45. Quando il Divin Redentore mandò gli apostoli e negli apostoli i

vescovi, dette loro tutta la potestà che era necessaria al grande

oggetto di stabilire e governare la Chiesa. Questa potestà, parlando

esattamente, non accordava privilegi, ma imponeva obbligazioni. Lo

spirito di Dio gli avea destinati a pascere e a governare i fedeli, e le

facoltà loro accordate in questa missione non erano che i mezzi

necessarj a soddisfare ai doveri di un tal ministero. Nulla dunque

s'accordava ad essi in suo vantaggio, ma tutto si accordava ai fedeli, i

quali perciò entravano in diritto di profittare di queste facoltà.

Quando si fissarono le diocesi per togliere la confusione non si potè

pregiudicare a questi diritti: solo si volle stabilire un ordine per

evitare la confusione. Ma i popoli, al governo dei quali furono

particolarmente incardinati i vescovi, mantennero sempre i diritti

medesimi, come ai vescovi restarono sempre gli stessi doveri.

L'obbligazione rigorosa che hanno tutti i sovrani d'invigilare perchè si

custodiscano i canoni della Chiesa, e la essenziale incombenza di

conservare ai sudditi i respettivi diritti, non ci permettono di

trascurare un punto così importante e tanto strettamente legato col buon

ordine e colla tranquillità degli Stati.

Senza fermarci a cercare i gradi o le ragioni per le quali si

disimpegnarono nei secoli a noi più vicini dall'esercizio di una parte

del loro ministero, egli è certo che questa trascuratezza non poteva

dare un diritto stabile a chi suppliva in lor nome. I diritti originari

e per costituzione annessi ad una dignità non possono mai alienarsi,

specialmente allorquando l'alienazione pregiudica al terzo. I popoli che

aveano diritto ad esser governati e diretti dall'immediato e vicino loro

pastore, non potevano senza ingiuria esser rimandati ad un pastore

lontano, che non poteva conoscere colla esattezza medesima i loro

bisogni: anzi eglino stessi non poteano cedervi in pregiudizio de' loro

discendenti. Se la infelicità dei secoli rese meno sensibile questo

inconveniente, deve allora assolutamente arrestarsi, quando i mali che

quindi ne nascono, divengono eccessivi.

Ella è dunque assoluta nostra volontà che venga ristabilita la

disciplina sempre venerabile dei primi secoli, e che i vescovi rientrino

nell'esercizio degli originarj ed inalienabili loro diritti, che per le

circostanze dei tempi furono ad essi usurpati, e che per connivenza dei

vescovi trapassarono nella Corte di Roma [È difficile combinar in poche

linee tanti errori di fatto e tante falsità di diritto come in queste

dell'austriaco].

46. Spetteranno quindi ai vescovi esclusivamente tutte le dispense che

si sogliono accordare già da qualche tempo dalla Curia romana...

47. I vescovi permuteranno o trasferiranno gli obblighi che riguardano

legati pii, derogando Noi nei casi, ove bisogno sia, alle ultime

volontà.

48. Dispenseranno gli ordinandi dai difetti dei natali e vizj corporali,

quanto lo richieda il vantaggio della Chiesa ecc.

49. Tutte queste dispense e le altre che potessero occorrere (escluse le

matrimoniali, delle quali si parlerà in appresso) saranno dai vescovi,

secondo la loro prudenza, date liberamente, in nome proprio, e senza far

menzione di avere ottenuta facoltà da chicchessia, avendola essi

immediatamente da Cristo e dai canoni.

50. Quindi dichiariamo che non sarà mai accordato il _regio exequatur_ a

qualunque siasi bolla o dispensa che non sia fatta dal vescovo in nome

proprio e per propria originaria autorità...

52. Una delle canoniche ordinazioni, che l'esperienza mostrò sempre

vantaggiosa alla Chiesa, si è la frequenza dei sinodi. Noi vogliamo che

anche questa sì lodevole costumanza sia ristabilita in tutto il

Granducato; ed ogni vescovo dovrà assolutamente tenere il suo sinodo

diocesano almeno ogni due anni, per discutere quivi col suo clero e

stabilire concordemente, sull'esempio degli apostoli, quello che sarà

creduto espediente per la purità della Fede, per la riforma della

disciplina, per la correzione degli abusi.

