La costituzione della nostra Italia, fino dai tempi più antichi ai
quali si può risalire, fu una costituzione di città, ed i vari gruppi
etnici furono leghe di città.
I gruppi primitivi si erano, in una certa fase del loro sviluppo,
fondati su una piccola zona di territorio, la quale provvedeva ai
bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, ed aveva il suo centro
nel luogo più facilmente difendibile, rafforzato da opere stabili di
difesa.
I limitatissimi scambî di prodotti avvenivano, probabilmente, in un
ambito ristrettissimo che non oltrepassava il cerchio delle _gentes_.
_Forum_, secondo la più arcaica delle cinque definizioni datene da
Varrone (v. 145) le quali segnano altrettante fasi per cui è passata
l'idea adombrata dalla parola, è la piazzetta davanti al sepolcro
familiare «quod nunc vestibulum sepulchri dici solet». Sono i sepolcri
gentilizi intorno ai quali si riunivano, nei giorni di _sacra_, tutte
le famiglie appartenenti alla medesima _gens_. I primi contratti,
lo scambio delle derrate e delle merci, la consegna delle cose date
in permuta si compiva in presenza delle famiglie contraenti; e la
stessa _mancipatio_ con i suoi cinque classici testimoni, si spiega
più agevolmente nella sua genesi in un convegno gentilizio che in un
pubblico mercato. I patti primitivi delle _gentes_, in mancanza di
garanzia dello Stato, non avevano altra sanzione che la sacertà: e
_sacer_ doveva essere, prima ancora delle XII tavole e non soltanto a
Roma, colui che violasse i patti privati, fossero questi di cambio, di
vendita, di mutuo etc. Nè a proteggere i patti s'invocarono gli Dei del
cielo, ma bensì gli Inferi; chè presso lo Stige si giurano i patti e
gli spiriti dei defunti sono quelli che vegliano sulla fede dei vivi.
Questo carattere sacrale si spiega facilmente riflettendo che il
formulario dell'antico diritto romano — e si può, quindi, agevolmente
comprendere quanta parte del diritto stesso — proviene dai pontefici,
ed è senza dubbio sacrale il formulario dei _negotia per aes et
libram_, vale a dire dei negozî che servono tanto a trasferire diritti
di proprietà — _mancipatio_ — quanto a creare rapporti obbligatorî —
_nexum_ —.
Ed inoltre se obbligare allude, secondo il Perozzi, alla garanzia del
terzo — il _praes_ o _vindex_ — perchè il _nexus_ rimane in catene;
la parola latina _contrahere_ richiama alla mente la figura di un
terzo il quale avvicina le parti e rende possibile lo scambio, ossia,
giuridicamente parlando, perfeziona il negozio e questo terzo, nel
primitivo ordinamento, non può essere un estraneo, dev'essere un
congentile.
In seguito, per la diuturna lotta per l'esistenza, gran parte di
questi nuclei sparì a vantaggio di quelli più forti e più favoriti
dall'ubicazione e dalla fortuna; e questi si accrebbero della
popolazione e del territorio di quelli.
Ma l'uno e l'altra non furono equiparati alla condizione dei popoli
e dei territorî a cui venivano aggiunti: una parte dei nuovi venuti
fu aggregata alla città, ma all'esterno di questa, e qui continuarono
a venerare le loro originarie divinità: ed i nuovi territorî furono
assoggettati alla giurisdizione della città, ma non raggiunsero con
essa quell'intimità di rapporti che aveva stretto la città al suo
territorio originario. Ed è da allora, presumibilmente, che la città
comincia ad avere un contenuto suo particolare e ad assumere aspetto e
natura giuridica speciale.
Il prolungato contatto di quelli che vivevano dentro la città con
quelli che abitavano nella sua immediata vicinanza, reso più intimo
dallo stato continuo di guerra esterna, produsse una coesione, il primo
resultato della quale fu l'accettazione da parte della città delle
divinità venerate nel suburbio e delle divinità di quella da parte
di questo: ciò che a noi è rivelato dalla proibizione di seppellire
o bruciare i cadaveri entro la città: proibizione inconcepibile senza
questa equiparazione, perchè la venerazione dei defunti costituiva un
vero e proprio culto, l'oggetto del quale, il cadavere, non poteva
sicuramente esser deposto in luogo sacro a divinità straniere e,
quindi, nemiche.
La derivazione etimologica di _forum_, infatti, da _foris_, _foras_,
_fores_, con l'o breve, indica la situazione esterna dal luogo chiuso,
dalla città, e concorda pienamente con il sistema, di origine orientale
e di importazione etrusca, di cui le XII tavole ci conservano la più
antica formulazione per l'Italia, che «in urbe neve urito mortuum neve
sepelito».
La città, intanto, sorge quando il gruppo che la compone ha raggiunto
un'energia sociale ed economica che vincoli in modo definitivo e
assoluto gli abitanti al territorio e crei tali rapporti fra questo ed
il capoluogo da permettergli di cingersi tutt'all'intorno di mura.
È questo un concetto ed un uso italiano antichissimo: con esso furon
fondate le città della confederazione etrusca e di quella latina e,
probabilmente, anche quelle, più antiche, dei Liguri; con esso fu
fondata Roma, e questa ad esso si attenne nella fondazione di tutte le
colonie.
Con solenne rito sacrale l'aratro segnava per primo il perimetro della
città ed il solco del vomero significava il giro della fossa, mentre la
zolla sollevata indicava il cerchio del muro: — _aratrum circumducere_,
si dice la fondazione della città — e la città (_urbs_) trae il suo
nome da _urbo_: «urbare est aratro definire»; così come _aratrum
inducere_ ne simbolizza la distruzione.
Aver dimora stabile e fissa entro il cerchio delle mura e goderne la
protezione e la difesa era un privilegio, una condizione eminente di
fronte a tutti gli altri, ai quali tale dimora e tale difesa non erano
concesse.
Di quì una prima e fondamentale distinzione fra i cittadini e tutti gli
altri che vivevano nel territorio aperto.
La città, inoltre, così aumentata di popolazione, ha bisogni speciali
per i quali si differenzia sempre di più, con naturale svolgimento, dal
terreno che la circonda e la completa; mentre per altra parte con lo
sviluppo della vita cittadina si intensificano i rapporti fra la città
stessa e la zona di territorio che le è in immediato contatto e si
accentua una differenza di natura strettamente giuridica fra questa ed
il rimanente territorio aperto.
La città, infatti, fu protetta con difese speciali e fisse, fra
le quali primeggiano le mura; e poichè la loro costruzione e
riparazione era molto gravosa — _moenia_ deriva da _munera_ —; a
comparteciparvi, insieme con gli urbani, fu chiamata anche una parte
della popolazione, la quale abitava in immediata vicinanza, e che di
tale compartecipazione fu opportunamente compensata. Questo compenso
accentuò la differenziazione che per spontaneo e naturale sviluppo
si era già formata fra il territorio più propriamente cittadino
e la rimanente campagna e le conferì e precisò carattere e natura
strettamente giuridica. Onde la necessità di delimitarla in modo
preciso e distribuirla nella maniera più conveniente per la difesa ed i
bisogni della città.
