CONCLUSIONE

La costituzione della nostra Italia, fino dai tempi più antichi ai

quali si può risalire, fu una costituzione di città, ed i vari gruppi

etnici furono leghe di città.

I gruppi primitivi si erano, in una certa fase del loro sviluppo,

fondati su una piccola zona di territorio, la quale provvedeva ai

bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, ed aveva il suo centro

nel luogo più facilmente difendibile, rafforzato da opere stabili di

difesa.

I limitatissimi scambî di prodotti avvenivano, probabilmente, in un

ambito ristrettissimo che non oltrepassava il cerchio delle _gentes_.

_Forum_, secondo la più arcaica delle cinque definizioni datene da

Varrone (v. 145) le quali segnano altrettante fasi per cui è passata

l'idea adombrata dalla parola, è la piazzetta davanti al sepolcro

familiare «quod nunc vestibulum sepulchri dici solet». Sono i sepolcri

gentilizi intorno ai quali si riunivano, nei giorni di _sacra_, tutte

le famiglie appartenenti alla medesima _gens_. I primi contratti,

lo scambio delle derrate e delle merci, la consegna delle cose date

in permuta si compiva in presenza delle famiglie contraenti; e la

stessa _mancipatio_ con i suoi cinque classici testimoni, si spiega

più agevolmente nella sua genesi in un convegno gentilizio che in un

pubblico mercato. I patti primitivi delle _gentes_, in mancanza di

garanzia dello Stato, non avevano altra sanzione che la sacertà: e

_sacer_ doveva essere, prima ancora delle XII tavole e non soltanto a

Roma, colui che violasse i patti privati, fossero questi di cambio, di

vendita, di mutuo etc. Nè a proteggere i patti s'invocarono gli Dei del

cielo, ma bensì gli Inferi; chè presso lo Stige si giurano i patti e

gli spiriti dei defunti sono quelli che vegliano sulla fede dei vivi.

Questo carattere sacrale si spiega facilmente riflettendo che il

formulario dell'antico diritto romano — e si può, quindi, agevolmente

comprendere quanta parte del diritto stesso — proviene dai pontefici,

ed è senza dubbio sacrale il formulario dei _negotia per aes et

libram_, vale a dire dei negozî che servono tanto a trasferire diritti

di proprietà — _mancipatio_ — quanto a creare rapporti obbligatorî —

_nexum_ —.

Ed inoltre se obbligare allude, secondo il Perozzi, alla garanzia del

terzo — il _praes_ o _vindex_ — perchè il _nexus_ rimane in catene;

la parola latina _contrahere_ richiama alla mente la figura di un

terzo il quale avvicina le parti e rende possibile lo scambio, ossia,

giuridicamente parlando, perfeziona il negozio e questo terzo, nel

primitivo ordinamento, non può essere un estraneo, dev'essere un

congentile.

In seguito, per la diuturna lotta per l'esistenza, gran parte di

questi nuclei sparì a vantaggio di quelli più forti e più favoriti

dall'ubicazione e dalla fortuna; e questi si accrebbero della

popolazione e del territorio di quelli.

Ma l'uno e l'altra non furono equiparati alla condizione dei popoli

e dei territorî a cui venivano aggiunti: una parte dei nuovi venuti

fu aggregata alla città, ma all'esterno di questa, e qui continuarono

a venerare le loro originarie divinità: ed i nuovi territorî furono

assoggettati alla giurisdizione della città, ma non raggiunsero con

essa quell'intimità di rapporti che aveva stretto la città al suo

territorio originario. Ed è da allora, presumibilmente, che la città

comincia ad avere un contenuto suo particolare e ad assumere aspetto e

natura giuridica speciale.

Il prolungato contatto di quelli che vivevano dentro la città con

quelli che abitavano nella sua immediata vicinanza, reso più intimo

dallo stato continuo di guerra esterna, produsse una coesione, il primo

resultato della quale fu l'accettazione da parte della città delle

divinità venerate nel suburbio e delle divinità di quella da parte

di questo: ciò che a noi è rivelato dalla proibizione di seppellire

o bruciare i cadaveri entro la città: proibizione inconcepibile senza

questa equiparazione, perchè la venerazione dei defunti costituiva un

vero e proprio culto, l'oggetto del quale, il cadavere, non poteva

sicuramente esser deposto in luogo sacro a divinità straniere e,

quindi, nemiche.

La derivazione etimologica di _forum_, infatti, da _foris_, _foras_,

_fores_, con l'o breve, indica la situazione esterna dal luogo chiuso,

dalla città, e concorda pienamente con il sistema, di origine orientale

e di importazione etrusca, di cui le XII tavole ci conservano la più

antica formulazione per l'Italia, che «in urbe neve urito mortuum neve

sepelito».

La città, intanto, sorge quando il gruppo che la compone ha raggiunto

un'energia sociale ed economica che vincoli in modo definitivo e

assoluto gli abitanti al territorio e crei tali rapporti fra questo ed

il capoluogo da permettergli di cingersi tutt'all'intorno di mura.

È questo un concetto ed un uso italiano antichissimo: con esso furon

fondate le città della confederazione etrusca e di quella latina e,

probabilmente, anche quelle, più antiche, dei Liguri; con esso fu

fondata Roma, e questa ad esso si attenne nella fondazione di tutte le

colonie.

Con solenne rito sacrale l'aratro segnava per primo il perimetro della

città ed il solco del vomero significava il giro della fossa, mentre la

zolla sollevata indicava il cerchio del muro: — _aratrum circumducere_,

si dice la fondazione della città — e la città (_urbs_) trae il suo

nome da _urbo_: «urbare est aratro definire»; così come _aratrum

inducere_ ne simbolizza la distruzione.

Aver dimora stabile e fissa entro il cerchio delle mura e goderne la

protezione e la difesa era un privilegio, una condizione eminente di

fronte a tutti gli altri, ai quali tale dimora e tale difesa non erano

concesse.

Di quì una prima e fondamentale distinzione fra i cittadini e tutti gli

altri che vivevano nel territorio aperto.

La città, inoltre, così aumentata di popolazione, ha bisogni speciali

per i quali si differenzia sempre di più, con naturale svolgimento, dal

terreno che la circonda e la completa; mentre per altra parte con lo

sviluppo della vita cittadina si intensificano i rapporti fra la città

stessa e la zona di territorio che le è in immediato contatto e si

accentua una differenza di natura strettamente giuridica fra questa ed

il rimanente territorio aperto.

La città, infatti, fu protetta con difese speciali e fisse, fra

le quali primeggiano le mura; e poichè la loro costruzione e

riparazione era molto gravosa — _moenia_ deriva da _munera_ —; a

comparteciparvi, insieme con gli urbani, fu chiamata anche una parte

della popolazione, la quale abitava in immediata vicinanza, e che di

tale compartecipazione fu opportunamente compensata. Questo compenso

accentuò la differenziazione che per spontaneo e naturale sviluppo

si era già formata fra il territorio più propriamente cittadino

e la rimanente campagna e le conferì e precisò carattere e natura

strettamente giuridica. Onde la necessità di delimitarla in modo

preciso e distribuirla nella maniera più conveniente per la difesa ed i

bisogni della città.

