Veneziani avean fatto un decreto che niun legato papale nè vescovo nè
inquisitore potesse procedere contro alcun suddito, senza la presenzia
ed intervento di alcun magistrato laico; ed ora il papa freme, ed ha
fulminato una sua bolla, che sotto gravissime pene niun principe
secolare possa impacciarsi nè molto nè poco nelle materie degli accusati
per conto di religione, e staremo a vedere se i Veneziani vorran
obbedire. Buona cosa sarebbe se per questa via entrasse discordia tra
loro e l'anticristo»[163].
Poi al Bullinger da Tubinga il 6 settembre 1554: «Ho qui con me Gerolamo
Donzelino medico, cacciato or ora da Venezia pel Vangelo; uom prudente,
che sa molto di ciò che si fa in Italia; e m'afferma che la peste
servetana più che mai serpeggia, e ch'egli fu tentato dal Gribaldo per
accedere a quella opinione. Certo è che da alcuni di Basilea si fe, con
alquanti italiani, una cospirazione che, se non venga compressa, ci
partorirà qualche gran male». E negli ultimi suoi giorni (1562) scriveva
informando _Venetos impios sœvire, quod antea non fecerunt; nec dubium
est quin cum papa sint confœderati contra, ut ajunt, Lutheranos.
Florentiæ ibidem; imo una vice propter religionem XVIII captos et in
carcerem conjectos fuisse. Theologum, qui diversam de Trinitate
sententiam pro concionibus defendere voluerit, Genevæ esse decolatum;
quod factum non omnes approbant._
Aveasi dunque a Venezia libertà di costumi, non libertà d'opinioni, che
spesso con quella è confusa[164]. Vero è che i Tre Savj dell'eresia,
istituiti nel 1551, erano uno spediente per vigilar l'azione del
Sant'Uffizio. Gli Esecutori sopra la bestemmia doveano approvare le
stampe, vigilare sopra gli eretici, i bestemmiatori, i violatori di cose
sacre, coloro che celebrassero messa non ordinati.
Ed è pur vero che i papi querelavano la Signoria di troppa mitezza; e
segnatamente Giulio III nel 1550 ne mosse vive rimostranze all'oratore
Matteo Dandolo[165], anche perchè i laici fossero chiamati a giudicare
cogli ecclesiastici in materia di fede; contro la qual pratica esso
pontefice pubblicò una bolla.
Fu forse per le instanze del papa che, il 3 novembre 1550, fu emanata
questa provigione:
«_Franciscus Donato Dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et
sapientibus viris Francisco Venerio, de suo mandato potestati, et
Hieronymo Grimani capitanio Veronæ, et successoribus suis, fidelibus
dilectis salutem et dilectionis affectum._ Avendo noi esistimato cosa
equa e conveniente, che contra li imputati d'eresia da per tutto nella
giurisdizione del Dominio nostro si abbi a procedere ad un modo istesso,
avemo deliberato nel consilio nostro di Dieci e Zonta, che, nelli casi
occorrenti e che occorreranno di essa eresia, si debba osservar la
medesima forma di procedere che è statuito si servi in le città nostre
di Bressa e di Bergamo, come in le lettere scritte alli rettori di
quelle per il ditto Consilio di X con la zonta, sotto li 29 di novembre
1548 si contiene in tutto e pertutto, cioè: che ritrovatevi con quel
reverendo Vicario, over con quel reverendo Episcopo se si troverà
presente de lì, e l'inquisitore, debbiate insieme con loro e doi dottori
delli primarj di quella città, che a voi pareranno prediti di bontà e
dottrina, non ostante alcuno altro ordine, formar diligente processo in
questa materia: nel qual vi troverete presenti in tutto quello che si
opererà; ovvero, se qualche fiata per alcun necessario impedimento non
poteste voi intervenire, farete che vi si ritrovi il Vicario di voi
Podestà, appresso alli sopradetti, e usarete ogni diligenzia acciò che
il processo sia formato di quel modo che si conviene, e noi possiamo
intendere con bon fondamento come passano le cose nella prefata
importantissima materia, e finito che sarà, lo mandarete alli Capi del
Consilio preditto immediate, il quale poi che averemo veduto, vi daremo
avviso di quello ch'occorrerà. Pertanto con l'autorità del preditto
nostro Consilio di Dieci e Gionta vi commettemmo che debbiate così
osservar e far osservare, facendo registrar queste lettere in quella
cancellaria vostra per memoria de quelli che di tempo in tempo vi
succederanno a effetto di tal osservanzia»[166].
