112. Quanto ai soccorsi straordinarj che in casi particolari potessero

occorrere nelle respettive diocesi, i vescovi, di concerto coi regj

amministratori, ne faranno l'assegnazione compatibilmente alle forze del

patrimonio, con obbligo agli stessi amministratori di darcene ogni anno

uno speciale ragguaglio.

113. L'erezione di nuove cure, dove saranno credute necessarie, e la

restaurazione delle chiese già esistenti o delle abitazioni dei parrochi

saranno parimente a carico dei patrimonj, quando non siano di padronato

privato.

114. Sistemate in tal guisa le cose, tutti i benefizj si avranno come

risedenziali, e tutti i benefiziati dovranno servire alla chiesa a cui

saranno aggregati.

115. I canonici saranno soggetti alla stessa legge, siano di libera

collazione, siano di padronato anche laico; eccettuato soltanto quegli

individui che fossero impiegati attualmente in servizio di qualche

parrocchia per commissione del vescovo o nel servizio generale della

diocesi, o nelle pubbliche lezioni nei seminari, o accademie

ecclesiastiche o nelle università del Granducato.

116. Ridotti così i benefizj a risedenziali, nessuno potrà avere più

d'un benefizio; sarà però a carico dei patrimonj ecclesiastici aumentare

la prebenda, quando non fosse sufficiente ad un onesto e respettivo

mantenimento.

117. Non sarà ammessa alcuna sostituzione o coadjutoria colla speranza

della successione, dovendo sempre essere nella scelta dei ministri

ecclesiastici una pienissima libertà.

118. Se alcuno per malattia o per l'età o per qualunque altra giusta

cagione non potrà più servire alla chiesa, quando la cagione sia

permanente, sarà sostituito un altro da chi spetta, lasciando

all'impotente benefiziato il titolo e il congruo sostentamento: se la

cagione sarà passeggera, quando sia necessario, sarà supplito in qualche

maniera, di commissione del vescovo.

119. Quanto ai benefizj di padronato laico, Noi vogliamo che sieno

soggetti alle istesse leggi, escluso ciò che interessa il diritto dei

patroni.

120. Gradiremmo per altro che i patroni si prestassero a qualche

conveniente concordato, per cui, rintegrati in quei temporali diritti ed

interessi che potessero avere sul patronato, restasse poi il rimanente

al servizio libero della chiesa. Quando qualche patrono si presterà a

quell'accomodamento, i vescovi unitamente al patrono ne fisseranno la

condizioni per farne in seguito a Noi la proposizione.

121. Questo concordato dovrà però farsi assolutamente quando il

benefizio di padronato non darà al benefiziato la congrua sussistenza.

122. Attesi gli sconcerti, i partiti, le simonie che troppo spesso

nascono nella collazione di benefizj di data di popolo, e corrispondendo

ai desiderj concordi dei nostri arcivescovi e vescovi, aboliamo tutte

affatto simili date o nomine, volendo che tutte le parrocchie o cure

siano conferite liberamente dai vescovi secondo le forme canoniche e

secondo gli ordini veglianti in Toscana, derogando a quest'effetto a

tutti gli usi e consuetudini in contrario, e lusingandoci che la

prudenza e la vigilanza de vescovi potrà meglio provvedere allo

spirituale e temporale vantaggio dei popoli alla loro cura affidati,

giacchè i popoli stessi, oltre al non potere avere le necessarie

cognizioni, possono troppo facilmente lasciarsi prevenire da mire o

interessi particolari.

§ IX. — _Sponsali e Matrimonj._

123. Niuna cosa interessa maggiormente la società e lo Stato che il

contratto del matrimonio. La pace e la prosperità delle famiglie, la

educazione dei figli costituiscono il vero fondamento della pubblica

felicità perchè formano i sudditi tranquilli, i cittadini fedeli, gli

uomini onesti. Ma d'ordinario non si ottiene nè l'uno nè l'altro fino

quando nel matrimonio non si ascolta che la passione, il trasporto, il

capriccio. Il divino nostro Redentore, nell'aggiungere la grazia del

sacramento al contratto, non solo volle darci una pruova della immensa

sua carità, ma volle ancora ammonirci dell'importanza di questo

contratto e della difficoltà di bene adempirne i doveri.