Questa determinazione fu fatta con misure varie a seconda delle

consuetudini dei varî popoli; onde fu più o meno estesa; ma sempre

questo territorio fu suddiviso con uno stesso sistema; e cioè in

quattro parti, corrispondenti alla divisione interna della città. La

misura latina, accolta ed applicata da Roma, fu quella dei mille passus

e le due vie che, intersecandosi perpendicolarmente, quadripartivano la

città ed il suburbio furono il _decumanus_ ed il _cardo maximus_.

Nella città, intanto, per il contatto di elementi numerosi e per

l'aumento delle ricchezze e degli agi, moltiplicandosi il bisogno di

nuovi oggetti di lavoro e di lusso, si va sviluppando, tra le classi

inferiori sprovviste di terre o impedite ad averne per concessione,

l'artigianato; e questo, naturalmente, nel suo continuo svolgimento,

accresce alla sua volta gli oggetti d'artificio per le nuove esigenze

dell'agricoltura, della pastorizia e della vita civile.

Di quì l'origine di un nuovo sistema di scambio.

Lo scambio dei generi di prima necessità, prodotti in gran prevalenza

nel suburbio per bisogni principalmente urbani, aveva luogo fuori delle

porte e senza gravame alcuno, perchè la città dominante, gravando

questi prodotti, avrebbe in realtà gravato su sè stessa; ed anzi

la città ebbe cura che questo scambio affluisse in modo continuo e

periodico, finchè divenne rapidamente ebdomadario.

Ma lo scambio dei prodotti manufatti, giovando prevalentemente alla

campagna, fu agevolato dalla città a cui interessava, ma fu da questa

regolato a proprio profitto. Essa assegnò a questo fine una piazza

apposita entro la città, curando che questa piazza fosse a fronte del

tempio della divinità tutelare che simboleggiava la città; determinò

un giorno fisso e volle che lo scambio fosse soggetto a norme e a

gravami speciali che dettero origine al _mercato_, divenuto così il

luogo d'offerta di manufatti e di opere dell'artigianato, fatta in una

pubblica piazza entro la città a persona indeterminata, ma in un giorno

fisso e da persona qualificata. E a questo mercato accorrevano tutti

coloro che vivevano nel territorio giurisdizionalmente soggetto alla

città, la quale lo fissò a periodi più larghi ed in occasione di feste

solenni che sospendevano dovunque il lavoro dei campi e degli artefici.

In tal modo si viene lentamente formando quel sistema municipale, le

cui origini si perdono nelle ombre più remote della storia.

Il centro murato, come il migliore e più sicuro, fu abitazione

privilegiata dei _cives optimo iure_, godenti di un diritto singolare,

in nome della collettività a cui appartenevano.

Il primo e principale diritto della collettività si manifestava nei

riguardi dei beni comuni, i quali, essendo indispensabili alla vita

urbana, divennero diritto speciale dei soli urbani, distribuito

proporzionalmente per porte e per quartieri; ed a loro soli fu

riserbata la decisione degli affari che concernevano la città sia in

pace che in guerra.

E come la religione era religione di Stato ed il culto una

magistratura; così i templi e gli edifici ed i _loca_ dei templi furono

affidati alla custodia dei soli urbani e soggetti alla loro vigilanza,

non solo entro la città ed il suburbio; ma entro tutto il territorio al

quale giurisdizionalmente la città era preposta.

Il suburbio fu dominato dalla città, e ne divenne il complemento, con

una trasformazione che ebbe per limiti estremi da un lato i bisogni

del centro murato e dall'altro la suscettibilità e la capacità di

trasformarsi proprie del terreno rurale.

Il diritto pubblico interno si formò con riguardo alla condizione

civica speciale; onde ai cittadini fu concesso di avere il

_domicilium_, che costituiva l'elemento necessario ed indispensabile

per il godimento dei diritti civili e politici, non solo entro le mura,

ma anche entro tutto il suburbio o in una parte di esso — per esempio

— 500 passi; e dentro il perimetro suburbano il cittadino godè delle

maggiori garanzie — _imperium domi_ — al pari che entro le mura.

E poichè questi diritti erano in diretta ed immediata relazione con la

costituzione della famiglia, così anche per questo riguardo il suburbio

fu assoggettato ed equiparato, in vista degli interessi cittadini,

alla città stessa e perciò, per es., le tombe familiari e gentilizie

poterono aver sede in esso e gli atti dei minori e dei tutori che

riguardavano case e beni entro la città ed il suburbio furono esenti da

ogni intervento dell'autorità pubblica.

Il suburbio fu escluso da ogni partecipazione attiva alla vita

pubblica ma ebbe anch'esso qualche vantaggio: in correspettivo della

cooperazione al mantenimento ed alla difesa delle mura, ebbe il diritto

di rifugiarvisi dentro nei momenti di pericolo; ed in contraccambio dei

vantaggi economici procurati alla città, ebbe una condizione giuridica

speciale per la quale i suoi abitanti, in genere piccoli proprietarî,

erano esenti da tutti gli oneri rusticani, che gravavano i lavoratori

della terra nella campagna.

Inoltre fra i suburbani e gli urbani, si incuneava una classe speciale

formata da coloro che abitavano i sobborghi in immediato contatto con

le mura ed in continuazione delle porte, i quali si collocavano in

condizione abbastanza prossima agli urbani, senza confondersi con essi.

Base del regime cittadino rimase sempre la prevalenza degli urbani:

civis, per eccellenza, fu solo il _civis urbanus_, il quale costituì

uno speciale sodalizio — _sodalicium urbanorum_ — compose i collegi

— _collegium urbanum_ — ed ebbe ed elesse i suoi magistrati —

_magistratus urbanus_ —. Ad essi soli furono riservate le cariche e gli

onori e fra essi, e fra essi soltanto, si trovavano coloro che godevano

di tutti i diritti di cittadinanza; la quale, data la posizione

speciale ed egemonica di Roma, comprendeva, oltre le maggiori facoltà

di ogni città, anche il godimento di un certo numero di diritti e di

facoltà nei rispetti delle altre città e di Roma.

Roma, prima parte involontaria di una confederazione etrusca e più

tardi della confederazione latina, forte di una genuina e vigorosa

costituzione di Stato, assodata dalla pressione compatta della

plebe sul comune delle genti originarie e patrizie, rocca salda di

confine nel territorio latino, collocata nel cuore della penisola, al

confluente etnico, delle stirpi italiche e della gente etrusca, su

di una vera linea strategica che separa il nord dal sud e pressata

in cerchio dalle attività di una vasta regione (Bonfante), ebbe

quest'origine e questa formazione e per lunghi secoli si governò e si

resse con questo regime.

Solo verso la metà del secolo secondo dopo Cristo, ampliata enormemente

nei suoi confini che i successivi allargamenti delle cinte di mura

spostavano di continuo in più larga cerchia, essa abbandonò l'antico e

glorioso sistema ed equiparò i _continentia aedificia_ alla città, fece

degli abitanti dei sobborghi dei veri e propri cittadini e iniziò forme

e sistemi di governo di carattere sempre più particolare.

Ma Roma rappresenta l'eccezione. La regola era costituita dalle altre

città italiane.

