§ 7. — La religione cristiana ha esercitato sullo sviluppo della nostra
civiltà un'influenza vasta e complessa che, considerata da un punto
di vista generale e d'insieme, si comprende nell'espressione generica
di azione della Chiesa; però gli elementi, di cui tale azione resulta,
sono così ingenti per numero e così differenti per origine, per natura,
per sviluppo e per intensità, che è indispensabile una specificazione;
e questa specificazione deve esser consona alla natura speciale
dell'indagine presente.
Avendo per scopo lo studio della costituzione delle nostre città,
è ovvio che ci si deve occupare dell'azione della Chiesa in tanto
ed in quanto ha rapporto con essa; e, quindi, si deve stabilire
fra le varie manifestazioni del fenomeno religioso una gradazione
di importanza, per cui dalle forme di contatto più immediato e di
azione più diretta si scenda alle ultime e più remote ripercussioni
del sentimento religioso[414]. Siccome la Chiesa, oltre che come un
unico grande corpo, si può considerare anche come la resultante della
unione dei varî centri locali che la compongono; e questi, in quanto
costituiscono l'organo intermediario fra quella ed i proprî fedeli,
sono, per necessità, in continuo contatto con quei centri locali: è
evidente che nel caso nostro il primo e principale istituto da studiare
è quello con il quale la Chiesa si organizzò nella città e, cioè, la
chiesa cittadina; e che si deve individuarlo ed esaminarlo di contro
e di preferenza ad ogni altro. Inoltre, poichè questa indagine mira a
valutare quale sia stata l'azione esercitata dalla Chiesa nel periodo
langobardo-franco, deve basarsi, come punto di partenza e di paragone,
sulla conoscenza di tale azione nel periodo anteriore: e questa
conoscenza, alla sua volta, deve esser raggiunta esaminando come la
Chiesa si è stabilita ed organizzata nella città e quali conseguenze ne
sono derivate in rapporto alla vita cittadina.
A risalire fino ai più antichi tempi ed a condurre l'indagine con
questo criterio induce anche un'altra considerazione.
La Chiesa primitiva per rendere più rapida e proficua la propaganda
e più salda l'organizzazione, ebbe gran cura di adattarsi il più
possibile ai gusti, alle tendenze, ai costumi, alle usanze dei singoli
luoghi e concesse ampia facoltà ai vescovi di adottare le formule ed i
riti ritenuti più consoni alle varie popolazioni, lasciandoli arbitri
di giudicare fino a qual punto questa che in alcuni casi, giunse ad
esser piuttosto indipendenza che autonomia, fosse compatibile con
l'unità dogmatica indispensabile alla Chiesa[415]. Solo dopo la metà
del secolo quinto si comincia ad avvertire una qualche tendenza ad
una unificazione specialmente nella Gallia[416] e nella Spagna[417];
ma in maniera così blanda, che non si andò più in là di un semplice
coordinamento della dottrina e degli usi nell'ambito ristretto dei
varî concilî sinodali e metropolitani. Oltre le grandi differenze
che distinguono la chiesa latina da quella greca[418]; differenze
notevoli si riscontrano fra le varie chiese componenti la prima e
cioè l'italiana, la gallica e la spagnuola[419]; ed altre tutt'altro
che insignificanti si riscontrano pure fra i varî centri di ciascuna
di esse. Nella nostra Italia, dove traccie numerose attestano la
forza delle prische razze italiche, il lungo perdurare delle loro
tradizioni[420] e il vigore del loro diritto[421]; nella nostra Italia,
la terra classica delle città, questa varietà di liturgia, e non di
liturgia soltanto, si manifestò più fortemente e persistè più a lungo
che in ogni altro paese.
Fra i numerosi _ordines officiorum_, che si cominciarono a raccogliere
nelle cattedrali delle varie città dopo la lotta contro la simonia
e per le investiture e che rappresentano una tendenza decisa verso
l'unificazione generale; tendenza che fu accentuata e vittoriosa
solo con Innocenzo III; fra questi _ordines officiorum_, dico, si
riscontrano differenze profonde. E la cosa è tanto più notevole in
quanto la diversità non appare soltanto fra i riti maggiori e più
noti quali quello romano[422], l'ambrosiano[423], il ravennate[424],
e, magari, l'eusebiano dovuto in gran parte al noto vescovo
vercellese del secolo IV[425]; ma anche fra tutti gli altri: la
chiesa fiorentina[426] mostra una liturgia ben differente da quella
senese[427], come da quella pisana[428], dalla lucchese[429], dalla
pistoiese[430] etc.; come quella piacentina[431] non si confonde
affatto con la parmense[432] o la modenese[433] o la bolognese[434]
o la padovana[435]. E così via. Ogni chiesa, per quanto fedele figlia
di Roma e di professione ortodossa, ha riti e liturgie speciali tanto
che nemmeno il concilio tridentino (che pure snaturò e capovolse
tante istituzioni della Chiesa e volle ridurla ad assetto organico ed
omogeneo) riuscì a rimuoverle del tutto.
Ora queste differenze non si sarebbero mantenute tanto a lungo se non
avessero risposto ad un'esigenza speciale dei luoghi e dei tempi; e
non si sarebbero tenacemente radicate se non fossero state sinceramente
sentite e fortemente volute. Siccome la Chiesa, in quanto proveniente
da un'unica origine, ha dovuto avere in ogni tempo cura o almeno,
tendenza precipua della sua unità di fede e di culto, è logico pensare
che dove questa unità appare rotta od attenuata, ciò dipenda non da
arbitrarî mutamenti dovuti a quella parte dell'elemento locale che
costituiva per il suo carattere l'organo della Chiesa centrale, cioè,
del clero; ma da infiltrazioni eterogenee e cioè laiche da quello
dovute subire o che il clero credette bene di accogliere. Dimostrare
che tali deviazioni si manifestano da per tutto e differenti da luogo a
luogo, significa dimostrare che non si trovavano in contraddizione col
dogma e che cooperavano validamente alla sua diffusione e, cioè, che
la organizzazione primitiva della Chiesa fu tale che comportò, se non
resultò a dirittura di elementi particolaristici, tenuti insieme da un
certo numero di vincoli e di legami generali.
Rilevare ed esaminare questo aspetto della costituzione della
Chiesa riguardo alla città significa conoscere una delle principali
istituzioni della città stessa[436]. Le differenze di liturgia erano
la conseguenza di concessioni destinate a soddisfare particolari e
speciali esigenze che provenivano da differenze non già dogmatiche, ma
etniche e territoriali, tanto più forti e, quindi, tanto più importanti
quanto più a lungo si sono mantenute. Erano una manifestazione
ed una conseguenza di differenze di natura laica e, perciò, un
esame comparativo di esse può condurre a rilevare se e quanto del
particolarismo, a tutti noto, delle nostre città nell'epoca comunale
risalga nel tempo e può condurre ad offrire un termine di confronto per
vedere e giudicare i mutamenti e le innovazioni prodottesi nel corso
dei secoli. Si intravede così, se non m'inganno, qualche cosa (se non
pure un vero e proprio lato) di quella corrente oscura ma innegabile
che ha fluito ininterrotta dalla repubblica di Roma alle repubbliche
d'Italia e per esse, che dello Stato moderno posero le prime basi,
al tempo nostro: corrente che ha congiunto queste a quella senza
che lo splendore dell'Urbe spengesse o assorbisse ogni personalità
delle altre città, le quali, invece, nel compenetrarsi di essa hanno
trovato la forza ed il mezzo per conservare la parte più intima e più
caratteristica di sè medesime.
L'unità di misura e di base delle istituzioni della Chiesa fu la
pieve. Il primo punto, da determinare è la consistenza e la natura
dell'istituzione civile su cui la pieve s'insediò perchè solo in
tal modo si può pervenire a determinare quale è stata l'azione della
Chiesa, così rispetto al tempo romano, come a quello successivo.
Già si è avuto occasione di rilevare che la pieve della città comprende
la città ed il suburbio e che corrisponde in modo perfetto alla
circoscrizione civile: per determinare quanta parte di tale coincidenza
è dovuta alla Chiesa, è necessaria un'indagine relativamente ampia
dell'istituzione su cui la Chiesa si adagiò e, cioè, del pago. Si
avrà così anche il vantaggio di conoscerla non soltanto nella sua
costituzione interna, ma anche nei rispetti e nei rapporti con le pievi
rurali che la circondano e di avere un punto fisso onde giudicare se
e quanto degli istituti anteriori all'invasione langobarda, si sia
conservato per opera della Chiesa.
Il pago ebbe una costituzione saldissima, a formare la quale hanno
cooperato tre fattori: quello economico, quello civile e quello
religioso, ognuno dei quali deve esser esaminato a parte.
Cominciamo da quello economico.
Il re Astolfo con un diploma dell'anno 753 fece ai monaci di Nonantola
questa concessione: «in quibuscumque comitatis vel locis cellas
acquisiveritis aut _villas ubi silve communes sunt_, vestram semper
portionem habere[437]».
Al suo tempo, dunque, il regno era costituito da comitatus divisi
in _loci_, suddivisi in _ville_ e _celle_[438] e a queste ultime
(celle e ville) potevano spettare delle selve, dei beni comuni. E
questi diritti spettavano loro per un diritto di natura pubblica,
perchè la concessione, in sostanza, è una limitazione che l'autorità
regia stabilisce ed impone all'esercizio normale e giuridico (non già
arbitrario) del proprio potere e questo non può esplicarsi che nel
campo del diritto pubblico[439].
Per precisare meglio la posizione giuridica dei beni comuni di queste
minime circoscrizioni territoriali, occorre scendere per un momento
a documenti molto posteriori per poi valersi di altri anteriori che
da questi sono completati, mentre, alla lor volta, contribuiscono
validamente a illuminare i primi.
In un documento lombardo del 1201 si vedono esistere sino da
antichissimo tempo varî pascoli e _vicanalia_ nel _loco_ Veliate[440].
_Vicanalia_ in tutta l'Italia langobarda sono detti i beni comuni
dei _vici_, compresi nelle loro circoscrizioni territoriali e ad essi
spettanti[441]: dunque in un solo _locus_ si trovavano più _vici_ e
ciascuno di essi aveva pascoli e beni comuni distinti e separati da
quelli di tutti gli altri _vici_ e — si può aggiungere — anche da
quelli del _locus_ stesso considerato nel suo complesso. Infatti fra
le consuetudini di Milano ce ne è una[442] che distingue i beni comuni
dei loci del distretto in _communia_ e _vicanalia_ e li distingue
in modo che appare chiaro che i _communia_ sono dei _vicanalia_
sui quali il signore di tutto il distretto — _dominus cui est totum
districtum_ — ha una facoltà così estesa che in caso di vendita ha
diritto alla metà del prezzo ricavatone. Questo _dominus_, in sostanza,
è il rappresentante, la personificazione della giurisdizione del
distretto[443] e siccome questo distretto è costituito dal _locus_,
i _communia_ si trovano rispetto al _locus_ in un rapporto nel quale
non si trovano i _vicanalia_. E poichè nella consistenza di fatto sono
identici, come è dimostrato dalla consuetudine stessa che a proposito
di _communia_ parla del prezzo di «illarum omnium _viganalium_»; la
differenza fra essi è costituita dalla presenza o meno di un rapporto
diretto col _locus_[444]. Infatti tanto nell'un caso come nell'altro la
partecipazione e la presenza simultanea dei _domini_ e dei _vicini_ al
ricavato della vendita delle terre comuni o dei loro frutti, assicura
che ci troviamo fuori da rapporti d'indole e di natura privata. Ma
nel caso della vendita di _vicanalia_ tutti i comunisti partecipano
con eguali facoltà e nella medesima proporzione; mentre invece se si
tratta di _communia_, il _dominus_, in quanto è investito di facoltà
giurisdizionali sul distretto intiero, ha diritto alla metà del
ricavato totale ed in quanto, poi, è comunista ossia possiede delle
terre partecipa alla distribuzione della metà che rimane in proporzione
delle terre stesse: «_partem accipit pro parte terrarum quam in ipso
loco habet_».
I _vicanalia_ sono beni destinati agli abitanti del vico per sopperire
alle necessità proprie di ogni centro abitato in periodo economico di
livello molto basso; prevale in essi la considerazione dell'elemento
personale e, quindi, su di essi hanno indistintamente eguali diritti
tutti coloro che abitano nel vico, sieno essi _domini_ o semplici
_vicini_. Invece i _communia_ non sopperiscono ai bisogni delle
persone ma a quelli dei fondi e la loro funzione è di completare
l'ossatura economica del _locus_ nei rispetti delle terre lavorative
che lo compongono, le quali necessitano di altre terre che ne formano
il complemento indispensabile. Su queste terre comuni a più fondi,
i vicani hanno diritto solo se possessori dei fondi stessi ed in
proporzione della loro entità. Ed inoltre, siccome i _communia_ sono
beni comuni per un rapporto di diritto pubblico che li distingue
in modo assoluto dalle comunioni di terre originate dall'eventuale
incontro di volontà di due o più proprietarî; colui che dell'autorità
pubblica è il rappresentante nel distretto, ha su questi beni una
facoltà preminente ed assoluta che in caso di vendita è valutata
economicamente alla metà del ricavato totale.
