NOTE:

[98] FOLIETTA cit., ap. BURMANN, I, 1, 707.

BIZARUS cit, lib. XVIII, 427, 430.

BELCAIRUS cit., lib. XII, 343.

GUICCIARDINI cit., lib. IX, 598.

P. A. G., _Medio èvo_, II, 467.

[99] PARIS DE GRASSIS cit.: _«Die XVIII octobris in festa s. Lucæ, MDX.

Ad meas sacras cæremonias numquam pertinere videtur bellorum hostilium

apparatus.... verum affectus patriæ.... me cogit ut aliquid de iis

tantum quæ ad rem Pontificis faciunt dicam.... Die prima mensis

septembris SSmus D. N. cum apud Faliscos ageret, ex causis novis animum

ejus moventibus.... Statuit versus Bononiam proficisci, et eadem die

incœpit iter suum.... Die jovis nona januarii MDXI SSmus ex Bononia

recessit profecturus ad exercitum militiæ suæ,intellecturus causam

quare.... non procederent contra Gallos, et ad expugnationem Mirandulæ

et Ferrariæ.... et licet ab omnibus et universis tam Patribus et

Prælatis de Curia, quam etiam Bononiensibus, profectio ipsa

damnaretur.... Tamen ipse, omnibus prædictis non obstantibus.... statuit

proficisci.»_

[15 settembre 1511.]

XIV. — Ora ripigliando l'argomento principale e la difesa della spiaggia

romana contro i pirati, passiamo a considerare i fatti di papa Giulio

anche intorno a questa necessità sempre crescente nel suo tempo. Tutto

inteso a mantenere l'alleanza dei Veneziani, e la fiducia dei Genovesi,

non licenziò le galèe già costruite in Ancona, nè le altre trovate in

Civitavecchia; anzi aggiunsevi più due galèe e due brigantini in

isquadra specialmente deputata alla guardia del Tirreno con certi

capitoli che gli rendevano facile la duplicazione del numero e lieve la

spesa. I quattro legni dovevano formare squadra permanente in arme per

la guardia delle marine, senza escludere i legni maggiori, tenuti di

riserva al bisogno straordinario, come si usa anche adesso. Pei meriti

del capitan Baldassarre chiamò a questo speciale servigio Giovanni suo

figlio, il quale, tuttochè giovane, godeva riputazione di esperto e

valoroso marino. Il tenore delle convenzioni risulta dall'istrumento

della condotta, che ora pubblico nel nostro volgare col testo originale

a fronte, come fo sempre che mi si offrono documenti importanti ed

inediti[101].

«Capitoli del Capitano delle galèe. In nome di Dio, così sia. — Anno

mille cinquecento undici, indizione decimaquarta, giorno quindici di

settembre, e del pontificato del santissimo in Cristo padre e signor

nostro Giulio per divina provvidenza papa secondo, anno ottavo. A tutti

sia manifesto e palese pel presente istrumento pubblico che

gl'infrascritti sono patti, convenzioni e capitoli, fatti, fermati,

contratti e stabiliti, tra il reverendo padre e signore Lorenzo Fieschi,

vescovo Ascolano, vicecamerlengo, nella reverenda Camera apostolica

luogotenente del reverendissimo signor cardinale di san Giorgio,

Raffaele vescovo Ostiense, camerlengo; coll'intervento presenza e

volontà dei reverendi padri P. Orlandi, vescovo eletto di Mazara e

tesorier generale di nostro Signore; e più Ferdinando Ponzetti, decano

dei seguenti chierici di Camera, cioè dire Filippo di Siena

protonotario, Lorenzo Pinzi datario, Francesco Armellini, e Giovanni

Botonti da Viterbo, insieme nel luogo dell'udienza congregati, e sugli

interessi della Camera consultanti e deliberanti in nome e vece del

prefato santissimo Padre e della sua Camera, per ordine speciale

dell'istesso nostro Signore, espresso coll'oracolo della viva voce

intorno a questo contratto: stando essi tutti i predetti da una parte,

ed il signor Giovanni da Biassa dall'altra parte, ciascuno per sè stesso

agente stipulante e capitolante intorno e sopra la guardia del mare e

della spiaggia romana e per solenne contratto convenuti nei singoli

capitoli che seguono, cioè:

