NOTE:

[289] FONTANUS, 500, 26: «_Lileadamus.... unanimi suorum decreto, petiit

Civitatemveterem.... ibique ab episcopo Conquensi, Pontificis summi

nomine, mira et ingenti gratulatione exceptus._»

BOSIO, III, 18, A: «_Il gran maestro seguì la galea che portava lo

stendardo del Papa.... salutato da tutta l'artiglieria della città e

della ròcca.... ricevuto da tutti gli ufficiali e nobili con grande

onore._»

VERTOT cit., III, 421: «_Le grand-Maitre avec sa colonie arriva à

Civitta-Vecchia.... Le saint Père lui fit dire qu'il se reposât._»

[290] BOSIO cit., III, 49, C: «_Il gran maestro.... fece accomodare in

Civitavecchia un'infermeria.... della quale diede il carico al

commendatore fra Jacomo di Borbone._»

[291] VERTOT cìt., III, 435: «_Le Pape consentit que les vaisseaux el

les galères de l'Ordre restassent dans le port de Civitavecchia._»

BOSIO cit., III, 19, C; «_Il Gran Maestro.... lasciò in Civitavecchia

suo luogotenente generale l'ammiraglio fra Bernardino d'Airasca._»

FONTANUS cit., 500, 33: «_Sacræ militiæ apud Civitatem veterem, summo

imperio delegato, nobilissimo æquite fratre Bernardino Araschæ, præfecto

maris._»

[12 dicembre 1523.]

XX. — In questo stante il nuovo Pontefice di gran voglia confermava

Paolo Vettori nel capitanato delle galèe; e infin dal principio della

sua esaltazione stringeva con lui i patti contenuti nel seguente

documento, al quale dobbiamo riportarci per comprendere quanto grande

perdita abbia fatta la storia nostra nella dispersione dell'archivio

privato della medesima Casa. Produco questo documento, e lo volgarizzo

alla distesa, non essendovi capitolo che non abbia varianti sui capitoli

anteriori; e con essi i nuovi di pianta ci apriranno la via a

riconoscere lo stato delle cose marinaresche, e le mutazioni

introdottevi, sì come mi farò appresso a considerare. Ecco i Patti

convenuti tra la Camera apostolica e Paolo Vettori per la condotta delle

galèe[292]:

«In nome di Dio, così sia. — Per il presente pubblico strumento sia noto

a tutti ed evidentemente apparisca come nell'anno del Signore mille

cinquecento ventitrè addì dodici del mese di dicembre, e nell'anno primo

del pontificato di nostro signore Clemente per divina provvidenza papa

settimo; costituiti in Camera alla presenza del reverendissimo in Cristo

padre e signore Francesco Armellini del titolo di santa Maria in

Trastevere e di san Callisto, prete cardinale di santa romana Chiesa e

camerlengo; del reverendissimo padre e signore Bernardo de' Rossi,

vescovo di Treviso, vicecamerlengo e dell'alma città governatore, e dei

reverendi chierici presidenti della Camera apostolica Giovanni da

Viterbo, Antonio Pucci vescovo di Pistoia, Cristoforo Barrozzi, Tommaso

Regis, e Niccolò de' Gaddi eletto vescovo di Fermo; ed alla presenza di

Girolamo Ghinucci vescovo di Worcester uditore generale delle cause

della Camera apostolica, per mandato speciale del predetto santissimo

Signor nostro, espresso di viva voce all'istesso Camerlengo, come pure

in virtù dell'ufficio suo del camerlengato, spontaneamente e per certa

scienza di tutti i predetti, non per errore, ma per volontà libera e

spontanea di tutti e singoli, in vece e nome del santissimo Signor

nostro e della Camera apostolica, hanno condotto per capitano delle

galèe della santa romana Chiesa e del santissimo Signor nostro il nobil

uomo Paolo Vettori di Firenze, costituito al cospetto del nominato

Camerlengo e dei predetti Chierici, coi patti e convenzioni, capitoli e

modificazioni seguenti, cioè:

»1. Primieramente il predetto reverendissimo signor Camerlengo ed i

Chierici di Camera per consenso volontà e nome dei predetti, cioè del

santissimo Signor nostro e della Camera apostolica, danno la condotta al

predetto capitano Paolo di due galèe e di due brigantini della santa

romana Chiesa, per la guardia della spiaggia romana da Terracina a monte

Argentaro inclusivamente, obbligandolo a tenere in ciascuna galèa almeno

venticinque uomini, ed in ciascun brigantino almeno diciotto uomini

liberi ed atti a naval combattimento; e la condotta abbia a durare a

beneplacito della Camera.

