[1] I dati non discussi sono tolti dalla geniale storia del diritto
romano del nostro BONFANTE (Milano, 1910) e dalle opere fondamentali
del MOMMSEN e del MARQUARDT (Paris, 1888-93).
[2] CUQ E. _Les institutions juridiques des Romains_. Paris. 1891, pag.
38.
[3] Recenti studi ormai accolti nella scienza (vedili citati in
PACCHIONI G. _Corso di diritto romano_, vol. I. Innsbruck 1905 pag. 6)
hanno dimostrato come sia erronea l'opinione comune, fin qui dominante,
che trovava il significato originario di _pater_ in vincoli di
parentela. Questo senso è anzi completamente da escludersi: i resultati
etimologici danno la sola ed unica idea di dipendenza.
[4] Cfr. la nota di N. TAMASSIA nella _Rivista Italiana per le Scienze
Giuridiche_ vol. XXII a. 1896 pag 870 e segg., le cui conclusioni sono
accettate anche dallo SCHUPFER (_ibid_. vol. XXXV a. 1903, pag. 13).
[5] PAIS E. _Storia di Roma_, vol. I, parte I. Torino 1898, pag. 218 e
segg. e 268 e segg.
[6] Cfr. _De Marchi A_. _Ricerche intorno alle insulae o case a pigione
di Roma antica_ in Mem. del R. Ist. Lomb. classe lett. sc. stor. e mor.
1891 ser. III vol. XVIII-IX pag. 244.
[7] È merito del NIEBUHR (_Vorträge über röm. Alterthümer_ 1858, pag.
168 e segg.) aver pensato per il primo che l'«ambitus» fosse prescritto
per non funestare, quando c'era un morto, la casa del vicino.
[8] PAIS _loc. cit._ pag. 217.
[9] Ritengo non accettabile la teoria che ha tentato di mettere il mito
dell'uccisione di Remo in relazione con l'obbligo della difesa della
città contro il nemico a cui il passaggio non deve esser possibile che
vinto e sotto le forche caudine, e ciò perchè le forche consistendo in
una lancia posta trasversalmente su altre due infisse in terra viene
a riprodurre simbolicamente la rappresentazione di una porta e si lega
dunque a questa.
Si può osservare in contrario anzitutto che il culto delle mura,
come ho detto, è posteriore a quello della fossa e del vallo; poi
che numerose leggende lumeggiano la difesa della città; e, infine,
l'esistenza di anteriori gruppi vicinali fuori del vallo stesso.
[10] Tramandataci da GELLIO XIII, 14.
[11] Ciò è tanto vero che nel caso in cui manchino magistrature
patrizie, l'«jus auspiciorum» ritorna ai «patres». Cfr. WILLEMS P. _Le
droit public romain_. Louvain 1883 pag. 240 e pag. 293.
Del resto insieme con i discendenti degli antichi «patres» entravano a
far parte dei patrizi anche talune delle principali famiglie nemiche
vinte, alle quali si concedevano subito la piena cittadinanza ed il
diritto agli onori. Il PAIS (_ibid_. I. 2. pag. 293) dimostra che tale
procedimento si seguì con i Nomentani, con gli Aricini, con i Lanuvini,
con i Pedani etc.
E questo spiega anche — a mio credere — perchè nella lunga lotta delle
origini invece che schiatte, genti o tribù emergano contrapposti i due
soli elementi dei patrizi e dei plebei.
[12] PAIS _loc. cit._ I. 1. pag. 331 e I. 2. pag. 341 nota.
[13] ID. _ibid_. I. 2. pag. 207-8.
[14] BONFANTE P. _Diritto romano_. Firenze, Cammelli 1900. special.
pag. 157 in cui sono raccolti i resultati di numerosi suoi lavori,
diretti a chiarire questo punto importantissimo del diritto di Roma.
[15] Il CUTRONA (Circolo Giuridico 1904, pag. 218-228), in una sua
indagine sulla proprietà agnatizia in Roma, sostiene che i diritti
dei «filii familias» siano dei diritti riflessi a nessuno dei quali
è data in tutela un'azione diretta: non che il figlio, nessuno, per
esempio, avrebbe azione per impedire al padre di spogliare i suoi
discendenti; indirettamente, però, l'assemblea, tutelando gli interessi
della collettività, provvede agli interessi di questi figli. Ma, a
parte l'esattezza di alcune comparazioni con altri popoli primitivi, il
CUTRONA si limita a mettere in luce il fatto, facilmente comprensibile,
che l'organo tutore della collettività protegge indirettamente anche
quei componenti che, pur non essendo con essa in immediato contatto,
fanno parte integrante e vitale del nucleo sociale.
[16] Il MOMMSEN, _Disegno del diritto pubblico romano_ trad. BONFANTE
Milano, 1895 pag. 33, trova ozioso avanzar delle congetture sul
rapporto tra le case di città in possesso privato e la partecipazione
dei loro possessori agli agri gentilizi. A prescindere dal riflesso
germanistico dell'idea della sors barbarica, che sembra inspirare
questa frase, mi pare indubbio che il problema debba esser impostato
diversamente. Nè la casa privata nè la partecipazione agli agri
gentilizi sono elementi fondamentali di paragone: quella non ha valore
se non in quanto custodisce e conserva i sacra; questa non è che una
delle conseguenze, e forse non la maggiore, dei benefici che risentono
coloro che formano l'assemblea deliberante dello Stato, per partecipare
alla quale è necessaria la proprietà di quella determinata casa.
[17] _Festo_. 247: Patres.... agrorum partes attribuerant tenuioribus
ac si liberis suis.
[18] Inquilinus — dice il DE MARCHI _loc. cit._ pag. 288 nota 28 — sta
a «incola» come «libertus» sta a «libertinus» e si usò prima forse
come contrapposto ad «exquilinus» ossia abitante delle «exquiliae»
cioè della parte unita a Roma solo posteriormente. E ci si avvicina a
Festo che definisce l'«inquilinus», come colui «qui eumdem colit focum
vel eiusdem loci est cultor». L'unica idea contenuta nell'etimologia
della parola è quella del domicilio. Infatti così l'«inquilinus» come
l'«exquilinus» sono del pari esclusi dalla partecipazione alla vita
pubblica.
[19] DALLARI G. _Le nuove dottrine contrattualiste intorno allo
Stato, al diritto ed alla società_. Modena 1901. — ID. _Il nuovo
contrattualismo nella filosofia sociale e giuridica_. Torino 1911.
[20] La derivazione di _moenia_ da _munera_ mostra quanto ne dovevano
esser gravosi la costruzione e il mantenimento.
[21] _Praetor_ indica veramente il capo dell'esercito, ma questo non è
costituito che dai cittadini.
[22] WILLEMS _loc. cit._ pag. 48.
[23] PACCHIONI _loc. cit._ pag. 105-107.
[24] ZDEKAUER L. _Mille passus e continentia aedificia_ in _Bullettino
dell'Istituto di Dir. Romano_, vol. II fasc. VI.
[25] _Dig_. L. 16. 154.
[26] _Ibid_. XXVII. l. 13. 2.
[27] BONFANTE P. _La progressiva diversificazione del diritto pubblico
e privato in Riv. Ital. di Sociol_. 1902.
[28] r. XCI.
[29] r. XVII.
[30] PACCHIONI _loc. cit_. pag. 189-90.
[31] Dalla legge di Costantino del 346 (_Cod. Theod_. X. 8. 4)
confrontata con l'altra di Arcadio e Onorio del 395 (_Ibid_. X. 9. 2)
e con quella di questi due imperatori del 400 (_Ibid_. XI. 20. 3) si
rileva che solo in quest'anno i «praedia urbana» cominciarono a pagare
la _tertia_ che consisteva nel pagare ogni tre anni il reddito di un
anno intiero.
[32] _Dig_. XXVII. 9. leg. 1. § 2.
[33] È tipica la disposizione del _Cod. Theod._ XII. 11. 1. riportata
anche nel _Cod. Just._ XI. 32. 2.
[34] _Cod. Iust_. V. 37. 22.
[35] _Dig_. L. 16. 198.
[36] Da Plinio (N. H. XIX. 19. 50) sappiamo che «in duodecim tabulis
legum nostraram nusquam nominatur _villa_: semper in significatione ea
_hortus_, in horti vero _heredium_». Da questo passo, oltre la conferma
della forza dell'immobile ereditario nella costituzione di Roma, si
vede come fossero privi di ogni importanza i beni lontani dalla città
(_villae_); mentre invece tutto si basava sulle terre entro la città
stessa o nella sua immediata vicinanza (_horti_): vicinanza determinata
dai «mille passus». Infatti _nei quis_, dicono le antiche norme (cfr.
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale. XII. Roma. 1884.
pag. 59) INTRA TERMINOS PROPIUS URBEM _ustrinam fecisse velit neive
stercus cadaver inserisse velet_.
È da notare l'uso dell'avverbio _intra_.
[37] Tale significato è dimostrato dalla legge tarentina che chiama
«domicilium» l'edificio coperto di tegole.
[38] Infatti, secondo FESTO, _loc. cit._ i sobborghi sono «continentia
aedificia itineribus regionibusque distributa, nominibusque
dissimilibus dispartita».
[39] _Mille passus cit._ pag. 281-82.
[40] Hermotino 24.
[41] _Corp. Inscr. Latin._ VIII. 1641.
[42] GUERIN V. _Étude sur l'île de Samos_. Paris, 1856 pag. 213.
[43] _Dig_. L. 16. 239. § 8.
[44] _Magistratus qui_ INTRAMURANUS _non est nec_ URBANUS, _etiamsi
administrator eius Romae est, ad urbem dicitur_. (_In_ IV. _Verr_. 6.
riportata dal FORCELLINI). Questo passo è da riconnettesi all'altro,
pure di ASCONIO (_in C. Verrem_. II. 2. 817. ed. ORELLI. _Cicero_. V.
pag. 208) _«Statim Romae et ad urbem»_.
[45] _Corp. Iscr. Lat._ V. 5446, 5447.
[46] _Ibid_. pag. 565.
[47] _Si melioribus viris_ (dice SIMMACO. _Ep_. X. 37) OFFICIA
INTRAMURANA _mandetis_.
[48] _Corp. Iscr. Lat._ II. 2428. Bracaraugusta. — _Sodalicium
Urbanorum. D. S. F. C._ — _Ibid_. II. 3244. — D. M. S. HI (sic) JACET
LAETUS ANNORUM XXV PIUS IN SUIS _collegium urbanum_ EI POSUIT etc.
[49] ORELLI. 110. — M. HERENNIO M. F. PICENTI COS (an. di Roma 720)
_Municipes_ MUNICIPI AUGUSTI _Intramurani_ PATRONO. _Id._ 3706. —
CN. CAEZIO ATH[ICTO] AALECTO INTER C[ENTUM]VIROS (OB) PIETATEM EX
M[UNIFICENTIAM] EIUS [E]RGA DIVINAM (et) MUNICIPUM AUGUSTI VEIOS
[CE]NTUMVIRI ET SEVIRI ET AUGUSTALES ET _Municipes_ [_In_]_tra.
Murani_ EX AERE QUOD (IN) ORCHESTRA CONLATUM EST [LU]DIS QUOS FECERUNT
[V]ERGILIUS COGITATUS [I]ULIUS SENECIO II VIRI.
_Corp. 1. Lat._ X. 5060. — P. TETTIO PF. RUFO FONTIANO. — Q. Tr. PL.
PR. _Altinates urbani_. — _Patrono D. D._
_Ibid_. IX. 1475. (Ligures Baebiani). — L. IRVINIO A. ... _civis
urbanus_.
IBID. IX. 982. (Compsa). — APRISCIUS PORRENDA — CURAVERUNT CUIUS
— DEDICATIONE DECURI — ONIBUS SINGULIS V. — _populo intramurum
morantibus_ X SINGULOS.
[50] _Ibid. Addit_. XI. 6257 (Aquilonia). — M. LUCCEIUS C. F. IIII
VIR AED. POT. PISCINAM PURGANDAM ET LORICAM IMPONENDAM DE _urbanorum
opereis coeravit_.
Cfr. anche IX. 3188. Anche la legge della colonia giulia genitiva (rub.
98) mostra che gli edili presiedevano alle opere pubbliche, ma mentre
secondo essa a tali opere era obbligato chiunque «intra eius coloniae
fines domicilium praediumve habet», qui al contrario sono obbligati
soltanto gli _urbani_, cioè quelli che abitano entro le mura.
[51] _Corp. 1. Lat._ IX. 2855 (Histrium). — HUIC ... (M. BAEBIS ...
SVETONIO MARCELLO) ... DECURIONES FUNUS PUBLICUM STATUAM EQUESTREM
CLIPEUM ARGENTEUM LOCUM SEPULTURAE DECREVERUNT ET URBANI STATUAM
PEDESTREM.
[52] _Corp. I. Lat._ IX. 2835. — HERCULI EX VOTO ARAM L. SCANTIUS L
LIB. MODESTUS VI VIR MAG. LARIUM AUGUST. MAG. _Cerialium Urbanorum._
L. D. D. D. — Addirittura tipico è il caso dell'iscrizione di Aventicum
(cfr. _Inscr. Helvet._ 155).
[53] A Rimini, per esempio, al tempo della colonia romana esistevano
tutti e quattro i borghi corrispondenti alle quattro porte. Cfr.
TONINI L. _Rimini avanti il principio dell'era volgare._ Rimini, 1848,
pag. 75. E gli esempi si potrebbero addurre numerosi a dismisura.
Costrettovi dall'economia del lavoro non ho potuto dare che un cenno
fugacissimo di questo fatto, completamente ignorato dagli storici
di Roma e del suo diritto, quantunque di importanza fondamentale: mi
riservo di tornarci con maggiore ampiezza in una trattazione a parte
per la quale ho già raccolto molto materiale.
[54] Altre ragioni, oltre quelle dello Zdekauer, si possono addurre
contro l'opinione mommseniana.
Il pomerio è un luogo sacro — effato — non perchè sia dentro le mura,
ma perchè è dentro il cerchio dei mille passi i quali costituiscono un
limite sacrale determinato così esattamente che entro di esso ci sono i
cittadini: fuori gli altri.
Il MANENTI — _Jus ex scripto e jus ex non scripto_ — in _Studi Senesi_
1906 vol. I pag. 247-48 — studiando la genesi dell'«jus civile»,
ha affacciata l'ipotesi che il diritto della «civitas» sia stato
considerato come l'«jus proprium civitatis» in contrapposto non al
diritto di altri popoli, ma ai costumi gentilizi dei gruppi antecedenti
alla «civitas» romana e cioè in contrapposto al diritto primitivo
di quei complessi tribali e gentilizi di stirpe diversa dai quali
fu composta l'«urbs». Io accedo in linea generale alla sua opinione;
ma ritengo indispensabile limitarla nel tempo alla costruzione delle
mura e nello spazio ai «mille passus», che chiudevano i varii elementi
nell'ambito preciso di un formidabile crogiuolo.
[55] DETLEFSEN. _Das Pomerium Roms und die Grenzen Italiens_. Hermes.
1886 XXI.
[56] UELSEN H. _Das Pomerium Roms in der Kaiserzeit._ Hermes. XXII,
1887.
[57] NISSEN E. _Die Stadtgründung der Flavier_ — Rheinisches Museum.
XLIX. 1894.
[58] MERLIN A. _A propos de l'extension du pomerium par Vespasien._ in
Mélanges d'archéologie et d'histoire. XXI, 1901. 1-2. pag. 97-115.
[59] ZDEKAUER _loc. cit._ pag. 288.
[60] _Dig_. L. XVI. 87.
[61] WILLEMS _loc. cit._ pag. 360.
[62] _Ann_. lib. XII. cap. XXIII-XXIV.
[63] Era una tradizione cara ai romani e facilmente spiegabile con
l'autorità del condottiero che per le sue conquiste avesse meritato
l'onore del trionfo. Per questo è accolta da A. GELLIO (_loc_. e
_ed_. cit. XIII. 14.), da VOPISCO (_Vita Aureliani_, 21.) e anche da
DIONE CASSIO nella sua storia (LIII. 2); ma dal fatto che allargare
il pomerio cittadino era permesso soltanto a chi avesse allargato i
confini dell'impero, non ne consegue che a _tutti_ quelli che avevan
fatto delle conquiste spettasse _di diritto_ tale facoltà; e tanto
meno poi che i limiti del pomerio si allargassero, quasi direi,
automaticamente, coll'allargarsi dei confini.
[64] _Dig_. L. 16. 147.
[65] _Dig_. L. 16. 238.
[66] _Ibid_. L. 2. 7. 52.
[67] _Cod. Theod._ Nov. dell'a. 445 al PP. Albino.
[68] _Instit_. I. II. 4.
[69] cfr. KARLOWA. _Römische Rechtsgeschichte_. Leipzig 1885 pag. 708 e
segg.
[70] _Dig_. L. 4. 4 § 2.
[71] Il _Cod. Theod._ XI. 11. 1. dice «forte».
[72] Il _Cod. Theod._ ibid. dice «ultimo subiugetur extio».
[73] Le parole fra parentesi sono quelle della legge di Valentiniano e
Valente non accolte nel codice giustinianeo.