Questa determinazione fu fatta con misure varie a seconda delle
consuetudini dei varî popoli; onde fu più o meno estesa; ma sempre
questo territorio fu suddiviso con uno stesso sistema; e cioè in
quattro parti, corrispondenti alla divisione interna della città. La
misura latina, accolta ed applicata da Roma, fu quella dei mille passus
e le due vie che, intersecandosi perpendicolarmente, quadripartivano la
città ed il suburbio furono il _decumanus_ ed il _cardo maximus_.
Nella città, intanto, per il contatto di elementi numerosi e per
l'aumento delle ricchezze e degli agi, moltiplicandosi il bisogno di
nuovi oggetti di lavoro e di lusso, si va sviluppando, tra le classi
inferiori sprovviste di terre o impedite ad averne per concessione,
l'artigianato; e questo, naturalmente, nel suo continuo svolgimento,
accresce alla sua volta gli oggetti d'artificio per le nuove esigenze
dell'agricoltura, della pastorizia e della vita civile.
Di quì l'origine di un nuovo sistema di scambio.
Lo scambio dei generi di prima necessità, prodotti in gran prevalenza
nel suburbio per bisogni principalmente urbani, aveva luogo fuori delle
porte e senza gravame alcuno, perchè la città dominante, gravando
questi prodotti, avrebbe in realtà gravato su sè stessa; ed anzi
la città ebbe cura che questo scambio affluisse in modo continuo e
periodico, finchè divenne rapidamente ebdomadario.
Ma lo scambio dei prodotti manufatti, giovando prevalentemente alla
campagna, fu agevolato dalla città a cui interessava, ma fu da questa
regolato a proprio profitto. Essa assegnò a questo fine una piazza
apposita entro la città, curando che questa piazza fosse a fronte del
tempio della divinità tutelare che simboleggiava la città; determinò
un giorno fisso e volle che lo scambio fosse soggetto a norme e a
gravami speciali che dettero origine al _mercato_, divenuto così il
luogo d'offerta di manufatti e di opere dell'artigianato, fatta in una
pubblica piazza entro la città a persona indeterminata, ma in un giorno
fisso e da persona qualificata. E a questo mercato accorrevano tutti
coloro che vivevano nel territorio giurisdizionalmente soggetto alla
città, la quale lo fissò a periodi più larghi ed in occasione di feste
solenni che sospendevano dovunque il lavoro dei campi e degli artefici.
In tal modo si viene lentamente formando quel sistema municipale, le
cui origini si perdono nelle ombre più remote della storia.
Il centro murato, come il migliore e più sicuro, fu abitazione
privilegiata dei _cives optimo iure_, godenti di un diritto singolare,
in nome della collettività a cui appartenevano.
Il primo e principale diritto della collettività si manifestava nei
riguardi dei beni comuni, i quali, essendo indispensabili alla vita
urbana, divennero diritto speciale dei soli urbani, distribuito
proporzionalmente per porte e per quartieri; ed a loro soli fu
riserbata la decisione degli affari che concernevano la città sia in
pace che in guerra.
E come la religione era religione di Stato ed il culto una
magistratura; così i templi e gli edifici ed i _loca_ dei templi furono
affidati alla custodia dei soli urbani e soggetti alla loro vigilanza,
non solo entro la città ed il suburbio; ma entro tutto il territorio al
quale giurisdizionalmente la città era preposta.
Il suburbio fu dominato dalla città, e ne divenne il complemento, con
una trasformazione che ebbe per limiti estremi da un lato i bisogni
del centro murato e dall'altro la suscettibilità e la capacità di
trasformarsi proprie del terreno rurale.
Il diritto pubblico interno si formò con riguardo alla condizione
civica speciale; onde ai cittadini fu concesso di avere il
_domicilium_, che costituiva l'elemento necessario ed indispensabile
per il godimento dei diritti civili e politici, non solo entro le mura,
ma anche entro tutto il suburbio o in una parte di esso — per esempio
— 500 passi; e dentro il perimetro suburbano il cittadino godè delle
maggiori garanzie — _imperium domi_ — al pari che entro le mura.
E poichè questi diritti erano in diretta ed immediata relazione con la
costituzione della famiglia, così anche per questo riguardo il suburbio
fu assoggettato ed equiparato, in vista degli interessi cittadini,
alla città stessa e perciò, per es., le tombe familiari e gentilizie
poterono aver sede in esso e gli atti dei minori e dei tutori che
riguardavano case e beni entro la città ed il suburbio furono esenti da
ogni intervento dell'autorità pubblica.
Il suburbio fu escluso da ogni partecipazione attiva alla vita
pubblica ma ebbe anch'esso qualche vantaggio: in correspettivo della
cooperazione al mantenimento ed alla difesa delle mura, ebbe il diritto
di rifugiarvisi dentro nei momenti di pericolo; ed in contraccambio dei
vantaggi economici procurati alla città, ebbe una condizione giuridica
speciale per la quale i suoi abitanti, in genere piccoli proprietarî,
erano esenti da tutti gli oneri rusticani, che gravavano i lavoratori
della terra nella campagna.
Inoltre fra i suburbani e gli urbani, si incuneava una classe speciale
formata da coloro che abitavano i sobborghi in immediato contatto con
le mura ed in continuazione delle porte, i quali si collocavano in
condizione abbastanza prossima agli urbani, senza confondersi con essi.
Base del regime cittadino rimase sempre la prevalenza degli urbani:
civis, per eccellenza, fu solo il _civis urbanus_, il quale costituì
uno speciale sodalizio — _sodalicium urbanorum_ — compose i collegi
— _collegium urbanum_ — ed ebbe ed elesse i suoi magistrati —
_magistratus urbanus_ —. Ad essi soli furono riservate le cariche e gli
onori e fra essi, e fra essi soltanto, si trovavano coloro che godevano
di tutti i diritti di cittadinanza; la quale, data la posizione
speciale ed egemonica di Roma, comprendeva, oltre le maggiori facoltà
di ogni città, anche il godimento di un certo numero di diritti e di
facoltà nei rispetti delle altre città e di Roma.
Roma, prima parte involontaria di una confederazione etrusca e più
tardi della confederazione latina, forte di una genuina e vigorosa
costituzione di Stato, assodata dalla pressione compatta della
plebe sul comune delle genti originarie e patrizie, rocca salda di
confine nel territorio latino, collocata nel cuore della penisola, al
confluente etnico, delle stirpi italiche e della gente etrusca, su
di una vera linea strategica che separa il nord dal sud e pressata
in cerchio dalle attività di una vasta regione (Bonfante), ebbe
quest'origine e questa formazione e per lunghi secoli si governò e si
resse con questo regime.
Solo verso la metà del secolo secondo dopo Cristo, ampliata enormemente
nei suoi confini che i successivi allargamenti delle cinte di mura
spostavano di continuo in più larga cerchia, essa abbandonò l'antico e
glorioso sistema ed equiparò i _continentia aedificia_ alla città, fece
degli abitanti dei sobborghi dei veri e propri cittadini e iniziò forme
e sistemi di governo di carattere sempre più particolare.
Ma Roma rappresenta l'eccezione. La regola era costituita dalle altre
città italiane.
