NOTE:

[1] I dati non discussi sono tolti dalla geniale storia del diritto

romano del nostro BONFANTE (Milano, 1910) e dalle opere fondamentali

del MOMMSEN e del MARQUARDT (Paris, 1888-93).

[2] CUQ E. _Les institutions juridiques des Romains_. Paris. 1891, pag.

38.

[3] Recenti studi ormai accolti nella scienza (vedili citati in

PACCHIONI G. _Corso di diritto romano_, vol. I. Innsbruck 1905 pag. 6)

hanno dimostrato come sia erronea l'opinione comune, fin qui dominante,

che trovava il significato originario di _pater_ in vincoli di

parentela. Questo senso è anzi completamente da escludersi: i resultati

etimologici danno la sola ed unica idea di dipendenza.

[4] Cfr. la nota di N. TAMASSIA nella _Rivista Italiana per le Scienze

Giuridiche_ vol. XXII a. 1896 pag 870 e segg., le cui conclusioni sono

accettate anche dallo SCHUPFER (_ibid_. vol. XXXV a. 1903, pag. 13).

[5] PAIS E. _Storia di Roma_, vol. I, parte I. Torino 1898, pag. 218 e

segg. e 268 e segg.

[6] Cfr. _De Marchi A_. _Ricerche intorno alle insulae o case a pigione

di Roma antica_ in Mem. del R. Ist. Lomb. classe lett. sc. stor. e mor.

1891 ser. III vol. XVIII-IX pag. 244.

[7] È merito del NIEBUHR (_Vorträge über röm. Alterthümer_ 1858, pag.

168 e segg.) aver pensato per il primo che l'«ambitus» fosse prescritto

per non funestare, quando c'era un morto, la casa del vicino.

[8] PAIS _loc. cit._ pag. 217.

[9] Ritengo non accettabile la teoria che ha tentato di mettere il mito

dell'uccisione di Remo in relazione con l'obbligo della difesa della

città contro il nemico a cui il passaggio non deve esser possibile che

vinto e sotto le forche caudine, e ciò perchè le forche consistendo in

una lancia posta trasversalmente su altre due infisse in terra viene

a riprodurre simbolicamente la rappresentazione di una porta e si lega

dunque a questa.

Si può osservare in contrario anzitutto che il culto delle mura,

come ho detto, è posteriore a quello della fossa e del vallo; poi

che numerose leggende lumeggiano la difesa della città; e, infine,

l'esistenza di anteriori gruppi vicinali fuori del vallo stesso.

[10] Tramandataci da GELLIO XIII, 14.

[11] Ciò è tanto vero che nel caso in cui manchino magistrature

patrizie, l'«jus auspiciorum» ritorna ai «patres». Cfr. WILLEMS P. _Le

droit public romain_. Louvain 1883 pag. 240 e pag. 293.

Del resto insieme con i discendenti degli antichi «patres» entravano a

far parte dei patrizi anche talune delle principali famiglie nemiche

vinte, alle quali si concedevano subito la piena cittadinanza ed il

diritto agli onori. Il PAIS (_ibid_. I. 2. pag. 293) dimostra che tale

procedimento si seguì con i Nomentani, con gli Aricini, con i Lanuvini,

con i Pedani etc.

E questo spiega anche — a mio credere — perchè nella lunga lotta delle

origini invece che schiatte, genti o tribù emergano contrapposti i due

soli elementi dei patrizi e dei plebei.

[12] PAIS _loc. cit._ I. 1. pag. 331 e I. 2. pag. 341 nota.

[13] ID. _ibid_. I. 2. pag. 207-8.

[14] BONFANTE P. _Diritto romano_. Firenze, Cammelli 1900. special.

pag. 157 in cui sono raccolti i resultati di numerosi suoi lavori,

diretti a chiarire questo punto importantissimo del diritto di Roma.

[15] Il CUTRONA (Circolo Giuridico 1904, pag. 218-228), in una sua

indagine sulla proprietà agnatizia in Roma, sostiene che i diritti

dei «filii familias» siano dei diritti riflessi a nessuno dei quali

è data in tutela un'azione diretta: non che il figlio, nessuno, per

esempio, avrebbe azione per impedire al padre di spogliare i suoi

discendenti; indirettamente, però, l'assemblea, tutelando gli interessi

della collettività, provvede agli interessi di questi figli. Ma, a

parte l'esattezza di alcune comparazioni con altri popoli primitivi, il

CUTRONA si limita a mettere in luce il fatto, facilmente comprensibile,

che l'organo tutore della collettività protegge indirettamente anche

quei componenti che, pur non essendo con essa in immediato contatto,

fanno parte integrante e vitale del nucleo sociale.

[16] Il MOMMSEN, _Disegno del diritto pubblico romano_ trad. BONFANTE

Milano, 1895 pag. 33, trova ozioso avanzar delle congetture sul

rapporto tra le case di città in possesso privato e la partecipazione

dei loro possessori agli agri gentilizi. A prescindere dal riflesso

germanistico dell'idea della sors barbarica, che sembra inspirare

questa frase, mi pare indubbio che il problema debba esser impostato

diversamente. Nè la casa privata nè la partecipazione agli agri

gentilizi sono elementi fondamentali di paragone: quella non ha valore

se non in quanto custodisce e conserva i sacra; questa non è che una

delle conseguenze, e forse non la maggiore, dei benefici che risentono

coloro che formano l'assemblea deliberante dello Stato, per partecipare

alla quale è necessaria la proprietà di quella determinata casa.

[17] _Festo_. 247: Patres.... agrorum partes attribuerant tenuioribus

ac si liberis suis.

[18] Inquilinus — dice il DE MARCHI _loc. cit._ pag. 288 nota 28 — sta

a «incola» come «libertus» sta a «libertinus» e si usò prima forse

come contrapposto ad «exquilinus» ossia abitante delle «exquiliae»

cioè della parte unita a Roma solo posteriormente. E ci si avvicina a

Festo che definisce l'«inquilinus», come colui «qui eumdem colit focum

vel eiusdem loci est cultor». L'unica idea contenuta nell'etimologia

della parola è quella del domicilio. Infatti così l'«inquilinus» come

l'«exquilinus» sono del pari esclusi dalla partecipazione alla vita

pubblica.

[19] DALLARI G. _Le nuove dottrine contrattualiste intorno allo

Stato, al diritto ed alla società_. Modena 1901. — ID. _Il nuovo

contrattualismo nella filosofia sociale e giuridica_. Torino 1911.

[20] La derivazione di _moenia_ da _munera_ mostra quanto ne dovevano

esser gravosi la costruzione e il mantenimento.

[21] _Praetor_ indica veramente il capo dell'esercito, ma questo non è

costituito che dai cittadini.

[22] WILLEMS _loc. cit._ pag. 48.

[23] PACCHIONI _loc. cit._ pag. 105-107.

[24] ZDEKAUER L. _Mille passus e continentia aedificia_ in _Bullettino

dell'Istituto di Dir. Romano_, vol. II fasc. VI.

[25] _Dig_. L. 16. 154.

[26] _Ibid_. XXVII. l. 13. 2.

[27] BONFANTE P. _La progressiva diversificazione del diritto pubblico

e privato in Riv. Ital. di Sociol_. 1902.

[28] r. XCI.

[29] r. XVII.

[30] PACCHIONI _loc. cit_. pag. 189-90.

[31] Dalla legge di Costantino del 346 (_Cod. Theod_. X. 8. 4)

confrontata con l'altra di Arcadio e Onorio del 395 (_Ibid_. X. 9. 2)

e con quella di questi due imperatori del 400 (_Ibid_. XI. 20. 3) si

rileva che solo in quest'anno i «praedia urbana» cominciarono a pagare

la _tertia_ che consisteva nel pagare ogni tre anni il reddito di un

anno intiero.

[32] _Dig_. XXVII. 9. leg. 1. § 2.

[33] È tipica la disposizione del _Cod. Theod._ XII. 11. 1. riportata

anche nel _Cod. Just._ XI. 32. 2.

[34] _Cod. Iust_. V. 37. 22.

[35] _Dig_. L. 16. 198.

[36] Da Plinio (N. H. XIX. 19. 50) sappiamo che «in duodecim tabulis

legum nostraram nusquam nominatur _villa_: semper in significatione ea

_hortus_, in horti vero _heredium_». Da questo passo, oltre la conferma

della forza dell'immobile ereditario nella costituzione di Roma, si

vede come fossero privi di ogni importanza i beni lontani dalla città

(_villae_); mentre invece tutto si basava sulle terre entro la città

stessa o nella sua immediata vicinanza (_horti_): vicinanza determinata

dai «mille passus». Infatti _nei quis_, dicono le antiche norme (cfr.

Bullettino della Commissione Archeologica Comunale. XII. Roma. 1884.

pag. 59) INTRA TERMINOS PROPIUS URBEM _ustrinam fecisse velit neive

stercus cadaver inserisse velet_.

È da notare l'uso dell'avverbio _intra_.

[37] Tale significato è dimostrato dalla legge tarentina che chiama

«domicilium» l'edificio coperto di tegole.

[38] Infatti, secondo FESTO, _loc. cit._ i sobborghi sono «continentia

aedificia itineribus regionibusque distributa, nominibusque

dissimilibus dispartita».

[39] _Mille passus cit._ pag. 281-82.

[40] Hermotino 24.

[41] _Corp. Inscr. Latin._ VIII. 1641.

[42] GUERIN V. _Étude sur l'île de Samos_. Paris, 1856 pag. 213.

[43] _Dig_. L. 16. 239. § 8.

[44] _Magistratus qui_ INTRAMURANUS _non est nec_ URBANUS, _etiamsi

administrator eius Romae est, ad urbem dicitur_. (_In_ IV. _Verr_. 6.

riportata dal FORCELLINI). Questo passo è da riconnettesi all'altro,

pure di ASCONIO (_in C. Verrem_. II. 2. 817. ed. ORELLI. _Cicero_. V.

pag. 208) _«Statim Romae et ad urbem»_.

[45] _Corp. Iscr. Lat._ V. 5446, 5447.

[46] _Ibid_. pag. 565.

[47] _Si melioribus viris_ (dice SIMMACO. _Ep_. X. 37) OFFICIA

INTRAMURANA _mandetis_.

[48] _Corp. Iscr. Lat._ II. 2428. Bracaraugusta. — _Sodalicium

Urbanorum. D. S. F. C._ — _Ibid_. II. 3244. — D. M. S. HI (sic) JACET

LAETUS ANNORUM XXV PIUS IN SUIS _collegium urbanum_ EI POSUIT etc.

[49] ORELLI. 110. — M. HERENNIO M. F. PICENTI COS (an. di Roma 720)

_Municipes_ MUNICIPI AUGUSTI _Intramurani_ PATRONO. _Id._ 3706. —

CN. CAEZIO ATH[ICTO] AALECTO INTER C[ENTUM]VIROS (OB) PIETATEM EX

M[UNIFICENTIAM] EIUS [E]RGA DIVINAM (et) MUNICIPUM AUGUSTI VEIOS

[CE]NTUMVIRI ET SEVIRI ET AUGUSTALES ET _Municipes_ [_In_]_tra.

Murani_ EX AERE QUOD (IN) ORCHESTRA CONLATUM EST [LU]DIS QUOS FECERUNT

[V]ERGILIUS COGITATUS [I]ULIUS SENECIO II VIRI.

_Corp. 1. Lat._ X. 5060. — P. TETTIO PF. RUFO FONTIANO. — Q. Tr. PL.

PR. _Altinates urbani_. — _Patrono D. D._

_Ibid_. IX. 1475. (Ligures Baebiani). — L. IRVINIO A. ... _civis

urbanus_.

IBID. IX. 982. (Compsa). — APRISCIUS PORRENDA — CURAVERUNT CUIUS

— DEDICATIONE DECURI — ONIBUS SINGULIS V. — _populo intramurum

morantibus_ X SINGULOS.

[50] _Ibid. Addit_. XI. 6257 (Aquilonia). — M. LUCCEIUS C. F. IIII

VIR AED. POT. PISCINAM PURGANDAM ET LORICAM IMPONENDAM DE _urbanorum

opereis coeravit_.

Cfr. anche IX. 3188. Anche la legge della colonia giulia genitiva (rub.

98) mostra che gli edili presiedevano alle opere pubbliche, ma mentre

secondo essa a tali opere era obbligato chiunque «intra eius coloniae

fines domicilium praediumve habet», qui al contrario sono obbligati

soltanto gli _urbani_, cioè quelli che abitano entro le mura.

[51] _Corp. 1. Lat._ IX. 2855 (Histrium). — HUIC ... (M. BAEBIS ...

SVETONIO MARCELLO) ... DECURIONES FUNUS PUBLICUM STATUAM EQUESTREM

CLIPEUM ARGENTEUM LOCUM SEPULTURAE DECREVERUNT ET URBANI STATUAM

PEDESTREM.

[52] _Corp. I. Lat._ IX. 2835. — HERCULI EX VOTO ARAM L. SCANTIUS L

LIB. MODESTUS VI VIR MAG. LARIUM AUGUST. MAG. _Cerialium Urbanorum._

L. D. D. D. — Addirittura tipico è il caso dell'iscrizione di Aventicum

(cfr. _Inscr. Helvet._ 155).

[53] A Rimini, per esempio, al tempo della colonia romana esistevano

tutti e quattro i borghi corrispondenti alle quattro porte. Cfr.

TONINI L. _Rimini avanti il principio dell'era volgare._ Rimini, 1848,

pag. 75. E gli esempi si potrebbero addurre numerosi a dismisura.

Costrettovi dall'economia del lavoro non ho potuto dare che un cenno

fugacissimo di questo fatto, completamente ignorato dagli storici

di Roma e del suo diritto, quantunque di importanza fondamentale: mi

riservo di tornarci con maggiore ampiezza in una trattazione a parte

per la quale ho già raccolto molto materiale.

[54] Altre ragioni, oltre quelle dello Zdekauer, si possono addurre

contro l'opinione mommseniana.

Il pomerio è un luogo sacro — effato — non perchè sia dentro le mura,

ma perchè è dentro il cerchio dei mille passi i quali costituiscono un

limite sacrale determinato così esattamente che entro di esso ci sono i

cittadini: fuori gli altri.

Il MANENTI — _Jus ex scripto e jus ex non scripto_ — in _Studi Senesi_

1906 vol. I pag. 247-48 — studiando la genesi dell'«jus civile»,

ha affacciata l'ipotesi che il diritto della «civitas» sia stato

considerato come l'«jus proprium civitatis» in contrapposto non al

diritto di altri popoli, ma ai costumi gentilizi dei gruppi antecedenti

alla «civitas» romana e cioè in contrapposto al diritto primitivo

di quei complessi tribali e gentilizi di stirpe diversa dai quali

fu composta l'«urbs». Io accedo in linea generale alla sua opinione;

ma ritengo indispensabile limitarla nel tempo alla costruzione delle

mura e nello spazio ai «mille passus», che chiudevano i varii elementi

nell'ambito preciso di un formidabile crogiuolo.

[55] DETLEFSEN. _Das Pomerium Roms und die Grenzen Italiens_. Hermes.

1886 XXI.

[56] UELSEN H. _Das Pomerium Roms in der Kaiserzeit._ Hermes. XXII,

1887.

[57] NISSEN E. _Die Stadtgründung der Flavier_ — Rheinisches Museum.

XLIX. 1894.

[58] MERLIN A. _A propos de l'extension du pomerium par Vespasien._ in

Mélanges d'archéologie et d'histoire. XXI, 1901. 1-2. pag. 97-115.

[59] ZDEKAUER _loc. cit._ pag. 288.

[60] _Dig_. L. XVI. 87.

[61] WILLEMS _loc. cit._ pag. 360.

[62] _Ann_. lib. XII. cap. XXIII-XXIV.

[63] Era una tradizione cara ai romani e facilmente spiegabile con

l'autorità del condottiero che per le sue conquiste avesse meritato

l'onore del trionfo. Per questo è accolta da A. GELLIO (_loc_. e

_ed_. cit. XIII. 14.), da VOPISCO (_Vita Aureliani_, 21.) e anche da

DIONE CASSIO nella sua storia (LIII. 2); ma dal fatto che allargare

il pomerio cittadino era permesso soltanto a chi avesse allargato i

confini dell'impero, non ne consegue che a _tutti_ quelli che avevan

fatto delle conquiste spettasse _di diritto_ tale facoltà; e tanto

meno poi che i limiti del pomerio si allargassero, quasi direi,

automaticamente, coll'allargarsi dei confini.

[64] _Dig_. L. 16. 147.

[65] _Dig_. L. 16. 238.

[66] _Ibid_. L. 2. 7. 52.

[67] _Cod. Theod._ Nov. dell'a. 445 al PP. Albino.

[68] _Instit_. I. II. 4.

[69] cfr. KARLOWA. _Römische Rechtsgeschichte_. Leipzig 1885 pag. 708 e

segg.

[70] _Dig_. L. 4. 4 § 2.

[71] Il _Cod. Theod._ XI. 11. 1. dice «forte».

[72] Il _Cod. Theod._ ibid. dice «ultimo subiugetur extio».

[73] Le parole fra parentesi sono quelle della legge di Valentiniano e

Valente non accolte nel codice giustinianeo.

