Io anche nei giorni passati ho visto dei giovani insorgere contro il

pensiero di tutto ciò che rappresenta una incomodità: contro il

duello, contro la guerra, contro lo sport, contro tutto quello che

rappresenta uno sforzo ed un ardimento.

Ora noi siamo qualche volta in caso di rispondere a queste suadenti

parole le quali invitano alla comodità e invitano alla distruzione

dell'energia appunto in vista di un passato che noi possiamo

rievocare. Ma certo nei concetti che il Marinetti trasfonde al suo

protagonista vi è ancora una parte di giusto e di vero. Ed è per

questo che noi, noi che dalle memorie e dai ricordi dobbiamo e

possiamo trarre qualche cosa, assai spesso ci trasformiamo in uomini

di contemplazione, in uomini i quali, paghi di avere un passato, lieti

di avere degli avi, orgogliosi di avere una nobiltà o una fortuna

dagli avi ereditate, non pensano a conquistarsela, non pensano, come

il protagonista della leggenda medioevale, a farsi uno stemma, a farsi

una gloria, a fare qualche cosa che non sia retaggio dei padri, ma il

risultato dello sforzo dell'intelletto, dello spirito di sacrificio.

Quindi nella esagerazione rivolta precisamente come essi dicono a far

colpo, a fare impressione, a creare uno stato d'animo, un movimento di

pensiero che sia auspice di una rivoluzione, certo che c'è una grande

parte di vero. (_Bene! Applausi fragorosi_).

Ma anche se tutto è falso, tutto ciò non ci interessa, e poichè ho

finito la prima parte del mio discorso con le parole di un poeta che

ha avuto molte accuse e molti attacchi, e io che ho chiuso la prima

parte del mio discorso rievocando quei versi, potrei adesso,

avviandomi per il sentiero assai meno dilettoso di una più diretta

interpretazione giuridica, dire al Marinetti che egli ha il diritto di

dire come quel poeta:

«No, sgualdrina non è perchè ricusa

le comode bugie dell'ideale...

No, sgualdrina non è la nostra musa...»

Sgualdrina non è la musa di Marinetti. L'intento suo non è quello di

trarre fuori dai veli dell'ignoranza i giovinetti, di trarre fuori dal

buono e sano gli adulti.

La sua arte può anche, con sentenza di giudici che non siete voi,

condannarsi, ma senza rievocare altri tempi, altri processi, altri

giudici, altre sentenze che noi credevamo separati da noi da secoli di

civiltà e di progresso; la condanna della sua morale e delle sue

idealità di arte, da giudici italiani come voi siete, in Milano, oggi,

non può essere pronunziata.

E non lo sarà anche perchè voi se foste, ciò che non siete, attaccati

al passato così come non vuole Marinetti, se foste attaccati più che

ai ricordi e alle memorie, ai pregiudizii di un passato ora morto, voi

avreste, per arrivare laddove vi vorrebbe trarre il rappresentante

della legge, da superare altri ostacoli.

Non si passa, perchè la legge lo impedisce, dunque perchè manca, ed è

già qualche cosa, il materiale del reato.

Ma ci fosse, avessero i brani di questo volume la capacità che loro

attribuisce il Pubblico Ministero, di ledere il pudore: allora noi

abbiamo l'obbligo di vedere la nostra legge positiva, abbiamo

l'obbligo finalmente, dopo aver cercato di leggere male dei poeti e

dei romanzieri, di leggere anche questo grande scrittore, il quale nel

suo libro ha certamente messo tutto quanto si agita di bene e di male

nella vita sociale, di leggere, dico, gli articoli del codice.

Dunque il codice vuole questo: che per essere colpevoli del reato

imputato a Marinetti, si offenda il pudore con scritti, con scritture,

disegni, o altri oggetti osceni sotto qualunque forma distribuiti o

esposti al pubblico od offerti in vendita.

Due questioni, sostanzialmente, io vi propongo, signori del Tribunale.

