pensiero di tutto ciò che rappresenta una incomodità: contro il
duello, contro la guerra, contro lo sport, contro tutto quello che
rappresenta uno sforzo ed un ardimento.
Ora noi siamo qualche volta in caso di rispondere a queste suadenti
parole le quali invitano alla comodità e invitano alla distruzione
dell'energia appunto in vista di un passato che noi possiamo
rievocare. Ma certo nei concetti che il Marinetti trasfonde al suo
protagonista vi è ancora una parte di giusto e di vero. Ed è per
questo che noi, noi che dalle memorie e dai ricordi dobbiamo e
possiamo trarre qualche cosa, assai spesso ci trasformiamo in uomini
di contemplazione, in uomini i quali, paghi di avere un passato, lieti
di avere degli avi, orgogliosi di avere una nobiltà o una fortuna
dagli avi ereditate, non pensano a conquistarsela, non pensano, come
il protagonista della leggenda medioevale, a farsi uno stemma, a farsi
una gloria, a fare qualche cosa che non sia retaggio dei padri, ma il
risultato dello sforzo dell'intelletto, dello spirito di sacrificio.
Quindi nella esagerazione rivolta precisamente come essi dicono a far
colpo, a fare impressione, a creare uno stato d'animo, un movimento di
pensiero che sia auspice di una rivoluzione, certo che c'è una grande
parte di vero. (_Bene! Applausi fragorosi_).
Ma anche se tutto è falso, tutto ciò non ci interessa, e poichè ho
finito la prima parte del mio discorso con le parole di un poeta che
ha avuto molte accuse e molti attacchi, e io che ho chiuso la prima
parte del mio discorso rievocando quei versi, potrei adesso,
avviandomi per il sentiero assai meno dilettoso di una più diretta
interpretazione giuridica, dire al Marinetti che egli ha il diritto di
dire come quel poeta:
«No, sgualdrina non è perchè ricusa
le comode bugie dell'ideale...
No, sgualdrina non è la nostra musa...»
Sgualdrina non è la musa di Marinetti. L'intento suo non è quello di
trarre fuori dai veli dell'ignoranza i giovinetti, di trarre fuori dal
buono e sano gli adulti.
La sua arte può anche, con sentenza di giudici che non siete voi,
condannarsi, ma senza rievocare altri tempi, altri processi, altri
giudici, altre sentenze che noi credevamo separati da noi da secoli di
civiltà e di progresso; la condanna della sua morale e delle sue
idealità di arte, da giudici italiani come voi siete, in Milano, oggi,
non può essere pronunziata.
E non lo sarà anche perchè voi se foste, ciò che non siete, attaccati
al passato così come non vuole Marinetti, se foste attaccati più che
ai ricordi e alle memorie, ai pregiudizii di un passato ora morto, voi
avreste, per arrivare laddove vi vorrebbe trarre il rappresentante
della legge, da superare altri ostacoli.
Non si passa, perchè la legge lo impedisce, dunque perchè manca, ed è
già qualche cosa, il materiale del reato.
Ma ci fosse, avessero i brani di questo volume la capacità che loro
attribuisce il Pubblico Ministero, di ledere il pudore: allora noi
abbiamo l'obbligo di vedere la nostra legge positiva, abbiamo
l'obbligo finalmente, dopo aver cercato di leggere male dei poeti e
dei romanzieri, di leggere anche questo grande scrittore, il quale nel
suo libro ha certamente messo tutto quanto si agita di bene e di male
nella vita sociale, di leggere, dico, gli articoli del codice.
Dunque il codice vuole questo: che per essere colpevoli del reato
imputato a Marinetti, si offenda il pudore con scritti, con scritture,
disegni, o altri oggetti osceni sotto qualunque forma distribuiti o
esposti al pubblico od offerti in vendita.
Due questioni, sostanzialmente, io vi propongo, signori del Tribunale.
La prima: che è da ricercarsi in questo reato un dolo particolare;
cioè che occorre dimostrare non solo la coscienza di esporre, di
offrire, di distribuire, di vendere un oggetto osceno, ma occorre
anche la volontà di offendere il pudore pubblico. Il Pubblico
Ministero lo ha negato, ma forse si ricrederà. Forse si ricrederà
perchè io non gli dirò parole mie assai povere e che non potrebbero
giungere certo a mutare il suo convincimento, ma dirò parole di uomini
che stanno nella sua classe, di uomini che hanno cooperato largamente
alla nostra legislazione penale e che lo faranno facilmente convinto.
