giovane nobile francese_. Secondo il De Thou è opera di Francesco
Peratto, calvinista, che vi costipa quanto di peggio dissero contro del
papa i classici nostri, poi altri, e sostiene ch'esso è l'anticristo, e
che il ben d'Italia vorrebbe fosse sterminato. Vi rispose il Bellarmino
coll'_Appendix ad libros de summo pontifice, quæ continet responsionem
ad librum quendam anonymum_, e vi sostiene che la bellezza d'Italia «in
ciò consiste, che non è contaminata da veruna macchia d'eresia nè di
scisma».
Eppure com'egli sentisse la necessità di riguardi e transazioni il
mostrano certe istruzioni che dirigeva ad un nipote vescovo, tra il
resto dicendogli: «Viviamo in un tempo dov'è difficilissimo tutelare le
libertà ecclesiastiche senza incorrere nell'indignazione dei poteri
secolari. D'altro lato, se noi siamo timidi o negligenti, offendiamo Dio
stesso e il glorioso suo vicario. Bisogna col nostro modo di operare
mostrar ai principi e ai loro ministri che non cerchiamo occasioni di
cozzare con essi, ma che il solo timor di Dio e l'amore del suo nome ci
determinano a difendere le libertà della Chiesa. L'esserci avvolti in un
combattimento legittimo non ci tolga d'apprezzare la benevolenza de'
principi del secolo».
Il Bellarmino, già predicatore cercatissimo a ventidue anni, da san
Francesco Borgia spedito all'Università di Lovanio per opporsi
all'eresia serpeggiante, vi fu consacrato sacerdote; combattè Bajo che
deviava in punto alla Grazia, e continuò a predicare e istruire finchè
per titolo di salute si restituì a Roma. Nelle _Dispute delle
controversie della fede_ espone prima l'eresia, poi la dottrina della
Chiesa e i sentimenti de' teologi, rinfiancandoli non con
argomentazioni, ma con testi della Scrittura, dei Padri, de' Concilj e
colla pratica; infine confuta gli avversi. Modello d'ordine, di
precisione, di chiarezza, scevro dalle aridità e dal formalismo di
scuola, se sbaglia talvolta sul conto degli scrittori ecclesiastici, non
ancora passati al vaglio d'una critica severa, sa arditamente ripudiare
scritti apocrifi; non inveisce contro gli avversarj, ma appoggiato
all'autorità di teologi, li ribatte con chiara e precisa verità; e
Mosheim, uno dei più accanniti campioni dell'eterodossia, pretende che
«il candore e la buona fede di lui lo esposero a' rimbrotti de' teologi
cattolici, perchè ebbe cura di raccogliere le prove e le objezioni degli
avversarj, e per lo più esporle fedelmente in tutta la loro forza».
Uno de' tanti libelli usciti contro di lui narrava come, straziato dai
rimorsi, fossesi condotto alla santa casa di Loreto a confessare sue
colpe: ma uditene alcune, il penitenziere lo cacciò come
irreparabilmente dannato, sicchè cadde per terra, e fra orribili
scontorcimenti perì. Ciò stampavasi mentr'egli viveva in umiltà
laboriosa; ammirato per disinteresse e umiltà, in tutt'Europa volava il
suo nome e traducevasi il suo catechismo; un Tedesco venne apposta a
Roma, con un notajo attese presso la casa dove il Bellarmino abitava
finchè questi uscisse, fece rogar atto d'averlo veduto, e di ciò
glorioso tornò in patria: il papa lo creava cardinale _quia ei non habet
parem Ecclesia Dei quoad doctrinam_. E morendo santamente, professava
non solo tener tutta la fede cattolica, ma nel punto controverso della
Grazia pensare come i Gesuiti[146].
Anche l'altro gesuita Santarelli insegnava poter il papa infliggere al
re pene temporali, e per giuste cagioni sciogliere i sudditi dalla
fedeltà. Invano i suoi confratelli ritirarono tosto quell'opera; il
parlamento di Parigi e la Sorbona, cui era stata denunziata, la
condannarono ed arsero, obbligando i Gesuiti a far adesione a tale
condanna, e dichiarare l'indipendenza dei principi[147].