La prima: che è da ricercarsi in questo reato un dolo particolare;

cioè che occorre dimostrare non solo la coscienza di esporre, di

offrire, di distribuire, di vendere un oggetto osceno, ma occorre

anche la volontà di offendere il pudore pubblico. Il Pubblico

Ministero lo ha negato, ma forse si ricrederà. Forse si ricrederà

perchè io non gli dirò parole mie assai povere e che non potrebbero

giungere certo a mutare il suo convincimento, ma dirò parole di uomini

che stanno nella sua classe, di uomini che hanno cooperato largamente

alla nostra legislazione penale e che lo faranno facilmente convinto.

Se poi egli alla convinzione farà seguire la confessione, non so.

Egli ha citato ieri un articolo dal codice penale; ha fatto un

confronto che, mi perdoni, non era del caso, ed egli stesso

probabilmente non insisterà per dimostrare che pel reato di offesa al

pudore non occorre la volontà della offesa. Ora vi è un reato per la

perfezione del quale il legale non ha rilevato sufficientemente la

coscienza dell'offesa.

C'è l'articolo 393 del codice penale, che ha sancito il reato di

diffamazione. Ora quando il legislatore ha voluto che basti la

coscienza di scrivere cose ingiuriose o diffamatorie perchè si debba

rispondere di diffamazione, ha usato una frase speciale. Non ha detto

«chiunque offende», ma ha detto: «chiunque attribuisce a una persona

un fatto determinato tale da esporlo al pubblico disprezzo», cioè,

purtroppo, dico (e la buona giurisprudenza ha già, precorrendo ciò che

farà fra non molto la legislazione, reagito contro questo concetto),

purtroppo quando il legislatore ha voluto stabilire che basta la

coscienza di dedurre la circostanza oltraggiosa e ingiuriosa l'ha

obbiettivato così dicendo: «cosa tale». Allora lei mi cerchi un po' se

in questo articolo si dica «chiunque offenda il pudore con scritture

_tali_ da ottenere questo risultato». Nemmeno per sogno.

E allora? E allora dobbiamo evidentemente ritenere, già per questo

primo esame comparativo, che il legislatore ha voluto precisamente

indagare la intenzione di colui che commette il delitto. (_Applausi_).

E badi, sa, non dica di no, perchè solo così, solo interpretando

l'articolo di legge con la necessità dell'indagine dell'intenzione, si

può liberare lei dalla contraddizione di cui l'avvocato Cappa le ha

parlato. Soltanto più esattamente stabilendo la ricerca

dell'intenzione si può ammettere senza scandalo che vi sono libri

processati e libri non processati perchè il magistrato precisamente

non dovrà fermarsi alla materialità, se non messa al servizio di una

intenzione oltraggiosa del pubblico costume. Perchè altrimenti sarebbe

ben ridicolo che il Marinetti fosse come quel tale poeta il solo

corrotto del suo tempo e del nostro paese e che soltanto contro di

lui, contro questo untorello che vorrebbe da solo spiantare Milano, si

dovessero scagliare i fulmini. Ella può volerlo, lo vuole su quel

banco, solo perchè crede che abbia avuto l'intenzione di offendere il

pudore; ed ella solo così può volere, perchè altrimenti stabilirebbe

una sperequazione di giustizia assolutamente più scandalosa di un

articolo o di un romanzo di questo genere.

Ma lo dico io, lo dice il codice implicitamente. Ho ansia di finir

presto e capisco la insofferenza dei signori del Tribunale per le

lunghe letture, ma mi basta che mi sia Concesso di leggere quattro

parole che sono appunto, se riesco a trovarle, della relazione

ministeriale, che è accompagnata dal progetto di legge.

Vi è nel codice penale un articolo dove si punisce come

contravvenzione la esposizione in pubblico di disegni, l'emissione dei

canti osceni, ecc. Ora il legislatore, ministro proponente Zanardelli,

diceva così nella relazione: «La rubrica del capitolo modificata (si

parla della contravvenzione) eliminava la parola _offese_, perchè

quantunque il testo dell'art. 490 usi la parola _offende_ non si

supponga per avventura nella contravvenzione richiesto quell'elemento

intenzionale che è proprio invece nell'altro reato punito in altri

articoli.

Ora io non so, quando in un codice ci sono due articoli che dicono

così, come si possa col dovuto rispetto per le opinioni di tutti,

parlare di non necessità di intenzione nel reato di cui ci occupiamo.

