Uno di questi esempî, la vendita dei veleni, apre una questione nuova,

quella dei limiti convenienti di ciò che si può chiamare funzione di

polizia; trattasi di sapere fino a qual punto si possa legittimamente

limitare la libertà, per impedire delitti o disgrazie. Il prendere

delle precauzioni contro il delitto prima che sia commesso, così come

lo scoprirlo e il punirlo una volta commesso, è una delle funzioni che

nessuno nega al governo: tuttavia si può assai più facilmente abusare,

a danno della libertà, della funzione preventiva che della repressiva:

perchè vi è appena una parte della libertà legittima di azione di un

essere umano che non possa con ragione essere imaginata come tale da

facilitare un qualunque delitto. Non di meno, se una autorità pubblica

o anche un semplice privato vedono una persona che evidentemente

si prepara a commettere un delitto, essi non sono obbligati a

restare spettatori inerti finchè il delitto sia commesso, ma possono

intervenire e prevenirlo.

Se non si comprassero dei veleni, oppure se non se ne facesse uso mai

tranne che per avvelenare, sarebbe giusto di proibirne la fabbricazione

e la vendita: invece si può averne bisogno per iscopi non solo

innocenti, ma utili, e la legge non può imporre delle restrizioni in

un caso senza che l'altro ne risenta. Inoltre, è officio dell'autorità

prevenire delle disgrazie. Se un pubblico funzionario o non importa

chi altro vedesse una persona la quale sta per attraversare un ponte

che si sa non essere sicuro, e non avesse il tempo di avvertirla del

pericolo ch'essa affronta, potrà bene afferrarla e farla indietreggiare

a viva forza, senza violazione alcuna della sua libertà: la quale

infatti consiste nel fare ciò che si desidera; e questa persona non

desidera di cadere nell'acqua. Non di meno, quando non c'è la certezza,

ma solamente la possibilità di un pericolo, la persona stessa può sola

giudicare del valore del motivo che la spinge a correr tale rischio; e

in questo caso, di conseguenza (a meno che non si tratti di un ragazzo,

o che la persona non sia in delirio o in uno stato di eccitazione o

di distrazione incompatibile coll'uso completo delle sue facoltà) si

dovrebbe, a mio vedere, limitarsi ad avvertirlo del pericolo e non

impedirgli colla forza di esporvisi. Tali considerazioni, applicate ad

una questione come quella della vendita dei veleni, possono ajutarci

a decidere quali fra i diversi modi possibili di _regolamentazione_

siano o non siano contrarî al principio: per esempio, si può imporre

senza violazione di libertà una precauzione come quella di porre al

veleno un'etichetta che ne faccia conoscere le qualità pericolose;

non è in fatti possibile che il compratore desideri ignorare le

proprietà venefiche della cosa da lui comprata: ma l'esigere sempre

un certificato medico renderebbe talvolta impossibile, sempre poi

dispendioso di ottenere l'oggetto per usi legittimi.