[74] _Cod. Iust._ X. 10. 1.

[75] _Cod. Iust._ I. 47. Cfr. LIEBENAM. _Städteverwaltung im römischen

Kaiserreich_. Leipzig 1900, pag. 93 e segg.

[76] VIII. 5, 15, 24, 36, 65, 35, 53, 60, 34, 65, e XII. 16. 1. Per i

_mancipes balneorum et salinarum_ cfr. _Cod. Theod._ XI. 20. 3.

[77] I _mancipes_ o _praepositi_ non possono essere presi _ab ordine_

(curia) _nec a magistratibus_ (_duumviri_), ma preferibilmente devono

essere scelti fra i veterani che ne siano degni e si mostrino idonei.

_Cod. Iust._ XII. 41. 7. in cui è riportata la disposizione di Onorio e

Arcadio dell'a. 400 (_Cod. Theod._ VIII. 5. 84).

[78] Fu istituito da Augusto, ma più tardi assunto a spese dello

Stato da Nerva e Traiano, cfr. BONFANTE P. _Storia cit._ pag. 449.

e HIRSCHFELD O. _Untersuchungen auf dem Gebiete dev röm. Verwaltungs

Geschichte_. — Berlin, 1876. pag. 98-108.

[79] MARQUARDT I. _loc. cit._ pag. 132 e segg. a cui son da aggiungere

le numerose notizie date da Gotofredo.

[80] Patrimoniorum autem munera duplicia sunt: nam quaedam ex his

muneribus possessionibus sive patrimoniis indicuntur, veluti agminales

equi, vel mulae, et angariae atque verhedi. Dice Arcadio Charisio.

_Dig._ IV. 4. 18 § 21.

[81] _Cod. Theod._ VIII. 5. 1. Con Giustiniano solo per i coloni rimane

in vigore la legge di Onorio e Teodosio per la quale «colonos munquam

tìscalium nomine debitorum ullius exactoris pulsit intentio». _Cod.

Iust._ XI. 47. 15.

[82] _Ibidem_ II. 30. 2.

[83] _Cod. Iust._ X. 24. 1.

[84] Cfr. GOTOFREDO nel commento alla leg. 4. tit. 5. libro VII.

_Angaria_ nel cod. teod. (cfr. VI. 39. 2 e 5; e VIII. 5. 23) indica

propriamente il servizio di trasporto fatto con carri tirati da buoi

(due paia, secondo le disposizioni di Costantino, andate, però, assai

presto in disuso): mentre la _rheda_ era tirata da 8 mule nell'estate

e da 10 nell'inverno e il _birotum_ da tre (_Cod. Theod._ VIII. 8. 5.

e _Cod. Iust._ VIII. 5. 3.). E tale si mantiene anche dopo: cfr. _Cod.

Iust._ I. 2. 11 nov. XVII. 9 e nov. CXXVIII. 22 e il passo di PROCOPIO

(_Historia arcana_ XXIII) riportato dal LEICHT nei suoi _Studi sulla

proprietà fondiaria nel medio evo_. II. _Oneri pubblici e diritti

signorili_. Verona Padova. Drucker. 1907. pag. 46 nota 2.

_Parangaria_ era l'angaria prestata su una via diversa da quella

pubblica ed in cui mancavano le «stationes» a distanze determinate e

regolari.

A questo «cursus clabularis» prestavano gli animali i provinciali

(_Cod. Iust._ VIII. 5. 2, 5, 22.) mentre al cursus davano solo le

_operae_.

[85] _Cod. Iust._ XI. 48. 4.

[86] _Cod. Theod._ 14. 1. XI.

[87] _Ibidem_ leg. 26.

[88] LEICHT P. S. _Studi cit._ pag. 10-11.

[89] Questa _conlatio equorum_ si faceva «pro rerum necessitate,

ut instrueretur usus armorum, castrensi usu efflagitante» (cfr.

_Paratitl._ di GOTOFREDO lib. XI. 16.) ed era ben differente dal

_cursus publicus_.

[90] _Cod. Theod._ XI. 17. 1.

[91] Così SCHULTEN A. _Die römischen Grundherrschaften eine

agrarhistorische untersuchung_. Weimar. 1896. pag. 2-12.

Però la rigidità delle sue asserzioni deve esser limitata dalle giuste

riserve che fanno l'HIS. _Die domänen der römischen Kaiserzeit._

Leipzig. 1896. pag. 115-117 e BEAUDOIN E. _Les grands domanes dans

l'empire romain d'après des travaux recents_. Nouv. Rev. Histor. de

droit franc. et étrang. 1907. e segg. pag. 549 e segg. e SAVAGNONE F.

G. _Le terre del Fisco nell'impero romano_. Palermo. 1902. cap VI. pag.

188 e segg. e cap. IV. pag. 758 e segg.

[92] Cfr. VASSALLI F. E. _Concetto e natura del Fisco_. Estr.

_Studi Senesi_ vol. XXV sopra tutto § 5, pag. 27-31 in cui studia la

formazione del fisco imperiale e la sua individualizzazione.

[93] VASSALLI _loc. cit._ ritiene che anche il concetto di fisco

indichi semplicemente una personalità di diritto privato ed ha ragione

in linea generale; ma una più esatta valutazione dell'elemento

giurisdizionale non soltanto esterno — l'unico che egli abbia

considerato — cfr. pag. 57 e 58, — ma anche interno, avrebbe ridotto

questo concetto ai suoi giusti limiti e ne avrebbe mostrato la rapida

compenetrazione di elementi pubblici e come non sempre esso si presenti

quale persona giuridica di diritto privato. Cfr. infatti LEICHT _loc.

cit._ pag. 29-32.

[94] _Dig._ L. 6. 5 § 11. Coloni Caesaris a municipalibus muneribus

liberantur ut idoneiores praediis fiscalibus habeantur.

[95] _Cod. Theod._ I, 32. 7.

[96] Con questi coloni sono completamente assimilabili i coloni

_homologi — Cod. Th._ XI. 24. 6. _more gentilitio adscripti vicis_ —

non quelli _adscripti dominis_ — con le donne dei quali Valentiniano

e Valente proibirono nel 370 ogni connubio (_ibidem_ III. 1. 24) e

che essendo barbari, _gentiles_, erano addetti alla difesa dei valli e

dei fossati, avevano in compenso una terra da coltivare a certi patti:

oppure con certe condizioni — more gentilitio — veniva loro affidata

dallo Stato, al quale appunto corrispondevano le imposte, una terra da

coltivare.

[97] XI, 7. 2.

[98] _Loc. cit._, pag. 10-11.

[99] Con questa legge concordano e si coordinano la leg. ult. de

executor, et exactor, la leg. 31 de annona et tributis e la leg. 186 de

decurionibus.

[100] Oltre il notissimo passo di FRONTINO _ed_. LACHMANN pag. 53, 7.

«Habent autem in saltibus privati non exiguum populum plebeium et vicos

circa villam»; cfr. SCHULTEN A. _loc. cit._ pag. 45-46.

[101] Quei _tributarî_ di cui parla la legge giustinianea sono

i discendenti di quelli che nella legge teodosiana son detti

possessori e nel rifacimento tribonianeo sono chiamati _rusticani_. E

contemporaneamente comincia un lento moto di progressivo elevamento

che si compie dal basso per il quale i coloni si trasformano in

enfiteuti. Cfr. SOLMI A. _Storia del diritto italiano_. Milano. 1909.

pag. 89. Io condivido l'opinione del FUSTEL DE COULANGES. _Histoire

des institutions politiques de l'ancienne France_. Paris. 1889. pag.

601 che on appellait _tributarii_ dans la langue du quatrième siècle,

les hommes qui coltivaient le sol sans en avoir la propriété et sous

condition d'en payer une redevance.

A torto F. THIBAULT. _L'impôt direct dans les royaumes des Ostrogoths,

des Wisigoths et des Burgundes_. Nouv. Rev. Hist. de droit franc.

et étr. XXVI. 1902. ritiene che la parola «tributarius» della leg.

12. _Cod. Just._ XI, 48 (servos, vel tributarios, vel inquilinos

apud dominos suos volumus remanere) indichi solamente i coloni: essa

indica tutti quei «residentes in terra aliena» che non erano servi o

inquilini: i coloni ne formavano la massima parte, non la totalità. E

a minor ragione egli ricorda a questo proposito i passi di Cassiodoro

nei quali «tributarius» indica colui che paga il «tributum» ossia

il possessor. Quello è un rapporto di diritto privato: questo di

diritto pubblico. Invece mostra giustamente la discendenza diretta

del «tributum» pagato dai coloni nel secolo ottavo, dal «tributum»

dei _possessores_ romani. THIBAULT. F. _L'impôt direct et la propriété

foncière dans le royaume des Lombards_. Nouv. Rev. Hist. XXVIII. 1904

pag. 181, 82.

[102] Lo mostra chiaramente il tit. del Digesto _De officio

Procuratoris Caesaris vel Rationalis_.

[103] MARQUARDT I. _loc. cit._ pag. 116 e VASSALLI _loc. cit._

[104] BÖCKING. _Notitia dignitatum utriusque imperii._ Bonnae. 1839.

[105] BONFANTE P. _Manuale cit._ pag. 511.

[106] Cfr. WINDSCHEID trad. ital. I. § 146 n. 15 e indicazioni ivi

citate.

[107] RUDORFF F. _Gromatische Institutionen._ Berlino. 1852. pag. 393 e

segg.

[108] BRUGI B. _Dei pascoli accessori a più fondi alienati_, in

Archivio Giur. F. Serafini. 1886. XXXVIII. 1-2. ID. _Dei pascoli comuni

nel diritto romano germanico e italiano_, in appendice al Comm. delle

Pandette del GLÜCK VIII. pag. 42.

[109] ROBERTI M. _Dei beni appartenenti alle città dell'Italia

Settentrionale dalle invasioni barbariche al sorgere dei comuni_, in

Archiv. Giur. 1903. LXX. 1.

[110] CALISSE C. _Gli usi civici nella Provincia di Roma._ Prato. 1906.

[111] FINOCCHIARO SARTORIO A. _I beni comuni di diritto pubblico nel

loro svolgimento storico_. Città di Castello. 1908.

[112] _Dig._ XLIII. 8. fr. 2. § 21.

[113] _Dig._ XLIII. II. fr. 1. § 2.

[114] FERRINI C. _Pandette cit_. n. 220 pag. 272-73.

[115] _Cod. Theod._ Nov. XXIII.

[116] Per la _pensio_ dovuta per l'occupazione di suolo pubblico cfr.

_Cod. Iust._ XI. p 9. 1. da mettere in relazione con il tit. 7. Ne quid

in loco publico vel itinere fiat. _Dig._ XLIII. e specialmente leg. 2.

§ 17. Sul «vectigal» cfr. LIEBENAM. _loc. cit._ pag. 312 e segg.

[117] Su questa triplice distinzione vedi le belle pagine del MOMMSEN e

del MARQUARDT nel manuale citato vol. 1 e 2.

[118] RANELLETTI O. _Concetto natura e limiti del demanio pubblico_ in

Riv. Ital. per le Sc. Giurid. vol. XXV. pag. 195 e segg.

[119] VASSALLI F. E. _loc. cit._, pag. 46-59 § 11-15.

[120] BONFANTE P. _La progressiva diversificazione del diritto pubblico

e privato_ in _Riv. ital. di sociologia_. 1902.

[121] Che il diritto romano non ammetta la consistenza giuridica di

un patrimonio immediatamente destinato a fini determinati e duraturi,

amministrato da persone fisiche, è dimostrato dal fatto che si

attribuisce la funzione ad una persona collettiva preesistente.

Tale è la base delle istituzioni alimentarie. Cfr. FERRINI, _loc.

cit._, n. 79, pag. 107 e SCHUPFER F. _Il diritto privato dei popoli

germanici con speciale riguardo all'Italia_, vol. I. Lapi. 1907. pag.

163-65.

[122] _Dig_. L. 16. 15. Ulpiano.

[123] _Dig_. I. 1. § 2. Ulpiano.

[124] SCHULTEN A. _Die Landgemeinde im römischen Reichs_, in Philologus

LIII. N. F. VII. Berlin 1895, pag. 629-686. Non mi pare si possa

accogliere, almeno nella forma con cui l'A. l'espone, la teoria della

distinzione dei castella in autonomi e incorporati; ma mi sembrano però

decisive le prove da esso addotte per dimostrare come la divisione in

_pagi, vici e castella_ sia anteriore alla dominazione romana e comune

a tutte le popolazioni italiche. A questo proposito sono fondamentali

le ricerche del VOIGT. _Drei epigraphische Constitutionen Constantin's

des Grossen und ein epigraphisches Rescript des Praef. Praet.

Ablarius_. Leipzig. 1860. pag. 53-81

[125] Oltre le belle pagine del BONFANTE basta a provare la persistenza

di questi elementi una semplice scorsa alle _Inscriptiones Aemiliae

Etruriae Umbriae Latinae_ del BORMANN. Berlin 1888, nel _Corp. Inscr.

Lat._ vol. XI. Di Mantova, «Tuscorum trans Padum sola reliqua» (PLINIO.

_Natur. Hist._ III, 130) Virgilio ci dice che «non genus omnibus

unum — Gens illi triplex populi sub gente quaterni». Rimini, Budrio,

Ravenna ed altre si vantavano umbre anche nell'età imperiale (STRABONE.

_Cosmographia_ V. 214, 216, 217. — PLINIO. _Nat. Hist._ III, 115).

Quanto ai latini Gaio dice (I, 79) che «proprios populos, propriasque

civitates habebant». Per gli Etruschi cfr. DUCATI P. _Osservazioni

archeologiche sulla permanenza degli Etruschi in Felsina_ in Atti

e Mem. della R. Deput. di Stor. Patr. per le Prov. di Romagna ser.

III, vol. XXVI, 1908, pag. 54-91. Per il loro diritto l'opera, un po'

manchevole, di C. CASATI _Elements du droit étrusque._ Paris 1895.

[126] Oltre il MOMMSEN ed il MARQUARDT cfr. MENNESSIER M. _De la ferme

des impôts et des sociétés vectigaliennes_. Nancy. 1888. e LEFEBRE F.

_De la société en general et specialment de la société vectigalienne en

droit romain_. Rennes. 1888.

[127] _Dig_. L. 1. fr. 2, § 4.

Notissimo, a questo riguardo, è il passo di Gaio III, 145.

A proposito dei «fundi vectigales» ricordati nella nota I a pag. 43

destinati ad istituzioni alimentarie bisogna fare un'osservazione.

Donatario, nel caso di Plinio, che donò i propri beni al municipio

di Como, per riprenderli gravati da un «vectigal» molto inferiore al

loro reddito, per poter trovar sempre uno «a quo ager exerceatur»,

è il municipio, con l'onere della prestazione alimentaria. Ma — ed

è cosa del massimo rilievo — il soggetto non è la città, ma il fisco

imperiale il quale dà a mutuo i denari ai «possessores», ha un credito

corrispondente ed impiega un suo funzionario per esigere gli interessi

e devolverli alla cassa alimentare che non è che un dipartimento

dell'amministrazione fiscale, cfr. FERRINI, _loc. cit_., n. 69-80 e

sopra tutto pag. 111-112 e SEGRÉ G. _Sulle istituzioni alimentarie

imperiali_ in _Bull. Istit. di Dir. Rom_. II, 1889, pag. 78-106. Da un

«nudum preceptum» (Dig. XXX, 114, 14 quia talem legem testamento non

possunt dicere) si va al legato ad una città (_Dig_. XXXII, 38, 5) ed

al fisco direttamente (Inscriz. di Preneste. _Corp. Inscr. Latin._,

XIV, 2234). Ora quando si pensa che alle «civitates» (municipia e

coloniae), è stata ristretta la capacità negli ultimi tempi della

repubblica e che l'autorizzazione imposta loro dalla legge giulia o

dalle due di tal nome, estesa poi a tutto l'impero con senatoconsulti

(Dig. III, 4, fr. 1, princ.) e costituzioni imperiali (_Dig_. XLVII,

22, fr. 1, 3.), non è affatto un conferimento di personalità giuridica,

ma ha un mero significato politico; si vede come (anche nel caso in

cui la volontà di un singolo ponga delle condizioni per perpetuare uno

scopo determinato e scelga come mezzo la città, il municipium), sul

substrato della volontà del singolo si innesta quella dello Stato, di

fronte al quale l'entità giuridica della città sembra attenuarsi fino a

metter quasi direttamente a contatto il singolo con il Fiscus.

Fu l'imperatore Leone che permise alle città di vendere i beni avuti

«hereditatis vel legati seu fideicommissi aut donationis titulo» e

solo allo scopo «ut summa pretii exinde collecta ad renovanda sive

restauranda publica moenia dispensata proficiat» (_Cod. Iust_. XI, 31,

leg. 3.).

[128] MARQUARDT I. _loc. cit._ pag. 193.

[129] A Capua, per es., tutto il territorio fu incamerato nel demanio

pubblico, (LIVIO 26, 16, 18) mentre abitualmente era il terzo (DIONISIO

2, 35, 50, 53) e qualche volta la metà (LIVIO 36, 39, 3) cfr. MARQUARDT

_loc. cit._, pag. 192 e segg.