Anche quando, nell'epoca sillana, il territorio, politicamente così
vario d'Italia, acquista un'unità compatta con l'estensione della
cittadinanza romana, il _solum italicum_ è assimilato all'_ager
romanus_ e reso suscettibile di _dominium ex iure Quiritium_ e via via
per _leges datae_ il nuovo territorio dello Stato dominante venne a
costituirsi come un insieme coordinato di municipii, autonomi quanto
all'amministrazione ed alla giurisdizione inferiore, con uno schema
abbastanza uniforme in cui tornano le cariche e gli organi della
città di Roma (_duoviri_ invece di _consules, decuriones_ invece di
_senatores_ etc.); questi organi e questi magistrati sono eletti e
formati, secondo l'antico sistema, soltanto dagli _urbani_.
Quando fu istituita la _vigesima hereditatum_, che, come dice la
parola, colpiva le eredità e forse anche, stando a Dione Cassio, le
donazioni; questa non ebbe vigore entro il perimetro del suburbio e
tanto meno poi entro la città.
Ed anche nella decadenza questo sistema speciale di rapporti si
mantiene in gran parte fermo. Abolito l'antico privilegio dell'immunità
finanziaria di cui fino allora aveva goduto l'Italia, il territorio
non fu nè tutto nè contemporaneamente sottoposto a tributo. La
_plebs rustica extra muros posita_ fu sottoposta alla _capitatio_ ed
all'annona solo molto più tardi e soltanto nell'anno 400 i _praedia
urbana_ cominciarono ad esser assoggettati alla _tertia_.
Nell'epoca di Caracalla, probabilmente per la ripercussione della
_constitutio antoniniana_ del 212 e per effetto di altre costituzioni
imperiali, le magistrature si concentrano nelle curie, formate col
voto esclusivo dei cittadini, con esclusione dei _plebeii homines_; ma
questi continuano a godere dei beni pubblici e a mantenersi distinti
dai suburbani sui quali, per la lenta stratificazione sociale, si
consolidano le originarie prestazioni in oneri fissi ed immutabili.
È il fatale avviamento alla rovina.
Il decadere dei commerci, il languire delle industrie, il ristagno
degli affari, l'estendersi del latifondo, le preoccupazioni delle
invasioni, prima irrigidiscono, poi spezzano i vincoli amplissimi e
fecondi che tenevano unito l'Impero. Il centro di esso va lentamente
spostandosi da Roma: la cittadinanza, estesa da Caracalla, non è più
la cittadinanza di Roma, ma quella dell'Impero; la capitale non è più
soltanto Roma e di divisione in divisione, cercando appoggio solido
al suo gran corpo cadente, l'Impero, bipartito, quadripartito, diviso
in diocesi e suddiviso in provincie, si appoggia principalmente sulle
città, dove viene a convergere ogni elemento di vita.
Ma qui le vecchie e gloriose forme della civiltà e dell'opulenza
intristiscono: le curie, le corporazioni sole, per quanto fatte
ereditarie, non bastano più, come non bastano i nuovi funzionarî
dall'Impero creati per sostenerla, quali il _curator_ ed il _defensor_;
e tutti i cittadini indistintamente, ricchi e poveri, chiamati a
difenderla, sono chiamati a trattarne gli affari, ripristinando
l'antica _contio_ dell'epoca remota, composta di tutti gli urbani,
e questa va acquistando importanza sempre maggiore, perchè risponde
meglio alle esigenze di un organismo vitale che degrada sempre più in
basso; mentre a tenerne separati i suburbani, che tanti altri rapporti,
fra i quali principalissimi la difesa delle mura, le prestazioni
finanziarie, il mercato ed il culto, tenevano strettamente legati alla
città, valse il consolidamento delle condizioni dei lavoratori della
terra incominciato fino dal secolo quarto ed ormai troppo avanzato
perchè potesse aver mutamento dai fugaci tentativi giustinianei.
La concione, composta di soli urbani, raccolta davanti alla Chiesa,
la quale appariva ed era ormai l'unica istituzione da cui si poteva
aspettare qualche sollievo, si mostrò come principale depositaria delle
tradizioni cittadine e prestò agli urbani sicuro rifugio, allorchè il
dominio gotico gravò più forte sui Romani vinti e disarmati, con un
sistema d'organismo burocratico anche più odioso di quello bizantino.
La politica dei Goti tende a restringere il campo di azione della
_contio_, che si vorrebbe ridotta ad una riunione di natura religiosa,
utile soltanto alla pubblicazione delle leggi e dei precetti; ma ciò
valse a salvarla come organismo indipendente, da cui il popolo goto,
anche per ragioni religiose, restava escluso.
I Langobardi, che avevano conquistato l'Italia con la forza delle
armi e vi si insediarono come conquistatori, non si abbassarono ad
accogliere alcuna cooperazione dai vinti e quindi stesero sul paese
il loro potere assoluto; ossia imposero in modo violento all'Italia la
propria organizzazione.
Ma questa organizzazione era per più aspetti scarsa: scarsa di
contenuto e scarsa di mezzi d'azione. I varî nuclei popolari da cui
resultava la nazione germanica erano abituati a vivere in forme di
larga autonomia, ed è noto che essi non si adattavano a piegarsi
all'autorità preminente di un solo, se non sotto la pressione di gravi
avvenimenti esterni e temporanei, quali la guerra, le conquiste, le
migrazioni etc.
Abitualmente ogni gruppo provvedeva da sè ai pochi bisogni di un
popolo nomade. Pertanto per ogni deliberazione era congruo sistema
la decisione collettiva di coloro che del gruppo formavano la guida e
la difesa e cioè dei liberi atti alle armi; mentre, per i negozi che
interessavano più gruppi, tutti concorrevano alla formazione di una
volontà collettiva più ampia, sotto l'autorità del più prode in guerra
e miglior giudice in pace.
In Italia, appena compiuta la conquista di una larga zona di
territorio, la momentanea unione generale si scisse nell'indipendente
governo dei singoli duchi, bramosi di riconquistare la propria libertà
d'azione nei limiti del proprio distretto.
Un decennio di interregno fu prova bastante per dimostrare
l'impossibilità di resistere ai Bizantini, ancora signori di gran parte
d'Italia, da una parte e ai Franchi dall'altra, continuamente stimolati
dal pontefice; senza contare la necessità di tenere a freno una
popolazione numerosa e persuasa che la nuova invasione, al pari delle
altre, avrebbe dovuto esser solo passeggera.
Si tornò allora ed in modo stabile al sistema monarchico; ed il re ebbe
cura di consolidare la sua autorità in modo più energico.
Per questo egli frenò il potere dei duchi, sostituendo ad essi, quando
gli fu possibile, ufficiali di propria nomina esclusiva — gastaldi —;
e restrinse l'autorità delle varie assemblee regionali che con essi
collaboravano, riserbandosi la trattazione degli affari di interesse
generale e di maggiore importanza. Egli si valse abilmente della
impossibilità di convocare una generale assemblea di tutti i liberi per
modificare la costituzione e il funzionamento dell'assemblea che più e
normalmente gli stava vicina.
Il re intese così ad accentrare ogni potere nelle sue mani, senza
giungere a modificare il fondamento della vecchia organizzazione,
sicchè anche Liutprando, che dei re langobardi fu il più forte, si
trovò sempre a fronte l'aperta ribellione dei duchi.
I Langobardi non avevano civiltà, non conoscevano industrie, nè avevano
conservato con le regioni da cui provenivano relazioni capaci di scambi
fecondi; sicchè la loro venuta in Italia non creava per alcun verso
bisogni nuovi, i quali dessero origine ad uno scambio qualsiasi, sia
pure fittizio e momentaneo, capace di produrne altro più durevole.
