CAPITOLO LXXIV.

Il feudalismo.

Tante volontà così distinte e fin contrarie, eppur tutte attive,

ci mostrano quanto cambiamento erasi operato nella società.

Unità, accentramento di tutte le forze vive erano concetti romani,

che sopravivevano ormai soltanto nella Chiesa. Il Germano vuole

l'indipendenza personale; bisogna che ognuno sia sovrano per esser

libero; e in ciò consiste appunto la feudalità, e ne deriva una

catena d'obbligazioni, formando la più singolare mistura di libertà

e barbarie, di disciplina e indipendenza, un campo a nuove virtù e a

violenze irrefrenate.

Come mai gli ordinamenti presi a tutelare la gelosa libertà, finirono

col togliere fin quella degli atti privati? Per meglio comprenderlo

distinguiamo ciò che nel feudo andava costantemente unito; la proprietà

e la sovranità.

Un capo di liberi Germani, quando si subordinasse ad un generale per

uscire con esso a lontane spedizioni, conservava imperio sulla propria

banda guerriera, benchè egli medesimo accettasse un padrone. Si aveva

dunque già una gerarchia; ma la dipendenza era personale affatto, e

talmente libera, che il commilitone poteva abbandonare a sua voglia

il capo prescelto. Le terre col comun sangue conquistate vennero a

considerarsi comuni, e furono divise fra i capi di banda. Attaccati

essi alla terra e al signore da cui la riconoscevano, venne a ridursi

stabile la relazione con questo, e all'antica eguaglianza surrogossi

un'aristocrazia militare, che dai vinti Romani desumeva il principio e

il fatto della proprietà individuale.

_Od_ in antico tedesco significava bene di fortuna; il qual nome

posposto ad _all_ o _alt_, cioè antico, formò _allodio_; e _fee_,

ricompensa, formò _feudo_. Allodio vorrebbe dunque dire un possesso

antico, regolato colle consuetudini natìe de' Germani, ed esente da

qualsivoglia obbligazione particolare; mentre feudo (che, alterando il

senso d'una parola ecclesiastica, fu anche detto _benefizio_) esprimeva

una possessione conferita da un alto signore in ricompensa di servigi

resi, e coll'obbligo di nuovi. Dovere primo del capo barbaro era il dar

guerrieri all'esercito regio. Ignorando le complicatissime guise onde

oggi si leva, mantiene, provvede la truppa, il capo assegnava porzione

de' suoi terreni a diversi, col patto che armassero e nutrissero un

certo numero d'uomini ciascuno. Questi vassalli a vicenda suddividevano

la proprietà e l'obbligo ad altri; e così formavasi una catena di

dipendenze.

I benefizj si consideravano come premj del valore, e perciò conceduti

personalmente; e i signori erano gelosi di rivocarli, per avere

onde compensare altri servigi, e assicurare la futura felicità de'

commilitoni. Non ispogliavano il vassallo sinchè vivo e sinchè fedele

a' suoi doveri; ma non cadeva nelle costumanze germaniche il contrarre

od imporre obblighi per la posterità. Però era naturale che essi

compagni s'ingegnassero di ridursi indipendenti, e di assicurare in

casa quel possesso; ed è indole delle proprietà il tendere a farsi

ereditarie, di modo che la famiglia vi s'innesti ed assodi. Tali

cominciarono alcune per via di privilegio reale: l'imitazione le

crebbe, sino a diventare la forma universale.

Sempre però vi si conservava il carattere di personali, col

rinnovare il giuramento ogniqualvolta si mutasse il possessore, e col

conferirgliene l'investitura. Egli, a testa scoverta, deposto bastone

e spada, inginocchiato davanti al caposignore, e poste le sue mani in

quelle di lui, diceva: — Da quest'oggi io divengo vostr'uomo, e vi

terrò fede del possesso che impetro da voi»; indi giurava fedeltà,

e tesa la destra sovra un libro sacro, ripigliava: — Signor mio, io

vi sarò fedele e leale, non attenterò alla persona o ad alcun membro

vostro, vi serberò fede del possesso che vi domando, vi renderò

lealmente le consuetudini ed i servigi che vi devo; così Dio e i santi

m'ajutino». Allora baciava il libro, ma senza genuflessioni nè altro

atto d'umiltà; e il signore gli dava l'investitura, consegnandogli

un ramo d'albero, una zolla od altro simbolo, mediante il quale il

vassallo consideravasi divenuto _uomo_ del suo signore.

Quest'è il modo più semplice, direi originario, del possesso feudale;

ma nasceva pure in molte altre guise. Alcuni rimasero attaccati

ai loro capi senza possedimento di sorta; ma via via che al genio

battagliero e randagio sottentrava quello della stabilità e del

possedere, chiedevano in guiderdone qualche terreno, riconoscendone il

datore. I grandi possessori mal poteano difendere i vasti tenimenti

da vicini e avventurieri che ne usurpavano porzioni; ed era già

assai se potevano indurli a tributare un omaggio. Altri, o poveri

o spropriati, mettevansi a bonificare un terreno; e per avere una

protezione, lo accomandavano alla supremazia di un vicino, o questo

se la arrogava. Fin i possessori di allodj da nessuno dipendenti

consentivano a rinunziare l'antisociale indipendenza, presentavano a

qualche poderoso vicino una fronda de' loro boschi, un cespo del prato,

e con questo rito simbolico gli _raccomandavano_ il loro allodio, nella

tutela di lui trovando un compenso agli omaggi e servigi imposti dal

vassallaggio. Praticavasi ciò principalmente colle chiese, per fare più

sacra la proprietà ed esimersi da tributi.

Introdotta questa forma di possesso, ella si estende e generalizza,

e tutto divien feudale; sin varie città prendono posto in quella

gerarchia, contraendone le obbligazioni per possederne i diritti, sotto

al patronato d'un barone.

Adunque i popoli, che dianzi conservavano il diritto personale in mezzo

alle incessanti migrazioni, cangiarono a segno, che si considerano

membri dello Stato solamente in quanto possedono una gleba; non v'è

signore senza terra, o terra senza signore; è uomo d'alto o di basso

luogo secondo la natura de' suoi possedimenti, e la terra costituisce

la personalità, la quale perciò dee rimanere indivisa, e passare nel

primogenito. Fatto ereditario il feudo, tale pure diventava la lealtà,

estendendosi ai discendenti di quello da cui lo si era ricevuto. Egli

a vicenda non poteva spogliarne l'investito se non per fellonia, nè

sospenderlo a tempo se non quando ricusasse il promesso omaggio.

