Alla Chiesa, dunque, prima che allo Stato è da rivolgere l'attenzione.

§ 7. — La religione cristiana ha esercitato sullo sviluppo della nostra

civiltà un'influenza vasta e complessa che, considerata da un punto

di vista generale e d'insieme, si comprende nell'espressione generica

di azione della Chiesa; però gli elementi, di cui tale azione resulta,

sono così ingenti per numero e così differenti per origine, per natura,

per sviluppo e per intensità, che è indispensabile una specificazione;

e questa specificazione deve esser consona alla natura speciale

dell'indagine presente.

Avendo per scopo lo studio della costituzione delle nostre città,

è ovvio che ci si deve occupare dell'azione della Chiesa in tanto

ed in quanto ha rapporto con essa; e, quindi, si deve stabilire

fra le varie manifestazioni del fenomeno religioso una gradazione

di importanza, per cui dalle forme di contatto più immediato e di

azione più diretta si scenda alle ultime e più remote ripercussioni

del sentimento religioso[414]. Siccome la Chiesa, oltre che come un

unico grande corpo, si può considerare anche come la resultante della

unione dei varî centri locali che la compongono; e questi, in quanto

costituiscono l'organo intermediario fra quella ed i proprî fedeli,

sono, per necessità, in continuo contatto con quei centri locali: è

evidente che nel caso nostro il primo e principale istituto da studiare

è quello con il quale la Chiesa si organizzò nella città e, cioè, la

chiesa cittadina; e che si deve individuarlo ed esaminarlo di contro

e di preferenza ad ogni altro. Inoltre, poichè questa indagine mira a

valutare quale sia stata l'azione esercitata dalla Chiesa nel periodo

langobardo-franco, deve basarsi, come punto di partenza e di paragone,

sulla conoscenza di tale azione nel periodo anteriore: e questa

conoscenza, alla sua volta, deve esser raggiunta esaminando come la

Chiesa si è stabilita ed organizzata nella città e quali conseguenze ne

sono derivate in rapporto alla vita cittadina.

A risalire fino ai più antichi tempi ed a condurre l'indagine con

questo criterio induce anche un'altra considerazione.

La Chiesa primitiva per rendere più rapida e proficua la propaganda

e più salda l'organizzazione, ebbe gran cura di adattarsi il più

possibile ai gusti, alle tendenze, ai costumi, alle usanze dei singoli

luoghi e concesse ampia facoltà ai vescovi di adottare le formule ed i

riti ritenuti più consoni alle varie popolazioni, lasciandoli arbitri

di giudicare fino a qual punto questa che in alcuni casi, giunse ad

esser piuttosto indipendenza che autonomia, fosse compatibile con

l'unità dogmatica indispensabile alla Chiesa[415]. Solo dopo la metà

del secolo quinto si comincia ad avvertire una qualche tendenza ad

una unificazione specialmente nella Gallia[416] e nella Spagna[417];

ma in maniera così blanda, che non si andò più in là di un semplice

coordinamento della dottrina e degli usi nell'ambito ristretto dei

varî concilî sinodali e metropolitani. Oltre le grandi differenze

che distinguono la chiesa latina da quella greca[418]; differenze

notevoli si riscontrano fra le varie chiese componenti la prima e

cioè l'italiana, la gallica e la spagnuola[419]; ed altre tutt'altro

che insignificanti si riscontrano pure fra i varî centri di ciascuna

di esse. Nella nostra Italia, dove traccie numerose attestano la

forza delle prische razze italiche, il lungo perdurare delle loro

tradizioni[420] e il vigore del loro diritto[421]; nella nostra Italia,

la terra classica delle città, questa varietà di liturgia, e non di

liturgia soltanto, si manifestò più fortemente e persistè più a lungo

che in ogni altro paese.

Fra i numerosi _ordines officiorum_, che si cominciarono a raccogliere

nelle cattedrali delle varie città dopo la lotta contro la simonia

e per le investiture e che rappresentano una tendenza decisa verso

l'unificazione generale; tendenza che fu accentuata e vittoriosa

solo con Innocenzo III; fra questi _ordines officiorum_, dico, si

riscontrano differenze profonde. E la cosa è tanto più notevole in

quanto la diversità non appare soltanto fra i riti maggiori e più

noti quali quello romano[422], l'ambrosiano[423], il ravennate[424],

e, magari, l'eusebiano dovuto in gran parte al noto vescovo

vercellese del secolo IV[425]; ma anche fra tutti gli altri: la

chiesa fiorentina[426] mostra una liturgia ben differente da quella

senese[427], come da quella pisana[428], dalla lucchese[429], dalla

pistoiese[430] etc.; come quella piacentina[431] non si confonde

affatto con la parmense[432] o la modenese[433] o la bolognese[434]

o la padovana[435]. E così via. Ogni chiesa, per quanto fedele figlia

di Roma e di professione ortodossa, ha riti e liturgie speciali tanto

che nemmeno il concilio tridentino (che pure snaturò e capovolse

tante istituzioni della Chiesa e volle ridurla ad assetto organico ed

omogeneo) riuscì a rimuoverle del tutto.

Ora queste differenze non si sarebbero mantenute tanto a lungo se non

avessero risposto ad un'esigenza speciale dei luoghi e dei tempi; e

non si sarebbero tenacemente radicate se non fossero state sinceramente

sentite e fortemente volute. Siccome la Chiesa, in quanto proveniente

da un'unica origine, ha dovuto avere in ogni tempo cura o almeno,

tendenza precipua della sua unità di fede e di culto, è logico pensare

che dove questa unità appare rotta od attenuata, ciò dipenda non da

arbitrarî mutamenti dovuti a quella parte dell'elemento locale che

costituiva per il suo carattere l'organo della Chiesa centrale, cioè,

del clero; ma da infiltrazioni eterogenee e cioè laiche da quello

dovute subire o che il clero credette bene di accogliere. Dimostrare

che tali deviazioni si manifestano da per tutto e differenti da luogo a

luogo, significa dimostrare che non si trovavano in contraddizione col

dogma e che cooperavano validamente alla sua diffusione e, cioè, che

la organizzazione primitiva della Chiesa fu tale che comportò, se non

resultò a dirittura di elementi particolaristici, tenuti insieme da un

certo numero di vincoli e di legami generali.

Rilevare ed esaminare questo aspetto della costituzione della

Chiesa riguardo alla città significa conoscere una delle principali

istituzioni della città stessa[436]. Le differenze di liturgia erano

la conseguenza di concessioni destinate a soddisfare particolari e

speciali esigenze che provenivano da differenze non già dogmatiche, ma

etniche e territoriali, tanto più forti e, quindi, tanto più importanti

quanto più a lungo si sono mantenute. Erano una manifestazione

ed una conseguenza di differenze di natura laica e, perciò, un

esame comparativo di esse può condurre a rilevare se e quanto del

particolarismo, a tutti noto, delle nostre città nell'epoca comunale

risalga nel tempo e può condurre ad offrire un termine di confronto per

vedere e giudicare i mutamenti e le innovazioni prodottesi nel corso

dei secoli. Si intravede così, se non m'inganno, qualche cosa (se non

pure un vero e proprio lato) di quella corrente oscura ma innegabile

che ha fluito ininterrotta dalla repubblica di Roma alle repubbliche

d'Italia e per esse, che dello Stato moderno posero le prime basi,

al tempo nostro: corrente che ha congiunto queste a quella senza

che lo splendore dell'Urbe spengesse o assorbisse ogni personalità

delle altre città, le quali, invece, nel compenetrarsi di essa hanno

trovato la forza ed il mezzo per conservare la parte più intima e più

caratteristica di sè medesime.

L'unità di misura e di base delle istituzioni della Chiesa fu la

pieve. Il primo punto, da determinare è la consistenza e la natura

dell'istituzione civile su cui la pieve s'insediò perchè solo in

tal modo si può pervenire a determinare quale è stata l'azione della

Chiesa, così rispetto al tempo romano, come a quello successivo.

Già si è avuto occasione di rilevare che la pieve della città comprende

la città ed il suburbio e che corrisponde in modo perfetto alla

circoscrizione civile: per determinare quanta parte di tale coincidenza

è dovuta alla Chiesa, è necessaria un'indagine relativamente ampia

dell'istituzione su cui la Chiesa si adagiò e, cioè, del pago. Si

avrà così anche il vantaggio di conoscerla non soltanto nella sua

costituzione interna, ma anche nei rispetti e nei rapporti con le pievi

rurali che la circondano e di avere un punto fisso onde giudicare se

e quanto degli istituti anteriori all'invasione langobarda, si sia

conservato per opera della Chiesa.

Il pago ebbe una costituzione saldissima, a formare la quale hanno

cooperato tre fattori: quello economico, quello civile e quello

religioso, ognuno dei quali deve esser esaminato a parte.

Cominciamo da quello economico.

Il re Astolfo con un diploma dell'anno 753 fece ai monaci di Nonantola

questa concessione: «in quibuscumque comitatis vel locis cellas

acquisiveritis aut _villas ubi silve communes sunt_, vestram semper

portionem habere[437]».

Al suo tempo, dunque, il regno era costituito da comitatus divisi

in _loci_, suddivisi in _ville_ e _celle_[438] e a queste ultime

(celle e ville) potevano spettare delle selve, dei beni comuni. E

questi diritti spettavano loro per un diritto di natura pubblica,

perchè la concessione, in sostanza, è una limitazione che l'autorità

regia stabilisce ed impone all'esercizio normale e giuridico (non già

arbitrario) del proprio potere e questo non può esplicarsi che nel

campo del diritto pubblico[439].

Per precisare meglio la posizione giuridica dei beni comuni di queste

minime circoscrizioni territoriali, occorre scendere per un momento

a documenti molto posteriori per poi valersi di altri anteriori che

da questi sono completati, mentre, alla lor volta, contribuiscono

validamente a illuminare i primi.

In un documento lombardo del 1201 si vedono esistere sino da

antichissimo tempo varî pascoli e _vicanalia_ nel _loco_ Veliate[440].

_Vicanalia_ in tutta l'Italia langobarda sono detti i beni comuni

dei _vici_, compresi nelle loro circoscrizioni territoriali e ad essi

spettanti[441]: dunque in un solo _locus_ si trovavano più _vici_ e

ciascuno di essi aveva pascoli e beni comuni distinti e separati da

quelli di tutti gli altri _vici_ e — si può aggiungere — anche da

quelli del _locus_ stesso considerato nel suo complesso. Infatti fra

le consuetudini di Milano ce ne è una[442] che distingue i beni comuni

dei loci del distretto in _communia_ e _vicanalia_ e li distingue

in modo che appare chiaro che i _communia_ sono dei _vicanalia_

sui quali il signore di tutto il distretto — _dominus cui est totum

districtum_ — ha una facoltà così estesa che in caso di vendita ha

diritto alla metà del prezzo ricavatone. Questo _dominus_, in sostanza,

è il rappresentante, la personificazione della giurisdizione del

distretto[443] e siccome questo distretto è costituito dal _locus_,

i _communia_ si trovano rispetto al _locus_ in un rapporto nel quale

non si trovano i _vicanalia_. E poichè nella consistenza di fatto sono

identici, come è dimostrato dalla consuetudine stessa che a proposito

di _communia_ parla del prezzo di «illarum omnium _viganalium_»; la

differenza fra essi è costituita dalla presenza o meno di un rapporto

diretto col _locus_[444]. Infatti tanto nell'un caso come nell'altro la

partecipazione e la presenza simultanea dei _domini_ e dei _vicini_ al

ricavato della vendita delle terre comuni o dei loro frutti, assicura

che ci troviamo fuori da rapporti d'indole e di natura privata. Ma

nel caso della vendita di _vicanalia_ tutti i comunisti partecipano

con eguali facoltà e nella medesima proporzione; mentre invece se si

tratta di _communia_, il _dominus_, in quanto è investito di facoltà

giurisdizionali sul distretto intiero, ha diritto alla metà del

ricavato totale ed in quanto, poi, è comunista ossia possiede delle

terre partecipa alla distribuzione della metà che rimane in proporzione

delle terre stesse: «_partem accipit pro parte terrarum quam in ipso

loco habet_».

I _vicanalia_ sono beni destinati agli abitanti del vico per sopperire

alle necessità proprie di ogni centro abitato in periodo economico di

livello molto basso; prevale in essi la considerazione dell'elemento

personale e, quindi, su di essi hanno indistintamente eguali diritti

tutti coloro che abitano nel vico, sieno essi _domini_ o semplici

_vicini_. Invece i _communia_ non sopperiscono ai bisogni delle

persone ma a quelli dei fondi e la loro funzione è di completare

l'ossatura economica del _locus_ nei rispetti delle terre lavorative

che lo compongono, le quali necessitano di altre terre che ne formano

il complemento indispensabile. Su queste terre comuni a più fondi,

i vicani hanno diritto solo se possessori dei fondi stessi ed in

proporzione della loro entità. Ed inoltre, siccome i _communia_ sono

beni comuni per un rapporto di diritto pubblico che li distingue

in modo assoluto dalle comunioni di terre originate dall'eventuale

incontro di volontà di due o più proprietarî; colui che dell'autorità

pubblica è il rappresentante nel distretto, ha su questi beni una

facoltà preminente ed assoluta che in caso di vendita è valutata

economicamente alla metà del ricavato totale.

