occorrere nelle respettive diocesi, i vescovi, di concerto coi regj
amministratori, ne faranno l'assegnazione compatibilmente alle forze del
patrimonio, con obbligo agli stessi amministratori di darcene ogni anno
uno speciale ragguaglio.
113. L'erezione di nuove cure, dove saranno credute necessarie, e la
restaurazione delle chiese già esistenti o delle abitazioni dei parrochi
saranno parimente a carico dei patrimonj, quando non siano di padronato
privato.
114. Sistemate in tal guisa le cose, tutti i benefizj si avranno come
risedenziali, e tutti i benefiziati dovranno servire alla chiesa a cui
saranno aggregati.
115. I canonici saranno soggetti alla stessa legge, siano di libera
collazione, siano di padronato anche laico; eccettuato soltanto quegli
individui che fossero impiegati attualmente in servizio di qualche
parrocchia per commissione del vescovo o nel servizio generale della
diocesi, o nelle pubbliche lezioni nei seminari, o accademie
ecclesiastiche o nelle università del Granducato.
116. Ridotti così i benefizj a risedenziali, nessuno potrà avere più
d'un benefizio; sarà però a carico dei patrimonj ecclesiastici aumentare
la prebenda, quando non fosse sufficiente ad un onesto e respettivo
mantenimento.
117. Non sarà ammessa alcuna sostituzione o coadjutoria colla speranza
della successione, dovendo sempre essere nella scelta dei ministri
ecclesiastici una pienissima libertà.
118. Se alcuno per malattia o per l'età o per qualunque altra giusta
cagione non potrà più servire alla chiesa, quando la cagione sia
permanente, sarà sostituito un altro da chi spetta, lasciando
all'impotente benefiziato il titolo e il congruo sostentamento: se la
cagione sarà passeggera, quando sia necessario, sarà supplito in qualche
maniera, di commissione del vescovo.
119. Quanto ai benefizj di padronato laico, Noi vogliamo che sieno
soggetti alle istesse leggi, escluso ciò che interessa il diritto dei
patroni.
120. Gradiremmo per altro che i patroni si prestassero a qualche
conveniente concordato, per cui, rintegrati in quei temporali diritti ed
interessi che potessero avere sul patronato, restasse poi il rimanente
al servizio libero della chiesa. Quando qualche patrono si presterà a
quell'accomodamento, i vescovi unitamente al patrono ne fisseranno la
condizioni per farne in seguito a Noi la proposizione.
121. Questo concordato dovrà però farsi assolutamente quando il
benefizio di padronato non darà al benefiziato la congrua sussistenza.
122. Attesi gli sconcerti, i partiti, le simonie che troppo spesso
nascono nella collazione di benefizj di data di popolo, e corrispondendo
ai desiderj concordi dei nostri arcivescovi e vescovi, aboliamo tutte
affatto simili date o nomine, volendo che tutte le parrocchie o cure
siano conferite liberamente dai vescovi secondo le forme canoniche e
secondo gli ordini veglianti in Toscana, derogando a quest'effetto a
tutti gli usi e consuetudini in contrario, e lusingandoci che la
prudenza e la vigilanza de vescovi potrà meglio provvedere allo
spirituale e temporale vantaggio dei popoli alla loro cura affidati,
giacchè i popoli stessi, oltre al non potere avere le necessarie
cognizioni, possono troppo facilmente lasciarsi prevenire da mire o
interessi particolari.
§ IX. — _Sponsali e Matrimonj._
123. Niuna cosa interessa maggiormente la società e lo Stato che il
contratto del matrimonio. La pace e la prosperità delle famiglie, la
educazione dei figli costituiscono il vero fondamento della pubblica
felicità perchè formano i sudditi tranquilli, i cittadini fedeli, gli
uomini onesti. Ma d'ordinario non si ottiene nè l'uno nè l'altro fino
quando nel matrimonio non si ascolta che la passione, il trasporto, il
capriccio. Il divino nostro Redentore, nell'aggiungere la grazia del
sacramento al contratto, non solo volle darci una pruova della immensa
sua carità, ma volle ancora ammonirci dell'importanza di questo
contratto e della difficoltà di bene adempirne i doveri.