[130] Per Italiam nullus ager est tributarius, sed aut colonicus

aut municipalis aut saltus privati, dice FRONTINO (_ed. cit_. pag.

35). Ma, anche ammettendo che ce ne fossero, la teoria del Rudorff

rimarrebbe inaccettabile perchè il fatto che il vero «vectigal» deve

esser raccolto dai pubblicani è l'indice della differenza sostanziale

che passava fra i beni dello Stato — populus romanus — e quelli delle

città: pubblici i primi, privati i secondi: «sola ea publica sunt quae

populi romani sunt», dice ULPIANO; «civitates privatorum loco habentur»

conferma GAIO, _Dig_. L, 16, 17. Cfr. VASSALLI, loc. cit. pag. 53.

Nell'epoca imperiale questo concetto si modifica profondamente.

Cfr. _Dig_. L, 16, 16; ma al secolo quarto si avevano ancora tracce

rilevanti della varietà di condizione giuridica in cui si trovavano i

beni una volta costituenti l'«ager publicus» e poi ceduti ai privati.

Cfr. il noto passo di ARCADIO CARISIO _Dig_. L. 4, 18, § 25.

[131] _Cod. Theod._ X, 3, 2. Saltus qui significa pascolo. Cfr.

_Cod. Iust._ II, 66, _Cod. Theod._ leg. 2 de pascuis, FRONTINO. _De

controversiis agrorum_ (ed. Lachmann) pag. 17, 18, 19, 54 FESTO (BRUNS.

_Fontes_, VI, Aufl. 1893, II, pag. 36), VARRONE, _De legibus_, V, 36.

La proibizione ai curiali si mantiene e si fa anche più rigida

nel diritto giustinianeo, nel quale, non solo «decurio etiam suae

civitatis vectigalia exercere prohibetur» (_Dig._ L, 2, 6, § 2), ma si

impediscono anche le locazioni per interposta persona (_Dig._ L, 8. 2,

§ 1).

[132] _Cod. Theod._ X, 3, 5. Aedificia, hortos, atque areas aedium

publicarum et ea reipublicae loca quae aut includuntur moenibus

aut pomeriis sunt connexa, vel ea quae de jure templorum, aut per

diversos petita aut aeternabli domui fuerint congregata vel civitatum

territoriis ambiuntur sub perpetua conductione, salvo dumtaxat canone,

quem sub examine habitae discussionis consistit adscriptum, penes

municipes collegiatos et corporatos urbium singularum conlocata

permaneant omni venientis extrinsecus atque occultae conductionis

ademptatione submota.

[133] _Dig._ I, 8, 6 § 1.

[134] _Cod. Theod._ XV, 1, 46.

[135] _Dig._ L. 16. 211.

[136] _Ibid._ L. 16. 60.

[137] _Dig._ I. 8. 8 § 2.

[138] Ne è un esempio evidente la disposizione di Leone ed Antemio

del 468, riportata nel codice teodosiano (XI. 24. 6) ed accolta da

Giustiniano (_Cod_. X. 55 l. un.), che proibisce agli «habitatores

metrocomiae» di vendere i loro beni ad estranei.

[139] L'avverbio _penes_ è usato dalla legge bene a proposito: penes te

est quod quodadmodo possidetur. (_Dig._ L. 16. 63. ULPIANO).

[140] _Dig_. L. 1. 1 § 1.

[141] _Dig_. L. 16. 228.

[142] _Dig_. L. 16. 239 § 6 POMPONIO. Del resto è da ricordare a questo

proposito come la vita dei romani si accentrasse nella città. Cfr.

SCHULTEN A. _Die Landgemeinde cit._ pag. 633 e segg.

[143] Cfr. § 4 e 5.

[144] Praedium... et ager et possessio huius appellationis species

sunt. _Dig_. L. 16. 115. GIAVOLENO.

[145] LABEONE ritiene «loci appellationem non solum ad rustica verum ad

urbana quoque praedia pertinere»; cfr. _Dig._ L. 16. 60 e specialmente

§ 1.

[146] Non c'è neanche bisogno di dire che con la distinzione dei beni

seguita dalle leggi costantiniane ed onoriane non ha nulla a che vedere

quella di ULPIANO, secondo la quale «urbanum praedium non locus facit

sed materia» (_Dig._ L. 16. 198). Tanto è vero che invece di _praedia_

si parla di _loca_.

[147] Per il loro numero cfr. LIEBENAM _loc. cit._ pag. 229 e segg.

Per le funzioni cfr. DECLAREUIL _loc. cit._ pag. 331 e segg. e SOLMI

_Storia cit._ pag. 24-25.

[148] Questo concetto è confermato dalla condizione dei beni comuni

delle colonie. Tutti i coloni erano in uguale posizione di fronte allo

Stato, uguali erano gli oneri, uguali i diritti; e la concessione,

per la quale e secondo la quale godevano delle terre, era un atto

che ne fissava _ex novo_ i limiti e le prerogative. Oltre alla terra

individuale, ce ne era un'altra che, appunto per essere comune a

soggetti uguali, era comune a tutti e della quale l'alta sovranità

spettava allo Stato per il riconoscimento di un modestissimo canone:

«vectigal, quamvis exiguus praestant». Appunto perchè rilasciata non

ad una preesistente città, ma a coloro, come singoli, che avrebbero

formato il nucleo cittadino, solo l'unanimità dei consensi dava luogo

ad una valida alienazione. Nelle colonie mancava quella _plebs_ che,

non avendo obblighi, non aveva (fatta eccezione di Roma) diritti e

non c'era il precedente stato di cose da considerare: se, quindi,

lo Stato, date le condizioni ed i fini speciali in cui la colonia

veniva dedotta, riteneva che alcuni beni fossero necessari all'uso di

tutti, ne proibiva l'alienazione. Nel caso della _Colonia Genetiva

Julia_, per esempio, erano di uso comune così le piazze e le strade

e gli _aedificia_ in genere, su cui tutti camminavano e di cui tutti

godevano, come le selve da cui tutti traevano le legna, come i terreni

adibiti alla pastorizia ed all'agricoltura per il sistema relativo

di sfruttamento del suolo (cfr. _Lex colon. genetivae Iuliae,_ r.

LXXXII). Bisogna inoltre considerare che su tutte indistintamente le

terre della colonia gravava l'obbligo della difesa del territorio, che

era il fine per cui la colonia stessa era stata dedotta. Ora le terre

dei singoli potevano essere vendute, perchè l'onere rimaneva sulla

terra: non così le terre pubbliche le quali dovevano rimaner sempre in

tale condizione che chiunque ne fruiva, anche temporaneamente, fosse

soggetto ai carichi militari: «Qui in ea colonia intrave eius coloniae

fines domicilium praediumque habebit neque eius coloniae colonus erit,

is eidem munitioni uti colonus parebo» (cfr. _ibid._ r. XCVIII).

[149] LÖNING E., _Geschichte d. deuts. Kirchenrechts_, II. pag. 4-5.

[150] ZDEKAUER L., _Mille passus cit._, pag. 281-82.

[151] Quando il concetto della cittadinanza romana comincia a perdere

di rigidità, la ripercussione naturalmente si fa sentire su quello

dell'incolato, il quale si avvantaggia di tanto di quanto l'altro si

attenua. Si tende ad un equiparamento, raggiunto il quale, la città

accetta le divinità del suburbio e questo quelle della città. Però

questo equiparamento avvenne molto lentamente: la proibizione di

seppellire e bruciare cadaveri entro le mura — che presuppone identiche

divinità nelle città e nel territorio adiacente — malgrado i reiterati

comandi degli imperatori (_Dig._ III. 44. 12. _Cod. Theod._ IX. 17.

6) non fu attuata che a stento per la tenace opposizione di numerosi

regolamenti municipali (_Dig._ XLVII. 13. 3 § 5. ULPIANO).

[152] CORP. INSCR. LATIN. X. 1, 814, 853, 924, 1042 etc.

[153] L'IMBART DE LA TOUR, _La paroisse rurale cit_. ha acutamente

osservato che la chiesa cattolica tentò sempre di soppiantare il

paganesimo insediandosi negli stessi luoghi ad esso destinati, per

fruire della forza dell'abitudine, per cui si tende a continuare ad

andare dove si è sempre andati.

[154] LUPUS M. _De parochiis ante annum Christi millesimum_. Bergomi.

1788. Diss. II. cap. IV. pag. 164 e segg.

[155] TROYA. _Cod. Dipl. Lang._, IV. 1. num. 151. pag. 381.

[156] Il DECLAREUIL (_loc. cit._ XXVI. 1902. pag. 234-67. 437-68.

554-607. XXVIII. 1904. pag. 306-368. 474-500), oltre a credere che

la decadenza sia cominciata assai tardi, pensa che il cristianesimo

non abbia apportato alcun turbamento alla costituzione dell'impero.

Per quel che riguarda la Chiesa si può accedere senza difficoltà

alla sua opinione, a sostegno della quale sta, anzi, un argomento

fondamentale, del quale il Declareuil non si è giovato. È difficile

ammettere che avanti il riconoscimento ufficiale, iniziato con l'editto

di Milano, il cristianesimo riuscisse, anche sotto il governo dei più

miti imperatori, a modificare un regime che dava ai sacerdoti pagani

un'elevata condizione sociale ed un saldo substrato economico (cfr. A.

CRIVELLUCCI, _Intorno all'editto di Milano_ negli Studi Storici IV,

pag. 267 e segg. e CARASSAI C. _La politica religiosa di Costantino

il Grande e la proprietà della Chiesa_ in Arch. Soc. Romana di St.

Patr. XXIV. 1901 e bibliografia ivi citata). Ma, per il resto, le sue

conclusioni non sono accettabili; e prima di tutto, anche non tenendo

conto del metodo con cui egli ha raccolto d'ogni dove materiali e

notizie senza considerare l'immensa varietà dell'impero, tolgono vigore

alla sua conclusione le lacune, dall'autore stesso confessate, nel

quadro delle istituzioni, alcune delle quali tutt'altro che lievi:

così per i _curatores_ dell'ultimo tempo repubblicano e dei primi

secoli dell'impero, e per i _munera_, dei quali abbiamo da Scevola e da

Arcadio Carisio una tripartizione (_personalia, patrimoniorum, mixta_)

puramente esemplificativa, mentre sarebbe stato proprio da un esame di

questi _munera_ che si sarebbe potuto dimostrare — se possibile — che

le condizioni dell'impero d'occidente non erano ancora in decadenza. E,

inoltre, la riforma di Diocleziano (a. 282) e quella ancor più grave

di Galerio (a. 311) investono troppo profondamente tutto l'organismo

statuale perchè si possa ammettere che indichino uno stato di cose

temporaneo e non maturato da tempi lontani.

[157] BAUDI DI VESME B. _L'origine romana del comitato longobardo e

franco_, in Atti del Congr. Intern. di Scienze Storiche. Roma, 1904.

vol. IX pag. 231 e segg.

Dell'esistenza di questo _Comes_, di cui si conoscono molti altri

esempi oltre i due soli citati dal Baudi di Vesme, non si può dubitare;

ma questi, tratto dall'amore della teoria gabottiana sull'origine

signorile del comune, è caduto in un equivoco. Questi _Comites_

esistono, è vero, ma sono ufficiali dello Stato, non, come egli

crede, ufficiali municipali. Anzitutto non si può credere che una

modificazione così profonda nelle istituzioni municipali non abbia

lasciato qualche segno nei documenti relativi alla diocesi italiciana

dai tempi di Diocleziano alla caduta dell'impero d'occidente; mentre

ciò è escluso dalle accurate indagini del COZZARELLI (cfr. _Studi

di Storia e Diritto_ vol. XXIV 1. 2. 3. 4). E, di più, nessuna

delle formule dei territori in cui le curie e le gesta sono rimaste

anche dopo la loro sparizione dall'Italia (cfr. ZEUMER K. _Formulae

merowingici et karolini aevi_, in Mon. Germ. Hist. Legum. V.), nè

alcun documento tra quelli, relativamente non scarsi, a noi pervenuti,

ricorda il _comes_ al posto del _defensor_ e degli altri ufficiali

municipali (cfr. i doc. editi dal MARTÈNE e DURAND, dall'IMBART DE LA

TOUR, dall'ESMEIN, dal _Tardif_, etc.). E nemmeno in via eccezionale

si può ammettere carattere municipale e cittadino in quel conte

di Marsiglia del 440, su cui il Baudi d. V. poggia tutta la sua

argomentazione. Varî lavori serî ed autorevoli, per quanto a lui

sconosciuti, quali quello del DUVAL-ARNOULD (_Études d'histoire du

droit romain au V siècle d'après les lettres et le poème de Sidoine

Apollinaire_. Paris. 1888). quello dell'ESMEIN, a proposito di alcune

lettere di Sidonio Apollinare (nelle sue _Mélanges d'histoire du droit

et de critique_, Paris 1886, pagina 379 e segg.), e quelli dell'ALLARD

(in Rev. des questions hist. 1908), dimostrano in modo irrefutabile che

esso non differiva dai conti così esaurientemente studiati da Gotofredo

(cfr. il _Glossarium_ al _Cod. Theod_. e cfr. anche ciò che sotto

questa voce dice il DE RUGGERO. _Dizionario epigrafico di antichità

romane_. II. 1. pag. 468-530). Nei primi secoli dell'impero, a capo

di ogni provincia stava un _rector_ munito d'_imperium_, nominato

dall'imperatore, incaricato della sorveglianza delle amministrazioni

municipali. Più tardi, per i bisogni della difesa e per la pronta

decisione delle numerose liti, tali divisioni apparvero troppo ampie;

onde, a volta a volta che se ne sentiva più impellente il bisogno,

furono inviati e stabiliti nelle città dei _comites_ con le loro

_comitivae_. Così li troviamo a Napoli, a Ravenna, a Roma, a Siracusa

(cfr. GAUDENZI A. _Un'antica compilazione di dir. rom. e visig. con

alcuni frammenti delle leggi di Eurico_. Bologna. 1886. pag. 109-111

e _Mayer E._ _Ital. Verfassungsgesch_. Leipzig. 1910. II. pag. 109).

Essi come provano le formule di Cassiodoro, mantengono inalterato

il carattere e le funzioni degli antichi _rectores_, dai quali

differiscono solo per la minore estensione del territorio affidato alla

loro sorveglianza.

E nemmeno sono ufficiali municipali, contrariamente a ciò che crede il

BAUDI D. V., i _comitiaci_ ricordati nel papiro reatino del 557 (MARINI

_Papiri diplom._ n. 79, pag. 121): le formule di Cassiodoro (_Variar._

II. 10-11 — V. 6. — VIII. 27), da lui non citate, la nota iscrizione

piemontese (ed. MARINI _loc. cit._ pag. 266 nota 28) ed un passo di

Scevola (_Dig._ XXVI. 8. leg. pen.) dimostrano all'evidenza che in

alcuni casi di tutela e curatela, concernenti famiglie distinte e

ragguardevoli, l'atto si rogava presso il _Procurator Caesaris_, che è

tutt'altro che una magistratura municipale (_Inter Curatorem minoris et

creditorem minoris acta sunt apud Procuratorem caesaris infrascripta_

etc. Cfr. anche MAFFEI S. _Historia diplomatica_ etc. Mantova. 1727.

pag. 57).

[158] I _minores possessores_ erano aggregati alle curie per gli oneri,

ma, e questo è il punto fondamentale, la riscossione dei tributi da

essi pagati non era affidata nè al curator, che sappiamo eletto _ad

colligendos civitatis publicos reditus_ (_Dig._ L. 4. 18 § 9) nè ai

curiali, ai quali spettava l'esazione della _capitatio plebeia_ (_Cod.

Just._ XI. 28. 2), ma bensì al _defensor_ (cfr. LÉCRIVAIN CH. _Le sénat

romain depuis Dioclètien_ in Bibl. de l'Ecole d'Athènes et de Rome,

vol. 411. Paris. 1888. pag. 48 e LEICHT P. S. _Studi cit._ II. pag.

27).

[159] A torto il BAUDI DI VESME dice che i _defensores_ furono

istituiti in un'epoca molto antica, a somiglianza dei tribuni della

plebe di Roma. La _defensio_, cui egli accenna, non ha affatto

carattere pubblico: è la difesa, la rappresentanza in giudizio della

città. Di essa parlano in modo da togliere ogni dubbio ULPIANO (_Dig._

L. 4. 16), ERMOGENIANO (_Dig._ L. 4. 1 § 2. _Defensio civitatis_ id

est ut _syndicus_ fiat): e da ARCADIO CARISIO (_Dig._ L. 4. 18. § 3

_Defensores_ quos Graeci _syndicos_ appellant) per la sua natura,

rilevata da tempo (cfr. BETHMANN-HOLWEG. _Der Civilprozess des

gemeinen Rechts_. II. pag. 415 e segg.) è distinta anche da quella

della rappresentanza (_syndicus_) dei collegi (FERRINI _loc. cit._ n.

73 pag. 99). Il _defensor_ è ricordato per la prima volta nel 365. La

comparazione con i tribuni della plebe è una inesatta idea di CUIACIO

(cfr. _Opera omnia_. Paris. 1874. I. col. 63 e III col. 55-56).