A mio avviso, il solo modo con cui gli avvelenamenti si possano

rendere difficili (senza violare la libertà di quelli che hanno

bisogno di sostanze venefiche per un altro fine) consiste in quello

che Bentham chiama, nel suo linguaggio così proprio, una testimonianza

_preappointed_ (prestabilita). Nulla è altrettanto comune nei

contratti. È giusta consuetudine, quando si fa un contratto, che la

legge, la quale ne imporrà l'adempimento, vi ponga come condizione

l'osservanza di certe formalità, come le firme, l'attestazione

dei testimoni e vai dicendo: affinchè, in caso di contestazioni

susseguenti, si possa avere la prova che il contratto è stato

realmente concluso, e in circostanze che non lo rendevano per nessuna

ragione legalmente nullo. Effetto di queste precauzioni è rendere

difficilissimi i contratti fittizî o i contratti fatti a condizioni

che, se fossero conosciute, ne distruggerebbero la validità. Si

potrebbero imporre simili precauzioni per la vendita degli articoli che

si prestano a diventare strumenti del delitto: per esempio si potrebbe

esigere dal venditore che esso iscrivesse su di un registro la data

esatta della vendita, il nome e l'indirizzo del compratore, la qualità

e la quantità precise vendute, la risposta ricevuta quando ebbe chiesto

al compratore che cosa volesse farne. Quando non vi sono ricette di

medico, si potrebbe esigere la presenza di un terzo, per identificare

il compratore, se più tardi si avesse qualche ragion di credere che

l'oggetto fosse stato usato a scopo delittuoso. Tali regolamenti non

sarebbero in generale un materiale impedimento ad ottenere l'oggetto

desiderato, ma bensì un impedimento punto trascurabile a farne un uso

illecito ed impunito.

Il diritto che la società possiede di opporre ai delitti delle

precauzioni anteriori, suggerisce delle restrizioni evidenti alla

massima che i danni puramente personali non sono materia di prevenzione

o di repressione. L'ubbriachezza, per esempio, nei casi ordinarî,

non è una ragion conveniente d'intervento legislativo; ma io troverei

perfettamente legittimo che un uomo convinto d'aver commesso qualche

violenza contro altri sotto l'influenza dell'ubbriachezza, fosse

sottoposto a disposizioni speciali; che, se in seguito lo si trovasse

ubbriaco, fosse soggetto ad una penalità; e che, se in questo stato

egli commettesse un'altro fallo, la punizione di questo fallo nuovo

fosse più severa. Una persona che si ubbriaca quando l'ebrezza la

spinge a nuocere agli altri, commette verso di questi un delitto. Allo

stesso modo l'oziosità, tranne che in persone pagate dal pubblico,

oppure quando questo vizio costituisce la violazione di un patto, non

può senza tirannia divenire oggetto di punizioni legali: ma se per

oziosità o per qualche altra causa facile ad evitarsi un uomo manca ad

uno dei suoi doveri legali verso gli altri, come quello di mantenere

i suoi bambini, non vi è tirannia a costringerlo ad adempire questo

dovere con un lavoro obbligatorio, ove non si trovi altro mezzo.

Inoltre, vi sono molti atti che, essendo direttamente dannosi soltanto

a chi li commette, non dovrebbero essere legalmente proibiti, ma

che, commessi in pubblico, divengono una violazione delle sociali

convenienze e, passando così nella categoria delle offese verso

gli altri, possono in tutta giustizia essere vietati. Tali sono gli

oltraggi alla decenza, su cui non è necessario di dilungarsi, tanto più

che essi hanno col nostro soggetto un rapporto puramente indiretto,

dappoichè la pubblicità non è un'aggravante minore nel caso di molte

azioni punto biasimevoli in sè stesse nè tenute per tali.

