Nel 1585 comparve un _Avviso piacevole dato alla bella Italia da un

giovane nobile francese_. Secondo il De Thou è opera di Francesco

Peratto, calvinista, che vi costipa quanto di peggio dissero contro del

papa i classici nostri, poi altri, e sostiene ch'esso è l'anticristo, e

che il ben d'Italia vorrebbe fosse sterminato. Vi rispose il Bellarmino

coll'_Appendix ad libros de summo pontifice, quæ continet responsionem

ad librum quendam anonymum_, e vi sostiene che la bellezza d'Italia «in

ciò consiste, che non è contaminata da veruna macchia d'eresia nè di

scisma».

Eppure com'egli sentisse la necessità di riguardi e transazioni il

mostrano certe istruzioni che dirigeva ad un nipote vescovo, tra il

resto dicendogli: «Viviamo in un tempo dov'è difficilissimo tutelare le

libertà ecclesiastiche senza incorrere nell'indignazione dei poteri

secolari. D'altro lato, se noi siamo timidi o negligenti, offendiamo Dio

stesso e il glorioso suo vicario. Bisogna col nostro modo di operare

mostrar ai principi e ai loro ministri che non cerchiamo occasioni di

cozzare con essi, ma che il solo timor di Dio e l'amore del suo nome ci

determinano a difendere le libertà della Chiesa. L'esserci avvolti in un

combattimento legittimo non ci tolga d'apprezzare la benevolenza de'

principi del secolo».

Il Bellarmino, già predicatore cercatissimo a ventidue anni, da san

Francesco Borgia spedito all'Università di Lovanio per opporsi

all'eresia serpeggiante, vi fu consacrato sacerdote; combattè Bajo che

deviava in punto alla Grazia, e continuò a predicare e istruire finchè

per titolo di salute si restituì a Roma. Nelle _Dispute delle

controversie della fede_ espone prima l'eresia, poi la dottrina della

Chiesa e i sentimenti de' teologi, rinfiancandoli non con

argomentazioni, ma con testi della Scrittura, dei Padri, de' Concilj e

colla pratica; infine confuta gli avversi. Modello d'ordine, di

precisione, di chiarezza, scevro dalle aridità e dal formalismo di

scuola, se sbaglia talvolta sul conto degli scrittori ecclesiastici, non

ancora passati al vaglio d'una critica severa, sa arditamente ripudiare

scritti apocrifi; non inveisce contro gli avversarj, ma appoggiato

all'autorità di teologi, li ribatte con chiara e precisa verità; e

Mosheim, uno dei più accanniti campioni dell'eterodossia, pretende che

«il candore e la buona fede di lui lo esposero a' rimbrotti de' teologi

cattolici, perchè ebbe cura di raccogliere le prove e le objezioni degli

avversarj, e per lo più esporle fedelmente in tutta la loro forza».

Uno de' tanti libelli usciti contro di lui narrava come, straziato dai

rimorsi, fossesi condotto alla santa casa di Loreto a confessare sue

colpe: ma uditene alcune, il penitenziere lo cacciò come

irreparabilmente dannato, sicchè cadde per terra, e fra orribili

scontorcimenti perì. Ciò stampavasi mentr'egli viveva in umiltà

laboriosa; ammirato per disinteresse e umiltà, in tutt'Europa volava il

suo nome e traducevasi il suo catechismo; un Tedesco venne apposta a

Roma, con un notajo attese presso la casa dove il Bellarmino abitava

finchè questi uscisse, fece rogar atto d'averlo veduto, e di ciò

glorioso tornò in patria: il papa lo creava cardinale _quia ei non habet

parem Ecclesia Dei quoad doctrinam_. E morendo santamente, professava

non solo tener tutta la fede cattolica, ma nel punto controverso della

Grazia pensare come i Gesuiti[146].

Anche l'altro gesuita Santarelli insegnava poter il papa infliggere al

re pene temporali, e per giuste cagioni sciogliere i sudditi dalla

fedeltà. Invano i suoi confratelli ritirarono tosto quell'opera; il

parlamento di Parigi e la Sorbona, cui era stata denunziata, la

condannarono ed arsero, obbligando i Gesuiti a far adesione a tale

condanna, e dichiarare l'indipendenza dei principi[147].