53. Uniformandoci a quello che hanno stabilito nell'assemblea gli

arcivescovi e vescovi, ordiniamo che i parrochi, siccome quelli che più

di tutti gli altri ecclesiastici vi hanno diritto, debbano tutti esservi

chiamati: ma quando la necessaria assistenza alle cure non permetterà a

tutti singolarmente l'intervenirvi, possano sostituire altro sacerdote

che intervenga per essi.

54. Tutti gli ecclesiastici che volessero intervenirvi saranno ammessi,

essendo troppo conveniente, secondo la massima canonica, che da tutti si

tratti in comune quello che tutti interessa [Egli intanto disponeva

dispoticamente delle cose ecclesiastiche, senza sentire tutto il clero,

e tanto meno tutti i fedeli].

55. Nei sinodi dovrà sempre intervenire un nostro regio commissario; nè

saranno pubblicati gli atti, se prima non ne sia accordato il _regio

exequatur_.

56. Nel modo e nelle materie che si tratteranno nel sinodo, avranno più

riguardo alle circostanze attuali e ai bisogni delle loro diocesi, che a

seguire materialmente le ordinanze e il metodo dei sinodi procedenti.

57. Nè si dipartiranno in quello che interessa la ecclesiastica

disciplina da ciò che, come capo sovrano della società e come protettore

dei canoni, abbiamo stabilito in questa nostra Normale, che sarà sempre

inviolabilmente osservata.

§ V. — _Chiese, Funzioni ecclesiastiche ed Oratorj._

61. Il cristiano deve mostrarsi tale in ogni tempo, in ogni luogo, in

tutte le sue operazioni, ma in special modo nella chiesa, che

propriamente si chiama la casa di Dio. La riflessione, che in essa abita

stabilmente il Figliuolo di Dio come in suo trono, dee tutti riempire di

un santo orrore e rispetto. Quando la pietà era più fervorosa ed

illuminata, quando i fedeli erano più vivamente penetrati dalla filiale

apprensione della divina Maestà, non avevano bisogno di alcuno

eccitamento sensibile. Le caverne, le prigioni, le solitudini, i

cimiteri, tutto egualmente inspirava ad essi sentimenti di religione

perchè a tutto suppliva la fermezza della loro fede. Nella tiepidezza

dei nostri secoli non si può mai essere abbastanza solleciti intorno a

questo gravissimo oggetto.

Importa dunque moltissimo che i vescovi e i parrochi si diano tutta la

premura di far concepire ai loro popoli una sincera venerazione alla

casa di Dio, ed inspirino in essi una giusta idea della santità degli

uffizj che in essa si praticano. Ad ottenere questo fine contribuirà

grandemente il mantenere nelle chiese l'ordine, la gravità, la decenza,

la semplicità. La confusione distrae; la sordidezza ributta ed il lusso

soverchio non fa che richiamare la curiosità, la dissipazione e le idee

profane del mondo. Lasciando ai vescovi il pensare alle più minute

provvidenze, che possono esigere le particolari circostanze, Noi

fisseremo alcune massime generali che dovranno essere esattamente

osservate in tutto il Granducato.

62. In conformità della risoluzione degli arcivescovi e vescovi, nella

chiesa gli uomini saranno sempre separati dalle donne.

63. Nè sarà a queste permesso l'intervenire alle sacre funzioni con

abito e abbigliamenti indecenti, e presentandosi in maniera non

conveniente alla santità del luogo, dovranno esser mandate fuori dai

sagrestani, senza riguardo alla condizione di persone.

64. E ad effetto che i fedeli non siano importunamente disturbati nei

loro atti di religione, sarà proibito assolutamente ai poveri di

questuare dentro le chiese; ma solo sarà permesso fuori della porta.

65. La incongrua celebrazione simultanea di molte messe, singolarmente

nelle chiese piccole, genera disturbo e confusione e forma una idea poco

analoga alla gravità di quel terribile ed augusto mistero e all'unità di

quel divino sacrifizio. Quindi non sarà celebrata che una messa per

volta, e i parrochi ed i sagrestani avranno tutta l'attenzione perchè le

messe sieno distribuite in maniera che possano servire al maggior comodo

del popolo, e ve ne siano a tutte l'ore.