Se poi egli alla convinzione farà seguire la confessione, non so.
Egli ha citato ieri un articolo dal codice penale; ha fatto un
confronto che, mi perdoni, non era del caso, ed egli stesso
probabilmente non insisterà per dimostrare che pel reato di offesa al
pudore non occorre la volontà della offesa. Ora vi è un reato per la
perfezione del quale il legale non ha rilevato sufficientemente la
coscienza dell'offesa.
C'è l'articolo 393 del codice penale, che ha sancito il reato di
diffamazione. Ora quando il legislatore ha voluto che basti la
coscienza di scrivere cose ingiuriose o diffamatorie perchè si debba
rispondere di diffamazione, ha usato una frase speciale. Non ha detto
«chiunque offende», ma ha detto: «chiunque attribuisce a una persona
un fatto determinato tale da esporlo al pubblico disprezzo», cioè,
purtroppo, dico (e la buona giurisprudenza ha già, precorrendo ciò che
farà fra non molto la legislazione, reagito contro questo concetto),
purtroppo quando il legislatore ha voluto stabilire che basta la
coscienza di dedurre la circostanza oltraggiosa e ingiuriosa l'ha
obbiettivato così dicendo: «cosa tale». Allora lei mi cerchi un po' se
in questo articolo si dica «chiunque offenda il pudore con scritture
_tali_ da ottenere questo risultato». Nemmeno per sogno.
E allora? E allora dobbiamo evidentemente ritenere, già per questo
primo esame comparativo, che il legislatore ha voluto precisamente
indagare la intenzione di colui che commette il delitto. (_Applausi_).
E badi, sa, non dica di no, perchè solo così, solo interpretando
l'articolo di legge con la necessità dell'indagine dell'intenzione, si
può liberare lei dalla contraddizione di cui l'avvocato Cappa le ha
parlato. Soltanto più esattamente stabilendo la ricerca
dell'intenzione si può ammettere senza scandalo che vi sono libri
processati e libri non processati perchè il magistrato precisamente
non dovrà fermarsi alla materialità, se non messa al servizio di una
intenzione oltraggiosa del pubblico costume. Perchè altrimenti sarebbe
ben ridicolo che il Marinetti fosse come quel tale poeta il solo
corrotto del suo tempo e del nostro paese e che soltanto contro di
lui, contro questo untorello che vorrebbe da solo spiantare Milano, si
dovessero scagliare i fulmini. Ella può volerlo, lo vuole su quel
banco, solo perchè crede che abbia avuto l'intenzione di offendere il
pudore; ed ella solo così può volere, perchè altrimenti stabilirebbe
una sperequazione di giustizia assolutamente più scandalosa di un
articolo o di un romanzo di questo genere.
Ma lo dico io, lo dice il codice implicitamente. Ho ansia di finir
presto e capisco la insofferenza dei signori del Tribunale per le
lunghe letture, ma mi basta che mi sia Concesso di leggere quattro
parole che sono appunto, se riesco a trovarle, della relazione
ministeriale, che è accompagnata dal progetto di legge.
Vi è nel codice penale un articolo dove si punisce come
contravvenzione la esposizione in pubblico di disegni, l'emissione dei
canti osceni, ecc. Ora il legislatore, ministro proponente Zanardelli,
diceva così nella relazione: «La rubrica del capitolo modificata (si
parla della contravvenzione) eliminava la parola _offese_, perchè
quantunque il testo dell'art. 490 usi la parola _offende_ non si
supponga per avventura nella contravvenzione richiesto quell'elemento
intenzionale che è proprio invece nell'altro reato punito in altri
articoli.
Ora io non so, quando in un codice ci sono due articoli che dicono
così, come si possa col dovuto rispetto per le opinioni di tutti,
parlare di non necessità di intenzione nel reato di cui ci occupiamo.