Per tali diverse maniere la proprietà acquistava un carattere speciale;

piena, reale, ereditaria, eppur ricevuta da un superiore, verso cui

corre obbligo di certi omaggi e tributi.

Col tempo anche le cariche di siniscalco, di palafreniere, di coppiere,

di banderajo, che attribuivansi in feudo, passarono di padre in figlio,

e perfino i supremi comandi militari, la più assurda fra le eredità. Ne

restava inceppato il potere del signore molto più che dalla perpetuità

de' possessi, giacchè per diritto egli trovavasi a fianco persone che

impacciavano i suoi voleri, invece d'adempirli. I vescovi, non potendo

se non per abuso versare sangue in guerra o ne' giudizj, infeudavano

dell'autorità secolare i visconti e visdomini, o avvocati; i quali poi

col diritto della forza procuravano farsi indipendenti, e chiedeano

l'investitura dal re, come patrono de' benefizj e delle mense.

Nè solo terre e cariche si davano in feudo, ma qualsifosse proprietà,

qualsifosse modo di guadagno assunse quella forma: i proventi d'un

impiego o d'una cancelleria, il diritto della caccia, un pedaggio, lo

scortar le merci, il rendere giustizia nei palazzi de' grandi, il tener

forno, l'aprir botteghe sulle fiere, persino il possedere sciami d'api;

il clero infeudò il cimitero, una oblazione, le decime, i diritti di

stola bianca e nera; i monaci l'uffiziatura, lo spigolare del frumento

o della vendemmia, fin le goccie che stillavano dai tini; talvolta

un barone impadronivasi del provento delle messe dette a un altare, e

lo teneva come feudo di quella chiesa. Anche le arti meccaniche nelle

case signorili erano esercitate da persone, le quali a questo titolo

ricevevano terre in feudo.

Talvolta l'utile dominio d'un paese o d'un villaggio era ripartito fra

due o più padroni; sia che ciascuno avesse un quartiere separato, o una

gabella speciale, o una particolare giurisdizione: e questi diritti

s'impegnavano od appaltavansi o staggivansi, venendo a moltiplicarsi

i padroni e i litigi, e a confondersi il governo. Ne' contratti si

trovano stipulati i quarti, i decimi d'un possesso, fin la quarta parte

della sedicesima d'un castello; gli Estensi nel secolo XIII da più di

venti capitanei comprarono poc'a poco la terra di Lendinara; e così i

Fiorentini e i Sienesi le varie castellanze del loro contado[300].

Il conquistatore aveva spartito i terreni e i popoli non altrimenti che

le robe; e come su queste, divise che fossero, il re non conservava

alcun diritto, così neppure sui terreni e sui terrieri. Pertanto

al possesso andava congiunta la sovranità, e al tenitore del feudo

competevano sugli abitanti di esso i diritti che oggi ritengonsi

sovrani; verso gli altri possessori consideravasi pari; dentro del

suo feudo niuno poteva imporgli leggi o tributi, nè richiederlo in

giustizia.

E poichè, secondo le idee germaniche, nessuno tenevasi obbligato se

non alle leggi ch'egli medesimo fosse concorso a stabilire, mancata

la supremazia legislativa, v'ebbe tanti statuti quanti paesi, e la

giurisdizione non fu più una delegazione sovrana, ma una conseguenza

della proprietà.

Questo unire il possedimento colla sovranità isolava ciascuna tribù,

per modo che formavansi tanti Stati quante proprietà, distinti in

ogni cosa, salvo che in ben pochi interessi. Al momento che questa

società si formava, a gruppi i feudatarj si strinsero attorno a conti

e duchi, per caso o per vicinanza, ma senza connessione degli uni cogli

altri; e la stessa convergenza a un centro era piuttosto apparente che

effettiva. All'idea astratta dello Stato era sottentrata la concreta

dell'individuo, col quale unicamente si aveva obbligazione. Non più

dunque parentela o tradizione o governo ritenevano la tribù attorno

al capo; non assemblee popolari per far leggi comuni; restò unico il

legame della promessa e della devozione, giacchè _il feudo è sentimento

d'onore attaccato al possesso conferito dal sovrano pel solo dominio

utile in compenso di servigi resi, e con promessa di nuovi servigi, di

fedeltà, di omaggio_.

Così si pianta un sistema gerarchico di istituzioni legislative,

giudiziali, militari. Unica fonte d'ogni potere è Dio, e suo vicario il

papa. Questi, serbato a sè il governo delle cose ecclesiastiche, affida

le temporali all'imperatore, che è capo dei re. E papa e imperatore e

re commettono l'esercizio della loro podestà ad uffiziali, annettendo

alle cariche una terra: questi suddividono la terra e gl'impieghi

a persone, le quali fanno altrettanto. Colui che conferiva il feudo

chiamavasi _senior_, signore; il benefiziato, _junior_ ovvero _miles_,

per l'obbligo che avea del militare; più solitamente al benefiziato

diretto davasi il nome di vasso o vassallo; ai sotto benefiziati quel

di valvassori (_vassi vassorum_), da cui dipendevano i valvassini.

Uno dunque si trovava signore al tempo stesso e vassallo; possedeva

feudi di natura e di pesi diversi, ma non si teneva obbligato se non

a colui, dal quale immediatamente rilevava. Nè l'esser ligio per una,

toglieva d'essere sovrani sopra altre terre: i re di Sicilia come

quei d'Inghilterra, di Danimarca ed altri si fecero vassalli alla

santa sede; quel d'Inghilterra rendeva omaggio al re di Francia per la

Normandia; anzi talora due dinasti erano a vicenda signore e vassallo

un dell'altro, come il vescovo di Sion riconosceva dai conti di Savoja

alcuni possessi, mentre questi rendevano a lui omaggio pel feudo di

Chillon[301].

Feudi ecclesiastici possono riguardarsi i benefizj che la Chiesa

concedeva come sovrana religiosa avente proprio diritto pubblico,

giurisdizione, prerogative eminenti. E feudo è il giuspatronato, i cui

diritti sono esercitati appunto in qualità feudale; ai fondatori di

chiese o cappelle lasciavasi giurisdizione ecclesiastica, trasmissibile

agli eredi, a norma delle investiture (fondiarie), all'estinzione dei

quali, essa ritornava alla sovranità ecclesiastica. Le controversie

decidevansi da questa: ma mentre i principi duravano sempre in lotta

coi baroni, e talvolta soccombevano, le corti ecclesiastiche si

mostravano moderatissime e generose sui diritti dei patroni; fin le

scomuniche sospendevano, ma non ne toglievano il diritto.