66. Attesa la separazione degli uomini dalle donne, sarà necessario che

l'altare a cui si celebra sia nel mezzo della chiesa, quando qualche

grave ragione non esigesse diversamente. Avranno però i vescovi tutta la

premura di togliere dalle chiese gli altari indecenti o superflui...

67. Le immagini sono il libro degl'ignoranti che serve ad eccitare in

essi la memoria delle azioni virtuose dei santi che rappresentano. Egli

è adunque assolutamente necessario che tutte, niuna eccettuata, si

tengano scoperte, fuori del tempo della Passione.

68. Non sarà parimenti lecito tenere nella stessa chiesa più

d'un'immagine dell'istesso santo e particolarmente della Vergine

Santissima. Le diverse immagini e i diversi titoli hanno suscitato e

nudrito mille inconvenienti e mille strane idee nel popolo, come se

fosse una diversa persona Maria Santissima, perchè è invocata sotto

diversi titoli.

69. Saranno tolti tutti i piccoli quadri, che una interessata e male

intesa pietà avea introdotto di tenere esposti sotto la tavola o quadro

dell'altare.

70. Tutte le immagini o reliquie che sono sotto la custodia di

magistrature o di altri corpi o di qualunque persona privata o

costituita in dignità dovranno consegnarsi, unitamente alle chiavi delle

medesime, ai vescovi...

71. E dovendo alcuna di esse esporsi solennemente alla venerazione dei

fedeli, si farà con tutta la decenza, ma senza apparato straordinario di

rogito, contratto ecc.

72. Le reliquie che non hanno una morale certezza di loro autenticità, o

sono fondate soltanto sopra vaghe tradizioni popolari, o che per una

mal'intesa pietà servono di occasione alla superstizione del popolo,

saranno assolutamente tolte via. Non può piacere a Dio un culto che non

è fondato sulla verità e non mantiene i giusti confini di una regolata

devozione.

73. Sarà nelle chiese proibita assolutamente ogni musica strepitosa,

come atta soltanto a fomentare la curiosità e non conveniente alla

gravità dei divini misteri. Non sarà permesso che il canto gregoriano, o

al più una musica semplicissima, o come si dice comunemente, a cappella.

74. Saranno parimente proibiti nelle chiese sia dei secolari sia dei

regolari tutti i panegirici che l'abuso moderno ha ridotto a una profana

gara di eloquenza inintelligibile, priva d'alcun vero vantaggio

spirituale dei fedeli. Sarà solo permessa una sugosa istruzione morale

sopra quelle cristiane virtù, nelle quali più risplendette il santo di

cui si abbia la festa da farsi secondo il consueto dal parroco o da chi

fa le sue veci essendo esso impedito.

75. Nelle solennità o feste di qualunque santo protettore o titolare

ec., si osserverà il decoro e la dignità; ma sarà assolutamente vietato

il lusso e la pompa superflua, fuochi artificiali, spettacoli, fiere,

corse, le quali cose saranno sempre proibite in occasione di feste di

chiese, ma solo potranno permettersi nei giorni susseguenti alle feste,

non mai nel giorno festivo per non distrarre il popolo dalle sacre

funzioni che devono unicamente occuparlo.

76. Tutte le sacre funzioni saranno terminate prima dell'_Avemaria_

della sera, dovendo in tal tempo assolutamente esser serrate le chiese.

77. E siccome abbiamo osservato che negli anniversarj solenni spesse

volte ha più luogo una certa vanità che un vero spirito di religione, e

che dall'altra parte le funzioni ecclesiastiche e singolarmente le messe

solenni debbono riguardare tutto il cristianesimo, così siamo venuti

nella determinazione di abolire, come aboliamo di fatto, tutti i così

detti mortori e gli anniversarj particolari, ferma stante la messa di

_Requiem_ e le solite preci prescritte secondo il Rituale per ciaschedun

defunto in _die obitus_, e quelle stabilite nel giorno della

commemorazione solenne di tutti i defunti, e nel primo di ciascun mese,

a tenore delle costituzioni della compagnia di Carità; lasciando a

ciascuno la libertà di procurarsi tutti i suffragi che inspirerà loro

una soda pietà, eccitando novamente lo zelo dei vescovi e dei parrochi

ad istruire i fedeli sulla comunione dei santi e dei modi per suffragare

i defunti.