Ma c'è un'altra cosa molto più tipica, nella relazione ministeriale,
ed è la conclusione dell'articolo. Infatti il relatore ad un certo
punto dice:
«Taluno aveva proposto di escludere con apposita dichiarazione
dall'articolo 339 il caso di disegni fatti a scopo di studio. Venne in
proposito osservato che il delitto contemplato presupponendo
l'elemento doloso, escludendosi il dolo cessa la punibilità e non
c'era bisogno di eccezioni specifiche».
Cioè, in poche parole, ha dubitato la commissione: voi andate a punire
anche un trattato di ostetricia. E il legislatore dice di no. Perchè
va bene che l'ostetrico ha la coscienza di pubblicare certi disegni,
certe cose che possono offendere il pudore, ma dal momento che voi
magistrato dovete vedere se lo ha fatto per educare la gente o per
demoralizzarla, potrete perfettamente escluderlo da ogni
responsabilità senza una casistica che turba e che può ingenerare
equivoci.
Ed io non vi leggo altro, per quanto veramente vi siano delle pagine
meravigliose per semplicità e lucidezza. E per stabilire la necessità
del dolo specifico io voglio fare un esempio al Pubblico Ministero,
che forse potrà essere di qualche significato.
I due articoli 338 e 339 sono legati dallo stesso concetto. Quindi
presiede ad entrambi la necessità di questa indagine. Ora, supponiamo
di trovarci su una spiaggia di mare, in uno stabilimento di bagni. Ci
sono degli uomini, ci sono delle donne. Ad un certo punto si vede là
in fondo un disgraziato che sta per affogare. Un uomo sente il bisogno
di svestirsi all'improvviso e di buttarsi in acqua, e svestendosi
mostra alle signore spettatrici adunate commosse sulla spiaggia,
qualche cosa che non si deve mostrare in pubblico. Lei lo manda in
prigione per oltraggio al pudore? Ma quell'uomo non ha l'intenzione di
offendere il pudore, ha l'intenzione di compiere un'atto nobile e
generoso. E se allora mostra qualche cosa di impudico pur sapendo di
farlo non lo può punire, perchè deve punire la sua intenzione e non il
suo atto. Dunque lei ammette nell'intenzione una discriminante.
(_Bravo! Bravo!_)
PUBBLICO MINISTERO.--Ma vi è lo stato di necessità!...
ON. BARZILAI.--Lo stato di necessità! Oh, lo stato di necessità... In
verità ella in condizioni analoghe non sosterrebbe questa teoria. Stato
di necessità molto relativo; tanto è vero che di tutti quei signori che
si trovavano sulla spiaggia uno solo si è buttato in acqua, mentre gli
altri sono rimasti a terra a aspettare che il naufrago fosse loro
portato dinnanzi.
Quindi, signori del Tribunale, la necessità di indagare l'intenzione. Ma
vediamo la logica della legge che qualche volta vale anche
l'interpretazione. Perchè ci vuole l'intenzione di offendere il pudore e
perchè non si punisce? Forse vi è un'anima legislativa che possa
ammettere che vi sia un materiale veramente offensivo del pudore, senza
l'intenzione di offenderlo? No, per questo: Perchè la legge intende che
a seconda dell'intenzione anche il materiale presunto oltraggioso
assumerà una forma particolare. Perchè se avrò l'intenzione di educare,
io, pure esponendo i misteri, i segreti dell'accoppiamento, li
presenterò come forse non ha fatto il senatore Paolo Mantegazza, per
modo da suscitare pensieri e riflessioni gravi, non l'erotismo di chi
legge; perchè quando io avrò scritto una pagina d'arte, se sarà una
pagina d'arte, se sarà determinata da un sentimento discutibile finchè
volete, ma nobile, di arte e di estetica, io imprimerò a questa pagina
una suggestione più forte di quella del senso. Io richiamerò prima i
sensi del mio lettore, la sua anima, la sua mente, la sua psiche su
tutto quanto di bello, di attraente, potrà uscire dalle viscere del mio
romanzo, quindi non darò a lui quel tempo che gli dà lo scrittore del
_Tempietto di Venere_ di deliziarsi nello studio e nel presentimento
della imitazione che potrà prepararsi di quei giocondi misteri: io avrò
creato nel suo animo una sentimentalità più alta, io non avrò
oltraggiato il suo pudore. Ed ecco come l'elemento subbiettivo si fonde
con l'elemento obbiettivo, ed ecco perchè la ricerca è richiesta: perchè
in caso diverso Pubblici Ministeri meno intelligenti di lei potrebbero
mandarmi al pubblico giudizio dei trattati di medicina legale,
potrebbero fare un fascio di tutto quanto l'arte e la scienza hanno
dovuto lavorare sull'inconoscibile e sul misterioso per uno scopo
elevato di conquista del vero e del bello. E perchè questo non avvenga,
la ricerca è necessaria, e quando l'intenzione è nobile, elevata,
disinteressata, e se ne trovano le tracce, voi questa intenzione la
riconoscete, anche nel presunto materiale criminoso.
