Ma al primo momento, tratti a sè tutti gli elementi della vita morale e

intellettuale, e rifattasi vigorosa col precisare il dogma ed emendare

la pratica, e posar come assolute le sue verità, e negando che fuori di

queste si dia salute [131], Roma non solo represse nelle genti latine la

propensione alla Riforma, ma volle ricondurre alla sua obbedienza i

traviati; e ripigliata l'offensiva, parve resuscitare i tempi della sua

prevalenza. Anche in questo punto correggendo il paganizzamento della

società, avrebbe voluto togliere ogni diversità interna di chiese

distinte, di riti nazionali, credendo prova di forza l'esigere di bel

nuovo quell'unità assoluta, che dapprincipio aveva salvato la civiltà.

Come le reliquie d'un esercito scompigliato si rannodano allo stato

maggiore, così i Cattolici sentirono la necessità di stringersi al papa:

e principalmente i Gesuiti, animati dall'alito del ringiovanito

cattolicismo, si applicarono a sostenere il solo pastore, attorno a cui

dovea formarsi un solo ovile.

La stampa avea mostrato un'inaspettata potenza facendosi aggressiva e

dissolvente sotto la bandiera della Riforma per iscassinare i poteri

stabiliti, le sovranità riconosciute, e ridurre all'intelligenza comune,

le objezioni accumulate da quindici secoli contro il cattolicismo; e

mentre prima o morivano coll'uomo che aveale inventate, o restavano fra

teologi ed eruditi, allora ottenne che la religione non fosse più

sovrana dell'opinione, ma le contraddizioni e gli attacchi, giusti o

ingiusti, venissero accreditati ed estesi. I Cattolici vollero da un

lato porre un argine a' suoi eccessi, dall'altro adoprarla ad assodare e

ricostruire; e stupendi scrittori comparvero anche nel campo nostro, non

solo profondi di dottrina, ma anche abili a spiegarla e diffonderla, e

nuovo grandioso campo s'aperse alla letteratura teologica e storica nel

propugnare l'autorità e le ragioni di Roma. Ma poichè il protestantismo

aveva implacabilmente osteggiato la santa sede, gli apologisti si

volgevano di preferenza a difenderla. Melchior Cano che pel primo fece

un trattato _De' luoghi teologici_, sostenendo i diritti del

sopranaturale e della rivelazione, appoggia la fede sulle profezie e i

miracoli: pure anche in esso e nei seguaci suoi trattasi della Chiesa e

del papato, più che delle prove e de' caratteri della rivelazione.

Le Decretali si diceano il codice della tirannia papale, a scapito

dell'autorità dei vescovi [132]. La severa critica dell'età nostra fe

ragione delle tante baje spacciate in proposito delle false,

riconoscendo che in fondo esse non istabilirono verun punto il quale già

non fosse convenuto; e che dirigevansi a sostenere l'indipendenza de'

vescovi, a fronte de' metropoliti; e ciò, non coll'inventare documenti,

bensì col raccogliere brani di costituzioni, e di lettere, o regie, o

pontificie, che già aveano vigore, e darvi forma di legge.

Pio IV elesse una congregazione che le coreggesse, rintegrando ciò

ch'era mutilato, sceverando lo spurio dal sincero, e riassettando la

cronologia. Dissipate le false Decretali, l'autorità pontifizia si trovò

più solida perchè più misurata, e venne rigenerato il diritto

ecclesiastico, il cui corpo si potè pubblicare sotto Gregorio XIII.

La baldanza d'un recente trionfo, o lo sforzo di chi dissimula la

sconfitta apparve nel ridestare, in un secolo di dubbio e di negazione,

le pretensioni che, in una età organica, aveano accampate Gregorio VII e

Innocenzo III, e asserire di nuovo il predominio illimitato della Chiesa

sopra lo Stato; il papa superiore a qualunque giudizio, e decaduto il re

che uscisse dal grembo cattolico. L'atto formale di queste pretensioni

fu la bolla, detta in _Cœna Domini_ perchè doveasi leggere solennemente

ogni giovedì santo. Antica e più volte aumentata, ebbe l'ultima mano da

Paolo V, e suole citarsi come il massimo dell'arroganza papale.

