[289] FONTANUS, 500, 26: «_Lileadamus.... unanimi suorum decreto, petiit
Civitatemveterem.... ibique ab episcopo Conquensi, Pontificis summi
nomine, mira et ingenti gratulatione exceptus._»
BOSIO, III, 18, A: «_Il gran maestro seguì la galea che portava lo
stendardo del Papa.... salutato da tutta l'artiglieria della città e
della ròcca.... ricevuto da tutti gli ufficiali e nobili con grande
onore._»
VERTOT cit., III, 421: «_Le grand-Maitre avec sa colonie arriva à
Civitta-Vecchia.... Le saint Père lui fit dire qu'il se reposât._»
[290] BOSIO cit., III, 49, C: «_Il gran maestro.... fece accomodare in
Civitavecchia un'infermeria.... della quale diede il carico al
commendatore fra Jacomo di Borbone._»
[291] VERTOT cìt., III, 435: «_Le Pape consentit que les vaisseaux el
les galères de l'Ordre restassent dans le port de Civitavecchia._»
BOSIO cit., III, 19, C; «_Il Gran Maestro.... lasciò in Civitavecchia
suo luogotenente generale l'ammiraglio fra Bernardino d'Airasca._»
FONTANUS cit., 500, 33: «_Sacræ militiæ apud Civitatem veterem, summo
imperio delegato, nobilissimo æquite fratre Bernardino Araschæ, præfecto
maris._»
[12 dicembre 1523.]
XX. — In questo stante il nuovo Pontefice di gran voglia confermava
Paolo Vettori nel capitanato delle galèe; e infin dal principio della
sua esaltazione stringeva con lui i patti contenuti nel seguente
documento, al quale dobbiamo riportarci per comprendere quanto grande
perdita abbia fatta la storia nostra nella dispersione dell'archivio
privato della medesima Casa. Produco questo documento, e lo volgarizzo
alla distesa, non essendovi capitolo che non abbia varianti sui capitoli
anteriori; e con essi i nuovi di pianta ci apriranno la via a
riconoscere lo stato delle cose marinaresche, e le mutazioni
introdottevi, sì come mi farò appresso a considerare. Ecco i Patti
convenuti tra la Camera apostolica e Paolo Vettori per la condotta delle
galèe[292]:
«In nome di Dio, così sia. — Per il presente pubblico strumento sia noto
a tutti ed evidentemente apparisca come nell'anno del Signore mille
cinquecento ventitrè addì dodici del mese di dicembre, e nell'anno primo
del pontificato di nostro signore Clemente per divina provvidenza papa
settimo; costituiti in Camera alla presenza del reverendissimo in Cristo
padre e signore Francesco Armellini del titolo di santa Maria in
Trastevere e di san Callisto, prete cardinale di santa romana Chiesa e
camerlengo; del reverendissimo padre e signore Bernardo de' Rossi,
vescovo di Treviso, vicecamerlengo e dell'alma città governatore, e dei
reverendi chierici presidenti della Camera apostolica Giovanni da
Viterbo, Antonio Pucci vescovo di Pistoia, Cristoforo Barrozzi, Tommaso
Regis, e Niccolò de' Gaddi eletto vescovo di Fermo; ed alla presenza di
Girolamo Ghinucci vescovo di Worcester uditore generale delle cause
della Camera apostolica, per mandato speciale del predetto santissimo
Signor nostro, espresso di viva voce all'istesso Camerlengo, come pure
in virtù dell'ufficio suo del camerlengato, spontaneamente e per certa
scienza di tutti i predetti, non per errore, ma per volontà libera e
spontanea di tutti e singoli, in vece e nome del santissimo Signor
nostro e della Camera apostolica, hanno condotto per capitano delle
galèe della santa romana Chiesa e del santissimo Signor nostro il nobil
uomo Paolo Vettori di Firenze, costituito al cospetto del nominato
Camerlengo e dei predetti Chierici, coi patti e convenzioni, capitoli e
modificazioni seguenti, cioè:
»1. Primieramente il predetto reverendissimo signor Camerlengo ed i
Chierici di Camera per consenso volontà e nome dei predetti, cioè del
santissimo Signor nostro e della Camera apostolica, danno la condotta al
predetto capitano Paolo di due galèe e di due brigantini della santa
romana Chiesa, per la guardia della spiaggia romana da Terracina a monte
Argentaro inclusivamente, obbligandolo a tenere in ciascuna galèa almeno
venticinque uomini, ed in ciascun brigantino almeno diciotto uomini
liberi ed atti a naval combattimento; e la condotta abbia a durare a
beneplacito della Camera.