Anche quando, nell'epoca sillana, il territorio, politicamente così

vario d'Italia, acquista un'unità compatta con l'estensione della

cittadinanza romana, il _solum italicum_ è assimilato all'_ager

romanus_ e reso suscettibile di _dominium ex iure Quiritium_ e via via

per _leges datae_ il nuovo territorio dello Stato dominante venne a

costituirsi come un insieme coordinato di municipii, autonomi quanto

all'amministrazione ed alla giurisdizione inferiore, con uno schema

abbastanza uniforme in cui tornano le cariche e gli organi della

città di Roma (_duoviri_ invece di _consules, decuriones_ invece di

_senatores_ etc.); questi organi e questi magistrati sono eletti e

formati, secondo l'antico sistema, soltanto dagli _urbani_.

Quando fu istituita la _vigesima hereditatum_, che, come dice la

parola, colpiva le eredità e forse anche, stando a Dione Cassio, le

donazioni; questa non ebbe vigore entro il perimetro del suburbio e

tanto meno poi entro la città.

Ed anche nella decadenza questo sistema speciale di rapporti si

mantiene in gran parte fermo. Abolito l'antico privilegio dell'immunità

finanziaria di cui fino allora aveva goduto l'Italia, il territorio

non fu nè tutto nè contemporaneamente sottoposto a tributo. La

_plebs rustica extra muros posita_ fu sottoposta alla _capitatio_ ed

all'annona solo molto più tardi e soltanto nell'anno 400 i _praedia

urbana_ cominciarono ad esser assoggettati alla _tertia_.

Nell'epoca di Caracalla, probabilmente per la ripercussione della

_constitutio antoniniana_ del 212 e per effetto di altre costituzioni

imperiali, le magistrature si concentrano nelle curie, formate col

voto esclusivo dei cittadini, con esclusione dei _plebeii homines_; ma

questi continuano a godere dei beni pubblici e a mantenersi distinti

dai suburbani sui quali, per la lenta stratificazione sociale, si

consolidano le originarie prestazioni in oneri fissi ed immutabili.

È il fatale avviamento alla rovina.

Il decadere dei commerci, il languire delle industrie, il ristagno

degli affari, l'estendersi del latifondo, le preoccupazioni delle

invasioni, prima irrigidiscono, poi spezzano i vincoli amplissimi e

fecondi che tenevano unito l'Impero. Il centro di esso va lentamente

spostandosi da Roma: la cittadinanza, estesa da Caracalla, non è più

la cittadinanza di Roma, ma quella dell'Impero; la capitale non è più

soltanto Roma e di divisione in divisione, cercando appoggio solido

al suo gran corpo cadente, l'Impero, bipartito, quadripartito, diviso

in diocesi e suddiviso in provincie, si appoggia principalmente sulle

città, dove viene a convergere ogni elemento di vita.

Ma qui le vecchie e gloriose forme della civiltà e dell'opulenza

intristiscono: le curie, le corporazioni sole, per quanto fatte

ereditarie, non bastano più, come non bastano i nuovi funzionarî

dall'Impero creati per sostenerla, quali il _curator_ ed il _defensor_;

e tutti i cittadini indistintamente, ricchi e poveri, chiamati a

difenderla, sono chiamati a trattarne gli affari, ripristinando

l'antica _contio_ dell'epoca remota, composta di tutti gli urbani,

e questa va acquistando importanza sempre maggiore, perchè risponde

meglio alle esigenze di un organismo vitale che degrada sempre più in

basso; mentre a tenerne separati i suburbani, che tanti altri rapporti,

fra i quali principalissimi la difesa delle mura, le prestazioni

finanziarie, il mercato ed il culto, tenevano strettamente legati alla

città, valse il consolidamento delle condizioni dei lavoratori della

terra incominciato fino dal secolo quarto ed ormai troppo avanzato

perchè potesse aver mutamento dai fugaci tentativi giustinianei.

La concione, composta di soli urbani, raccolta davanti alla Chiesa,

la quale appariva ed era ormai l'unica istituzione da cui si poteva

aspettare qualche sollievo, si mostrò come principale depositaria delle

tradizioni cittadine e prestò agli urbani sicuro rifugio, allorchè il

dominio gotico gravò più forte sui Romani vinti e disarmati, con un

sistema d'organismo burocratico anche più odioso di quello bizantino.

La politica dei Goti tende a restringere il campo di azione della

_contio_, che si vorrebbe ridotta ad una riunione di natura religiosa,

utile soltanto alla pubblicazione delle leggi e dei precetti; ma ciò

valse a salvarla come organismo indipendente, da cui il popolo goto,

anche per ragioni religiose, restava escluso.

I Langobardi, che avevano conquistato l'Italia con la forza delle

armi e vi si insediarono come conquistatori, non si abbassarono ad

accogliere alcuna cooperazione dai vinti e quindi stesero sul paese

il loro potere assoluto; ossia imposero in modo violento all'Italia la

propria organizzazione.

Ma questa organizzazione era per più aspetti scarsa: scarsa di

contenuto e scarsa di mezzi d'azione. I varî nuclei popolari da cui

resultava la nazione germanica erano abituati a vivere in forme di

larga autonomia, ed è noto che essi non si adattavano a piegarsi

all'autorità preminente di un solo, se non sotto la pressione di gravi

avvenimenti esterni e temporanei, quali la guerra, le conquiste, le

migrazioni etc.

Abitualmente ogni gruppo provvedeva da sè ai pochi bisogni di un

popolo nomade. Pertanto per ogni deliberazione era congruo sistema

la decisione collettiva di coloro che del gruppo formavano la guida e

la difesa e cioè dei liberi atti alle armi; mentre, per i negozi che

interessavano più gruppi, tutti concorrevano alla formazione di una

volontà collettiva più ampia, sotto l'autorità del più prode in guerra

e miglior giudice in pace.

In Italia, appena compiuta la conquista di una larga zona di

territorio, la momentanea unione generale si scisse nell'indipendente

governo dei singoli duchi, bramosi di riconquistare la propria libertà

d'azione nei limiti del proprio distretto.

Un decennio di interregno fu prova bastante per dimostrare

l'impossibilità di resistere ai Bizantini, ancora signori di gran parte

d'Italia, da una parte e ai Franchi dall'altra, continuamente stimolati

dal pontefice; senza contare la necessità di tenere a freno una

popolazione numerosa e persuasa che la nuova invasione, al pari delle

altre, avrebbe dovuto esser solo passeggera.

Si tornò allora ed in modo stabile al sistema monarchico; ed il re ebbe

cura di consolidare la sua autorità in modo più energico.

Per questo egli frenò il potere dei duchi, sostituendo ad essi, quando

gli fu possibile, ufficiali di propria nomina esclusiva — gastaldi —;

e restrinse l'autorità delle varie assemblee regionali che con essi

collaboravano, riserbandosi la trattazione degli affari di interesse

generale e di maggiore importanza. Egli si valse abilmente della

impossibilità di convocare una generale assemblea di tutti i liberi per

modificare la costituzione e il funzionamento dell'assemblea che più e

normalmente gli stava vicina.

Il re intese così ad accentrare ogni potere nelle sue mani, senza

giungere a modificare il fondamento della vecchia organizzazione,

sicchè anche Liutprando, che dei re langobardi fu il più forte, si

trovò sempre a fronte l'aperta ribellione dei duchi.

I Langobardi non avevano civiltà, non conoscevano industrie, nè avevano

conservato con le regioni da cui provenivano relazioni capaci di scambi

fecondi; sicchè la loro venuta in Italia non creava per alcun verso

bisogni nuovi, i quali dessero origine ad uno scambio qualsiasi, sia

pure fittizio e momentaneo, capace di produrne altro più durevole.

