fecondazione, commettono un atto per sè stesso mortalmente cattivo?
«2.° Benchè quest'atto sia da aversi per sè stesso mortalmente
cattivo, possono gli sposi, che di esso non accusano sè stessi,
ritenersi in una tale buona fede che li renda immuni da grave
colpa?
«3.° È da approvarsi la condotta di quei confessori che per non
offendere i conjugi, si astengono dall'interrogarli circa il modo
col quale usano dei loro diritti conjugali?«
_Risposta_,
La sacra penitenzieria, ponderate naturalmente le proposte
questioni, risponde alla 1.ª:
«Allorquando tutta la disordinatezza degli atti conjugali provenga
dalla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto, si
tira indietro e spande il suo seme fuori della vagina della moglie,
questa può, dopo le debite ammonizioni invanamente fatte e qualora
il marito insista minacciandola di percosse o di morte, può, senza
peccare,--come insegnano autorovoli teologi--prestarsi passivamente
all'atto conjugale, a patto però, che in questi casi essa non
faccia che tollerare semplicemente il peccato del marito: essa ha
quì un grave motivo che la scusa, imperocchè la carità, che pure
l'obbliga a far resistenza, non l'obbliga cionompertanto fino ad
esporsi a tanto gravi molestie
Alla 2:ª poi e alla 3.ª questione risponde: Che il confessore si
richiami alla mente l'adagio: _le cose sante si devono trattare
santamente_; che ponderi bene le parole di S. Alfonso de' Liguori,
uomo dotto ed espertissimo in tali cose, il quale così dice nella
sua _Pratica del Confessore §. 4, n.° 7_:--«Relativamente a certi
peccati dei conjugi riguardato al debito coniugale, il confessore
non è ordinariamente obbligato di tenerne speciale parola, nè
conviene farne interrogazioni: a meno che non si tratti della
moglie; per chiederle; nel modo il più modesto possibile se ella
abbia reso il debito coniugale.... Sul resto, taccia; parli
soltanto se sarà interrogato--e finalmente che non ometta di
consultare attri provetti Autori.»
«Dato in Roma, l'8 giugno 1842.»
Le suaccennate parole di S. Alfonso de' Liguori trovansi nella ediz. XI°
in 4° al § suindicato, ma non al N.° 7, ma al 41.
Notiamo dunque che la Sacra Penitenzieria: 1.° suppone che l'azione del
marito il quale fa abuso del matrimonio, è azione per sè stessa
mortalmente cattiva; 2° ammette che la norma indicata da S. Alfonso de'
Liguori è prudente, e che i confessori la possono tranquillamente
adottare.
I confessori quindi si astengono cautamente--e specialmente i più
giovani--da interrogazioni indiscrete e che recano grave molestia ai
conjugi: operino e parlino con molta prudenza, senza però ledere mai la
verità colle loro risposte, nè assolvere indebitamente il penitente
ch'essi hanno la coscienza ch'ei sia in peccato mortale; ma non sieno
però nemmeno troppo solleciti a ritenere il penitente privo di quella
buona fede che talora toglie al peccato la gravezza mortale. Ad ogni
modo, si procuri d'indurre i coniugi a vivere santamente nel matrimonio.
La moglie procuri colla forza delle blandizie, con tutti i segni
dell'amore, colle preghiere, colle esortazioni, di persuadere il marito
a compiere l'atto coniugale colle debite regole, se no, di astenersene
completamente, e vivere da cristiano. L'esperienza prova che molte mogli
sono riuscite in questo modo a persuadere i loro mariti.
_Si domanda_: 1. Se la moglie può chiedere il debito coniugale al
marito, quando ella sappia che esso ne abuserà.