Del feudo ecclesiastico abbiamo esempj in grande nel Friuli,

liberalmente concesso dagl'imperatori ai patriarchi d'Aquileja. La

natura sua faceva che quivi la feudalità, invece di staccare dal

centro, riunisse; il clero vi entrava non per abuso, ma per essenza;

e gli elementi romani vi erano conservati per mezzo del parlamento,

nel quale i pari giudicavano; e ne' casi feudali vi presiedeva il

patriarca: Marquardo, uno d'essi, nel 1366 raccolse poi le consuetudini

feudali, formandone quel che chiamò _Statuto della patria_. Eccetto

il papa nessuno avea tanti possessi. Tra' feudi maggiori che da lui

ritraevano era l'uffizio di coppiere, del quale talora furono investiti

i duchi d'Austria e i re di Boemia: anzi questi ultimi avevano

l'obbligo di riscattare il patriarca se mai cadesse prigioniero.

Ereditaria aveano resa per forza l'avocazia i conti di Gorizia, e così

il loro feudo i conti d'Ortemburgo. Questi feudi diceansi _nobili_,

altri _retti_ o _legali_, divisi in liberi, ministeriali, d'abitanza.

Dei liberi conferiva l'investitura il patriarca con una o più bandiere;

de' ministeriali coll'anello; degli altri col lembo della sua veste.

Fra i ministeriali erano camerieri i nobili di Cucagna, coppieri

quei di Spilimbergo, confalonieri quei di Tricano, scalchi i signori

di Prumbergo. All'anziano di casa di Ragona competeva una porzione

di tutte le pietanze che si servissero al patriarca. I Bojani di

Cividale[302] erano obbligati presentare al patriarca quando entrasse

in città uno spadone col fodero bianco alla tedesca, e portarglielo

davanti sino alle scale del palazzo. S'aggiungevano gastaldie,

arimanie, avocazie, feudi militari, di sartoria, di bandiera, di

arsenatico, insomma di qualunque ministero occorrer potesse al

patriarca[303].

L'investito di un feudo militare, per povero che fosse, non era tenuto

a prestazione o tributo fuor che al servizio in guerra; nelle feste

del castello veniva socio ai piaceri del signore, pari alla sua Corte;

combatteva a cavallo, mentre il resto del popolo a piedi e senz'armi

difensive. Reso questo servizio, restava immune da imposte; e solo

per occorrenze straordinarie i vassalli e il clero erano invitati a

contribuire. I vassalli del medesimo signore, posti attorno a lui sullo

stesso territorio, e investiti di feudi d'egual grado, si chiamavano

pari; tutti dipendevano dal capo, ma non uno dall'altro; alla guerra,

al consiglio, al giudizio si trovano uniti sotto al capo; in ogni altro

caso ciascuno opera da sè, isolati, stranieri fra loro.

In questa catena, dove ciascuno non tiene che all'immediato suo

superiore, nessun potere rimane al re sovra il popolo. A Roma imperiale

non s'aveva alcun intermedio fra il dominante e il popolo: qui al

contrario il popolo non comunicò più col re se non per intermezzo

de' baroni; i quali procedendo, ridussero il re a mero nome, potendo

essi ignorare chi lo portasse, e recandogli anche guerra. Il re non

era dunque supremo magistrato, esecutore della volontà d'un'assemblea

sovrana; non il potere dirigente universale, non il capo d'una nazione

per osteggiare chi da quella fosse dichiarato nemico: era soltanto

il proprietario diretto dei feudi da lui conferiti, nè da padrone

disponeva se non de' suoi vassalli immediati. Menar lunghe imprese

non poteva, giacchè essendo i vassalli obbligati soltanto al servizio

prefinito e sempre corto, allo spirare del termine levavano la propria

bandiera, fosse o no compiuta l'impresa. Le assemblee legislative

si ridussero a consigli del re, il quale v'invitava i baroni che

gli piacessero, e aggiungerò, purchè volessero, giacchè gli mancava

la forza di costringerli. Nelle urgenze comuni, i signori vicini

s'accoglievano per concertarsi su quel che ciascuno eseguirebbe ne'

proprj dominj e coi mezzi proprj; e il re era uno de' contraenti, ma

senza autorità coercitiva.

L'arte, che oggi si considera come la prima ne' governi, quella

delle finanze, ignoravasi affatto. I beni della corona, il prodotto

delle regalie e i possessi di famiglia bastavano al principe, pace

durante: tanto più che le Corti si menavano assai più semplici, nè

gli uffizj si pagavano, essendo accollati ai feudi. Veniva guerra?

i vassalli erano tenuti a prestazioni determinate e impreteribili,

e ciascuno manteneva i proprj uomini. Quei diritti, quelle ispezioni

che, ogni giorno maggiori, si vanno accentrando al governo, allora non

si conoscevano; uniche regalie erano la giurisdizione, i pedaggi, il

batter moneta e scavare miniere: ma queste pure, una dietro l'altra,

venivansi usurpando dai grandi vassalli, resi indipendenti dal re, cui

eguagliavano e talvolta sorpassavano in forza; cavarono metalli ne'

proprj tenimenti; posero dazj e pedaggi, talchè al limite d'ogni podere

s'incontravano quelle barriere, che oggi pajono troppe anche al confine

d'uno Stato.

Quanto alla giurisdizione, dipendendo il vulgo non più dal principe

ma da particolari signori, disusarono le istituzioni fatte a pro di

tutti, e ciascun signore tenne corti e assise per le controversie fra'

proprj dipendenti. Giudici non erano nè gli antichi uomini liberi,

nè i consoli di poi, interessati al pubblico e disposti a sostenere

l'esecuzione della sentenza o l'indennità dell'offensore che avesse

_composto_; ma erano uffiziali del barone, sol per uso acconciandosi

alle _consuetudini_. La legislazione cessa d'essere personale, e

statuti ed usanze variano, non secondo le razze degli abitanti, ma

a norma della natura del possesso e del grado di sua libertà. Che se

ancora, massime in Italia, sono mentovate persone che vivono secondo

questa o quella legge, vuolsi intendere de' gran signori e de'

pochissimi arimanni conservatisi indipendenti; ma anche per essi il

privilegio riducesi soltanto a certi modi di possesso e di procedura.