Nel conferire però agli sposi la celeste sua grazia, non mutò il sistema

della società, nè la natura del contratto, nè arrestò l'influenza che

egli ha sulla felicità dello Stato. Il civile contratto restò sempre

subordinato alle leggi della società, e il sacramento sempre soggetto

all'autorità della Chiesa. Tutti i sovrani si credettero sempre in

diritto di regolare e dirigere quello che riguarda il primo, come

debitori del buon ordine e della tranquillità dei principati.

124. L'assemblea degli arcivescovi e vescovi del nostro dominio volendo

animarci a provvedere ad alcuni inconvenienti, ci rammentò i sovrani

nostri diritti sul contratto del matrimonio, che noi non distinguiamo

dai precisi nostri doveri. Noi dunque, lasciando alla spirituale

autorità della Chiesa quello che riguarda il sacramento, intorno a cui

incarichiamo i vescovi d'invigilare attentamente perchè siano

esattamente osservate le leggi canoniche, daremo alcune necessarie

provvidenze per quello che è di competenza della nostra dignità.

125. Attesi gl'inconvenienti che nascono dalla frequenza delle promesse

di matrimonio, alle quali s'induce facilmente la gioventù più per un

effetto di passione passeggera che per una ponderata determinazione,

vogliamo che in tutti i tribunali del Granducato, ai quali appartiene la

cognizione di simili cause, sia negata ogni azione a dette promesse, o

sia sponsali _per verba de futuro_, ma sia soltanto ammessa per il

rifacimento di danni e spese.

126. I matrimonj segreti, resi troppo frequenti, non servono che a

fomentare il vizio e lo scandalo e a far nascere delle dissensioni nelle

famiglie. Restano perciò da qui avanti assolutamente proibiti, dovendosi

celebrare tutti pubblicamente colle solite denunzie e formalità. Il

matrimonio è un contratto e un sacramento solenne e grande, a cui

nessuno dee essere ammesso se non con piena cognizione di causa e di sua

spontanea volontà, e di cui nessuno dee arrossire se è fatto come

conviene; e che non deve permettersi quando si faccia in maniera da

doverne arrossire.

127. Volendo ancora mettere riparo ai matrimonj fatti tumultuariamente e

per sorpresa, i quali dovrebbero piuttosto considerarsi come attentati

contro il buon ordine pubblico che come contratti legittimi, ordiniamo

che in questa parte siano di cognizione dei tribunali criminali, e

soggetti a quelle pene, che, secondo le circostanze dei casi, le leggi

prescrivono contro le violenze.

128. Quanto ai vaghi, approviamo la determinazione dell'Assemblea, che i

parrochi non procedano mai alle denunzie senza la licenza del respettivo

nostro regio giusdicente, che si darà tutta la premura di prendere le

dovute informazioni intorno allo stato e alla condizione di coloro che

si presenteranno per celebrare il matrimonio.

129. Quello però che esige un più efficace rimedio sembra essere la

soverchia estensione di alcuni impedimenti, che senza alcun vero

vantaggio alla Chiesa, non fanno che arrecare grave inquietudine allo

Stato.

La necessità e l'uso di dispensare come per regola da alcuni impedimenti

è una dimostrazione che la proibizione divenne inutile. Una legge da cui

è dispensato chi vuole, e tutte le volte che vuole, in sostanza non

opera alcuno effetto reale. La supplica e lo sborso della somma

richiesta formano da molti anni tutta la ragione della dispensa.

Interessa troppo lo Stato che la dispensa non si accordi se non vi è

giusto motivo; e se vi è giusto motivo interessa parimente lo Stato che

siano sgravati i sudditi da questo peso, pagato ad una Corte straniera.

Considerando Noi dunque questi inconvenienti, ed esaminato maturamente

quello che poteva convenire al vantaggio dei nostri amatissimi sudditi,

abbiamo risoluto di fissare nel contratto del matrimonio un sistema più

spedito e più giusto, che favorisca quanto è possibile la libertà dei

matrimonj senza favorire una irragionevole licenza.