In un tempo in cui l'economia naturale predomina dappertutto;
nessun'altra base per l'esercizio delle funzioni militari e politiche
e amministrative tornava possibile e nessun'altra sarebbe stata più
solida e appropriata del possesso della terra. Per questo ogni capo
ottiene grandi possessi. Però accanto a questi possessi che alimentano
l'economia privata di coloro che sono investiti dell'esercizio di
pubbliche funzioni[445], si hanno, sempre all'identico scopo di
sostenere le funzioni stesse, altre facoltà sui beni comuni alle terre
che formano ciascun distretto. E si conosce anche l'entità di queste
facoltà. Se al _dominus_ (come ci attesta il Libro delle consuetudini
milanesi) in quanto _dominus_ spettava la metà dell'intiero ricavato
della vendita di un bene comune, la sua autorità doveva valere in
eguale proporzione anche nella deliberazione da cui la vendita traeva
origine, perchè la vendita non è che la conseguenza e la manifestazione
esterna di un atto volitivo, a formare il quale hanno cooperato le
varie volontà aventi diritto su quel bene comune.
La stessa distinzione fra _communi_ e _vigano_[446], fra _communantiae_
e _viganalia_[447], si trova in documenti anteriori all'epoca in cui le
consuetudini milanesi sono state raccolte[448] e si conserva inalterata
negli statuti posteriori[449].
E la continuazione ininterrotta da tempo remotissimo è provata dal
sussistere di nomi della bassa latinità e perfino del parlare comune e
volgare.
Un documento laudense del mille[450], per esempio, parla di_
vicanalibus atque conciliis_. Che i _concilia_ sieno qui rispetto
al _vicanalia_ quello che nei documenti ricordati or ora sono i
_vicanalia_ rispetto ai _communia_, non mi pare si possa negare.
Prima di tutto resulta dal contesto e poi, in ogni modo, l'atto
aggiunge subito dopo: «cum _ecclesiis_ et _capellis_», mettendo in
correlazione evidente l'_ecclesiae_ con i _vicanalia_ e le _capellae_
con i _concilia_; ed il termine _ecclesia_, — ne ha data da più di
un secolo completa dimostrazione il nostro vecchio e bravo Lupi — di
regola indica esclusivamente le pievi, delle quali se ne aveva una
per ogni capoluogo[451] di fronte agli oratorî e alle cappelle private
liberamente sparse per il pago.
Nè si hanno _concilia_ solo a Lodi: si sa di _concelibus locis_ a
Gravedona[452] e nel Canton Ticino[453], di _concilibus locas_ sul
Lago Maggiore[454] e a Bergamo[455], di _concilibus locis_ in quel di
Como[456]. E se ne possono trovare anche altri esempi; mentre io mi
limito a quel tanto che mi sembra sufficiente a dimostrare che il fatto
è generale.
Ma non c'erano soltanto terre pertinenti ad un solo _concilium_:
ce ne erano anche di pertinenti a più _concilia_ insieme e che si
chiamavano _interconciliaricia_; e come i varî _concilia_ facevano
capo al _vicus_; così questi beni erano _interconciliaricia_ rispetto
ai _concilia_, ma _communia_ rispetto al vico, il quale costituiva una
circoscrizione maggiore ed unitaria che li comprendeva ed univa tutti.
_Interconciliaricia_ è una parola sicuramente e genuinamente romana
e, quindi, lascia supporre che anche l'altra parola _concilia_ sia
un'antica parola romana o volgare, accolta dai compilatori dell'Editto
langobardo, perchè già in uso nella pratica. Rotari, infatti, distingue
nettamente il _concilium_ dal _vicus_: ambedue sono rustici, ma il
primo, distinto anche topograficamente dal secondo, è considerato come
l'infima suddivisione dello Stato e composta di elementi servili[457].
Del resto a confermare che l'antica ossatura romana rimase inalterata,
si può fare anche un'altra considerazione. Il sistema dell'agricoltura
non muta dall'epoca romana nella successiva[458] e, quindi, è
presumibile che nemmeno la parte dell'organizzazione dei _vici_
relativa ad essa abbia subito modificazioni.
Aggruppati nel respettivo pago questi _vici_ formavano, insieme con le
minori suddivisioni nelle quali si frazionavano, dei complessi omogenei
ed organici. Siculo Flacco attesta che della _munitio_ delle vie
vicinali erano incaricati i _magistri pagorum_, i quali dovevano curare
la prestazione delle opere necessarie da parte dei possessori[459] ed
avevano anche altri ufficî, conservati loro dalle leggi teodosiane e
giustinianee e dalla consuetudine[460], che mostrano chiaramente che il
pago ed i suoi _magistri_ erano il centro ed il perno dei varî _vici_
di cui esso è composto, e che tale condizione di cose si è mantenuta
per secoli e secoli con modificazioni scarse e minime.
Per quanto cautamente si proceda non si riesce a trovare una differenza
fra le disposizioni delle fonti romane e quelle del secondo capitolo
mantovano generale con cui Carlo Magno si duole che per la dolosa
complicità dei _magistri_ (consentientibus magistris), alcuni
riescano a sottrarsi all'obbligo della restaurazione della chiesa
battesimale[461]. Quest'obbligo dalle più vetuste fonti è ricordato
sempre insieme con quello della restaurazione delle strade, dei ponti
e delle mura ed insieme con esso — come abbiamo veduto — è sempre
qualificato come _antiqua consuetudo_[462]; ciò che ci assicura che il
sistema non è stato importato dai Franchi e ci spinge, anche per questo
lato, a ricercare la riconnessione dell'onere verso la chiesa con
l'onere verso lo Stato nel tempo romano ed a rilevare fino da ora la
posizione subordinata che in questa opera di conservazione s'intravede
aver avuto la Chiesa.
E ciò si vedrà ancor meglio continuando l'individuazione del pago dal
lato religioso.
Il pago romano aveva _feriae_ speciali che traevano origine dalla sua
natura economica e corrispondevano alla sua costituzione civile[463].
Un solo tempio — _compitum_ — serviva a tutti gli abitanti, i quali,
uniti nei _sacra_ che si facevano nei crocevia in onore dei Lari e
nelle varie lustrazioni con le quali si invocava dalla divinità che le
messi e le sementi granissero — _ambarvalia_ — e crescessero — _feriae
sementivae_ —[464] erano ancor maggiormente stretti fra loro da una
processione che girava torno torno ai confini e ne faceva annualmente
così esatta ricognizione che oltre a fornir materia ai poeti[465], se
ne potevano valere agrimensori e giuristi[466].
I medesimi bisogni, lo stesso timore di eguali pericoli, la medesima
speranza in un soccorso divino[467], per la nota adattabilità della
Chiesa cristiana, fecero sì che i riti della nuova religione fossero
quanto mai simili a quelli dell'antica: la _plebs_ al posto del
_compitum_; chiamati i fedeli dal caro e ben noto suono delle stesse
campane che avevano chiamato a quello i gentili[468]; accolte per la
maggior parte le vecchie usanze dalla mietitura alla vendemmia[469];
sostituito il contenuto (e non tutto) ma non la forma dei canti
lustrali con le litanie, suppliche solenni, in forma dialogata,
appositamente adottate, per invocare la protezione divina sopra i
beni della terra, che si recitavano nelle stesse epoche percorrendo
gli stessi itinerarî che per secoli avevano percorso le lustrazioni,
attraverso gli stessi vici e gli stessi campi nei _pagi_ rustici;
uscendo e rientrando per le stesse porte e passando per le stesse vie
e per gli stessi crocicchi nel pago cittadino al quale, superato lo
stadio primitivo in cui la città coltivava divinità diverse e superiori
a quelle del suburbio, fu aggregato anche il pago suburbano[470]. E
come la _lustratio_ e le altre funzioni del culto particolare della
città erano affidate ai _Flamines_[471], mentre nei più larghi confini
a cui giungeva l'autorità della magistratura cittadina, ogni incombenza
di culto spettava al _Sacerdos_; così il vescovo, capo della diocesi,
è indicato paganamente col nome di _sacerdos_[472] e, accanto a lui,
è, non meno romanamente, qualificato come _municipalis_ — al pari
dell'antico flamine — l'arciprete che è preposto agli abitanti della
città e del suburbio[473].
Il cristianesimo continuò la stessa precisa via del paganesimo e
cementò e rafforzò sempre più la preesistente e persistente unità
del pago. Fu suo principio assoluto che non vi potesse essere che
una sola pieve in una medesima circoscrizione plebana: _plures
ecclesiae baptismales in una terminatione esse non possunt_[474];
che non si potessero frazionare le diocesi primitive altro che in
caso di necessità evidente riconosciuta ed in ogni modo e sempre
con le maggiori cautele; nè si potessero ridurre pievi a semplici
cappelle[475], nè creare nuove pievi, quantunque normalmente si
trovassero a molta distanza fra loro[476].
Le pievi furono erette nel capoluogo dei singoli _pagi_, di cui
constava ogni _civitas_ e ad esse accorrevano i fedeli di tutti i
_vici_ circostanti e delle _villae_ pertinenti al pago stesso per
partecipare nei giorni stabiliti alla sacra sinassi e prender parte
agli uffici divini[477]. Verso la fine del quarto secolo e ancor più in
seguito, furono costruite nella maggior parte dei _vici_ del pago altre
piccole chiese, oltre che nelle ville e nei fondi dei ricchi; ma furono
soggette alle chiese più antiche del territorio ove si trovavano[478].
Come al capoluogo del _pagus_ erano soggetti civilmente i _vici_,
i _castra_ e le _villae_, di cui constava; così le _basilicae_ e
gli _oratoria_ compresi nella circoscrizione delle singole pievi,
furono messi alla dipendenza rigida e diretta dell'_ecclesia_ matrice
e dell'arciprete che ne era a capo; ed i confini ecclesiastici
coincidettero perfettamente con quelli civili in tutta l'Italia[479].
La città per questo lato, s'inquadra nelle stesse linee generali. Al
pari di ogni pago ebbe (come si è veduto nei primi paragrafi di questa
seconda parte) il suo territorio — _territorium civitatis_ —[480] che
per la sua posizione (_sub urbe_) fu indicato col nome di suburbio,
separato dal contado e comprendente le sue terre ed i suoi beni comuni,
ben distinti dalle altre terre pubbliche e private e costituì un
organismo in sè stesso finito e capace di sopperire quasi completamente
a sè stesso.
La cattedrale era la sua pieve, nella quale risiedeva con il
vescovo anche l'arciprete[481] e che era la pieve della città per
eccellenza: _plebs civitatis_[482], _plebs de civitate_[483], _plebs
brixiana_[484], _plebs, ecclesia mediolanensis_[485], etc. e la
matrice di tutte le altre chiese che si trovavano nella città e nel
suburbio. Ad essa sola spettava conferire il battesimo, amministrare i
sacramenti, celebrare la sacra sinassi, convocare la popolazione alla
celebrazione dei divini ufficî e ricevere le oblazioni dei fedeli[486].
Nelle grandi solennità di Natale, della Pentecoste, della Pasqua
e dell'Ascensione alla chiesa della città dovevano recarsi tutti i
fedeli della diocesi[487] perchè vi si trovava il vescovo che era capo
spirituale di tutti: ma in tutto il resto dell'anno, essa funzionava
come una qualunque pieve e godeva di eguali prerogative.
Era obbligatorio in modo assoluto per tutti coloro che abitavano nella
città e nel suburbio di assistere ai divini ufficî nella cattedrale
perchè soltanto ad essa si doveva convenire — _legiptimus est ordinatus
conventus_[488] — così come dopo morti non potevano essere seppelliti
in altro cimitero che in quello della cattedrale. Entro la città
erano altre chiese ed oratorî; ma lettere e decisioni di papi, rituali
antichissimi, canoni di concilî e documenti varî[489] attestano tutti
unitamente che non vi si potevano celebrare messe, nè amministrare il
battesimo, nè fare le vigilie negli anniversari dei santi. Neanche
il vescovo, nonchè concedere l'autorizzazione ad un prete, poteva
dir messa in un oratorio[490]: si arrivava fino al punto di ritenere
che fosse meglio non ascoltare e non celebrare la messa piuttosto che
celebrare o assistere al sacrificio divino fuori della pieve[491]; anzi
della propria pieve, perchè l'obbligo era tanto rigoroso che prima di
incominciare le funzioni l'officiante doveva domandare ai fedeli se fra
di loro ve ne fosse alcuno appartenente ad altra pieve e la ragione per
cui aveva abbandonato il suo pastore[492].