R. Molti teologi rispondono affermativamente, perchè essa ne ha diritto,
e del suo diritto usa. Così _Pontius_, _Tamburinus_, _Spover_ ecc. Ma
altri e più rettamente, come risulta da quanti abbiamo detto, richiedono
un grave motivo affinchè essa possa lecitamente chiedere il debito
coniugale, perchè altrimenti offrirebbe al marito un'occasione prossima
di peccare; difficilmente poi potrà presentarsi questo motivo quando
essa può trovare altri mezzi per vincere la tentazione. Ma, dato infatti
il grave motivo, per esempio, la difficoltà di vincere la tentazione,
essa non peccherebbe affatto, imperocchè è permesso di domandare con
retto intendimento e per gravi motivi una cosa buona in sè, a quegli che
la può dare senza peccare, abbenchè questa cosa, per l'abuso che se ne
farebbe, non si possa dare senza cadere in peccato: per questa ragione è
permesso chiedere i sacramenti da un sacerdote indegno, un prestito di
un usuraio, il giuramento da un pagano, ecc. quando vi sieno per far ciò
sufficenti motivi.
_Si domanda_: 2. Se il marito possa versare il proprio seme fuori della
vagina della donna, quando, per dichiarazione dei medici, la moglie non
potesse se non con evidente pericolo di morte.
Rispondiamo, con tutti i teologi, negativamente, perchè il versare a
quel modo il proprio seme è cosa contro natura, e detestabile. Se il
pericolo della morte non è molto probabile, si consumi completamente
l'atto, se poi il pericolo è moralmente certo, bisogna astenersene
affatto. In questo caso non rimane ai coniugi altra via di salvezza che
quella della continenza: è questa una condizione lagrimevole, ma non può
essere mutata. Questi disgraziati sposi devono, se vogliono con più
facilità rimanere continenti e vivere castamente, separarsi di letto.
E' a notarsi che anche i fornicatori, gli adulteri, ecc., non possono
opporsi alla generazione col lasciar volontariamente cadere il seme
fuori della vagina della donna, perchè questa è sempre una cosa contro
natura: circostanza d'altronde da doversi dichiarare in confessione.
§ V. _Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale_.
1. Quando l'atto coniugale è un peccato veniale da parte del coniuge che
l'ha domandato, per esempio, perchè lo domandò per sua voluttà, credesi
che vi sia colpa a concederlo, a meno che non lo scusi qualche ragione,
imperocchè altrimenti non si farebbe che somministrare materia al
peccato. Se però la domanda è fatta in modo assoluto, è questa una
ragione sufficente per giustificare il coniuge che rende il debito,
imperocchè diniegandolo, sarrebbero a temersi risse, odii, scandali,
pericoli più gravi di peccato ecc.
2. Se poi l'atto coniugale è venialmente cattivo per la cosa in sè, per
esempio, perchè, volendo pur far uso, quegli che lo domanda, delle parti
naturalmente destinate a ciò, nondimeno vuole un modo o una posizione
strana e venialmente cattiva, oppure vuole l'atto coniugale durante la
mestruazione o la gravidanza, allora non lo si deve concedere se non c'è
una ragione, essendo esso indecente. Sarebbe però una ragione
sufficiente per rendere il debito conjugale richiesto, se, diniegandolo,
avessero a temersi dei dispiaceri. Così _Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 6_,
_S. Liguori, l. 6. n. 946_ e molti altri citati da essi, contrariamente
ad altri non pochi i quali non ammettono che l'indecenza d'un atto, per
quanto sia soltanto venialmente cattivo, possa essere cancellata da
ragione qualsiasi: la menzogna, per esempio, (dicono essi), non può
essere mai giustificata dalla necessità.
Non c'è però parità fra i due casi: la menzogna è cattiva per natura
sua, ma così non è della richiesta del debito conjugale, la quale poi,
nel caso nostro, può essere giustificata a detta di chiunque, da un
ragionevole motivo: perciò sarebbe egualmente giustificato chi rendesse
il debito conjugale richiestogli.
Dopo tutto, mi sembra più probabile l'opinione, che chi rende il debito,
in questo caso, vada immune da ogni colpa.
_Si domanda_: 1. Se le mogli che non seppero mai procreare se non figli
morti, possano ciononostante rendere o chiedere il debito coniugale.
R. _Sanchez l. 7. disp. 102, n. 8_, _S. Liguori l. 6, n. 553_ e molti
altri dicono che la moglie in questo caso non pecca nè rendendo nè
chiedendo il debito coniugale, imperocchè: 1. ella fa una cosa in sè
lecita e alla quale ha diritto, mentrechè la morte del feto avviene per
accidente e non può essere a lei imputata; 2. meglio è che possa nascere
un essere con un peccato originale, di quello che non nasca alcuno, come
procura di dimostrarlo ampiamente _Sanchez_; 3. qualche volta accade che
una donna, dopo molti aborti, partorisca felicemente.