[74] _Cod. Iust._ X. 10. 1.
[75] _Cod. Iust._ I. 47. Cfr. LIEBENAM. _Städteverwaltung im römischen
Kaiserreich_. Leipzig 1900, pag. 93 e segg.
[76] VIII. 5, 15, 24, 36, 65, 35, 53, 60, 34, 65, e XII. 16. 1. Per i
_mancipes balneorum et salinarum_ cfr. _Cod. Theod._ XI. 20. 3.
[77] I _mancipes_ o _praepositi_ non possono essere presi _ab ordine_
(curia) _nec a magistratibus_ (_duumviri_), ma preferibilmente devono
essere scelti fra i veterani che ne siano degni e si mostrino idonei.
_Cod. Iust._ XII. 41. 7. in cui è riportata la disposizione di Onorio e
Arcadio dell'a. 400 (_Cod. Theod._ VIII. 5. 84).
[78] Fu istituito da Augusto, ma più tardi assunto a spese dello
Stato da Nerva e Traiano, cfr. BONFANTE P. _Storia cit._ pag. 449.
e HIRSCHFELD O. _Untersuchungen auf dem Gebiete dev röm. Verwaltungs
Geschichte_. — Berlin, 1876. pag. 98-108.
[79] MARQUARDT I. _loc. cit._ pag. 132 e segg. a cui son da aggiungere
le numerose notizie date da Gotofredo.
[80] Patrimoniorum autem munera duplicia sunt: nam quaedam ex his
muneribus possessionibus sive patrimoniis indicuntur, veluti agminales
equi, vel mulae, et angariae atque verhedi. Dice Arcadio Charisio.
_Dig._ IV. 4. 18 § 21.
[81] _Cod. Theod._ VIII. 5. 1. Con Giustiniano solo per i coloni rimane
in vigore la legge di Onorio e Teodosio per la quale «colonos munquam
tìscalium nomine debitorum ullius exactoris pulsit intentio». _Cod.
Iust._ XI. 47. 15.
[82] _Ibidem_ II. 30. 2.
[83] _Cod. Iust._ X. 24. 1.
[84] Cfr. GOTOFREDO nel commento alla leg. 4. tit. 5. libro VII.
_Angaria_ nel cod. teod. (cfr. VI. 39. 2 e 5; e VIII. 5. 23) indica
propriamente il servizio di trasporto fatto con carri tirati da buoi
(due paia, secondo le disposizioni di Costantino, andate, però, assai
presto in disuso): mentre la _rheda_ era tirata da 8 mule nell'estate
e da 10 nell'inverno e il _birotum_ da tre (_Cod. Theod._ VIII. 8. 5.
e _Cod. Iust._ VIII. 5. 3.). E tale si mantiene anche dopo: cfr. _Cod.
Iust._ I. 2. 11 nov. XVII. 9 e nov. CXXVIII. 22 e il passo di PROCOPIO
(_Historia arcana_ XXIII) riportato dal LEICHT nei suoi _Studi sulla
proprietà fondiaria nel medio evo_. II. _Oneri pubblici e diritti
signorili_. Verona Padova. Drucker. 1907. pag. 46 nota 2.
_Parangaria_ era l'angaria prestata su una via diversa da quella
pubblica ed in cui mancavano le «stationes» a distanze determinate e
regolari.
A questo «cursus clabularis» prestavano gli animali i provinciali
(_Cod. Iust._ VIII. 5. 2, 5, 22.) mentre al cursus davano solo le
_operae_.
[85] _Cod. Iust._ XI. 48. 4.
[86] _Cod. Theod._ 14. 1. XI.
[87] _Ibidem_ leg. 26.
[88] LEICHT P. S. _Studi cit._ pag. 10-11.
[89] Questa _conlatio equorum_ si faceva «pro rerum necessitate,
ut instrueretur usus armorum, castrensi usu efflagitante» (cfr.
_Paratitl._ di GOTOFREDO lib. XI. 16.) ed era ben differente dal
_cursus publicus_.
[90] _Cod. Theod._ XI. 17. 1.
[91] Così SCHULTEN A. _Die römischen Grundherrschaften eine
agrarhistorische untersuchung_. Weimar. 1896. pag. 2-12.
Però la rigidità delle sue asserzioni deve esser limitata dalle giuste
riserve che fanno l'HIS. _Die domänen der römischen Kaiserzeit._
Leipzig. 1896. pag. 115-117 e BEAUDOIN E. _Les grands domanes dans
l'empire romain d'après des travaux recents_. Nouv. Rev. Histor. de
droit franc. et étrang. 1907. e segg. pag. 549 e segg. e SAVAGNONE F.
G. _Le terre del Fisco nell'impero romano_. Palermo. 1902. cap VI. pag.
188 e segg. e cap. IV. pag. 758 e segg.
[92] Cfr. VASSALLI F. E. _Concetto e natura del Fisco_. Estr.
_Studi Senesi_ vol. XXV sopra tutto § 5, pag. 27-31 in cui studia la
formazione del fisco imperiale e la sua individualizzazione.
[93] VASSALLI _loc. cit._ ritiene che anche il concetto di fisco
indichi semplicemente una personalità di diritto privato ed ha ragione
in linea generale; ma una più esatta valutazione dell'elemento
giurisdizionale non soltanto esterno — l'unico che egli abbia
considerato — cfr. pag. 57 e 58, — ma anche interno, avrebbe ridotto
questo concetto ai suoi giusti limiti e ne avrebbe mostrato la rapida
compenetrazione di elementi pubblici e come non sempre esso si presenti
quale persona giuridica di diritto privato. Cfr. infatti LEICHT _loc.
cit._ pag. 29-32.
[94] _Dig._ L. 6. 5 § 11. Coloni Caesaris a municipalibus muneribus
liberantur ut idoneiores praediis fiscalibus habeantur.
[95] _Cod. Theod._ I, 32. 7.
[96] Con questi coloni sono completamente assimilabili i coloni
_homologi — Cod. Th._ XI. 24. 6. _more gentilitio adscripti vicis_ —
non quelli _adscripti dominis_ — con le donne dei quali Valentiniano
e Valente proibirono nel 370 ogni connubio (_ibidem_ III. 1. 24) e
che essendo barbari, _gentiles_, erano addetti alla difesa dei valli e
dei fossati, avevano in compenso una terra da coltivare a certi patti:
oppure con certe condizioni — more gentilitio — veniva loro affidata
dallo Stato, al quale appunto corrispondevano le imposte, una terra da
coltivare.
[97] XI, 7. 2.
[98] _Loc. cit._, pag. 10-11.
[99] Con questa legge concordano e si coordinano la leg. ult. de
executor, et exactor, la leg. 31 de annona et tributis e la leg. 186 de
decurionibus.
[100] Oltre il notissimo passo di FRONTINO _ed_. LACHMANN pag. 53, 7.
«Habent autem in saltibus privati non exiguum populum plebeium et vicos
circa villam»; cfr. SCHULTEN A. _loc. cit._ pag. 45-46.
[101] Quei _tributarî_ di cui parla la legge giustinianea sono
i discendenti di quelli che nella legge teodosiana son detti
possessori e nel rifacimento tribonianeo sono chiamati _rusticani_. E
contemporaneamente comincia un lento moto di progressivo elevamento
che si compie dal basso per il quale i coloni si trasformano in
enfiteuti. Cfr. SOLMI A. _Storia del diritto italiano_. Milano. 1909.
pag. 89. Io condivido l'opinione del FUSTEL DE COULANGES. _Histoire
des institutions politiques de l'ancienne France_. Paris. 1889. pag.
601 che on appellait _tributarii_ dans la langue du quatrième siècle,
les hommes qui coltivaient le sol sans en avoir la propriété et sous
condition d'en payer une redevance.
A torto F. THIBAULT. _L'impôt direct dans les royaumes des Ostrogoths,
des Wisigoths et des Burgundes_. Nouv. Rev. Hist. de droit franc.
et étr. XXVI. 1902. ritiene che la parola «tributarius» della leg.
12. _Cod. Just._ XI, 48 (servos, vel tributarios, vel inquilinos
apud dominos suos volumus remanere) indichi solamente i coloni: essa
indica tutti quei «residentes in terra aliena» che non erano servi o
inquilini: i coloni ne formavano la massima parte, non la totalità. E
a minor ragione egli ricorda a questo proposito i passi di Cassiodoro
nei quali «tributarius» indica colui che paga il «tributum» ossia
il possessor. Quello è un rapporto di diritto privato: questo di
diritto pubblico. Invece mostra giustamente la discendenza diretta
del «tributum» pagato dai coloni nel secolo ottavo, dal «tributum»
dei _possessores_ romani. THIBAULT. F. _L'impôt direct et la propriété
foncière dans le royaume des Lombards_. Nouv. Rev. Hist. XXVIII. 1904
pag. 181, 82.
[102] Lo mostra chiaramente il tit. del Digesto _De officio
Procuratoris Caesaris vel Rationalis_.
[103] MARQUARDT I. _loc. cit._ pag. 116 e VASSALLI _loc. cit._
[104] BÖCKING. _Notitia dignitatum utriusque imperii._ Bonnae. 1839.
[105] BONFANTE P. _Manuale cit._ pag. 511.
[106] Cfr. WINDSCHEID trad. ital. I. § 146 n. 15 e indicazioni ivi
citate.
[107] RUDORFF F. _Gromatische Institutionen._ Berlino. 1852. pag. 393 e
segg.
[108] BRUGI B. _Dei pascoli accessori a più fondi alienati_, in
Archivio Giur. F. Serafini. 1886. XXXVIII. 1-2. ID. _Dei pascoli comuni
nel diritto romano germanico e italiano_, in appendice al Comm. delle
Pandette del GLÜCK VIII. pag. 42.
[109] ROBERTI M. _Dei beni appartenenti alle città dell'Italia
Settentrionale dalle invasioni barbariche al sorgere dei comuni_, in
Archiv. Giur. 1903. LXX. 1.
[110] CALISSE C. _Gli usi civici nella Provincia di Roma._ Prato. 1906.
[111] FINOCCHIARO SARTORIO A. _I beni comuni di diritto pubblico nel
loro svolgimento storico_. Città di Castello. 1908.
[112] _Dig._ XLIII. 8. fr. 2. § 21.
[113] _Dig._ XLIII. II. fr. 1. § 2.
[114] FERRINI C. _Pandette cit_. n. 220 pag. 272-73.
[115] _Cod. Theod._ Nov. XXIII.
[116] Per la _pensio_ dovuta per l'occupazione di suolo pubblico cfr.
_Cod. Iust._ XI. p 9. 1. da mettere in relazione con il tit. 7. Ne quid
in loco publico vel itinere fiat. _Dig._ XLIII. e specialmente leg. 2.
§ 17. Sul «vectigal» cfr. LIEBENAM. _loc. cit._ pag. 312 e segg.
[117] Su questa triplice distinzione vedi le belle pagine del MOMMSEN e
del MARQUARDT nel manuale citato vol. 1 e 2.
[118] RANELLETTI O. _Concetto natura e limiti del demanio pubblico_ in
Riv. Ital. per le Sc. Giurid. vol. XXV. pag. 195 e segg.
[119] VASSALLI F. E. _loc. cit._, pag. 46-59 § 11-15.
[120] BONFANTE P. _La progressiva diversificazione del diritto pubblico
e privato_ in _Riv. ital. di sociologia_. 1902.
[121] Che il diritto romano non ammetta la consistenza giuridica di
un patrimonio immediatamente destinato a fini determinati e duraturi,
amministrato da persone fisiche, è dimostrato dal fatto che si
attribuisce la funzione ad una persona collettiva preesistente.
Tale è la base delle istituzioni alimentarie. Cfr. FERRINI, _loc.
cit._, n. 79, pag. 107 e SCHUPFER F. _Il diritto privato dei popoli
germanici con speciale riguardo all'Italia_, vol. I. Lapi. 1907. pag.
163-65.
[122] _Dig_. L. 16. 15. Ulpiano.
[123] _Dig_. I. 1. § 2. Ulpiano.
[124] SCHULTEN A. _Die Landgemeinde im römischen Reichs_, in Philologus
LIII. N. F. VII. Berlin 1895, pag. 629-686. Non mi pare si possa
accogliere, almeno nella forma con cui l'A. l'espone, la teoria della
distinzione dei castella in autonomi e incorporati; ma mi sembrano però
decisive le prove da esso addotte per dimostrare come la divisione in
_pagi, vici e castella_ sia anteriore alla dominazione romana e comune
a tutte le popolazioni italiche. A questo proposito sono fondamentali
le ricerche del VOIGT. _Drei epigraphische Constitutionen Constantin's
des Grossen und ein epigraphisches Rescript des Praef. Praet.
Ablarius_. Leipzig. 1860. pag. 53-81
[125] Oltre le belle pagine del BONFANTE basta a provare la persistenza
di questi elementi una semplice scorsa alle _Inscriptiones Aemiliae
Etruriae Umbriae Latinae_ del BORMANN. Berlin 1888, nel _Corp. Inscr.
Lat._ vol. XI. Di Mantova, «Tuscorum trans Padum sola reliqua» (PLINIO.
_Natur. Hist._ III, 130) Virgilio ci dice che «non genus omnibus
unum — Gens illi triplex populi sub gente quaterni». Rimini, Budrio,
Ravenna ed altre si vantavano umbre anche nell'età imperiale (STRABONE.
_Cosmographia_ V. 214, 216, 217. — PLINIO. _Nat. Hist._ III, 115).
Quanto ai latini Gaio dice (I, 79) che «proprios populos, propriasque
civitates habebant». Per gli Etruschi cfr. DUCATI P. _Osservazioni
archeologiche sulla permanenza degli Etruschi in Felsina_ in Atti
e Mem. della R. Deput. di Stor. Patr. per le Prov. di Romagna ser.
III, vol. XXVI, 1908, pag. 54-91. Per il loro diritto l'opera, un po'
manchevole, di C. CASATI _Elements du droit étrusque._ Paris 1895.
[126] Oltre il MOMMSEN ed il MARQUARDT cfr. MENNESSIER M. _De la ferme
des impôts et des sociétés vectigaliennes_. Nancy. 1888. e LEFEBRE F.
_De la société en general et specialment de la société vectigalienne en
droit romain_. Rennes. 1888.
[127] _Dig_. L. 1. fr. 2, § 4.
Notissimo, a questo riguardo, è il passo di Gaio III, 145.
A proposito dei «fundi vectigales» ricordati nella nota I a pag. 43
destinati ad istituzioni alimentarie bisogna fare un'osservazione.
Donatario, nel caso di Plinio, che donò i propri beni al municipio
di Como, per riprenderli gravati da un «vectigal» molto inferiore al
loro reddito, per poter trovar sempre uno «a quo ager exerceatur»,
è il municipio, con l'onere della prestazione alimentaria. Ma — ed
è cosa del massimo rilievo — il soggetto non è la città, ma il fisco
imperiale il quale dà a mutuo i denari ai «possessores», ha un credito
corrispondente ed impiega un suo funzionario per esigere gli interessi
e devolverli alla cassa alimentare che non è che un dipartimento
dell'amministrazione fiscale, cfr. FERRINI, _loc. cit_., n. 69-80 e
sopra tutto pag. 111-112 e SEGRÉ G. _Sulle istituzioni alimentarie
imperiali_ in _Bull. Istit. di Dir. Rom_. II, 1889, pag. 78-106. Da un
«nudum preceptum» (Dig. XXX, 114, 14 quia talem legem testamento non
possunt dicere) si va al legato ad una città (_Dig_. XXXII, 38, 5) ed
al fisco direttamente (Inscriz. di Preneste. _Corp. Inscr. Latin._,
XIV, 2234). Ora quando si pensa che alle «civitates» (municipia e
coloniae), è stata ristretta la capacità negli ultimi tempi della
repubblica e che l'autorizzazione imposta loro dalla legge giulia o
dalle due di tal nome, estesa poi a tutto l'impero con senatoconsulti
(Dig. III, 4, fr. 1, princ.) e costituzioni imperiali (_Dig_. XLVII,
22, fr. 1, 3.), non è affatto un conferimento di personalità giuridica,
ma ha un mero significato politico; si vede come (anche nel caso in
cui la volontà di un singolo ponga delle condizioni per perpetuare uno
scopo determinato e scelga come mezzo la città, il municipium), sul
substrato della volontà del singolo si innesta quella dello Stato, di
fronte al quale l'entità giuridica della città sembra attenuarsi fino a
metter quasi direttamente a contatto il singolo con il Fiscus.
Fu l'imperatore Leone che permise alle città di vendere i beni avuti
«hereditatis vel legati seu fideicommissi aut donationis titulo» e
solo allo scopo «ut summa pretii exinde collecta ad renovanda sive
restauranda publica moenia dispensata proficiat» (_Cod. Iust_. XI, 31,
leg. 3.).
[128] MARQUARDT I. _loc. cit._ pag. 193.
[129] A Capua, per es., tutto il territorio fu incamerato nel demanio
pubblico, (LIVIO 26, 16, 18) mentre abitualmente era il terzo (DIONISIO
2, 35, 50, 53) e qualche volta la metà (LIVIO 36, 39, 3) cfr. MARQUARDT
_loc. cit._, pag. 192 e segg.