Il pago suburbano si trovava rispetto alla città nello stesso rapporto
che il territorio di ogni pago rurale rispetto al proprio capoluogo.
Però se la natura del rapporto di soggezione sostanzialmente non
differiva, non si poteva dire altrettanto dei due termini del rapporto
stesso, perchè nel suo contenuto intrinseco, nè alla città può essere
equiparato il centro rurale, nè al suburbio di quella il territorio
di questo. La città, infatti, giunge ad esistere solo quando il
nucleo originario ha raggiunto un certo numero di elementi naturali,
artificiali e giuridici di cui i centri rurali sono privi e la sua
consistenza di centro urbano si assoda col differenziarsi da essi:
allora essa lega a sè con vincolo diretto una quantità determinata
dal territorio che la circonda e l'assoggetta al regime giuridico
più conveniente al proprio sviluppo; ciò che fa nascere una nuova
differenziazione fra questo ed il rimanente territorio soggetto alla
città. Abbiamo vedute alcune delle caratteristiche giuridiche così del
centro murato come dei _mille passus_ e dei loro rapporti scambievoli:
vedremo ora le ulteriori conseguenze che da tale stato di fatto e
di diritto derivano, così per la natura speciale della pieve come
per l'intima connessione delle istituzioni ecclesiastiche con quelle
civili.
Verso la fine del secolo ottavo cominciano ad apparire i primi segni di
due fenomeni, l'uno sostanzialmente economico, l'altro prevalentemente
religioso, che per vie diverse iniziarono un movimento simultaneo e
convergente il quale nella pieve cittadina, e soltanto in essa, ruppe
la coincidenza delle circoscrizioni ecclesiastiche con quelle civili
e allargò le prime, lasciando le seconde immutate, a tutto vantaggio
dei vescovi, ai quali fornì il primo e principale coefficiente
per ottenere dall'autorità pubblica quelle ingenti concessioni di
territorio suburbano, che caratterizzano l'inizio e il primo periodo
della loro signoria: concessioni che, nella loro generalità, furono
il riconoscimento giuridico pubblico di uno stato di fatto che già
esisteva e che non fu punto creato da esse; che segnarono il momento
forse più appariscente, ma non certo costitutivo, di un fenomeno
maturatosi indipendentemente da ogni azione diretta del potere regio ed
imperiale.
Il risveglio economico generale, di cui appare qualche barlume negli
ultimi tempi langobardi e che si accentua sempre più in seguito,
specialmente lungo la grande arteria padana, si manifestò anche nel
territorio rurale dove l'aumento di popolazione prodottosi nelle città,
centro prevalente degli scambi, rese necessario un aumento dei mezzi
di sussistenza, per produrre il quale fu messa a coltura una quantità
di terre sempre maggiore, scelta di preferenza entro e vicino alle
città. E poichè le disponibilità offerte dal territorio suburbano erano
minori che altrove, perchè, appunto per la sua vicinanza alla città,
non era mai stato disertato del tutto di lavoratori, si mise mano non
di rado a lavorare anche le terre comuni e, fra queste, talvolta, anche
quelle pubbliche, le quali, per l'esigenza delle necessità sociali cui
dovevano soddisfare, si trovavano a non molta distanza dalle mura[493].
Su queste zone, così guadagnate alla coltura, i vescovi, forti
dell'appoggio delle leggi franche, non mancarono di imporre una decima,
la quale in vista e ragione dei beni, fino ad allora nuovi all'opera
agricola, fu appunto, chiamata _decima novalium_.
E questa decima speciale ci servirà appunto di strumento d'indagine per
rintracciare la speciale condizione del territorio suburbano; così come
l'istituto generale della decima ci ha servito a rilevare il quadro
generale dei rapporti fra le divisioni territoriali dello Stato e
quelle della Chiesa.
Con la riscossione della _decima novalium_ non si iniziò una vera e
propria trasformazione giuridica: quelle terre incolte, sia private
che pubbliche, pertinevano alla città: i frutti che di esse si dovevano
alla chiesa, spettavano, quindi, alla chiesa della città e, per essa,
al vescovo che ne era a capo. Ma ciò nonostante — senza fermarci ora
a considerare l'aumento di importanza e di forza che questo aumento
di redditi conferiva al vescovo di fronte alla immutata e quindi, in
confronto, diminuita condizione del rappresentante del potere pubblico
entro la città — merita di esser rilevato un fatto. Prima il territorio
parrocchiale di decimazione corrispondeva in modo perfetto al suburbio,
e, perciò, siccome questo si distingueva dalle terre pubbliche e
comuni, anche se comprese entro il suo perimetro, anch'esso se ne
era distinto. Ora l'antica armonia delle divisioni ecclesiastiche con
quelle civili cominciò ad esser turbata a danno di quest'ultime, le
quali per di più furono sorpassate, dalla Chiesa anche per un altra
via.
Il forte sentimento religioso dell'epoca — troppo noto perchè occorra
anche solo accennarne le prove — produsse, insieme con le frequenti
fondazioni di oratorî e di cappelle, altrettante donazioni di terre
per il loro mantenimento. Di tali chiese, numerose da per tutto, non
poche furono costruite anche vicino alle città. In questo caso poteva
avvenire che i fondi donati all'oratorio fossero tutti situati entro
il suburbio e si estendessero solo _usque ad suburbii fines_[494]; ma
più frequentemente avveniva che se ne spingessero al di fuori. Allora,
siccome facevano capo all'oratorio e questo — per la decima — alla
città; quest'ultima, prevalente sulla chiesa rurale per la superiore
autorità del vescovo di fronte a quella dell'arciprete, di tanto estese
i suoi confini di decimazione a detrimento di quella di quanto spazio
tali terre occupavano entro i suoi confini. Si aggiunga che non di
rado simili fondazioni e dotazioni erano dovute a gruppi, relativamente
numerosi, di persone che si riunivano a questo scopo[495]. La quantità
delle terre donate, allora, era anche maggiore e la loro estensione
più ampia: erano germi fecondi di nuovi centri imminenti, nuclei di
prossime _villae_, quando non erano veri e proprî _vici_ addirittura,
che venivano a formare con l'antico territorio suburbano un unico
_territorium decimationis_ (come dicono i documenti)[496], i cui
confini — _fines, confines decimariae_ — si allontanavano sempre più
dal perimetro del suburbio civile.
Ad Asti si parla fino dal secolo nono di _quicquid de decimis
amplius adiacet civitati_:[497] e si può ritenere antica di secoli la
tripartizione che delle decime cittadine fa un documento bresciano
del secolo decimosecondo, che ricorda le decime dei cittadini, dei
suburbani e del territorio appartenente alla pievania cittadina: _omnes
decimas civium et suburbanorum_ ET TERRITORII AD CIVITATIS PLEBATICUM
PERTINENTIS.[498]
Naturalmente questa espansione fu tutt'altro che regolare in quanto
si manifestava e si accentuava a seconda del capriccio dei fondatori;
per modo che mentre in alcuni punti i confini ecclesiastici ancora
coincidevano con quelli civili, in altri se ne allontanavano di poco
ed in altri anche di qualche miglio. A Bergamo, per esempio, a detta di
una testimonianza della prima metà del mille e cento, erano considerati
come sacerdoti cittadini tutti i sacerdoti delle chiese della città,
dei sobborghi e delle _villae.... circa civitatem illam duo miliaria et
in tali parte etiam infra tria et infra quatuor et ultra_[499].
Circa nello stesso periodo di tempo la pieve cittadina cominciò a
differenziarsi da quella rurale anche per un altro lato, che ne tocca
più da vicino la costituzione.
I cristiani, fino dai primissimi tempi, ebbero grande venerazione per
coloro che erano morti per la fede soffrendo il martirio o che avevano
condotta una vita di devozione e di sacrificio: ne raccolsero con
cura amorosa i resti mortali e tributarono loro un gran culto[500];
tanto che, avendo l'abitudine di raccogliersi a pregare, oltre che
le domeniche ed insieme con il vescovo, anche tutti gli altri giorni
e privatamente, preferirono sopratutto quei luoghi dove i confessori
avevano subito il martirio od erano tumulati i loro corpi o raccolte
le loro reliquie e quivi furono erette chiese precipuamente destinate
al culto di essi e che ebbero, appunto perciò, il nome di oratoria,
martiria e memoriae[501]; mentre, già dal tempo di Costantino,
abolendosi a questo riguardo le antiche disposizioni romane[502],
cominciò l'uso delle traslazioni[503] e divenne ben presto norma comune
e molto osservata quella di consacrare le basiliche col collocarvi
reliquie di santi[504], che con la maggior solennità venivano deposte
sotto gli altari[505]; e ivi celebrare in modo speciale i loro _dies
festi_ che erano l'anniversario della morte o del martirio[506].
In queste chiese nei primi tempi non si faceva alcun servizio di
culto, come non si faceva in alcun'altra chiesa all'infuori di quella
matrice e solo vi si recitavano orazioni, salmi ed inni[507]; e gli
ecclesiastici che vi si trovavano non dovevano nè potevano far altro
che assistere i fedeli in tali orazioni e curare la custodia e la
conservazione dell'edificio e dei sacri arredi. Però verso la fine
del secolo secondo, probabilmente per iniziativa ed opera di Gregorio
Taumaturgo, si cominciò a solennizzare con maggior devozione del solito
l'anniversario della morte, il natale dei santi più venerati[508]. Il
vescovo con tutto il clero ed il popolo con grande pompa si recava
in processione dalla cattedrale alla chiesa del santo ed ivi, oltre
alla recitazione degli inni e delle salmodie particolari a quel
santo, compiva anche tutti quegli uffici del culto che abitualmente si
celebravano nella chiesa matrice. Nel quarto secolo queste processioni
si celebravano già numerose volte dell'anno per uno stesso santo,
come ci fanno sapere sant'Ambrogio e sant'Agostino[509] ed in seguito
aumentarono tanto che nel secolo ottavo l'officiante, prima di prendere
commiato dal popolo, ebbe costume di annunziare in qual chiesa si
sarebbe officiato la volta successiva[510].
Queste processioni e le relative officiature fin dall'epoca più remota
— _iuxta antiquam ecclesiae observantiam_ — come dice il vescovo
Amulone che pontificò a Lione sulla metà del secolo nono[511], si
fecero in giorni determinati e solo in quelle chiese che per le
reliquie di santi molto venerati, ne furono dichiarate e riconosciute
meritevoli: ciò che fece nascere fra tali chiese e la cattedrale un
vincolo ed un rapporto che non esisteva con le altre chiese private.
Inoltre la consuetudine romana della posizione dei cimiteri fuori
delle mura[512], insieme con il sistema, osservato scrupolosamente
per molti secoli dalla Chiesa, di non rimuovere le reliquie che in
via eccezionale[513] e senza disgregarne e separarne le varie parti,
(come si fece in seguito[514]) e, sopra tutto, la proibizione rigorosa
di deporre corpi di santi in oratorî di campagna[515], ci spiega
facilmente come la costruzione di simili cappelle fosse frequente
dentro ed in prossimità delle mura; mentre, d'altra parte, il sistema
preferito della Chiesa, di andare ad occupare proprio gli stessi
edificî che prima erano adibiti al culto pagano, portava pure che
nella città e nel suburbio, ove più numerosi erano stati i templi e le
divinità pagane, più numerose fossero le nuove chiese e risentissero
della precedente organizzazione.
La frequenza dei fedeli presso queste chiese fu tanta che il vescovo,
oltre a recarvisi varie volte all'anno insieme con tutto il clero,
fu costretto a stabilire un turno settimanale fra i sacerdoti della
cattedrale perchè ve ne fosse sempre qualcuno ad assisterli e guidarli
nella recitazione delle preghiere e dei salmi[516].
A Milano, fino dal secolo nono si ha traccia di _decomani_[517].
La forma _decomanus_, _degomanus_ e _dogmanus_ è da considerare come
una varietà derivata dalla pratica di acconciare a foggia latina le
voci vernacole e dalla consuetudine di scriverle secondo la ragione del
suono, ossia secondo che erano pronunziate volgarmente, della parola
_ebdogmanus_ e _dogmanus_, che si trova anche in altri documenti[518].
E questa parola _dogmanus_, a sua volta, è una pretta scorciatura della
voce _hebdogmanus_ nella quale degenerò, conformemente all'indole
del dialetto lombardo, la più comune e latina _hebdogmadarius_ e
_hebdomadarius_.