Pio IV nel 1564 si doleva coll'oratore Marco Soranzo perchè la Signoria
non operasse abbastanza severa ne' casi d'eresia, che si verificavano a
Venezia, Verona, Vicenza. «Bisogna che si mostrino più severi, e che
facciano migliori rimedj che non han fatto finora. Lo Stato loro da più
bande è vicino ad eretici; è necessario che facciano buona guardia che
questa peste non vi entri, e che, quando alcuno vien scoperto d'eresia,
lo puniscano acerbamente. Il che non hanno fatto fin adesso in quel modo
facea bisogno, e noi sapemo che anco in Padova hanno tollerato delli
scolari tedeschi apertamente eretici, li quali hanno infettato degli
altri»[167].
In conformità, il Consiglio dei Dieci emanò un'ordinanza, ove professava
non potersi fare a Gesù Cristo e a tutti i fedeli cosa più grata, che il
cercar tutti i mezzi d'allontanare que' mali uomini, i quali in materia
di religione seguono opinioni particolari: pertanto ingiungevano ai
rettori di sbandirli da tutte le terre della repubblica fra quindici
giorni dalla pubblicazione del decreto, con minaccia che, se tornassero,
verrebbero chiusi in prigione sicura, appartata da quella pe' delitti
ordinarj, e sottoposti a grave multa.
Ciò non tolse che l'anno medesimo scrivessero a' Grigioni di venir pure
a negoziare in Venezia senza paura dell'Inquisizione, sicuri sulle
promesse già date anche per tutto lo Stato, purchè vivessero modesti e
non recassero scandali.
Sollecitato da Pio V perchè la Signoria applicasse rigorosamente
l'Inquisizione, l'ambasciatore veneto Paolo Tiepolo scrive avergli
risposto si farebbe, ma guardando «troverebbe che in quel dominio si
vive più religiosamente e cattolicamente che forse in qualsivoglia altra
parte; e non sapeva dove più si frequentassero le chiese e i divini
uffizj che in quella città. Di che rimase alquanto sopra di sè, forse
per l'informazione avuta del contrario».
E altra volta: «Venne a trovarmi l'inquisitore di Brescia, e mi disse
che il papa l'aveva lungamente esaminato sopra le cose di quella città,
e che egli, che conosceva che con sua santità non era bisogno di sperone
ma di freno, avea fatto ogni sorta di buon officio, scusando e
raddolcendo quelle cose che erano venute alle orecchie della sua
santità, affermando che da quei clarissimi rettori gli erano prontamente
prestati tutti quegli ajuti e favori che sapea desiderare. Mi soggiunse
aver detto a sua santità d'aver sentito che non era ben disposto verso
quel serenissimo dominio: ma come devoto della sua santità volea dirle
che non sapea Stato che facesse più di quello per la santa sede; che,
sebbene in una moltitudine grande si trovasse qualcuno che non avesse
mente del tutto retta, non bisognava fare mal concetto di tutta una
repubblica così degna e così buona come quella».
Altrove narra come rassicurasse il santo padre che la Signoria vigilava
occulatissima sugli eretici, non solo per zelo religioso, ma per la
concordia e unione de' cittadini, la quale ne rimarrebbe turbata; e che
«le cose erano in buono stato, e forse migliori che in altra parte della
cristianità, non ostante che quel dominio avesse per più di trecento
miglia continui confini colla Germania, e per questo rispetto convenisse
aver molto commercio con Tedeschi». Aggiungeva «che noi usiamo più
effetti che dimostrazioni, non fuochi e fiamme, ma far morire
segretamente chi merita... Quelle dimostrazioni palesi, più grandi,
severe e terribili, portavano maggior danno che utile, e poteano
piuttosto confermar quei che seguirono i loro umori che spaventarli: in
Francia e ne' paesi di Fiandra si eran fatte ammazzare le decine di
migliaja di persone, non solo senza frutto, ma con vedere ogni giorno
moltiplicar la gente nell'opinione dei morti; che il Consiglio dei Dieci
aveva ultimamente fatto legge, che, chiunque fosse bandito da qualsiasi
città per conto di religione, s'intendesse bandito da tutto il dominio,
cosa che forse non si avrebbe potuto fare per gli ordinarj termini di
giustizia».