78. Il divin sacrifizio della messa è il mistero più augusto della

nostra religione, ed è un pubblico sacrifizio, a cui tutti i fedeli

hanno parte. Quando le persecuzioni dei primi secoli o il furore degli

eretici non permetteva che si celebrasse pubblicamente nelle chiese,

furono permesse le cappelle o sia oratorj privati. Se fuori di queste

occasioni si praticò ancora nelle corti dei principi, ciò fu perchè il

gran numero dei familiari costituiva quasi un'estesa parrocchia. In

tutte le altre circostanze la celebrazione negli oratorj privati fu

sempre considerata come un abuso.

I nostri arcivescovi e vescovi credettero di potervi provvedere, se si

vietasse la celebrazione in detti oratorj in tutti i giorni festivi.

Noi, considerando che questi oratorj, oltre la indecenza della maggior

parte, non servono che a distogliere le famiglie dall'intervenire alle

funzioni parrocchiali, e che per lo più esistono nelle città e nelle

case di persone che hanno tutto il comodo di andare in qualunque tempo o

stagione alla chiesa, vogliamo che sia assolutamente vietato il

celebrarvi la messa in qualunque giorno, nonostante qualunque breve,

privilegio o licenza.

79. Quanto agli oratorj pubblici della campagna, i vescovi, previa la

visita dei medesimi, potranno lasciar sussistere quelli solamente che,

per essere in qualche lontananza dalla cura, facessero comodo al popolo

rendendogli per altro filiali e dipendenti al parroco.

80. Tutti gli altri indecenti o inutili saranno immediatamente tolti e

convertiti in altro uso.

81. Gli oratorj delle ville particolari dovran considerarsi come

privati, quand'anche avessero il pubblico accesso, e resteranno

egualmente compresi nella generale abolizione.

82. Negli altri oratorj che servono unicamente a comodo dei proprietarj

ed abitanti delle ville potrà dai vescovi permettersi che vi si celebri

la messa, nel tempo che vi stanno i padroni, purchè però non vi si

facciano alcune altre funzioni.

83. Finalmente quanto ai sacerdoti di Stati esteri, che non siano

impiegati al servizio di qualche chiesa delle diocesi del Granducato, si

continuerà l'uso del _celebret_ e di non accordarlo se non colle dovute

cautele e per pochi giorni, quando non facessero costare del bisogno di

trattenersi in tempo più lungo, nel qual caso assegneranno loro la

chiesa, rimettendoli sotto la dipendenza del parroco, acciò debba

invigilare sopra la loro condotta.

84. Non intendiamo però che questo abbia luogo per i sudditi conosciuti

del Granducato o altri attualmente impiegati nelle diocesi di esso,

quando della loro esemplarità non si abbia fondamento di dubitare,

essendo la celebrazione della messa un diritto ordinario dei sacerdoti.

§ VI. — _Pubbliche preghiere, processioni ecc._

85. Nelle pubbliche preghiere si conserverà, per quanto è possibile, una

morale uniformità; ma importa anche più che non vi sia niente di falso,

di superstizioso ed erroneo.

86. Abbiamo sentito con particolare soddisfazione il pensiero che si

sono dati i nostri arcivescovi e vescovi della riforma del Breviario,

appoggiandone l'incombenza ai tre arcivescovi del Granducato. Siamo

persuasi che si daranno tutta la premura di corrispondere ad un'impresa

così degna e nobile. E perchè colla maggiore celerità ed esattezza possa

ridursi al desiderato fine un lavoro sì vasto, sapendo Noi le immense

occupazioni dell'episcopato, abbiamo creduto necessario aggiungere ad

essi tre teologi che ci riserviamo a nominare, col parere e consiglio

dei quali potranno con più facilità corrispondere all'espettazione

nostra e di tutta la Chiesa toscana [Fin per la riforma de' breviari

volea mettere suoi affidati. E proibiva uffizj ecclesiastici, costui].

87. Fino a tanto però che si aspetta questo lavoro, Noi, sull'esempio di

altri governi, proibiamo espressamente in tutto il nostro dominio

l'officio di Gregorio VII come contenente massime sediziose ed

erronee...

