§ 1. _Territorium._ — § 2. _Suburbium_. — § 3. _Campanea_. — § 4.
_Bona publica_ e _arimanniae_. — § 5. Il _populus_ cittadino. — §
6. I suoi elementi: _pars ecclesiae, pars publica, cives_. — § 7.
La Chiesa come istituzione cittadina. La pieve: origine, elementi
(territorio, clero, parrocchiani, decime, oblazioni, beni) e
sviluppo. Modificazione di essa e origine della parrocchia a tipo
moderno; le chiese cardinali. — § 8. Il mercato cittadino. — § 9.
Il centro urbano e la sua natura giuridica. — § 10. L'assemblatorio
cittadino. — § 11. L'assemblea regionale langobarda. — § 12. Azione
dell'uno e dell'altra nella costituzione della città. — § 13. Le
divisioni territoriali interne della città. Conclusione.
§ 1. — Ai tempi della discesa dei Langobardi, il territorio
giurisdizionalmente soggetto ad ogni città era, adunque, costituito dal
_territorium_, dal _pagus suburbanus_ e dall'_urbs_.
Bisogna ora vedere se la nuova invasione abbia portato cambiamenti e
quali.
Cominciamo dal _territorium_.
Per il primo il Muratori suppose che, pur con qualche eccezione[227],
le circoscrizioni ecclesiastiche normalmente coincidessero con quelle
civili[228] e, più tardi, le giuste osservazioni del Beretta[229],
confermate da buone ricerche particolari[230] e completate
dall'esauriente indagine del Pabst[231], ne convalidarono l'opinione
con prove così sicure, che un insistervi da parte mia sarebbe
completamente superfluo, se con il problema da essa prospettato non
fosse intimamente connessa un'altra questione, sulla quale, per la
sua importanza, da gran tempo s'affaticano gli studiosi, senza essere
riusciti fino ad ora a conclusioni soddisfacenti: la questione,
notissima, delle controversie vescovili per l'estensione del territorio
diocesano.
Gli scrittori ammettono tutti come sicuro che prima dei Langobardi
i confini ecclesiastici coincidessero perfettamente e dovunque con
quelli civili e che ai Langobardi si debba il perturbamento di cui
le controversie in parola sono la manifestazione. Qualcuno[232], più
radicale, sostiene senz'altro che i Langobardi non assegnassero ai
distretti amministrativi gli stessi confini delle diocesi: altri,
seguito dai più, ha ritenuto più probabile che i Langobardi, per
sistema, mantenessero le antiche divisioni territoriali e che le
vertenze vescovili sieno nate dal fatto che nei luoghi dove l'invasione
proruppe più cruenta e si mantenne più feroce, alcuni vescovi furono
costretti a fuggire e l'amministrazione spirituale dei loro fedeli
fu affidata ad antistiti vicini, i quali, in buona o mala fede,
ritennero alcune pievi, anche quando la primitiva sede episcopale fu
ricostituita[233].
Come si vede, causa unica ed assoluta del perturbamento — diretta o
indiretta che sia — è da tutti ritenuta l'invasione langobarda.
Non è improbabile, invece, che le cause si debbano rintracciare
in una condizione di cose preesistente rimasta immutata — salvo le
poche ed inevitabili perturbazioni inerenti ad un così brusco e rude
passaggio[234] — anche con i Langobardi.
La _lex julia municipalis_[235] ricorda solamente _municipia, coloniae,
praefecturae, fora, conciliabula, vici_ e _castella_, e queste furono
certamente le sole divisioni amministrative romane da Cesare in
poi: ma, d'altra parte, è altrettanto certo che fra le indicazioni
topografiche richieste dalla _forma censualis_[236] c'è anche quella
del pago, e i monumenti romani, che ancora possediamo, a cominciar
dalla tavola alimentaria velleiate[237], ci attestano la persistenza
del _pagus_. Il _pagus_ — è merito del Voigt l'averlo dimostrato[238]
— ente a base prevalentemente religiosa, sotto la direzione dei
_magistri pagorum_, curò anche gli interessi più strettamente locali
affidatigli dal municipio, nel largo sistema di autonomia proprio della
costituzione romana fino al terzo e quarto secolo dell'impero. Più
tardi, sparita l'autonomia, questo agglomerato di tradizioni religiose
e di bisogni comuni servì alla pubblica amministrazione come efficace
strumento per le cure dell'esazione finanziaria.
Dato l'originario carattere dell'istituzione, ne era a centro un
tempio, un luogo sacro, in cui i pagensi convenivano. Si ebbe così
una circoscrizione composta di varî territorî, qualcuno dei quali era
molto spesso incluso e sottoposto alla giurisdizione di un diverso
municipio, ma che pure potevano far capo ad un centro comune tutto
loro proprio, distinto dai municipi stessi. Il cristianesimo, divenuto
religione ufficiale dell'impero, non mancò di insediarsi anche nei
pagi, molto numerosi in Italia; ma portò un'innovazione, di cui non si
tardò a sentire le conseguenze. Il pago viveva di propria ed autonoma
vita: la pieve, per l'organizzazione sua, non poteva non dipendere
direttamente da un vescovo; il primo prescindeva da ogni capoluogo
municipale, la seconda doveva far necessariamente capo alla _civitas_.
Criterio distintivo, naturalmente fu tenuto quello della giurisdizione
ecclesiastica, e così tali pievi dipendettero dall'episcopio a cui
spettava l'ordinazione dei titolari.
La Chiesa stabilì sino dai primissimi tempi — «sicut in regulis
contineatur antiquis» — che la diocesi era costituita non dal
territorio giurisdizionale della città in cui il vescovo risiedeva
— _territorium non facere diocesim_ — ma dalle parrocchie _unicuique
ecclesiae pristina dispositione deputatae_[239]. Poteva avvenire che
la pieve fosse costituita da due o più vici di uno stesso territorio,
ed allora i parrocchiani si univano pacificamente per la nomina
dell'arciprete: tale è il noto caso della pieve di Mosciano, la cui
_plebs congregata_ comprende due centene, che compariscono insieme con
i loro centenari[240]. La cosa era ben più grave quando i territori
erano giurisdizionalmente separati: la pieve legava fortemente alla
città, cui faceva capo per l'episcopio, parte del territorio di altra
città. Di qui i lunghi ed acri conflitti.
Il Leicht[241] crede che solo all'epoca carolingia, rendendosi
frequente la costruzione di nuove chiese, _plebs, fundus_ e _vicus_
venissero regolarmente a coincidere. Si può ammettere che solo
in quest'epoca la voce _plebs_ acquisti un carattere non soltanto
religioso, come all'epoca langobarda, ma anche pubblico; come è certo
dai capitolari franchi che numerose chiese furono costruite al tempo
franco, oltre quelle, già frequenti, degli ultimi tempi langobardi.
Ed è pure da accettarsi l'idea che il sistema curtense, largamente
favorito dall'unione del potere religioso con quello civile, tendesse
fortemente a stringere la «curtis» intorno alla chiesa che ne era
considerata come il centro. Ma a queste considerazioni non si può
rigidamente legare la costituzione di nuove pievi, almeno in linea
generale; ce ne accerta l'opposto sistema con cui la legislazione
carolingia tratta le chiese battesimali rispetto alle altre (cappelle,
oratori etc.). Solo alle prime, sorte sotto il primitivo ordinamento
cristiano della quadripartizione (di cui larghe tracce si conservano,
però, anche in tempi assai tardi), spettano le decime. E le usurpazioni
del feudo tendono più spesso ad una abusiva riscossione di esse, che
non ad un frazionamento territoriale a beneficio di una chiesa non
insignita di tal diritto[242]. Il moltiplicarsi delle parrocchie rurali
si avvera massimamente quando la reazione alla simonia imposta la
parrocchia su nuove basi e si vale abilmente della _nova consuetudo_,
invalsa presso i grandi signori nel secolo decimoprimo, di frazionare i
loro dominî[243] per suddividere molte delle antiche pievi in un numero
più o meno ampio di parrocchie, il cui popolo, per antica tradizione,
oltre il nome di _plebs_, conservò anche quello di _populus_.
§ 2. — Ancor più grave, perchè del tutto trascurata dagli storici del
nostro diritto, e, pur tuttavia, di anche maggiore importanza, è la
questione del _suburbium._
Base di ogni ricerca e punto di partenza di ogni indagine mi sembra che
debba essere il progetto di divisione dell'impero fatto da Carlo Magno
nell'anno 806, e che è, del resto, anche l'unica fonte legislativa che
dia luce sull'argomento.
In questo progetto le città italiane vengono specificate così:
_civitates cum suburbanis et territoriis suis atque comitatibus que ad
ipsas pertinent_[244].
La voce _suburbium_, di evidente derivazione, proviene da quel _sub
urbe_ romano[245] che si è conservato a lungo intatto in alcune parti
d'Italia e specialmente nella regione emiliana[246]; ma, pur mantenendo
inalterato il senso generico di vicinanza alla città, riceve vario
valore e diversa significazione specifica a seconda del variare dei
tempi e dei luoghi, onde l'indagine è resa assai difficile ed è tenuta
a procedere con gran cautela ed a far conto anche dei più esigui
elementi.
Se numerosi documenti, dovendo indicare il territorio prossimo alla
città, invece di _suburbium_, usano dire _prope, extra, iuxta, foris,
ad civitatem_ o _ad muros civitatis_ o adoperano qualche altro termine
consimile, ve ne sono altri molto notevoli, per quanto poco numerosi,
che adoperano espressioni meno generiche, le quali possono essere prese
come esponenti di uno stato di cose generale o, almeno, molto diffuso.
Primo esempio di tale uso tecnico, per ordine di tempo, è il testamento
con cui il monaco Grato di Monza dispose nell'anno 769 delle cose sue,
curando che tutte capitassero in buone mani, riferendosi specialmente
a quelle che aveva «in civitate boloniensi vel _foris circa ipsa
civitate_»[247].
Un secondo esempio ci è dato dal diploma con cui nell'815 Lodovico il
Pio conferma al monastero di S. Zenone, «constitutum _in suburbium
civitatis Verone_», le numerose elargizioni di Pipino, e fra le
altre la chiesa dei SS. martiri Fermo e Rustico con le decime e le
pertinenze, fra le quali l'«horreum _infra_ civitatem Veronam cum suis
areis _in circuitu_ (civitatis)»[248].
Anche più evidente, per questo rispetto, è la concessione di alcune
terre fatta nell'873 da Gherardo, vescovo di Lucca, a un certo
Cristiano, con l'obbligo, fra gli altri, di tre giorni di opere per
settimana, «ubique utilitas fuerit _in circ[uit]o civitatis_»[249].
E più importante ancora è un altro documento lucchese appartenente,
secondo alcuni critici, al secolo ottavo o alla prima metà del
successivo[250], secondo altri — e forse non a torto — alla seconda
metà del secolo nono[251]. È un polittico del vescovado, redatto,
molto probabilmente, nel momento burrascoso, in cui numerose liti,
destinate a sminuirne il patrimonio, rendevano necessaria una rassegna
accurata delle sue terre e delle persone che comunque ne dipendevano.
Poichè le varie possessioni, sparse su un esteso raggio di territorio,
non furono riunite in un'unica «curtis», si hanno più polittici
riguardanti ciascuno una speciale massa di beni. Quello di cui ora si
tratta concerne le terre situate nel territorio lucchese e distingue
nettamente quelle _in circuitu civitatis_ da quelle esistenti fuori.
Ed altri documenti usano lo stesso termine: sappiamo di un pascolo
comune _in circuitu Civitatis Nove_[252], della chiesa di S. Tommaso
apostolo, «que sita est in Regio civis vetere cum suo domocultila intus
et foris _in circuitu Regio_»:[253] pure di Reggio conosciamo delle
«res que sunt _in circuitu civitatis_ que vocatur Aemilia»[254] ed
abbiamo ricordo delle selve della chiesa cremonese situate _in circuitu
civitatis_[255].
E gli esempi potrebbero susseguire più numerosi, se si scendesse
ancora nel tempo: cosa che, per l'esattezza della dimostrazione, non è
necessario ora di fare[256].
