Erano urbani — _civitatis Reatine habitatoribus_ — quei Reatini i
quali nel 774 ricercarono i confini del _gualdo publico_ presso la loro
città, insieme con il notario Insario incaricatone dal re Rachi, con il
messo del duca Lupone, con il loro gastaldo Immone, con due sculdasci
ed il _marphais_, ed ai quali fu inviato uno dei quattro brevi redatti
alla presenza del duca di Spoleto «et quartum (breve) quidem direximus
ad supradictos _homines in Reate_»: dice il documento[675].
E la presenza del gastaldo stesso di Rieti alla compilazione ed
all'invio del breve mostra che la solidità e la consistenza giuridica
del gruppo da essi formato di fronte allo Stato, di cui egli era il
rappresentante, non era minore di quella, che già si è avuto occasione
di accennare, dei cittadini di Pavia, di Piacenza, di Cremona, di
Verona, etc.; i quali erano _urbani_ al pari di questi; come è provato
dalla qualifica di _habitatores_ urbis, de civitate, con cui li
vediamo chiamati[676] quando, come in quest'ultima città, non son detti
addirittura urbani.
Il conte Nannone, per esempio, incaricato da Ottone I. di dirimere
una controversia fra il vescovo Raterio ed i suoi concittadini, il 30
giugno 968, seduto al suo tribunale, interroga e si rivolge ai soli
urbani — «ita orsus est loqui: quid vobis videtur, _urbani_, de isto
prato?» —[677].
Nella nota convenzione stipulata nel 1037 tra il vescovo Olderico ed i
cittadini di Brescia, a proposito dei beni comuni della città[678], la
concessione dei medesimi non è fatta a tutti i _vicini_ della _civitas_
di Brescia; ma solo a quelli di essi che abitavano entro le mura:
vos qui supra — (presbisteris ceterisque liberis hominibus Brixiam
habitantibus) — _vicinos_ eiusdem _Brixiae civitatis habitantes_
vestrosque filios et heredes, et proheredes simulque omnem progeniam
vestram.
E ancor più evidente è quello che avviene a Mantova, dove, col diploma
imperiale del 1055, sono detti e qualificati cives anche gli arimanni
entrati ad abitare entro le mura e sono protetti in modo speciale
e differente da tutti gli altri arimanni sparsi per il territorio
mantovano — predictos cives, videlicet _ermannos in Mantua civitate
habitantes_[679].
A Bergamo nel 1081 il vescovo Arnulfo decide una grave controversia
che da tempo si agitava fra i canonici di S. Vincenzo e quelli di S.
Alessandro per causa di certe decime, con l'aiuto e il consiglio di
«multorum clericorum, _civium, extraque urbem manentium sapientum et
nobilium._[680] Dei non urbani (extra urbem manentes) non partecipano
che i nobili e i sapienti[681] mentre i cittadini partecipano tutti e
chi fossero questi cives lo indica la contrapposizione e la preminenza
su quelli che vivevano fuori delle mura: erano gli urbani.
A Pavia nel 1084[682] comparve nella corte del vescovo, alla presenza
dei capitanei, dei valvassori e dei cittadini maggiori e minori della
città — presentia capitaneorum, vavasorum et _civium majorum seu
minorum ipsius civitatis_ — l'abate Veridiolo per querelarsi contro
l'abbadessa del Monastero di S. Maria Teodota; ed il predetto popolo
dei maggiori e minori cittadini — _predictus popolus tam majorum
quamque minorum_ — stabilì di prendere il monastero sotto la propria
_defensio_ — la parola ed il significato corrispondono pienamente a
quelli dei diplomi regi ed imperiali — affinchè nessuno osasse turbarlo
e sempre rimanesse «_in ipsorum istorum civium majorum seu minorum
potestatis defensione_».
Dato che il notaro Eurico dichiara di avere scritto questo _decretum_
per invito dei _capitanei_ dei _valvassori_ e dei _cives_ — per
ammonitionem istorum capitaneorum et vavasorum et _civium_ —: è
chiaro che questi _cives_ costituiscono una classe sociale distinta
ed inferiore — dal momento che è ricordata per ultima — alle due prime
nell'ordine politico: ma di autorità tale da aver diritto di cooperare
con esse in affari di primaria importanza. Che anzi, dal documento
appare in modo non dubbio che a prendere l'iniziativa furono proprio e
soltanto i _cives_.
Nel documento — e l'osservazione vale anche per i documenti ricordati
più avanti — _civitas_ indica sempre il complesso delle abitazioni
chiuse entro le mura: il monastero di S. Pietro, per es., è detto
«extra murum predictae civitatis»; e un altro documento dello stesso
anno e dello stesso luogo[683] specifica che un tal Uberto, ottimo
milite, è _civis Papiae urbis_. Il significato di _urbs_ non ha bisogno
di spiegazioni; così come è sintomatico che il poeta bergamasco Mosè
del Brolo, fiorito nella prima metà del secolo decimosecondo[684],
chiami cives solo coloro che abitano entro le mura e urbana negotia
tutti gli affari d'importanza[685].
Nè si può passar sotto silenzio — pur tralasciando tutti gli altri
documenti in cui si ricordano cives — l'esempio, che ha con quello
pavese bei punti di contatto, fornito dalla «Relatio de innovatione
ecclesie sancti Geminiani» scritta probabilmente verso la fine del
1106[686].
La vecchia chiesa di S. Geminiano di Modena minacciando rovina, l'_ordo
clericorum_ e l'_universus eiusdem ecclesiae populus_ cominciano a
discutere sui provvedimenti da prendersi.
Finalmente in tempo di sede vacante, cioè probabilmente dopo la morte
del vescovo Benedetto nel 1099, per consiglio concorde così del clero,
come dei cittadini e degli arcipreti di tutte le pievi rurali e dei
militi della chiesa stessa — _unito consilio_ non modo _clericorum_...
sed et _civium_ universarumque _plebium prelatorum_ seu _etiam eiusdem
ecclesie militum_ — si decide la costruzione di una nuova chiesa.
Nel 1099 _mutinenses cives et omnis populus_ danno principio alla nuova
fabbrica. Nel 1106, sotto il vescovado di Dodone, la fabbrica del nuovo
tempio è giunta a tal punto che vi si può trasportare il corpo di S.
Geminiano.
Fissata la traslazione per il primo giorno di maggio se ne dà avviso
non solo a tutta la diocesi ed alle «comprovintiales civitates»
ma anche alle «adiacentes». Si raduna quindi in Modena un «maximum
episcoporum _concilium_, clericorum, abbatum et monacorum, fitque
_congregatio militum_, fit et _conventus populorum_ utrisque sexus»
come a memoria d'uomo non si era visto mai. Vi accorre anche «cum suo
exercitu» la contessa Matilde.
Avvenuta la traslazione nasce una disputa abbastanza vivace fra
i vescovi ed i _cives_ perchè i _presules_ desiderano revelare le
reliquie del santo ed i _cives autem et omnis populus_ ci si oppongono
recisamente. Si ricorre alla contessa Matilde la quale si toglie
d'imbarazzo consigliando di attendere la prossima venuta di Pasquale
II; e giunto il papa nell'ottobre, per suo consiglio si procede
all'apertura del tumulo dopo aver deputato alla custodia del corpo di
S. Geminiano _sex viros de ordine militum et bis senos de civibus_
obbligatisi prima con giuramento a custodirlo e salvarlo da ogni
pericolo di violazione.
La città, dal punto di vista ecclesiastico, resulta dell'_ordo
clericorum_ e dell'_universus eiusdem ecclesiae populuis_ e cioè degli
ecclesiastici e dei laici viventi entro i suoi confini: ma di questi
ultimi alla deliberazione effettiva con cui si decide la ricostruzione
della chiesa, insieme con gli arcipreti del contado ed i vassalli del
vescovado partecipano solo i _cives_; soltanto i _cives_ hanno diritto
di opporsi al parere dei prelati riguardo alle reliquie e solo i
_cives_ hanno l'onore di vegliarle e possono pretendere ed ottenere di
essere in numero doppio di quello dei militi onde pareggiare col numero
lo squilibrio della diversità di armamento e esser posti in pari grado
con loro.
Eppure alla ricostruzione della chiesa non sono soltanto i _cives_, ma
anche tutto il _populus_ che partecipa e concorre.
_Populus_ indica tutti i parrocchiani di una pieve, urbana o rustica
che sia, maschi e femmine indistintamente — populi utriusque sexus
— ma fra questi — nel primo caso, che è quello ora in esame — si
distingue una classe speciale, la quale ha facoltà così energicamente
assodate che anche nella decisione di affari di apparenza e di veste
esterna prevalentemente religiosa — di sostanza non si può dire per
l'intimo legame che univa la cattedrale alla città — non solo supera,
ma esclude addirittura l'intervento di quegli altri che pure fanno
parte integrante dell'identica ed unica istituzione, che li accomuna
egualmente alla stessa chiesa, allo stesso fonte battesimale, allo
stesso culto.