88. Si daranno eguale premura, coll'ajuto degli stessi tre teologi da

nominarsi come sopra, di terminare la traduzione del Pontificale e del

Rituale in lingua italiana e la compilazione di un manuale, in cui si

abbiano gli uffizi tradotti in volgare delle principali feste dell'anno,

l'ordinario della messa ecc., onde serva al popolo per farlo entrare

nello spirito delle preghiere e dei riti ecclesiastici.

89. Quanto alle pubbliche preghiere da farsi nelle parrocchie, Noi ci

rimettiamo fino a nuovo ordine ai Regolamenti già veglianti,

raccomandando solo a tutti i vescovi e parrochi di procurare che il

popolo entri nello spirito della preghiera e non sia come un tronco

arido, proferendo ciò che non può intendere.

90. Mantenendo pertanto quello che riguarda il rito universale della

Chiesa nei publici uffizj, procureranno almeno di far sempre recitare al

popolo fervorose orazioni, inni o litanie in lingua toscana; e faranno

egualmente recitare gli _Atti di Fede, Speranza e Carità_, il _Credo_,

il _Pater noster_, e l'_Ave Maria_ in lingua volgare.

91. Le funzioni parrocchiali del dopo pranzo saranno terminate dalla

benedizione del Venerabile colla pisside, incaricando i vescovi

d'invigilare perchè sia tolto l'abuso dell'eccessiva frequenza

nell'esporre solennemente il divin sacramento, specialmente nelle novene

o tridui de' Santi o per private ragioni, come di malattie, di

particolari ecc.

92. Le funzioni parrocchiali non saranno mai tralasciate e interrotte

per qualunque solennità o festa di santo che possa occorrere; e perciò i

parrochi non si assenteranno mai nei giorni festivi dalla cura,

specialmente in campagna sotto qualsivoglia pretesto senza una vera

necessità e molto meno per andare ad altre feste, ville e altrove.

93. Gli sconcerti e i disordini che nascono dagli straordinari concorsi

a chiese o santuari lontani e gli altri che nascono dalle processioni e

pellegrinaggi sono grandissimi. Per toglierne adunque ogni occasione,

Noi proibiamo assolutamente tutti i pellegrinaggi pubblici e in corpo, e

specialmente tutte le processioni, escluse quelle di rito universale

della Chiesa, come della Purificazione, delle Palme, del Giovedì e

Venerdì santo, delle Rogazioni e del Corpus Domini.

94. Nelle processioni interverranno i fratelli della compagnia di Carità

della parrocchia; e sarà proibito assolutamente qualunque invito o

ammissione dei fratelli delle altre cure anche nella processione del

_Corpus Domini_, eccettuatane quella solenne che si fa nella mattina

alle respettive cattedrali. Sarà però sempre vietato l'intervento di

persone colla cappa, minori della età prescritta dalle costituzioni.

§ VII. — _Feste, digiuni ecc._

95. La soverchia ed incomoda moltiplicazione delle feste ha prima d'ora

determinato l'augusto nostro genitore a stabilirne una moderata

riduzione, contentandosi di togliere la proibizione delle opere servili,

restando in alcune il solo obbligo della messa.

L'esperienza ha fatto conoscere che questo rimedio non è stato bastante.

Essendo rimasta una idea di festività a questi giorni, che diconsi di

non intiero precetto, si considerano ancora da molti come giorni

festivi; e col togliere al popolo l'obbligo della intera santificazione

non si è conseguito, quanto bisognava, l'intento di renderlo applicato

al lavoro. Spesse volte la necessità di aspettare o di andare in cerca

della messa in specie nella campagna somministra il pretesto di passare

nell'oziosità tutto il rimanente del giorno. Quindi è che vari sovrani

han creduto necessario che fosse tolto affatto questo obbligo della

messa, per ottenere così la troppo necessaria applicazione al lavoro.

Entrando Noi nei medesimi sentimenti, e persuasi delle troppo giuste

ragioni che vi sono, determiniamo che dai vescovi sia tolta affatto

l'obbligazione della messa dai giorni di non intero precetto, restando

in piedi le altre feste come sono attualmente [Determina, egli granduca,

l'obbligo o no di sentir la messa e di digiunare!].

96. E siccome, tolta la solennità, sembrerebbe fuor di luogo il digiuno

che alcune di esse aveano annesso alla vigilia, così seguendo l'esempio

di altri sovrani, incarichiamo i vescovi di trasferire all'Avvento

questi digiuni, fissandoli cioè stabilmente nella quarta e sesta feria

di ciascuna settimana dell'Avvento.