In un tempo in cui l'economia naturale predomina dappertutto;

nessun'altra base per l'esercizio delle funzioni militari e politiche

e amministrative tornava possibile e nessun'altra sarebbe stata più

solida e appropriata del possesso della terra. Per questo ogni capo

ottiene grandi possessi. Però accanto a questi possessi che alimentano

l'economia privata di coloro che sono investiti dell'esercizio di

pubbliche funzioni[445], si hanno, sempre all'identico scopo di

sostenere le funzioni stesse, altre facoltà sui beni comuni alle terre

che formano ciascun distretto. E si conosce anche l'entità di queste

facoltà. Se al _dominus_ (come ci attesta il Libro delle consuetudini

milanesi) in quanto _dominus_ spettava la metà dell'intiero ricavato

della vendita di un bene comune, la sua autorità doveva valere in

eguale proporzione anche nella deliberazione da cui la vendita traeva

origine, perchè la vendita non è che la conseguenza e la manifestazione

esterna di un atto volitivo, a formare il quale hanno cooperato le

varie volontà aventi diritto su quel bene comune.

La stessa distinzione fra _communi_ e _vigano_[446], fra _communantiae_

e _viganalia_[447], si trova in documenti anteriori all'epoca in cui le

consuetudini milanesi sono state raccolte[448] e si conserva inalterata

negli statuti posteriori[449].

E la continuazione ininterrotta da tempo remotissimo è provata dal

sussistere di nomi della bassa latinità e perfino del parlare comune e

volgare.

Un documento laudense del mille[450], per esempio, parla di_

vicanalibus atque conciliis_. Che i _concilia_ sieno qui rispetto

al _vicanalia_ quello che nei documenti ricordati or ora sono i

_vicanalia_ rispetto ai _communia_, non mi pare si possa negare.

Prima di tutto resulta dal contesto e poi, in ogni modo, l'atto

aggiunge subito dopo: «cum _ecclesiis_ et _capellis_», mettendo in

correlazione evidente l'_ecclesiae_ con i _vicanalia_ e le _capellae_

con i _concilia_; ed il termine _ecclesia_, — ne ha data da più di

un secolo completa dimostrazione il nostro vecchio e bravo Lupi — di

regola indica esclusivamente le pievi, delle quali se ne aveva una

per ogni capoluogo[451] di fronte agli oratorî e alle cappelle private

liberamente sparse per il pago.

Nè si hanno _concilia_ solo a Lodi: si sa di _concelibus locis_ a

Gravedona[452] e nel Canton Ticino[453], di _concilibus locas_ sul

Lago Maggiore[454] e a Bergamo[455], di _concilibus locis_ in quel di

Como[456]. E se ne possono trovare anche altri esempi; mentre io mi

limito a quel tanto che mi sembra sufficiente a dimostrare che il fatto

è generale.

Ma non c'erano soltanto terre pertinenti ad un solo _concilium_:

ce ne erano anche di pertinenti a più _concilia_ insieme e che si

chiamavano _interconciliaricia_; e come i varî _concilia_ facevano

capo al _vicus_; così questi beni erano _interconciliaricia_ rispetto

ai _concilia_, ma _communia_ rispetto al vico, il quale costituiva una

circoscrizione maggiore ed unitaria che li comprendeva ed univa tutti.

_Interconciliaricia_ è una parola sicuramente e genuinamente romana

e, quindi, lascia supporre che anche l'altra parola _concilia_ sia

un'antica parola romana o volgare, accolta dai compilatori dell'Editto

langobardo, perchè già in uso nella pratica. Rotari, infatti, distingue

nettamente il _concilium_ dal _vicus_: ambedue sono rustici, ma il

primo, distinto anche topograficamente dal secondo, è considerato come

l'infima suddivisione dello Stato e composta di elementi servili[457].

Del resto a confermare che l'antica ossatura romana rimase inalterata,

si può fare anche un'altra considerazione. Il sistema dell'agricoltura

non muta dall'epoca romana nella successiva[458] e, quindi, è

presumibile che nemmeno la parte dell'organizzazione dei _vici_

relativa ad essa abbia subito modificazioni.

Aggruppati nel respettivo pago questi _vici_ formavano, insieme con le

minori suddivisioni nelle quali si frazionavano, dei complessi omogenei

ed organici. Siculo Flacco attesta che della _munitio_ delle vie

vicinali erano incaricati i _magistri pagorum_, i quali dovevano curare

la prestazione delle opere necessarie da parte dei possessori[459] ed

avevano anche altri ufficî, conservati loro dalle leggi teodosiane e

giustinianee e dalla consuetudine[460], che mostrano chiaramente che il

pago ed i suoi _magistri_ erano il centro ed il perno dei varî _vici_

di cui esso è composto, e che tale condizione di cose si è mantenuta

per secoli e secoli con modificazioni scarse e minime.

Per quanto cautamente si proceda non si riesce a trovare una differenza

fra le disposizioni delle fonti romane e quelle del secondo capitolo

mantovano generale con cui Carlo Magno si duole che per la dolosa

complicità dei _magistri_ (consentientibus magistris), alcuni

riescano a sottrarsi all'obbligo della restaurazione della chiesa

battesimale[461]. Quest'obbligo dalle più vetuste fonti è ricordato

sempre insieme con quello della restaurazione delle strade, dei ponti

e delle mura ed insieme con esso — come abbiamo veduto — è sempre

qualificato come _antiqua consuetudo_[462]; ciò che ci assicura che il

sistema non è stato importato dai Franchi e ci spinge, anche per questo

lato, a ricercare la riconnessione dell'onere verso la chiesa con

l'onere verso lo Stato nel tempo romano ed a rilevare fino da ora la

posizione subordinata che in questa opera di conservazione s'intravede

aver avuto la Chiesa.

E ciò si vedrà ancor meglio continuando l'individuazione del pago dal

lato religioso.

Il pago romano aveva _feriae_ speciali che traevano origine dalla sua

natura economica e corrispondevano alla sua costituzione civile[463].

Un solo tempio — _compitum_ — serviva a tutti gli abitanti, i quali,

uniti nei _sacra_ che si facevano nei crocevia in onore dei Lari e

nelle varie lustrazioni con le quali si invocava dalla divinità che le

messi e le sementi granissero — _ambarvalia_ — e crescessero — _feriae

sementivae_ —[464] erano ancor maggiormente stretti fra loro da una

processione che girava torno torno ai confini e ne faceva annualmente

così esatta ricognizione che oltre a fornir materia ai poeti[465], se

ne potevano valere agrimensori e giuristi[466].

I medesimi bisogni, lo stesso timore di eguali pericoli, la medesima

speranza in un soccorso divino[467], per la nota adattabilità della

Chiesa cristiana, fecero sì che i riti della nuova religione fossero

quanto mai simili a quelli dell'antica: la _plebs_ al posto del

_compitum_; chiamati i fedeli dal caro e ben noto suono delle stesse

campane che avevano chiamato a quello i gentili[468]; accolte per la

maggior parte le vecchie usanze dalla mietitura alla vendemmia[469];

sostituito il contenuto (e non tutto) ma non la forma dei canti

lustrali con le litanie, suppliche solenni, in forma dialogata,

appositamente adottate, per invocare la protezione divina sopra i

beni della terra, che si recitavano nelle stesse epoche percorrendo

gli stessi itinerarî che per secoli avevano percorso le lustrazioni,

attraverso gli stessi vici e gli stessi campi nei _pagi_ rustici;

uscendo e rientrando per le stesse porte e passando per le stesse vie

e per gli stessi crocicchi nel pago cittadino al quale, superato lo

stadio primitivo in cui la città coltivava divinità diverse e superiori

a quelle del suburbio, fu aggregato anche il pago suburbano[470]. E

come la _lustratio_ e le altre funzioni del culto particolare della

città erano affidate ai _Flamines_[471], mentre nei più larghi confini

a cui giungeva l'autorità della magistratura cittadina, ogni incombenza

di culto spettava al _Sacerdos_; così il vescovo, capo della diocesi,

è indicato paganamente col nome di _sacerdos_[472] e, accanto a lui,

è, non meno romanamente, qualificato come _municipalis_ — al pari

dell'antico flamine — l'arciprete che è preposto agli abitanti della

città e del suburbio[473].

Il cristianesimo continuò la stessa precisa via del paganesimo e

cementò e rafforzò sempre più la preesistente e persistente unità

del pago. Fu suo principio assoluto che non vi potesse essere che

una sola pieve in una medesima circoscrizione plebana: _plures

ecclesiae baptismales in una terminatione esse non possunt_[474];

che non si potessero frazionare le diocesi primitive altro che in

caso di necessità evidente riconosciuta ed in ogni modo e sempre

con le maggiori cautele; nè si potessero ridurre pievi a semplici

cappelle[475], nè creare nuove pievi, quantunque normalmente si

trovassero a molta distanza fra loro[476].

Le pievi furono erette nel capoluogo dei singoli _pagi_, di cui

constava ogni _civitas_ e ad esse accorrevano i fedeli di tutti i

_vici_ circostanti e delle _villae_ pertinenti al pago stesso per

partecipare nei giorni stabiliti alla sacra sinassi e prender parte

agli uffici divini[477]. Verso la fine del quarto secolo e ancor più in

seguito, furono costruite nella maggior parte dei _vici_ del pago altre

piccole chiese, oltre che nelle ville e nei fondi dei ricchi; ma furono

soggette alle chiese più antiche del territorio ove si trovavano[478].

Come al capoluogo del _pagus_ erano soggetti civilmente i _vici_,

i _castra_ e le _villae_, di cui constava; così le _basilicae_ e

gli _oratoria_ compresi nella circoscrizione delle singole pievi,

furono messi alla dipendenza rigida e diretta dell'_ecclesia_ matrice

e dell'arciprete che ne era a capo; ed i confini ecclesiastici

coincidettero perfettamente con quelli civili in tutta l'Italia[479].

La città per questo lato, s'inquadra nelle stesse linee generali. Al

pari di ogni pago ebbe (come si è veduto nei primi paragrafi di questa

seconda parte) il suo territorio — _territorium civitatis_ —[480] che

per la sua posizione (_sub urbe_) fu indicato col nome di suburbio,

separato dal contado e comprendente le sue terre ed i suoi beni comuni,

ben distinti dalle altre terre pubbliche e private e costituì un

organismo in sè stesso finito e capace di sopperire quasi completamente

a sè stesso.

La cattedrale era la sua pieve, nella quale risiedeva con il

vescovo anche l'arciprete[481] e che era la pieve della città per

eccellenza: _plebs civitatis_[482], _plebs de civitate_[483], _plebs

brixiana_[484], _plebs, ecclesia mediolanensis_[485], etc. e la

matrice di tutte le altre chiese che si trovavano nella città e nel

suburbio. Ad essa sola spettava conferire il battesimo, amministrare i

sacramenti, celebrare la sacra sinassi, convocare la popolazione alla

celebrazione dei divini ufficî e ricevere le oblazioni dei fedeli[486].

Nelle grandi solennità di Natale, della Pentecoste, della Pasqua

e dell'Ascensione alla chiesa della città dovevano recarsi tutti i

fedeli della diocesi[487] perchè vi si trovava il vescovo che era capo

spirituale di tutti: ma in tutto il resto dell'anno, essa funzionava

come una qualunque pieve e godeva di eguali prerogative.

Era obbligatorio in modo assoluto per tutti coloro che abitavano nella

città e nel suburbio di assistere ai divini ufficî nella cattedrale

perchè soltanto ad essa si doveva convenire — _legiptimus est ordinatus

conventus_[488] — così come dopo morti non potevano essere seppelliti

in altro cimitero che in quello della cattedrale. Entro la città

erano altre chiese ed oratorî; ma lettere e decisioni di papi, rituali

antichissimi, canoni di concilî e documenti varî[489] attestano tutti

unitamente che non vi si potevano celebrare messe, nè amministrare il

battesimo, nè fare le vigilie negli anniversari dei santi. Neanche

il vescovo, nonchè concedere l'autorizzazione ad un prete, poteva

dir messa in un oratorio[490]: si arrivava fino al punto di ritenere

che fosse meglio non ascoltare e non celebrare la messa piuttosto che

celebrare o assistere al sacrificio divino fuori della pieve[491]; anzi

della propria pieve, perchè l'obbligo era tanto rigoroso che prima di

incominciare le funzioni l'officiante doveva domandare ai fedeli se fra

di loro ve ne fosse alcuno appartenente ad altra pieve e la ragione per

cui aveva abbandonato il suo pastore[492].

