intellettuale, e rifattasi vigorosa col precisare il dogma ed emendare
la pratica, e posar come assolute le sue verità, e negando che fuori di
queste si dia salute [131], Roma non solo represse nelle genti latine la
propensione alla Riforma, ma volle ricondurre alla sua obbedienza i
traviati; e ripigliata l'offensiva, parve resuscitare i tempi della sua
prevalenza. Anche in questo punto correggendo il paganizzamento della
società, avrebbe voluto togliere ogni diversità interna di chiese
distinte, di riti nazionali, credendo prova di forza l'esigere di bel
nuovo quell'unità assoluta, che dapprincipio aveva salvato la civiltà.
Come le reliquie d'un esercito scompigliato si rannodano allo stato
maggiore, così i Cattolici sentirono la necessità di stringersi al papa:
e principalmente i Gesuiti, animati dall'alito del ringiovanito
cattolicismo, si applicarono a sostenere il solo pastore, attorno a cui
dovea formarsi un solo ovile.
La stampa avea mostrato un'inaspettata potenza facendosi aggressiva e
dissolvente sotto la bandiera della Riforma per iscassinare i poteri
stabiliti, le sovranità riconosciute, e ridurre all'intelligenza comune,
le objezioni accumulate da quindici secoli contro il cattolicismo; e
mentre prima o morivano coll'uomo che aveale inventate, o restavano fra
teologi ed eruditi, allora ottenne che la religione non fosse più
sovrana dell'opinione, ma le contraddizioni e gli attacchi, giusti o
ingiusti, venissero accreditati ed estesi. I Cattolici vollero da un
lato porre un argine a' suoi eccessi, dall'altro adoprarla ad assodare e
ricostruire; e stupendi scrittori comparvero anche nel campo nostro, non
solo profondi di dottrina, ma anche abili a spiegarla e diffonderla, e
nuovo grandioso campo s'aperse alla letteratura teologica e storica nel
propugnare l'autorità e le ragioni di Roma. Ma poichè il protestantismo
aveva implacabilmente osteggiato la santa sede, gli apologisti si
volgevano di preferenza a difenderla. Melchior Cano che pel primo fece
un trattato _De' luoghi teologici_, sostenendo i diritti del
sopranaturale e della rivelazione, appoggia la fede sulle profezie e i
miracoli: pure anche in esso e nei seguaci suoi trattasi della Chiesa e
del papato, più che delle prove e de' caratteri della rivelazione.
Le Decretali si diceano il codice della tirannia papale, a scapito
dell'autorità dei vescovi [132]. La severa critica dell'età nostra fe
ragione delle tante baje spacciate in proposito delle false,
riconoscendo che in fondo esse non istabilirono verun punto il quale già
non fosse convenuto; e che dirigevansi a sostenere l'indipendenza de'
vescovi, a fronte de' metropoliti; e ciò, non coll'inventare documenti,
bensì col raccogliere brani di costituzioni, e di lettere, o regie, o
pontificie, che già aveano vigore, e darvi forma di legge.
Pio IV elesse una congregazione che le coreggesse, rintegrando ciò
ch'era mutilato, sceverando lo spurio dal sincero, e riassettando la
cronologia. Dissipate le false Decretali, l'autorità pontifizia si trovò
più solida perchè più misurata, e venne rigenerato il diritto
ecclesiastico, il cui corpo si potè pubblicare sotto Gregorio XIII.
La baldanza d'un recente trionfo, o lo sforzo di chi dissimula la
sconfitta apparve nel ridestare, in un secolo di dubbio e di negazione,
le pretensioni che, in una età organica, aveano accampate Gregorio VII e
Innocenzo III, e asserire di nuovo il predominio illimitato della Chiesa
sopra lo Stato; il papa superiore a qualunque giudizio, e decaduto il re
che uscisse dal grembo cattolico. L'atto formale di queste pretensioni
fu la bolla, detta in _Cœna Domini_ perchè doveasi leggere solennemente
ogni giovedì santo. Antica e più volte aumentata, ebbe l'ultima mano da
Paolo V, e suole citarsi come il massimo dell'arroganza papale.