97. Ma se noi abbiamo creduto vantaggiosa al bene dei nostri popoli

questa determinazione riguardo alle feste, vogliamo però che i vescovi

ed i parrochi si diano tutta la premura perchè quelle che restano siano

santificate con maggiore esattezza ed impegno. _Seguono norme per

l'osservanza delle feste._

§. VIII. _Patrimonj ecclesiastici, Benefizj._

104. È troppo importante che i beni dati alle chiese siano distribuiti

secondo lo spirito dei donatori, e servano a mantenere utili ministri,

non a fomentare l'ozio e la vanità di cherici indisciplinati. È un abuso

troppo frequentemente osservato, che, mentre un buono e zelante

ecclesiastico, che si confina nelle solitudini e nell'orrore d'un bosco

per servizio di una cura, appena ha con che vivere meschinamente, privo

talvolta della necessaria abitazione, un benefiziato inutile alla Chiesa

e gravoso alla società vive agiatamente e con lusso, senza darsi alcun

pensiero degli obblighi che ha radicalmente contratti nell'investitura

del benefizio. I beni che si danno agli ecclesiastici debbono servire a

mantenere i ministri operosi, e non sono un temporale stabilimento per

chi non ha nè capacità nè zelo nè vocazione.

Fissata dunque la massima che sieno tolti affatto i così detti benefizj

semplici che non prestano alcun servizio alla Chiesa, e fissata

parimente la massima che tutti coloro che saranno promossi

all'ordinazione debbano essere incardinati al servizio di qualche

chiesa, i vescovi, a misura che anderanno vacando detti benefizj,

faranno a Noi le opportune proposizioni, in conformità di quello che

vogliamo Noi costantemente osservato.

105. Tutti i benefizj semplici di libera collazione o di padronato

ecclesiastico saranno alla prima vacanza aggregati ai respettivi

patrimonj ecclesiastici.

106. Saranno parimente abolite tutte le collegiate, dovendo restare le

sole cattedrali, e le rendite dei canonicati saranno aggregate ai

patrimonj suddetti, a misura che anderanno vacando.

107. Le rendite dei canonicati in tal guisa soppressi resteranno agli

attuali possessori, finchè vivono, e sarà premura del vescovo impiegare

i predetti canonici in servizio della diocesi.

108. Lo stesso dovrà farsi di tutte le uffiziature o cappellanie, pii

legati di messe ecc., che non potessero per mancanza di ministri essere

adempite, o per giuste ragioni dovessero essere abolite.

109. Tutti i beni dei conventi dei Regolari soppressi, o che sarà

creduto espediente sopprimere in avvenire, saranno aggregati ai

patrimonj rispettivi come sopra.

110. Siccome non è conveniente che il parroco debba fare l'esattore,

specialmente sopra i suoi popolani, così vogliamo che i canoni, i censi

o simili altri diritti di appartenenza delle cure siano uniti ai

patrimonj, i quali passeranno al parroco simili frutti e canoni.

111. La distribuzione delle rendite ecclesiastiche, secondo l'antica

disciplina e gli esempj apostolici, fu riservata ai vescovi;

nell'istessa guisa colle rendite dei patrimonj stabiliti, si penserà dai

vescovi, colla reale nostra approvazione, a provvedere all'onesto

mantenimento dei parrochi, accrescendone la congrua dove sia necessario,

fissando un assegnamento a quei cappellani, curati o ecclesiastici

inferiori e cherici, che saranno creduti necessarj al servizio delle

chiese, dovendo togliersi l'abuso che fa credere necessaria la

celebrazione della messa per vivere coi beni delle chiese, ai quali si

serve attualmente. I diaconi ed i ministri inferiori partecipavano

egualmente nei primi secoli delle distribuzioni ecclesiastiche come i

preti, perchè come i preti essendo addetti al servizio della Chiesa

hanno l'istesso diritto di essere mantenuti. L'avere alterato questa

disciplina ha moltiplicato eccessivamente i sacerdoti, e non ha fatto

considerare gli ordini inferiori se non come gradi per giungere al

sacerdozio, che solo dava la sussistenza.

Gli eretici d'Italia, vol. III · 第 67 / 101 段