Accanto a quest'espressione, ce ne è anche un'altra di minore
appariscenza e di uso meno frequente; e ciò — io credo — per aver
subito più rapidamente dell'altra mutamento di significato. Parlo
dell'avverbio _infra_. Originariamente esso indicava uno spazio fra
due punti determinati; ma, nel corso dei secoli, ha subito tali
modificazioni che la frase _infra civitatem_, per esempio — ed è
quella che a me preme esaminare — si è intesa come rispondente al
concetto: «entro la città». Non nego che, in molti casi, talvolta
anche nei documenti anteriori al secolo XI e quasi normalmente
in quelli posteriori, tale interpetrazione sia esatta; ma vi sono
documenti in cui simile significato è in opposizione diretta con la
verità dei fatti. Nella donazione che, nel 767, il re Desiderio fece
a sua figlia Angelberga di _molinas duas insimul molentes positas in
aqua quae exit de cuniculo qui decurrit_ INTRA SUPRASCRIPTA CIVITATE
BRIXIANA FORIS MUROS CIVITATIS _ante portam beatissimorum martirum
Faustini et Jovite_[257], è evidente che intra indica tutt'altro che
l'interno del recinto murato. E il famoso monastero di S. Salvatore,
sempre detto _infra civitatem_[258], è fuori delle mura; come sono
fuori delle mura un _ortellum pertinentem de veronense comitatu
situm_ INFRA CIVITATEM VERONAM _non longe a Curte Alta_, donato da
Berengario I a Ingelfredo[259] ed una casa ed alcune terre «_infra_
civitatem Pistoriensem» donate da Rasperto all'oratorio in onore dei
SS. Paolo Pietro e Anastasio da lui costruito «_intus_ Pistoriensem
civitatem»[260]. E identico significato ritroviamo in documenti
lucchesi, piacentini e bolognesi[261] per l'Italia settentrionale e
centrale; e, per il mezzogiorno, nei documenti beneventani, i quali
tutti, per indicare un luogo entro le mura, usano _in_ con l'ablativo o
_intus,_ e adoperano _infra_ per indicare un luogo fuori delle mura ma
vicino ad esse[262].
Mi sembra da escludere che _infra_ nei casi indicati accenni una
vicinanza immediata alle mura, e ciò perchè documenti sincroni e
della stessa regione in genere adoperano _prope_: PROPE _muros_, PROPE
_civitatem_, o qualche altro avverbio consimile. D'altra parte è pure
da escludere in modo assoluto il significato di una distanza molto
grande.
A spiegare perchè tale voce in alcuni casi eccezionali abbia questo
significato è da pensare all'uso che ne fa Costantino nella legge con
cui distingue i beni urbani dai rustici in base non alla destinazione,
ma all'ubicazione, comprendendo fra i primi, come ho cercato di
dimostrare nella prima parte[263], quelli che sono INTRA _civitatem:_
entro la città murata, cioè, e nell'ambito di mille passi. Si può
ritenere che ai termini ed agli istituti antegiustinianei, conservatisi
a lungo nella nostra Italia, sia da aggiungere anche questo
avverbio[264]. Così si vede pure come a produrre la grande varietà
dei nostri formularî notarili abbiano contribuito anche elementi che
risalgono a tempi non bassi dell'epoca romana. Determinare in quale
proporzione ciò sia avvenuto non è facile, perchè più tardi le tracce
del tecnicismo dell'alto medio evo, che si ricollega a tradizioni
allacciate al diritto teodosiano, furono cancellate dall'opera
livellatrice ed in parte distruggitrice del rifiorito studio del
diritto giustinianeo: sicuramente non è privo di importanza. Non è,
però, compito mio indagarlo: io debbo, invece, ricercare se il medioevo
offra altri elementi a provare l'unione giuridica del _suburbium_ alla
città.
Oltre alle fonti giuridiche possono essere di grande aiuto quelle
ecclesiastiche. L'esistenza di un pago suburbano connesso alla
città per ragioni di culto, è accertata in modo inconfutabile per
alcune regioni italiane, come Pompei[265] ed è presumibile con molto
fondamento per le altre, specialmente dopo il secolo quarto, quando
la Chiesa, divenuta organo della religione dello Stato, si adattò alle
divisioni territoriali di questo.
Molti documenti di sicura autenticità mostrano il territorio suburbano
ecclesiasticamente congiunto alla città e formante con essa un'unica
parrocchia, con perfetta continuità con la situazione a noi nota per la
precedente epoca romano-bizantina.
Il monaco Giona, originario di Susa, vissuto a lungo nel monastero di
S. Colombano e più tardi abate in quello di Enona presso Mastricht,
dove morì verso il 670, nella vita di S. Eustasio di Luxeuil[266],
narra che questo santo costruì _in suburbano Bituricensis urbis_ molti
e floridi monasteri della regola di S. Colombano, cominciando da uno
_in insula supra fluvium Milmandram_.
Un secolo dopo il pontefice Stefano III (768-772) si duole fortemente
con Ariberto, vescovo di Narbona, che la «plebs judaica» possegga terre
frammiste a quelle dei cristiani «in villis et _in suburbanis_»[267].
Il primo capitolare di Teodulfo vescovo aurelianense, dell'anno
797[268], stabilisce che i _sacerdotes qui_ IN CIRCUITU URBIS _aut_ IN
EADEM URBE _sunt, conveniant in unum_ il popolo _ad publicam missarum
celebrationem_ alla chiesa matrice episcopale: e il secondo capitolare,
di poco posteriore[269], a togliere ogni dubbio, nel ripetere la stessa
disposizione, parla di sacerdoti _urbani_ e _suburbani_.
E il concilio di Pavia dell'850[270], confortato da documenti che
ci attestano altrettanto per Roma[271], Verona[272], Pavia[273],
Ferrara[274], Parma[275], Bergamo[276], etc., conferma come regola
generale il principio che i _singuli urbium vicini et suburbani_
sieno retti _per municipalem archipresbyterum_, con netta separazione
dai parrocchiani delle singole pievi rurali: _suburbane terre que
dividuntur a plebibus_, dice un atto parmense[277].
Quanto alla estensione di questo territorio suburbano, che non deve
essere esigua, se il passo di Giona vi include l'isola del fiume
Milmandra; essa è messa ancor più in evidenza dal diploma dell'842 di
Ramperto, vescovo di Brescia, al monastero di Faustino e Giovita[278],
che include nel suburbio un vico intiero, con le sue terre. E il
vico è detto _vico suburbano episcoporum_, mostrando la generale
applicazione, almeno territorialmente, della norma amministrativa
della Chiesa romana che distingueva il patrimonio in _suburbana,
massae et coloniciae_[279]. E la vita di S. Ebrulfo, di autore anonimo
ma _perantiquo_, come si esprime il Mabillon, ne narra l'elezione ad
abate _in suburbanis Ambianensium_ nel monastero sorto nel luogo «ubi
Fulcianus et Victoricus glorioso certaverunt martyrio» e che dista da
Ambiano due leghe[280].
E a questi esempi se ne possono aggiungere altri se si ricorre
all'aiuto offerto dalla decima. Questa, come è noto, si pagava solo
alle chiese matrici[281]. Nella città essendo matrice la cattedrale,
tutti i luoghi che appaiono soggetti per la decima alla città fanno
parte del suburbio[282]. A Bergamo, per esempio, il territorio soggetto
alla decima non si limitava al solo monte su cui la città è situata, ma
si estendeva circa quattro miglia[283]. Lo stesso è a dirsi di Brescia,
posta anch'essa sopra un monte: «in montem Brixiam civitatis», dice
Luitprando[284].
Il Roberti[285], sulla traccia dello Schupfer[286], che giustamente
aveva asserito che il «mons Bergomi» era un bene comune della città,
volle dedurre di qui una regola generale e affermò che allora ogni
città edificata sopra un monte, aveva il monte stesso come bene comune.
Tale asserzione, inesatta nel fatto — numerosi documenti provano
l'esistenza di non poche proprietà private sul monte stesso — non mi
pare giustificata nemmeno come tentativo di spiegare la specificazione
possessoria usata dalle fonti, perchè il monte è considerato come
spettante alla città non perchè fosse gravato, ammettiamo pure, nella
maggior parte della sua estensione da diritti civici; ma perchè incluso
in quel suburbio che faceva parte integrante della città in ogni caso:
anche — in ipotesi — se i beni comuni ne fossero stati tutti al di
fuori.
Molto vasto era pure il suburbio di Verona[287] quale ce lo raffigura
un documento dei primissimi anni del secolo IX; e di non piccola
estensione dovevano essere quelli di Pavia, di Torino, di Ivrea, di
Vercelli, di Reggio, di Città Nuova e di Modena[288].
E non cito qui altri documenti posteriori, perchè il ricorrere
indifferentemente a documenti anteriori e posteriori al gran movimento
di concessione di terre suburbane ai vescovi, iniziato negli ultimi
anni del secolo nono, porterebbe a unire situazioni giuridicamente
assai diverse.
Non mi sembra inutile invece un'altra osservazione.
Non si deve credere che il territorio suburbano assegnato probabilmente
a tutte le città, fosse delimitato da per tutto con la stessa
unità di misura. Fra gli antichissimi usi indigeni accolti dagli
agrimensori romani[289], ci fu senza dubbio la _lega_ gallica, che
troviamo esplicitamente ricordata dagli agrimensori stessi e da
Ammiano Marcellino[290] e che constava di 1500 passi. Il _bannilega_
— giurisdizione su una lega di territorio intorno alla città[291] o
al mercato[292] — si basa senza dubbio sulla _lega_ e non sul miglio
romano ed era, conseguentemente, più ampio di cinquecento passi del
corrispondente _pagus suburbanus_ romano; quando non lo era di molto
di più, come ad Ambiano dove il «suburbium» era costituito da due
leghe[293].
Considerando che in Francia, sino da antichissimi tempi, questo
territorio apparteneva alle città entro gli stessi confini[294] e che
in Italia oltre che a Bergamo e a Verona, anche a Lodi e nelle altre
città italiane dell'antica Gallia[295] il territorio suburbano appare
di un'estensione maggiore che altrove, inclino a concludere che, dove
non si hanno speciali condizioni topografiche, ci si trovi dinanzi ad
un'antichissima divisione territoriale rimasta inalterata nel passare
dei secoli e dei popoli[296].
Vediamo ora in quale rapporto questo suburbio si trova colla città e da
quale regime giuridico fu governato: vedremo più tardi — dopo studiate
le condizioni interne della città in questo periodo — le modificazioni
apportatevi dall'azione reciproca della città e del suburbio.
Il passo del sinodo romano _in causa Formosi pape_ distingue nel
patrimonio ecclesiastico tre elementi: i _suburbana_, le _massae_ e le
_coloniciae_[297]. Se questa originariamente fu una pura distinzione
topografica, non credo che tale si mantenesse più tardi. E di fatto,
per quale ragione si dovrebbe credere che nel suburbio, che conosciamo
assai esteso, non esistessero terre in rapporto massaritico o colonico
con la Chiesa? Forse perchè la città era tutta contornata da beni
comuni? No certo: il fatto stesso dell'esistenza di beni suburbani
di proprietà di una chiesa esclude la possibilità che fossero tutti
beni comuni. O forse perchè entro il suburbio non si potevano avere
massari o coloni? Nemmeno: nessuna legge, che io mi sappia, contiene
simile disposizione, la quale, del resto, sarebbe sempre contradetta
da numerosi documenti, che provano l'esistenza di massari e di coloni
non soltanto nel suburbio, ma anche entro le mura. D'altra parte la
espressione è così chiara che non lascia luogo a dubbi di sorta: i
suburbana son differenti dalle massae e tutt'e due dalle coloniciae.
Il diritto romano dei tempi classici, è noto, concepisce la persona
fisica nei due soli stati di libertà e di servitù. Invece il diritto
germanico — che conosce già quella categoria intermedia degli aldi,
così difficile a definire ed a cogliere nella sua vera natura, poichè
tiene del libero e del servo ad un tempo — venuto in Italia a regolare
i rapporti giuridici di persone vinte e che la residenza in terra
altrui, riducendo il rapporto di soggezione da personale in reale,
aveva anche prima menomato molto nella libertà personale, finì con
l'ammettere infiniti gradi nelle condizioni dei soggetti; onde si
venne a costituire una scala, all'ultimo gradino della quale stava il
servo, mentre il primo era costituito dal figlio di famiglia e dalla
donna[298].
Nel passo del sinodo romano, l'elemento più basso è quello colonico,
a cui da quello suburbano si scende non direttamente, ma con il
gradino intermedio del massaro. È vero che la posizione giuridica del
massaro non è eguale nè da per tutto nè in ogni tempo[299], ma però
è certo che, generalmente, era più autonoma se non libera di quella
del colono[300]. E, logicamente, i coltivatori delle terre che la
Chiesa possedeva nel suburbio, dovevano trovarsi in una condizione
giuridica anche migliore. Ma se questo è, si deve anche ammettere che
tale fenomeno non poteva esser dovuto unicamente ed esclusivamente
alla Chiesa: questa non poteva porre a base una tal distinzione
soltanto perchè certe terre erano vicine alla città, mentre altre ne
erano lontane. Ci voleva una causa più forte; e questa è da trovarsi
nella diversa condizione giuridica delle classi suburbane; diversa
condizione giuridica mantenutasi per il consolidamento di una antica
consuetudine[301], per la quale i lavoratori delle terre suburbane
erano costretti a prestazioni meno onerose, per numero e per quantità,
di quelle a cui erano obbligati i massari e, più dei massari, i coloni.