Nel conferire però agli sposi la celeste sua grazia, non mutò il sistema
della società, nè la natura del contratto, nè arrestò l'influenza che
egli ha sulla felicità dello Stato. Il civile contratto restò sempre
subordinato alle leggi della società, e il sacramento sempre soggetto
all'autorità della Chiesa. Tutti i sovrani si credettero sempre in
diritto di regolare e dirigere quello che riguarda il primo, come
debitori del buon ordine e della tranquillità dei principati.
124. L'assemblea degli arcivescovi e vescovi del nostro dominio volendo
animarci a provvedere ad alcuni inconvenienti, ci rammentò i sovrani
nostri diritti sul contratto del matrimonio, che noi non distinguiamo
dai precisi nostri doveri. Noi dunque, lasciando alla spirituale
autorità della Chiesa quello che riguarda il sacramento, intorno a cui
incarichiamo i vescovi d'invigilare attentamente perchè siano
esattamente osservate le leggi canoniche, daremo alcune necessarie
provvidenze per quello che è di competenza della nostra dignità.
125. Attesi gl'inconvenienti che nascono dalla frequenza delle promesse
di matrimonio, alle quali s'induce facilmente la gioventù più per un
effetto di passione passeggera che per una ponderata determinazione,
vogliamo che in tutti i tribunali del Granducato, ai quali appartiene la
cognizione di simili cause, sia negata ogni azione a dette promesse, o
sia sponsali _per verba de futuro_, ma sia soltanto ammessa per il
rifacimento di danni e spese.
126. I matrimonj segreti, resi troppo frequenti, non servono che a
fomentare il vizio e lo scandalo e a far nascere delle dissensioni nelle
famiglie. Restano perciò da qui avanti assolutamente proibiti, dovendosi
celebrare tutti pubblicamente colle solite denunzie e formalità. Il
matrimonio è un contratto e un sacramento solenne e grande, a cui
nessuno dee essere ammesso se non con piena cognizione di causa e di sua
spontanea volontà, e di cui nessuno dee arrossire se è fatto come
conviene; e che non deve permettersi quando si faccia in maniera da
doverne arrossire.
127. Volendo ancora mettere riparo ai matrimonj fatti tumultuariamente e
per sorpresa, i quali dovrebbero piuttosto considerarsi come attentati
contro il buon ordine pubblico che come contratti legittimi, ordiniamo
che in questa parte siano di cognizione dei tribunali criminali, e
soggetti a quelle pene, che, secondo le circostanze dei casi, le leggi
prescrivono contro le violenze.
128. Quanto ai vaghi, approviamo la determinazione dell'Assemblea, che i
parrochi non procedano mai alle denunzie senza la licenza del respettivo
nostro regio giusdicente, che si darà tutta la premura di prendere le
dovute informazioni intorno allo stato e alla condizione di coloro che
si presenteranno per celebrare il matrimonio.
129. Quello però che esige un più efficace rimedio sembra essere la
soverchia estensione di alcuni impedimenti, che senza alcun vero
vantaggio alla Chiesa, non fanno che arrecare grave inquietudine allo
Stato.
La necessità e l'uso di dispensare come per regola da alcuni impedimenti
è una dimostrazione che la proibizione divenne inutile. Una legge da cui
è dispensato chi vuole, e tutte le volte che vuole, in sostanza non
opera alcuno effetto reale. La supplica e lo sborso della somma
richiesta formano da molti anni tutta la ragione della dispensa.
Interessa troppo lo Stato che la dispensa non si accordi se non vi è
giusto motivo; e se vi è giusto motivo interessa parimente lo Stato che
siano sgravati i sudditi da questo peso, pagato ad una Corte straniera.
Considerando Noi dunque questi inconvenienti, ed esaminato maturamente
quello che poteva convenire al vantaggio dei nostri amatissimi sudditi,
abbiamo risoluto di fissare nel contratto del matrimonio un sistema più
spedito e più giusto, che favorisca quanto è possibile la libertà dei
matrimonj senza favorire una irragionevole licenza.