I _decomani_, ossia gli _ebdomadarii_, milanesi originariamente erano
dei sacerdoti della chiesa cattedrale deputati per una settimana, come
dice il loro nome, ad officiare una determinata chiesa; ma più tardi,
per l'aumentare della frequenza dei fedeli presso le chiese preferite,
l'arcivescovo fu indotto a deputarvi degli ecclesiastici che vi
risiedessero in permanenza in modo stabile e fisso.
Il più antico esempio di questo mutamento ci è offerto dalla chiesa di
S. Ambrogio.
Verso la metà del secolo ottavo il clero milanese, affaticato dal
servizio che doveva prestare presso la cella di questo santo — _diutius
laborantibus in eadem ecclesia_ — domandò all'arcivescovo di nominarvi
ed istituirvi un apposito monastero di monaci che di continuo e
pubblicamente vi celebrassero gli uffizî e le laudi — _ante sancta
corpora continuatim indifferenter ac publice officia et divinas laudes
concelebrent_ — e l'arcivescovo li accontentò con un diploma dell'anno
789[519].
I monaci ebbero in tal modo alcune facoltà che nè il custode Forte,
a cui prima era affidata la chiesa, nè alcun altro custode di chiesa
privata aveva. Esse erano di tale entità da trasformare il primitivo e
modesto oratorio privato — _cella_ — in una chiesa fornita di facoltà
tali da meritare la qualifica di _ecclesia_[520], propria delle sole
pievi, pur senza trasformarne il carattere in una vera e propria pieve.
Poichè dall'anno 789 — in cui l'arcivescovo institui il monastero —
all'anno 864, nel quale sono ricordati i _decomani officiales_ della
chiesa di S. Ambrogio, non avvenne di sicuro (come si rileva da un
documento di cui ci occuperemo ben presto) alcun cambiamento presso di
essa, si ha fondata ragione di ritenere che i preti decumani di cui si
parla nel secondo documento sieno i monaci ai quali vennero concessi
col primo speciali facoltà. Ed in tal caso, siccome il testamento di
prete Gregorio non accenna a differenza alcuna fra i decumani delle
varie chiese che ricorda; la concessione, fatta dall'arcivescovo
Pietro, di celebrare pubblicamente e di continuo gli uffizi e le
laudi, può esser presa come punto di base e di partenza per determinare
l'ufficiatura propria dei decumani.
Si è accennato ad un documento concernente la chiesa di S. Ambrogio.
Con esso l'abate ottenne dall'arcivescovo Tadone che alcuni sacerdoti,
che, poco prima per sua utilità, aveva raccolti e collocati presso la
chiesa per celebrarvi i maggiori ufficî del culto fossero annoverati
nel consorzio dei sacerdoti cittadini[521]. Ai monaci si aggiunsero,
dunque, dei preti esclusivamente incaricati dell'officiatura;
l'officiatura stessa si estese fino alla celebrazione della messa
cantata ed i preti furono ascritti all'_ordo_ della cattedrale.
I privilegi speciali concessi ai preti istituiti dall'abate nel
monastero di S. Ambrogio presso la sua chiesa, concernono due obietti
distinti: le persone di questi preti e le loro facoltà liturgiche.
Essi ottennero di essere annoverati nella congregazione dei preti
cittadini per una concessione eccezionale dell'arcivescovo in
conseguenza degli speciali ufficî del culto che furono autorizzati a
compiere e che erano ben differenti da quelli dei monaci, ai quali,
appunto perchè ritenuti non idonei, furono aggiunti.
Per la celebrazione dei maggiori ufficî del culto non era meno
necessaria della capacità dell'officiante (che doveva aver raggiunto il
presbiterato) la capacità del luogo, che doveva essere chiesa pievana;
e la prima era subordinata alla seconda per modo che solo i preti di
una chiesa pievana potevano compierli.
In virtù della concessione dell'arcivescovo Tadone la chiesa di S.
Ambrogio fu equiparata per certe parti della liturgia alla pieve
cittadina ed i suoi sacerdoti nel compierle furono equiparati ai
sacerdoti della cattedrale: ed una volta equiparati venne naturale
conseguenza che fossero loro aggregati.
Questa concessione è dell'866. Un documento di due anni prima, cioè
dell'864, ricorda i _decomani officiales_ di varie chiese cominciando
da quella di S. Ambrogio e nell'atto stesso l'autore ha cura di
specificare che fa parte dell'_ordo_ della santa chiesa milanese.
Dunque in quest'anno gli _officiales decomani_ di Sant'Ambrogio non
emergevano per alcun verso di fronte ai decumani delle chiese di S.
Valeria, di S. Nabore e di S. Vittore e, al pari di essi, non facevan
parte del clero maggiore. Anzi si può dire qualche cosa di più:
quei preti che col diploma arcivescovile vengono aggregati al clero
cittadino non sono mai stati nè mai divengono _officiales decomani_:
Berengario I nel suo diploma del 2 decembre 894 ricorda i preti
distintamente dai monaci che son detti ufficiali — _presbiteris_ ATQVE
_officialibus S. Ambrosii_[522]. Ed anche in seguito gli uni furono
distinti dagli altri pure nella gestione patrimoniale affidata ai soli
monaci.
È evidente che i decumani delle altre chiese, a cominciare dai monaci
stessi della chiesa ambrosiana, non ebbero mai i privilegi concessi dal
diploma tadoniano e si trovarono tutti nell'identica posizione.
Decumani s'incontrano anche a Parma[523] e a Monza[524]; e se in
quest'ultima città, forse, furono istituiti a somiglianza ed imitazione
della metropoli lombarda — ciò che, del resto, è tutt'altro che sicuro,
perchè, fra l'altro, in essa si seguì il rito romano e non quello
ambrosiano —; il trovarli a Parma esclude che le chiese decumane sieno
una caratteristica di Milano e fa pensare che come la causa prima
della loro origine e, cioè, il culto dei santi, fu diffusa dovunque,
anche altrove sieno sorti eguali resultati, se pure indicati con nome
diverso.
Carlo il Grosso in un diploma dell'883 alla chiesa di Bergamo ricorda
tre specie di chiese: plebane, cardinali e private — _ecclesiis
baptismalibus aut_ CARDINALIBUS _seu oraculis_[525].
Le chiese cardinali sono nettamente distinte dalle chiese battesimali:
la particella disgiuntiva _aut_ è così evidente che non richiederebbe
nemmeno la conferma dell'altro diploma, pure di Carlo il Grosso, alla
chiesa di Piacenza, nel quale accanto alle pievi dell'episcopato si
menzionano le chiese cardinali della città — _ecclesiis baptismalibus
seu quae intra predictam cardinales habentur_[526] — e quella, ancor
più esplicita, offerta dal diploma di Ugo e Lotario al vescovo di
Pavia[527], in cui si parla di cappelle cardinali — _omnes cardinales
capellas_ —.
Se erano cappelle non potevano essere pievi.
D'altronde, mentre erano prive delle speciali facoltà di cui godevano
le pievi, la qualifica speciale di _cardinales_ le distingue pure
dalle altre cappelle ed oratori. _Cardinalis_ è ciò che spetta, che
appartiene, che è in un qualche modo direttamente o strettamente
legato, vincolato al _cardo_. Nell'alto medio evo con il nome di
_cardo_ si è indicata solo ed esclusivamente la chiesa plebana della
città[528]; dunque la qualifica di _cardinales_ indica che le chiese
qualificate con tal nome si trovavano in un rapporto più intimo che le
altre con la cattedrale.
Siamo proprio nel caso delle chiese decumane di Milano e di Parma,
di cui si può, per mezzo di queste, conoscere il lato di maggiore
rilevanza per noi.
Il diploma di Carlo il Grosso parla di chiese cardinali _intra
civitatem_. Quest'espressione indica romanamente anche nel caso
presente il territorio urbano e suburbano insieme. Lo dimostra il
can. 56 del concilio di Meaux dell'845 con cui si impone ai vescovi di
ordinare canonicamente i titoli cardinali costituiti nelle città e nei
suburbii — _titulos cardinales_ IN URBIBUS ET SUBURBIIS _constitutos_
—. Siccome è inammissibile che il concilio volesse intendere con questa
disposizione di imporre ai vescovi il rispetto e l'osservanza delle
norme della chiesa e dei dettami della giustizia solo per le chiese
cittadine e suburbane, lasciando loro facoltà di agire disonestamente
e simoniacamente per le chiese cardinali rurali; è chiaro che chiese
cardinali — _tituli cardinales_ — esistettero solo nella città e nel
suburbio.
Costituirono, dunque, una peculiarità della pieve cittadina.
Anche a Vercelli si trovano chiese cardinali, ma non in tutte le città
furon chiamate con lo stesso nome[529]: a Lucca, dove la chiesa matrice
della città è detta _sedes_[530], furon dette _sedales_[531], a Verona
semplicemente _tituli_ e _titularii_ gli officianti[532]; del nome
che ebbero in altre città, se pur l'ebbero, non ci rimangon documenti
che ci dieno notizia, mentre ci offrono elementi sufficienti per
individuarle[533].
Queste chiese si distinsero da tutte le altre perchè tennero ad
un tempo della pieve e della cappella. Nei giorni feriali vi si
celebrarono da appositi ecclesiastici le messe piane e le altre
orazioni minori con la partecipazione del popolo[534] mentre fino
ad allora questo non era lecito che nella cattedrale e dal clero di
essa. E si iniziò così un'ampia trasformazione che introdusse nella
costituzione della chiesa la parrocchia a tipo moderno, priva del fonte
battesimale e delle maggiori prerogative delle antiche chiese matrici,
e che dette alla città quelle cappelle che formarono tanta parte della
sua ossatura nell'epoca comunale.
Cominciarono a formarsi sul finire del secolo ottavo, come è dimostrato
dal documento del 789, che se ne può considerare come il primo esempio
perchè S. Ambrogio fu il santo più venerato di Milano[535] e Milano
fu sempre e in ogni campo la prima fra tutte le città del territorio
lombardo-tosco; e già agli albori del successivo erano largamente
diffuse.
Esse ebbero anche altre peculiarità, ma di queste sarà opportuno
parlare dopo avere almeno accennato alcuni altri elementi generali
della pieve.
Il clero nei primi tempi della Chiesa riconosciuta viveva intorno al
suo antistite, in qualche raro caso — e mai per lungo tempo[536] —
riunito insieme nel modo in cui vissero più tardi i canonici[537],
in generale con un sistema di vita meno rigidamente regolato; e
lo assisteva nelle cerimonie del culto e nell'amministrazione dei
sacramenti, recandosi per tal fine quà e là per la diocesi, secondo il
bisogno, finchè, stabilite le pievi nei capoluoghi dei singoli pagi, fu
in gran parte assegnato in modo fisso a ciascuna di esse ed intorno al
vescovo ne rimase solo un esiguo numero.
Anche in questo la Chiesa fu fedele al suo sistema ed al suo
programma di assimilare l'ordinamento civile romano. La città aveva
i suoi magistrati, il suo ordo: la chiesa della città ebbe il clero
disposto ad immagine di essa[538] e chiamato con lo stesso nome
di ordo[539] che continua ininterrotto nel medio evo ed origina il
termine di _ordinarii, ordinarii cardinales_[540]. E come il regime
municipale ebbe per pernio la città e fu caratterizzato da un sistema
urbano accentratissimo[541], così la città fu la cellula anche del
nuovo organismo ecclesiastico ed in questo pure emerse una tendenza
accentratrice che sopravvisse dovunque all'organizzazione civile
romana[542] ed in qualche caso si mantenne inalterata per parecchi
secoli. Il principio, per esempio, che per esser eletto a capo di una
chiesa bisognava avervi percorso tutti i gradi fino dall'inizio[543],
lo si trova in pieno vigore a Milano nel secolo decimosecondo[544]
quantunque le condizioni fossero profondamente diverse, essendosi
formata una nuova classe di ecclesiastici cittadini.
Originariamente, infatti, il clero cittadino era formato esclusivamente
dagli ecclesiastici che officiavano la cattedrale. Quelli a cui era
affidata la custodia delle cappelle e degli oratori, onde, appunto, il
loro nome di custodes, e che erano, di solito, dei semplici chierici,
quantunque qualche volta potessero essere anche preti e diaconi e
magari occupare una posizione sociale elevata[545], non potevano
compiere presso la loro chiesa, come già si è detto, alcun ufficio
liturgico.
Più tardi, creati i decumani[546] per togliere agli _ordinarii_ il
carico del ministerio quotidiano presso altre chiese della città;
questi risiedettero presso la propria chiesa ed ebbero una competenza
rituale proporzionata al carattere della chiesa di cui era loro
affidata la speciale officiatura. E perciò, in quanto non appartenevano
alla cattedrale non furono aggiunti al clero di essa; ma poichè le loro
chiese si trovavano entro il perimetro della chiesa della città[547] e
le loro facoltà di officiatura erano ben maggiori di quelle dei custodi
degli oratorî privati; costituirono una classe intermedia che fu detta
_ordo minor_ per distinguerla dall'_ordo major_ della cattedrale e dal
_reliquo clero_ della città[548].