Perchè, bisogna aggiungere, non è la Chiesa di Roma soltanto che usa
questo sistema: tutte le altre tengono lo stesso procedimento. Un
esempio ne abbiamo da quella di Lucca, che distingue le terre possedute
nel territorio lucchese in due grandi categorie, a seconda che sieno
poste o no _in circuitu civitatis._
Infatti tanto nelle une come nelle altre la popolazione è divisa nelle
due categorie dei _redditales_ e degli angariales: i primi obbligati
a prestazioni in danaro o in natura, i secondi a queste ed, inoltre,
a un certo numero di opere ogni settimana. Ma si hanno differenze
notevolissime.
Nelle terre suburbane il vescovado possiede 65 _redditales_ e 25
_angariales_, mentre nelle terre situate nel comitato la proporzione è
del tutto invertita: 50 angariales di fronte a 19 _redditales_[302].
E, di più, gli angariales in circuitu, oltre ad un numero fisso di
angarie — abitualmente tre per settimana — pagano quasi sempre metà
del vino e dell'olio; mentre gli _angariales_ delle altre terre sono
esenti da queste ultime prestazioni. E differenze sensibili si notano
anche riguardo ai _redditales_, dei quali alcuni di quelli in vicinanza
della città davano, oltre al censo abituale, anche un terzo e talvolta
perfino la metà «de omne lavoratione» o «de lavore maiore».
A escludere che si tratti di un caso eccezionale, basta la concomitanza
col documento bresciano e più ancora con quello romano.
D'altra parte si vede bene, come i _redditales_, considerati come tali,
stanno all'apice della categoria dei non liberi risiedenti su terra
altrui, e vi sono vincolati meno strettamente dei massari e, a ragione
maggiore, dei coloni. E un'altra cosa che dà da pensare è la differenza
fra persone della stessa classe a seconda della loro situazione
topografica.
Non si può credere che la prevalenza dei _redditales_ sugli
_angariales_ nel suburbio sia dovuta all'azione o all'influenza del
mercato cittadino sulle classi servili: noi ci troviamo, nel caso
del documento lucchese, davanti ad una percentuale molto forte di
_redditales_, che nulla impedisce di supporre estesa anche alle terre
possedute da altri nel suburbio cittadino: se realmente essi avessero
a poco a poco migliorato la loro condizione per i benefici influssi
del mercato cittadino e della città e, più spesso ancora, del suburbio
stesso, come sede di quello, non si arriva a capire come questi
angariali, frequentemente ricordati, sieno in peggiore condizione
degli angariali comitatini, e come e perchè i _redditales_ che
risentono il contatto cittadino si trovino più gravati di quelli che
ne sono distanti. In verità apparirebbe — non dico che sia — tutto il
contrario.
Dunque la spiegazione di tale stato giuridico deve essere cercata,
in un altro campo, quello cui ho già accennato: l'irrigidimento dei
vincoli e dei contratti rurali iniziato negli ultimi tempi romani.
Io trovo una continuazione diretta con la condizione dei lavoratori
della terra nei _mille passus_ romani, quando furono anch'essi travolti
nella gran rovina che li privò della libertà e li legò come gli altri
alla gleba, lasciando loro l'unico vantaggio di fronte agli altri
coloni, a cui la legislazione giustinianea tentò di equipararli,
di un quantitativo diverso e meno oneroso di prestazioni; e queste
continuarono inalterate nei secoli successivi, in modo che, quantunque
i lavoratori, su cui gravavano, fossero, al pari degli altri, chiamati
_redditales_ ed effettivamente rientrassero in tale classe, pure se ne
differenziarono.
Quanto poi alla coesistenza di un esiguo numero di _angariales_,
mi pare che questo fatto, oltre ad escludere ancora una volta che
tutti i dipendenti della Chiesa, solo perchè suburbani, godessero di
posizione privilegiata, escluda anche che ciò sia dovuto ad un'azione,
comunque esercitata, della parrocchia cittadina (comprendente come
sappiamo, anche il suburbio); perchè in tal caso, nè gli _angariales_
sarebbero rimasti più gravati dei loro confratelli comitatini, nè i
_redditales_, che erano anche più numerosi, si sarebbero trattenuti
dall'avvantaggiarsi di più.
Del resto il fenomeno mostrato dal polittico lucchese non è isolato:
un'altra pagina interessante per la storia della condizione dei
lavoratori della terra del suburbio può essere offerta dall'esame
comparativo di due diplomi concernenti Asti.
Nell'anno 924 un certo Oberto chiese a re Rodolfo, di cui era
_fidelis_, il castello vecchio di Asti ed alcuni _servientes infra
eamdem civitatem commanentes_, singolarmente nominati, con le mogli
ed i figli _cum massariciis illorum et omnibus rebus mobilibus
et inmobilibus_. E il re, con diploma del 5 decembre dello stesso
anno[303], gli concesse il castello con le sue pertinenze e _cum
servis et ancillis et omnibus mobilibus ad eosdem iuste et legaliter
pertinentibus_.
Basta un'occhiata per accorgersi di un fatto abbastanza strano in un
diploma: la _dispositio_ non corrisponde esattamente alla _narratio_:
in questa si domandano dei _servientes_ con le loro massaricie ed i
loro beni mobili ed immobili: in quella si concedono degli immobili con
i servi e le ancelle che li lavorano e con i beni mobili — i soli beni
mobili — che ad essi appartengono legalmente: con tutta probabilità si
accenna al peculio.[304]
Ho detto che questa dissonanza è un fatto abbastanza strano (e chiunque
conosca un po' le norme delle cancellerie regie ed imperiali, lo sa);
ma esso diviene ancor più strano per il ripetersi di questa stessa
discrepanza in un altro diploma regio, di poco posteriore a questo,
che concerne le stesse precise cose di cui si tratta in questo[305]. È
un diploma del 23 luglio 938 con il quale Ugo e Lotario confermarono
al vescovo Brunengo questi stessi beni pervenuti al vescovado nel
frattempo: sembra per una donazione _mortis causa_. Nella _narratio_
si parla di _massaritia sex cum servis et ancillis ea rettinentibus_:
nella _dispositio_ si usa la formula consueta in tutte le _concessioni:
casis massaritiis ac famulis utriusque sexus_.
Il contrasto è meno stridente che nel diploma del 924, ma non meno
evidente perchè la parola _rettinentibus_ — qualunque significato abbia
il verbo _retinere_ — indica pur sempre qualche cosa di diverso da
quello che si sarebbe desunto se il diploma avesse detto che quei servi
e quelle ancelle _pertinebant_ alle massaricie donate. La correlazione
fra i due diplomi impedisce di pensare ad un errore qualunque da parte
della cancelleria regia e quindi si deve ricercare per altre vie una
spiegazione dell'incognita.
Si può osservare — rifacendo la via a ritroso attraverso ai due
diplomi — che la _narratio_ del secondo parte dalla _dispositio_
del primo e che la _dispositio_ del secondo segna l'ultimo punto
della trasformazione della condizione di questi lavoratori. Essi da
prima appaiono in tale stato che se non possono esser detti veri e
propri _servi_, ci si avvicinano tanto da essere qualificati come
_servientes_: eppure, per un altro lato — quello di esser considerati
come soggetti di un diritto su una terra — se ne allontanano così
profondamente, che il cancelliere di re Rodolfo, non sapendo come
meglio conciliare questi due elementi così profondamente antitetici
e per i quali il diritto del tempo non offriva alcun riscontro, li
qualifica come veri e propri servi concedendo loro il diritto del
peculio. Ugo e Lotario ne peggiorano ancor più la condizione perchè non
fanno nemmeno accenno al loro peculio.
Non mi pare si possa negare che il punto di partenza, quale ci è
fornito dal diploma del 924, è dato dalla condizione ibrida, che ha
del servo e del non servo; fatta di vincoli personali e di diritti
d'indole reale che sembrerebbero inconcepibili con i primi. Come è nata
e come si è formata tale condizione? Per rispondere a questa domanda il
miglior mezzo è, forse, il cominciare col determinare il luogo in cui
essa appare.
Questi lavoratori si trovavano nel suburbio della città di Asti. Ciò
mi sembra dimostrato dall'espressione _infra_ _civitatem_ usata dal
diploma di re Rodolfo: espressione che non può indicare _entro la
città_ perchè per indicare il castello vecchio (che si sa di sicuro
essere stato situato dentro le mura della città) lo stesso diploma
dice _in civitate A_. L'avverbio _infra_ ha conservato anche qui il suo
antichissimo significato e ci offre modo, se non m'inganno, di spiegare
come si sia potuto avere fra le varie classi sociali anche quella di
questi _servientes_.
Discendenti da antichi lavoratori di terre suburbane, pubbliche fino
dal tempo romano, o divenute tali in seguito: essi, al sopravvenire dei
Langobardi, furono considerati come più vicini ai _servi_ che ad ogni
altra classe, ma, essendo addetti alla lavorazione della terra, come
tutti i lavoratori della terra in genere, ebbero continuate anche in
seguito le condizioni antecedenti. Furono, così, chiamati servientes
invece che servi ed ebbero riconosciuti consuetudinariamente dei
diritti che i veri e propri servi non avevano. Solo quando l'autorità
pubblica, nel donarli, si trovò costretta a determinare la loro
situazione giuridica, essi rientrarono nel quadro delle classi di
lavoratori, quale si concepiva, secondo le leggi, nel secolo IX. e
nel X.: e non fu certo a loro vantaggio. Fino ad allora essi avevano
continuato a mantenersi, salvo, forse, delle deviazioni che oggi
più non si possono determinare, ma che non furono certamente molto
sensibili, in uno stadio che solo la speciale condizione giuridica del
suburbio al tempo romano aveva potuto contribuire in modo decisivo a
far nascere.
A questo modo si può avere un'idea, certo molto approssimativa ma non
trascurabile, delle modificazioni che la venuta dei Langobardi portò
nel territorio suburbano. Il quale — non va dimenticato — fu soggetto
più che ogni altro a perturbazioni, perchè, sia per ragioni strategiche
che sociali e politiche, le guerre si risolvevano nella conquista
delle città, intorno alle quali veniva necessariamente a decidersi la
maggior parte delle battaglie. L'invasione, infatti, diviene conquista,
quando, prese le città, i Langobardi ne occupano il territorio e vi si
insediano stabilmente.
E perciò io credo che intorno alla massima parte delle città italiane
continuasse l'antico suburbio romano e su di esso prevalessero le
antiche consuetudini rimaste quasi completamente inalterate.
§ 3. — Però l'atto di Carlo Magno non parla soltanto di terre
suburbane: _civitates_, dice, _cum suburbanis et_ TERRITORIIS SUIS.
Questi _territoria_ non erano quelli dipendenti giurisdizionalmente
dalla città: proseguendo, il documento aggiunge _et cum comitatibus
que ad ipsas pertinent_. Come tali _territoria_ non s'identificano con
le terre suburbane, distintamente ricordate, così non si confondono
con i singoli comitati. Non resta che pensare ai beni comuni, la cui
continuazione ininterrotta dall'epoca romana fino al basso medio
evo, negata contro il Savigny dal Bethmann Hollweg e dal Roberti,
ammessa invece dal Tamassia[306] e vittoriosamente dimostrata dallo
Schupfer[307] è stata ormai riconosciuta dalla opinione comune[308].
Questi beni, posti alla dipendenza del duca o del gastaldo insieme con
i beni pubblici — _publicum_ — a cui l'autorità suprema li avvicinava
con l'equipararli amministrativamente all'organismo della _curtis
regia_, soddisfacevano con i diritti d'uso alle necessità dei cittadini
e si distinguevano da quelli più propriamente pubblici, perchè, a
differenza di questi, gli utenti ne potevano godere senza l'obbligo di
pagarne il canone corrispondente.
Anzi, esaminando più attentamente il noto reclamo dei provinciali
istriani contro le usurpazioni del duca franco Giovanni[309], non mi
sembra azzardato il pensare che, più che di diritti di uso, si tratti
di un vero e proprio diritto di condominio dei cittadini sulle terre
del comune[310]: NOSTRAS _silvas, unde nostri parentes herbatico
et glandatico tollebant_, dicono essi, _terras_ NOSTRAS, NOSTRAS
_runcoras_, NOSTRA _prada_, NOSTRA _pascua_. E non è a dirsi che si
potesse ingenerare confusione per il fatto che queste, come le altre
terre pubbliche, si trovavano sotto la dipendenza del duca. Il duca
riconosce esplicitamente di aver compiuto gli atti che gli si imputano,
ma dichiara di averlo fatto in buona fede ritenendoli beni pubblici.