A questo punto debbo fare una interrogazione al Pubblico Ministero,
che si riallaccia alla definizione che non a puro scopo di esordio ho
posto nelle prime parole del mio discorso.
Guardate: il legislatore, in armonia con quanto promette e annunzia
nella relazione ministeriale, ha escluso dalla punibilità l'oltraggio
al pudore privato. Si punisce lo spettacolo erotico rappresentato
anche da persone legalmente congiunte, sulla pubblica strada o il
medesimo spettacolo portato nella platea di un teatro (perchè se è sul
palcoscenico, gode una certa impunità, come abbiamo visto); ma il
legislatore, se voi, senza violazione di domicilio, andate in un luogo
non esposto al pubblico a commettere un atto osceno, in presenza anche
di signori e signore, dice: io non me ne incarico.
Dunque allora è vero, come dicevamo prima, che il legislatore non fa
il moralista, che il legislatore lascia libera la padrona nella cui
casa si facesse qualche cosa di simile, di prenderne rispettosamente
per un orecchio l'autore che egli lascia alla sanzione morale che
colpisce coloro i quali contravvengono alle norme della convivenza
civile, ogni forma di oltraggio di questa natura. Il legislatore è...
pagato dal pubblico e si occupa unicamente del pubblico. Si occupa del
pudore collettivo e niente altro. Il pudore individuale importa
niente: importa solo quando oltre al pudore si offende la innocenza,
quando si va dentro e si colpisce alle sorgenti la moralità.
(_Applausi_).
Ma guardate anche allora cosa fa: anche allora lascia che se la
sbrighino, occorrendo, le parti private, anche allora la suprema
difesa della moralità è messa alla mercè di un gruppetto di biglietti
da cento o da mille che per riparare l'atto di libidine o magari
stupro violento si richiede dalla parte in qualche caso veramente
lesa. Dunque _a fortiori_ non si occupa del pudore privato.
Ora mi spieghi lei come il legislatore che non punisce, questa scena
al vero che si compia nello sfondo, nell'interno di una casa o di un
circolo privato o dove insomma convengano anche più persone, punirebbe
poi il fatto di Tizio che è andato a comprare un libro, se lo è messo
in tasca ed è andato a leggerselo a domicilio.
Oh, ma questa è una stranezza! Io penso che il legislatore non può
aver voluto punire questa diminuzione del pudore, questa offesa del
pudore individuale che io mi procuro con l'acquisto del libro, e non
ha mai pensato a questo, il legislatore.
Il legislatore vuole una cosa: vuole che l'oggetto incriminabile si
offra in vendita. Egli non colpisce il fatto dell'acquisto del libro,
egli vuole la offerta in vendita, e arriva a punire la offerta in
vendita con una giurisprudenza discutibile per sè stessa, indipendente
dalla effettiva oscenità del libro. Quando si scrive per esempio
«Venite: noi abbiamo dei libri osceni», dice il legislatore, dicono le
sentenze: è inutile a guardare se siano o non siano tali. È offesa al
pubblico pudore il fatto della profferta di questi libri. Ma qui non
siamo nel caso.
Siamo nel caso di Tizio che va a comprare il libro di sua volontà, e
se lo porta a casa.
E allora vediamo. La teorica sembra troppo nuova forse, ma appunto
perchè non si ha mai occasione di svolgerla, essa non può essere
affidata soltanto alla mia povera interpretazione della legge e quindi
abbiamo assolutamente il bisogno di andare a cercare qualche cosa che
la sorregga. Io sento tanto la mia personale debolezza nel sostenere
questo, che prima di ogni altra cosa e subito, vi voglio leggere una
pagina la quale forse vi dirà molto di più e forse mi dispenserà dal
prolungare la mia dimostrazione. La pagina è dovuta ad un uomo che voi
tutti conoscete come io lo conosco.