Quindi facendo uso della incontrastabile nostra sovrana autorità [Son

notevoli queste ripetute asserzioni della propria sovranità, quando

appunto vien usata in materie incompetenti], vogliamo che gl'impedimenti

di pubblica onestà e della cognazione spirituale non ostino in alcuna

maniera alla validità del contratto matrimoniale, che da qui avanti non

saranno più considerati come irritanti detto contratto, nè potranno

pregiudicarvi per qualunque riguardo.

130. Vogliamo egualmente che l'impedimento non meno dell'affinità che

della cognazione proveniente da qualunque lecita o illecita

congiunzione, sia ristretto al quarto grado a forma della computazione

civile, o sia al secondo a forma della computazione canonica.

131. I contratti di matrimonio celebrati secondo questa nostra

ordinazione saranno riconosciuti per validi in tutto il Granducato, e ci

lusinghiamo che i vescovi si faranno un dovere di secondare le sovrane

nostre determinazioni per quello che riguarda il sacramento, intorno a

cui ne lasciamo ad essi il pensiero.

132. Reso in tal maniera valido il contratto senza ulteriore bisogno di

dispensa nei casi accennati, quando concorrano le altre condizioni

necessarie, non potranno i parrochi negare a simili contraenti la

benedizione o sia il sacramento.

133. Non trascureranno poi in queste occasioni, secondo l'avvertimento

lodevole del Rituale romano, di dare brevi e giudiziose istruzioni

intorno alla santità di questo sacramento, ai doveri dello stato

matrimoniale e alle disposizioni colle quali deve abbracciarsi.

134. Quando i contraenti mancassero di tali cognizioni, e singolarmente

quando ignorassero gli elementi della dottrina cristiana che sono a

tutti i fedeli necessari, non si ammetteranno in alcuna maniera al

sacramento.

§ X. — _Giuramenti._

135. Il giuramento è un atto dei più grandi e solenni dell'augusta

nostra religione, e non dee usarsi giammai senza un sommo riguardo e

timore. Non abbiamo mai potuto considerare senza un gravissimo

rincrescimento l'abuso introdotto da lungo tempo, per cui è divenuto

insensibilmente come una formalità forense, che si esige senza necessità

e si presta senza riflessione, e quindi espone un gran numero di fedeli

o poco religiosi o ignoranti allo spergiuro e alla profanazione del nome

venerabile dell'Altissimo.

Volendo dunque rimediare ad un male sì detestabile che porta seco le

conseguenze più pericolose allo Stato e alla Chiesa, ordiniamo che siano

aboliti tutti affatto i giuramenti che si esigono nei tribunali e nelle

curie tanto ecclesiastiche quanto secolari; siccome quelli ancora che si

prestano nell'atto dell'ammissione alle cariche, uffizi, università,

benefizi e in qualunque atto curiale, compresi ancora i giuramenti

suppletorj nelle cause matrimoniali, nelle fedi dello stato libero ecc.

136. S'intendano parimente vietati tutti i giuramenti che si prestavano

nei privati o pubblici contratti, nelle promesse ed in qualunque altra

sponsione o trattato, in cui fosse introdotto l'uso del giuramento o

potesse introdursi in avvenire.

137. Per le istesse ragioni e per altre gravissime sarà assolutamente

proibito a tutti gli eletti vescovi del nostro dominio, prima o dopo

della loro consacrazione, prestare alcun giuramento a chicchessia, anche

al sommo pontefice, e singolarmente quello che si è introdotto negli

ultimi tempi dalla curia romana, non solo come contenente espressioni

poco decorose al loro grado, e pregiudiciali all'originaria autorità dei

vescovi, ma eziandio come lesive dei sovrani nostri diritti e capaci di

seminare dissensioni, discordie sospetti.

138. Potranno quindi i vescovi del nostro dominio eletti o da eleggersi

in avvenire, promettere al papa, come successore nel primato di san

Pietro, la obbedienza canonica, a cui sono egualmente tenuti anche senza

promessa; ma verrà considerata come una trasgressione di questa nostra

sovrana determinazione qualunque altra promessa o giuramento introdotto

per il passato, o che potesse novamente introdursi.

