La città langobarda-franca

§ 1. _Territorium._ — § 2. _Suburbium_. — § 3. _Campanea_. — § 4.

_Bona publica_ e _arimanniae_. — § 5. Il _populus_ cittadino. — §

6. I suoi elementi: _pars ecclesiae, pars publica, cives_. — § 7.

La Chiesa come istituzione cittadina. La pieve: origine, elementi

(territorio, clero, parrocchiani, decime, oblazioni, beni) e

sviluppo. Modificazione di essa e origine della parrocchia a tipo

moderno; le chiese cardinali. — § 8. Il mercato cittadino. — § 9.

Il centro urbano e la sua natura giuridica. — § 10. L'assemblatorio

cittadino. — § 11. L'assemblea regionale langobarda. — § 12. Azione

dell'uno e dell'altra nella costituzione della città. — § 13. Le

divisioni territoriali interne della città. Conclusione.

§ 1. — Ai tempi della discesa dei Langobardi, il territorio

giurisdizionalmente soggetto ad ogni città era, adunque, costituito dal

_territorium_, dal _pagus suburbanus_ e dall'_urbs_.

Bisogna ora vedere se la nuova invasione abbia portato cambiamenti e

quali.

Cominciamo dal _territorium_.

Per il primo il Muratori suppose che, pur con qualche eccezione[227],

le circoscrizioni ecclesiastiche normalmente coincidessero con quelle

civili[228] e, più tardi, le giuste osservazioni del Beretta[229],

confermate da buone ricerche particolari[230] e completate

dall'esauriente indagine del Pabst[231], ne convalidarono l'opinione

con prove così sicure, che un insistervi da parte mia sarebbe

completamente superfluo, se con il problema da essa prospettato non

fosse intimamente connessa un'altra questione, sulla quale, per la

sua importanza, da gran tempo s'affaticano gli studiosi, senza essere

riusciti fino ad ora a conclusioni soddisfacenti: la questione,

notissima, delle controversie vescovili per l'estensione del territorio

diocesano.

Gli scrittori ammettono tutti come sicuro che prima dei Langobardi

i confini ecclesiastici coincidessero perfettamente e dovunque con

quelli civili e che ai Langobardi si debba il perturbamento di cui

le controversie in parola sono la manifestazione. Qualcuno[232], più

radicale, sostiene senz'altro che i Langobardi non assegnassero ai

distretti amministrativi gli stessi confini delle diocesi: altri,

seguito dai più, ha ritenuto più probabile che i Langobardi, per

sistema, mantenessero le antiche divisioni territoriali e che le

vertenze vescovili sieno nate dal fatto che nei luoghi dove l'invasione

proruppe più cruenta e si mantenne più feroce, alcuni vescovi furono

costretti a fuggire e l'amministrazione spirituale dei loro fedeli

fu affidata ad antistiti vicini, i quali, in buona o mala fede,

ritennero alcune pievi, anche quando la primitiva sede episcopale fu

ricostituita[233].

Come si vede, causa unica ed assoluta del perturbamento — diretta o

indiretta che sia — è da tutti ritenuta l'invasione langobarda.

Non è improbabile, invece, che le cause si debbano rintracciare

in una condizione di cose preesistente rimasta immutata — salvo le

poche ed inevitabili perturbazioni inerenti ad un così brusco e rude

passaggio[234] — anche con i Langobardi.

La _lex julia municipalis_[235] ricorda solamente _municipia, coloniae,

praefecturae, fora, conciliabula, vici_ e _castella_, e queste furono

certamente le sole divisioni amministrative romane da Cesare in

poi: ma, d'altra parte, è altrettanto certo che fra le indicazioni

topografiche richieste dalla _forma censualis_[236] c'è anche quella

del pago, e i monumenti romani, che ancora possediamo, a cominciar

dalla tavola alimentaria velleiate[237], ci attestano la persistenza

del _pagus_. Il _pagus_ — è merito del Voigt l'averlo dimostrato[238]

— ente a base prevalentemente religiosa, sotto la direzione dei

_magistri pagorum_, curò anche gli interessi più strettamente locali

affidatigli dal municipio, nel largo sistema di autonomia proprio della

costituzione romana fino al terzo e quarto secolo dell'impero. Più

tardi, sparita l'autonomia, questo agglomerato di tradizioni religiose

e di bisogni comuni servì alla pubblica amministrazione come efficace

strumento per le cure dell'esazione finanziaria.

Dato l'originario carattere dell'istituzione, ne era a centro un

tempio, un luogo sacro, in cui i pagensi convenivano. Si ebbe così

una circoscrizione composta di varî territorî, qualcuno dei quali era

molto spesso incluso e sottoposto alla giurisdizione di un diverso

municipio, ma che pure potevano far capo ad un centro comune tutto

loro proprio, distinto dai municipi stessi. Il cristianesimo, divenuto

religione ufficiale dell'impero, non mancò di insediarsi anche nei

pagi, molto numerosi in Italia; ma portò un'innovazione, di cui non si

tardò a sentire le conseguenze. Il pago viveva di propria ed autonoma

vita: la pieve, per l'organizzazione sua, non poteva non dipendere

direttamente da un vescovo; il primo prescindeva da ogni capoluogo

municipale, la seconda doveva far necessariamente capo alla _civitas_.

Criterio distintivo, naturalmente fu tenuto quello della giurisdizione

ecclesiastica, e così tali pievi dipendettero dall'episcopio a cui

spettava l'ordinazione dei titolari.

La Chiesa stabilì sino dai primissimi tempi — «sicut in regulis

contineatur antiquis» — che la diocesi era costituita non dal

territorio giurisdizionale della città in cui il vescovo risiedeva

— _territorium non facere diocesim_ — ma dalle parrocchie _unicuique

ecclesiae pristina dispositione deputatae_[239]. Poteva avvenire che

la pieve fosse costituita da due o più vici di uno stesso territorio,

ed allora i parrocchiani si univano pacificamente per la nomina

dell'arciprete: tale è il noto caso della pieve di Mosciano, la cui

_plebs congregata_ comprende due centene, che compariscono insieme con

i loro centenari[240]. La cosa era ben più grave quando i territori

erano giurisdizionalmente separati: la pieve legava fortemente alla

città, cui faceva capo per l'episcopio, parte del territorio di altra

città. Di qui i lunghi ed acri conflitti.

Il Leicht[241] crede che solo all'epoca carolingia, rendendosi

frequente la costruzione di nuove chiese, _plebs, fundus_ e _vicus_

venissero regolarmente a coincidere. Si può ammettere che solo

in quest'epoca la voce _plebs_ acquisti un carattere non soltanto

religioso, come all'epoca langobarda, ma anche pubblico; come è certo

dai capitolari franchi che numerose chiese furono costruite al tempo

franco, oltre quelle, già frequenti, degli ultimi tempi langobardi.

Ed è pure da accettarsi l'idea che il sistema curtense, largamente

favorito dall'unione del potere religioso con quello civile, tendesse

fortemente a stringere la «curtis» intorno alla chiesa che ne era

considerata come il centro. Ma a queste considerazioni non si può

rigidamente legare la costituzione di nuove pievi, almeno in linea

generale; ce ne accerta l'opposto sistema con cui la legislazione

carolingia tratta le chiese battesimali rispetto alle altre (cappelle,

oratori etc.). Solo alle prime, sorte sotto il primitivo ordinamento

cristiano della quadripartizione (di cui larghe tracce si conservano,

però, anche in tempi assai tardi), spettano le decime. E le usurpazioni

del feudo tendono più spesso ad una abusiva riscossione di esse, che

non ad un frazionamento territoriale a beneficio di una chiesa non

insignita di tal diritto[242]. Il moltiplicarsi delle parrocchie rurali

si avvera massimamente quando la reazione alla simonia imposta la

parrocchia su nuove basi e si vale abilmente della _nova consuetudo_,

invalsa presso i grandi signori nel secolo decimoprimo, di frazionare i

loro dominî[243] per suddividere molte delle antiche pievi in un numero

più o meno ampio di parrocchie, il cui popolo, per antica tradizione,

oltre il nome di _plebs_, conservò anche quello di _populus_.

§ 2. — Ancor più grave, perchè del tutto trascurata dagli storici del

nostro diritto, e, pur tuttavia, di anche maggiore importanza, è la

questione del _suburbium._

Base di ogni ricerca e punto di partenza di ogni indagine mi sembra che

debba essere il progetto di divisione dell'impero fatto da Carlo Magno

nell'anno 806, e che è, del resto, anche l'unica fonte legislativa che

dia luce sull'argomento.

In questo progetto le città italiane vengono specificate così:

_civitates cum suburbanis et territoriis suis atque comitatibus que ad

ipsas pertinent_[244].

La voce _suburbium_, di evidente derivazione, proviene da quel _sub

urbe_ romano[245] che si è conservato a lungo intatto in alcune parti

d'Italia e specialmente nella regione emiliana[246]; ma, pur mantenendo

inalterato il senso generico di vicinanza alla città, riceve vario

valore e diversa significazione specifica a seconda del variare dei

tempi e dei luoghi, onde l'indagine è resa assai difficile ed è tenuta

a procedere con gran cautela ed a far conto anche dei più esigui

elementi.

Se numerosi documenti, dovendo indicare il territorio prossimo alla

città, invece di _suburbium_, usano dire _prope, extra, iuxta, foris,

ad civitatem_ o _ad muros civitatis_ o adoperano qualche altro termine

consimile, ve ne sono altri molto notevoli, per quanto poco numerosi,

che adoperano espressioni meno generiche, le quali possono essere prese

come esponenti di uno stato di cose generale o, almeno, molto diffuso.

Primo esempio di tale uso tecnico, per ordine di tempo, è il testamento

con cui il monaco Grato di Monza dispose nell'anno 769 delle cose sue,

curando che tutte capitassero in buone mani, riferendosi specialmente

a quelle che aveva «in civitate boloniensi vel _foris circa ipsa

civitate_»[247].

Un secondo esempio ci è dato dal diploma con cui nell'815 Lodovico il

Pio conferma al monastero di S. Zenone, «constitutum _in suburbium

civitatis Verone_», le numerose elargizioni di Pipino, e fra le

altre la chiesa dei SS. martiri Fermo e Rustico con le decime e le

pertinenze, fra le quali l'«horreum _infra_ civitatem Veronam cum suis

areis _in circuitu_ (civitatis)»[248].

Anche più evidente, per questo rispetto, è la concessione di alcune

terre fatta nell'873 da Gherardo, vescovo di Lucca, a un certo

Cristiano, con l'obbligo, fra gli altri, di tre giorni di opere per

settimana, «ubique utilitas fuerit _in circ[uit]o civitatis_»[249].

E più importante ancora è un altro documento lucchese appartenente,

secondo alcuni critici, al secolo ottavo o alla prima metà del

successivo[250], secondo altri — e forse non a torto — alla seconda

metà del secolo nono[251]. È un polittico del vescovado, redatto,

molto probabilmente, nel momento burrascoso, in cui numerose liti,

destinate a sminuirne il patrimonio, rendevano necessaria una rassegna

accurata delle sue terre e delle persone che comunque ne dipendevano.

Poichè le varie possessioni, sparse su un esteso raggio di territorio,

non furono riunite in un'unica «curtis», si hanno più polittici

riguardanti ciascuno una speciale massa di beni. Quello di cui ora si

tratta concerne le terre situate nel territorio lucchese e distingue

nettamente quelle _in circuitu civitatis_ da quelle esistenti fuori.

Ed altri documenti usano lo stesso termine: sappiamo di un pascolo

comune _in circuitu Civitatis Nove_[252], della chiesa di S. Tommaso

apostolo, «que sita est in Regio civis vetere cum suo domocultila intus

et foris _in circuitu Regio_»:[253] pure di Reggio conosciamo delle

«res que sunt _in circuitu civitatis_ que vocatur Aemilia»[254] ed

abbiamo ricordo delle selve della chiesa cremonese situate _in circuitu

civitatis_[255].

E gli esempi potrebbero susseguire più numerosi, se si scendesse

ancora nel tempo: cosa che, per l'esattezza della dimostrazione, non è

necessario ora di fare[256].