Il pago suburbano si trovava rispetto alla città nello stesso rapporto

che il territorio di ogni pago rurale rispetto al proprio capoluogo.

Però se la natura del rapporto di soggezione sostanzialmente non

differiva, non si poteva dire altrettanto dei due termini del rapporto

stesso, perchè nel suo contenuto intrinseco, nè alla città può essere

equiparato il centro rurale, nè al suburbio di quella il territorio

di questo. La città, infatti, giunge ad esistere solo quando il

nucleo originario ha raggiunto un certo numero di elementi naturali,

artificiali e giuridici di cui i centri rurali sono privi e la sua

consistenza di centro urbano si assoda col differenziarsi da essi:

allora essa lega a sè con vincolo diretto una quantità determinata

dal territorio che la circonda e l'assoggetta al regime giuridico

più conveniente al proprio sviluppo; ciò che fa nascere una nuova

differenziazione fra questo ed il rimanente territorio soggetto alla

città. Abbiamo vedute alcune delle caratteristiche giuridiche così del

centro murato come dei _mille passus_ e dei loro rapporti scambievoli:

vedremo ora le ulteriori conseguenze che da tale stato di fatto e

di diritto derivano, così per la natura speciale della pieve come

per l'intima connessione delle istituzioni ecclesiastiche con quelle

civili.

Verso la fine del secolo ottavo cominciano ad apparire i primi segni di

due fenomeni, l'uno sostanzialmente economico, l'altro prevalentemente

religioso, che per vie diverse iniziarono un movimento simultaneo e

convergente il quale nella pieve cittadina, e soltanto in essa, ruppe

la coincidenza delle circoscrizioni ecclesiastiche con quelle civili

e allargò le prime, lasciando le seconde immutate, a tutto vantaggio

dei vescovi, ai quali fornì il primo e principale coefficiente

per ottenere dall'autorità pubblica quelle ingenti concessioni di

territorio suburbano, che caratterizzano l'inizio e il primo periodo

della loro signoria: concessioni che, nella loro generalità, furono

il riconoscimento giuridico pubblico di uno stato di fatto che già

esisteva e che non fu punto creato da esse; che segnarono il momento

forse più appariscente, ma non certo costitutivo, di un fenomeno

maturatosi indipendentemente da ogni azione diretta del potere regio ed

imperiale.

Il risveglio economico generale, di cui appare qualche barlume negli

ultimi tempi langobardi e che si accentua sempre più in seguito,

specialmente lungo la grande arteria padana, si manifestò anche nel

territorio rurale dove l'aumento di popolazione prodottosi nelle città,

centro prevalente degli scambi, rese necessario un aumento dei mezzi

di sussistenza, per produrre il quale fu messa a coltura una quantità

di terre sempre maggiore, scelta di preferenza entro e vicino alle

città. E poichè le disponibilità offerte dal territorio suburbano erano

minori che altrove, perchè, appunto per la sua vicinanza alla città,

non era mai stato disertato del tutto di lavoratori, si mise mano non

di rado a lavorare anche le terre comuni e, fra queste, talvolta, anche

quelle pubbliche, le quali, per l'esigenza delle necessità sociali cui

dovevano soddisfare, si trovavano a non molta distanza dalle mura[493].

Su queste zone, così guadagnate alla coltura, i vescovi, forti

dell'appoggio delle leggi franche, non mancarono di imporre una decima,

la quale in vista e ragione dei beni, fino ad allora nuovi all'opera

agricola, fu appunto, chiamata _decima novalium_.

E questa decima speciale ci servirà appunto di strumento d'indagine per

rintracciare la speciale condizione del territorio suburbano; così come

l'istituto generale della decima ci ha servito a rilevare il quadro

generale dei rapporti fra le divisioni territoriali dello Stato e

quelle della Chiesa.

Con la riscossione della _decima novalium_ non si iniziò una vera e

propria trasformazione giuridica: quelle terre incolte, sia private

che pubbliche, pertinevano alla città: i frutti che di esse si dovevano

alla chiesa, spettavano, quindi, alla chiesa della città e, per essa,

al vescovo che ne era a capo. Ma ciò nonostante — senza fermarci ora

a considerare l'aumento di importanza e di forza che questo aumento

di redditi conferiva al vescovo di fronte alla immutata e quindi, in

confronto, diminuita condizione del rappresentante del potere pubblico

entro la città — merita di esser rilevato un fatto. Prima il territorio

parrocchiale di decimazione corrispondeva in modo perfetto al suburbio,

e, perciò, siccome questo si distingueva dalle terre pubbliche e

comuni, anche se comprese entro il suo perimetro, anch'esso se ne

era distinto. Ora l'antica armonia delle divisioni ecclesiastiche con

quelle civili cominciò ad esser turbata a danno di quest'ultime, le

quali per di più furono sorpassate, dalla Chiesa anche per un altra

via.

Il forte sentimento religioso dell'epoca — troppo noto perchè occorra

anche solo accennarne le prove — produsse, insieme con le frequenti

fondazioni di oratorî e di cappelle, altrettante donazioni di terre

per il loro mantenimento. Di tali chiese, numerose da per tutto, non

poche furono costruite anche vicino alle città. In questo caso poteva

avvenire che i fondi donati all'oratorio fossero tutti situati entro

il suburbio e si estendessero solo _usque ad suburbii fines_[494]; ma

più frequentemente avveniva che se ne spingessero al di fuori. Allora,

siccome facevano capo all'oratorio e questo — per la decima — alla

città; quest'ultima, prevalente sulla chiesa rurale per la superiore

autorità del vescovo di fronte a quella dell'arciprete, di tanto estese

i suoi confini di decimazione a detrimento di quella di quanto spazio

tali terre occupavano entro i suoi confini. Si aggiunga che non di

rado simili fondazioni e dotazioni erano dovute a gruppi, relativamente

numerosi, di persone che si riunivano a questo scopo[495]. La quantità

delle terre donate, allora, era anche maggiore e la loro estensione

più ampia: erano germi fecondi di nuovi centri imminenti, nuclei di

prossime _villae_, quando non erano veri e proprî _vici_ addirittura,

che venivano a formare con l'antico territorio suburbano un unico

_territorium decimationis_ (come dicono i documenti)[496], i cui

confini — _fines, confines decimariae_ — si allontanavano sempre più

dal perimetro del suburbio civile.

Ad Asti si parla fino dal secolo nono di _quicquid de decimis

amplius adiacet civitati_:[497] e si può ritenere antica di secoli la

tripartizione che delle decime cittadine fa un documento bresciano

del secolo decimosecondo, che ricorda le decime dei cittadini, dei

suburbani e del territorio appartenente alla pievania cittadina: _omnes

decimas civium et suburbanorum_ ET TERRITORII AD CIVITATIS PLEBATICUM

PERTINENTIS.[498]

Naturalmente questa espansione fu tutt'altro che regolare in quanto

si manifestava e si accentuava a seconda del capriccio dei fondatori;

per modo che mentre in alcuni punti i confini ecclesiastici ancora

coincidevano con quelli civili, in altri se ne allontanavano di poco

ed in altri anche di qualche miglio. A Bergamo, per esempio, a detta di

una testimonianza della prima metà del mille e cento, erano considerati

come sacerdoti cittadini tutti i sacerdoti delle chiese della città,

dei sobborghi e delle _villae.... circa civitatem illam duo miliaria et

in tali parte etiam infra tria et infra quatuor et ultra_[499].

Circa nello stesso periodo di tempo la pieve cittadina cominciò a

differenziarsi da quella rurale anche per un altro lato, che ne tocca

più da vicino la costituzione.

I cristiani, fino dai primissimi tempi, ebbero grande venerazione per

coloro che erano morti per la fede soffrendo il martirio o che avevano

condotta una vita di devozione e di sacrificio: ne raccolsero con

cura amorosa i resti mortali e tributarono loro un gran culto[500];

tanto che, avendo l'abitudine di raccogliersi a pregare, oltre che

le domeniche ed insieme con il vescovo, anche tutti gli altri giorni

e privatamente, preferirono sopratutto quei luoghi dove i confessori

avevano subito il martirio od erano tumulati i loro corpi o raccolte

le loro reliquie e quivi furono erette chiese precipuamente destinate

al culto di essi e che ebbero, appunto perciò, il nome di oratoria,

martiria e memoriae[501]; mentre, già dal tempo di Costantino,

abolendosi a questo riguardo le antiche disposizioni romane[502],

cominciò l'uso delle traslazioni[503] e divenne ben presto norma comune

e molto osservata quella di consacrare le basiliche col collocarvi

reliquie di santi[504], che con la maggior solennità venivano deposte

sotto gli altari[505]; e ivi celebrare in modo speciale i loro _dies

festi_ che erano l'anniversario della morte o del martirio[506].

In queste chiese nei primi tempi non si faceva alcun servizio di

culto, come non si faceva in alcun'altra chiesa all'infuori di quella

matrice e solo vi si recitavano orazioni, salmi ed inni[507]; e gli

ecclesiastici che vi si trovavano non dovevano nè potevano far altro

che assistere i fedeli in tali orazioni e curare la custodia e la

conservazione dell'edificio e dei sacri arredi. Però verso la fine

del secolo secondo, probabilmente per iniziativa ed opera di Gregorio

Taumaturgo, si cominciò a solennizzare con maggior devozione del solito

l'anniversario della morte, il natale dei santi più venerati[508]. Il

vescovo con tutto il clero ed il popolo con grande pompa si recava

in processione dalla cattedrale alla chiesa del santo ed ivi, oltre

alla recitazione degli inni e delle salmodie particolari a quel

santo, compiva anche tutti quegli uffici del culto che abitualmente si

celebravano nella chiesa matrice. Nel quarto secolo queste processioni

si celebravano già numerose volte dell'anno per uno stesso santo,

come ci fanno sapere sant'Ambrogio e sant'Agostino[509] ed in seguito

aumentarono tanto che nel secolo ottavo l'officiante, prima di prendere

commiato dal popolo, ebbe costume di annunziare in qual chiesa si

sarebbe officiato la volta successiva[510].

Queste processioni e le relative officiature fin dall'epoca più remota

— _iuxta antiquam ecclesiae observantiam_ — come dice il vescovo

Amulone che pontificò a Lione sulla metà del secolo nono[511], si

fecero in giorni determinati e solo in quelle chiese che per le

reliquie di santi molto venerati, ne furono dichiarate e riconosciute

meritevoli: ciò che fece nascere fra tali chiese e la cattedrale un

vincolo ed un rapporto che non esisteva con le altre chiese private.

Inoltre la consuetudine romana della posizione dei cimiteri fuori

delle mura[512], insieme con il sistema, osservato scrupolosamente

per molti secoli dalla Chiesa, di non rimuovere le reliquie che in

via eccezionale[513] e senza disgregarne e separarne le varie parti,

(come si fece in seguito[514]) e, sopra tutto, la proibizione rigorosa

di deporre corpi di santi in oratorî di campagna[515], ci spiega

facilmente come la costruzione di simili cappelle fosse frequente

dentro ed in prossimità delle mura; mentre, d'altra parte, il sistema

preferito della Chiesa, di andare ad occupare proprio gli stessi

edificî che prima erano adibiti al culto pagano, portava pure che

nella città e nel suburbio, ove più numerosi erano stati i templi e le

divinità pagane, più numerose fossero le nuove chiese e risentissero

della precedente organizzazione.

La frequenza dei fedeli presso queste chiese fu tanta che il vescovo,

oltre a recarvisi varie volte all'anno insieme con tutto il clero,

fu costretto a stabilire un turno settimanale fra i sacerdoti della

cattedrale perchè ve ne fosse sempre qualcuno ad assisterli e guidarli

nella recitazione delle preghiere e dei salmi[516].

A Milano, fino dal secolo nono si ha traccia di _decomani_[517].

La forma _decomanus_, _degomanus_ e _dogmanus_ è da considerare come

una varietà derivata dalla pratica di acconciare a foggia latina le

voci vernacole e dalla consuetudine di scriverle secondo la ragione del

suono, ossia secondo che erano pronunziate volgarmente, della parola

_ebdogmanus_ e _dogmanus_, che si trova anche in altri documenti[518].

E questa parola _dogmanus_, a sua volta, è una pretta scorciatura della

voce _hebdogmanus_ nella quale degenerò, conformemente all'indole

del dialetto lombardo, la più comune e latina _hebdogmadarius_ e

_hebdomadarius_.

