I Langobardi trovaron tale stato di cose e non lo mutarono.

Erano urbani — _civitatis Reatine habitatoribus_ — quei Reatini i

quali nel 774 ricercarono i confini del _gualdo publico_ presso la loro

città, insieme con il notario Insario incaricatone dal re Rachi, con il

messo del duca Lupone, con il loro gastaldo Immone, con due sculdasci

ed il _marphais_, ed ai quali fu inviato uno dei quattro brevi redatti

alla presenza del duca di Spoleto «et quartum (breve) quidem direximus

ad supradictos _homines in Reate_»: dice il documento[675].

E la presenza del gastaldo stesso di Rieti alla compilazione ed

all'invio del breve mostra che la solidità e la consistenza giuridica

del gruppo da essi formato di fronte allo Stato, di cui egli era il

rappresentante, non era minore di quella, che già si è avuto occasione

di accennare, dei cittadini di Pavia, di Piacenza, di Cremona, di

Verona, etc.; i quali erano _urbani_ al pari di questi; come è provato

dalla qualifica di _habitatores_ urbis, de civitate, con cui li

vediamo chiamati[676] quando, come in quest'ultima città, non son detti

addirittura urbani.

Il conte Nannone, per esempio, incaricato da Ottone I. di dirimere

una controversia fra il vescovo Raterio ed i suoi concittadini, il 30

giugno 968, seduto al suo tribunale, interroga e si rivolge ai soli

urbani — «ita orsus est loqui: quid vobis videtur, _urbani_, de isto

prato?» —[677].

Nella nota convenzione stipulata nel 1037 tra il vescovo Olderico ed i

cittadini di Brescia, a proposito dei beni comuni della città[678], la

concessione dei medesimi non è fatta a tutti i _vicini_ della _civitas_

di Brescia; ma solo a quelli di essi che abitavano entro le mura:

vos qui supra — (presbisteris ceterisque liberis hominibus Brixiam

habitantibus) — _vicinos_ eiusdem _Brixiae civitatis habitantes_

vestrosque filios et heredes, et proheredes simulque omnem progeniam

vestram.

E ancor più evidente è quello che avviene a Mantova, dove, col diploma

imperiale del 1055, sono detti e qualificati cives anche gli arimanni

entrati ad abitare entro le mura e sono protetti in modo speciale

e differente da tutti gli altri arimanni sparsi per il territorio

mantovano — predictos cives, videlicet _ermannos in Mantua civitate

habitantes_[679].

A Bergamo nel 1081 il vescovo Arnulfo decide una grave controversia

che da tempo si agitava fra i canonici di S. Vincenzo e quelli di S.

Alessandro per causa di certe decime, con l'aiuto e il consiglio di

«multorum clericorum, _civium, extraque urbem manentium sapientum et

nobilium._[680] Dei non urbani (extra urbem manentes) non partecipano

che i nobili e i sapienti[681] mentre i cittadini partecipano tutti e

chi fossero questi cives lo indica la contrapposizione e la preminenza

su quelli che vivevano fuori delle mura: erano gli urbani.

A Pavia nel 1084[682] comparve nella corte del vescovo, alla presenza

dei capitanei, dei valvassori e dei cittadini maggiori e minori della

città — presentia capitaneorum, vavasorum et _civium majorum seu

minorum ipsius civitatis_ — l'abate Veridiolo per querelarsi contro

l'abbadessa del Monastero di S. Maria Teodota; ed il predetto popolo

dei maggiori e minori cittadini — _predictus popolus tam majorum

quamque minorum_ — stabilì di prendere il monastero sotto la propria

_defensio_ — la parola ed il significato corrispondono pienamente a

quelli dei diplomi regi ed imperiali — affinchè nessuno osasse turbarlo

e sempre rimanesse «_in ipsorum istorum civium majorum seu minorum

potestatis defensione_».

Dato che il notaro Eurico dichiara di avere scritto questo _decretum_

per invito dei _capitanei_ dei _valvassori_ e dei _cives_ — per

ammonitionem istorum capitaneorum et vavasorum et _civium_ —: è

chiaro che questi _cives_ costituiscono una classe sociale distinta

ed inferiore — dal momento che è ricordata per ultima — alle due prime

nell'ordine politico: ma di autorità tale da aver diritto di cooperare

con esse in affari di primaria importanza. Che anzi, dal documento

appare in modo non dubbio che a prendere l'iniziativa furono proprio e

soltanto i _cives_.

Nel documento — e l'osservazione vale anche per i documenti ricordati

più avanti — _civitas_ indica sempre il complesso delle abitazioni

chiuse entro le mura: il monastero di S. Pietro, per es., è detto

«extra murum predictae civitatis»; e un altro documento dello stesso

anno e dello stesso luogo[683] specifica che un tal Uberto, ottimo

milite, è _civis Papiae urbis_. Il significato di _urbs_ non ha bisogno

di spiegazioni; così come è sintomatico che il poeta bergamasco Mosè

del Brolo, fiorito nella prima metà del secolo decimosecondo[684],

chiami cives solo coloro che abitano entro le mura e urbana negotia

tutti gli affari d'importanza[685].

Nè si può passar sotto silenzio — pur tralasciando tutti gli altri

documenti in cui si ricordano cives — l'esempio, che ha con quello

pavese bei punti di contatto, fornito dalla «Relatio de innovatione

ecclesie sancti Geminiani» scritta probabilmente verso la fine del

1106[686].

La vecchia chiesa di S. Geminiano di Modena minacciando rovina, l'_ordo

clericorum_ e l'_universus eiusdem ecclesiae populus_ cominciano a

discutere sui provvedimenti da prendersi.

Finalmente in tempo di sede vacante, cioè probabilmente dopo la morte

del vescovo Benedetto nel 1099, per consiglio concorde così del clero,

come dei cittadini e degli arcipreti di tutte le pievi rurali e dei

militi della chiesa stessa — _unito consilio_ non modo _clericorum_...

sed et _civium_ universarumque _plebium prelatorum_ seu _etiam eiusdem

ecclesie militum_ — si decide la costruzione di una nuova chiesa.

Nel 1099 _mutinenses cives et omnis populus_ danno principio alla nuova

fabbrica. Nel 1106, sotto il vescovado di Dodone, la fabbrica del nuovo

tempio è giunta a tal punto che vi si può trasportare il corpo di S.

Geminiano.

Fissata la traslazione per il primo giorno di maggio se ne dà avviso

non solo a tutta la diocesi ed alle «comprovintiales civitates»

ma anche alle «adiacentes». Si raduna quindi in Modena un «maximum

episcoporum _concilium_, clericorum, abbatum et monacorum, fitque

_congregatio militum_, fit et _conventus populorum_ utrisque sexus»

come a memoria d'uomo non si era visto mai. Vi accorre anche «cum suo

exercitu» la contessa Matilde.

Avvenuta la traslazione nasce una disputa abbastanza vivace fra

i vescovi ed i _cives_ perchè i _presules_ desiderano revelare le

reliquie del santo ed i _cives autem et omnis populus_ ci si oppongono

recisamente. Si ricorre alla contessa Matilde la quale si toglie

d'imbarazzo consigliando di attendere la prossima venuta di Pasquale

II; e giunto il papa nell'ottobre, per suo consiglio si procede

all'apertura del tumulo dopo aver deputato alla custodia del corpo di

S. Geminiano _sex viros de ordine militum et bis senos de civibus_

obbligatisi prima con giuramento a custodirlo e salvarlo da ogni

pericolo di violazione.

La città, dal punto di vista ecclesiastico, resulta dell'_ordo

clericorum_ e dell'_universus eiusdem ecclesiae populuis_ e cioè degli

ecclesiastici e dei laici viventi entro i suoi confini: ma di questi

ultimi alla deliberazione effettiva con cui si decide la ricostruzione

della chiesa, insieme con gli arcipreti del contado ed i vassalli del

vescovado partecipano solo i _cives_; soltanto i _cives_ hanno diritto

di opporsi al parere dei prelati riguardo alle reliquie e solo i

_cives_ hanno l'onore di vegliarle e possono pretendere ed ottenere di

essere in numero doppio di quello dei militi onde pareggiare col numero

lo squilibrio della diversità di armamento e esser posti in pari grado

con loro.

Eppure alla ricostruzione della chiesa non sono soltanto i _cives_, ma

anche tutto il _populus_ che partecipa e concorre.

_Populus_ indica tutti i parrocchiani di una pieve, urbana o rustica

che sia, maschi e femmine indistintamente — populi utriusque sexus

— ma fra questi — nel primo caso, che è quello ora in esame — si

distingue una classe speciale, la quale ha facoltà così energicamente

assodate che anche nella decisione di affari di apparenza e di veste

esterna prevalentemente religiosa — di sostanza non si può dire per

l'intimo legame che univa la cattedrale alla città — non solo supera,

ma esclude addirittura l'intervento di quegli altri che pure fanno

parte integrante dell'identica ed unica istituzione, che li accomuna

egualmente alla stessa chiesa, allo stesso fonte battesimale, allo

stesso culto.