Colla indipendenza individuale era scomparsa la reciproca garanzia

fra cittadini; e vivendo ciascuno da sè senza legame cogli eguali,

ma soltanto con superiori ed inferiori, nessuno aveva interesse ad

impedire i delitti; lo perchè andarono scomparendo i giudizj per via

di compurgatori. I vassalli dovevano essere giudicati da' loro pari, e

il signore non faceva che proclamare il dettato di quelli. Nasceva poi

contestazione fra vassallo e signore? se trattavasi di doveri feudali

reciproci, era decisa dai pari; se cadeva sopra fatti d'altra natura,

come un delitto del signore o danno recato ai beni allodiali del

vassallo, la lite si potea recare al sovrano.

Finchè la sentenza davasi nelle assemblee generali, nessuno avrebbe

potuto rivederla, emanando dall'autorità sovrana. L'appello ripugna

pure alle idee feudali che identificano il signore col vassallo; nè

l'alto barone, irremovibile e disoggetto da sindacato regio, poteva

esser ripreso d'un'ingiustizia, più che nol possa oggi un re da altro

re. Chi alla corte signorile si trovasse gravato, poteva sfidare i

giudici, che come pari suoi non godevano su lui veruna superiorità:

ma questa mentita non era un appello, giacchè si dava prima della

sentenza, nè chiamava a tribunale superiore. Stante però che la mentita

obbligava a convocare altri pari, nè ciò era sempre fattibile, volta

veniva che il signore si vedesse costretto a rimetter la lite al

sovrano. Questo poi, allorchè comparisse nelle terre del suo vassallo,

teneva assise, ma non poteva rivedere la sentenza, bensì la causa,

e proferirne una nuova, perchè restava sospesa la giurisdizione del

vassallo. Inoltre fra gli obblighi di questo era il rendere giustizia,

e se la falsasse o negasse, poteva il signore intervenire per

obbligarvelo; obbligarvelo cioè in quanto ne avesse la forza.

Questi furono avviamenti per istituire un regolare appello, a

imitazione del diritto ecclesiastico; grande passo ad instaurare la

regia prerogativa.

Dato il giudizio, come farlo eseguire, quando il condannato tornava

nel suo castello, forte di mura e di scherani? Colla guerra; e il

signore che l'avea proferito, e il querelante, od anche i giusdicenti

raccoglievano gli uomini loro, e costringevano per forza ad obbedire.

Nulla pertanto assicurava l'efficacia del giudizio; nè della

rettitudine di quello era buona sicurtà il sistema de' pari, ignoranti

del diritto, stranieri agl'interessi gli uni degli altri, e scelti a

volontà del signore.

Non ispirando dunque confidenza, si ricorreva più volentieri a

spedienti meglio conformi a quel tenore di società; e i duelli e

le guerre private ne venivano di conseguenza e quasi di necessità.

Preziosissimo consideravasi questo, che tedescamente chiamavasi

diritto del pugno, quanto oggi dai re il potere far guerra di nazione.

La rappresaglia, per cui l'uomo d'un feudo, ricevuto torto da quel

d'un altro, poteva trarne vendetta o rendere la pariglia sopra qual

fosse altro consociato di quello, era riconosciuta come diritto. La

consuetudine, la legge, la Chiesa adopravano a introdurre in questo

alcuna regolarità e temperanza, volendo si intimassero le ostilità

alcun tempo innanzi, si esperissero certi mezzi di conciliazione,

infine si osservasse la tregua di Dio.

Quando ogni proprietà fu divenuta feudo o sottofeudo, inamovibile ed

ereditaria ogni magistratura, ciascun duca, conte, marchese od alto

barone fu considerato come re della propria terra, i cui abitanti

erano obbligati ad ogni ordine suo in pace e in guerra; mentre egli non

pagava tributi, non era tenuto accettare la composizione per le offese,

ma le vendicava colla guerra privata, ch'e' poteva menare anche contro

il proprio caposignore.

A noi, avvezzi a governi che traggono ogni impulso dall'alto, a leggi

fisse, uniformi in tutto lo Stato, all'egualità dei cittadini sotto un

capo, riesce difficile il formarci adeguato concetto d'una società,

bizzarramente compaginata con tanti signori, quanti aveano forza e

volontà di esserlo; con leggi che obbligavano solo chi non volesse o

potesse resistere, e variate da uomo a uomo, da terra a terra. Non ci

si imputi dunque di spendere troppe parole e di ripeterci per meglio

indurne l'idea, senza di che la storia di que' tempi è libro chiuso.

Tenevasi dunque l'Italia come divisa in tanti Stati indipendenti quanti

v'erano feudi; sistemati nel modo più opportuno per respingere le

nuove invasioni di fuori, e dentro sostenere il proprio diritto o la

prepotenza, al modo che ancora usano i re: in quella guerra di tutti

contro tutti, si moltiplicavano castelli e rôcche ove o proteggersi, o

soperchiare il vicino. Pertanto in ogni nuovo castello che sorgesse, le

chiese e il vicinato scorgevano una minaccia alla propria indipendenza,

il re un attentato alla sua prerogativa; ma non si poteva opporvi

che altre fortezze; e conventi e ville fortificavansi; sui campanili

e sui battifredi una continua vedetta esplorava se mai un nemico

s'avvicinasse; e poichè nemici erano sovente coloro che una mura stessa

chiudeva, in mezzo alle città alzavansi fortificazioni, disponevansi

catene, cancelli, serragli; il Coliseo a Roma, l'arco di Giano a

Milano, l'anfiteatro a Verona, gli avanzi de' tempj e delle basiliche

antiche, si convertivano in fortini; e i palazzi costruivansi in masse

solide, protette da robuste ferriate, con fosse e ponti levatoj e

balestriere.

Più solitamente il feudatario sceglieva a stanza un'altura in mezzo a'

suoi tenimenti, e così fabbricava uno di que' castelli, le cui rovine

pittoresche ricordano tuttora la potenza solitaria e indipendente,

l'importanza personale in una società sminuzzata, ove ogni signore era

ridotto a quella legge di natura, che ancora si arrogano i dominanti.

Tra le casipole, simile ad un ribaldo eretto in mezzo d'una turba

servile, sorgevano questi edifizj massicci, con torri merlate rotonde

o poligone. Da una men grossa, ma più elevata e aperta ai quattro

venti la sentinella colla campana e col corno annunziava la punta del

giorno, acciocchè i villani sorgessero al lavoro; o l'accostarsi de'

nemici, affinchè gli armigeri si allestissero alla difesa; ed accadendo

furto od ammazzamento, alzava un grido, che ogni uomo dovea ripetere

di vicino in vicino, affinchè il reo non potesse ricoverarsi sul feudo

limitrofo.