I _decomani_, ossia gli _ebdomadarii_, milanesi originariamente erano

dei sacerdoti della chiesa cattedrale deputati per una settimana, come

dice il loro nome, ad officiare una determinata chiesa; ma più tardi,

per l'aumentare della frequenza dei fedeli presso le chiese preferite,

l'arcivescovo fu indotto a deputarvi degli ecclesiastici che vi

risiedessero in permanenza in modo stabile e fisso.

Il più antico esempio di questo mutamento ci è offerto dalla chiesa di

S. Ambrogio.

Verso la metà del secolo ottavo il clero milanese, affaticato dal

servizio che doveva prestare presso la cella di questo santo — _diutius

laborantibus in eadem ecclesia_ — domandò all'arcivescovo di nominarvi

ed istituirvi un apposito monastero di monaci che di continuo e

pubblicamente vi celebrassero gli uffizî e le laudi — _ante sancta

corpora continuatim indifferenter ac publice officia et divinas laudes

concelebrent_ — e l'arcivescovo li accontentò con un diploma dell'anno

789[519].

I monaci ebbero in tal modo alcune facoltà che nè il custode Forte,

a cui prima era affidata la chiesa, nè alcun altro custode di chiesa

privata aveva. Esse erano di tale entità da trasformare il primitivo e

modesto oratorio privato — _cella_ — in una chiesa fornita di facoltà

tali da meritare la qualifica di _ecclesia_[520], propria delle sole

pievi, pur senza trasformarne il carattere in una vera e propria pieve.

Poichè dall'anno 789 — in cui l'arcivescovo institui il monastero —

all'anno 864, nel quale sono ricordati i _decomani officiales_ della

chiesa di S. Ambrogio, non avvenne di sicuro (come si rileva da un

documento di cui ci occuperemo ben presto) alcun cambiamento presso di

essa, si ha fondata ragione di ritenere che i preti decumani di cui si

parla nel secondo documento sieno i monaci ai quali vennero concessi

col primo speciali facoltà. Ed in tal caso, siccome il testamento di

prete Gregorio non accenna a differenza alcuna fra i decumani delle

varie chiese che ricorda; la concessione, fatta dall'arcivescovo

Pietro, di celebrare pubblicamente e di continuo gli uffizi e le

laudi, può esser presa come punto di base e di partenza per determinare

l'ufficiatura propria dei decumani.

Si è accennato ad un documento concernente la chiesa di S. Ambrogio.

Con esso l'abate ottenne dall'arcivescovo Tadone che alcuni sacerdoti,

che, poco prima per sua utilità, aveva raccolti e collocati presso la

chiesa per celebrarvi i maggiori ufficî del culto fossero annoverati

nel consorzio dei sacerdoti cittadini[521]. Ai monaci si aggiunsero,

dunque, dei preti esclusivamente incaricati dell'officiatura;

l'officiatura stessa si estese fino alla celebrazione della messa

cantata ed i preti furono ascritti all'_ordo_ della cattedrale.

I privilegi speciali concessi ai preti istituiti dall'abate nel

monastero di S. Ambrogio presso la sua chiesa, concernono due obietti

distinti: le persone di questi preti e le loro facoltà liturgiche.

Essi ottennero di essere annoverati nella congregazione dei preti

cittadini per una concessione eccezionale dell'arcivescovo in

conseguenza degli speciali ufficî del culto che furono autorizzati a

compiere e che erano ben differenti da quelli dei monaci, ai quali,

appunto perchè ritenuti non idonei, furono aggiunti.

Per la celebrazione dei maggiori ufficî del culto non era meno

necessaria della capacità dell'officiante (che doveva aver raggiunto il

presbiterato) la capacità del luogo, che doveva essere chiesa pievana;

e la prima era subordinata alla seconda per modo che solo i preti di

una chiesa pievana potevano compierli.

In virtù della concessione dell'arcivescovo Tadone la chiesa di S.

Ambrogio fu equiparata per certe parti della liturgia alla pieve

cittadina ed i suoi sacerdoti nel compierle furono equiparati ai

sacerdoti della cattedrale: ed una volta equiparati venne naturale

conseguenza che fossero loro aggregati.

Questa concessione è dell'866. Un documento di due anni prima, cioè

dell'864, ricorda i _decomani officiales_ di varie chiese cominciando

da quella di S. Ambrogio e nell'atto stesso l'autore ha cura di

specificare che fa parte dell'_ordo_ della santa chiesa milanese.

Dunque in quest'anno gli _officiales decomani_ di Sant'Ambrogio non

emergevano per alcun verso di fronte ai decumani delle chiese di S.

Valeria, di S. Nabore e di S. Vittore e, al pari di essi, non facevan

parte del clero maggiore. Anzi si può dire qualche cosa di più:

quei preti che col diploma arcivescovile vengono aggregati al clero

cittadino non sono mai stati nè mai divengono _officiales decomani_:

Berengario I nel suo diploma del 2 decembre 894 ricorda i preti

distintamente dai monaci che son detti ufficiali — _presbiteris_ ATQVE

_officialibus S. Ambrosii_[522]. Ed anche in seguito gli uni furono

distinti dagli altri pure nella gestione patrimoniale affidata ai soli

monaci.

È evidente che i decumani delle altre chiese, a cominciare dai monaci

stessi della chiesa ambrosiana, non ebbero mai i privilegi concessi dal

diploma tadoniano e si trovarono tutti nell'identica posizione.

Decumani s'incontrano anche a Parma[523] e a Monza[524]; e se in

quest'ultima città, forse, furono istituiti a somiglianza ed imitazione

della metropoli lombarda — ciò che, del resto, è tutt'altro che sicuro,

perchè, fra l'altro, in essa si seguì il rito romano e non quello

ambrosiano —; il trovarli a Parma esclude che le chiese decumane sieno

una caratteristica di Milano e fa pensare che come la causa prima

della loro origine e, cioè, il culto dei santi, fu diffusa dovunque,

anche altrove sieno sorti eguali resultati, se pure indicati con nome

diverso.

Carlo il Grosso in un diploma dell'883 alla chiesa di Bergamo ricorda

tre specie di chiese: plebane, cardinali e private — _ecclesiis

baptismalibus aut_ CARDINALIBUS _seu oraculis_[525].

Le chiese cardinali sono nettamente distinte dalle chiese battesimali:

la particella disgiuntiva _aut_ è così evidente che non richiederebbe

nemmeno la conferma dell'altro diploma, pure di Carlo il Grosso, alla

chiesa di Piacenza, nel quale accanto alle pievi dell'episcopato si

menzionano le chiese cardinali della città — _ecclesiis baptismalibus

seu quae intra predictam cardinales habentur_[526] — e quella, ancor

più esplicita, offerta dal diploma di Ugo e Lotario al vescovo di

Pavia[527], in cui si parla di cappelle cardinali — _omnes cardinales

capellas_ —.

Se erano cappelle non potevano essere pievi.

D'altronde, mentre erano prive delle speciali facoltà di cui godevano

le pievi, la qualifica speciale di _cardinales_ le distingue pure

dalle altre cappelle ed oratori. _Cardinalis_ è ciò che spetta, che

appartiene, che è in un qualche modo direttamente o strettamente

legato, vincolato al _cardo_. Nell'alto medio evo con il nome di

_cardo_ si è indicata solo ed esclusivamente la chiesa plebana della

città[528]; dunque la qualifica di _cardinales_ indica che le chiese

qualificate con tal nome si trovavano in un rapporto più intimo che le

altre con la cattedrale.

Siamo proprio nel caso delle chiese decumane di Milano e di Parma,

di cui si può, per mezzo di queste, conoscere il lato di maggiore

rilevanza per noi.

Il diploma di Carlo il Grosso parla di chiese cardinali _intra

civitatem_. Quest'espressione indica romanamente anche nel caso

presente il territorio urbano e suburbano insieme. Lo dimostra il

can. 56 del concilio di Meaux dell'845 con cui si impone ai vescovi di

ordinare canonicamente i titoli cardinali costituiti nelle città e nei

suburbii — _titulos cardinales_ IN URBIBUS ET SUBURBIIS _constitutos_

—. Siccome è inammissibile che il concilio volesse intendere con questa

disposizione di imporre ai vescovi il rispetto e l'osservanza delle

norme della chiesa e dei dettami della giustizia solo per le chiese

cittadine e suburbane, lasciando loro facoltà di agire disonestamente

e simoniacamente per le chiese cardinali rurali; è chiaro che chiese

cardinali — _tituli cardinales_ — esistettero solo nella città e nel

suburbio.

Costituirono, dunque, una peculiarità della pieve cittadina.

Anche a Vercelli si trovano chiese cardinali, ma non in tutte le città

furon chiamate con lo stesso nome[529]: a Lucca, dove la chiesa matrice

della città è detta _sedes_[530], furon dette _sedales_[531], a Verona

semplicemente _tituli_ e _titularii_ gli officianti[532]; del nome

che ebbero in altre città, se pur l'ebbero, non ci rimangon documenti

che ci dieno notizia, mentre ci offrono elementi sufficienti per

individuarle[533].

Queste chiese si distinsero da tutte le altre perchè tennero ad

un tempo della pieve e della cappella. Nei giorni feriali vi si

celebrarono da appositi ecclesiastici le messe piane e le altre

orazioni minori con la partecipazione del popolo[534] mentre fino

ad allora questo non era lecito che nella cattedrale e dal clero di

essa. E si iniziò così un'ampia trasformazione che introdusse nella

costituzione della chiesa la parrocchia a tipo moderno, priva del fonte

battesimale e delle maggiori prerogative delle antiche chiese matrici,

e che dette alla città quelle cappelle che formarono tanta parte della

sua ossatura nell'epoca comunale.

Cominciarono a formarsi sul finire del secolo ottavo, come è dimostrato

dal documento del 789, che se ne può considerare come il primo esempio

perchè S. Ambrogio fu il santo più venerato di Milano[535] e Milano

fu sempre e in ogni campo la prima fra tutte le città del territorio

lombardo-tosco; e già agli albori del successivo erano largamente

diffuse.

Esse ebbero anche altre peculiarità, ma di queste sarà opportuno

parlare dopo avere almeno accennato alcuni altri elementi generali

della pieve.

Il clero nei primi tempi della Chiesa riconosciuta viveva intorno al

suo antistite, in qualche raro caso — e mai per lungo tempo[536] —

riunito insieme nel modo in cui vissero più tardi i canonici[537],

in generale con un sistema di vita meno rigidamente regolato; e

lo assisteva nelle cerimonie del culto e nell'amministrazione dei

sacramenti, recandosi per tal fine quà e là per la diocesi, secondo il

bisogno, finchè, stabilite le pievi nei capoluoghi dei singoli pagi, fu

in gran parte assegnato in modo fisso a ciascuna di esse ed intorno al

vescovo ne rimase solo un esiguo numero.

Anche in questo la Chiesa fu fedele al suo sistema ed al suo

programma di assimilare l'ordinamento civile romano. La città aveva

i suoi magistrati, il suo ordo: la chiesa della città ebbe il clero

disposto ad immagine di essa[538] e chiamato con lo stesso nome

di ordo[539] che continua ininterrotto nel medio evo ed origina il

termine di _ordinarii, ordinarii cardinales_[540]. E come il regime

municipale ebbe per pernio la città e fu caratterizzato da un sistema

urbano accentratissimo[541], così la città fu la cellula anche del

nuovo organismo ecclesiastico ed in questo pure emerse una tendenza

accentratrice che sopravvisse dovunque all'organizzazione civile

romana[542] ed in qualche caso si mantenne inalterata per parecchi

secoli. Il principio, per esempio, che per esser eletto a capo di una

chiesa bisognava avervi percorso tutti i gradi fino dall'inizio[543],

lo si trova in pieno vigore a Milano nel secolo decimosecondo[544]

quantunque le condizioni fossero profondamente diverse, essendosi

formata una nuova classe di ecclesiastici cittadini.

Originariamente, infatti, il clero cittadino era formato esclusivamente

dagli ecclesiastici che officiavano la cattedrale. Quelli a cui era

affidata la custodia delle cappelle e degli oratori, onde, appunto, il

loro nome di custodes, e che erano, di solito, dei semplici chierici,

quantunque qualche volta potessero essere anche preti e diaconi e

magari occupare una posizione sociale elevata[545], non potevano

compiere presso la loro chiesa, come già si è detto, alcun ufficio

liturgico.

Più tardi, creati i decumani[546] per togliere agli _ordinarii_ il

carico del ministerio quotidiano presso altre chiese della città;

questi risiedettero presso la propria chiesa ed ebbero una competenza

rituale proporzionata al carattere della chiesa di cui era loro

affidata la speciale officiatura. E perciò, in quanto non appartenevano

alla cattedrale non furono aggiunti al clero di essa; ma poichè le loro

chiese si trovavano entro il perimetro della chiesa della città[547] e

le loro facoltà di officiatura erano ben maggiori di quelle dei custodi

degli oratorî privati; costituirono una classe intermedia che fu detta

_ordo minor_ per distinguerla dall'_ordo major_ della cattedrale e dal

_reliquo clero_ della città[548].