»2. Similmente i predetti signori eccetera, hanno promesso all'istesso
Capitano pel salario suo e degli uomini predetti e per lo stipendio dei
marinari, e per le spese delle medesime galèe e brigantini dare e
consegnare durante la condotta per ogni anno ducati otto mila d'oro in
oro, ciascuno di giulî dieci, e in quattro rate trimestrali anticipate.
»3. Similmente i predetti eccetera hanno concesso allo stesso Capitano
che quante volte egli possa avere nelle mani alcun frodatore che
trasporta grano o altre biade o merci tratte dai porti o dai luoghi
soggetti mediatamente o immediatamente alla santa romana Chiesa, senza
bolletta o senza licenza di sua Santità, o del Camarlengo, o dei
cavalieri di san Pietro, per la parte che tocca loro sul doganiero delle
tratte, o del legittimo sostituto, o vero senza licenza di altri che ne
abbia autorità, in tutti questi casi, se colui che estrae o trasporta
non può provare di aver pagato la debita tassa di tratte e di dogana ai
ministri deputati per riceverla, allora sia lecito e possa lo stesso
Capitano toglier via il grano e le altre biade dai navigli che ne
portano; ed una quarta parte tenersela per sè, e le altre tre quarte
fedelmente e subito consegnare alla Camera: e questo similmente valga
per tutte e singole le altre sostanze, e mercanzie che mai troverà
trafugate in frode contro la proibizione ed il bando.
»4. Similmente hanno promesso e conceduto al nominato Capitano in sua
balìa tutti e singoli pirati ladroni e infestatori del mare con tutti i
loro navigli, beni e sostanze dovunque li potrà trovare, assalire,
sottomettere e tenere. E se per caso alcuno di loro, inseguìto dallo
stesso Capitano, andrà per rifugio nei porti, terre e luoghi predetti
della santa romana Chiesa, dovranno gli ufficiali ed uomini di quei
luoghi pigliarli e rimetterli nelle mani del Capitano, tanto che esso
gli abbia in suo arbitrio e potestà. E quando mai i detti pirati saranno
presi, la quarta parte di ogni cosa trovata nei navigli medesimi sia
propria del Capitano, come è stato sempre osservato fino al presente,
posto pur che i detti pirati siano cristiani.
»5. Similmente eccetera, hanno offerto e promesso al predetto Capitano
ogni opportuno favore e soccorso per tutte le terre e luoghi soggetti
alla santa romana Chiesa contro chiunque ardisse molestare lui o la sua
gente, prescrivendo infin da questo momento a tutti gli ufficiali e
persone dei detti luoghi che ad ogni richiesta del medesimo Capitano lo
assistano e favoriscano come si conviene.
»6. Similmente eccetera hanno concesso al detto Capitano che se egli
darà la caccia ad alcun pirata ladrone o infestatore; e se costoro
fuggendo troveranno ricetto in alcun porto o luogo fuori dei luoghi e
terre della predetta romana Chiesa, tanto che egli non possa pigliarli,
anzi gli sia fatta resistenza dalla gente di quel luogo medesimo
risoluti a non volerli consegnare, allora sia lecito a lui venire alle
rappresaglie che gli sono concesse fin da ora, tanto che ne segua la
restituzione compensativa dei danni patiti da naviganti per opera degli
stessi pirati. Non pertanto dovrà prima dare le prove del ricetto
eseguito e dell'impedimento opposto contro il suo procedere, e non potrà
venire all'atto pratico di esercitare in fatto le rappresaglie medesime,
se non gliene sia concessa la licenza pel caso speciale dalla stessa
Camera apostolica. E sempre dovrà fedelmente rassegnare alla detta
Camera apostolica tutto quello che esso Capitano in vigore delle dette
rappresaglie avrà toccato che in mare che in terra, per rifacimento dei
danni a chi ne ha patiti.
»7. Similmente ha promesso il suddetto Capitano pagare del suo ogni
danno e ladroneggio che potrà mai esser fatto in qualunque parte del
predetto mare, eziandio che il medesimo Capitano non fosse presente in
quel luogo, dato che sia nei termini e confini prefissi da qualunque
lato, supposto che i pirati e ladroni non abbiano maggior forza e numero
di galèe e di brigantini e di gente armata nei medesimi: così che a
punto per la inferiorità sua non possa il Capitano prudentemente
assaltarli, combatterli, e perseguitarli, e prenderli: supposto
similmente che il detto Capitano nella medesima spiaggia non sia
occupato altrove nel combattere e nel fugare altri ladroni, e pirati; o
vero intento a spalmare e a dar carena alle sue galèe e brigantini; o
pure impedito da notevole infermità o da morbo epidemico delle ciurme e
degli uomini imbarcati nelle dette galèe e brigantini: di che il
predetto signor Capitano dovrà dare contezza a nostro Signore o vero
alla Camera. Insomma circa la riparazione dei danni egli non potrà
addurre altra scusa se non quella della forza maggiore dei nemici per
aver essi numero più grande di galèe di brigantini e di gente armata in
essi; e la scusa degli impedimenti sopra espressi. Le quali eccezioni
nondimeno dovranno essere dimostrate innanzi alla Camera, al cui
giudizio nel caso concreto dovrà rimettersi il Capitano, perché siano
decise e terminate: sempre supposto che tutte le cose predette in favore
dei mercatanti danneggiati debbano valere quante volte essi abbiano a
tempo e luogo opportuno fatto e pagato il debito loro al Capitano, tanto
che egli possa provvedere.
