quella dei limiti convenienti di ciò che si può chiamare funzione di
polizia; trattasi di sapere fino a qual punto si possa legittimamente
limitare la libertà, per impedire delitti o disgrazie. Il prendere
delle precauzioni contro il delitto prima che sia commesso, così come
lo scoprirlo e il punirlo una volta commesso, è una delle funzioni che
nessuno nega al governo: tuttavia si può assai più facilmente abusare,
a danno della libertà, della funzione preventiva che della repressiva:
perchè vi è appena una parte della libertà legittima di azione di un
essere umano che non possa con ragione essere imaginata come tale da
facilitare un qualunque delitto. Non di meno, se una autorità pubblica
o anche un semplice privato vedono una persona che evidentemente
si prepara a commettere un delitto, essi non sono obbligati a
restare spettatori inerti finchè il delitto sia commesso, ma possono
intervenire e prevenirlo.
Se non si comprassero dei veleni, oppure se non se ne facesse uso mai
tranne che per avvelenare, sarebbe giusto di proibirne la fabbricazione
e la vendita: invece si può averne bisogno per iscopi non solo
innocenti, ma utili, e la legge non può imporre delle restrizioni in
un caso senza che l'altro ne risenta. Inoltre, è officio dell'autorità
prevenire delle disgrazie. Se un pubblico funzionario o non importa
chi altro vedesse una persona la quale sta per attraversare un ponte
che si sa non essere sicuro, e non avesse il tempo di avvertirla del
pericolo ch'essa affronta, potrà bene afferrarla e farla indietreggiare
a viva forza, senza violazione alcuna della sua libertà: la quale
infatti consiste nel fare ciò che si desidera; e questa persona non
desidera di cadere nell'acqua. Non di meno, quando non c'è la certezza,
ma solamente la possibilità di un pericolo, la persona stessa può sola
giudicare del valore del motivo che la spinge a correr tale rischio; e
in questo caso, di conseguenza (a meno che non si tratti di un ragazzo,
o che la persona non sia in delirio o in uno stato di eccitazione o
di distrazione incompatibile coll'uso completo delle sue facoltà) si
dovrebbe, a mio vedere, limitarsi ad avvertirlo del pericolo e non
impedirgli colla forza di esporvisi. Tali considerazioni, applicate ad
una questione come quella della vendita dei veleni, possono ajutarci
a decidere quali fra i diversi modi possibili di _regolamentazione_
siano o non siano contrarî al principio: per esempio, si può imporre
senza violazione di libertà una precauzione come quella di porre al
veleno un'etichetta che ne faccia conoscere le qualità pericolose;
non è in fatti possibile che il compratore desideri ignorare le
proprietà venefiche della cosa da lui comprata: ma l'esigere sempre
un certificato medico renderebbe talvolta impossibile, sempre poi
dispendioso di ottenere l'oggetto per usi legittimi.
A mio avviso, il solo modo con cui gli avvelenamenti si possano
rendere difficili (senza violare la libertà di quelli che hanno
bisogno di sostanze venefiche per un altro fine) consiste in quello
che Bentham chiama, nel suo linguaggio così proprio, una testimonianza
_preappointed_ (prestabilita). Nulla è altrettanto comune nei
contratti. È giusta consuetudine, quando si fa un contratto, che la
legge, la quale ne imporrà l'adempimento, vi ponga come condizione
l'osservanza di certe formalità, come le firme, l'attestazione
dei testimoni e vai dicendo: affinchè, in caso di contestazioni
susseguenti, si possa avere la prova che il contratto è stato
realmente concluso, e in circostanze che non lo rendevano per nessuna
ragione legalmente nullo. Effetto di queste precauzioni è rendere
difficilissimi i contratti fittizî o i contratti fatti a condizioni
che, se fossero conosciute, ne distruggerebbero la validità. Si
potrebbero imporre simili precauzioni per la vendita degli articoli che
si prestano a diventare strumenti del delitto: per esempio si potrebbe
esigere dal venditore che esso iscrivesse su di un registro la data
esatta della vendita, il nome e l'indirizzo del compratore, la qualità
e la quantità precise vendute, la risposta ricevuta quando ebbe chiesto
al compratore che cosa volesse farne. Quando non vi sono ricette di
medico, si potrebbe esigere la presenza di un terzo, per identificare
il compratore, se più tardi si avesse qualche ragion di credere che
l'oggetto fosse stato usato a scopo delittuoso. Tali regolamenti non
sarebbero in generale un materiale impedimento ad ottenere l'oggetto
desiderato, ma bensì un impedimento punto trascurabile a farne un uso
illecito ed impunito.