Gli _ordinarii cardinales_ comprendevano tre ordini: preti, diaconi e

suddiaconi[549]; i decumani, in ragione delle loro attribuzioni, erano

tutti preti[550] e, quantunque sparsi nelle varie chiese della città,

costituirono anch'essi una congregazione, alla quale, a Milano, fino

dal secolo nono è a capo un primicerio[551], che continua a risiedere

nella stessa chiesa di cui è officiale[552] pure quando, qualche

tempo dopo, non volendosi aumentare il numero degli _ordinarii_[553],

furono istituiti dei decumani anche presso la cattedrale[554]:

riprova non dubbia che l'origine loro è dovuta ad una spinta che

muove dall'elemento laico che vive nella città e non dall'elemento

ecclesiastico che fa capo alla pieve cittadina. L'arcivescovo Ariberto,

fondando nel 1042 la loro canonica[555] li chiama _peregrini_ appunto

perchè di fronte agli _ordinarii_, che nella metropolitana erano a casa

loro, i decumani stavano come ospiti e pellegrini tanto è vero che nel

compiere le funzioni sacre stavano fuori del coro, che era la parte

della chiesa riservata al clero officiante[556].

L'_ordo_ si distingueva e quasi si contrapponeva all'elemento laico,

identicamente a quanto avveniva nella costituzione civile, che era

stata tenuta a modello[557], ma viveva con essa in stretta unione.

Per l'ordinazione degli ecclesiastici tutti, dal più umile chierico

all'arcivescovo, era necessario l'assenso dei laici[558], il quale,

dice S. Agostino[559], doveva manifestarsi secondo la consuetudine

della Chiesa: consuetudine, che, come già si è avuto occasione di

accennare, variava da luogo a luogo.

Nella nostra Italia dove lo Stato, per ragioni prevalentemente

finanziarie, riconobbe nelle minori circoscrizioni una consistenza

distinta da quella del capoluogo, l'autorità del vescovo,

contrariamente a quanto avveniva nei paesi franco-germanici[560], fu

limitata al punto che nelle chiese rurali non poteva esser ordinato un

ecclesiastico che già non vi fosse appartenuto[561]; ma, in compenso,

il diritto di partecipare all'elezione del vescovo, che, in virtù del

principio che chi a tutti è preposto da tutti deve essere eletto[562],

sarebbe spettato a tutti i diocesani, fu ristretto ai soli componenti

della pieve cittadina[563].

E accanto a questa indipendenza del gruppo vicinale della città dal

resto della diocesi è opportuno accennare subito quella di cui godeva

di fronte allo Stato.

La Chiesa, scioltasi, quando in Italia si costituì il regno ariano

dei Goti, dai legami che l'avevano fino ad allora tenuta avvinta

all'Impero, fu libera nei suoi rapporti religiosi e, quando vennero i

Langobardi, ariani anch'essi e venuti come nemici dichiarati di Roma e

dell'Impero, svolse la sua attività secondo i principi costituzionali

conseguiti anteriormente[564]; ed anche in seguito, quando si furono

convertiti al cattolicesimo ed i loro re mirarono a favorire, per

fini politici, la nuova religione, permase tuttavia la libertà

dell'elezione[565]: libertà, anche questa, che mancava nei paesi

franco-germanici[566]. Sopraffatti i Langobardi, conquistata l'Italia

e rinnovato l'antico Impero, Carlo M. credette di attuare anche in

Italia il suo sistema, che continuava quello dei Cesari romani, di far

degli organi della Chiesa organi dello Stato, ma l'elezione del vescovo

continuò a spettare unicamente ed esclusivamente a coloro che facevan

parte della pieve cittadina[567].

La città, dunque, anche per questo lato emerse di fronte alla diocesi

ed a tutte le altre pievi.

Naturalmente l'intervento dei laici non si avverava sempre nè

nello stesso modo. La designazione, che era la parte sostanziale

dell'elezione, spettava a tutti, laici ed ecclesiastici, sebbene non

nella stessa proporzione. Le formule ed i documenti ecclesiastici

dall'epoca romana[568] all'alto medio evo, sono concordi[569] nel

graduare questo diritto per modo che dopo una logica preminenza del

clero (ritenuto più idoneo a giudicare delle attitudini dell'eligendo

nel disimpegno delle sue mansioni principali[570]) è fatta larga

parte all'autorità delle classi più elevate, riservando agli strati

più bassi una facoltà prevalentemente negativa che consiste quasi

sempre in un semplice atto di presenza. Dal decretum in cui veniva

raccolta la documentazione dell'avvenuta elezione[571] si vede chiaro

che il predominio del clero era tutt'altro che assoluto: non di

rado era equiparato e sorpassato da quello dei _seniores_[572], dei

_nobiles_[573] e qualche volta anche dall'impetuoso prorompere della

turba dei fedeli[574].

La consacrazione, come atto esclusivamente liturgico, era compiuta dai

soli ecclesiastici[575]; ma anch'essa offre un lato degno di rilievo

nei riguardi della costituzione cittadina in quanto che, sorte le

chiese cardinali, per la loro speciale natura occorse una speciale

consacrazione. Una testimonianza lucchese a proposito della natura e

della qualità di una chiesa dichiara che il vescovo l'ordinava come le

altre chiese sedali — sicut alias _ecclesias sedales_ —[576]. Mentre,

invece, la designazione del titolare avveniva nello stesso modo che

per la pieve[577] fatto solo eccezione di una tendenza a restringerla

a coloro ai cui bisogni prevalentemente serviva, la quale si accentua e

si fissa solo dopo il secolo nono.

E ancor più intimi erano i rapporti fra ecclesiastici e laici nel

campo patrimoniale. Al loro sostentamento si provvide per parecchi

secoli con una _mensurna divisio_ prelevata dalla cassa comune

della comunità formata col contributo di tutti[578]. Tale contributo

originariamente volontario si trasformò ben presto in obbligatorio per

gli sforzi tenaci del clero favorito dalla posizione preminente del

pontefice in Italia, tanto che, quantunque lo Stato tentasse ripetute

volte di opporvisi[579], verso la metà del quinto secolo erano già

stabiliti appositi giorni per queste collette — _dies collectarum_

— che essendo fruttuosissime all'incremento della Chiesa si ritenne

bene di render perpetue[580]; e per assicurarsele in modo sempre più

certo si introdusse anche il sistema di obbligare i fedeli a giurare di

osservare questo precetto[581].

Alla fine del secolo sesto queste collette erano regolarmente diffuse:

Gregorio I parla come di cosa normale della _«collecta facta inter

civitatis januensis habitatores»_ in una lettera del 599 al vescovo di

Genova Costanzo che invita ad esonerarne un vecchio povero e cieco di

nome Filagrio[582].

Genova allora non faceva parte del regno langobardo; ma anche in esso

i fedeli corrispondevano alla chiesa il loro contributo annuale, il

quale costituiva un obbligo di sola coscenza, di natura esclusivamente

religiosa e privo di ogni riconoscimento da parte dello Stato.

La misura in cui si pagava corrispondeva ad una proporzione largamente

in uso nell'antico sistema fiscale romano di cui avevan conservata

ininterrotta ed immutata la tradizione gli scrittori ecclesiastici[583]

ed a una non meno antica consuetudine rimasta inalterata negli usi

civili[584] e si conguagliava alla decima parte dei proventi.

Di quì il nome di _decima_; ma questo nome, quantunque non sconosciuto

in Italia[585], ebbe però la maggiore diffusione al tempo dei Franchi,

chè le cose cambiarono con loro e cambiarono profondamente: non già

perchè essa sia sparita o perchè il nuovo Stato, essendo confessionale,

considerò come doveri pubblici i principali obblighi del credente — e

fra questi la _collecta_ — e subordinò i diritti civili e politici al

soddisfacimento di quelli — ciò che avrebbe segnato solo un progressivo

e, magari, naturale svolgimento — quanto e sopratutto perchè con essi

fu introdotto un nuovo e tutt'affatto diverso istituto, il quale si

unì e si confuse con la vetusta _collecta_ italiana e ne perturbò

profondamente la funzione ed il sistema e ne sostituì anche il nome.

Carlo Martello nella necessità di costituire un nerbo di cavalleria

capace di far fronte alle mobilissime schiere degli arabi che premevano

minacciosi al confine orientale, non potendosi valere di terre del

fisco perchè depauperato dalle pazze prodigalità dei suoi antecessori;

mise la mano sulle terre delle chiese e le distribuì ai privati

con concessioni revocabili il cui scopo principale era l'obbligo di

mantenere e fornire un proporzionato numero di cavalli e di cavalieri.

Dopo di lui la Chiesa non volendo rinunziare alle terre confiscatile,

nè lo Stato alla facoltà che vi esercitava, nè i concessionari al

loro godimento; sotto la minaccia di una nuova invasione, si venne

ad un contemperamento delle varie tendenze, il quale originò un nuovo

istituto giuridico.

Quest'istituto fu il _beneficio_.

Con esso le Chiese conservarono la proprietà delle terre tolte loro, il

re la facoltà di disporne con concessioni non oltrepassanti al massimo

la vita del concessionario; e quest'ultimo, che delle terre stesse

aveva il godimento per volontà del re e per opera della chiesa, fu

obbligato a corrispondere al primo un proporzionato servizio militare

ed a pagare annualmente alla seconda un censo in denaro di un solido

d'argento per ogni manso ed un contributo in natura fissato nella

decima e nona parte dei frutti ed a concorrere in modo equo al restauro

della chiesa stessa in caso di bisogno[586].

L'assetto definitivo il beneficio lo ricevette da Carlo Magno col

capitolare aristallense del 779.

E questo, dopo l'approvazione della dieta langobarda, passò anche in

Italia; quantunque con una clausola — si exinde usque nunc ad partem

ecclesiae decima et nona exivit[587] — che ne mostra tutto il carattere

esotico che essa aveva per l'Italia e che, in conclusione, nei rispetti

del passato ne annullava lo spirito perchè l'applicava solo nei casi

nei quali il concessionario di un fondo ecclesiastico corrispondeva

già la nona e la decima parte dei frutti: ciò che non poteva essere

avvenuto che per scambievole convenzione privata, non avendo avuto

luogo in Italia alcuna confisca di terre ecclesiastiche.

E più tardi il capitolare italico ritorna sull'argomento imponendo

ai conti ed ai fedeli tutti che chiunque aveva in beneficio terre

di una chiesa doveva corrispondere alla chiesa stessa regolarmente

e completamente le decime e le none e concorrere secondo il bisogno

e la possibilità alla sua restaurazione — ut quicunque de rebus

æcclesiæ beneficia habent pleniter nonas et decimas ad ipsas ecclesias

donent.... et iuxta possibilitatem et quando necessitas exigit de opera

ad ipsas ecclesias restaurandas adiutorium faciant —[588].

E anche Lodovico il Pio, alla sua volta, insistè sull'uno e sull'altro

obbligo, aggiungendo una forte pena in caso di inadempienza, per

ricordare ai renitenti che avrebbero finito col perdere il beneficio —

et insuper bannum nostrum solvat, ut ita castigatus caveat, ne sæpius

iterando beneficium amittat —[589].

Con questo l'antica _collecta_ italiana non cessò di esistere nè fu

messa da parte. I vescovi langobardi nel capitolare concordato l'anno

successivo o poco dopo al capitolare aristallense, ebbero caro di fare

inserire la disposizione che ciascuno dovesse pagare alla pieve secondo

il costume e la sacra consuetudine: — De decimis. Ut unusquisque

suam decimam ad ecclesiam offerat sicut mos vel sacra consuetudo esse

dinoscitur[590]. —

E, più tardi, Lotario stabilì per legge la procedura da seguire per

facilitarne la riscossione e renderne obbligatorio il pagamento[591].

La decima franca, quale è configurata dai capitolari, è, dunque, un

diritto reale che nasce ex iure per esplicita disposizione di legge a

favore di una chiesa sui beni di essa concessi dal re in beneficio;

nasce simultaneamente con gli altri obblighi che la legge addossa

al concessionario ed è uno degli elementi da cui resulta lo speciale

istituto del beneficio.

La decima italiana, invece, originata da un volontario contributo dei

fedeli, trasformato in seguito dalla Chiesa in obbligo di coscenza

rinvigorito dal giuramento e consolidato nella misura, è dovuto ad

una sola chiesa — la pieve — ed ha carattere e natura esclusivamente

personale in quanto che investe la persona del parrocchiano, il quale

appunto e soltanto per questa sua qualità, è tenuto a conferire alla

pieve, ed alla sua pieve soltanto[592], la decima parte dei suoi

proventi e questo suo contributo è, insieme con altri e minori obblighi

della stessa natura, il titolo che gli dà diritto all'assistenza

religiosa ed all'esercizio delle facoltà proprie del parrocchiano.