Quella terribile frase del Tiepolo «far morire segretamente chi merita»
speriamo fosse una di quelle diplomatiche, ove la seconda parte
distrugge l'effetto della prima, e che si usano da chi cede nelle forme
per conservare il fondo. Chè, se vi furono supplizj segreti, dovettero
essere eccezionali, non mai per sistema. Ed anche nel 1588 querelandosi
Sisto V de' portamenti della Repubblica, il cardinale Farnese replicò
sorridendo: «Padre santo, que' signori governano lo Stato colle regole
di Stato non con quelle del Sant'Uffizio; e se devesi aver occhio
sincero alla religione, bisogna averlo anche ad altro»[168].
Nelle carte Medicee cogliemmo una lettera del cavaliere Nobili
ambasciadore di Toscana, il quale da Madrid scrive, l'8 giugno
1568[169]:
«Io ho ritratto dall'ambasciadore di Venezia, com'egli è qua un
Italiano, il quale è stato molti mesi in terra di Svizzeri e Grigioni là
al confine di Milano, ed è venuto in notizia di molti vassalli del re,
che tengono intelligenza con Luterani di que' paesi; ed è venuto alla
Corte per manifestar a sua maestà questi tali infetti d'eretica
opinione. E costui medesimo ha parlato con l'ambasciatore di Venezia,
dicendogli che nel trattare questo negozio ha trovato molti delle terre
de' Veneziani, uomini di qualità, di questa mala intenzione: e che se la
Signoria vorrà remunerarlo, andrà là, e darà conto di tutte queste cose
con molta giustificazione e verità. Onde l'ambasciadore s'è mosso a
scrivere alla Repubblica, esortandola a volerne veder il vero, e
castigar severamente chi tenesse queste pratiche nello Stato loro, e
massime in Bergamo e Brescia, terre dove costui accenna esser seminata
questa infezione».
Poi il 30 luglio: «Sopra quello che per lettera delli 11 aprile passato
scrissero il duca mio signore e vostra eccellenza a sua maestà Cattolica
del pericolo che sovrastava all'Italia da' Franzesi e dalli eretici
quando si fossero volti a tentar questa provincia, sua santità ancora
n'ha scritto in conformità, e particolarmente s'ingegna di mostrare in
qual sospetto si doveano tenere il duca di Savoja e i Veneziani; l'uno
per l'infezione ch'è nello Stato suo di questa peste dell'eresia e per
la vicinità con Francia, e questi per tener poco conto come ciascun viva
o cattolicamente o altrimenti; e con l'ajuto o pur con la sola
permissione di questi duoi pare che possino derivare tutte le turbazioni
che altri disegni per Italia: e contro quel duca e quella Repubblica s'è
disteso, caricandoli molto appresso sua maestà, come quelli dei quali è
molto dubbiosa la volontà in servizio della fede cattolica e di sua
maestà».
Jacopo Brocardo veneziano (secondo altri, piemontese) seguì Calvino, e
pretese confermare colla santa scrittura le visioni che dicea d'avere:
nel 1565 ritiratosi nel Friuli, scrisse di fisica, ma scoperto fu
arrestato dai Dieci: rilasciato, andò vagando a Eidelberga, in
Inghilterra, in Francia, in Olanda, ove pubblicò libri sostenendo che i
profeti aveano vaticinato gli avvenimenti particolari del secolo XVI: e
gli applicava ai fatti venturi, a quanto accadrebbe a Filippo, a
Elisabetta, al principe d'Orange. Il sinodo di Middelburg disapprovò
questa guisa d'interpretar la Bibbia. Segur Pardalliano bretone credette
che il personaggio, designato in queste profezie come destinato ad
abbatter l'idra papale, fosse Enrico IV, e indusse questo a spedirlo ai
principi protestanti per tal oggetto; ma divenne ridicolo quando palesò
donde traeva tali persuasioni.
Un commento del Brocardo sulla Genesi fu condannato dal sinodo nazionale
della Rocella nel 1581. Ritrattò poi i suoi libri mistici e profetici,
pure fu sbandito dall'Olanda, e campò miseramente fin dopo il 1594.