Tralasciando i punti di minor rilievo, e spogliandola delle frasi adatte
al tempo e alla curia, essa in ventiquattro paragrafi scomunica gli
eretici di qualsia nome, e chi li difende, o legge libri loro, o ne
tiene, ne stampa, ne diffonde;
chi appella dal papa al Concilio, o dalle ordinanze del papa o de'
commissarj suoi a' tribunali laici;
i pirati e corsari nel Mediterraneo, e chi depreda navi di Cristiani
naufragate in qualunque siasi mare;
chi impone nuovi o rincarisce antichi balzelli o tasse o pedaggi a' suoi
popoli;
chi somministra ai Turchi cavalli, arme, metalli, o altre munizioni da
guerra, o vi dà consigli;
chi offende nella persona i cardinali, patriarchi, vescovi, nunzj, o li
caccia dalle proprie terre; o giudici e procuratori deputati sopra cause
ecclesiastiche, o vieta di pubblicar le lettere apostoliche o i
monitorj;
chi le cause o le persone ecclesiastiche trae al fôro secolare, e fa
leggi contro la libertà ecclesiastica, o turba i vescovi nell'esercizio
di loro giurisdizione, o mette la mano sopra le entrate della Chiesa e i
benefizj, o impone tasse al clero;
chi turba i pellegrini diretti a Roma, o che ivi dimorano o ne tornano;
chi occupa o molesta il territorio della Chiesa, compresevi Sicilia,
Corsica, Sardegna; e così le Marche, l'Umbria, il principato di
Benevento, Avignone, il contado Venesino, e insomma quanto alla Chiesa
spetta _di fatto_. Estendesi la scomunica ai vasi d'oro e d'argento,
vesti, suppellettili, scritture, beni del palazzo apostolico; e non se
ne darà l'assoluzione se prima non siasi desistito dal fatto, o cassati
gli atti contrarj alla libertà ecclesiastica, distruggendoli dagli
archivj e dai libri; nè qualsivoglia privilegio o grazia valga perchè
possa uno venirne assolto che in articolo di morte, e anche allora deve
dar garanzia di pentimento e soddisfazione. La condanna colpisce pure
chi impedisse di pubblicare o attuare la bolla.
Le riazioni trascendono sempre, e in guerra armata o inerme il miglior
difendersi è l'attaccare. Se non che a condiscendere trovavansi poco
disposti i principi, i quali reluttarono contro il sinodo tridentino, e
accettandolo fecero riserva per le consuetudini e le leggi de' loro
Stati; e il frangere le barriere, al potere assoluto opposte
dall'immunità clericale, e cincischiare la giurisdizione ecclesiastica,
divenne l'intento di ciascuno Stato, parendo ai re che, per trovarsi
davvero indipendenti, non dovessero lasciar veruna ingerenza ad altri
nel proprio paese, nè consentirvi autorità che non fosse accentrata nel
Governo. Sino i più cattolici, impuntatisi in tali pretensioni, talvolta
sbigottirono i papi col minacciare d'abbandonare la messa per la Cena e
pel sermone; e con questi spauracchi li ridussero alla loro volontà.
Altri, senza spingersi tanto oltre e rinnegando la logica, procuravano
dipendere il meno possibile da Roma, solleticavano le ambizioni
nazionali, e a titolo d'indipendenza tendevano ad isolare i sacerdoti
dei loro Stati dagli altri, impedire le comunicazioni dirette col capo
spirituale, formando speciali Chiese, necessariamente docili al potere
locale per cui concessione esistevano, e che un moderno chiamò aborti
del protestantismo[133].
La superiorità dei Concilj al papa, pretesa in quelli di Costanza e
Basilea, fu ritenuta dai Tedeschi; i Francesi ne fecero il cardine delle
libertà gallicane, riconoscendo infallibile il papa sol quando sia unito
al consesso della Chiesa[134]. Ma anche nella Chiesa gallicana non
disputavasi della libertà individuale, bensì della distinzione delle due
potestà e della loro indipendenza; non facendosi cenno della libertà di
coscienza. Ora, l'ammettere un'opposizione non è un rinnegare i
contendenti; se anche non si riesca ad accordarli, la Chiesa e lo Stato
esistono, giacchè si contrastano.