Come si vedrà non solo non condivido l'opinione di coloro che ritengono

che l'elezione del _defensor_ fosse fatta con il suffragio universale

(CHÉNON E. _Étude historique sur le Defensor Civitatis_ in Nouv. Rev.

Histor. XIII. pag. 332-33); ma non mi sembra nemmeno da accogliere

l'interpetrazione predominante (cfr. LIEBENAM. _loc. cit._ p. 449)

della nota legge di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio dell'anno

387 (_Cod. Theod._ I. 29. 2) e dell'ancor più nota _Interpretatio_,

che spiega il _decretum_, con il quale le città devono eleggere il

_defensor_, come il _consensus civium_ e la _subscriptio universorum_.

[160] Riportati nel concilio di Reggio dell'855. MANSI, _loc. cit._

XIV. col. 216.

[161] Cfr. LIEBENAM. _loc. cit._ pag. 136 e segg.

[162] _Cod. Just._ XI. 69. 8 e VIII. 12. 7.

[163] Ne dette per il primo l'esempio Giuliano l'Apostata nel 362.

Cfr. _Cod. Theod._ X. 3. 1. confermato da AMMIANO MARCELLINO. (_Rerum

Gestarum libri qui supersunt._ Leipzig. 1874-75. libr. XXV. cap. IV)

che parla di _vectigalia civitatibus restituta cum fundis_. Ma le

distrazioni non cessarono: Teodosio nel 443 ne ordina nuovamente la

restituzione (_Cod. Theod. nov. Theod._ XXIII).

[164] _Cod. Just._ X. 48. 1.

[165] _Cod. Just._ VIII. 12. 12.

[166] Hoc facto impendiis ordinandis (dicono ARCADIO e ONORIO) ut

adscriptio currat pro viribus singulorum, deinde adscribantur pro

aestimatione operis futuri territoria civium.

[167] _Cod. Theod._ VII. 13. 6. a. 370. VALENTE.

[168] Cfr. LEICHT P. S. _Studi cit._ II. pag. 15-16, e la bella

osservazione del MOMMSEN (_Das römische Militarwesen seit Diokletian_

in Hermes. XXIV, pag. 239 e segg.) da lui riportata.

[169] _Cod. Theod._ X. 20. 2. a. 358. _gyneciarii_. — X. 19. 5. a. 369.

_metallarii_. — X. 22. 4. a. 888. _fabricenses_. — XII. 1. 146. a. 396.

_collegiati singularium urbium_. XIV. 7. 1. etc.

[170] L'uso delle armi era proibito a chi non apparteneva all'esercito.

CICERONE (_Verrin_. V. 3) ricorda l'editto di L. Domizio pretore di

Sicilia che proibiva _ne quis telum haberet_ e gli altri editti _ne

quis servus cum telo esset_. PLINIO (_Nat. Hist._ XXIV. 14) ricorda una

simile ordinanza emanata per Roma durante il terzo consolato di Pompeo.

Nell'anno 364 Valentiniano e Valente avevano emanato una disposizione

analoga passata poi nel Codice giustinianeo (XI. 46. 1.) che restaurò,

per questo, un uso accolto anche dai Goti e da Teodorico che _ut nullus

romanus usque ad cultellum uteretur vetuit_. Cfr. TAMASSIA N. _Alcune

osservazioni sul Comes Gothorum_, in _Arch. Stor. Lombardo_. 1884. pag.

415 nota 4.

[171] _Cod. Theod. Nov. Valent._ III. T. IX a. 440. _De reddito jure

armorum_.

[172] Tanto l'uno che l'altro sono un _edictum ad populum_. Su di

esso, oltre il magistrale e sempre giovane commento di GOTOFREDO, cfr.

GAUDENZI A. _L'opera di Cassiodorio cit._, pag. 301 e segg.

[173] _Cod. Theod. Nov. Valent._ V. 2 e 3. a. 440.

[174] A Roma appare già formato nel 640. Cfr. _Liber Pontificalis_ ed.

DUCHESNE. I. pag. 329.

[175] _Cod. Theod. Nov. Theod._ XXIII. _De locis R. P.... restituendis_.

[176] Gli imperatori cedettero _completamente_ alle città il diritto

di proprietà e di disposizione sui beni pubblici. La riprova è

data dal fatto che la nomina del _curator_, il quale dapprima è un

funzionario imperiale, la cui mansione specifica è il coordinamento

dell'autonomia locale con l'unità dell'impero (cfr. LÈCRIVAIN CH. _Le

mode de nomination des Curatores Reipublicae_ in _Mélanges d'Arch. et

d'Hist._ 1884. IV. 3-4. pag. 356 e segg. e la memoria del LIEBENAM in

_Phylologus_ vol. 4, pag. 290 e segg.), diviene elettiva (_Cod. Theod._

XII. 2. 171), non quando e perchè, come crede il LÈCRIVAIN, le città

perdono i loro beni, ma quando l'imperatore lascia alle città, purchè

si difendano, il libero uso delle proprietà.

[177] _Cod. Theod. Nov. Maior._ Tit. 3.

[178] _Cod. Theod. Nov. Theod._ II. 24 § 4. _Cod. Just._ XI. 60. 3.

Cfr. anche LEICHT, _Studi cit._ II. pag. 41.

[179] _Lex colon. Genetivae Juliae_ r. 98.

[180] _Cod. Just._ XII. 41. 5. a. 413.

[181] _Cod. Theod. Nov. Maior._ Tit. 3.

[182] _Cod. Just._ I. 1. 4.

[183] TAMASSIA N. _Alcune osservazioni intorno al Comes Gothorum cit_.,

pag. 248.

[184] GAUDENZI A. _L'opera di Cassiodorio a Ravenna_, in «Atti e Mem.

R. Dep. Stor. Patr. di Romagna». 1886. pag. 427.

[185] Editto di Teodorico § 69.

[186] CASSIODORO _Variarum_ VII, 11, 12.

[187] BRUNNER. _Zur Rechtsgeschichte d. röm. u. germ. Urkunden_, pagine

113 e segg., 124 e segg.

[188] TAMASSIA N. _Fonti gotiche della storia longobarda_, in «Atti

Regia Accad. di Torino», 1896-97, vol. XXXII, pag. 683-707. ID. _Una

professione di legge gotica in un documento mantovano del 1045_,

in «Arch. Giuridico», 1902. ID. _Le professioni di legge gotica in

Italia_, in «Atti e Mem. R. Accad. Sc. Lett. Arti in Padova», vol. XIX,

disp. I, pag. 14 dell'estr.

[189] GAUDENZI A. _Gli editti di Teodorico e di Alarico e il diritto

romano nel regno degli Ostrogoti_. Torino, 1884, pag. 41.

[190] LEICHT P. S. _Studi cit._ II, pag. 41.

[191] GAUDENZI A. _L'opera di Cassiodorio, cit_. pag. 448.

[192] Cfr. CASSIODORO. _Var_., I, 28, tutta basata sulla leg. 35

_Cod. Theod_., XV, 1, confermata da numerosissimi esempi. Teodorico

infatti ricostruì le mura di Spoleto, di Verona e di molte altre città,

acquedotti, opere pubbliche etc. (MAFFEI S. _Verona illustrata_. I. 9.

pag. 448). Nella sua cronaca, all'a. 500. _Patricio et Hispatio coss_.,

CASSIODORO dice che al tempo di Teodorico _plurimae renovantur urbes,

munitissima castella conduntur, consurgunt admiranda palatia_.

[193] SALVIOLI G. _Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo

le invasioni barbariche_. Palermo. 1900. pag. 32 e segg.

[194] SOLMI A. _Le associazioni in Italia avanti le origini del

comune_. Modena. 1898. pag. 125.

[195] Cap. 64... _quisquis ingenuus, nulli tamen quolibet modo obnoxius

civitati_...

[196] _Cod. Theod_. XV. 1, 23, GRAZIANO, VALENTINIANO e TEODOSIO, a.

384 e _Cod. Just._, VIII, 12, 7.

[197] _Edict. Theod._, cap. 69.

[198] _Lex Romana Wisigothorum_, XIV, 1, 1.

[199] _Cod. Theod._, XIV, 7, 1.

[200] La sorveglianza spettò ai _Vigili delle porte_, aggiunti dai

Goti all'amministrazione municipale, nominati dal re ed investiti in

parte di quel carattere militare (MOMMSEN. _Ostgoth. Studien_ in N.

Arch. XIV, 1888, pag. 494) di cui è compenetrata la giurisdizione del

_comes Gothorum,_ che, quantunque in alcuni punti se ne distaccasse,

(MOMMSEN, _loc. cit._, pag. 529) imitò gli _judices militares romani_

(DEL GIUDICE P. _Sulla questione della dualità del diritto in Italia

sotto la dominazione ostrogota_. Rendic. R. Accad. Lombarda, s. II,

vol. XXXIX, 1906, pag. 795), sui quali si adagiò facilmente (TAMASSIA

N. _Alcune osservazioni sul Comes Gothorum_, pag. 259).

[201] _Cod. Just._, I, 3, 16.

[202] Tale, almeno, sembra l'ipotesi più probabile, dato che,

secondo l'opinione dominante, non felicemente combattuta dal

ROBERTI, beni comuni si trovano nell'epoca romana e nella langobarda

e nelle successive, senza soluzione di continuità, e sono appunto

caratterizzati dal diritto d'uso da cui sono gravati a vantaggio di

determinati gruppi.

[203] _Cod. Just._, XI, 4, 1.

[204] Infatti ad essi sono equiparati nell'immunità dalla giurisdizione

ordinaria, essendo, come quelli, giudicati dal _rationalis_. Cfr. _Cod.

Just._, III, 26, 7. Di questo elemento mi sembra non abbia tenuto il

conto che merita il SAVAGNONE nel suo studio su _Le terre del fisco

nell'impero romano_. Palermo. 1902.

[205] Aemilia. Camilia. Claudia. Clustumina. Cornelia. Fabia. Galeria.

Horatia. Lemonia. Menenia. Papiria. Pollia. Papinia. Romilia. Sergia.

Voltina. Veturia.

[206] Vedi l'acuta nota di S. PEROZZI nel _Comm. alle Pandette_ del

GLÜCK, lib. XXI. 1. § 1106. pag. 4.

[207] _Loc. cit._, VI. pag. 197.

[208] _Caes._ 41.

[209] _Aug_. 40.

[210] Divisi in rispondenza delle strade che escono dalle porte,

distinti con appositi nomi e addossati alle mura: proprio come i borghi

medioevali che si formano entro le stesse linee.

[211] _Dig_. XLIII, 8, 2 § 22.

[212] _De leg. agr_. II. 35.

[213] _Epig_. VII. 61. 3.

[214] Cfr. HERMES. XIV. pag. 604.

[215] DE MARCHI, _loc. cit._, pag. 244.

[216] Cfr. _Revue Historique_. 1902, pag. 437.

[217] Cfr. specialmente _Cod. Theod_. XII. 1. 179. § 1.

[218] Le note carte cremonesi che ricordano le _regiones_, benchè

recentemente difese dal MAYER. _Die angeblichen Fälschungen

des Dragoni_. Leipzig. 1908, sono da ritenersi frutto di una

falsificazione.

[219] DECLAREUIL, _loc. cit._, pag. 444-45: e LIEBENAM, _loc. cit._

pag. 109 e segg.

[220] _Dig._, L, 8, 1 e 5; XLVIII. 12. 3 § 1.

[221] _Dig._, XXX. 1. 22; XLVIII. 12. 3. § 1.

[222] _Historia_ VII. 3 (della traduzione latina).

[223] Per le istituzioni alimentarie di Nerva, Traiano e degli

imperatori successivi, cfr. SEGRÈ, _loc. cit._, e sopratutto le belle

pagine del WILLEMS, _loc. cit._, pag. 491 e segg.

[224] Le multe inflitte agli ecclesiastici da Valentiniano (a. 392),

con una deroga al sistema comune, furono devolute ai poveri. E lo

stesso fece Atalarico (CASSIODORO. _Variar._ VIII, 24). È certo che la

erogazione venne affidata alla Chiesa.

[225] TAMASSIA N. _I sermoni di Pietro Crisologo_ in Studi Senesi.

1906. I. pag. 63.

[226] EP. IX, 100 a. 599, e TROYA. _Cod. dipl._, IV, 1, 208. Contiene

una netta distinzione degli _homines callipolitani castri_ in

_habitatores loci ipsius_ da una parte e _homines massae_ dall'altra,

con netta separazione giuridica. _Massa_ qui ha il senso che solo più

tardi troviamo per indicare, insieme con l'espressione _corpi santi_,

il territorio intorno alla città.

[227] MURATORI. _Antiq. Ital._ Diss. XXI (to. II. col. 222. D).

[228] ID. _ibid._ Diss. LXXIV.

[229] BERETTA E. _De tabula chorografica M. Ae_. sect. VI in _Rer.

Ital. Script._ X. pag. 31 e segg.

[230] Cfr. MAFFEI S. _Verona illustr._ libr. VII, pag. 134. DE VITA

G. _Antiquitates Beneventanae_, to. I. Diss. 1. cap. 3. CATALANUS M.

_De eclesia firmana eiusque episcopis et archiepisropis_. Fermo, 1783,

pag. 12 e segg. ROVELLI G. _Storia di Como._ Milano 1789, vol. II, pag.

22-28.

[231] PABST. _Geschichte der langobardischen Herzogtümer._ Forschungen

zur Deutschen Geschichte II. Göttingen, 1862, pag. 437 e segg.

[232] DAVIDSOHN R. _Storia di Firenze_. Vol. I. Firenze, 1907, pag. 94.

[233] LUSINI V. _I confini storici del Vescovado di Siena_ in

«Bullettino senese di Storia Patria». Vol. V, a. 1901, fase. 3 e segg.

[234] È nota la dotta discussione, a questo proposito, del CRIVELLUCCI

(_Le chiese cattoliche e i longobardi ariani in Italia_ in «Studi

Storici» IV. pag. 385-423 — V. pag. 153-177 e 531-554 — VI. pag.

93-115 e 589- 604) e del DUCHESNE (_Les évêchés d'Italie et l'invasion

lombarde_ in «Mélanges d'archéologie et d'histoire». XXIII. 1-3. 1903

p. 83-116).

Nell'Italia settentrionale si è perduto — e per opera dei Bizantini,

non dei Langobardi — il solo vescovado di Brescello: nell'Italia

centrale quello di Populonia. Degli altri alcuni furono disorganizzati

— due per più di un secolo — ma non distrutti. Cfr. ID. _Rectification_

etc. ibid. a. 1906. XXVI. pag. 565-567.

Il vescovado di Roselle fu trasportato a Grosseto solo nel 1138 da

Innocenzo II (KEHR P. FR. _Regesta Pontificum Romanorum. III. Etruria._

Berlin. 1908 n. 8 pag. 260), ma non furono certamente i Langobardi a

causarne la decadenza: in un documento della badia amiatina (inedito

nel R. Archivio di Stato di Siena) dell'867 sono ricordati il gastaldo

ed uno scabino della città di Roselle; ed il 14 settembre dell'892

da Roselle datò un suo diploma l'imperatore Guido (SCHIAPARELLI L. _I

diplomi di Guido e di Lamberto_. Roma. 1908 n. 18 pagine 44-45).

[235] Rubr. IX.

[236] _Dig._ L. 13. 4. Forma censuali cavetur ut agri sic in censum

referantur: nomen fundi, cuiusque, et in qua civitate _et in quo pago_

sit, et quos duos vicinos proximos habeat.

[237] MAFFEI S. _Verona illustrata cit._ pag. 381 e segg. Ed

altrettanto si faceva in tutta Italia. Cfr. _Inscr. Regni Neapol._ ed.

MOMMSEN numeri 216. 1354, in cui si ha la tavola alimentare dei liguri

bebiani e l'iscrizione di Volcei.

[238] VOIGT. _loc. cit._ pag. 140 e segg.

[239] Questo è il senso del Decreto di papa Gelasio (492-95) riportato

nel DECRETO di GRAZIANO c. 5, C. XVI, 423. — di un'epoca, cioè, in cui

nessuna perturbazione era stata portata da elementi estranei.

[240] TROYA. _Cod. dipl. lang._ IV. 1. n. 400. 406. 407.

[241] LEICHT. _Studi cit._ I. pag. 39 e 68-9.

[242] La decadenza del sistema dei mansi e la loro decomposizione,

manifesta nel secolo IX (cfr. SCHUPFER _Il diritto privato cit._

II. pagine 81-92) non mi pare abbia influito sul frazionamento delle

pievi. Lo attesta chiaramente il secondo concilio pavese dell'855 che

si esprime così (ed. PERTZ, nei «Mon. Germ. Hist. _Leges_ I. pag.

432 cap. 11): In sacris canonibus praefixum est, ut decimae juxta

episcopi dispositionem distribuantur. Quidam autem laici, qui vel in

propriis vel in beneficiis suas habent basilicas, contempta episcopi

dispositione, non ad ecclesias ubi baptismum et praedicationem et manus

impositionem et alia Christi sacramenta percipiunt, decimas suas dant,

set vel propriis basilicis, vel suis clericis pro suo libitu tribuunt.