Per quanto intenso fosse il movimento accentratore del potere regio,

questo non poteva iniziare un movimento che facesse convergere alla

capitale e da essa riespandere nel territorio dello Stato un'attività

capace di mutare l'assetto economico del paese — chè tale non poteva

certo mostrarsi l'affluire delle imposte alla curtis regia di Pavia ed

il modestissimo scambio cui dava luogo lo smercio di quei prodotti, la

gran maggioranza dei quali era certo in natura.

Nè le varie regioni eran più strette fra loro per esser soggette allo

stesso dominio. Ognuna formava un organismo a sè: ogni ducato aveva

i suoi liberi, che erano ad esso legati, distribuiti nelle minori

suddivisioni e che dovevano accorrere alla chiamata del rispettivo

capo; che non avevano attitudini a lavorar la terra in maniera da

trarne profitti tali da soddisfare i bisogni loro e permetterne un

commercio, perchè, anzi, il lavoro della terra non era considerato

degno di chi per natura ed elezione era portato all'uso delle armi

contro gli uomini e gli animali; nè avevan attitudine alcuna ai

commerci; quindi, una volta fissatisi in una regione, nessun mezzo di

muoversi e di prosperare: un'invincibile tendenza a fissarvisi, resa

più accentuata dai bisogni delle guerre continue, le quali, nemiche

sempre di scambi e di commerci, richiedevano inoltre sedi fisse di

riunione, da cui muovere verso il luogo indicato dal re.

La mancanza assoluta di un'energia creativa impedì dunque allo Stato

langobardo di riuscire a dominare in modo effettivo il nuovo territorio

e di imprimergli un aspetto ed uno sviluppo improntato al suo

organismo; mentre quel disgregamento proprio delle stirpi germaniche,

che con le continue lotte interne aveva facilitato la vittoria di

Cesare e dei Romani, rendendo più grave la loro dispersione in un ampio

territorio, fece sì che l'azione dei Langobardi si mostrò quasi del

tutto negativa.

Di tale situazione si valse abilmente e con fortuna l'altro grande

organismo in cui si raccoglieva allora gran parte delle energie

sociali: la Chiesa.

I Langobardi, infatti, nei primi anni in cui infierì la conquista e

turbinò il governo indipendente dei duchi, non si avvicinarono alla

chiesa cattolica: ne confiscarono, almeno in parte, i beni e li dettero

al fisco o al culto ariano, contrapponendo quasi in ogni città una

chiesa ariana a quella cattolica.

Ma il contatto continuo con i vinti, fra i quali si trovavano come

disseminati senza un continuo ed intimo rapporto spirituale reciproco,

e la fortunata propaganda dei sacerdoti cattolici produsse una forte

e rapida conversione al cattolicismo, la quale già molto sensibile al

tempo di Autari, che volle ostacolarla proibendo il battesimo, in meno

di mezzo secolo era già arrivata ai gradini del trono con Teodolinda e

Agilulfo.

Questa conversione fu dovuta allo spontaneo sentimento dei singoli

Langobardi, non fu un atto oculato e voluto di governo, nè la

conseguenza di un patto stipulato fra la suprema autorità della Chiesa

e la maggiore autorità dello Stato. Perciò i Langobardi entrarono nella

religione cattolica come neofiti penitenti accolti per misericordia nel

grembo della grazia e non come alleati — tanto meno come vincitori;

entrarono, cioè, in essa con dedizione quasi completa, accettandone

in tutto e per tutto gli insegnamenti, il dogma, i precetti, la

costituzione, senza chiedere e senza imporre modificazioni o compensi

speciali.

La loro conversione fu un trionfo completo per la Chiesa cattolica la

quale finì per assorbire il nuovo popolo senza nulla cambiare in sè

stessa e fu una rovina per lo Stato langobardo, il quale, anche quando

la maggior parte dei suoi cittadini fu convertita al cattolicismo,

ebbe sempre la Chiesa cattolica irriducibilmente e doppiamente nemica:

nemica perchè per essa lo Stato langobardo continuò ad essere il nemico

del dogma cattolico e dell'Impero che del dogma era il difensore per

antonomasia e contro di esso sollevò continuamente insidie e nemici,

finchè non ebbe ottenuta la fortunata discesa di Carlo Magno; nemica

perchè parallelamente riuscì a tener viva all'interno una continua

ostilità che non tardò a minare le basi dello Stato.

I Langobardi finirono per esser stretti dalla fede che accomuna le

anime e livella le persone; ma le persone a cui furono pareggiati

non erano che vinti e le anime a cui furono accomunati erano anime

abituate ad una vita, ad un pensiero, ad una civiltà consolidata con

secoli e secoli di storia e non mai spenta. Così il livellamento elevò

questi ultimi, mentre abbassava i primi; e l'accomunamento, che ne fu

conseguenza, mettendo a contatto una civiltà evoluta ed il vuoto della

barbarie, empì questa di quel tanto di cui era suscettibile e la rese

tollerante, se non fautrice, di un ulteriore suo sviluppo.

Quando cominciò l'alterna lotta fra il partito ariano e nazionalista e

quello cattolico e romanizzante per la conquista del potere, la nuova

religione metteva contro ai Langobardi fedeli alle origini ed al culto

avito, non più i soli italiani numerosi ma deboli e vinti; ma altri

Langobardi, non meno forti e non meno armati, i quali nel bisogno

d'armi ricorrevano ai fratelli di fede e scindevano il regno in lotte

fratricide, che rompevano sempre più la cerchia della dominazione

germanica e aprivano nuove crepe che facilitavano agli Italiani

maggiori avanzamenti.

Inoltre la Chiesa esplicò anche un'altra azione modificatrice, che

aveva ricevuto inizio già dal tempo in cui il culto cattolico era

diventato culto ufficiale dello Stato romano.

Da allora, oltre ai compiti di natura esclusivamente religiosa,

considerando la Chiesa come uno dei suoi organi, lo Stato affidò

ad essa altre funzioni che col culto erano solo apparentemente

o indirettamente collegate; e queste funzioni divennero più

importanti mano mano che l'Impero diveniva più debole e si trovava

nell'impossibilità di sopperire alle gravi necessità del momento.

Nell'epoca bizantina il vescovo aveva un'ingerenza riconosciuta nel

governo locale, partecipava alla nomina dei funzionarî ed all'esame

ed al controllo dell'amministrazione cittadina e sorvegliava anche i

giudici e la amministrazione della giustizia e qualche volta, se il

mutuo consenso delle parti lo voleva, aveva anche autorità di decidere

— episcopalis audientia —.

Con i Goti prima, con i Langobardi poi, la Chiesa perdette una parte

di queste funzioni e l'incarico ufficiale di compierle; ma altre,

per quella parte almeno che poteva essere consentita dal nuovo stato

di cose, essa continuò ad esercitare, perchè in realtà consistevano

sopratutto in manifestazioni generiche dello spirito di fratellanza

e di carità, quali l'aiuto dei poveri e degli oppressi, il riscatto

dei prigionieri, l'alimentazione e la protezione dei derelitti,

etc., ed anzi sviluppò a questo riguardo un movimento, per il quale

le istituzioni di beneficenza, già all'epoca romana appoggiate ai

municipî si trovarono più tardi addossate alla Chiesa per modo che si

fondarono e si dotarono chiese con l'incarico e l'obbligo di mantenere

o vestire continuamente un determinato numero di poveri oppure offrire

dei banchetti etc. etc.: movimento così intenso che ha inspirato e

costituito tutto il sistema delle opere pie fino al nostro tempo.