Perchè mancassero appigli alle declamazioni contro l'avidità de'
prelati, era stabilito che delle ricchezze loro non ereditassero i
parenti, bensì la Chiesa romana; onde il papa mandava collettori per
tutto il mondo. Ed ecco derivarne controversie e dispute inestricabili
cogli eredi e colle chiese stesse, turbarsi i possessi, e viepiù sotto
papi rigorosi come Pio V. Dall'invigilare all'adempimento dei legati
pii, i vescovi traevano ragione di voler vedere i testamenti, ma con ciò
scoprivansi i secreti di famiglia, e fisicavasi sulle frodi supposte,
come poi fecero i governi moderni. La proibizione del concubinato
portava a ricorrere alla forza per isciogliere temporarie unioni, e le
curie volevano all'uopo valersi di birri e carceri proprie. Tutto ciò
parve usurpazione ai Governi, e l'andarono impedendo fin al punto che,
quasi il pontefice fosse uno straniero, il quale pretendesse invadere
colla sua universale la giurisdizione particolare del principe, si
sottoposero gli atti suoi e i suoi decreti a esame, a ordini di
esecuzione e di placitazione[135], dopo esaminato se ne rimanessero
«salvi i diritti dello Stato».
La bolla poi in _Cœna Domini_ fu ripudiata da alcuni, da altri accettata
col proposito di modificarla nell'applicazione; Venezia la ricusò, per
quanto il nunzio insistesse; l'Albuquerque governatore di Milano vi negò
l'_exequatur_; a Lucca non si teneano obbligatorj i decreti dei
funzionarj papali senza approvazione del magistrato; i duchi di Savoja
conferivano benefizj riservati al papa: i vescovi di Toscana lasciavano
ammollire nell'applicazione que' tremendi decreti. Ma i frati la
zelavano a rigore; guai a parlare di tasse sui beni ecclesiastici!
negando l'assoluzione a magistrati, cagionarono tumulti ad Arezzo, a
Massa marittima, a Montepulciano, a Cortona. E sparnazzavasi il nome
d'eretici, tale considerando chi disobbediva a un ordine papale.
A Genova era proibito tener assemblee presso i Gesuiti, pretestando vi
si facessero brogli per le elezioni; l'Inquisizione vi fu sempre tenuta
in freno, e dopo il 1669 sottoposta alla giunta di giurisdizione
ecclesiastica. Stefano Durazzo arcivescovo, martire della peste del
1556, interminabili dispute sostenne col doge sul posto che gli
competesse nel presbitero, e sul titolo d'eminenza; non soddisfatto,
negò coronare il doge, e la lotta si prolungò anche dopo che
l'arcivescovo ebbe abdicato.
I governatori di Milano alle riforme di Carlo Borromeo opponevano i
diritti regj, e quel senato i privilegi della Chiesa milanese; e Pio V
scrivendogli gli rammentava che _nulla re magis sæcularis potestas
stabilitur et augetur, quam amplificatione et autoritate ecclesiasticæ
ditionis; quidquid ad spirituale patrimonium firmamenti et virium
accedit, eo temporalis status maxime communitur; nam observantia et
pietas principum et magistratuum in ecclesiarum antistites, populos
ipsis adeo praebet obedientes, ut fatendum sit regnorum ac statuum
incolumitatem uno illo ecclesiastici juris præsidio tanquam fundamento
contineri, quod utinam contrariis ad multorum exitium exemplis non
pateret_.
Già dicemmo di san Carlo. Il suo cugino e successore Federico Borromeo
due volte per queste dispute dovette viaggiare a Roma; minacciò di
censure chi trafficasse con Svizzeri, e Grigioni eretici, e scomunicò il
governatore perchè, col proibire le risaje nelle vicinanze delle città,
arrogavasi giurisdizione su possessi ecclesiastici[136].