V'è un'altra domanda a cui bisogna trovare una risposta che si

accordi coi principî qui posti. Vi sono dei casi di condotta personale

tenuti per biasimevoli, ma che il rispetto della libertà impedisce

di prevenire o di punire perchè il male che ne deriva direttamente

ricade tutto quanto sull'agente. Si deve lasciare ad altre persone la

libertà di consigliare o di costringere a fare ciò che fa liberamente

l'agente? La questione non è scevra di difficoltà. Il caso di una

persona che ne sollecita un'altra a compiere un atto, non è, a rigor di

termini, un caso di condotta personale; dare dei consigli od offrire

delle tentazioni a qualcuno, è un atto sociale e può di conseguenza,

come in generale qualunque azione che riguardi gli altri, essere

considerato come sottoposto alla sorveglianza sociale. Ma un po' di

riflessione corregge la impressione prima dimostrando che se il caso

non è strettamente compreso nei confini della libertà individuale, non

di meno gli si possono applicar le ragioni su cui si fonda il principio

di questa libertà. Se si deve permettere agli individui, in ciò che

tocca loro stessi soltanto, di fare ciò che meglio piace ad essi, a

loro rischio e pericolo, eglino devono esser liberi di consultarsi l'un

l'altro su ciò che convenga fare, di scambiarsi i pareri, di dare e di

ricevere dei suggerimenti: si deve poter consigliare tutto ciò che è

permesso di fare. La questione non è dubbia se non quando l'istigatore

tragga un profitto personale dal suo consiglio, quando, per vivere o

per arricchirsi, abbia per costume di incoraggiare a ciò che la Società

e lo Stato considerano come un male. In realtà allora un nuovo elemento

di complicazione s'introduce: cioè la esistenza di una classe di

persone il cui interesse è opposto a quello che si considera pubblico

bene e la cui maniera di vivere è basata sul partito preso di porre a

questo bene ostacolo. È questo il caso d'intervenire? Così la corruzion

dei costumi e il giuoco debbono essere tollerati, ma una persona deve

esser libera di esercitare un mestiere come quello d'incoraggiare una

tal corruzione o di tenere una casa di giuoco? Il caso è uno di quelli

che si trovano sul limite estremo dei due principî: e non si scorge, a

prima vista, a quale esso appartenga effettivamente: vi sono argomenti

pro e contro.

Si può dire in favore della tolleranza che il solo fatto di

scegliere una cosa come proprio mestiere e di vivere o di arricchirsi

esercitandolo non può rendere delittuoso ciò che altrimenti sarebbe

ammissibile; che l'atto deve essere o sempre permesso o sempre vietato;

che, se i principî da noi sin qui sostenuti sono giusti, la società,

come tale, non deve occuparsi di dichiarar malvagio qualcosa che

riguardi l'individuo soltanto: essa non può giungere più in là della

dissuasione, e una persona deve essere altrettanto libera di persuadere

quanto un'altra di dissuadere.

Si può dire in favore dell'opinione opposta che, sebbene lo Stato

non abbia il diritto di decidere, in via d'autorità e col disegno

d'impedire o di punire, se sia buona o cattiva la tale o la tal altra

condotta puramente personale, vi è tuttavia ragione di credere che la

questione sia per lo meno dubbia. Dato questo, si aggiunge, lo Stato

non può far male tentando di distruggere l'influenza d'instigatori

che non agiscono in modo disinteressato ed imparziale, che hanno un

interesse immediato da una parte (la parte cattiva, secondo l'opinione

dello Stato) e che, secondo la loro stessa confessione, spingono verso

questo lato per fini tutt'affatto personali. Inoltre, senza dubbio

alcuno, non ci si perde nulla, nessun bene si sacrifica, procurando

che gli uomini facciano la loro scelta, saggiamente o scioccamente, ma

da loro stessi, senza essere sedotti nè spinti da persone che vi hanno

un interesse. Così, ci si può dire, quantunque le leggi sui giuochi

illeciti siano insostenibili in teoria, quantunque tutti debbano esser

liberi di giocare in casa propria, o in casa d'altri, o in qualche

luogo di riunione fondato per sottoscrizioni ed aperto solamente ai

membri ed a chi vuol far loro una visita, non di meno non bisogna

permettere le case pubbliche di giuoco. È vero che la difesa non è mai

efficace, per grandi che siano i poteri di cui si armi la polizia,

e che le case di giuoco possono sempre essere aperte sotto altri

pretesti; ma esse sono obbligate a condurre le loro operazioni sotto

un certo velo di segreto e di mistero, in modo che nessuno ne sappia

nulla, tranne quelli che ricercano queste case: la società non deve

chiedere nulla di più.

Questi argomenti hanno una forza considerevole; io per altro non oserei

decidere s'essi bastino a giustificare l'anomalìa morale che vi è nel

punire l'_accessorio_ quando il _principale_ è e deve essere libero,

nel mettere in prigione, per esempio, chi tiene la casa di giuoco e non

il giuocatore stesso.