[243] S. PIER DAMIANO in un bellissimo passo di una sua lettera del

1076 al marchese Goffredo (Ep. VII. 13) dice che la marchesa Willa

aveva nel comitato aretino _villam novem quidem mansionibus_ EX ANTIQUO

MORE _distinctam, quae postmodum_ JUXTA MODERNAM CONSUETUDINEM _in

plurimos est divisa_.

[244] MON. GERM. HIST. _Leges_ II. ed. BORETIUS. _Capit. Reg. Franc._

I. 1. n. 45. _Divisio regnorum_. 806. febr. 6. pag. 128. n. 4.

[245] Cfr. il lessico del Forcellini a q. v.

[246] Molendinum edificatum _sub urbem_ huius civitatis Parme, in AFFÒ

I. _Storia di Parma_, vol. I Parma 1792, n. 57 pag. 839 a 935.

_Sub urbe_ Regio in via publica ipsius loci. _Cod. dipl. lang._ (PORRO)

n. 672 a 963.

[247] _Cod. Dipl. Lang._ (PORRO) n. 39.

[248] UGHELLI^2. _Italia sacra_. Venezia, 1720, V. col. 705.

[249] _Memorie e Documenti per servire all'istoria del ducato di

Lucca._ Vol. V, parte II, n. 832, pag. 506.

[250] _Memorie e Documenti per servire alla storia del ducato di

Lucca._ IV (BARSOOCHINI) p. II. 2.

[251] LUZZATTO G. _I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche

italiane dei secoli IX e X_. Pisa, 1910, pag. 19-20.

[252] TIRABOSCHI G. _Memorie modenesi_ I. 66. a 904.

[253] IDEM. _ibid._ I. 90. a 943. pag. 111.

[254] Diploma di Corrado I. a. 1031 in MURATORI. _Antiq. Ital._ Diss.

II.

[255] Bolla dell'antipapa Clemente ai canonici di Reggio, a. 1092 in

MURATORI. _Antiq. Ital._ Diss. XXI.

[256] Si potrebbe supporre, in tal caso, che il _suburbium_ non fosse

riconnesso alla città fino dall'epoca romana, ma sibbene da qualcuna

delle frequenti concessioni che si trovano nei diplomi degli ultimi

Carolingi e dei loro successori.

Anche il diploma di Federigo I. del 1156 (ed. LUPI, _Cod. dipl. cit._

I. col. 578), probabilmente spurio, ma egualmente valido ad attestare

l'uso e la frequenza dell'espressione, usa l'indicazione _in circuitu_.

L'imperatore concede al vescovo, fra l'altro, _nominatim omnes

districtiones et publicas functiones Pergamensis civitatis et villarum

et castellorum que sunt_ IN CIRCUITU IPSIUS CIVITATIS _ad eumdem

comitatum pertinentes._

Della possibilità che _villae_ e _castra_ potessero trovarsi entro il

_suburbium_ dirò più avanti.

[257] _Cod. dipl. lang._ (TROYA) IV. 1. n. 498.

[258] _Ibid._ (ID.) n. 962. 564. 995. etc.

[259] SCHIAPARELLI L. _I diplomi di Berengario I_. Roma, 1903, n. 14

pag. 48-49 a. 896.

[260] Cfr. BRUNETTI F. _Codice Diplomatico Toscano_ I. 2. Firenze

1838, n. 70 a. 806. pag. 70. v. 7. 21. 24. 31 e 14. Per mettere in

maggior rilievo la differenza fra _infra_ e _intus_ non è fuor di luogo

osservare che si tratta di un placito.

[261] Diploma di Ottone III. ai canonici di Parma dell'anno 996. —

MON. GERM. HIST. _Diplomat._ II. 2. _Die Urkunden Otto des_ III, n.

210, pag. 622 — in cui sono ricordate le _mansiones_ INFRA _civitatem

Bononiam_ insieme con quelle in SUBURBANO TERRITORIO _Ferrarie_ e con

le SUBURBANAS TERRAS di Parma.

[262] UGHELLI^2. _loc. cit. VIII_. col. 51: _monasterium Salvatoris_

INFRA CIVITATEM BENEVENTANAM. — _ibid_. col. 92: _monasterium S.

Modesti_ INTUS HANC NOVAM CIVITATEM BENEVENTANAM e passim.

E non è soltanto nei documenti concernenti le città che _intra_ ha

questo significato.

Nel diploma dell'arcivescovo di Milano Todone del febbraio 866 a favore

del monastero di Sant'Ambrogio, fra le altre concessioni c'è quella di

INTRA _ecclesiam Sanctorum Vitalis et Agricolae, in honore sanctorum

Petri et Pauli ecclesiam infirmorum construere_.

Il PURICELLI (_Ambrosianae basilicae Monumenta_. Milano, 1645, numero

115, pag. 201) presso _intra_ apre una parentesi dicendo: «non _intra_

sed _iuxta_ legendum est.»

Che nel documento sia stato scritto _intra_ è certo, perchè se fosse

stato possibile il menomo dubbio di lettura, il Puricelli non avrebbe

esitato a indicarlo: d'altra parte è egualmente sicuro, per le notizie

che il Puricelli stesso dà, che la chiesa di S. Pietro e Paolo era

presso e non dentro la chiesa di S. Vitale e Agricola. A me sembra

si possa ragionevolmente supporre che ci si trovi dinanzi ad una

deviazione, non irrilevante, dell'antico significato romano di _infra_.

A Lodi un documento del 9 luglio 931 (VIGNATI C. _Laus Pompeia_ in

«Bibl. Hist. Ital. cura et studio societatis langobardicae» Milano,

1879, II. n. 10 pag. 16) contiene la permuta di una terra IN _civitate

Laude prope ecclesia S. Stephani_ con un'altra terra INTRA _civitatem

Laude prope porta mediolanense_. La differenza di indicazione di

un terreno che sappiamo di sicuro essere stato entro la città (cfr.

ID. _ibid._ pag. LVII) con quella del secondo induce a credere che

quest'ultimo fosse fuori delle mura.

Anche l'Editto langobardo (_Roth_. 340) usa l'avverbio _infra_. Se

qualcuno, inforcato il cavallo di un'altro, cavalcherà INFRA _viciniam

idest_ PROPE _ipsum vicum_, pagherà due soldi di pena; _si in antea_,

cioè fuori del territorio vicinale, _in actogild reddat_. Dunque

_infra_ indica lo spazio situato fra il vico, al centro, e i confini,

alla periferia.

[263] Cfr. pag. 16 e segg.

[264] La critica ormai ha pacificamente ammessa l'origine comune e lo

svolgimento molto somigliante del notariato dell'Italia langobarda

e dell'Italia romanico-bizantina (MAYER E. _Ital. Verfassungsg_. I.

pag. 114 e segg.) e con altrettanta concordia è ammessa, col BRUNNER,

la diretta derivazione del documento medioevale da quello romano; ed

è del pari innegabile che i singoli e specifici rilievi del MURATORI

(_Antiq. Ital._ diss. VIII. to. I. col. 426), del LUPI (_Codex

Diplomaticus Bergomensis._ Bergomi 1799 to. II. animadv. XLIV col.

494), dell'HANDLOIKE (_Die lombardischen Städte unter die Herrschaft

der Bischöfe, und die Entstehung der Communen_, Berlin. 1883 pag.

111), dello SCHUPFER (_Il diritto privato dei popoli germanici etc._

II. Città di Castello, 1909 pag. 51 e segg.) danno modo di affermare

con sicurezza che i notai medioevali, pur nel loro barbaro latino, si

attennero con cura scrupolosa all'uso di termini tecnici e precisi.

Ma è altrettanto indiscutibile la grande varietà degli atti di uno

stesso tipo, derivante, secondo me, da cause che risalgono a ben remota

antichità: varietà che si è cominciato appena ora a mettere in luce da

recenti e buoni studi diplomatici.

[265] Il NISSEN (_Templum und Institum e Pompeianische Studien zur

Städtekunde des Alterthums_. Leipzig. 1877) ha messo opportunamente in

luce l'importanza di Pompei come tipo delle città italiche che erano

_regolari_, contrariamente alle antiche città greche.

[266] D'ACHERY L. e MABILLON I. _Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti_,

Venezia, Coletti-Bettinelli, 1733, vol. II. p 330.

[267] IAFFÈ. _Reg. Pontif._, a. 768-772, n. 2389.

[268] MANSI. _Conciliorum amplissima collectio_, vol. XIII. col. 1006,

cap. XLI. e _Hludowici II, Synodus Ticinensis_ a. 850. c. b. ed. PERTZ.

in «Mon. Germ. Hist.» III. pag. 397.

[269] ID. _Ibid._, col. 1008.

[270] ID. _Ibid._, vol. XIV, col. 931-2; e PERTZ, _loc. cit_.

[271] _Ordo romanus_, c. 6. Ad maiorem missam debent esse _sex

suburbani_, diaconi septem etc. in MARTÈNE. _De antiqua disciplina

Eccles. in Div. off._, pag. 504.

[272] UGHELLI. _loc cit._, vol. V, col. 728, a. 921. Nell'a. 921,

Raterio, vescovo di Verona, col suo testamento dispose fra l'altro

«ut advenientibus omnibus kalendis in curriculis totius anni pascant

pauperes duodecim pro anima domini Berengarii senioris mei Domini

amabilis imperatoris, et cum de hoc seculo evolaverit omni anno die

anniversaria pascant pro anima eius pauperes trecentos et _sacerdotes

sanctae ipsius ecclesiae cardinis omnes_..... (lacuna nel testo) _seu

et_ SUBURBANOS _omnes_ ita ut in tribus diebus ante eius annualem

et tribus _omnes_ generaliter _sacerdotes_ DE INTUS ET DE FORIS

omni die missas cantent et Domino preces offerant pro eius anima».

UGHELLI-COLETI. _loc. cit._, V, col. 728.

[273] Bolla di Alessandro II dell'a. 1061; al monastero di Senatore di

Pavia _in suburbio ticinensi_ ecclesiam S. Georgii et S. Pancratii, in

MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. LXX.

[274] Diploma di Ottone III ai canonici di Parma dell'a. 996 in nota 5

pag. 88.

[275] MAYER, _loc. cit._, pag. 434, nota 9.

[276] Cfr. Diploma di Enrico IV del 26 maggio 1111 confermante quelli

dei precedenti re ed imperatori. AFFÒ I. _Storia di Parma_, I, pag.

343.

[277] MAYER, _loc. cit._, pag. 434, nota 9.

[278] MANSI, _loc. cit._ vol. XIV, col. 791. Il vescovo concede un

massaro di nome Gisulfo insieme con tutte le cose che «per ipsum

reguntur _in suburbano vico episcoporum_». La concessione fu confermata

dal metropolita milanese Angelberto nel sinodo provinciale. _Ibid._

col. 792-93.

[279] _Synodus romana in causa Formosi pp_. c. 8. e _Massa_ ha anche un

altro e ben diverso significato: indica un complesso organico di beni

nell'amministrazione della Chiesa. Un bellissimo esempio ci è offerto

dal _Liber diurnus_, ed. SICKEL. Vienna, 1889, VI, 5 e XL, in cui si

parla del _presbyter_ preposto alla chiesa di una _massa_. GREGORIO

M. _Epist_. VI, 18-X, 28-X, 52 e dal diploma di Federigo I del 1177

al monastero di Pomposa. (MURATORI, _Ant. Ital_. Diss. XLVII). Sulle

massae d'Arno, di Bagno e Trabaria ha pubblicato uno studio P. FABRE

nell'«Arch. della Soc. Rom. di Stor. Patr.» vol. XVII a. 1894.

[280] D'ACHERY-MABILLON. loc. cit, vol. I. pag. 351 e DELISLE in

_Orderici Vitalis historia eccles_. 1885 pag. LXXIX-LXXXIV.

[281] Cfr. _Capitulare mantuanum primum mere ecclesiasticum_ a.

787. c. 11 (ed. BORETIUS in «Mon. Germ. Hist.» _Capit. Reg. Franc_.

I. 1. _n_. 92, pag. 195). La data, però, non è esatta: il PATETTA

(_Sull'introduzione in Italia della collezione di Ansegiso e sulla data

del cosidetto capitulare mantuanum duplex attribuito all'anno 787_

in «Atti della R. Accad. di Torino» 1890, vol. XXV, pag. 883-85) ha

dimostrato che invece è da ascriversi all'anno 813.

[282] LUPI. _De Parrochiis_ pag. 253. E il Concilio di Reggio o Pavia

dell'a. 850 stabilisce (cap. XIII) _sicut episcopus matrici preest, ita

singulis plebibus archipresbiteros praeesse volumus_. MANSI, loc. cit.

vol. XIV, col. 935.

[283] LUPI. _Cod. dipl. cit._ I, col. 323. Eccone i confini secondo

un documento del 928 (_ibid_. col. 900-901). A recta via (partendo

dalla cattedrale di S. Alessandro) usque ad locum qui vocatur Cultel

et Canale et per montes et per valles et per culta et per inculta usque

ad locum qui vocatur Brene. Ex altera parte civitatis a Laticis antrum

quod vulgo dicitur Lantrum, recta via usque ad Sorisole per omnem illum

locum qui vocatur Castellum per montes et per valles usque Lemine».

Su questo documento sono da vedersi le giuste osservazioni di A. MAZZI.

_Corografia bergomense_, Bergamo 1880, sotto la voce Bergamo.

In un documento del 1174 (Lupi. _Cod. dipl_., II, col. 1281), con cui

la chiesa di S. Michele fu eretta in parrocchia, si legge che quei

_vicini_, avendo asserito «ex sua parte quod praefata aecclesia S.

Michaelis habebat jus baptizandi tum ex parte comitum, tum etiam popter

usum longi temporis», i canonici risposero «hoc non licere eisdem

hominibus aut ecclesie cum _non esset plebs neque haberet titulum sed

essent_ SUBURBANI».

Degli aumenti successivi del territorio suburbano parlerò a proposito

dei diplomi imperiali dell'epoca franca e precomunale.

[284] LUITPR. _Historia Langubardorum_. Mon. Germ. Hist. Ss., II, 16.

[285] ROBERTI. _Dei beni appartenenti alle città cit._, pag. 30-31,

nota 4, dell'Estr.

[286] SCHUPFER _Fr. Aldi liti e romani cit_., pag. 70.

[287] UGHELLI-COLETI. _Italia Sacra_, V, 707-08. Partizione delle

decime fatta dal vescovo Rotaldo nell'813. Damus atque concedimus

sanctae matriculari ecclesiae tres portiones decimarum, quae a fideli

populo civitatis dantur; quartam pauperibus reservamus. Primo quidem

omnium decimas, quae a populo civitatis dantur, omnibus canonicis

communiter concedimus; deinde omnes decimationes que dantur ab

hominibus habitantibus in Villa, que stat iuxta Portam Sancti Firmi

largimur illi canonico qui subdiaconibus atque acolitis de secretario

praeesse debet studio. Cunctas denique decimas, quae dantur a villanis

indigenis, seu advenis habitantibus sive habitaturis in Villa S.

Zenonis confessoris usque ad portam civitatis opportune septem

subdiaconibus et totidem acolitis damus, exceptis tribus massariciis,

quae in nostra potestate reservamus.

[288] Queste città sono espressamente ricordate nell'atto di divisione

di Carlo M. _Cfr. Capit. Reg. Franc._ ed. BORETIUS in «Mon. Germ.

Hist.» n. 45, c. 4, pag. 128.

[289] Cfr. BRUGI B. _Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani

comparate a quelle del Digesto_, Verona-Padova, 1897.

Per la Sardegna differenze notevolissime nella larghezza dell'_iter

culturas accedentium_, dovute al permanere di preesistenti usi locali,

sono state messe in rilievo dal BESTA, _Il diritto sardo nel medio

evo_, Bari 1898, n. 141, pag. 85.

[290] Cfr. il passo nel glossario del DU CANGE a q. v.

[291] LUCHAIRE A. _Les communes françaises à l'époque des Capétiens

directs_. Paris. 1890. pag. 69-72.

[292] HUVELIN P. _Essai historique sur le droit des marchés et des

foires_, Paris, 1897, pp. 188, e 200-01.

[293] Vedi il glossario del DU CANGE alla voce cit.

[294] LUCHAIRE A. _loc. cit._, pag. 69.

[295] Cfr. _Mon. Hist. Patr._, XIII, 1561.

[296] La prova e la confutazione di questa ipotesi non può esser data

che dal materiale metrologico: si conoscono, infatti, tre specie di

leghe; la _leuca mayor_ di 2962 m., la _leuca minor_ che misura solo

2222 m., ed infine la _leuca gallica_.

[297] In MON. GERM. HIST. _Capitul_ ed. BORETIUS. II. 125.

[298] LEICHT. _Studi cit_., I, pag. 51.

[299] S'intende che io parlo del massaro come lavoratore e coltivatore

della terra; non del servo, dello schiavo, incaricato dal padrone delle

funzioni e dei lavori propri del massaro. Quest'ultimo non acquista

mai la personalità giuridica, che è propria dell'altro, per quanto ne

possa compiere tutte le mansioni. Tale distinzione è indispensabile per

avere un'idea esatta di quelle classi rurali, a proposito delle quali

e più specialmente del massaro è sorta, or non è molto, una proficua

discussione fra l'HARTMANN (_Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens_, pag.

