«1.° I conjugi, che usano del matrimonio in modo da impedire la

fecondazione, commettono un atto per sè stesso mortalmente cattivo?

«2.° Benchè quest'atto sia da aversi per sè stesso mortalmente

cattivo, possono gli sposi, che di esso non accusano sè stessi,

ritenersi in una tale buona fede che li renda immuni da grave

colpa?

«3.° È da approvarsi la condotta di quei confessori che per non

offendere i conjugi, si astengono dall'interrogarli circa il modo

col quale usano dei loro diritti conjugali?«

_Risposta_,

La sacra penitenzieria, ponderate naturalmente le proposte

questioni, risponde alla 1.ª:

«Allorquando tutta la disordinatezza degli atti conjugali provenga

dalla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto, si

tira indietro e spande il suo seme fuori della vagina della moglie,

questa può, dopo le debite ammonizioni invanamente fatte e qualora

il marito insista minacciandola di percosse o di morte, può, senza

peccare,--come insegnano autorovoli teologi--prestarsi passivamente

all'atto conjugale, a patto però, che in questi casi essa non

faccia che tollerare semplicemente il peccato del marito: essa ha

quì un grave motivo che la scusa, imperocchè la carità, che pure

l'obbliga a far resistenza, non l'obbliga cionompertanto fino ad

esporsi a tanto gravi molestie

Alla 2:ª poi e alla 3.ª questione risponde: Che il confessore si

richiami alla mente l'adagio: _le cose sante si devono trattare

santamente_; che ponderi bene le parole di S. Alfonso de' Liguori,

uomo dotto ed espertissimo in tali cose, il quale così dice nella

sua _Pratica del Confessore §. 4, n.° 7_:--«Relativamente a certi

peccati dei conjugi riguardato al debito coniugale, il confessore

non è ordinariamente obbligato di tenerne speciale parola, nè

conviene farne interrogazioni: a meno che non si tratti della

moglie; per chiederle; nel modo il più modesto possibile se ella

abbia reso il debito coniugale.... Sul resto, taccia; parli

soltanto se sarà interrogato--e finalmente che non ometta di

consultare attri provetti Autori.»

«Dato in Roma, l'8 giugno 1842.»

Le suaccennate parole di S. Alfonso de' Liguori trovansi nella ediz. XI°

in 4° al § suindicato, ma non al N.° 7, ma al 41.

Notiamo dunque che la Sacra Penitenzieria: 1.° suppone che l'azione del

marito il quale fa abuso del matrimonio, è azione per sè stessa

mortalmente cattiva; 2° ammette che la norma indicata da S. Alfonso de'

Liguori è prudente, e che i confessori la possono tranquillamente

adottare.

I confessori quindi si astengono cautamente--e specialmente i più

giovani--da interrogazioni indiscrete e che recano grave molestia ai

conjugi: operino e parlino con molta prudenza, senza però ledere mai la

verità colle loro risposte, nè assolvere indebitamente il penitente

ch'essi hanno la coscienza ch'ei sia in peccato mortale; ma non sieno

però nemmeno troppo solleciti a ritenere il penitente privo di quella

buona fede che talora toglie al peccato la gravezza mortale. Ad ogni

modo, si procuri d'indurre i coniugi a vivere santamente nel matrimonio.

La moglie procuri colla forza delle blandizie, con tutti i segni

dell'amore, colle preghiere, colle esortazioni, di persuadere il marito

a compiere l'atto coniugale colle debite regole, se no, di astenersene

completamente, e vivere da cristiano. L'esperienza prova che molte mogli

sono riuscite in questo modo a persuadere i loro mariti.

_Si domanda_: 1. Se la moglie può chiedere il debito coniugale al

marito, quando ella sappia che esso ne abuserà.

R. Molti teologi rispondono affermativamente, perchè essa ne ha diritto,

e del suo diritto usa. Così _Pontius_, _Tamburinus_, _Spover_ ecc. Ma

altri e più rettamente, come risulta da quanti abbiamo detto, richiedono

un grave motivo affinchè essa possa lecitamente chiedere il debito

coniugale, perchè altrimenti offrirebbe al marito un'occasione prossima

di peccare; difficilmente poi potrà presentarsi questo motivo quando

essa può trovare altri mezzi per vincere la tentazione. Ma, dato infatti

il grave motivo, per esempio, la difficoltà di vincere la tentazione,

essa non peccherebbe affatto, imperocchè è permesso di domandare con

retto intendimento e per gravi motivi una cosa buona in sè, a quegli che

la può dare senza peccare, abbenchè questa cosa, per l'abuso che se ne

farebbe, non si possa dare senza cadere in peccato: per questa ragione è

permesso chiedere i sacramenti da un sacerdote indegno, un prestito di

un usuraio, il giuramento da un pagano, ecc. quando vi sieno per far ciò

sufficenti motivi.

_Si domanda_: 2. Se il marito possa versare il proprio seme fuori della

vagina della donna, quando, per dichiarazione dei medici, la moglie non

potesse se non con evidente pericolo di morte.