«Istas silvas et pascua quae vos dicitis — ecco le sue parole — ego
credidi quod ex parte d. imperatoris _in publico_ esse deberent».
Anche ammesso e non concesso che non si trattasse che di diritti
di uso, questi sono tali da incidere così profondamente l'elemento
dominico da annientarne quasi il lato dispositivo.
Ma poi, se non m'inganno, la teoria dello Schupfer è sopratutto basata
sulla terminologia dei documenti: _comunalia, compascua publica,
campora comunalia, res comunes, comunes, comunanciae, vicanalia_, etc:
tutte queste espressioni che richiamano alla mente — è innegabile —
l'idea di una compartecipazione.
Ma non sono le sole.
Alcuni nostri documenti, che concernono importantissime città
langobarde, a incominciare dalla capitale del regno fino a quella
Brescia in cui densi si stabilirono i nobili langobardi[311], ne usano
anche un'altra.
Il placito pavese del 14 marzo 914[312], ricorda un _hortum suburbium
huius Ticinensis, non multo longe a basilica S. Theodori sive et braida
una in_ CAMPANIA _huius Ticinensis_. E la stessa parola, oltre che nel
diploma con cui nel 989 Ottone III concede al monastero di S. Pietro
in Ciel d'oro _omnem terram in_ CAMPANIA _papiensis urbis_[313], la
troviamo nel diploma del 1014 di Ottone conte palatino e di Pietro
vescovo al monastero del Salvatore costruito _foris in_ CAMPANEA
_ticinensis civitatis_[314].
A Piacenza nel 1085 fu celebrato un «concilium generale» in CAMPANEA
_civitatis P. ubi est ecclesia S. Victorie martyris et virginis_[315].
Qualche decennio prima il vescovo di Brescia Odofredo si era obbligato
a non fare alcun «hedificium» in Monacello e nessuna proibizione e
interdizione ai bresciani «pasculandi, incidendi et capellandi» sul
Monte Degno e sul Monte Canedulo, a cui «coherent ab una parte via q.
d. mantuana, ab aliis omnibus _campania_»[316].
Il primo documento pavese, col simultaneo ricordo del _suburbium_ e
della _campanea_, esclude ogni possibilità di sinonimia tra queste
voci.
E un bel documento veronese[317] ce ne mostra l'intima natura.
Essendo potestà di Verona Grimerio Visconte piacentino e lamentandosi
che, poco tempo prima della sua podesteria, _communis campania
Veronae_ «a quampluribus esset capta et caperetur», con tal perdita
che «communis utilitas taliter diminui videbatur quod ad maximum
universitatis detrimentum spectare posset», pensò di provvedere. E,
avuto il consiglio dei suoi giudici ed assessori e dei causidici, dei
militi e dei negozianti e in special modo di tutti coloro che avevan
giurato di dargli consiglio in buona fede, pose molte persone giurate
«ad jam dictam _communem campaniam Veronae_ per suum sacramentum a
praediis privatorum hominum discernendam et separandam», e quindi, con
queste persone e con molte altre di Verona andava «circumiens eamdem
_communem campaniam Veronae_ et eam, secundum juratorum sacramenta, ab
_allodiis_, ponendo terminos, segregans».
Si tratta, evidentemente, di beni pubblici cittadini, per i quali — e
per essi soltanto — è da credere perdurasse a Verona, come a Pavia, a
Brescia e a Piacenza il termine di CAMPANEA.
Se questa _campanea_ risulta diversa dal suburbio e dal comitato e —
come si ammette da tutti — alle città rimasero in proprietà in uso
— questo per ora non ci riguarda — dei beni; possiamo pensare che
nell'atto di Carlo Magno tale parte del territorio sia indicata dai
_territoria_ tenuti distinti dai _suburbanis_ e dai _comitatibus_.
Ma, in quest'atto, di fronte al vincolo più tenue, per il quale il
comitato _pertinet_ alle singole città, se ne ha uno più intimo per
cui e le terre suburbane ed i _territoria_ sono ambedue dichiarati
proprî delle città — _civitates cum suburbanis et territoriis_
SUIS. — Ora se si pensa che le terre suburbane non appartenevano
affatto, nella loro totalità e nemmeno nella maggior parte, alle
città, in proprietà privata, o ad altro titolo simile, sia pure sotto
l'amministrazione ducale o gastaldale; nè vi avevan su, se non in
caso eccezionale e fortuito, diritti di uso; bisogna concludere che
la triplice distinzione del territorio di fronte alla città, porta al
riconoscimento della città — come tale e non come sede di autorità
pubblica — al grado di persona giuridica pubblica con facoltà e con
diritti distinti da quelli dell'autorità regia e con beni separati da
quelli che l'autorità pubblica aveva nell'ambito della circoscrizione
territoriale della città. Il documento è chiaro: son proprie delle
città — _suae_ — terre di cui i privati non hanno nè proprietà nè
uso di natura privata e che non si confondono con le proprietà del
publicum, per riguardo al diritto pubblico.
Esaminiamo più da vicino questi due punti: mancanza di diritto di
proprietà o di uso e distinzione dai beni del _publicum_.
Poichè l'atto di Carlo M. chiama proprie delle città — _suae_ — le
terre suburbane, di cui la proprietà spettava a chiese o a privati, ed
a queste terre equipara senza differenza alcuna le terre appartenenti
alle città stesse: esaminando a fondo il documento bresciano, veniamo
a concludere che fra le terre, sulle quali il vescovo riconosceva dei
diritti ai cittadini, e la _campanea_ circostante c'era sicuramente una
differenza. Ammesso che la parola _campanea_ a Verona indica beni della
città, — e non c'è nessuna ragione che induca a credere che a Pavia,
Brescia, Piacenza etc. avesse significato differente — ne consegue
che fra i beni pubblici delle città esistevano distinzioni di vario
genere, per il diverso titolo di proprietà, per il diverso uso a cui
erano destinate. Nei beni pubblici esaminati dallo Schupfer l'elemento
predominante è l'uso comune e lo prova — come ho detto — il complesso
dei termini usati per indicarli[318]. Ma nei casi da me raccolti
questo concetto dell'uso comune non è indicato nè punto nè poco: eppure
resulta che la _campanea_ apparteneva alla città e non al _publicum_.
Infatti nè a Pavia e in un placito, nè a Brescia, in un atto di tanta
importanza, si sarebbe mancato di farne risaltare il carattere, se
si fosse veramente trattato di terre demaniali, mentre il genitivo
possessivo — _huius Ticinensis_ — le dichiara della città.
§ 4. — Ma oltre a queste terre, nella costituzione langobarda, ve
ne sono altre che appaiono collegate a determinati centri abitati,
fra i quali anche le città, e che occorre quindi esaminare: le terre
arimanniche.
Il Muratori[319] sostenne per il primo, con il suo meraviglioso
intuito storico, che si trattava di beni concessi dal fisco; e con
lui, più tardi, si sono schierati il Roth[320], il Leicht[321] e il
Checchini[322]. Nessuno di questi scrittori, però, ha considerato a
fondo quella che mi pare la legge fondamentale in rapporto ai beni
arimannici e l'unica che veramente sia di applicazione generale.
Tale legge è la nota costituzione emanata da Federigo I nella famosa
dieta di Roncaglia del 1158 e passata poi nel libro delle consuetudini
feudali. Con essa, volendo rivendicare i diritti dell'impero, Federigo
I determinò la serie delle così dette regalie.
E cominciò proprio colle arimannie. _Regalia autem sunt: ARIMANNIAE,
viae publicae, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia,
portus, ripatica, vectigalia, quae vulgo dicuntur monetae_ etc.
Poichè è certo che, anche a quel tempo, esistevano terre spettanti al
_publicum_ e invece la legge fridericiana, se si eccettua la parola
_arimanniae_, non ne parlerebbe mai[323], è evidente, data l'importanza
dell'argomento, che con questa parola s'indicarono proprio i beni di
pertinenza dell'impero[324].
Con questa conclusione non si accorda nè l'opinione del Leicht[325], al
quale, tuttavia, spetta il merito di aver lumeggiata la riconnessione
dell'arimannia alle terre pubbliche, nè quella del Checchini[326]: il
primo ritiene che l'arimannia sia non la proprietà dell'arimanno, bensì
il diritto che egli gode su terre prative e boschive, originariamente
concesse dal pubblico al gruppo di cui egli fa parte. E pure il
Checchini parla solo di originaria appartenenza delle arimannie ai beni
del fisco.
In conclusione, se non m'inganno, l'uno e l'altro affermano che questi
beni, prima di proprietà del fisco, sono stati da questo ceduti
a determinate persone e queste vi hanno conseguito un diritto di
proprietà, che può esser limitato da restrizioni così gravi da giungere
fino al divieto di alienazione, ma che non cessa, per questo, di essere
un vero e proprio diritto di proprietà.
A me invece pare che qui si abbia la concessione non di un diritto di
proprietà, quale s'intende nella coscienza giuridica del tempo; ma
di un semplice diritto di possesso ispirato proprio a quei concetti
barbarici della gewere, i quali, se non giungono, forse, allo sviluppo
creduto dallo Schupfer, non me ne sembrano, in verità, così lontani
come il Leicht prima ed il Checchini poi hanno sostenuto: possesso,
in opposizione al quale Federigo I aveva rivendicata l'alta proprietà
pubblica, in quanto egli si considerava come continuatore dell'idea
imperiale in cui si impersonava il _populus romanus_, supremo detentore
degli attributi della sovranità.
Io credo che l'istituzione dell'arimannia sia una delle manifestazioni
più rilevanti, se non unica, dello Stato germanico, la quale non abbia
quasi affatto subito influenza da elementi estranei e che — appunto per
questo — ci possa offrire una riprova delle energie circostanti che la
rinchiusero in limitatissima cosa.
Il Leicht[327] ha trovato alcuni punti di analogia fra l'arimannia e
le terre limitanee romane: altrettanti se ne trovano, secondo me, con
le terre pubbliche delle città, le quali compiono funzione analoga così
negli ultimi tempi dell'impero romano, come anche in seguito, durante i
tempi goti e bizantini.
Certo alcune di queste terre — il Leicht ha ragione — dallo Stato
romano, appunto perchè le destinava a barbari, furono dotate di quegli
speciali privilegi che potevano renderle più conformi ai barbari che
Roma assoldava per costituire la massima parte delle sue milizie. Ma
è ormai noto come fra grandi civiltà decadenti e nuove civiltà tuttora
nel sorgere sieno molti e notevoli punti di contatto, senza per questo
che ne derivi la conseguenza che le prime abbiano agito sulle seconde.
E qui, mi pare, siamo proprio nel caso.
Il Checchini è sostenitore assoluto dell'influenza bizantina
sull'arimannia langobarda, la quale, secondo lui, riproduce esattamente
l'organizzazione dei fondi militari di confine[328].
Non posso — ora — fermarmi a lungo su questa questione, incidentale
per la mia ricerca, e debbo quindi tralasciare di occuparmi così del
problema che riguarda lo stato personale degli arimanni — gli arimanni
eran liberi, ma la loro libertà non credo punto fosse quella dei veri
e proprî _exercitales_ — come dell'esame del modo con cui istituti
bizantini avrebbero potuto influire sulla costituzione di gruppi
arimannici già in azione nei primi anni successivi all'interregno, non
che di tutte le altre questioni relative. Ma non posso fare a meno —
non foss'altro per giustificare la mia affermazione così recisamente
opposta — di esaminare un po' attentamente i punti di identità che il
Checchini ha voluto trovare fra l'arimannia e gli istituti militari
bizantini.
Egli dice che molti documenti riferentesi all'arimannia riproducono
esattamente l'importante prescrizione imperiale per cui i «fundi
limitanei» erano «ab omni munere vacui» e così (son le testuali
parole del Checchini)[329] «il diploma di Carlo il Grosso alla
chiesa di Arezzo, — a. 882 — prescrive: «...... in omnibus liberis
et erimannis prefatae S. Aretinae Ecclesiae filiis.... _iubemus ut
ab eis nec donaria aut redibitiones neque pignorationes vel iniustae
districtiones exigantur_», ed un altro diploma di Enrico IV: «nullus
dux, archiepiscopus ecc..... in eorum domos albergare _theloneum, vel
aliquam publicam functionem dare eos_ (arimannos) _cogat_».