_Cives_ sono i soli _urbani_: i suburbani costituiscono il rimanente
del _populus_.
E della distinzione, della separazione anzi, fra gli uni e gli altri si
ha anche la riprova.
I consoli di Bergamo, avendo deciso nel 1171[687] di erigere in
borgo franco il castello di Romano nuovo, stabilirono che i burgensi
dovessero fare «ostem, vardam, et laborem et tractum» secondo i loro
precetti, pagare i dazî e le imposte solo quando li avrebbe pagati
la città e godere di una libertà pari a quella di uno dei borghi di
Bergamo: «ad modum burgi debent stare et esse et _ita debent esse
liberi ut unus ex burgis civitatis Bergomi_».
Questi borghi sono quelli attaccati alle mura cittadine — i consoli,
dice il documento, devono comandare a quelli di Romano nuovo
_sicuti hominibus suburbiorum suorum_ —; e il documento, accennando
esplicitamente alla libertà dei borghi sorti presso le porte della
città, fa risaltare in modo evidente che la città doveva godere una
libertà diversa e, per conseguenza, maggiore: il limite fra i due
regimi giuridici non poteva esser segnato che dalle mura.
Non si avverte, se non m'inganno, soluzione di continuità fra il più
antico materiale epigrafico e quest'ultimo documento.
La conversione dei Langobardi al cattolicismo, favorita dalla
condiscendente negligenza dei sacerdoti ariani, riconosciuta perfino
da papa Gregorio I, fu rapida e grande: Autari — tanta era già la
frequenza dei battesimi — proibì che i neonati fossero battezzati e
a pochi decenni dall'invasione il cattolicismo penetra anche nella
corte regia, con effetti deleterî per la costituzione langobarda. Il
culto, come abbiamo veduto, legava con vincoli fortissimi gli adepti
e li strappava allo Stato: chi, convertito, entrava nella comunità
cristiana, entrava a viver la vita non soltanto religiosa, ma la
vita civile, che si assommava in gran parte in quella religiosa,
del popolo vinto e con l'entrarci dell'elemento germanico vincitore
ne alzava il livello sociale; e con moto irresistibile spianava la
via all'equiparazione nel campo del diritto pubblico. La decima
che il nuovo convertito si obbligava con giuramento a pagare per
sè e per i suoi successori, era per lui un obbligo volontario
liberamente contratto: ma per quelli che venivano dopo di lui e
che si trovavano obbligati per virtù del patto da lui giurato e da
essi inconsapevolmente accettato con l'involontario ricevimento del
battesimo nei primi anni della loro puerizia, assumeva l'aspetto di
una vera e propria imposta facilitata nel pagamento, piuttosto che
confermata nel diritto e apriva pian piano l'adito alla partecipazione
di tutti i cittadini, di qualunque origine e di ogni nazionalità,
agli oneri che gravavano sulla città: oneri, che avevano al momento
della conquista un carattere in completa opposizione con la natura
dei Langobardi e che dai Langobardi, nei primi tempi, certamente non
furono sopportati, mentre poco tempo dopo si vedono gli habitatores
tutti di varie città obbligati indistintamente a tali prestazioni ed
oneri: difesa, costruzione e riparazione delle mura etc. etc. ripartite
secondo il vecchio sistema romano e con una cooperazione dello Stato
inconcepibile nella organizzazione germanica: segno innegabile di
un predominio di concetti e sistemi proprî dei vinti e dai vincitori
accolti e condivisi. Ed in tutti i rami della vita civile l'elemento
romano assorbiva dentro di sè, trasformandolo ed infondendogli la
propria civiltà e le proprie consuetudini, l'elemento germanico.
Artefice e fucina di questa trasformazione fu la città.
La città non perdette mai la sua preminenza sul territorio rurale. La
sua importanza economica attraeva irresistibilmente i Langobardi sia
che ancora conservassero la _sors_ guadagnata con la vittoria, sia,
ed ancor più, se l'avevano perduta e la sua importanza strategica
aumentava rapidamente il livello sociale dei suoi abitanti,
richiedendone la cooperazione nella difesa e nella guardia delle mura
a cui l'esercito vero e proprio, mai molto numeroso ed in progressiva
diminuzione per l'uso di combattere a cavallo, era del tutto
insufficiente.
Rotari stesso parla della sculca come di un servizio che di poco
differisce dal servizio militare vero e proprio[688]. E questa sculca,
che i documenti chiamano, e giustamente, col suo bel nome romano di
excubiae[689]; comprende ed indica quei varî servizi di riparazione
e di guardia e di difesa delle mura che gli urbani continuavano a
sostenere dal tempo romano e che ora, condivisi anche dai vincitori,
vanno perdendo il carattere umiliante che loro era stato inflitto dai
Goti. E così gli urbani, riacquistato il diritto alle armi, assurgono
ad un grado elevato nella considerazione sociale e politica e formano
anch'essi un esercito: l'esercito degli abitanti della città, dei
cittadini — _exercitum senensium civitatis_, dice un documento del
730[690] — distinto dall'esercito formato da quegli altri che abitano
nel territorio giurisdizionalmente soggetto alla città.
Ma non manca, però, una vigorosa azione germanica la quale con forza
ed indirizzo prevalentemente negativo in parte non piccola distrusse,
in parte erose ed in parte trasformò la costituzione della città, per
modo che quella che ne resultò se fu meno lontana dall'antico municipio
romano che dal rude _gau_ barbarico, ebbe natura, funzioni, caratteri
ed elementi tutti suoi proprî.
Nella costituzione langobarda anche quando, conquistata l'Italia, il
potere regio, sotto l'esempio e l'azione del diritto romano e della
Chiesa, si fu affermato vigorosamente sui gruppi famigliari e gentilizi
ed ebbe sostituito pene pubbliche ed irrogate d'autorità pubblica alle
vetuste pene private, permane e si conserva il criterio barbarico per
il quale la convivenza sociale piuttosto che dall'azione regolatrice di
un potere centrale, è assicurata dalla pace intervenuta fra i gruppi
parentali, in seguito alla coesione spontanea a scopo di difesa e di
conquista da cui ebbe origine lo Stato; e per il quale la violazione
del diritto è considerata reato nei rispetti della collettività in
quanto, riaccendendo uno stato di guerra e di inimicizia fra i nuclei
che la compongono, perturba questa pace.
Sulla considerazione degli elementi intrinseci del reato (che si fa
strada a stento e scarsamente, appena per qualcuno dei più generali,
quale l'elemento subiettivo ed individuale) continua a prevalere la
considerazione degli elementi oggettivi ed esterni: il danno alla
pace pubblica ed il danno alla parte lesa. E così, mentre dalle
composizioni private stabilite per convenzione volontaria delle parti
nasce il guidrigildo, commisurato sullo stato e la qualità della
persona e completato dal minuto formalismo delle disposizioni penali;
così entro la protezione generale che si stende su tutto e su tutti
si disegna un'altra protezione particolare che il re, per mezzo del
suo _banno_, concede in modo e misura variabili a persone ed a luoghi,
proporzionandola, nel primo caso, alla loro condizione, nel secondo
alla loro importanza. La prima è il _mundio_; la seconda è la _pace_.
Questa _pace_ è tutta germanica.
Quando l'Impero romano raggiunse il massimo splendore, una pace immensa
e maestosa ne illuminava l'estesissimo territorio dove il diritto e
la giustizia dominavano sovrani, di contro alle tenebrose regioni
barbariche, turbate di discordie e di stragi nelle perenni guerre
interne. E sorse un vero e proprio culto per questa _immensa romanae
pacis majestas_[691] che formò dal secondo secolo dopo Cristo in poi,
il substrato di tutti i pensieri politici nell'orbe romano[692] e
che culminava nel concetto di cittadinanza, per la quale il _civis
romanus,_ soggetto delle più ampie ed elevate facoltà giuridiche,
emergeva su tutto e su tutti nel vasto dominio soggetto a Roma e retto
dal suo diritto.
Invece la _pace_ di cui il re langobardo protegge la città è
l'esponente della mancanza di unità di criterî giuridici e di impotenza
di applicazione dei medesimi, per la quale il diritto, non applicato
ovunque con gli stessi criterî e con lo stesso vigore, forma quà e
là entro i confini dello Stato delle oasi privilegiate. Fra queste
tiene il primo posto la città. La città, che era stata anche al tempo
romano l'unica circoscrizione conosciuta, apparve sino dai primordi
della conquista come l'unica base del governo locale. E poichè così
per le contingenze della difesa presente come per le tradizioni e
le consuetudini dell'antico tempo[693], si chiudeva nelle mura, si
sviluppò un diritto di cittadinanza ristretto al solo centro murato e
le cui facoltà, riservate esclusivamente a coloro che vivevano entro le
mura, non si irradiarono al di là del suburbio ed ogni città fu centro
e termine di una cittadinanza ed in ognuna _civis_ fu solo l'_urbanus_.