Gli _ordinarii cardinales_ comprendevano tre ordini: preti, diaconi e
suddiaconi[549]; i decumani, in ragione delle loro attribuzioni, erano
tutti preti[550] e, quantunque sparsi nelle varie chiese della città,
costituirono anch'essi una congregazione, alla quale, a Milano, fino
dal secolo nono è a capo un primicerio[551], che continua a risiedere
nella stessa chiesa di cui è officiale[552] pure quando, qualche
tempo dopo, non volendosi aumentare il numero degli _ordinarii_[553],
furono istituiti dei decumani anche presso la cattedrale[554]:
riprova non dubbia che l'origine loro è dovuta ad una spinta che
muove dall'elemento laico che vive nella città e non dall'elemento
ecclesiastico che fa capo alla pieve cittadina. L'arcivescovo Ariberto,
fondando nel 1042 la loro canonica[555] li chiama _peregrini_ appunto
perchè di fronte agli _ordinarii_, che nella metropolitana erano a casa
loro, i decumani stavano come ospiti e pellegrini tanto è vero che nel
compiere le funzioni sacre stavano fuori del coro, che era la parte
della chiesa riservata al clero officiante[556].
L'_ordo_ si distingueva e quasi si contrapponeva all'elemento laico,
identicamente a quanto avveniva nella costituzione civile, che era
stata tenuta a modello[557], ma viveva con essa in stretta unione.
Per l'ordinazione degli ecclesiastici tutti, dal più umile chierico
all'arcivescovo, era necessario l'assenso dei laici[558], il quale,
dice S. Agostino[559], doveva manifestarsi secondo la consuetudine
della Chiesa: consuetudine, che, come già si è avuto occasione di
accennare, variava da luogo a luogo.
Nella nostra Italia dove lo Stato, per ragioni prevalentemente
finanziarie, riconobbe nelle minori circoscrizioni una consistenza
distinta da quella del capoluogo, l'autorità del vescovo,
contrariamente a quanto avveniva nei paesi franco-germanici[560], fu
limitata al punto che nelle chiese rurali non poteva esser ordinato un
ecclesiastico che già non vi fosse appartenuto[561]; ma, in compenso,
il diritto di partecipare all'elezione del vescovo, che, in virtù del
principio che chi a tutti è preposto da tutti deve essere eletto[562],
sarebbe spettato a tutti i diocesani, fu ristretto ai soli componenti
della pieve cittadina[563].
E accanto a questa indipendenza del gruppo vicinale della città dal
resto della diocesi è opportuno accennare subito quella di cui godeva
di fronte allo Stato.
La Chiesa, scioltasi, quando in Italia si costituì il regno ariano
dei Goti, dai legami che l'avevano fino ad allora tenuta avvinta
all'Impero, fu libera nei suoi rapporti religiosi e, quando vennero i
Langobardi, ariani anch'essi e venuti come nemici dichiarati di Roma e
dell'Impero, svolse la sua attività secondo i principi costituzionali
conseguiti anteriormente[564]; ed anche in seguito, quando si furono
convertiti al cattolicesimo ed i loro re mirarono a favorire, per
fini politici, la nuova religione, permase tuttavia la libertà
dell'elezione[565]: libertà, anche questa, che mancava nei paesi
franco-germanici[566]. Sopraffatti i Langobardi, conquistata l'Italia
e rinnovato l'antico Impero, Carlo M. credette di attuare anche in
Italia il suo sistema, che continuava quello dei Cesari romani, di far
degli organi della Chiesa organi dello Stato, ma l'elezione del vescovo
continuò a spettare unicamente ed esclusivamente a coloro che facevan
parte della pieve cittadina[567].
La città, dunque, anche per questo lato emerse di fronte alla diocesi
ed a tutte le altre pievi.
Naturalmente l'intervento dei laici non si avverava sempre nè
nello stesso modo. La designazione, che era la parte sostanziale
dell'elezione, spettava a tutti, laici ed ecclesiastici, sebbene non
nella stessa proporzione. Le formule ed i documenti ecclesiastici
dall'epoca romana[568] all'alto medio evo, sono concordi[569] nel
graduare questo diritto per modo che dopo una logica preminenza del
clero (ritenuto più idoneo a giudicare delle attitudini dell'eligendo
nel disimpegno delle sue mansioni principali[570]) è fatta larga
parte all'autorità delle classi più elevate, riservando agli strati
più bassi una facoltà prevalentemente negativa che consiste quasi
sempre in un semplice atto di presenza. Dal decretum in cui veniva
raccolta la documentazione dell'avvenuta elezione[571] si vede chiaro
che il predominio del clero era tutt'altro che assoluto: non di
rado era equiparato e sorpassato da quello dei _seniores_[572], dei
_nobiles_[573] e qualche volta anche dall'impetuoso prorompere della
turba dei fedeli[574].
La consacrazione, come atto esclusivamente liturgico, era compiuta dai
soli ecclesiastici[575]; ma anch'essa offre un lato degno di rilievo
nei riguardi della costituzione cittadina in quanto che, sorte le
chiese cardinali, per la loro speciale natura occorse una speciale
consacrazione. Una testimonianza lucchese a proposito della natura e
della qualità di una chiesa dichiara che il vescovo l'ordinava come le
altre chiese sedali — sicut alias _ecclesias sedales_ —[576]. Mentre,
invece, la designazione del titolare avveniva nello stesso modo che
per la pieve[577] fatto solo eccezione di una tendenza a restringerla
a coloro ai cui bisogni prevalentemente serviva, la quale si accentua e
si fissa solo dopo il secolo nono.
E ancor più intimi erano i rapporti fra ecclesiastici e laici nel
campo patrimoniale. Al loro sostentamento si provvide per parecchi
secoli con una _mensurna divisio_ prelevata dalla cassa comune
della comunità formata col contributo di tutti[578]. Tale contributo
originariamente volontario si trasformò ben presto in obbligatorio per
gli sforzi tenaci del clero favorito dalla posizione preminente del
pontefice in Italia, tanto che, quantunque lo Stato tentasse ripetute
volte di opporvisi[579], verso la metà del quinto secolo erano già
stabiliti appositi giorni per queste collette — _dies collectarum_
— che essendo fruttuosissime all'incremento della Chiesa si ritenne
bene di render perpetue[580]; e per assicurarsele in modo sempre più
certo si introdusse anche il sistema di obbligare i fedeli a giurare di
osservare questo precetto[581].
Alla fine del secolo sesto queste collette erano regolarmente diffuse:
Gregorio I parla come di cosa normale della _«collecta facta inter
civitatis januensis habitatores»_ in una lettera del 599 al vescovo di
Genova Costanzo che invita ad esonerarne un vecchio povero e cieco di
nome Filagrio[582].
Genova allora non faceva parte del regno langobardo; ma anche in esso
i fedeli corrispondevano alla chiesa il loro contributo annuale, il
quale costituiva un obbligo di sola coscenza, di natura esclusivamente
religiosa e privo di ogni riconoscimento da parte dello Stato.
La misura in cui si pagava corrispondeva ad una proporzione largamente
in uso nell'antico sistema fiscale romano di cui avevan conservata
ininterrotta ed immutata la tradizione gli scrittori ecclesiastici[583]
ed a una non meno antica consuetudine rimasta inalterata negli usi
civili[584] e si conguagliava alla decima parte dei proventi.
Di quì il nome di _decima_; ma questo nome, quantunque non sconosciuto
in Italia[585], ebbe però la maggiore diffusione al tempo dei Franchi,
chè le cose cambiarono con loro e cambiarono profondamente: non già
perchè essa sia sparita o perchè il nuovo Stato, essendo confessionale,
considerò come doveri pubblici i principali obblighi del credente — e
fra questi la _collecta_ — e subordinò i diritti civili e politici al
soddisfacimento di quelli — ciò che avrebbe segnato solo un progressivo
e, magari, naturale svolgimento — quanto e sopratutto perchè con essi
fu introdotto un nuovo e tutt'affatto diverso istituto, il quale si
unì e si confuse con la vetusta _collecta_ italiana e ne perturbò
profondamente la funzione ed il sistema e ne sostituì anche il nome.
Carlo Martello nella necessità di costituire un nerbo di cavalleria
capace di far fronte alle mobilissime schiere degli arabi che premevano
minacciosi al confine orientale, non potendosi valere di terre del
fisco perchè depauperato dalle pazze prodigalità dei suoi antecessori;
mise la mano sulle terre delle chiese e le distribuì ai privati
con concessioni revocabili il cui scopo principale era l'obbligo di
mantenere e fornire un proporzionato numero di cavalli e di cavalieri.
Dopo di lui la Chiesa non volendo rinunziare alle terre confiscatile,
nè lo Stato alla facoltà che vi esercitava, nè i concessionari al
loro godimento; sotto la minaccia di una nuova invasione, si venne
ad un contemperamento delle varie tendenze, il quale originò un nuovo
istituto giuridico.
Quest'istituto fu il _beneficio_.
Con esso le Chiese conservarono la proprietà delle terre tolte loro, il
re la facoltà di disporne con concessioni non oltrepassanti al massimo
la vita del concessionario; e quest'ultimo, che delle terre stesse
aveva il godimento per volontà del re e per opera della chiesa, fu
obbligato a corrispondere al primo un proporzionato servizio militare
ed a pagare annualmente alla seconda un censo in denaro di un solido
d'argento per ogni manso ed un contributo in natura fissato nella
decima e nona parte dei frutti ed a concorrere in modo equo al restauro
della chiesa stessa in caso di bisogno[586].
L'assetto definitivo il beneficio lo ricevette da Carlo Magno col
capitolare aristallense del 779.
E questo, dopo l'approvazione della dieta langobarda, passò anche in
Italia; quantunque con una clausola — si exinde usque nunc ad partem
ecclesiae decima et nona exivit[587] — che ne mostra tutto il carattere
esotico che essa aveva per l'Italia e che, in conclusione, nei rispetti
del passato ne annullava lo spirito perchè l'applicava solo nei casi
nei quali il concessionario di un fondo ecclesiastico corrispondeva
già la nona e la decima parte dei frutti: ciò che non poteva essere
avvenuto che per scambievole convenzione privata, non avendo avuto
luogo in Italia alcuna confisca di terre ecclesiastiche.
E più tardi il capitolare italico ritorna sull'argomento imponendo
ai conti ed ai fedeli tutti che chiunque aveva in beneficio terre
di una chiesa doveva corrispondere alla chiesa stessa regolarmente
e completamente le decime e le none e concorrere secondo il bisogno
e la possibilità alla sua restaurazione — ut quicunque de rebus
æcclesiæ beneficia habent pleniter nonas et decimas ad ipsas ecclesias
donent.... et iuxta possibilitatem et quando necessitas exigit de opera
ad ipsas ecclesias restaurandas adiutorium faciant —[588].
E anche Lodovico il Pio, alla sua volta, insistè sull'uno e sull'altro
obbligo, aggiungendo una forte pena in caso di inadempienza, per
ricordare ai renitenti che avrebbero finito col perdere il beneficio —
et insuper bannum nostrum solvat, ut ita castigatus caveat, ne sæpius
iterando beneficium amittat —[589].
Con questo l'antica _collecta_ italiana non cessò di esistere nè fu
messa da parte. I vescovi langobardi nel capitolare concordato l'anno
successivo o poco dopo al capitolare aristallense, ebbero caro di fare
inserire la disposizione che ciascuno dovesse pagare alla pieve secondo
il costume e la sacra consuetudine: — De decimis. Ut unusquisque
suam decimam ad ecclesiam offerat sicut mos vel sacra consuetudo esse
dinoscitur[590]. —
E, più tardi, Lotario stabilì per legge la procedura da seguire per
facilitarne la riscossione e renderne obbligatorio il pagamento[591].
La decima franca, quale è configurata dai capitolari, è, dunque, un
diritto reale che nasce ex iure per esplicita disposizione di legge a
favore di una chiesa sui beni di essa concessi dal re in beneficio;
nasce simultaneamente con gli altri obblighi che la legge addossa
al concessionario ed è uno degli elementi da cui resulta lo speciale
istituto del beneficio.
La decima italiana, invece, originata da un volontario contributo dei
fedeli, trasformato in seguito dalla Chiesa in obbligo di coscenza
rinvigorito dal giuramento e consolidato nella misura, è dovuto ad
una sola chiesa — la pieve — ed ha carattere e natura esclusivamente
personale in quanto che investe la persona del parrocchiano, il quale
appunto e soltanto per questa sua qualità, è tenuto a conferire alla
pieve, ed alla sua pieve soltanto[592], la decima parte dei suoi
proventi e questo suo contributo è, insieme con altri e minori obblighi
della stessa natura, il titolo che gli dà diritto all'assistenza
religiosa ed all'esercizio delle facoltà proprie del parrocchiano.