«Siamo così in grado di trovare (diciamolo tra parentesi), la ragione
dell'errore in cui sono caduti molti autori, che, avendo constatata
quest'immunità dell'arimannia da qualsiasi onere fiscale, l'hanno presa
per una terra allodiale».
I documenti — in verità — suonano in modo un po' diverso da quello con
cui il Checchini li ha citati.
Il primo è il famoso diploma immunitario alla chiesa aretina che il
Muratori[330] credette generale per tutte le chiese d'Italia.
L'imperatore, avendo conosciuto come i suoi ministri «contempto
timore Dei et abiecta a predecessoribus (nostris) interdicta, per
plebes et ecclesias seu ecclesiastica praedia et domos placita
teneant, districtiones in liberos, massarios super ecclesiasticas
res residentes, et servos et aldiones faciant tributa; ab eis
exigant census et donaria, angarias etiam et opera[s; et] non solum
ab eis sed ab omnibus liberis eri[man]nis et ecclesiae filiis»,
vuole assolutamente con la sua imperiale autorità «omnes has
superstitiones et importunas violentias funditus abolendas» e a
questo scopo stabilisce (statuentes) che «in sancta aretina ecclesia
nullus comes, nullusque judex vel quelibet iuditiariae potestatis
persona tam in plebibus quamque et in monasteriis, titulis aliisque
ecclesiis vel domibus seu urbanis vel rusticis possessionibus ad eam
pertinentibus placita tenere, massarios et colonos, liberos, aldiones
vel servos quosque residentes super res ad predictam sanctam ecclesiam
pertinentes quolibet modo distringere, pignorare, angariare, census
et redibitiones et donaria aliqua exigere quoquomodo presumat; sed
liberos, massarios, quos legalis coactio exigit querere ad placitum,
per patronum seu a[dvoc]atum ad placita ducan[tur] ut legal[is
diffi]nitio legalem contentionis finem impo[nat]; ac etiam in omnibus
liberis et erim[a]nnis praef. s. aretinae ecclesiae filiis et eiusdem
diocesi commanentibus massariis et colonis observari omnimodis iubemus;
videlicet ut ab eis nec donaria aut redibitiones neque pignora neque
iniustae districtiones exigantur, sed unusquisque cum legalis censura
exigit a patrono suo ad placitum deducatur, ne pignorationis occasio
aditum rapine depredatoribus in aliquo prestet»[331].
Come si vede — ed è ben noto — l'imperatore per evitare i soprusi, che
i suoi ministri commettevano nell'esercizio della giustizia, proibisce
loro l'introito nel territorio diocesano reso immunitario, stabilendo
che gli abitanti ne siano presentati al placito da apposito avvocato.
Gli _erimanni_ — chiunque si voglia indicare con questo nome — non
sono trattati diversamente da tutti gli altri abitanti della diocesi
aretina, qualunque ne sia la condizione, dal servo al libero; perchè
unico e solo scopo dell'imperatore è di sottrarli tutti alle arbitrarie
vessazioni dei ministri regi: non si tratta affatto di imposte: ma
di esenzione da obblighi giurisdizionali, e quindi, da arbitri e da
soprusi.
Il diploma di Enrico IV è anche più refrattario all'interpetrazione del
Checchini.
L'imperatore, per intercessione di Adalbergo vescovo di Amburgo,
concede «cunctis hominibus de vico Viglevani et Serpi atque Pedulae et
Viginti Columnae, cunctis filiis filiabusque eorum nec non et hominibus
eorum omnibus _ut ab arimannia exeant_, et nullus dux, archiepiscopus,
episcopus, marchio, comes, vicecomes, gastaldio, sculdasius nullaque
regni persona in eorum domos albergare, theloneum vel aliquam publicam
functionem dare eos cogat, nec eos nec eorum posteritatem placitum
custodire compellet ultra nostrum placitum»[332].
Tutta la concessione deriva dal primo inciso — non riportato dal
Checchini — «ut ab arimannia exeant».
E l'altro documento, citato in nota dal Checchini, e che è l'atto di
pace del 1114 fra la contessa Matilde ed il vescovo di Parma Bernardo;
fra le altre clausole, ha la promessa del vescovo che agli «_arimannis
de Monticulo nullos alios_ USUS _vel_ FACTIONES _deinceps requisierit,
nisi quos eius antecessores_ SOLUMMODO IN PACE _et non in guerra ex
illis habuerant_»[333].
«Ergo — io non saprei come dir meglio del Muratori — arimanni
tempore etiam pacis ad quaedam obsequia, servitia et factiones
obligabantur»[334].
Tutti i documenti dal Checchini stesso citati, non che suffragarne
l'opinione, ne provano precisamente l'opposto, e rendono quindi
superfluo il ricordo del _districtu et integro servitio quod de jure
debebant_ all'imperatore i due arimanni ceduti nel 1159 da Federigo
I alla chiesa di S. Alessandro di Bergamo[335] e dell'_omni debito,
districtione et notione atque placitu_ cui erano costretti quei _liberi
homines qui vulgo herimanni dicuntur_ i quali, insieme col castello
di Romagnano, Ottone I donò al monastero di S. Zenone di Verona[336];
e di tutti gli altri documenti — e sono molti — da cui appare in
modo irrefutabile come gli arimanni fossero soggetti a tributi e a
prestazioni[337].
E non è soltanto in questo che la voluta analogia fra «fundi limitanei»
ed arimannie non esiste.
Il Checchini, per dimostrare che comune agli uni e alle altre era anche
il divieto di alienazione, cita il diploma di Enrico III agli arimanni
di Sacco con cui l'imperatore stabilisce che «_non liceat ipsam
erimanniam suam vendere aut archiepiscopo, aut patriarche aut duci, aut
marchioni, comiti, vicecomiti nec aliquibus ex potentioribus_».
Ma è evidente invece che l'imperatore permette loro la più ampia
facoltà di vendita e di cessione, fatta unica e sola eccezione delle
persone più potenti degli arimanni stessi, le quali — i livelli delle
chiese ne danno una prova evidente — avrebbero avuto di mira e di
resultato lo scompaginamento di un insieme di forze e di individui,
che l'imperatore voleva invece, seguendo un sistema tradizionale,
tenere unito. Anche nei giuramenti di fedeltà e di sottomissione è
abituale l'eccezione di guerreggiare contro l'imperatore o contro
il papa ed altre determinate persone. Si dovrebbe sostenere che il
giuramento di fedeltà non esiste? Nè il procedimento è diverso: sono
le manifestazioni sociologiche, diciamo così, che confermano, con
l'eccezionalità di qualche disposizione, la generalità di una norma o
di un istituto.
Nei «fundi limitanei» esiste un vero e proprio divieto di alienazione;
mentre qui si ha in diritto una facoltà di alienare la quale può essere
completa, come nelle arimannie friulane[338], o limitata come nel
caso su citato; ma in ogni modo esiste sempre senz'altra limitazione
che quella che il concessionario debba subentrare negli obblighi a
cui sottostava il concedente, in quanto titolare di una terra, su cui
incombevano speciali oneri.
E appare anche un'altra differenza fondamentale fra l'istituto
bizantino e quello langobardo. Nel primo la proprietà della terra
passava dallo Stato al soldato ed ai suoi successori: nel secondo no;
il _publicum_ conserva sempre un diritto eminente di proprietà che
non si manifesta solo in caso di inadempienza degli obblighi e per
la risoluzione di una condizione; è un diritto che si affievolisce
coll'andar del tempo e sotto l'azione di numerosi elementi ed, in
alcuni casi, si trasforma, ma non si estingue. Nei primi anni il
_publicum_ esercita il suo diritto di distribuzione delle terre comuni
concesse in precaria ad un determinato gruppo, come nel noto caso
della _fiurvaida_ pisana, mentre più tardi di questo esercizio di
autorità non si ha menzione. Ma il diritto eminente dello Stato permane
e lo si vede apparire nella imposizione fridericiana riguardo alle
_arimanniae_, nella quale si comprendono tutte le terre sulle quali lo
Stato vantava diritti non annullati da concessioni speciali.
E in tal modo si viene ad un altro punto più interessante ancora; la
determinazione del patrimonio dell'arimanno.
Secondo il Leicht, l'arimanno possederebbe, come tale, una terra
speciale, che sarebbe appunto l'arimannia, oltre il suo allodio:
l'arimannia, secondo quest'autore, sarebbe solo la terra pascolativa,
almeno originariamente. Io credo, invece, che arimannia non sia
soltanto questa ma sia la terra, la _sors_, concessa ad ogni singolo
arimanno, insieme col diritto sul compascuo e sulle prestazioni, di
cui queste due terre dovevano rispondere, per mezzo della persona a cui
erano state concesse.
In tal modo si rende spiegabile la frase del diploma imperiale
agli arimanni, con la quale si concede a questi _hereditatem et res
communes_. Nè può far meraviglia il fatto che la terra sia chiamata
hereditas: con tal nome sappiamo esser stata indicata non soltanto la
terra allodiale ma anche quella colonica, la quale — ed è questo un
punto di contatto con l'arimannia — senza staccarsi dal patrimonio
del «dominus», è suscettibile di cessione, di alienazione e di
donazione[339] anche fuori dell'ambito del _mithio_, entro il quale i
coloni fiscalini hanno facoltà anche più ampie[340]. Senza contare che
ripugna al concetto della costituzione di un gruppo arimannico l'idea
della mancanza di una terra propria di ciascuno, perchè è proprio
questo il campo nel quale il sistema della _sors_ e della terra comune
ad essa assegnata si può e si deve manifestare. Il Leicht[341] ha
combattuto giustamente, seguito dal Checchini, l'opinione dell'Andrich
che gli arimanni nei piccoli castelli fossero i soli comunisti
ed aggiunge che però è innegabile che al gruppo vicinale stesso,
come ente, gli imperatori ed i loro succedanei sovente investono
l'arimannia, la quale viene così ad immedesimarsi col comune: così a
Mantova, a Cremona. Ed è vero. Io aggiungerò che, dall'insieme dei
documenti, risulta la prevalenza dell'elemento cittadino-romano su
quello arimannico-germanico.
Nel diploma di Enrico II del 1014[342], si parla esclusivamente di
arimanni, mentre in quello di Enrico III del 1055[343] si parla di
tutti i cittadini di Mantova, dei quali gli arimanni, in virtù del
diploma del 1014, erano potuti entrare a far parte. Infatti con
quest'ultimo diploma l'imperatore prende sotto la sua protezione tutti
gli arimanni — _cunctos arimannos_ — che abitano — _habitantes_ — nella
città di Mantova, nel comitato di essa ed in alcuni vici espressamente
nominati — _in civitate Mantue, sive in Castro qui d. Portus sive
in vicoras q. n. S. Georgio, Formicosa, Cepada, seu et in comitatu
mantuano_ con tutte le loro cose e cioè _cum omni eorum hereditate,
paterno vel materno jure, proprietate, communaliis sive omnibus rebus
que ab eorum parentibus possessa fuerunt et eorum adquisita sive
adquirenda_.
Invece dal diploma di Enrico III del 1055 appare che l'imperatore,
volendo estirpare le «superstitiosas exactiones et importunas
violentias» di cui gli arimanni mantovani erano vittime, stabilisce ed
impone che «nulla magna parvaque persona _predictos cives, videlicet
ermannos in Mantua civitate habitantes_ (ossia quegli arimanni che
erano entrati ad abitare come cittadini in Mantova) de suis personis,
sive de illorum servis et ancillis vel de liberis hominibus in eorum
residentibus terra, vel DE EREMANNIA _et_ COMMUNIBUS REBUS AD PREDICTAM
CIVITATEM PERTINENTIBUS ex utraque parte flumine mincii sitis, sive
de beneficiis, libellariis, precariis, seu eciam de omnibus eorum
rebus mobilibus et immobilibus iuste conquisitis et iuste conquerendis
inquietare, molestare, disvestire, sine legali judicio presumat». Ora
si potrebbe ricordare che a Lucca era avvenuto altrettanto parecchi
secoli prima: nel 786[344] gli arimanni erano entrati a far parte dei
cives ricordati fino dal 722[345]. Ma quello che a me preme rilevare
è la differenza che corre fra i due passi concernenti la terra
arimannica: nella prima abbiamo l'_hereditas_ distinta ma unita con
le terre comuni dei singoli gruppi arimannici; nel secondo l'una e le
altre, sotto la comprensiva dizione di _eremania_, sono nettamente
separate dai beni comuni pertinenti alla città. E su quest'ultimo
diploma si modellano quelli successivi del 1090, del 1133 e del 1159 di
Matilde[346], di Lotario II[347] e di Federigo Barbarossa[348].
A qualunque distanza fossero le arimannie dalle mura cittadine,
costituivano sempre un'organizzazione distinta da quella della città,
la cui configurazione territoriale rimane individuata anche per questo
lato.