57-62) e il SOLMI (Rec. all'HARTMANN in «Riv. It. di Sociologia IX.

1905. pag. 15 dell'Estr.), alla quale ha preso parte anche il VOLPE (in

«Studi Storici» dir. da A. Crivellucci. 1905, pag. 176-77).

[300] Cfr. PIVANO S. _I contratti agrari in Italia nell'alto m. evo._

Torino. 1904. pag. 314-15.

[301] Sulla tendenza comune nel basso impero, e continuata anche dopo,

di rendere assoluti ed ereditari i vincoli dei lavoratori della terra e

tutti i contratti relativi all'economia rurale cfr. LEICHT _Studi cit_,

I, pag. 46-47.

[302] Cfr. nota 2 pag. 86.

[303] SCHIAPARELLI L. _I diplomi di Ludovico III e di Rodolfo_. Roma,

1908, n. XV, pag. 67.

[304] Ed. in MON. HIST. PATR. vol. I. chartarum n. 87 col. 143-44.

[305] Questo è dimostrato dalla ripetizione, oltre che del _castrum

vetus_, dei nomi dei servi. Tale ripetizione è stata rilevata anche

dal CIPOLLA (_Di Audace Vescovo di Asti e di due documenti inediti che

lo riguardano_ in «Miscellanea di Storia Italiana» vol. XXVII a. 1889

pag. 183 nota 1) il quale, ritenendo che la condizione di _servientes_

possessori di beni immobili sia contradetta dalla parola _massaritia_,

che indica il manso e considerandola poco verosimile e conciliabile

con la condizione nella quale appaiono trovarsi i servi, pensa che il

diploma del 938 autorizzi senz'altro ad intendere che anche nel primo

diploma si sia trattato di veri e propri servi.

[306] TAMASSIA N. _Una professione di legge gotica cit_., pag. 6. Anche

il LEICHT (_Studi cit._ I. pag. 104) riporta un documento lombardo dal

quale si vede che vi erano beni comuni del _comitatus_.

[307] SCHUPFER FR. _Il diritto privato dei popoli germanici_, vol. I.

pagina 42 e segg.

[308] MAYER. _Ital. Verfass cit_., I, pag. 281. SOLMI. _Storia cit._

pag. 188.

[309] KANDLER. _Cod. diplom. istriano_ n 804, riportato dal ROBERTI,

dal FINOCCHIARO-SARTORIO e dallo SCHUPFER. Cfr. anche WAITZ. _Die

deutsche Verfassungsgeschichte_. II. 1883. pag. 490-92.

[310] Lo SCHUPFER. (_Dir. priv. cit_. I. pag. 64 e 66) veramente crede

che la natura del diritto dei cittadini sia puramente d'uso, di fronte

alla proprietà eminente del sovrano, il quale può disporre di questi

beni senza commettere un arbitrio; ma tale sua concezione è così

intimamente legata all'affermazione dell'esistenza di forme economiche

collettivistiche presso i Langobardi, dopo la loro discesa in Italia,

che non può non risentirsi dei gravi colpi portati a quest'ultima,

sopra tutti dal LEICHT e dal SOLMI.

[311] PAUL. DIAC. _Hist. Langub._ V. 36.

[312] FICKER _J. Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens_.

IV. Innsbruch 1874, n. 27, pag. 35.

[313] Cfr. _Die Urkunden Otto d. III._ ed. cit. n. 53 pag. 456-7.

[314] MURATORI. _Ant. Ital._ Diss. VIII.

[315] _Cronaca piacentina_, ad an. ediz. BORRA. Parma 1862.

[316] A. 1037. ODORICI. _Storie bresciane_ vol. V. pag. 50. e

GRADONICUS I. H. _Pontificum brixianorum series commentario historico

illustrata_. Brescia, 1755, pag. 159.

[317] UGHELLI^2. _Ital. Sacra_ Vol. V, col. 712. a. 1178.

[318] Anche il documento veronese chiama _communis_ la CAMPANEA:

ma bisogna pensare che siamo in epoca in cui, il comune essendo già

formato, ogni terra non appartenente a singoli è _communis_.

[319] MURATORI. _Antiq. Ital._ Diss. XIII.

[320] ROTH H. _Geschichte des Benefizialwesens_. Erlangen. 1850, pagine

374-75.

[321] LEICHT P. S. _Ricerche sull'arimannia_ cit., pag. 9 e segg. in

_Studi e Frammenti_. Udine 1903.

[322] CHECCHINI A. _I fondi militari romano-bizantini considerati in

relazione con l'arimannia_ in «_Archivio Giuridico F. Serafini_» 1900.

[323] Infatti in tutto il primo capitolo non ricorda che i _bona

vacantia_ e quelli confiscati per legge ai proscritti ed ai condannati

per nozze incestuose e per crimine di lesa maestà; ed i _palatia_ nelle

città consuete (in civitatibus consuetis).

[324] Enrico IV parla di _arimanniam eiusdem civitatis_ (Padova)

_omnemque districtum ac quicquid ad imperialem potestatem pertinet_.

Berengario I chiama la terra arimannica _terram juris regni nostri_.

Cfr. CHECCHINI, _loc. cit.,_ pag. 462.

[325] LEICHT P. S. _Ricerche cit._ e _Studi cit.,_ vol. I, pag. 41-42.

[326] CHECCHINI A. _I fondi militari etc._ pag. 461-62.

[327] LEICHT P. S. _Studi cit._, II, pag. 92. Ma al Leicht non è

sfuggita l'impossibilità del rude Stato germanico a costituire rapporti

così complicati come quelli dell'arimannia. Egli ha pensato che essi

ne fossero già compenetrati nel loro diritto nazionale: ed a questo è

arrivato perchè crede che l'ordinamento militare bizantino abbia avuto

una notevole influenza su quello langobardo (pag. 88) e da ciò sieno

derivati dei punti di identità.

A me, come dico, pare si tratti di semplici analogie spiegabili con i

punti a comune di due civiltà una all'inizio e l'altra all'occaso.

[328] _Loc. cit._, pag. 443-44. La stessa tesi riguardo alle

concessioni di terre fatta da Genserico ai suoi vandali, è sostenuta

dal MARTROYE (_Genséric, la conquête vandale en Afrique et la

destruction de l'empire d'occident_. Paris 1907, pag. 297 e segg.) e

dal ROBERTI (_Arimannie vandaliche in Africa_ in «Studi in onore di F.

CICCAGLIONE. Catania, 1909, vol. I, pag. 103 e segg.).

[329] _Loc. cit_., pag. 466-67.

[330] MURATORI. _Antiq. It._ Diss. XIII. Cfr. anche PIVANO S. _Stato

e Chiesa in Italia da Berengario I ad Arduino_. Torino 1908, pag.

20. Il MURATORI dètte di questo diploma — è vero — un'interpetrazione

estensiva che in realtà esso non ha, essendo rilasciato al solo vescovo

di Arezzo e non a tutti i vescovi d'Italia, come egli pensò. Ma non mi

sembra onesto — però — tacere che i diplomi dello stesso imperatore

a Cremona (PIVANO, _loc. cit._, pag. 21) e a Verona (UGHELLI, _loc.

cit._, V, col. 724), con formulario identico a questo, dimostrano

una volta di più la sicurezza d'intuito di lui, che, partendo da un

punto, che, considerato isolatamente, è inesatto, emetteva tuttavia un

giudizio in complesso vero e sicuro.

[331] Cito l'ed. del PASQUI U. _Documenti per la storia di Arezzo_,

Firenze, 1899, n. 49, pag. 71-72.

[332] BÖHMER, _Acta Imperii Selecta_, vol. I. Insbruch. 1870, n. 63,

pag. 60.

[333] MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XIII. col. 736.

[334] ID. _Ibid_.

[335] LUPI. _Cod. dipl. bergam_., II, pag. 1169-70, cit. dal CHECCHINI,

pag. 461.

[336] Cit. dal CHECCHINI, pag. 462.

[337] Leg. Lang. Guido 3. Nemo comes neque loco eius positus neque

sculdasius ah arimannis suis _aliquid per vim exigant praeter_ QUOD

COSTITUTUM LEGIBUS EST.

Doc.to dell'a. 937 riportato dal DUCANGE: de villa Raucho et de omnibus

arimannis in ea morantibus _omniaque districtionem omnemque publicam

functionem et querimoniam quam_ ANTEA _publicus nosterque missus

facere consueverat_... custodiant et observent. Cfr anche SAVIGNY C.

F. _Storia del dir. rom. nel m. e._ Trad. ital., I, Firenze 1844, pag.

135-148. Cfr. anche il diploma di Federigo I al comune di Ferrara dal

1164, in MURATORI _Antiq. Ital._, Diss. XLVIII.

[338] LEICHT. _Ricerche cit_., pag. 8-9

[339] Cfr. SCHUPFER. _Il dir. priv. cit._, I, pag. 67 e segg. e

II, pag. 91; PERTILE _loc. cit._, III, pag. 35 e segg. VACCARI P.

_Ricerche di storia giuridica_, Pavia 1907, pag. 3-43. _Il colonato

romano e l'invasione long._ Cfr. però per lo stato personale le giuste

osservazioni del LEICHT. _Studi cit._, II, pag. 108, oltre a ciò che ne

dice nel vol. I, pag. 51 e segg.

Vedi il bel documento del 746. TROYA. _Cod. Dipl. Lang._, n. 594, e le

osservazioni del TAMASSIA. _Fidem facere_ e _manum facere_ in «Arch.

giurid.», 1903, pag. 536 e segg.

Noti documenti (TROYA. _Cod. Dipl. Lang._, n. 480 e _Reg. farf._,

n. 16 e 35) mostrano concessioni regie di una terra con facoltà di

alienazione e di permuta, senza perdita da parte del sovrano dell'alto

diritto sulla terra stessa. Al re, infatti, è dovuto sempre il

pagamento del canone stabilito col primo cessionario e, qualche volta,

anche la facoltà di sostituire una terra diversa a quella già concessa.

È un'altra prova dei tratti comuni che hanno due civiltà in condizioni

opposte.

[340] Cfr. i documenti riportati dal PERTILE. _loc. cit._, III, pag. 38.

[341] _Ricerche cit._, pag. 15-17.

[342] MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XLV.

[343] ID. _Ibid_.

[344] _Mem. e Doc. p. la storia di Lucca_, IV, ed. BERTINI. Lucca,

1818, pag. 309. Lo stesso nel documento lucchese dell'819, edito dal

MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XIII.

[345] _Ibid._, ID., vol. IV, pag. 309.

[346] DELLA RENA C. _Storia degli antichi duchi e marchesi di Toscana._

Firenze, 1690-1764, vol. III, pag. 41. Per la data cfr. OVERMANN,

_Gräfin Mathilde von Tuscien_, Innsbruck, 1895, pag. 156.

[347] MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XIII.

[348] ID. _Ibid._

[349] SOLMI A. _Le diete imperiali di Roncaglia e la navigazione del Po

presso Piacenza_. Estr. dall'Archiv. Stor. per le Prov. Parmensi. N. S.

vol X, 1910, cfr. pag. 20-21 e 31-32; in cui sintetizza il sistema cui

dette il nome nel lavoro sulle associazioni.

[350] DARMSTÄDTER, _loc. cit._, pag. 7. Alboino occupò i castelli

di Verona e di Pavia; Liutprando ed Astolfo i palazzi bizantini di

Ravenna.

[351] Ne offre esempio sicuro la Legge Salica (_Tit_. XLV _De

migrantibus_). Leggi e documenti provano che anche presso i Langobardi

ebbe vigore lo stesso sistema.

[352] SALVIOLI G. _Città e campagne_ cit., I.

[353] TROYA. _Cod. dipl. lang._, n. 812, a. 764, n. 671, a. 753, e

CHROUST, _Untersuchungen über die langob. Konigsurkunden._ Graz. 1888,

n. 15, pag. 204 e n. 20 pag. 181.

[354] _Capitulare ital. Capitula Pippini_ 4, 19, ed. PADELLETTI pag.

368 e 373, e _Capit. Papiense_, 787, oct. c. 9, ed. BORETIUS. n. 94,

pag. 199, e _Capit. Hlotarii_, a. 832, c. 7. _Capit. Hludov._, II. a.

850, c. 7 e 8. _Capit. C. Pap., Capit. Hludov._, a. 850 c. 6 e 3, per i

palazzi imperiali in città.

[355] _Epist. ad Pippinum filium,_ a. 807. _Capitulare italicum.

Capitula Karoli Magni_, 142, ed. PADELLETTI pag. 365-66. e ODORICI.

_Storie bresciane,_ vol. III, Cod. diplom.. 17 apr. 761. n. XXI, pag.

39. «intra muros civitatis brixiane prope portam mediolanensem _loco_

qui dicitur _Parevaret_».

[356] Cfr. _Cod. Just. XI._ 74. 4. ONORIO e TEODOSIO, a. 423. Che

queste angarie conservino anche nel secolo nono il significato, il

valore e la natura di imposizioni pubbliche è luminosamente dimostrato

dal diploma dell'882 al vescovo di Reggio.

[357] TROYA. _Cod. dipl. lang._, n. 566, ripubblicato dall'HARTMANN.

_Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens in frühen Mittelalter. Analekten._

Gotha, 1904, pag. 125.

[358] UGHELLI. _Italia Sacra_, VIII, col. 32.

[359] ID. _ibid_., V, col. 711.

[360] MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XXXI.

[361] FICKER. _Forschungen cit._, IV, n. 81, pag. 124.

[362] MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XLV. Questi due documenti sono

relativamente tardi, ma la nota ostilità di alcuni dei re Franchi e dei

re d'Italia contro l'episcopato toscano (Cfr. LEICHT, _Studi cit._, II.

pag. 109) spiega perchè questi oneri perdurassero ivi più a lungo che

altrove.

[363] Cfr. PERTILE^2. _loc. cit._ VI. 1. pag. 29 nota 11.

[364] TAMASSIA N. _Le associazioni in Italia nel periodo precomunale_,

Estr. dall'Archivio Giuridico, 1898, fasc. 1, pag. 16.

[365] Id. _ibid_., pag. 15-16.

[366] SOLMI A. _Per la storia delle associazioni nell'alto m. evo_,

Estr. dall'Archivio Giuridico, 1899, fasc. 1, pag. 7-8.

[367] Id. _ibid_, pag. 7.

[368] _Cod._ _dipl._ _Lang._, (TROYA), n. 765, a. 761.

[369] UGHELLI^2. _loc_. _cit_., V, col. 708, a. 813. De vestimentis

que de _Pisile_ veniunt, vel _Ginicro_ decimam partem. Il pisele ed il

gineceo sono elementi ben noti del sistema curtense.

[370] Cfr. VOIGT K. _Die königlichen Eigenklöster in Langobardenreiche_

Gotha 1908.

[371] TIRABOSCHI. _loc_. _cit_., II, pag. 69-70, a. 895.

[372] a. 852, 19 ottobre,.... ut annis singulis ad predictam parte

nostre hecclesie reddere debeatis pro ipso monasterio vestitum unum

bonum caprenum sicuti ipso monasterio in parte palatii consuetus fuit

et ipse dominus imperator nobis concessit. LAMI. _Sanctae ecclesiae

Florentinae Monumenta_. Firenze, 1758 II, 968.

[373] a. 1048 circa. MURATORI. _Antiq_. _Ital_., Diss. LVI.

[374] LEICHT. _Studi cit_., I, pag, 22. Cfr. anche Solmi. _loc_.

_cit_., pagina 100.

[375] c. 340.

[376] Cod. Theod. IV, 8, 5 e _Cod_. _Just_. VII, 16, circumductio....

circumlustratis _provinciae populis_ e _Cod_. _Theod_. _Nov_.

_Valentin_. X. in fine.

[377] L'abate Teofrido nel suo discorso «De SS. Reliquiis» parla dei

_singuli_.... _civitatum populi_ a cui le reliquie furono concesse in

conforto (in solatium). Cfr. MURATORI. _Anecdota_, I, Milano 1697, pag.

8, nel commento al v. 45 del Natale XI.

[378] _Cod_. _Theod_., XII, 12, 16, a. 426. Teodosio e Valentiniano

parlano dei «civitatum postulata, decreta urbium, desideria populorum».

[379] _Cod_. _Theod_., IX, 33, I. Si quis.... suscipere _plebem_....

temptaverit. E l'_Interpr_.: Si quis _populum_ ad seditionem

concitaverit.

[380] Tale è il caso di Cremona, Sospiro, Bergamo etc. Cfr. più avanti

pag. 143.

[381] Cfr. specialmente _Capit_. _Ital_. _Lud_. P. 35. 36.

[382] A Piacenza, come si è veduto, la _pensio_ del sapone grava

su tutta la città. Lo stesso avviene per imposizioni varie in altre

città: così a Cremona sono tutti gli abitanti (... Rothecarius, Dodito,

Gudipertus _et ceteri habitatores_) che al placito di Lodovico II.,

tenuto a Pavia nell'851-52, accusano il vescovo di violenze e soprusi

contro le loro navi.