Fra questi altri obblighi si deve ricordar per primo il rifacimento e
la riparazione degli edifici del culto perchè sebbene la Chiesa abbia
stabilito fin da antichissimo tempo che si dovesse provvedere con la
quarta parte dei redditi e delle oblazioni; sia per la difficoltà della
trasformazione delle offerte in natura sia per l'analogia con l'obbligo
imposto ai concessionarî di benefici ecclesiastici, sia per altra
ragione, le fonti italiane del tempo franco — e si rimettono sempre ad
antica consuetudine[593] — la ricordano separatamente. Ciò che attesta
anche per questo lato quell'autonomia di formazione e di sviluppo, di
cui già si è avuto occasione di far parola.
La stessa trasformazione della collecta da volontaria a obbligatoria
subì quella parte di oblazioni che i fedeli facevano in momenti di
maggiore solennità ed importanza e cioè il battesimo, il matrimonio, e
la morte[594]. Anzi fu facilitata dalla natura di fatto straordinario
che ognuno di questi momenti segnava nella vita di ciascun individuo;
come dalla necessità in cui si trovò la chiesa di proibire le grandi
agapi, riannodantesi ad antichissimi usi pagani, che si tenevano
in chiesa per solennizzare questi avvenimenti e che, accolte da
prima perchè accumunando ricchi e poveri rispondevano ai sentimenti
dell'uguaglianza e della carità, eran divenute ben presto causa di
inconvenienti e di disordini[595]. I banchetti in chiesa furon proibiti
ed una parte della somma che prima essi richiedevano devoluta alla
chiesa.
Queste oblazioni assunsero così l'aspetto e la natura di una vera
e propria tassa — diritti di stola — corrisposta per un determinato
servizio e siccome l'unica chiesa autorizzata all'esercizio del culto
era la pieve conversero tutte a suo favore aggiungendosi agli altri
obblighi del parrocchiano e rinsaldarono anche per questo lato gli
stretti vincoli che lo univano alla sua chiesa.
Accanto ed insieme con queste oblazioni c'erano, poi, anche tutte le
altre che la pietà dei fedeli offriva alla chiesa di sua spontanea
volontà e anche queste, naturalmente, spettavano tutte alla sola pieve.
Sorte le chiese cardinali, le quali avevano una speciale officiatura
per la quale, fatta eccezione di speciali giorni, vi potevano esser
celebrate le messe e compiuti i servizi e gli uffici divini: ed essendo
sorte per il culto speciale e straordinario che i fedeli professavano
per alcuni santi; nacque un contrasto fra i diritti della pieve e la
volontà dei fedeli. Contrasto talvolta sanato dall'esplicito intervento
del vescovo e nella più gran parte delle volte causa ed origine prima
dei conflitti numerosi fra i canonici della chiesa cattedrale e gli
officianti delle chiese più frequentate delle varie città.
Esempio del primo caso è il diploma tadoniano, già tante volte
ricordato, a favore del monastero di S. Ambrogio.
Con esso l'arcivescovo non si limita a confermare le donazioni di
terre e di immobili che il monastero stesso aveva ricevuto in passato
o avrebbe ricevuto nell'avvenire — quicquid in iamdicta ecclesia S.
Ambrosii..... collatum fuerit — come nel diploma dell'arcivescovo
Pietro dell'anno 789; ma concede anche la facoltà di ricevere tutte
le oblazioni che dai fedeli fossero comunque offerte: CONCEDIMUS atque
_confirmamus_.... OMNES OBLATIONES que a Cristifidelibus... quoquomodo
a majoribus five a minoribus delate fuerint, _omnesque res omnesque
possessiones_ ibidem collatas etc.[596]. E la concessione di queste
oblazioni è ritenuta di maggior importanza della conferma del possesso
dei beni perchè è fatta precedere.
In generale, però, alle chiese cardinali era lasciata solo una parte
delle oblazioni, riservandone il rimanente al clero della cattedrale
il quale aveva diritto anche ad un gran pranzo e ad altri minori atti
di ossequio, quando vi si recava collettivamente ed in gran pompa nella
festa del santo a compiervi l'ufficiatura solenne[597].
Decime ed oblazioni non erano, però, i soli proventi della Chiesa.
Quantunque nella Chiesa di Roma fino al secolo sesto — a concorde
testimonianza di Teodoro lettore e del _Liber Pontificalis_ — si sia
avuto per sistema di non tenere altri immobili che quelli strettamente
necessarî all'esercizio del culto, vendendo le terre e le case
donate e distribuendone il ricavato fra la chiesa, il vescovo e il
clero; tale sistema o fu esclusivo della Chiesa di Roma o non durò
molto a lungo; e, comunque, il problema dell'assetto giuridico della
proprietà immobiliare della pieve non si pone per gli edifici del culto
diversamente che per gli altri immobili.
Divenuto il cristianesimo religione ufficiale dello Stato — chè
l'anteriore ed incerta condizione giuridica[598] non c'interessa —
lo Stato ebbe nella nuova religione quell'ingerenza che aveva prima
esercitato sugli altri culti e che segnava quasi il correspettivo della
protezione accordatale e della posizione di privilegio fattale, ed i
templi ed i loro beni furon considerati come pubblici e tutelati con
norme particolari, in continuazione precisa del sistema tenuto con i
culti anteriori — fatta eccezione, tuttavia, di un punto speciale che è
proprio quello che c'interessa.
Anteriormente fra i numerosi culti tollerati nell'Impero il maggior
numero di facoltà e di diritti fu concesso solo ad alcuni di massima
importanza, ai quali fu concessa anche la _testamentifactio_ passiva;
e titolare di tali diritti fu istituito il tempio nel quale ciascuna di
queste divinità era maggiormente e per antonomasia venerata[599].
In seguito, colla religione cattolica, nella necessità di contemperare
il rispetto all'unità della Chiesa con le ragionevoli esigenze
locali dei fedeli e rendere agevole il funzionamento delle proprietà
immobiliari, si andò formando una prassi, riconosciuta e completata
poi dalle leggi, per cui erede dei beni per volontà di testatore o
in forza di legge devoluti alla chiesa, fu la chiesa del luogo del de
cuius[600]; e siccome la Chiesa si era insediata e organizzata sulle
basi dell'organizzazione pubblica romana e con essa si trovava quindi
in piena armonia; e la sua unità di organizzazione fu la pieve: così la
pieve, impersonata dalla sua chiesa, ebbe tutte le facoltà di una vera
e propria persona giuridica.
Caduto l'impero romano, sopraffatti i Goti e disfatti i bizantini;
con i Langobardi cessò ogni diritto dello Stato all'ingerenza
nell'amministrazione della Chiesa ed ogni pieve fu libera nella sua
organizzazione interna.
E questa presenta due speciali elementi: uno nei rispetti della pieve
in generale, sia urbana che rustica, l'altra nei soli riguardi della
prima.
L'una si è che cessata l'ingerenza dello Stato, lontano e non
ancora completamente assodato nè affermato rigidamente come più
tardi avvenne, il diritto di intervento dell'autorità pontificale,
riconosciuta anche dalla legge — ciò che sta a provare anche qui una
vera e forte resistenza di usi anteriori, contro i quali urtarono
inutilmente i sistemi franchi — l'autonomia finanziaria della pieve
dall'episcopato[601]; autonomia che da documenti di ogni parte
del territorio langobardo ci è dimostrata non minore nei rispetti
dell'elezione dell'arciprete e delle altre mansioni in cui partecipava
l'elemento laico[602]; avveratasi con l'invasione langobarda una
tendenza a restringersi entro la pieve ed i propri correligionarî;
la comunità cristiana raccolta entro la pieve stessa sia urbana che
rustica — unita anche per altri legami economici e giuridici in parte
già accennati e di cui ci occuperemo nei paragrafi seguenti — costituì
un vero e proprio _corpus_ nel quale l'elemento laico intimamente si
fondeva con l'elemento ecclesiastico. E, ritornando in parte sotto
il contatto straniero ed eretico degli ariani, ai primi tempi ed ai
primitivi sistemi, questa persona giuridica esplicava la sua azione
nei rispetti del culto per mezzo del clero, assistito dai laici e, nei
rispetti patrimoniali, per mezzo dei laici sorvegliati dal clero.
La pieve urbana dell'alto medio evo, poi, è caratterizzata dalla
gradazione con cui le facoltà d'intervento nell'amministrazione del
suo patrimonio sono distribuite fra i suoi parrocchiani; che è quella
stessa che si riscontra nel culto dei primi stadî di formazione
della città e mantenutasi inalterata pur col mutar dei culti e degli
Stati. In virtù di essa classe dirigente, suddivisa in altre in modo
vario secondo i tempi, sono solo gli urbani mentre ai suburbani,
pure uniti nella stessa pieve, è permessa solo una pallida e passiva
partecipazione.
Laici ed ecclesiastici costituivano insieme una unità sola nella
quale l'azione degli uni o degli altri prevaleva a seconda che si
trattava di uffizi divini o di cose terrene: ma che agiva sempre con
la compartecipazione obbligatoria di tutti, creando un complesso di
rapporti nel quale le speciali facoltà di ognuno erano a volta a volta
doveri o diritti.
Alle condizioni del parrocchiano si contrappone quella del fondatore
di una chiesa privata, al quale, secondo l'antico sistema romano
pienamente concordante con quello germanico, ne spetta la completa
proprietà con le sole limitazioni riguardo all'esercizio del culto
derivanti dall'organizzazione generale della Chiesa.
Le chiese cardinali, le quali non erano nè pievi nè cappelle ed alle
quali quindi mal si adattavano i sistemi delle une e delle altre,
furono costrette ad andare cercando un adattamento fra il sistema
parrocchiale e quello della chiesa privata: e qualche volta, poi, si
trovavano in una singolare condizione.
Prendiamo il caso della chiesa di Sant'Ambrogio di Milano.
Dopo il diploma del 866 in essa si avevano: una chiesa titolare del
diritto di proprietà sui beni, un corpo di monaci ai quali ne era
affidata l'amministrazione ed ai quali in effetto erano concesse e
donate le oblazioni e gli immobili dai fedeli, una congregazione,
consortium, di sacerdoti i quali erano incaricati dell'officiatura
ed ai quali era pure riconosciuto un diritto di natura economica nei
rispetti dei beni della Chiesa[603].
La delineazione giuridica precisa del diritto di questi ultimi il
diploma arcivescovile del 866 non la fa; ma essa risulta dai documenti
che illustrano le lunghe liti che a proposito di esso ebbero in seguito
monaci e canonici[604].
Era la stessa posizione precisa in cui si trovavano gli _ordinarii_
della Chiesa di S. Giovanni di Monza rispetto ai _custodes_ della
Chiesa stessa i quali erano i rappresentanti del diritto di proprietà
dei beni della chiesa.[605]
La posizione non era troppo semplice; pur tuttavia di colpo non
furono creati istituti nuovi; furon piegati e modificati con clausole
speciali i vari istituti romani, non mai abbandonati dalla Chiesa[606]
che meglio si prestavano. Ma queste modificazioni moltiplicandosi,
consolidandosi, acquistarono delineazione e configurazione sempre più
distinte da quelle da cui originariamente furono costituiti e formarono
alla lor volta un nuovo istituto giuridico, destinato a grande
avvenire.
Quest'istituto fu il _beneficio ecclesiastico_[607].
La pieve italiana — concludendo ormai in poche parole questa ricerca
che la mancanza assoluta di ogni lavoro al riguardo ha reso così lunga
— continuò un'antichissima unità territoriale che ebbe vita in Italia
prima di Roma e che appunto perchè italiana e non romana rimase anche
quando Roma non fu più e sopravvisse perchè era un complesso omogeneo e
completo di elementi economici, giuridici e religiosi.
La città col suo suburbio e le sue pertinenze: il pago rurale col suo
capoluogo, i suoi vici e le respettive terre comuni furono uniti dal
culto cattolico come da quelli pagani e dal sistema finanziario dei
Langobardi come da quello dei Romani e dei Bizantini.
Ogni parrocchiano fu vincolato alla sua parrocchia e l'unione fu
tale che uffici divini ed affari terreni richiedettero egualmente la
simultanea presenza e partecipazione degli ecclesiastici e dei laici;
nè questi potevano senza gravissimo e giustificato motivo astenersi
dalle funzioni e dagli uffici del culto, nè quelli, senza questi,
essere eletti o comunque trattare o disporre dei beni della pieve e la
fissità del domicilio già forte negli ultimi tempi romano-bizantini
e ancor maggiore in seguito, concordando pienamente col criterio di
autonomia delle varie pievi, in uso nella Chiesa, strinse ancor più
i vincoli già così rigidi, che avvincevano il parrocchiano alla sua
pieve, nei riguardi della decima e delle oblazioni.