_Cives_ sono i soli _urbani_: i suburbani costituiscono il rimanente

del _populus_.

E della distinzione, della separazione anzi, fra gli uni e gli altri si

ha anche la riprova.

I consoli di Bergamo, avendo deciso nel 1171[687] di erigere in

borgo franco il castello di Romano nuovo, stabilirono che i burgensi

dovessero fare «ostem, vardam, et laborem et tractum» secondo i loro

precetti, pagare i dazî e le imposte solo quando li avrebbe pagati

la città e godere di una libertà pari a quella di uno dei borghi di

Bergamo: «ad modum burgi debent stare et esse et _ita debent esse

liberi ut unus ex burgis civitatis Bergomi_».

Questi borghi sono quelli attaccati alle mura cittadine — i consoli,

dice il documento, devono comandare a quelli di Romano nuovo

_sicuti hominibus suburbiorum suorum_ —; e il documento, accennando

esplicitamente alla libertà dei borghi sorti presso le porte della

città, fa risaltare in modo evidente che la città doveva godere una

libertà diversa e, per conseguenza, maggiore: il limite fra i due

regimi giuridici non poteva esser segnato che dalle mura.

Non si avverte, se non m'inganno, soluzione di continuità fra il più

antico materiale epigrafico e quest'ultimo documento.

La conversione dei Langobardi al cattolicismo, favorita dalla

condiscendente negligenza dei sacerdoti ariani, riconosciuta perfino

da papa Gregorio I, fu rapida e grande: Autari — tanta era già la

frequenza dei battesimi — proibì che i neonati fossero battezzati e

a pochi decenni dall'invasione il cattolicismo penetra anche nella

corte regia, con effetti deleterî per la costituzione langobarda. Il

culto, come abbiamo veduto, legava con vincoli fortissimi gli adepti

e li strappava allo Stato: chi, convertito, entrava nella comunità

cristiana, entrava a viver la vita non soltanto religiosa, ma la

vita civile, che si assommava in gran parte in quella religiosa,

del popolo vinto e con l'entrarci dell'elemento germanico vincitore

ne alzava il livello sociale; e con moto irresistibile spianava la

via all'equiparazione nel campo del diritto pubblico. La decima

che il nuovo convertito si obbligava con giuramento a pagare per

sè e per i suoi successori, era per lui un obbligo volontario

liberamente contratto: ma per quelli che venivano dopo di lui e

che si trovavano obbligati per virtù del patto da lui giurato e da

essi inconsapevolmente accettato con l'involontario ricevimento del

battesimo nei primi anni della loro puerizia, assumeva l'aspetto di

una vera e propria imposta facilitata nel pagamento, piuttosto che

confermata nel diritto e apriva pian piano l'adito alla partecipazione

di tutti i cittadini, di qualunque origine e di ogni nazionalità,

agli oneri che gravavano sulla città: oneri, che avevano al momento

della conquista un carattere in completa opposizione con la natura

dei Langobardi e che dai Langobardi, nei primi tempi, certamente non

furono sopportati, mentre poco tempo dopo si vedono gli habitatores

tutti di varie città obbligati indistintamente a tali prestazioni ed

oneri: difesa, costruzione e riparazione delle mura etc. etc. ripartite

secondo il vecchio sistema romano e con una cooperazione dello Stato

inconcepibile nella organizzazione germanica: segno innegabile di

un predominio di concetti e sistemi proprî dei vinti e dai vincitori

accolti e condivisi. Ed in tutti i rami della vita civile l'elemento

romano assorbiva dentro di sè, trasformandolo ed infondendogli la

propria civiltà e le proprie consuetudini, l'elemento germanico.

Artefice e fucina di questa trasformazione fu la città.

La città non perdette mai la sua preminenza sul territorio rurale. La

sua importanza economica attraeva irresistibilmente i Langobardi sia

che ancora conservassero la _sors_ guadagnata con la vittoria, sia,

ed ancor più, se l'avevano perduta e la sua importanza strategica

aumentava rapidamente il livello sociale dei suoi abitanti,

richiedendone la cooperazione nella difesa e nella guardia delle mura

a cui l'esercito vero e proprio, mai molto numeroso ed in progressiva

diminuzione per l'uso di combattere a cavallo, era del tutto

insufficiente.

Rotari stesso parla della sculca come di un servizio che di poco

differisce dal servizio militare vero e proprio[688]. E questa sculca,

che i documenti chiamano, e giustamente, col suo bel nome romano di

excubiae[689]; comprende ed indica quei varî servizi di riparazione

e di guardia e di difesa delle mura che gli urbani continuavano a

sostenere dal tempo romano e che ora, condivisi anche dai vincitori,

vanno perdendo il carattere umiliante che loro era stato inflitto dai

Goti. E così gli urbani, riacquistato il diritto alle armi, assurgono

ad un grado elevato nella considerazione sociale e politica e formano

anch'essi un esercito: l'esercito degli abitanti della città, dei

cittadini — _exercitum senensium civitatis_, dice un documento del

730[690] — distinto dall'esercito formato da quegli altri che abitano

nel territorio giurisdizionalmente soggetto alla città.

Ma non manca, però, una vigorosa azione germanica la quale con forza

ed indirizzo prevalentemente negativo in parte non piccola distrusse,

in parte erose ed in parte trasformò la costituzione della città, per

modo che quella che ne resultò se fu meno lontana dall'antico municipio

romano che dal rude _gau_ barbarico, ebbe natura, funzioni, caratteri

ed elementi tutti suoi proprî.

Nella costituzione langobarda anche quando, conquistata l'Italia, il

potere regio, sotto l'esempio e l'azione del diritto romano e della

Chiesa, si fu affermato vigorosamente sui gruppi famigliari e gentilizi

ed ebbe sostituito pene pubbliche ed irrogate d'autorità pubblica alle

vetuste pene private, permane e si conserva il criterio barbarico per

il quale la convivenza sociale piuttosto che dall'azione regolatrice di

un potere centrale, è assicurata dalla pace intervenuta fra i gruppi

parentali, in seguito alla coesione spontanea a scopo di difesa e di

conquista da cui ebbe origine lo Stato; e per il quale la violazione

del diritto è considerata reato nei rispetti della collettività in

quanto, riaccendendo uno stato di guerra e di inimicizia fra i nuclei

che la compongono, perturba questa pace.

Sulla considerazione degli elementi intrinseci del reato (che si fa

strada a stento e scarsamente, appena per qualcuno dei più generali,

quale l'elemento subiettivo ed individuale) continua a prevalere la

considerazione degli elementi oggettivi ed esterni: il danno alla

pace pubblica ed il danno alla parte lesa. E così, mentre dalle

composizioni private stabilite per convenzione volontaria delle parti

nasce il guidrigildo, commisurato sullo stato e la qualità della

persona e completato dal minuto formalismo delle disposizioni penali;

così entro la protezione generale che si stende su tutto e su tutti

si disegna un'altra protezione particolare che il re, per mezzo del

suo _banno_, concede in modo e misura variabili a persone ed a luoghi,

proporzionandola, nel primo caso, alla loro condizione, nel secondo

alla loro importanza. La prima è il _mundio_; la seconda è la _pace_.

Questa _pace_ è tutta germanica.

Quando l'Impero romano raggiunse il massimo splendore, una pace immensa

e maestosa ne illuminava l'estesissimo territorio dove il diritto e

la giustizia dominavano sovrani, di contro alle tenebrose regioni

barbariche, turbate di discordie e di stragi nelle perenni guerre

interne. E sorse un vero e proprio culto per questa _immensa romanae

pacis majestas_[691] che formò dal secondo secolo dopo Cristo in poi,

il substrato di tutti i pensieri politici nell'orbe romano[692] e

che culminava nel concetto di cittadinanza, per la quale il _civis

romanus,_ soggetto delle più ampie ed elevate facoltà giuridiche,

emergeva su tutto e su tutti nel vasto dominio soggetto a Roma e retto

dal suo diritto.

Invece la _pace_ di cui il re langobardo protegge la città è

l'esponente della mancanza di unità di criterî giuridici e di impotenza

di applicazione dei medesimi, per la quale il diritto, non applicato

ovunque con gli stessi criterî e con lo stesso vigore, forma quà e

là entro i confini dello Stato delle oasi privilegiate. Fra queste

tiene il primo posto la città. La città, che era stata anche al tempo

romano l'unica circoscrizione conosciuta, apparve sino dai primordi

della conquista come l'unica base del governo locale. E poichè così

per le contingenze della difesa presente come per le tradizioni e

le consuetudini dell'antico tempo[693], si chiudeva nelle mura, si

sviluppò un diritto di cittadinanza ristretto al solo centro murato e

le cui facoltà, riservate esclusivamente a coloro che vivevano entro le

mura, non si irradiarono al di là del suburbio ed ogni città fu centro

e termine di una cittadinanza ed in ognuna _civis_ fu solo l'_urbanus_.