Ma c'è un'altra cosa molto più tipica, nella relazione ministeriale,

ed è la conclusione dell'articolo. Infatti il relatore ad un certo

punto dice:

«Taluno aveva proposto di escludere con apposita dichiarazione

dall'articolo 339 il caso di disegni fatti a scopo di studio. Venne in

proposito osservato che il delitto contemplato presupponendo

l'elemento doloso, escludendosi il dolo cessa la punibilità e non

c'era bisogno di eccezioni specifiche».

Cioè, in poche parole, ha dubitato la commissione: voi andate a punire

anche un trattato di ostetricia. E il legislatore dice di no. Perchè

va bene che l'ostetrico ha la coscienza di pubblicare certi disegni,

certe cose che possono offendere il pudore, ma dal momento che voi

magistrato dovete vedere se lo ha fatto per educare la gente o per

demoralizzarla, potrete perfettamente escluderlo da ogni

responsabilità senza una casistica che turba e che può ingenerare

equivoci.

Ed io non vi leggo altro, per quanto veramente vi siano delle pagine

meravigliose per semplicità e lucidezza. E per stabilire la necessità

del dolo specifico io voglio fare un esempio al Pubblico Ministero,

che forse potrà essere di qualche significato.

I due articoli 338 e 339 sono legati dallo stesso concetto. Quindi

presiede ad entrambi la necessità di questa indagine. Ora, supponiamo

di trovarci su una spiaggia di mare, in uno stabilimento di bagni. Ci

sono degli uomini, ci sono delle donne. Ad un certo punto si vede là

in fondo un disgraziato che sta per affogare. Un uomo sente il bisogno

di svestirsi all'improvviso e di buttarsi in acqua, e svestendosi

mostra alle signore spettatrici adunate commosse sulla spiaggia,

qualche cosa che non si deve mostrare in pubblico. Lei lo manda in

prigione per oltraggio al pudore? Ma quell'uomo non ha l'intenzione di

offendere il pudore, ha l'intenzione di compiere un'atto nobile e

generoso. E se allora mostra qualche cosa di impudico pur sapendo di

farlo non lo può punire, perchè deve punire la sua intenzione e non il

suo atto. Dunque lei ammette nell'intenzione una discriminante.

(_Bravo! Bravo!_)

PUBBLICO MINISTERO.--Ma vi è lo stato di necessità!...

ON. BARZILAI.--Lo stato di necessità! Oh, lo stato di necessità... In

verità ella in condizioni analoghe non sosterrebbe questa teoria. Stato

di necessità molto relativo; tanto è vero che di tutti quei signori che

si trovavano sulla spiaggia uno solo si è buttato in acqua, mentre gli

altri sono rimasti a terra a aspettare che il naufrago fosse loro

portato dinnanzi.