Accanto a quest'espressione, ce ne è anche un'altra di minore

appariscenza e di uso meno frequente; e ciò — io credo — per aver

subito più rapidamente dell'altra mutamento di significato. Parlo

dell'avverbio _infra_. Originariamente esso indicava uno spazio fra

due punti determinati; ma, nel corso dei secoli, ha subito tali

modificazioni che la frase _infra civitatem_, per esempio — ed è

quella che a me preme esaminare — si è intesa come rispondente al

concetto: «entro la città». Non nego che, in molti casi, talvolta

anche nei documenti anteriori al secolo XI e quasi normalmente

in quelli posteriori, tale interpetrazione sia esatta; ma vi sono

documenti in cui simile significato è in opposizione diretta con la

verità dei fatti. Nella donazione che, nel 767, il re Desiderio fece

a sua figlia Angelberga di _molinas duas insimul molentes positas in

aqua quae exit de cuniculo qui decurrit_ INTRA SUPRASCRIPTA CIVITATE

BRIXIANA FORIS MUROS CIVITATIS _ante portam beatissimorum martirum

Faustini et Jovite_[257], è evidente che intra indica tutt'altro che

l'interno del recinto murato. E il famoso monastero di S. Salvatore,

sempre detto _infra civitatem_[258], è fuori delle mura; come sono

fuori delle mura un _ortellum pertinentem de veronense comitatu

situm_ INFRA CIVITATEM VERONAM _non longe a Curte Alta_, donato da

Berengario I a Ingelfredo[259] ed una casa ed alcune terre «_infra_

civitatem Pistoriensem» donate da Rasperto all'oratorio in onore dei

SS. Paolo Pietro e Anastasio da lui costruito «_intus_ Pistoriensem

civitatem»[260]. E identico significato ritroviamo in documenti

lucchesi, piacentini e bolognesi[261] per l'Italia settentrionale e

centrale; e, per il mezzogiorno, nei documenti beneventani, i quali

tutti, per indicare un luogo entro le mura, usano _in_ con l'ablativo o

_intus,_ e adoperano _infra_ per indicare un luogo fuori delle mura ma

vicino ad esse[262].

Mi sembra da escludere che _infra_ nei casi indicati accenni una

vicinanza immediata alle mura, e ciò perchè documenti sincroni e

della stessa regione in genere adoperano _prope_: PROPE _muros_, PROPE

_civitatem_, o qualche altro avverbio consimile. D'altra parte è pure

da escludere in modo assoluto il significato di una distanza molto

grande.

A spiegare perchè tale voce in alcuni casi eccezionali abbia questo

significato è da pensare all'uso che ne fa Costantino nella legge con

cui distingue i beni urbani dai rustici in base non alla destinazione,

ma all'ubicazione, comprendendo fra i primi, come ho cercato di

dimostrare nella prima parte[263], quelli che sono INTRA _civitatem:_

entro la città murata, cioè, e nell'ambito di mille passi. Si può

ritenere che ai termini ed agli istituti antegiustinianei, conservatisi

a lungo nella nostra Italia, sia da aggiungere anche questo

avverbio[264]. Così si vede pure come a produrre la grande varietà

dei nostri formularî notarili abbiano contribuito anche elementi che

risalgono a tempi non bassi dell'epoca romana. Determinare in quale

proporzione ciò sia avvenuto non è facile, perchè più tardi le tracce

del tecnicismo dell'alto medio evo, che si ricollega a tradizioni

allacciate al diritto teodosiano, furono cancellate dall'opera

livellatrice ed in parte distruggitrice del rifiorito studio del

diritto giustinianeo: sicuramente non è privo di importanza. Non è,

però, compito mio indagarlo: io debbo, invece, ricercare se il medioevo

offra altri elementi a provare l'unione giuridica del _suburbium_ alla

città.

Oltre alle fonti giuridiche possono essere di grande aiuto quelle

ecclesiastiche. L'esistenza di un pago suburbano connesso alla

città per ragioni di culto, è accertata in modo inconfutabile per

alcune regioni italiane, come Pompei[265] ed è presumibile con molto

fondamento per le altre, specialmente dopo il secolo quarto, quando

la Chiesa, divenuta organo della religione dello Stato, si adattò alle

divisioni territoriali di questo.

Molti documenti di sicura autenticità mostrano il territorio suburbano

ecclesiasticamente congiunto alla città e formante con essa un'unica

parrocchia, con perfetta continuità con la situazione a noi nota per la

precedente epoca romano-bizantina.

Il monaco Giona, originario di Susa, vissuto a lungo nel monastero di

S. Colombano e più tardi abate in quello di Enona presso Mastricht,

dove morì verso il 670, nella vita di S. Eustasio di Luxeuil[266],

narra che questo santo costruì _in suburbano Bituricensis urbis_ molti

e floridi monasteri della regola di S. Colombano, cominciando da uno

_in insula supra fluvium Milmandram_.

Un secolo dopo il pontefice Stefano III (768-772) si duole fortemente

con Ariberto, vescovo di Narbona, che la «plebs judaica» possegga terre

frammiste a quelle dei cristiani «in villis et _in suburbanis_»[267].

Il primo capitolare di Teodulfo vescovo aurelianense, dell'anno

797[268], stabilisce che i _sacerdotes qui_ IN CIRCUITU URBIS _aut_ IN

EADEM URBE _sunt, conveniant in unum_ il popolo _ad publicam missarum

celebrationem_ alla chiesa matrice episcopale: e il secondo capitolare,

di poco posteriore[269], a togliere ogni dubbio, nel ripetere la stessa

disposizione, parla di sacerdoti _urbani_ e _suburbani_.

E il concilio di Pavia dell'850[270], confortato da documenti che

ci attestano altrettanto per Roma[271], Verona[272], Pavia[273],

Ferrara[274], Parma[275], Bergamo[276], etc., conferma come regola

generale il principio che i _singuli urbium vicini et suburbani_

sieno retti _per municipalem archipresbyterum_, con netta separazione

dai parrocchiani delle singole pievi rurali: _suburbane terre que

dividuntur a plebibus_, dice un atto parmense[277].

Quanto alla estensione di questo territorio suburbano, che non deve

essere esigua, se il passo di Giona vi include l'isola del fiume

Milmandra; essa è messa ancor più in evidenza dal diploma dell'842 di

Ramperto, vescovo di Brescia, al monastero di Faustino e Giovita[278],

che include nel suburbio un vico intiero, con le sue terre. E il

vico è detto _vico suburbano episcoporum_, mostrando la generale

applicazione, almeno territorialmente, della norma amministrativa

della Chiesa romana che distingueva il patrimonio in _suburbana,

massae et coloniciae_[279]. E la vita di S. Ebrulfo, di autore anonimo

ma _perantiquo_, come si esprime il Mabillon, ne narra l'elezione ad

abate _in suburbanis Ambianensium_ nel monastero sorto nel luogo «ubi

Fulcianus et Victoricus glorioso certaverunt martyrio» e che dista da

Ambiano due leghe[280].

E a questi esempi se ne possono aggiungere altri se si ricorre

all'aiuto offerto dalla decima. Questa, come è noto, si pagava solo

alle chiese matrici[281]. Nella città essendo matrice la cattedrale,

tutti i luoghi che appaiono soggetti per la decima alla città fanno

parte del suburbio[282]. A Bergamo, per esempio, il territorio soggetto

alla decima non si limitava al solo monte su cui la città è situata, ma

si estendeva circa quattro miglia[283]. Lo stesso è a dirsi di Brescia,

posta anch'essa sopra un monte: «in montem Brixiam civitatis», dice

Luitprando[284].

Il Roberti[285], sulla traccia dello Schupfer[286], che giustamente

aveva asserito che il «mons Bergomi» era un bene comune della città,

volle dedurre di qui una regola generale e affermò che allora ogni

città edificata sopra un monte, aveva il monte stesso come bene comune.

Tale asserzione, inesatta nel fatto — numerosi documenti provano

l'esistenza di non poche proprietà private sul monte stesso — non mi

pare giustificata nemmeno come tentativo di spiegare la specificazione

possessoria usata dalle fonti, perchè il monte è considerato come

spettante alla città non perchè fosse gravato, ammettiamo pure, nella

maggior parte della sua estensione da diritti civici; ma perchè incluso

in quel suburbio che faceva parte integrante della città in ogni caso:

anche — in ipotesi — se i beni comuni ne fossero stati tutti al di

fuori.

Molto vasto era pure il suburbio di Verona[287] quale ce lo raffigura

un documento dei primissimi anni del secolo IX; e di non piccola

estensione dovevano essere quelli di Pavia, di Torino, di Ivrea, di

Vercelli, di Reggio, di Città Nuova e di Modena[288].

E non cito qui altri documenti posteriori, perchè il ricorrere

indifferentemente a documenti anteriori e posteriori al gran movimento

di concessione di terre suburbane ai vescovi, iniziato negli ultimi

anni del secolo nono, porterebbe a unire situazioni giuridicamente

assai diverse.

Non mi sembra inutile invece un'altra osservazione.

Non si deve credere che il territorio suburbano assegnato probabilmente

a tutte le città, fosse delimitato da per tutto con la stessa

unità di misura. Fra gli antichissimi usi indigeni accolti dagli

agrimensori romani[289], ci fu senza dubbio la _lega_ gallica, che

troviamo esplicitamente ricordata dagli agrimensori stessi e da

Ammiano Marcellino[290] e che constava di 1500 passi. Il _bannilega_

— giurisdizione su una lega di territorio intorno alla città[291] o

al mercato[292] — si basa senza dubbio sulla _lega_ e non sul miglio

romano ed era, conseguentemente, più ampio di cinquecento passi del

corrispondente _pagus suburbanus_ romano; quando non lo era di molto

di più, come ad Ambiano dove il «suburbium» era costituito da due

leghe[293].

Considerando che in Francia, sino da antichissimi tempi, questo

territorio apparteneva alle città entro gli stessi confini[294] e che

in Italia oltre che a Bergamo e a Verona, anche a Lodi e nelle altre

città italiane dell'antica Gallia[295] il territorio suburbano appare

di un'estensione maggiore che altrove, inclino a concludere che, dove

non si hanno speciali condizioni topografiche, ci si trovi dinanzi ad

un'antichissima divisione territoriale rimasta inalterata nel passare

dei secoli e dei popoli[296].

Vediamo ora in quale rapporto questo suburbio si trova colla città e da

quale regime giuridico fu governato: vedremo più tardi — dopo studiate

le condizioni interne della città in questo periodo — le modificazioni

apportatevi dall'azione reciproca della città e del suburbio.

Il passo del sinodo romano _in causa Formosi pape_ distingue nel

patrimonio ecclesiastico tre elementi: i _suburbana_, le _massae_ e le

_coloniciae_[297]. Se questa originariamente fu una pura distinzione

topografica, non credo che tale si mantenesse più tardi. E di fatto,

per quale ragione si dovrebbe credere che nel suburbio, che conosciamo

assai esteso, non esistessero terre in rapporto massaritico o colonico

con la Chiesa? Forse perchè la città era tutta contornata da beni

comuni? No certo: il fatto stesso dell'esistenza di beni suburbani

di proprietà di una chiesa esclude la possibilità che fossero tutti

beni comuni. O forse perchè entro il suburbio non si potevano avere

massari o coloni? Nemmeno: nessuna legge, che io mi sappia, contiene

simile disposizione, la quale, del resto, sarebbe sempre contradetta

da numerosi documenti, che provano l'esistenza di massari e di coloni

non soltanto nel suburbio, ma anche entro le mura. D'altra parte la

espressione è così chiara che non lascia luogo a dubbi di sorta: i

suburbana son differenti dalle massae e tutt'e due dalle coloniciae.

Il diritto romano dei tempi classici, è noto, concepisce la persona

fisica nei due soli stati di libertà e di servitù. Invece il diritto

germanico — che conosce già quella categoria intermedia degli aldi,

così difficile a definire ed a cogliere nella sua vera natura, poichè

tiene del libero e del servo ad un tempo — venuto in Italia a regolare

i rapporti giuridici di persone vinte e che la residenza in terra

altrui, riducendo il rapporto di soggezione da personale in reale,

aveva anche prima menomato molto nella libertà personale, finì con

l'ammettere infiniti gradi nelle condizioni dei soggetti; onde si

venne a costituire una scala, all'ultimo gradino della quale stava il

servo, mentre il primo era costituito dal figlio di famiglia e dalla

donna[298].

Nel passo del sinodo romano, l'elemento più basso è quello colonico,

a cui da quello suburbano si scende non direttamente, ma con il

gradino intermedio del massaro. È vero che la posizione giuridica del

massaro non è eguale nè da per tutto nè in ogni tempo[299], ma però

è certo che, generalmente, era più autonoma se non libera di quella

del colono[300]. E, logicamente, i coltivatori delle terre che la

Chiesa possedeva nel suburbio, dovevano trovarsi in una condizione

giuridica anche migliore. Ma se questo è, si deve anche ammettere che

tale fenomeno non poteva esser dovuto unicamente ed esclusivamente

alla Chiesa: questa non poteva porre a base una tal distinzione

soltanto perchè certe terre erano vicine alla città, mentre altre ne

erano lontane. Ci voleva una causa più forte; e questa è da trovarsi

nella diversa condizione giuridica delle classi suburbane; diversa

condizione giuridica mantenutasi per il consolidamento di una antica

consuetudine[301], per la quale i lavoratori delle terre suburbane

erano costretti a prestazioni meno onerose, per numero e per quantità,

di quelle a cui erano obbligati i massari e, più dei massari, i coloni.