Per quanto intenso fosse il movimento accentratore del potere regio,
questo non poteva iniziare un movimento che facesse convergere alla
capitale e da essa riespandere nel territorio dello Stato un'attività
capace di mutare l'assetto economico del paese — chè tale non poteva
certo mostrarsi l'affluire delle imposte alla curtis regia di Pavia ed
il modestissimo scambio cui dava luogo lo smercio di quei prodotti, la
gran maggioranza dei quali era certo in natura.
Nè le varie regioni eran più strette fra loro per esser soggette allo
stesso dominio. Ognuna formava un organismo a sè: ogni ducato aveva
i suoi liberi, che erano ad esso legati, distribuiti nelle minori
suddivisioni e che dovevano accorrere alla chiamata del rispettivo
capo; che non avevano attitudini a lavorar la terra in maniera da
trarne profitti tali da soddisfare i bisogni loro e permetterne un
commercio, perchè, anzi, il lavoro della terra non era considerato
degno di chi per natura ed elezione era portato all'uso delle armi
contro gli uomini e gli animali; nè avevan attitudine alcuna ai
commerci; quindi, una volta fissatisi in una regione, nessun mezzo di
muoversi e di prosperare: un'invincibile tendenza a fissarvisi, resa
più accentuata dai bisogni delle guerre continue, le quali, nemiche
sempre di scambi e di commerci, richiedevano inoltre sedi fisse di
riunione, da cui muovere verso il luogo indicato dal re.
La mancanza assoluta di un'energia creativa impedì dunque allo Stato
langobardo di riuscire a dominare in modo effettivo il nuovo territorio
e di imprimergli un aspetto ed uno sviluppo improntato al suo
organismo; mentre quel disgregamento proprio delle stirpi germaniche,
che con le continue lotte interne aveva facilitato la vittoria di
Cesare e dei Romani, rendendo più grave la loro dispersione in un ampio
territorio, fece sì che l'azione dei Langobardi si mostrò quasi del
tutto negativa.
Di tale situazione si valse abilmente e con fortuna l'altro grande
organismo in cui si raccoglieva allora gran parte delle energie
sociali: la Chiesa.
I Langobardi, infatti, nei primi anni in cui infierì la conquista e
turbinò il governo indipendente dei duchi, non si avvicinarono alla
chiesa cattolica: ne confiscarono, almeno in parte, i beni e li dettero
al fisco o al culto ariano, contrapponendo quasi in ogni città una
chiesa ariana a quella cattolica.
Ma il contatto continuo con i vinti, fra i quali si trovavano come
disseminati senza un continuo ed intimo rapporto spirituale reciproco,
e la fortunata propaganda dei sacerdoti cattolici produsse una forte
e rapida conversione al cattolicismo, la quale già molto sensibile al
tempo di Autari, che volle ostacolarla proibendo il battesimo, in meno
di mezzo secolo era già arrivata ai gradini del trono con Teodolinda e
Agilulfo.
Questa conversione fu dovuta allo spontaneo sentimento dei singoli
Langobardi, non fu un atto oculato e voluto di governo, nè la
conseguenza di un patto stipulato fra la suprema autorità della Chiesa
e la maggiore autorità dello Stato. Perciò i Langobardi entrarono nella
religione cattolica come neofiti penitenti accolti per misericordia nel
grembo della grazia e non come alleati — tanto meno come vincitori;
entrarono, cioè, in essa con dedizione quasi completa, accettandone
in tutto e per tutto gli insegnamenti, il dogma, i precetti, la
costituzione, senza chiedere e senza imporre modificazioni o compensi
speciali.
La loro conversione fu un trionfo completo per la Chiesa cattolica la
quale finì per assorbire il nuovo popolo senza nulla cambiare in sè
stessa e fu una rovina per lo Stato langobardo, il quale, anche quando
la maggior parte dei suoi cittadini fu convertita al cattolicismo,
ebbe sempre la Chiesa cattolica irriducibilmente e doppiamente nemica:
nemica perchè per essa lo Stato langobardo continuò ad essere il nemico
del dogma cattolico e dell'Impero che del dogma era il difensore per
antonomasia e contro di esso sollevò continuamente insidie e nemici,
finchè non ebbe ottenuta la fortunata discesa di Carlo Magno; nemica
perchè parallelamente riuscì a tener viva all'interno una continua
ostilità che non tardò a minare le basi dello Stato.
I Langobardi finirono per esser stretti dalla fede che accomuna le
anime e livella le persone; ma le persone a cui furono pareggiati
non erano che vinti e le anime a cui furono accomunati erano anime
abituate ad una vita, ad un pensiero, ad una civiltà consolidata con
secoli e secoli di storia e non mai spenta. Così il livellamento elevò
questi ultimi, mentre abbassava i primi; e l'accomunamento, che ne fu
conseguenza, mettendo a contatto una civiltà evoluta ed il vuoto della
barbarie, empì questa di quel tanto di cui era suscettibile e la rese
tollerante, se non fautrice, di un ulteriore suo sviluppo.
Quando cominciò l'alterna lotta fra il partito ariano e nazionalista e
quello cattolico e romanizzante per la conquista del potere, la nuova
religione metteva contro ai Langobardi fedeli alle origini ed al culto
avito, non più i soli italiani numerosi ma deboli e vinti; ma altri
Langobardi, non meno forti e non meno armati, i quali nel bisogno
d'armi ricorrevano ai fratelli di fede e scindevano il regno in lotte
fratricide, che rompevano sempre più la cerchia della dominazione
germanica e aprivano nuove crepe che facilitavano agli Italiani
maggiori avanzamenti.
Inoltre la Chiesa esplicò anche un'altra azione modificatrice, che
aveva ricevuto inizio già dal tempo in cui il culto cattolico era
diventato culto ufficiale dello Stato romano.
Da allora, oltre ai compiti di natura esclusivamente religiosa,
considerando la Chiesa come uno dei suoi organi, lo Stato affidò
ad essa altre funzioni che col culto erano solo apparentemente
o indirettamente collegate; e queste funzioni divennero più
importanti mano mano che l'Impero diveniva più debole e si trovava
nell'impossibilità di sopperire alle gravi necessità del momento.
Nell'epoca bizantina il vescovo aveva un'ingerenza riconosciuta nel
governo locale, partecipava alla nomina dei funzionarî ed all'esame
ed al controllo dell'amministrazione cittadina e sorvegliava anche i
giudici e la amministrazione della giustizia e qualche volta, se il
mutuo consenso delle parti lo voleva, aveva anche autorità di decidere
— episcopalis audientia —.
Con i Goti prima, con i Langobardi poi, la Chiesa perdette una parte
di queste funzioni e l'incarico ufficiale di compierle; ma altre,
per quella parte almeno che poteva essere consentita dal nuovo stato
di cose, essa continuò ad esercitare, perchè in realtà consistevano
sopratutto in manifestazioni generiche dello spirito di fratellanza
e di carità, quali l'aiuto dei poveri e degli oppressi, il riscatto
dei prigionieri, l'alimentazione e la protezione dei derelitti,
etc., ed anzi sviluppò a questo riguardo un movimento, per il quale
le istituzioni di beneficenza, già all'epoca romana appoggiate ai
municipî si trovarono più tardi addossate alla Chiesa per modo che si
fondarono e si dotarono chiese con l'incarico e l'obbligo di mantenere
o vestire continuamente un determinato numero di poveri oppure offrire
dei banchetti etc. etc.: movimento così intenso che ha inspirato e
costituito tutto il sistema delle opere pie fino al nostro tempo.