Ma per quanto numerose ed importanti sieno state le funzioni civili

esercitate dalla Chiesa, specialmente per l'impotenza dello Stato

germanico, questa non riuscì mai ad organizzare completamente la

società. Vi si opponeva la sua finalità che trascendeva i confini di

ogni Stato ed i limiti della vita terrena ed accomunava idealmente

popolazioni e paesi troppo disformi fra loro e mirava a fini troppo

diversi da quelli mondani. E vi si opponeva del pari e forse ancora più

vigorosamente la sua costituzione interna.

Era questa, com'è noto, il prodotto di una imitazione quasi servile

dell'organizzazione civile. A ciò la Chiesa si era in origine

indotta, per sua convenienza, perchè nessuna organizzazione migliore

di quella romana poteva esser presa a modello nè poteva essere

più efficace: tanto meno fu indotta a staccarsene quando, divenuta

religione di Stato, le divisioni e gli ordinamenti di quello furono

obbligatoriamente i suoi. Ma mentre questi ultimi erano come una

sopra-struttura imposta al paese; le istituzioni civili delle città

italiane erano invece la resultanza di antichissimi ed ottimi sistemi;

e quindi queste ultime continuarono a vivere per forza propria e non

per forza ed opera della Chiesa, anche dopo che fu sparito l'Impero ed

il suo pesante organismo burocratico.

La pieve è il pago italiano: esso si mantiene perchè il suo territorio

consta di terre private proporzionatamente completate da terre comuni;

i cui prodotti trovano nel convegno settimanale del capoluogo ed in

quello più raro della città lo smercio opportuno.

La processione pagana prima, le rogazioni cristiane poi, girando i

confini del pago e della pieve, cooperano a mantenerli fissi, ma non li

determinano.

Basta pensare, infatti, che il pago sopravvisse alle leggi Giulie, le

quali avrebbero voluto abolirlo: da allora all'epoca del trionfo del

cattolicismo troppo tempo intercorse, perchè si possa attribuire alla

Chiesa la virtù di averlo fatto resistere.

La pieve cittadina è costituita anch'essa da un antichissimo pago, il

_pagus suburbanus_, che chiude nel suo interno la città che ne è il

capoluogo. Eppure, malgrado lo spirito di fratellanza della Chiesa —

del resto molto minore di quanto generalmente si ritiene — i suburbani

non sono mai equiparati agli urbani e la differenza, mantenuta

rigidamente anche dalla Chiesa, non è certo di creazione ecclesiastica,

anzi deve essere soltanto accolta dalla Chiesa come forza irriducibile

delle istituzioni laiche e civili.

A soddisfare i bisogni della società italiana di quel tempo, costituita

dai nuclei di eredità romana, per numero e per civiltà prevalenti, e

dagli elementi langobardi preminenti per posizione sociale e per forza

di armi; mentre i due maggiori organismi, lo Stato e la Chiesa, erano

entrambi per ragioni diverse egualmente impossibilitati a soddisfarvi,

agì un altro e diverso organismo: la città.

Incapaci di concepire, non che di formare un ordinato sistema

di governo, spinti a conservare le divisioni territoriali dalla

convenienza che presentavano per la esazione dei tributi, i Langobardi

accettarono tutto l'organismo che serviva a questa esazione e che

resultava dall'insieme di numerosi e diversi elementi, i quali l'intimo

e antico contatto aveva fusi armonicamente ed abituati da secoli a

funzionare.

Il regno fu diviso in ducati, ognuno dei quali normalmente corrispose

al territorio di un antico municipio o di più municipi riuniti, e

la città che era capoluogo di quello, fu sede anche del duca o del

gastaldo, e con lui naturalmente, dei famigliari e dei nobili che

gli si raccoglievano intorno ed ai quali offriva sicurezza e difesa,

maestosi edifici e agi sconosciuti ma presto apprezzati.

Con le mura e con le torri la città si prestava a facile difesa, poichè

per la sua ampiezza poteva accogliere buon numero di armati ed era la

sede dell'autorità pubblica ed il naturale punto di riunione da ogni

parte della regione. Essa serviva inoltre a mantenere la pace e la

tranquillità interna delle classi; e a questo scopo, secondo il sistema

penale germanico, fu aggiunta un'altra penalità a quella normale per

ogni delitto, allorchè fosse commesso entro le mura.

Così il centro urbano acquistò nel diritto pubblico langobardo una

speciale consistenza giuridica di fronte a tutti gli altri centri,

anche se cinti di mura; in quanto che questa maggiore protezione,

essendo stata accordata alla città perchè capoluogo di una regione, fu

tolta in modo preciso e assoluto a tutti gli altri, i quali vennero

a trovarsi in una condizione riconosciuta e consacrata legalmente

inferiore.

A proteggere in tal modo la città il legislatore langobardo fu

mosso da ragioni di convenienza e di polizia: ma, intanto, sia pure

involontariamente, esso veniva a convalidare, in modo mirabile, il

concetto giuridico italiano della città: sicchè le antiche tradizioni

che rendevano le mura cittadine oggetto di un vero e proprio culto, si

mantenevano in vita con una continuità che dalle più remote leggende

d'Italia e di Roma fluisce ininterrotta per tutto il medioevo fino

all'età dei Comuni.

Si formò così il principio della pace speciale, che faceva della città

un suolo giuridicamente privilegiato e aumentava l'importanza sociale

di coloro che vi abitavano.

La città aveva conservato lo scheletro suo primitivo: anzitutto il

suburbio, immiserito ed in qualche parte, magari, deserto, ma sempre

ad essa legato ed avvinto dal bisogno della difesa e dalle necessità

del mercato, era tuttora designato col classico nome delle leggi di

Costantino e delle epigrafi più vetuste, e continuava a sussistere con

l'antichissimo e speciale regime. In secondo luogo le terre comuni: il

titolo giuridico ne era cambiato; ma ciò, dati i tempi, non modificava

la destinazione e l'indole della loro consistenza giuridica.

La città, infatti, anche nello Stato in cui era discesa al tempo dei

Goti, era pur sempre un organismo non solo capace di vivere — e lo

dimostrò sopravvivendo all'impeto della conquista — ma di gran lunga

superiore al più valido organismo di governo barbarico.

Come capoluogo del territorio sottoposto alla sua giurisdizione, essa

continuava ad attirare in sè quel po' di commercio che si poteva

tuttora sviluppare e forniva gli oggetti e gli artifici richiesti

dalla vita sociale continuando l'antica tecnica del mestiere; ed

accanto a questo mercato non frequente nè intenso, se ne manteneva in

vita un altro, periodico e settimanale, che non si estendeva al di là

del suburbio, ma che forniva alla città gli elementi necessari alla

sussistenza.

La città doveva inoltre fornire facile ricetto a quei Langobardi che,

nelle nuove condizioni sociali, avevano perduto le terre guadagnate con

la conquista, perchè il gruppo cittadino, composto di italiani, ad essi

non poteva rifiutar l'ammissione; mentre i beni comuni rimasti alla

città consentivano al nuovo venuto una condizione di esistenza di gran

lunga migliore di qualsiasi lavoratore della terra.