Perchè, bisogna aggiungere, non è la Chiesa di Roma soltanto che usa

questo sistema: tutte le altre tengono lo stesso procedimento. Un

esempio ne abbiamo da quella di Lucca, che distingue le terre possedute

nel territorio lucchese in due grandi categorie, a seconda che sieno

poste o no _in circuitu civitatis._

Infatti tanto nelle une come nelle altre la popolazione è divisa nelle

due categorie dei _redditales_ e degli angariales: i primi obbligati

a prestazioni in danaro o in natura, i secondi a queste ed, inoltre,

a un certo numero di opere ogni settimana. Ma si hanno differenze

notevolissime.

Nelle terre suburbane il vescovado possiede 65 _redditales_ e 25

_angariales_, mentre nelle terre situate nel comitato la proporzione è

del tutto invertita: 50 angariales di fronte a 19 _redditales_[302].

E, di più, gli angariales in circuitu, oltre ad un numero fisso di

angarie — abitualmente tre per settimana — pagano quasi sempre metà

del vino e dell'olio; mentre gli _angariales_ delle altre terre sono

esenti da queste ultime prestazioni. E differenze sensibili si notano

anche riguardo ai _redditales_, dei quali alcuni di quelli in vicinanza

della città davano, oltre al censo abituale, anche un terzo e talvolta

perfino la metà «de omne lavoratione» o «de lavore maiore».

A escludere che si tratti di un caso eccezionale, basta la concomitanza

col documento bresciano e più ancora con quello romano.

D'altra parte si vede bene, come i _redditales_, considerati come tali,

stanno all'apice della categoria dei non liberi risiedenti su terra

altrui, e vi sono vincolati meno strettamente dei massari e, a ragione

maggiore, dei coloni. E un'altra cosa che dà da pensare è la differenza

fra persone della stessa classe a seconda della loro situazione

topografica.

Non si può credere che la prevalenza dei _redditales_ sugli

_angariales_ nel suburbio sia dovuta all'azione o all'influenza del

mercato cittadino sulle classi servili: noi ci troviamo, nel caso

del documento lucchese, davanti ad una percentuale molto forte di

_redditales_, che nulla impedisce di supporre estesa anche alle terre

possedute da altri nel suburbio cittadino: se realmente essi avessero

a poco a poco migliorato la loro condizione per i benefici influssi

del mercato cittadino e della città e, più spesso ancora, del suburbio

stesso, come sede di quello, non si arriva a capire come questi

angariali, frequentemente ricordati, sieno in peggiore condizione

degli angariali comitatini, e come e perchè i _redditales_ che

risentono il contatto cittadino si trovino più gravati di quelli che

ne sono distanti. In verità apparirebbe — non dico che sia — tutto il

contrario.

Dunque la spiegazione di tale stato giuridico deve essere cercata,

in un altro campo, quello cui ho già accennato: l'irrigidimento dei

vincoli e dei contratti rurali iniziato negli ultimi tempi romani.

Io trovo una continuazione diretta con la condizione dei lavoratori

della terra nei _mille passus_ romani, quando furono anch'essi travolti

nella gran rovina che li privò della libertà e li legò come gli altri

alla gleba, lasciando loro l'unico vantaggio di fronte agli altri

coloni, a cui la legislazione giustinianea tentò di equipararli,

di un quantitativo diverso e meno oneroso di prestazioni; e queste

continuarono inalterate nei secoli successivi, in modo che, quantunque

i lavoratori, su cui gravavano, fossero, al pari degli altri, chiamati

_redditales_ ed effettivamente rientrassero in tale classe, pure se ne

differenziarono.

Quanto poi alla coesistenza di un esiguo numero di _angariales_,

mi pare che questo fatto, oltre ad escludere ancora una volta che

tutti i dipendenti della Chiesa, solo perchè suburbani, godessero di

posizione privilegiata, escluda anche che ciò sia dovuto ad un'azione,

comunque esercitata, della parrocchia cittadina (comprendente come

sappiamo, anche il suburbio); perchè in tal caso, nè gli _angariales_

sarebbero rimasti più gravati dei loro confratelli comitatini, nè i

_redditales_, che erano anche più numerosi, si sarebbero trattenuti

dall'avvantaggiarsi di più.

Del resto il fenomeno mostrato dal polittico lucchese non è isolato:

un'altra pagina interessante per la storia della condizione dei

lavoratori della terra del suburbio può essere offerta dall'esame

comparativo di due diplomi concernenti Asti.

Nell'anno 924 un certo Oberto chiese a re Rodolfo, di cui era

_fidelis_, il castello vecchio di Asti ed alcuni _servientes infra

eamdem civitatem commanentes_, singolarmente nominati, con le mogli

ed i figli _cum massariciis illorum et omnibus rebus mobilibus

et inmobilibus_. E il re, con diploma del 5 decembre dello stesso

anno[303], gli concesse il castello con le sue pertinenze e _cum

servis et ancillis et omnibus mobilibus ad eosdem iuste et legaliter

pertinentibus_.

Basta un'occhiata per accorgersi di un fatto abbastanza strano in un

diploma: la _dispositio_ non corrisponde esattamente alla _narratio_:

in questa si domandano dei _servientes_ con le loro massaricie ed i

loro beni mobili ed immobili: in quella si concedono degli immobili con

i servi e le ancelle che li lavorano e con i beni mobili — i soli beni

mobili — che ad essi appartengono legalmente: con tutta probabilità si

accenna al peculio.[304]

Ho detto che questa dissonanza è un fatto abbastanza strano (e chiunque

conosca un po' le norme delle cancellerie regie ed imperiali, lo sa);

ma esso diviene ancor più strano per il ripetersi di questa stessa

discrepanza in un altro diploma regio, di poco posteriore a questo,

che concerne le stesse precise cose di cui si tratta in questo[305]. È

un diploma del 23 luglio 938 con il quale Ugo e Lotario confermarono

al vescovo Brunengo questi stessi beni pervenuti al vescovado nel

frattempo: sembra per una donazione _mortis causa_. Nella _narratio_

si parla di _massaritia sex cum servis et ancillis ea rettinentibus_:

nella _dispositio_ si usa la formula consueta in tutte le _concessioni:

casis massaritiis ac famulis utriusque sexus_.

Il contrasto è meno stridente che nel diploma del 924, ma non meno

evidente perchè la parola _rettinentibus_ — qualunque significato abbia

il verbo _retinere_ — indica pur sempre qualche cosa di diverso da

quello che si sarebbe desunto se il diploma avesse detto che quei servi

e quelle ancelle _pertinebant_ alle massaricie donate. La correlazione

fra i due diplomi impedisce di pensare ad un errore qualunque da parte

della cancelleria regia e quindi si deve ricercare per altre vie una

spiegazione dell'incognita.

Si può osservare — rifacendo la via a ritroso attraverso ai due

diplomi — che la _narratio_ del secondo parte dalla _dispositio_

del primo e che la _dispositio_ del secondo segna l'ultimo punto

della trasformazione della condizione di questi lavoratori. Essi da

prima appaiono in tale stato che se non possono esser detti veri e

propri _servi_, ci si avvicinano tanto da essere qualificati come

_servientes_: eppure, per un altro lato — quello di esser considerati

come soggetti di un diritto su una terra — se ne allontanano così

profondamente, che il cancelliere di re Rodolfo, non sapendo come

meglio conciliare questi due elementi così profondamente antitetici

e per i quali il diritto del tempo non offriva alcun riscontro, li

qualifica come veri e propri servi concedendo loro il diritto del

peculio. Ugo e Lotario ne peggiorano ancor più la condizione perchè non

fanno nemmeno accenno al loro peculio.

Non mi pare si possa negare che il punto di partenza, quale ci è

fornito dal diploma del 924, è dato dalla condizione ibrida, che ha

del servo e del non servo; fatta di vincoli personali e di diritti

d'indole reale che sembrerebbero inconcepibili con i primi. Come è nata

e come si è formata tale condizione? Per rispondere a questa domanda il

miglior mezzo è, forse, il cominciare col determinare il luogo in cui

essa appare.

Questi lavoratori si trovavano nel suburbio della città di Asti. Ciò

mi sembra dimostrato dall'espressione _infra_ _civitatem_ usata dal

diploma di re Rodolfo: espressione che non può indicare _entro la

città_ perchè per indicare il castello vecchio (che si sa di sicuro

essere stato situato dentro le mura della città) lo stesso diploma

dice _in civitate A_. L'avverbio _infra_ ha conservato anche qui il suo

antichissimo significato e ci offre modo, se non m'inganno, di spiegare

come si sia potuto avere fra le varie classi sociali anche quella di

questi _servientes_.

Discendenti da antichi lavoratori di terre suburbane, pubbliche fino

dal tempo romano, o divenute tali in seguito: essi, al sopravvenire dei

Langobardi, furono considerati come più vicini ai _servi_ che ad ogni

altra classe, ma, essendo addetti alla lavorazione della terra, come

tutti i lavoratori della terra in genere, ebbero continuate anche in

seguito le condizioni antecedenti. Furono, così, chiamati servientes

invece che servi ed ebbero riconosciuti consuetudinariamente dei

diritti che i veri e propri servi non avevano. Solo quando l'autorità

pubblica, nel donarli, si trovò costretta a determinare la loro

situazione giuridica, essi rientrarono nel quadro delle classi di

lavoratori, quale si concepiva, secondo le leggi, nel secolo IX. e

nel X.: e non fu certo a loro vantaggio. Fino ad allora essi avevano

continuato a mantenersi, salvo, forse, delle deviazioni che oggi

più non si possono determinare, ma che non furono certamente molto

sensibili, in uno stadio che solo la speciale condizione giuridica del

suburbio al tempo romano aveva potuto contribuire in modo decisivo a

far nascere.

A questo modo si può avere un'idea, certo molto approssimativa ma non

trascurabile, delle modificazioni che la venuta dei Langobardi portò

nel territorio suburbano. Il quale — non va dimenticato — fu soggetto

più che ogni altro a perturbazioni, perchè, sia per ragioni strategiche

che sociali e politiche, le guerre si risolvevano nella conquista

delle città, intorno alle quali veniva necessariamente a decidersi la

maggior parte delle battaglie. L'invasione, infatti, diviene conquista,

quando, prese le città, i Langobardi ne occupano il territorio e vi si

insediano stabilmente.

E perciò io credo che intorno alla massima parte delle città italiane

continuasse l'antico suburbio romano e su di esso prevalessero le

antiche consuetudini rimaste quasi completamente inalterate.

§ 3. — Però l'atto di Carlo Magno non parla soltanto di terre

suburbane: _civitates_, dice, _cum suburbanis et_ TERRITORIIS SUIS.

Questi _territoria_ non erano quelli dipendenti giurisdizionalmente

dalla città: proseguendo, il documento aggiunge _et cum comitatibus

que ad ipsas pertinent_. Come tali _territoria_ non s'identificano con

le terre suburbane, distintamente ricordate, così non si confondono

con i singoli comitati. Non resta che pensare ai beni comuni, la cui

continuazione ininterrotta dall'epoca romana fino al basso medio

evo, negata contro il Savigny dal Bethmann Hollweg e dal Roberti,

ammessa invece dal Tamassia[306] e vittoriosamente dimostrata dallo

Schupfer[307] è stata ormai riconosciuta dalla opinione comune[308].

Questi beni, posti alla dipendenza del duca o del gastaldo insieme con

i beni pubblici — _publicum_ — a cui l'autorità suprema li avvicinava

con l'equipararli amministrativamente all'organismo della _curtis

regia_, soddisfacevano con i diritti d'uso alle necessità dei cittadini

e si distinguevano da quelli più propriamente pubblici, perchè, a

differenza di questi, gli utenti ne potevano godere senza l'obbligo di

pagarne il canone corrispondente.

Anzi, esaminando più attentamente il noto reclamo dei provinciali

istriani contro le usurpazioni del duca franco Giovanni[309], non mi

sembra azzardato il pensare che, più che di diritti di uso, si tratti

di un vero e proprio diritto di condominio dei cittadini sulle terre

del comune[310]: NOSTRAS _silvas, unde nostri parentes herbatico

et glandatico tollebant_, dicono essi, _terras_ NOSTRAS, NOSTRAS

_runcoras_, NOSTRA _prada_, NOSTRA _pascua_. E non è a dirsi che si

potesse ingenerare confusione per il fatto che queste, come le altre

terre pubbliche, si trovavano sotto la dipendenza del duca. Il duca

riconosce esplicitamente di aver compiuto gli atti che gli si imputano,

ma dichiara di averlo fatto in buona fede ritenendoli beni pubblici.