Il diritto che la società possiede di opporre ai delitti delle
precauzioni anteriori, suggerisce delle restrizioni evidenti alla
massima che i danni puramente personali non sono materia di prevenzione
o di repressione. L'ubbriachezza, per esempio, nei casi ordinarî,
non è una ragion conveniente d'intervento legislativo; ma io troverei
perfettamente legittimo che un uomo convinto d'aver commesso qualche
violenza contro altri sotto l'influenza dell'ubbriachezza, fosse
sottoposto a disposizioni speciali; che, se in seguito lo si trovasse
ubbriaco, fosse soggetto ad una penalità; e che, se in questo stato
egli commettesse un'altro fallo, la punizione di questo fallo nuovo
fosse più severa. Una persona che si ubbriaca quando l'ebrezza la
spinge a nuocere agli altri, commette verso di questi un delitto. Allo
stesso modo l'oziosità, tranne che in persone pagate dal pubblico,
oppure quando questo vizio costituisce la violazione di un patto, non
può senza tirannia divenire oggetto di punizioni legali: ma se per
oziosità o per qualche altra causa facile ad evitarsi un uomo manca ad
uno dei suoi doveri legali verso gli altri, come quello di mantenere
i suoi bambini, non vi è tirannia a costringerlo ad adempire questo
dovere con un lavoro obbligatorio, ove non si trovi altro mezzo.
Inoltre, vi sono molti atti che, essendo direttamente dannosi soltanto
a chi li commette, non dovrebbero essere legalmente proibiti, ma
che, commessi in pubblico, divengono una violazione delle sociali
convenienze e, passando così nella categoria delle offese verso
gli altri, possono in tutta giustizia essere vietati. Tali sono gli
oltraggi alla decenza, su cui non è necessario di dilungarsi, tanto più
che essi hanno col nostro soggetto un rapporto puramente indiretto,
dappoichè la pubblicità non è un'aggravante minore nel caso di molte
azioni punto biasimevoli in sè stesse nè tenute per tali.
V'è un'altra domanda a cui bisogna trovare una risposta che si
accordi coi principî qui posti. Vi sono dei casi di condotta personale
tenuti per biasimevoli, ma che il rispetto della libertà impedisce
di prevenire o di punire perchè il male che ne deriva direttamente
ricade tutto quanto sull'agente. Si deve lasciare ad altre persone la
libertà di consigliare o di costringere a fare ciò che fa liberamente
l'agente? La questione non è scevra di difficoltà. Il caso di una
persona che ne sollecita un'altra a compiere un atto, non è, a rigor di
termini, un caso di condotta personale; dare dei consigli od offrire
delle tentazioni a qualcuno, è un atto sociale e può di conseguenza,
come in generale qualunque azione che riguardi gli altri, essere
considerato come sottoposto alla sorveglianza sociale. Ma un po' di
riflessione corregge la impressione prima dimostrando che se il caso
non è strettamente compreso nei confini della libertà individuale, non
di meno gli si possono applicar le ragioni su cui si fonda il principio
di questa libertà. Se si deve permettere agli individui, in ciò che
tocca loro stessi soltanto, di fare ciò che meglio piace ad essi, a
loro rischio e pericolo, eglino devono esser liberi di consultarsi l'un
l'altro su ciò che convenga fare, di scambiarsi i pareri, di dare e di
ricevere dei suggerimenti: si deve poter consigliare tutto ciò che è
permesso di fare. La questione non è dubbia se non quando l'istigatore
tragga un profitto personale dal suo consiglio, quando, per vivere o
per arricchirsi, abbia per costume di incoraggiare a ciò che la Società
e lo Stato considerano come un male. In realtà allora un nuovo elemento
di complicazione s'introduce: cioè la esistenza di una classe di
persone il cui interesse è opposto a quello che si considera pubblico
bene e la cui maniera di vivere è basata sul partito preso di porre a
questo bene ostacolo. È questo il caso d'intervenire? Così la corruzion
dei costumi e il giuoco debbono essere tollerati, ma una persona deve
esser libera di esercitare un mestiere come quello d'incoraggiare una
tal corruzione o di tenere una casa di giuoco? Il caso è uno di quelli
che si trovano sul limite estremo dei due principî: e non si scorge, a
prima vista, a quale esso appartenga effettivamente: vi sono argomenti
pro e contro.