E siccome lo Stato barbarico era incapace di coordinare le varie

energie locali in modo da fonderle in un unico e saldo organismo, come

aveva fatto lo Stato romano; questo ristretto sistema di cittadinanza

si affermò con continuo e crescente vigore nella costituzione

politica e vi rappresentò e costituì una vera e propria classe sociale

suscettibile anche di gradazioni interne, distinta da tutte le altre,

di fronte alle quali, anzi, conquistò una posizione di indiscussa

egemonia.

A Bergamo i _cives_, l'abbiamo veduto or ora, son chiamati a decidere

delle questioni più gravi insieme con i _nobiles_ ed i _sapientes_;

a Modena, a Milano, a Pavia nel secolo decimoprimo, distinti in

_majores_ e _minores_, contemperano l'azione dei _capitanei_ e dei

_valvassori_ e il movimento toccò in breve il suo culmine, chè con i

Comuni il _diritto_, che si può chiamare _urbano_, e che anticamente

era stato il primo e meno elevato gradino del diritto di cittadinanza,

fu fine e termine a sè stesso e il paese resultò formato di tante ed

autonome città senz'altro vincolo comune e reciproco che le ideologiche

costruzioni della monarchia e dell'Impero.

§ 10. — L'organizzazione degli antichi municipî riposava sulle curie

e sui magistrati e queste e quelli, insieme con le corporazioni

che costituivano come le membra della città, pensavano al disbrigo

degli affari. Ma dai primi del secolo quinto, sotto la pressione

irresistibile delle necessità di difendersi contro le invasioni da

ogni parte irruenti, fu chiamata a vigilare e a combattere anche

la plebe urbana ed in correspettivo, le furon riconosciute delle

speciali facoltà nei rispetti della cosa pubblica le quali si

aggiunsero, integrandole, a quelle degli organi già esistenti, in

proporzione del contributo portato dai nuovi venuti; e fecero sì che

per i provvedimenti di maggiore importanza fu necessario il _communi

consensu_ di tutti i cittadini[694].

Per manifestare questo comune consenso che richiedeva una generale

riunione, fu scelto il luogo nel quale era già antica consuetudine

che tutti indistintamente si riunissero accomunati dalla fede e cioè

sul sagrato della Chiesa, alla quale lo Stato affidava, per non dire

addirittura abbandonava, una parte sempre più ampia dei suoi impegni e

dei suoi doveri.

E così la Chiesa, oltre ai veri e proprî compiti che disimpegnava già

prima come religione ufficiale dello Stato, coprì con la sua protezione

questa nuova e speciale assemblea che aveva per carattere distintivo

una funzione suppletiva ed integratrice dell'amministrazione normale

della città.

Con i Goti questa funzione suppletiva si accentuò in proporzione

della decadenza sempre maggiore delle curie e delle corporazioni ed

in correlazione del formarsi di un unico e forzato _collegium_ che

comprendeva tutta la città. E di più avendo essi riserbato soltanto

a sè stessi l'uso delle armi e l'esenzione dalle imposte ed avendo

incamerati nel Fisco regio i beni pubblici delle città, sanzionarono di

diritto e di fatto agli italiani una condizione di inferiorità civile e

ridussero le loro facoltà su tali beni a semplici diritti di uso.

I Langobardi spazzaron via con gli ultimi avanzi delle curie e

delle corporazioni quanto ancora rimaneva dell'antico organismo

burocratico romano-bizantino; ma non ebbero ragione di impedire la

riunione degli indigeni dinanzi alla Chiesa, sia perchè esternamente

e superficialmente si presentava di natura religiosa, sia perchè

funzionava molto bene come mezzo di pubblicità e di estorsione di

imposte; ed in nessun modo poi, allo stato in cui l'avevano ridotta

i Goti, dava ombra od ostacolava la dispotica volontà dell'ufficiale

pubblico preposto alla città.

Rotari, inspirandosi al cap. 58 dell'Editto di Teodorico, accenna al

_conventus ante ecclesiam_ come al luogo dove si poteva far bandire

dal precone il rinvenimento di un animale smarrito e di cui si

fosse ignorato il proprietario[695]; quasi come un semplice mezzo

di pubblicità, così come al tempo goto, durante il quale non fu

infrequente il caso che anche le leggi, incise in tavole di marmo,

fossero murate negli atrî delle chiese. Ma, quantunque Rotari, sia

stato ariano intransigente, nazionalista convinto e per conseguenza

ostile all'elemento indigeno ed alla parte romanizzante del suo popolo

e abbia inteso a raccogliere in iscritto le antiche consuetudini e le

vecchie leggi dei suoi per conservar loro quel predominio assoluto,

che era andato rapidamente diminuendo; pur dalla stessa sua legge

appaiono dei sintomi che accennano ad un notevole aumento di importanza

del convegno che ogni giorno festivo si raccoglieva sul sagrato della

pieve.

Egli distingue nettamente le riunioni illecite sia dei rustici —

rusticanorum seditiones, concilios[696] — che dei cittadini — zavas et

adunaciones... per singulas civitates[697] — dalle altre; e queste, in

conseguenza e conformità dell'antico sistema germanico per il quale

non si concepisce un'assemblea senza carattere politico giudiziario,

appaiono investite di uno spiccato carattere legale. Tutte le riunioni

e le adunanze contemplate e consentite dall'Editto, invero, sono

protette con la pena gravissima di 900 solidi — «si quis (stabilisce

infatti il cap. 8) in consilio vel quodlibet conventu scandalum

commiserit noningentos solidos sit culpabiles regi» —. Ora dal momento

che il cap. 343 parla di un _conventus_ ed il cap. 8 protegge con tale

pena tutti i _conventus_ indistintamente — _quodlibet conventu_ — e

dall'Editto non è sanzionata alcuna eccezione a tale proposito, si deve

ammettere che anche il _conventus ante ecclesiam_ sia stato protetto

dalla stessa pena. Ed allora, essendo certo che la gravità della pena

non può essere stata causata dalla vicinanza del _conventus_ ad un

luogo sacro, perchè lo stesso Rotari limita a 40 solidi la pena di

chi commette uno scandalo in chiesa[698]; il fatto che Rotari abbia

tutelato il _conventus ante ecclesiam_ con la pena di 900 solidi, che

è la pena massima che protegge la funzione politico-giudiziaria, anche

se non si vuol giungere alla conseguenza che egli l'abbia considerato

come un vero e proprio organo di essa, è, però, un indizio sicuro che

al suo tempo l'assemblea davanti alla chiesa, nella quale il precone

esercitava normalmente e giuridicamente le sue abituali funzioni,

e che, per certi riguardi, era equiparata all'azione dello stesso

giudice, era qualche cosa di diverso dalle umili e mal sopportate

riunioni dei fedeli in cui — nei primi anni dell'invasione — si

trattavano affari e cose esclusivamente religiose.

Venuti come nemici e stabilitisi come conquistatori, i Langobardi

continuarono a reggersi con i sistemi originarî escludendone

completamente i vinti e intesero di conservarsi un assoluto e completo

predominio. Gli effetti furono precisamente opposti. Ciò fece sì che

quando gli Italiani, riavutisi un po', cominciarono a rialzarsi, ogni

loro spinta verso l'alto fu un colpo di piccone alla costituzione di

quelli.

E il fulcro e l'organo primo di questo movimento fu appunto

l'assemblea cittadina la quale era una forma semplice quant'altra mai

di amministrazione e si attagliava perfettamente alle consuetudini

germaniche alle quali si avvicinava in modo singolare per quanto

concerneva i beni pubblici comuni, rispetto ai quali gli urbani

avevano un diritto paragonabile, almeno nella manifestazione esterna,

a quello di cui nell'organizzazione germanica godono i commarcani sui

beni comuni della marca. Ed offriva un ottimo punto di riunione agli

elementi germanici che la religione cattolica, la civiltà romana, la

costituzione cittadina ed il variare delle condizioni economiche e

speciali strappavano alle schiere dei Langobardi.

Dalla venuta dei Langobardi quest'assemblea perde il carattere di

organo suppletivo e diviene l'organo esclusivo dell'amministrazione

interna degli urbani e inizia un'evoluzione per la quale dal

momento in cui, sotto il duca o il gastaldo, le sono permesse solo

ristrettissime facoltà, attraverso ad un progressivo incremento,

sboccia nell'assemblea generale che elegge i consoli e origina e forma

il Comune.