_Sylvius_ però _t. 4, p. 718_, _Billuart t. 19, p. 396_, _Bailly_, ecc.
dicono che la moglie non può chiedere, nè rendere il debito coniugale,
quando sia moralmente certa che la prole non può nascere viva, perchè in
questo caso diventa impossibile ottenere lo scopo legittimo e proprio
del matrimonio. Questa opinione, così ristretta, ci sembra la più
probabile e la sola da adottare. Gli Autori citati non dicono che in
questo caso il peecato sia mortale, nè certo osiamo dirlo noi.
_Si domanda_: 2. Se la moglie la quale, secondo il giudizio dei medici,
non può partorire senza manifesto pericolo di morte, sia obbligata di
rendere il debito al marito, quando questi lo chieda insistentemente.
R. Noi abbiamo già provato che il marito in questo caso non può, per
qualsiasi motivo, domandare alla moglie il debito coniugale: egualmente
la moglie non può renderlo, perché essa non può disporre a sua voglia
della propria vita. Tuttavia, il peccato non è mortale se non nel caso
in cui il pericolo della morte sia evidente.
CAPO II.
_Dell'uso del matrimonio._
In questo capo esamineremo:
1. Quando i conjugi peccano usando del matrimonio;
2. Come devono essere giudicati i contatti fra conjugi.
ARTICOLO I.--_Quando i coniugi peccano usando del matrimonio_.--I.
Peccano mortalmente i coniugi, non quando il loro accoppiamento carnale
avviene all'infuori della vagina della donna, o quando si spande, fuori
della della stessa vagina e deliberatamente, l'umore spermatico; ma
altresì, quando cominciano essi l'accoppiamento carnale nelle parti
deretane colla intenzione di consumarlo poi nella vagina femminile
imperocchè qui essi ricorrono ad un mezzo che è in tutto sconveniente, e
siccome questo mezzo tende per sè stesso a far spargere il seme fuori
delle parti sessuali della donna, così esso non è, infine, se non una
sodomia. Così _Sanchez l. 9, disp. 17, n. 4_, _S. Liguori l. 6, n. 916_,
e molti altri da essi citati.
II. Secondo il parere di tutti i teologi, è un peccato mortale tanto il
chiedere quanto il rendere il debito conjugale quando si vuol adottare,
per accoppiarsi, una posizione non naturale e si incorre per ciò nel
grave pericolo che il seme caschi fuori della vagina della donna. La
ragione di ciò è evidente. Ma, escluso questo pericolo, il chiedere o il
rendere senza necessità il debito conjugale in questa maniera è soltanto
un peccato veniale, la positura non naturale dei corpi dei conjugi non
tocca l'essenza del matrimonio nè impedisce la fecondazione. Ma è
severamente da biasimare, il marito specialmente, se per sentire
maggiore voluttà, s'introduce nella vagina della moglie facendosi
volgere da lei il tergo come usano le bestie, oppure mettendosi sotto di
lei, imperocchè queste strane giaciture corporali sono spesso segni di
concupiscenza mortalmente cattiva in coloro che non si accontentano
delle posizioni ordinarie. Data però la necessità di comportarsi in
questi modi, per esempio, in causa di gravidanza, o perchè non è
possibile una positura diversa, allora non vi ha peccato, semprechè però
non ci sia il probabile pericolo di spandere il seme fuori della vagina
della donna.
III. Peccano mortalmente i coniugi che esercitano fra loro atti molto
osceni e gravemente repugnanti al naturale pudore, e specialmente se si
accoppiano carnalmente usando di una parte del loro corpo che non è
quella voluta dalla natura, per esempio, se la moglie prende in bocca il
membro virile del marito[14]............... _ecc. ecc._ imperocchè lo
stato coniugale non potrà mai in modo alcuno giustificare simili
infamie.
[14] Il testo latino ha qui una lacuna, ma l'esempio offerto dall'autore
è già abbastanza eloquente nella sua sconcezza per indovinare i lubrici
segreti mal velati dai puntini e gli _eccetera_, segreti d'altronde che
vengono voluttuosamente disvelati dalla cattedra nei seminari al
cospetto di giovani seminaristi. Che lezioni! (_Nota del Traduttore_).