Si può dire in favore della tolleranza che il solo fatto di
scegliere una cosa come proprio mestiere e di vivere o di arricchirsi
esercitandolo non può rendere delittuoso ciò che altrimenti sarebbe
ammissibile; che l'atto deve essere o sempre permesso o sempre vietato;
che, se i principî da noi sin qui sostenuti sono giusti, la società,
come tale, non deve occuparsi di dichiarar malvagio qualcosa che
riguardi l'individuo soltanto: essa non può giungere più in là della
dissuasione, e una persona deve essere altrettanto libera di persuadere
quanto un'altra di dissuadere.
Si può dire in favore dell'opinione opposta che, sebbene lo Stato
non abbia il diritto di decidere, in via d'autorità e col disegno
d'impedire o di punire, se sia buona o cattiva la tale o la tal altra
condotta puramente personale, vi è tuttavia ragione di credere che la
questione sia per lo meno dubbia. Dato questo, si aggiunge, lo Stato
non può far male tentando di distruggere l'influenza d'instigatori
che non agiscono in modo disinteressato ed imparziale, che hanno un
interesse immediato da una parte (la parte cattiva, secondo l'opinione
dello Stato) e che, secondo la loro stessa confessione, spingono verso
questo lato per fini tutt'affatto personali. Inoltre, senza dubbio
alcuno, non ci si perde nulla, nessun bene si sacrifica, procurando
che gli uomini facciano la loro scelta, saggiamente o scioccamente, ma
da loro stessi, senza essere sedotti nè spinti da persone che vi hanno
un interesse. Così, ci si può dire, quantunque le leggi sui giuochi
illeciti siano insostenibili in teoria, quantunque tutti debbano esser
liberi di giocare in casa propria, o in casa d'altri, o in qualche
luogo di riunione fondato per sottoscrizioni ed aperto solamente ai
membri ed a chi vuol far loro una visita, non di meno non bisogna
permettere le case pubbliche di giuoco. È vero che la difesa non è mai
efficace, per grandi che siano i poteri di cui si armi la polizia,
e che le case di giuoco possono sempre essere aperte sotto altri
pretesti; ma esse sono obbligate a condurre le loro operazioni sotto
un certo velo di segreto e di mistero, in modo che nessuno ne sappia
nulla, tranne quelli che ricercano queste case: la società non deve
chiedere nulla di più.
Questi argomenti hanno una forza considerevole; io per altro non oserei
decidere s'essi bastino a giustificare l'anomalìa morale che vi è nel
punire l'_accessorio_ quando il _principale_ è e deve essere libero,
nel mettere in prigione, per esempio, chi tiene la casa di giuoco e non
il giuocatore stesso.