Rotari, sia pure involontariamente, riconosce alla riunione dinanzi

alla chiesa un certo valore anche perchè equipara il bando fatto in

essa dal precone alla denunzia fatta al giudice ed ancor più fortemente

accentua la consistenza del gruppo vicinale — dal quale non eran certo

esclusi gli indigeni — nel cap. 176 dove dichiara che per l'espulsione

del lebbroso è indifferente che la constatazione della malattia sia

fatta dal giudice o dal popolo — judici vel populo certa rei veritas

—[699].

Lotario dopo aver stabilito che i documenti dovessero essere redatti

da veridici ed onesti notai alla presenza del conte, dei vicarî o degli

scabini, volle che quando questo non era possibile, come, per esempio,

per i testamenti, la carta fosse mostrata o agli ufficiali pubblici o

nel convegno davanti alla chiesa — statim charta ostendatur vel ante

comitem judices vel vicarios, _aut in plebe_, ut verax agnoscatur

esse[700].

Nei capitolari langobardici dell'803[701], prendendo alla lettera un

antico concetto della romanità decadente, è detto che certi soprusi

«_ipsa plebs_ non patiatur» e fu consuetudine che le ordinanze che

imponevano l'eribanno dovessero esser lette _coram populo_.

E la riunione consueta del popolo era davanti alla pieve.

Più importante di tutti, poi, a lumeggiare l'entità e la consistenza di

questa riunione è ciò che si sa di Piacenza.

Pipino nel suo Capitolare del 790 circa si esprime testualmente così:

«Non est nostra voluntas ut homines _Placentini per eorum praeceptum_

de curte palatii illos aldiones _recipiant_[702].

Il diploma parla in modo non dubbio di un _praeceptum_ fatto dai

Piacentini. Quest'atto, dunque, non era dovuto nè al rappresentante

dell'autorità pubblica nella città, nè al vescovo; tanto nell'uno che

nell'altro caso si sarebbe usata una formula diversa. Si sa quanto

scrupolosa esattezza sia stata usata dai notai e non è credibile che

mentre si hanno tante disposizioni che concernono i conti e gli altri

ufficiali pubblici ed i vescovi e gli altri ecclesiastici, proprio

in questo documento che ha tutto il carattere di una legge, si fosse

arrivati ad un'aberrazione simile.

Non era il conte, non era il vescovo che aveva formato il _praeceptum_:

era la _civitas placentina_: quella civitas che si distingueva

egualmente dallo Stato e dalla Chiesa e che aveva anche il suo notaro

— _exceptor civitatis placentinae_ — distinto dal notaro del re e dal

notaro della Chiesa; e che si radunava a discutere e a risolvere, con

un'energia giuridica che in qualche caso giungeva fino a tentare di

sovrapporsi a quella regia, le questioni che più la interessavano.

Infatti essi in questo caso non trattano dei beni comuni, ma esercitano

la loro azione anche in altri campi e di grande rilievo. E da troppo

poco tempo era cessata la dominazione langobarda perchè si possa

pensare che tale sviluppo si sia avuto solo nei pochi anni del regno

franco, il quale, è noto ma è bene ricordarlo, non ha portato troppe

innovazioni in Italia, nè — mai — senza il consenso dei Langobardi.

E ben a ragione Pipino parla di _praeceptum_, adoperando il termine

che è usato per indicare l'espressione giuridica della volontà delle

persone pubbliche in atti di grande importanza.

Questo _praeceptum_ in sostanza è una vera e propria concessione di

cittadinanza con la quale i piacentini accolgono fra loro — recipiunt —

gli aldî regi e illumina internamente quella consistenza del gruppo dei

_cives_, che i documenti fin qui riportati lumeggiano esclusivamente

nei rapporti con l'esterno.

Esso dimostra, infatti, che per essere ammessi a farne parte non

bastava un'accettazione tacita, ma occorreva una dichiarazione solenne

la quale era fatta da tutti i _cives_ e soltanto da loro e solennemente

era consacrata in scritto e comprova così l'importanza del gruppo

stesso.

E quel che avveniva a Piacenza si può con grande verosimiglianza

ritenere che sia avvenuto da per tutto. A Rieti, a Verona, a Cremona ed

in altre città i documenti esaminati nelle pagine precedenti provano

tutti concordi e sicuri l'esistenza del gruppo ben determinato dei

_cives_, degli _urbani_, i quali costituiscono una vera e propria

_universitas_ giuridicamente riconosciuta, così nei rispetti delle

persone come del territorio ed alla quale inoltre sono perfino

riconosciute in modo preciso delle terre e dei beni pertinenti con

rapporti varî di diritto: una _universitas_ che può stare legalmente

in giudizio presentandosi collettivamente o facendosi rappresentare,

in quel modo che consentiva la rudimentale procedura dei giudizî del

tempo, da proprî e speciali delegati, i quali erano riconosciuti come

tali anche in controversie nelle quali gli _urbani_ stavano contro

l'autorità pubblica dello Stato e dei suoi rappresentanti e contro la

Chiesa; un'_universitas_, infine, che ha anche un proprio e speciale e

caratteristico notaio — l'_exceptor civitatis_.

È all'_universitas_ degli urbani che è dovuto il _praeceptum_

piacentino.

E gli urbani si raccoglievano per discutere e per decidere nella piazza

davanti alla Chiesa.

L'uso era così generale che qualche volta dava anche il nome alla

piazza stessa: a Milano il Foro pubblico (che si trovava dinanzi

alla Cattedrale) ne fu detto _asamblatorium_. Ce lo fa sapere un bel

documento del 789[703] e di certo non è a credere che si cominciasse

proprio da quell'anno.

Nè l'assemblee che in esso si raccoglievano avevano soltanto o

prevalentemente carattere religioso: la prova offerta da quanto si è

detto fin qui, è tale da render superfluo la menzione della riunione

nella quale, verso la fine del secolo nono[704], l'abbate Pietro del

monastero di Sant'Ambrogio, chiese ed ottenne dall'arcivescovo, dal

conte, dal clero e dal popolo, la concessione di una strada — pro qua

Petrus abbas a venerabile antistite Anspertum seu comite Alberico seu

cuncto clero et populo devotissime petiit —.

E l'ascensione degli urbani e della loro assemblea, una volta sbocciata

in pieno sole al tempo dei Franchi così favorevoli alla Chiesa,

progredisce sempre più rapida con i re d'Italia e con gli Ottoni che

dei vescovi fanno il pernio principale del governo dello Stato e quello

esclusivo del governo della città. E l'assemblatorium cambia ancora

il suo nome per denotare il nuovo e più ampio complesso di funzioni:

diviene il consulatus civium. «Actum in civitate Mediolani in consulatu

civium prope ecclesiam sancte Marie» dice un documento del secolo

decimoprimo[705].

E questi _cives_ sono proprio e soltanto gli urbani, i quali si

raccolgono nella gran piazza per discutere e provvedere ai loro

particolari bisogni — _consulere_ — separatamente dalle classi feudali

dei capitanei e dei valvassori e che si uniscono a questi solo per

gli affari di comune e principalissima importanza quale ad esempio

l'esenzione per sei giorni della _curtadia_, una speciale tassa di

mercato durante le feste dei SS. Gervasio e Protasio e la tregua di

sedici giorni per tutti coloro che vi fossero accorsi, stabilite nel

1098 ed allora, tutti insieme, formano il _communi consilio totius

civitatis_ presieduto dall'arcivescovo[706].

Due anni dopo questa generale assemblea si trova qualificata come

_magistratum_: — Tunc ante Magistratum praeterea sancimus ut etc.[707].

E l'uso ed il senso di tale parola non è nè eccezionale nè isolato.

Ecco la formula di un documento del 1056 rogato a Bologna con cui

la contessa Willa vedova del Duca e marchese Ugo di Toscana dona la

libertà alla sua serva Cleriza. «Abeatis vias apertas, dice ad un certo

punto l'atto, portas Paradisi, portas Civitatis, portas Castellis, _in

placitis et in conventis locis ambulare et stare_ et Wadia pro te dare

et omnes fines facere comodo melius potueritis vel volueritis»[708].

L'espressione «ambulare et stare» messa fra la menzione del placito e

quella della wadia, ha un senso tecnico giuridico corrispondente alla

lettera al nostro «andare e stare in giudizio»; e fra quei «conventis

locis», che non sono delle riunioni qualsiasi dal momento che la

formula li ricorda così esplicitamente, tiene di certo il primo posto

il _conventus ante ecclesiam_.