E siccome lo Stato barbarico era incapace di coordinare le varie
energie locali in modo da fonderle in un unico e saldo organismo, come
aveva fatto lo Stato romano; questo ristretto sistema di cittadinanza
si affermò con continuo e crescente vigore nella costituzione
politica e vi rappresentò e costituì una vera e propria classe sociale
suscettibile anche di gradazioni interne, distinta da tutte le altre,
di fronte alle quali, anzi, conquistò una posizione di indiscussa
egemonia.
A Bergamo i _cives_, l'abbiamo veduto or ora, son chiamati a decidere
delle questioni più gravi insieme con i _nobiles_ ed i _sapientes_;
a Modena, a Milano, a Pavia nel secolo decimoprimo, distinti in
_majores_ e _minores_, contemperano l'azione dei _capitanei_ e dei
_valvassori_ e il movimento toccò in breve il suo culmine, chè con i
Comuni il _diritto_, che si può chiamare _urbano_, e che anticamente
era stato il primo e meno elevato gradino del diritto di cittadinanza,
fu fine e termine a sè stesso e il paese resultò formato di tante ed
autonome città senz'altro vincolo comune e reciproco che le ideologiche
costruzioni della monarchia e dell'Impero.
§ 10. — L'organizzazione degli antichi municipî riposava sulle curie
e sui magistrati e queste e quelli, insieme con le corporazioni
che costituivano come le membra della città, pensavano al disbrigo
degli affari. Ma dai primi del secolo quinto, sotto la pressione
irresistibile delle necessità di difendersi contro le invasioni da
ogni parte irruenti, fu chiamata a vigilare e a combattere anche
la plebe urbana ed in correspettivo, le furon riconosciute delle
speciali facoltà nei rispetti della cosa pubblica le quali si
aggiunsero, integrandole, a quelle degli organi già esistenti, in
proporzione del contributo portato dai nuovi venuti; e fecero sì che
per i provvedimenti di maggiore importanza fu necessario il _communi
consensu_ di tutti i cittadini[694].
Per manifestare questo comune consenso che richiedeva una generale
riunione, fu scelto il luogo nel quale era già antica consuetudine
che tutti indistintamente si riunissero accomunati dalla fede e cioè
sul sagrato della Chiesa, alla quale lo Stato affidava, per non dire
addirittura abbandonava, una parte sempre più ampia dei suoi impegni e
dei suoi doveri.
E così la Chiesa, oltre ai veri e proprî compiti che disimpegnava già
prima come religione ufficiale dello Stato, coprì con la sua protezione
questa nuova e speciale assemblea che aveva per carattere distintivo
una funzione suppletiva ed integratrice dell'amministrazione normale
della città.
Con i Goti questa funzione suppletiva si accentuò in proporzione
della decadenza sempre maggiore delle curie e delle corporazioni ed
in correlazione del formarsi di un unico e forzato _collegium_ che
comprendeva tutta la città. E di più avendo essi riserbato soltanto
a sè stessi l'uso delle armi e l'esenzione dalle imposte ed avendo
incamerati nel Fisco regio i beni pubblici delle città, sanzionarono di
diritto e di fatto agli italiani una condizione di inferiorità civile e
ridussero le loro facoltà su tali beni a semplici diritti di uso.
I Langobardi spazzaron via con gli ultimi avanzi delle curie e
delle corporazioni quanto ancora rimaneva dell'antico organismo
burocratico romano-bizantino; ma non ebbero ragione di impedire la
riunione degli indigeni dinanzi alla Chiesa, sia perchè esternamente
e superficialmente si presentava di natura religiosa, sia perchè
funzionava molto bene come mezzo di pubblicità e di estorsione di
imposte; ed in nessun modo poi, allo stato in cui l'avevano ridotta
i Goti, dava ombra od ostacolava la dispotica volontà dell'ufficiale
pubblico preposto alla città.
Rotari, inspirandosi al cap. 58 dell'Editto di Teodorico, accenna al
_conventus ante ecclesiam_ come al luogo dove si poteva far bandire
dal precone il rinvenimento di un animale smarrito e di cui si
fosse ignorato il proprietario[695]; quasi come un semplice mezzo
di pubblicità, così come al tempo goto, durante il quale non fu
infrequente il caso che anche le leggi, incise in tavole di marmo,
fossero murate negli atrî delle chiese. Ma, quantunque Rotari, sia
stato ariano intransigente, nazionalista convinto e per conseguenza
ostile all'elemento indigeno ed alla parte romanizzante del suo popolo
e abbia inteso a raccogliere in iscritto le antiche consuetudini e le
vecchie leggi dei suoi per conservar loro quel predominio assoluto,
che era andato rapidamente diminuendo; pur dalla stessa sua legge
appaiono dei sintomi che accennano ad un notevole aumento di importanza
del convegno che ogni giorno festivo si raccoglieva sul sagrato della
pieve.
Egli distingue nettamente le riunioni illecite sia dei rustici —
rusticanorum seditiones, concilios[696] — che dei cittadini — zavas et
adunaciones... per singulas civitates[697] — dalle altre; e queste, in
conseguenza e conformità dell'antico sistema germanico per il quale
non si concepisce un'assemblea senza carattere politico giudiziario,
appaiono investite di uno spiccato carattere legale. Tutte le riunioni
e le adunanze contemplate e consentite dall'Editto, invero, sono
protette con la pena gravissima di 900 solidi — «si quis (stabilisce
infatti il cap. 8) in consilio vel quodlibet conventu scandalum
commiserit noningentos solidos sit culpabiles regi» —. Ora dal momento
che il cap. 343 parla di un _conventus_ ed il cap. 8 protegge con tale
pena tutti i _conventus_ indistintamente — _quodlibet conventu_ — e
dall'Editto non è sanzionata alcuna eccezione a tale proposito, si deve
ammettere che anche il _conventus ante ecclesiam_ sia stato protetto
dalla stessa pena. Ed allora, essendo certo che la gravità della pena
non può essere stata causata dalla vicinanza del _conventus_ ad un
luogo sacro, perchè lo stesso Rotari limita a 40 solidi la pena di
chi commette uno scandalo in chiesa[698]; il fatto che Rotari abbia
tutelato il _conventus ante ecclesiam_ con la pena di 900 solidi, che
è la pena massima che protegge la funzione politico-giudiziaria, anche
se non si vuol giungere alla conseguenza che egli l'abbia considerato
come un vero e proprio organo di essa, è, però, un indizio sicuro che
al suo tempo l'assemblea davanti alla chiesa, nella quale il precone
esercitava normalmente e giuridicamente le sue abituali funzioni,
e che, per certi riguardi, era equiparata all'azione dello stesso
giudice, era qualche cosa di diverso dalle umili e mal sopportate
riunioni dei fedeli in cui — nei primi anni dell'invasione — si
trattavano affari e cose esclusivamente religiose.
Venuti come nemici e stabilitisi come conquistatori, i Langobardi
continuarono a reggersi con i sistemi originarî escludendone
completamente i vinti e intesero di conservarsi un assoluto e completo
predominio. Gli effetti furono precisamente opposti. Ciò fece sì che
quando gli Italiani, riavutisi un po', cominciarono a rialzarsi, ogni
loro spinta verso l'alto fu un colpo di piccone alla costituzione di
quelli.
E il fulcro e l'organo primo di questo movimento fu appunto
l'assemblea cittadina la quale era una forma semplice quant'altra mai
di amministrazione e si attagliava perfettamente alle consuetudini
germaniche alle quali si avvicinava in modo singolare per quanto
concerneva i beni pubblici comuni, rispetto ai quali gli urbani
avevano un diritto paragonabile, almeno nella manifestazione esterna,
a quello di cui nell'organizzazione germanica godono i commarcani sui
beni comuni della marca. Ed offriva un ottimo punto di riunione agli
elementi germanici che la religione cattolica, la civiltà romana, la
costituzione cittadina ed il variare delle condizioni economiche e
speciali strappavano alle schiere dei Langobardi.
Dalla venuta dei Langobardi quest'assemblea perde il carattere di
organo suppletivo e diviene l'organo esclusivo dell'amministrazione
interna degli urbani e inizia un'evoluzione per la quale dal
momento in cui, sotto il duca o il gastaldo, le sono permesse solo
ristrettissime facoltà, attraverso ad un progressivo incremento,
sboccia nell'assemblea generale che elegge i consoli e origina e forma
il Comune.