Per queste opinioni i Gesuiti furono dichiarati nemici ai re, apostoli

della democrazia, predicatori del tirannicidio, insomma precursori

dell'odierno liberalismo; il quale poi alla sua volta dovea sentenziarli

dispotici, oppressori del pensiero, alleati de' tiranni; e allora e

adesso senza esame o senza lealtà. Nè dobbiamo tacere come Clemente

VIII, in un'istruzione sull'Indice, raccomanda «si abolisca ciò che,

dietro alle sentenze, ai costumi, agli esempj gentileschi, favorisce la

polizia tirannica, e ne induce una ragion di Stato avversa alla

cristiana legge». Ecco da qual lato stesse il sentimento più umano.

Eppure corre opinione che la Riforma partorisse la libertà, e che la

Chiesa nostra la esecrasse. Il vero è che, divisa da quel punto l'Europa

in cattolica e protestante, cessò la comune azione civilizzatrice, e

bisognò congegnare un equilibrio, che d'allora divenne la legge

politica. Ridotta impotente alle più elevate attribuzioni sociali, e

ristretta ognor più alla vita individuale e al bisogno di conservarsi,

la Chiesa alleossi coi re, declinando dalla propensione popolare che

l'avea controdistinta nel medioevo; la tirannide uffiziale, che essa

avea sempre riprovata, ma che allora veniva introdotta dai principi

protestanti, si comunicò pure ai cattolici; e il clero, che non poteva

impedirla, pensò tornasse opportuna a frenare i dissensi baldanzosi:

mentre i principi, sentendosi minacciati dalla libertà del pensiero,

fecero sinonimi eretico e ribelle, e insieme li perseguitarono. Di

rimpatto i fautori della Riforma e d'una libertà sfrenata e

persecutrice, vedendo la Chiesa cattolica porsi dal lato della

resistenza e dei regni assoluti, contro le sorgenti franchigie

politiche, la denunziavano come sostegno del despotismo, inducendo

quella confusione di cose umane e divine, che il secol nostro si

compiace di rinnovare a sterminio della vera libertà.

Mentre dunque dapprima il delitto confondeasi col peccato, il fôro

secolare stava a servigio dell'ecclesiastico, alla Chiesa affluivano

tributi, tasse, diritti, or tutto cambiava. I papi, spoveriti di

mezzi[148], scaduti d'autorità, trovaronsi ben presto soccombenti

davanti all'assolutismo organizzato e armato, dovettero rassegnarsi a

molte concessioni per salvar l'essenziale, e lasciar che i principi

acquistassero passo a passo le attribuzioni ecclesiastiche, che i

Protestanti aveano carpite. La sanzione di tali acquisti viene espressa

ne' Concordati, che sono il preciso opposto della formola assurda e

micidiale, or proclamata da certuni, la separazione della Chiesa dallo

Stato. La Chiesa cattolica possiede la verità tutta, la verità pura, e

con essa i principj puri della giustizia e della prudenza, talchè anche

nell'ordine temporale è la più opportuna alla felicità. Ma se il dominio

suo è desiderabile, non sempre è possibile: mentre è necessario v'abbia

una potenza spirituale, sicura, indipendente, che eserciti diritti

proprj e costanti, conferitile dal divino suo fondatore. Essa riconosce

a se sola l'autorità di definire, corregger gli abusi, modificare,

riformare la disciplina esteriore, in quanto non si opponga ai dogmi e

al gius divino. Perciò, secondando i tempi, più volte consentì

privilegi, indulti, dispense, grazie, esenzioni. Finchè concernevano

piuttosto il favore concesso che non il vantaggio generale della Chiesa,

ebbero la forma ordinaria; ma dacchè trattossi di assicurar l'esercizio

dei diritti della religione, e modificavano talune discipline per

un'intera nazione, sicchè acquistavano effetto di legge obbligatoria,

vestirono forma più solenne, e chiamaronsi Concordati.

Furono sempre promossi dai principi per materie su cui non si estendono

le loro facoltà, prendendo l'aspetto di domanda, anzichè d'esigenza; e

la santa sede li sanzionò per gravi motivi, quali il libero esercizio

della religione cattolica o della giurisdizione episcopale; la libera

comunicazione dei fedeli col papa; l'uso dei beni; l'osservanza della

disciplina ecclesiastica; la nomina de' vescovi, attribuita ai capitoli

o ai principi; la cognizione delle cause ecclesiastiche e l'appello alla

santa sede; l'incolumità della fede e dei costumi de' Cattolici viventi

fra eterodossi, o simili intenti.