Tralasciando i punti di minor rilievo, e spogliandola delle frasi adatte

al tempo e alla curia, essa in ventiquattro paragrafi scomunica gli

eretici di qualsia nome, e chi li difende, o legge libri loro, o ne

tiene, ne stampa, ne diffonde;

chi appella dal papa al Concilio, o dalle ordinanze del papa o de'

commissarj suoi a' tribunali laici;

i pirati e corsari nel Mediterraneo, e chi depreda navi di Cristiani

naufragate in qualunque siasi mare;

chi impone nuovi o rincarisce antichi balzelli o tasse o pedaggi a' suoi

popoli;

chi somministra ai Turchi cavalli, arme, metalli, o altre munizioni da

guerra, o vi dà consigli;

chi offende nella persona i cardinali, patriarchi, vescovi, nunzj, o li

caccia dalle proprie terre; o giudici e procuratori deputati sopra cause

ecclesiastiche, o vieta di pubblicar le lettere apostoliche o i

monitorj;

chi le cause o le persone ecclesiastiche trae al fôro secolare, e fa

leggi contro la libertà ecclesiastica, o turba i vescovi nell'esercizio

di loro giurisdizione, o mette la mano sopra le entrate della Chiesa e i

benefizj, o impone tasse al clero;

chi turba i pellegrini diretti a Roma, o che ivi dimorano o ne tornano;

chi occupa o molesta il territorio della Chiesa, compresevi Sicilia,

Corsica, Sardegna; e così le Marche, l'Umbria, il principato di

Benevento, Avignone, il contado Venesino, e insomma quanto alla Chiesa

spetta _di fatto_. Estendesi la scomunica ai vasi d'oro e d'argento,

vesti, suppellettili, scritture, beni del palazzo apostolico; e non se

ne darà l'assoluzione se prima non siasi desistito dal fatto, o cassati

gli atti contrarj alla libertà ecclesiastica, distruggendoli dagli

archivj e dai libri; nè qualsivoglia privilegio o grazia valga perchè

possa uno venirne assolto che in articolo di morte, e anche allora deve

dar garanzia di pentimento e soddisfazione. La condanna colpisce pure

chi impedisse di pubblicare o attuare la bolla.

Le riazioni trascendono sempre, e in guerra armata o inerme il miglior

difendersi è l'attaccare. Se non che a condiscendere trovavansi poco

disposti i principi, i quali reluttarono contro il sinodo tridentino, e

accettandolo fecero riserva per le consuetudini e le leggi de' loro

Stati; e il frangere le barriere, al potere assoluto opposte

dall'immunità clericale, e cincischiare la giurisdizione ecclesiastica,

divenne l'intento di ciascuno Stato, parendo ai re che, per trovarsi

davvero indipendenti, non dovessero lasciar veruna ingerenza ad altri

nel proprio paese, nè consentirvi autorità che non fosse accentrata nel

Governo. Sino i più cattolici, impuntatisi in tali pretensioni, talvolta

sbigottirono i papi col minacciare d'abbandonare la messa per la Cena e

pel sermone; e con questi spauracchi li ridussero alla loro volontà.

Altri, senza spingersi tanto oltre e rinnegando la logica, procuravano

dipendere il meno possibile da Roma, solleticavano le ambizioni

nazionali, e a titolo d'indipendenza tendevano ad isolare i sacerdoti

dei loro Stati dagli altri, impedire le comunicazioni dirette col capo

spirituale, formando speciali Chiese, necessariamente docili al potere

locale per cui concessione esistevano, e che un moderno chiamò aborti

del protestantismo[133].

La superiorità dei Concilj al papa, pretesa in quelli di Costanza e

Basilea, fu ritenuta dai Tedeschi; i Francesi ne fecero il cardine delle

libertà gallicane, riconoscendo infallibile il papa sol quando sia unito

al consesso della Chiesa[134]. Ma anche nella Chiesa gallicana non

disputavasi della libertà individuale, bensì della distinzione delle due

potestà e della loro indipendenza; non facendosi cenno della libertà di

coscienza. Ora, l'ammettere un'opposizione non è un rinnegare i

contendenti; se anche non si riesca ad accordarli, la Chiesa e lo Stato

esistono, giacchè si contrastano.