Nè si potrebbe obbiettare che si può avere una confusione quando,
invece di terre lasciate in proprietà alle città, si tratta — ed è il
caso più frequente — di terre così dette comuni delle quali alle città
è concesso solo l'uso mentre la proprietà rimane al re.
Prescindendo dal caso del _Palatium_ o _Curtis regia_ che non si
distingueva dalle altre _curtes_, — lascio da parte la questione, per
me irrilevante, della distinzione fra fisco e patrimonio privato del
re, che il Sohm afferma già delineata mentre è negata dall'Hartmann
— non si distingueva, dico, se non per un più rapido formarsi del
diritto che scultoriamente fu detto dal Solmi[349] curtense; delle
altre terre regie bisogna fare una bipartizione. V'erano terre, prati,
selve, laghi etc. sulle quali dal re potevano venir concessi diritti e
facoltà di uso, dietro il correspettivo di un canone o magari senza.
E queste erano terre non specificatamente addette ad una comunità di
persone. E c'erano poi altre terre sulle quali, in quanto e perchè
facevano parte di un determinato gruppo politico, i componenti di esso
avevano speciali diritti. Le une e le altre terre si trovavano sotto il
dominio eminente del «publicum»; ma nel primo caso predominava assoluto
l'elemento patrimoniale; nel secondo questo era quasi tutto, per non
dire addirittura tutto, assorbito dall'elemento pubblico. Conseguenza
non improbabile del modo con cui sull'esempio dei re goti, i re
langobardi si considerarono come successori del fisco bizantino[350].
E la differenza si manifestava anche nel diverso modo di agire della
potestà pubblica sugli uni e sugli altri: nel primo caso il diritto
d'uso scaturiva immediatamente dalla concessione regia; nel secondo
indirettamente; perchè il re, se non commetteva un arbitrio che può,
magari, giungere fino alla spogliazione, possibile senza dubbio,
ma, per la sua stessa natura, eccezionale, non poteva ammetterlo
al godimento dei diritti di uso se non costringendo il gruppo, che
non avesse voluto accogliere il nuovo venuto di buona volontà, ad
accettarlo col vigore del suo _preceptum_[351].
Ma nel primo caso il re, sieno beni suoi o dello Stato, può disporne
come vuole; nel secondo riconosce la consistenza del gruppo dei vicini.
Nel caso nostro della città.
Ed è ormai tempo di avviarsi a ricercare la natura di questa
consistenza.
§ 5. — Una prima osservazione si impone.
Dal momento che i Langobardi rispettarono le antiche divisioni
territoriali, è certo che esse dovettero avere un'importanza effettiva,
perchè non è possibile ammettere che ai barbari, pochi e selvaggi,
convenissero le divisioni territoriali di un popolo evoluto fino alla
decadenza e, per quanto decimato dalle carestie, dalle pestilenze e
dalle guerre[352], infinitamente più numeroso; mentre è pure giocoforza
convenire che ai langobardi ariani, tali divisioni non poterono esser
date dalla chiesa cattolica.
Prima che il Solmi negasse la continuazione medioevale delle vecchie
corporazioni romano-bizantine, si era sostenuto unanimemente che
queste servissero ai dominatori come strumento di estorsione. Dopo di
lui nessuno si è occupato di colmare la lacuna che veniva lasciata
scoperta, quantunque — se non m'inganno — non si possano del tutto
accogliere i risultati negativi a cui egli è pervenuto.
Si hanno tracce sicure di prestazioni _quas homines exinde in publico
habuerunt consuetudinem faciendum_[353]: Pipino[354] parla del
rifacimento delle mura, delle porte, delle strade, dei ponti e degli
edifici pubblici, come di _antiqua consuetudo_ e Carlo Magno[355]
ricorda _mansionaticos, paraveredos et operas_; tutti dimostrano
la continuazione ininterrotta dal tempo romano di tutti questi
aggravi[356] e compiono il quadro datoci dalla famosa _pensio_ dei
saponai di Piacenza[357], dal taglio e trasporto delle legna dei
cittadini di Benevento[358], dalle prestazioni dei Veronesi per il
rifacimento delle mura[359], da quelle dei Cremonesi per l'uso delle
acque[360] e anche da quella dei Lucchesi[361] e dei Pisani[362] per
il palazzo imperiale. E che più? Chi non conosce — anche a voler
tralasciare gli aggravi del triplice placito annuale[363] — il
famigerato passo di Paolo Diacono che parla di _populi adgravati?_
Il Tamassia[364], nella sua recensione al libro del Solmi sulle
associazioni precomunali, osservando come il documento piacentino del
744 sia una conferma regia di una più antica concessione di privilegi,
per la quale da Liutprando è confermata al vescovo di Piacenza
_pensionem illam de sapone h. e. libr. XXX. quae palatii nostri in
civitate Plac. inferebantur et ab ipso patruo nostro ad pauperes
lavandum concessa sunt_, crede probabile che la chiesa piacentina
ottenesse dal re langobardo la continuazione di un antichissimo diritto
a suo favore e gravante gli esercenti dell'industria del sapone.
Egli ritiene così che non si possa disconoscere un certo vincolo
di dipendenza fra gli operai e la Chiesa, la quale, con i suoi
organismi associativi, nei secoli V e VI servì di rifugio allo
spirito corporatizio romano, strangolato dalle istituzioni coatte
dell'ultimo diritto imperiale; ed in quelli successivi, pur senza
implicare necessariamente l'esistenza di un _corpus_, ebbe non scarsa
importanza[365]. Effettivamente, il Tamassia ha messo felicemente
in rilievo — il Solmi stesso lo ha riconosciuto[366] — l'influsso
esercitato, in questo rapporto, dalla Chiesa. Ed io credo che la
Chiesa abbia esercitato nell'epoca langobarda un'azione di eccezionale
importanza e ne tratterò più innanzi; ma non mi pare che ciò sia
avvenuto nel modo indicato dal Tamassia e dal Solmi[367].
Per provare l'asserto da essi voluto, sarebbe stato necessario
dimostrare l'esistenza di un vincolo, intercedente fra il vescovo e
gli artigiani cittadini, nei rapporti della vita pubblica delle città.
Invece il documento veronese[368] e quello senese[369] dal Solmi
citati mostrano, è vero, una certa organizzazione artigiana, se non
industriale; ma essa nasce, si esplica e si circoscrive nel complesso
dei beni di proprietà del vescovado: onde non ha nulla di diverso
dall'organizzazione interna di ogni _curtis_ regia, ecclesiastica,
o privata, e, sia che il centro ne sia dentro o fuori le mura,
costituisce sempre un organismo fuori della vita cittadina.
E lo stesso è a dirsi dei monasteri in questo periodo normalmente
in dipendenza se non in potestà diretta del re[370]. Non aveva
certo alcun contatto con l'artigianato cittadino quel _laboratorio_
del monastero femminile di San Michele in Firenze, in cui per il
convento di Nonantola ogni anno si confezionavano le famose _quinque
bone stamineae_; e lavoravano dodici ancelle, mandate dal convento
stesso insieme con la materia prima necessaria per le tele e le
vesti dei monaci[371]; come non aveva nulla di comune con la città
l'altro monastero femminile, anch'esso fiorentino, di Sant'Andrea,
che pure doveva essere un centro di produzione non disprezzabile,
se era obbligato all'annuo tributo di un vestito di lana di capra
_in parte palatii persolvendum_[372]. Abbazie e monasteri, anche nei
rari casi in cui non erano favoriti da quelle concessioni immunitarie
che avevano come conseguenza precipua di isolarli da ogni contatto
esterno, non ricorrevano _ad magistros et manuales_ estranei che in
caso di necessità assoluta ed anche allora solo per costruire _a petre
et calcina_ gli edifici _ubi sunt omnes officine sicut abbatia habere
debet_[373].
Facendo capo a quanto ho detto sulla trasformazione subita dalle
città negli ultimi tempi dell'impero, accentuata nell'epoca gotica ed
aggravata ancor più in quella bizantina, io ritengo che i Langobardi
abbiano considerato ogni centro abitato, sia urbano che rustico,
solidalmente responsabile degli aggravi e delle imposte. Poichè è
certo che se le corporazioni sparirono, d'altra parte le imposte, sia
pur modificate, rimasero; mi pare che tale spiegazione sia, se non
accettabile, ammissibile: tanto più che consente anche di arrivare ad
un'interpetrazione del passo di Paolo Diacono, la quale oso sperare non
sia la più campata in aria delle moltissime tirate fuori fin qui.
Il Leicht[374] ritiene che _populi_ si possa riferire con
verosimiglianza alle popolazioni rustiche dei grandi possessi romani
prima soggetti alle _tertiae_. Ed è vero: ma _populus_ non indicò
solo questa popolazione; indicò anche gli altri gruppi vicinali che si
raccoglievano nel _vicus_ e nell'_urbs_. Ogni _locus_, ogni _vicus_ —
ce lo dice Rotari[375] — aveva il suo territorio e così quelli vicini
alla città venivano a chiuderla tutto intorno in un ambito, che si può
seguire attraverso le divisioni ecclesiastiche, e che era costituito
dal centro murato e da una certa estensione di territorio di cui la
città era dotata al pari di ogni vico: non come sede di un _judex_.
La parola _populus_ nel diritto romano classico indicava abitualmente
l'insieme degli abitanti in una _civitas_[376], così che la provincia
si poteva dire divisa in città o _populi_; ma più tardi, forse per
l'azione della Chiesa[377], anche le circoscrizioni minori furono
chiamate col nome di _populi_[378], aprendo e facilitando la via al
sistema goto-bizantino, che, staccando le classi militari e le più
elevate dalla rimanente popolazione, chiamò _populus_ quest'ultima in
tutti i suoi agglomerati, fossero essi urbani o rustici[379].
A risolvere il famoso passo di Paolo Diacono, a mio modo di vedere,
si possono addurre tre elementi sicuri: la coincidenza delle
circoscrizioni civili con quelle ecclesiastiche, l'esistenza di varie
prestazioni e la ripugnanza incoercibile dei Langobardi a pagare
imposte e contribuzioni.
Considerando che i Langobardi erano pochi, ariani e barbari, la
coincidenza — ripeto — non può essere spiegata, come alcuni autori
inclinano a credere, con la supposizione che per un certo tempo tali
divisioni territoriali sieno state usate solo dalla Chiesa e che i
Langobardi l'abbiano riprese da essa. È molto più verosimile che i
Langobardi le abbiano conservate perchè tale conservazione apparve
loro di utilità immediata e indiscutibile: tanto è vero che, dove tale
utilità generica fu sorpassata da una necessità impellente, non si
peritarono di procedere a nuove e diverse divisioni[380].
Esaminando le varie prestazioni, di cui si ha notizia per l'epoca
langobarda, si vede che di una — la _tertia pars frugum_, alla quale
furono soggetti i romani verso i conquistatori — nessun testo ci dice
in modo preciso come veniva corrisposta; delle altre i documenti e le
leggi franche (che ricordandole sino dal 782 come _antiqua consuetudo_
ne provano sicuramente l'antichità) ce le mostrano come gravanti
collettivamente su nuclei vicinali determinati per pievi[381]. E poichè
accanto alla pieve rurale coesiste e predomina la pieve urbana; nè la
ragione consiglia nè i documenti permettono di credere che tali nuclei
sieno solamente rurali[382]. Di più dalle più antiche leggi barbariche
che si conoscano, si vede concepita ed attuata una responsabilità
collettiva che colpisce un insieme di individui determinato soltanto
territorialmente con i confini entro i quali abita e vive il gruppo
vicinale[383]: responsabilità e determinazione che corrisponde
perfettamente ai documenti langobardi che possediamo[384].
Finalmente dal momento che i Langobardi non contribuirono certamente
(almeno nei primi tempi: vedremo in seguito perchè questo stato di
diritto fu più tardi mutato) alle gravezze ed alle imposte, queste
colpirono soltanto ed esclusivamente i romani.
Premesso questo e tenuto presente il sistema di responsabilità
collettiva, al quale erano state condotte le singole circoscrizioni
territoriali dalla decadenza romana e più ancora da quella
goto-bizantina, mi sembra sintomatica, ma non strana, la disposizione
imperiale che, proprio a proposito dell'hospitalitas, abbandona i
classici concetti romani, che basano la persona giuridica sull'elemento
personale, e riconosce non irrilevanti facoltà giuridiche in un amorfo
complesso di individui determinati unicamente in base all'elemento
ibrido dell'abitazione senza alcuna considerazione dell'elemento
e dello stato delle persone[385]. Tale pervertimento non può esser
dovuto che all'irrefrenabile dilagare di una decadenza che i consueti
mezzi giuridici non eran capaci nè di contenere nè di regolare e che
preparava favorevole terreno alle successive istituzioni barbariche.