Roma li considerò come liberalità de' pontefici e dovere de' principi:

questi riconoscendo l'indipendenza dell'autorità ecclesiastica, quelli

dando concessioni per quiete delle coscienze. Non sarebbero patti

bilaterali, giacchè la Chiesa riservasi il diritto di interpretare,

modificare, abrogare: pure seguono la natura degli altri contratti

quanto alla durata e alla soluzione.

Ma oggi, che la Riforma s'è innestata sulla ragion di Stato, una

politica, sterminatrice d'ogni personalità giuridica, cassa

arbitrariamente gli accordi colla Chiesa, e la vuole segregata affatto

dallo Stato, protetta coll'ignorarla, in effetto perseguitata, spoglia

della proprietà, dell'associazione, dell'insegnamento, e ridotta alle

serene contemplazioni e a giaculatorie. Questa eresia sociale nel

linguaggio nuovo adombrasi col nome di Chiesa libera, e serve alle

volubili opinioni delle maggioranze politiche: anzichè accettare qual è

naturalmente il dualismo umano di anima e corpo, per cui la società,

attraverso alle cose mortali, pellegrina verso le eterne.

NOTE

[130] I confini delle due gerarchie sociali delineava insignemente nel

XII secolo Ugo da San Vittore. _Illa potestas dicitur sæcularis, ista

spiritualis nominatur. In utraque potestate diversi sunt gradus et

ordines potestatum, sub uno tamen utriusque capite distributi, et velut

ab uno principio deducti et ad unum relati. Terrena potestas caput habet

regem; spiritualis potestas summum pontificem; ad potestatem regis

pertinent quæ terrena sunt, et ad terrenam vitam facta omnia; ad

potestatem summi pontificis pertinent quæ sunt spiritualia, et vitæ

spirituali attributa universa._ De Sacramentis, lib. II, p. 2, c. 4.

[131] Distinguono l'infedeltà in positiva, privativa, negativa.

_Positiva_, di quelli che respingono la cognizione del vangelo:

_privativa_, di quelli che per colpa lo ignorano; _negativa_, di quelli

che non sentirono mai parlare della rivelazione. L'infedeltà positiva e

privativa non è scusabile dalla Chiesa; ma la negativa è involontaria, e

perciò non colpevole. Gesù Cristo disse: «Se non fossi venuto e non

avessi parlato, non avrebbero colpa» (Jo. XV, 22). E san Paolo (_ad

Rom._ X, 14): «Come crederanno a colui di cui non han sentito parlare, e

come ne sentiranno parlare se a loro non si predichi?». La Chiesa

condannò il dire che: «L'infedeltà, puramente negativa in quelli ai

quali non è stato predicato Gesù Cristo, è un peccato».

Quanto alla necessità del battesimo, il Concilio di Trento lo volle _in

re vel in voto_: e il desiderio implicito si può intendere in colui che,

pur non avendo conoscenza del battesimo, è nella disposizione di fare

tutto ciò che Dio prescrive come mezzo e salute. Vedi GOUSSET, _Teologia

dogmatica_. _Trattato della Chiesa_, parte I, capo V, art. III, N. 914.

[132] Vedasi sopra, nel Discorso III.

[133] A. VINET, _Essai sur la manifestation des convictions

religieuses_. Parigi 1842.

[134] Il Dumoulin diceva che i decreti del Concilio di Trento «non

possono menomamente esser ricevuti senza violare la maestà reale e la

sua giustizia senza calpestar l'autorità dei tre Stati di Francia;

l'autorità della Corte e del Parlamento e la libertà del popolo

cristiano». _Conseil sur le fait du Concile._

[135] L'_exequatur_ o _placet_ regio può esser considerato come una

notizia che il principe prende delle mutazioni di uffizj o di cose

pubbliche, che il potere universale pontifizio introduce nel dominio

particolare di esso principe, e fin qui è ispezione modesta e legittima.

Diviene usurpazione quando considera il papa come un principe straniero,

che non ha giurisdizione sul territorio altrui se non col beneplacito

dello Stato. Clemente VIII nel 1596 scriveva all'Olivares vicerè di

Napoli, che «è falsa la immemorabile antichità dell'_exequatur_, anzi ne

son notissime le origini e le cagioni». In fatto nacque essa durante il

grande scisma, quando Urbano VI nel 1378 ordinò ai vescovi di esaminar

le bolle pontifizie prima d'eseguirle, onde accertare se venissero dal

papa legittimo o dall'antipapa Clemente VII. I principi usarono l'eguale

cautela, ma cessata l'occasione, lasciarono ancora la libera autorità.