Perchè mancassero appigli alle declamazioni contro l'avidità de'

prelati, era stabilito che delle ricchezze loro non ereditassero i

parenti, bensì la Chiesa romana; onde il papa mandava collettori per

tutto il mondo. Ed ecco derivarne controversie e dispute inestricabili

cogli eredi e colle chiese stesse, turbarsi i possessi, e viepiù sotto

papi rigorosi come Pio V. Dall'invigilare all'adempimento dei legati

pii, i vescovi traevano ragione di voler vedere i testamenti, ma con ciò

scoprivansi i secreti di famiglia, e fisicavasi sulle frodi supposte,

come poi fecero i governi moderni. La proibizione del concubinato

portava a ricorrere alla forza per isciogliere temporarie unioni, e le

curie volevano all'uopo valersi di birri e carceri proprie. Tutto ciò

parve usurpazione ai Governi, e l'andarono impedendo fin al punto che,

quasi il pontefice fosse uno straniero, il quale pretendesse invadere

colla sua universale la giurisdizione particolare del principe, si

sottoposero gli atti suoi e i suoi decreti a esame, a ordini di

esecuzione e di placitazione[135], dopo esaminato se ne rimanessero

«salvi i diritti dello Stato».

La bolla poi in _Cœna Domini_ fu ripudiata da alcuni, da altri accettata

col proposito di modificarla nell'applicazione; Venezia la ricusò, per

quanto il nunzio insistesse; l'Albuquerque governatore di Milano vi negò

l'_exequatur_; a Lucca non si teneano obbligatorj i decreti dei

funzionarj papali senza approvazione del magistrato; i duchi di Savoja

conferivano benefizj riservati al papa: i vescovi di Toscana lasciavano

ammollire nell'applicazione que' tremendi decreti. Ma i frati la

zelavano a rigore; guai a parlare di tasse sui beni ecclesiastici!

negando l'assoluzione a magistrati, cagionarono tumulti ad Arezzo, a

Massa marittima, a Montepulciano, a Cortona. E sparnazzavasi il nome

d'eretici, tale considerando chi disobbediva a un ordine papale.

A Genova era proibito tener assemblee presso i Gesuiti, pretestando vi

si facessero brogli per le elezioni; l'Inquisizione vi fu sempre tenuta

in freno, e dopo il 1669 sottoposta alla giunta di giurisdizione

ecclesiastica. Stefano Durazzo arcivescovo, martire della peste del

1556, interminabili dispute sostenne col doge sul posto che gli

competesse nel presbitero, e sul titolo d'eminenza; non soddisfatto,

negò coronare il doge, e la lotta si prolungò anche dopo che

l'arcivescovo ebbe abdicato.

I governatori di Milano alle riforme di Carlo Borromeo opponevano i

diritti regj, e quel senato i privilegi della Chiesa milanese; e Pio V

scrivendogli gli rammentava che _nulla re magis sæcularis potestas

stabilitur et augetur, quam amplificatione et autoritate ecclesiasticæ

ditionis; quidquid ad spirituale patrimonium firmamenti et virium

accedit, eo temporalis status maxime communitur; nam observantia et

pietas principum et magistratuum in ecclesiarum antistites, populos

ipsis adeo praebet obedientes, ut fatendum sit regnorum ac statuum

incolumitatem uno illo ecclesiastici juris præsidio tanquam fundamento

contineri, quod utinam contrariis ad multorum exitium exemplis non

pateret_.

Già dicemmo di san Carlo. Il suo cugino e successore Federico Borromeo

due volte per queste dispute dovette viaggiare a Roma; minacciò di

censure chi trafficasse con Svizzeri, e Grigioni eretici, e scomunicò il

governatore perchè, col proibire le risaje nelle vicinanze delle città,

arrogavasi giurisdizione su possessi ecclesiastici[136].