[130] Per Italiam nullus ager est tributarius, sed aut colonicus
aut municipalis aut saltus privati, dice FRONTINO (_ed. cit_. pag.
35). Ma, anche ammettendo che ce ne fossero, la teoria del Rudorff
rimarrebbe inaccettabile perchè il fatto che il vero «vectigal» deve
esser raccolto dai pubblicani è l'indice della differenza sostanziale
che passava fra i beni dello Stato — populus romanus — e quelli delle
città: pubblici i primi, privati i secondi: «sola ea publica sunt quae
populi romani sunt», dice ULPIANO; «civitates privatorum loco habentur»
conferma GAIO, _Dig_. L, 16, 17. Cfr. VASSALLI, loc. cit. pag. 53.
Nell'epoca imperiale questo concetto si modifica profondamente.
Cfr. _Dig_. L, 16, 16; ma al secolo quarto si avevano ancora tracce
rilevanti della varietà di condizione giuridica in cui si trovavano i
beni una volta costituenti l'«ager publicus» e poi ceduti ai privati.
Cfr. il noto passo di ARCADIO CARISIO _Dig_. L. 4, 18, § 25.
[131] _Cod. Theod._ X, 3, 2. Saltus qui significa pascolo. Cfr.
_Cod. Iust._ II, 66, _Cod. Theod._ leg. 2 de pascuis, FRONTINO. _De
controversiis agrorum_ (ed. Lachmann) pag. 17, 18, 19, 54 FESTO (BRUNS.
_Fontes_, VI, Aufl. 1893, II, pag. 36), VARRONE, _De legibus_, V, 36.
La proibizione ai curiali si mantiene e si fa anche più rigida
nel diritto giustinianeo, nel quale, non solo «decurio etiam suae
civitatis vectigalia exercere prohibetur» (_Dig._ L, 2, 6, § 2), ma si
impediscono anche le locazioni per interposta persona (_Dig._ L, 8. 2,
§ 1).
[132] _Cod. Theod._ X, 3, 5. Aedificia, hortos, atque areas aedium
publicarum et ea reipublicae loca quae aut includuntur moenibus
aut pomeriis sunt connexa, vel ea quae de jure templorum, aut per
diversos petita aut aeternabli domui fuerint congregata vel civitatum
territoriis ambiuntur sub perpetua conductione, salvo dumtaxat canone,
quem sub examine habitae discussionis consistit adscriptum, penes
municipes collegiatos et corporatos urbium singularum conlocata
permaneant omni venientis extrinsecus atque occultae conductionis
ademptatione submota.
[133] _Dig._ I, 8, 6 § 1.
[134] _Cod. Theod._ XV, 1, 46.
[135] _Dig._ L. 16. 211.
[136] _Ibid._ L. 16. 60.
[137] _Dig._ I. 8. 8 § 2.
[138] Ne è un esempio evidente la disposizione di Leone ed Antemio
del 468, riportata nel codice teodosiano (XI. 24. 6) ed accolta da
Giustiniano (_Cod_. X. 55 l. un.), che proibisce agli «habitatores
metrocomiae» di vendere i loro beni ad estranei.
[139] L'avverbio _penes_ è usato dalla legge bene a proposito: penes te
est quod quodadmodo possidetur. (_Dig._ L. 16. 63. ULPIANO).
[140] _Dig_. L. 1. 1 § 1.
[141] _Dig_. L. 16. 228.
[142] _Dig_. L. 16. 239 § 6 POMPONIO. Del resto è da ricordare a questo
proposito come la vita dei romani si accentrasse nella città. Cfr.
SCHULTEN A. _Die Landgemeinde cit._ pag. 633 e segg.
[143] Cfr. § 4 e 5.
[144] Praedium... et ager et possessio huius appellationis species
sunt. _Dig_. L. 16. 115. GIAVOLENO.
[145] LABEONE ritiene «loci appellationem non solum ad rustica verum ad
urbana quoque praedia pertinere»; cfr. _Dig._ L. 16. 60 e specialmente
§ 1.
[146] Non c'è neanche bisogno di dire che con la distinzione dei beni
seguita dalle leggi costantiniane ed onoriane non ha nulla a che vedere
quella di ULPIANO, secondo la quale «urbanum praedium non locus facit
sed materia» (_Dig._ L. 16. 198). Tanto è vero che invece di _praedia_
si parla di _loca_.
[147] Per il loro numero cfr. LIEBENAM _loc. cit._ pag. 229 e segg.
Per le funzioni cfr. DECLAREUIL _loc. cit._ pag. 331 e segg. e SOLMI
_Storia cit._ pag. 24-25.
[148] Questo concetto è confermato dalla condizione dei beni comuni
delle colonie. Tutti i coloni erano in uguale posizione di fronte allo
Stato, uguali erano gli oneri, uguali i diritti; e la concessione,
per la quale e secondo la quale godevano delle terre, era un atto
che ne fissava _ex novo_ i limiti e le prerogative. Oltre alla terra
individuale, ce ne era un'altra che, appunto per essere comune a
soggetti uguali, era comune a tutti e della quale l'alta sovranità
spettava allo Stato per il riconoscimento di un modestissimo canone:
«vectigal, quamvis exiguus praestant». Appunto perchè rilasciata non
ad una preesistente città, ma a coloro, come singoli, che avrebbero
formato il nucleo cittadino, solo l'unanimità dei consensi dava luogo
ad una valida alienazione. Nelle colonie mancava quella _plebs_ che,
non avendo obblighi, non aveva (fatta eccezione di Roma) diritti e
non c'era il precedente stato di cose da considerare: se, quindi,
lo Stato, date le condizioni ed i fini speciali in cui la colonia
veniva dedotta, riteneva che alcuni beni fossero necessari all'uso di
tutti, ne proibiva l'alienazione. Nel caso della _Colonia Genetiva
Julia_, per esempio, erano di uso comune così le piazze e le strade
e gli _aedificia_ in genere, su cui tutti camminavano e di cui tutti
godevano, come le selve da cui tutti traevano le legna, come i terreni
adibiti alla pastorizia ed all'agricoltura per il sistema relativo
di sfruttamento del suolo (cfr. _Lex colon. genetivae Iuliae,_ r.
LXXXII). Bisogna inoltre considerare che su tutte indistintamente le
terre della colonia gravava l'obbligo della difesa del territorio, che
era il fine per cui la colonia stessa era stata dedotta. Ora le terre
dei singoli potevano essere vendute, perchè l'onere rimaneva sulla
terra: non così le terre pubbliche le quali dovevano rimaner sempre in
tale condizione che chiunque ne fruiva, anche temporaneamente, fosse
soggetto ai carichi militari: «Qui in ea colonia intrave eius coloniae
fines domicilium praediumque habebit neque eius coloniae colonus erit,
is eidem munitioni uti colonus parebo» (cfr. _ibid._ r. XCVIII).
[149] LÖNING E., _Geschichte d. deuts. Kirchenrechts_, II. pag. 4-5.
[150] ZDEKAUER L., _Mille passus cit._, pag. 281-82.
[151] Quando il concetto della cittadinanza romana comincia a perdere
di rigidità, la ripercussione naturalmente si fa sentire su quello
dell'incolato, il quale si avvantaggia di tanto di quanto l'altro si
attenua. Si tende ad un equiparamento, raggiunto il quale, la città
accetta le divinità del suburbio e questo quelle della città. Però
questo equiparamento avvenne molto lentamente: la proibizione di
seppellire e bruciare cadaveri entro le mura — che presuppone identiche
divinità nelle città e nel territorio adiacente — malgrado i reiterati
comandi degli imperatori (_Dig._ III. 44. 12. _Cod. Theod._ IX. 17.
6) non fu attuata che a stento per la tenace opposizione di numerosi
regolamenti municipali (_Dig._ XLVII. 13. 3 § 5. ULPIANO).
[152] CORP. INSCR. LATIN. X. 1, 814, 853, 924, 1042 etc.
[153] L'IMBART DE LA TOUR, _La paroisse rurale cit_. ha acutamente
osservato che la chiesa cattolica tentò sempre di soppiantare il
paganesimo insediandosi negli stessi luoghi ad esso destinati, per
fruire della forza dell'abitudine, per cui si tende a continuare ad
andare dove si è sempre andati.
[154] LUPUS M. _De parochiis ante annum Christi millesimum_. Bergomi.
1788. Diss. II. cap. IV. pag. 164 e segg.
[155] TROYA. _Cod. Dipl. Lang._, IV. 1. num. 151. pag. 381.
[156] Il DECLAREUIL (_loc. cit._ XXVI. 1902. pag. 234-67. 437-68.
554-607. XXVIII. 1904. pag. 306-368. 474-500), oltre a credere che
la decadenza sia cominciata assai tardi, pensa che il cristianesimo
non abbia apportato alcun turbamento alla costituzione dell'impero.
Per quel che riguarda la Chiesa si può accedere senza difficoltà
alla sua opinione, a sostegno della quale sta, anzi, un argomento
fondamentale, del quale il Declareuil non si è giovato. È difficile
ammettere che avanti il riconoscimento ufficiale, iniziato con l'editto
di Milano, il cristianesimo riuscisse, anche sotto il governo dei più
miti imperatori, a modificare un regime che dava ai sacerdoti pagani
un'elevata condizione sociale ed un saldo substrato economico (cfr. A.
CRIVELLUCCI, _Intorno all'editto di Milano_ negli Studi Storici IV,
pag. 267 e segg. e CARASSAI C. _La politica religiosa di Costantino
il Grande e la proprietà della Chiesa_ in Arch. Soc. Romana di St.
Patr. XXIV. 1901 e bibliografia ivi citata). Ma, per il resto, le sue
conclusioni non sono accettabili; e prima di tutto, anche non tenendo
conto del metodo con cui egli ha raccolto d'ogni dove materiali e
notizie senza considerare l'immensa varietà dell'impero, tolgono vigore
alla sua conclusione le lacune, dall'autore stesso confessate, nel
quadro delle istituzioni, alcune delle quali tutt'altro che lievi:
così per i _curatores_ dell'ultimo tempo repubblicano e dei primi
secoli dell'impero, e per i _munera_, dei quali abbiamo da Scevola e da
Arcadio Carisio una tripartizione (_personalia, patrimoniorum, mixta_)
puramente esemplificativa, mentre sarebbe stato proprio da un esame di
questi _munera_ che si sarebbe potuto dimostrare — se possibile — che
le condizioni dell'impero d'occidente non erano ancora in decadenza. E,
inoltre, la riforma di Diocleziano (a. 282) e quella ancor più grave
di Galerio (a. 311) investono troppo profondamente tutto l'organismo
statuale perchè si possa ammettere che indichino uno stato di cose
temporaneo e non maturato da tempi lontani.
[157] BAUDI DI VESME B. _L'origine romana del comitato longobardo e
franco_, in Atti del Congr. Intern. di Scienze Storiche. Roma, 1904.
vol. IX pag. 231 e segg.
Dell'esistenza di questo _Comes_, di cui si conoscono molti altri
esempi oltre i due soli citati dal Baudi di Vesme, non si può dubitare;
ma questi, tratto dall'amore della teoria gabottiana sull'origine
signorile del comune, è caduto in un equivoco. Questi _Comites_
esistono, è vero, ma sono ufficiali dello Stato, non, come egli
crede, ufficiali municipali. Anzitutto non si può credere che una
modificazione così profonda nelle istituzioni municipali non abbia
lasciato qualche segno nei documenti relativi alla diocesi italiciana
dai tempi di Diocleziano alla caduta dell'impero d'occidente; mentre
ciò è escluso dalle accurate indagini del COZZARELLI (cfr. _Studi
di Storia e Diritto_ vol. XXIV 1. 2. 3. 4). E, di più, nessuna
delle formule dei territori in cui le curie e le gesta sono rimaste
anche dopo la loro sparizione dall'Italia (cfr. ZEUMER K. _Formulae
merowingici et karolini aevi_, in Mon. Germ. Hist. Legum. V.), nè
alcun documento tra quelli, relativamente non scarsi, a noi pervenuti,
ricorda il _comes_ al posto del _defensor_ e degli altri ufficiali
municipali (cfr. i doc. editi dal MARTÈNE e DURAND, dall'IMBART DE LA
TOUR, dall'ESMEIN, dal _Tardif_, etc.). E nemmeno in via eccezionale
si può ammettere carattere municipale e cittadino in quel conte
di Marsiglia del 440, su cui il Baudi d. V. poggia tutta la sua
argomentazione. Varî lavori serî ed autorevoli, per quanto a lui
sconosciuti, quali quello del DUVAL-ARNOULD (_Études d'histoire du
droit romain au V siècle d'après les lettres et le poème de Sidoine
Apollinaire_. Paris. 1888). quello dell'ESMEIN, a proposito di alcune
lettere di Sidonio Apollinare (nelle sue _Mélanges d'histoire du droit
et de critique_, Paris 1886, pagina 379 e segg.), e quelli dell'ALLARD
(in Rev. des questions hist. 1908), dimostrano in modo irrefutabile che
esso non differiva dai conti così esaurientemente studiati da Gotofredo
(cfr. il _Glossarium_ al _Cod. Theod_. e cfr. anche ciò che sotto
questa voce dice il DE RUGGERO. _Dizionario epigrafico di antichità
romane_. II. 1. pag. 468-530). Nei primi secoli dell'impero, a capo
di ogni provincia stava un _rector_ munito d'_imperium_, nominato
dall'imperatore, incaricato della sorveglianza delle amministrazioni
municipali. Più tardi, per i bisogni della difesa e per la pronta
decisione delle numerose liti, tali divisioni apparvero troppo ampie;
onde, a volta a volta che se ne sentiva più impellente il bisogno,
furono inviati e stabiliti nelle città dei _comites_ con le loro
_comitivae_. Così li troviamo a Napoli, a Ravenna, a Roma, a Siracusa
(cfr. GAUDENZI A. _Un'antica compilazione di dir. rom. e visig. con
alcuni frammenti delle leggi di Eurico_. Bologna. 1886. pag. 109-111
e _Mayer E._ _Ital. Verfassungsgesch_. Leipzig. 1910. II. pag. 109).
Essi come provano le formule di Cassiodoro, mantengono inalterato
il carattere e le funzioni degli antichi _rectores_, dai quali
differiscono solo per la minore estensione del territorio affidato alla
loro sorveglianza.
E nemmeno sono ufficiali municipali, contrariamente a ciò che crede il
BAUDI D. V., i _comitiaci_ ricordati nel papiro reatino del 557 (MARINI
_Papiri diplom._ n. 79, pag. 121): le formule di Cassiodoro (_Variar._
II. 10-11 — V. 6. — VIII. 27), da lui non citate, la nota iscrizione
piemontese (ed. MARINI _loc. cit._ pag. 266 nota 28) ed un passo di
Scevola (_Dig._ XXVI. 8. leg. pen.) dimostrano all'evidenza che in
alcuni casi di tutela e curatela, concernenti famiglie distinte e
ragguardevoli, l'atto si rogava presso il _Procurator Caesaris_, che è
tutt'altro che una magistratura municipale (_Inter Curatorem minoris et
creditorem minoris acta sunt apud Procuratorem caesaris infrascripta_
etc. Cfr. anche MAFFEI S. _Historia diplomatica_ etc. Mantova. 1727.
pag. 57).
[158] I _minores possessores_ erano aggregati alle curie per gli oneri,
ma, e questo è il punto fondamentale, la riscossione dei tributi da
essi pagati non era affidata nè al curator, che sappiamo eletto _ad
colligendos civitatis publicos reditus_ (_Dig._ L. 4. 18 § 9) nè ai
curiali, ai quali spettava l'esazione della _capitatio plebeia_ (_Cod.
Just._ XI. 28. 2), ma bensì al _defensor_ (cfr. LÉCRIVAIN CH. _Le sénat
romain depuis Dioclètien_ in Bibl. de l'Ecole d'Athènes et de Rome,
vol. 411. Paris. 1888. pag. 48 e LEICHT P. S. _Studi cit._ II. pag.
27).
[159] A torto il BAUDI DI VESME dice che i _defensores_ furono
istituiti in un'epoca molto antica, a somiglianza dei tribuni della
plebe di Roma. La _defensio_, cui egli accenna, non ha affatto
carattere pubblico: è la difesa, la rappresentanza in giudizio della
città. Di essa parlano in modo da togliere ogni dubbio ULPIANO (_Dig._
L. 4. 16), ERMOGENIANO (_Dig._ L. 4. 1 § 2. _Defensio civitatis_ id
est ut _syndicus_ fiat): e da ARCADIO CARISIO (_Dig._ L. 4. 18. § 3
_Defensores_ quos Graeci _syndicos_ appellant) per la sua natura,
rilevata da tempo (cfr. BETHMANN-HOLWEG. _Der Civilprozess des
gemeinen Rechts_. II. pag. 415 e segg.) è distinta anche da quella
della rappresentanza (_syndicus_) dei collegi (FERRINI _loc. cit._ n.
73 pag. 99). Il _defensor_ è ricordato per la prima volta nel 365. La
comparazione con i tribuni della plebe è una inesatta idea di CUIACIO
(cfr. _Opera omnia_. Paris. 1874. I. col. 63 e III col. 55-56).