Anche a questo riguardo avvenne ai Langobardi quanto era avvenuto per

la loro conversione. La città, composta di elementi cattolici e vinti,

fu sottoposta a tributo insieme col suo suburbio, nei primi tempi

dell'invasione e la ripartizione fra i quartieri di questi tributi, di

cui città e suburbio erano solidalmente responsabili, spettò ai soli

urbani, i quali ne decidevano nella generale antichissima riunione, che

si teneva davanti alla Chiesa.

Quando la conversione religiosa ebbe cominciato ad avvicinare un

po' i vincitori ai vinti, i Langobardi convertiti frequentarono,

naturalmente, le riunioni in cui si trattavano gli affari di maggiore

importanza della Chiesa e siccome nello stesso modo e con le medesime

forme si trattavano anche quei pochissimi affari di natura civile,

che erano rilasciati alla cittadinanza dall'autorità pubblica; così

anch'essi si trattarono insieme con gli altri.

La cosa era resa tanto più agevole dal fatto che la cittadinanza, fino

dal tempo goto, formava un unico collegio — _collegium civitatis_

— che era composto dei soli urbani; era cioè una forma associativa

rudimentale, facilmente accessibile alle menti rozze dei Langobardi

e nello stesso tempo arieggiava l'originaria costituzione germanica

della _marca_, in quanto che solo gli urbani godevano di facoltà sui

beni pubblici e sulla cosa pubblica; così come ai soli commarcani era

dall'antico sistema germanico concesso ogni potere.

I Langobardi, entrando in quest'organizzazione, come erano entrati

nella Chiesa cattolica e cioè individualmente e alla spicciolata,

furono assorbiti da questa come dall'altra ed in breve stretti

dai vincoli della Chiesa, vennero immedesimati nella città. Tale

assorbimento, aumentando l'importanza della città, faceva sempre più

decadere le antiche ed originarie istituzioni langobarde; mentre,

d'altro canto, l'assemblea generale del regno era asservita al re

e quella locale ridotta solo, mutando le facoltà originarie, ad

amministrare la giustizia, andava perdendo lentamente anche la ragione

di esistere.

Quando con Carlo M. fu istituito lo scabinato, il maggior vantaggio

di questo colpo portato all'antico sistema langobardo, lo sentì la

città, che col privilegio, stabilito per legge, della nomina degli

scabini, ebbe, oltre l'assemblea per trattare gli affari politici,

anche un tribunale proprio per giudicare le controversie minori; ma

appunto perchè minori più frequenti e quindi più importanti, fra i suoi

componenti.

Entro la città vi era inoltre il rappresentante dello Stato e lo

Stato ha anch'esso cooperato a formare la costituzione della città

— piuttosto negativamente — è vero, ma la sua azione è innegabile.

La riduzione del concetto di cittadinanza al concetto di urbanitas

è la conseguenza dell'opera germanica nell'elaborazione di elementi

italiani; e il maggiore sviluppo dell'assemblatorio cittadino si

ottiene quando la massa dei Langobardi gravita in esso aumentandone il

peso e l'importanza.

Più difficile è determinare l'importanza reciproca e la posizione

scambievole della chiesa cittadina e della cittadinanza.

Mentre lo Stato langobardo si sovrappone dovunque alla città nello

stesso modo; la Chiesa si è insediata luogo per luogo, inspirandosi

allo stesso fine ma impiegando mezzi diversi; e le conseguenze di

questo modo di procedere, sensibile a parecchi secoli di distanza,

è stato accompagnato anche da varie cause speciali; fra le quali,

prima di ogni altra, la maggiore o minore rapidità dei Langobardi a

convertirsi e ad entrare nell'ingranaggio religioso e cittadino.

A Lucca, per esempio, sino dai primi documenti, vediamo assimilati ai

_cives_ anche taluni gruppi di _arimanni_ che non son certo italiani

e accanto ai _notarii ecclesiae_, diffusi dovunque, compaiono degli

_scabini ecclesiae_ di cui non si ha traccia altrove, così come altrove

non si ha traccia di un _curator_ investito di carattere ecclesiastico;

nè fuori che a Lucca si trovano dei _lociservatores_ di così intenso

sapore ecclesiastico.

Ma la costituzione lucchese si può considerare, per certi rispetti,

eccezionale. Del resto essa non contraddice affatto all'asserzione

che il primo posto, nella organizzazione civile, è tenuto dalla

cittadinanza.

Esternamente ed apparentemente la Chiesa sembra avviarsi ad una grande

preminenza: riconosciuta al vescovo la facoltà di cooperare col conte

all'amministrazione della città e ridotto poi quest'ultimo quasi

esclusivamente nella campagna; i re d'Italia prima, gli Ottoni in

seguito fecero del vescovo il caposaldo del loro governo.

Ma in realtà i vescovi agiscono non come capi di una diocesi; ma come

preposti alla pieve cittadina. E il loro potere è l'esponente del

potere della città. È ad essa, ai suoi componenti e cioè ai _cives_ che

spetta il primo posto.

Questi _cives_, isolati dai Goti e dai Langobardi, si stringono fra

loro in un nucleo tenace, che, assorbendo l'elemento germanico, gli

imprime il suo suggello e ne adopera l'energia a far salire il proprio

livello.

I cittadini hanno il proprio notaro, che è l'antico notaro della città.

Al tempo romano era l'attuario delle curie, perchè nelle curie si

raccoglieva il governo cittadino: ora che la città si riduce a nuove

condizioni, esso diviene il notaro dei _cives_; e accanto a questa

istituzione, che conserva le antiche tradizioni, continuano a vivere

anche altre forme antiche: il _curator_, con funzioni finanziarie, il

_perequator_, il _racionator_ etc.

E con i _cives_, naturalmente, cresce d'importanza la _civitas_.

Ma il suo sviluppo ha dei limiti: nelle condizioni generali

dell'agricoltura povera ed abbandonata e nell'impossibilità da parte

dello Stato germanico, di coordinare le varie energie locali. Questi

limiti fecero sì che l'energia cittadina — energia economica ed energia

giuridica — non si estendesse al di là del suo suburbio. Così che

il regno fu spezzato e rotta l'antica unità del territorio col suo

capoluogo, chè, mentre questo rapidamente progrediva, quello rimaneva

inattivo; mentre nella città cresceva in potenza l'organo che meglio

rispondeva alla sua organizzazione, e cioè il vescovo: nella campagna

il potere restava affidato agli organi dello Stato germanico che meglio

rispondevano ai bisogni di un'economia eminentemente terriera.

Quando il movimento ascensionale della città raggiunse un grado tale da

permetterle di avere un magistrato tutt'affatto proprio — il consolato

—; il contado all'intorno era ancora tutto soggetto alle grandi

signorie laiche, le quali separavano le varie città l'una dall'altra

senza alcuna coesione d'indole generale e superiore.

Così strette da un cerchio economicamente e politicamente diverso ed

ostile, le città svilupparono un diritto pubblico che s'imperniava

tutto sull'appartenenza non ad un regno ma ad una città e che entro

lo stesso regno contrapponeva città e città, fino ad originare la

rappresaglia; e, siccome il centro di questa organizzazione restava la

città murata, cittadinanza e _urbanitas_ furono sinonimi.

Era la cittadinanza medioevale ed il nuovo diritto pubblico italiano.