Il modo di procedere in fatto d'eresie a Venezia appare da questa
istruzione:
«_Modus qui servatur in tribunali nostro in procedendo contra
hæreticos._
«Et primo, porrecta querela, sive denuntia contra aliquem per judices
ecclesiasticos, videlicet reverendum dominum Auditorem reverendissimi d.
Legati apostolici et per patrem inquisitorem hæreticæ pravitatis, cum
assistentia clarissimorum dominorum deputatorum contra hæreticos, ex
offitio super ea testes assumuntur et examinatur; et si faciunt inditia
aut probationes, ita quod deveniri possit ad capturam denunciati, tunc
Judices ecclesiastici, accedente consilio prædictorum clarissimorum
dominorum deputatorum, dictam capturam decernunt; sin autem, eundem ad
comparendum personaliter citari mandant, qui si non comparuerit,
proclamatur in scalis publicis, et contra ipsum proceditur, ejus
contumacia non obstante. Si vero comparuerit, judices ecclesiastici cum
assistentia prædictorum clarissimorum d. deputat. ejus rei recipiunt aut
constitutum, et eo recepto, decernunt (accedente consilio ut supra) quod
incarceretur aut consignetur in aliquo loco quem ei deputant pro
carcere, cum fidejussione de se præsentando et de non recedendo, et
successive ad ulteriora proceditur, examinando testes et contestes, et
constituendo inquisitum qui confitetur se errasse, et qui se remittit
sanctæ matris Ecclesiæ correctioni. Tunc formata abjuratione illa, reus,
ore proprio, si scit legere, sin autem notarius reo præsente et omnia in
eadem abjuratione confitente, recitat die statuto per judices. Deinde
ipsi judices ecclesiastici, habito colloquio de pœna sive pœnitentia, ad
quam reus veniat condemnandus, cum prædictis clarissimis dominis
deputatis, et citato reo ad audiendiam sententiam, illam in scriptis,
accedente consilio ut supra, proferunt et promulgant, et in ipsius
sententiæ fine serenissimi principis pro executione ipsius sententiæ
brachium humiliter implorant. Si vero reus negaverit delicta, de quibus
in inquisitione, perpetrasse, tunc in arctiori carcere detrudi mandatur,
ut eo mediante, delicta per se perpetrata confiteatur. Si vero illa
confiteri negaverit, tunc et eo casu utatur deductis in processu et
attestationibus testium, dummodo videantur esse conformes et sine aliqua
inimicitiæ suspicione, ac tales quod in juditio fides eisdem adhiberi
possit: et sic ad sententiam condemnatoriam, prout juris fuerit ut supra
proceditur. Si vero testes examinati non plene probaverint, ita quod
tantummodo inditia fecerint, aut semiplene probaverint, tunc et eo casu
proceditur ad torturam, licet hactenus in tribunali nostro hujusmodi non
evenerit casus, et ita hactenus fuit servatum et processum, cum
assistentia prædictorum clarissimorum domin. deputatorum et eorum
accedente consilio decretum et sententiatum».
L'archivio del Sant'Uffizio di Venezia, or riunito agli altri nel
convento de' Frari, consta di cencinquanta cartelle. Eccetto un processo
del 1541, la serie regolare non comincia che al 1548. Secondo il
Romanin, fra quest'anno e il 1550 si fecero sessantatre processi sia
nella dominante o nelle provincie; diciannove di essi vennero sospesi:
gli altri riuscirono a condanne di multa o bando; alcuni di carcere
temporario, uno di galera, uno di morte. Gl'imputati sono preti o
artigiani: pochi civili, nessun nobile. Solo alla Marciana[170] esiste
la sentenza contro Francesco Barozzi per stregheria, seduzione,
apostasia ostinata: egli acconciossi a confessar tutto, purchè gli si
lasciasse salva la vita e non confiscati i beni: restò alcun tempo in
carcere, pagò cento ducati di cui fare due crocifissi d'argento, e
s'obbligò a certe preghiere e a confessarsi regolarmente.