Come si vedrà non solo non condivido l'opinione di coloro che ritengono
che l'elezione del _defensor_ fosse fatta con il suffragio universale
(CHÉNON E. _Étude historique sur le Defensor Civitatis_ in Nouv. Rev.
Histor. XIII. pag. 332-33); ma non mi sembra nemmeno da accogliere
l'interpetrazione predominante (cfr. LIEBENAM. _loc. cit._ p. 449)
della nota legge di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio dell'anno
387 (_Cod. Theod._ I. 29. 2) e dell'ancor più nota _Interpretatio_,
che spiega il _decretum_, con il quale le città devono eleggere il
_defensor_, come il _consensus civium_ e la _subscriptio universorum_.
[160] Riportati nel concilio di Reggio dell'855. MANSI, _loc. cit._
XIV. col. 216.
[161] Cfr. LIEBENAM. _loc. cit._ pag. 136 e segg.
[162] _Cod. Just._ XI. 69. 8 e VIII. 12. 7.
[163] Ne dette per il primo l'esempio Giuliano l'Apostata nel 362.
Cfr. _Cod. Theod._ X. 3. 1. confermato da AMMIANO MARCELLINO. (_Rerum
Gestarum libri qui supersunt._ Leipzig. 1874-75. libr. XXV. cap. IV)
che parla di _vectigalia civitatibus restituta cum fundis_. Ma le
distrazioni non cessarono: Teodosio nel 443 ne ordina nuovamente la
restituzione (_Cod. Theod. nov. Theod._ XXIII).
[164] _Cod. Just._ X. 48. 1.
[165] _Cod. Just._ VIII. 12. 12.
[166] Hoc facto impendiis ordinandis (dicono ARCADIO e ONORIO) ut
adscriptio currat pro viribus singulorum, deinde adscribantur pro
aestimatione operis futuri territoria civium.
[167] _Cod. Theod._ VII. 13. 6. a. 370. VALENTE.
[168] Cfr. LEICHT P. S. _Studi cit._ II. pag. 15-16, e la bella
osservazione del MOMMSEN (_Das römische Militarwesen seit Diokletian_
in Hermes. XXIV, pag. 239 e segg.) da lui riportata.
[169] _Cod. Theod._ X. 20. 2. a. 358. _gyneciarii_. — X. 19. 5. a. 369.
_metallarii_. — X. 22. 4. a. 888. _fabricenses_. — XII. 1. 146. a. 396.
_collegiati singularium urbium_. XIV. 7. 1. etc.
[170] L'uso delle armi era proibito a chi non apparteneva all'esercito.
CICERONE (_Verrin_. V. 3) ricorda l'editto di L. Domizio pretore di
Sicilia che proibiva _ne quis telum haberet_ e gli altri editti _ne
quis servus cum telo esset_. PLINIO (_Nat. Hist._ XXIV. 14) ricorda una
simile ordinanza emanata per Roma durante il terzo consolato di Pompeo.
Nell'anno 364 Valentiniano e Valente avevano emanato una disposizione
analoga passata poi nel Codice giustinianeo (XI. 46. 1.) che restaurò,
per questo, un uso accolto anche dai Goti e da Teodorico che _ut nullus
romanus usque ad cultellum uteretur vetuit_. Cfr. TAMASSIA N. _Alcune
osservazioni sul Comes Gothorum_, in _Arch. Stor. Lombardo_. 1884. pag.
415 nota 4.
[171] _Cod. Theod. Nov. Valent._ III. T. IX a. 440. _De reddito jure
armorum_.
[172] Tanto l'uno che l'altro sono un _edictum ad populum_. Su di
esso, oltre il magistrale e sempre giovane commento di GOTOFREDO, cfr.
GAUDENZI A. _L'opera di Cassiodorio cit._, pag. 301 e segg.
[173] _Cod. Theod. Nov. Valent._ V. 2 e 3. a. 440.
[174] A Roma appare già formato nel 640. Cfr. _Liber Pontificalis_ ed.
DUCHESNE. I. pag. 329.
[175] _Cod. Theod. Nov. Theod._ XXIII. _De locis R. P.... restituendis_.
[176] Gli imperatori cedettero _completamente_ alle città il diritto
di proprietà e di disposizione sui beni pubblici. La riprova è
data dal fatto che la nomina del _curator_, il quale dapprima è un
funzionario imperiale, la cui mansione specifica è il coordinamento
dell'autonomia locale con l'unità dell'impero (cfr. LÈCRIVAIN CH. _Le
mode de nomination des Curatores Reipublicae_ in _Mélanges d'Arch. et
d'Hist._ 1884. IV. 3-4. pag. 356 e segg. e la memoria del LIEBENAM in
_Phylologus_ vol. 4, pag. 290 e segg.), diviene elettiva (_Cod. Theod._
XII. 2. 171), non quando e perchè, come crede il LÈCRIVAIN, le città
perdono i loro beni, ma quando l'imperatore lascia alle città, purchè
si difendano, il libero uso delle proprietà.
[177] _Cod. Theod. Nov. Maior._ Tit. 3.
[178] _Cod. Theod. Nov. Theod._ II. 24 § 4. _Cod. Just._ XI. 60. 3.
Cfr. anche LEICHT, _Studi cit._ II. pag. 41.
[179] _Lex colon. Genetivae Juliae_ r. 98.
[180] _Cod. Just._ XII. 41. 5. a. 413.
[181] _Cod. Theod. Nov. Maior._ Tit. 3.
[182] _Cod. Just._ I. 1. 4.
[183] TAMASSIA N. _Alcune osservazioni intorno al Comes Gothorum cit_.,
pag. 248.
[184] GAUDENZI A. _L'opera di Cassiodorio a Ravenna_, in «Atti e Mem.
R. Dep. Stor. Patr. di Romagna». 1886. pag. 427.
[185] Editto di Teodorico § 69.
[186] CASSIODORO _Variarum_ VII, 11, 12.
[187] BRUNNER. _Zur Rechtsgeschichte d. röm. u. germ. Urkunden_, pagine
113 e segg., 124 e segg.
[188] TAMASSIA N. _Fonti gotiche della storia longobarda_, in «Atti
Regia Accad. di Torino», 1896-97, vol. XXXII, pag. 683-707. ID. _Una
professione di legge gotica in un documento mantovano del 1045_,
in «Arch. Giuridico», 1902. ID. _Le professioni di legge gotica in
Italia_, in «Atti e Mem. R. Accad. Sc. Lett. Arti in Padova», vol. XIX,
disp. I, pag. 14 dell'estr.
[189] GAUDENZI A. _Gli editti di Teodorico e di Alarico e il diritto
romano nel regno degli Ostrogoti_. Torino, 1884, pag. 41.
[190] LEICHT P. S. _Studi cit._ II, pag. 41.
[191] GAUDENZI A. _L'opera di Cassiodorio, cit_. pag. 448.
[192] Cfr. CASSIODORO. _Var_., I, 28, tutta basata sulla leg. 35
_Cod. Theod_., XV, 1, confermata da numerosissimi esempi. Teodorico
infatti ricostruì le mura di Spoleto, di Verona e di molte altre città,
acquedotti, opere pubbliche etc. (MAFFEI S. _Verona illustrata_. I. 9.
pag. 448). Nella sua cronaca, all'a. 500. _Patricio et Hispatio coss_.,
CASSIODORO dice che al tempo di Teodorico _plurimae renovantur urbes,
munitissima castella conduntur, consurgunt admiranda palatia_.
[193] SALVIOLI G. _Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo
le invasioni barbariche_. Palermo. 1900. pag. 32 e segg.
[194] SOLMI A. _Le associazioni in Italia avanti le origini del
comune_. Modena. 1898. pag. 125.
[195] Cap. 64... _quisquis ingenuus, nulli tamen quolibet modo obnoxius
civitati_...
[196] _Cod. Theod_. XV. 1, 23, GRAZIANO, VALENTINIANO e TEODOSIO, a.
384 e _Cod. Just._, VIII, 12, 7.
[197] _Edict. Theod._, cap. 69.
[198] _Lex Romana Wisigothorum_, XIV, 1, 1.
[199] _Cod. Theod._, XIV, 7, 1.
[200] La sorveglianza spettò ai _Vigili delle porte_, aggiunti dai
Goti all'amministrazione municipale, nominati dal re ed investiti in
parte di quel carattere militare (MOMMSEN. _Ostgoth. Studien_ in N.
Arch. XIV, 1888, pag. 494) di cui è compenetrata la giurisdizione del
_comes Gothorum,_ che, quantunque in alcuni punti se ne distaccasse,
(MOMMSEN, _loc. cit._, pag. 529) imitò gli _judices militares romani_
(DEL GIUDICE P. _Sulla questione della dualità del diritto in Italia
sotto la dominazione ostrogota_. Rendic. R. Accad. Lombarda, s. II,
vol. XXXIX, 1906, pag. 795), sui quali si adagiò facilmente (TAMASSIA
N. _Alcune osservazioni sul Comes Gothorum_, pag. 259).
[201] _Cod. Just._, I, 3, 16.
[202] Tale, almeno, sembra l'ipotesi più probabile, dato che,
secondo l'opinione dominante, non felicemente combattuta dal
ROBERTI, beni comuni si trovano nell'epoca romana e nella langobarda
e nelle successive, senza soluzione di continuità, e sono appunto
caratterizzati dal diritto d'uso da cui sono gravati a vantaggio di
determinati gruppi.
[203] _Cod. Just._, XI, 4, 1.
[204] Infatti ad essi sono equiparati nell'immunità dalla giurisdizione
ordinaria, essendo, come quelli, giudicati dal _rationalis_. Cfr. _Cod.
Just._, III, 26, 7. Di questo elemento mi sembra non abbia tenuto il
conto che merita il SAVAGNONE nel suo studio su _Le terre del fisco
nell'impero romano_. Palermo. 1902.
[205] Aemilia. Camilia. Claudia. Clustumina. Cornelia. Fabia. Galeria.
Horatia. Lemonia. Menenia. Papiria. Pollia. Papinia. Romilia. Sergia.
Voltina. Veturia.
[206] Vedi l'acuta nota di S. PEROZZI nel _Comm. alle Pandette_ del
GLÜCK, lib. XXI. 1. § 1106. pag. 4.
[207] _Loc. cit._, VI. pag. 197.
[208] _Caes._ 41.
[209] _Aug_. 40.
[210] Divisi in rispondenza delle strade che escono dalle porte,
distinti con appositi nomi e addossati alle mura: proprio come i borghi
medioevali che si formano entro le stesse linee.
[211] _Dig_. XLIII, 8, 2 § 22.
[212] _De leg. agr_. II. 35.
[213] _Epig_. VII. 61. 3.
[214] Cfr. HERMES. XIV. pag. 604.
[215] DE MARCHI, _loc. cit._, pag. 244.
[216] Cfr. _Revue Historique_. 1902, pag. 437.
[217] Cfr. specialmente _Cod. Theod_. XII. 1. 179. § 1.
[218] Le note carte cremonesi che ricordano le _regiones_, benchè
recentemente difese dal MAYER. _Die angeblichen Fälschungen
des Dragoni_. Leipzig. 1908, sono da ritenersi frutto di una
falsificazione.
[219] DECLAREUIL, _loc. cit._, pag. 444-45: e LIEBENAM, _loc. cit._
pag. 109 e segg.
[220] _Dig._, L, 8, 1 e 5; XLVIII. 12. 3 § 1.
[221] _Dig._, XXX. 1. 22; XLVIII. 12. 3. § 1.
[222] _Historia_ VII. 3 (della traduzione latina).
[223] Per le istituzioni alimentarie di Nerva, Traiano e degli
imperatori successivi, cfr. SEGRÈ, _loc. cit._, e sopratutto le belle
pagine del WILLEMS, _loc. cit._, pag. 491 e segg.
[224] Le multe inflitte agli ecclesiastici da Valentiniano (a. 392),
con una deroga al sistema comune, furono devolute ai poveri. E lo
stesso fece Atalarico (CASSIODORO. _Variar._ VIII, 24). È certo che la
erogazione venne affidata alla Chiesa.
[225] TAMASSIA N. _I sermoni di Pietro Crisologo_ in Studi Senesi.
1906. I. pag. 63.
[226] EP. IX, 100 a. 599, e TROYA. _Cod. dipl._, IV, 1, 208. Contiene
una netta distinzione degli _homines callipolitani castri_ in
_habitatores loci ipsius_ da una parte e _homines massae_ dall'altra,
con netta separazione giuridica. _Massa_ qui ha il senso che solo più
tardi troviamo per indicare, insieme con l'espressione _corpi santi_,
il territorio intorno alla città.
[227] MURATORI. _Antiq. Ital._ Diss. XXI (to. II. col. 222. D).
[228] ID. _ibid._ Diss. LXXIV.
[229] BERETTA E. _De tabula chorografica M. Ae_. sect. VI in _Rer.
Ital. Script._ X. pag. 31 e segg.
[230] Cfr. MAFFEI S. _Verona illustr._ libr. VII, pag. 134. DE VITA
G. _Antiquitates Beneventanae_, to. I. Diss. 1. cap. 3. CATALANUS M.
_De eclesia firmana eiusque episcopis et archiepisropis_. Fermo, 1783,
pag. 12 e segg. ROVELLI G. _Storia di Como._ Milano 1789, vol. II, pag.
22-28.
[231] PABST. _Geschichte der langobardischen Herzogtümer._ Forschungen
zur Deutschen Geschichte II. Göttingen, 1862, pag. 437 e segg.
[232] DAVIDSOHN R. _Storia di Firenze_. Vol. I. Firenze, 1907, pag. 94.
[233] LUSINI V. _I confini storici del Vescovado di Siena_ in
«Bullettino senese di Storia Patria». Vol. V, a. 1901, fase. 3 e segg.
[234] È nota la dotta discussione, a questo proposito, del CRIVELLUCCI
(_Le chiese cattoliche e i longobardi ariani in Italia_ in «Studi
Storici» IV. pag. 385-423 — V. pag. 153-177 e 531-554 — VI. pag.
93-115 e 589- 604) e del DUCHESNE (_Les évêchés d'Italie et l'invasion
lombarde_ in «Mélanges d'archéologie et d'histoire». XXIII. 1-3. 1903
p. 83-116).
Nell'Italia settentrionale si è perduto — e per opera dei Bizantini,
non dei Langobardi — il solo vescovado di Brescello: nell'Italia
centrale quello di Populonia. Degli altri alcuni furono disorganizzati
— due per più di un secolo — ma non distrutti. Cfr. ID. _Rectification_
etc. ibid. a. 1906. XXVI. pag. 565-567.
Il vescovado di Roselle fu trasportato a Grosseto solo nel 1138 da
Innocenzo II (KEHR P. FR. _Regesta Pontificum Romanorum. III. Etruria._
Berlin. 1908 n. 8 pag. 260), ma non furono certamente i Langobardi a
causarne la decadenza: in un documento della badia amiatina (inedito
nel R. Archivio di Stato di Siena) dell'867 sono ricordati il gastaldo
ed uno scabino della città di Roselle; ed il 14 settembre dell'892
da Roselle datò un suo diploma l'imperatore Guido (SCHIAPARELLI L. _I
diplomi di Guido e di Lamberto_. Roma. 1908 n. 18 pagine 44-45).
[235] Rubr. IX.
[236] _Dig._ L. 13. 4. Forma censuali cavetur ut agri sic in censum
referantur: nomen fundi, cuiusque, et in qua civitate _et in quo pago_
sit, et quos duos vicinos proximos habeat.
[237] MAFFEI S. _Verona illustrata cit._ pag. 381 e segg. Ed
altrettanto si faceva in tutta Italia. Cfr. _Inscr. Regni Neapol._ ed.
MOMMSEN numeri 216. 1354, in cui si ha la tavola alimentare dei liguri
bebiani e l'iscrizione di Volcei.
[238] VOIGT. _loc. cit._ pag. 140 e segg.
[239] Questo è il senso del Decreto di papa Gelasio (492-95) riportato
nel DECRETO di GRAZIANO c. 5, C. XVI, 423. — di un'epoca, cioè, in cui
nessuna perturbazione era stata portata da elementi estranei.
[240] TROYA. _Cod. dipl. lang._ IV. 1. n. 400. 406. 407.
[241] LEICHT. _Studi cit._ I. pag. 39 e 68-9.
[242] La decadenza del sistema dei mansi e la loro decomposizione,
manifesta nel secolo IX (cfr. SCHUPFER _Il diritto privato cit._
II. pagine 81-92) non mi pare abbia influito sul frazionamento delle
pievi. Lo attesta chiaramente il secondo concilio pavese dell'855 che
si esprime così (ed. PERTZ, nei «Mon. Germ. Hist. _Leges_ I. pag.
432 cap. 11): In sacris canonibus praefixum est, ut decimae juxta
episcopi dispositionem distribuantur. Quidam autem laici, qui vel in
propriis vel in beneficiis suas habent basilicas, contempta episcopi
dispositione, non ad ecclesias ubi baptismum et praedicationem et manus
impositionem et alia Christi sacramenta percipiunt, decimas suas dant,
set vel propriis basilicis, vel suis clericis pro suo libitu tribuunt.