Verso la fine del secolo ottavo, però, la pieve urbana comincia a
differenziarsi da quella rurale allargando i suoi confini all'esterno
e dando origine nel suo interno a nuovi nuclei i quali acquistano
parte delle facoltà e dei diritti che prima spettavano alla sola
pieve. Questi nuclei sono le chiese cardinali, le quali formandosi con
linee sempre più precise costituiscono la parrocchia a tipo moderno,
la quale rompe l'unità della antica pieve, le sottrae molte delle sue
prerogative e dà luogo all'origine di formule e istituti rispondenti
alla sua speciale natura. E queste formule e questi istituti, essendo
sorti per complemento necessario di un organismo che era sorto
per naturale conseguenza e soddisfacimento di bisogni veramente e
fortemente sentiti, risposero ad essi in modo conveniente e congruo per
modo che non solo nella maggior parte non furon toccati dalle profonde
modificazioni che in seguito furono apportate in tanti campi nè dalle
deformazioni del concilio tridentino; ma qualcuno di essi si allargò
a disciplinare un immenso numero di rapporti e fu caratteristico
dell'organizzazione ecclesiastica intiera. E questo fu il _beneficio
ecclesiastico_.
§ 8. — Per studiare l'origine e la costituzione della pieve si è dovuto
prima ricercare la natura e la consistenza dell'antica circoscrizione
civile su cui essa s'insediò e a tale scopo è stata dedicata la prima
parte del capitolo precedente: ora essa — ed appunto per ciò si è
tenuta un po' più diffusa di quanto a prima vista poteva apparire
strettamente necessario — ci mette in grado d'indagare anche la
manifestazione più saliente della sua struttura civile ed economica.
Quantunque lo Stato e la Chiesa lo avessero proibito ripetute
volte[608], l'abitudine di tener mercato nei giorni festivi si mantenne
così tenace[609] che lo stesso Carlo Magno fu costretto a permettere
espressamente ed esplicitamente che UBI ANTIQUITUS FUIT si continuasse
a tener la riunione del mercato _in die dominico_.
Poichè gli uffici divini si celebravano ordinariamente di domenica,
e pure di domenica ordinariamente si teneva mercato, è chiaro che lo
scambio dei prodotti avveniva di regola nell'occasione della festa
religiosa che radunava molta gente nel capoluogo; e siccome ogni
parrocchiano era obbligato ad adempiere i suoi doveri presso la propria
pieve e soltanto presso di essa e le singole pievi erano normalmente
molto distanti fra loro[610], era difficile e perciò improbabile il
potersi recare nello stesso giorno ad una pieve per gli ufficî divini
e ad un'altra per il mercato e quindi ne conseguiva che il mercato era
normalmente composto dei soli parrocchiani di ciascuna pieve[611]. La
pieve della città era costituita da _urbs_ e dal _suburbium_: dunque al
suo mercato abituale partecipavano solo gli urbani ed i suburbani.
«_Per forum_, in circuitu ecclesiae — narra Landolfo Seniore in un
passo della sua storia[612] — _erant tunc causa negotiandi tam civiles
viri quam suburbani pariter congregati_.
E alla stessa conclusione si giunge anche seguendo un altro filo
conduttore, il quale permette anche di conoscere pure la natura di
questo speciale mercato.
Il Capitolare di Carlo Magno «De truste facienda si esprime così: nemo
presumat, ad nos venienti mansionem vetare et _quae ei necessaria sunt
sicut vicino suo vendat_»[613].
Questa disposizione ha un carattere di privilegio che appare evidente
appena la si metta in relazione con l'altro Capitolare, pure di Carlo
Magno, che concerne gli _iterantes_[614]. Quest'ultimo si occupa degli
_iterantes_, dei viaggiatori in genere, sia che si rechino dal re che
altrove: — «De iterantibus, qui ad palatium aut alicubi pergunt» — per
scopi e ragioni di loro privata e particolare spettanza e proibisce che
sieno comunque assaliti e che sia ad essi negata l'erba indispensabile
per i loro animali. Invece nel primo Capitolare si parla di quella
classe speciale di viaggiatori, che si recano dal re non per ragioni
a vantaggio proprio, ma per servizio pubblico. Infatti si conoscono
due specie di _trustis_: una è la comitiva eletta dal re, la guardia
più fida e più cara; l'altra è una specie di squadra incaricata di
perseguitare i delinquenti e organizzata sino dal tempo dei Merovingi,
dalle cui leggi è passata in quelle carolingie e con esse, anche in
Italia[615].
In ambedue i casi si tratta di un servizio speciale, per il quale il re
concede delle facilitazioni di alloggio e di vitto che nega a tutti gli
altri.
Ora se il re vuole che ad essi le cose necessarie sieno vendute come
il vicino le vende al vicino, è chiaro che tra i vicini tali scambi
avvenivano in un modo diverso che fra vicini ed estranei e che questo
modo offriva speciali vantaggi e, infine, che questa diversità aveva
natura e consistenza giuridica. Infatti il re, col solo fatto di
determinare così specificatamente e con un Capitolare le persone alle
quali era concesso di godere alcuni vantaggi del rapporto di vicinatico
senza esserne compartecipi, viene a riconoscere anche per questo lato
del mercato, l'esistenza del gruppo vicinale e dei rapporti giuridici
che vi si imperniano; così come la riconosce quando, invece di una
limitazione parziale e temporanea come questa, glie ne impone una
maggiore e più duratura obbligandolo ad accogliere entro di sè un
estraneo, già da esso rifiutato[616]. Anche in questo caso dal fatto
che solo al re con uno speciale preceptum è possibile e lecito vincere
la resistenza del gruppo vicinale, sgorga limpida la conseguenza che
in tutti gli altri casi questa resistenza è incoercibile: è cioè,
lecita, riconosciuta e protetta. Vicinus nei Capitolari come negli
editti[617] e nelle leggi[618] e nei documenti[619] ha un senso tecnico
ben definito: indica chi fa parte di una determinata unità, di un
determinato comune, per usare il termine che comparisce in Francia sin
dal secolo ottavo[620] e di cui si hanno tracce nella nostra Italia
fino dai tempi di Carlo Magno[621]. Il comune cittadino — lo si è visto
— comprende con la città anche il suburbio ed il rapporto vicinatico,
quindi, unisce anche rispetto al mercato, urbani e suburbani e non
altri[622].
Il cap. 11 fa obbligo al vicino di vendere a colui che viaggia in
servizio e per conto del re, come vende al suo vicino — _sicut vicino
suo vendat_ —: lo scambio, dunque, avveniva direttamente fra vicino
e vicino senza intromissione di alcun intermediario che comprasse per
rivendere e non per consumare. D'altra parte i Capitolari parlano[623]
di telonea solo a proposito di negotiatores, delle persone, cioè, come
a maggior chiarimento si soggiunge, che a scopo di commercio — _causa
negotiandi_ — si recano a piccole tappe — _de una domo ad aliam_ — di
luogo in luogo con la loro _substantiam_ che volta volta si rinnova nel
contenuto mentre rimane immutata nella destinazione di esser comprata
per esser rivenduta. I _vicini_ che non si muovono dal loro _comune_ ed
acquistano e vendono per i bisogni immediati del proprio consumo, non
hanno alcun carattere di commercianti di professione e, quindi, sono
immuni dai _telonea_. E, per conseguenza, sono immuni da quei tributi
che fino dal tempo romano colpivano i generi di commercio[624], anche
i generi che essi si scambiano e che si possono conoscere grazie al
cap. 11, il quale parla di _necessaria_: dei commestibili di prima
necessità.
Le cose più minute ed i generi di prima necessità che formavano
questo mercato, erano prodotte, nella loro quasi completa totalità,
nelle terre urbane e suburbane e tutti coloro che vivevano su queste
terre, essendo obbligati a convenire alla pieve cittadina per i doveri
cultuali, trovavano in quest'occasione un incentivo e una spinta a
portare i propri prodotti, che nel concorso di numerose persone avevano
maggior facilità di esito; mentre, per un altro verso, essendo molti
i venditori e potendosi trattenere a lungo in città per essere giorno
festivo, si rendeva inutile e non gradita l'opera di intermediari.
Questo mercato minuto e piccolo, in quanto soddisfaceva bisogni sentiti
in ogni tempo da qualsiasi centro abitato, durava ininterrottamente
da secoli e secoli e le fonti continuano a chiamarlo _forum_ come
al tempo romano[625]; e come al tempo romano si era differenziato
dalle nundinae[626], così nel medioevo si distingue dalle fiere e
dai mercati tenuti ad intervalli maggiori[627] e con regime giuridico
speciale[628] e si tiene tutte le domeniche per provvedere le cose e le
cibarie indispensabili all'alimentazione degli abitanti di un angusto
territorio; mentre nelle più note feste della Chiesa e nelle ricorrenze
dei santi più venerati dei singoli luoghi[629] se ne tengono altri, nei
quali, per mezzo di mercanti venuti di fuori affluiscono generi di ogni
natura, di cui la città sente il bisogno o il desiderio. Ed in questi,
che si tenevano a distanza di tempo non breve l'uno dall'altro, si
rendeva necessario il commercio in terza mano, perchè solo dei mercanti
di professione potevano portare merci e derrate da luoghi lontani
e partecipare ai varî mercati. Ed è proprio ed esclusivamente il
commercio in terza mano che è soggetto ai gravami riconnessi al diritto
di regalia, per poter riscuotere i quali si voleva che tali mercati si
tenessero sempre nello stesso luogo[630].
Un bel documento fornisce a questo proposito elementi preziosi. È
un atto nel quale è raccolta la decisione di alcuni _viri antiqui
noscentes usum curadiae_, eletti dal vescovo di Asti sul finire del
secolo decimosecondo, a ripristinare gli antichi usi del mercato
astese, turbati da alcune innovazioni fiscali che avevano dato luogo
ad una perniciosa guerra di tariffe con i marchesi di Ponzono[631].
Il documento è assai tardo rispetto all'epoca langobardo-franca; ma la
concessione del mercato al vescovo di Asti risale ai primissimi albori
del secolo decimo, nè si fa accenno a modificazioni anteriori a quelle
che gli «antiqui viri» sono chiamati ad eliminare e si può credere che
la disposizione concernente la cibaria risalga ad epoca molto remota,
perchè i Capitolari non accennano minimamente ad alcuna imposizione
su di esse nè si conosce alcun provvedimento dei re d'Italia a questo
proposito.
Il documento, dopo aver riportato l'elenco della gabella di tutte le
voci, dice che _de agmis et haedis nihil sicut et de fructibus et de
ovis et de his omnibus quae brachio portantur. Idem de pullis et de
piscibus recentibus._
Questo mercato, dunque, resulta costituito esclusivamente dal traffico
dei commestibili di minor portata: agnelli, pecore, ortaggi, frutta,
pollame etc. e sussiste accanto e di fronte ad un altro mercato che si
distingue così da questo più minuto commercio, come dal grande traffico
che metteva capo alle fiere[632]. Un diploma carolingio è esplicito:
esso concede il _forum_ ed il _mercatum_ che si tenevano nel giorno di
S. Zeno nella città di Verona[633].
È evidente che il _forum_ non era la stessa cosa del _mercatum_.
Il mercato nel quale le merci sottostanno a norme e a gravami
speciali si raduna ad intervalli sempre più brevi con l'aumentare
dell'importanza e della vita della città e verso la fine dell'epoca
franca, là dove la città è stata in grado di sostenere e di mantenere
o, ciò che è lo stesso, di aver bisogno di uno scambio così frequente;
diviene anch'esso ebdomadario[634]; e si sovrappone a quello minuto
vicinale, del quale, però, anche dopo vari secoli si possono qua e
là trovare delle tracce[635]. Ma questo mercato a cui convengono i
mercanti delle regioni vicine e delle regioni lontane per portarvi
prodotti altrove comprati e comprarvi prodotti altrove vendibili, non
avrebbe potuto sorgere se non fosse stato congruamente preceduto da
un altro sistema di scambio capace di fornire alla città le cose più
necessarie con un flusso periodico, normale, frequente e continuo:
i due requisiti che nei diplomi che fanno concessione di mercati
compariscono più tardi di tutti gli altri. Ed è proprio su questo
sistema di ristretto scambio vicinale dei prodotti di prima necessità,
che deve fermare l'attenzione a preferenza ed in modo speciale chi
voglia conoscere della costituzione e del diritto delle nostre città
nell'alto medio-evo, cioè nell'epoca anteriore a quella nella quale il
commercio formò la parte prevalente della loro energia.
