[98] FOLIETTA cit., ap. BURMANN, I, 1, 707.
BIZARUS cit, lib. XVIII, 427, 430.
BELCAIRUS cit., lib. XII, 343.
GUICCIARDINI cit., lib. IX, 598.
P. A. G., _Medio èvo_, II, 467.
[99] PARIS DE GRASSIS cit.: _«Die XVIII octobris in festa s. Lucæ, MDX.
Ad meas sacras cæremonias numquam pertinere videtur bellorum hostilium
apparatus.... verum affectus patriæ.... me cogit ut aliquid de iis
tantum quæ ad rem Pontificis faciunt dicam.... Die prima mensis
septembris SSmus D. N. cum apud Faliscos ageret, ex causis novis animum
ejus moventibus.... Statuit versus Bononiam proficisci, et eadem die
incœpit iter suum.... Die jovis nona januarii MDXI SSmus ex Bononia
recessit profecturus ad exercitum militiæ suæ,intellecturus causam
quare.... non procederent contra Gallos, et ad expugnationem Mirandulæ
et Ferrariæ.... et licet ab omnibus et universis tam Patribus et
Prælatis de Curia, quam etiam Bononiensibus, profectio ipsa
damnaretur.... Tamen ipse, omnibus prædictis non obstantibus.... statuit
proficisci.»_
[15 settembre 1511.]
XIV. — Ora ripigliando l'argomento principale e la difesa della spiaggia
romana contro i pirati, passiamo a considerare i fatti di papa Giulio
anche intorno a questa necessità sempre crescente nel suo tempo. Tutto
inteso a mantenere l'alleanza dei Veneziani, e la fiducia dei Genovesi,
non licenziò le galèe già costruite in Ancona, nè le altre trovate in
Civitavecchia; anzi aggiunsevi più due galèe e due brigantini in
isquadra specialmente deputata alla guardia del Tirreno con certi
capitoli che gli rendevano facile la duplicazione del numero e lieve la
spesa. I quattro legni dovevano formare squadra permanente in arme per
la guardia delle marine, senza escludere i legni maggiori, tenuti di
riserva al bisogno straordinario, come si usa anche adesso. Pei meriti
del capitan Baldassarre chiamò a questo speciale servigio Giovanni suo
figlio, il quale, tuttochè giovane, godeva riputazione di esperto e
valoroso marino. Il tenore delle convenzioni risulta dall'istrumento
della condotta, che ora pubblico nel nostro volgare col testo originale
a fronte, come fo sempre che mi si offrono documenti importanti ed
inediti[101].
«Capitoli del Capitano delle galèe. In nome di Dio, così sia. — Anno
mille cinquecento undici, indizione decimaquarta, giorno quindici di
settembre, e del pontificato del santissimo in Cristo padre e signor
nostro Giulio per divina provvidenza papa secondo, anno ottavo. A tutti
sia manifesto e palese pel presente istrumento pubblico che
gl'infrascritti sono patti, convenzioni e capitoli, fatti, fermati,
contratti e stabiliti, tra il reverendo padre e signore Lorenzo Fieschi,
vescovo Ascolano, vicecamerlengo, nella reverenda Camera apostolica
luogotenente del reverendissimo signor cardinale di san Giorgio,
Raffaele vescovo Ostiense, camerlengo; coll'intervento presenza e
volontà dei reverendi padri P. Orlandi, vescovo eletto di Mazara e
tesorier generale di nostro Signore; e più Ferdinando Ponzetti, decano
dei seguenti chierici di Camera, cioè dire Filippo di Siena
protonotario, Lorenzo Pinzi datario, Francesco Armellini, e Giovanni
Botonti da Viterbo, insieme nel luogo dell'udienza congregati, e sugli
interessi della Camera consultanti e deliberanti in nome e vece del
prefato santissimo Padre e della sua Camera, per ordine speciale
dell'istesso nostro Signore, espresso coll'oracolo della viva voce
intorno a questo contratto: stando essi tutti i predetti da una parte,
ed il signor Giovanni da Biassa dall'altra parte, ciascuno per sè stesso
agente stipulante e capitolante intorno e sopra la guardia del mare e
della spiaggia romana e per solenne contratto convenuti nei singoli
capitoli che seguono, cioè:
«1. Il predetto reverendo Signore, vicecamerlengo e luogotenente, per
volontà consenso e nome, come sopra, ha condotto il prefato signor
Giovanni da Biassa alla guardia di tutta la spiaggia romana, da
Terracina a monte Argentaro, con due galèe ciascuna di venticinque
banchi, e due brigantini ciascuno di quindici banchi, con che in cadauna
galèa abbiano a essere almeno cinquanta, e in ogni brigantino almeno
trenta uomini liberi, atti a naval combattimento, oltre ai marinari ed
oltre alla ciurma necessaria: e questa condotta avrà a durare due anni
prossimi futuri, e poscia a beneplacito di nostro Signore, da cominciare
il giorno della mostra alla foce d'Ostia, o dove ordinerà la Santità
sua: il qual beneplacito non si intenderà rinnovato altrimenti che per
quattro mesi, se prima le parti non avranno manifestato la volontà di
recedere dal contratto.