E non si può supporre che tutti i cremonesi esercitassero il commercio

fluviale: come non si può ammettere che tutti gli abitanti di Benevento

fossero costretti alle prestazioni che un bel documento, che avrò

modo di illustrare trattando delle divisioni cittadine interne, mostra

gravare sulla città considerata nel suo complesso.

E lo stesso concetto domina anche per i minori centri locali. Re

Astolfo nel luglio del 755 conferma alla Basilica di S. Lorenzo presso

Bergamo la _casam tributariam_ donatale già dal re Ariperto e aggiunge

la concessione di _omnes scuvies et utilitates quas homines exinde

in puplico habuerunt consuetudinem faciendum excepto quando utilitas

fuerit cesas faciendum ubi consuetudinem habuerunt. Nam ab aliis

scuvies et utilitatibus puplicis quieti permaneant_ (_Cod_. _dipl_.

_lang_., TROYA IV, 4, n. 693).

[383] Cfr. _Decretio Clotharii regis nel Pactus pro tenore pacis

domnorum Childeberti et Chlotarii regum_ (ed. BORETIUS in _Monum.

Germ. Hist. Capitularia regum francorum_, I, 1), cap. 9: «Decretum est

ut qui ad vigilias constitutas nocturnas fures non caperent eo quod

per diversa intercedente conludio scelera sua pretermissas custodias

exercerent, centenas fierent. In cuius centena aliquid deperierit,

capitale qui perdiderit recipiat, et latro, vel si in alterius centenam

appareat deduxisse et ad hoc admonitus si neglexerit, quinos solidos

condempnetur; capitalem tamen qui perdiderat, ad cetena illa accipiat

absque dubio, hoc est de secunda vel tertia».

[384] Cfr. nota 3 pag. 128.

[385] _Cod. Just_. XII. 41. 5. a. 413.

[386] Sino dal tempo romano il sistema fiscale legava tutti gli

abitanti alla terra e questa, distinta nelle singole divisioni

territoriali, alla città che si trovava a capo di ognuna di esse

(cfr. infatti il libro X del _Cod. Just._; la massima parte delle

disposizioni del quale ebbe sicuramente applicazione in Italia per

essere stata compresa nel _Cod. Theod_.); ma non separò la città dal

_suburbium_, nè confuse quest'ultimo con il territorio circostante.

Un passo che calza perfettamente a questo proposito ci è fornito da

GREGORIO DI TOURS, il noto vescovo e storico del secolo sesto. Egli

narra (_In gloria confessorum liber_. cap. 62. — ed. ARNDTS e KRUSCH

nei «Mon. Germ. Hist.» _Scriptores rer. meroving._ I. pagina 784)

che l'imperatore romano Leone, richiestone da un arcidiacono, che

gli aveva guarita la figlia; concesse alla città di Lione l'esenzione

dal _tributum_ dovutogli _in tertio circa muros miliario civitatis_.

Anche a dubitare (e non sarebbe punto fuor di luogo) che l'origine del

privilegio lionese sia proprio dovuta al fatto narrato da Gregorio

di Tours; non si può ragionevolmente dubitare che, almeno ai suoi

tempi, Lione godesse di tale esenzione e da epoca abbastanza remota;

perchè, continuando la sua narrazione, egli aggiunge: _unde usque hodie

circa muros urbis illius in tertio miliario tributa non reddentur in

publico_.

Ammesso pure, in ipotesi, che la concessione non risalisse al tempo

romano — e non c'è ragione di credere che ciò non sia potuto avvenire

— è indubitabile che una distinzione precisa, in materia di imposte,

della città e del suo suburbio dal territorio circostante, quale

Gregorio di Tours ci fa vedere, non sarebbe stata possibile se

non avesse avuto a base un precedente stato di fatto e di diritto

vigorosamente stabilito, nettamente applicato e comunemente usato.

Basti solo pensare che l'estensione della zona riconnessa alla città

è così vasta — tre miglia — da non poter presentare caratteri e

dati di fatto capaci di servire ad una delimitazione dal rimanente e

che Gregorio di Tours rileva la peculiare condizione di Lione e del

suburbio che sono esenti dal tributo; ma non accenna affatto come

strano il caso che l'immunità finanziaria, concessa al centro murato,

si estenda per un certo ambito determinato anche al di fuori. Per le

tre miglia v. pag. 96.

[387] La πςοτίμησις aveva preparato il terreno alla coattiva unione

di terre e di persone per il pagamento delle imposte. Cfr. TAMASSIA N.

_Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei

comuni italiani_ in «Archivio giuridico» 1885 vol. XXXV.

[388] Accanto ai gruppi arimannici, i quali costituirono una lunga

catena serpeggiante lungo la spina centrale della conquista langobarda

(Cfr. anche LEICHT _Studi cit._, II, pag. 89); ebbe sicuramente vita

l'elemento militare indipendente, basato senza dubbio sulla terra,

ma non vincolato inesorabilmente ad una determinata terra, come gli

arimanni; e che li superò di importanza e di numero. All'individualismo

germanico ripugna tanto la costrizione, che io ritengo che l'arimanno,

inteso come colui cui è concessa la terra specificatamente detta

arimannia, sia ben differente dal vero e proprio esercitale.

[389] Brescia, per esempio, fu prediletta dai nobili Langobardi.

[390] Bergamo fu pure un centro favorito dai Langobardi. Cfr. SCHUPFER.

_Istituz. cit._, pag. 152.

[391] E così si spiega perchè nei documenti non si parli mai di

_tertiae_ e di terze parti fatta eccezione di quei _tertiatores_

della Liburia che è stato dimostrato essere un caso speciale e

singolarissimo.

[392] _Cod. dipl. lang._ (TROYA), n. 401.

[393] _Ibid_. (Id.), n. 479.

[394] _Ibid_. (ID.), n. 431. A questi _notai della città_ si possono

aggiungere pure _Arioald notarius de Mantua_ (_Cod. Dipl. Lang._ —

PORRO — n. 93. a. 818) e _Gisulfus notarius brixianus_ (_Ibid_. — ID. —

n. 270 a. 877).

Vedi anche il placito tenuto a Trento nell'845 (ed. MURATORI. _Antiq.

Ital._, Diss. XXI) dai messi dell'imperatore e del duca Liutfredo;

la «paginam judicati» è stesa da _Grimoaldus notarius civitatis

Tridentine_. Un documento dell'anno 769 (_Cod. Dipl. Lang._ — PORRO

— n. 39) ci fa conoscere anche _Thomas subdiaconus notarius sancte

ticinensis ecclesie._

[395] Non menziono il _receptor_ perchè l'unico esempio di esso (_Cod.

dipl. lang_., ed. TROYA, n. 453; ed. PORRO, col. 16, n. IV, a. 725) è

dovuto ad un errore di lettura e di interpetrazione. Lo SCHIAPARELLI

(in «Archiv. Stor. Ital.» sez. V, to. XLIII, pag. 166, nota 3 e tomo

XLVIII, pag. 196, nota 1) ha dimostrato che l'abbreviatura, che ricorre

anche in altre carte langobarde, è «reg p» e va sicuramente sciolta

«reg(ia) p(otestas)»; il passo relativo del documento citato deve,

quindi, esser restituito «notarius reg(iae) p(otestatis)».

[396] UGHELLI-COLETI. _loc. cit._, V, Col. 711.

[397] HEGEL C. _Storia della costituzione dei municipi italiani_, trad.

Corti. Milano 1861, pag. 881, nota 4.

Però non ne fa alcun uso per lo studio della costituzione cittadina.

[398] LEICHT P. S. _Nobili e popolani in una piccola città dell'alta

Italia_, Rec. al lavoro del PATETTA sullo stesso titolo. Estr.

dall'«Archivio Giuridico», 1904, pag. 6.

[399] MAYER E. _Ital. Verfassungsg. cit._, I, pag. 413.

[400] Il documento parla di _vicarius civitatis_ al tempo langobardo,

mentre le fonti non chiamano mai con simile termine chi è a capo di

una città. Non mi pare azzardato pensare che l'autore della _notitia_,

che scriveva in tempo franco, abbia usato il termine adoperato

dai Franchi, ignorando l'altro. Importante è che sia vero il fatto

della controversia e la sua risoluzione. E questo è sicuro. Anche il

CIPOLLA (_Fonti edite della storia della regione veneta dalla caduta

dell'impero romano fino alla fine del secolo X.º_ in «Monumenti Storici

pubblicati dalla R. Deput. Ven. di Stor. Patr.» vol. VIII. S. IV. vol.

II. Venezia 1888, n. 56 pag. 80) dà conto di questo documento senza

accenno alcuno alla possibilità di un dubbio sulla sua autenticità.

[401] _Cod. Theod_., V, 1, 32, ARCADIO ONORIO EUSEBIO, a. 395.

[402] _Cod. Just._, VIII, 11, 11.

Tracce di questa tripartizione si trovano anche nelle città tedesche di

origine romana.

Nel diploma con il quale nel 1120 Bertoldo duca di Zaringia _in loco

proprii fundi sui Friburc, secundum jura Coloniae liberam constituit

fieri civitatem_ è stabilita la seguente disposizione:

«Quicumque carens herede legitimo friburc moritur, omnia sua bona XXIV

consules diem et annum in sua tenebunt potestate: si autem nullus

heredum suorum venerit, una pars pro remedio animae suae, altera

domino, _tertia dabitur ad munitionem civitatis_. (Cfr. EICHHORN.

_Ueber den Ursprung der städtischen Verfassung in Deutschland_. in

«Zeitschrift für geschicht. Rechtswissenschaft» 1815, II, nota 175). E

Colonia — lo dichiarano apertamente i suoi statuti (Cfr. EICHHORN. loc.

cit., nota 204) — aveva l'_jus italicum_.

[403] Cfr. BORETIUS. _Capit. Reg. Franc._ I. 1. n. 105 pag. 216.

[404] VIII, 11, 10.

[405] UGHELLI-COLETI^2, _loc. cit._, VIII, col. 32.

[406] _Capitulare mantuanum secundum generale_ c. 7. ed. BORETIUS loc.

cit. n. 93 pag. 197.

[407] I Langobardi, dopo la vittoriosa discesa di Carlo Magno,

passarono sotto la corona dei re franchi; ma, come è noto, non

entrarono a far parte del regno e si mantennero separati ed, in

certo grado, autonomi. Dal momento che i capitolari franchi parlano a

questo proposito di _antiqua consuetudo,_ non si può dubitare che essi

attuassero in Italia quel sistema che avevano adoperato i Langobardi.

[408] _Capitula italica_ c. 3. ed. BORETIUS loc. cit. pag. 216.

[409] P. DIACONO. _Hist. Lang._, IV, 29.

[410] Da tutta la narrazione di P. Diacono e dal complesso delle

notizie che abbiamo della conquista langobarda, appare come

cosa eccezionale e dovuta a specialissime condizioni strategiche

l'occupazione del territorio di Cremona fatta dai conti di Bergamo e

di Brescia e si ha quindi una riprova del fatto che i Langobardi come

sistema, si servirono delle divisioni territoriali preesistenti.

[411] SOLMI. _Le diete di Roncaglia cit._

[412] Cfr. BÖHMER. _Regesta Carolinorum_. Frankfurt, 1831 pag. 630.

[413] _Memorie e Documenti per servire all'istoria del ducato di

Lucca._ V. p. II, Lucca 1827, n. 30.

Questo Gaudenzio, ricordato in molti documenti, è detto in uno del 746

(_ibid_., n. 33) _magister_: probabilmente della _schola_ vescovile

lucchese perchè è un chierico che lo chiama così; infatti l'atto dice:

«Ego Perteradus clericus ex dectato _Gaudentio presbitero magister meo

iscripsi_».

[414] Non mi pare che questo concetto sia stato applicato nè dal LIEBE

_G. Die Städte des Mittelalters und die Kirche_ in «Neue Jahrb. für d.

klass. Altertum» 1901, to. VII-VIII, 3.; nè da altri.

[415] Questa mi sembra sia stata la ragione del fatto rilevato già da

tempo (cfr. MURATORI L. A. _Liturgia romana vetus tria sacramentaria

complectens etc_. nella «Raccolta delle opere minori», Napoli, 1760,

to. 11, pag. 2-3) ma non spiegato.

[416] Cfr. _concil. veneticum_ (presso Tours) a. 461, c. 15, ed.

LABBÉ-MANSI. _cit._, vol. IV, col. 1057; _concil. agathense_, a. 506,

c. 30, ibid., IV, col. 1368; _concil. epaonense_, a. 571, c. 27, ibid.,

IV, col. 1570.

[417] Cfr. _concil. gerundense_, a. 517, c. 1. ed. cit., IV, col. 1568;

_concil. toletanum_., IV, a. 633, c. 3, ibid., V, col. 1700; _concil.

bracarense_, I, a. 563, c. 19-23, ibid., V, col. 838.

[418] Cfr. HARNACK. _Die quellen der sogenannten apostolischen

Kirchenordnung_, Leipzig, 1886, pag. 98 e segg.

[419] Cfr. su questo punto DUCHESNE L. _Les origines du culte

chrétien_, Paris, 1902; PHEBEI F. A. _De variis ecclesiae liturgiis et

de liturgia latina_; MABILLON J._ De liturgia gallicana etc._ Lutetiae

Parisiorum, 1685; MIGNE J. P. _Origines et raison de la liturgie

catholique_ etc., Paris, 1844; GERBERT P. M. _De veteri liturgia

alemannica_ in «Novelle letterarie di Firenze», 1763, col. 299, 317,

331, 365, 398, 437, 474 etc.

Per l'Italia ha un certo interesse lo studio di P. CAGIN. _L'euchologie

latine étudiée dans la tradition des formules et des formulaires_,

Liège, 1912, perchè pone acutamente in rilievo l'importanza

del palinsesto latino veronese degli statuti apostolici per le

interpolazioni in esso contenute.

[420] Vedi pag. 45 nota 1.

[421] Vedi pag. 89, specialmente nota 2. A questa forza e a questo

mantenersi di antichi elementi di diritto deve la sua origine il

diritto di cui il BRUNNER (_Urkunde_ cit., pag. 113 e segg. e 124

e segg.) avvertì per primo l'esistenza e che chiamò _diritto romano

volgare_ con un'espressione che discuteremo più avanti.

[422] Cfr. MAGANI F. _L'antica liturgia romana_, Milano, 1909.

[423] Cfr. _Delle antichità longobardico-milanesi illustrate con

dissertazioni dai monaci della congregazione cisterciese di Lombardia_,

Milano, 1793, vol. III, diss. XXV, pag. 1 e segg.

[424] La maggior quantità di notizie si può spigolare dal _Liber

pontificalis_ di Agnello su cui vedi LANZONI F. _Il Liber pontificalis

ravennate_ in «Rivista di Sc. Storiche» diretta da R. Maiocchi, VI,

aprile-giugno 1909 e le _Note marginali al «Liber pontificalis» di

Agnello R._ di A. TESTI-RASPONI nel Vol. XXVI, 1909, XXVII, 1910, e I

della 4. serie 1911 degli «Atti e Memorie della R. Dep. di St. Patr.

per la Romagna».

[425] Cfr. PASTÈ C. R. _Rito eusebiano_ in «Archivio Soc. Vercellese di

St. e d'Arte», Vol. II, 1910 e segg.

[426] Cfr. UCCELLI G. B. _Della badia fiorentina_, Firenze, 1858;

DAVIDSOHN _Storia cit._, I, pag. 56 e segg.; II, pag. 1104 e

_Forschungen_, I, pag. 19 e la bolla di papa Lucio al capitolo

fiorentino (ed. UGHELLI _loc. cit._, to. II, col. 495, a. 1144); e,

sopratutto, _Mores et consuetudines ecclesiae florentinae_, ed. D.

MORENI Firenze, 1794.

[427] Cfr. l'_Ordo officiorum ecclesiae senensis ab Oderico eiusdem

ecclesie canonico a. MCCXIII compositus_, ed. G. C. TROMBELLI, Bologna,

1766.

[428] Cfr. la bolla di Anastasio IV.º del 1153 (ed. UGHELLI _loc.

cit._, III, col. 395); e, sopratutto MATTHEI A. _Ecclesiae pisanae

historia_, Lucca, 1768.

[429] Ecco la parte principale della bolla con cui Gelasio II.º nel

1118 conferma gli antichi usi della chiesa di Lucca (ed. UGHELLI

_loc. cit._, I, col. 819). Petitiones vestras clementer admittimus

et vobis _antiquas ecclesiae matricis consuetudines_ confirmamus; ut

videlicet unctiones infirmorum et sepolturae civitatis propriae ad

matricem ecclesiam pertinentes et officium et participatio beneficii

funerum ad alias ecclesias pertinentium vobis nulla clericorum

calliditate, aut laicorum quorumlibet substrahatur: electiones priorum

et collationes clericorum in aliena ecclesia infra urbem vel extra in

suburbiis sine consensu episcopi et priorum, qui locopositi nominantur,

matricis ecclesiae non fiant. Et nulla episcopatus vestri praeter

eorum consensum alicui subiiciatur ecclesiae, neque publica et majora

negotia aliqua sibi ecclesiarum ipsis invitis arripiat, aut publicas

poenitentias tribuat: nec sententias et interdictum matricis ecclesie

tentet infringere: nulla etiam vestri episcopatus persona sine consensu

episcopi vel priorum qui locopositi nominantur, matricis ecclesiae

excomunicetur et quod ab episcopo ligatum fuerit a nemine irritum duci

tentetur. Sane civitatis vestrae clerici et qui in suburbiis sunt,

solitas obedientias videlicet in litaniis, in processionibus comunibus,

in festivitatibus et stationibus majoris ecclesiae eidem impendant

ecclesiae, ut vobiscum adsint. Porro in quintae feriae nocte ante

pascha nulla ecclesia secundum morem vestrae ecclesiae campanas sonet,

neque in sabbato sancto cereum benedicat, sed ad baptismum praedicti

clerici, prout consuetum est veniant. Nulla praeterea ecclesiarum

missas solemnes celebret in festivitate B. Martini, et S. Reguli et

in secunda feria paschae et in processionibus quadragesimae donec

stationis solvatur conventus. Nullus etiam clericorum officium vivorum

aut mortuorum ad matricem ecclesiam pertinens facere vel celebrare

praesumat.