[243] S. PIER DAMIANO in un bellissimo passo di una sua lettera del
1076 al marchese Goffredo (Ep. VII. 13) dice che la marchesa Willa
aveva nel comitato aretino _villam novem quidem mansionibus_ EX ANTIQUO
MORE _distinctam, quae postmodum_ JUXTA MODERNAM CONSUETUDINEM _in
plurimos est divisa_.
[244] MON. GERM. HIST. _Leges_ II. ed. BORETIUS. _Capit. Reg. Franc._
I. 1. n. 45. _Divisio regnorum_. 806. febr. 6. pag. 128. n. 4.
[245] Cfr. il lessico del Forcellini a q. v.
[246] Molendinum edificatum _sub urbem_ huius civitatis Parme, in AFFÒ
I. _Storia di Parma_, vol. I Parma 1792, n. 57 pag. 839 a 935.
_Sub urbe_ Regio in via publica ipsius loci. _Cod. dipl. lang._ (PORRO)
n. 672 a 963.
[247] _Cod. Dipl. Lang._ (PORRO) n. 39.
[248] UGHELLI^2. _Italia sacra_. Venezia, 1720, V. col. 705.
[249] _Memorie e Documenti per servire all'istoria del ducato di
Lucca._ Vol. V, parte II, n. 832, pag. 506.
[250] _Memorie e Documenti per servire alla storia del ducato di
Lucca._ IV (BARSOOCHINI) p. II. 2.
[251] LUZZATTO G. _I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche
italiane dei secoli IX e X_. Pisa, 1910, pag. 19-20.
[252] TIRABOSCHI G. _Memorie modenesi_ I. 66. a 904.
[253] IDEM. _ibid._ I. 90. a 943. pag. 111.
[254] Diploma di Corrado I. a. 1031 in MURATORI. _Antiq. Ital._ Diss.
II.
[255] Bolla dell'antipapa Clemente ai canonici di Reggio, a. 1092 in
MURATORI. _Antiq. Ital._ Diss. XXI.
[256] Si potrebbe supporre, in tal caso, che il _suburbium_ non fosse
riconnesso alla città fino dall'epoca romana, ma sibbene da qualcuna
delle frequenti concessioni che si trovano nei diplomi degli ultimi
Carolingi e dei loro successori.
Anche il diploma di Federigo I. del 1156 (ed. LUPI, _Cod. dipl. cit._
I. col. 578), probabilmente spurio, ma egualmente valido ad attestare
l'uso e la frequenza dell'espressione, usa l'indicazione _in circuitu_.
L'imperatore concede al vescovo, fra l'altro, _nominatim omnes
districtiones et publicas functiones Pergamensis civitatis et villarum
et castellorum que sunt_ IN CIRCUITU IPSIUS CIVITATIS _ad eumdem
comitatum pertinentes._
Della possibilità che _villae_ e _castra_ potessero trovarsi entro il
_suburbium_ dirò più avanti.
[257] _Cod. dipl. lang._ (TROYA) IV. 1. n. 498.
[258] _Ibid._ (ID.) n. 962. 564. 995. etc.
[259] SCHIAPARELLI L. _I diplomi di Berengario I_. Roma, 1903, n. 14
pag. 48-49 a. 896.
[260] Cfr. BRUNETTI F. _Codice Diplomatico Toscano_ I. 2. Firenze
1838, n. 70 a. 806. pag. 70. v. 7. 21. 24. 31 e 14. Per mettere in
maggior rilievo la differenza fra _infra_ e _intus_ non è fuor di luogo
osservare che si tratta di un placito.
[261] Diploma di Ottone III. ai canonici di Parma dell'anno 996. —
MON. GERM. HIST. _Diplomat._ II. 2. _Die Urkunden Otto des_ III, n.
210, pag. 622 — in cui sono ricordate le _mansiones_ INFRA _civitatem
Bononiam_ insieme con quelle in SUBURBANO TERRITORIO _Ferrarie_ e con
le SUBURBANAS TERRAS di Parma.
[262] UGHELLI^2. _loc. cit. VIII_. col. 51: _monasterium Salvatoris_
INFRA CIVITATEM BENEVENTANAM. — _ibid_. col. 92: _monasterium S.
Modesti_ INTUS HANC NOVAM CIVITATEM BENEVENTANAM e passim.
E non è soltanto nei documenti concernenti le città che _intra_ ha
questo significato.
Nel diploma dell'arcivescovo di Milano Todone del febbraio 866 a favore
del monastero di Sant'Ambrogio, fra le altre concessioni c'è quella di
INTRA _ecclesiam Sanctorum Vitalis et Agricolae, in honore sanctorum
Petri et Pauli ecclesiam infirmorum construere_.
Il PURICELLI (_Ambrosianae basilicae Monumenta_. Milano, 1645, numero
115, pag. 201) presso _intra_ apre una parentesi dicendo: «non _intra_
sed _iuxta_ legendum est.»
Che nel documento sia stato scritto _intra_ è certo, perchè se fosse
stato possibile il menomo dubbio di lettura, il Puricelli non avrebbe
esitato a indicarlo: d'altra parte è egualmente sicuro, per le notizie
che il Puricelli stesso dà, che la chiesa di S. Pietro e Paolo era
presso e non dentro la chiesa di S. Vitale e Agricola. A me sembra
si possa ragionevolmente supporre che ci si trovi dinanzi ad una
deviazione, non irrilevante, dell'antico significato romano di _infra_.
A Lodi un documento del 9 luglio 931 (VIGNATI C. _Laus Pompeia_ in
«Bibl. Hist. Ital. cura et studio societatis langobardicae» Milano,
1879, II. n. 10 pag. 16) contiene la permuta di una terra IN _civitate
Laude prope ecclesia S. Stephani_ con un'altra terra INTRA _civitatem
Laude prope porta mediolanense_. La differenza di indicazione di
un terreno che sappiamo di sicuro essere stato entro la città (cfr.
ID. _ibid._ pag. LVII) con quella del secondo induce a credere che
quest'ultimo fosse fuori delle mura.
Anche l'Editto langobardo (_Roth_. 340) usa l'avverbio _infra_. Se
qualcuno, inforcato il cavallo di un'altro, cavalcherà INFRA _viciniam
idest_ PROPE _ipsum vicum_, pagherà due soldi di pena; _si in antea_,
cioè fuori del territorio vicinale, _in actogild reddat_. Dunque
_infra_ indica lo spazio situato fra il vico, al centro, e i confini,
alla periferia.
[263] Cfr. pag. 16 e segg.
[264] La critica ormai ha pacificamente ammessa l'origine comune e lo
svolgimento molto somigliante del notariato dell'Italia langobarda
e dell'Italia romanico-bizantina (MAYER E. _Ital. Verfassungsg_. I.
pag. 114 e segg.) e con altrettanta concordia è ammessa, col BRUNNER,
la diretta derivazione del documento medioevale da quello romano; ed
è del pari innegabile che i singoli e specifici rilievi del MURATORI
(_Antiq. Ital._ diss. VIII. to. I. col. 426), del LUPI (_Codex
Diplomaticus Bergomensis._ Bergomi 1799 to. II. animadv. XLIV col.
494), dell'HANDLOIKE (_Die lombardischen Städte unter die Herrschaft
der Bischöfe, und die Entstehung der Communen_, Berlin. 1883 pag.
111), dello SCHUPFER (_Il diritto privato dei popoli germanici etc._
II. Città di Castello, 1909 pag. 51 e segg.) danno modo di affermare
con sicurezza che i notai medioevali, pur nel loro barbaro latino, si
attennero con cura scrupolosa all'uso di termini tecnici e precisi.
Ma è altrettanto indiscutibile la grande varietà degli atti di uno
stesso tipo, derivante, secondo me, da cause che risalgono a ben remota
antichità: varietà che si è cominciato appena ora a mettere in luce da
recenti e buoni studi diplomatici.
[265] Il NISSEN (_Templum und Institum e Pompeianische Studien zur
Städtekunde des Alterthums_. Leipzig. 1877) ha messo opportunamente in
luce l'importanza di Pompei come tipo delle città italiche che erano
_regolari_, contrariamente alle antiche città greche.
[266] D'ACHERY L. e MABILLON I. _Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti_,
Venezia, Coletti-Bettinelli, 1733, vol. II. p 330.
[267] IAFFÈ. _Reg. Pontif._, a. 768-772, n. 2389.
[268] MANSI. _Conciliorum amplissima collectio_, vol. XIII. col. 1006,
cap. XLI. e _Hludowici II, Synodus Ticinensis_ a. 850. c. b. ed. PERTZ.
in «Mon. Germ. Hist.» III. pag. 397.
[269] ID. _Ibid._, col. 1008.
[270] ID. _Ibid._, vol. XIV, col. 931-2; e PERTZ, _loc. cit_.
[271] _Ordo romanus_, c. 6. Ad maiorem missam debent esse _sex
suburbani_, diaconi septem etc. in MARTÈNE. _De antiqua disciplina
Eccles. in Div. off._, pag. 504.
[272] UGHELLI. _loc cit._, vol. V, col. 728, a. 921. Nell'a. 921,
Raterio, vescovo di Verona, col suo testamento dispose fra l'altro
«ut advenientibus omnibus kalendis in curriculis totius anni pascant
pauperes duodecim pro anima domini Berengarii senioris mei Domini
amabilis imperatoris, et cum de hoc seculo evolaverit omni anno die
anniversaria pascant pro anima eius pauperes trecentos et _sacerdotes
sanctae ipsius ecclesiae cardinis omnes_..... (lacuna nel testo) _seu
et_ SUBURBANOS _omnes_ ita ut in tribus diebus ante eius annualem
et tribus _omnes_ generaliter _sacerdotes_ DE INTUS ET DE FORIS
omni die missas cantent et Domino preces offerant pro eius anima».
UGHELLI-COLETI. _loc. cit._, V, col. 728.
[273] Bolla di Alessandro II dell'a. 1061; al monastero di Senatore di
Pavia _in suburbio ticinensi_ ecclesiam S. Georgii et S. Pancratii, in
MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. LXX.
[274] Diploma di Ottone III ai canonici di Parma dell'a. 996 in nota 5
pag. 88.
[275] MAYER, _loc. cit._, pag. 434, nota 9.
[276] Cfr. Diploma di Enrico IV del 26 maggio 1111 confermante quelli
dei precedenti re ed imperatori. AFFÒ I. _Storia di Parma_, I, pag.
343.
[277] MAYER, _loc. cit._, pag. 434, nota 9.
[278] MANSI, _loc. cit._ vol. XIV, col. 791. Il vescovo concede un
massaro di nome Gisulfo insieme con tutte le cose che «per ipsum
reguntur _in suburbano vico episcoporum_». La concessione fu confermata
dal metropolita milanese Angelberto nel sinodo provinciale. _Ibid._
col. 792-93.
[279] _Synodus romana in causa Formosi pp_. c. 8. e _Massa_ ha anche un
altro e ben diverso significato: indica un complesso organico di beni
nell'amministrazione della Chiesa. Un bellissimo esempio ci è offerto
dal _Liber diurnus_, ed. SICKEL. Vienna, 1889, VI, 5 e XL, in cui si
parla del _presbyter_ preposto alla chiesa di una _massa_. GREGORIO
M. _Epist_. VI, 18-X, 28-X, 52 e dal diploma di Federigo I del 1177
al monastero di Pomposa. (MURATORI, _Ant. Ital_. Diss. XLVII). Sulle
massae d'Arno, di Bagno e Trabaria ha pubblicato uno studio P. FABRE
nell'«Arch. della Soc. Rom. di Stor. Patr.» vol. XVII a. 1894.
[280] D'ACHERY-MABILLON. loc. cit, vol. I. pag. 351 e DELISLE in
_Orderici Vitalis historia eccles_. 1885 pag. LXXIX-LXXXIV.
[281] Cfr. _Capitulare mantuanum primum mere ecclesiasticum_ a.
787. c. 11 (ed. BORETIUS in «Mon. Germ. Hist.» _Capit. Reg. Franc_.
I. 1. _n_. 92, pag. 195). La data, però, non è esatta: il PATETTA
(_Sull'introduzione in Italia della collezione di Ansegiso e sulla data
del cosidetto capitulare mantuanum duplex attribuito all'anno 787_
in «Atti della R. Accad. di Torino» 1890, vol. XXV, pag. 883-85) ha
dimostrato che invece è da ascriversi all'anno 813.
[282] LUPI. _De Parrochiis_ pag. 253. E il Concilio di Reggio o Pavia
dell'a. 850 stabilisce (cap. XIII) _sicut episcopus matrici preest, ita
singulis plebibus archipresbiteros praeesse volumus_. MANSI, loc. cit.
vol. XIV, col. 935.
[283] LUPI. _Cod. dipl. cit._ I, col. 323. Eccone i confini secondo
un documento del 928 (_ibid_. col. 900-901). A recta via (partendo
dalla cattedrale di S. Alessandro) usque ad locum qui vocatur Cultel
et Canale et per montes et per valles et per culta et per inculta usque
ad locum qui vocatur Brene. Ex altera parte civitatis a Laticis antrum
quod vulgo dicitur Lantrum, recta via usque ad Sorisole per omnem illum
locum qui vocatur Castellum per montes et per valles usque Lemine».
Su questo documento sono da vedersi le giuste osservazioni di A. MAZZI.
_Corografia bergomense_, Bergamo 1880, sotto la voce Bergamo.
In un documento del 1174 (Lupi. _Cod. dipl_., II, col. 1281), con cui
la chiesa di S. Michele fu eretta in parrocchia, si legge che quei
_vicini_, avendo asserito «ex sua parte quod praefata aecclesia S.
Michaelis habebat jus baptizandi tum ex parte comitum, tum etiam popter
usum longi temporis», i canonici risposero «hoc non licere eisdem
hominibus aut ecclesie cum _non esset plebs neque haberet titulum sed
essent_ SUBURBANI».
Degli aumenti successivi del territorio suburbano parlerò a proposito
dei diplomi imperiali dell'epoca franca e precomunale.
[284] LUITPR. _Historia Langubardorum_. Mon. Germ. Hist. Ss., II, 16.
[285] ROBERTI. _Dei beni appartenenti alle città cit._, pag. 30-31,
nota 4, dell'Estr.
[286] SCHUPFER _Fr. Aldi liti e romani cit_., pag. 70.
[287] UGHELLI-COLETI. _Italia Sacra_, V, 707-08. Partizione delle
decime fatta dal vescovo Rotaldo nell'813. Damus atque concedimus
sanctae matriculari ecclesiae tres portiones decimarum, quae a fideli
populo civitatis dantur; quartam pauperibus reservamus. Primo quidem
omnium decimas, quae a populo civitatis dantur, omnibus canonicis
communiter concedimus; deinde omnes decimationes que dantur ab
hominibus habitantibus in Villa, que stat iuxta Portam Sancti Firmi
largimur illi canonico qui subdiaconibus atque acolitis de secretario
praeesse debet studio. Cunctas denique decimas, quae dantur a villanis
indigenis, seu advenis habitantibus sive habitaturis in Villa S.
Zenonis confessoris usque ad portam civitatis opportune septem
subdiaconibus et totidem acolitis damus, exceptis tribus massariciis,
quae in nostra potestate reservamus.
[288] Queste città sono espressamente ricordate nell'atto di divisione
di Carlo M. _Cfr. Capit. Reg. Franc._ ed. BORETIUS in «Mon. Germ.
Hist.» n. 45, c. 4, pag. 128.
[289] Cfr. BRUGI B. _Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani
comparate a quelle del Digesto_, Verona-Padova, 1897.
Per la Sardegna differenze notevolissime nella larghezza dell'_iter
culturas accedentium_, dovute al permanere di preesistenti usi locali,
sono state messe in rilievo dal BESTA, _Il diritto sardo nel medio
evo_, Bari 1898, n. 141, pag. 85.
[290] Cfr. il passo nel glossario del DU CANGE a q. v.
[291] LUCHAIRE A. _Les communes françaises à l'époque des Capétiens
directs_. Paris. 1890. pag. 69-72.
[292] HUVELIN P. _Essai historique sur le droit des marchés et des
foires_, Paris, 1897, pp. 188, e 200-01.
[293] Vedi il glossario del DU CANGE alla voce cit.
[294] LUCHAIRE A. _loc. cit._, pag. 69.
[295] Cfr. _Mon. Hist. Patr._, XIII, 1561.
[296] La prova e la confutazione di questa ipotesi non può esser data
che dal materiale metrologico: si conoscono, infatti, tre specie di
leghe; la _leuca mayor_ di 2962 m., la _leuca minor_ che misura solo
2222 m., ed infine la _leuca gallica_.
[297] In MON. GERM. HIST. _Capitul_ ed. BORETIUS. II. 125.
[298] LEICHT. _Studi cit_., I, pag. 51.
[299] S'intende che io parlo del massaro come lavoratore e coltivatore
della terra; non del servo, dello schiavo, incaricato dal padrone delle
funzioni e dei lavori propri del massaro. Quest'ultimo non acquista
mai la personalità giuridica, che è propria dell'altro, per quanto ne
possa compiere tutte le mansioni. Tale distinzione è indispensabile per
avere un'idea esatta di quelle classi rurali, a proposito delle quali
e più specialmente del massaro è sorta, or non è molto, una proficua
discussione fra l'HARTMANN (_Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens_, pag.