Per queste opinioni i Gesuiti furono dichiarati nemici ai re, apostoli
della democrazia, predicatori del tirannicidio, insomma precursori
dell'odierno liberalismo; il quale poi alla sua volta dovea sentenziarli
dispotici, oppressori del pensiero, alleati de' tiranni; e allora e
adesso senza esame o senza lealtà. Nè dobbiamo tacere come Clemente
VIII, in un'istruzione sull'Indice, raccomanda «si abolisca ciò che,
dietro alle sentenze, ai costumi, agli esempj gentileschi, favorisce la
polizia tirannica, e ne induce una ragion di Stato avversa alla
cristiana legge». Ecco da qual lato stesse il sentimento più umano.
Eppure corre opinione che la Riforma partorisse la libertà, e che la
Chiesa nostra la esecrasse. Il vero è che, divisa da quel punto l'Europa
in cattolica e protestante, cessò la comune azione civilizzatrice, e
bisognò congegnare un equilibrio, che d'allora divenne la legge
politica. Ridotta impotente alle più elevate attribuzioni sociali, e
ristretta ognor più alla vita individuale e al bisogno di conservarsi,
la Chiesa alleossi coi re, declinando dalla propensione popolare che
l'avea controdistinta nel medioevo; la tirannide uffiziale, che essa
avea sempre riprovata, ma che allora veniva introdotta dai principi
protestanti, si comunicò pure ai cattolici; e il clero, che non poteva
impedirla, pensò tornasse opportuna a frenare i dissensi baldanzosi:
mentre i principi, sentendosi minacciati dalla libertà del pensiero,
fecero sinonimi eretico e ribelle, e insieme li perseguitarono. Di
rimpatto i fautori della Riforma e d'una libertà sfrenata e
persecutrice, vedendo la Chiesa cattolica porsi dal lato della
resistenza e dei regni assoluti, contro le sorgenti franchigie
politiche, la denunziavano come sostegno del despotismo, inducendo
quella confusione di cose umane e divine, che il secol nostro si
compiace di rinnovare a sterminio della vera libertà.
Mentre dunque dapprima il delitto confondeasi col peccato, il fôro
secolare stava a servigio dell'ecclesiastico, alla Chiesa affluivano
tributi, tasse, diritti, or tutto cambiava. I papi, spoveriti di
mezzi[148], scaduti d'autorità, trovaronsi ben presto soccombenti
davanti all'assolutismo organizzato e armato, dovettero rassegnarsi a
molte concessioni per salvar l'essenziale, e lasciar che i principi
acquistassero passo a passo le attribuzioni ecclesiastiche, che i
Protestanti aveano carpite. La sanzione di tali acquisti viene espressa
ne' Concordati, che sono il preciso opposto della formola assurda e
micidiale, or proclamata da certuni, la separazione della Chiesa dallo
Stato. La Chiesa cattolica possiede la verità tutta, la verità pura, e
con essa i principj puri della giustizia e della prudenza, talchè anche
nell'ordine temporale è la più opportuna alla felicità. Ma se il dominio
suo è desiderabile, non sempre è possibile: mentre è necessario v'abbia
una potenza spirituale, sicura, indipendente, che eserciti diritti
proprj e costanti, conferitile dal divino suo fondatore. Essa riconosce
a se sola l'autorità di definire, corregger gli abusi, modificare,
riformare la disciplina esteriore, in quanto non si opponga ai dogmi e
al gius divino. Perciò, secondando i tempi, più volte consentì
privilegi, indulti, dispense, grazie, esenzioni. Finchè concernevano
piuttosto il favore concesso che non il vantaggio generale della Chiesa,
ebbero la forma ordinaria; ma dacchè trattossi di assicurar l'esercizio
dei diritti della religione, e modificavano talune discipline per
un'intera nazione, sicchè acquistavano effetto di legge obbligatoria,
vestirono forma più solenne, e chiamaronsi Concordati.
Furono sempre promossi dai principi per materie su cui non si estendono
le loro facoltà, prendendo l'aspetto di domanda, anzichè d'esigenza; e
la santa sede li sanzionò per gravi motivi, quali il libero esercizio
della religione cattolica o della giurisdizione episcopale; la libera
comunicazione dei fedeli col papa; l'uso dei beni; l'osservanza della
disciplina ecclesiastica; la nomina de' vescovi, attribuita ai capitoli
o ai principi; la cognizione delle cause ecclesiastiche e l'appello alla
santa sede; l'incolumità della fede e dei costumi de' Cattolici viventi
fra eterodossi, o simili intenti.
Roma li considerò come liberalità de' pontefici e dovere de' principi:
questi riconoscendo l'indipendenza dell'autorità ecclesiastica, quelli
dando concessioni per quiete delle coscienze. Non sarebbero patti
bilaterali, giacchè la Chiesa riservasi il diritto di interpretare,
modificare, abrogare: pure seguono la natura degli altri contratti
quanto alla durata e alla soluzione.
