niuno manchi al servizio regio. Niuno faccia giuramento d'unirsi in
congreghe per congiurare, e coloro che entrano in congregazioni o
per le limosine, o per gl'incendii, o pe' naufragi, non pronunzino
per ciò giuramento alcuno. Vietato l'assalire in bande i viaggiatori
che si recano al palazzo del re o altrove; vietato pure a chiunque
il togliere il fieno d'un altro nei tempi in che questo è proibito,
quando pur ei non si trovi in cammino contro il nemico, o non sia
inviato da noi; il trasgressore sarà punito. Non si levino i tributi
aboliti, se non in quei luoghi dov'erano ab antico stabiliti. Non
si potranno vendere schiavi[26], se non in presenza del vescovo,
del conte, dell'arcidiacono, del capitano, del vice signore o del
giudice di esso conte: nè si potranno vendere fuor dei confini; il
contraffattore pagherà tante volte il bando (la multa) quanti sieno
gli schiavi venduti; se non ha danaro, darà la persona sua in pegno
al conte, e sarà suo servo[27] finchè abbia pagato. Niuno potrà
vender corazze fuori del regno. Il conte che nell'uffizio suo abbia
fatta qualche ingiustizia, riceverà in casa i nostri messi, finchè
sia fatta giustizia; se chi commise l'ingiustizia sia uno dei nostri
vassalli, il conte allora e il nostro messo si porranno in casa sua,
per vivervi alle sue spese fino alla riparazione. Se alcuno non si
contenta di ricevere il prezzo assegnato per un omicidio, mandatelo
a noi che il faremo condurre in luogo dove non potrà più nuocere a
persona, e lo stesso sia di chi pagar non volesse il prezzo medesimo.
Quanto ai ladri, essi non debbon punirsi di morte al primo fallo, ma
sarà loro cavato un occhio; abbian mozzo il naso al secondo, e se son
colti in fallo una terza volta senza che si sieno corretti, ch'essi
muoiano. Vietato ad ogni giudice pubblico il ricever danaro da un ladro
incarcerato, e se alcuno il facesse, perda la sua carica. Finalmente
chi distrugge una chiesa, muoia».
E sempre questo gran codice penale di Carlomagno si mesce e confonde
con le leggi della Chiesa; i concilii e i capitolari muovon da un
solo e medesimo concetto, ed a regolar queste comuni disposizioni, il
consiglio regio componesi di leudi, di conti, di vescovi, di abati,
d'uomini da guerra e d'uomini da chiesa. Talvolta pure i vescovi fanno
da soli, e si congregano per un medesimo impulso. Ecco altri capitolari
promulgati in queste adunanze, e che tener potrebbonsi per altrettanti
canoni[28]. «Ogni vescovo canterà tre messe e tre salmi, l'una pel
re, l'altra per l'esercito, l'altra per la presente tribolazione[29].
I vescovi, i monaci, le monache, i canonici osseveran pure il digiuno
per due giorni, e così i proprietarii delle case e gli abbienti; ogni
vescovo e abbate o badessa alimentar dovrà quattro poveri serventi fino
al tempo delle messi; quelli che tanti alimentar non ne potessero, ne
alimenteran tre, due, uno, secondo le loro sostanze[30]. I conti più
ricchi daranno in limosina una libbra d'argento, gli altri una mezza
libbra. Anche i vassalli daranno un mezza libbra ogni ducento casate,
cinque soldi ogni cento ed un'oncia ogni cinquanta o ogni trenta.
Essi osserveranno il digiuno per due giorni, insiem cogli uomini loro
e tutti quelli che farlo potranno[31]. Se alcuno dei conti volesse
mai redimersi da questi digiuni, paghi tre oncie, un'oncia e mezzo o
un soldo almeno, a seconda delle sue sostanze. Tutto ciò, se a Dio
piaccia, sia in pro del re, dell'esercito de' Franchi, e pe' mali
presenti, effettuato prima della festa di San Giovanni.»
Questo capitolare, come ben si vede, è un atto pubblico di penitenza,
un voto dell'esercito per ottenere la cessazione d'un flagello, e conti
e vescovi si sottomettono a far elemosina, per invocare la misericordia
di Dio. Ma Carlomagno è re che attende sopra tutto ad ordinar la
polizia e la giustizia, forza della quale non si può far senza fra un
popolo di soldati, onde ancora ne' suoi capitolari: «I conti ascolteran
per le prime le cause dei pupilli e degli orfanelli, nè andranno a
caccia o a convito i giorni in cui debbon tenere udienza. Il giuramento
di fedeltà ch'essi prestar debbono a noi ed ai figli nostri sarà in
questa forma: Con queste parole io prometto di star senza frode e
senza mala intenzione a servigio del re Carlo mio signore e de' suoi
figliuoli, fedele com'io sono e sarò per tutta la vita ai medesimi.
È interdetto alle badesse uscir de' loro monasteri, e fare ogn'altra
cosa ad esse non lecita; i loro chiostri siano ben chiusi, ed elle non
iscrivano nè mandino lettere d'amore. Niuno si faccia lecito di cercar
le predizioni dell'avvenire nel salterio, nel Vangelo, o di fare in
qualsiasi altro modo altre indovinazioni. Niuno offenda per danaro le
regole instituite a conservazion della legge. Tutti concorrer deggiono
alla chiesa nei giorni di festa e nelle domeniche, e nessuno chiamerà
preti a farsi dire la messa in casa. Ognuno si astenga rigorosamente
dall'ubbriachezza, e i vescovi e gli abbati dal recar la discordia
così nelle case private come nelle pubbliche. I monaci e quelli che
appartengono al sacerdozio, non si frammettano di faccende secolari. Ai
vescovi, agli abbati e alle badesse non è lecito tener mute di cani, nè
falchi o astori tampoco[32]. I poveri stesi per le vie e per le piazze,
vadano alla chiesa, e si amministrerà loro la confessione. Si copriran
di tettoie e palchi gli altari affine di preservarli. Non si battezzino
le campane, nè si appicchino brevi in cima alle pertiche in occasione
di mal tempo e gragnuola[33]. I nostri inviati s'informino del modo
in cui sono governati i benefizi, e ce ne diano avviso. Finalmente, i
lebbrosi non si mescolino fra 'l popolo.»
Questi codici, comechè sempre confusi nelle loro disposizioni, ci fan
tuttavia conoscere le consuetudini di quel tempo, la libertà dell'uomo
civile e i costumi degli ecclesiastici; la legge penale è lo specchio
veridico in cui una generazion si riflette, e la legge reprime le
cattive azioni, che di frequente si commettono tra la società, ma non
castiga altrimenti una compiuta depravazione. Ora ecco parole ancora di
Carlomagno in un capitolare: «È voler nostro che chi vuol torre qualche
cosa da un luogo, farlo non possa, se non coll'assistenza di sei o
sette testimoni, essendochè il giuramento dei Romani non vale se non è
confermato da cinque o sei altre testimonianze[34]. Chi trova un tesoro
sotterrato in un podere ecclesiastico, ne deve il terzo al vescovo; se
sia un Longobardo o qualunque altro che, scavando di suo proprio senno,
l'abbia trovato e n'abbia avuto la quarta parte dal padrone del luogo,
le tre altre parti sieno a noi inviate e nessuno ardisca opporsi al
nostro volere.»