«Istas silvas et pascua quae vos dicitis — ecco le sue parole — ego

credidi quod ex parte d. imperatoris _in publico_ esse deberent».

Anche ammesso e non concesso che non si trattasse che di diritti

di uso, questi sono tali da incidere così profondamente l'elemento

dominico da annientarne quasi il lato dispositivo.

Ma poi, se non m'inganno, la teoria dello Schupfer è sopratutto basata

sulla terminologia dei documenti: _comunalia, compascua publica,

campora comunalia, res comunes, comunes, comunanciae, vicanalia_, etc:

tutte queste espressioni che richiamano alla mente — è innegabile —

l'idea di una compartecipazione.

Ma non sono le sole.

Alcuni nostri documenti, che concernono importantissime città

langobarde, a incominciare dalla capitale del regno fino a quella

Brescia in cui densi si stabilirono i nobili langobardi[311], ne usano

anche un'altra.

Il placito pavese del 14 marzo 914[312], ricorda un _hortum suburbium

huius Ticinensis, non multo longe a basilica S. Theodori sive et braida

una in_ CAMPANIA _huius Ticinensis_. E la stessa parola, oltre che nel

diploma con cui nel 989 Ottone III concede al monastero di S. Pietro

in Ciel d'oro _omnem terram in_ CAMPANIA _papiensis urbis_[313], la

troviamo nel diploma del 1014 di Ottone conte palatino e di Pietro

vescovo al monastero del Salvatore costruito _foris in_ CAMPANEA

_ticinensis civitatis_[314].

A Piacenza nel 1085 fu celebrato un «concilium generale» in CAMPANEA

_civitatis P. ubi est ecclesia S. Victorie martyris et virginis_[315].

Qualche decennio prima il vescovo di Brescia Odofredo si era obbligato

a non fare alcun «hedificium» in Monacello e nessuna proibizione e

interdizione ai bresciani «pasculandi, incidendi et capellandi» sul

Monte Degno e sul Monte Canedulo, a cui «coherent ab una parte via q.

d. mantuana, ab aliis omnibus _campania_»[316].

Il primo documento pavese, col simultaneo ricordo del _suburbium_ e

della _campanea_, esclude ogni possibilità di sinonimia tra queste

voci.

E un bel documento veronese[317] ce ne mostra l'intima natura.

Essendo potestà di Verona Grimerio Visconte piacentino e lamentandosi

che, poco tempo prima della sua podesteria, _communis campania

Veronae_ «a quampluribus esset capta et caperetur», con tal perdita

che «communis utilitas taliter diminui videbatur quod ad maximum

universitatis detrimentum spectare posset», pensò di provvedere. E,

avuto il consiglio dei suoi giudici ed assessori e dei causidici, dei

militi e dei negozianti e in special modo di tutti coloro che avevan

giurato di dargli consiglio in buona fede, pose molte persone giurate

«ad jam dictam _communem campaniam Veronae_ per suum sacramentum a

praediis privatorum hominum discernendam et separandam», e quindi, con

queste persone e con molte altre di Verona andava «circumiens eamdem

_communem campaniam Veronae_ et eam, secundum juratorum sacramenta, ab

_allodiis_, ponendo terminos, segregans».

Si tratta, evidentemente, di beni pubblici cittadini, per i quali — e

per essi soltanto — è da credere perdurasse a Verona, come a Pavia, a

Brescia e a Piacenza il termine di CAMPANEA.

Se questa _campanea_ risulta diversa dal suburbio e dal comitato e —

come si ammette da tutti — alle città rimasero in proprietà in uso

— questo per ora non ci riguarda — dei beni; possiamo pensare che

nell'atto di Carlo Magno tale parte del territorio sia indicata dai

_territoria_ tenuti distinti dai _suburbanis_ e dai _comitatibus_.

Ma, in quest'atto, di fronte al vincolo più tenue, per il quale il

comitato _pertinet_ alle singole città, se ne ha uno più intimo per

cui e le terre suburbane ed i _territoria_ sono ambedue dichiarati

proprî delle città — _civitates cum suburbanis et territoriis_

SUIS. — Ora se si pensa che le terre suburbane non appartenevano

affatto, nella loro totalità e nemmeno nella maggior parte, alle

città, in proprietà privata, o ad altro titolo simile, sia pure sotto

l'amministrazione ducale o gastaldale; nè vi avevan su, se non in

caso eccezionale e fortuito, diritti di uso; bisogna concludere che

la triplice distinzione del territorio di fronte alla città, porta al

riconoscimento della città — come tale e non come sede di autorità

pubblica — al grado di persona giuridica pubblica con facoltà e con

diritti distinti da quelli dell'autorità regia e con beni separati da

quelli che l'autorità pubblica aveva nell'ambito della circoscrizione

territoriale della città. Il documento è chiaro: son proprie delle

città — _suae_ — terre di cui i privati non hanno nè proprietà nè

uso di natura privata e che non si confondono con le proprietà del

publicum, per riguardo al diritto pubblico.

Esaminiamo più da vicino questi due punti: mancanza di diritto di

proprietà o di uso e distinzione dai beni del _publicum_.

Poichè l'atto di Carlo M. chiama proprie delle città — _suae_ — le

terre suburbane, di cui la proprietà spettava a chiese o a privati, ed

a queste terre equipara senza differenza alcuna le terre appartenenti

alle città stesse: esaminando a fondo il documento bresciano, veniamo

a concludere che fra le terre, sulle quali il vescovo riconosceva dei

diritti ai cittadini, e la _campanea_ circostante c'era sicuramente una

differenza. Ammesso che la parola _campanea_ a Verona indica beni della

città, — e non c'è nessuna ragione che induca a credere che a Pavia,

Brescia, Piacenza etc. avesse significato differente — ne consegue

che fra i beni pubblici delle città esistevano distinzioni di vario

genere, per il diverso titolo di proprietà, per il diverso uso a cui

erano destinate. Nei beni pubblici esaminati dallo Schupfer l'elemento

predominante è l'uso comune e lo prova — come ho detto — il complesso

dei termini usati per indicarli[318]. Ma nei casi da me raccolti

questo concetto dell'uso comune non è indicato nè punto nè poco: eppure

resulta che la _campanea_ apparteneva alla città e non al _publicum_.

Infatti nè a Pavia e in un placito, nè a Brescia, in un atto di tanta

importanza, si sarebbe mancato di farne risaltare il carattere, se

si fosse veramente trattato di terre demaniali, mentre il genitivo

possessivo — _huius Ticinensis_ — le dichiara della città.

§ 4. — Ma oltre a queste terre, nella costituzione langobarda, ve

ne sono altre che appaiono collegate a determinati centri abitati,

fra i quali anche le città, e che occorre quindi esaminare: le terre

arimanniche.

Il Muratori[319] sostenne per il primo, con il suo meraviglioso

intuito storico, che si trattava di beni concessi dal fisco; e con

lui, più tardi, si sono schierati il Roth[320], il Leicht[321] e il

Checchini[322]. Nessuno di questi scrittori, però, ha considerato a

fondo quella che mi pare la legge fondamentale in rapporto ai beni

arimannici e l'unica che veramente sia di applicazione generale.

Tale legge è la nota costituzione emanata da Federigo I nella famosa

dieta di Roncaglia del 1158 e passata poi nel libro delle consuetudini

feudali. Con essa, volendo rivendicare i diritti dell'impero, Federigo

I determinò la serie delle così dette regalie.

E cominciò proprio colle arimannie. _Regalia autem sunt: ARIMANNIAE,

viae publicae, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia,

portus, ripatica, vectigalia, quae vulgo dicuntur monetae_ etc.

Poichè è certo che, anche a quel tempo, esistevano terre spettanti al

_publicum_ e invece la legge fridericiana, se si eccettua la parola

_arimanniae_, non ne parlerebbe mai[323], è evidente, data l'importanza

dell'argomento, che con questa parola s'indicarono proprio i beni di

pertinenza dell'impero[324].

Con questa conclusione non si accorda nè l'opinione del Leicht[325], al

quale, tuttavia, spetta il merito di aver lumeggiata la riconnessione

dell'arimannia alle terre pubbliche, nè quella del Checchini[326]: il

primo ritiene che l'arimannia sia non la proprietà dell'arimanno, bensì

il diritto che egli gode su terre prative e boschive, originariamente

concesse dal pubblico al gruppo di cui egli fa parte. E pure il

Checchini parla solo di originaria appartenenza delle arimannie ai beni

del fisco.

In conclusione, se non m'inganno, l'uno e l'altro affermano che questi

beni, prima di proprietà del fisco, sono stati da questo ceduti

a determinate persone e queste vi hanno conseguito un diritto di

proprietà, che può esser limitato da restrizioni così gravi da giungere

fino al divieto di alienazione, ma che non cessa, per questo, di essere

un vero e proprio diritto di proprietà.

A me invece pare che qui si abbia la concessione non di un diritto di

proprietà, quale s'intende nella coscienza giuridica del tempo; ma

di un semplice diritto di possesso ispirato proprio a quei concetti

barbarici della gewere, i quali, se non giungono, forse, allo sviluppo

creduto dallo Schupfer, non me ne sembrano, in verità, così lontani

come il Leicht prima ed il Checchini poi hanno sostenuto: possesso,

in opposizione al quale Federigo I aveva rivendicata l'alta proprietà

pubblica, in quanto egli si considerava come continuatore dell'idea

imperiale in cui si impersonava il _populus romanus_, supremo detentore

degli attributi della sovranità.

Io credo che l'istituzione dell'arimannia sia una delle manifestazioni

più rilevanti, se non unica, dello Stato germanico, la quale non abbia

quasi affatto subito influenza da elementi estranei e che — appunto per

questo — ci possa offrire una riprova delle energie circostanti che la

rinchiusero in limitatissima cosa.

Il Leicht[327] ha trovato alcuni punti di analogia fra l'arimannia e

le terre limitanee romane: altrettanti se ne trovano, secondo me, con

le terre pubbliche delle città, le quali compiono funzione analoga così

negli ultimi tempi dell'impero romano, come anche in seguito, durante i

tempi goti e bizantini.

Certo alcune di queste terre — il Leicht ha ragione — dallo Stato

romano, appunto perchè le destinava a barbari, furono dotate di quegli

speciali privilegi che potevano renderle più conformi ai barbari che

Roma assoldava per costituire la massima parte delle sue milizie. Ma

è ormai noto come fra grandi civiltà decadenti e nuove civiltà tuttora

nel sorgere sieno molti e notevoli punti di contatto, senza per questo

che ne derivi la conseguenza che le prime abbiano agito sulle seconde.

E qui, mi pare, siamo proprio nel caso.

Il Checchini è sostenitore assoluto dell'influenza bizantina

sull'arimannia langobarda, la quale, secondo lui, riproduce esattamente

l'organizzazione dei fondi militari di confine[328].

Non posso — ora — fermarmi a lungo su questa questione, incidentale

per la mia ricerca, e debbo quindi tralasciare di occuparmi così del

problema che riguarda lo stato personale degli arimanni — gli arimanni

eran liberi, ma la loro libertà non credo punto fosse quella dei veri

e proprî _exercitales_ — come dell'esame del modo con cui istituti

bizantini avrebbero potuto influire sulla costituzione di gruppi

arimannici già in azione nei primi anni successivi all'interregno, non

che di tutte le altre questioni relative. Ma non posso fare a meno —

non foss'altro per giustificare la mia affermazione così recisamente

opposta — di esaminare un po' attentamente i punti di identità che il

Checchini ha voluto trovare fra l'arimannia e gli istituti militari

bizantini.

Egli dice che molti documenti riferentesi all'arimannia riproducono

esattamente l'importante prescrizione imperiale per cui i «fundi

limitanei» erano «ab omni munere vacui» e così (son le testuali

parole del Checchini)[329] «il diploma di Carlo il Grosso alla

chiesa di Arezzo, — a. 882 — prescrive: «...... in omnibus liberis

et erimannis prefatae S. Aretinae Ecclesiae filiis.... _iubemus ut

ab eis nec donaria aut redibitiones neque pignorationes vel iniustae

districtiones exigantur_», ed un altro diploma di Enrico IV: «nullus

dux, archiepiscopus ecc..... in eorum domos albergare _theloneum, vel

aliquam publicam functionem dare eos_ (arimannos) _cogat_».

«Siamo così in grado di trovare (diciamolo tra parentesi), la ragione

dell'errore in cui sono caduti molti autori, che, avendo constatata

quest'immunità dell'arimannia da qualsiasi onere fiscale, l'hanno presa

per una terra allodiale».