È una pagina di Aristo Mortara, presidente della Corte d'Assise di
Milano, uomo il quale non solo è magistrato di alta coscienza, ma
anche un cittadino d'esemplare moralità. Non ho mai visto Aristo
Mortara per la strada se non al braccio della sua signora. Egli è uno
di quei cultori veramente appassionati del sentimento della famiglia e
di quanto vi è di più nobile, mi sia consentito il dire questa parola
nei riguardi di un uomo che una lunga convivenza professionale mi ha
insegnato a stimare assai. Orbene, sentite che cosa dice a questo
riguardo Aristo Mortara, e dico quello che dice, per risparmiarmi ciò
che nel suo libro sull'_Oltraggio al pudore_, dice l'altro magistrato
egregio: l'avvocato Formica: (_Attenzione vivissima_)
«Viene esposto, nel negozio di un libraio, un volume osceno nella sua
esteriorità (titolo lubrico, immagini oscene della copertina). Niun
dubbio che questo fatto, considerato a sè, tanto come esposizione,
quanto quale tacita offerta in vendita, esaurisca gli elementi del
reato di offesa al buon costume; la sola percezione della immagine, o
la sola conoscenza del titolo del libro essendo sufficiente a
corrompere il costume dei giovani, a svelare loro turpitudini e
sconcezze, a far sorgere negli stessi adulti un senso di ripugnanza
per la lubricità dell'oggetto così sfacciatamente esposto al pubblico
ed offerto in vendita.»
E qui osservo che _offrire in vendita_ non vuol dire _vendere_, perchè
quando si vuol parlare di «smercio», lo si dice come nell'articolo in
cui è sancito il caso della vendita. Qui si tratta di offrire in
vendita, e voi vedete subito il venditore di cartoline postali che va
in giro e offre, e quando anche non si acquista mostra le figure e le
leggende oscene. Ma proseguiamo:
«Supponiamo invece che sia esposto in vendita un libro
dall'esteriorità perfettamente onesta, che si annunzi con titolo
insospetto, ma che nel suo contenuto sia osceno. Chi giungerà a
corrompere quella esposizione ed offerta in vendita? Ma certamente
soltanto coloro che avranno acquistato il volume e nel segreto della
propria casa ne avranno compiuta la lettura. La demoralizzazione non è
inerente al fatto dell'annunzio, _parte veramente liberata alla
pubblicità_, ma è conseguenza dell'atto proprio di colui che volle del
libro fare acquisto, e pascere la mente alle lubriche narrazioni che
contiene; quindi non offesa al costume pubblico, ma sibbene e solo a
quello privato.» (_Applausi_)
E qui viene l'obbiezione del Pubblico Ministero:
«Senonchè si può obbiettare che la pubblicità, la réclame in sè
stessa, non ha altro scopo che quello di diffondere un libro il quale
è offensivo del costume. Il mezzo usato per la offerta in vendita, per
quanto rivestito di veste bella, deve diventare obbietto di sanzione
penale appunto perchè ha l'attitudine di raggiungere un fine vietato
dalla legge.» E allora leggiamo:
«Stimiamo necessario di porre in guardia da queste precipitate
conclusioni... Noi le impugniamo perchè alla moralità privata o
individuale debbono provvedere i singoli cittadini; ciò rientra
nell'ambito della educazione domestica, e non tocca la mansione
legislativa; la scelta della letteratura e quindi l'acquisto di un
libro buono ed utile, anzichè di un libro immorale e dannoso, non si
può neppure in via indiretta far rientrare nel codice penale.»