IV. E' peccato mortale se i coniugi impediscono la fecondazione, per
esempio, se, come già dicemmo, l'uomo spande il seme fuori della vagina
della donna, se si oppone alla sua completa eiaculazione, se la donna
respinga da sè lo sperma del marito o tenta di respingerlo, se rimane
essa impossibile, coll'intendimento di impedire la fecondazione,
ecc.--_S. Antonio Sanchez_ e molti altri citati da _S. Liguori l. 6, n.
918_, dicono che non vi è peccato mortale se, prima di emettere il seme,
il marito, col consenso della moglie, si tira indietro, per esempio,
affinchè non nasca prole; semprechè però non vi sia nè nell'uno nè
nell'altro coniuge pericolo di polluzione. Tuttavia _Navarrus_,
_Silvestro_, _Ledesma_, _Azor_ e moltri altri credono ragionevolmente
essere peccato mortale, tanto perchè nell'uomo c'è sempre il pericolo
della polluzione, quanto perchè si opera gravemente contro natura
lasciando imperfetto l'accoppiamento carnale. Questa seconda opinione è
quella che in pratica de'vessere adottata.
V. Peccano mortalmente i conjugi se chiedono o rendono l'accoppiamento
carnale, quando v'abbia grave pericolo di aborto, abbenchè il feto non
sia ancora animato, oppure quando ne derivi notevole nocumento alla
salute della prole. Ciò risulta evidente da quanto abbiamo già detto,
imperocchè anche questa è una cosa gravemente contraria alla natura.
IV. Peccano pure mortalmente i conjugi se, nell'atto carnale del
matrimonio hanno desiderii di adulterio, vale a dire se si fingono
dinnanzi alla mente un'altra persona e voluttuosamente si dilettano
immaginandosi di avere invece commercio carnale con lei. Dicasi lo
stesso se esercitano l'atto conjugale con un fine mortalmente cattivo,
per esempio, se il marito chieda o renda il debito col desiderio che la
moglie muoja nei dolori del parto.
VII. E' peccato mortale l'accoppiamento, se si compie, fosse pur anco in
tempo di guerra, in un luogo sacro, perchè si mancherebbe alla debita
riverenza del luogo e perchè la legge della Chiesa lo proibisce: i
conjugi possono in altro modo appagare i loro bisogni.
VIII. Peccano, infine, mortalmente i conjugi se si accoppiano in
presenza d'altri dando così grave scandalo: procurino perciò che nella
loro camera nuziale non ci sia letto d'altre persone. E i poveri, e i
contadini, che ben sovente non hanno che una sola camera per dormirvi
essi, i figli, e i domestici, sieno cauti e procurino che, di
nottetempo, usando dei loro diritti conjugali, non si presti occasione
di rovina ad altri. Oh! quante domestiche, quanti fanciulli, in tenera
età, sono già di costumi corrotti, e devono la loro depravazione a
conjugi imprudenti!
ARTICOLO II.--_Dei contatti fra conjugi_.--I. Quel toccarsi per giungere
direttamente al legittimo accoppiamento, senza però che vi sia pericolo
di polluzione, è, senza alcun dubbio, lecito: questi toccamenti sono
come gli accessorii dell'accoppiamento: lecito questo, sono leciti pur
essi. Se però, abbenchè tendano all'accoppiamento, si fanno per godere
una voluttà maggiore, sono peccati veniali, perchè questo maggiore
godimento è uno scopo venialmente cattivo. Ma sarebbero però peccati
mortali se questi contatti, quantunque tendenti all'accoppiamento,
fossero repugnati alla retta ragione, come sarebbe l'applicare le parti
sessuali dell'uno a certe parti del corpo dell'altro, non convenienti:
perciò i conjugi cristiani non devono fare «come fanno i cavalli e i
muli che sono irragionevoli (_Salm 31. 11_); ma che ciascuno di voi
sappia ch'egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e
d'onore, non per sfogo di passioni, come usano le genti che non
conoscono Dio» (_I. ai Tessal, 4. 4._)
II. Il palparsi fra conjugi è peccato mortale quando ne risulti un
prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la polluzione non è lecita
nè ai conjugati nè ai liberi, e non si può ammettere scusa alcuna ad
esporsi _volontariamente_ al pericolo di essa. Percui, allorquando non
espongono al pericolo di polluzione, non sono menomamente peccati gli
abbracciamenti fra conjugi ed altri contatti non osceni che soglionsi
fare fra sposi per coltivare la mutua affezione. Se questi contatti si
posson permettere fra persone non conjugate, benchè vi possa essere
qualche pericolo di polluzione, semprecchè però vi sia un motivo che li
giustifichi, a più forte ragione si possono permettere fra conjugi,
imperocchè, favorendo questi contatti la loro mutua affezione, diventano
un motivo sufficente a scusare un qualche pericolo di polluzione, se pur
esistesse.