Ancora meno si dovrebbe, per simili ragioni, intervenire nelle
operazioni comuni di compravendita. Quasi tutto ciò che si compera
e che si vende si può prestare ad eccessi, e i venditori hanno un
interesse pecuniario ad incoraggiarli: ma da questo non si può dedurre
un argomento in favore, per esempio, della _legge di Maine_, perchè i
negozianti di bevande spiritose, sebbene interessati all'abuso, sono
indispensabili a cagione dell'uso legittimo di tali bevande. Tuttavia
l'interesse che questi commercianti hanno a favorire l'intemperanza è
un male reale, e giustifica lo Stato quando impone delle restrizioni
ed esige delle garanzie, che, senza questo motivo, sarebbero violazione
della libertà legittima.
Sorge ancora una questione: ed è di sapere se lo Stato, mentre
tollera una condotta ch'esso crede contraria ai più preziosi interessi
dell'agente, non debba ciò non di meno sconsigliarla indirettamente;
se, per esempio, per rendere l'ubbriachezza più costosa o più rara,
egli non debba studiare il modo di limitare il numero dei luoghi di
vendita. In questa, come nella maggior parte delle questioni pratiche,
bisogna fare una quantità di distinzioni. Colpire d'imposta le bevande
alcooliche, allo scopo di renderle più difficili ad ottenersi, è un
provvedimento che differisce ben poco dalla loro completa proibizione e
non è giustificabile se la proibizione stessa non lo sia; ogni aumento
di prezzo è una proibizione per quelli che non possono giungere al
prezzo nuovo, e, quanto a quelli che possono, essi subiscono però una
penalità per la soddisfazione di questo loro gusto.
La scelta dei loro piaceri e del modo di spendere il loro danaro,
dopo ch'essi hanno adempiuto le loro obbligazioni legali e morali
verso lo Stato e gli individui, non riguarda che loro stessi e non
deve dipendere che dal loro giudizio. A prima vista può sembrare che
queste considerazioni condannino la scelta delle bevande spiritose come
soggetto speciale d'imposta a scopi fiscali. Ma bisogna ricordarsi che
l'imposta a questo scopo è assolutamente inevitabile, che in molti
paesi essa deve essere in gran parte indiretta, che per conseguenza
lo Stato non può fare altro che imporre tasse su certi generi di
consumazione, in un modo che per qualche persona può giungere fino alla
proibizione. È dunque dovere dello Stato di esaminare, prima di mettere
delle tasse, di quali derrate i consumatori possano più facilmente fare
a meno, e _a fortiori_ di scegliere quelle che, a suo parere, possono
essere dannose se l'uso non ne è moderatissimo. Per questo è non
soltanto ammissibile, ma lodevole il mettere sulle bevande spiritose
l'imposta più elevata, dato che lo Stato abbia bisogno di tutto il
gettito di tale imposta.
La questione di sapere se convenga fare della vendita di queste
derrate un privilegio più o meno esclusivo, deve essere diversamente
risoluta secondo i motivi a cui si vuole subordinata la restrizione.
Occorre la sorveglianza d'una polizia in tutte le pubbliche vendite, e
specialmente in quei luoghi dove si macchinano volentieri delle offese
contro la società. Dunque, è conveniente non accordare il permesso di
vendere queste derrate (per lo meno quelle da consumarsi sul luogo)
se non a persone la cui rispettabilità di condotta sia conosciuta
e garantita; si deve, oltre a ciò, regolare le ore di apertura e di
chiusura come la sorveglianza pubblica esige, e ritirare il permesso
quando si commettano a più riprese delle violazioni della pubblica
pace, grazie alla connivenza o all'inettitudine di colui che tiene la
casa, o quando questa casa divenga il ritrovo di gente che si ribella
alla legge. Io non trovo nessun'altra restrizione giustificabile —
come principio. Per esempio, la limitazione del numero delle bettole
per renderne l'accesso più difficile e diminuir le tentazioni, non
soltanto espone tutti quanti ad una seccatura, solo perchè qualcuno
abuserebbe della facilità, ma ancora non conviene se non ad uno stato
della società in cui le classi lavoratrici siano apertamente trattate
come si tratterebbero dei ragazzi o dei selvaggi, e poste sotto una
educazione disciplinata, fatta per preparare la loro futura ammissione
ai privilegi della libertà. Questo non è il principio secondo cui le
classi operaje sono governate in qualunque libero paese, e chiunque
stima al suo giusto valore la libertà non consentirà mai che esse
siano governate a quel modo, a meno che per adattarli alla libertà e
governarli come uomini liberi, non si sia fatto, invano, ogni tentativo
e non si abbia avuto la prova definitiva che esse non si possono
governare se non come ragazzi. La semplice esposizione dell'alternativa
dimostra l'assurdità che vi sarebbe nel supporre che tali sforzi siano
stati fatti in alcuno dei casi di cui noi qui ci dobbiamo occupare.