Il regno di Napoli se ne trovava viepiù compromesso, attesa la sua

feudale dipendenza dalla Santa Sede. Filippo II re di Spagna con qualche

restrizione ricevette i decreti del Concilio tridentino, e il 2 luglio

1564 ordinò al vicerè di Napoli, di pubblicarli perchè fossero osservati

anche in questo paese, protestando però non si derogava con essi alle

preminenze regali, nè ai patronati regj, od altri diritti della

sovranità. Esaminatili, il reggente vi trovò molti punti che

pregiudicavano tali diritti. Così il Concilio infligge scomunica e multa

a chi stampa libri sacri senza licenza del vescovo; or se alla Chiesa

spetta la censura, spetta al principe il consentire o no la stampa. Per

certi casi si dà licenza ai vescovi di procedere contro ecclesiastici e

secolari colla scomunica non solo, ma collo sfratto e con pene

pecuniarie anche forzose: ora l'esecuzione è attributo regio. Ad essi

vescovi è pure conferito l'approvare i maestri e professori, e con ciò

s'intacca l'autorità del principe e delle Università. Per fondar nuove

parrochie o seminarj, il vescovo può imporre decime, oblazioni, collette

sul popolo; mentre questo diritto è inerente alla sovranità, e non alla

podestà ecclesiastica. Così la visita e amministrazione di tutti i

luoghi pii e spedali e confraternite, il rivederne i conti, il commutar

la volontà de' testatori, l'imporre pene ai laici e patroni che

malversino le rendite e ragioni di loro chiese, il sottrarre ai

tribunali secolari i chierici tonsurati, sono atti che assottigliano la

giurisdizione civile. In quel regno, per abitudine antica, le censure

ingiuste o nulle erano fatte revocare, e ciò il Concilio proibiva; come

colpiva di scomunica e fin privazione di dominio i principi che

permettessero il duello; ai combattenti e padrini, oltre la censura,

infliggeva la confisca dei beni e perpetua infamia.

Pertanto il Concilio fu lasciato divulgare, ma senza pubblicazione

solenne, e si tenne in non cale ogni qual volta paresse pregiudicare la

regalia; nè bolla o rescritto di Roma valea senza l'_exequatur regium_,

e poichè il papa di ciò si offendeva, Filippo II gli scrisse non volesse

porsi all'avventura di veder di che cosa fosse capace un re potente

spinto all'estremo.

Nuovi urti cagionò la bolla _in Cœna Domini_, alla quale il vicerè duca

d'Alcala risolutamente si oppose, fino ad arrestare i libraj che la

stampassero; fu condannato alle galere uno che aveva pubblicato l'opera

del Baronio contro il privilegio d'esenzione, chiamato la Monarchia

Siciliana, pel quale al re competevano le divise e i diritti di legato

pontifizio [137]. Di rimpatto i vescovi pretendeano giurisdizione sui

testamenti, e per qualche tempo tenere i beni di chi moriva intestato,

applicandone una parte a suffragio del defunto: nei casi misti, cioè di

sacrilegio, usura, concubinato, incesto, spergiuro, bestemmia,

sortilegio, potesse procedere il fôro ecclesiastico o il secolare,

secondo che all'uno o all'altro fosse prima recata la querela; donde

inestricabili altercazioni. Il popolo vi trovava il suo conto, perocchè

nel 1582 essendosi messa la gabella d'un ducato ad ogni botte di vino,

il cappuccino frà Lupo uscì minacciando di grave castigo celeste quei

che la pagassero o la esigessero. Pensate se vi si diede ascolto: tanto

che fu dovuta sospendere. Nè pochi vescovi proibivano l'esazione delle

gabelle nella loro diocesi, in forza di quella bolla: e la Piazza di

Nido a Napoli ricusò un dazio nuovo, perchè non approvato dal papa. E il

papa vi dava rinfranco, e minacciava interdire la città; fu respinto dal

confessionale e privato del viatico chi, ne' consigli vicereali, aveva

opinato in contrario, e il famoso reggente Villani a stento ottenne

l'assoluzione in articolo di morte.

Per tal operare i doveri di suddito trovavansi in conflitto con quelli

di cristiano, nè vedeasi via di composizione. S'aggiungano a ciò le

citazioni che faceansi alla Curia di Roma, e i visitatori apostolici che

il papa mandava nel regno per esiger le decime, ed esaminare le

alienazioni indebite di beni ecclesiastici, e se adempiti i legati pii;

se no, trarli a vantaggio della fabbrica di san Pietro.