»2. Similmente i predetti signori eccetera, hanno promesso all'istesso

Capitano pel salario suo e degli uomini predetti e per lo stipendio dei

marinari, e per le spese delle medesime galèe e brigantini dare e

consegnare durante la condotta per ogni anno ducati otto mila d'oro in

oro, ciascuno di giulî dieci, e in quattro rate trimestrali anticipate.

»3. Similmente i predetti eccetera hanno concesso allo stesso Capitano

che quante volte egli possa avere nelle mani alcun frodatore che

trasporta grano o altre biade o merci tratte dai porti o dai luoghi

soggetti mediatamente o immediatamente alla santa romana Chiesa, senza

bolletta o senza licenza di sua Santità, o del Camarlengo, o dei

cavalieri di san Pietro, per la parte che tocca loro sul doganiero delle

tratte, o del legittimo sostituto, o vero senza licenza di altri che ne

abbia autorità, in tutti questi casi, se colui che estrae o trasporta

non può provare di aver pagato la debita tassa di tratte e di dogana ai

ministri deputati per riceverla, allora sia lecito e possa lo stesso

Capitano toglier via il grano e le altre biade dai navigli che ne

portano; ed una quarta parte tenersela per sè, e le altre tre quarte

fedelmente e subito consegnare alla Camera: e questo similmente valga

per tutte e singole le altre sostanze, e mercanzie che mai troverà

trafugate in frode contro la proibizione ed il bando.

»4. Similmente hanno promesso e conceduto al nominato Capitano in sua

balìa tutti e singoli pirati ladroni e infestatori del mare con tutti i

loro navigli, beni e sostanze dovunque li potrà trovare, assalire,

sottomettere e tenere. E se per caso alcuno di loro, inseguìto dallo

stesso Capitano, andrà per rifugio nei porti, terre e luoghi predetti

della santa romana Chiesa, dovranno gli ufficiali ed uomini di quei

luoghi pigliarli e rimetterli nelle mani del Capitano, tanto che esso

gli abbia in suo arbitrio e potestà. E quando mai i detti pirati saranno

presi, la quarta parte di ogni cosa trovata nei navigli medesimi sia

propria del Capitano, come è stato sempre osservato fino al presente,

posto pur che i detti pirati siano cristiani.

»5. Similmente eccetera, hanno offerto e promesso al predetto Capitano

ogni opportuno favore e soccorso per tutte le terre e luoghi soggetti

alla santa romana Chiesa contro chiunque ardisse molestare lui o la sua

gente, prescrivendo infin da questo momento a tutti gli ufficiali e

persone dei detti luoghi che ad ogni richiesta del medesimo Capitano lo

assistano e favoriscano come si conviene.

»6. Similmente eccetera hanno concesso al detto Capitano che se egli

darà la caccia ad alcun pirata ladrone o infestatore; e se costoro

fuggendo troveranno ricetto in alcun porto o luogo fuori dei luoghi e

terre della predetta romana Chiesa, tanto che egli non possa pigliarli,

anzi gli sia fatta resistenza dalla gente di quel luogo medesimo

risoluti a non volerli consegnare, allora sia lecito a lui venire alle

rappresaglie che gli sono concesse fin da ora, tanto che ne segua la

restituzione compensativa dei danni patiti da naviganti per opera degli

stessi pirati. Non pertanto dovrà prima dare le prove del ricetto

eseguito e dell'impedimento opposto contro il suo procedere, e non potrà

venire all'atto pratico di esercitare in fatto le rappresaglie medesime,

se non gliene sia concessa la licenza pel caso speciale dalla stessa

Camera apostolica. E sempre dovrà fedelmente rassegnare alla detta

Camera apostolica tutto quello che esso Capitano in vigore delle dette

rappresaglie avrà toccato che in mare che in terra, per rifacimento dei

danni a chi ne ha patiti.

»7. Similmente ha promesso il suddetto Capitano pagare del suo ogni

danno e ladroneggio che potrà mai esser fatto in qualunque parte del

predetto mare, eziandio che il medesimo Capitano non fosse presente in

quel luogo, dato che sia nei termini e confini prefissi da qualunque

lato, supposto che i pirati e ladroni non abbiano maggior forza e numero

di galèe e di brigantini e di gente armata nei medesimi: così che a

punto per la inferiorità sua non possa il Capitano prudentemente

assaltarli, combatterli, e perseguitarli, e prenderli: supposto

similmente che il detto Capitano nella medesima spiaggia non sia

occupato altrove nel combattere e nel fugare altri ladroni, e pirati; o

vero intento a spalmare e a dar carena alle sue galèe e brigantini; o

pure impedito da notevole infermità o da morbo epidemico delle ciurme e

degli uomini imbarcati nelle dette galèe e brigantini: di che il

predetto signor Capitano dovrà dare contezza a nostro Signore o vero

alla Camera. Insomma circa la riparazione dei danni egli non potrà

addurre altra scusa se non quella della forza maggiore dei nemici per

aver essi numero più grande di galèe di brigantini e di gente armata in

essi; e la scusa degli impedimenti sopra espressi. Le quali eccezioni

nondimeno dovranno essere dimostrate innanzi alla Camera, al cui

giudizio nel caso concreto dovrà rimettersi il Capitano, perché siano

decise e terminate: sempre supposto che tutte le cose predette in favore

dei mercatanti danneggiati debbano valere quante volte essi abbiano a

tempo e luogo opportuno fatto e pagato il debito loro al Capitano, tanto

che egli possa provvedere.