Ma per quanto numerose ed importanti sieno state le funzioni civili
esercitate dalla Chiesa, specialmente per l'impotenza dello Stato
germanico, questa non riuscì mai ad organizzare completamente la
società. Vi si opponeva la sua finalità che trascendeva i confini di
ogni Stato ed i limiti della vita terrena ed accomunava idealmente
popolazioni e paesi troppo disformi fra loro e mirava a fini troppo
diversi da quelli mondani. E vi si opponeva del pari e forse ancora più
vigorosamente la sua costituzione interna.
Era questa, com'è noto, il prodotto di una imitazione quasi servile
dell'organizzazione civile. A ciò la Chiesa si era in origine
indotta, per sua convenienza, perchè nessuna organizzazione migliore
di quella romana poteva esser presa a modello nè poteva essere
più efficace: tanto meno fu indotta a staccarsene quando, divenuta
religione di Stato, le divisioni e gli ordinamenti di quello furono
obbligatoriamente i suoi. Ma mentre questi ultimi erano come una
sopra-struttura imposta al paese; le istituzioni civili delle città
italiane erano invece la resultanza di antichissimi ed ottimi sistemi;
e quindi queste ultime continuarono a vivere per forza propria e non
per forza ed opera della Chiesa, anche dopo che fu sparito l'Impero ed
il suo pesante organismo burocratico.
La pieve è il pago italiano: esso si mantiene perchè il suo territorio
consta di terre private proporzionatamente completate da terre comuni;
i cui prodotti trovano nel convegno settimanale del capoluogo ed in
quello più raro della città lo smercio opportuno.
La processione pagana prima, le rogazioni cristiane poi, girando i
confini del pago e della pieve, cooperano a mantenerli fissi, ma non li
determinano.
Basta pensare, infatti, che il pago sopravvisse alle leggi Giulie, le
quali avrebbero voluto abolirlo: da allora all'epoca del trionfo del
cattolicismo troppo tempo intercorse, perchè si possa attribuire alla
Chiesa la virtù di averlo fatto resistere.
La pieve cittadina è costituita anch'essa da un antichissimo pago, il
_pagus suburbanus_, che chiude nel suo interno la città che ne è il
capoluogo. Eppure, malgrado lo spirito di fratellanza della Chiesa —
del resto molto minore di quanto generalmente si ritiene — i suburbani
non sono mai equiparati agli urbani e la differenza, mantenuta
rigidamente anche dalla Chiesa, non è certo di creazione ecclesiastica,
anzi deve essere soltanto accolta dalla Chiesa come forza irriducibile
delle istituzioni laiche e civili.
A soddisfare i bisogni della società italiana di quel tempo, costituita
dai nuclei di eredità romana, per numero e per civiltà prevalenti, e
dagli elementi langobardi preminenti per posizione sociale e per forza
di armi; mentre i due maggiori organismi, lo Stato e la Chiesa, erano
entrambi per ragioni diverse egualmente impossibilitati a soddisfarvi,
agì un altro e diverso organismo: la città.
Incapaci di concepire, non che di formare un ordinato sistema
di governo, spinti a conservare le divisioni territoriali dalla
convenienza che presentavano per la esazione dei tributi, i Langobardi
accettarono tutto l'organismo che serviva a questa esazione e che
resultava dall'insieme di numerosi e diversi elementi, i quali l'intimo
e antico contatto aveva fusi armonicamente ed abituati da secoli a
funzionare.
Il regno fu diviso in ducati, ognuno dei quali normalmente corrispose
al territorio di un antico municipio o di più municipi riuniti, e
la città che era capoluogo di quello, fu sede anche del duca o del
gastaldo, e con lui naturalmente, dei famigliari e dei nobili che
gli si raccoglievano intorno ed ai quali offriva sicurezza e difesa,
maestosi edifici e agi sconosciuti ma presto apprezzati.
Con le mura e con le torri la città si prestava a facile difesa, poichè
per la sua ampiezza poteva accogliere buon numero di armati ed era la
sede dell'autorità pubblica ed il naturale punto di riunione da ogni
parte della regione. Essa serviva inoltre a mantenere la pace e la
tranquillità interna delle classi; e a questo scopo, secondo il sistema
penale germanico, fu aggiunta un'altra penalità a quella normale per
ogni delitto, allorchè fosse commesso entro le mura.
Così il centro urbano acquistò nel diritto pubblico langobardo una
speciale consistenza giuridica di fronte a tutti gli altri centri,
anche se cinti di mura; in quanto che questa maggiore protezione,
essendo stata accordata alla città perchè capoluogo di una regione, fu
tolta in modo preciso e assoluto a tutti gli altri, i quali vennero
a trovarsi in una condizione riconosciuta e consacrata legalmente
inferiore.
A proteggere in tal modo la città il legislatore langobardo fu
mosso da ragioni di convenienza e di polizia: ma, intanto, sia pure
involontariamente, esso veniva a convalidare, in modo mirabile, il
concetto giuridico italiano della città: sicchè le antiche tradizioni
che rendevano le mura cittadine oggetto di un vero e proprio culto, si
mantenevano in vita con una continuità che dalle più remote leggende
d'Italia e di Roma fluisce ininterrotta per tutto il medioevo fino
all'età dei Comuni.
Si formò così il principio della pace speciale, che faceva della città
un suolo giuridicamente privilegiato e aumentava l'importanza sociale
di coloro che vi abitavano.
La città aveva conservato lo scheletro suo primitivo: anzitutto il
suburbio, immiserito ed in qualche parte, magari, deserto, ma sempre
ad essa legato ed avvinto dal bisogno della difesa e dalle necessità
del mercato, era tuttora designato col classico nome delle leggi di
Costantino e delle epigrafi più vetuste, e continuava a sussistere con
l'antichissimo e speciale regime. In secondo luogo le terre comuni: il
titolo giuridico ne era cambiato; ma ciò, dati i tempi, non modificava
la destinazione e l'indole della loro consistenza giuridica.
La città, infatti, anche nello Stato in cui era discesa al tempo dei
Goti, era pur sempre un organismo non solo capace di vivere — e lo
dimostrò sopravvivendo all'impeto della conquista — ma di gran lunga
superiore al più valido organismo di governo barbarico.
Come capoluogo del territorio sottoposto alla sua giurisdizione, essa
continuava ad attirare in sè quel po' di commercio che si poteva
tuttora sviluppare e forniva gli oggetti e gli artifici richiesti
dalla vita sociale continuando l'antica tecnica del mestiere; ed
accanto a questo mercato non frequente nè intenso, se ne manteneva in
vita un altro, periodico e settimanale, che non si estendeva al di là
del suburbio, ma che forniva alla città gli elementi necessari alla
sussistenza.
La città doveva inoltre fornire facile ricetto a quei Langobardi che,
nelle nuove condizioni sociali, avevano perduto le terre guadagnate con
la conquista, perchè il gruppo cittadino, composto di italiani, ad essi
non poteva rifiutar l'ammissione; mentre i beni comuni rimasti alla
città consentivano al nuovo venuto una condizione di esistenza di gran
lunga migliore di qualsiasi lavoratore della terra.