Ancora un passo e la città incapace di _consulere_ direttamente da sè

stessa in tutti i numerosi bisogni e nell'impossibilità di assistere

volta per volta i suoi delegati e bisognosa di un organismo più consono

al suo progredito sviluppo ed ai suoi maggiori bisogni e all'aumento

della sua popolazione nominerà in _colloquio facto sonantibus

campanis_[709] con mandato generico, in maniera stabile e a tempo

determinato, varie persone, incaricate di _consulere_ abitualmente

al disbrigo normale delle evenienze le quali verranno così ad averne

l'antico e fatidico nome di _consules_ richiamantesi alla più pura

romanità: e sarà sorto il Comune.

Così, spinti dalla necessità di seguire la corrente dalle origini fino

al momento in cui fluisce luminosa in ampia e meno sconosciuta pianura,

siamo giunti fino al termine dell'epoca storica di cui in questo volume

si intende solo studiare gli inizi.

Rifacciamoci dunque indietro.

§ 11. — Il _consilium civitatis_ è un vero e proprio elemento dinamico

di primissimo ordine nella costituzione della città. Ma non è il solo.

C'è un altro e non meno importante fattore di norme giuridiche,

il quale fu importato dai Langobardi e che richiede ora la nostra

attenzione.

L'_assemblatorium_ milanese non ebbe di certo nulla a che fare con

la maggiore assemblea del regno langobardo. Questa era composta dei

primati o ottimati e di tutto il felicissimo esercito e si radunava

non già sulla piazza della cattedrale; ma nell'antico anfiteatro romano

che si trovava presso, ma al di fuori delle mura di Milano — _in circo

apud Mediolanum_, — dice Paolo Diacono narrando l'incoronazione di

Adaloaldo, e queste parole ci lasciano supporre che con ciò si seguisse

una consuetudine da gran tempo invalsa, quando speciali esigenze

specialmente militari, non la chiamavano altrove[710].

E fin qui nulla di strano: l'assemblea generale aveva carattere

straordinario, eleggeva il re, trattava gli affari di generale

importanza per tutto il regno, come la formazione e la pubblicazione

delle leggi, la dichiarazione di guerra o la stipulazione di trattati

etc. Dovunque si fosse raccolta, si distingueva facilmente, per la

costituzione e per le funzioni d'indole generale, dalla ristretta

riunione dei componenti di un'unica pieve.

Ma i Langobardi non si sono assisi soltanto a Milano sulle

ampie gradinate degli anfiteatri romani.

A Lucca in un atto dell'808 l'antico anfiteatro è detto

_parlascium_[711] ed il termine non è romano perchè le fonti romane

non lo hanno, ch'io sappia, mai usato in questo senso e non è

d'origine germanica[712] perchè, anche senza contare che i documenti

lucchesi medioevali hanno un sapore di romanità piuttosto classica che

decadente[713], a poca distanza da Lucca lo stesso termine è stato

dato ad un luogo dove non è mai esistito alcun anfiteatro[714], ciò

che prova che il vocabolo non è usato ad indicare i soli anfiteatri,

ma anche altri luoghi, i quali servissero a simile uso. L'ipotesi più

plausibile è che il nome sia derivato dalla funzione a cui il luogo

era adibito; e quale fosse questa funzione è facile congetturare

dalla relazione intima ed appariscente ed in perfetta armonia con

la condizione del linguaggio di quel tempo a Lucca (dove appaiono

prestissimo notevoli e numerosi segni del nuovo volgare italico) della

parola _parlascium_ col verbo _parlare_, di cui è evidente filiazione:

era il luogo dove si parlava, dove si discuteva per eccellenza. E

queste discussioni, se dettero all'edificio un nuovo nome, dovettero

essere frequenti, numerose ed importanti.

Non è soltanto a Lucca che questo avviene: ad Arezzo[715], a Pisa[716],

a Firenze[717], in Toscana; a Cremona[718], a Bergamo[719]; in tutta

Italia, insomma, gli antichi anfiteatri sono chiamati con voci che

ripetono l'origine dal verbo parlare, più o meno trasformati dal

vernacolo dei vari luoghi e dal trascorso dei secoli: _parlascium,

parlasium, perlasium, perilasium, perlassi_, etc.

A Firenze, anzi, c'eran due _parlasci_: il _parlascium majus_ ed il

_perilasio picculo_, del quale a noi oggi conservano notizia solo

documenti non anteriori al secolo decimoprimo; ma la cui remota

esistenza è ben provata dalla qualifica di maggiore data al primo,

offerta da documenti molto più antichi e che non può esser nata che dal

bisogno di distinguerlo da un altro più piccolo e più antico.

Di anfiteatri romani a Firenze, come in ogni altro luogo, ce n'era

uno solo; ed ambedue i _parlasci_ eran fuori delle mura. Resta

a vedere quale altro luogo ebbe questo nome. Fuori delle mura,

oltre l'anfiteatro, ci fu fino alla metà del secolo decimo anche

la cattedrale, allora dedicata ad una santa siriaca ora quasi

sconosciuta[720]. Ed a chiunque sappia per quanti secoli si sono

conservati e qualche volta si conservano tutt'oggi, più o meno

deformati, antichi nomi germanici e perfino romani, non parrà troppo

strana l'ipotesi che questi documenti conservino il ricordo di due

antichissime riunioni e ne mostrino anche la diversa considerazione in

cui erano tenute.

La riunione davanti alla chiesa risale ai primi tempi del cristianesimo

e fu formata, com'è naturale, dai soli fedeli. I Langobardi venuti in

Italia cinque secoli e mezzo dopo, ariani, nemici e vincitori, non si

accostarono a quest'umile assemblea dei vinti, da cui anche i Goti,

che pur ripetevano dall'Impero romano il titolo giuridico della loro

signoria, si erano tenuti lontani.

Se si trova traccia di un'altra riunione — chè del _conventus ante

ecclesiam_ parla l'Editto stesso — questa non può essere stata composta

che dei Langobardi, e poichè dell'esistenza di quest'ultima offrono

indizi documenti di regioni diverse, si ha ragione di ritenere che sia

la loro originaria assemblea regionale.

Anche dopo venuti in Italia, i Langobardi continuarono a reggersi

secondo l'avita costituzione e tutti gli ufficiali pubblici, a

cominciare dal re, furono coadiuvati dall'assemblea dei liberi atti

alle armi che, a maggioranza di consensi, deliberavano intorno a tutto

ciò che interessava la vita politica comune dello Stato e delle varie

regioni.

Ma il rapido consolidamento dell'autorità regia, dopo l'interregno, e

l'aumento del suo potere, reso indispensabile dalla necessità di dar

compattezza ed unità allo Stato, onde potesse resistere alle pericolose

pressioni che lo minacciavano ai confini e allo sgretolamento interno

in cui si sarebbero risoluti i ribelli antagonismi dei duchi, affievolì

l'originaria cooperazione dell'assemblea nazionale fino a ridurla ad

una forma di partecipazione, non di rado quasi del tutto passiva, che

serviva come mezzo di pubblicazione a ciò che la _clementia_ sovrana

aveva già decretato — _decrevit_ — come dice Liutprando[721] o che,

come ancor più romanamente si esprime Astolfo[722], _principi placuit_.

E con lo scadere della maggiore, furono sminuite anche di più le minori

assemblee regionali, alle quali, oltre la trattazione degli affari

regionali dello Stato, fu sottratta anche la nomina dei gastaldi e dei

duchi, la prima riservata totalmente, l'altra in gran parte, al re.

Così che la parte di gran lunga maggiore delle loro attribuzioni si

ridusse all'esercizio della funzione giudiziaria che in tutti i regimi

barbarici è un complemento ed una prerogativa del potere militare.

Il _thinx_ ed il _gairethinx_, se pure originariamente ebbero

significazione diversa[723], già al tempo dell'Editto indicano

egualmente l'adunanza popolare e la ricordano a proposito della

conferma delle leggi, della donazione e della manomissione. Ma ormai

non si trattava più che di un ricordo e di una tradizione, mantenuti

quasi esclusivamente in vita dal nome, perchè si giunge fino alla frase

_thingare absconse_, che è proprio antinomica col concetto primitivo di

_thinx_.

Ciò era in diretta relazione ed in parte anche in conseguenza del

mutamento avvenuto nel sistema militare. In esso il primo posto, che

in origine era riservato alla fanteria, fu preso ben presto dalla

cavalleria mentre rimaneva inalterato l'originario sistema per il

quale milizia e cittadinanza formavano un indissolubile binomio che

si assommava nell'_exercitalis_ al quale soltanto spettavano i pieni

diritti civili e politici. E ciò accentuò maggiormente, a beneficio

di coloro che erano provvisti del possesso fondiario (indispensabile

al mantenimento dei cavalli), le disuguaglianze fra i liberi che le

nuove condizioni economiche create dalla conquista avevan prodotto in

pochissimi anni.