A questa stregua il passo in cui Paolo Diacono dice che _populi tamen
adgravati per Langobardos hospites partiuntur_ mi pare suscettibile
di questa spiegazione. I singoli _populi_, ossia le singole città
con le terre cittadine ed il suburbio[386], al pari ed insieme con i
singoli _vici_ e _loci_ con il loro respettivo territorio, prima furono
obbligati collettivamente e solidalmente al tributo della _tertia pars
frugum_[387]; e più tardi, quando, dopo l'interregno, la conquista
prese un assetto definitivo, furono divisi fra i Langobardi a seconda
ed in proporzione della necessità e dei bisogni: necessità e bisogni
che si conguagliavano alle esigenze della difesa[388], al numero
dei componenti i singoli gruppi, ai loro desideri[389] e alle loro
tendenze[390].
Questi _populi, adgravati_ dai duchi che si vollero rifare della parte
di patrimonio ceduta al re, furono senza dubbio soggetti al rifacimento
delle mura, delle porte, delle strade, dei ponti, degli edifici
pubblici, delle cloache e, nelle città fluviali, anche dei porti; e,
dove fu possibile, come a Cremona, a Piacenza, a Benevento e altrove,
anche ad altri aggravi speciali e furono divisi, secondo l'opportunità
e la convenienza dei vincitori, fra i vari duchi e fra i diversi
aggregati di _fare_, che, sotto la loro guida, si distribuirono nel
paese conquistato, dividendosene le terre.
E come nelle continue e terribili devastazioni, ormai da gran tempo
imperversanti, la terra abbondava, mentre i grandi possessi dei nobili
romani uccisi al tempo di Clefi soddisfacevano, o quasi, le richieste
dei maggiori langobardi; le terre che pur rientravano nei singoli
_populi_ ma dagli scarsi abitanti non erano utilizzate, furono divise
fra gli altri Langobardi[391], mentre agli indigeni fu lasciata,
oltre la proprietà privata di ciascuno, un'altra terra di uso comune,
necessaria ed indispensabile quanto l'altra. E in alcuni luoghi, in
cui la terra abbondava ancor più, ne fu lasciata alle città anche
dell'altra su cui i cittadini non esercitavano un diritto di uso nè
come tali, nè come facenti parte di un qualche consorzio di diritto
privato con terre a comune; era una terra che a nessuno di essi
spettava in proprietà, ma che dallo stato langobardo era riconosciuta
spettante alla città stessa, in quanto forniva a questa i sassi, le
pietre, il legname e le altre cose necessarie per il rifacimento delle
mura, dei ponti, e per le altre speciali imposizioni, cui la città
doveva sopperire.
Del resto, si accetti o no questa mia interpretazione, confido non
si possa negare che al tempo langobardo la città si differenziava
territorialmente dalla _judiciaria_ di cui è a capo.
§ 6. — Bisogna ora vedere se e quanto è rimasto dell'antico concetto
romano della _civitas_, per passare poi all'esame degli elementi
principali che lo costituiscono.
Cominciamo dal primo punto.
L'atto di fondazione del famoso monastero di Senatore in Pavia, del
novembre del 714, è stato steso da Felice _subdiaconus et notarius
sancte ticinensis ecclesie_, e sottoscritto da Todo _notarius regie
potestatis_ e da Aufrit _notarius regius_[392].
In un altro documento pavese[393], di poco posteriore, — è del 729 — si
legge:
«Quam donationis seu confirmationis nostre paginam Magno _notarius
sancte ticinensis ecclesie_ ex iussu Benedicti venerabilis _subdiaconi
et exceptoris ticinensis_ scribendo rogavimus et subter confirmantibus
testibusque obtulimus roborandum.
Ego qui supra Magnus _notarius sancte ticinensis ecclesie_ scriptor
huius cartule donationis post tradita complevi et dedi».
È evidente che Felice e Magno erano notari della chiesa pavese, ma non
_exceptores ticinenses_ e tanto meno notari _regie potestatis_: e che
Benedetto era ad un tempo suddiacono e _exceptor_; come era suddiacono
e _exceptor civitatis_ il suo confratello piacentino Vitale che in un
documento dell'anno 721[394] si qualifica _Vitalis v. v. subdiaconus
exceptor civitatis Placentinae_.
C'erano, dunque, notai del re, notai della chiesa e notai della
città[395]. L'esistenza dei primi due non fa meraviglia; ma riguardo
agli ultimi non si può non osservare che la forza della _civitas_
non deve essere stata tenue se riuscì a tenersi distinta dal potere
pubblico anche nella città in cui esso aveva posto la sua sede
principale; e che ciò è tanto più notevole in quanto, sparite, con
la dominazione langobarda, le curie, le corporazioni e le maggiori
autorità romano-bizantine, erano venuti a mancare i cardini sui quali
avrebbe potuto poggiare più agevolmente per mantenersi.
Riservando ogni congettura a quando sieno stati raccolti tutti i dati,
che ho potuto rinvenire, prendiamo atto della tripartizione che si vede
delineata e proseguiamo.
Un altro bellissimo documento che, per la sua importanza, merita di
esser segnalato in prima linea, è una _notitia_ veronese dell'837
riferentesi a fatti avvenuti nell'818[396], sulla quale, ormai quasi
del tutto trascurata dopo l'Hegel[397], richiamò or non è molto,
l'attenzione il Leicht[398] e si è servito anche il Mayer[399]. È una
«notitia» _qualem pedaturam murorum veronensis civitatis pars domus
episcopii sancti Zenonis praeteritis temporibus facere solita fuerit_.
Al tempo della puerizia di Pipino, verso gli ultimi del 700, essendo
frequenti le irruzioni degli Ungari, Carlo M. pensò di riparare le più
importanti città di confine e fra queste Verona, per la massima parte
distrutta e «muros, turres, fossasque per urbis girum fecit adiectisque
palis fixis a solo usque munivit». Ma allora _de faciendis muris et
fossis_ sorse una contesa _inter cives, et urbis judices, ac partem S.
Zenonis_; perchè mentre i giudici volevano che l'episcopio contribuisse
per la terza parte; la Chiesa (compresi in essa quattro monasteri, di
cui tre regi e due xenodochi, pure regi) «quod ad comparationem tanti
populi exigua esset», _volebat non tertiam sed quartam sicut antiquitus
fuerat, dare_. E non si veniva a capo di nulla perchè da una parte il
vescovo non voleva cedere e dall'altra la «pars publica» non poteva
provare quello che sosteneva, sia perchè era passato molto tempo da
che la città non era stata munita, sia perchè al tempo dei Langobardi
«nihil indigebat, _publico studio munita_: si quid modicum ruebat,
statim a vicario civitatis restituebatur». Finalmente si ricorse al
giudizio di Dio, che riuscì favorevole al vescovo e pose termine ad
ogni questione. Tanto che quando nell'837 l'imperatore Lotario mandò
a Verona i suoi due messi Mario, conte di Berg, e Erimberto, vescovo
di Lodi, al vescovado ed ai suoi soci fu affidato il rifacimento della
quarta parte delle mura della città presso la porta nuova e dei muri
del castello. E «opus illud perfecit».
Sull'attendibilità e l'autenticità di questo documento nessuno ha
sollevato dubbi: l'Hegel e il Mayer se ne servono per provare che le
mura e le costruzioni difensive romane continuarono ad esistere anche
nell'epoca langobarda; il Leicht per mettere in rilievo il saldo
vincolo dal quale appaiono uniti i cives accanto al rappresentante
del pubblico potere: e solo si deve tener presente che non è un vero
e proprio atto pubblico, ma una memoria, una _notitia_, fatta redigere
dalla chiesa veronese, qualche tempo dopo, a ricordo degli avvenimenti
occorsile e a scopo di evitare possibili contestazioni future[400].
Questo era da premettere per allontanare qualunque possibile obiezione
da un documento che offre la prima prova sicura del mantenersi in
Italia di una parte importantissima di sistemi di diritto pubblico
prettamente romani.
Non si può dubitare che, ancora nel secolo ottavo, la ragione
per cui la «pars pubblica» veronese si riconosceva obbligata a
contribuire alla terza parte dell'opera, si debba trovare nell'antica
disposizione di Arcadio e Onorio[401], passata integralmente nel
Codice Giustiniano[402], che assegnava alla riparazione delle mura ed
al mantenimento delle terme la _tertiam partem de redditibus fundorum
iuris reipublicae_; e può nascere questione soltanto nel determinare
con esattezza a quale delle varie raccolte, in cui essa è stata
inclusa, sia da attribuire. Io credo che non si debba pensare nè al
Codice Teodosiano nè a quello Giustinianeo, ma sibbene al Breviario
Alariciano: e ciò perchè l'_Interpretatio_ visigotica trasforma la
legge in maniera che si attaglia in modo perfetto alle condizioni
dell'_Emilia_ e della _Tuscia_ — le due grandi regioni in cui era
divisa l'Italia al tempo dei Franchi — quali ci sono mostrate dal
documento di Verona e dalle fonti legislative, mentre non si potrebbe
dire altrettanto del rimanente della penisola.
Nel Breviario Alariciano la disposizione, di cui ci stiamo occupando
suona così: _Quotiens aedificia vetustate consumpta necesse fuerit
reparari, ad ipsam reparationem tertiam partem de proprio fiscus
impendat_. Si è omessa ogni menzione della _subustio thermarum_ e si
è sostituita l'espressione «fundi iuris reipublicae», che poteva dar
luogo ad incertezze (per determinare se si fosse trattato di fondi del
fisco o della città), con il termine _fiscus_, di indubbio significato.
E la _notitia_ veronese mostra chiaramente la partecipazione del fisco
regio al riattamento delle mura, mentre un capitolare sicuramente
italico parla di piazze e di cloache restaurate a totale carico
dell'erario pubblico e di ponti e di «reliquis similibus operibus»
mantenute dallo Stato in cooperazione con gli abitanti e con le
singole chiese senza mai far parola di terme[403]. Invece nella
parte inferiore dell'Italia centrale la _Summa Perusina_[404] ricorda
ancora le terme e solo ha una leggiera variante nell'indicazione dei
redditi pubblici: _moenia publica et therma de tertia parte reditibus
publicis reparetur_; e nell'Italia meridionale, attraverso alla
concessione fatta nel 774 dal duca Arechi di Benevento al monastero di
S. Sofia[405], si vede limpidamente come, per tradizione o per testi
giuridici, si sia mantenuto il sistema romano-bizantino delle terme
e del loro riscaldamento per opera del fisco e dei cittadini. E se si
mantenne nelle regioni langobarde, a più forte ragione è da pensare che
si conservasse nella parte d'Italia rimasta più a lungo bizantina.
Un solo testo, generalmente attribuito all'Italia, fa eccezione: la c.
d. _Legge Romana Udinese_.
Questa legge mostra evidentemente di avere calcato in questo punto,
come in molti altri, il Breviario Alariciano ma svisandolo e,
conseguentemente, allontanandosi del tutto dalla massima romana e
dalle applicazioni che, in modo non da per tutto uniforme, ma sempre
inspirato ad identico concetto, essa ebbe in Italia. In questa, come
abbiamo visto, si considerano due termini: le mura della città e
le terme. Di quest'ultime il Breviario non parla, mentre estende la
comprensione dell'altro termine a tutti gli edifici pubblici, con lo
scopo evidente di imporre in un numero maggiore di casi l'obbligo della
prestazione ai cittadini ed alla chiesa vescovile. Ora la legge c.
d. romana udinese con la sua seconda interpr. alla legge I del libro
XVI dice: _Si aliquis judex antiqua publici habitacionem in civitatem
renovare voluerit, tercia parte cum adiutore fisci ipsum aedificium
renovet_. Non solo non si parla più delle mura; ma, pure a voler passar
sopra — conoscendo lo spropositato latino del compilatore — alla
differenza fra una _reparatio_ necessaria ed una _renovatio_ voluta
dall'«judex», anche il centro della disposizione è spostato perchè si
parla di un'_habitacio_ che riguarda unicamente l'«judex», al quale, se
vorrà ripararla, verrà concessa la partecipazione del terzo della spesa
da parte del fisco.
Per questo punto almeno la c. d. Legge rom. udin. non ha certamente
avuto applicazione in Italia. Non voglio dire che se ne possa
senz'altro dedurre che perdano ogni vigore le numerose argomentazioni
fatte per sostenerne l'italianità, dalle magistrali memorie dello
Schupfer alle geniali supposizioni del Gaudenzi; ma sta il fatto che su
una questione determinata con precisione e per la quale si hanno come
termine di paragone documenti e testi sicuramente italiani, la legge
romana udinese si è trovata in contrasto aperto.