Ma oggi, che la Riforma s'è innestata sulla ragion di Stato, una
politica, sterminatrice d'ogni personalità giuridica, cassa
arbitrariamente gli accordi colla Chiesa, e la vuole segregata affatto
dallo Stato, protetta coll'ignorarla, in effetto perseguitata, spoglia
della proprietà, dell'associazione, dell'insegnamento, e ridotta alle
serene contemplazioni e a giaculatorie. Questa eresia sociale nel
linguaggio nuovo adombrasi col nome di Chiesa libera, e serve alle
volubili opinioni delle maggioranze politiche: anzichè accettare qual è
naturalmente il dualismo umano di anima e corpo, per cui la società,
attraverso alle cose mortali, pellegrina verso le eterne.
NOTE
[130] I confini delle due gerarchie sociali delineava insignemente nel
XII secolo Ugo da San Vittore. _Illa potestas dicitur sæcularis, ista
spiritualis nominatur. In utraque potestate diversi sunt gradus et
ordines potestatum, sub uno tamen utriusque capite distributi, et velut
ab uno principio deducti et ad unum relati. Terrena potestas caput habet
regem; spiritualis potestas summum pontificem; ad potestatem regis
pertinent quæ terrena sunt, et ad terrenam vitam facta omnia; ad
potestatem summi pontificis pertinent quæ sunt spiritualia, et vitæ
spirituali attributa universa._ De Sacramentis, lib. II, p. 2, c. 4.
[131] Distinguono l'infedeltà in positiva, privativa, negativa.
_Positiva_, di quelli che respingono la cognizione del vangelo:
_privativa_, di quelli che per colpa lo ignorano; _negativa_, di quelli
che non sentirono mai parlare della rivelazione. L'infedeltà positiva e
privativa non è scusabile dalla Chiesa; ma la negativa è involontaria, e
perciò non colpevole. Gesù Cristo disse: «Se non fossi venuto e non
avessi parlato, non avrebbero colpa» (Jo. XV, 22). E san Paolo (_ad
Rom._ X, 14): «Come crederanno a colui di cui non han sentito parlare, e
come ne sentiranno parlare se a loro non si predichi?». La Chiesa
condannò il dire che: «L'infedeltà, puramente negativa in quelli ai
quali non è stato predicato Gesù Cristo, è un peccato».
Quanto alla necessità del battesimo, il Concilio di Trento lo volle _in
re vel in voto_: e il desiderio implicito si può intendere in colui che,
pur non avendo conoscenza del battesimo, è nella disposizione di fare
tutto ciò che Dio prescrive come mezzo e salute. Vedi GOUSSET, _Teologia
dogmatica_. _Trattato della Chiesa_, parte I, capo V, art. III, N. 914.
[132] Vedasi sopra, nel Discorso III.
[133] A. VINET, _Essai sur la manifestation des convictions
religieuses_. Parigi 1842.
[134] Il Dumoulin diceva che i decreti del Concilio di Trento «non
possono menomamente esser ricevuti senza violare la maestà reale e la
sua giustizia senza calpestar l'autorità dei tre Stati di Francia;
l'autorità della Corte e del Parlamento e la libertà del popolo
cristiano». _Conseil sur le fait du Concile._
[135] L'_exequatur_ o _placet_ regio può esser considerato come una
notizia che il principe prende delle mutazioni di uffizj o di cose
pubbliche, che il potere universale pontifizio introduce nel dominio
particolare di esso principe, e fin qui è ispezione modesta e legittima.
Diviene usurpazione quando considera il papa come un principe straniero,
che non ha giurisdizione sul territorio altrui se non col beneplacito
dello Stato. Clemente VIII nel 1596 scriveva all'Olivares vicerè di
Napoli, che «è falsa la immemorabile antichità dell'_exequatur_, anzi ne
son notissime le origini e le cagioni». In fatto nacque essa durante il
grande scisma, quando Urbano VI nel 1378 ordinò ai vescovi di esaminar
le bolle pontifizie prima d'eseguirle, onde accertare se venissero dal
papa legittimo o dall'antipapa Clemente VII. I principi usarono l'eguale
cautela, ma cessata l'occasione, lasciarono ancora la libera autorità.