Quindi facendo uso della incontrastabile nostra sovrana autorità [Son
notevoli queste ripetute asserzioni della propria sovranità, quando
appunto vien usata in materie incompetenti], vogliamo che gl'impedimenti
di pubblica onestà e della cognazione spirituale non ostino in alcuna
maniera alla validità del contratto matrimoniale, che da qui avanti non
saranno più considerati come irritanti detto contratto, nè potranno
pregiudicarvi per qualunque riguardo.
130. Vogliamo egualmente che l'impedimento non meno dell'affinità che
della cognazione proveniente da qualunque lecita o illecita
congiunzione, sia ristretto al quarto grado a forma della computazione
civile, o sia al secondo a forma della computazione canonica.
131. I contratti di matrimonio celebrati secondo questa nostra
ordinazione saranno riconosciuti per validi in tutto il Granducato, e ci
lusinghiamo che i vescovi si faranno un dovere di secondare le sovrane
nostre determinazioni per quello che riguarda il sacramento, intorno a
cui ne lasciamo ad essi il pensiero.
132. Reso in tal maniera valido il contratto senza ulteriore bisogno di
dispensa nei casi accennati, quando concorrano le altre condizioni
necessarie, non potranno i parrochi negare a simili contraenti la
benedizione o sia il sacramento.
133. Non trascureranno poi in queste occasioni, secondo l'avvertimento
lodevole del Rituale romano, di dare brevi e giudiziose istruzioni
intorno alla santità di questo sacramento, ai doveri dello stato
matrimoniale e alle disposizioni colle quali deve abbracciarsi.
134. Quando i contraenti mancassero di tali cognizioni, e singolarmente
quando ignorassero gli elementi della dottrina cristiana che sono a
tutti i fedeli necessari, non si ammetteranno in alcuna maniera al
sacramento.
§ X. — _Giuramenti._
135. Il giuramento è un atto dei più grandi e solenni dell'augusta
nostra religione, e non dee usarsi giammai senza un sommo riguardo e
timore. Non abbiamo mai potuto considerare senza un gravissimo
rincrescimento l'abuso introdotto da lungo tempo, per cui è divenuto
insensibilmente come una formalità forense, che si esige senza necessità
e si presta senza riflessione, e quindi espone un gran numero di fedeli
o poco religiosi o ignoranti allo spergiuro e alla profanazione del nome
venerabile dell'Altissimo.
Volendo dunque rimediare ad un male sì detestabile che porta seco le
conseguenze più pericolose allo Stato e alla Chiesa, ordiniamo che siano
aboliti tutti affatto i giuramenti che si esigono nei tribunali e nelle
curie tanto ecclesiastiche quanto secolari; siccome quelli ancora che si
prestano nell'atto dell'ammissione alle cariche, uffizi, università,
benefizi e in qualunque atto curiale, compresi ancora i giuramenti
suppletorj nelle cause matrimoniali, nelle fedi dello stato libero ecc.
136. S'intendano parimente vietati tutti i giuramenti che si prestavano
nei privati o pubblici contratti, nelle promesse ed in qualunque altra
sponsione o trattato, in cui fosse introdotto l'uso del giuramento o
potesse introdursi in avvenire.
137. Per le istesse ragioni e per altre gravissime sarà assolutamente
proibito a tutti gli eletti vescovi del nostro dominio, prima o dopo
della loro consacrazione, prestare alcun giuramento a chicchessia, anche
al sommo pontefice, e singolarmente quello che si è introdotto negli
ultimi tempi dalla curia romana, non solo come contenente espressioni
poco decorose al loro grado, e pregiudiciali all'originaria autorità dei
vescovi, ma eziandio come lesive dei sovrani nostri diritti e capaci di
seminare dissensioni, discordie sospetti.
138. Potranno quindi i vescovi del nostro dominio eletti o da eleggersi
in avvenire, promettere al papa, come successore nel primato di san
Pietro, la obbedienza canonica, a cui sono egualmente tenuti anche senza
promessa; ma verrà considerata come una trasgressione di questa nostra
sovrana determinazione qualunque altra promessa o giuramento introdotto
per il passato, o che potesse novamente introdursi.