139. Nel caso di trasgressione saranno considerati come incapaci di

alcun benefizio in Toscana, e si passerà immediatamente alla elezione di

un altro soggetto, considerandosi come decaduto dal diritto di qualunque

preventiva nomina ed elezione.

§ XI. — _Regolari e Monache._

140. I Regolari non furono ammessi nel clero se non in quanto si

credettero utili a cooperare alla santificazione dei prossimi,

dipendentemente dai parrochi [Potrebbe dimostrarsi che v'erano monaci

prima che parroci]. Il sacerdozio di cui furono nei secoli a noi più

vicini rivestiti non potè avere altro oggetto. Tutti i privilegi usi ed

esenzioni che gli dispensano da questo dovere saranno considerati come

nulli ed abusivi.

Perchè però il servizio che prestar dovranno alle cure produca il

desiderato vantaggio, Noi ordiniamo quanto in appresso.

141. I vescovi proporranno il più presto che loro sia possibile una nota

del numero dei conventi e degl'individui che credono utili alla loro

diocesi tra quelli Ordini che da Noi si stabilirà di conservare.

142. Saranno però esclusi da questo numero tutti i forestieri non

naturalizzati, i quali non dovranno più tollerarsi in Toscana.

143. Tutti i Regolari che avranno fatto i loro corsi di studio fuori di

Toscana o saranno ammessi alla vestizione o agli ordini, o ai concorsi

fuori di Toscana, saranno considerati assolutamente come forestieri e

quindi parimente esclusi.

144. Nessuno potrà vestire l'abito regolare di qualunque Ordine sia,

prima degli anni ventuno, nè potrà professare prima dei trenta.

145. Essi dipenderanno totalmente dai vescovi diocesani negli studj e

nelle ordinazioni come i chierici secolari, ferma stante la dottrina di

sant'Agostino e il metodo di cui si è parlato di sopra.

146. I vescovi o in persona o per mezzo di delegati visiteranno

frequentemente i loro conventi e s'informeranno esattamente dei loro

costumi e dei loro studj.

147. Quando saranno chiamati dai parrochi in servizio delle parrocchie

non potranno esentarsi per qualunque motivo dalle domestiche loro

osservanze, dovendo precedere il servizio generale del popolo alle

private loro regole.

148. Nel tempo delle funzioni parrocchiali, i Regolari dovranno sempre

tener chiuse le porte delle loro chiese, nè potranno fare alcuna

funzione, sia in città, sia in campagna.

149. I Regolari non potranno mai predicare al popolo anche nelle loro

chiese, senza mostrare le loro prediche al vescovo o al parroco, nella

cui parrocchia volessero predicare; esclusi però i panegirici, quali

debbono essere affatto aboliti, giacchè l'abuso gli ha resi una vana

pompa di eloquenza ed un ozioso pascolo di vanità.

150. Potranno fare le feste dei santi del loro ordine, ma non mai nei

giorni festivi d'intero precetto.

151. Non saranno mai in alcun caso destinati per confessori di monache

anche del loro Ordine.

152. Non eserciteranno cura di anime, se non quelle che si credesse

opportuno per ora di lasciare annesse al loro convento.

153. Se fossero richiesti per altre cure, potranno accettare, purchè

siano prima dai vescovi secolarizzati, previo il nostro assenso.

154. Quanto agli educatori, che sono presso alcuni Ordini regolari,

avendo conosciuto per esperienza che sono piuttosto una specie di

noviziato che un vero educatorio; e dall'altra parte non esser

verosimile che persone ritirate dalla società e dal mondo per

professione possano educare utilmente i giovani alla società di cui per

istituto debbono ignorarne affatto le usanze, vogliamo che siano tutti

affatto aboliti. Le regole per ben vivere al mondo non si possono

facilmente apprendere da chi, dovendo essere staccato dal mondo, è nella

felice necessità d'ignorarne i pericoli, i mali e i rimedj.

155. Non vogliamo però che restino inutili i loro desiderj di prestarsi

al vantaggio comune. Daranno quindi una nota di quello che spendevano in

questi educatorj, acciocchè possa detta somma essere impiegata, in

quella maniera che sarà da Noi determinato, nella educazione della

gioventù, fissando, per quanto sarà possibile, in tutte le comunità

abili maestri, che attendano ad istruirla nelle lettere e nella

religione.