I documenti — in verità — suonano in modo un po' diverso da quello con

cui il Checchini li ha citati.

Il primo è il famoso diploma immunitario alla chiesa aretina che il

Muratori[330] credette generale per tutte le chiese d'Italia.

L'imperatore, avendo conosciuto come i suoi ministri «contempto

timore Dei et abiecta a predecessoribus (nostris) interdicta, per

plebes et ecclesias seu ecclesiastica praedia et domos placita

teneant, districtiones in liberos, massarios super ecclesiasticas

res residentes, et servos et aldiones faciant tributa; ab eis

exigant census et donaria, angarias etiam et opera[s; et] non solum

ab eis sed ab omnibus liberis eri[man]nis et ecclesiae filiis»,

vuole assolutamente con la sua imperiale autorità «omnes has

superstitiones et importunas violentias funditus abolendas» e a

questo scopo stabilisce (statuentes) che «in sancta aretina ecclesia

nullus comes, nullusque judex vel quelibet iuditiariae potestatis

persona tam in plebibus quamque et in monasteriis, titulis aliisque

ecclesiis vel domibus seu urbanis vel rusticis possessionibus ad eam

pertinentibus placita tenere, massarios et colonos, liberos, aldiones

vel servos quosque residentes super res ad predictam sanctam ecclesiam

pertinentes quolibet modo distringere, pignorare, angariare, census

et redibitiones et donaria aliqua exigere quoquomodo presumat; sed

liberos, massarios, quos legalis coactio exigit querere ad placitum,

per patronum seu a[dvoc]atum ad placita ducan[tur] ut legal[is

diffi]nitio legalem contentionis finem impo[nat]; ac etiam in omnibus

liberis et erim[a]nnis praef. s. aretinae ecclesiae filiis et eiusdem

diocesi commanentibus massariis et colonis observari omnimodis iubemus;

videlicet ut ab eis nec donaria aut redibitiones neque pignora neque

iniustae districtiones exigantur, sed unusquisque cum legalis censura

exigit a patrono suo ad placitum deducatur, ne pignorationis occasio

aditum rapine depredatoribus in aliquo prestet»[331].

Come si vede — ed è ben noto — l'imperatore per evitare i soprusi, che

i suoi ministri commettevano nell'esercizio della giustizia, proibisce

loro l'introito nel territorio diocesano reso immunitario, stabilendo

che gli abitanti ne siano presentati al placito da apposito avvocato.

Gli _erimanni_ — chiunque si voglia indicare con questo nome — non

sono trattati diversamente da tutti gli altri abitanti della diocesi

aretina, qualunque ne sia la condizione, dal servo al libero; perchè

unico e solo scopo dell'imperatore è di sottrarli tutti alle arbitrarie

vessazioni dei ministri regi: non si tratta affatto di imposte: ma

di esenzione da obblighi giurisdizionali, e quindi, da arbitri e da

soprusi.

Il diploma di Enrico IV è anche più refrattario all'interpetrazione del

Checchini.

L'imperatore, per intercessione di Adalbergo vescovo di Amburgo,

concede «cunctis hominibus de vico Viglevani et Serpi atque Pedulae et

Viginti Columnae, cunctis filiis filiabusque eorum nec non et hominibus

eorum omnibus _ut ab arimannia exeant_, et nullus dux, archiepiscopus,

episcopus, marchio, comes, vicecomes, gastaldio, sculdasius nullaque

regni persona in eorum domos albergare, theloneum vel aliquam publicam

functionem dare eos cogat, nec eos nec eorum posteritatem placitum

custodire compellet ultra nostrum placitum»[332].

Tutta la concessione deriva dal primo inciso — non riportato dal

Checchini — «ut ab arimannia exeant».

E l'altro documento, citato in nota dal Checchini, e che è l'atto di

pace del 1114 fra la contessa Matilde ed il vescovo di Parma Bernardo;

fra le altre clausole, ha la promessa del vescovo che agli «_arimannis

de Monticulo nullos alios_ USUS _vel_ FACTIONES _deinceps requisierit,

nisi quos eius antecessores_ SOLUMMODO IN PACE _et non in guerra ex

illis habuerant_»[333].

«Ergo — io non saprei come dir meglio del Muratori — arimanni

tempore etiam pacis ad quaedam obsequia, servitia et factiones

obligabantur»[334].

Tutti i documenti dal Checchini stesso citati, non che suffragarne

l'opinione, ne provano precisamente l'opposto, e rendono quindi

superfluo il ricordo del _districtu et integro servitio quod de jure

debebant_ all'imperatore i due arimanni ceduti nel 1159 da Federigo

I alla chiesa di S. Alessandro di Bergamo[335] e dell'_omni debito,

districtione et notione atque placitu_ cui erano costretti quei _liberi

homines qui vulgo herimanni dicuntur_ i quali, insieme col castello

di Romagnano, Ottone I donò al monastero di S. Zenone di Verona[336];

e di tutti gli altri documenti — e sono molti — da cui appare in

modo irrefutabile come gli arimanni fossero soggetti a tributi e a

prestazioni[337].

E non è soltanto in questo che la voluta analogia fra «fundi limitanei»

ed arimannie non esiste.

Il Checchini, per dimostrare che comune agli uni e alle altre era anche

il divieto di alienazione, cita il diploma di Enrico III agli arimanni

di Sacco con cui l'imperatore stabilisce che «_non liceat ipsam

erimanniam suam vendere aut archiepiscopo, aut patriarche aut duci, aut

marchioni, comiti, vicecomiti nec aliquibus ex potentioribus_».

Ma è evidente invece che l'imperatore permette loro la più ampia

facoltà di vendita e di cessione, fatta unica e sola eccezione delle

persone più potenti degli arimanni stessi, le quali — i livelli delle

chiese ne danno una prova evidente — avrebbero avuto di mira e di

resultato lo scompaginamento di un insieme di forze e di individui,

che l'imperatore voleva invece, seguendo un sistema tradizionale,

tenere unito. Anche nei giuramenti di fedeltà e di sottomissione è

abituale l'eccezione di guerreggiare contro l'imperatore o contro

il papa ed altre determinate persone. Si dovrebbe sostenere che il

giuramento di fedeltà non esiste? Nè il procedimento è diverso: sono

le manifestazioni sociologiche, diciamo così, che confermano, con

l'eccezionalità di qualche disposizione, la generalità di una norma o

di un istituto.

Nei «fundi limitanei» esiste un vero e proprio divieto di alienazione;

mentre qui si ha in diritto una facoltà di alienare la quale può essere

completa, come nelle arimannie friulane[338], o limitata come nel

caso su citato; ma in ogni modo esiste sempre senz'altra limitazione

che quella che il concessionario debba subentrare negli obblighi a

cui sottostava il concedente, in quanto titolare di una terra, su cui

incombevano speciali oneri.

E appare anche un'altra differenza fondamentale fra l'istituto

bizantino e quello langobardo. Nel primo la proprietà della terra

passava dallo Stato al soldato ed ai suoi successori: nel secondo no;

il _publicum_ conserva sempre un diritto eminente di proprietà che

non si manifesta solo in caso di inadempienza degli obblighi e per

la risoluzione di una condizione; è un diritto che si affievolisce

coll'andar del tempo e sotto l'azione di numerosi elementi ed, in

alcuni casi, si trasforma, ma non si estingue. Nei primi anni il

_publicum_ esercita il suo diritto di distribuzione delle terre comuni

concesse in precaria ad un determinato gruppo, come nel noto caso

della _fiurvaida_ pisana, mentre più tardi di questo esercizio di

autorità non si ha menzione. Ma il diritto eminente dello Stato permane

e lo si vede apparire nella imposizione fridericiana riguardo alle

_arimanniae_, nella quale si comprendono tutte le terre sulle quali lo

Stato vantava diritti non annullati da concessioni speciali.

E in tal modo si viene ad un altro punto più interessante ancora; la

determinazione del patrimonio dell'arimanno.

Secondo il Leicht, l'arimanno possederebbe, come tale, una terra

speciale, che sarebbe appunto l'arimannia, oltre il suo allodio:

l'arimannia, secondo quest'autore, sarebbe solo la terra pascolativa,

almeno originariamente. Io credo, invece, che arimannia non sia

soltanto questa ma sia la terra, la _sors_, concessa ad ogni singolo

arimanno, insieme col diritto sul compascuo e sulle prestazioni, di

cui queste due terre dovevano rispondere, per mezzo della persona a cui

erano state concesse.

In tal modo si rende spiegabile la frase del diploma imperiale

agli arimanni, con la quale si concede a questi _hereditatem et res

communes_. Nè può far meraviglia il fatto che la terra sia chiamata

hereditas: con tal nome sappiamo esser stata indicata non soltanto la

terra allodiale ma anche quella colonica, la quale — ed è questo un

punto di contatto con l'arimannia — senza staccarsi dal patrimonio

del «dominus», è suscettibile di cessione, di alienazione e di

donazione[339] anche fuori dell'ambito del _mithio_, entro il quale i

coloni fiscalini hanno facoltà anche più ampie[340]. Senza contare che

ripugna al concetto della costituzione di un gruppo arimannico l'idea

della mancanza di una terra propria di ciascuno, perchè è proprio

questo il campo nel quale il sistema della _sors_ e della terra comune

ad essa assegnata si può e si deve manifestare. Il Leicht[341] ha

combattuto giustamente, seguito dal Checchini, l'opinione dell'Andrich

che gli arimanni nei piccoli castelli fossero i soli comunisti

ed aggiunge che però è innegabile che al gruppo vicinale stesso,

come ente, gli imperatori ed i loro succedanei sovente investono

l'arimannia, la quale viene così ad immedesimarsi col comune: così a

Mantova, a Cremona. Ed è vero. Io aggiungerò che, dall'insieme dei

documenti, risulta la prevalenza dell'elemento cittadino-romano su

quello arimannico-germanico.

Nel diploma di Enrico II del 1014[342], si parla esclusivamente di

arimanni, mentre in quello di Enrico III del 1055[343] si parla di

tutti i cittadini di Mantova, dei quali gli arimanni, in virtù del

diploma del 1014, erano potuti entrare a far parte. Infatti con

quest'ultimo diploma l'imperatore prende sotto la sua protezione tutti

gli arimanni — _cunctos arimannos_ — che abitano — _habitantes_ — nella

città di Mantova, nel comitato di essa ed in alcuni vici espressamente

nominati — _in civitate Mantue, sive in Castro qui d. Portus sive

in vicoras q. n. S. Georgio, Formicosa, Cepada, seu et in comitatu

mantuano_ con tutte le loro cose e cioè _cum omni eorum hereditate,

paterno vel materno jure, proprietate, communaliis sive omnibus rebus

que ab eorum parentibus possessa fuerunt et eorum adquisita sive

adquirenda_.

Invece dal diploma di Enrico III del 1055 appare che l'imperatore,

volendo estirpare le «superstitiosas exactiones et importunas

violentias» di cui gli arimanni mantovani erano vittime, stabilisce ed

impone che «nulla magna parvaque persona _predictos cives, videlicet

ermannos in Mantua civitate habitantes_ (ossia quegli arimanni che

erano entrati ad abitare come cittadini in Mantova) de suis personis,

sive de illorum servis et ancillis vel de liberis hominibus in eorum

residentibus terra, vel DE EREMANNIA _et_ COMMUNIBUS REBUS AD PREDICTAM

CIVITATEM PERTINENTIBUS ex utraque parte flumine mincii sitis, sive

de beneficiis, libellariis, precariis, seu eciam de omnibus eorum

rebus mobilibus et immobilibus iuste conquisitis et iuste conquerendis

inquietare, molestare, disvestire, sine legali judicio presumat». Ora

si potrebbe ricordare che a Lucca era avvenuto altrettanto parecchi

secoli prima: nel 786[344] gli arimanni erano entrati a far parte dei

cives ricordati fino dal 722[345]. Ma quello che a me preme rilevare

è la differenza che corre fra i due passi concernenti la terra

arimannica: nella prima abbiamo l'_hereditas_ distinta ma unita con

le terre comuni dei singoli gruppi arimannici; nel secondo l'una e le

altre, sotto la comprensiva dizione di _eremania_, sono nettamente

separate dai beni comuni pertinenti alla città. E su quest'ultimo

diploma si modellano quelli successivi del 1090, del 1133 e del 1159 di

Matilde[346], di Lotario II[347] e di Federigo Barbarossa[348].

A qualunque distanza fossero le arimannie dalle mura cittadine,

costituivano sempre un'organizzazione distinta da quella della città,

la cui configurazione territoriale rimane individuata anche per questo

lato.