Fra questi altri obblighi si deve ricordar per primo il rifacimento e

la riparazione degli edifici del culto perchè sebbene la Chiesa abbia

stabilito fin da antichissimo tempo che si dovesse provvedere con la

quarta parte dei redditi e delle oblazioni; sia per la difficoltà della

trasformazione delle offerte in natura sia per l'analogia con l'obbligo

imposto ai concessionarî di benefici ecclesiastici, sia per altra

ragione, le fonti italiane del tempo franco — e si rimettono sempre ad

antica consuetudine[593] — la ricordano separatamente. Ciò che attesta

anche per questo lato quell'autonomia di formazione e di sviluppo, di

cui già si è avuto occasione di far parola.

La stessa trasformazione della collecta da volontaria a obbligatoria

subì quella parte di oblazioni che i fedeli facevano in momenti di

maggiore solennità ed importanza e cioè il battesimo, il matrimonio, e

la morte[594]. Anzi fu facilitata dalla natura di fatto straordinario

che ognuno di questi momenti segnava nella vita di ciascun individuo;

come dalla necessità in cui si trovò la chiesa di proibire le grandi

agapi, riannodantesi ad antichissimi usi pagani, che si tenevano

in chiesa per solennizzare questi avvenimenti e che, accolte da

prima perchè accumunando ricchi e poveri rispondevano ai sentimenti

dell'uguaglianza e della carità, eran divenute ben presto causa di

inconvenienti e di disordini[595]. I banchetti in chiesa furon proibiti

ed una parte della somma che prima essi richiedevano devoluta alla

chiesa.

Queste oblazioni assunsero così l'aspetto e la natura di una vera

e propria tassa — diritti di stola — corrisposta per un determinato

servizio e siccome l'unica chiesa autorizzata all'esercizio del culto

era la pieve conversero tutte a suo favore aggiungendosi agli altri

obblighi del parrocchiano e rinsaldarono anche per questo lato gli

stretti vincoli che lo univano alla sua chiesa.

Accanto ed insieme con queste oblazioni c'erano, poi, anche tutte le

altre che la pietà dei fedeli offriva alla chiesa di sua spontanea

volontà e anche queste, naturalmente, spettavano tutte alla sola pieve.

Sorte le chiese cardinali, le quali avevano una speciale officiatura

per la quale, fatta eccezione di speciali giorni, vi potevano esser

celebrate le messe e compiuti i servizi e gli uffici divini: ed essendo

sorte per il culto speciale e straordinario che i fedeli professavano

per alcuni santi; nacque un contrasto fra i diritti della pieve e la

volontà dei fedeli. Contrasto talvolta sanato dall'esplicito intervento

del vescovo e nella più gran parte delle volte causa ed origine prima

dei conflitti numerosi fra i canonici della chiesa cattedrale e gli

officianti delle chiese più frequentate delle varie città.

Esempio del primo caso è il diploma tadoniano, già tante volte

ricordato, a favore del monastero di S. Ambrogio.

Con esso l'arcivescovo non si limita a confermare le donazioni di

terre e di immobili che il monastero stesso aveva ricevuto in passato

o avrebbe ricevuto nell'avvenire — quicquid in iamdicta ecclesia S.

Ambrosii..... collatum fuerit — come nel diploma dell'arcivescovo

Pietro dell'anno 789; ma concede anche la facoltà di ricevere tutte

le oblazioni che dai fedeli fossero comunque offerte: CONCEDIMUS atque

_confirmamus_.... OMNES OBLATIONES que a Cristifidelibus... quoquomodo

a majoribus five a minoribus delate fuerint, _omnesque res omnesque

possessiones_ ibidem collatas etc.[596]. E la concessione di queste

oblazioni è ritenuta di maggior importanza della conferma del possesso

dei beni perchè è fatta precedere.

In generale, però, alle chiese cardinali era lasciata solo una parte

delle oblazioni, riservandone il rimanente al clero della cattedrale

il quale aveva diritto anche ad un gran pranzo e ad altri minori atti

di ossequio, quando vi si recava collettivamente ed in gran pompa nella

festa del santo a compiervi l'ufficiatura solenne[597].

Decime ed oblazioni non erano, però, i soli proventi della Chiesa.

Quantunque nella Chiesa di Roma fino al secolo sesto — a concorde

testimonianza di Teodoro lettore e del _Liber Pontificalis_ — si sia

avuto per sistema di non tenere altri immobili che quelli strettamente

necessarî all'esercizio del culto, vendendo le terre e le case

donate e distribuendone il ricavato fra la chiesa, il vescovo e il

clero; tale sistema o fu esclusivo della Chiesa di Roma o non durò

molto a lungo; e, comunque, il problema dell'assetto giuridico della

proprietà immobiliare della pieve non si pone per gli edifici del culto

diversamente che per gli altri immobili.

Divenuto il cristianesimo religione ufficiale dello Stato — chè

l'anteriore ed incerta condizione giuridica[598] non c'interessa —

lo Stato ebbe nella nuova religione quell'ingerenza che aveva prima

esercitato sugli altri culti e che segnava quasi il correspettivo della

protezione accordatale e della posizione di privilegio fattale, ed i

templi ed i loro beni furon considerati come pubblici e tutelati con

norme particolari, in continuazione precisa del sistema tenuto con i

culti anteriori — fatta eccezione, tuttavia, di un punto speciale che è

proprio quello che c'interessa.

Anteriormente fra i numerosi culti tollerati nell'Impero il maggior

numero di facoltà e di diritti fu concesso solo ad alcuni di massima

importanza, ai quali fu concessa anche la _testamentifactio_ passiva;

e titolare di tali diritti fu istituito il tempio nel quale ciascuna di

queste divinità era maggiormente e per antonomasia venerata[599].

In seguito, colla religione cattolica, nella necessità di contemperare

il rispetto all'unità della Chiesa con le ragionevoli esigenze

locali dei fedeli e rendere agevole il funzionamento delle proprietà

immobiliari, si andò formando una prassi, riconosciuta e completata

poi dalle leggi, per cui erede dei beni per volontà di testatore o

in forza di legge devoluti alla chiesa, fu la chiesa del luogo del de

cuius[600]; e siccome la Chiesa si era insediata e organizzata sulle

basi dell'organizzazione pubblica romana e con essa si trovava quindi

in piena armonia; e la sua unità di organizzazione fu la pieve: così la

pieve, impersonata dalla sua chiesa, ebbe tutte le facoltà di una vera

e propria persona giuridica.

Caduto l'impero romano, sopraffatti i Goti e disfatti i bizantini;

con i Langobardi cessò ogni diritto dello Stato all'ingerenza

nell'amministrazione della Chiesa ed ogni pieve fu libera nella sua

organizzazione interna.

E questa presenta due speciali elementi: uno nei rispetti della pieve

in generale, sia urbana che rustica, l'altra nei soli riguardi della

prima.

L'una si è che cessata l'ingerenza dello Stato, lontano e non

ancora completamente assodato nè affermato rigidamente come più

tardi avvenne, il diritto di intervento dell'autorità pontificale,

riconosciuta anche dalla legge — ciò che sta a provare anche qui una

vera e forte resistenza di usi anteriori, contro i quali urtarono

inutilmente i sistemi franchi — l'autonomia finanziaria della pieve

dall'episcopato[601]; autonomia che da documenti di ogni parte

del territorio langobardo ci è dimostrata non minore nei rispetti

dell'elezione dell'arciprete e delle altre mansioni in cui partecipava

l'elemento laico[602]; avveratasi con l'invasione langobarda una

tendenza a restringersi entro la pieve ed i propri correligionarî;

la comunità cristiana raccolta entro la pieve stessa sia urbana che

rustica — unita anche per altri legami economici e giuridici in parte

già accennati e di cui ci occuperemo nei paragrafi seguenti — costituì

un vero e proprio _corpus_ nel quale l'elemento laico intimamente si

fondeva con l'elemento ecclesiastico. E, ritornando in parte sotto

il contatto straniero ed eretico degli ariani, ai primi tempi ed ai

primitivi sistemi, questa persona giuridica esplicava la sua azione

nei rispetti del culto per mezzo del clero, assistito dai laici e, nei

rispetti patrimoniali, per mezzo dei laici sorvegliati dal clero.

La pieve urbana dell'alto medio evo, poi, è caratterizzata dalla

gradazione con cui le facoltà d'intervento nell'amministrazione del

suo patrimonio sono distribuite fra i suoi parrocchiani; che è quella

stessa che si riscontra nel culto dei primi stadî di formazione

della città e mantenutasi inalterata pur col mutar dei culti e degli

Stati. In virtù di essa classe dirigente, suddivisa in altre in modo

vario secondo i tempi, sono solo gli urbani mentre ai suburbani,

pure uniti nella stessa pieve, è permessa solo una pallida e passiva

partecipazione.

Laici ed ecclesiastici costituivano insieme una unità sola nella

quale l'azione degli uni o degli altri prevaleva a seconda che si

trattava di uffizi divini o di cose terrene: ma che agiva sempre con

la compartecipazione obbligatoria di tutti, creando un complesso di

rapporti nel quale le speciali facoltà di ognuno erano a volta a volta

doveri o diritti.

Alle condizioni del parrocchiano si contrappone quella del fondatore

di una chiesa privata, al quale, secondo l'antico sistema romano

pienamente concordante con quello germanico, ne spetta la completa

proprietà con le sole limitazioni riguardo all'esercizio del culto

derivanti dall'organizzazione generale della Chiesa.

Le chiese cardinali, le quali non erano nè pievi nè cappelle ed alle

quali quindi mal si adattavano i sistemi delle une e delle altre,

furono costrette ad andare cercando un adattamento fra il sistema

parrocchiale e quello della chiesa privata: e qualche volta, poi, si

trovavano in una singolare condizione.

Prendiamo il caso della chiesa di Sant'Ambrogio di Milano.

Dopo il diploma del 866 in essa si avevano: una chiesa titolare del

diritto di proprietà sui beni, un corpo di monaci ai quali ne era

affidata l'amministrazione ed ai quali in effetto erano concesse e

donate le oblazioni e gli immobili dai fedeli, una congregazione,

consortium, di sacerdoti i quali erano incaricati dell'officiatura

ed ai quali era pure riconosciuto un diritto di natura economica nei

rispetti dei beni della Chiesa[603].

La delineazione giuridica precisa del diritto di questi ultimi il

diploma arcivescovile del 866 non la fa; ma essa risulta dai documenti

che illustrano le lunghe liti che a proposito di esso ebbero in seguito

monaci e canonici[604].

Era la stessa posizione precisa in cui si trovavano gli _ordinarii_

della Chiesa di S. Giovanni di Monza rispetto ai _custodes_ della

Chiesa stessa i quali erano i rappresentanti del diritto di proprietà

dei beni della chiesa.[605]

La posizione non era troppo semplice; pur tuttavia di colpo non

furono creati istituti nuovi; furon piegati e modificati con clausole

speciali i vari istituti romani, non mai abbandonati dalla Chiesa[606]

che meglio si prestavano. Ma queste modificazioni moltiplicandosi,

consolidandosi, acquistarono delineazione e configurazione sempre più

distinte da quelle da cui originariamente furono costituiti e formarono

alla lor volta un nuovo istituto giuridico, destinato a grande

avvenire.

Quest'istituto fu il _beneficio ecclesiastico_[607].

La pieve italiana — concludendo ormai in poche parole questa ricerca

che la mancanza assoluta di ogni lavoro al riguardo ha reso così lunga

— continuò un'antichissima unità territoriale che ebbe vita in Italia

prima di Roma e che appunto perchè italiana e non romana rimase anche

quando Roma non fu più e sopravvisse perchè era un complesso omogeneo e

completo di elementi economici, giuridici e religiosi.

La città col suo suburbio e le sue pertinenze: il pago rurale col suo

capoluogo, i suoi vici e le respettive terre comuni furono uniti dal

culto cattolico come da quelli pagani e dal sistema finanziario dei

Langobardi come da quello dei Romani e dei Bizantini.

Ogni parrocchiano fu vincolato alla sua parrocchia e l'unione fu

tale che uffici divini ed affari terreni richiedettero egualmente la

simultanea presenza e partecipazione degli ecclesiastici e dei laici;

nè questi potevano senza gravissimo e giustificato motivo astenersi

dalle funzioni e dagli uffici del culto, nè quelli, senza questi,

essere eletti o comunque trattare o disporre dei beni della pieve e la

fissità del domicilio già forte negli ultimi tempi romano-bizantini

e ancor maggiore in seguito, concordando pienamente col criterio di

autonomia delle varie pievi, in uso nella Chiesa, strinse ancor più

i vincoli già così rigidi, che avvincevano il parrocchiano alla sua

pieve, nei riguardi della decima e delle oblazioni.