[430] Cfr. i documenti editi dall'UGHELLI _loc. cit._, III, col. 282 e

segg.

[431] Cfr. ID. _ibid._, II, col. 194 e segg. ed anche CAMPI _loc.

cit._, passim.

[432] Cfr. _Statuta ecclesiae parmensis_ ed. _Barbieri L._ nei «Mon.

Hist. ad prov. parm. et plac. pertinentia», Parma, 1866.

[433] Cfr. MURATORI. _Liturgia cit._, pag. 61 e segg.

[434] Cfr. UGHELLI _loc. cit._, II, col. 3 e segg.

[435] Cfr. l'_Ordo totius officii ecclesie paduane per totum circulum

anni secundum diversorum temporum mutationes_ illustrato da F. S. DONDI

OROLOGIO (_Dissertazione sopra li riti della chiesa di Padova fino

al secolo XIV_, Padova, 1816) che lo ritiene scritto fra il 1261 e il

1263.

[436] Il TAMASSIA quando si è proposto di dimostrare l'attività del

popolo appartenente ad una circoscrizione ecclesiastica in alcuni fatti

che presuppongono in esso qualche cosa che lo avvicina ad una persona

giuridica, almeno per l'istante in cui l'atto si compie (_Chiesa e

popolo_. Note per la storia dell'Italia precomunale, in «Archivio

Giurid. F. Serafini» N. S., Vol. VII, fasc. 2, a. 1901, pag. 300-322)

ha, veramente, dimostrato di sentire che un'indagine sulla costituzione

delle nostre città deve tenere in massimo conto la chiesa locale e

non può assolutamente prescindere dalla storia delle diocesi e delle

parrocchie italiane, ma avendo di mira altro scopo, non è andato più in

là dell'enunciazione del concetto.

A noi non interessa conoscere come il cristianesimo si sia diffuso.

(Cfr. per questo HARNACK A. _Die Mission und Ausbreitung des

Kristentums in den ersten drei Jahrhunderten_, Leipzig, 1902; NEGRI

G. _Una figura storica nel cristianesimo nascente_ in «Meditazioni

vagabonde» Milano, 1897, pag. 227 e segg.; DUCHESNE _Histoire ancienne

de l'église_, Paris, 1906, Vol. I; FEDERICI V. _Della primitiva

propagazione del cristianesimo_ in «Rassegna Nazionale», 1906, fasc.

3; SEMERIA G. _Venticinque anni del cristianesimo nascente_, Roma,

1900; BELGRANO L. T. _I primordi del cristianesimo in Piemonte e in

particolare a Tortona_ in «Bibliot. d. Società Stor. Subalpina», Vol.

XXXII, p. I, Pinerolo, 1905; FERRETTO A. _I primordi e lo sviluppo del

cristianesimo in Liguria ed in particolare a Genova_ in «Atti della

Società ligure di stor. patria», Vol. XXXIX, Genova, 1907, pag. 171 e

segg.; PASCHINI P. _Le origini della chiesa di Aquileia_ in «Riv. per

le scienze storiche» 1904. fasc. 1-4; P. M. da CARBONARA e F. SAVIO

_S. Marziano e le origini della diocesi di Tortona_, Alessandria,

1903; ZATTONI G. _Il valore storico della passio di S. Apollinare_

in «Riv. Stor. Critica delle sc. teolog.», II, fasc. 9, sett., 1906;

BOGGIO E. _Le prime chiese cristiane nel Canavese_ in «Atti della

soc. d'archeolog. e belle arti per la prov. di Torino», Vol. V,

1887); ma, invece, come si è organizzato e la scelta delle fonti deve

esser fatta tenendo presente lo svolgimento di questa organizzazione.

Sebbene, infatti, fino dagli ultimi anni del primo secolo dopo Cristo

cominciassero ad apparire segni palesi di un profondo cambiamento nel

sentimento religioso del tempo e si andasse maturando una tendenza di

conciliazione fra il paganesimo ed il cristianesimo (cfr. BAUR _loc.

cit._) occorsero ancora due secoli, rotti non infrequentemente da

sanguinose persecuzioni (cfr. DUCHESNE L. _Storia della chiesa antica_,

Vol. I, cap. XIII, XIV pag. 119 e 149; XIX, pag. 197-212; XXVII pag.

292-310; Vol. II, cap. I, pag. 9-38), prima che quest'ultimo fosse

ufficialmente tollerato (cfr. CRIVELLUCCI A. _Storia delle relazioni

fra lo Stato e la Chiesa_, Vol. I, Bologna 1886, pag. 107). Nè con

questo riconoscimento, che pure segnò un gran passo innanzi, la via

fu spianata: dovette trascorrere più che una settantina d'anni, non

esente da qualche violento tentativo di ripristino (cfr. DUCHESNE _loc.

cit._, II, cap. IX, pag. 178 e segg. e NEGRI G. _Giuliano l'apostata_

in «_Nel passato e nel presente_», Milano, 1891), prima che Graziano

rifiutasse nel 375 il titolo di pontefice massimo, portato da tutti i

suoi predecessori; e solo cinque anni dopo, nel 380, il cristianesimo

fu dichiarato religione ufficiale dello Stato; (cfr. Stutz loc. cit.,

pag. 17; e CRIVELLUCCI _loc. cit._, I, pag. 316) e soltanto a poco a

poco, con stenti, con fatiche e con incertezze, i vescovi riuscirono

ad ottenere la giurisdizione arbitrale ed ecclesiastica, il diritto

di asilo e di intercessione e tutte le altre prerogative che ne fecero

veri e proprî organi dello Stato.

[437] _Cod. dipl. long._, TROYA. n. 771, a. 753, febbr. 10.

[438] Cfr. HEGEL C. _Storia della costituzione dei municipi italiani_,

trad. Conti, Milano-Torino, 1861, pag. 344; LEICHT P. S. _Studi cit._,

I, pag. 11 e segg.; MAYER E. _Ital. Verfassung. cit._, II, pag. 432 e

segg.

[439] Su alcune caratteristiche del diritto di regalia cfr. SOLMI A.

_Diete di Roncaglia cit._, pag. 36 e segg.

[440] È una sentenza dei consoli di Milano riportata in parte da F.

BERLAN. _Le due edizioni milanese e torinese delle consuetudini di

Milano dell'anno 1216_, Venezia, 1872, pag. 154.

.... prefatus Gigottus condempnavit predictos consules tam nobilium

quam rusticorum de suprascripto loco Vellate, suo nomine et nomine

omnium hominum ipsius loci, tam nobilium quam rusticorum, ne de cetero

impediant massarios ecclesie S. Marie Montis, habitantes in territorio

de Vellate, ubi dicitur in Vigni, pascuare in pascuis sive vicanalibus

loci de Vellate cum bubus et bestiis suis, sicut alii vicini loci de

Vellate faciunt.

[441] SCHUPFER F. _Diritto privato cit._, II, pag. 54 e LEICHT P. S.

_Studi cit.,_ I, pag. 37-88.

[442] Praeterea in locis, quae sunt de districtu, illud obtinet quod

_viganalia_ per consensum dominorum et vicinorum debent dividi vel

vendi; quod alias fieri non potest, nisi dominorum omnium et vicinorum

consensu _Communia_ taliter inter dominos et vicinos dividuntur ut

medietas terrarum omnium vel pretii illarum omnium viganalium vel

fructuum, si forte vendantur, ad dominum cuius est totum districtum,

iure nostrae civitatis, assignatur; alterius vero medietatis partem

accipit pro parte terrarum, quas in ipso loco habet. Si vero totum

districtum non habet, sed partem, secundum partem sui districti, iure

districti, de praedictis viganalibus partem conseguitur, et de alio

quod remanet, pro numero terrarum ut dictum est.

Cfr. BERLAN F. _Le due edizioni milanese e torinese delle consuetudini

di Milano cit._ rubr. XXIV, pag. 254.

L'edizione del Berlan è la migliore: cfr. LATTES A. _Il dir. consuetud.

cit._, pag. 33, nota 95.

[443] Per un'applicazione di questo concetto cfr. LEICHT P. S.

_Ricerche sulla responsabilità del Comune in caso di danno_, Udine,

1904.

[444] Anche il MAYER (_Ital. Verfassungsg. cit._, Vol. I, pag. 281 e

segg.) ritiene che fino dal tempo langobardo esistano e si differenzino

_comunalia_ e _vicanalia_ e che i primi sieno i beni su cui gli

abitanti della città vantavano diritti di uso di natura pubblica,

indipendenti da qualsiasi rapporto di diritto privato; mentre i

_vicanalia_ sarebbero delle terre gravate di oneri a favore di altre

terre in quanto ne costituivano delle pertinenze, rimaste indivise

fra i vari fondi per volontà dei proprietarî. I _comunalia_ furono

rivendicati in proprietà dai comunisti cittadini assai presto; i

_vicanalia_ giunsero ad essere dei _comunalia_ attraverso ad uno stadio

intermedio, nel quale i _vicini_ riuscirono abusivamente a carpire un

diritto di condominio ai _domini._

Prima di tutto non è esatto parlare di _comunalia_ solo a proposito

della città. Senza punto entrare a discutere l'opinione del Mayer sulla

natura giuridica dei beni comuni cittadini, si può osservare che le

consuetudini milanesi, che costituiscono il testo su cui s'impernia

la sua asserzione, parlano di _comunalia_ a proposito di _locus_.

E il _locus_, a detta del Mayer stesso, non è affatto la città. Ma

anche ammettendo che la parola ne abbia tradito il pensiero, la sua

opinione non è fondata perchè manca di un'indagine indispensabile per

poter giungere alla conclusione che egli sostiene. Bisognava, cioè,

dimostrare che i _domini_ di cui parlano le Consuetudini Milanesi sono

dei _domini_ di diritto privato, dei semplici proprietarî e non dei

titolari di facoltà giurisdizionali. E questo non lo ha fatto: nè lo

poteva fare. A togliere ogni dubbio a questo riguardo ed a dimostrare

il carattere giurisdizionale che contraddistingue questi _domini_,

non c'è niente di meglio che riportare alcuni passi della _rubrica de

oneribus et districtis et conditionibus_, che è proprio quella stessa

in cui è contenuta la disposizione concernente i _vicanalia_ e che dal

titolo stesso dimostra la natura pubblica del diritto signorile.

«Amplius si eiusdem loci plures sint domini licet inter ipsos

districtabilium praesumatur facta divisio, unus, etiam invitis

coeteris socijs quanquam minimam partem in eo loco districti habent

omnes districtabiles compellere potest, ut Castrum reficiant, et murum

et fossatum et portinarium ponant ad guajtam, et sgieraguajtam, et

fossatum circa Castrum et Villam, et portas, et clavaturas ferreas

et in Villa, et Castro, et in eo incastellent quia tale onus utpote

individuum ab hominibus districtalibus fieri debet et per quemlibet

dominorum posse postulari Sapientes nostra Civitatis crediderunt.

Porro, quod est notabilius, nostra Consuetudine obtentum invenitur,

ut si plures dominorum suos districtabiles tam in Castro quam in

Villa ab omni onere districti liberaverint, alter, qui eos non

liberavit, potest eos cogere tam suos quam ab aliis dominis liberatos

ad reficiendum castrum. Sed, et quod est mirabilius, si omnes domini

qui suos districtabiles divisim possidebant eos liberaverint ab omni

onere districti licet nullos dominorum illum quem liberavit possit

ad reficiendum castrum compellere, tamen poterit ab altero dominorum

liberatus coartari ad reficiendum quod per nostram consuetudine

obtinet. Ut si plures domini suos districtabiles ab omni onere

districti liberaverunt, alter qui eos non liberavit poterit cogere

eos tam suos quam ab alijs dominis liberatos ad pondera stateras et

mensuras recipiendas per eum seu ab eo quia hoc jus, et reficiendi

castrum in communi remansisse creditur, nisi vel regionibus Castrum

inter dominos, et refetio eiusdem in divisione venerit quod raro

accidit».

Esistevano, senza dubbio, dei _domini_ per diritto privato; ma

sicuramente non erano questi, che godevano di facoltà pubbliche di tale

natura.

Secondo il mio pensiero, al tempo langobardo le terre comuni si

distinguevano in terre comuni di diritto privato e terre comuni di

diritto pubblico e queste ultime potevano essere comuni rispetto al

_comitatus_ (cfr. doc. citato dal LEICHT _Studi cit._, I, pag. 51)

rispetto alla città, rispetto al _locus_, rispetto al _vicus_, rispetto

al _concilium_ e rispetto ad un determinato gruppo gentilizio. Queste

ultime soltanto propendo a ritenere col BESTA (_Nuovi appunti di storia

giuridica sui documenti lucchesi cit._) che sieno sorte all'epoca e per

opera dei Langobardi e costituiscano le famose _fiwaide_.

[445] DALLARI G. _Intorno all'evoluzione della proprietà_ in «Riv.

ital. di sociologia», a. XIII. fase. 1, pag. 17 e segg.

[446] a. 1178. Johannes causidicus, assessor domini Archiepiscopi,

precipit per eius parabolam ut de cetero ipse Johannes eiusque

successores utatur de vigano seu communi prenominati loci sive sit

tensatum sive non, sicut alius vicinus de ipso loco utitur ipso communi

et vigano.

Cfr. PURICELLI, _loc. cit._ pag. 1003.

[447] a. 1189, marzo 7. dederunt... omnia sedimina cum hedifitiis eorum

campos, vineas, silvas, buscos, zerbos, communiantias seu viganalia,

atque omnes res cultas et incultas...

Cfr. FRISI A. F. _Memorie storiche di Monza e sua corte._ Milano, 1794,

to. II, _Codice diplomatico_, n. 78, pag. 73-74.

[448] Cfr. LATTES A. _Il dir. consuetudinario delle città lombarde

cit._ pag. 32 e segg.

[449] Cfr. _Statuti di Milano_ (vol. II, carte 159^t-160). Aliquae

Communantiae, Vicanalia, vel Pascua, vel Bona aliqua immobilia vel Jura

aquarum Civitatis et Ducatus Mediolani, vel alicuius Universitatis,

quae etiam praesentibus Statutis ligetur, non possint ab aliqua

singulari persona vel Universitate vendi, alienari, nec obligari...

Et si fructus vel redditus dictarum Vicanalium, vel Communantiarum,

vel Pascuum vel Bonorum ipsius Universitatis, venderentur, vel

compartirentur, detur sua pars cuilibet habenti facere in eis. (DAL

BERLAN, _loc. cit._, pag. 153).

[450] a. 1094. 8 dec. sunt tam campis quam pratis, pascuis, vineis

et silvis seu stellariis cum areis earum cultis et incultis, divisis

et indivisis, usibus aquarum aquarumque ductibus seu cum _vicanalibus

atque conciliis_ atque ecclesiis et capellis et rebus una cum omnibus

condiciis et redditibus et honoribus ad iam dictas res.

VIGNATI C. _Cod. dipl. laudense cit._ I, n. 49, pag. 77.

[451] Cfr. ATHANASII. _Apologia contra arianos_, in _Opera omnia_,

Parisiis, 1698, I, 1, pag. 124: universae eius loci ecclesiae episcopo

subiaceant: ita tamen ut _singuli pagi_ suos presbyteros habeant.

[452] Cfr. _Cod. dipl. long_. PORRO, n. 171, a. 851, col. 292.

[453] Cfr. _ibid_. n. 519, a. 926, col. 886.

[454] Cfr. _ibid_. n. 497, a. 922, col. 856.

[455] Cfr. _ibid_. n. 617, a. 956, col. 1055.

[456] Cfr. _ibid_. n. 661, a. 962, col. 1141.

[457] _Roth._ 79.

[458] LEICHT. _Studi cit._, Vol. I. pag. ...

[459] Cfr. _loc._ ed _ed. cit._, pag. 16. Per pagos id est per

magistros pagorum operas a possessoribus ad eas (vias) tuendas exigere

soliti sunt.

[460] _Cod. Theod._, VII, 20, 2; e le citazioni riportate da Gotofredo

nel commento a queste leggi e nelle altre indicate nell'indice sotto q.

voce.

La città italiana nell'alto Medio Evo: Il periodo langobardo-franco · 第 17 / 24 题