Ancora meno si dovrebbe, per simili ragioni, intervenire nelle

operazioni comuni di compravendita. Quasi tutto ciò che si compera

e che si vende si può prestare ad eccessi, e i venditori hanno un

interesse pecuniario ad incoraggiarli: ma da questo non si può dedurre

un argomento in favore, per esempio, della _legge di Maine_, perchè i

negozianti di bevande spiritose, sebbene interessati all'abuso, sono

indispensabili a cagione dell'uso legittimo di tali bevande. Tuttavia

l'interesse che questi commercianti hanno a favorire l'intemperanza è

un male reale, e giustifica lo Stato quando impone delle restrizioni

ed esige delle garanzie, che, senza questo motivo, sarebbero violazione

della libertà legittima.

Sorge ancora una questione: ed è di sapere se lo Stato, mentre

tollera una condotta ch'esso crede contraria ai più preziosi interessi

dell'agente, non debba ciò non di meno sconsigliarla indirettamente;

se, per esempio, per rendere l'ubbriachezza più costosa o più rara,

egli non debba studiare il modo di limitare il numero dei luoghi di

vendita. In questa, come nella maggior parte delle questioni pratiche,

bisogna fare una quantità di distinzioni. Colpire d'imposta le bevande

alcooliche, allo scopo di renderle più difficili ad ottenersi, è un

provvedimento che differisce ben poco dalla loro completa proibizione e

non è giustificabile se la proibizione stessa non lo sia; ogni aumento

di prezzo è una proibizione per quelli che non possono giungere al

prezzo nuovo, e, quanto a quelli che possono, essi subiscono però una

penalità per la soddisfazione di questo loro gusto.

La scelta dei loro piaceri e del modo di spendere il loro danaro,

dopo ch'essi hanno adempiuto le loro obbligazioni legali e morali

verso lo Stato e gli individui, non riguarda che loro stessi e non

deve dipendere che dal loro giudizio. A prima vista può sembrare che

queste considerazioni condannino la scelta delle bevande spiritose come

soggetto speciale d'imposta a scopi fiscali. Ma bisogna ricordarsi che

l'imposta a questo scopo è assolutamente inevitabile, che in molti

paesi essa deve essere in gran parte indiretta, che per conseguenza

lo Stato non può fare altro che imporre tasse su certi generi di

consumazione, in un modo che per qualche persona può giungere fino alla

proibizione. È dunque dovere dello Stato di esaminare, prima di mettere

delle tasse, di quali derrate i consumatori possano più facilmente fare

a meno, e _a fortiori_ di scegliere quelle che, a suo parere, possono

essere dannose se l'uso non ne è moderatissimo. Per questo è non

soltanto ammissibile, ma lodevole il mettere sulle bevande spiritose

l'imposta più elevata, dato che lo Stato abbia bisogno di tutto il

gettito di tale imposta.

La questione di sapere se convenga fare della vendita di queste

derrate un privilegio più o meno esclusivo, deve essere diversamente

risoluta secondo i motivi a cui si vuole subordinata la restrizione.

Occorre la sorveglianza d'una polizia in tutte le pubbliche vendite, e

specialmente in quei luoghi dove si macchinano volentieri delle offese

contro la società. Dunque, è conveniente non accordare il permesso di

vendere queste derrate (per lo meno quelle da consumarsi sul luogo)