»2. Similmente il predetto reverendo Signore, vicecamerlengo e
luogotenente, nel nome come sopra, ha promesso all'istesso Giovanni per
lo stipendio suo e della sua gente dare e consegnare tutti gli
emolumenti del Dritto, cioè la riscossione del due per cento imposto già
per la medesima guardia nel modo che al presente sempre si riscuote, e
secondo gli ordinamenti fatti dalla Camera sopra questa materia, il qual
Diritto fin da ora ha rassegnato al medesimo, perchè decorra in suo
favore dal dì che farà la mostra, tanto che possa riscuoterlo a suo
piacimento: oltre al quale stipendio non potrà mai chiedere altra
mercede.
»3. Similmente il predetto reverendo Signore vicecamerlengo e
luogotenente, per volontà e nome come sopra, ha concesso all'istesso
Giovanni, qualora egli possa avere nelle mani alcun frodatore che trae
grano dai luoghi o porti soggetti mediate ed immediatamente alla Chiesa
senza la bolletta e senza la permissione del doganiero sopra le tratte,
o del suo legittimo sostituto, così che apparisca non avere egli pagato
la tratta medesima secondo le leggi della dogana, in tal caso sia lecito
all'istesso Prefetto toglier via il detto grano e l'una metà ritenerla
per sè, l'altra fedelmente consegnare alla Camera: e questo valga
similmente per ogni altra cosa, sostanza o merce che mai troverà
trafugata di contrabbando.
»4. Similmente ha promesso e conceduto al nominato Prefetto in sua balìa
tutti e singoli pirati, ladroni e infestatori del mare, con tutti i loro
navigli, beni e sostanze dovunque li potrà trovare, assalire,
sottomettere, e tenere. E se per avventura alcun di loro inseguito
dall'istesso Prefetto verrà a rifugiarsi nei porti o luoghi dello Stato,
dovranno gli ufficiali ed uomini di quei luoghi pigliarli e rimettergli
al Prefetto, sì che gli abbia in sua potestà ed arbitrio.
»5. Similmente il predetto r. Sig., come sopra, ha offerto e promesso al
Prefetto ogni conveniente soccorso e favore per tutte le terre e per
tutti i luoghi soggetti alla santa romana Chiesa contro chiunque ardisse
molestare lui e la sua gente: ordinando fino da ora a tutti e singoli
ufficiali e persone dei detti luoghi che ad ogni richiesta del Prefetto
medesimo debbano assisterlo coi favori e soccorsi convenienti.
»6. Similmente il nominato reverendo Signore vicecamerlengo e
locotenente come sopra, ha concesso allo stesso Prefetto che se egli
darà la caccia ad alcun pirata, ladrone o infestatore, e se costoro
fuggendo troveranno ricetto in alcun porto o luogo fuori dello Stato,
così che egli non possa avergli in mano, anzi gli sia fatta resistenza
dalla gente di quel luogo, allora sia lecito a lui mettersi alle
rappresaglie, che fin d'ora gli sono concesse tanto che sia fatta la
restituzione compensativa ai naviganti lesi dagli stessi pirati e
infestatori. Nondimeno dovrà prima dare le prove del ricetto concesso a
coloro, e dell'impedimento opposto al suo procedere; e non potrà in
effetto esercitare le rappresaglie se non gliene venga dalla Camera
apostolica concessa la facoltà pel caso speciale. In ogni modo tutto
quello che il Prefetto in forza di rappresaglia avrà toccato o sarà
venuto in sue mani, che in mare che in terra, dovrà fedelmente
rassegnare alla Camera per rifarne i danni a chi li ha patiti.