Soltanto perchè le instituzioni del nostro paese sono un tessuto di
contraddizioni, vi si vedono mettere in pratica delle cose appartenenti
al sistema del governo dispotico o così detto paterno, mentre la
libertà generale delle nostre instituzioni impedisce di esercitare
quel controllo, che è necessario per rendere la costrizione veramente
efficace come educazione morale.
È stato dimostrato, nelle prime pagine di questo saggio, che la
libertà dell'individuo nelle cose che toccano soltanto lui, implica
la libertà per qualsivoglia numero d'individui di regolare con una
mutua convenzione delle cose che li riguardano tutti collettivamente e
che non riguardano altri. La questione non presenta difficoltà finchè
la volontà delle persone interessate resta la stessa; ma, poichè
questa volontà può mutare, è spesso necessario, anche in cose che
concernono soltanto queste persone, ch'esse si assumano degli obblighi
vicendevoli; e, fatto questo, è conveniente per regola generale che
questi obblighi siano rispettati. Non di meno, è probabile che nelle
leggi d'ogni paese questa regola generale vada soggetta a qualche
eccezione. Non soltanto non siamo tenuti ad adempire gli obblighi che
violano i diritti di un terzo, ma talvolta si considera come ragion
sufficiente per liberarci da un'obbligazione, ch'essa ci sia dannosa:
per esempio nel nostro paese e nella maggior parte dei paesi civili,
un patto pel quale una persona si vendesse o consentisse ad esser
venduta schiava sarebbe irrito e nullo: nè la legge nè l'opinione
pubblica lo renderebbero obbligatorio. Il motivo che si ha per
limitare così il potere di un individuo su sè stesso è evidente, e
lo si scorge molto chiaro in questo caso estremo. La ragione per cui
non si interviene (tranne che a vantaggio degli altri) nelle azioni
volontarie d'una persona è il riguardo che si ha per la sua libertà;
la scelta volontaria di un uomo prova che ciò ch'egli sceglie così è
desiderabile o quanto meno sopportabile per lui, e ad ogni modo non
si può meglio assicurare il suo benessere se non lasciando ch'egli lo
prenda ove crede trovarlo. Ma, vendendosi schiavo, un uomo abdica alla
sua libertà, abbandona qualunque uso futuro della libertà con un atto
unico: dunque esso distrugge, nei suoi proprî riguardi, la ragione per
cui lo si lasciava libero di disporre di sè; esso non è più libero,
e d'allora in poi si trova in una condizione dove non si può più
presumere ch'egli rimanga volontariamente. Il principio di libertà non
può esigere ch'egli sia libero... di non esser libero; non vi è libertà
insomma di poter rinunciare alla propria libertà. Queste ragioni,
la cui forza appare così evidente in tal caso particolare, possono
naturalmente essere applicate in molti altri casi: tuttavia esse
trovano dappertutto delle limitazioni, perchè le necessità della vita
esigono continuamente non già che noi rinunciamo alla nostra libertà,
ma che ci rassegniamo a vederla limitata in un modo o nell'altro. Il
principio che chiede libertà d'azione assoluta per tutto quello che
riguarda solo gli agenti esige che coloro i quali si sono obbligati con
un'altra persona per cose che non interessano punto i terzi, possano
l'un l'altro liberarsi; ed anche senza questa liberazione volontaria
non v'è forse contratto od obbligazione, salvo che si tratti di
danaro, da cui si osi dire che non si dovrebbe mai avere la libertà
di sciogliersi. Il barone di Humboldt, nell'opera eccellente che ho