Già molto tempo prima di Liutprando, che ne parla come di consuetudine

generale e diffusa «consuitudo enim est», con la parola _exercitalis_

si designava una classe composta di persone della più varia condizione

economica e giuridica, di cui alcune godevano di un guidrigildo doppio

di quello assegnato a coloro che stavano all'ultimo gradino ed avevano

a pena i titoli necessari e sufficienti per meritare la qualifica di

esercitale — _minima persona, qui exercitalis homo esse invenitur_

centum quinquaginta solidos componatur et _qui primus est_, trecentos

solidos[724].

E questi ultimi, privi di case e di terre, — minimi homines qui nec

casas nec terras suas habent, — quando, nei casi e nei limiti stabiliti

dalla legge, erano dispensati dal servizio militare attivo, potevano

essere obbligati ad un determinato numero di opere per settimana a

vantaggio del giudice, dello sculdascio e, perfino, del saltario.

La trasformazione diviene ancor più grave, come è noto, ai tempi di

Astolfo.

Si era ben lontani dalla primitiva ed indomita fierezza germanica

per la quale l'intonsa capellatura, la lancia e le armi erano ambite

prerogative del libero, che riconosceva piena autorità ai capi e si

piegava ai loro comandi solo in tempo di guerra.

La trasformazione si ripercosse fortemente nell'ordinamento politico.

In questo, mentre le maggiori facoltà erano ormai riservate al re con

detrimento dell'assemblea dei liberi, non più chiamati a dividere il

potere con i capi, si vennero formando nuove e differenti condizioni

di idoneità a base delle quali stava, oltre la libertà, che prima era

l'unico requisito, anche il possesso fondiario, divenuto ora elemento

indispensabile per l'esercizio completo delle armi.

Con questo mutamento, non mancando il popolo vinto di terre, nè

essendo stato ridotto in servitù, fu aperto l'accesso all'esercito e

all'assemblea anche agli indigeni, ai quali non mancava neppure un

certo titolo di carattere militare, per il servizio di guardia, di

restaurazione e di difesa delle mura, che si assommava nella sculca, e

di cui già si è accennato.

E tanto più facilmente avvenne l'accettazione dei vinti in questa

assemblea in quanto che col progredire del movimento discendente

spariva sempre più il lato onorifico di tale facoltà, lasciando e

facendo sentire le conseguenze gravose dell'obbligo che esso imponeva.

Non era soltanto un onore il rendere giustizia; era anche un dovere

e questo dovere già grave in sè stesso era reso ancor più molesto

dall'ingorda speculazione degli ufficiali pubblici, i quali, con il

pretesto di render giustizia, convocavano con ininterrotta frequenza

tali assemblee onde ottenere i donativi che era antica consuetudine

offrire a chi presiedeva il tribunale, o, più spesso, per estorcere

arbitrarie contribuzioni in cambio dell'esonero dal presentarsi volta

volta concesso.

Le cose erano giunte a tal punto che una riforma s'imponeva; ma essa

non fu dovuta ai Langobardi; nessuno dei loro re osò porre le mani

sull'antichissima istituzione quantunque ormai degenerata. Fu Carlo

Magno che introdusse una modificazione sostanziale, stabilendo che non

si potesse convocare tutti i liberi in assemblea generale più di tre

volte all'anno e che per il soddisfacimento dei bisogni della giustizia

quotidiana volle istituito un corpo stabile e fisso di persone elette

in numero di sette per ogni pieve e chiamate _scabini_[725].

A questo punto termina il primo periodo dell'antica organizzazione

germanica. Già mutata profondamente nella costituzione interna; con

i Franchi la vecchia assemblea si scinde in due ed acquista funzioni

determinate. Così nasce, sorge il _placito_: placito annuale, generale,

l'uno, composto di tutti i liberi forniti di possesso fondiario e con

funzioni in prevalenza giudiziarie, ma di grado più elevato ed alle

quali ne vanno congiunte anche altre, sebben limitate, politiche e

sociali; placito quotidiano l'altro, e ristretto al solo esercizio

della giustizia e composto di un numero preciso di individui, i quali

finiscono col formare una vera e propria classe distinta nell'assetto

sociale.

Ambedue hanno un'unica origine nell'assemblea regionale germanica,

la quale già prima della trasformazione di Carlo Magno senza perdere

la sua intima natura, subì modificazioni più o meno gravi a seconda

dell'azione più o meno energica, secondo i tempi ed i luoghi, su di

essa esercitata dall'elemento indigeno delle varie regioni e dal suo

diritto, cioè dal diritto italiano; ma in ogni modo e sempre queste

variazioni devono essere considerate come contingenti, non mai come

sostanziali. In alcune regioni si conserva inalterato il sistema della

partecipazione attiva di tutti i liberi al giudizio; in altre tale

facoltà è ristretta a quelli degli _astantes_ e dei _circumanentes_ che

sono giudici ed assessori; ed in altre infine, romanamente, la sentenza

è demandata al solo giudice[726].

Ed anche alla riforma carolingia l'organizzazione sociale e giudiziaria

che si era venuta formando in Italia oppose una resistenza che non

deve esser passata sotto silenzio, perchè prova l'intensità delle varie

energie locali e degli elementi indigeni italiani che le animavano.

Non di rado nel giudizio presieduto dal conte, insieme con gli scabini,

si trovano e presenziano anche altri ufficiali pubblici e qualche volta

partecipa, e con facoltà attive, anche un numeroso concorso pubblico;

presenza e partecipazione piuttosto in contrasto con le disposizioni

della legge, la quale non sempre viene applicata anche riguardo al

numero degli scabini che, almeno nei documenti fin qui conosciuti, non

si vedono mai comparire in sette come essa dispone[727]. E pure nella

determinazione della competenza — specialmente nei riguardi del placito

inferiore del centenario — la legge trova forti ostacoli: lo stesso

capitolare italico di Carlo Magno ha due disposizioni, il cap. 35 ed il

cap. 93, in aperto contrasto l'una con l'altra.

§ 12. — Ad ogni modo però, ed è ciò che a noi preme ora accertare,

nelle linee generali, la riforma fu attuata; e da allora si delineano

netti due sistemi di placiti: uno generale in cui alle facoltà

giudiziarie ne vanno congiunte altre di natura più propriamente

politica e di alta amministrazione, ed uno quotidiano di competenza

esclusivamente giudiziaria.

E quest'ultimo, che a noi soltanto interessa, ebbe nei riguardi della

città un'azione di primaria importanza.

Gli scabini erano eletti a consenso di popolo — totius populi consensu

— e la città col suo suburbio costituiva un _populus_: il primo dei

_populi_.

Con la riforma di Carlo Magno essa ottenne che l'amministrazione della

giustizia fosse affidata a persone di sua scelta e di sua fiducia.

E così la città che, forte dell'unione col suburbio, aveva una salda

ed omogenea ossatura, era regolarmente alimentata dal suo mercato

settimanale ed aveva già, oltre ad un proprio notaio, un organo,

embrionale quanto si vuole, ma esclusivamente suo, per provvedere ai

suoi speciali bisogni — il consiglio cittadino —: venne ad avere un

organo proprio anche per l'amministrazione della giustizia.

Fino ad ora la città aveva costituito un complesso organismo di

persone e di cose che si era mantenuto distinto e in condizione

eminente dal territorio rurale; quando potè provvedere da sè stesso

sia pure in parte, ma in parte principale, ai bisogni della giustizia,

senza l'intervento continuo e la presenza dell'autorità dello Stato,

cominciò a staccarsene addirittura, poichè ormai essa veniva a trovarsi

congiunta al paese aperto circostante soltanto con vincoli di diritto

pubblico sempre meno efficaci e meno sentiti, e questi, in meno di un

secolo, con le concessioni immunitarie ai vescovi, si spezzano quasi

del tutto.

I capitolari carolingi stabiliscono, come si è detto, che gli scabini

debbano essere eletti dal conte e dal popolo insieme, _totius populi

consensu_; ma nemmeno per questo lato ebbero in Italia applicazione

completa nè uniforme.

In qualche luogo l'elezione avvenne in una maniera tutta speciale. A

Lucca, per esempio, si vedono comparire normalmente accanto a persone

qualificate col semplice nome di _scabini_, altri individui detti

_scabini ecclesiae_[728] mentre altri documenti ci conservano il

ricordo di _scabini comitatus_[729]. Queste tre specie di scabini —

chè la specifica qualifica delle ultime due classi non lascia dubbio

sulla loro sostanziale diversità — provano l'intensità ed il vigore

di preesistenti sistemi conservatisi in onta alla nuova legislazione e

si trovano in perfetta corrispondenza con la triplice partizione della

città — di tradizione sicuramente non germanica — in _pars pubblica_,

_pars ecclesiae_ e _cives_[730] e sembrano indicare che l'autorità

pubblica, la Chiesa ed i cittadini abbiano eletto ognuno un certo

numero di scabini per conto proprio.