Ma questo sviluppo non sarebbe stato possibile, se l'energia economica

e sociale non fosse stata regolata e guidata con norme opportune

ed appropriate. Ed anche a questo provvide la città, la quale,

specialmente dopo l'istituzione dello scabinato, elaborò consuetudini e

norme giuridiche proprie, per cui dallo scheletro scarno dell'Editto si

giunse allo studio sistematico del diritto: alle Pandette.

Mentre il Comune drizza superbo il suo bel gonfalone, torna a farsi

sentire la voce solenne degli antichi giuristi e l'Italia rinasce a

nuova vita.

Così, sia pur in modo imperfetto e sommario, si possono tratteggiare le

vicende della costituzione giuridica delle nostre città tosco-lombarde.

Da questa ricerca scaturiscono, a mio modo di vedere, due conclusioni:

una d'indole generale, di indirizzo e di metodo; l'altra, che in parte

rientra in questa e che direi di proporzione.

Quando Roma ebbe con fortuna iniziato quel gran movimento ascensionale

che toccò culmini non più raggiunti, faro luminoso, centro di ogni

specie di attività, attrasse, costrinse a sè le energie di tutti i

territori soggetti al suo dominio, e la sua lingua, la lingua della

signora di tutto il mondo, fu la lingua dell'universo e scrittori

d'ogni provincia accolsero, coltivarono, perfezionarono quella che sola

aveva dignità di lingua, di fronte alle altre parlate, che non erano

che dialetti: così come il suo diritto era il diritto per eccellenza e

rétori e poeti, filosofi e grammatici, storici e giuristi furon tutti

dominati dalla sua grande potenza.

Più tardi, quando questa potenza cominciò a decadere, l'idea grande di

Roma non decadde. Non decadde allora e non sparì in seguito: nemmeno

quando il mondo attonito seppe violate e rotte dall'orda famelica e

disordinata dei barbari tante volte nei secoli percossi dall'aquila

superba, le mura fatali che Annibale, vincitore di numerose e cruente

battaglie, invasore felice di tre paesi, conquistatore fortunato di

quasi tutta l'Italia, non aveva osato avvicinare. Nemmeno allora sparì:

si trasformò. Divenne il più caro, il più santo dei ricordi e delle

tradizioni e fu il termine di paragone delle fervide menti avide, nel

doloroso presente, del ritorno di un passato luminoso di vittorie e di

prosperità, e del tempo felice in cui l'immensa pace romana copriva del

suo manto maestoso quasi tutto il genere umano. E a render più saldo

questo culto nel tempo in cui la religione era senza dubbio il conforto

maggiore; il dolce cantor di Virgilio, per divina volontà quasi profeta

di una venuta che doveva trasformare il mondo, legava con vincoli

spirituali sempre più intensi l'antico mondo al nuovo.

Le antiche tradizioni popolari di giustizia, di diritto, di tecnica

del mestiere, che erano e risalivano al tempo romano, furono credute

— e non tutte lo erano — romane ed ogni città volle vita ed origine

da Roma e da quelli che in essa raggiunsero fama e splendore; e queste

antiche leggende, queste tradizioni vetuste nel remoto medioevo furono

la vita spirituale delle nostre città, in cui notai e giudici avevan

continuamente sott'occhio formule e parole d'antichi tempi, e in cui

la Chiesa continuava a parlare al cuore con la voce di Roma, simbolo

superbo di gloria e di redenzione per il popolo italiano.

Nell'800 un re franco di grande ingegno e di grande potenza, ma

barbaro, non italiano, intese, cingendo in Roma la corona, di

continuare, non di far rinascere — chè rinasce solo ciò che è morto —

l'antico Impero.

Fu un'utopia, ma un'utopia di tal forza che ha vissuto fino al secolo

decimonono, incardinando per secoli il diritto pubblico dell'Europa

intiera: qual prova maggiore di intensità e di forza per una

tradizione?

Di poche diecine d'anni è posteriore il primo documento a noi noto in

cui appaiono i primi segni del differenziarsi di nuove lingue sul gran

fondo comune della lingua romana e da allora, più intensamente che

altrove, la tradizione di Roma si consolida in Italia; nell'Italia che

da Roma e da Roma sola voleva trovar l'origine per le sue molteplici

città.

Queste tradizioni si maturano, si ampliano nei secoli e sbocciano

gloriose nel fulgore delle repubbliche, che si specchiano in Roma,

e che assurgono a nuova civiltà, fino al trionfo dell'Umanesimo, che

ridestò intiera l'antica gloria.

Anche in seguito, pur spezzata, frazionata, divisa e sottoposta al

dominio straniero, l'Italia sentì la sua unità nella grande discendenza

da Roma: e tutti gli scrittori di storie locali, che dal cinquecento

all'ottocento hanno illustrato le vicende della propria patria, ne

iniziaron le origini con la discendenza da Roma e da Roma mossero

alberi genealogici e costruzioni sociali.

All'epoca del nostro riscatto, Roma, Roma la grande, fu contrapposta

al barbaro ed all'oppressore e sui campi cruenti delle battaglie,

nell'oscure torture delle prigioni e dei patiboli, gli esempi di amor

di patria dell'antica Roma sostenevano i forti spiriti dei martiri e

degli eroi, mentre nella bocca e nella mente del popolo l'incitamento

alla vittoria suprema suonava nell'alata parola del poeta che all'itala

madre cingeva il superbo elmo di Scipio.

Nè gli studiosi della nostra storia giuridica si sottrassero a questa

corrente; troppo compresi della gran lotta per l'indipendenza per non

ricollegare agli antichi i nuovi oppressori.

Il culto di Roma tocca l'apogeo con Federigo Carlo di Savigny.

Questo illustre e geniale tedesco, studioso eminente del diritto di

Roma, sentì, guidato sui primi passi dal genio di un grande, sebbene

quasi dimenticato, italiano — Antonio d'Asti — sentì che quel complesso

meraviglioso di norme, frutto di lunghi secoli e di studî mirabili,

non poteva morire, non poteva esser morto; sentì che quel paese, ove

tanto fuoco aveva per secoli scaldato le menti, regolato i rapporti,

guidate le azioni, doveva, pur nel più gelido stato, conservarne pure

le faville sotto le ceneri; ed ideò una costruzione storica, per cui

il diritto di Roma si manteneva in vita per tutti i secoli del medio

evo, e la costituzione romana, abbattuta ma non mai estinta, si reggeva

pur col passar dei secoli e delle stirpi, per risorgere a nuova vita,

mentre a nuova vita risorgeva lo studio del diritto all'epoca comunale.

Fu grande questa concezione e luminosa quant'altra mai; e il Savigny

conta fra gli spiriti vivificatori della nostra stirpe e del nostro

paese; come grandi resultati portò il metodo storico e giuridico da lui

inaugurato.

Ma Roma non è, non è mai stata l'Italia. Questa tradizione che fa capo

a Roma, e a Roma soltanto, deve ora essere ristretta ai suoi naturali

confini; e deve cessare il metodo che Roma e il diritto romano vuole

esclusivamente cercati nel corso della storia italiana.

Roma rappresenta un'eccezione e come tale, per la sua immensa

importanza, ha e deve avere gli studiosi della sua storia, della sua

costituzione e del suo diritto. La regola è data dalle altre città

ed è la costituzione di queste città, non affatto quella di Roma, che

porge gli elementi, che sopravvivono al tempo romano e che a contatto

con gli elementi germanici producono un nuovo periodo storico. Dunque

anche questa costituzione deve aver il suo storico ed il suo studioso

e questi deve essere lo storico non del diritto e della costituzione di

Roma, ma della costituzione e del diritto d'Italia.