»7. Dall'altra parte il nominato signor Giovanni prefetto ha promesso
custodire, difendere e guarentire la detta spiaggia romana dalla detta
città di Terracina fino al detto monte Argentaro con due galere e due
brigantini di sua proprietà, ben armati come sopra, contro tutti e
singoli pirati, ladroni, invasori e malviventi; e difendere insieme le
persone tutte e singole coi loro navigli, legni, beni, roba, e merci,
nell'accesso e nel recesso, sia dell'alma città di Roma, sia di ogni
altro luogo mediate o immediate a lei soggetto.
»8. Similmente ha promesso lo stesso Prefetto pagare del suo ogni danno
o ruberia che potrà succedere mai in qualunque parte del predetto mare,
eziandio che esso non fosse presente in quel luogo, posto che sia nei
termini e confini prefissi da qualunque lato: qualora però i pirati e
ladroni non abbiano maggior numero di galere, di brigantini e di gente,
così che a punto per la inferiorità sua non possa il Prefetto
prudentemente assaltarli, combatterli e perseguitarli. In somma circa la
riparazione dei danni egli non potrà presumere altra scusa, meno quella
della forza maggiore; la quale eccezione tuttavia dovrà essere provata
innanzi alla Camera, al cui giudizio sarà lasciata la deliberazione e
decisione sopra la verità del caso eccezionale.
»9. Similmente il prenominato Prefetto ha promesso a questo effetto
mantenere due galèe ciascuna di venticinque banchi, e due brigantini
ciascuno di quindici banchi, tutto di sua proprietà, pognamo da lui
costruiti o comprati; nelle quali galèe, oltre alla ciurma necessaria
hanno a essere cinquanta uomini, e in ciascun brigantino trenta uomini
bene armati ad uso di mare, con cannoni, balestre, partigiane, ronconi,
spuntoni, ramponi, rotelle, targoni, ed ogni altro armamento, arme e
munizione necessaria ed opportuna ad offesa e a difesa: ed il numero dei
detti uomini almeno sempre pieno, e le persone ben armate, ed atte,
sperimentate e pratiche del mestiero.
»10. Similmente ha promesso e si è obbligato a dare la mostra dei legni
e delle genti in ogni luogo e quantunque volte sia richiesto da sua
Santità o dalla Camera.
»11. Similmente ha promesso mettere in terra cinquanta uomini o più ad
ogni richiesta di nostro Signore o della Camera.
»12. Similmente egli ha promesso e si è obbligato che se alcuno dei
naviganti nel predetto mare resterà mai per mala sorte preso o depredato
dai pirati corsali o malviventi, o dai medesimi in qualunque modo
offeso, depredato o impedito, sia nella persona o nelle sostanze o nei
bastimenti, esso Prefetto piglierà con ogni diligenza il carico di
perseguitare i nemici, e sarà suo debito strappar loro dalle mani la
preda, ricuperare le cose perdute, renderle ai padroni, e scortarli a
luogo sicuro, senza pretensione di prezzo o di mercede. Altrimenti se
così non facesse, salvo il legittimo impedimento, ha promesso e si è
solennemente obbligato a favore di chiunque abbia patito danno dai
predetti pirati o da altri invasori, di rilevarli senza danno di suo
danaro, e di soddisfarli fino ad intiera compensazione delle perdite
sofferte. Perciò la Camera apostolica resterà immune e onninamente
libera dal detto peso, eccettuato il caso della forza maggiore, come
negli altri capitoli addietro si contiene, e della quale si deve dare la
prova innanzi alla congregazione Camerale.
»13. Similmente il Prefetto si è obbligato sotto pena di due mila
ducati, durante la condotta, di non far traffico colle galere nè co'
brigantini; e di non trasportare derrate o mercanzie di qualunque specie
e da qualunque luogo a qualsivoglia parte; e di non pattuire mai dei
predetti legni alcun nolo.
»14. Similmente ha promesso e si è obbligato, tanto di estate che
d'inverno, avere per sua stazione il porto di Civitavecchia, o le foci
del Tevere, o gli altri porti e luoghi dello Stato nel mare predetto,
cioè intra Terracina e l'Argentaro, perchè sempre più pronto abbia a
trovarsi, dovendo resistere agli invasori dei detti luoghi, e difendere
chiunque concorre all'alma città di Roma, o da quella e dagli altri
luoghi predetti si parte.