139. Nel caso di trasgressione saranno considerati come incapaci di
alcun benefizio in Toscana, e si passerà immediatamente alla elezione di
un altro soggetto, considerandosi come decaduto dal diritto di qualunque
preventiva nomina ed elezione.
§ XI. — _Regolari e Monache._
140. I Regolari non furono ammessi nel clero se non in quanto si
credettero utili a cooperare alla santificazione dei prossimi,
dipendentemente dai parrochi [Potrebbe dimostrarsi che v'erano monaci
prima che parroci]. Il sacerdozio di cui furono nei secoli a noi più
vicini rivestiti non potè avere altro oggetto. Tutti i privilegi usi ed
esenzioni che gli dispensano da questo dovere saranno considerati come
nulli ed abusivi.
Perchè però il servizio che prestar dovranno alle cure produca il
desiderato vantaggio, Noi ordiniamo quanto in appresso.
141. I vescovi proporranno il più presto che loro sia possibile una nota
del numero dei conventi e degl'individui che credono utili alla loro
diocesi tra quelli Ordini che da Noi si stabilirà di conservare.
142. Saranno però esclusi da questo numero tutti i forestieri non
naturalizzati, i quali non dovranno più tollerarsi in Toscana.
143. Tutti i Regolari che avranno fatto i loro corsi di studio fuori di
Toscana o saranno ammessi alla vestizione o agli ordini, o ai concorsi
fuori di Toscana, saranno considerati assolutamente come forestieri e
quindi parimente esclusi.
144. Nessuno potrà vestire l'abito regolare di qualunque Ordine sia,
prima degli anni ventuno, nè potrà professare prima dei trenta.
145. Essi dipenderanno totalmente dai vescovi diocesani negli studj e
nelle ordinazioni come i chierici secolari, ferma stante la dottrina di
sant'Agostino e il metodo di cui si è parlato di sopra.
146. I vescovi o in persona o per mezzo di delegati visiteranno
frequentemente i loro conventi e s'informeranno esattamente dei loro
costumi e dei loro studj.
147. Quando saranno chiamati dai parrochi in servizio delle parrocchie
non potranno esentarsi per qualunque motivo dalle domestiche loro
osservanze, dovendo precedere il servizio generale del popolo alle
private loro regole.
148. Nel tempo delle funzioni parrocchiali, i Regolari dovranno sempre
tener chiuse le porte delle loro chiese, nè potranno fare alcuna
funzione, sia in città, sia in campagna.
149. I Regolari non potranno mai predicare al popolo anche nelle loro
chiese, senza mostrare le loro prediche al vescovo o al parroco, nella
cui parrocchia volessero predicare; esclusi però i panegirici, quali
debbono essere affatto aboliti, giacchè l'abuso gli ha resi una vana
pompa di eloquenza ed un ozioso pascolo di vanità.
150. Potranno fare le feste dei santi del loro ordine, ma non mai nei
giorni festivi d'intero precetto.
151. Non saranno mai in alcun caso destinati per confessori di monache
anche del loro Ordine.
152. Non eserciteranno cura di anime, se non quelle che si credesse
opportuno per ora di lasciare annesse al loro convento.
153. Se fossero richiesti per altre cure, potranno accettare, purchè
siano prima dai vescovi secolarizzati, previo il nostro assenso.
154. Quanto agli educatori, che sono presso alcuni Ordini regolari,
avendo conosciuto per esperienza che sono piuttosto una specie di
noviziato che un vero educatorio; e dall'altra parte non esser
verosimile che persone ritirate dalla società e dal mondo per
professione possano educare utilmente i giovani alla società di cui per
istituto debbono ignorarne affatto le usanze, vogliamo che siano tutti
affatto aboliti. Le regole per ben vivere al mondo non si possono
facilmente apprendere da chi, dovendo essere staccato dal mondo, è nella
felice necessità d'ignorarne i pericoli, i mali e i rimedj.