»8. Similmente ha promesso dare la mostra quantunque volte e dovunque
sarà richiesto dalla predetta sua Santità e dalla Camera.
»9. Similmente ha promesso sbarcare in terra cinquanta uomini e più ad
ogni richiesto di nostro Signore e della predetta Camera.
»10. Similmente ha promesso e si è obbligato che se alcuno dei naviganti
o dei navigli nel predetto mare resterà per mala sorte preso o depredato
dai pirati corsari e ladroni, o vero dai medesimi in qualunque modo
impedito, esso Capitano con ogni diligenza piglierà cura di perseguitare
gl'invasori e i pirati per mare e per ogni luogo, e sarà dover suo
strappar loro la preda, ricuperare i navigli, i naviganti ed ogni cosa
perduta, render tutto ai padroni e proprietarî, e scortare le persone e
le cose ricuperate infino a luogo sicuro, senza pretensione di alcun
prezzo o mercede; purchè il navigante abbia pagato come sopra il debito
al Capitano. Altrimenti se così non facesse, se non ricuperasse e non
restituisse effettivamente secondo la possibilità, allora senza altre
scuse ha promesso e solennemente si è obbligato a favore di chiunque
abbia patito danno da pirati e ladroni nei luoghi predetti, di
mantenerli indenni e di pagare di suo danaro ogni perdita fino ad
intiera compensazione del danno sofferto. Perciò la Camera apostolica
resterà libera dal detto peso; ed il Capitano dovrà mantenerla
onninamente immune. Eccettuato il caso della forza maggiore pel numero
delle galèe, dei brigantini e delle genti, il caso delle occupazioni del
Capitano, o del contagio come sopra. Delle quali eccezioni devesi dare
la prova innanzi alla Camera predetta come è scritto espressamente nei
precedenti capitoli.
»11. Similmente il Capitano si è obbligato ed ha promesso, sotto pena di
duemila ducati, di non trafficare colle galèe nè co' brigantini
predetti, durante la condotta, e di non trasportare mercanzie o derrate
di qualunque spezie e da qualunque luogo a qualsivoglia parte; e di non
pattuire noleggio, se ciò non fosse per mandato espresso di nostro
Signore o della Camera, da esser mostrato in scritto.
»12. Similmente ha promesso e si è obbligalo a tenere la stazione così
d'inverno come d'estate nel porto di Civitavecchia, o alla foce d'Ostia,
o negli altri porti e luoghi della santa romana Chiesa nel mare
predetto, cioè da Terracina a monte Argentaro, perchè abbia sempre più
pronto a trovarsi vicino contro gli invasori dei detti luoghi, e nella
difesa di chiunque viene all'alma città di Roma, da quella o dagli altri
predetti luoghi si parte.
»13. Similmente il predetto Capitano sarà tenuto ad ogni richiesta di
nostro Signore o della Camera mostrare le galèe e i brigantini presso la
foce del Tevere, dovunque vorrà la Santità sua, o il predetto
reverendissimo Camerlengo, così corredati, come gli saranno consegnati;
e di più restituire la infrascritta fortezza, sotto pena di diecimila
ducati, oltre ai danni ed interessi: e perciò dovrà dare mallevadori
sufficienti.
»14. Similmente ha promesso e si è obbligato che nè esso nè altri della
sua gente e brigata non toglierà mai nulla dai naviganti, se pur non
fosse da loro spontaneamente offerto in dono, altrimenti sarà tenuto a
risarcire il danno, secondo l'arbitrio della Camera.
»15. Similmente ha promesso avere e tenere gli amici di sua Santità e
della santa romana Chiesa per amici, ed i nemici per nemici, di
qualunque stato, grado, o preminenza essi siano.
»16. Similmente la santità di nostro Signore ha promesso al medesimo
Capitano di fargli consegnare gli uomini che per le terre della Chiesa
sono o saranno condannati alla galera; ed esso Capitano potrà ritenere i
predetti condannati ne' suoi legni, se altrimenti non sarà ordinato per
volontà della stessa Santità e della Camera: sempre però dovrà rendere
ragione di quelli al nominato Camerlengo, quando ne sia richiesto.