156. Invigileranno i vescovi che i Regolari siano restituiti alla più

esatta osservanza. Non permetteranno loro di andar soli, nè di

pernottare fuori del convento per verun titolo. Che se in qualche caso o

per assistere ai malati o per viaggio o per villeggiatura o altra

necessità dovranno pernottare fuori del convento, debbono ottenere in

iscritto la licenza del loro superiore, ed in questa dovrà essere

espresso il tempo e il luogo per cui sarà concessa; e i vescovi

invigileranno perchè i respettivi superiori non ne abusino.

157. Finalmente non si ammetteranno in Toscana dispense o privilegi di

qualunque sorta che ottenessero i Regolari da Roma per esenzioni,

ranghi, titoli nell'Ordine loro, ma tutti dovranno seguitare le proprie

costituzioni, e nel caso che convenisse per alcuno individuo qualche

esenzione o dispensa, potrà il vescovo diocesano esaminarne i motivi ed

accordarla.

158. Le monache, quanto alle funzioni ecclesiastiche, osserveranno

l'istesse regole.

159. Dipenderanno in tutto dagli ordinarj, nè potranno avere per

superiore o confessore alcun regolare anche del loro Ordine.

160. Nelle loro chiese non si farà alcuna predica o istruzione se non a

porte chiuse nel tempo delle funzioni parrocchiali.

161. Non potranno vestir l'abito monacale, se non compiti gli anni

ventiquattro, nè faranno voti perpetui fino agli anni quaranta, volendo

Noi che in ciò sia pienamente rinnovata la disciplina degli antichi

canoni. Se vorranno fare alcun voto prima di questo tempo, non potrà

essere che d'anno in anno.

162. Nei monasteri non si ammetteranno ragazze in educazione.

163. Finalmente i vescovi avranno tutta la premura di destinare per

direttori o confessori di monasteri uomini di provata virtù.

164. Sopratutto però i vescovi saranno discretamente facili ad accordare

alle monache la permissione di portarsi nelle case dei loro parenti, o

in villa a mutare aria, o di assentarsi dal monastero per qualunque

altro ragionevole motivo e per tempo discreto, assicurandosi però della

onestà e illibatezza di coloro, ai quali saranno raccomandate

nell'assenza.

165. Riguardo alle doti, vestizioni, regali, esame di vocazione, vita

comune ecc., vogliamo che restino pienamente in vigore gli ordini finora

emanati che non sono contrarj a queste nostre sovrane determinazioni.

§ XII. — _Tribunale della Nunziatura_.

166. Avendo Noi risoluto che i vescovi rientrino nell'esercizio dei loro

originarj diritti, come esige il bene dei nostri amatissimi sudditi e

come era di nostro dovere, il tribunale della Nunziatura che in Toscana

esercitava quei diritti che l'abuso avea impedito finora ai vescovi di

esercitare, viene ad essere affatto inutile.

La religione, il buon ordine, la tranquillità dello Stato, tutti esigono

dalla nostra sovrana vigilanza che niente possa disturbare il sistema

attuale, che la più seria ponderazione preceduta da una lunga esperienza

ci ha determinato a fissare. Se i vescovi esercitano per se stessi tutto

il pastorale ministero e la giurisdizione accordata loro da Cristo, ogni

altro tribunale o ministro, è gravoso e non può che alterare la

semplicità dei giudizj.

Adunque vogliamo resti interamente ed in tutta la sua estensione abolito

e soppresso il detto tribunale della Nunziatura in Toscana, e cessi

qualunque giurisdizione che vi esercitava il Nunzio sul clero tanto

secolare che regolare.

167. Che il Nunzio pontificio venga a tutti gli effetti considerato

unicamente come ambasciatore della Corte di Roma e per i soli affari

secolari della medesima, e gli si debbano le sole distinzioni e diritti

competenti a tal carattere.