Ajutavasi la natura coll'arte per renderne impraticabile l'accesso; e

fossi e controfossi, e antemurali e antiporte e palizzate e barbacani e

triboli seminati pel contorno, e saracinesche e ponti levatoj angusti

e senza ripari, e caditoje sospese a catene, e porte sotterranee e

trabocchetti, e tutto quel sistema d'insidie e di difesa, doveano

atterrire chi divisasse un assalto o una sorpresa.

Teschi di cinghiali e di lupi, od aquilotti confitti sulle imposte

ferrate, nell'atrio corna di cervi e di capriuoli, indicavano i forzosi

divertimenti dei signori. Procedendo, trovasi architettato ogni cosa

non pel comodo o la leggiadria, ma per la gagliardia e la sicurezza.

Armadure a tutta botta, lancioni, labarde, mazze ferrate pendevano

fra gli stemmi rilevati negli ampj e mal riparati stanzoni, con camini

sterminati, attorno a cui accogliersi la famiglia a giocar agli scacchi

o a' dadi, ricamare, bevere, udir le novelle o la canzone accompagnata

dal liuto e dalla mandòla.

Là dentro era quanto occorresse al vitto e alla battaglia, dalla cucina

alle prigioni, dal celliere alla cisterna, dal pollajo all'arsenale,

dagli archivj alle scuderie; numerosissimi i servi; e amici, cavalieri,

pellegrini, viandanti vi albergavano a piacere, e partivano carichi

di doni. Perocchè all'uomo che trova uomini tutti i giorni, divengono

indifferenti; all'isolato riesce un godimento la vista e il consorzio

d'un uomo.

Come l'aquila nel suo nido, vivea colà il feudatario, segregato da

tutti che non fossero suoi dipendenti, nè modificando la restante

società, nè da questa modificato. Al vulgo che gli sta attorno, nol

lega parentele, non affetto; solingo colle moglie e coi figliuoli,

austero, sospettoso, temuto ed ubbidito, qual alta idea non deve egli

concepire di se stesso, potendo tutto, e potendolo per sola facoltà

propria, senz'altri limiti interni od esterni che quelli della propria

forza? Ancor fanciullo, dalla burbanza del padre e dalla sommessione

dei servi apprese esser lecita ogni voglia al padrone; cresciuto

fra servi tremanti e sprezzati, e cagnotti disposti ad ogni sua

volontà; superiore alla tema e all'opinione, non conoscendo il vivere

socievole, non contrariato mai, nè repressione temendo nè rimproveri,

acquista carattere, non soltanto orgoglioso e fiero, ma stravagante,

capriccioso, un'ostinazione nelle idee e negli usi repugnante da ogni

progresso. Agli uffiziali, invece di soldo, concede il diritto di

estorcere e soverchiare: nuova gradazione di tirannia, che fa sempre

maggiore la distanza fra quei del castello e quelli della pianura;

i quali concepiscono una riverenza ereditaria per codesto capo che

tutto può, e che li salva da altri nemici; mentre, bersagliati da

quel capriccio dell'individuo che pesa immediatamente sull'individuo,

maledicono una potenza cui non osano resistere.

Rinforzare viepiù il suo castello, il cavallo, l'armadura, è supremo

studio del castellano; e fidato in questi, e trovandosi invulnerabile

dalla ciurma che sotto i suoi colpi casca senza riparo, acquista un

coraggio temerario e prepotente. Di lassù piomba talvolta a rapire

la moglie e le figliuole del villano, non degnandosi di sedurle;

a spogliare i viandanti e taglieggiarli. Ma poichè, anche in tempi

tumultuosi, la battaglia e la preda non sono che eccezioni della vita,

si trova sovente ozioso, e scarco di quelle regolari occupazioni che

sole possono riempirla. Pubblici impegni più non v'ha; il giudicare i

dipendenti è spiccio, perchè dispotico; semplice l'amministrazione,

giacchè i campi sono coltivati da villani a tutto suo pro, da servi

esercitata l'industria; le lettere erano abbandonate al monastero,

regalato ad ora ad ora acciocchè orasse e studiasse. Doveva dunque il

feudatario occupare altrove quell'attività che costituisce la vita, e

quindi avventurarsi ad imprese, a caccie, a saccheggi, a pellegrinaggi,

a tutto che il traesse da quell'ozio senza pace.

Furono signori feudali che conquistarono Terrasanta; e per regolarsi

colà fecero comporre le Assise di Gerusalemme, nelle quali può dirsi

che la feudalità prendesse coscienza di sè, e riducesse a teoriche

le sue inclinazioni. Quelle assise diressero lungo tempo i possessi

veneziani d'oltre mare, onde come di cosa italiana noi ce ne valiamo

per chiarire le condizioni d'allora.

Nel tempo che decorre fra le leggi meramente penali delle genti rozze

e le meramente civili delle educate, il legislatore crede obbligo suo

l'imporre anche i doveri morali e prescriverne gli oggetti e i modi,

quasi per dar polso ai sentimenti nella lotta colle passioni. Perciò

in quel codice si trova ordinato che il vassallo non offenda nel corpo

il signor suo, nè ad altri il permetta; non tenga cosa di lui senza

consenso; non dia suggerimenti a danno o disonore di esso; non rechi

onta nè alla moglie nè alla figlia sua: sibbene lo consigli lealmente

qualvolta richiesto; entri per lui mallevadore se si trovi prigione o

indebitato; il cavi di pericolo se lo veda alle prese col nemico: ove

così adoperi, il signore abbia a difenderlo con ogni sua possa, se vuol

fuggire la taccia di codardo.