se non a persone la cui rispettabilità di condotta sia conosciuta

e garantita; si deve, oltre a ciò, regolare le ore di apertura e di

chiusura come la sorveglianza pubblica esige, e ritirare il permesso

quando si commettano a più riprese delle violazioni della pubblica

pace, grazie alla connivenza o all'inettitudine di colui che tiene la

casa, o quando questa casa divenga il ritrovo di gente che si ribella

alla legge. Io non trovo nessun'altra restrizione giustificabile —

come principio. Per esempio, la limitazione del numero delle bettole

per renderne l'accesso più difficile e diminuir le tentazioni, non

soltanto espone tutti quanti ad una seccatura, solo perchè qualcuno

abuserebbe della facilità, ma ancora non conviene se non ad uno stato

della società in cui le classi lavoratrici siano apertamente trattate

come si tratterebbero dei ragazzi o dei selvaggi, e poste sotto una

educazione disciplinata, fatta per preparare la loro futura ammissione

ai privilegi della libertà. Questo non è il principio secondo cui le

classi operaje sono governate in qualunque libero paese, e chiunque

stima al suo giusto valore la libertà non consentirà mai che esse

siano governate a quel modo, a meno che per adattarli alla libertà e

governarli come uomini liberi, non si sia fatto, invano, ogni tentativo

e non si abbia avuto la prova definitiva che esse non si possono

governare se non come ragazzi. La semplice esposizione dell'alternativa

dimostra l'assurdità che vi sarebbe nel supporre che tali sforzi siano

stati fatti in alcuno dei casi di cui noi qui ci dobbiamo occupare.

Soltanto perchè le instituzioni del nostro paese sono un tessuto di

contraddizioni, vi si vedono mettere in pratica delle cose appartenenti

al sistema del governo dispotico o così detto paterno, mentre la

libertà generale delle nostre instituzioni impedisce di esercitare

quel controllo, che è necessario per rendere la costrizione veramente

efficace come educazione morale.

È stato dimostrato, nelle prime pagine di questo saggio, che la

libertà dell'individuo nelle cose che toccano soltanto lui, implica

la libertà per qualsivoglia numero d'individui di regolare con una

mutua convenzione delle cose che li riguardano tutti collettivamente e

che non riguardano altri. La questione non presenta difficoltà finchè

la volontà delle persone interessate resta la stessa; ma, poichè

questa volontà può mutare, è spesso necessario, anche in cose che

concernono soltanto queste persone, ch'esse si assumano degli obblighi

vicendevoli; e, fatto questo, è conveniente per regola generale che

questi obblighi siano rispettati. Non di meno, è probabile che nelle

leggi d'ogni paese questa regola generale vada soggetta a qualche

eccezione. Non soltanto non siamo tenuti ad adempire gli obblighi che

violano i diritti di un terzo, ma talvolta si considera come ragion

sufficiente per liberarci da un'obbligazione, ch'essa ci sia dannosa:

per esempio nel nostro paese e nella maggior parte dei paesi civili,

un patto pel quale una persona si vendesse o consentisse ad esser

venduta schiava sarebbe irrito e nullo: nè la legge nè l'opinione

pubblica lo renderebbero obbligatorio. Il motivo che si ha per

limitare così il potere di un individuo su sè stesso è evidente, e

lo si scorge molto chiaro in questo caso estremo. La ragione per cui

non si interviene (tranne che a vantaggio degli altri) nelle azioni

volontarie d'una persona è il riguardo che si ha per la sua libertà;