155. Non vogliamo però che restino inutili i loro desiderj di prestarsi
al vantaggio comune. Daranno quindi una nota di quello che spendevano in
questi educatorj, acciocchè possa detta somma essere impiegata, in
quella maniera che sarà da Noi determinato, nella educazione della
gioventù, fissando, per quanto sarà possibile, in tutte le comunità
abili maestri, che attendano ad istruirla nelle lettere e nella
religione.
156. Invigileranno i vescovi che i Regolari siano restituiti alla più
esatta osservanza. Non permetteranno loro di andar soli, nè di
pernottare fuori del convento per verun titolo. Che se in qualche caso o
per assistere ai malati o per viaggio o per villeggiatura o altra
necessità dovranno pernottare fuori del convento, debbono ottenere in
iscritto la licenza del loro superiore, ed in questa dovrà essere
espresso il tempo e il luogo per cui sarà concessa; e i vescovi
invigileranno perchè i respettivi superiori non ne abusino.
157. Finalmente non si ammetteranno in Toscana dispense o privilegi di
qualunque sorta che ottenessero i Regolari da Roma per esenzioni,
ranghi, titoli nell'Ordine loro, ma tutti dovranno seguitare le proprie
costituzioni, e nel caso che convenisse per alcuno individuo qualche
esenzione o dispensa, potrà il vescovo diocesano esaminarne i motivi ed
accordarla.
158. Le monache, quanto alle funzioni ecclesiastiche, osserveranno
l'istesse regole.
159. Dipenderanno in tutto dagli ordinarj, nè potranno avere per
superiore o confessore alcun regolare anche del loro Ordine.
160. Nelle loro chiese non si farà alcuna predica o istruzione se non a
porte chiuse nel tempo delle funzioni parrocchiali.
161. Non potranno vestir l'abito monacale, se non compiti gli anni
ventiquattro, nè faranno voti perpetui fino agli anni quaranta, volendo
Noi che in ciò sia pienamente rinnovata la disciplina degli antichi
canoni. Se vorranno fare alcun voto prima di questo tempo, non potrà
essere che d'anno in anno.
162. Nei monasteri non si ammetteranno ragazze in educazione.
163. Finalmente i vescovi avranno tutta la premura di destinare per
direttori o confessori di monasteri uomini di provata virtù.
164. Sopratutto però i vescovi saranno discretamente facili ad accordare
alle monache la permissione di portarsi nelle case dei loro parenti, o
in villa a mutare aria, o di assentarsi dal monastero per qualunque
altro ragionevole motivo e per tempo discreto, assicurandosi però della
onestà e illibatezza di coloro, ai quali saranno raccomandate
nell'assenza.
165. Riguardo alle doti, vestizioni, regali, esame di vocazione, vita
comune ecc., vogliamo che restino pienamente in vigore gli ordini finora
emanati che non sono contrarj a queste nostre sovrane determinazioni.
§ XII. — _Tribunale della Nunziatura_.
166. Avendo Noi risoluto che i vescovi rientrino nell'esercizio dei loro
originarj diritti, come esige il bene dei nostri amatissimi sudditi e
come era di nostro dovere, il tribunale della Nunziatura che in Toscana
esercitava quei diritti che l'abuso avea impedito finora ai vescovi di
esercitare, viene ad essere affatto inutile.
La religione, il buon ordine, la tranquillità dello Stato, tutti esigono
dalla nostra sovrana vigilanza che niente possa disturbare il sistema
attuale, che la più seria ponderazione preceduta da una lunga esperienza
ci ha determinato a fissare. Se i vescovi esercitano per se stessi tutto
il pastorale ministero e la giurisdizione accordata loro da Cristo, ogni
altro tribunale o ministro, è gravoso e non può che alterare la
semplicità dei giudizj.
Adunque vogliamo resti interamente ed in tutta la sua estensione abolito
e soppresso il detto tribunale della Nunziatura in Toscana, e cessi
qualunque giurisdizione che vi esercitava il Nunzio sul clero tanto
secolare che regolare.
167. Che il Nunzio pontificio venga a tutti gli effetti considerato
unicamente come ambasciatore della Corte di Roma e per i soli affari
secolari della medesima, e gli si debbano le sole distinzioni e diritti
competenti a tal carattere.