Il regno di Napoli se ne trovava viepiù compromesso, attesa la sua
feudale dipendenza dalla Santa Sede. Filippo II re di Spagna con qualche
restrizione ricevette i decreti del Concilio tridentino, e il 2 luglio
1564 ordinò al vicerè di Napoli, di pubblicarli perchè fossero osservati
anche in questo paese, protestando però non si derogava con essi alle
preminenze regali, nè ai patronati regj, od altri diritti della
sovranità. Esaminatili, il reggente vi trovò molti punti che
pregiudicavano tali diritti. Così il Concilio infligge scomunica e multa
a chi stampa libri sacri senza licenza del vescovo; or se alla Chiesa
spetta la censura, spetta al principe il consentire o no la stampa. Per
certi casi si dà licenza ai vescovi di procedere contro ecclesiastici e
secolari colla scomunica non solo, ma collo sfratto e con pene
pecuniarie anche forzose: ora l'esecuzione è attributo regio. Ad essi
vescovi è pure conferito l'approvare i maestri e professori, e con ciò
s'intacca l'autorità del principe e delle Università. Per fondar nuove
parrochie o seminarj, il vescovo può imporre decime, oblazioni, collette
sul popolo; mentre questo diritto è inerente alla sovranità, e non alla
podestà ecclesiastica. Così la visita e amministrazione di tutti i
luoghi pii e spedali e confraternite, il rivederne i conti, il commutar
la volontà de' testatori, l'imporre pene ai laici e patroni che
malversino le rendite e ragioni di loro chiese, il sottrarre ai
tribunali secolari i chierici tonsurati, sono atti che assottigliano la
giurisdizione civile. In quel regno, per abitudine antica, le censure
ingiuste o nulle erano fatte revocare, e ciò il Concilio proibiva; come
colpiva di scomunica e fin privazione di dominio i principi che
permettessero il duello; ai combattenti e padrini, oltre la censura,
infliggeva la confisca dei beni e perpetua infamia.
Pertanto il Concilio fu lasciato divulgare, ma senza pubblicazione
solenne, e si tenne in non cale ogni qual volta paresse pregiudicare la
regalia; nè bolla o rescritto di Roma valea senza l'_exequatur regium_,
e poichè il papa di ciò si offendeva, Filippo II gli scrisse non volesse
porsi all'avventura di veder di che cosa fosse capace un re potente
spinto all'estremo.
Nuovi urti cagionò la bolla _in Cœna Domini_, alla quale il vicerè duca
d'Alcala risolutamente si oppose, fino ad arrestare i libraj che la
stampassero; fu condannato alle galere uno che aveva pubblicato l'opera
del Baronio contro il privilegio d'esenzione, chiamato la Monarchia
Siciliana, pel quale al re competevano le divise e i diritti di legato
pontifizio [137]. Di rimpatto i vescovi pretendeano giurisdizione sui
testamenti, e per qualche tempo tenere i beni di chi moriva intestato,
applicandone una parte a suffragio del defunto: nei casi misti, cioè di
sacrilegio, usura, concubinato, incesto, spergiuro, bestemmia,
sortilegio, potesse procedere il fôro ecclesiastico o il secolare,
secondo che all'uno o all'altro fosse prima recata la querela; donde
inestricabili altercazioni. Il popolo vi trovava il suo conto, perocchè
nel 1582 essendosi messa la gabella d'un ducato ad ogni botte di vino,
il cappuccino frà Lupo uscì minacciando di grave castigo celeste quei
che la pagassero o la esigessero. Pensate se vi si diede ascolto: tanto
che fu dovuta sospendere. Nè pochi vescovi proibivano l'esazione delle
gabelle nella loro diocesi, in forza di quella bolla: e la Piazza di
Nido a Napoli ricusò un dazio nuovo, perchè non approvato dal papa. E il
papa vi dava rinfranco, e minacciava interdire la città; fu respinto dal
confessionale e privato del viatico chi, ne' consigli vicereali, aveva
opinato in contrario, e il famoso reggente Villani a stento ottenne
l'assoluzione in articolo di morte.
Per tal operare i doveri di suddito trovavansi in conflitto con quelli
di cristiano, nè vedeasi via di composizione. S'aggiungano a ciò le
citazioni che faceansi alla Curia di Roma, e i visitatori apostolici che
il papa mandava nel regno per esiger le decime, ed esaminare le
alienazioni indebite di beni ecclesiastici, e se adempiti i legati pii;
se no, trarli a vantaggio della fabbrica di san Pietro.