Privilegi ecclesiastici consentiti all'autorità secolare rendevano la

Sicilia indipendente da Roma, ma la sottomettevano alla Spagna e

all'Inquisizione, che quivi potea più che in altro paese d'Italia,

elidendo la giurisdizione dei vescovi, oppugnando la resistenza dei

vicerè, e alle prepotenze de' baroni opponendo la secreta efficacia de'

_foristi_ o famiglia del Sant'Uffizio. Avendo il duca di Terranuova

mandato in galera un orefice ladro, di Spagna gli venne ordine di

rilasciarlo perchè era forista del Sant'Uffizio, pagargli ducento scudi

per indennità, e far pubblica penitenza. Essendo nel 1602 bandito un

Mariano Alliata forista, il Sant'Uffizio intimò ai giudici lo

ripristinassero; e non obbedito, li scomunicò; e perchè l'arcivescovo

gli assolse dalla scomunica, il Sant'Uffizio scomunicò l'arcivescovo.

Questi ricorre al vicerè marchese di Feria, il quale manda contro gli

Inquisitori due compagnie d'alabardieri col connestabile e il manigoldo;

e gli Inquisitori dalle finestre del convento scomunicano costoro e

chiunque vi dà ajuto: i soldati sfondano la porta; ma trovando i frati

assisi in giro e tranquilli, non osano far violenza; al fine il dissenso

è accomodato ritirando l'interdetto e consegnando il delinquente agli

Inquisitori[138].

I principi mal tolleravano queste restrizioni alla loro autorità, e che

si avessero giudizj non solo, ma armi indipendenti dall'unità di governo

che andavano introducendo. Di qui una concatenazione di litigi, che

l'età nostra compassiona, ma che in fondo erano le quistioni

costituzionali d'allora, dove la libertà compariva sotto le cappe

pretesche, come ora in abito di avvocato e di senatore. Anticamente essa

libertà non era conosciuta che in forma di privilegi, e questi erano

tanti, così varj, così gelosamente protetti dalle corporazioni o

dall'energia personale, che costituivano un insieme robusto e bastevole

di pubbliche garanzie. La Chiesa era stata la prima ad acquistar e

assicurare la sua libertà, e sovente offrì un asilo alle pubbliche o

individuali, che mancavano di sicurezza. Quando la monarchia assoluta le

assorbì tutte, molti popoli credettero che le immunità della Chiesa, più

o meno rispettate, fossero un compenso più o meno sufficiente di quanto

i principi aveano tolto, e zelarono le immunità ecclesiastiche.

Taglieggiata da principi, la politica romana parve si voltasse a

favorire di preferenza i popoli, perchè ragionava de' loro diritti, e

ponea qualcosa di sopra all'onnipotenza dello Stato e dei re. Chi seguì

le nostre disquisizioni ha potuto vedere come ella avesse sempre

prediletto i governi elettivi, il suffragio popolare, la preminenza dei

migliori; sempre all'assolutezza regia opposte la legge di Dio, cioè la

giustizia eterna. Sottentrati i secoli princicipeschi, il diritto nuovo

vi surrogava i dominj ereditarj, la onnipotenza parlamentare, cioè la

supremazia del numero e della forza; e scassinata l'autorità divina, si

dovette cercare nuovi fondamenti alle obbligazioni dei privati e delle

nazioni.