Comunque, pur ammettendo che questo sistema sia esclusivo della città

di Lucca, la quale presenta una costituzione sensibilmente diversa da

altre città tosco-lombarde anche in certe linee fondamentali, non è

meno vero che allorquando il conte ed il popolo partecipavano insieme

e simultaneamente, a norma dei capitolari, alla scelta degli stessi

scabini, il consenso di quest'ultimo fu manifestato secondo lo speciale

sistema giuridico che regolava la costituzione cittadina, in quanto che

la giurisdizione territoriale degli scabini si estese sulla città e sul

suburbio insieme; ma la loro nomina fu demandata solo agli urbani.

Non è a credere che in questo caso si dovesse fare eccezione alla

regola per cui eran riserbate ad essi le maggiori facoltà, ed anche

senza tener conto di alcuni pochi documenti nei quali si parla di

«scabini _urbis_»[731] se ne può ricavar la prova dal modo con cui

si faceva l'elezione. Questa, richiedendo un generale consenso,

aveva luogo nell'assemblea cittadina e quindi dal momento che la

partecipazione attiva alle deliberazioni di questa era prerogativa

degli urbani; era anch'essa, al pari delle altre facoltà, sottratta ai

suburbani.

E lo stesso è a dirsi della competenza.

Riservato al re il giudizio delle cause più gravi e dei maggiori reati

ed al conte i casi più rilevanti in cui si trattasse della vita e della

libertà di una persona e della restituzione di immobili[732], tutte

le altre questioni divennero competenza del centenario nel comitato e

degli scabini in città.

La delimitazione non fu regolata con criterî troppo precisi — lo nota

anche l'_Expositio_[733] — nè applicata dovunque nello stesso modo —

prova anche questa e sensibile di resistenza di un organismo giuridico

abituato a funzionare indipendentemente e magari in opposizione alla

legge; ma cominciò allora a formarsi la antitesi fra il _placitum_ e

il _bannum_, che si trova più tardi consolidata in modo preciso[734];

per la quale le maggiori facoltà giudiziarie sono comprese nel banno

e le minori nel placito e queste ultime, varie di numero e di qualità

da luogo a luogo, sono caratterizzate dalla mancanza assoluta di ogni

giurisdizione criminale.

Il consolato del placito conservò, sotto il nome del resto solo in

parte nuovo, l'antica ed originaria natura di tribunale popolare. È

composto solo di cittadini ed anche nell'epoca più tarda basta che uno

solo sia giudice; e questo compie, volta a volta, secondo le esigenze

della causa ed il proprio criterio, funzioni di arbitro e di giudice;

ma è completamente privo di ogni giurisdizione criminale mentre il

nucleo centrale della sua competenza civile è costituito dagli atti

dei minori e delle donne; competenza che si spiega solo dove e quando

ai minori e alle donne da norme di carattere singolare è fatta una

condizione giuridica tutta speciale: e questa condizione speciale gli

uni e le altre l'ebbero solo nel diritto germanico[735] per il quale al

re è affidata la protezione dei più deboli e dei meno difesi: minori,

donne e forestieri.

Questa protezione dal re affidata, con lo stabilirsi in Italia, ai suoi

rappresentanti locali, passò, con la riforma carolingia, agli scabini,

ai quali, per il modo con cui si formò la costituzione cittadina, fu

affidata anche un'altra — e ben importante — incombenza: quella del

riconoscimento e dell'autenticazione degli atti notarili.

Con i Langobardi, cessate del tutto le curie, l'_exceptor civitatis_,

che era il trascrittore degli atti municipali, perdette il suo ufficio;

ma soddisfacendo ad un bisogno sicuramente sentito, quale quello

di stendere memoria di atti che se pure eran perfetti all'infuori e

prima della redazione in scritto, trovavano nello scritto una maggiore

quanto innegabile sicurezza, andò acquistando sempre maggiore autorità;

e questa autorità, rilevata anche da Liutprando[736], diviene con

Rachi[737] quella di _scrivane publico_ per eccellenza onde già nel

periodo franco[738], il notaio diventa _la persona privilegiata

ad negotia hominum publice et authentica conscribenda_[739],

caratteristica del territorio langobardo.

Assurto alla dignità ed all'importanza di persona il cui intervento

è indispensabile per la validità della confezione di un documento e

divenuto uomo di fede pubblica, esso non può essere più soltanto lo

scrivano della città e dei suoi abitanti — exceptor civitatis — ma deve

essere investito della sua autorità da chi della fede pubblica è la

personificazione per eccellenza e cioè dal re e da quegli a cui egli

abbia delegata tale facoltà (conti palatini), ed allora esso esercita

nella città la funzione cui il re lo ha esplicitamente abilitato,

onde diviene il notaio del re nella città — _notarius regis_ —. Ma per

l'opera tecnica di questo ufficiale, che doveva conseguire la fiducia —

e non sempre se la meritava — dei cittadini, era naturale procedimento

che, creato il corpo degli scabini, a questi, eletti dalla fiducia dei

cittadini e scelti talvolta nella categoria dei notai, poichè tutti

al pari degli altri giudici, dovevano essere «legibus eruditi et bonae

opinionis»[740] fosse demandata la cognizione di tale materia.

Così in tratti generalissimi si son seguite le linee dello sviluppo

dell'assemblea cittadina e dell'assemblea germanica.

L'una e l'altra hanno origine, natura, sviluppo ed azione diversa.

E questo costituisce una fondamentale differenza fra la costituzione

della nostra Italia tosco-lombarda e tutti gli altri paesi.

Nei territori germanici, il potere politico e giudiziario si raccoglie

in un'unica assemblea, che è naturalmente l'assemblea barbarica per

eccellenza; che si riunisce intorno ai capi ed è da questi presieduta —

_conventus_, dice la legge alamannica, secundum antiquam consuetudinem

fiat in omni centena coram comite aut suo misso aut centenario — che

costituisce il placito — ipsum placitum fiat de sabbato in sabbatum

aut quali die comes aut centenarius voluerit — e nel quale si discutono

tutti gli affari di qualche rilievo della comunità[741].

Nella Gallia avviene un contemperamento ed una fusione degli antichi

istituti romani con le nuove istituzioni germaniche, le quali finiscono

con una vittoria completa, sicchè l'assemblea dei liberi prende il

primo posto nell'organizzazione civile e giudiziaria, e scalza con

fortuna le basi delle vetuste magistrature romane[742].

Non altrimenti in Spagna il _conventus publicus vicinorum_, che la

legge Visigotica menziona a proposito di eredità, di fughe di servi, e

di esecuzione di sentenze, è il nocciolo del _concilium_ che nei secoli

successivi costituisce l'assemblea giudiziaria degli uomini liberi

presieduta dal conte[743], da cui origina più tardi il Comune.

Nella nostra Italia, invece, per la speciale condizione in cui

era ridotto il paese quando lo conquistarono i Langobardi e per il

carattere ostile dei conquistatori, vincitori e vinti ebbero, sul

principio, costituzione separata e diversa.

Allora a fulcro dell'organizzazione barbarica fu l'assemblea dei

liberi, mentre germe della organizzazione indigena fu la riunione

davanti alla chiesa; e poichè da prima lontane l'una dall'altra, in

seguito si avvicinarono e più tardi, pur senza toccarsi e confondersi,

si completarono a vicenda per sopperire ai bisogni della società

e per formare un unico e nuovo organismo politico e giuridico, la

costituzione italiana si presentò come il resultato di questo doppio

processo di formazione storica.

Ed invero, l'umile riunione davanti alla chiesa, già elevatasi al tempo

langobardo e sviluppatasi ancor più in seguito, produce l'assemblea

generale, che origina il Comune: l'assemblea germanica, strumento

principale di governo nei primissimi anni, perde rapidamente le

sue funzioni politiche, si trasforma in un organismo giudiziario e,

divenuto cittadino, prepara e fucina il diritto che occorre alle nuove

esigenze, ai nuovi tempi e fonde armonicamente antiche consuetudini

e nuovi sistemi, sicchè divenuti insufficienti gli uni e gli altri

ricorre ai vecchi e non mai dimenticati testi romani e dai rudimenti

delle istituzioni e dai casi pratici del Codice, assurge al sistema

e riprende il Digesto. Ed è allora — quando il Comune drizza superbo

il suo bel gonfalone e la voce solenne degli antichi giuristi viene

riascoltata ed intesa — che l'antica costituzione d'Italia, non di

Roma, ha la sua _rinascita_.

§ 13. — La città italiana, Roma compresa, si è formata aggruppandosi

con preordinato sviluppo intorno alla piazza formata dall'incrociarsi

perpendicolare del _cardus maximus_ col _decumanus_ i quali si spingono

fino ai confini del suburbio e formano così quattro zone entro la città

ed altrettante nel suburbio, perfettamente corrispondenti e subordinate

a quelle.