Nè scarseggiarono nel Veneto i processi di streghe; e ne' Diarj di Marin
Sanudo ne occorrono varj, coi soliti abusi delle procedure d'allora, e
con evidenti prove di superstizione, di delirio, di allucinazioni. Dagli
_Annali di Brescia_, manuscritti alla Quiriniana, raccogliesi che nel
1455 frate Antonio inquisitore invocava il Governo contro eretici nella
pieve di Edolo, che ricusavano i sacramenti, immolavano fanciulli,
adoravano il diavolo. Nel 1510 a Edolo e Pisogne essersi bruciati da
sessanta streghe e stregoni, che confessarono aver ammaliato uomini,
donne, animali, seccato prati ed erbe: e menati al fuoco, non si
mostravano sbigottiti, nella certezza che il demonio avrebbe fatto
miracolo per salvarli. Nel 1518 essersi bruciate da settanta streghe in
Valcamonica, togliendone i beni: e di quell'anno stesso una lettera da
Orzinovi denunzia come infetti di stregoneria molti preti, che non
battezzavano, e che dicevano la messa _come Dio vuole_.
Il dottor Alessandro Pompejo, in lettera da Brescia del 28 luglio 1518,
racconta come sul monte Tonale si raccogliessero fin duemilacinquecento
persone alla tregenda: e Carlo Miani patrizio veneto con maggiori
particolarità riferisce che, sollecitate dalle madri, le fanciulle fanno
una croce in terra, poi la calpestano, e sputacchiano; ed ecco
presentarsi loro un cavallo, sul qual montato, subito si trovano sul
Tonale alle turpi nozze. Introdotte in magnifica sala tutta a seta,
vedono un signore, assiso in tribunale d'oro e gemme, che le fa
scompisciar la croce, indi le accoppia a giovincelli bellissimi. Anche
sul monte Crocedomini fra la val Sabbia e la Camonica teneansi di tali
congreghe, testimonio il Gàmbara nelle note alle sue _Geste de'
Bresciani durante la Lega di Cambrai_.
Per l'Inquisizione de' libri proibiti Venezia volle salve le ragioni del
principato, e affidò tal materia al Consiglio dei Dieci, il quale, con
decreto del gennajo 1526, comandò non si stampasse nulla senza licenza
dei tre capi del Consiglio: poi passò tal cura agli Esecutori contro la
bestemmia. L'Indice di Clemente VIII non fu ricevuto che con certe
restrizioni, e nel concordato del 1596 si stabilirono nove capitoli: 1º
i libri sospesi dal nuovo Indice per doversi espurgare, possano vendersi
a chi abbia licenza dal vescovo o dall'inquisitore: 2º se gli stampatori
volessero ristamparli, potran essere corretti dal vescovo o
dall'inquisitore, senza mandarli a Roma; 3º de' libri nuovi si
consegnerà l'originale al segretario de' riformatori dello studio di
Padova o al cancelliere del capitano delle altre città; 4º sui libri si
stamperà la licenza avuta e il nome di chi gli ha riveduti: 5º non si
pongano figure disoneste; 6º i libraj per questa sola volta presentino
all'inquisitore l'inventario dei libri che hanno, per espurgare i notati
nell'Indice; 7º vescovi e inquisitori possano proibire solo per titolo
di eresia o per falsa licenza: 8º non son obbligati gli stampatori a
dare il giuramento; 9º gli eredi libraj diano all'inquisitore la nota
de' libri proibiti che trovassero nell'eredità.
Siffatti rigori non tolsero che la tipografia fosse una delle principali
e nobili industrie di Venezia, segnalata dagli Aldi, dai Baglioni, dai
Comini, dagli Zatta: anzi i Baglioni ottenero la nobiltà veneta, e gli
Albrizzi la dignità di procuratori di San Marco.
Ogni capoluogo del Veneto aveva il suo tribunal d'Inquisizione,
organizzato a immagine di quel di Venezia; e d'accordo coi riformatori
dello studio di Padova, facea la revisione de' libri e delle stampe; e
la licenza dovea registrarsi dal magistrato degli Esecutori contro la
bestemmia. Un consultore ecclesiastico ed uno secolare venivano
interrogati nelle differenze fra gli avvedimenti religiosi e i politici;
un Revisore dei brevi esaminava tutte le bolle e carte che venissero da
Roma.
Quanto dicemmo nel Discorso IX sulla scuola di Padova vuolsi inteso per
Venezia, di cui quella città era il ginnasio. Il Caracciolo denunzia
Padova come «ricetto di eretici; vi furono per alcun tempo non solo il
Vergerio, ma Enrico Scotta, Sigismondo Gelvo, Martin Borrao, il Gribaldo
e lo stesso Calvino, quando, fuggito di Picardia, venne in Italia e
arrivò sino a Firenze. Chioggia aveva il vescovo molto sospetto
d'eresia, sicchè poi al Concilio non fu arrestato sol per la protezione
del cardinale di Trento. In universale di tutta questa provincia di
Venezia quanto fosse macchiata di eresie, si può scorgere dalla
relazione fatta di lei a papa Clemente VII dal vescovo Teatino».