Chi primo pose restrizione fu il Portogallo verso il 1486, di che fu

avvertito seriamente da Sisto IV e da Innocenzo VIII: e i principi e i

ministri colsero volentieri quest'esempio per esercitare ingerenza sulle

provisioni papali, e legar la Chiesa allo Stato. Benedetto XIV, nel

gennajo 1742 dirigeva in tal proposito una istruzione alla Corte di

Torino, nella quale dicea tollerar la visione delle bolle e dei brevi,

ma senza che vi si apponesse alcun decreto d'esecuzione; e anche dalla

visione eccettuava le bolle dogmatiche in materia di fede, le bolle e i

brevi che regolano il ben vivere e i santi costumi, quelle di giubilei e

indulgenze, della sacra penitenzieria, e le lettere scritte dalle sacre

congregazioni ai vescovi o ad altre persone per informazione.

[136] Alcuni ecclesiastici impedivano di far passare le acque sulle loro

terre: libertà d'acquedotto ch'è uno de' più utili statuti antichi del

Milanese, e causa di tanta prosperità agricola. San Carlo, considerando

_hac in re non de Ecclesiæ ejusve ministrorum damno, sed de utilitate

evidenti agi_, comanda di non opporvisi. Editto 21 agosto 1572.

[137] È questa la più rinomata fra le delegazioni fatte dal pontefice a

secolari. Urbano II al 5 luglio 1098 avrebbe dato a re Roggero e suoi

successori le facoltà di legato a latere, e di eleggere loro vicarj col

titolo di giudici della Monarchia; avendo così giurisdizione sopra i

vescovi, sino a poter annullare interdetti e scomuniche e le sentenze

loro, e sospenderli; annichilar le sentenze e pene pontifizie se non

approvate da esso tribunale. Tanto erano esorbitanti tali concessioni,

che dubitavasi della autenticità. Esaminato bene l'atto, appare che, ne'

diplomi originali con cui Roggero eresse chiese e conventi, esprimeasi

sempre «con intesa e per comando di Urbano II»: il Baronio dimostrò la

falsità dell'atto del 1098, per lo che l'ultimo volume de' suoi _Annali_

fu escluso dalla Spagna, ed egli stesso ebbe l'esclusione da pontefice

nel conclave del 1605. Per quattrocentrenta anni non se ne trova

menzione, fin quando al 1513 l'avvocato Giovan Luca Barberio lo pubblicò

nel _Caput brevium_, collezione dei diplomi delle Due Sicilie, non

indicando donde l'avesse tratto. Nel 1578 dallo Zurita stampavasi

l'_Historia Sicula_ di Gaufrido Malaterra, contemporaneo di Urbano II,

nella quale esso breve era introdotto al lib. IV, c. 29, ma potrebbe

esservi intruso o alterato. Carlo V se ne giovò, e nel 1526 lo facea

sottoscrivere dai consiglieri di Sicilia, e pubblicare nel libro _De

Monarchia_.

Del resto quel breve porta _quod omni vitæ tuæ tempore, vel filii tui

Simonis, aut alterius, qui legitimus tui hæres extiterit, nullum in

terra potestatis vestræ, præter voluntatem aut consilium vestrum,

legatum romanæ Ecclesiæ statuemus: quinimmo, quæ per legatum acturi

sumus, per vestram industriam legati vice exhiberi volumus_, ecc. Valea

dunque soltanto per esso Roggero e pel suo primogenito Simone, o per

l'altro figlio. Eppure di là vennero interminabili contese, tratto

tratto sopite con particolari concessioni di papi; massimamente Clemente

XI colla costituzione del 1715 _Romanus pontifex_ provide a reprimere i

grandi abusi, e meglio Benedetto XIII fissò i limiti de' poteri della

Monarchia. Carlo VI violò subito il concordato, e in appresso i re se ne

fecero appoggio onde pretendere come legali quelle invasioni che in

Toscana e altrove si faceano sopra l'autorità ecclesiastica, e s'andò

via via ampliando, sin a vedersi nel 1860 Garibaldi sedere sul trono, e

ricevere l'incensata. Vedi _La Sicilia e la Santa Sede_. Malta 1865.

[138] Cronaca manuscritta nella biblioteca comunale di Palermo, 2. q. E.

55.

[139] Lo dichiara negli _Uffizi del Cardinale_, lib. I, p. 64.

[140] Questa teorica fu, ai dì nostri, ravvivata dal Gioberti nel

_Primato_ e nei _Prolegomeni_. Il padre Ventura disse che «il potere

politico dev'essere subordinato all'ecclesiastico quanto il domestico al

politico». Vedasi anche AUDISIO, _Diritto pubblico della Chiesa e delle

genti cristiane._ Vol. 3. Roma 1863.