Rotari, sia pure involontariamente, riconosce alla riunione dinanzi
alla chiesa un certo valore anche perchè equipara il bando fatto in
essa dal precone alla denunzia fatta al giudice ed ancor più fortemente
accentua la consistenza del gruppo vicinale — dal quale non eran certo
esclusi gli indigeni — nel cap. 176 dove dichiara che per l'espulsione
del lebbroso è indifferente che la constatazione della malattia sia
fatta dal giudice o dal popolo — judici vel populo certa rei veritas
—[699].
Lotario dopo aver stabilito che i documenti dovessero essere redatti
da veridici ed onesti notai alla presenza del conte, dei vicarî o degli
scabini, volle che quando questo non era possibile, come, per esempio,
per i testamenti, la carta fosse mostrata o agli ufficiali pubblici o
nel convegno davanti alla chiesa — statim charta ostendatur vel ante
comitem judices vel vicarios, _aut in plebe_, ut verax agnoscatur
esse[700].
Nei capitolari langobardici dell'803[701], prendendo alla lettera un
antico concetto della romanità decadente, è detto che certi soprusi
«_ipsa plebs_ non patiatur» e fu consuetudine che le ordinanze che
imponevano l'eribanno dovessero esser lette _coram populo_.
E la riunione consueta del popolo era davanti alla pieve.
Più importante di tutti, poi, a lumeggiare l'entità e la consistenza di
questa riunione è ciò che si sa di Piacenza.
Pipino nel suo Capitolare del 790 circa si esprime testualmente così:
«Non est nostra voluntas ut homines _Placentini per eorum praeceptum_
de curte palatii illos aldiones _recipiant_[702].
Il diploma parla in modo non dubbio di un _praeceptum_ fatto dai
Piacentini. Quest'atto, dunque, non era dovuto nè al rappresentante
dell'autorità pubblica nella città, nè al vescovo; tanto nell'uno che
nell'altro caso si sarebbe usata una formula diversa. Si sa quanto
scrupolosa esattezza sia stata usata dai notai e non è credibile che
mentre si hanno tante disposizioni che concernono i conti e gli altri
ufficiali pubblici ed i vescovi e gli altri ecclesiastici, proprio
in questo documento che ha tutto il carattere di una legge, si fosse
arrivati ad un'aberrazione simile.
Non era il conte, non era il vescovo che aveva formato il _praeceptum_:
era la _civitas placentina_: quella civitas che si distingueva
egualmente dallo Stato e dalla Chiesa e che aveva anche il suo notaro
— _exceptor civitatis placentinae_ — distinto dal notaro del re e dal
notaro della Chiesa; e che si radunava a discutere e a risolvere, con
un'energia giuridica che in qualche caso giungeva fino a tentare di
sovrapporsi a quella regia, le questioni che più la interessavano.
Infatti essi in questo caso non trattano dei beni comuni, ma esercitano
la loro azione anche in altri campi e di grande rilievo. E da troppo
poco tempo era cessata la dominazione langobarda perchè si possa
pensare che tale sviluppo si sia avuto solo nei pochi anni del regno
franco, il quale, è noto ma è bene ricordarlo, non ha portato troppe
innovazioni in Italia, nè — mai — senza il consenso dei Langobardi.
E ben a ragione Pipino parla di _praeceptum_, adoperando il termine
che è usato per indicare l'espressione giuridica della volontà delle
persone pubbliche in atti di grande importanza.
Questo _praeceptum_ in sostanza è una vera e propria concessione di
cittadinanza con la quale i piacentini accolgono fra loro — recipiunt —
gli aldî regi e illumina internamente quella consistenza del gruppo dei
_cives_, che i documenti fin qui riportati lumeggiano esclusivamente
nei rapporti con l'esterno.
Esso dimostra, infatti, che per essere ammessi a farne parte non
bastava un'accettazione tacita, ma occorreva una dichiarazione solenne
la quale era fatta da tutti i _cives_ e soltanto da loro e solennemente
era consacrata in scritto e comprova così l'importanza del gruppo
stesso.
E quel che avveniva a Piacenza si può con grande verosimiglianza
ritenere che sia avvenuto da per tutto. A Rieti, a Verona, a Cremona ed
in altre città i documenti esaminati nelle pagine precedenti provano
tutti concordi e sicuri l'esistenza del gruppo ben determinato dei
_cives_, degli _urbani_, i quali costituiscono una vera e propria
_universitas_ giuridicamente riconosciuta, così nei rispetti delle
persone come del territorio ed alla quale inoltre sono perfino
riconosciute in modo preciso delle terre e dei beni pertinenti con
rapporti varî di diritto: una _universitas_ che può stare legalmente
in giudizio presentandosi collettivamente o facendosi rappresentare,
in quel modo che consentiva la rudimentale procedura dei giudizî del
tempo, da proprî e speciali delegati, i quali erano riconosciuti come
tali anche in controversie nelle quali gli _urbani_ stavano contro
l'autorità pubblica dello Stato e dei suoi rappresentanti e contro la
Chiesa; un'_universitas_, infine, che ha anche un proprio e speciale e
caratteristico notaio — l'_exceptor civitatis_.
È all'_universitas_ degli urbani che è dovuto il _praeceptum_
piacentino.
E gli urbani si raccoglievano per discutere e per decidere nella piazza
davanti alla Chiesa.
L'uso era così generale che qualche volta dava anche il nome alla
piazza stessa: a Milano il Foro pubblico (che si trovava dinanzi
alla Cattedrale) ne fu detto _asamblatorium_. Ce lo fa sapere un bel
documento del 789[703] e di certo non è a credere che si cominciasse
proprio da quell'anno.
Nè l'assemblee che in esso si raccoglievano avevano soltanto o
prevalentemente carattere religioso: la prova offerta da quanto si è
detto fin qui, è tale da render superfluo la menzione della riunione
nella quale, verso la fine del secolo nono[704], l'abbate Pietro del
monastero di Sant'Ambrogio, chiese ed ottenne dall'arcivescovo, dal
conte, dal clero e dal popolo, la concessione di una strada — pro qua
Petrus abbas a venerabile antistite Anspertum seu comite Alberico seu
cuncto clero et populo devotissime petiit —.
E l'ascensione degli urbani e della loro assemblea, una volta sbocciata
in pieno sole al tempo dei Franchi così favorevoli alla Chiesa,
progredisce sempre più rapida con i re d'Italia e con gli Ottoni che
dei vescovi fanno il pernio principale del governo dello Stato e quello
esclusivo del governo della città. E l'assemblatorium cambia ancora
il suo nome per denotare il nuovo e più ampio complesso di funzioni:
diviene il consulatus civium. «Actum in civitate Mediolani in consulatu
civium prope ecclesiam sancte Marie» dice un documento del secolo
decimoprimo[705].
E questi _cives_ sono proprio e soltanto gli urbani, i quali si
raccolgono nella gran piazza per discutere e provvedere ai loro
particolari bisogni — _consulere_ — separatamente dalle classi feudali
dei capitanei e dei valvassori e che si uniscono a questi solo per
gli affari di comune e principalissima importanza quale ad esempio
l'esenzione per sei giorni della _curtadia_, una speciale tassa di
mercato durante le feste dei SS. Gervasio e Protasio e la tregua di
sedici giorni per tutti coloro che vi fossero accorsi, stabilite nel
1098 ed allora, tutti insieme, formano il _communi consilio totius
civitatis_ presieduto dall'arcivescovo[706].
Due anni dopo questa generale assemblea si trova qualificata come
_magistratum_: — Tunc ante Magistratum praeterea sancimus ut etc.[707].
E l'uso ed il senso di tale parola non è nè eccezionale nè isolato.
Ecco la formula di un documento del 1056 rogato a Bologna con cui
la contessa Willa vedova del Duca e marchese Ugo di Toscana dona la
libertà alla sua serva Cleriza. «Abeatis vias apertas, dice ad un certo
punto l'atto, portas Paradisi, portas Civitatis, portas Castellis, _in
placitis et in conventis locis ambulare et stare_ et Wadia pro te dare
et omnes fines facere comodo melius potueritis vel volueritis»[708].
L'espressione «ambulare et stare» messa fra la menzione del placito e
quella della wadia, ha un senso tecnico giuridico corrispondente alla
lettera al nostro «andare e stare in giudizio»; e fra quei «conventis
locis», che non sono delle riunioni qualsiasi dal momento che la
formula li ricorda così esplicitamente, tiene di certo il primo posto
il _conventus ante ecclesiam_.