già citato, dichiara che, a suo parere, i patti i quali implichino
delle relazioni o dei servigi personali non dovrebbero mai essere
obbligatorî salvo che per un tempo limitato; e che il più importante di
questi patti, il matrimonio, avendo questa particolarità, che fallisce
al suo scopo se i sentimenti delle due parti a questo scopo non si
accordino, dovrebbe potersi annullare semplicemente con la volontà
espressa di ciascuna delle parti. Questo soggetto è troppo importante
e troppo complesso per essere discusso tra parentesi; ed io mi
limito a sfiorarlo, a titolo d'_illustrazione_. Se la concisione e la
generalità della dissertazione di Humboldt non l'avessero obbligato su
questo argomento a contentarsi di enunciare la sua conclusione, senza
discutere le premesse, egli avrebbe riconosciuto senza dubbio alcuno
che la questione non può esser decisa con ragionamenti così semplici
come quelli ch'egli si limita a fare. Quando una persona, o per una
promessa espressa o per la sua condotta, ne ha incoraggiata un'altra
a confidare ch'essa agirà in un dato modo, a fondare delle speranze,
a fare dei calcoli, a regolare una parte della sua vita su questa
supposizione, questa persona si è creata coll'altra una nuova serie
di obbligazioni morali che, nel fatto, potranno essere calpestate, ma
che non è permesso d'ignorare. Inoltre, se le relazioni tra due parti
contraenti sono state seguite da conseguenze per altri, se esse hanno
posto dei terzi in una condizione speciale o se, come nel caso del
matrimonio, esse hanno dato a terzi la vita, le due parti contraenti
hanno presso questi ultimi delle obbligazioni il cui compimento sentirà
grandemente l'effetto della rottura o della continuazione delle loro
relazioni.
Non ne deriva invece, ed io non posso ammettere, che queste
obbligazioni giungano fino ad esigere l'adempimento del contratto
a prezzo del bene della parte riluttante; ma esse sono un elemento
necessario nella questione, ed anche se Humboldt sostiene che non
debbano apportare alcuna differenza nella libertà legale che le parti
hanno di liberarsi dall'obbligo assunto (neppure io ritengo che esse
ne debbano apportare molta) pure creano necessariamente una differenza
grande nella libertà morale. Una persona è obbligata a ben considerare
tutto questo prima di risolversi ad una deliberazione che tanto può
colpire gl'interessi d'altri, e, se non ha il voluto riguardo a questi
interessi, è moralmente responsabile delle conseguenze funeste. Io
ho fatto delle osservazioni di una tale evidenza allo scopo di meglio
lumeggiare il principio generale della libertà, e non già perchè esse
siano necessarie in questa questione, la quale anzi si discute sempre
come se l'interesse dei figli fosse tutto, e nulla l'interesse dei
genitori.
Io ho già osservato che, in conseguenza della mancanza di principî
generali riconosciuti, la libertà è accordata spesso là dove dovrebbe
essere rifiutata, e _viceversa_; e uno dei casi in cui il sentimento
di libertà è fortissimo nel moderno mondo europeo, è un caso in cui, a
senso mio, esso è completamente fuori di posto. Una persona deve esser
libera di fare ciò che le piace negli affari proprî; ma non quando
essa agisce per conto di un altro, sotto il pretesto che gli affari di
quest'altro sono i suoi proprî; lo Stato, mentre rispetta la libertà di
ciascun individuo in ciò che riguarda l'individuo soltanto, è tenuto a
vegliare con cura sul modo con cui questi usa del potere accordatogli
su altri individui.