Anche a questo riguardo avvenne ai Langobardi quanto era avvenuto per
la loro conversione. La città, composta di elementi cattolici e vinti,
fu sottoposta a tributo insieme col suo suburbio, nei primi tempi
dell'invasione e la ripartizione fra i quartieri di questi tributi, di
cui città e suburbio erano solidalmente responsabili, spettò ai soli
urbani, i quali ne decidevano nella generale antichissima riunione, che
si teneva davanti alla Chiesa.
Quando la conversione religiosa ebbe cominciato ad avvicinare un
po' i vincitori ai vinti, i Langobardi convertiti frequentarono,
naturalmente, le riunioni in cui si trattavano gli affari di maggiore
importanza della Chiesa e siccome nello stesso modo e con le medesime
forme si trattavano anche quei pochissimi affari di natura civile,
che erano rilasciati alla cittadinanza dall'autorità pubblica; così
anch'essi si trattarono insieme con gli altri.
La cosa era resa tanto più agevole dal fatto che la cittadinanza, fino
dal tempo goto, formava un unico collegio — _collegium civitatis_
— che era composto dei soli urbani; era cioè una forma associativa
rudimentale, facilmente accessibile alle menti rozze dei Langobardi
e nello stesso tempo arieggiava l'originaria costituzione germanica
della _marca_, in quanto che solo gli urbani godevano di facoltà sui
beni pubblici e sulla cosa pubblica; così come ai soli commarcani era
dall'antico sistema germanico concesso ogni potere.
I Langobardi, entrando in quest'organizzazione, come erano entrati
nella Chiesa cattolica e cioè individualmente e alla spicciolata,
furono assorbiti da questa come dall'altra ed in breve stretti
dai vincoli della Chiesa, vennero immedesimati nella città. Tale
assorbimento, aumentando l'importanza della città, faceva sempre più
decadere le antiche ed originarie istituzioni langobarde; mentre,
d'altro canto, l'assemblea generale del regno era asservita al re
e quella locale ridotta solo, mutando le facoltà originarie, ad
amministrare la giustizia, andava perdendo lentamente anche la ragione
di esistere.
Quando con Carlo M. fu istituito lo scabinato, il maggior vantaggio
di questo colpo portato all'antico sistema langobardo, lo sentì la
città, che col privilegio, stabilito per legge, della nomina degli
scabini, ebbe, oltre l'assemblea per trattare gli affari politici,
anche un tribunale proprio per giudicare le controversie minori; ma
appunto perchè minori più frequenti e quindi più importanti, fra i suoi
componenti.
Entro la città vi era inoltre il rappresentante dello Stato e lo
Stato ha anch'esso cooperato a formare la costituzione della città
— piuttosto negativamente — è vero, ma la sua azione è innegabile.
La riduzione del concetto di cittadinanza al concetto di urbanitas
è la conseguenza dell'opera germanica nell'elaborazione di elementi
italiani; e il maggiore sviluppo dell'assemblatorio cittadino si
ottiene quando la massa dei Langobardi gravita in esso aumentandone il
peso e l'importanza.
Più difficile è determinare l'importanza reciproca e la posizione
scambievole della chiesa cittadina e della cittadinanza.
Mentre lo Stato langobardo si sovrappone dovunque alla città nello
stesso modo; la Chiesa si è insediata luogo per luogo, inspirandosi
allo stesso fine ma impiegando mezzi diversi; e le conseguenze di
questo modo di procedere, sensibile a parecchi secoli di distanza,
è stato accompagnato anche da varie cause speciali; fra le quali,
prima di ogni altra, la maggiore o minore rapidità dei Langobardi a
convertirsi e ad entrare nell'ingranaggio religioso e cittadino.
A Lucca, per esempio, sino dai primi documenti, vediamo assimilati ai
_cives_ anche taluni gruppi di _arimanni_ che non son certo italiani
e accanto ai _notarii ecclesiae_, diffusi dovunque, compaiono degli
_scabini ecclesiae_ di cui non si ha traccia altrove, così come altrove
non si ha traccia di un _curator_ investito di carattere ecclesiastico;
nè fuori che a Lucca si trovano dei _lociservatores_ di così intenso
sapore ecclesiastico.
Ma la costituzione lucchese si può considerare, per certi rispetti,
eccezionale. Del resto essa non contraddice affatto all'asserzione
che il primo posto, nella organizzazione civile, è tenuto dalla
cittadinanza.
Esternamente ed apparentemente la Chiesa sembra avviarsi ad una grande
preminenza: riconosciuta al vescovo la facoltà di cooperare col conte
all'amministrazione della città e ridotto poi quest'ultimo quasi
esclusivamente nella campagna; i re d'Italia prima, gli Ottoni in
seguito fecero del vescovo il caposaldo del loro governo.
Ma in realtà i vescovi agiscono non come capi di una diocesi; ma come
preposti alla pieve cittadina. E il loro potere è l'esponente del
potere della città. È ad essa, ai suoi componenti e cioè ai _cives_ che
spetta il primo posto.
Questi _cives_, isolati dai Goti e dai Langobardi, si stringono fra
loro in un nucleo tenace, che, assorbendo l'elemento germanico, gli
imprime il suo suggello e ne adopera l'energia a far salire il proprio
livello.
I cittadini hanno il proprio notaro, che è l'antico notaro della città.
Al tempo romano era l'attuario delle curie, perchè nelle curie si
raccoglieva il governo cittadino: ora che la città si riduce a nuove
condizioni, esso diviene il notaro dei _cives_; e accanto a questa
istituzione, che conserva le antiche tradizioni, continuano a vivere
anche altre forme antiche: il _curator_, con funzioni finanziarie, il
_perequator_, il _racionator_ etc.
E con i _cives_, naturalmente, cresce d'importanza la _civitas_.
Ma il suo sviluppo ha dei limiti: nelle condizioni generali
dell'agricoltura povera ed abbandonata e nell'impossibilità da parte
dello Stato germanico, di coordinare le varie energie locali. Questi
limiti fecero sì che l'energia cittadina — energia economica ed energia
giuridica — non si estendesse al di là del suo suburbio. Così che
il regno fu spezzato e rotta l'antica unità del territorio col suo
capoluogo, chè, mentre questo rapidamente progrediva, quello rimaneva
inattivo; mentre nella città cresceva in potenza l'organo che meglio
rispondeva alla sua organizzazione, e cioè il vescovo: nella campagna
il potere restava affidato agli organi dello Stato germanico che meglio
rispondevano ai bisogni di un'economia eminentemente terriera.
Quando il movimento ascensionale della città raggiunse un grado tale da
permetterle di avere un magistrato tutt'affatto proprio — il consolato
—; il contado all'intorno era ancora tutto soggetto alle grandi
signorie laiche, le quali separavano le varie città l'una dall'altra
senza alcuna coesione d'indole generale e superiore.
Così strette da un cerchio economicamente e politicamente diverso ed
ostile, le città svilupparono un diritto pubblico che s'imperniava
tutto sull'appartenenza non ad un regno ma ad una città e che entro
lo stesso regno contrapponeva città e città, fino ad originare la
rappresaglia; e, siccome il centro di questa organizzazione restava la
città murata, cittadinanza e _urbanitas_ furono sinonimi.
Era la cittadinanza medioevale ed il nuovo diritto pubblico italiano.