Privilegi ecclesiastici consentiti all'autorità secolare rendevano la
Sicilia indipendente da Roma, ma la sottomettevano alla Spagna e
all'Inquisizione, che quivi potea più che in altro paese d'Italia,
elidendo la giurisdizione dei vescovi, oppugnando la resistenza dei
vicerè, e alle prepotenze de' baroni opponendo la secreta efficacia de'
_foristi_ o famiglia del Sant'Uffizio. Avendo il duca di Terranuova
mandato in galera un orefice ladro, di Spagna gli venne ordine di
rilasciarlo perchè era forista del Sant'Uffizio, pagargli ducento scudi
per indennità, e far pubblica penitenza. Essendo nel 1602 bandito un
Mariano Alliata forista, il Sant'Uffizio intimò ai giudici lo
ripristinassero; e non obbedito, li scomunicò; e perchè l'arcivescovo
gli assolse dalla scomunica, il Sant'Uffizio scomunicò l'arcivescovo.
Questi ricorre al vicerè marchese di Feria, il quale manda contro gli
Inquisitori due compagnie d'alabardieri col connestabile e il manigoldo;
e gli Inquisitori dalle finestre del convento scomunicano costoro e
chiunque vi dà ajuto: i soldati sfondano la porta; ma trovando i frati
assisi in giro e tranquilli, non osano far violenza; al fine il dissenso
è accomodato ritirando l'interdetto e consegnando il delinquente agli
Inquisitori[138].
I principi mal tolleravano queste restrizioni alla loro autorità, e che
si avessero giudizj non solo, ma armi indipendenti dall'unità di governo
che andavano introducendo. Di qui una concatenazione di litigi, che
l'età nostra compassiona, ma che in fondo erano le quistioni
costituzionali d'allora, dove la libertà compariva sotto le cappe
pretesche, come ora in abito di avvocato e di senatore. Anticamente essa
libertà non era conosciuta che in forma di privilegi, e questi erano
tanti, così varj, così gelosamente protetti dalle corporazioni o
dall'energia personale, che costituivano un insieme robusto e bastevole
di pubbliche garanzie. La Chiesa era stata la prima ad acquistar e
assicurare la sua libertà, e sovente offrì un asilo alle pubbliche o
individuali, che mancavano di sicurezza. Quando la monarchia assoluta le
assorbì tutte, molti popoli credettero che le immunità della Chiesa, più
o meno rispettate, fossero un compenso più o meno sufficiente di quanto
i principi aveano tolto, e zelarono le immunità ecclesiastiche.
Taglieggiata da principi, la politica romana parve si voltasse a
favorire di preferenza i popoli, perchè ragionava de' loro diritti, e
ponea qualcosa di sopra all'onnipotenza dello Stato e dei re. Chi seguì
le nostre disquisizioni ha potuto vedere come ella avesse sempre
prediletto i governi elettivi, il suffragio popolare, la preminenza dei
migliori; sempre all'assolutezza regia opposte la legge di Dio, cioè la
giustizia eterna. Sottentrati i secoli princicipeschi, il diritto nuovo
vi surrogava i dominj ereditarj, la onnipotenza parlamentare, cioè la
supremazia del numero e della forza; e scassinata l'autorità divina, si
dovette cercare nuovi fondamenti alle obbligazioni dei privati e delle
nazioni.
Fra i pensatori italiani che si staccarono dalla Chiesa già altrove
mentovammo Alberico Gentile. Fondator della dottrina del diritto
pubblico, separava questo dalla religione, volendo che le differenze di
fede e di culto nulla ingerissero sulle relazioni di Stato e sulle
ambascerie. Però ne' pubblicisti d'allora sentesi la riazione cattolica
sebben sieno protestanti, non ostentando più le sguaiate immoralità di
Guicciardini e Machiavello, l'indifferenza tra il bene ed il male, la
venerazione per la riuscita qualunque ne siano i mezzi. Molti de' nostri
corsero quei campi, senza lasciarvi orme insigni. Scipione Ammirato
difende la Corte di Roma, e nega che da essa venga lo sbranamento
d'Italia, il quale del resto egli preferisce a una «mal costante e
peggio impiastrata unione», la qual non potrebbe ottenersi senza la
ruina del paese. Paolo Paruta, adoratore della libertà della sua
Venezia, ritrasse la guerra di questa coi Turchi, che è l'epopea della
riscossa cattolica, della quale quanto egli stesso risentisse appare nel
Soliloquio sopra la propria vita. Giovanni Botero piemontese, segretario
di san Carlo e di Federico Borromeo, nella _Ragione di Stato_, una
teorica intera della economia dello Stato fonda sul Vangelo, vale a dire
sulla giustizia e l'umanità, in perfetta opposizione al Machiavello, che
combatte sempre e non nomina mai[139]. Messo che lo Stato sia «dominio
fermo sopra i popoli», giustifica troppo i mezzi di conservarlo; approva
la strage del san Bartolomeo, mentre sgradisce la cacciata dei Mori di
Spagna, e loda la Francia d'aver concesso libertà di culto ai
Protestanti. Da orgoglio e potenza derivano i vizj del clero, che altra
autorità non dovrebbe avere se non quella venutagli dalla moderazione e
dal disinteresse. Nella _Regia Sapientia_ ammanisce precetti alla
condotta dei re, traendoli da passi scritturali, donde forse tolse
esempio d'ispirazione Bossuet alla sua _Politica tratta dalla santa
scrittura_.