57-62) e il SOLMI (Rec. all'HARTMANN in «Riv. It. di Sociologia IX.
1905. pag. 15 dell'Estr.), alla quale ha preso parte anche il VOLPE (in
«Studi Storici» dir. da A. Crivellucci. 1905, pag. 176-77).
[300] Cfr. PIVANO S. _I contratti agrari in Italia nell'alto m. evo._
Torino. 1904. pag. 314-15.
[301] Sulla tendenza comune nel basso impero, e continuata anche dopo,
di rendere assoluti ed ereditari i vincoli dei lavoratori della terra e
tutti i contratti relativi all'economia rurale cfr. LEICHT _Studi cit_,
I, pag. 46-47.
[302] Cfr. nota 2 pag. 86.
[303] SCHIAPARELLI L. _I diplomi di Ludovico III e di Rodolfo_. Roma,
1908, n. XV, pag. 67.
[304] Ed. in MON. HIST. PATR. vol. I. chartarum n. 87 col. 143-44.
[305] Questo è dimostrato dalla ripetizione, oltre che del _castrum
vetus_, dei nomi dei servi. Tale ripetizione è stata rilevata anche
dal CIPOLLA (_Di Audace Vescovo di Asti e di due documenti inediti che
lo riguardano_ in «Miscellanea di Storia Italiana» vol. XXVII a. 1889
pag. 183 nota 1) il quale, ritenendo che la condizione di _servientes_
possessori di beni immobili sia contradetta dalla parola _massaritia_,
che indica il manso e considerandola poco verosimile e conciliabile
con la condizione nella quale appaiono trovarsi i servi, pensa che il
diploma del 938 autorizzi senz'altro ad intendere che anche nel primo
diploma si sia trattato di veri e propri servi.
[306] TAMASSIA N. _Una professione di legge gotica cit_., pag. 6. Anche
il LEICHT (_Studi cit._ I. pag. 104) riporta un documento lombardo dal
quale si vede che vi erano beni comuni del _comitatus_.
[307] SCHUPFER FR. _Il diritto privato dei popoli germanici_, vol. I.
pagina 42 e segg.
[308] MAYER. _Ital. Verfass cit_., I, pag. 281. SOLMI. _Storia cit._
pag. 188.
[309] KANDLER. _Cod. diplom. istriano_ n 804, riportato dal ROBERTI,
dal FINOCCHIARO-SARTORIO e dallo SCHUPFER. Cfr. anche WAITZ. _Die
deutsche Verfassungsgeschichte_. II. 1883. pag. 490-92.
[310] Lo SCHUPFER. (_Dir. priv. cit_. I. pag. 64 e 66) veramente crede
che la natura del diritto dei cittadini sia puramente d'uso, di fronte
alla proprietà eminente del sovrano, il quale può disporre di questi
beni senza commettere un arbitrio; ma tale sua concezione è così
intimamente legata all'affermazione dell'esistenza di forme economiche
collettivistiche presso i Langobardi, dopo la loro discesa in Italia,
che non può non risentirsi dei gravi colpi portati a quest'ultima,
sopra tutti dal LEICHT e dal SOLMI.
[311] PAUL. DIAC. _Hist. Langub._ V. 36.
[312] FICKER _J. Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens_.
IV. Innsbruch 1874, n. 27, pag. 35.
[313] Cfr. _Die Urkunden Otto d. III._ ed. cit. n. 53 pag. 456-7.
[314] MURATORI. _Ant. Ital._ Diss. VIII.
[315] _Cronaca piacentina_, ad an. ediz. BORRA. Parma 1862.
[316] A. 1037. ODORICI. _Storie bresciane_ vol. V. pag. 50. e
GRADONICUS I. H. _Pontificum brixianorum series commentario historico
illustrata_. Brescia, 1755, pag. 159.
[317] UGHELLI^2. _Ital. Sacra_ Vol. V, col. 712. a. 1178.
[318] Anche il documento veronese chiama _communis_ la CAMPANEA:
ma bisogna pensare che siamo in epoca in cui, il comune essendo già
formato, ogni terra non appartenente a singoli è _communis_.
[319] MURATORI. _Antiq. Ital._ Diss. XIII.
[320] ROTH H. _Geschichte des Benefizialwesens_. Erlangen. 1850, pagine
374-75.
[321] LEICHT P. S. _Ricerche sull'arimannia_ cit., pag. 9 e segg. in
_Studi e Frammenti_. Udine 1903.
[322] CHECCHINI A. _I fondi militari romano-bizantini considerati in
relazione con l'arimannia_ in «_Archivio Giuridico F. Serafini_» 1900.
[323] Infatti in tutto il primo capitolo non ricorda che i _bona
vacantia_ e quelli confiscati per legge ai proscritti ed ai condannati
per nozze incestuose e per crimine di lesa maestà; ed i _palatia_ nelle
città consuete (in civitatibus consuetis).
[324] Enrico IV parla di _arimanniam eiusdem civitatis_ (Padova)
_omnemque districtum ac quicquid ad imperialem potestatem pertinet_.
Berengario I chiama la terra arimannica _terram juris regni nostri_.
Cfr. CHECCHINI, _loc. cit.,_ pag. 462.
[325] LEICHT P. S. _Ricerche cit._ e _Studi cit.,_ vol. I, pag. 41-42.
[326] CHECCHINI A. _I fondi militari etc._ pag. 461-62.
[327] LEICHT P. S. _Studi cit._, II, pag. 92. Ma al Leicht non è
sfuggita l'impossibilità del rude Stato germanico a costituire rapporti
così complicati come quelli dell'arimannia. Egli ha pensato che essi
ne fossero già compenetrati nel loro diritto nazionale: ed a questo è
arrivato perchè crede che l'ordinamento militare bizantino abbia avuto
una notevole influenza su quello langobardo (pag. 88) e da ciò sieno
derivati dei punti di identità.
A me, come dico, pare si tratti di semplici analogie spiegabili con i
punti a comune di due civiltà una all'inizio e l'altra all'occaso.
[328] _Loc. cit._, pag. 443-44. La stessa tesi riguardo alle
concessioni di terre fatta da Genserico ai suoi vandali, è sostenuta
dal MARTROYE (_Genséric, la conquête vandale en Afrique et la
destruction de l'empire d'occident_. Paris 1907, pag. 297 e segg.) e
dal ROBERTI (_Arimannie vandaliche in Africa_ in «Studi in onore di F.
CICCAGLIONE. Catania, 1909, vol. I, pag. 103 e segg.).
[329] _Loc. cit_., pag. 466-67.
[330] MURATORI. _Antiq. It._ Diss. XIII. Cfr. anche PIVANO S. _Stato
e Chiesa in Italia da Berengario I ad Arduino_. Torino 1908, pag.
20. Il MURATORI dètte di questo diploma — è vero — un'interpetrazione
estensiva che in realtà esso non ha, essendo rilasciato al solo vescovo
di Arezzo e non a tutti i vescovi d'Italia, come egli pensò. Ma non mi
sembra onesto — però — tacere che i diplomi dello stesso imperatore
a Cremona (PIVANO, _loc. cit._, pag. 21) e a Verona (UGHELLI, _loc.
cit._, V, col. 724), con formulario identico a questo, dimostrano
una volta di più la sicurezza d'intuito di lui, che, partendo da un
punto, che, considerato isolatamente, è inesatto, emetteva tuttavia un
giudizio in complesso vero e sicuro.
[331] Cito l'ed. del PASQUI U. _Documenti per la storia di Arezzo_,
Firenze, 1899, n. 49, pag. 71-72.
[332] BÖHMER, _Acta Imperii Selecta_, vol. I. Insbruch. 1870, n. 63,
pag. 60.
[333] MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XIII. col. 736.
[334] ID. _Ibid_.
[335] LUPI. _Cod. dipl. bergam_., II, pag. 1169-70, cit. dal CHECCHINI,
pag. 461.
[336] Cit. dal CHECCHINI, pag. 462.
[337] Leg. Lang. Guido 3. Nemo comes neque loco eius positus neque
sculdasius ah arimannis suis _aliquid per vim exigant praeter_ QUOD
COSTITUTUM LEGIBUS EST.
Doc.to dell'a. 937 riportato dal DUCANGE: de villa Raucho et de omnibus
arimannis in ea morantibus _omniaque districtionem omnemque publicam
functionem et querimoniam quam_ ANTEA _publicus nosterque missus
facere consueverat_... custodiant et observent. Cfr anche SAVIGNY C.
F. _Storia del dir. rom. nel m. e._ Trad. ital., I, Firenze 1844, pag.
135-148. Cfr. anche il diploma di Federigo I al comune di Ferrara dal
1164, in MURATORI _Antiq. Ital._, Diss. XLVIII.
[338] LEICHT. _Ricerche cit_., pag. 8-9
[339] Cfr. SCHUPFER. _Il dir. priv. cit._, I, pag. 67 e segg. e
II, pag. 91; PERTILE _loc. cit._, III, pag. 35 e segg. VACCARI P.
_Ricerche di storia giuridica_, Pavia 1907, pag. 3-43. _Il colonato
romano e l'invasione long._ Cfr. però per lo stato personale le giuste
osservazioni del LEICHT. _Studi cit._, II, pag. 108, oltre a ciò che ne
dice nel vol. I, pag. 51 e segg.
Vedi il bel documento del 746. TROYA. _Cod. Dipl. Lang._, n. 594, e le
osservazioni del TAMASSIA. _Fidem facere_ e _manum facere_ in «Arch.
giurid.», 1903, pag. 536 e segg.
Noti documenti (TROYA. _Cod. Dipl. Lang._, n. 480 e _Reg. farf._,
n. 16 e 35) mostrano concessioni regie di una terra con facoltà di
alienazione e di permuta, senza perdita da parte del sovrano dell'alto
diritto sulla terra stessa. Al re, infatti, è dovuto sempre il
pagamento del canone stabilito col primo cessionario e, qualche volta,
anche la facoltà di sostituire una terra diversa a quella già concessa.
È un'altra prova dei tratti comuni che hanno due civiltà in condizioni
opposte.
[340] Cfr. i documenti riportati dal PERTILE. _loc. cit._, III, pag. 38.
[341] _Ricerche cit._, pag. 15-17.
[342] MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XLV.
[343] ID. _Ibid_.
[344] _Mem. e Doc. p. la storia di Lucca_, IV, ed. BERTINI. Lucca,
1818, pag. 309. Lo stesso nel documento lucchese dell'819, edito dal
MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XIII.
[345] _Ibid._, ID., vol. IV, pag. 309.
[346] DELLA RENA C. _Storia degli antichi duchi e marchesi di Toscana._
Firenze, 1690-1764, vol. III, pag. 41. Per la data cfr. OVERMANN,
_Gräfin Mathilde von Tuscien_, Innsbruck, 1895, pag. 156.
[347] MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XIII.
[348] ID. _Ibid._
[349] SOLMI A. _Le diete imperiali di Roncaglia e la navigazione del Po
presso Piacenza_. Estr. dall'Archiv. Stor. per le Prov. Parmensi. N. S.
vol X, 1910, cfr. pag. 20-21 e 31-32; in cui sintetizza il sistema cui
dette il nome nel lavoro sulle associazioni.
[350] DARMSTÄDTER, _loc. cit._, pag. 7. Alboino occupò i castelli
di Verona e di Pavia; Liutprando ed Astolfo i palazzi bizantini di
Ravenna.
[351] Ne offre esempio sicuro la Legge Salica (_Tit_. XLV _De
migrantibus_). Leggi e documenti provano che anche presso i Langobardi
ebbe vigore lo stesso sistema.
[352] SALVIOLI G. _Città e campagne_ cit., I.
[353] TROYA. _Cod. dipl. lang._, n. 812, a. 764, n. 671, a. 753, e
CHROUST, _Untersuchungen über die langob. Konigsurkunden._ Graz. 1888,
n. 15, pag. 204 e n. 20 pag. 181.
[354] _Capitulare ital. Capitula Pippini_ 4, 19, ed. PADELLETTI pag.
368 e 373, e _Capit. Papiense_, 787, oct. c. 9, ed. BORETIUS. n. 94,
pag. 199, e _Capit. Hlotarii_, a. 832, c. 7. _Capit. Hludov._, II. a.
850, c. 7 e 8. _Capit. C. Pap., Capit. Hludov._, a. 850 c. 6 e 3, per i
palazzi imperiali in città.
[355] _Epist. ad Pippinum filium,_ a. 807. _Capitulare italicum.
Capitula Karoli Magni_, 142, ed. PADELLETTI pag. 365-66. e ODORICI.
_Storie bresciane,_ vol. III, Cod. diplom.. 17 apr. 761. n. XXI, pag.
39. «intra muros civitatis brixiane prope portam mediolanensem _loco_
qui dicitur _Parevaret_».
[356] Cfr. _Cod. Just. XI._ 74. 4. ONORIO e TEODOSIO, a. 423. Che
queste angarie conservino anche nel secolo nono il significato, il
valore e la natura di imposizioni pubbliche è luminosamente dimostrato
dal diploma dell'882 al vescovo di Reggio.
[357] TROYA. _Cod. dipl. lang._, n. 566, ripubblicato dall'HARTMANN.
_Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens in frühen Mittelalter. Analekten._
Gotha, 1904, pag. 125.
[358] UGHELLI. _Italia Sacra_, VIII, col. 32.
[359] ID. _ibid_., V, col. 711.
[360] MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XXXI.
[361] FICKER. _Forschungen cit._, IV, n. 81, pag. 124.
[362] MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. XLV. Questi due documenti sono
relativamente tardi, ma la nota ostilità di alcuni dei re Franchi e dei
re d'Italia contro l'episcopato toscano (Cfr. LEICHT, _Studi cit._, II.
pag. 109) spiega perchè questi oneri perdurassero ivi più a lungo che
altrove.
[363] Cfr. PERTILE^2. _loc. cit._ VI. 1. pag. 29 nota 11.
[364] TAMASSIA N. _Le associazioni in Italia nel periodo precomunale_,
Estr. dall'Archivio Giuridico, 1898, fasc. 1, pag. 16.
[365] Id. _ibid_., pag. 15-16.
[366] SOLMI A. _Per la storia delle associazioni nell'alto m. evo_,
Estr. dall'Archivio Giuridico, 1899, fasc. 1, pag. 7-8.
[367] Id. _ibid_, pag. 7.
[368] _Cod._ _dipl._ _Lang._, (TROYA), n. 765, a. 761.
[369] UGHELLI^2. _loc_. _cit_., V, col. 708, a. 813. De vestimentis
que de _Pisile_ veniunt, vel _Ginicro_ decimam partem. Il pisele ed il
gineceo sono elementi ben noti del sistema curtense.
[370] Cfr. VOIGT K. _Die königlichen Eigenklöster in Langobardenreiche_
Gotha 1908.
[371] TIRABOSCHI. _loc_. _cit_., II, pag. 69-70, a. 895.
[372] a. 852, 19 ottobre,.... ut annis singulis ad predictam parte
nostre hecclesie reddere debeatis pro ipso monasterio vestitum unum
bonum caprenum sicuti ipso monasterio in parte palatii consuetus fuit
et ipse dominus imperator nobis concessit. LAMI. _Sanctae ecclesiae
Florentinae Monumenta_. Firenze, 1758 II, 968.
[373] a. 1048 circa. MURATORI. _Antiq_. _Ital_., Diss. LVI.
[374] LEICHT. _Studi cit_., I, pag, 22. Cfr. anche Solmi. _loc_.
_cit_., pagina 100.
[375] c. 340.
[376] Cod. Theod. IV, 8, 5 e _Cod_. _Just_. VII, 16, circumductio....
circumlustratis _provinciae populis_ e _Cod_. _Theod_. _Nov_.
_Valentin_. X. in fine.
[377] L'abate Teofrido nel suo discorso «De SS. Reliquiis» parla dei
_singuli_.... _civitatum populi_ a cui le reliquie furono concesse in
conforto (in solatium). Cfr. MURATORI. _Anecdota_, I, Milano 1697, pag.
8, nel commento al v. 45 del Natale XI.
[378] _Cod_. _Theod_., XII, 12, 16, a. 426. Teodosio e Valentiniano
parlano dei «civitatum postulata, decreta urbium, desideria populorum».
[379] _Cod_. _Theod_., IX, 33, I. Si quis.... suscipere _plebem_....
temptaverit. E l'_Interpr_.: Si quis _populum_ ad seditionem
concitaverit.
[380] Tale è il caso di Cremona, Sospiro, Bergamo etc. Cfr. più avanti
pag. 143.
[381] Cfr. specialmente _Capit_. _Ital_. _Lud_. P. 35. 36.
[382] A Piacenza, come si è veduto, la _pensio_ del sapone grava
su tutta la città. Lo stesso avviene per imposizioni varie in altre
città: così a Cremona sono tutti gli abitanti (... Rothecarius, Dodito,
Gudipertus _et ceteri habitatores_) che al placito di Lodovico II.,
tenuto a Pavia nell'851-52, accusano il vescovo di violenze e soprusi
contro le loro navi.