»8. Similmente ha promesso dare la mostra quantunque volte e dovunque

sarà richiesto dalla predetta sua Santità e dalla Camera.

»9. Similmente ha promesso sbarcare in terra cinquanta uomini e più ad

ogni richiesto di nostro Signore e della predetta Camera.

»10. Similmente ha promesso e si è obbligato che se alcuno dei naviganti

o dei navigli nel predetto mare resterà per mala sorte preso o depredato

dai pirati corsari e ladroni, o vero dai medesimi in qualunque modo

impedito, esso Capitano con ogni diligenza piglierà cura di perseguitare

gl'invasori e i pirati per mare e per ogni luogo, e sarà dover suo

strappar loro la preda, ricuperare i navigli, i naviganti ed ogni cosa

perduta, render tutto ai padroni e proprietarî, e scortare le persone e

le cose ricuperate infino a luogo sicuro, senza pretensione di alcun

prezzo o mercede; purchè il navigante abbia pagato come sopra il debito

al Capitano. Altrimenti se così non facesse, se non ricuperasse e non

restituisse effettivamente secondo la possibilità, allora senza altre

scuse ha promesso e solennemente si è obbligato a favore di chiunque

abbia patito danno da pirati e ladroni nei luoghi predetti, di

mantenerli indenni e di pagare di suo danaro ogni perdita fino ad

intiera compensazione del danno sofferto. Perciò la Camera apostolica

resterà libera dal detto peso; ed il Capitano dovrà mantenerla

onninamente immune. Eccettuato il caso della forza maggiore pel numero

delle galèe, dei brigantini e delle genti, il caso delle occupazioni del

Capitano, o del contagio come sopra. Delle quali eccezioni devesi dare

la prova innanzi alla Camera predetta come è scritto espressamente nei

precedenti capitoli.

»11. Similmente il Capitano si è obbligato ed ha promesso, sotto pena di

duemila ducati, di non trafficare colle galèe nè co' brigantini

predetti, durante la condotta, e di non trasportare mercanzie o derrate

di qualunque spezie e da qualunque luogo a qualsivoglia parte; e di non

pattuire noleggio, se ciò non fosse per mandato espresso di nostro

Signore o della Camera, da esser mostrato in scritto.

»12. Similmente ha promesso e si è obbligalo a tenere la stazione così

d'inverno come d'estate nel porto di Civitavecchia, o alla foce d'Ostia,

o negli altri porti e luoghi della santa romana Chiesa nel mare

predetto, cioè da Terracina a monte Argentaro, perchè abbia sempre più

pronto a trovarsi vicino contro gli invasori dei detti luoghi, e nella

difesa di chiunque viene all'alma città di Roma, da quella o dagli altri

predetti luoghi si parte.

»13. Similmente il predetto Capitano sarà tenuto ad ogni richiesta di

nostro Signore o della Camera mostrare le galèe e i brigantini presso la

foce del Tevere, dovunque vorrà la Santità sua, o il predetto

reverendissimo Camerlengo, così corredati, come gli saranno consegnati;

e di più restituire la infrascritta fortezza, sotto pena di diecimila

ducati, oltre ai danni ed interessi: e perciò dovrà dare mallevadori

sufficienti.

»14. Similmente ha promesso e si è obbligato che nè esso nè altri della

sua gente e brigata non toglierà mai nulla dai naviganti, se pur non

fosse da loro spontaneamente offerto in dono, altrimenti sarà tenuto a

risarcire il danno, secondo l'arbitrio della Camera.

»15. Similmente ha promesso avere e tenere gli amici di sua Santità e

della santa romana Chiesa per amici, ed i nemici per nemici, di

qualunque stato, grado, o preminenza essi siano.

»16. Similmente la santità di nostro Signore ha promesso al medesimo

Capitano di fargli consegnare gli uomini che per le terre della Chiesa

sono o saranno condannati alla galera; ed esso Capitano potrà ritenere i

predetti condannati ne' suoi legni, se altrimenti non sarà ordinato per

volontà della stessa Santità e della Camera: sempre però dovrà rendere

ragione di quelli al nominato Camerlengo, quando ne sia richiesto.