Chi primo pose restrizione fu il Portogallo verso il 1486, di che fu
avvertito seriamente da Sisto IV e da Innocenzo VIII: e i principi e i
ministri colsero volentieri quest'esempio per esercitare ingerenza sulle
provisioni papali, e legar la Chiesa allo Stato. Benedetto XIV, nel
gennajo 1742 dirigeva in tal proposito una istruzione alla Corte di
Torino, nella quale dicea tollerar la visione delle bolle e dei brevi,
ma senza che vi si apponesse alcun decreto d'esecuzione; e anche dalla
visione eccettuava le bolle dogmatiche in materia di fede, le bolle e i
brevi che regolano il ben vivere e i santi costumi, quelle di giubilei e
indulgenze, della sacra penitenzieria, e le lettere scritte dalle sacre
congregazioni ai vescovi o ad altre persone per informazione.
[136] Alcuni ecclesiastici impedivano di far passare le acque sulle loro
terre: libertà d'acquedotto ch'è uno de' più utili statuti antichi del
Milanese, e causa di tanta prosperità agricola. San Carlo, considerando
_hac in re non de Ecclesiæ ejusve ministrorum damno, sed de utilitate
evidenti agi_, comanda di non opporvisi. Editto 21 agosto 1572.
[137] È questa la più rinomata fra le delegazioni fatte dal pontefice a
secolari. Urbano II al 5 luglio 1098 avrebbe dato a re Roggero e suoi
successori le facoltà di legato a latere, e di eleggere loro vicarj col
titolo di giudici della Monarchia; avendo così giurisdizione sopra i
vescovi, sino a poter annullare interdetti e scomuniche e le sentenze
loro, e sospenderli; annichilar le sentenze e pene pontifizie se non
approvate da esso tribunale. Tanto erano esorbitanti tali concessioni,
che dubitavasi della autenticità. Esaminato bene l'atto, appare che, ne'
diplomi originali con cui Roggero eresse chiese e conventi, esprimeasi
sempre «con intesa e per comando di Urbano II»: il Baronio dimostrò la
falsità dell'atto del 1098, per lo che l'ultimo volume de' suoi _Annali_
fu escluso dalla Spagna, ed egli stesso ebbe l'esclusione da pontefice
nel conclave del 1605. Per quattrocentrenta anni non se ne trova
menzione, fin quando al 1513 l'avvocato Giovan Luca Barberio lo pubblicò
nel _Caput brevium_, collezione dei diplomi delle Due Sicilie, non
indicando donde l'avesse tratto. Nel 1578 dallo Zurita stampavasi
l'_Historia Sicula_ di Gaufrido Malaterra, contemporaneo di Urbano II,
nella quale esso breve era introdotto al lib. IV, c. 29, ma potrebbe
esservi intruso o alterato. Carlo V se ne giovò, e nel 1526 lo facea
sottoscrivere dai consiglieri di Sicilia, e pubblicare nel libro _De
Monarchia_.
Del resto quel breve porta _quod omni vitæ tuæ tempore, vel filii tui
Simonis, aut alterius, qui legitimus tui hæres extiterit, nullum in
terra potestatis vestræ, præter voluntatem aut consilium vestrum,
legatum romanæ Ecclesiæ statuemus: quinimmo, quæ per legatum acturi
sumus, per vestram industriam legati vice exhiberi volumus_, ecc. Valea
dunque soltanto per esso Roggero e pel suo primogenito Simone, o per
l'altro figlio. Eppure di là vennero interminabili contese, tratto
tratto sopite con particolari concessioni di papi; massimamente Clemente
XI colla costituzione del 1715 _Romanus pontifex_ provide a reprimere i
grandi abusi, e meglio Benedetto XIII fissò i limiti de' poteri della
Monarchia. Carlo VI violò subito il concordato, e in appresso i re se ne
fecero appoggio onde pretendere come legali quelle invasioni che in
Toscana e altrove si faceano sopra l'autorità ecclesiastica, e s'andò
via via ampliando, sin a vedersi nel 1860 Garibaldi sedere sul trono, e
ricevere l'incensata. Vedi _La Sicilia e la Santa Sede_. Malta 1865.
[138] Cronaca manuscritta nella biblioteca comunale di Palermo, 2. q. E.
55.
[139] Lo dichiara negli _Uffizi del Cardinale_, lib. I, p. 64.
[140] Questa teorica fu, ai dì nostri, ravvivata dal Gioberti nel
_Primato_ e nei _Prolegomeni_. Il padre Ventura disse che «il potere
politico dev'essere subordinato all'ecclesiastico quanto il domestico al
politico». Vedasi anche AUDISIO, _Diritto pubblico della Chiesa e delle
genti cristiane._ Vol. 3. Roma 1863.