In virtù di tale sistema i componenti di ogni quartiere uniti

dall'esercizio dei diritti d'uso collettivo dei boschi e dei pascoli e

delle terre comuni, situate nella zona suburbana corrispondente al loro

quartiere e stretti dal vincolo intimo della responsabilità collettiva

del gruppo per il delitto di un singolo, provvedevano congruamente

al sostentamento di tutto il centro urbano, evitando pericolosi

antagonismi e cooperavano efficacemente al mantenimento della quiete

interna; mentre ad ogni quartiere era assegnata in modo semplice ed

equo la parte di mura e la porta da difendere come era determinato il

concorso che doveva ricevere dai suburbani.

Con lo sciogliersi della città dai primi e rudimentali viluppi ed il

progressivo affinarsi della sua costituzione fino a raggiungere il

fulgido organismo del municipio in pieno fiorire, nei nuovi organi si

trasmuta la primitiva struttura, sempre attestata tuttavia in modo più

formale che reale, da fugaci accenni delle fonti.

Ma quella indigena struttura tornò in prima linea quando la rovina

economica, sociale e politica e l'imperversare delle invasioni

riportarono le città italiane alle condizioni terribili della lotta

primitiva per l'esistenza[744].

Allora queste divisioni, che rispondevano a bisogni sentiti da

qualsiasi convivenza — sostentamento, quiete interna, difesa contro

l'esterno — furono da prima tollerate e poscia accolte dai Langobardi i

quali fissatisi in Italia con un brusco distacco dallo stadio nomade in

cui erano fino ad allora vissuti, impossibilitati così per incapacità

propria come per insuperabile resistenza dell'ambiente a crearsi una

costituzione improntata alla loro stirpe, furono attratti da quella

rudimentale a cui era ridiscesa l'Italia.

Fu anche qui l'antica ossatura italiana che affiorò, mentre la grande

Roma dell'evo antico moriva e che fornì lo scheletro alla nuova

costituzione, la quale non poteva averlo dai Langobardi, nomadi e senza

coesione, nè poteva riceverlo dal mondo romano, poichè la rovina di

questo non consentiva più qualsiasi azione energica.

Le prime fonti medioevali, continuando più antica abitudine, indicano

il quartiere col nome della porta[745] a cui mette capo; e questo nome

talvolta era determinato da ragioni topografiche e locali; come la

_porta romana_ di numerose città, la _porta vercellina_ di Milano etc.

e non di rado — specialmente in seguito — fu quello di un santo[746].

Arechi, il noto duca di Benevento, nel 774 con una munificentissima

donazione[747] al Monastero di S. Sofia da lui fondato, concesse a

quest'ultimo fra l'altro cento carrate annue di legna. I boschi da

cui dovevano esser tratte pertinevano tutti nello stesso modo alla

città; ma ciò nonostante l'onere fu distribuito in modo irregolare:

una _porta_ fu esclusa dalla contribuzione e delle altre tre la _Porta

turrea_ doveva corrispondere 50 carri, la _Porta Rufini_ 30 e 20 la

_Porta Sicardi_.

Documenti langobardi della maggior purezza provano, dunque, che i varî

quartieri di una stessa città potevano esser gravati in proporzione

diversa l'uno dall'altro; ed allora si rende verosimile l'ipotesi che

pure al tempo langobardo, continuando ininterrottamente un più vetusto

uso italiano, risalga il sistema di distribuire per quartiere i dazî e

le imposte gravanti sulla città.

Lo Statuto di Verona, pervenuto a noi nella redazione del 1228, ma che

contiene in gran parte disposizioni di età di gran lunga anteriore,

vuole che «datia solvantur in waitis propriis»[748].

E — a riprova — si può aggiungere che queste _guaite_, che son

ricordate anche da Carlo Magno nelle sue leggi italiche, non sono altro

— come abbiamo veduto — che la _sculca_ langobarda e, attraverso ad

essa, l'_excubiae_ romane, e tutte si facevano per quartieri[749].

A questa differenziazione negli oneri naturalmente corrispondeva

un'altra differenza di natura, diciamo così, attiva che completava la

figura del quartiere con un ambito limitato ma determinato ed effettivo

di attribuzioni e di facoltà distinte da quelle degli altri quartieri

e non assorbite — almeno normalmente e di regola — dai diritti della

città, complessivamente considerata.

E questa autonomia reciproca e di fronte alla città va aumentando

col tempo. Due documenti milanesi del 1158 e del 1175[750] ricordano

i _Consules electi a comunantia Porte Vercelline de pascuis: pro

desbrigandis et recuperandis pascuis ipsius porte_.

Della consistenza delle portae è altra e più sicura prova la menzione

esplicita degli _urbium vici_ fatta dal sinodo ticinese dell'850[751],

la quale illumina la disposizione del capitolare langobardo dell'803

che ordina che si eleggano quattro o otto uomini in ciascuna pieve

per risolvere le eventuali questioni fra laici ed ecclesiastici

per la prestazione delle decime. E altra prova può considerarsi la

caratteristica variante portata da uno dei due vetustissimi codici

santambrosiani che contengono le leggi langobarde[752].

Il cap. 141 di Liutprando stabilisce che le donne che istigate dai

propri mariti avessero fatta irruzione o commessa violenza in un vico

o in una casa, debbano essere decalvate e condotte per i vici più

prossimi ed ivi fustigate — publicus faciat eas decalvare et frustare

per _vicus vicinantes ipsius loci_ —.

Il codice in parola — almeno se è vera la lezione datane dal Muratori —

ha «_vicos civitatis_»[753].

L'amanuense — e non è punto detto che sia stato il primo a iniziare

la variante — aveva davanti agli occhi la visione delle condizioni

reali della città. Ed ho parlato di amanuense per non dire, come ne

avrei gran voglia, che non è punto improbabile che la variante sia la

conseguenza pensata e voluta dell'opera di un giurista.

Questi quartieri, però, erano strettamente uniti nella città che li

comprendeva e li completava e come non ebbero personalità giuridica

distinta da quella della città nel tempo romano[754]; così non ne

ruppero la compagine nemmeno nell'epoca successiva, sebbene sieno

giunti ad avere una fisonomia propria molto accentuata[755].

I vicini dei singoli quartieri avevano tutti eguali facoltà rispetto

alla porzione dei beni comuni assegnata al loro quartiere: ma le

maggiori facoltà dispositive riguardo a tali beni erano loro sottratte

e demandate al gruppo intiero di tutti i vicini della città; e la città

tutta intiera rispondeva solidalmente, come si è veduto, se la suprema

autorità non imponeva altrimenti, degli oneri imposti ad una sua parte.

La compagine della città non fu allentata nemmeno in seguito quando

sulle antiche divisioni per quartiere se ne andarono sovrapponendo

altre di varia natura. Fra queste, per l'importanza acquistata in

seguito, meritano di essere ricordate per le prime quelle che traevano

origine dal formarsi entro l'ambito urbano di nuovi centri di vita,

di azione e di interessi, che si popolarizzavano intorno a quelle

chiese cardinali, di cui già ci siamo occupati, e che, moltiplicandosi

rapidamente, giunsero a costituire in un'epoca più tarda il sistema

predominante di divisione del suolo intramurano.

Nè valse a diminuire la coesione del centro urbano un altro elemento di

cui pur si sarebbe potuto credere assai potente l'azione disgregativa.

In ogni città c'era una _curtis regia_[756] la quale era il centro

dell'amministrazione pubblica, a cui convergevano le prestazioni

civiche e le finanze; e questa _curtis_ era di solito a capo del vasto

conglomerato di terre che costituivano la dotazione della corona e

che non di rado si trovavano accanto ai fondi assegnati all'autorità

pubblica preposta in modo speciale alla città, onde costituivano

anch'essi un complesso imponente di beni che avevano uno sbocco entro

la città attraverso alla cella.

Quantunque normalmente, quando era consentito dalle condizioni

del luogo la corte regia si sia installata entro l'arce che non

infrequentemente si trovava nell'interno delle antiche città

italiane[757] emergendo anche materialmente di fronte al resto della

città; e quantunque questo castello attraverso le donazioni dei

fiacchi discendenti di Carlo Magno sia passato in mani più energiche,

pur tuttavia queste _curtes_ non hanno agito in modo sensibile nella

costituzione cittadina nemmeno nei rapporti esterni delle divisioni

territoriali.

Almeno io non ne ho trovato traccia alcuna.

E dal momento che non ha influito la _curtis_ più potente e

maggiormente fornita di facoltà di natura pubblica oltre che

privata, corre appena l'obbligo di accennare che nessuna azione han

potuto esercitare le altre curtes private di cui serbano ricordo i

documenti[758].

La città italiana nell'alto Medio Evo: Il periodo langobardo-franco · 第 11 / 24 题