«1. Il predetto reverendo Signore, vicecamerlengo e luogotenente, per

volontà consenso e nome, come sopra, ha condotto il prefato signor

Giovanni da Biassa alla guardia di tutta la spiaggia romana, da

Terracina a monte Argentaro, con due galèe ciascuna di venticinque

banchi, e due brigantini ciascuno di quindici banchi, con che in cadauna

galèa abbiano a essere almeno cinquanta, e in ogni brigantino almeno

trenta uomini liberi, atti a naval combattimento, oltre ai marinari ed

oltre alla ciurma necessaria: e questa condotta avrà a durare due anni

prossimi futuri, e poscia a beneplacito di nostro Signore, da cominciare

il giorno della mostra alla foce d'Ostia, o dove ordinerà la Santità

sua: il qual beneplacito non si intenderà rinnovato altrimenti che per

quattro mesi, se prima le parti non avranno manifestato la volontà di

recedere dal contratto.

»2. Similmente il predetto reverendo Signore, vicecamerlengo e

luogotenente, nel nome come sopra, ha promesso all'istesso Giovanni per

lo stipendio suo e della sua gente dare e consegnare tutti gli

emolumenti del Dritto, cioè la riscossione del due per cento imposto già

per la medesima guardia nel modo che al presente sempre si riscuote, e

secondo gli ordinamenti fatti dalla Camera sopra questa materia, il qual

Diritto fin da ora ha rassegnato al medesimo, perchè decorra in suo

favore dal dì che farà la mostra, tanto che possa riscuoterlo a suo

piacimento: oltre al quale stipendio non potrà mai chiedere altra

mercede.

»3. Similmente il predetto reverendo Signore vicecamerlengo e

luogotenente, per volontà e nome come sopra, ha concesso all'istesso

Giovanni, qualora egli possa avere nelle mani alcun frodatore che trae

grano dai luoghi o porti soggetti mediate ed immediatamente alla Chiesa

senza la bolletta e senza la permissione del doganiero sopra le tratte,

o del suo legittimo sostituto, così che apparisca non avere egli pagato

la tratta medesima secondo le leggi della dogana, in tal caso sia lecito

all'istesso Prefetto toglier via il detto grano e l'una metà ritenerla

per sè, l'altra fedelmente consegnare alla Camera: e questo valga

similmente per ogni altra cosa, sostanza o merce che mai troverà

trafugata di contrabbando.

»4. Similmente ha promesso e conceduto al nominato Prefetto in sua balìa

tutti e singoli pirati, ladroni e infestatori del mare, con tutti i loro

navigli, beni e sostanze dovunque li potrà trovare, assalire,

sottomettere, e tenere. E se per avventura alcun di loro inseguito

dall'istesso Prefetto verrà a rifugiarsi nei porti o luoghi dello Stato,

dovranno gli ufficiali ed uomini di quei luoghi pigliarli e rimettergli

al Prefetto, sì che gli abbia in sua potestà ed arbitrio.

»5. Similmente il predetto r. Sig., come sopra, ha offerto e promesso al

Prefetto ogni conveniente soccorso e favore per tutte le terre e per

tutti i luoghi soggetti alla santa romana Chiesa contro chiunque ardisse

molestare lui e la sua gente: ordinando fino da ora a tutti e singoli

ufficiali e persone dei detti luoghi che ad ogni richiesta del Prefetto

medesimo debbano assisterlo coi favori e soccorsi convenienti.

»6. Similmente il nominato reverendo Signore vicecamerlengo e

locotenente come sopra, ha concesso allo stesso Prefetto che se egli

darà la caccia ad alcun pirata, ladrone o infestatore, e se costoro

fuggendo troveranno ricetto in alcun porto o luogo fuori dello Stato,

così che egli non possa avergli in mano, anzi gli sia fatta resistenza

dalla gente di quel luogo, allora sia lecito a lui mettersi alle

rappresaglie, che fin d'ora gli sono concesse tanto che sia fatta la

restituzione compensativa ai naviganti lesi dagli stessi pirati e

infestatori. Nondimeno dovrà prima dare le prove del ricetto concesso a

coloro, e dell'impedimento opposto al suo procedere; e non potrà in

effetto esercitare le rappresaglie se non gliene venga dalla Camera

apostolica concessa la facoltà pel caso speciale. In ogni modo tutto

quello che il Prefetto in forza di rappresaglia avrà toccato o sarà

venuto in sue mani, che in mare che in terra, dovrà fedelmente

rassegnare alla Camera per rifarne i danni a chi li ha patiti.