Ma i liberali protestanti non giungevano che alla negazione, resistendo
al despotismo in nome del diritto non del dovere, o zelando quel
criticismo inesperto, che vede le piaghe, non la difficoltà del rimedio,
e che distruggendo il rispetto, incita alla disobbedienza. Essi
tacciavano i Cattolici di legittimare la resistenza agli arbitrj; di
voler che anche la Chiesa partecipasse al potere, anzichè concentrarlo
tutto ne' principi; di supporre qualcosa di superiore e anteriore ai
patti sociali, là dove essi non deducevano le obbligazioni se non dalle
leggi; d'insegnare con san Tommaso che l'obbedienza ai re è subordinata
all'obbedienza dovuta alla giustizia.
I teologi nostri sostenevano che la papale sovrasta alla prerogativa
politica, perchè di diritto divino[140]. Se rispondeasi dover essere
divino anche il diritto dei principi, altrimenti qual ne sarebbe il
fondamento? essi non esitavano a rispondere, il popolo, sancendo così la
sovranità di questo, cioè il diritto che Dio conferì alle società di
provedere al proprio governo qualora ne manchino; non però di violare
diritti acquistati, nè di sostituire il capriccio della folla alle
legittime istituzioni.
Personificazione di tali idee fu Roberto Bellarmino gesuita da
Montepulciano (1542-1621). Secondo lui, la podestà civile deriva da Dio;
prescindendo dalle forme particolari di monarchia, aristocrazia o
democrazia, fondasi sulla natura umana, e non essendo insita ad alcun
uomo in particolare, appartiene all'intera società. La società non può
esercitarla da se medesima, onde è tenuta trasferirla in alcuno od
alcuni, e dal consenso della moltitudine dipende il costituirsi un re o
consoli o altri magistrati, come il diritto il cambiarli[141].
Fine diretto e immediato della Chiesa è l'ordine spirituale, del
principe il temporale. Se il principe trascende a danno delle anime, la
Chiesa dee richiamarlo, e lo può anche esautorare.
La supremazia papale è sottratta da qualsiasi giudizio; essendo il papa
anima della società, di cui non è che corpo la potestà temporale[142].
Però negli affari civili non deve egli maneggiarsi, salvo ne' paesi suoi
vassalli; anzi è lecito resistergli qualora turbi lo Stato, e impedire
che sia obbedito. Deporre i re non può ad arbitrio, se pur non sieno
suoi vassalli; ben può mutarne il regno ad altri, ove lo esiga la salute
delle anime, e qualora egli pronunzii, una nazione deve cessare
d'obbedirgli[143].
Questo sistema giuridico insieme e storico è quel che noi esponemmo
dominare ne' tempi ove professavasi regnante Cristo. Alla monarchia pura
antepone il Bellarmino quella temperata dall'aristocrazia; e se pur dice
che il papa può l'ingiustizia render giustizia, convien ricordarsi che
Hobbes attribuiva lo stesso diritto ai re[144].
La sua opera spiacque grandemente a Napoli e a Parigi; neppure gradì a
Roma, e Sisto V la pose all'Indice, ma contro il voto della
Congregazione, sicchè ben tosto ne fu depennata; e ad attestarne il
merito basterebbe sapere che ben ventidue opere uscirono a
confutarlo[145], anzi si eressero cattedre a posta per ciò.