III. Disputano discordi i Dottori sull'argomento, se i contatti
gravemente osceni fra conjugi, escluso sempre il pericolo prossimo di
polluzione, siano peccati mortali. _S. Antonio_, _Silvestro_,
_Comitolus_ e molti altri citati da _Sanchez, l. 9, disp. 44_,
asseriscono che i contatti, (come gli sguardi), di questo genere, sono
peccati se avvengono senza che vi sia un intendimento di addivenire
all'accoppiamento carnale, imperocchè in questo caso, non tendono ad
esso, anzi l'escludono, ma mirano bensì alla polluzione che è in sè
essenzialmente cattiva.
_Sanchez_ poi _l. 9, disp. 44, n. 11 e 12_, _S. Liguori l. n. 932_ ed
altri in generale, sostengono che i toccamenti, come gli sguardi, di
questa natura, escluso pur sempre il pericolo prossimo di polluzione,
non sieno dippiù di un peccato veniale, benchè non mirano all'atto
conjugale, imperocchè tali atti fra sposi non sono, di loro natura,
peccati, potendo esser benissimo compiuti lecitamente in relazione
all'accoppiamento carnale, e non diventano peccati venali se non quando
non siano in relazione a cotesto accoppiamento, e manchino perciò di un
legittimo scopo: e quando non esista grave pericolo di polluzione, non
sono mai dippiù d'un peccato veniale.
Questa seconda opinione a noi sembra la più probabile. Tuttavia devesi,
ordinariamente, in pratica biasimare sul serio i conjugi che così
operano, in special modo, se questi contatti solleticano fortemente gli
spriti veniali, imperocchè in questo caso di rado manca il pericolo
della polluzione. Così _P. Antoine_ e _Collet_.
Non si devono però ritenere rei di peccato mortale quei coniugi, che
asseverano in buona fede che, col toccarsi, i loro sensi non si
eccitano, e che non v'ha in essi probabile pericolo di polluzione
imperocchè tal cosa non è infatti rara fra sposi da lungo tempo
assuefatti agli atti venerei. Certamente noi non vorremmo condannare
quella pia moglie la quale, o per timidezza, o per tema di qualche
guajo, o per conservare la pace domestica, permette che il marito la
palpeggi, semprechè essa assicuri che questi contatti non la eccitano
libidinosamente od almeno la eccitano leggerissimamente.
I discorsi osceni fra marito e moglie non sono peccati mortali, a meno
che non inducano, nel grave pericolo della polluzione; locchè
d'altronde è ben raro. Perciò, i confessori devono non preoccuparsi
molto di tal cosa.
IV. _Sanchez, l. 9. disp 44, n. 15_ e molti citati da esso dicono che un
conjuge il quale, nell'assenza dell'altro, si tocchi o si guardi
libidinosamente, senza pericolo di polluzione, pecca soltanto
venialmente, imperocchè questi suoi atti sono atti secondari che tendono
ad un atto principale, in sè lecito, vale a dire l'accoppiamento carnale
che è il loro debito scopo, benchè ora non possano conseguirlo.
Essi sono pure d'avviso che si deve dire la stessa cosa, se questo
conjuge si figura d'essere in atto di compiere l'accoppiamento carnale e
si diletta voluttuosamente pensandovi.