168. Gli cesseranno parimente tutti gli altri privilegi, esenzioni,

prerogative, e specialmente qualunque giurisdizione spirituale e facoltà

di dare dispense e qualunque autorità sopra i vescovi e regolari in

Toscana, ai quali tutti resta vietato per conseguenza il ricorrervi.

169. Nè gli competerà facoltà o dritto alcuno anche sopra i nazionali

abitanti in Toscana, estraneo alla qualità di ambasciatore della Corte

di Roma, come non compete a qualunque altro ministro estero anche sopra

i nazionali.

170. Finalmente le cause tutte che si agitavano nel Tribunale della

Nunziatura apparterranno e si devolveranno agli ordinarj del Granducato,

come debbono appartenere secondo gli antichi canoni e la costituzione

della Chiesa.

171. Che se alcuna volta nascerà qualche caso che spetti al primato, di

cui è rivestito il romano pontefice, quando si eleggesse trattarlo per

mezzo del nunzio o ambasciatore pontificio, sarà considerato in simili

affari come un incaricato straordinario unicamente, non come ordinario

ministro della Corte di Roma.

172. Essendo nostra assoluta volontà che si restituisca, per quanto si

può, la ecclesiastica disciplina che la venerabile antichità ha

consacrato, senz'aver riguardo alle politiche innovazioni di tempi

oscuri, l'ordine e il sistema da osservarsi in tutte le cause sarà

quello che prescrivono i sacri canoni. In prima istanza la cognizione di

tutte le cause puramente spirituali spetterà al rispettivo arcivescovo o

vescovo diocesano. Dalle sentenze dei vescovi si darà luogo all'appello

ai respettivi arcivescovi metropolitani; da questi al Concilio

provinciale, la pratica del quale procureremo con tutta la premura che

sia restituita. Dalla sentenza di alcuno dei tre arcivescovi del nostro

dominio si darà appello agli altri due arcivescovi in prima istanza, da

essi al Concilio provinciale.

173. In questa disposizione è nostra volontà che restino comprese tutte

quelle cause di qualunque natura come sopra, che si portavano a Roma, o

che venivano delegate ai giudici sinodali, e che spetteranno agli

ordinari secondo il sistema fissato.

174. Nel modo di procedere gli arcivescovi e vescovi si uniformeranno

esattamente agli ordini veglianti. _Seguono norme particolari._

§ XIII. — _Giunta ecclesiastica._

178. Alla uniformità degli studj e alla purità della dottrina che tanto

è necessaria alla stabilità della religione ed alla felicità dello

Stato, pare che possa dirsi abbastanza provveduto colle massime e leggi

e determinazioni disegnate finora; ma il vantaggio non sarebbe

permanente se non vi fosse altresì un tribunale destinato ad invigilare

per la esatta osservanza delle medesime. La natura di tutte le umane

ordinazioni, e molto più l'esperienza ci ammaestrano, che sempre e quasi

insensibilmente si declina dalle più savie provvidenze, se non vi è chi

richiami l'uomo di tanto in tanto alla regola e alla legge. Le nostre

premure per la uniformità forse dopo breve giro di anni rimarrebbero

infruttuose se non vi fosse chi, continuamente costituito come nel

centro, vegliasse ad arrestare gli abusi e le trascuratezze che

potessero nascere.

Per ovviare a questi inconvenienti, Noi abbiamo risoluto di stabilire in

Firenze una Giunta ecclesiastica o sia tribunale regio censorio,

composto di tre soggetti da nominarsi da Noi, che si raduneranno

regolarmente due volte la settimana per invigilare e provvedere

all'esatta osservanza di quanto è stabilito nella presente legge.

179. E perchè in ogni deliberazione si proceda colla maggiore cautela,

ai tre soggetti componenti la detta Giunta regio-ecclesiastica saranno

uniti, e da Noi nominati, tre teologi, due dei quali almeno dovranno

sempre assistere alle sessioni secondo le istruzioni più dettagliate che

ci riserviamo di dare ai membri di detto tribunale intorno a tutte le

facoltà ed incombenze che saranno ad esso da noi confidate [Bastava ciò

per trarre ogni decisione ai magistrati regj].

Gli eretici d'Italia, vol. III · 第 68 / 101 段