168. Gli cesseranno parimente tutti gli altri privilegi, esenzioni,
prerogative, e specialmente qualunque giurisdizione spirituale e facoltà
di dare dispense e qualunque autorità sopra i vescovi e regolari in
Toscana, ai quali tutti resta vietato per conseguenza il ricorrervi.
169. Nè gli competerà facoltà o dritto alcuno anche sopra i nazionali
abitanti in Toscana, estraneo alla qualità di ambasciatore della Corte
di Roma, come non compete a qualunque altro ministro estero anche sopra
i nazionali.
170. Finalmente le cause tutte che si agitavano nel Tribunale della
Nunziatura apparterranno e si devolveranno agli ordinarj del Granducato,
come debbono appartenere secondo gli antichi canoni e la costituzione
della Chiesa.
171. Che se alcuna volta nascerà qualche caso che spetti al primato, di
cui è rivestito il romano pontefice, quando si eleggesse trattarlo per
mezzo del nunzio o ambasciatore pontificio, sarà considerato in simili
affari come un incaricato straordinario unicamente, non come ordinario
ministro della Corte di Roma.
172. Essendo nostra assoluta volontà che si restituisca, per quanto si
può, la ecclesiastica disciplina che la venerabile antichità ha
consacrato, senz'aver riguardo alle politiche innovazioni di tempi
oscuri, l'ordine e il sistema da osservarsi in tutte le cause sarà
quello che prescrivono i sacri canoni. In prima istanza la cognizione di
tutte le cause puramente spirituali spetterà al rispettivo arcivescovo o
vescovo diocesano. Dalle sentenze dei vescovi si darà luogo all'appello
ai respettivi arcivescovi metropolitani; da questi al Concilio
provinciale, la pratica del quale procureremo con tutta la premura che
sia restituita. Dalla sentenza di alcuno dei tre arcivescovi del nostro
dominio si darà appello agli altri due arcivescovi in prima istanza, da
essi al Concilio provinciale.
173. In questa disposizione è nostra volontà che restino comprese tutte
quelle cause di qualunque natura come sopra, che si portavano a Roma, o
che venivano delegate ai giudici sinodali, e che spetteranno agli
ordinari secondo il sistema fissato.
174. Nel modo di procedere gli arcivescovi e vescovi si uniformeranno
esattamente agli ordini veglianti. _Seguono norme particolari._
§ XIII. — _Giunta ecclesiastica._
178. Alla uniformità degli studj e alla purità della dottrina che tanto
è necessaria alla stabilità della religione ed alla felicità dello
Stato, pare che possa dirsi abbastanza provveduto colle massime e leggi
e determinazioni disegnate finora; ma il vantaggio non sarebbe
permanente se non vi fosse altresì un tribunale destinato ad invigilare
per la esatta osservanza delle medesime. La natura di tutte le umane
ordinazioni, e molto più l'esperienza ci ammaestrano, che sempre e quasi
insensibilmente si declina dalle più savie provvidenze, se non vi è chi
richiami l'uomo di tanto in tanto alla regola e alla legge. Le nostre
premure per la uniformità forse dopo breve giro di anni rimarrebbero
infruttuose se non vi fosse chi, continuamente costituito come nel
centro, vegliasse ad arrestare gli abusi e le trascuratezze che
potessero nascere.
Per ovviare a questi inconvenienti, Noi abbiamo risoluto di stabilire in
Firenze una Giunta ecclesiastica o sia tribunale regio censorio,
composto di tre soggetti da nominarsi da Noi, che si raduneranno
regolarmente due volte la settimana per invigilare e provvedere
all'esatta osservanza di quanto è stabilito nella presente legge.
179. E perchè in ogni deliberazione si proceda colla maggiore cautela,
ai tre soggetti componenti la detta Giunta regio-ecclesiastica saranno
uniti, e da Noi nominati, tre teologi, due dei quali almeno dovranno
sempre assistere alle sessioni secondo le istruzioni più dettagliate che
ci riserviamo di dare ai membri di detto tribunale intorno a tutte le
facoltà ed incombenze che saranno ad esso da noi confidate [Bastava ciò
per trarre ogni decisione ai magistrati regj].