Nè si potrebbe obbiettare che si può avere una confusione quando,

invece di terre lasciate in proprietà alle città, si tratta — ed è il

caso più frequente — di terre così dette comuni delle quali alle città

è concesso solo l'uso mentre la proprietà rimane al re.

Prescindendo dal caso del _Palatium_ o _Curtis regia_ che non si

distingueva dalle altre _curtes_, — lascio da parte la questione, per

me irrilevante, della distinzione fra fisco e patrimonio privato del

re, che il Sohm afferma già delineata mentre è negata dall'Hartmann

— non si distingueva, dico, se non per un più rapido formarsi del

diritto che scultoriamente fu detto dal Solmi[349] curtense; delle

altre terre regie bisogna fare una bipartizione. V'erano terre, prati,

selve, laghi etc. sulle quali dal re potevano venir concessi diritti e

facoltà di uso, dietro il correspettivo di un canone o magari senza.

E queste erano terre non specificatamente addette ad una comunità di

persone. E c'erano poi altre terre sulle quali, in quanto e perchè

facevano parte di un determinato gruppo politico, i componenti di esso

avevano speciali diritti. Le une e le altre terre si trovavano sotto il

dominio eminente del «publicum»; ma nel primo caso predominava assoluto

l'elemento patrimoniale; nel secondo questo era quasi tutto, per non

dire addirittura tutto, assorbito dall'elemento pubblico. Conseguenza

non improbabile del modo con cui sull'esempio dei re goti, i re

langobardi si considerarono come successori del fisco bizantino[350].

E la differenza si manifestava anche nel diverso modo di agire della

potestà pubblica sugli uni e sugli altri: nel primo caso il diritto

d'uso scaturiva immediatamente dalla concessione regia; nel secondo

indirettamente; perchè il re, se non commetteva un arbitrio che può,

magari, giungere fino alla spogliazione, possibile senza dubbio,

ma, per la sua stessa natura, eccezionale, non poteva ammetterlo

al godimento dei diritti di uso se non costringendo il gruppo, che

non avesse voluto accogliere il nuovo venuto di buona volontà, ad

accettarlo col vigore del suo _preceptum_[351].

Ma nel primo caso il re, sieno beni suoi o dello Stato, può disporne

come vuole; nel secondo riconosce la consistenza del gruppo dei vicini.

Nel caso nostro della città.

Ed è ormai tempo di avviarsi a ricercare la natura di questa

consistenza.

§ 5. — Una prima osservazione si impone.

Dal momento che i Langobardi rispettarono le antiche divisioni

territoriali, è certo che esse dovettero avere un'importanza effettiva,

perchè non è possibile ammettere che ai barbari, pochi e selvaggi,

convenissero le divisioni territoriali di un popolo evoluto fino alla

decadenza e, per quanto decimato dalle carestie, dalle pestilenze e

dalle guerre[352], infinitamente più numeroso; mentre è pure giocoforza

convenire che ai langobardi ariani, tali divisioni non poterono esser

date dalla chiesa cattolica.

Prima che il Solmi negasse la continuazione medioevale delle vecchie

corporazioni romano-bizantine, si era sostenuto unanimemente che

queste servissero ai dominatori come strumento di estorsione. Dopo di

lui nessuno si è occupato di colmare la lacuna che veniva lasciata

scoperta, quantunque — se non m'inganno — non si possano del tutto

accogliere i risultati negativi a cui egli è pervenuto.

Si hanno tracce sicure di prestazioni _quas homines exinde in publico

habuerunt consuetudinem faciendum_[353]: Pipino[354] parla del

rifacimento delle mura, delle porte, delle strade, dei ponti e degli

edifici pubblici, come di _antiqua consuetudo_ e Carlo Magno[355]

ricorda _mansionaticos, paraveredos et operas_; tutti dimostrano

la continuazione ininterrotta dal tempo romano di tutti questi

aggravi[356] e compiono il quadro datoci dalla famosa _pensio_ dei

saponai di Piacenza[357], dal taglio e trasporto delle legna dei

cittadini di Benevento[358], dalle prestazioni dei Veronesi per il

rifacimento delle mura[359], da quelle dei Cremonesi per l'uso delle

acque[360] e anche da quella dei Lucchesi[361] e dei Pisani[362] per

il palazzo imperiale. E che più? Chi non conosce — anche a voler

tralasciare gli aggravi del triplice placito annuale[363] — il

famigerato passo di Paolo Diacono che parla di _populi adgravati?_

Il Tamassia[364], nella sua recensione al libro del Solmi sulle

associazioni precomunali, osservando come il documento piacentino del

744 sia una conferma regia di una più antica concessione di privilegi,

per la quale da Liutprando è confermata al vescovo di Piacenza

_pensionem illam de sapone h. e. libr. XXX. quae palatii nostri in

civitate Plac. inferebantur et ab ipso patruo nostro ad pauperes

lavandum concessa sunt_, crede probabile che la chiesa piacentina

ottenesse dal re langobardo la continuazione di un antichissimo diritto

a suo favore e gravante gli esercenti dell'industria del sapone.

Egli ritiene così che non si possa disconoscere un certo vincolo

di dipendenza fra gli operai e la Chiesa, la quale, con i suoi

organismi associativi, nei secoli V e VI servì di rifugio allo

spirito corporatizio romano, strangolato dalle istituzioni coatte

dell'ultimo diritto imperiale; ed in quelli successivi, pur senza

implicare necessariamente l'esistenza di un _corpus_, ebbe non scarsa

importanza[365]. Effettivamente, il Tamassia ha messo felicemente

in rilievo — il Solmi stesso lo ha riconosciuto[366] — l'influsso

esercitato, in questo rapporto, dalla Chiesa. Ed io credo che la

Chiesa abbia esercitato nell'epoca langobarda un'azione di eccezionale

importanza e ne tratterò più innanzi; ma non mi pare che ciò sia

avvenuto nel modo indicato dal Tamassia e dal Solmi[367].

Per provare l'asserto da essi voluto, sarebbe stato necessario

dimostrare l'esistenza di un vincolo, intercedente fra il vescovo e

gli artigiani cittadini, nei rapporti della vita pubblica delle città.

Invece il documento veronese[368] e quello senese[369] dal Solmi

citati mostrano, è vero, una certa organizzazione artigiana, se non

industriale; ma essa nasce, si esplica e si circoscrive nel complesso

dei beni di proprietà del vescovado: onde non ha nulla di diverso

dall'organizzazione interna di ogni _curtis_ regia, ecclesiastica,

o privata, e, sia che il centro ne sia dentro o fuori le mura,

costituisce sempre un organismo fuori della vita cittadina.

E lo stesso è a dirsi dei monasteri in questo periodo normalmente

in dipendenza se non in potestà diretta del re[370]. Non aveva

certo alcun contatto con l'artigianato cittadino quel _laboratorio_

del monastero femminile di San Michele in Firenze, in cui per il

convento di Nonantola ogni anno si confezionavano le famose _quinque

bone stamineae_; e lavoravano dodici ancelle, mandate dal convento

stesso insieme con la materia prima necessaria per le tele e le

vesti dei monaci[371]; come non aveva nulla di comune con la città

l'altro monastero femminile, anch'esso fiorentino, di Sant'Andrea,

che pure doveva essere un centro di produzione non disprezzabile,

se era obbligato all'annuo tributo di un vestito di lana di capra

_in parte palatii persolvendum_[372]. Abbazie e monasteri, anche nei

rari casi in cui non erano favoriti da quelle concessioni immunitarie

che avevano come conseguenza precipua di isolarli da ogni contatto

esterno, non ricorrevano _ad magistros et manuales_ estranei che in

caso di necessità assoluta ed anche allora solo per costruire _a petre

et calcina_ gli edifici _ubi sunt omnes officine sicut abbatia habere

debet_[373].

Facendo capo a quanto ho detto sulla trasformazione subita dalle

città negli ultimi tempi dell'impero, accentuata nell'epoca gotica ed

aggravata ancor più in quella bizantina, io ritengo che i Langobardi

abbiano considerato ogni centro abitato, sia urbano che rustico,

solidalmente responsabile degli aggravi e delle imposte. Poichè è

certo che se le corporazioni sparirono, d'altra parte le imposte, sia

pur modificate, rimasero; mi pare che tale spiegazione sia, se non

accettabile, ammissibile: tanto più che consente anche di arrivare ad

un'interpetrazione del passo di Paolo Diacono, la quale oso sperare non

sia la più campata in aria delle moltissime tirate fuori fin qui.

Il Leicht[374] ritiene che _populi_ si possa riferire con

verosimiglianza alle popolazioni rustiche dei grandi possessi romani

prima soggetti alle _tertiae_. Ed è vero: ma _populus_ non indicò

solo questa popolazione; indicò anche gli altri gruppi vicinali che si

raccoglievano nel _vicus_ e nell'_urbs_. Ogni _locus_, ogni _vicus_ —

ce lo dice Rotari[375] — aveva il suo territorio e così quelli vicini

alla città venivano a chiuderla tutto intorno in un ambito, che si può

seguire attraverso le divisioni ecclesiastiche, e che era costituito

dal centro murato e da una certa estensione di territorio di cui la

città era dotata al pari di ogni vico: non come sede di un _judex_.

La parola _populus_ nel diritto romano classico indicava abitualmente

l'insieme degli abitanti in una _civitas_[376], così che la provincia

si poteva dire divisa in città o _populi_; ma più tardi, forse per

l'azione della Chiesa[377], anche le circoscrizioni minori furono

chiamate col nome di _populi_[378], aprendo e facilitando la via al

sistema goto-bizantino, che, staccando le classi militari e le più

elevate dalla rimanente popolazione, chiamò _populus_ quest'ultima in

tutti i suoi agglomerati, fossero essi urbani o rustici[379].

A risolvere il famoso passo di Paolo Diacono, a mio modo di vedere,

si possono addurre tre elementi sicuri: la coincidenza delle

circoscrizioni civili con quelle ecclesiastiche, l'esistenza di varie

prestazioni e la ripugnanza incoercibile dei Langobardi a pagare

imposte e contribuzioni.

Considerando che i Langobardi erano pochi, ariani e barbari, la

coincidenza — ripeto — non può essere spiegata, come alcuni autori

inclinano a credere, con la supposizione che per un certo tempo tali

divisioni territoriali sieno state usate solo dalla Chiesa e che i

Langobardi l'abbiano riprese da essa. È molto più verosimile che i

Langobardi le abbiano conservate perchè tale conservazione apparve

loro di utilità immediata e indiscutibile: tanto è vero che, dove tale

utilità generica fu sorpassata da una necessità impellente, non si

peritarono di procedere a nuove e diverse divisioni[380].

Esaminando le varie prestazioni, di cui si ha notizia per l'epoca

langobarda, si vede che di una — la _tertia pars frugum_, alla quale

furono soggetti i romani verso i conquistatori — nessun testo ci dice

in modo preciso come veniva corrisposta; delle altre i documenti e le

leggi franche (che ricordandole sino dal 782 come _antiqua consuetudo_

ne provano sicuramente l'antichità) ce le mostrano come gravanti

collettivamente su nuclei vicinali determinati per pievi[381]. E poichè

accanto alla pieve rurale coesiste e predomina la pieve urbana; nè la

ragione consiglia nè i documenti permettono di credere che tali nuclei

sieno solamente rurali[382]. Di più dalle più antiche leggi barbariche

che si conoscano, si vede concepita ed attuata una responsabilità

collettiva che colpisce un insieme di individui determinato soltanto

territorialmente con i confini entro i quali abita e vive il gruppo

vicinale[383]: responsabilità e determinazione che corrisponde

perfettamente ai documenti langobardi che possediamo[384].

Finalmente dal momento che i Langobardi non contribuirono certamente

(almeno nei primi tempi: vedremo in seguito perchè questo stato di

diritto fu più tardi mutato) alle gravezze ed alle imposte, queste

colpirono soltanto ed esclusivamente i romani.

Premesso questo e tenuto presente il sistema di responsabilità

collettiva, al quale erano state condotte le singole circoscrizioni

territoriali dalla decadenza romana e più ancora da quella

goto-bizantina, mi sembra sintomatica, ma non strana, la disposizione

imperiale che, proprio a proposito dell'hospitalitas, abbandona i

classici concetti romani, che basano la persona giuridica sull'elemento

personale, e riconosce non irrilevanti facoltà giuridiche in un amorfo

complesso di individui determinati unicamente in base all'elemento

ibrido dell'abitazione senza alcuna considerazione dell'elemento

e dello stato delle persone[385]. Tale pervertimento non può esser

dovuto che all'irrefrenabile dilagare di una decadenza che i consueti

mezzi giuridici non eran capaci nè di contenere nè di regolare e che

preparava favorevole terreno alle successive istituzioni barbariche.