Come Roma non è l'Italia, così la costituzione e il diritto di Roma

non sono tutto il diritto italiano. E se noi vogliamo conoscere la

nostra storia dobbiamo sceverar la storia d'Italia da quella di Roma,

tenendo di questa il debito conto, sì, ma come parte di un tutto che è

nato prima di lei, ha vissuto in modo diverso e separato da lei e che

quando quella è morta — perchè Roma, come città antica, è veramente

morta — non solo non si è spenta con lei, ma ha fornito gli elementi e

i fondamenti della nuova costituzione. Noi dovremo studiare il nostro

diritto, non soltanto contrapponendolo e distinguendolo da quello degli

altri popoli stranieri, ma anche da quello di Roma stessa.

E valga il vero.

L'Hegel, con una ricerca poderosa, ha troncato il sogno così caro al

Savigny della continuazione delle antiche curie romane nel consolato

medioevale; pochi anni fa il Solmi ha fatto altrettanto per le

corporazioni; dimostrando che le corporazioni medioevali non si

riattaccano affatto a quelle del tempo romano.

Ma, diciamolo forte, con questo non si apre un baratro fra l'evo antico

ed il medio. La continuazione esiste ed esiste ugualmente, ma deve

essere ricongiunta alle primi origini della costituzione dell'Italia:

dell'Italia, non di Roma.

Tali almeno le risultanze delle ricerche di questo studio. E se

anche queste resultanze dovessero essere riconosciute inesatte o

completamente errate; altre prove e più sicure si dovranno portare in

suffragio di quest'asserzione.

Quando, abbandonato l'antico preconcetto per il quale si riteneva

che le leggi langobarde dovessero considerarsi come depositarie del

più puro diritto germanico; se ne intraprese un esame più accurato:

apparvero in esse tracce non dubbie di un diritto che fu detto

romano e giustamente, perchè emanato dagli Imperatori di Roma. Ma

quest'espressione apparve ben presto troppo generica.

Il Nani rilevò che fra il diritto romano puro e l'Editto langobardo

c'era stata una elaborazione della legge romana che aveva servito di

tipo al legislatore langobardo. Ed il Tamassia, poco dopo, identificava

questa elaborazione intermedia nella _Lex Romana Visigothorum_,

più comunemente nota col nome di _Breviario Alariciano_, che è una

riduzione ed un compendio del Codice Teodosiano; pur mettendo in

rilievo che nell'Editto stesso si trovano tracce, oltre che di diritto

visigoto ed ecclesiastico, anche di diritto giustinianeo e di un

diritto che, sull'esempio del Brunner, chiamò volgare.

E contemporaneamente al Tamassia allo stesso scopo dedicava profonde

e fruttuose ricerche il Del Giudice; mentre il Calisse dimostrava che

il diritto classico italiano aveva mantenuto la sua fisonomia anche

dopo la legislazione giustinianea, così sulle leggi langobarde come nei

documenti di quel tempo.

Così a proposito della fiera ferita, degli sponsali sciolti per

ingiustificato ritardo di un biennio ad effettuare le nozze, della

perdita totale dell'usufrutto per parte della vedova passata a seconde

nozze, dell'affrancazione dei servi, delle scritture contrattuali,

delle forme degli atti e del numero dei testimoni, della mancipazione

nella donazione e nella vendita, dell'uso frequentissimo di dichiarare

cittadini romani i servi manomessi, della fiducia, del testamento,

della falcidia.

E il quadro generale fu confermato col resultato degli studii del

Tamassia sull'alienazione degli immobili, sul testamento del marito,

sulla falcidia etc. e di quelli, numerosi, del Besta; mentre nuovi

studii pubblicati e nuovi documenti messi in luce rivelano nuove tracce

dell'antico diritto italiano, dalla mancipatio al diritto del passo

necessario.

Orbene questo diritto, che qualche volta è stato detto teodosiano,

è più propriamente italiano ed esso deve essere messo in relazione

e completato con tutti gli altri elementi giuridici conservati dalle

consuetudini, dagli statuti, dai documenti, e da ogni altro materiale,

che ci ha serbato notizia della nostra vita giuridica.

Il Brunner ha chiamato _diritto volgare_ questo diritto, che considerò

come una modificazione, una storpiatura del diritto romano, per opera

di elementi locali. L'espressione non è esatta e il suo pensiero non

ha colto nel vero. Ciò che a lui parve un fenomeno particolare ed

eccezionale è invece un fenomeno generale e complesso per il quale le

norme giuridiche e le consuetudini delle varie regioni d'Italia sono

state inquadrate dal diritto romano, ma non soprafatte e annientate.

Dal diritto romano risulta infatti da un lato l'autonomia concessa

alle varie regioni italiane — e questo è già qualche cosa per la

storia della costituzione giuridica dell'Italia — e da un altro — e

questo è infinitamente di più perchè è proprio l'ossatura intima della

costituzione italiana — che le norme e le consuetudini locali ebbero

un'importanza preponderante e devono esser considerate come l'elemento

principale, il quale, nelle sue varietà regionali, è stato coordinato

dal diritto romano, ma non distrutto.

La distruzione comincia più tardi: quando con la scuola di Bologna

assurge al primo posto il diritto giustinianeo e questo diritto si

diffonde e si applica in tutta l'Italia.

Storia italiana, dunque, fatta con elementi italiani.

Accettando, poi, almeno nelle linee generali, le conclusioni delle

nostre ricerche si è tratti anche ad una altra considerazione, pur essa

di metodo.

Se la città italiana ha conservato una fisonomia propria e durante

l'epoca langobarda e quella franca è andata acquistando sempre

maggiore importanza e consolidandosi in un assetto giuridico sempre più

completo, tanto che l'evoluzione è terminata quando sono sbocciati i

Comuni, quando cioè, l'Italia superiore e media è apparsa costituita di

città libere; è chiaro che nè lo Stato, che ne ha permesso il primo e

l'ulteriore sviluppo, nè la Chiesa, che per un tempo abbastanza lungo,

per mezzo dei vescovi, ha tenuto il governo delle città, sono state

le forze veramente direttive della società italiana di quel tempo:

se avesse prevalso l'autorità regia, avremmo avuto una costituzione

simile a quella franca; se avesse avuto il predominio l'autorità

ecclesiastica, si sarebbe dovuto finire in qualche cosa di simile allo

Stato della Chiesa. Dunque l'organismo più potente, l'elemento centrale

della nostra storia e della nostra costituzione è la città.

Orbene se questo è, ne consegue che la città deve essere considerata

come punto di riferimento e di partenza per la risoluzione dei più

gravi problemi, che interessano la nostra storia giuridica.

Tutto il fenomeno storico della nostra costituzione si svolge intorno

ai cardini della città; dunque è la città che ne è il centro e da

questo centro si deve muovere.

Ma dire città val quanto dire elemento laico, elemento civile, elemento

italiano, chè la Chiesa è universale e lo Stato è rimasto per lunghi

secoli straniero.

Auguriamoci che la storia d'Italia la facciano gli Italiani.

La città italiana nell'alto Medio Evo: Il periodo langobardo-franco · 第 12 / 24 题