Quindi, signori del Tribunale, la necessità di indagare l'intenzione. Ma

vediamo la logica della legge che qualche volta vale anche

l'interpretazione. Perchè ci vuole l'intenzione di offendere il pudore e

perchè non si punisce? Forse vi è un'anima legislativa che possa

ammettere che vi sia un materiale veramente offensivo del pudore, senza

l'intenzione di offenderlo? No, per questo: Perchè la legge intende che

a seconda dell'intenzione anche il materiale presunto oltraggioso

assumerà una forma particolare. Perchè se avrò l'intenzione di educare,

io, pure esponendo i misteri, i segreti dell'accoppiamento, li

presenterò come forse non ha fatto il senatore Paolo Mantegazza, per

modo da suscitare pensieri e riflessioni gravi, non l'erotismo di chi

legge; perchè quando io avrò scritto una pagina d'arte, se sarà una

pagina d'arte, se sarà determinata da un sentimento discutibile finchè

volete, ma nobile, di arte e di estetica, io imprimerò a questa pagina

una suggestione più forte di quella del senso. Io richiamerò prima i

sensi del mio lettore, la sua anima, la sua mente, la sua psiche su

tutto quanto di bello, di attraente, potrà uscire dalle viscere del mio

romanzo, quindi non darò a lui quel tempo che gli dà lo scrittore del

_Tempietto di Venere_ di deliziarsi nello studio e nel presentimento

della imitazione che potrà prepararsi di quei giocondi misteri: io avrò

creato nel suo animo una sentimentalità più alta, io non avrò

oltraggiato il suo pudore. Ed ecco come l'elemento subbiettivo si fonde

con l'elemento obbiettivo, ed ecco perchè la ricerca è richiesta: perchè

in caso diverso Pubblici Ministeri meno intelligenti di lei potrebbero

mandarmi al pubblico giudizio dei trattati di medicina legale,

potrebbero fare un fascio di tutto quanto l'arte e la scienza hanno

dovuto lavorare sull'inconoscibile e sul misterioso per uno scopo

elevato di conquista del vero e del bello. E perchè questo non avvenga,

la ricerca è necessaria, e quando l'intenzione è nobile, elevata,

disinteressata, e se ne trovano le tracce, voi questa intenzione la

riconoscete, anche nel presunto materiale criminoso.

A questo punto debbo fare una interrogazione al Pubblico Ministero,

che si riallaccia alla definizione che non a puro scopo di esordio ho

posto nelle prime parole del mio discorso.

Guardate: il legislatore, in armonia con quanto promette e annunzia

nella relazione ministeriale, ha escluso dalla punibilità l'oltraggio

al pudore privato. Si punisce lo spettacolo erotico rappresentato

anche da persone legalmente congiunte, sulla pubblica strada o il

medesimo spettacolo portato nella platea di un teatro (perchè se è sul

palcoscenico, gode una certa impunità, come abbiamo visto); ma il

legislatore, se voi, senza violazione di domicilio, andate in un luogo

non esposto al pubblico a commettere un atto osceno, in presenza anche

di signori e signore, dice: io non me ne incarico.

Dunque allora è vero, come dicevamo prima, che il legislatore non fa

il moralista, che il legislatore lascia libera la padrona nella cui

casa si facesse qualche cosa di simile, di prenderne rispettosamente

per un orecchio l'autore che egli lascia alla sanzione morale che

colpisce coloro i quali contravvengono alle norme della convivenza

civile, ogni forma di oltraggio di questa natura. Il legislatore è...

pagato dal pubblico e si occupa unicamente del pubblico. Si occupa del

pudore collettivo e niente altro. Il pudore individuale importa

niente: importa solo quando oltre al pudore si offende la innocenza,

quando si va dentro e si colpisce alle sorgenti la moralità.

(_Applausi_).

Ma guardate anche allora cosa fa: anche allora lascia che se la

sbrighino, occorrendo, le parti private, anche allora la suprema

difesa della moralità è messa alla mercè di un gruppetto di biglietti

da cento o da mille che per riparare l'atto di libidine o magari

stupro violento si richiede dalla parte in qualche caso veramente

lesa. Dunque _a fortiori_ non si occupa del pudore privato.

Ora mi spieghi lei come il legislatore che non punisce, questa scena

al vero che si compia nello sfondo, nell'interno di una casa o di un

circolo privato o dove insomma convengano anche più persone, punirebbe

poi il fatto di Tizio che è andato a comprare un libro, se lo è messo

in tasca ed è andato a leggerselo a domicilio.

Oh, ma questa è una stranezza! Io penso che il legislatore non può

aver voluto punire questa diminuzione del pudore, questa offesa del

pudore individuale che io mi procuro con l'acquisto del libro, e non

ha mai pensato a questo, il legislatore.

Il legislatore vuole una cosa: vuole che l'oggetto incriminabile si

offra in vendita. Egli non colpisce il fatto dell'acquisto del libro,

egli vuole la offerta in vendita, e arriva a punire la offerta in

vendita con una giurisprudenza discutibile per sè stessa, indipendente

dalla effettiva oscenità del libro. Quando si scrive per esempio

«Venite: noi abbiamo dei libri osceni», dice il legislatore, dicono le

sentenze: è inutile a guardare se siano o non siano tali. È offesa al

pubblico pudore il fatto della profferta di questi libri. Ma qui non

siamo nel caso.

Siamo nel caso di Tizio che va a comprare il libro di sua volontà, e

se lo porta a casa.

E allora vediamo. La teorica sembra troppo nuova forse, ma appunto

perchè non si ha mai occasione di svolgerla, essa non può essere

affidata soltanto alla mia povera interpretazione della legge e quindi

abbiamo assolutamente il bisogno di andare a cercare qualche cosa che

la sorregga. Io sento tanto la mia personale debolezza nel sostenere

questo, che prima di ogni altra cosa e subito, vi voglio leggere una

pagina la quale forse vi dirà molto di più e forse mi dispenserà dal

prolungare la mia dimostrazione. La pagina è dovuta ad un uomo che voi

tutti conoscete come io lo conosco.