A questa stregua il passo in cui Paolo Diacono dice che _populi tamen

adgravati per Langobardos hospites partiuntur_ mi pare suscettibile

di questa spiegazione. I singoli _populi_, ossia le singole città

con le terre cittadine ed il suburbio[386], al pari ed insieme con i

singoli _vici_ e _loci_ con il loro respettivo territorio, prima furono

obbligati collettivamente e solidalmente al tributo della _tertia pars

frugum_[387]; e più tardi, quando, dopo l'interregno, la conquista

prese un assetto definitivo, furono divisi fra i Langobardi a seconda

ed in proporzione della necessità e dei bisogni: necessità e bisogni

che si conguagliavano alle esigenze della difesa[388], al numero

dei componenti i singoli gruppi, ai loro desideri[389] e alle loro

tendenze[390].

Questi _populi, adgravati_ dai duchi che si vollero rifare della parte

di patrimonio ceduta al re, furono senza dubbio soggetti al rifacimento

delle mura, delle porte, delle strade, dei ponti, degli edifici

pubblici, delle cloache e, nelle città fluviali, anche dei porti; e,

dove fu possibile, come a Cremona, a Piacenza, a Benevento e altrove,

anche ad altri aggravi speciali e furono divisi, secondo l'opportunità

e la convenienza dei vincitori, fra i vari duchi e fra i diversi

aggregati di _fare_, che, sotto la loro guida, si distribuirono nel

paese conquistato, dividendosene le terre.

E come nelle continue e terribili devastazioni, ormai da gran tempo

imperversanti, la terra abbondava, mentre i grandi possessi dei nobili

romani uccisi al tempo di Clefi soddisfacevano, o quasi, le richieste

dei maggiori langobardi; le terre che pur rientravano nei singoli

_populi_ ma dagli scarsi abitanti non erano utilizzate, furono divise

fra gli altri Langobardi[391], mentre agli indigeni fu lasciata,

oltre la proprietà privata di ciascuno, un'altra terra di uso comune,

necessaria ed indispensabile quanto l'altra. E in alcuni luoghi, in

cui la terra abbondava ancor più, ne fu lasciata alle città anche

dell'altra su cui i cittadini non esercitavano un diritto di uso nè

come tali, nè come facenti parte di un qualche consorzio di diritto

privato con terre a comune; era una terra che a nessuno di essi

spettava in proprietà, ma che dallo stato langobardo era riconosciuta

spettante alla città stessa, in quanto forniva a questa i sassi, le

pietre, il legname e le altre cose necessarie per il rifacimento delle

mura, dei ponti, e per le altre speciali imposizioni, cui la città

doveva sopperire.

Del resto, si accetti o no questa mia interpretazione, confido non

si possa negare che al tempo langobardo la città si differenziava

territorialmente dalla _judiciaria_ di cui è a capo.

§ 6. — Bisogna ora vedere se e quanto è rimasto dell'antico concetto

romano della _civitas_, per passare poi all'esame degli elementi

principali che lo costituiscono.

Cominciamo dal primo punto.

L'atto di fondazione del famoso monastero di Senatore in Pavia, del

novembre del 714, è stato steso da Felice _subdiaconus et notarius

sancte ticinensis ecclesie_, e sottoscritto da Todo _notarius regie

potestatis_ e da Aufrit _notarius regius_[392].

In un altro documento pavese[393], di poco posteriore, — è del 729 — si

legge:

«Quam donationis seu confirmationis nostre paginam Magno _notarius

sancte ticinensis ecclesie_ ex iussu Benedicti venerabilis _subdiaconi

et exceptoris ticinensis_ scribendo rogavimus et subter confirmantibus

testibusque obtulimus roborandum.

Ego qui supra Magnus _notarius sancte ticinensis ecclesie_ scriptor

huius cartule donationis post tradita complevi et dedi».

È evidente che Felice e Magno erano notari della chiesa pavese, ma non

_exceptores ticinenses_ e tanto meno notari _regie potestatis_: e che

Benedetto era ad un tempo suddiacono e _exceptor_; come era suddiacono

e _exceptor civitatis_ il suo confratello piacentino Vitale che in un

documento dell'anno 721[394] si qualifica _Vitalis v. v. subdiaconus

exceptor civitatis Placentinae_.

C'erano, dunque, notai del re, notai della chiesa e notai della

città[395]. L'esistenza dei primi due non fa meraviglia; ma riguardo

agli ultimi non si può non osservare che la forza della _civitas_

non deve essere stata tenue se riuscì a tenersi distinta dal potere

pubblico anche nella città in cui esso aveva posto la sua sede

principale; e che ciò è tanto più notevole in quanto, sparite, con

la dominazione langobarda, le curie, le corporazioni e le maggiori

autorità romano-bizantine, erano venuti a mancare i cardini sui quali

avrebbe potuto poggiare più agevolmente per mantenersi.

Riservando ogni congettura a quando sieno stati raccolti tutti i dati,

che ho potuto rinvenire, prendiamo atto della tripartizione che si vede

delineata e proseguiamo.

Un altro bellissimo documento che, per la sua importanza, merita di

esser segnalato in prima linea, è una _notitia_ veronese dell'837

riferentesi a fatti avvenuti nell'818[396], sulla quale, ormai quasi

del tutto trascurata dopo l'Hegel[397], richiamò or non è molto,

l'attenzione il Leicht[398] e si è servito anche il Mayer[399]. È una

«notitia» _qualem pedaturam murorum veronensis civitatis pars domus

episcopii sancti Zenonis praeteritis temporibus facere solita fuerit_.

Al tempo della puerizia di Pipino, verso gli ultimi del 700, essendo

frequenti le irruzioni degli Ungari, Carlo M. pensò di riparare le più

importanti città di confine e fra queste Verona, per la massima parte

distrutta e «muros, turres, fossasque per urbis girum fecit adiectisque

palis fixis a solo usque munivit». Ma allora _de faciendis muris et

fossis_ sorse una contesa _inter cives, et urbis judices, ac partem S.

Zenonis_; perchè mentre i giudici volevano che l'episcopio contribuisse

per la terza parte; la Chiesa (compresi in essa quattro monasteri, di

cui tre regi e due xenodochi, pure regi) «quod ad comparationem tanti

populi exigua esset», _volebat non tertiam sed quartam sicut antiquitus

fuerat, dare_. E non si veniva a capo di nulla perchè da una parte il

vescovo non voleva cedere e dall'altra la «pars publica» non poteva

provare quello che sosteneva, sia perchè era passato molto tempo da

che la città non era stata munita, sia perchè al tempo dei Langobardi

«nihil indigebat, _publico studio munita_: si quid modicum ruebat,

statim a vicario civitatis restituebatur». Finalmente si ricorse al

giudizio di Dio, che riuscì favorevole al vescovo e pose termine ad

ogni questione. Tanto che quando nell'837 l'imperatore Lotario mandò

a Verona i suoi due messi Mario, conte di Berg, e Erimberto, vescovo

di Lodi, al vescovado ed ai suoi soci fu affidato il rifacimento della

quarta parte delle mura della città presso la porta nuova e dei muri

del castello. E «opus illud perfecit».

Sull'attendibilità e l'autenticità di questo documento nessuno ha

sollevato dubbi: l'Hegel e il Mayer se ne servono per provare che le

mura e le costruzioni difensive romane continuarono ad esistere anche

nell'epoca langobarda; il Leicht per mettere in rilievo il saldo

vincolo dal quale appaiono uniti i cives accanto al rappresentante

del pubblico potere: e solo si deve tener presente che non è un vero

e proprio atto pubblico, ma una memoria, una _notitia_, fatta redigere

dalla chiesa veronese, qualche tempo dopo, a ricordo degli avvenimenti

occorsile e a scopo di evitare possibili contestazioni future[400].

Questo era da premettere per allontanare qualunque possibile obiezione

da un documento che offre la prima prova sicura del mantenersi in

Italia di una parte importantissima di sistemi di diritto pubblico

prettamente romani.

Non si può dubitare che, ancora nel secolo ottavo, la ragione

per cui la «pars pubblica» veronese si riconosceva obbligata a

contribuire alla terza parte dell'opera, si debba trovare nell'antica

disposizione di Arcadio e Onorio[401], passata integralmente nel

Codice Giustiniano[402], che assegnava alla riparazione delle mura ed

al mantenimento delle terme la _tertiam partem de redditibus fundorum

iuris reipublicae_; e può nascere questione soltanto nel determinare

con esattezza a quale delle varie raccolte, in cui essa è stata

inclusa, sia da attribuire. Io credo che non si debba pensare nè al

Codice Teodosiano nè a quello Giustinianeo, ma sibbene al Breviario

Alariciano: e ciò perchè l'_Interpretatio_ visigotica trasforma la

legge in maniera che si attaglia in modo perfetto alle condizioni

dell'_Emilia_ e della _Tuscia_ — le due grandi regioni in cui era

divisa l'Italia al tempo dei Franchi — quali ci sono mostrate dal

documento di Verona e dalle fonti legislative, mentre non si potrebbe

dire altrettanto del rimanente della penisola.

Nel Breviario Alariciano la disposizione, di cui ci stiamo occupando

suona così: _Quotiens aedificia vetustate consumpta necesse fuerit

reparari, ad ipsam reparationem tertiam partem de proprio fiscus

impendat_. Si è omessa ogni menzione della _subustio thermarum_ e si

è sostituita l'espressione «fundi iuris reipublicae», che poteva dar

luogo ad incertezze (per determinare se si fosse trattato di fondi del

fisco o della città), con il termine _fiscus_, di indubbio significato.

E la _notitia_ veronese mostra chiaramente la partecipazione del fisco

regio al riattamento delle mura, mentre un capitolare sicuramente

italico parla di piazze e di cloache restaurate a totale carico

dell'erario pubblico e di ponti e di «reliquis similibus operibus»

mantenute dallo Stato in cooperazione con gli abitanti e con le

singole chiese senza mai far parola di terme[403]. Invece nella

parte inferiore dell'Italia centrale la _Summa Perusina_[404] ricorda

ancora le terme e solo ha una leggiera variante nell'indicazione dei

redditi pubblici: _moenia publica et therma de tertia parte reditibus

publicis reparetur_; e nell'Italia meridionale, attraverso alla

concessione fatta nel 774 dal duca Arechi di Benevento al monastero di

S. Sofia[405], si vede limpidamente come, per tradizione o per testi

giuridici, si sia mantenuto il sistema romano-bizantino delle terme

e del loro riscaldamento per opera del fisco e dei cittadini. E se si

mantenne nelle regioni langobarde, a più forte ragione è da pensare che

si conservasse nella parte d'Italia rimasta più a lungo bizantina.

Un solo testo, generalmente attribuito all'Italia, fa eccezione: la c.

d. _Legge Romana Udinese_.

Questa legge mostra evidentemente di avere calcato in questo punto,

come in molti altri, il Breviario Alariciano ma svisandolo e,

conseguentemente, allontanandosi del tutto dalla massima romana e

dalle applicazioni che, in modo non da per tutto uniforme, ma sempre

inspirato ad identico concetto, essa ebbe in Italia. In questa, come

abbiamo visto, si considerano due termini: le mura della città e

le terme. Di quest'ultime il Breviario non parla, mentre estende la

comprensione dell'altro termine a tutti gli edifici pubblici, con lo

scopo evidente di imporre in un numero maggiore di casi l'obbligo della

prestazione ai cittadini ed alla chiesa vescovile. Ora la legge c.

d. romana udinese con la sua seconda interpr. alla legge I del libro

XVI dice: _Si aliquis judex antiqua publici habitacionem in civitatem

renovare voluerit, tercia parte cum adiutore fisci ipsum aedificium

renovet_. Non solo non si parla più delle mura; ma, pure a voler passar

sopra — conoscendo lo spropositato latino del compilatore — alla

differenza fra una _reparatio_ necessaria ed una _renovatio_ voluta

dall'«judex», anche il centro della disposizione è spostato perchè si

parla di un'_habitacio_ che riguarda unicamente l'«judex», al quale, se

vorrà ripararla, verrà concessa la partecipazione del terzo della spesa

da parte del fisco.

Per questo punto almeno la c. d. Legge rom. udin. non ha certamente

avuto applicazione in Italia. Non voglio dire che se ne possa

senz'altro dedurre che perdano ogni vigore le numerose argomentazioni

fatte per sostenerne l'italianità, dalle magistrali memorie dello

Schupfer alle geniali supposizioni del Gaudenzi; ma sta il fatto che su

una questione determinata con precisione e per la quale si hanno come

termine di paragone documenti e testi sicuramente italiani, la legge

romana udinese si è trovata in contrasto aperto.