[141] De laicis, lib. III, c. 6: _Certum est politicam potestatem a Deo
esse... Jus divinum nulli homini particulari dedit hanc potestatem; ergo
dedit multitudini... Respublica non potest per se ipsam exercere hanc
potestatem; ergo tenetur eam transferre in aliquem unum, vel aliquos
paucos... Pendet a consensu multitudinis constituere super se regem, vel
consules, vel alios magistratus... Sublato jure positivo, non est major
ratio cur ex multis æqualibus unus potius quam alius dominetur..._
[142] _Summus ponfifex simpliciter et absolute est supra Ecclesiam
universam et supra Concilium generale, ita ut nullum in terris supra se
judicem agnoscat._ De Concilii auctoritate, cap. 17.
[143] _De romano pontifice capite totius militantis Ecclesiæ,_ II, 29.
_Pontifex ut pontifex, etsi non habet ullam mere temporalem potestatem,
tamen in ordine ad bonum spirituale habet summam potestatem disponendi
de temporalibus rebus omnium Christianorum._
[144] _Reges quæ imperent justa facere imperando quæ volent injusta._
HOBBES, De cive 112. L'opinione attribuita al Bellarmino si fonda
principalmente sul _De romano pontifice_, lib. IV, c. 5; ma l'ultimo
punto suole travisarsi.
[145] L'_Antibellarmino_ di Adamo Scherzer; un altro di Samuele Weber,
l'_Antibellarmino contratto_ di Corrado Vorstio; l'_Antibellarmino
biblico_ di Giorgio Albrecht; il _Collegio antibellarminiano_ di Amando
Polano; le _Disputazioni antibellarminiane_ di Lodovico Crell; il
_Bellarmino enervato_ di Guglielmo Amesio; e taciamo altri, fra cui le
confutazioni di re Giacomo Stuart. Anche Duplessis-Mornay scrisse il
_Mistero d'iniquità o storia del papato, per quali progressi salì al
colmo; che opposizione gli fece la gente dabbene di tempo in tempo, dove
si difendono i diritti degli imperatori, re e principi cristiani contro
le asserzioni de cardinali Bellarmino e Baronio_. Saumur, 1611.
[146] Dopo altri, Agostino e Luigi De Backer stamparono a Liège, nel
1853 e seguenti, in sette grossi volumi la _Bibliothéque des écrivains
de la compagnie de Jesus_. Il catalogo delle opere del Bellarmino còlle
traduzioni e le confutazioni occupa quarantasei colonne. Molte volte
furono ristampate le _Disputationes de controversiis fidei adversus
hujus temporis hæreticos_. Il Bellarmino, a istanza del cardinale
Tarugi, compose la _Dottrina cristiana breve_: e per ordine di Clemente
VIII la _Dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana_. Fu
approvato dai più insigni teologi e dai papi, e dal Concilio romano del
1725: e attaccato dai Giansenisti, massime da G. B. Guadagnini; contro
del quale Francesco Gusta scrisse la _Difesa del Catechismo del vener.
cardinal Bellarmino_, Venezia 1799.
[147] A questo concetto del deporre i re da un pezzo rinunziarono i
papi. Il 23 giugno 1791 il cardinale Antonelli, prefetto della
Propaganda dirigeva una nota ai vescovi d'Irlanda, ove dice: «Bisogna
ben distinguere fra i veri diritti della sede apostolica e quel che
maliziosamente gl'imputano. La Santa Sede non insegnò mai che si deva
ricusare fedeltà a sovrani eretici, e che un giuramento prestato a re
fuor della comunione cattolica deva esser violato, o che sia permesso al
papa di privarli de' loro diritti temporali».
I vescovi degli Stati Uniti, raccolti nel V concilio di Baltimora,
mandarono al papa un indirizzo ove de' loro avversarj dicono: «Sforzansi
ispirare sospetti contro i loro fratelli cattolici che versarono il
sangue per la libertà di questo paese: pretendono che noi siamo sotto il
dominio del papa per le cose civili e politiche, e che così dipendiamo
da un sovrano straniero... Molti di noi dichiararono vigorosamente e con
giuramento che il papa non esercita verun potere civile; e questa
dichiarazione fu benissimo accetta da Gregorio XVI». Vedasi M. AFFRE,
_Essai sur la suprématie temporelle du pape, 1829_. Questi, contro il
Lamennais, dimostrò che la bolla di Bonifazio VIII è stata abrogata
pochi anni dopo da Clemente V in quanto diceva che la podestà temporale
fosse sottomessa alla correzione della potenza spirituale.