Dal documento veronese, dunque, si vede come alla riparazione ed al
mantenimento delle opere pubbliche concorressero insieme, ed oltre ai
_cives_, la Chiesa e lo Stato.
Di questo fatto si hanno anche altre conferme.
La partecipazione della Chiesa è provata da un Capitolare italico,
del quale Lodovico il Pio, riportandolo nel suo Capitolare dell'817,
ci attesta la larga applicazione in Italia[406]. In esso si conferma
l'_antiquam et justam consuetudinem_ per la quale gli ecclesiastici
erano obbligati alla costruzione dei ponti e di altre simili opere
insieme _cum reliquo populo_ e si stabilisce che il rappresentante
della pubblica autorità non deve chiamarli direttamente al lavoro —
_per alium exactorem ecclesiastici homines non compellantur_ — ma deve
rivolgersi al rettore della chiesa — _rector ecclesiae interpelletur_ —
e questi risponde dell'esecuzione del lavoro.
L'esempio di Verona calza a capello anche a questo proposito: insieme
col vescovado si vedono formare la quota della Chiesa varî monasteri e
due xenodochi.
E poichè si parla di _antiqua consuetudo_ è più che probabile che le
cose non procedessero con sistema diverso al tempo dei Langobardi, i
quali, presumibilmente, lo ricevettero dai Goti attraverso alla breve
dominazione bizantina.
È al tempo dei Goti che la Chiesa cattolica comincia a staccarsi
dallo Stato, per divenire la Chiesa di una sola parte — e della parte
vinta — della popolazione; ed è allora che si può concepirla gravata
di una parte dell'onere del rifacimento dei pubblici edifici. Il
Codice Giustinianeo non ha accolto alcuna delle numerose costituzioni
imperiali, che da Costantino in poi, avevano costituito alla Chiesa
una condizione privilegiata in fatto di imposte e di esazioni ed
ha equiparato in tutto e per tutto gli ecclesiastici ai laici,
immobilizzandoli, al pari di questi, nelle singole circoscrizioni
e sottomettendoli a quegli oneri che, prima _sordida munera_, son
qualificati da lui come nobili e necessari; ma per quanto potesse
colpirne i membri, non credo che la legislazione bizantina, che
tanto si valeva della Chiesa da affidarle funzioni pubbliche molto
importanti, sia potuta giungere a concepire il _corpus_ della Chiesa
nel suo complesso come un congruo e possibile soggetto di esazione
tributaria. A questo, secondo me, arrivarono senza sforzo i Goti che
erano barbari ed ariani; distinti, cioè, per razza e per culto dai
vinti, fra i quali non poteva essere difficile scorgere e colpire
quella che formava la parte più importante della loro vita.
Nè le cose dovettero passare altrimenti sotto i Langobardi: soltanto
la collettività cittadina non avendo raggiunta sotto di loro quella
consistenza della quale vigorosi sintomi economici non appaiono
che alla fine del secolo ottavo ed ai primi del successivo, nè la
Chiesa essendo ancora pervenuta all'importanza politica e sociale,
riconosciutale da Carlo Magno; l'attività del rappresentante della
pubblica autorità risaltava per modo da offuscare la partecipazione
d'opere e di spesa alla quale, sotto la sua direzione ed il suo
comando, i cittadini e la Chiesa dovevano sobbarcarsi[407].
Per quel che concerne la partecipazione dello Stato alle opere
pubbliche, le tracce forniteci dal documento veronese vengono
illuminate, completate e prospettate nelle loro proporzioni nel quadro
delle istituzioni cittadine del tempo, da un capitolare franco che,
col carattere generale, proprio delle disposizioni legislative, affida
che il caso di Verona è da considerarsi non come isolato e particolare
ad una sola città, ma come un episodio corrispondente al sistema degli
ordinamenti pubblici che reggevano le città italiane conquistate dai
Franchi: sistema proprio e caratteristico dell'Italia e tutto affatto
distinto da quello di ogni altra regione.
Il Capitolare tratta «de plateis vel cloacis curandis _unius cuiusque
civitatis de regno Italiae_ ut singulis annis curentur» e stabilisce
che ciò sia fatto a cura e carico totale dello Stato — _non volumus
quod exinde pandum aliquis ad partem palatii nostri persolvat_[408].
Ora — si badi bene — una cura vigile delle cloache e delle piazze
cittadine, di per sè stessa poco consona all'organizzazione statuale
barbarica, non si può assolutamente concepire staccata da quel sistema
delle angarie che, se ebbe una consistenza giuridica speciale nel
sistema feudale, ebbe una applicazione non meno estesa nel precedente
sistema barbarico. Perchè dei bisogni locali fossero soddisfatti dallo
Stato senza un contributo specifico, destinato ad un particolare scopo,
degli individui che ne erano avvantaggiati, ci voleva un paese nel
quale fosse viva e forte la concezione dello Stato come un ente saldo
ed omogeneo personificante l'insieme di tutti i cittadini. E questo
paese, anche se la legge non lo dichiarasse in modo esplicito, non
poteva esser che l'Italia. E la cosa è resa ancor più notevole dal
fatto che tale tradizione appare non nei primi tempi della conquista
langobarda, ciò che avrebbe potuto non recar meraviglia, ma quando essa
è sostituita da quella franca. Dal confronto del documento veronese
con il capitolare ora ricordato appare indiscutibile la partecipazione
diretta, a spese proprie, dello Stato ad opere di pubblica utilità
e necessità; partecipazione non sporadica e saltuaria, ma generale
e sistematica, che i re franchi non avrebbero, non saprei dire se
piuttosto subita o accolta, se una speciale condizione di cose non ve
li avesse costretti. Nessun altro capitolare, infatti, parla mai di
simile contribuzione da parte dello Stato.
E anche questo elemento ebbe la sua importanza per la costituzione
delle nostre città. L'autorità pubblica, che con il rapido e
progressivo decadere del potere centrale, si avviava al sistema
feudale; costretta a supplire con mezzi propri alle necessità della
difesa, rese sempre più impellenti dalle invasioni ognor più frequenti
e minacciose, fu tratta fatalmente ad affidare tale onere (che le
tristi condizioni della sua finanza e la debolezza dei suoi organi
non le permettevano di sostenere) alle energie locali. Ma queste,
giuridicamente non obbligate affatto o solo in parte, non vi si
sobbarcarono che verso congrue concessioni che diminuirono sempre più
la forza del governo centrale e dei suoi rappresentanti sulle città
e le avviarono vigorosamente, attraverso al governo, notoriamente
mite, dei vescovi, alla completa autonomia. I _cives_, infatti, erano
anch'essi obbligati a contribuire, come abbiamo veduto a Verona, per
una certa parte, e questo conferma anche per un altro lato l'ipotesi
accennata or ora che, per rendere loro possibile di soddisfare a tali
oneri fossero rilasciati alle città alcuni beni, anche quando, sotto
il gastaldo, dipendevano direttamente dal re. La discordia ben nota,
fra i duchi ed i gastaldi, fomentata dalle guerre intestine e dalle
dissensioni fra il partito nazionalista e quello romanizzante, non fu
nè la sola nè la principale causa per la quale, istigati e sorretti
dal duca desideroso di abbattere la concorrente autorità del gastaldo
— specialmente quando l'uno e l'altro coesistevano nella stessa città —
i cittadini diminuirono sempre più la facoltà del gastaldo e del re sui
beni pubblici.
E da questo stato di cose derivò anche un'altra conseguenza. Quando
l'elemento cittadino riprese vita e vigore, non si accontentò di un
diritto di uso su quei beni, ma ne pretese la piena proprietà perchè ed
in quanto considerò l'uso fino ad allora fattone non come un diritto
in sè stesso finito, ma come la manifestazione esterna di un vero
e proprio diritto di proprietà, capace di escludere ogni ingerenza
dell'autorità pubblica.
Non è soltanto a Verona che si vede l'insieme dei cittadini ben
distinto dalla Chiesa e dalla _pars publica_.
Lo stesso è a Cremona.
Cremona resistè molti anni all'invasione langobarda, finchè nel 603
Agilulfo, che ne temeva grave pericolo per la vicinanza alla capitale
mosse contro di essa, la conquistò e ne divise il territorio fra la
_curtis regia_ di Sospiro ed il ducato di Brescia[409]. E ciò per non
disturbare i potenti duchi di Bergamo e di Brescia i quali fin dal
momento dell'invasione avevano occupato gran parte del territorio di
Cremona[410]. La città in breve risorse, favorita dalla sua felice
condizione topografica; tanto che la troviamo ricordata nel famoso
patto del 730 fra Liutprando e i militi comaclensi[411].
Mentre verso la metà del secolo nono Lodovico teneva il suo placito
generale in Pavia comparvero Rothecario, Dodilo, Gudiberto _et
ceteri habitatores de civitate Cremona_ e proclamarono che il vescovo
aveva fatto loro grandi ed ingiuste violenze riguardo alle loro navi
costringendoli a pagare «ripaticum, palificturam seu pastum» (sono le
imposizioni del patto del 730) che nè loro nè i loro parenti avevan mai
pagato.
L'imperatore mandò a Cremona il suo consigliere Teodorico, al ritorno
del quale si tenne un nuovo placito; ma essendo apparso insufficiente
il materiale di prova, si rimise la decisione della controversia ad
un successivo placito che fu tenuto dallo stesso Teodorico «in domo
ecclesiae» di Cremona nell'852[412]. Vennero di nuovo i sopradetti
_habitatores cum reliquis habitatoribus de ipsa civitate_ confermando
le primitive accuse che il vescovo ingiustamente li costringeva agli
stessi obblighi dei militi comaclensi. Ad essi il vescovo, dopo aver
detto che a lui la _palifictura_ e il ripatico spettavano di diritto
«iuxta istud pactum quod Dominus b. m. Karolus inperator confirmavit»,
produsse idonei testimoni i quali provarono che quegli uomini che
agivano «de ipso porto» contro la chiesa, _nec ipsi nec parentes sui
naves habuerunt nisi tempore Pancoardi et Benedicti episcopi_ e che
fino ad allora avevano portato il sale da Comacchio comuniter con i
militi comaclensi e _comuniter ripaticum et palificturam dabant_ PARTI
REGIE _et_ ECCLESIE CREMONENSI; e che anche dopo che negli ultimi
trent'anni cominciarono a commerciare con navi proprie da Comacchio,
davano il ripatico e la palifittura. E la deposizione di questi
testimoni fu così completa e convincente che Teodorico, dopo aver
sentito dal gastaldo e dall'avvocato della regia corte di Sospiro che
la corte stessa non aveva da accampare alcun diritto, giudicò che «ipsi
homines ripaticum vel palificturam de suis navibus iuxta ipsum pactum
de antea dare deberent».
Da questo documento si vede come la vita cittadina cominciasse
veramente a svolgersi a Cremona nei primi anni del secolo nono e
che solo allora i cremonesi cominciarono a possedere navi proprie
ed esercitare da sè stessi il commercio e ad affacciare pretese di
indipendenza economica. Prima di allora il complesso della cittadinanza
era ben distinta dalla Chiesa e dalla parte pubblica, ma formava un
complesso incolore, incapace, a quanto pare, di possedere in proprio:
almeno se stiamo a quel che si dice delle navi.
Nè quest'affermazione è in opposizione con quanto sono venuto esponendo
rispetto alla personalità giuridica della città; perchè accadde alle
nostre città quello che era avvenuto in Roma ai _collegia tenuiorum_,
i quali furono riconosciuti come capaci di diritto, quantunque i loro
membri, singolarmente presi, non fossero soggetti di diritto, per
ragioni fiscali e di opportunità amministrativa.
Di fronte alla fiacchezza congenita dello Stato barbarico, resa più
grave dall'indebolimento proprio e caratteristico del periodo feudale;
fra due grandi forze della società: lo Stato e la Chiesa; la vittoria
doveva fatalmente arridere a quest'ultima, ricca di donazioni recenti
e sempre più numerose: forte di antiche, care e solide tradizioni
rinvigorite dallo spirito di romanità; centro non unico ma prevalente
della cultura; salda in una organizzazione temprata dalle lunghe
traversie.
Erano ecclesiastici i due _exceptores_ di Pavia e di Piacenza e così a
Verona come a Cremona aveva arriso alla Chiesa l'esito del giudizio.
E in qualche luogo essa giunse a coprire con un suo membro anche
quell'ufficio di _curator_ di così certa derivazione romana e di così
incerta determinazione nel medio evo: a Lucca in un documento del 740
troviamo _Gaudentium presbitero in christo pater curator nostro_[413].