E non si può supporre che tutti i cremonesi esercitassero il commercio
fluviale: come non si può ammettere che tutti gli abitanti di Benevento
fossero costretti alle prestazioni che un bel documento, che avrò
modo di illustrare trattando delle divisioni cittadine interne, mostra
gravare sulla città considerata nel suo complesso.
E lo stesso concetto domina anche per i minori centri locali. Re
Astolfo nel luglio del 755 conferma alla Basilica di S. Lorenzo presso
Bergamo la _casam tributariam_ donatale già dal re Ariperto e aggiunge
la concessione di _omnes scuvies et utilitates quas homines exinde
in puplico habuerunt consuetudinem faciendum excepto quando utilitas
fuerit cesas faciendum ubi consuetudinem habuerunt. Nam ab aliis
scuvies et utilitatibus puplicis quieti permaneant_ (_Cod_. _dipl_.
_lang_., TROYA IV, 4, n. 693).
[383] Cfr. _Decretio Clotharii regis nel Pactus pro tenore pacis
domnorum Childeberti et Chlotarii regum_ (ed. BORETIUS in _Monum.
Germ. Hist. Capitularia regum francorum_, I, 1), cap. 9: «Decretum est
ut qui ad vigilias constitutas nocturnas fures non caperent eo quod
per diversa intercedente conludio scelera sua pretermissas custodias
exercerent, centenas fierent. In cuius centena aliquid deperierit,
capitale qui perdiderit recipiat, et latro, vel si in alterius centenam
appareat deduxisse et ad hoc admonitus si neglexerit, quinos solidos
condempnetur; capitalem tamen qui perdiderat, ad cetena illa accipiat
absque dubio, hoc est de secunda vel tertia».
[384] Cfr. nota 3 pag. 128.
[385] _Cod. Just_. XII. 41. 5. a. 413.
[386] Sino dal tempo romano il sistema fiscale legava tutti gli
abitanti alla terra e questa, distinta nelle singole divisioni
territoriali, alla città che si trovava a capo di ognuna di esse
(cfr. infatti il libro X del _Cod. Just._; la massima parte delle
disposizioni del quale ebbe sicuramente applicazione in Italia per
essere stata compresa nel _Cod. Theod_.); ma non separò la città dal
_suburbium_, nè confuse quest'ultimo con il territorio circostante.
Un passo che calza perfettamente a questo proposito ci è fornito da
GREGORIO DI TOURS, il noto vescovo e storico del secolo sesto. Egli
narra (_In gloria confessorum liber_. cap. 62. — ed. ARNDTS e KRUSCH
nei «Mon. Germ. Hist.» _Scriptores rer. meroving._ I. pagina 784)
che l'imperatore romano Leone, richiestone da un arcidiacono, che
gli aveva guarita la figlia; concesse alla città di Lione l'esenzione
dal _tributum_ dovutogli _in tertio circa muros miliario civitatis_.
Anche a dubitare (e non sarebbe punto fuor di luogo) che l'origine del
privilegio lionese sia proprio dovuta al fatto narrato da Gregorio
di Tours; non si può ragionevolmente dubitare che, almeno ai suoi
tempi, Lione godesse di tale esenzione e da epoca abbastanza remota;
perchè, continuando la sua narrazione, egli aggiunge: _unde usque hodie
circa muros urbis illius in tertio miliario tributa non reddentur in
publico_.
Ammesso pure, in ipotesi, che la concessione non risalisse al tempo
romano — e non c'è ragione di credere che ciò non sia potuto avvenire
— è indubitabile che una distinzione precisa, in materia di imposte,
della città e del suo suburbio dal territorio circostante, quale
Gregorio di Tours ci fa vedere, non sarebbe stata possibile se
non avesse avuto a base un precedente stato di fatto e di diritto
vigorosamente stabilito, nettamente applicato e comunemente usato.
Basti solo pensare che l'estensione della zona riconnessa alla città
è così vasta — tre miglia — da non poter presentare caratteri e
dati di fatto capaci di servire ad una delimitazione dal rimanente e
che Gregorio di Tours rileva la peculiare condizione di Lione e del
suburbio che sono esenti dal tributo; ma non accenna affatto come
strano il caso che l'immunità finanziaria, concessa al centro murato,
si estenda per un certo ambito determinato anche al di fuori. Per le
tre miglia v. pag. 96.
[387] La πςοτίμησις aveva preparato il terreno alla coattiva unione
di terre e di persone per il pagamento delle imposte. Cfr. TAMASSIA N.
_Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei
comuni italiani_ in «Archivio giuridico» 1885 vol. XXXV.
[388] Accanto ai gruppi arimannici, i quali costituirono una lunga
catena serpeggiante lungo la spina centrale della conquista langobarda
(Cfr. anche LEICHT _Studi cit._, II, pag. 89); ebbe sicuramente vita
l'elemento militare indipendente, basato senza dubbio sulla terra,
ma non vincolato inesorabilmente ad una determinata terra, come gli
arimanni; e che li superò di importanza e di numero. All'individualismo
germanico ripugna tanto la costrizione, che io ritengo che l'arimanno,
inteso come colui cui è concessa la terra specificatamente detta
arimannia, sia ben differente dal vero e proprio esercitale.
[389] Brescia, per esempio, fu prediletta dai nobili Langobardi.
[390] Bergamo fu pure un centro favorito dai Langobardi. Cfr. SCHUPFER.
_Istituz. cit._, pag. 152.
[391] E così si spiega perchè nei documenti non si parli mai di
_tertiae_ e di terze parti fatta eccezione di quei _tertiatores_
della Liburia che è stato dimostrato essere un caso speciale e
singolarissimo.
[392] _Cod. dipl. lang._ (TROYA), n. 401.
[393] _Ibid_. (Id.), n. 479.
[394] _Ibid_. (ID.), n. 431. A questi _notai della città_ si possono
aggiungere pure _Arioald notarius de Mantua_ (_Cod. Dipl. Lang._ —
PORRO — n. 93. a. 818) e _Gisulfus notarius brixianus_ (_Ibid_. — ID. —
n. 270 a. 877).
Vedi anche il placito tenuto a Trento nell'845 (ed. MURATORI. _Antiq.
Ital._, Diss. XXI) dai messi dell'imperatore e del duca Liutfredo;
la «paginam judicati» è stesa da _Grimoaldus notarius civitatis
Tridentine_. Un documento dell'anno 769 (_Cod. Dipl. Lang._ — PORRO
— n. 39) ci fa conoscere anche _Thomas subdiaconus notarius sancte
ticinensis ecclesie._
[395] Non menziono il _receptor_ perchè l'unico esempio di esso (_Cod.
dipl. lang_., ed. TROYA, n. 453; ed. PORRO, col. 16, n. IV, a. 725) è
dovuto ad un errore di lettura e di interpetrazione. Lo SCHIAPARELLI
(in «Archiv. Stor. Ital.» sez. V, to. XLIII, pag. 166, nota 3 e tomo
XLVIII, pag. 196, nota 1) ha dimostrato che l'abbreviatura, che ricorre
anche in altre carte langobarde, è «reg p» e va sicuramente sciolta
«reg(ia) p(otestas)»; il passo relativo del documento citato deve,
quindi, esser restituito «notarius reg(iae) p(otestatis)».
[396] UGHELLI-COLETI. _loc. cit._, V, Col. 711.
[397] HEGEL C. _Storia della costituzione dei municipi italiani_, trad.
Corti. Milano 1861, pag. 881, nota 4.
Però non ne fa alcun uso per lo studio della costituzione cittadina.
[398] LEICHT P. S. _Nobili e popolani in una piccola città dell'alta
Italia_, Rec. al lavoro del PATETTA sullo stesso titolo. Estr.
dall'«Archivio Giuridico», 1904, pag. 6.
[399] MAYER E. _Ital. Verfassungsg. cit._, I, pag. 413.
[400] Il documento parla di _vicarius civitatis_ al tempo langobardo,
mentre le fonti non chiamano mai con simile termine chi è a capo di
una città. Non mi pare azzardato pensare che l'autore della _notitia_,
che scriveva in tempo franco, abbia usato il termine adoperato
dai Franchi, ignorando l'altro. Importante è che sia vero il fatto
della controversia e la sua risoluzione. E questo è sicuro. Anche il
CIPOLLA (_Fonti edite della storia della regione veneta dalla caduta
dell'impero romano fino alla fine del secolo X.º_ in «Monumenti Storici
pubblicati dalla R. Deput. Ven. di Stor. Patr.» vol. VIII. S. IV. vol.
II. Venezia 1888, n. 56 pag. 80) dà conto di questo documento senza
accenno alcuno alla possibilità di un dubbio sulla sua autenticità.
[401] _Cod. Theod_., V, 1, 32, ARCADIO ONORIO EUSEBIO, a. 395.
[402] _Cod. Just._, VIII, 11, 11.
Tracce di questa tripartizione si trovano anche nelle città tedesche di
origine romana.
Nel diploma con il quale nel 1120 Bertoldo duca di Zaringia _in loco
proprii fundi sui Friburc, secundum jura Coloniae liberam constituit
fieri civitatem_ è stabilita la seguente disposizione:
«Quicumque carens herede legitimo friburc moritur, omnia sua bona XXIV
consules diem et annum in sua tenebunt potestate: si autem nullus
heredum suorum venerit, una pars pro remedio animae suae, altera
domino, _tertia dabitur ad munitionem civitatis_. (Cfr. EICHHORN.
_Ueber den Ursprung der städtischen Verfassung in Deutschland_. in
«Zeitschrift für geschicht. Rechtswissenschaft» 1815, II, nota 175). E
Colonia — lo dichiarano apertamente i suoi statuti (Cfr. EICHHORN. loc.
cit., nota 204) — aveva l'_jus italicum_.
[403] Cfr. BORETIUS. _Capit. Reg. Franc._ I. 1. n. 105 pag. 216.
[404] VIII, 11, 10.
[405] UGHELLI-COLETI^2, _loc. cit._, VIII, col. 32.
[406] _Capitulare mantuanum secundum generale_ c. 7. ed. BORETIUS loc.
cit. n. 93 pag. 197.
[407] I Langobardi, dopo la vittoriosa discesa di Carlo Magno,
passarono sotto la corona dei re franchi; ma, come è noto, non
entrarono a far parte del regno e si mantennero separati ed, in
certo grado, autonomi. Dal momento che i capitolari franchi parlano a
questo proposito di _antiqua consuetudo,_ non si può dubitare che essi
attuassero in Italia quel sistema che avevano adoperato i Langobardi.
[408] _Capitula italica_ c. 3. ed. BORETIUS loc. cit. pag. 216.
[409] P. DIACONO. _Hist. Lang._, IV, 29.
[410] Da tutta la narrazione di P. Diacono e dal complesso delle
notizie che abbiamo della conquista langobarda, appare come
cosa eccezionale e dovuta a specialissime condizioni strategiche
l'occupazione del territorio di Cremona fatta dai conti di Bergamo e
di Brescia e si ha quindi una riprova del fatto che i Langobardi come
sistema, si servirono delle divisioni territoriali preesistenti.
[411] SOLMI. _Le diete di Roncaglia cit._
[412] Cfr. BÖHMER. _Regesta Carolinorum_. Frankfurt, 1831 pag. 630.
[413] _Memorie e Documenti per servire all'istoria del ducato di
Lucca._ V. p. II, Lucca 1827, n. 30.
Questo Gaudenzio, ricordato in molti documenti, è detto in uno del 746
(_ibid_., n. 33) _magister_: probabilmente della _schola_ vescovile
lucchese perchè è un chierico che lo chiama così; infatti l'atto dice:
«Ego Perteradus clericus ex dectato _Gaudentio presbitero magister meo
iscripsi_».
[414] Non mi pare che questo concetto sia stato applicato nè dal LIEBE
_G. Die Städte des Mittelalters und die Kirche_ in «Neue Jahrb. für d.
klass. Altertum» 1901, to. VII-VIII, 3.; nè da altri.
[415] Questa mi sembra sia stata la ragione del fatto rilevato già da
tempo (cfr. MURATORI L. A. _Liturgia romana vetus tria sacramentaria
complectens etc_. nella «Raccolta delle opere minori», Napoli, 1760,
to. 11, pag. 2-3) ma non spiegato.
[416] Cfr. _concil. veneticum_ (presso Tours) a. 461, c. 15, ed.
LABBÉ-MANSI. _cit._, vol. IV, col. 1057; _concil. agathense_, a. 506,
c. 30, ibid., IV, col. 1368; _concil. epaonense_, a. 571, c. 27, ibid.,
IV, col. 1570.
[417] Cfr. _concil. gerundense_, a. 517, c. 1. ed. cit., IV, col. 1568;
_concil. toletanum_., IV, a. 633, c. 3, ibid., V, col. 1700; _concil.
bracarense_, I, a. 563, c. 19-23, ibid., V, col. 838.
[418] Cfr. HARNACK. _Die quellen der sogenannten apostolischen
Kirchenordnung_, Leipzig, 1886, pag. 98 e segg.
[419] Cfr. su questo punto DUCHESNE L. _Les origines du culte
chrétien_, Paris, 1902; PHEBEI F. A. _De variis ecclesiae liturgiis et
de liturgia latina_; MABILLON J._ De liturgia gallicana etc._ Lutetiae
Parisiorum, 1685; MIGNE J. P. _Origines et raison de la liturgie
catholique_ etc., Paris, 1844; GERBERT P. M. _De veteri liturgia
alemannica_ in «Novelle letterarie di Firenze», 1763, col. 299, 317,
331, 365, 398, 437, 474 etc.
Per l'Italia ha un certo interesse lo studio di P. CAGIN. _L'euchologie
latine étudiée dans la tradition des formules et des formulaires_,
Liège, 1912, perchè pone acutamente in rilievo l'importanza
del palinsesto latino veronese degli statuti apostolici per le
interpolazioni in esso contenute.
[420] Vedi pag. 45 nota 1.
[421] Vedi pag. 89, specialmente nota 2. A questa forza e a questo
mantenersi di antichi elementi di diritto deve la sua origine il
diritto di cui il BRUNNER (_Urkunde_ cit., pag. 113 e segg. e 124
e segg.) avvertì per primo l'esistenza e che chiamò _diritto romano
volgare_ con un'espressione che discuteremo più avanti.
[422] Cfr. MAGANI F. _L'antica liturgia romana_, Milano, 1909.
[423] Cfr. _Delle antichità longobardico-milanesi illustrate con
dissertazioni dai monaci della congregazione cisterciese di Lombardia_,
Milano, 1793, vol. III, diss. XXV, pag. 1 e segg.
[424] La maggior quantità di notizie si può spigolare dal _Liber
pontificalis_ di Agnello su cui vedi LANZONI F. _Il Liber pontificalis
ravennate_ in «Rivista di Sc. Storiche» diretta da R. Maiocchi, VI,
aprile-giugno 1909 e le _Note marginali al «Liber pontificalis» di
Agnello R._ di A. TESTI-RASPONI nel Vol. XXVI, 1909, XXVII, 1910, e I
della 4. serie 1911 degli «Atti e Memorie della R. Dep. di St. Patr.
per la Romagna».
[425] Cfr. PASTÈ C. R. _Rito eusebiano_ in «Archivio Soc. Vercellese di
St. e d'Arte», Vol. II, 1910 e segg.
[426] Cfr. UCCELLI G. B. _Della badia fiorentina_, Firenze, 1858;
DAVIDSOHN _Storia cit._, I, pag. 56 e segg.; II, pag. 1104 e
_Forschungen_, I, pag. 19 e la bolla di papa Lucio al capitolo
fiorentino (ed. UGHELLI _loc. cit._, to. II, col. 495, a. 1144); e,
sopratutto, _Mores et consuetudines ecclesiae florentinae_, ed. D.
MORENI Firenze, 1794.
[427] Cfr. l'_Ordo officiorum ecclesiae senensis ab Oderico eiusdem
ecclesie canonico a. MCCXIII compositus_, ed. G. C. TROMBELLI, Bologna,
1766.
[428] Cfr. la bolla di Anastasio IV.º del 1153 (ed. UGHELLI _loc.
cit._, III, col. 395); e, sopratutto MATTHEI A. _Ecclesiae pisanae
historia_, Lucca, 1768.