Ancora un passo e la città incapace di _consulere_ direttamente da sè
stessa in tutti i numerosi bisogni e nell'impossibilità di assistere
volta per volta i suoi delegati e bisognosa di un organismo più consono
al suo progredito sviluppo ed ai suoi maggiori bisogni e all'aumento
della sua popolazione nominerà in _colloquio facto sonantibus
campanis_[709] con mandato generico, in maniera stabile e a tempo
determinato, varie persone, incaricate di _consulere_ abitualmente
al disbrigo normale delle evenienze le quali verranno così ad averne
l'antico e fatidico nome di _consules_ richiamantesi alla più pura
romanità: e sarà sorto il Comune.
Così, spinti dalla necessità di seguire la corrente dalle origini fino
al momento in cui fluisce luminosa in ampia e meno sconosciuta pianura,
siamo giunti fino al termine dell'epoca storica di cui in questo volume
si intende solo studiare gli inizi.
Rifacciamoci dunque indietro.
§ 11. — Il _consilium civitatis_ è un vero e proprio elemento dinamico
di primissimo ordine nella costituzione della città. Ma non è il solo.
C'è un altro e non meno importante fattore di norme giuridiche,
il quale fu importato dai Langobardi e che richiede ora la nostra
attenzione.
L'_assemblatorium_ milanese non ebbe di certo nulla a che fare con
la maggiore assemblea del regno langobardo. Questa era composta dei
primati o ottimati e di tutto il felicissimo esercito e si radunava
non già sulla piazza della cattedrale; ma nell'antico anfiteatro romano
che si trovava presso, ma al di fuori delle mura di Milano — _in circo
apud Mediolanum_, — dice Paolo Diacono narrando l'incoronazione di
Adaloaldo, e queste parole ci lasciano supporre che con ciò si seguisse
una consuetudine da gran tempo invalsa, quando speciali esigenze
specialmente militari, non la chiamavano altrove[710].
E fin qui nulla di strano: l'assemblea generale aveva carattere
straordinario, eleggeva il re, trattava gli affari di generale
importanza per tutto il regno, come la formazione e la pubblicazione
delle leggi, la dichiarazione di guerra o la stipulazione di trattati
etc. Dovunque si fosse raccolta, si distingueva facilmente, per la
costituzione e per le funzioni d'indole generale, dalla ristretta
riunione dei componenti di un'unica pieve.
Ma i Langobardi non si sono assisi soltanto a Milano sulle
ampie gradinate degli anfiteatri romani.
A Lucca in un atto dell'808 l'antico anfiteatro è detto
_parlascium_[711] ed il termine non è romano perchè le fonti romane
non lo hanno, ch'io sappia, mai usato in questo senso e non è
d'origine germanica[712] perchè, anche senza contare che i documenti
lucchesi medioevali hanno un sapore di romanità piuttosto classica che
decadente[713], a poca distanza da Lucca lo stesso termine è stato
dato ad un luogo dove non è mai esistito alcun anfiteatro[714], ciò
che prova che il vocabolo non è usato ad indicare i soli anfiteatri,
ma anche altri luoghi, i quali servissero a simile uso. L'ipotesi più
plausibile è che il nome sia derivato dalla funzione a cui il luogo
era adibito; e quale fosse questa funzione è facile congetturare
dalla relazione intima ed appariscente ed in perfetta armonia con
la condizione del linguaggio di quel tempo a Lucca (dove appaiono
prestissimo notevoli e numerosi segni del nuovo volgare italico) della
parola _parlascium_ col verbo _parlare_, di cui è evidente filiazione:
era il luogo dove si parlava, dove si discuteva per eccellenza. E
queste discussioni, se dettero all'edificio un nuovo nome, dovettero
essere frequenti, numerose ed importanti.
Non è soltanto a Lucca che questo avviene: ad Arezzo[715], a Pisa[716],
a Firenze[717], in Toscana; a Cremona[718], a Bergamo[719]; in tutta
Italia, insomma, gli antichi anfiteatri sono chiamati con voci che
ripetono l'origine dal verbo parlare, più o meno trasformati dal
vernacolo dei vari luoghi e dal trascorso dei secoli: _parlascium,
parlasium, perlasium, perilasium, perlassi_, etc.
A Firenze, anzi, c'eran due _parlasci_: il _parlascium majus_ ed il
_perilasio picculo_, del quale a noi oggi conservano notizia solo
documenti non anteriori al secolo decimoprimo; ma la cui remota
esistenza è ben provata dalla qualifica di maggiore data al primo,
offerta da documenti molto più antichi e che non può esser nata che dal
bisogno di distinguerlo da un altro più piccolo e più antico.
Di anfiteatri romani a Firenze, come in ogni altro luogo, ce n'era
uno solo; ed ambedue i _parlasci_ eran fuori delle mura. Resta
a vedere quale altro luogo ebbe questo nome. Fuori delle mura,
oltre l'anfiteatro, ci fu fino alla metà del secolo decimo anche
la cattedrale, allora dedicata ad una santa siriaca ora quasi
sconosciuta[720]. Ed a chiunque sappia per quanti secoli si sono
conservati e qualche volta si conservano tutt'oggi, più o meno
deformati, antichi nomi germanici e perfino romani, non parrà troppo
strana l'ipotesi che questi documenti conservino il ricordo di due
antichissime riunioni e ne mostrino anche la diversa considerazione in
cui erano tenute.
La riunione davanti alla chiesa risale ai primi tempi del cristianesimo
e fu formata, com'è naturale, dai soli fedeli. I Langobardi venuti in
Italia cinque secoli e mezzo dopo, ariani, nemici e vincitori, non si
accostarono a quest'umile assemblea dei vinti, da cui anche i Goti,
che pur ripetevano dall'Impero romano il titolo giuridico della loro
signoria, si erano tenuti lontani.
Se si trova traccia di un'altra riunione — chè del _conventus ante
ecclesiam_ parla l'Editto stesso — questa non può essere stata composta
che dei Langobardi, e poichè dell'esistenza di quest'ultima offrono
indizi documenti di regioni diverse, si ha ragione di ritenere che sia
la loro originaria assemblea regionale.
Anche dopo venuti in Italia, i Langobardi continuarono a reggersi
secondo l'avita costituzione e tutti gli ufficiali pubblici, a
cominciare dal re, furono coadiuvati dall'assemblea dei liberi atti
alle armi che, a maggioranza di consensi, deliberavano intorno a tutto
ciò che interessava la vita politica comune dello Stato e delle varie
regioni.
Ma il rapido consolidamento dell'autorità regia, dopo l'interregno, e
l'aumento del suo potere, reso indispensabile dalla necessità di dar
compattezza ed unità allo Stato, onde potesse resistere alle pericolose
pressioni che lo minacciavano ai confini e allo sgretolamento interno
in cui si sarebbero risoluti i ribelli antagonismi dei duchi, affievolì
l'originaria cooperazione dell'assemblea nazionale fino a ridurla ad
una forma di partecipazione, non di rado quasi del tutto passiva, che
serviva come mezzo di pubblicazione a ciò che la _clementia_ sovrana
aveva già decretato — _decrevit_ — come dice Liutprando[721] o che,
come ancor più romanamente si esprime Astolfo[722], _principi placuit_.
E con lo scadere della maggiore, furono sminuite anche di più le minori
assemblee regionali, alle quali, oltre la trattazione degli affari
regionali dello Stato, fu sottratta anche la nomina dei gastaldi e dei
duchi, la prima riservata totalmente, l'altra in gran parte, al re.
Così che la parte di gran lunga maggiore delle loro attribuzioni si
ridusse all'esercizio della funzione giudiziaria che in tutti i regimi
barbarici è un complemento ed una prerogativa del potere militare.
Il _thinx_ ed il _gairethinx_, se pure originariamente ebbero
significazione diversa[723], già al tempo dell'Editto indicano
egualmente l'adunanza popolare e la ricordano a proposito della
conferma delle leggi, della donazione e della manomissione. Ma ormai
non si trattava più che di un ricordo e di una tradizione, mantenuti
quasi esclusivamente in vita dal nome, perchè si giunge fino alla frase
_thingare absconse_, che è proprio antinomica col concetto primitivo di
_thinx_.
Ciò era in diretta relazione ed in parte anche in conseguenza del
mutamento avvenuto nel sistema militare. In esso il primo posto, che
in origine era riservato alla fanteria, fu preso ben presto dalla
cavalleria mentre rimaneva inalterato l'originario sistema per il
quale milizia e cittadinanza formavano un indissolubile binomio che
si assommava nell'_exercitalis_ al quale soltanto spettavano i pieni
diritti civili e politici. E ciò accentuò maggiormente, a beneficio
di coloro che erano provvisti del possesso fondiario (indispensabile
al mantenimento dei cavalli), le disuguaglianze fra i liberi che le
nuove condizioni economiche create dalla conquista avevan prodotto in
pochissimi anni.