[141] De laicis, lib. III, c. 6: _Certum est politicam potestatem a Deo

esse... Jus divinum nulli homini particulari dedit hanc potestatem; ergo

dedit multitudini... Respublica non potest per se ipsam exercere hanc

potestatem; ergo tenetur eam transferre in aliquem unum, vel aliquos

paucos... Pendet a consensu multitudinis constituere super se regem, vel

consules, vel alios magistratus... Sublato jure positivo, non est major

ratio cur ex multis æqualibus unus potius quam alius dominetur..._

[142] _Summus ponfifex simpliciter et absolute est supra Ecclesiam

universam et supra Concilium generale, ita ut nullum in terris supra se

judicem agnoscat._ De Concilii auctoritate, cap. 17.

[143] _De romano pontifice capite totius militantis Ecclesiæ,_ II, 29.

_Pontifex ut pontifex, etsi non habet ullam mere temporalem potestatem,

tamen in ordine ad bonum spirituale habet summam potestatem disponendi

de temporalibus rebus omnium Christianorum._

[144] _Reges quæ imperent justa facere imperando quæ volent injusta._

HOBBES, De cive 112. L'opinione attribuita al Bellarmino si fonda

principalmente sul _De romano pontifice_, lib. IV, c. 5; ma l'ultimo

punto suole travisarsi.

[145] L'_Antibellarmino_ di Adamo Scherzer; un altro di Samuele Weber,

l'_Antibellarmino contratto_ di Corrado Vorstio; l'_Antibellarmino

biblico_ di Giorgio Albrecht; il _Collegio antibellarminiano_ di Amando

Polano; le _Disputazioni antibellarminiane_ di Lodovico Crell; il

_Bellarmino enervato_ di Guglielmo Amesio; e taciamo altri, fra cui le

confutazioni di re Giacomo Stuart. Anche Duplessis-Mornay scrisse il

_Mistero d'iniquità o storia del papato, per quali progressi salì al

colmo; che opposizione gli fece la gente dabbene di tempo in tempo, dove

si difendono i diritti degli imperatori, re e principi cristiani contro

le asserzioni de cardinali Bellarmino e Baronio_. Saumur, 1611.

[146] Dopo altri, Agostino e Luigi De Backer stamparono a Liège, nel

1853 e seguenti, in sette grossi volumi la _Bibliothéque des écrivains

de la compagnie de Jesus_. Il catalogo delle opere del Bellarmino còlle

traduzioni e le confutazioni occupa quarantasei colonne. Molte volte

furono ristampate le _Disputationes de controversiis fidei adversus

hujus temporis hæreticos_. Il Bellarmino, a istanza del cardinale

Tarugi, compose la _Dottrina cristiana breve_: e per ordine di Clemente

VIII la _Dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana_. Fu

approvato dai più insigni teologi e dai papi, e dal Concilio romano del

1725: e attaccato dai Giansenisti, massime da G. B. Guadagnini; contro

del quale Francesco Gusta scrisse la _Difesa del Catechismo del vener.

cardinal Bellarmino_, Venezia 1799.

[147] A questo concetto del deporre i re da un pezzo rinunziarono i

papi. Il 23 giugno 1791 il cardinale Antonelli, prefetto della

Propaganda dirigeva una nota ai vescovi d'Irlanda, ove dice: «Bisogna

ben distinguere fra i veri diritti della sede apostolica e quel che

maliziosamente gl'imputano. La Santa Sede non insegnò mai che si deva

ricusare fedeltà a sovrani eretici, e che un giuramento prestato a re

fuor della comunione cattolica deva esser violato, o che sia permesso al

papa di privarli de' loro diritti temporali».

I vescovi degli Stati Uniti, raccolti nel V concilio di Baltimora,

mandarono al papa un indirizzo ove de' loro avversarj dicono: «Sforzansi

ispirare sospetti contro i loro fratelli cattolici che versarono il

sangue per la libertà di questo paese: pretendono che noi siamo sotto il

dominio del papa per le cose civili e politiche, e che così dipendiamo

da un sovrano straniero... Molti di noi dichiararono vigorosamente e con

giuramento che il papa non esercita verun potere civile; e questa

dichiarazione fu benissimo accetta da Gregorio XVI». Vedasi M. AFFRE,

_Essai sur la suprématie temporelle du pape, 1829_. Questi, contro il

Lamennais, dimostrò che la bolla di Bonifazio VIII è stata abrogata

pochi anni dopo da Clemente V in quanto diceva che la podestà temporale

fosse sottomessa alla correzione della potenza spirituale.