Francesco Suarez, al quale il Grozio non sapea trovar l'eguale per acume
filosofico e teologico, dimostra che sentimento comune de' giureconsulti
e teologi era che il potere dei re vien loro da Dio per mezzo del
popolo, e ne sono responsali non solo a Dio, ma anche al popolo. Un
predicatore davanti a Filippo II a Madrid, avendo pronunziato che «i
sovrani hanno potere assoluto sulla persona e i beni de' sudditi»,
l'Inquisizione lo processò, condannollo a penitenze e a ritrattarsi
dicendo dal pulpito che «i re non hanno sui loro sudditi altri poteri se
non quello accordato loro dal diritto divino e dall'umano, e nessuno che
proceda dalla loro volontà libera e assoluta». Vedi BALMÈS, _Il
Protestantismo paragonato al cattolicismo_.
Talmente si avea gelosia delle pretendenze papali, che la _Gerusalemme
conquistata_ del Tasso fu proibita dal parlamento di Parigi perchè,
descrivendo le turbolenze di Francia, vi si dice nel canto XX, 77 del
papa che
ei solo il re può dare al regno
E 'l regno al re, domi i tiranni e i mostri,
E placargli del cielo il grave sdegno.
[148] Il cardinale Sforza Pallavicini volea che la Corte di Roma fosse
ricchissima, affine di provvedere non solo allo spirito, ma anche alle
utilità secondo la carne, essendo «quell'anima che tiene in unità tanti
regni, e costituisce un corpo politico il più formidabile, il più
virtuoso, il più letterato, il più felice che sia in terra». Perciò
richiede «torrenti di pecunia», e viver pomposo di cardinali, e
proporzionato ne' vescovi; e che a Roma concorrano a servizio uomini
d'ogni natura, e quei che vivono solo dello spirito, e quei che per
soprapiù desiderano i beni mondani, e quei che tali beni antepongono a
quelli dell'anima.
DISCORSO XLV.
ERETICI NEL VENETO. ACCADEMIA DI VICENZA. FRANCESCO NEGRI. GIROLAMO
ZANCHI. ALTRI.
Fin dal 1248 Venezia avea stabilito si punissero quelli che un concilio
di prelati sentenziasse d'empietà; e nella promission ducale di Marino
Morosini nel 1249, per la prima volta si legge: _Ad honorem Dei et
sacrosanctæ matris Ecclesiæ et robur et defensionem fidei catholicæ,
studiosi erimus, cum consilio nostrorum consiliariorum vel majoris
partis, quod probi et discreti et catholici viri eligantur et
constituantur super inquirendis in Veneciis. Et omnes qui illis dati
erunt pro hæreticis per dominum patriarcam Gradensem, episcopum
Castellanum, vel per alios episcopos provinciæ ducatus Veneciarum,_
COMBURI FACIEMUS _de consilio nostrorum consiliariorum vel majoris
partis ipsorum._ Il 4 agosto 1289, ad istanza di Nicola IV s'introdusse
l'Inquisizione, composta di tre giudici, che erano il vescovo, un
domenicano e il nunzio apostolico: però non poteano seder a tribunale
senza commissione sottoscritta dal doge: solo dal doge poteano aver
ajuto nel loro uffizio: si depositerebbe una somma presso un deputato
del Comune, il quale ne farebbe le spese, e ne riceverebbe tutti gli
emolumenti e benefizj: vi assisterebbero tre _savj dell'eresia_,
incaricati dal doge per impedire gli abusi e tener informato il Governo
delle prese deliberazioni. Procedere doveano unicamente contra l'eresia;
non contra Turchi ed Ebrei i quali non sono eretici; non contra Greci,
perchè la loro controversia col papa non era ancora stata decisa; non
contra i bigami, perchè, il secondo matrimonio essendo nullo, aveano
violato le leggi civili, non il sacramento; gli usuraj pure non
intaccavano alcun dogma: i bestemmiatori mancavano di riverenza alla
religione, non la negavano: nè tampoco fatucchieri e stregoni doveano
esser competenza di quel tribunale, salvo che si provasse aveano abusato
de' sacramenti. Le ammende ricadevano all'erario, e agli eredi i beni
de' condannati.