Dal documento veronese, dunque, si vede come alla riparazione ed al

mantenimento delle opere pubbliche concorressero insieme, ed oltre ai

_cives_, la Chiesa e lo Stato.

Di questo fatto si hanno anche altre conferme.

La partecipazione della Chiesa è provata da un Capitolare italico,

del quale Lodovico il Pio, riportandolo nel suo Capitolare dell'817,

ci attesta la larga applicazione in Italia[406]. In esso si conferma

l'_antiquam et justam consuetudinem_ per la quale gli ecclesiastici

erano obbligati alla costruzione dei ponti e di altre simili opere

insieme _cum reliquo populo_ e si stabilisce che il rappresentante

della pubblica autorità non deve chiamarli direttamente al lavoro —

_per alium exactorem ecclesiastici homines non compellantur_ — ma deve

rivolgersi al rettore della chiesa — _rector ecclesiae interpelletur_ —

e questi risponde dell'esecuzione del lavoro.

L'esempio di Verona calza a capello anche a questo proposito: insieme

col vescovado si vedono formare la quota della Chiesa varî monasteri e

due xenodochi.

E poichè si parla di _antiqua consuetudo_ è più che probabile che le

cose non procedessero con sistema diverso al tempo dei Langobardi, i

quali, presumibilmente, lo ricevettero dai Goti attraverso alla breve

dominazione bizantina.

È al tempo dei Goti che la Chiesa cattolica comincia a staccarsi

dallo Stato, per divenire la Chiesa di una sola parte — e della parte

vinta — della popolazione; ed è allora che si può concepirla gravata

di una parte dell'onere del rifacimento dei pubblici edifici. Il

Codice Giustinianeo non ha accolto alcuna delle numerose costituzioni

imperiali, che da Costantino in poi, avevano costituito alla Chiesa

una condizione privilegiata in fatto di imposte e di esazioni ed

ha equiparato in tutto e per tutto gli ecclesiastici ai laici,

immobilizzandoli, al pari di questi, nelle singole circoscrizioni

e sottomettendoli a quegli oneri che, prima _sordida munera_, son

qualificati da lui come nobili e necessari; ma per quanto potesse

colpirne i membri, non credo che la legislazione bizantina, che

tanto si valeva della Chiesa da affidarle funzioni pubbliche molto

importanti, sia potuta giungere a concepire il _corpus_ della Chiesa

nel suo complesso come un congruo e possibile soggetto di esazione

tributaria. A questo, secondo me, arrivarono senza sforzo i Goti che

erano barbari ed ariani; distinti, cioè, per razza e per culto dai

vinti, fra i quali non poteva essere difficile scorgere e colpire

quella che formava la parte più importante della loro vita.

Nè le cose dovettero passare altrimenti sotto i Langobardi: soltanto

la collettività cittadina non avendo raggiunta sotto di loro quella

consistenza della quale vigorosi sintomi economici non appaiono

che alla fine del secolo ottavo ed ai primi del successivo, nè la

Chiesa essendo ancora pervenuta all'importanza politica e sociale,

riconosciutale da Carlo Magno; l'attività del rappresentante della

pubblica autorità risaltava per modo da offuscare la partecipazione

d'opere e di spesa alla quale, sotto la sua direzione ed il suo

comando, i cittadini e la Chiesa dovevano sobbarcarsi[407].

Per quel che concerne la partecipazione dello Stato alle opere

pubbliche, le tracce forniteci dal documento veronese vengono

illuminate, completate e prospettate nelle loro proporzioni nel quadro

delle istituzioni cittadine del tempo, da un capitolare franco che,

col carattere generale, proprio delle disposizioni legislative, affida

che il caso di Verona è da considerarsi non come isolato e particolare

ad una sola città, ma come un episodio corrispondente al sistema degli

ordinamenti pubblici che reggevano le città italiane conquistate dai

Franchi: sistema proprio e caratteristico dell'Italia e tutto affatto

distinto da quello di ogni altra regione.

Il Capitolare tratta «de plateis vel cloacis curandis _unius cuiusque

civitatis de regno Italiae_ ut singulis annis curentur» e stabilisce

che ciò sia fatto a cura e carico totale dello Stato — _non volumus

quod exinde pandum aliquis ad partem palatii nostri persolvat_[408].

Ora — si badi bene — una cura vigile delle cloache e delle piazze

cittadine, di per sè stessa poco consona all'organizzazione statuale

barbarica, non si può assolutamente concepire staccata da quel sistema

delle angarie che, se ebbe una consistenza giuridica speciale nel

sistema feudale, ebbe una applicazione non meno estesa nel precedente

sistema barbarico. Perchè dei bisogni locali fossero soddisfatti dallo

Stato senza un contributo specifico, destinato ad un particolare scopo,

degli individui che ne erano avvantaggiati, ci voleva un paese nel

quale fosse viva e forte la concezione dello Stato come un ente saldo

ed omogeneo personificante l'insieme di tutti i cittadini. E questo

paese, anche se la legge non lo dichiarasse in modo esplicito, non

poteva esser che l'Italia. E la cosa è resa ancor più notevole dal

fatto che tale tradizione appare non nei primi tempi della conquista

langobarda, ciò che avrebbe potuto non recar meraviglia, ma quando essa

è sostituita da quella franca. Dal confronto del documento veronese

con il capitolare ora ricordato appare indiscutibile la partecipazione

diretta, a spese proprie, dello Stato ad opere di pubblica utilità

e necessità; partecipazione non sporadica e saltuaria, ma generale

e sistematica, che i re franchi non avrebbero, non saprei dire se

piuttosto subita o accolta, se una speciale condizione di cose non ve

li avesse costretti. Nessun altro capitolare, infatti, parla mai di

simile contribuzione da parte dello Stato.

E anche questo elemento ebbe la sua importanza per la costituzione

delle nostre città. L'autorità pubblica, che con il rapido e

progressivo decadere del potere centrale, si avviava al sistema

feudale; costretta a supplire con mezzi propri alle necessità della

difesa, rese sempre più impellenti dalle invasioni ognor più frequenti

e minacciose, fu tratta fatalmente ad affidare tale onere (che le

tristi condizioni della sua finanza e la debolezza dei suoi organi

non le permettevano di sostenere) alle energie locali. Ma queste,

giuridicamente non obbligate affatto o solo in parte, non vi si

sobbarcarono che verso congrue concessioni che diminuirono sempre più

la forza del governo centrale e dei suoi rappresentanti sulle città

e le avviarono vigorosamente, attraverso al governo, notoriamente

mite, dei vescovi, alla completa autonomia. I _cives_, infatti, erano

anch'essi obbligati a contribuire, come abbiamo veduto a Verona, per

una certa parte, e questo conferma anche per un altro lato l'ipotesi

accennata or ora che, per rendere loro possibile di soddisfare a tali

oneri fossero rilasciati alle città alcuni beni, anche quando, sotto

il gastaldo, dipendevano direttamente dal re. La discordia ben nota,

fra i duchi ed i gastaldi, fomentata dalle guerre intestine e dalle

dissensioni fra il partito nazionalista e quello romanizzante, non fu

nè la sola nè la principale causa per la quale, istigati e sorretti

dal duca desideroso di abbattere la concorrente autorità del gastaldo

— specialmente quando l'uno e l'altro coesistevano nella stessa città —

i cittadini diminuirono sempre più la facoltà del gastaldo e del re sui

beni pubblici.

E da questo stato di cose derivò anche un'altra conseguenza. Quando

l'elemento cittadino riprese vita e vigore, non si accontentò di un

diritto di uso su quei beni, ma ne pretese la piena proprietà perchè ed

in quanto considerò l'uso fino ad allora fattone non come un diritto

in sè stesso finito, ma come la manifestazione esterna di un vero

e proprio diritto di proprietà, capace di escludere ogni ingerenza

dell'autorità pubblica.

Non è soltanto a Verona che si vede l'insieme dei cittadini ben

distinto dalla Chiesa e dalla _pars publica_.

Lo stesso è a Cremona.

Cremona resistè molti anni all'invasione langobarda, finchè nel 603

Agilulfo, che ne temeva grave pericolo per la vicinanza alla capitale

mosse contro di essa, la conquistò e ne divise il territorio fra la

_curtis regia_ di Sospiro ed il ducato di Brescia[409]. E ciò per non

disturbare i potenti duchi di Bergamo e di Brescia i quali fin dal

momento dell'invasione avevano occupato gran parte del territorio di

Cremona[410]. La città in breve risorse, favorita dalla sua felice

condizione topografica; tanto che la troviamo ricordata nel famoso

patto del 730 fra Liutprando e i militi comaclensi[411].

Mentre verso la metà del secolo nono Lodovico teneva il suo placito

generale in Pavia comparvero Rothecario, Dodilo, Gudiberto _et

ceteri habitatores de civitate Cremona_ e proclamarono che il vescovo

aveva fatto loro grandi ed ingiuste violenze riguardo alle loro navi

costringendoli a pagare «ripaticum, palificturam seu pastum» (sono le

imposizioni del patto del 730) che nè loro nè i loro parenti avevan mai

pagato.

L'imperatore mandò a Cremona il suo consigliere Teodorico, al ritorno

del quale si tenne un nuovo placito; ma essendo apparso insufficiente

il materiale di prova, si rimise la decisione della controversia ad

un successivo placito che fu tenuto dallo stesso Teodorico «in domo

ecclesiae» di Cremona nell'852[412]. Vennero di nuovo i sopradetti

_habitatores cum reliquis habitatoribus de ipsa civitate_ confermando

le primitive accuse che il vescovo ingiustamente li costringeva agli

stessi obblighi dei militi comaclensi. Ad essi il vescovo, dopo aver

detto che a lui la _palifictura_ e il ripatico spettavano di diritto

«iuxta istud pactum quod Dominus b. m. Karolus inperator confirmavit»,

produsse idonei testimoni i quali provarono che quegli uomini che

agivano «de ipso porto» contro la chiesa, _nec ipsi nec parentes sui

naves habuerunt nisi tempore Pancoardi et Benedicti episcopi_ e che

fino ad allora avevano portato il sale da Comacchio comuniter con i

militi comaclensi e _comuniter ripaticum et palificturam dabant_ PARTI

REGIE _et_ ECCLESIE CREMONENSI; e che anche dopo che negli ultimi

trent'anni cominciarono a commerciare con navi proprie da Comacchio,

davano il ripatico e la palifittura. E la deposizione di questi

testimoni fu così completa e convincente che Teodorico, dopo aver

sentito dal gastaldo e dall'avvocato della regia corte di Sospiro che

la corte stessa non aveva da accampare alcun diritto, giudicò che «ipsi

homines ripaticum vel palificturam de suis navibus iuxta ipsum pactum

de antea dare deberent».

Da questo documento si vede come la vita cittadina cominciasse

veramente a svolgersi a Cremona nei primi anni del secolo nono e

che solo allora i cremonesi cominciarono a possedere navi proprie

ed esercitare da sè stessi il commercio e ad affacciare pretese di

indipendenza economica. Prima di allora il complesso della cittadinanza

era ben distinta dalla Chiesa e dalla parte pubblica, ma formava un

complesso incolore, incapace, a quanto pare, di possedere in proprio:

almeno se stiamo a quel che si dice delle navi.

Nè quest'affermazione è in opposizione con quanto sono venuto esponendo

rispetto alla personalità giuridica della città; perchè accadde alle

nostre città quello che era avvenuto in Roma ai _collegia tenuiorum_,

i quali furono riconosciuti come capaci di diritto, quantunque i loro

membri, singolarmente presi, non fossero soggetti di diritto, per

ragioni fiscali e di opportunità amministrativa.

Di fronte alla fiacchezza congenita dello Stato barbarico, resa più

grave dall'indebolimento proprio e caratteristico del periodo feudale;

fra due grandi forze della società: lo Stato e la Chiesa; la vittoria

doveva fatalmente arridere a quest'ultima, ricca di donazioni recenti

e sempre più numerose: forte di antiche, care e solide tradizioni

rinvigorite dallo spirito di romanità; centro non unico ma prevalente

della cultura; salda in una organizzazione temprata dalle lunghe

traversie.

Erano ecclesiastici i due _exceptores_ di Pavia e di Piacenza e così a

Verona come a Cremona aveva arriso alla Chiesa l'esito del giudizio.

E in qualche luogo essa giunse a coprire con un suo membro anche

quell'ufficio di _curator_ di così certa derivazione romana e di così

incerta determinazione nel medio evo: a Lucca in un documento del 740

troviamo _Gaudentium presbitero in christo pater curator nostro_[413].

La città italiana nell'alto Medio Evo: Il periodo langobardo-franco · 第 9 / 24 题