Già molto tempo prima di Liutprando, che ne parla come di consuetudine
generale e diffusa «consuitudo enim est», con la parola _exercitalis_
si designava una classe composta di persone della più varia condizione
economica e giuridica, di cui alcune godevano di un guidrigildo doppio
di quello assegnato a coloro che stavano all'ultimo gradino ed avevano
a pena i titoli necessari e sufficienti per meritare la qualifica di
esercitale — _minima persona, qui exercitalis homo esse invenitur_
centum quinquaginta solidos componatur et _qui primus est_, trecentos
solidos[724].
E questi ultimi, privi di case e di terre, — minimi homines qui nec
casas nec terras suas habent, — quando, nei casi e nei limiti stabiliti
dalla legge, erano dispensati dal servizio militare attivo, potevano
essere obbligati ad un determinato numero di opere per settimana a
vantaggio del giudice, dello sculdascio e, perfino, del saltario.
La trasformazione diviene ancor più grave, come è noto, ai tempi di
Astolfo.
Si era ben lontani dalla primitiva ed indomita fierezza germanica
per la quale l'intonsa capellatura, la lancia e le armi erano ambite
prerogative del libero, che riconosceva piena autorità ai capi e si
piegava ai loro comandi solo in tempo di guerra.
La trasformazione si ripercosse fortemente nell'ordinamento politico.
In questo, mentre le maggiori facoltà erano ormai riservate al re con
detrimento dell'assemblea dei liberi, non più chiamati a dividere il
potere con i capi, si vennero formando nuove e differenti condizioni
di idoneità a base delle quali stava, oltre la libertà, che prima era
l'unico requisito, anche il possesso fondiario, divenuto ora elemento
indispensabile per l'esercizio completo delle armi.
Con questo mutamento, non mancando il popolo vinto di terre, nè
essendo stato ridotto in servitù, fu aperto l'accesso all'esercito e
all'assemblea anche agli indigeni, ai quali non mancava neppure un
certo titolo di carattere militare, per il servizio di guardia, di
restaurazione e di difesa delle mura, che si assommava nella sculca, e
di cui già si è accennato.
E tanto più facilmente avvenne l'accettazione dei vinti in questa
assemblea in quanto che col progredire del movimento discendente
spariva sempre più il lato onorifico di tale facoltà, lasciando e
facendo sentire le conseguenze gravose dell'obbligo che esso imponeva.
Non era soltanto un onore il rendere giustizia; era anche un dovere
e questo dovere già grave in sè stesso era reso ancor più molesto
dall'ingorda speculazione degli ufficiali pubblici, i quali, con il
pretesto di render giustizia, convocavano con ininterrotta frequenza
tali assemblee onde ottenere i donativi che era antica consuetudine
offrire a chi presiedeva il tribunale, o, più spesso, per estorcere
arbitrarie contribuzioni in cambio dell'esonero dal presentarsi volta
volta concesso.
Le cose erano giunte a tal punto che una riforma s'imponeva; ma essa
non fu dovuta ai Langobardi; nessuno dei loro re osò porre le mani
sull'antichissima istituzione quantunque ormai degenerata. Fu Carlo
Magno che introdusse una modificazione sostanziale, stabilendo che non
si potesse convocare tutti i liberi in assemblea generale più di tre
volte all'anno e che per il soddisfacimento dei bisogni della giustizia
quotidiana volle istituito un corpo stabile e fisso di persone elette
in numero di sette per ogni pieve e chiamate _scabini_[725].
A questo punto termina il primo periodo dell'antica organizzazione
germanica. Già mutata profondamente nella costituzione interna; con
i Franchi la vecchia assemblea si scinde in due ed acquista funzioni
determinate. Così nasce, sorge il _placito_: placito annuale, generale,
l'uno, composto di tutti i liberi forniti di possesso fondiario e con
funzioni in prevalenza giudiziarie, ma di grado più elevato ed alle
quali ne vanno congiunte anche altre, sebben limitate, politiche e
sociali; placito quotidiano l'altro, e ristretto al solo esercizio
della giustizia e composto di un numero preciso di individui, i quali
finiscono col formare una vera e propria classe distinta nell'assetto
sociale.
Ambedue hanno un'unica origine nell'assemblea regionale germanica,
la quale già prima della trasformazione di Carlo Magno senza perdere
la sua intima natura, subì modificazioni più o meno gravi a seconda
dell'azione più o meno energica, secondo i tempi ed i luoghi, su di
essa esercitata dall'elemento indigeno delle varie regioni e dal suo
diritto, cioè dal diritto italiano; ma in ogni modo e sempre queste
variazioni devono essere considerate come contingenti, non mai come
sostanziali. In alcune regioni si conserva inalterato il sistema della
partecipazione attiva di tutti i liberi al giudizio; in altre tale
facoltà è ristretta a quelli degli _astantes_ e dei _circumanentes_ che
sono giudici ed assessori; ed in altre infine, romanamente, la sentenza
è demandata al solo giudice[726].
Ed anche alla riforma carolingia l'organizzazione sociale e giudiziaria
che si era venuta formando in Italia oppose una resistenza che non
deve esser passata sotto silenzio, perchè prova l'intensità delle varie
energie locali e degli elementi indigeni italiani che le animavano.
Non di rado nel giudizio presieduto dal conte, insieme con gli scabini,
si trovano e presenziano anche altri ufficiali pubblici e qualche volta
partecipa, e con facoltà attive, anche un numeroso concorso pubblico;
presenza e partecipazione piuttosto in contrasto con le disposizioni
della legge, la quale non sempre viene applicata anche riguardo al
numero degli scabini che, almeno nei documenti fin qui conosciuti, non
si vedono mai comparire in sette come essa dispone[727]. E pure nella
determinazione della competenza — specialmente nei riguardi del placito
inferiore del centenario — la legge trova forti ostacoli: lo stesso
capitolare italico di Carlo Magno ha due disposizioni, il cap. 35 ed il
cap. 93, in aperto contrasto l'una con l'altra.
§ 12. — Ad ogni modo però, ed è ciò che a noi preme ora accertare,
nelle linee generali, la riforma fu attuata; e da allora si delineano
netti due sistemi di placiti: uno generale in cui alle facoltà
giudiziarie ne vanno congiunte altre di natura più propriamente
politica e di alta amministrazione, ed uno quotidiano di competenza
esclusivamente giudiziaria.
E quest'ultimo, che a noi soltanto interessa, ebbe nei riguardi della
città un'azione di primaria importanza.
Gli scabini erano eletti a consenso di popolo — totius populi consensu
— e la città col suo suburbio costituiva un _populus_: il primo dei
_populi_.
Con la riforma di Carlo Magno essa ottenne che l'amministrazione della
giustizia fosse affidata a persone di sua scelta e di sua fiducia.
E così la città che, forte dell'unione col suburbio, aveva una salda
ed omogenea ossatura, era regolarmente alimentata dal suo mercato
settimanale ed aveva già, oltre ad un proprio notaio, un organo,
embrionale quanto si vuole, ma esclusivamente suo, per provvedere ai
suoi speciali bisogni — il consiglio cittadino —: venne ad avere un
organo proprio anche per l'amministrazione della giustizia.
Fino ad ora la città aveva costituito un complesso organismo di
persone e di cose che si era mantenuto distinto e in condizione
eminente dal territorio rurale; quando potè provvedere da sè stesso
sia pure in parte, ma in parte principale, ai bisogni della giustizia,
senza l'intervento continuo e la presenza dell'autorità dello Stato,
cominciò a staccarsene addirittura, poichè ormai essa veniva a trovarsi
congiunta al paese aperto circostante soltanto con vincoli di diritto
pubblico sempre meno efficaci e meno sentiti, e questi, in meno di un
secolo, con le concessioni immunitarie ai vescovi, si spezzano quasi
del tutto.
I capitolari carolingi stabiliscono, come si è detto, che gli scabini
debbano essere eletti dal conte e dal popolo insieme, _totius populi
consensu_; ma nemmeno per questo lato ebbero in Italia applicazione
completa nè uniforme.
In qualche luogo l'elezione avvenne in una maniera tutta speciale. A
Lucca, per esempio, si vedono comparire normalmente accanto a persone
qualificate col semplice nome di _scabini_, altri individui detti
_scabini ecclesiae_[728] mentre altri documenti ci conservano il
ricordo di _scabini comitatus_[729]. Queste tre specie di scabini —
chè la specifica qualifica delle ultime due classi non lascia dubbio
sulla loro sostanziale diversità — provano l'intensità ed il vigore
di preesistenti sistemi conservatisi in onta alla nuova legislazione e
si trovano in perfetta corrispondenza con la triplice partizione della
città — di tradizione sicuramente non germanica — in _pars pubblica_,
_pars ecclesiae_ e _cives_[730] e sembrano indicare che l'autorità
pubblica, la Chiesa ed i cittadini abbiano eletto ognuno un certo
numero di scabini per conto proprio.