Il noto tipo del mercante franco-germanico che sotto una speciale
protezione del re, gira di regione in regione e risale e discende
il corso dei fiumi[636], ha presso di noi dei precursori e dei
contemporanei nei _negotiatores de Langobardia_ che fino dal 629, e
probabilmente anche prima, si recano alla fiera di Parigi, aperta loro
dal re Dagoberto in quest'anno[637]: e nei mercanti che percorrono
il corso del Po e ne rendono attivi la navigazione ed i porti[638]:
ma questi, come quelli, per quanto fattori eminenti dell'energia
economica delle nostre città, nulla offrono che in qualche modo ci
illumini sulle loro particolarità più intime e più speciali, perchè
il commercio ha per funzione e per scopo di mettere a contatto luoghi
e persone e prodotti diversi e, quindi, per necessità è tratto ad
avere un carattere internazionale, che si accentua sempre più quanto
esso maggiormente si estende. Invece quel piccolo, ristretto scambio,
limitato entro angusti e ben noti confini, a poche cose ed a poche
persone, che si perpetua da secoli quasi nello stesso modo e nelle
stesse proporzioni, è proprio il terreno favorevole per eccellenza
al conservarsi delle antiche usanze e delle vetuste consuetudini
particolari ai singoli luoghi.
A Milano il _forum_ si trovava davanti ed intorno alla cattedrale[639],
ma tale ubicazione si può considerare come un'eccezione[640]. Nelle
nostre città, generalmente regolari[641], il _forum_ era costituito
dalla piazza formata dall'incontro del _cardo maximus_ col _decumanus_,
che erano le due vie principali, intersecantesi perpendicolarmente: era
il punto centrale della città, l'antico _templum_[642]. Per il modo con
cui sorse e si sviluppò il cristianesimo, per le difficoltà incontrate
prima di poter essere tollerato e riconosciuto come culto ufficiale
e per l'ostacolo, quasi per ogni dove insormontabile, rappresentato
dalla preesistenza di edifici e fabbriche intorno al foro; quasi mai
la Chiesa cattolica potè costruire la sede vescovile sul foro, che
rimase invece il luogo consueto del mercato. Così a Vercelli[643],
a Cremona[644], a Brescia[645], a Lucca[646], a Piacenza[647], a
Bergamo[648], a Parma[649], a Pavia[650], a Pisa[651], a Ferrara[652],
a Verona[653], a Firenze[654], a Arezzo[655], etc.[656].
Il mercato settimanale anche se non si trovava davanti alla chiesa,
aveva sempre luogo, dunque, dentro alla città, dentro alle sue mura;
mentre la fiera ed il mercato maggiore, di solito si tenevano fuori.
E ciò è da rilevare perchè può fornire un buon punto di partenza per
giungere a formulare un criterio di differenziazione della costituzione
delle città italiane da quelle franco-belgo-germaniche.
La città italiana mantiene sempre una posizione elevata e distinta
di fronte al territorio circostante, che le è annesso e soggetto
ed è caratterizzata da un complesso di norme di natura giuridica,
che rientrano nella più ampia organizzazione dello Stato, ma, come
abbiamo già veduto, sono speciali alla sola città ed al suo suburbio;
e costituiscono il nocciolo da cui con evoluzione progressiva, senza
alcun distacco da un periodo di tempo all'altro, si è venuto formando e
sviluppando quel particolarismo che raggiunge nel medioevo comunale il
momento di maggiore sviluppo[657].
Agli elementi che hanno formato il diritto cittadino deve essere,
dunque, aggiunto anche il mercato vicinale, in quanto che anch'esso si
restrinse alla città ed al suburbio e cooperò validamente al formarsi
di consuetudini e di norme giuridiche, distinte e diverse da quelle del
territorio rurale[658].
Per determinare con precisione tale azione e per rilevare le differenze
e le affinità fra gli usi prodotti dagli scambi vicinali, occorrerebbe
entrare in un'indagine comparativa delle varie consuetudini che si
trovano sparse negli statuti comunali o raggruppate e raccolte insieme
fino dal secolo decimoterzo, la quale esorbiterebbe dal campo di studi
prefisso a questo volume nel quale si vuole esaminare solo la funzione
economica, in quanto rientra nella costituzione delle nostre città
nell'alto medioevo, e si mira ad aprire ed indicare soltanto le linee
generali da cui resulta. Ma non si può fare a meno di determinare
quale è il colore di fondo del quadro di cui le molteplici consuetudini
locali rappresentano le gradazioni, le tonalità e l'ultimo sviluppo.
Anche oggi si conserva fra campagnoli e mercanti di bestiame l'uso di
stringersi a vicenda la mano per conchiudere i contratti; cosicchè il
momento della perfezione risiede non già nella manifestazione verbale
della volontà, ma sibbene nella stretta di mano[659]. Questo accordo
di buona fede, essendo senza alcun valore di fronte alla legge, non
può essere originato dalla legge stessa; tanto è vero che se ne trova
traccia fino al secolo decimoterzo anche nei documenti medioevali[660],
che ne specificano la natura giuridica e lo chiamano col nome tecnico
di _mercato_.[661] E si può risalire ben più innanzi se si osserva
che la frase comune, che, appunto perchè comune è certamente antica,
dell'uso trecentesco «_impalmare la fede_» corrisponde perfettamente,
sia nella forma esterna che nel contenuto giuridico, alla formula
«_manu fidem facere, fidem facere_ e _manum facere_», che si trova
nei documenti del più remoto medioevo[662]. E, quindi, finchè non
sia dimostrato che fra l'una e l'altra si è avuta una soluzione di
continuità, durante la quale è stato in vigore un sistema diverso,
si deve ritenere che il modo di dire volgare sia divenuto comune in
quanto continuava un uso antichissimo dovunque diffuso. E se questo è,
siccome tale formula è sicuramente romana[663] ed è dalle fonti romane
che è passata nei documenti medioevali[664], si può constatare che
questo sistema si trova in perfetto accordo con il rigido formalismo
dell'antico diritto romano, il quale non dette mai all'istrumento
scritto altro valore che probatorio[665]; e si può concludere che anche
questo formalismo resiste alla pressione dell'ultimo diritto romano,
insieme ed al pari di tutti quegli istituti del diritto teodosiano che
si mantennero in Italia malgrado e dopo la legislazione giustinianea;
e che potè trovare favorevoli condizioni di ambiente nel formalismo
dei diritti germanici e, specialmente del diritto salico, ma che
preesistette ad essi e, quindi, non potè esserne originato.
Il che, in conclusione, significa che anche in questo campo si trovano
elementi che vivono in Italia ininterrottamente sino dal tempo di Roma
repubblicana.
Il mercato vicinale ha per scopo il sostentamento della città: esso
le fornisce i mezzi necessarii alla sua esistenza e che da sè stessa
non si può procurare perchè prevalentemente costituita da edifici e da
abitazioni; e li fornisce soprattutto alle classi meno elevate della
popolazione prive di _curtes_ e di terre da cui poterli ricavare. Esso
vive, perciò, della vita della città, si attenua col suo decadere,
progredisce e si trasforma col suo progredire. Intimamente legato ad
essa, ne è elemento sussidiario importante. Non unico però. Quindi
le norme giuridiche originate da questo scambio costituiscono solo
una parte del sistema giuridico proprio della città e si aggiungono a
quelle che già si sono rilevate: ma non completano il quadro; e, per di
più, per determinare l'importanza e la quantità di questa parte occorre
prima ricercare o determinare gli altri elementi che hanno formato la
costituzione e il diritto delle nostre città.
§ 9. — I Langobardi quando, assodata la conquista, si fissarono
stabilmente nel nostro paese, trovarono nelle città e nei castelli, che
erano luoghi forti e muniti, degli ottimi strumenti di dominio contro
i vinti e di difesa contro le incursioni esterne e vi si insediarono di
preferenza curando assiduamente la guardia[666] e la manutenzione delle
mura[667].
La città ed il castello erano contraddistinti appunto dalla presenza
della cinta murata: Rotari, impadronitosi di alcune città della
Liguria, per punirle della resistenza oppostagli, le ridusse a semplici
_vici_ abbattendone le mura: «_muros_ earum usque ad fundamentum
_destruens_, _vicos_ has _civitates_ nominari praecepit»[668].
Ma la città si distingueva anche dal castello: il capitolo 39
dell'Editto stabilisce che quando un reato è stato commesso entro la
città, la pena ordinaria e consueta sia aggravata di una multa speciale
a vantaggio del fisco. Si aggiunge, cioè, alla figura normale di ogni
reato, un nuovo reato che consiste nell'ingiuria alla terra il cui
mantenimento in buono e pacifico stato, la cui _pace_, per usare il
termine tecnico, il re impone in modo particolare — _iniuria terrae_
—; e si fa della città — solo della città, chè del _castrum_ non si fa
parola — un terreno giuridicamente protetto in modo speciale[669].
Questa zona di particolare natura giuridica ha nelle mura dei confini
rigidamente ed immutabilmente fissati. Si ha, dunque, aperta la via a
ricercare da che cosa sia stata costituita in quest'epoca la città nel
senso giuridico della parola; a ricercare, cioè, se sia esistito e di
quale natura ed entità e in quali proporzioni un regime giuridico di
natura pubblica proprio ed esclusivo della sola città, del solo centro
murato cinto di mura; e la posizione di questo regime nell'ordinamento
politico.
Con la disposizione del capitolo 39 non si pone il primo substrato
di una particolare consistenza giuridica della città: se ne
delinea, piuttosto, il riconoscimento ufficiale, completando con un
provvedimento consono ai criteri del diritto pubblico dell'epoca e,
cioè, di natura germanica, uno stato di fatto e di diritto in molta
parte preesistente.
È tutta romana la distinzione delle città e dei castelli, in quanto
cinti di mura dai _vici_ e dai _loci_, aperti ed indifesi[670]; come è
tutta romana la disposizione che punisce severamente chi ne scavalchi
di soppiatto le mura[671]. È tolta di peso da un passo di Modestino
riportato nel Digesto e corrisponde in modo perfetto anche allo scopo
di esso, chiaramente mostrato dal titolo — _de re militari_ — in cui
è contenuto: si può e si deve considerarla come un'altra e nuova prova
che i compilatori dell'Editto ebbero conoscenza delle fonti romane non
solo attraverso a rifacimenti barbarici ma anche direttamente.
I Langobardi, i più feroci dei barbari feroci, ripugnanti ed alieni
dalle sedi fisse e dagli agglomerati numerosi, abituati a vivere
sparsi e disseminati in piccoli gruppi — _vicatim_ — furon tratti,
inconsapevolmente[672], a riconoscere ed accettare la sottile
distinzione fra _urbs_ e _castrum_, perchè la loro venuta, se spazzò
via gli ultimi avanzi dell'organizzazione burocratica romano-bizantina,
non distrusse le basi prime della struttura economica della città,
consolidata da lunghi secoli e che i due regni barbarici degli Eruli
e dei Goti e la trista dominazione bizantina, prostrandola fino
all'ultimo grado di decadenza, avevan dolorosamente preparato a
sopportare senza urti troppo violenti la loro rude signoria.
In Italia non era mai cessato l'antichissimo sistema, probabilmente
preesistente alla stessa conquista romana[673], per cui le più elevate
facoltà giuridiche erano prerogativa esclusiva di coloro che avevano
diritto alla qualifica di _urbani_, i quali in tutti i rami del vivere
civile, dalle magistrature — _magistratus urbanus_ — ai collegi e
corporazioni — _collegium urbanum, collegia urbanorum_ — alle opere
— _opereis urbanorum_ — alla cittadinanza tutta, insomma, intesa nel
senso ristretto del gruppo dei rapporti fra l'individuo e la città, di
cui è cittadino — _urbani_ — _civis urbanus_ — godevano una preminenza
assoluta ed incontestata.
Anche con la legge dell'anno 400 — e già la rovina di tutte le
istituzioni premeva — gli edifici, gli orti e le aree dei pubblici
edifici ed i luoghi pubblici situati entro la città ed il suo suburbio,
insieme ed al pari dei beni ecclesiastici, furono locati in perpetua
conduzione ai soli urbani collegiati e corporati delle singole città.
E più tardi fu solo alla plebe urbana che fu riconosciuto diritto di
partecipare alla cosa pubblica, specialmente riguardo ai beni comuni,
quando fu costretta ad aggiungere il suo contributo personale a quello
ormai insufficiente delle curie e delle corporazioni.
Nè lo perdette quella specie di collegio cittadino, in cui per lo
sbiadirsi sempre maggiore delle proprie caratteristiche individuali,
andaron fondendosi in forzata coesione le varie classi sociali dei
vinti al tempo dei Goti[674].