»15. Similmente sarà tenuto il detto Capitano ad ogni richiesta di
nostro Signore, o della Camera, mostrare le sue galere e brigantini
presso alle foci del Tevere, dove indicherà sua Beatitudine, così armati
e corredati come li ebbe, sotto pena di ducati diecimila, alla quale
saranno obbligati espressamente anche i suoi mallevadori.
»16. Similmente ha promesso e si è obbligato di non togliere cosa alcuna
ai naviganti, nè esso, nè alcuno della sua gente e brigata, quantunque
offerta in dono, altrimenti sia punito ad arbitrio della Camera.
»17. Similmente ha promesso e si è obbligato di tenere gli amici di sua
Santità e della santa romana Chiesa per amici suoi, ed i nemici per
inimici di qualunque stato, grado e preminenza essi siano.
»18. Similmente sua Santità ha promesso al Prefetto di fargli consegnare
gli uomini condannati a morte dai tribunali dello Stato ecclesiastico; e
la scelta nel modo che ordinerà nostro Signore. Costoro presi e
consegnati saranno messi al remo per un anno soltanto nelle predette
galèe, se pure non fosse altrimenti prescritto dalla volontà di nostro
Signore.
»19. Similmente il predetto Capitano o sia Prefetto, nel caso che a lui
fossero prestate le galèe e i brigantini dalla santità di nostro Signore
o dalla Camera predetta, ha promesso e si è obbligato di doverli
restituire ogni volta che gli verranno richiesti da sua Santità o dalla
Camera, sì veramente che li renda integri ed illesi nello stato medesimo
che esso li avrà ricevuti per la detta guardia in prestanza. Ciò non
pertanto, se nel tempo della restituzione, come sopra, durerà tuttavia
la sua condotta, si è obbligato ed ha promesso sostituire subito due
altre galèe e due brigantini di sua proprietà, comprati o costruiti da
lui, atti sempre, armati, e corredati come sopra è detto.
»20. Similmente il predetto Capitano ha promesso e si è obbligato di
dare sufficiente malleveria sopra banchieri per la somma di mille
cinquecento ducati d'oro; e quelli esauriti, dovrà rinnovare e ripetere
la malleveria a giudizio della Camera per la stessa somma, che resterà
sempre in deposito per l'osservanza degli obblighi suoi, e pel
rifacimento dei danni a chi ne ha patiti, secondo la sentenza della
Camera in forma spedita e stragiudiziale.
»21. Similmente se durante la condotta avverrà mai che il Prefetto
sopraddetto sia spedito con ordini della santità di nostro Signore in
altra parte fuori dei confini della spiaggia romana, allora egli non
sarà tenuto a risarcire danni di niuno, ancorchè succedessero per causa
della assenza del medesimo Prefetto o Capitano e della missione
straordinaria: purchè il Capitano chiaramente dimostri alla Camera il
mandato della predetta destinazione.
»22. Similmente i nominati signori, Vicecamerlengo e Chierici
presidenti, per compiere l'armamento di una delle due galèe, fiacca di
palamento, hanno promesso al lodato Capitano centoquaranta ducati d'oro
di Camera per lo stipendio di un sol mese a settanta marinari o rematori
da essere uniti cogli altri ottanta ch'egli ha già pronti; e ciò infino
a che sia fatta la permutazione del sostituire ai medesimi i condannati
a morte, o vero infino a che egli abbia preso pirati come sopra da
metterli al remo; i quali come saranno sottentrati dovrà cessare lo
stipendio a proporzione del numero delle persone riformate.
»Che.... eccetera. — Fatto in Roma nella casa del reverendo padre e
signore Ferdinando Ponzetti, decano della predetta Camera, nell'anno,
mese, giorno, indizione, e pontificato come sopra. Presenti i venerabili
uomini signori Giovanni Falèt e Giovanni Emerich, chierici della diocesi
di Albi e Tolosa, testimonî.
»Melchior di Campagna, notajo rogato.
»Giovanni da Biassa, nobile genovese, prefetto e capitano generale
dell'armata di galèe e brigantini della S. R. C. per la guardia della
spiaggia romana.
»Sicurtà per ducati cinquecento, Bart. Doria.
»Per altri cinquecento, Sebastiano Sauli, genovese.
»Per altri cinquecento, Agostino Chigi di Siena.»