»7. Dall'altra parte il nominato signor Giovanni prefetto ha promesso

custodire, difendere e guarentire la detta spiaggia romana dalla detta

città di Terracina fino al detto monte Argentaro con due galere e due

brigantini di sua proprietà, ben armati come sopra, contro tutti e

singoli pirati, ladroni, invasori e malviventi; e difendere insieme le

persone tutte e singole coi loro navigli, legni, beni, roba, e merci,

nell'accesso e nel recesso, sia dell'alma città di Roma, sia di ogni

altro luogo mediate o immediate a lei soggetto.

»8. Similmente ha promesso lo stesso Prefetto pagare del suo ogni danno

o ruberia che potrà succedere mai in qualunque parte del predetto mare,

eziandio che esso non fosse presente in quel luogo, posto che sia nei

termini e confini prefissi da qualunque lato: qualora però i pirati e

ladroni non abbiano maggior numero di galere, di brigantini e di gente,

così che a punto per la inferiorità sua non possa il Prefetto

prudentemente assaltarli, combatterli e perseguitarli. In somma circa la

riparazione dei danni egli non potrà presumere altra scusa, meno quella

della forza maggiore; la quale eccezione tuttavia dovrà essere provata

innanzi alla Camera, al cui giudizio sarà lasciata la deliberazione e

decisione sopra la verità del caso eccezionale.

»9. Similmente il prenominato Prefetto ha promesso a questo effetto

mantenere due galèe ciascuna di venticinque banchi, e due brigantini

ciascuno di quindici banchi, tutto di sua proprietà, pognamo da lui

costruiti o comprati; nelle quali galèe, oltre alla ciurma necessaria

hanno a essere cinquanta uomini, e in ciascun brigantino trenta uomini

bene armati ad uso di mare, con cannoni, balestre, partigiane, ronconi,

spuntoni, ramponi, rotelle, targoni, ed ogni altro armamento, arme e

munizione necessaria ed opportuna ad offesa e a difesa: ed il numero dei

detti uomini almeno sempre pieno, e le persone ben armate, ed atte,

sperimentate e pratiche del mestiero.

»10. Similmente ha promesso e si è obbligato a dare la mostra dei legni

e delle genti in ogni luogo e quantunque volte sia richiesto da sua

Santità o dalla Camera.

»11. Similmente ha promesso mettere in terra cinquanta uomini o più ad

ogni richiesta di nostro Signore o della Camera.

»12. Similmente egli ha promesso e si è obbligato che se alcuno dei

naviganti nel predetto mare resterà mai per mala sorte preso o depredato

dai pirati corsali o malviventi, o dai medesimi in qualunque modo

offeso, depredato o impedito, sia nella persona o nelle sostanze o nei

bastimenti, esso Prefetto piglierà con ogni diligenza il carico di

perseguitare i nemici, e sarà suo debito strappar loro dalle mani la

preda, ricuperare le cose perdute, renderle ai padroni, e scortarli a

luogo sicuro, senza pretensione di prezzo o di mercede. Altrimenti se

così non facesse, salvo il legittimo impedimento, ha promesso e si è

solennemente obbligato a favore di chiunque abbia patito danno dai

predetti pirati o da altri invasori, di rilevarli senza danno di suo

danaro, e di soddisfarli fino ad intiera compensazione delle perdite

sofferte. Perciò la Camera apostolica resterà immune e onninamente

libera dal detto peso, eccettuato il caso della forza maggiore, come

negli altri capitoli addietro si contiene, e della quale si deve dare la

prova innanzi alla congregazione Camerale.

»13. Similmente il Prefetto si è obbligato sotto pena di due mila

ducati, durante la condotta, di non far traffico colle galere nè co'

brigantini; e di non trasportare derrate o mercanzie di qualunque specie

e da qualunque luogo a qualsivoglia parte; e di non pattuire mai dei

predetti legni alcun nolo.

»14. Similmente ha promesso e si è obbligato, tanto di estate che

d'inverno, avere per sua stazione il porto di Civitavecchia, o le foci

del Tevere, o gli altri porti e luoghi dello Stato nel mare predetto,

cioè intra Terracina e l'Argentaro, perchè sempre più pronto abbia a

trovarsi, dovendo resistere agli invasori dei detti luoghi, e difendere

chiunque concorre all'alma città di Roma, o da quella e dagli altri

luoghi predetti si parte.