È una pagina di Aristo Mortara, presidente della Corte d'Assise di

Milano, uomo il quale non solo è magistrato di alta coscienza, ma

anche un cittadino d'esemplare moralità. Non ho mai visto Aristo

Mortara per la strada se non al braccio della sua signora. Egli è uno

di quei cultori veramente appassionati del sentimento della famiglia e

di quanto vi è di più nobile, mi sia consentito il dire questa parola

nei riguardi di un uomo che una lunga convivenza professionale mi ha

insegnato a stimare assai. Orbene, sentite che cosa dice a questo

riguardo Aristo Mortara, e dico quello che dice, per risparmiarmi ciò

che nel suo libro sull'_Oltraggio al pudore_, dice l'altro magistrato

egregio: l'avvocato Formica: (_Attenzione vivissima_)

«Viene esposto, nel negozio di un libraio, un volume osceno nella sua

esteriorità (titolo lubrico, immagini oscene della copertina). Niun

dubbio che questo fatto, considerato a sè, tanto come esposizione,

quanto quale tacita offerta in vendita, esaurisca gli elementi del

reato di offesa al buon costume; la sola percezione della immagine, o

la sola conoscenza del titolo del libro essendo sufficiente a

corrompere il costume dei giovani, a svelare loro turpitudini e

sconcezze, a far sorgere negli stessi adulti un senso di ripugnanza

per la lubricità dell'oggetto così sfacciatamente esposto al pubblico

ed offerto in vendita.»

E qui osservo che _offrire in vendita_ non vuol dire _vendere_, perchè

quando si vuol parlare di «smercio», lo si dice come nell'articolo in

cui è sancito il caso della vendita. Qui si tratta di offrire in

vendita, e voi vedete subito il venditore di cartoline postali che va

in giro e offre, e quando anche non si acquista mostra le figure e le

leggende oscene. Ma proseguiamo:

«Supponiamo invece che sia esposto in vendita un libro

dall'esteriorità perfettamente onesta, che si annunzi con titolo

insospetto, ma che nel suo contenuto sia osceno. Chi giungerà a

corrompere quella esposizione ed offerta in vendita? Ma certamente

soltanto coloro che avranno acquistato il volume e nel segreto della

propria casa ne avranno compiuta la lettura. La demoralizzazione non è

inerente al fatto dell'annunzio, _parte veramente liberata alla

pubblicità_, ma è conseguenza dell'atto proprio di colui che volle del

libro fare acquisto, e pascere la mente alle lubriche narrazioni che

contiene; quindi non offesa al costume pubblico, ma sibbene e solo a

quello privato.» (_Applausi_)

E qui viene l'obbiezione del Pubblico Ministero:

«Senonchè si può obbiettare che la pubblicità, la réclame in sè

stessa, non ha altro scopo che quello di diffondere un libro il quale

è offensivo del costume. Il mezzo usato per la offerta in vendita, per

quanto rivestito di veste bella, deve diventare obbietto di sanzione

penale appunto perchè ha l'attitudine di raggiungere un fine vietato

dalla legge.» E allora leggiamo:

«Stimiamo necessario di porre in guardia da queste precipitate

conclusioni... Noi le impugniamo perchè alla moralità privata o

individuale debbono provvedere i singoli cittadini; ciò rientra

nell'ambito della educazione domestica, e non tocca la mansione

legislativa; la scelta della letteratura e quindi l'acquisto di un

libro buono ed utile, anzichè di un libro immorale e dannoso, non si

può neppure in via indiretta far rientrare nel codice penale.»

O signori del Tribunale, ecco che noi scopriamo la intenzione del

legislatore, ecco che noi vediamo perchè dopo essersi proposto nella

dichiarazione della relazione ministeriale di non invadere il campo

della morale, ma di punire l'oltraggio al pudore solo quando reca

pubblico scandalo,--sono le parole del legislatore,--dopo avere

esentato da ogni responsabilità la rappresentazione di oscenità fatta

in privato, il legislatore non potesse pensare a colpire altra cosa

fuori di quel che costituisce è l'incitamento pubblico, la

rappresentazione di un qualche cosa che abbia nella sua esteriorità,

nella sua offerta, lo stigma delle oscenità e quindi pubblicamente,

indipendentemente dall'esame e dalle indagini particolari che ciascuno

andrà a fare di questo corpo del reato in casa sua, costituisce un

pericolo e un danno per la società e per i cittadini.