Comunque, pur ammettendo che questo sistema sia esclusivo della città
di Lucca, la quale presenta una costituzione sensibilmente diversa da
altre città tosco-lombarde anche in certe linee fondamentali, non è
meno vero che allorquando il conte ed il popolo partecipavano insieme
e simultaneamente, a norma dei capitolari, alla scelta degli stessi
scabini, il consenso di quest'ultimo fu manifestato secondo lo speciale
sistema giuridico che regolava la costituzione cittadina, in quanto che
la giurisdizione territoriale degli scabini si estese sulla città e sul
suburbio insieme; ma la loro nomina fu demandata solo agli urbani.
Non è a credere che in questo caso si dovesse fare eccezione alla
regola per cui eran riserbate ad essi le maggiori facoltà, ed anche
senza tener conto di alcuni pochi documenti nei quali si parla di
«scabini _urbis_»[731] se ne può ricavar la prova dal modo con cui
si faceva l'elezione. Questa, richiedendo un generale consenso,
aveva luogo nell'assemblea cittadina e quindi dal momento che la
partecipazione attiva alle deliberazioni di questa era prerogativa
degli urbani; era anch'essa, al pari delle altre facoltà, sottratta ai
suburbani.
E lo stesso è a dirsi della competenza.
Riservato al re il giudizio delle cause più gravi e dei maggiori reati
ed al conte i casi più rilevanti in cui si trattasse della vita e della
libertà di una persona e della restituzione di immobili[732], tutte
le altre questioni divennero competenza del centenario nel comitato e
degli scabini in città.
La delimitazione non fu regolata con criterî troppo precisi — lo nota
anche l'_Expositio_[733] — nè applicata dovunque nello stesso modo —
prova anche questa e sensibile di resistenza di un organismo giuridico
abituato a funzionare indipendentemente e magari in opposizione alla
legge; ma cominciò allora a formarsi la antitesi fra il _placitum_ e
il _bannum_, che si trova più tardi consolidata in modo preciso[734];
per la quale le maggiori facoltà giudiziarie sono comprese nel banno
e le minori nel placito e queste ultime, varie di numero e di qualità
da luogo a luogo, sono caratterizzate dalla mancanza assoluta di ogni
giurisdizione criminale.
Il consolato del placito conservò, sotto il nome del resto solo in
parte nuovo, l'antica ed originaria natura di tribunale popolare. È
composto solo di cittadini ed anche nell'epoca più tarda basta che uno
solo sia giudice; e questo compie, volta a volta, secondo le esigenze
della causa ed il proprio criterio, funzioni di arbitro e di giudice;
ma è completamente privo di ogni giurisdizione criminale mentre il
nucleo centrale della sua competenza civile è costituito dagli atti
dei minori e delle donne; competenza che si spiega solo dove e quando
ai minori e alle donne da norme di carattere singolare è fatta una
condizione giuridica tutta speciale: e questa condizione speciale gli
uni e le altre l'ebbero solo nel diritto germanico[735] per il quale al
re è affidata la protezione dei più deboli e dei meno difesi: minori,
donne e forestieri.
Questa protezione dal re affidata, con lo stabilirsi in Italia, ai suoi
rappresentanti locali, passò, con la riforma carolingia, agli scabini,
ai quali, per il modo con cui si formò la costituzione cittadina, fu
affidata anche un'altra — e ben importante — incombenza: quella del
riconoscimento e dell'autenticazione degli atti notarili.
Con i Langobardi, cessate del tutto le curie, l'_exceptor civitatis_,
che era il trascrittore degli atti municipali, perdette il suo ufficio;
ma soddisfacendo ad un bisogno sicuramente sentito, quale quello
di stendere memoria di atti che se pure eran perfetti all'infuori e
prima della redazione in scritto, trovavano nello scritto una maggiore
quanto innegabile sicurezza, andò acquistando sempre maggiore autorità;
e questa autorità, rilevata anche da Liutprando[736], diviene con
Rachi[737] quella di _scrivane publico_ per eccellenza onde già nel
periodo franco[738], il notaio diventa _la persona privilegiata
ad negotia hominum publice et authentica conscribenda_[739],
caratteristica del territorio langobardo.
Assurto alla dignità ed all'importanza di persona il cui intervento
è indispensabile per la validità della confezione di un documento e
divenuto uomo di fede pubblica, esso non può essere più soltanto lo
scrivano della città e dei suoi abitanti — exceptor civitatis — ma deve
essere investito della sua autorità da chi della fede pubblica è la
personificazione per eccellenza e cioè dal re e da quegli a cui egli
abbia delegata tale facoltà (conti palatini), ed allora esso esercita
nella città la funzione cui il re lo ha esplicitamente abilitato,
onde diviene il notaio del re nella città — _notarius regis_ —. Ma per
l'opera tecnica di questo ufficiale, che doveva conseguire la fiducia —
e non sempre se la meritava — dei cittadini, era naturale procedimento
che, creato il corpo degli scabini, a questi, eletti dalla fiducia dei
cittadini e scelti talvolta nella categoria dei notai, poichè tutti
al pari degli altri giudici, dovevano essere «legibus eruditi et bonae
opinionis»[740] fosse demandata la cognizione di tale materia.
Così in tratti generalissimi si son seguite le linee dello sviluppo
dell'assemblea cittadina e dell'assemblea germanica.
L'una e l'altra hanno origine, natura, sviluppo ed azione diversa.
E questo costituisce una fondamentale differenza fra la costituzione
della nostra Italia tosco-lombarda e tutti gli altri paesi.
Nei territori germanici, il potere politico e giudiziario si raccoglie
in un'unica assemblea, che è naturalmente l'assemblea barbarica per
eccellenza; che si riunisce intorno ai capi ed è da questi presieduta —
_conventus_, dice la legge alamannica, secundum antiquam consuetudinem
fiat in omni centena coram comite aut suo misso aut centenario — che
costituisce il placito — ipsum placitum fiat de sabbato in sabbatum
aut quali die comes aut centenarius voluerit — e nel quale si discutono
tutti gli affari di qualche rilievo della comunità[741].
Nella Gallia avviene un contemperamento ed una fusione degli antichi
istituti romani con le nuove istituzioni germaniche, le quali finiscono
con una vittoria completa, sicchè l'assemblea dei liberi prende il
primo posto nell'organizzazione civile e giudiziaria, e scalza con
fortuna le basi delle vetuste magistrature romane[742].
Non altrimenti in Spagna il _conventus publicus vicinorum_, che la
legge Visigotica menziona a proposito di eredità, di fughe di servi, e
di esecuzione di sentenze, è il nocciolo del _concilium_ che nei secoli
successivi costituisce l'assemblea giudiziaria degli uomini liberi
presieduta dal conte[743], da cui origina più tardi il Comune.
Nella nostra Italia, invece, per la speciale condizione in cui
era ridotto il paese quando lo conquistarono i Langobardi e per il
carattere ostile dei conquistatori, vincitori e vinti ebbero, sul
principio, costituzione separata e diversa.
Allora a fulcro dell'organizzazione barbarica fu l'assemblea dei
liberi, mentre germe della organizzazione indigena fu la riunione
davanti alla chiesa; e poichè da prima lontane l'una dall'altra, in
seguito si avvicinarono e più tardi, pur senza toccarsi e confondersi,
si completarono a vicenda per sopperire ai bisogni della società
e per formare un unico e nuovo organismo politico e giuridico, la
costituzione italiana si presentò come il resultato di questo doppio
processo di formazione storica.
Ed invero, l'umile riunione davanti alla chiesa, già elevatasi al tempo
langobardo e sviluppatasi ancor più in seguito, produce l'assemblea
generale, che origina il Comune: l'assemblea germanica, strumento
principale di governo nei primissimi anni, perde rapidamente le
sue funzioni politiche, si trasforma in un organismo giudiziario e,
divenuto cittadino, prepara e fucina il diritto che occorre alle nuove
esigenze, ai nuovi tempi e fonde armonicamente antiche consuetudini
e nuovi sistemi, sicchè divenuti insufficienti gli uni e gli altri
ricorre ai vecchi e non mai dimenticati testi romani e dai rudimenti
delle istituzioni e dai casi pratici del Codice, assurge al sistema
e riprende il Digesto. Ed è allora — quando il Comune drizza superbo
il suo bel gonfalone e la voce solenne degli antichi giuristi viene
riascoltata ed intesa — che l'antica costituzione d'Italia, non di
Roma, ha la sua _rinascita_.
§ 13. — La città italiana, Roma compresa, si è formata aggruppandosi
con preordinato sviluppo intorno alla piazza formata dall'incrociarsi
perpendicolare del _cardus maximus_ col _decumanus_ i quali si spingono
fino ai confini del suburbio e formano così quattro zone entro la città
ed altrettante nel suburbio, perfettamente corrispondenti e subordinate
a quelle.