[429] Ecco la parte principale della bolla con cui Gelasio II.º nel
1118 conferma gli antichi usi della chiesa di Lucca (ed. UGHELLI
_loc. cit._, I, col. 819). Petitiones vestras clementer admittimus
et vobis _antiquas ecclesiae matricis consuetudines_ confirmamus; ut
videlicet unctiones infirmorum et sepolturae civitatis propriae ad
matricem ecclesiam pertinentes et officium et participatio beneficii
funerum ad alias ecclesias pertinentium vobis nulla clericorum
calliditate, aut laicorum quorumlibet substrahatur: electiones priorum
et collationes clericorum in aliena ecclesia infra urbem vel extra in
suburbiis sine consensu episcopi et priorum, qui locopositi nominantur,
matricis ecclesiae non fiant. Et nulla episcopatus vestri praeter
eorum consensum alicui subiiciatur ecclesiae, neque publica et majora
negotia aliqua sibi ecclesiarum ipsis invitis arripiat, aut publicas
poenitentias tribuat: nec sententias et interdictum matricis ecclesie
tentet infringere: nulla etiam vestri episcopatus persona sine consensu
episcopi vel priorum qui locopositi nominantur, matricis ecclesiae
excomunicetur et quod ab episcopo ligatum fuerit a nemine irritum duci
tentetur. Sane civitatis vestrae clerici et qui in suburbiis sunt,
solitas obedientias videlicet in litaniis, in processionibus comunibus,
in festivitatibus et stationibus majoris ecclesiae eidem impendant
ecclesiae, ut vobiscum adsint. Porro in quintae feriae nocte ante
pascha nulla ecclesia secundum morem vestrae ecclesiae campanas sonet,
neque in sabbato sancto cereum benedicat, sed ad baptismum praedicti
clerici, prout consuetum est veniant. Nulla praeterea ecclesiarum
missas solemnes celebret in festivitate B. Martini, et S. Reguli et
in secunda feria paschae et in processionibus quadragesimae donec
stationis solvatur conventus. Nullus etiam clericorum officium vivorum
aut mortuorum ad matricem ecclesiam pertinens facere vel celebrare
praesumat.
[430] Cfr. i documenti editi dall'UGHELLI _loc. cit._, III, col. 282 e
segg.
[431] Cfr. ID. _ibid._, II, col. 194 e segg. ed anche CAMPI _loc.
cit._, passim.
[432] Cfr. _Statuta ecclesiae parmensis_ ed. _Barbieri L._ nei «Mon.
Hist. ad prov. parm. et plac. pertinentia», Parma, 1866.
[433] Cfr. MURATORI. _Liturgia cit._, pag. 61 e segg.
[434] Cfr. UGHELLI _loc. cit._, II, col. 3 e segg.
[435] Cfr. l'_Ordo totius officii ecclesie paduane per totum circulum
anni secundum diversorum temporum mutationes_ illustrato da F. S. DONDI
OROLOGIO (_Dissertazione sopra li riti della chiesa di Padova fino
al secolo XIV_, Padova, 1816) che lo ritiene scritto fra il 1261 e il
1263.
[436] Il TAMASSIA quando si è proposto di dimostrare l'attività del
popolo appartenente ad una circoscrizione ecclesiastica in alcuni fatti
che presuppongono in esso qualche cosa che lo avvicina ad una persona
giuridica, almeno per l'istante in cui l'atto si compie (_Chiesa e
popolo_. Note per la storia dell'Italia precomunale, in «Archivio
Giurid. F. Serafini» N. S., Vol. VII, fasc. 2, a. 1901, pag. 300-322)
ha, veramente, dimostrato di sentire che un'indagine sulla costituzione
delle nostre città deve tenere in massimo conto la chiesa locale e
non può assolutamente prescindere dalla storia delle diocesi e delle
parrocchie italiane, ma avendo di mira altro scopo, non è andato più in
là dell'enunciazione del concetto.
A noi non interessa conoscere come il cristianesimo si sia diffuso.
(Cfr. per questo HARNACK A. _Die Mission und Ausbreitung des
Kristentums in den ersten drei Jahrhunderten_, Leipzig, 1902; NEGRI
G. _Una figura storica nel cristianesimo nascente_ in «Meditazioni
vagabonde» Milano, 1897, pag. 227 e segg.; DUCHESNE _Histoire ancienne
de l'église_, Paris, 1906, Vol. I; FEDERICI V. _Della primitiva
propagazione del cristianesimo_ in «Rassegna Nazionale», 1906, fasc.
3; SEMERIA G. _Venticinque anni del cristianesimo nascente_, Roma,
1900; BELGRANO L. T. _I primordi del cristianesimo in Piemonte e in
particolare a Tortona_ in «Bibliot. d. Società Stor. Subalpina», Vol.
XXXII, p. I, Pinerolo, 1905; FERRETTO A. _I primordi e lo sviluppo del
cristianesimo in Liguria ed in particolare a Genova_ in «Atti della
Società ligure di stor. patria», Vol. XXXIX, Genova, 1907, pag. 171 e
segg.; PASCHINI P. _Le origini della chiesa di Aquileia_ in «Riv. per
le scienze storiche» 1904. fasc. 1-4; P. M. da CARBONARA e F. SAVIO
_S. Marziano e le origini della diocesi di Tortona_, Alessandria,
1903; ZATTONI G. _Il valore storico della passio di S. Apollinare_
in «Riv. Stor. Critica delle sc. teolog.», II, fasc. 9, sett., 1906;
BOGGIO E. _Le prime chiese cristiane nel Canavese_ in «Atti della
soc. d'archeolog. e belle arti per la prov. di Torino», Vol. V,
1887); ma, invece, come si è organizzato e la scelta delle fonti deve
esser fatta tenendo presente lo svolgimento di questa organizzazione.
Sebbene, infatti, fino dagli ultimi anni del primo secolo dopo Cristo
cominciassero ad apparire segni palesi di un profondo cambiamento nel
sentimento religioso del tempo e si andasse maturando una tendenza di
conciliazione fra il paganesimo ed il cristianesimo (cfr. BAUR _loc.
cit._) occorsero ancora due secoli, rotti non infrequentemente da
sanguinose persecuzioni (cfr. DUCHESNE L. _Storia della chiesa antica_,
Vol. I, cap. XIII, XIV pag. 119 e 149; XIX, pag. 197-212; XXVII pag.
292-310; Vol. II, cap. I, pag. 9-38), prima che quest'ultimo fosse
ufficialmente tollerato (cfr. CRIVELLUCCI A. _Storia delle relazioni
fra lo Stato e la Chiesa_, Vol. I, Bologna 1886, pag. 107). Nè con
questo riconoscimento, che pure segnò un gran passo innanzi, la via
fu spianata: dovette trascorrere più che una settantina d'anni, non
esente da qualche violento tentativo di ripristino (cfr. DUCHESNE _loc.
cit._, II, cap. IX, pag. 178 e segg. e NEGRI G. _Giuliano l'apostata_
in «_Nel passato e nel presente_», Milano, 1891), prima che Graziano
rifiutasse nel 375 il titolo di pontefice massimo, portato da tutti i
suoi predecessori; e solo cinque anni dopo, nel 380, il cristianesimo
fu dichiarato religione ufficiale dello Stato; (cfr. Stutz loc. cit.,
pag. 17; e CRIVELLUCCI _loc. cit._, I, pag. 316) e soltanto a poco a
poco, con stenti, con fatiche e con incertezze, i vescovi riuscirono
ad ottenere la giurisdizione arbitrale ed ecclesiastica, il diritto
di asilo e di intercessione e tutte le altre prerogative che ne fecero
veri e proprî organi dello Stato.
[437] _Cod. dipl. long._, TROYA. n. 771, a. 753, febbr. 10.
[438] Cfr. HEGEL C. _Storia della costituzione dei municipi italiani_,
trad. Conti, Milano-Torino, 1861, pag. 344; LEICHT P. S. _Studi cit._,
I, pag. 11 e segg.; MAYER E. _Ital. Verfassung. cit._, II, pag. 432 e
segg.
[439] Su alcune caratteristiche del diritto di regalia cfr. SOLMI A.
_Diete di Roncaglia cit._, pag. 36 e segg.
[440] È una sentenza dei consoli di Milano riportata in parte da F.
BERLAN. _Le due edizioni milanese e torinese delle consuetudini di
Milano dell'anno 1216_, Venezia, 1872, pag. 154.
.... prefatus Gigottus condempnavit predictos consules tam nobilium
quam rusticorum de suprascripto loco Vellate, suo nomine et nomine
omnium hominum ipsius loci, tam nobilium quam rusticorum, ne de cetero
impediant massarios ecclesie S. Marie Montis, habitantes in territorio
de Vellate, ubi dicitur in Vigni, pascuare in pascuis sive vicanalibus
loci de Vellate cum bubus et bestiis suis, sicut alii vicini loci de
Vellate faciunt.
[441] SCHUPFER F. _Diritto privato cit._, II, pag. 54 e LEICHT P. S.
_Studi cit.,_ I, pag. 37-88.
[442] Praeterea in locis, quae sunt de districtu, illud obtinet quod
_viganalia_ per consensum dominorum et vicinorum debent dividi vel
vendi; quod alias fieri non potest, nisi dominorum omnium et vicinorum
consensu _Communia_ taliter inter dominos et vicinos dividuntur ut
medietas terrarum omnium vel pretii illarum omnium viganalium vel
fructuum, si forte vendantur, ad dominum cuius est totum districtum,
iure nostrae civitatis, assignatur; alterius vero medietatis partem
accipit pro parte terrarum, quas in ipso loco habet. Si vero totum
districtum non habet, sed partem, secundum partem sui districti, iure
districti, de praedictis viganalibus partem conseguitur, et de alio
quod remanet, pro numero terrarum ut dictum est.
Cfr. BERLAN F. _Le due edizioni milanese e torinese delle consuetudini
di Milano cit._ rubr. XXIV, pag. 254.
L'edizione del Berlan è la migliore: cfr. LATTES A. _Il dir. consuetud.
cit._, pag. 33, nota 95.
[443] Per un'applicazione di questo concetto cfr. LEICHT P. S.
_Ricerche sulla responsabilità del Comune in caso di danno_, Udine,
1904.
[444] Anche il MAYER (_Ital. Verfassungsg. cit._, Vol. I, pag. 281 e
segg.) ritiene che fino dal tempo langobardo esistano e si differenzino
_comunalia_ e _vicanalia_ e che i primi sieno i beni su cui gli
abitanti della città vantavano diritti di uso di natura pubblica,
indipendenti da qualsiasi rapporto di diritto privato; mentre i
_vicanalia_ sarebbero delle terre gravate di oneri a favore di altre
terre in quanto ne costituivano delle pertinenze, rimaste indivise
fra i vari fondi per volontà dei proprietarî. I _comunalia_ furono
rivendicati in proprietà dai comunisti cittadini assai presto; i
_vicanalia_ giunsero ad essere dei _comunalia_ attraverso ad uno stadio
intermedio, nel quale i _vicini_ riuscirono abusivamente a carpire un
diritto di condominio ai _domini._
Prima di tutto non è esatto parlare di _comunalia_ solo a proposito
della città. Senza punto entrare a discutere l'opinione del Mayer sulla
natura giuridica dei beni comuni cittadini, si può osservare che le
consuetudini milanesi, che costituiscono il testo su cui s'impernia
la sua asserzione, parlano di _comunalia_ a proposito di _locus_.
E il _locus_, a detta del Mayer stesso, non è affatto la città. Ma
anche ammettendo che la parola ne abbia tradito il pensiero, la sua
opinione non è fondata perchè manca di un'indagine indispensabile per
poter giungere alla conclusione che egli sostiene. Bisognava, cioè,
dimostrare che i _domini_ di cui parlano le Consuetudini Milanesi sono
dei _domini_ di diritto privato, dei semplici proprietarî e non dei
titolari di facoltà giurisdizionali. E questo non lo ha fatto: nè lo
poteva fare. A togliere ogni dubbio a questo riguardo ed a dimostrare
il carattere giurisdizionale che contraddistingue questi _domini_,
non c'è niente di meglio che riportare alcuni passi della _rubrica de
oneribus et districtis et conditionibus_, che è proprio quella stessa
in cui è contenuta la disposizione concernente i _vicanalia_ e che dal
titolo stesso dimostra la natura pubblica del diritto signorile.
«Amplius si eiusdem loci plures sint domini licet inter ipsos
districtabilium praesumatur facta divisio, unus, etiam invitis
coeteris socijs quanquam minimam partem in eo loco districti habent
omnes districtabiles compellere potest, ut Castrum reficiant, et murum
et fossatum et portinarium ponant ad guajtam, et sgieraguajtam, et
fossatum circa Castrum et Villam, et portas, et clavaturas ferreas
et in Villa, et Castro, et in eo incastellent quia tale onus utpote
individuum ab hominibus districtalibus fieri debet et per quemlibet
dominorum posse postulari Sapientes nostra Civitatis crediderunt.
Porro, quod est notabilius, nostra Consuetudine obtentum invenitur,
ut si plures dominorum suos districtabiles tam in Castro quam in
Villa ab omni onere districti liberaverint, alter, qui eos non
liberavit, potest eos cogere tam suos quam ab aliis dominis liberatos
ad reficiendum castrum. Sed, et quod est mirabilius, si omnes domini
qui suos districtabiles divisim possidebant eos liberaverint ab omni
onere districti licet nullos dominorum illum quem liberavit possit
ad reficiendum castrum compellere, tamen poterit ab altero dominorum
liberatus coartari ad reficiendum quod per nostram consuetudine
obtinet. Ut si plures domini suos districtabiles ab omni onere
districti liberaverunt, alter qui eos non liberavit poterit cogere
eos tam suos quam ab alijs dominis liberatos ad pondera stateras et
mensuras recipiendas per eum seu ab eo quia hoc jus, et reficiendi
castrum in communi remansisse creditur, nisi vel regionibus Castrum
inter dominos, et refetio eiusdem in divisione venerit quod raro
accidit».
Esistevano, senza dubbio, dei _domini_ per diritto privato; ma
sicuramente non erano questi, che godevano di facoltà pubbliche di tale
natura.
Secondo il mio pensiero, al tempo langobardo le terre comuni si
distinguevano in terre comuni di diritto privato e terre comuni di
diritto pubblico e queste ultime potevano essere comuni rispetto al
_comitatus_ (cfr. doc. citato dal LEICHT _Studi cit._, I, pag. 51)
rispetto alla città, rispetto al _locus_, rispetto al _vicus_, rispetto
al _concilium_ e rispetto ad un determinato gruppo gentilizio. Queste
ultime soltanto propendo a ritenere col BESTA (_Nuovi appunti di storia
giuridica sui documenti lucchesi cit._) che sieno sorte all'epoca e per
opera dei Langobardi e costituiscano le famose _fiwaide_.
[445] DALLARI G. _Intorno all'evoluzione della proprietà_ in «Riv.
ital. di sociologia», a. XIII. fase. 1, pag. 17 e segg.
[446] a. 1178. Johannes causidicus, assessor domini Archiepiscopi,
precipit per eius parabolam ut de cetero ipse Johannes eiusque
successores utatur de vigano seu communi prenominati loci sive sit
tensatum sive non, sicut alius vicinus de ipso loco utitur ipso communi
et vigano.
Cfr. PURICELLI, _loc. cit._ pag. 1003.
[447] a. 1189, marzo 7. dederunt... omnia sedimina cum hedifitiis eorum
campos, vineas, silvas, buscos, zerbos, communiantias seu viganalia,
atque omnes res cultas et incultas...
Cfr. FRISI A. F. _Memorie storiche di Monza e sua corte._ Milano, 1794,
to. II, _Codice diplomatico_, n. 78, pag. 73-74.
[448] Cfr. LATTES A. _Il dir. consuetudinario delle città lombarde
cit._ pag. 32 e segg.
[449] Cfr. _Statuti di Milano_ (vol. II, carte 159^t-160). Aliquae
Communantiae, Vicanalia, vel Pascua, vel Bona aliqua immobilia vel Jura
aquarum Civitatis et Ducatus Mediolani, vel alicuius Universitatis,
quae etiam praesentibus Statutis ligetur, non possint ab aliqua
singulari persona vel Universitate vendi, alienari, nec obligari...
Et si fructus vel redditus dictarum Vicanalium, vel Communantiarum,
vel Pascuum vel Bonorum ipsius Universitatis, venderentur, vel
compartirentur, detur sua pars cuilibet habenti facere in eis. (DAL
BERLAN, _loc. cit._, pag. 153).
[450] a. 1094. 8 dec. sunt tam campis quam pratis, pascuis, vineis
et silvis seu stellariis cum areis earum cultis et incultis, divisis
et indivisis, usibus aquarum aquarumque ductibus seu cum _vicanalibus
atque conciliis_ atque ecclesiis et capellis et rebus una cum omnibus
condiciis et redditibus et honoribus ad iam dictas res.
VIGNATI C. _Cod. dipl. laudense cit._ I, n. 49, pag. 77.
[451] Cfr. ATHANASII. _Apologia contra arianos_, in _Opera omnia_,
Parisiis, 1698, I, 1, pag. 124: universae eius loci ecclesiae episcopo
subiaceant: ita tamen ut _singuli pagi_ suos presbyteros habeant.
[452] Cfr. _Cod. dipl. long_. PORRO, n. 171, a. 851, col. 292.
[453] Cfr. _ibid_. n. 519, a. 926, col. 886.
[454] Cfr. _ibid_. n. 497, a. 922, col. 856.
[455] Cfr. _ibid_. n. 617, a. 956, col. 1055.
[456] Cfr. _ibid_. n. 661, a. 962, col. 1141.
[457] _Roth._ 79.
[458] LEICHT. _Studi cit._, Vol. I. pag. ...
[459] Cfr. _loc._ ed _ed. cit._, pag. 16. Per pagos id est per
magistros pagorum operas a possessoribus ad eas (vias) tuendas exigere
soliti sunt.
[460] _Cod. Theod._, VII, 20, 2; e le citazioni riportate da Gotofredo
nel commento a queste leggi e nelle altre indicate nell'indice sotto q.
voce.