Guardate, o signori del Tribunale: con una frase molto semplice, in un

altro punto, in un altro suo libro il magistrato che io vi ho

ricordato pochi minuti or sono, descriveva quale è il diritto che si è

voluto tutelare con queste sanzioni. Io purtroppo ho perduto le carte,

ma mi ricordo a memoria. Diceva Aristo Mortara in un'altra

pubblicazione:

«Il legislatore ha voluto che il galantuomo il quale va a spasso con

la sua signora o con i suoi bambini non sia turbato e offeso da

qualche cosa che sotto forma di disegni o sotto la forma di scritture

gli sia offerto in vendita nè posto sott'occhio.» Voi conoscete, voi

tutti sapete che vi sono dei girovaghi nelle pubbliche strade i quali

si avvicinano a Tizio, a Caio, e dicono e promettono: «noi abbiamo,

noi possiamo, noi vi diamo; guardate, leggete....» e vi invitano in un

portone, in un cantuccio ad esaminare la merce. E noi abbiamo quelli

che vendono cartoline postali oscene e libri i quali nell'interno non

contengono alcuna oscenità, ma per eccitamento del pubblico hanno

delle magnifiche _planches_ straordinariamente oscene sulla copertina.

Questo è ciò che tocca il pudore pubblico che, solo, il legislatore ha

voluto sanzionare e difendere. Il legislatore non può andare a

domicilio: ci sarebbe andato per altro titolo. Il legislatore mostra

con tutte le sue disposizioni in questo campo del codice, con la

stessa larghezza con cui ha lasciato il cittadino privato arbitro

della sanzione penale, mostra che in materia di moralità pubblica meno

processi si fanno e più la moralità ne guadagna. (_Applausi

fragorosi_).

E questo la legge dice riguardo alle lesioni gravi, gravissime che

intaccano l'ordine della famiglia e offendono la pubblica moralità: e

voi, Pubblico Ministero, dovete sofisticare per far rientrare nei

cancelli del codice tutto ciò che il codice ha escluso, come cosa che

va fuori del suo dominio, della sua giurisdizione, della sua missione

sociale?

Quindi nessuna offerta in vendita, quindi nessuna effettiva offesa al

pudore come per altra via ha dimostrato il prof. Capuana, cui mi è

grato di rendere in questo momento l'omaggio che è dovuto ad un

augusto veterano dell'arte, che come diceva l'amico Cappa non sarebbe

venuto qui a barattare la sua coscienza o il suo criterio artistico

per far comodo a noi o al signor Marinetti. Ed io, o signori del

Tribunale, mentre affermo e sostengo che in tutto questo che ci è

passato innanzi agli occhi manca in ultima ipotesi il materiale del

reato, vi soggiungo e dimostro con la lettura che ho fatto dei testi

di legge e delle loro interpretazioni più sicure, che non poteva

nemmeno, ove diversa fosse l'ipotesi del Pubblico Ministero, che non

poteva nemmeno, questa sostanza, essere di dominio, di competenza di

una azione e di una persecuzione giudiziaria.

Io credo, o signori del Tribunale, che voi comprenderete come

l'ufficio che vi è in quest'ora demandato, sia alto ufficio civile.

Guardate: stamattina mi arriva questo giornale da Roma, dove vi è un

brano di una lettera rivolta a me, e in cui mi si dice che faccio

meglio ad occuparmi di processi che non di politica.

«Meglio occuparsi delle cose nostre come fai tu ora in tribunale

difendendo una causa che è molto importante, perchè si tratta di

arrestare la vecchia gesuiteria, Barzilai mio. Pensa a quello che

accadrà dopo un rinforzo di gesuiti esuli dal Portogallo con molti

quattrini per giunta.» (_Applausi fragorosi_).

Il processo e l'assoluzione di "Mafarka il Futurista" · 第 4 / 7 段