Fra i pensatori italiani che si staccarono dalla Chiesa già altrove

mentovammo Alberico Gentile. Fondator della dottrina del diritto

pubblico, separava questo dalla religione, volendo che le differenze di

fede e di culto nulla ingerissero sulle relazioni di Stato e sulle

ambascerie. Però ne' pubblicisti d'allora sentesi la riazione cattolica

sebben sieno protestanti, non ostentando più le sguaiate immoralità di

Guicciardini e Machiavello, l'indifferenza tra il bene ed il male, la

venerazione per la riuscita qualunque ne siano i mezzi. Molti de' nostri

corsero quei campi, senza lasciarvi orme insigni. Scipione Ammirato

difende la Corte di Roma, e nega che da essa venga lo sbranamento

d'Italia, il quale del resto egli preferisce a una «mal costante e

peggio impiastrata unione», la qual non potrebbe ottenersi senza la

ruina del paese. Paolo Paruta, adoratore della libertà della sua

Venezia, ritrasse la guerra di questa coi Turchi, che è l'epopea della

riscossa cattolica, della quale quanto egli stesso risentisse appare nel

Soliloquio sopra la propria vita. Giovanni Botero piemontese, segretario

di san Carlo e di Federico Borromeo, nella _Ragione di Stato_, una

teorica intera della economia dello Stato fonda sul Vangelo, vale a dire

sulla giustizia e l'umanità, in perfetta opposizione al Machiavello, che

combatte sempre e non nomina mai[139]. Messo che lo Stato sia «dominio

fermo sopra i popoli», giustifica troppo i mezzi di conservarlo; approva

la strage del san Bartolomeo, mentre sgradisce la cacciata dei Mori di

Spagna, e loda la Francia d'aver concesso libertà di culto ai

Protestanti. Da orgoglio e potenza derivano i vizj del clero, che altra

autorità non dovrebbe avere se non quella venutagli dalla moderazione e

dal disinteresse. Nella _Regia Sapientia_ ammanisce precetti alla

condotta dei re, traendoli da passi scritturali, donde forse tolse

esempio d'ispirazione Bossuet alla sua _Politica tratta dalla santa

scrittura_.

Ma i liberali protestanti non giungevano che alla negazione, resistendo

al despotismo in nome del diritto non del dovere, o zelando quel

criticismo inesperto, che vede le piaghe, non la difficoltà del rimedio,

e che distruggendo il rispetto, incita alla disobbedienza. Essi

tacciavano i Cattolici di legittimare la resistenza agli arbitrj; di

voler che anche la Chiesa partecipasse al potere, anzichè concentrarlo

tutto ne' principi; di supporre qualcosa di superiore e anteriore ai

patti sociali, là dove essi non deducevano le obbligazioni se non dalle

leggi; d'insegnare con san Tommaso che l'obbedienza ai re è subordinata

all'obbedienza dovuta alla giustizia.

I teologi nostri sostenevano che la papale sovrasta alla prerogativa

politica, perchè di diritto divino[140]. Se rispondeasi dover essere

divino anche il diritto dei principi, altrimenti qual ne sarebbe il

fondamento? essi non esitavano a rispondere, il popolo, sancendo così la

sovranità di questo, cioè il diritto che Dio conferì alle società di

provedere al proprio governo qualora ne manchino; non però di violare

diritti acquistati, nè di sostituire il capriccio della folla alle

legittime istituzioni.

Personificazione di tali idee fu Roberto Bellarmino gesuita da

Montepulciano (1542-1621). Secondo lui, la podestà civile deriva da Dio;

prescindendo dalle forme particolari di monarchia, aristocrazia o

democrazia, fondasi sulla natura umana, e non essendo insita ad alcun

uomo in particolare, appartiene all'intera società. La società non può

esercitarla da se medesima, onde è tenuta trasferirla in alcuno od

alcuni, e dal consenso della moltitudine dipende il costituirsi un re o

consoli o altri magistrati, come il diritto il cambiarli[141].

Fine diretto e immediato della Chiesa è l'ordine spirituale, del

principe il temporale. Se il principe trascende a danno delle anime, la

Chiesa dee richiamarlo, e lo può anche esautorare.

La supremazia papale è sottratta da qualsiasi giudizio; essendo il papa

anima della società, di cui non è che corpo la potestà temporale[142].

Però negli affari civili non deve egli maneggiarsi, salvo ne' paesi suoi

vassalli; anzi è lecito resistergli qualora turbi lo Stato, e impedire

che sia obbedito. Deporre i re non può ad arbitrio, se pur non sieno

suoi vassalli; ben può mutarne il regno ad altri, ove lo esiga la salute

delle anime, e qualora egli pronunzii, una nazione deve cessare

d'obbedirgli[143].

Questo sistema giuridico insieme e storico è quel che noi esponemmo

dominare ne' tempi ove professavasi regnante Cristo. Alla monarchia pura

antepone il Bellarmino quella temperata dall'aristocrazia; e se pur dice

che il papa può l'ingiustizia render giustizia, convien ricordarsi che

Hobbes attribuiva lo stesso diritto ai re[144].

La sua opera spiacque grandemente a Napoli e a Parigi; neppure gradì a

Roma, e Sisto V la pose all'Indice, ma contro il voto della

Congregazione, sicchè ben tosto ne fu depennata; e ad attestarne il

merito basterebbe sapere che ben ventidue opere uscirono a

confutarlo[145], anzi si eressero cattedre a posta per ciò.

Gli eretici d'Italia, vol. III · 第 15 / 101 段