la scelta volontaria di un uomo prova che ciò ch'egli sceglie così è

desiderabile o quanto meno sopportabile per lui, e ad ogni modo non

si può meglio assicurare il suo benessere se non lasciando ch'egli lo

prenda ove crede trovarlo. Ma, vendendosi schiavo, un uomo abdica alla

sua libertà, abbandona qualunque uso futuro della libertà con un atto

unico: dunque esso distrugge, nei suoi proprî riguardi, la ragione per

cui lo si lasciava libero di disporre di sè; esso non è più libero,

e d'allora in poi si trova in una condizione dove non si può più

presumere ch'egli rimanga volontariamente. Il principio di libertà non

può esigere ch'egli sia libero... di non esser libero; non vi è libertà

insomma di poter rinunciare alla propria libertà. Queste ragioni,

la cui forza appare così evidente in tal caso particolare, possono

naturalmente essere applicate in molti altri casi: tuttavia esse

trovano dappertutto delle limitazioni, perchè le necessità della vita

esigono continuamente non già che noi rinunciamo alla nostra libertà,

ma che ci rassegniamo a vederla limitata in un modo o nell'altro. Il

principio che chiede libertà d'azione assoluta per tutto quello che

riguarda solo gli agenti esige che coloro i quali si sono obbligati con

un'altra persona per cose che non interessano punto i terzi, possano

l'un l'altro liberarsi; ed anche senza questa liberazione volontaria

non v'è forse contratto od obbligazione, salvo che si tratti di

danaro, da cui si osi dire che non si dovrebbe mai avere la libertà

di sciogliersi. Il barone di Humboldt, nell'opera eccellente che ho

già citato, dichiara che, a suo parere, i patti i quali implichino

delle relazioni o dei servigi personali non dovrebbero mai essere

obbligatorî salvo che per un tempo limitato; e che il più importante di

questi patti, il matrimonio, avendo questa particolarità, che fallisce

al suo scopo se i sentimenti delle due parti a questo scopo non si

accordino, dovrebbe potersi annullare semplicemente con la volontà

espressa di ciascuna delle parti. Questo soggetto è troppo importante

e troppo complesso per essere discusso tra parentesi; ed io mi

limito a sfiorarlo, a titolo d'_illustrazione_. Se la concisione e la

generalità della dissertazione di Humboldt non l'avessero obbligato su

questo argomento a contentarsi di enunciare la sua conclusione, senza

discutere le premesse, egli avrebbe riconosciuto senza dubbio alcuno

che la questione non può esser decisa con ragionamenti così semplici

come quelli ch'egli si limita a fare. Quando una persona, o per una

promessa espressa o per la sua condotta, ne ha incoraggiata un'altra

a confidare ch'essa agirà in un dato modo, a fondare delle speranze,

a fare dei calcoli, a regolare una parte della sua vita su questa

supposizione, questa persona si è creata coll'altra una nuova serie

di obbligazioni morali che, nel fatto, potranno essere calpestate, ma

che non è permesso d'ignorare. Inoltre, se le relazioni tra due parti

contraenti sono state seguite da conseguenze per altri, se esse hanno

posto dei terzi in una condizione speciale o se, come nel caso del

matrimonio, esse hanno dato a terzi la vita, le due parti contraenti

hanno presso questi ultimi delle obbligazioni il cui compimento sentirà

grandemente l'effetto della rottura o della continuazione delle loro

relazioni.

Non ne deriva invece, ed io non posso ammettere, che queste

obbligazioni giungano fino ad esigere l'adempimento del contratto

a prezzo del bene della parte riluttante; ma esse sono un elemento

necessario nella questione, ed anche se Humboldt sostiene che non

debbano apportare alcuna differenza nella libertà legale che le parti

hanno di liberarsi dall'obbligo assunto (neppure io ritengo che esse

ne debbano apportare molta) pure creano necessariamente una differenza

grande nella libertà morale. Una persona è obbligata a ben considerare

tutto questo prima di risolversi ad una deliberazione che tanto può

colpire gl'interessi d'altri, e, se non ha il voluto riguardo a questi

interessi, è moralmente responsabile delle conseguenze funeste. Io

ho fatto delle osservazioni di una tale evidenza allo scopo di meglio

lumeggiare il principio generale della libertà, e non già perchè esse

siano necessarie in questa questione, la quale anzi si discute sempre

come se l'interesse dei figli fosse tutto, e nulla l'interesse dei

genitori.

Io ho già osservato che, in conseguenza della mancanza di principî

generali riconosciuti, la libertà è accordata spesso là dove dovrebbe

essere rifiutata, e _viceversa_; e uno dei casi in cui il sentimento

di libertà è fortissimo nel moderno mondo europeo, è un caso in cui, a

senso mio, esso è completamente fuori di posto. Una persona deve esser

libera di fare ciò che le piace negli affari proprî; ma non quando

essa agisce per conto di un altro, sotto il pretesto che gli affari di

quest'altro sono i suoi proprî; lo Stato, mentre rispetta la libertà di

ciascun individuo in ciò che riguarda l'individuo soltanto, è tenuto a

vegliare con cura sul modo con cui questi usa del potere accordatogli

su altri individui.

La libertà · 第 10 / 12 段