Ma questo sviluppo non sarebbe stato possibile, se l'energia economica
e sociale non fosse stata regolata e guidata con norme opportune
ed appropriate. Ed anche a questo provvide la città, la quale,
specialmente dopo l'istituzione dello scabinato, elaborò consuetudini e
norme giuridiche proprie, per cui dallo scheletro scarno dell'Editto si
giunse allo studio sistematico del diritto: alle Pandette.
Mentre il Comune drizza superbo il suo bel gonfalone, torna a farsi
sentire la voce solenne degli antichi giuristi e l'Italia rinasce a
nuova vita.
Così, sia pur in modo imperfetto e sommario, si possono tratteggiare le
vicende della costituzione giuridica delle nostre città tosco-lombarde.
Da questa ricerca scaturiscono, a mio modo di vedere, due conclusioni:
una d'indole generale, di indirizzo e di metodo; l'altra, che in parte
rientra in questa e che direi di proporzione.
Quando Roma ebbe con fortuna iniziato quel gran movimento ascensionale
che toccò culmini non più raggiunti, faro luminoso, centro di ogni
specie di attività, attrasse, costrinse a sè le energie di tutti i
territori soggetti al suo dominio, e la sua lingua, la lingua della
signora di tutto il mondo, fu la lingua dell'universo e scrittori
d'ogni provincia accolsero, coltivarono, perfezionarono quella che sola
aveva dignità di lingua, di fronte alle altre parlate, che non erano
che dialetti: così come il suo diritto era il diritto per eccellenza e
rétori e poeti, filosofi e grammatici, storici e giuristi furon tutti
dominati dalla sua grande potenza.
Più tardi, quando questa potenza cominciò a decadere, l'idea grande di
Roma non decadde. Non decadde allora e non sparì in seguito: nemmeno
quando il mondo attonito seppe violate e rotte dall'orda famelica e
disordinata dei barbari tante volte nei secoli percossi dall'aquila
superba, le mura fatali che Annibale, vincitore di numerose e cruente
battaglie, invasore felice di tre paesi, conquistatore fortunato di
quasi tutta l'Italia, non aveva osato avvicinare. Nemmeno allora sparì:
si trasformò. Divenne il più caro, il più santo dei ricordi e delle
tradizioni e fu il termine di paragone delle fervide menti avide, nel
doloroso presente, del ritorno di un passato luminoso di vittorie e di
prosperità, e del tempo felice in cui l'immensa pace romana copriva del
suo manto maestoso quasi tutto il genere umano. E a render più saldo
questo culto nel tempo in cui la religione era senza dubbio il conforto
maggiore; il dolce cantor di Virgilio, per divina volontà quasi profeta
di una venuta che doveva trasformare il mondo, legava con vincoli
spirituali sempre più intensi l'antico mondo al nuovo.
Le antiche tradizioni popolari di giustizia, di diritto, di tecnica
del mestiere, che erano e risalivano al tempo romano, furono credute
— e non tutte lo erano — romane ed ogni città volle vita ed origine
da Roma e da quelli che in essa raggiunsero fama e splendore; e queste
antiche leggende, queste tradizioni vetuste nel remoto medioevo furono
la vita spirituale delle nostre città, in cui notai e giudici avevan
continuamente sott'occhio formule e parole d'antichi tempi, e in cui
la Chiesa continuava a parlare al cuore con la voce di Roma, simbolo
superbo di gloria e di redenzione per il popolo italiano.
Nell'800 un re franco di grande ingegno e di grande potenza, ma
barbaro, non italiano, intese, cingendo in Roma la corona, di
continuare, non di far rinascere — chè rinasce solo ciò che è morto —
l'antico Impero.
Fu un'utopia, ma un'utopia di tal forza che ha vissuto fino al secolo
decimonono, incardinando per secoli il diritto pubblico dell'Europa
intiera: qual prova maggiore di intensità e di forza per una
tradizione?
Di poche diecine d'anni è posteriore il primo documento a noi noto in
cui appaiono i primi segni del differenziarsi di nuove lingue sul gran
fondo comune della lingua romana e da allora, più intensamente che
altrove, la tradizione di Roma si consolida in Italia; nell'Italia che
da Roma e da Roma sola voleva trovar l'origine per le sue molteplici
città.
Queste tradizioni si maturano, si ampliano nei secoli e sbocciano
gloriose nel fulgore delle repubbliche, che si specchiano in Roma,
e che assurgono a nuova civiltà, fino al trionfo dell'Umanesimo, che
ridestò intiera l'antica gloria.
Anche in seguito, pur spezzata, frazionata, divisa e sottoposta al
dominio straniero, l'Italia sentì la sua unità nella grande discendenza
da Roma: e tutti gli scrittori di storie locali, che dal cinquecento
all'ottocento hanno illustrato le vicende della propria patria, ne
iniziaron le origini con la discendenza da Roma e da Roma mossero
alberi genealogici e costruzioni sociali.
All'epoca del nostro riscatto, Roma, Roma la grande, fu contrapposta
al barbaro ed all'oppressore e sui campi cruenti delle battaglie,
nell'oscure torture delle prigioni e dei patiboli, gli esempi di amor
di patria dell'antica Roma sostenevano i forti spiriti dei martiri e
degli eroi, mentre nella bocca e nella mente del popolo l'incitamento
alla vittoria suprema suonava nell'alata parola del poeta che all'itala
madre cingeva il superbo elmo di Scipio.
Nè gli studiosi della nostra storia giuridica si sottrassero a questa
corrente; troppo compresi della gran lotta per l'indipendenza per non
ricollegare agli antichi i nuovi oppressori.
Il culto di Roma tocca l'apogeo con Federigo Carlo di Savigny.
Questo illustre e geniale tedesco, studioso eminente del diritto di
Roma, sentì, guidato sui primi passi dal genio di un grande, sebbene
quasi dimenticato, italiano — Antonio d'Asti — sentì che quel complesso
meraviglioso di norme, frutto di lunghi secoli e di studî mirabili,
non poteva morire, non poteva esser morto; sentì che quel paese, ove
tanto fuoco aveva per secoli scaldato le menti, regolato i rapporti,
guidate le azioni, doveva, pur nel più gelido stato, conservarne pure
le faville sotto le ceneri; ed ideò una costruzione storica, per cui
il diritto di Roma si manteneva in vita per tutti i secoli del medio
evo, e la costituzione romana, abbattuta ma non mai estinta, si reggeva
pur col passar dei secoli e delle stirpi, per risorgere a nuova vita,
mentre a nuova vita risorgeva lo studio del diritto all'epoca comunale.
Fu grande questa concezione e luminosa quant'altra mai; e il Savigny
conta fra gli spiriti vivificatori della nostra stirpe e del nostro
paese; come grandi resultati portò il metodo storico e giuridico da lui
inaugurato.
Ma Roma non è, non è mai stata l'Italia. Questa tradizione che fa capo
a Roma, e a Roma soltanto, deve ora essere ristretta ai suoi naturali
confini; e deve cessare il metodo che Roma e il diritto romano vuole
esclusivamente cercati nel corso della storia italiana.