Verso la fine del secolo ottavo, però, la pieve urbana comincia a

differenziarsi da quella rurale allargando i suoi confini all'esterno

e dando origine nel suo interno a nuovi nuclei i quali acquistano

parte delle facoltà e dei diritti che prima spettavano alla sola

pieve. Questi nuclei sono le chiese cardinali, le quali formandosi con

linee sempre più precise costituiscono la parrocchia a tipo moderno,

la quale rompe l'unità della antica pieve, le sottrae molte delle sue

prerogative e dà luogo all'origine di formule e istituti rispondenti

alla sua speciale natura. E queste formule e questi istituti, essendo

sorti per complemento necessario di un organismo che era sorto

per naturale conseguenza e soddisfacimento di bisogni veramente e

fortemente sentiti, risposero ad essi in modo conveniente e congruo per

modo che non solo nella maggior parte non furon toccati dalle profonde

modificazioni che in seguito furono apportate in tanti campi nè dalle

deformazioni del concilio tridentino; ma qualcuno di essi si allargò

a disciplinare un immenso numero di rapporti e fu caratteristico

dell'organizzazione ecclesiastica intiera. E questo fu il _beneficio

ecclesiastico_.

§ 8. — Per studiare l'origine e la costituzione della pieve si è dovuto

prima ricercare la natura e la consistenza dell'antica circoscrizione

civile su cui essa s'insediò e a tale scopo è stata dedicata la prima

parte del capitolo precedente: ora essa — ed appunto per ciò si è

tenuta un po' più diffusa di quanto a prima vista poteva apparire

strettamente necessario — ci mette in grado d'indagare anche la

manifestazione più saliente della sua struttura civile ed economica.

Quantunque lo Stato e la Chiesa lo avessero proibito ripetute

volte[608], l'abitudine di tener mercato nei giorni festivi si mantenne

così tenace[609] che lo stesso Carlo Magno fu costretto a permettere

espressamente ed esplicitamente che UBI ANTIQUITUS FUIT si continuasse

a tener la riunione del mercato _in die dominico_.

Poichè gli uffici divini si celebravano ordinariamente di domenica,

e pure di domenica ordinariamente si teneva mercato, è chiaro che lo

scambio dei prodotti avveniva di regola nell'occasione della festa

religiosa che radunava molta gente nel capoluogo; e siccome ogni

parrocchiano era obbligato ad adempiere i suoi doveri presso la propria

pieve e soltanto presso di essa e le singole pievi erano normalmente

molto distanti fra loro[610], era difficile e perciò improbabile il

potersi recare nello stesso giorno ad una pieve per gli ufficî divini

e ad un'altra per il mercato e quindi ne conseguiva che il mercato era

normalmente composto dei soli parrocchiani di ciascuna pieve[611]. La

pieve della città era costituita da _urbs_ e dal _suburbium_: dunque al

suo mercato abituale partecipavano solo gli urbani ed i suburbani.

«_Per forum_, in circuitu ecclesiae — narra Landolfo Seniore in un

passo della sua storia[612] — _erant tunc causa negotiandi tam civiles

viri quam suburbani pariter congregati_.

E alla stessa conclusione si giunge anche seguendo un altro filo

conduttore, il quale permette anche di conoscere pure la natura di

questo speciale mercato.

Il Capitolare di Carlo Magno «De truste facienda si esprime così: nemo

presumat, ad nos venienti mansionem vetare et _quae ei necessaria sunt

sicut vicino suo vendat_»[613].

Questa disposizione ha un carattere di privilegio che appare evidente

appena la si metta in relazione con l'altro Capitolare, pure di Carlo

Magno, che concerne gli _iterantes_[614]. Quest'ultimo si occupa degli

_iterantes_, dei viaggiatori in genere, sia che si rechino dal re che

altrove: — «De iterantibus, qui ad palatium aut alicubi pergunt» — per

scopi e ragioni di loro privata e particolare spettanza e proibisce che

sieno comunque assaliti e che sia ad essi negata l'erba indispensabile

per i loro animali. Invece nel primo Capitolare si parla di quella

classe speciale di viaggiatori, che si recano dal re non per ragioni

a vantaggio proprio, ma per servizio pubblico. Infatti si conoscono

due specie di _trustis_: una è la comitiva eletta dal re, la guardia

più fida e più cara; l'altra è una specie di squadra incaricata di

perseguitare i delinquenti e organizzata sino dal tempo dei Merovingi,

dalle cui leggi è passata in quelle carolingie e con esse, anche in

Italia[615].

In ambedue i casi si tratta di un servizio speciale, per il quale il re

concede delle facilitazioni di alloggio e di vitto che nega a tutti gli

altri.

Ora se il re vuole che ad essi le cose necessarie sieno vendute come

il vicino le vende al vicino, è chiaro che tra i vicini tali scambi

avvenivano in un modo diverso che fra vicini ed estranei e che questo

modo offriva speciali vantaggi e, infine, che questa diversità aveva

natura e consistenza giuridica. Infatti il re, col solo fatto di

determinare così specificatamente e con un Capitolare le persone alle

quali era concesso di godere alcuni vantaggi del rapporto di vicinatico

senza esserne compartecipi, viene a riconoscere anche per questo lato

del mercato, l'esistenza del gruppo vicinale e dei rapporti giuridici

che vi si imperniano; così come la riconosce quando, invece di una

limitazione parziale e temporanea come questa, glie ne impone una

maggiore e più duratura obbligandolo ad accogliere entro di sè un

estraneo, già da esso rifiutato[616]. Anche in questo caso dal fatto

che solo al re con uno speciale preceptum è possibile e lecito vincere

la resistenza del gruppo vicinale, sgorga limpida la conseguenza che

in tutti gli altri casi questa resistenza è incoercibile: è cioè,

lecita, riconosciuta e protetta. Vicinus nei Capitolari come negli

editti[617] e nelle leggi[618] e nei documenti[619] ha un senso tecnico

ben definito: indica chi fa parte di una determinata unità, di un

determinato comune, per usare il termine che comparisce in Francia sin

dal secolo ottavo[620] e di cui si hanno tracce nella nostra Italia

fino dai tempi di Carlo Magno[621]. Il comune cittadino — lo si è visto

— comprende con la città anche il suburbio ed il rapporto vicinatico,

quindi, unisce anche rispetto al mercato, urbani e suburbani e non

altri[622].

Il cap. 11 fa obbligo al vicino di vendere a colui che viaggia in

servizio e per conto del re, come vende al suo vicino — _sicut vicino

suo vendat_ —: lo scambio, dunque, avveniva direttamente fra vicino

e vicino senza intromissione di alcun intermediario che comprasse per

rivendere e non per consumare. D'altra parte i Capitolari parlano[623]

di telonea solo a proposito di negotiatores, delle persone, cioè, come

a maggior chiarimento si soggiunge, che a scopo di commercio — _causa

negotiandi_ — si recano a piccole tappe — _de una domo ad aliam_ — di

luogo in luogo con la loro _substantiam_ che volta volta si rinnova nel

contenuto mentre rimane immutata nella destinazione di esser comprata

per esser rivenduta. I _vicini_ che non si muovono dal loro _comune_ ed

acquistano e vendono per i bisogni immediati del proprio consumo, non

hanno alcun carattere di commercianti di professione e, quindi, sono

immuni dai _telonea_. E, per conseguenza, sono immuni da quei tributi

che fino dal tempo romano colpivano i generi di commercio[624], anche

i generi che essi si scambiano e che si possono conoscere grazie al

cap. 11, il quale parla di _necessaria_: dei commestibili di prima

necessità.

Le cose più minute ed i generi di prima necessità che formavano

questo mercato, erano prodotte, nella loro quasi completa totalità,

nelle terre urbane e suburbane e tutti coloro che vivevano su queste

terre, essendo obbligati a convenire alla pieve cittadina per i doveri

cultuali, trovavano in quest'occasione un incentivo e una spinta a

portare i propri prodotti, che nel concorso di numerose persone avevano

maggior facilità di esito; mentre, per un altro verso, essendo molti

i venditori e potendosi trattenere a lungo in città per essere giorno

festivo, si rendeva inutile e non gradita l'opera di intermediari.

Questo mercato minuto e piccolo, in quanto soddisfaceva bisogni sentiti

in ogni tempo da qualsiasi centro abitato, durava ininterrottamente

da secoli e secoli e le fonti continuano a chiamarlo _forum_ come

al tempo romano[625]; e come al tempo romano si era differenziato

dalle nundinae[626], così nel medioevo si distingue dalle fiere e

dai mercati tenuti ad intervalli maggiori[627] e con regime giuridico

speciale[628] e si tiene tutte le domeniche per provvedere le cose e le

cibarie indispensabili all'alimentazione degli abitanti di un angusto

territorio; mentre nelle più note feste della Chiesa e nelle ricorrenze

dei santi più venerati dei singoli luoghi[629] se ne tengono altri, nei

quali, per mezzo di mercanti venuti di fuori affluiscono generi di ogni

natura, di cui la città sente il bisogno o il desiderio. Ed in questi,

che si tenevano a distanza di tempo non breve l'uno dall'altro, si

rendeva necessario il commercio in terza mano, perchè solo dei mercanti

di professione potevano portare merci e derrate da luoghi lontani

e partecipare ai varî mercati. Ed è proprio ed esclusivamente il

commercio in terza mano che è soggetto ai gravami riconnessi al diritto

di regalia, per poter riscuotere i quali si voleva che tali mercati si

tenessero sempre nello stesso luogo[630].

Un bel documento fornisce a questo proposito elementi preziosi. È

un atto nel quale è raccolta la decisione di alcuni _viri antiqui

noscentes usum curadiae_, eletti dal vescovo di Asti sul finire del

secolo decimosecondo, a ripristinare gli antichi usi del mercato

astese, turbati da alcune innovazioni fiscali che avevano dato luogo

ad una perniciosa guerra di tariffe con i marchesi di Ponzono[631].

Il documento è assai tardo rispetto all'epoca langobardo-franca; ma la

concessione del mercato al vescovo di Asti risale ai primissimi albori

del secolo decimo, nè si fa accenno a modificazioni anteriori a quelle

che gli «antiqui viri» sono chiamati ad eliminare e si può credere che

la disposizione concernente la cibaria risalga ad epoca molto remota,

perchè i Capitolari non accennano minimamente ad alcuna imposizione

su di esse nè si conosce alcun provvedimento dei re d'Italia a questo

proposito.

Il documento, dopo aver riportato l'elenco della gabella di tutte le

voci, dice che _de agmis et haedis nihil sicut et de fructibus et de

ovis et de his omnibus quae brachio portantur. Idem de pullis et de

piscibus recentibus._

Questo mercato, dunque, resulta costituito esclusivamente dal traffico

dei commestibili di minor portata: agnelli, pecore, ortaggi, frutta,

pollame etc. e sussiste accanto e di fronte ad un altro mercato che si

distingue così da questo più minuto commercio, come dal grande traffico

che metteva capo alle fiere[632]. Un diploma carolingio è esplicito:

esso concede il _forum_ ed il _mercatum_ che si tenevano nel giorno di

S. Zeno nella città di Verona[633].

È evidente che il _forum_ non era la stessa cosa del _mercatum_.

Il mercato nel quale le merci sottostanno a norme e a gravami

speciali si raduna ad intervalli sempre più brevi con l'aumentare

dell'importanza e della vita della città e verso la fine dell'epoca

franca, là dove la città è stata in grado di sostenere e di mantenere

o, ciò che è lo stesso, di aver bisogno di uno scambio così frequente;

diviene anch'esso ebdomadario[634]; e si sovrappone a quello minuto

vicinale, del quale, però, anche dopo vari secoli si possono qua e

là trovare delle tracce[635]. Ma questo mercato a cui convengono i

mercanti delle regioni vicine e delle regioni lontane per portarvi

prodotti altrove comprati e comprarvi prodotti altrove vendibili, non

avrebbe potuto sorgere se non fosse stato congruamente preceduto da

un altro sistema di scambio capace di fornire alla città le cose più

necessarie con un flusso periodico, normale, frequente e continuo:

i due requisiti che nei diplomi che fanno concessione di mercati

compariscono più tardi di tutti gli altri. Ed è proprio su questo

sistema di ristretto scambio vicinale dei prodotti di prima necessità,

che deve fermare l'attenzione a preferenza ed in modo speciale chi

voglia conoscere della costituzione e del diritto delle nostre città

nell'alto medio-evo, cioè nell'epoca anteriore a quella nella quale il

commercio formò la parte prevalente della loro energia.