Molti altri al contrario, più comunemente, per esempio, _Layman_,
_Diana_, _Sporer_, _Vasquez_, _S. Liguori_, ecc. non sospetti di
soverchia severità ritengono come probabile, che sono peccato mortale
questo genere di toccamenti, tanto perchè il conjuge non ha facoltà di
disporre del proprio corpo se non incidentalmente e in relazione
all'accoppiamento carnale, quanto perchè questo toccarsi provoca la
polluzione, e si connette poi ad un pericolo prossimo quando
soffermandovisi sopra col pensiero, si sovreccitano gli spiriti.
Devono sempre essere proibiti come mortali quando eccitano notevolmente
i sensi: se no, a noi sembrano soltanto peccati veniali.
Siccome il piacere dell'atto coniugale che si è compito o che si deve
compiere non ha che poca influenza per eccitare i sensi, noi pensiamo
che sovente non lo si debba imputare a peccato mortale. Il piacere di
una cosa lecita non può essere gravemente cattiva; ora, l'accoppiamento
carnale fra coniugi è lecito; dunque non vi è peccato mortale pensando
al piacere dell'accoppiamento compiuto o da compiersi o che s'immagina
di compiere. Perciò _S. Tomaso, «Del Male» 9, 12, art. 2 a 17_ dice:
«Siccome il congiungimento carnale non è peccato mortale fra sposi, così
l'acconsentire al pensiero voluttuoso di esso non può essere un peccato
più grave dell'acconsentire all'atto medesimo.» Vale a dire, se
l'esercitare l'atto coniugale per solo piacere è soltanto un peccato
veniale, egualmente sarà del pensare voluttuosamente ad esso. Non può
dunque essere peccato mortale se non in causa del pericolo che ne può
derivare, pericolo che si reputa presente se «il piacere s'accompagna,
non solo alla commozione degli spiriti, ma benanco al solletico e alla
voluttà della libidine,« come dice _S. Liguori, l, 6, n. 937_.
Questi sono i principali peccati coi quali si suole macchiare la santità
del matrimonio: Dio spesso li punisce, anco in questa vita,
coll'estinguere la famiglia, colla scostumatezza dei figli, colla morte
improvvisa, o con altre calamità. Molti errano quei coniugi i quali
credono che tutto a loro sia lecito nel matrimonio: perciò, con facilità
essi commettono innumerevoli peccati mortali, che poi non disvelano al
confessore, e che imputridiscono dentro di essi. A ragione
l'Augustissimo Delfino, padre di Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X diceva
_che la castità coniugale era più difficile della perfetta continenza_.
CAPO III.
_Norme dei confessori verso le persone coniugate._
I. I confessori devono avvertire i fidanzati,--prima del matrimonio,
s'intende,--degli obblighi cui vanno incontro, dicendo loro, per
esempio: Molti coniugi credono erroneamente che tutto sia ad essi
lecito; si comportano «come il cavallo e il mulo;» commettono molti
peccati; attirono sopra di se e loro famiglia gravi piaghe in questa
vita, e miseramente si perdono nella vita eterna: procurate dunque di
non comportarvi in questo modo, e non macchiate la santità del divino
Sacramento: sappiate che ai coniugi è solo lecito ciò che è necessario
per avere prole; ed ora non voglio dirvi di più; se qualche dubbio a voi
verrà, aprite l'animo vostro ad un confessore prudente.--
II. L'esperienza insegna che molti conjugi non confessano i peccati
commessi nell'uso del matrimonio, se non sono interrogati. Ora, il
confessore li può interrogare circa quelle cose che fra conjugi si
permettono:--Avete voi qualche cosa che vi morde la coscienza?--Se essi
dicono di nulla avere e sembrano abbastanza istrutti e timorati, non è
necessario lo insistere ulteriormente. Ma se essi sono rozzi o la loro
sincerità appare dubbia, il confessore deve insistere: chiederà ad essi
_se hanno mai negato il debito coniugale_: e se questa frase non fosse
da essi compresa, potrà dir loro: Vi siete mai rifiutati all'atto che si
fa per avere dei figli?--se rispondono d'aver rifiutato, bisogna
informarsi del motivo, e dopo questa informazione si giudicherà se v'ha
peccato o no; e se vi ha peccato, se sia mortale, o veniale.