Roma rappresenta un'eccezione e come tale, per la sua immensa
importanza, ha e deve avere gli studiosi della sua storia, della sua
costituzione e del suo diritto. La regola è data dalle altre città
ed è la costituzione di queste città, non affatto quella di Roma, che
porge gli elementi, che sopravvivono al tempo romano e che a contatto
con gli elementi germanici producono un nuovo periodo storico. Dunque
anche questa costituzione deve aver il suo storico ed il suo studioso
e questi deve essere lo storico non del diritto e della costituzione di
Roma, ma della costituzione e del diritto d'Italia.
Come Roma non è l'Italia, così la costituzione e il diritto di Roma
non sono tutto il diritto italiano. E se noi vogliamo conoscere la
nostra storia dobbiamo sceverar la storia d'Italia da quella di Roma,
tenendo di questa il debito conto, sì, ma come parte di un tutto che è
nato prima di lei, ha vissuto in modo diverso e separato da lei e che
quando quella è morta — perchè Roma, come città antica, è veramente
morta — non solo non si è spenta con lei, ma ha fornito gli elementi e
i fondamenti della nuova costituzione. Noi dovremo studiare il nostro
diritto, non soltanto contrapponendolo e distinguendolo da quello degli
altri popoli stranieri, ma anche da quello di Roma stessa.
E valga il vero.
L'Hegel, con una ricerca poderosa, ha troncato il sogno così caro al
Savigny della continuazione delle antiche curie romane nel consolato
medioevale; pochi anni fa il Solmi ha fatto altrettanto per le
corporazioni; dimostrando che le corporazioni medioevali non si
riattaccano affatto a quelle del tempo romano.
Ma, diciamolo forte, con questo non si apre un baratro fra l'evo antico
ed il medio. La continuazione esiste ed esiste ugualmente, ma deve
essere ricongiunta alle primi origini della costituzione dell'Italia:
dell'Italia, non di Roma.
Tali almeno le risultanze delle ricerche di questo studio. E se
anche queste resultanze dovessero essere riconosciute inesatte o
completamente errate; altre prove e più sicure si dovranno portare in
suffragio di quest'asserzione.
Quando, abbandonato l'antico preconcetto per il quale si riteneva
che le leggi langobarde dovessero considerarsi come depositarie del
più puro diritto germanico; se ne intraprese un esame più accurato:
apparvero in esse tracce non dubbie di un diritto che fu detto
romano e giustamente, perchè emanato dagli Imperatori di Roma. Ma
quest'espressione apparve ben presto troppo generica.
Il Nani rilevò che fra il diritto romano puro e l'Editto langobardo
c'era stata una elaborazione della legge romana che aveva servito di
tipo al legislatore langobardo. Ed il Tamassia, poco dopo, identificava
questa elaborazione intermedia nella _Lex Romana Visigothorum_,
più comunemente nota col nome di _Breviario Alariciano_, che è una
riduzione ed un compendio del Codice Teodosiano; pur mettendo in
rilievo che nell'Editto stesso si trovano tracce, oltre che di diritto
visigoto ed ecclesiastico, anche di diritto giustinianeo e di un
diritto che, sull'esempio del Brunner, chiamò volgare.
E contemporaneamente al Tamassia allo stesso scopo dedicava profonde
e fruttuose ricerche il Del Giudice; mentre il Calisse dimostrava che
il diritto classico italiano aveva mantenuto la sua fisonomia anche
dopo la legislazione giustinianea, così sulle leggi langobarde come nei
documenti di quel tempo.
Così a proposito della fiera ferita, degli sponsali sciolti per
ingiustificato ritardo di un biennio ad effettuare le nozze, della
perdita totale dell'usufrutto per parte della vedova passata a seconde
nozze, dell'affrancazione dei servi, delle scritture contrattuali,
delle forme degli atti e del numero dei testimoni, della mancipazione
nella donazione e nella vendita, dell'uso frequentissimo di dichiarare
cittadini romani i servi manomessi, della fiducia, del testamento,
della falcidia.
E il quadro generale fu confermato col resultato degli studii del
Tamassia sull'alienazione degli immobili, sul testamento del marito,
sulla falcidia etc. e di quelli, numerosi, del Besta; mentre nuovi
studii pubblicati e nuovi documenti messi in luce rivelano nuove tracce
dell'antico diritto italiano, dalla mancipatio al diritto del passo
necessario.
Orbene questo diritto, che qualche volta è stato detto teodosiano,
è più propriamente italiano ed esso deve essere messo in relazione
e completato con tutti gli altri elementi giuridici conservati dalle
consuetudini, dagli statuti, dai documenti, e da ogni altro materiale,
che ci ha serbato notizia della nostra vita giuridica.
Il Brunner ha chiamato _diritto volgare_ questo diritto, che considerò
come una modificazione, una storpiatura del diritto romano, per opera
di elementi locali. L'espressione non è esatta e il suo pensiero non
ha colto nel vero. Ciò che a lui parve un fenomeno particolare ed
eccezionale è invece un fenomeno generale e complesso per il quale le
norme giuridiche e le consuetudini delle varie regioni d'Italia sono
state inquadrate dal diritto romano, ma non soprafatte e annientate.
Dal diritto romano risulta infatti da un lato l'autonomia concessa
alle varie regioni italiane — e questo è già qualche cosa per la
storia della costituzione giuridica dell'Italia — e da un altro — e
questo è infinitamente di più perchè è proprio l'ossatura intima della
costituzione italiana — che le norme e le consuetudini locali ebbero
un'importanza preponderante e devono esser considerate come l'elemento
principale, il quale, nelle sue varietà regionali, è stato coordinato
dal diritto romano, ma non distrutto.
La distruzione comincia più tardi: quando con la scuola di Bologna
assurge al primo posto il diritto giustinianeo e questo diritto si
diffonde e si applica in tutta l'Italia.
Storia italiana, dunque, fatta con elementi italiani.
Accettando, poi, almeno nelle linee generali, le conclusioni delle
nostre ricerche si è tratti anche ad una altra considerazione, pur essa
di metodo.
Se la città italiana ha conservato una fisonomia propria e durante
l'epoca langobarda e quella franca è andata acquistando sempre
maggiore importanza e consolidandosi in un assetto giuridico sempre più
completo, tanto che l'evoluzione è terminata quando sono sbocciati i
Comuni, quando cioè, l'Italia superiore e media è apparsa costituita di
città libere; è chiaro che nè lo Stato, che ne ha permesso il primo e
l'ulteriore sviluppo, nè la Chiesa, che per un tempo abbastanza lungo,
per mezzo dei vescovi, ha tenuto il governo delle città, sono state
le forze veramente direttive della società italiana di quel tempo:
se avesse prevalso l'autorità regia, avremmo avuto una costituzione
simile a quella franca; se avesse avuto il predominio l'autorità
ecclesiastica, si sarebbe dovuto finire in qualche cosa di simile allo
Stato della Chiesa. Dunque l'organismo più potente, l'elemento centrale
della nostra storia e della nostra costituzione è la città.
Orbene se questo è, ne consegue che la città deve essere considerata
come punto di riferimento e di partenza per la risoluzione dei più
gravi problemi, che interessano la nostra storia giuridica.
Tutto il fenomeno storico della nostra costituzione si svolge intorno
ai cardini della città; dunque è la città che ne è il centro e da
questo centro si deve muovere.
Ma dire città val quanto dire elemento laico, elemento civile, elemento
italiano, chè la Chiesa è universale e lo Stato è rimasto per lunghi
secoli straniero.
Auguriamoci che la storia d'Italia la facciano gli Italiani.