Oltre questi doveri morali, i vassalli erano tenuti a servizio, a

fiducia, a giustizia ed a sussidj. Servizio esprimeva il militare

a proprie spese sessanta o quaranta o venti giorni per l'omaggio

ordinario, e tutta la campagna per l'omaggio ligio; solo, ovvero con un

prefisso numero d'uomini; col giaco o no; entro il territorio feudale o

in qual si fosse; per la difesa soltanto o anche per l'attacco, secondo

i patti. Per la _fiducia_ doveva accompagnarsi al signor suo quando

andasse a Corte e ai placiti, o convocasse i vassalli a consiglio

o a render ragione. La _giustizia_ consisteva nel riconoscerne la

giurisdizione, e non declinare dalla curia di esso. De' _sussidj_ in

danaro alcuni erano spontanei, altri determinati, qualora il signore

dovesse riscattarsi di prigionia, o maritasse la primogenita, o armasse

cavaliere un figliuolo. Quei che avevano solo promesso un tributo o

servizj di corpo, presto caddero in condizione di villani. Chi era

affidato con obbligo di militare, fu considerato nobile: nè dapprima si

sarebbe dato un feudo a chi nobile non fosse; ma poi si considerò tale

ogni casa che ne possedesse uno da tre generazioni; nè in conseguenza

poteva esercitare arti sordide, nè contrar matrimonj disuguali. Secondo

il diritto lombardo, il valvassino non teneasi per nobile, nè la

nobiltà passava alle figliuole.

L'imperatore Lotario II in Italia proibì d'alienare feudi senza

consenso del domino; altrettanto ordinò Federico II per la Sicilia.

L'erede non diretto d'un vassallo doveva pagare al signore un canone

prefisso onde succedere: uso nato forse allorchè i feudi consideravansi

ancora riversibili, ed ogni nuovo investito faceva un libero donativo

al signore diretto.

Ad alcuni feudi era annesso il diritto di prendere il cavallo del

caposignore quando passasse su quelli; ai confalonieri di Milano e

d'altrove toccava la mula su cui il vescovo faceva l'entrata; a Firenze

lo conducevano alla briglia i visdomini, poi il palafreno davasi alla

badessa di San Pier Maggiore, il freno e la sella a quei Del Bianco,

poi agli Strozzi, che a suon di trombe se li recavano a casa e li

lasciavano esposti; a Pistoja tale privilegio spettava ai Cellesi, e il

vescovo donava un anello alla badessa di San Pietro, ed essa a lui un

ricco letto. Il vescovo di Faenza per pasqua di Natale doveva ai servi

del conte di Romagna dodici pulcini di pasta colla loro chioccia, e

carne cotta: se no, quelli poteano andare alla cucina di lui, e levarne

quanto vi trovassero.

Diritto di gran lucro era quello delle manimorte, per cui, morendo

senza prole persone che, come servili, o medie fra la libertà e la

servitù, erano prive del diritto di testare, il signore ne ereditava in

tutto o in parte. A lui spettava pure la tutela de' vassalli minorenni,

e l'offrire un marito alla ereditiera del feudo, od obbligarla a

scegliere fra gli offerti: diritto ragionevole quando il marito

diventava suo ligio o suo guerriero; ma la donna potea riscattarsene

dando al signore tanto, quanto gli aspiranti aveangli esibito per

ottenerla. Al feudatario cadevano pure le cose trovate; l'eredità di

chi moriva intestato, o senza confessione, o di morte improvvisa, quasi

questa portasse la sicura dannazion dell'estinto. Per l'albinaggio egli

entrava erede dello straniero che morisse ne' suoi possessi, e occupava

qualunque nave o persona fosse dal mare gittata sulle sue terre[304].

Privilegio supremamente apprezzato era la caccia, per la quale il

feudatario, con tutta la sua corte, settimane intere viveva ne' boschi

alla serena con clamorosa pompa. Talvolta faceansi venire delle fiere

di lontano, e si affrontavano in recinti; e l'arcivescovo di Milano

come gran distinzione permise a un duca di correr un cervo nel suo

parco. Da qui (diritto inusato agli antichi) le caccie riservate, per

cui il colono vedeva la selvaggina impunemente guastar le vendemmie

e la messe, e guai a chi avesse osato minorare il divertimento del

signore uccidendone alcuna!

L'_uom di corpo_, oltre porzione de' frutti del suo campo, gli

doveva _angarie_ cioè lavori forzati, e _perangarie_, cioè lavori

con ricompensa per un prefisso numero di giornate, o le vetture pei

trasporti occorrenti; non esporre sul mercato le proprie se non dopo

smaltite le derrate del padrone, valersi delle misure di questo,

adoprar le monete di lui, comunque scadenti; comprare da lui solo

le derrate; valersi del mulino, del forno, del torchio del signore

(_banalitas_) pagandone un canone. Nel 1117 gli abitanti di Agrilla

sono obbligati a zappar le terre del barone, seminarle, dar un pajo

di bovi ciascuno per dodici giorni, e ventiquattro giornate per la

mietitura, e al tempo della vendemmia portar un cerchio per le botti, a

Natale e Pasqua offrir due galline, oltre la decima dei porci e delle

capre. Per la _mano baronale_, il signore poteva di propria autorità

impedire che i debitori asportassero i frutti dalla loro campagna prima

d'aver pagate le prestazioni, o depostone sufficiente quantità ne'

magazzini di lui[305].

Facilmente tali irrefrenate giurisdizioni degeneravano in capricci

e tirannie: e le concessioni che alcuni feudatarj assentirono più

tardi ai loro dipendenti attestano fin a qual grado fosse giunta

l'oppressura; giacchè uno permette d'insegnare a leggere ai figli;

uno di vendere derrate ad altri che al padrone, o di spacciare in

pubblico le guaste. Alcuni nell'atto dell'investitura doveano baciare

i chiavistelli della casa, andar dondolone a modo di briachi, fare

tre saltarelli e mandare un ignobile crepito: altri in un dato giorno

portare un ovo, o una rapa, o un pane sopra un carro tirato da quattro

paja di bovi, o presentare una pagliuzza. I pescivendoli che passavano

pel feudo di San Remigio nel vescovado d'Aosta, doveano esibire la

loro merce ai castellani, se no era trattenuta per tre giorni, il che

equivaleva a distruggerla, o si tagliavano le cinghie dei loro cavalli.

La famiglia Trivier di Ciamberì era tenuta dare un somiere del valore

di trenta soldi grossi al conte di Savoja ogniqualvolta scendesse con

armi in Lombardia. Jacopo Morelli di Susa dovea provvedere al sovrano

un letto fornito qualora dormisse in essa città. Nel regno di Napoli

ogni vassallo, nel rinnovare l'omaggio, pagava _jus tappeti_, quasi

un prezzo del tappeto che gli si stendeva dinanzi. V'avea chi era

costretto correre la quintana con lanci e di legno; o andare ogni anno

una volta al feudatario, ma facendo due passi innanzi ed uno indietro;

o versare un secchio d'acqua avanti alla sua porta, o una misura di

miglio al pollame della bassa corte. Altri doveva soltanto un coniglio,

ma coll'orecchio destro bianco e il sinistro nero; nol si trovava?

dubitavasi fosse tinto, anzichè naturale? nasceva processo lunghissimo,

moltiplicati giudizj e perizie, finchè l'animale morisse o il pelo gli

cadesse. Perocchè non è a dire con quanta precisione si conservassero

queste stigmate di servitù. Della promessa rogavasi istrumento con

numerosi testimonj; poi se si falsassero d'un atomo il tempo o le

condizioni della prestazione, cominciavasi un piato che talvolta

spogliava del suo podere il mal preciso infeudato.