O signori del Tribunale, ecco che noi scopriamo la intenzione del
legislatore, ecco che noi vediamo perchè dopo essersi proposto nella
dichiarazione della relazione ministeriale di non invadere il campo
della morale, ma di punire l'oltraggio al pudore solo quando reca
pubblico scandalo,--sono le parole del legislatore,--dopo avere
esentato da ogni responsabilità la rappresentazione di oscenità fatta
in privato, il legislatore non potesse pensare a colpire altra cosa
fuori di quel che costituisce è l'incitamento pubblico, la
rappresentazione di un qualche cosa che abbia nella sua esteriorità,
nella sua offerta, lo stigma delle oscenità e quindi pubblicamente,
indipendentemente dall'esame e dalle indagini particolari che ciascuno
andrà a fare di questo corpo del reato in casa sua, costituisce un
pericolo e un danno per la società e per i cittadini.
Guardate, o signori del Tribunale: con una frase molto semplice, in un
altro punto, in un altro suo libro il magistrato che io vi ho
ricordato pochi minuti or sono, descriveva quale è il diritto che si è
voluto tutelare con queste sanzioni. Io purtroppo ho perduto le carte,
ma mi ricordo a memoria. Diceva Aristo Mortara in un'altra
pubblicazione:
«Il legislatore ha voluto che il galantuomo il quale va a spasso con
la sua signora o con i suoi bambini non sia turbato e offeso da
qualche cosa che sotto forma di disegni o sotto la forma di scritture
gli sia offerto in vendita nè posto sott'occhio.» Voi conoscete, voi
tutti sapete che vi sono dei girovaghi nelle pubbliche strade i quali
si avvicinano a Tizio, a Caio, e dicono e promettono: «noi abbiamo,
noi possiamo, noi vi diamo; guardate, leggete....» e vi invitano in un
portone, in un cantuccio ad esaminare la merce. E noi abbiamo quelli
che vendono cartoline postali oscene e libri i quali nell'interno non
contengono alcuna oscenità, ma per eccitamento del pubblico hanno
delle magnifiche _planches_ straordinariamente oscene sulla copertina.
Questo è ciò che tocca il pudore pubblico che, solo, il legislatore ha
voluto sanzionare e difendere. Il legislatore non può andare a
domicilio: ci sarebbe andato per altro titolo. Il legislatore mostra
con tutte le sue disposizioni in questo campo del codice, con la
stessa larghezza con cui ha lasciato il cittadino privato arbitro
della sanzione penale, mostra che in materia di moralità pubblica meno
processi si fanno e più la moralità ne guadagna. (_Applausi
fragorosi_).
E questo la legge dice riguardo alle lesioni gravi, gravissime che
intaccano l'ordine della famiglia e offendono la pubblica moralità: e
voi, Pubblico Ministero, dovete sofisticare per far rientrare nei
cancelli del codice tutto ciò che il codice ha escluso, come cosa che
va fuori del suo dominio, della sua giurisdizione, della sua missione
sociale?
Quindi nessuna offerta in vendita, quindi nessuna effettiva offesa al
pudore come per altra via ha dimostrato il prof. Capuana, cui mi è
grato di rendere in questo momento l'omaggio che è dovuto ad un
augusto veterano dell'arte, che come diceva l'amico Cappa non sarebbe
venuto qui a barattare la sua coscienza o il suo criterio artistico
per far comodo a noi o al signor Marinetti. Ed io, o signori del
Tribunale, mentre affermo e sostengo che in tutto questo che ci è
passato innanzi agli occhi manca in ultima ipotesi il materiale del
reato, vi soggiungo e dimostro con la lettura che ho fatto dei testi
di legge e delle loro interpretazioni più sicure, che non poteva
nemmeno, ove diversa fosse l'ipotesi del Pubblico Ministero, che non
poteva nemmeno, questa sostanza, essere di dominio, di competenza di
una azione e di una persecuzione giudiziaria.
Io credo, o signori del Tribunale, che voi comprenderete come
l'ufficio che vi è in quest'ora demandato, sia alto ufficio civile.
Guardate: stamattina mi arriva questo giornale da Roma, dove vi è un
brano di una lettera rivolta a me, e in cui mi si dice che faccio
meglio ad occuparmi di processi che non di politica.
«Meglio occuparsi delle cose nostre come fai tu ora in tribunale
difendendo una causa che è molto importante, perchè si tratta di
arrestare la vecchia gesuiteria, Barzilai mio. Pensa a quello che
accadrà dopo un rinforzo di gesuiti esuli dal Portogallo con molti
quattrini per giunta.» (_Applausi fragorosi_).