Francesco Suarez, al quale il Grozio non sapea trovar l'eguale per acume

filosofico e teologico, dimostra che sentimento comune de' giureconsulti

e teologi era che il potere dei re vien loro da Dio per mezzo del

popolo, e ne sono responsali non solo a Dio, ma anche al popolo. Un

predicatore davanti a Filippo II a Madrid, avendo pronunziato che «i

sovrani hanno potere assoluto sulla persona e i beni de' sudditi»,

l'Inquisizione lo processò, condannollo a penitenze e a ritrattarsi

dicendo dal pulpito che «i re non hanno sui loro sudditi altri poteri se

non quello accordato loro dal diritto divino e dall'umano, e nessuno che

proceda dalla loro volontà libera e assoluta». Vedi BALMÈS, _Il

Protestantismo paragonato al cattolicismo_.

Talmente si avea gelosia delle pretendenze papali, che la _Gerusalemme

conquistata_ del Tasso fu proibita dal parlamento di Parigi perchè,

descrivendo le turbolenze di Francia, vi si dice nel canto XX, 77 del

papa che

ei solo il re può dare al regno

E 'l regno al re, domi i tiranni e i mostri,

E placargli del cielo il grave sdegno.

[148] Il cardinale Sforza Pallavicini volea che la Corte di Roma fosse

ricchissima, affine di provvedere non solo allo spirito, ma anche alle

utilità secondo la carne, essendo «quell'anima che tiene in unità tanti

regni, e costituisce un corpo politico il più formidabile, il più

virtuoso, il più letterato, il più felice che sia in terra». Perciò

richiede «torrenti di pecunia», e viver pomposo di cardinali, e

proporzionato ne' vescovi; e che a Roma concorrano a servizio uomini

d'ogni natura, e quei che vivono solo dello spirito, e quei che per

soprapiù desiderano i beni mondani, e quei che tali beni antepongono a

quelli dell'anima.

DISCORSO XLV.

ERETICI NEL VENETO. ACCADEMIA DI VICENZA. FRANCESCO NEGRI. GIROLAMO

ZANCHI. ALTRI.

Fin dal 1248 Venezia avea stabilito si punissero quelli che un concilio

di prelati sentenziasse d'empietà; e nella promission ducale di Marino

Morosini nel 1249, per la prima volta si legge: _Ad honorem Dei et

sacrosanctæ matris Ecclesiæ et robur et defensionem fidei catholicæ,

studiosi erimus, cum consilio nostrorum consiliariorum vel majoris

partis, quod probi et discreti et catholici viri eligantur et

constituantur super inquirendis in Veneciis. Et omnes qui illis dati

erunt pro hæreticis per dominum patriarcam Gradensem, episcopum

Castellanum, vel per alios episcopos provinciæ ducatus Veneciarum,_

COMBURI FACIEMUS _de consilio nostrorum consiliariorum vel majoris

partis ipsorum._ Il 4 agosto 1289, ad istanza di Nicola IV s'introdusse

l'Inquisizione, composta di tre giudici, che erano il vescovo, un

domenicano e il nunzio apostolico: però non poteano seder a tribunale

senza commissione sottoscritta dal doge: solo dal doge poteano aver

ajuto nel loro uffizio: si depositerebbe una somma presso un deputato

del Comune, il quale ne farebbe le spese, e ne riceverebbe tutti gli

emolumenti e benefizj: vi assisterebbero tre _savj dell'eresia_,

incaricati dal doge per impedire gli abusi e tener informato il Governo

delle prese deliberazioni. Procedere doveano unicamente contra l'eresia;

non contra Turchi ed Ebrei i quali non sono eretici; non contra Greci,

perchè la loro controversia col papa non era ancora stata decisa; non

contra i bigami, perchè, il secondo matrimonio essendo nullo, aveano

violato le leggi civili, non il sacramento; gli usuraj pure non

intaccavano alcun dogma: i bestemmiatori mancavano di riverenza alla

religione, non la negavano: nè tampoco fatucchieri e stregoni doveano

esser competenza di quel tribunale, salvo che si provasse aveano abusato

de' sacramenti. Le ammende ricadevano all'erario, e agli eredi i beni

de' condannati.

Gli eretici d'Italia, vol. III · 第 16 / 101 段