In virtù di tale sistema i componenti di ogni quartiere uniti
dall'esercizio dei diritti d'uso collettivo dei boschi e dei pascoli e
delle terre comuni, situate nella zona suburbana corrispondente al loro
quartiere e stretti dal vincolo intimo della responsabilità collettiva
del gruppo per il delitto di un singolo, provvedevano congruamente
al sostentamento di tutto il centro urbano, evitando pericolosi
antagonismi e cooperavano efficacemente al mantenimento della quiete
interna; mentre ad ogni quartiere era assegnata in modo semplice ed
equo la parte di mura e la porta da difendere come era determinato il
concorso che doveva ricevere dai suburbani.
Con lo sciogliersi della città dai primi e rudimentali viluppi ed il
progressivo affinarsi della sua costituzione fino a raggiungere il
fulgido organismo del municipio in pieno fiorire, nei nuovi organi si
trasmuta la primitiva struttura, sempre attestata tuttavia in modo più
formale che reale, da fugaci accenni delle fonti.
Ma quella indigena struttura tornò in prima linea quando la rovina
economica, sociale e politica e l'imperversare delle invasioni
riportarono le città italiane alle condizioni terribili della lotta
primitiva per l'esistenza[744].
Allora queste divisioni, che rispondevano a bisogni sentiti da
qualsiasi convivenza — sostentamento, quiete interna, difesa contro
l'esterno — furono da prima tollerate e poscia accolte dai Langobardi i
quali fissatisi in Italia con un brusco distacco dallo stadio nomade in
cui erano fino ad allora vissuti, impossibilitati così per incapacità
propria come per insuperabile resistenza dell'ambiente a crearsi una
costituzione improntata alla loro stirpe, furono attratti da quella
rudimentale a cui era ridiscesa l'Italia.
Fu anche qui l'antica ossatura italiana che affiorò, mentre la grande
Roma dell'evo antico moriva e che fornì lo scheletro alla nuova
costituzione, la quale non poteva averlo dai Langobardi, nomadi e senza
coesione, nè poteva riceverlo dal mondo romano, poichè la rovina di
questo non consentiva più qualsiasi azione energica.
Le prime fonti medioevali, continuando più antica abitudine, indicano
il quartiere col nome della porta[745] a cui mette capo; e questo nome
talvolta era determinato da ragioni topografiche e locali; come la
_porta romana_ di numerose città, la _porta vercellina_ di Milano etc.
e non di rado — specialmente in seguito — fu quello di un santo[746].
Arechi, il noto duca di Benevento, nel 774 con una munificentissima
donazione[747] al Monastero di S. Sofia da lui fondato, concesse a
quest'ultimo fra l'altro cento carrate annue di legna. I boschi da
cui dovevano esser tratte pertinevano tutti nello stesso modo alla
città; ma ciò nonostante l'onere fu distribuito in modo irregolare:
una _porta_ fu esclusa dalla contribuzione e delle altre tre la _Porta
turrea_ doveva corrispondere 50 carri, la _Porta Rufini_ 30 e 20 la
_Porta Sicardi_.
Documenti langobardi della maggior purezza provano, dunque, che i varî
quartieri di una stessa città potevano esser gravati in proporzione
diversa l'uno dall'altro; ed allora si rende verosimile l'ipotesi che
pure al tempo langobardo, continuando ininterrottamente un più vetusto
uso italiano, risalga il sistema di distribuire per quartiere i dazî e
le imposte gravanti sulla città.
Lo Statuto di Verona, pervenuto a noi nella redazione del 1228, ma che
contiene in gran parte disposizioni di età di gran lunga anteriore,
vuole che «datia solvantur in waitis propriis»[748].
E — a riprova — si può aggiungere che queste _guaite_, che son
ricordate anche da Carlo Magno nelle sue leggi italiche, non sono altro
— come abbiamo veduto — che la _sculca_ langobarda e, attraverso ad
essa, l'_excubiae_ romane, e tutte si facevano per quartieri[749].
A questa differenziazione negli oneri naturalmente corrispondeva
un'altra differenza di natura, diciamo così, attiva che completava la
figura del quartiere con un ambito limitato ma determinato ed effettivo
di attribuzioni e di facoltà distinte da quelle degli altri quartieri
e non assorbite — almeno normalmente e di regola — dai diritti della
città, complessivamente considerata.
E questa autonomia reciproca e di fronte alla città va aumentando
col tempo. Due documenti milanesi del 1158 e del 1175[750] ricordano
i _Consules electi a comunantia Porte Vercelline de pascuis: pro
desbrigandis et recuperandis pascuis ipsius porte_.
Della consistenza delle portae è altra e più sicura prova la menzione
esplicita degli _urbium vici_ fatta dal sinodo ticinese dell'850[751],
la quale illumina la disposizione del capitolare langobardo dell'803
che ordina che si eleggano quattro o otto uomini in ciascuna pieve
per risolvere le eventuali questioni fra laici ed ecclesiastici
per la prestazione delle decime. E altra prova può considerarsi la
caratteristica variante portata da uno dei due vetustissimi codici
santambrosiani che contengono le leggi langobarde[752].
Il cap. 141 di Liutprando stabilisce che le donne che istigate dai
propri mariti avessero fatta irruzione o commessa violenza in un vico
o in una casa, debbano essere decalvate e condotte per i vici più
prossimi ed ivi fustigate — publicus faciat eas decalvare et frustare
per _vicus vicinantes ipsius loci_ —.
Il codice in parola — almeno se è vera la lezione datane dal Muratori —
ha «_vicos civitatis_»[753].
L'amanuense — e non è punto detto che sia stato il primo a iniziare
la variante — aveva davanti agli occhi la visione delle condizioni
reali della città. Ed ho parlato di amanuense per non dire, come ne
avrei gran voglia, che non è punto improbabile che la variante sia la
conseguenza pensata e voluta dell'opera di un giurista.
Questi quartieri, però, erano strettamente uniti nella città che li
comprendeva e li completava e come non ebbero personalità giuridica
distinta da quella della città nel tempo romano[754]; così non ne
ruppero la compagine nemmeno nell'epoca successiva, sebbene sieno
giunti ad avere una fisonomia propria molto accentuata[755].
I vicini dei singoli quartieri avevano tutti eguali facoltà rispetto
alla porzione dei beni comuni assegnata al loro quartiere: ma le
maggiori facoltà dispositive riguardo a tali beni erano loro sottratte
e demandate al gruppo intiero di tutti i vicini della città; e la città
tutta intiera rispondeva solidalmente, come si è veduto, se la suprema
autorità non imponeva altrimenti, degli oneri imposti ad una sua parte.
La compagine della città non fu allentata nemmeno in seguito quando
sulle antiche divisioni per quartiere se ne andarono sovrapponendo
altre di varia natura. Fra queste, per l'importanza acquistata in
seguito, meritano di essere ricordate per le prime quelle che traevano
origine dal formarsi entro l'ambito urbano di nuovi centri di vita,
di azione e di interessi, che si popolarizzavano intorno a quelle
chiese cardinali, di cui già ci siamo occupati, e che, moltiplicandosi
rapidamente, giunsero a costituire in un'epoca più tarda il sistema
predominante di divisione del suolo intramurano.
Nè valse a diminuire la coesione del centro urbano un altro elemento di
cui pur si sarebbe potuto credere assai potente l'azione disgregativa.
In ogni città c'era una _curtis regia_[756] la quale era il centro
dell'amministrazione pubblica, a cui convergevano le prestazioni
civiche e le finanze; e questa _curtis_ era di solito a capo del vasto
conglomerato di terre che costituivano la dotazione della corona e
che non di rado si trovavano accanto ai fondi assegnati all'autorità
pubblica preposta in modo speciale alla città, onde costituivano
anch'essi un complesso imponente di beni che avevano uno sbocco entro
la città attraverso alla cella.
Quantunque normalmente, quando era consentito dalle condizioni
del luogo la corte regia si sia installata entro l'arce che non
infrequentemente si trovava nell'interno delle antiche città
italiane[757] emergendo anche materialmente di fronte al resto della
città; e quantunque questo castello attraverso le donazioni dei
fiacchi discendenti di Carlo Magno sia passato in mani più energiche,
pur tuttavia queste _curtes_ non hanno agito in modo sensibile nella
costituzione cittadina nemmeno nei rapporti esterni delle divisioni
territoriali.
Almeno io non ne ho trovato traccia alcuna.
E dal momento che non ha influito la _curtis_ più potente e
maggiormente fornita di facoltà di natura pubblica oltre che
privata, corre appena l'obbligo di accennare che nessuna azione han
potuto esercitare le altre curtes private di cui serbano ricordo i
documenti[758].