»15. Similmente sarà tenuto il detto Capitano ad ogni richiesta di

nostro Signore, o della Camera, mostrare le sue galere e brigantini

presso alle foci del Tevere, dove indicherà sua Beatitudine, così armati

e corredati come li ebbe, sotto pena di ducati diecimila, alla quale

saranno obbligati espressamente anche i suoi mallevadori.

»16. Similmente ha promesso e si è obbligato di non togliere cosa alcuna

ai naviganti, nè esso, nè alcuno della sua gente e brigata, quantunque

offerta in dono, altrimenti sia punito ad arbitrio della Camera.

»17. Similmente ha promesso e si è obbligato di tenere gli amici di sua

Santità e della santa romana Chiesa per amici suoi, ed i nemici per

inimici di qualunque stato, grado e preminenza essi siano.

»18. Similmente sua Santità ha promesso al Prefetto di fargli consegnare

gli uomini condannati a morte dai tribunali dello Stato ecclesiastico; e

la scelta nel modo che ordinerà nostro Signore. Costoro presi e

consegnati saranno messi al remo per un anno soltanto nelle predette

galèe, se pure non fosse altrimenti prescritto dalla volontà di nostro

Signore.

»19. Similmente il predetto Capitano o sia Prefetto, nel caso che a lui

fossero prestate le galèe e i brigantini dalla santità di nostro Signore

o dalla Camera predetta, ha promesso e si è obbligato di doverli

restituire ogni volta che gli verranno richiesti da sua Santità o dalla

Camera, sì veramente che li renda integri ed illesi nello stato medesimo

che esso li avrà ricevuti per la detta guardia in prestanza. Ciò non

pertanto, se nel tempo della restituzione, come sopra, durerà tuttavia

la sua condotta, si è obbligato ed ha promesso sostituire subito due

altre galèe e due brigantini di sua proprietà, comprati o costruiti da

lui, atti sempre, armati, e corredati come sopra è detto.

»20. Similmente il predetto Capitano ha promesso e si è obbligato di

dare sufficiente malleveria sopra banchieri per la somma di mille

cinquecento ducati d'oro; e quelli esauriti, dovrà rinnovare e ripetere

la malleveria a giudizio della Camera per la stessa somma, che resterà

sempre in deposito per l'osservanza degli obblighi suoi, e pel

rifacimento dei danni a chi ne ha patiti, secondo la sentenza della

Camera in forma spedita e stragiudiziale.

»21. Similmente se durante la condotta avverrà mai che il Prefetto

sopraddetto sia spedito con ordini della santità di nostro Signore in

altra parte fuori dei confini della spiaggia romana, allora egli non

sarà tenuto a risarcire danni di niuno, ancorchè succedessero per causa

della assenza del medesimo Prefetto o Capitano e della missione

straordinaria: purchè il Capitano chiaramente dimostri alla Camera il

mandato della predetta destinazione.

»22. Similmente i nominati signori, Vicecamerlengo e Chierici

presidenti, per compiere l'armamento di una delle due galèe, fiacca di

palamento, hanno promesso al lodato Capitano centoquaranta ducati d'oro

di Camera per lo stipendio di un sol mese a settanta marinari o rematori

da essere uniti cogli altri ottanta ch'egli ha già pronti; e ciò infino

a che sia fatta la permutazione del sostituire ai medesimi i condannati

a morte, o vero infino a che egli abbia preso pirati come sopra da

metterli al remo; i quali come saranno sottentrati dovrà cessare lo

stipendio a proporzione del numero delle persone riformate.

»Che.... eccetera. — Fatto in Roma nella casa del reverendo padre e

signore Ferdinando Ponzetti, decano della predetta Camera, nell'anno,

mese, giorno, indizione, e pontificato come sopra. Presenti i venerabili

uomini signori Giovanni Falèt e Giovanni Emerich, chierici della diocesi

di Albi e Tolosa, testimonî.

»Melchior di Campagna, notajo rogato.

»Giovanni da Biassa, nobile genovese, prefetto e capitano generale

dell'armata di galèe e brigantini della S. R. C. per la guardia della

spiaggia romana.

»Sicurtà per ducati cinquecento, Bart. Doria.

»Per altri cinquecento, Sebastiano Sauli, genovese.

»Per altri cinquecento, Agostino Chigi di Siena.»

La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560, vol. 1 · 第 47 / 177 题