E sino ai tempi nostri, massime sopra terre ecclesiastiche, furono

mantenuti alcuni di questi obblighi, come di reggere la staffa al

vescovo quando salisse a cavallo, o portargli innanzi il gonfalone

nelle comparse, o la croce nelle processioni, od ulivi alla

solennità delle palme, o annaffiare o sabbiare la via dove passava

in processione. Onde attestare l'alto dominio de' papi sopra le due

Sicilie, fin al cadere del secolo passato facevansi grandi solennità

a Roma: uno di casa Colonna, che per quel giorno costituivasi gran

connestabile del regno, a nome del re di Napoli presentava al pontefice

una chinea, sul cui capo un calice con cedole del banco napoletano,

le quali il papa prendeva: la piazza de' Santi Apostoli e la vicina di

Venezia erano piene di popolo, di festa, di giuochi e luminare.

Avevamo veduto l'imperio romano estendere la cittadinanza a segno

che abbracciasse tutto il mondo, come a tutto il mondo estendeva

l'autorità il capo di quello, per modo che in tale immensità non si

aveva più patria. Ora invece ciascuna sovranità viene a limitarsi nella

piccolezza del possesso; l'uomo non è più longobardo o franco o romano,

non è tampoco italiano o milanese, ma della tal terra, del tal padrone.

Insomma non ha ancora una patria, qual oggi l'intendiamo: il che vuolsi

avvertir bene per non attribuire i sentimenti e le misure nostre a

persone e fatti di tutt'altra tempra.

Il sentimento individuale de' Germani, opposto all'onnipotenza dello

Stato, aveva raggiunto il suo apogeo; baronia, masnada, chiostro,

capitolo, università, paratici, tutto vivea di vita particolare e

sconnessa; nazioni non vi erano, se queste consistono nell'accordo

d'interessi, di sentimenti, di inclinazione quasi istintiva verso uno

scopo.

La sovranità del conte o del duca è meramente titolare; ancor più vana

quella del re; ma vero sovrano è il feudatario: nessuno ha legame verso

il principe o la nazione, ma guarda o conosce soltanto l'immediato

suo superiore, a lui presta i servizj, da lui reclama protezione

e giustizia, da lui solo accetta i comandi, però dentro la precisa

misura delle convenute obbligazioni; è inamovibile dal terreno e dalla

carica. L'unità imperiale era andata in dileguo, salvo pel poco che

traeva dal carattere religioso; nè più aveano valore generale i decreti

e la giurisdizione dell'imperatore; e nessun'altra ne rimaneva, se

ne eccettuiamo quella della Chiesa, perchè non fondata sopra cose

contingibili.

Dai vicini, sudditi d'un altro, l'uomo comune non riceve giustizia

se non perchè egli è cosa del suo signore; al qual signore ricadono

gli onori e i vantaggi del suddito feudale; a lui la lode, a lui la

vergogna, nè quello è uomo, se non in quanto è frazione di quel corpo

che chiamasi il feudo. Per tal modo rimaneva in tutte le relazioni

sociali surrogata l'idea di località e di territorio a quella di

nazione e di personalità.

Per gran tempo il gius feudale non fu scritto, esercitandosi per

consuetudine, nè amando i signori di vederne esaminate le basi,

finchè queste non si trovarono scosse dal principato a vicenda e dal

popolo. Girardo e Oberto dell'Orto, giureconsulti milanesi, nel 1170

pubblicarono i primi libri sui feudi, dove fanno nascere quel sistema

in Italia, ma ignorano le norme di esso in Francia e in Inghilterra,

ove realmente ottenne il maggiore sviluppo. Ebbero grande autorità

anche fuori, e moltissimi chiosatori, quali Bulgaro, Pileo, Ugolino,

Vincenzo e Jacopo di Ardissone: Minucio de Pratoveteri dispose quelle

leggi in nuovo modo per ordine di Sigismondo imperatore; altra forma

vi diede Bartolomeo Barattieri piacentino, e la fece approvare da

Filippo Visconti duca di Milano; il famoso Jacopo Cujaccio ne fece

quindi un'edizione, distribuendole in cinque libri. Di là dell'Alpi le

consuetudini lombarde divennero ragion comune de' feudi. Nel regno di

Sicilia e Puglia il diritto feudale alla francese fu stabilito a guisa

d'eccezione dai Normanni a favore dei Francesi che v'accorrevano a

stipendio; e i feudi erano distinti secondo il diritto longobardo e il

diritto Franco. Ne' feudi longobardi, com'erano principalmente quei di

Benevento, succedevano tutti i maschi per porzioni; nei feudi Franchi,

il solo primogenito. L'imperatore Federico in Sicilia autorizzò anche

le femmine a succedere in mancanza dei maschi, preferendo la fanciulla

alla maritata ne' feudi Franchi; e ne' longobardi alle maritate si

mettesse in conto la dote che avevano ricevuta[306]. Ai re giovava

meglio il feudo indivisibile, e perciò procurarono far prevalere lo

_jus Francorum_.

E, dove prima dove poi, questo sistema si piantò in tutta l'Europa

germanica e tra gravi disordini portò pure qualche vantaggio alla

società. Innanzi tutto era legge forte e ragionevole di reclutamento

militare, ove a difendere il paese non erano obbligati tutti come

adesso, ma soltanto quelli che lo possedevano; e si ebbe un esercito,

quale invano desiderano i tempi moderni, armato per la difesa, incapace

all'offesa, che nulla costava allo Stato, e che non sottraeva nè

braccia alle arti, nè figliuoli e sposi agli affetti. Il feudalismo

offriva poi la miglior combinazione allora possibile di sforzi

materiali, l'autorità più opportuna per dirigere i lavori guerreschi,

che allora erano i più importanti e i soli nobili. Al cadere de'

Carolingi, quando la feudalità non era per anco rafferma, i guerrieri

di paesi differenti o degli stessi non guardavano che il proprio

individuo: ma poi duchi, conti, baroni, possessori indipendenti,

uomini d'arme trovaronsi legati fra loro mediante servizj e protezione

reciproca; immenso passo alla civile convivenza.