Fra le lettere del Bullinger n'ha una del 30 marzo 1543, dove Osvaldo
Miconio parla d'un decano di Padova, il quale parea voler combinare i
riti cattolici colle nuove credenze; e d'un altro, non nominato, che in
colloquio sosteneva volersi un solo pastore e un solo ovile, si
osservasser la quaresima, il digiuno, le feste, l'intercession dei
santi, insomma (dice) connettere Cristo e Belial. Accenna pure d'un
altro italiano, che cattivossi Calvino in modo, da ottenerne una
commendatizia; eppure venuto ad Arovia, palesò di non credere nello
Spirito Santo.
Anche Bernardino Tomitano di Padova, che stampò una _Esposizione
letteraria del testo di Matteo evangelista_ (Venezia 1547), che
probabilmente è tradotta da Erasmo, fu accusato d'eresia, ma se ne
scolpò colla «Orazione I e II ai Signori della Sant'Inquisizione di
Venezia»; (Padova 1556).
Nell'archivio vaticano si trova una «Scrittura fatta sotto Federico
Cornaro vescovo di Padova circa il tollerare o non tollerare la licenza
della nazion germanica»[171], dove si muove lamenti perchè anche in
questa Università si esiga altrettanto che in quelle d'Inghilterra, di
Ginevra, di Germania, «che vogliono che tutti li forestieri dopo tre
giorni siano obbligati, lasciando il proprio rito, accomodarsi all'abuso
e licenza loro».
L'insegnamento degli Averroisti[172] sopravvisse nella scuola di Padova
anche dopo che di quelli la barbara forma era condannata dagli umanisti,
e il fondo dai Cattolici. Zabarella, Zimara, Federico Pendasio, Luigi
Alberti ed altri proseguirono quella tradizione, benchè repudiassero
tutti l'unità dell'intelletto. Francesco Ludovici veneziano, in una
delle tante continuazioni del poema dell'Ariosto, intitolata il _Trionfo
di Carlo Magno_, canta di Rinaldo, che penetrato nelle viscere del monte
Atlante, si trova nel tempio della Natura, e là vede dar l'esistenza a
quanto vegeta e respira; la quale Natura v'è collocata al posto di Dio,
come l'intelligenza e la ragione tengono luogo dell'anima. Interrogata
da Rinaldo perchè gli uomini abbiano anima più intelligente che le
bestie e immortale, la Natura risponde:
Nell'uom ne pon'io più (_d'intelletto_) ch'è mio volere;
E tanto è quel, che d'ogni altro animale
Eccede di lontan vostro savere.
Quell'altro poi, che in voi dici immortale,
Io non lo fo. Se Dio lo fa, sel faccia:
Che cosa ella si sia non so, nè quale.
Puote esser molto ben che a lui ne piaccia
Far, quando i corpi io fo, qualcosa in voi
Che torni al vostro fin nelle sue braccia;
E questo, se a te par, creder lo puoi.
Ultimo rappresentante di quella scuola ci appare Cesare Creminino da
Cento, che professò diciasette anni a Ferrara, poi quaranta a Padova. Le
poche cose sue stampate non ne giustificherebbero l'alta reputazione; ma
sussistono molte copie de' corsi che spiegava agli scolari. Egli non
accetta l'unicità dell'intelligenza: pone per intelletto attivo Dio
stesso, distinto dalle potenze dell'anima, sussistente per se stesso,
vita dell'universo, il qual universo non è, ma diventa (_mundus nunquam
est, nascitur semper et moritur_). Distingue sempre la verità filosofica
dalla teologica, e specialmente nell'aprire il trattato dell'anima dice
agli uditori: «Io non pretendo insegnarvi quel che hassi a credere
dell'anima, ma solo quel che disse Aristotele. Ora tutto quanto è in
Aristotele è contrario alla fede, e i teologi vi han risposto ad
esuberanza. Una volta per sempre ne siate avvertiti, acciocchè, se
udrete qualche proposizione di mal suono nel mio corso, sappiate ove
trovarne la risposta»[173].