Il noto tipo del mercante franco-germanico che sotto una speciale

protezione del re, gira di regione in regione e risale e discende

il corso dei fiumi[636], ha presso di noi dei precursori e dei

contemporanei nei _negotiatores de Langobardia_ che fino dal 629, e

probabilmente anche prima, si recano alla fiera di Parigi, aperta loro

dal re Dagoberto in quest'anno[637]: e nei mercanti che percorrono

il corso del Po e ne rendono attivi la navigazione ed i porti[638]:

ma questi, come quelli, per quanto fattori eminenti dell'energia

economica delle nostre città, nulla offrono che in qualche modo ci

illumini sulle loro particolarità più intime e più speciali, perchè

il commercio ha per funzione e per scopo di mettere a contatto luoghi

e persone e prodotti diversi e, quindi, per necessità è tratto ad

avere un carattere internazionale, che si accentua sempre più quanto

esso maggiormente si estende. Invece quel piccolo, ristretto scambio,

limitato entro angusti e ben noti confini, a poche cose ed a poche

persone, che si perpetua da secoli quasi nello stesso modo e nelle

stesse proporzioni, è proprio il terreno favorevole per eccellenza

al conservarsi delle antiche usanze e delle vetuste consuetudini

particolari ai singoli luoghi.

A Milano il _forum_ si trovava davanti ed intorno alla cattedrale[639],

ma tale ubicazione si può considerare come un'eccezione[640]. Nelle

nostre città, generalmente regolari[641], il _forum_ era costituito

dalla piazza formata dall'incontro del _cardo maximus_ col _decumanus_,

che erano le due vie principali, intersecantesi perpendicolarmente: era

il punto centrale della città, l'antico _templum_[642]. Per il modo con

cui sorse e si sviluppò il cristianesimo, per le difficoltà incontrate

prima di poter essere tollerato e riconosciuto come culto ufficiale

e per l'ostacolo, quasi per ogni dove insormontabile, rappresentato

dalla preesistenza di edifici e fabbriche intorno al foro; quasi mai

la Chiesa cattolica potè costruire la sede vescovile sul foro, che

rimase invece il luogo consueto del mercato. Così a Vercelli[643],

a Cremona[644], a Brescia[645], a Lucca[646], a Piacenza[647], a

Bergamo[648], a Parma[649], a Pavia[650], a Pisa[651], a Ferrara[652],

a Verona[653], a Firenze[654], a Arezzo[655], etc.[656].

Il mercato settimanale anche se non si trovava davanti alla chiesa,

aveva sempre luogo, dunque, dentro alla città, dentro alle sue mura;

mentre la fiera ed il mercato maggiore, di solito si tenevano fuori.

E ciò è da rilevare perchè può fornire un buon punto di partenza per

giungere a formulare un criterio di differenziazione della costituzione

delle città italiane da quelle franco-belgo-germaniche.

La città italiana mantiene sempre una posizione elevata e distinta

di fronte al territorio circostante, che le è annesso e soggetto

ed è caratterizzata da un complesso di norme di natura giuridica,

che rientrano nella più ampia organizzazione dello Stato, ma, come

abbiamo già veduto, sono speciali alla sola città ed al suo suburbio;

e costituiscono il nocciolo da cui con evoluzione progressiva, senza

alcun distacco da un periodo di tempo all'altro, si è venuto formando e

sviluppando quel particolarismo che raggiunge nel medioevo comunale il

momento di maggiore sviluppo[657].

Agli elementi che hanno formato il diritto cittadino deve essere,

dunque, aggiunto anche il mercato vicinale, in quanto che anch'esso si

restrinse alla città ed al suburbio e cooperò validamente al formarsi

di consuetudini e di norme giuridiche, distinte e diverse da quelle del

territorio rurale[658].

Per determinare con precisione tale azione e per rilevare le differenze

e le affinità fra gli usi prodotti dagli scambi vicinali, occorrerebbe

entrare in un'indagine comparativa delle varie consuetudini che si

trovano sparse negli statuti comunali o raggruppate e raccolte insieme

fino dal secolo decimoterzo, la quale esorbiterebbe dal campo di studi

prefisso a questo volume nel quale si vuole esaminare solo la funzione

economica, in quanto rientra nella costituzione delle nostre città

nell'alto medioevo, e si mira ad aprire ed indicare soltanto le linee

generali da cui resulta. Ma non si può fare a meno di determinare

quale è il colore di fondo del quadro di cui le molteplici consuetudini

locali rappresentano le gradazioni, le tonalità e l'ultimo sviluppo.

Anche oggi si conserva fra campagnoli e mercanti di bestiame l'uso di

stringersi a vicenda la mano per conchiudere i contratti; cosicchè il

momento della perfezione risiede non già nella manifestazione verbale

della volontà, ma sibbene nella stretta di mano[659]. Questo accordo

di buona fede, essendo senza alcun valore di fronte alla legge, non

può essere originato dalla legge stessa; tanto è vero che se ne trova

traccia fino al secolo decimoterzo anche nei documenti medioevali[660],

che ne specificano la natura giuridica e lo chiamano col nome tecnico

di _mercato_.[661] E si può risalire ben più innanzi se si osserva

che la frase comune, che, appunto perchè comune è certamente antica,

dell'uso trecentesco «_impalmare la fede_» corrisponde perfettamente,

sia nella forma esterna che nel contenuto giuridico, alla formula

«_manu fidem facere, fidem facere_ e _manum facere_», che si trova

nei documenti del più remoto medioevo[662]. E, quindi, finchè non

sia dimostrato che fra l'una e l'altra si è avuta una soluzione di

continuità, durante la quale è stato in vigore un sistema diverso,

si deve ritenere che il modo di dire volgare sia divenuto comune in

quanto continuava un uso antichissimo dovunque diffuso. E se questo è,

siccome tale formula è sicuramente romana[663] ed è dalle fonti romane

che è passata nei documenti medioevali[664], si può constatare che

questo sistema si trova in perfetto accordo con il rigido formalismo

dell'antico diritto romano, il quale non dette mai all'istrumento

scritto altro valore che probatorio[665]; e si può concludere che anche

questo formalismo resiste alla pressione dell'ultimo diritto romano,

insieme ed al pari di tutti quegli istituti del diritto teodosiano che

si mantennero in Italia malgrado e dopo la legislazione giustinianea;

e che potè trovare favorevoli condizioni di ambiente nel formalismo

dei diritti germanici e, specialmente del diritto salico, ma che

preesistette ad essi e, quindi, non potè esserne originato.

Il che, in conclusione, significa che anche in questo campo si trovano

elementi che vivono in Italia ininterrottamente sino dal tempo di Roma

repubblicana.

Il mercato vicinale ha per scopo il sostentamento della città: esso

le fornisce i mezzi necessarii alla sua esistenza e che da sè stessa

non si può procurare perchè prevalentemente costituita da edifici e da

abitazioni; e li fornisce soprattutto alle classi meno elevate della

popolazione prive di _curtes_ e di terre da cui poterli ricavare. Esso

vive, perciò, della vita della città, si attenua col suo decadere,

progredisce e si trasforma col suo progredire. Intimamente legato ad

essa, ne è elemento sussidiario importante. Non unico però. Quindi

le norme giuridiche originate da questo scambio costituiscono solo

una parte del sistema giuridico proprio della città e si aggiungono a

quelle che già si sono rilevate: ma non completano il quadro; e, per di

più, per determinare l'importanza e la quantità di questa parte occorre

prima ricercare o determinare gli altri elementi che hanno formato la

costituzione e il diritto delle nostre città.

§ 9. — I Langobardi quando, assodata la conquista, si fissarono

stabilmente nel nostro paese, trovarono nelle città e nei castelli, che

erano luoghi forti e muniti, degli ottimi strumenti di dominio contro

i vinti e di difesa contro le incursioni esterne e vi si insediarono di

preferenza curando assiduamente la guardia[666] e la manutenzione delle

mura[667].

La città ed il castello erano contraddistinti appunto dalla presenza

della cinta murata: Rotari, impadronitosi di alcune città della

Liguria, per punirle della resistenza oppostagli, le ridusse a semplici

_vici_ abbattendone le mura: «_muros_ earum usque ad fundamentum

_destruens_, _vicos_ has _civitates_ nominari praecepit»[668].

Ma la città si distingueva anche dal castello: il capitolo 39

dell'Editto stabilisce che quando un reato è stato commesso entro la

città, la pena ordinaria e consueta sia aggravata di una multa speciale

a vantaggio del fisco. Si aggiunge, cioè, alla figura normale di ogni

reato, un nuovo reato che consiste nell'ingiuria alla terra il cui

mantenimento in buono e pacifico stato, la cui _pace_, per usare il

termine tecnico, il re impone in modo particolare — _iniuria terrae_

—; e si fa della città — solo della città, chè del _castrum_ non si fa

parola — un terreno giuridicamente protetto in modo speciale[669].

Questa zona di particolare natura giuridica ha nelle mura dei confini

rigidamente ed immutabilmente fissati. Si ha, dunque, aperta la via a

ricercare da che cosa sia stata costituita in quest'epoca la città nel

senso giuridico della parola; a ricercare, cioè, se sia esistito e di

quale natura ed entità e in quali proporzioni un regime giuridico di

natura pubblica proprio ed esclusivo della sola città, del solo centro

murato cinto di mura; e la posizione di questo regime nell'ordinamento

politico.

Con la disposizione del capitolo 39 non si pone il primo substrato

di una particolare consistenza giuridica della città: se ne

delinea, piuttosto, il riconoscimento ufficiale, completando con un

provvedimento consono ai criteri del diritto pubblico dell'epoca e,

cioè, di natura germanica, uno stato di fatto e di diritto in molta

parte preesistente.

È tutta romana la distinzione delle città e dei castelli, in quanto

cinti di mura dai _vici_ e dai _loci_, aperti ed indifesi[670]; come è

tutta romana la disposizione che punisce severamente chi ne scavalchi

di soppiatto le mura[671]. È tolta di peso da un passo di Modestino

riportato nel Digesto e corrisponde in modo perfetto anche allo scopo

di esso, chiaramente mostrato dal titolo — _de re militari_ — in cui

è contenuto: si può e si deve considerarla come un'altra e nuova prova

che i compilatori dell'Editto ebbero conoscenza delle fonti romane non

solo attraverso a rifacimenti barbarici ma anche direttamente.

I Langobardi, i più feroci dei barbari feroci, ripugnanti ed alieni

dalle sedi fisse e dagli agglomerati numerosi, abituati a vivere

sparsi e disseminati in piccoli gruppi — _vicatim_ — furon tratti,

inconsapevolmente[672], a riconoscere ed accettare la sottile

distinzione fra _urbs_ e _castrum_, perchè la loro venuta, se spazzò

via gli ultimi avanzi dell'organizzazione burocratica romano-bizantina,

non distrusse le basi prime della struttura economica della città,

consolidata da lunghi secoli e che i due regni barbarici degli Eruli

e dei Goti e la trista dominazione bizantina, prostrandola fino

all'ultimo grado di decadenza, avevan dolorosamente preparato a

sopportare senza urti troppo violenti la loro rude signoria.

In Italia non era mai cessato l'antichissimo sistema, probabilmente

preesistente alla stessa conquista romana[673], per cui le più elevate

facoltà giuridiche erano prerogativa esclusiva di coloro che avevano

diritto alla qualifica di _urbani_, i quali in tutti i rami del vivere

civile, dalle magistrature — _magistratus urbanus_ — ai collegi e

corporazioni — _collegium urbanum, collegia urbanorum_ — alle opere

— _opereis urbanorum_ — alla cittadinanza tutta, insomma, intesa nel

senso ristretto del gruppo dei rapporti fra l'individuo e la città, di

cui è cittadino — _urbani_ — _civis urbanus_ — godevano una preminenza

assoluta ed incontestata.

Anche con la legge dell'anno 400 — e già la rovina di tutte le

istituzioni premeva — gli edifici, gli orti e le aree dei pubblici

edifici ed i luoghi pubblici situati entro la città ed il suo suburbio,

insieme ed al pari dei beni ecclesiastici, furono locati in perpetua

conduzione ai soli urbani collegiati e corporati delle singole città.

E più tardi fu solo alla plebe urbana che fu riconosciuto diritto di

partecipare alla cosa pubblica, specialmente riguardo ai beni comuni,

quando fu costretta ad aggiungere il suo contributo personale a quello

ormai insufficiente delle curie e delle corporazioni.

Nè lo perdette quella specie di collegio cittadino, in cui per lo

sbiadirsi sempre maggiore delle proprie caratteristiche individuali,

andaron fondendosi in forzata coesione le varie classi sociali dei

vinti al tempo dei Goti[674].

La città italiana nell'alto Medio Evo: Il periodo langobardo-franco · 第 10 / 24 题