»17. Similmente il detto Capitano ha promesso e si è obbligato dare la

sicurtà sopra banchieri di credito per la residua somma di mille

cinquecento ducati d'oro di Camera, e assottigliata che sia la detta

somma per compensi di danni, dovrà subito ripetere e rinnovare la stessa

malleveria sufficiente a giudizio della Camera medesima per fermezza

dell'adempimento dei capitoli, e per compenso dei danni a chi ne ha

patiti, secondo che giudicherà la stessa Camera in forma sommaria e

stragiudiziale.

»18. Similmente se durante la condotta avverrà che il Capitano per

ordine di nostro Signore sia spedito in altra parte fuori dei confini

della spiaggia romana, allora pe' casi già contemplati egli non sarà

tenuto ad alcun risarcimento di danni che succederanno nella spiaggia,

quando egli ne sarà assente per missione del santissimo Signor nostro:

purché il detto Capitano dimostri chiaramente alla Camera la

destinazione predetta, mostrando le lettere o i brevi del santissimo

Signor nostro.

»19. Similmente se avvenisse, come spesso succede, che navigando a loro

viaggio per la spiaggia romana alcuni brigantini di mercadanti

cristiani, e veduti dagli altri marinari delle barche littorane, costoro

entrassero in sospetto pensando i primi essere brigantini di pirati; e

per ciò si mettessero in fuga ed anche eleggessero di investire in

terra, o di fare altrimenti naufragio; in questo caso il Capitano non

sia tenuto a risarcire i danni di alcuno, purchè presenti le sue prove

che per la detta ragione coloro da sè stessi siansi gittati a traverso.

»20. Similmente quando il Capitano saprà essere per la spiaggia lo

stormo dei pirati, e avviserà i padroni delle barche ammonendoli di non

passare oltre; e di non doppiare i promontorî se prima egli non ne dia

loro avviso e sicurtà; e ciò non ostante i padroni medesimi delle barche

traessero di lungo e poi fossero presi, in cotal caso il detto signor

Capitano non dovrà essere tenuto all'ammenda nè al risarcimento dei

danni, sempre supposto che i pirati abbiano forza maggiore, tanto che

egli non sia sufficiente a convogliare il barchereccio.

»21. E similmente l'istesso santissimo Signor nostro, perchè stiano vie

meglio sicure e difese le galèe, i brigantini e l'armata navale di sua

Santità e della santa romana Chiesa, concede al predetto capitan Paolo

la rôcca nuova di Civitavecchia, perché sia tenuta, usata e goduta da

sua Signoria per tutto il tempo che durerà il suo capitanato, coi

carichi, salario ed emolumenti consueti, cioè l'assegnamento mensuale di

ducati sei da giulî dieci per soldèa, e di ducati dieci da carlini dieci

per gli ancoraggi dei bastimenti. Volendo che il predetto Paolo per la

malleveria della rôcca possa valersi ancora dello istesso banchiere o

mercadante che è mallevadore suo per la restituzione delle galèe e dei

brigantini come sopra al santissimo Signor nostro, o al Camerlengo o

alla Camera apostolica; e ciò abbia a essere per la medesima somma di

ducati diecimila, tanto che per la restituzione sia delle galèe e dei

brigantini, sia della rôcca, il detto signor Capitano non abbia obbligo

di dare sicurtà per altra somma maggiore.

»22. Similmente il predetto Capitano dovrà tenere un libro, nel quale

siano scritti o faccia scrivere nome e cognome di tutte e singole

persone condannate alla galera, o che vi saranno mandate di tempo in

tempo: scritta la qualità della condanna, se perpetua o a determinato

tempo, quando e come gli verrà espresso: e di queste cose essendo

richiesto dovrà almeno due volte all'anno mandare esatta relazione alla

Camera; e il tenore di detta nota deve essere conforme al libro

originale di consegna e trasmissione che si conserva presso la Camera

apostolica in Roma.

»23. Similmente ha promesso il detto Capitano, e si è obbligato dentro

il termine di giorni venticinque accreditare presso la Camera un suo

procuratore e tenerlo residente in Curia, perchè si possa subitamente

trattare con lui dei danni e dei risarcimenti: e che non sia lecito

procedere contro il detto Capitano se non citato il procuratore e non

altrimenti.

»24. Similmente che il capitano possa ricevere i condannati da qualunque

tribunale gli vengano trasmessi: sempre però debba scriverli nel suo

libro e darne conto alla Camera apostolica come sopra.

»25. Similmente che il detto Capitano non possa appaltare nè impegnare

ad alcuna persona, nè a collegio, nè ad università il diritto del due

per cento, senza la esplicita licenza della Camera predetta.

»26. Similmente la espressa condotta avrà a durare a beneplacito di

nostro Signore; e, lui morto, a beneplacito della Camera apostolica.

»Così eccetera addì 12 dicembre 1523.»

La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560, vol. 1 · 第 89 / 177 题