L'indipendenza propria del Barbaro ne forma ancora il fondo, ma

s'abitua a riconoscere certe obbligazioni morali e reali. Effetto di

quell'indipendenza dissolutrice, da principio i feudi si sminuzzano,

e ne nasce un'infinità di piccolissime signorie; ma dopo la metà del

secolo XI le minori vanno ad impinguare le grandi, sia per eredità, sia

per conquista, sia per volontaria sommessione del debole onde trovare

sicurezza e giustizia migliore. Fonte dunque com'era di disordini, il

feudalismo impediva arrivassero all'eccesso, frenandoli coi reciproci

interessi: se favorì l'anarchia, preservò l'Europa dal furor delle

conquiste e delle invasioni che da secoli la sommoveva, legando l'uomo

e le generazioni al terreno da cui traevano il nome, il diritto. Viepiù

vi si affezionava la nobiltà, che allora crebbe d'importanza, avendo

modo di provarla col titolo del possesso da cui traeva nome.

In tempo che le passioni dominavano senza freno, che nessuna forza

aveano le leggi, nessuna santità le condizioni, le paci, i trattati,

agevolmente un principe avrebbe potuto sedersi déspoto come ne' paesi

orientali ove la podestà concentrasi in mano d'un solo, e spingere a

ruinose guerre, a diffondere o ribadire la barbarie in altre contrade.

Ma tutti quei baroni ora adombravano, ora emulavano la podestà

regia; guerra non era possibile senza consenso di essi, che doveano

somministrare gli uomini e le spese; e così sfrantumato il dominio,

non furono più possibili le comuni imprese e le conquiste; e ancorato,

vorrei dire, alla terra il vascello delle migrazioni, poterono

costituirsi le nazioni.

Ed è notevole come le divisioni territoriali allora portate dal

feudalismo, siano ad un bel circa le medesime che in Italia durano

ancora; e l'essere distinte per costumanze e per dialetti prova

che s'attaccavano a qualche cosa di più sodo che non il capriccio

d'un barone, o il caso d'un matrimonio. La popolazione che si era

viziosamente accumulata in pochi centri fu dal feudalismo recata anche

a luoghi ingrati e malsani; ed ogni cosa allontanava dalle città,

sicchè si moltiplicarono villaggi, e si ricoltivò il suolo deserto.

Ceppi così ristretti impedivano lo sviluppo della civiltà. Se v'era

protetta la libertà individuale e respinta la forza esterna, nulla

tendeva a costituire un governo stabile ed ordinato; non unità

monarchica, non federazione, non sudditi e cittadini. Le relazioni

di vassallaggio non dipendettero dal voto dei popoli e dai loro

interessi; ma essendo il possesso del suolo indivisibile dal diritto

delle persone, seguì la sorte di queste, e un'eredità o un matrimonio

cambiava le relazioni più intime; alcune provincie davansi a stranieri

per testamento o per dote, distraendole dal loro centro naturale; ed a

prescrizioni arbitrarie era sagrificata la nazionalità. L'idea stessa

di patria era estranea ad un sistema che legava, mediante un terreno,

alla persona; nè incorreva infamia colui che portasse le armi contro la

terra natìa.

Ma la feudalità vuolsi considerare men tosto come un ordinamento, che

come un tragitto dalla barbarie verso la civiltà. I membri di essa

v'acquistavano il sentimento della personalità, svilito nei tempi

romani; giacchè ciascuno assumeva obblighi precisi e conosciuti e per

consentimento individuale, a differenza delle società moderne, ove

uno nasce legato a patti che nè elesse nè conosce. Mancando un vincolo

generale e un'autorità coattiva, tutto riposava sopra la fede promessa;

donde quell'aspetto di lealtà negli atti d'una società, in cui la legge

non interveniva alle reciproche convenzioni del vassallo col signore,

le quali erano frante tosto che il signore avesse prevalenza, o forza

il vassallo. Nessun nuovo peso poteva essere imposto al tenitore del

feudo, se non lui consenziente; ove il signore violasse gli accordi,

potevasi resistergli a mano armata, e, ne' casi estremi, disdire

l'obbedienza e chiamarlo al giudizio del duello. Tanto si era lontani

dalle idee del despotismo sovrano, tramandate da Roma antica.

I vassalli tenevano d'occhio che il re non usurpasse altri poteri, come

avrebbe fatto qualora non avesse avuto che ad opprimere il popolo;

idearono limiti alle regie prerogative; e ne venne la rappresentanza

signorile, che poi servì di modello alla popolare, e il diritto

privato, la personale dignità, la devozione verso il signore, per

sentimento, non per istupida sommessione come in Oriente.

Ciascun feudatario avea ragioni, avea privilegi; quindi necessità di

discuterli, difenderli, ripristinarli, ora con argomenti or colla

forza; dal che le idee di diritto, dond'era facile il passaggio

alle idee di libertà. Il feudatario, ridotto all'isolamento del suo

castello, dovea vivere nella famiglia più che non costumasse ne' tempi

antichi. Ivi non trovava suoi pari se non la moglie e i figliuoli; e

per quanto brutali e feroci vizj il distraessero, dovevano assodarsi

i sentimenti domestici. Il primogenito, destinato a succedere nel

paterno dominio, era circondato dalle cure necessarie a ridurlo tale,

che, secondo le idee d'allora, lusingasse il domestico orgoglio;

la moglie rimaneva a rappresentare il marito mentr'egli usciva a

guerre od avventure, e mantenere la difesa e l'onore del castello.

Così rigeneravasi la famiglia, e nelle donne fecondavansi sentimenti

piuttosto nuovi che rari nella società antica, coraggio, elevato

pensare, dignità personale; donde quelle delicatezze d'affetti e di

riguardi, che poi furono portati al colmo dalla cavalleria, la più

splendida filiazione della feudalità. Nelle Corti poi de' signorotti

educavansi i giovani a quei costumi che presero da ciò il nome di

_cortesia_, come dalla città l'aveano in antico (_urbanità, civiltà,

polizia_). E da quell'ordine di cose ci vennero il punto d'onore, che

è il complesso delle convenienze al di là della precisa giustizia, per

le quali si acquista reputazione d'uomo compito; la scrupolosa fedeltà

alla data parola; l'annobilimento della gloria militare e della lealtà.

Storia degli Italiani, vol. 05 (di 15) · 第 24 / 39 题