»17. Similmente il detto Capitano ha promesso e si è obbligato dare la
sicurtà sopra banchieri di credito per la residua somma di mille
cinquecento ducati d'oro di Camera, e assottigliata che sia la detta
somma per compensi di danni, dovrà subito ripetere e rinnovare la stessa
malleveria sufficiente a giudizio della Camera medesima per fermezza
dell'adempimento dei capitoli, e per compenso dei danni a chi ne ha
patiti, secondo che giudicherà la stessa Camera in forma sommaria e
stragiudiziale.
»18. Similmente se durante la condotta avverrà che il Capitano per
ordine di nostro Signore sia spedito in altra parte fuori dei confini
della spiaggia romana, allora pe' casi già contemplati egli non sarà
tenuto ad alcun risarcimento di danni che succederanno nella spiaggia,
quando egli ne sarà assente per missione del santissimo Signor nostro:
purché il detto Capitano dimostri chiaramente alla Camera la
destinazione predetta, mostrando le lettere o i brevi del santissimo
Signor nostro.
»19. Similmente se avvenisse, come spesso succede, che navigando a loro
viaggio per la spiaggia romana alcuni brigantini di mercadanti
cristiani, e veduti dagli altri marinari delle barche littorane, costoro
entrassero in sospetto pensando i primi essere brigantini di pirati; e
per ciò si mettessero in fuga ed anche eleggessero di investire in
terra, o di fare altrimenti naufragio; in questo caso il Capitano non
sia tenuto a risarcire i danni di alcuno, purchè presenti le sue prove
che per la detta ragione coloro da sè stessi siansi gittati a traverso.
»20. Similmente quando il Capitano saprà essere per la spiaggia lo
stormo dei pirati, e avviserà i padroni delle barche ammonendoli di non
passare oltre; e di non doppiare i promontorî se prima egli non ne dia
loro avviso e sicurtà; e ciò non ostante i padroni medesimi delle barche
traessero di lungo e poi fossero presi, in cotal caso il detto signor
Capitano non dovrà essere tenuto all'ammenda nè al risarcimento dei
danni, sempre supposto che i pirati abbiano forza maggiore, tanto che
egli non sia sufficiente a convogliare il barchereccio.
»21. E similmente l'istesso santissimo Signor nostro, perchè stiano vie
meglio sicure e difese le galèe, i brigantini e l'armata navale di sua
Santità e della santa romana Chiesa, concede al predetto capitan Paolo
la rôcca nuova di Civitavecchia, perché sia tenuta, usata e goduta da
sua Signoria per tutto il tempo che durerà il suo capitanato, coi
carichi, salario ed emolumenti consueti, cioè l'assegnamento mensuale di
ducati sei da giulî dieci per soldèa, e di ducati dieci da carlini dieci
per gli ancoraggi dei bastimenti. Volendo che il predetto Paolo per la
malleveria della rôcca possa valersi ancora dello istesso banchiere o
mercadante che è mallevadore suo per la restituzione delle galèe e dei
brigantini come sopra al santissimo Signor nostro, o al Camerlengo o
alla Camera apostolica; e ciò abbia a essere per la medesima somma di
ducati diecimila, tanto che per la restituzione sia delle galèe e dei
brigantini, sia della rôcca, il detto signor Capitano non abbia obbligo
di dare sicurtà per altra somma maggiore.
»22. Similmente il predetto Capitano dovrà tenere un libro, nel quale
siano scritti o faccia scrivere nome e cognome di tutte e singole
persone condannate alla galera, o che vi saranno mandate di tempo in
tempo: scritta la qualità della condanna, se perpetua o a determinato
tempo, quando e come gli verrà espresso: e di queste cose essendo
richiesto dovrà almeno due volte all'anno mandare esatta relazione alla
Camera; e il tenore di detta nota deve essere conforme al libro
originale di consegna e trasmissione che si conserva presso la Camera
apostolica in Roma.
»23. Similmente ha promesso il detto Capitano, e si è obbligato dentro
il termine di giorni venticinque accreditare presso la Camera un suo
procuratore e tenerlo residente in Curia, perchè si possa subitamente
trattare con lui dei danni e dei risarcimenti: e che non sia lecito
procedere contro il detto Capitano se non citato il procuratore e non
altrimenti.
»24. Similmente che il capitano possa ricevere i condannati da qualunque
tribunale gli vengano trasmessi: sempre però debba scriverli nel suo
libro e darne conto alla Camera apostolica come sopra.
»25. Similmente che il detto Capitano non possa appaltare nè impegnare
ad alcuna persona, nè a collegio, nè ad università il diritto del due
per cento, senza la esplicita licenza della Camera predetta.
»26. Similmente la espressa condotta avrà a durare a beneplacito di
nostro Signore; e, lui morto, a beneplacito della Camera apostolica.
»Così eccetera addì 12 dicembre 1523.»