Rispondiamo, con tutti i teologi, negativamente, perchè il versare a

quel modo il proprio seme è cosa contro natura, e detestabile. Se il

pericolo della morte non è molto probabile, si consumi completamente

l'atto, se poi il pericolo è moralmente certo, bisogna astenersene

affatto. In questo caso non rimane ai coniugi altra via di salvezza che

quella della continenza: è questa una condizione lagrimevole, ma non può

essere mutata. Questi disgraziati sposi devono, se vogliono con più

facilità rimanere continenti e vivere castamente, separarsi di letto.

E' a notarsi che anche i fornicatori, gli adulteri, ecc., non possono

opporsi alla generazione col lasciar volontariamente cadere il seme

fuori della vagina della donna, perchè questa è sempre una cosa contro

natura: circostanza d'altronde da doversi dichiarare in confessione.

§ V. _Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale_.

1. Quando l'atto coniugale è un peccato veniale da parte del coniuge che

l'ha domandato, per esempio, perchè lo domandò per sua voluttà, credesi

che vi sia colpa a concederlo, a meno che non lo scusi qualche ragione,

imperocchè altrimenti non si farebbe che somministrare materia al

peccato. Se però la domanda è fatta in modo assoluto, è questa una

ragione sufficente per giustificare il coniuge che rende il debito,

imperocchè diniegandolo, sarrebbero a temersi risse, odii, scandali,

pericoli più gravi di peccato ecc.

2. Se poi l'atto coniugale è venialmente cattivo per la cosa in sè, per

esempio, perchè, volendo pur far uso, quegli che lo domanda, delle parti

naturalmente destinate a ciò, nondimeno vuole un modo o una posizione

strana e venialmente cattiva, oppure vuole l'atto coniugale durante la

mestruazione o la gravidanza, allora non lo si deve concedere se non c'è

una ragione, essendo esso indecente. Sarebbe però una ragione

sufficiente per rendere il debito conjugale richiesto, se, diniegandolo,

avessero a temersi dei dispiaceri. Così _Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 6_,

_S. Liguori, l. 6. n. 946_ e molti altri citati da essi, contrariamente

ad altri non pochi i quali non ammettono che l'indecenza d'un atto, per

quanto sia soltanto venialmente cattivo, possa essere cancellata da

ragione qualsiasi: la menzogna, per esempio, (dicono essi), non può

essere mai giustificata dalla necessità.

Non c'è però parità fra i due casi: la menzogna è cattiva per natura

sua, ma così non è della richiesta del debito conjugale, la quale poi,

nel caso nostro, può essere giustificata a detta di chiunque, da un

ragionevole motivo: perciò sarebbe egualmente giustificato chi rendesse

il debito conjugale richiestogli.

Dopo tutto, mi sembra più probabile l'opinione, che chi rende il debito,

in questo caso, vada immune da ogni colpa.

_Si domanda_: 1. Se le mogli che non seppero mai procreare se non figli

morti, possano ciononostante rendere o chiedere il debito coniugale.

R. _Sanchez l. 7. disp. 102, n. 8_, _S. Liguori l. 6, n. 553_ e molti

altri dicono che la moglie in questo caso non pecca nè rendendo nè

chiedendo il debito coniugale, imperocchè: 1. ella fa una cosa in sè

lecita e alla quale ha diritto, mentrechè la morte del feto avviene per

accidente e non può essere a lei imputata; 2. meglio è che possa nascere

un essere con un peccato originale, di quello che non nasca alcuno, come

procura di dimostrarlo ampiamente _Sanchez_; 3. qualche volta accade che

una donna, dopo molti aborti, partorisca felicemente.

_Sylvius_ però _t. 4, p. 718_, _Billuart t. 19, p. 396_, _Bailly_, ecc.

dicono che la moglie non può chiedere, nè rendere il debito coniugale,

quando sia moralmente certa che la prole non può nascere viva, perchè in

questo caso diventa impossibile ottenere lo scopo legittimo e proprio

del matrimonio. Questa opinione, così ristretta, ci sembra la più

probabile e la sola da adottare. Gli Autori citati non dicono che in

questo caso il peecato sia mortale, nè certo osiamo dirlo noi.

_Si domanda_: 2. Se la moglie la quale, secondo il giudizio dei medici,

non può partorire senza manifesto pericolo di morte, sia obbligata di

rendere il debito al marito, quando questi lo chieda insistentemente.

R. Noi abbiamo già provato che il marito in questo caso non può, per

qualsiasi motivo, domandare alla moglie il debito coniugale: egualmente

la moglie non può renderlo, perché essa non può disporre a sua voglia

della propria vita. Tuttavia, il peccato non è mortale se non nel caso

in cui il pericolo della morte sia evidente.

CAPO II.

_Dell'uso del matrimonio._

In questo capo esamineremo:

1. Quando i conjugi peccano usando del matrimonio;

2. Come devono essere giudicati i contatti fra conjugi.

ARTICOLO I.--_Quando i coniugi peccano usando del matrimonio_.--I.

Peccano mortalmente i coniugi, non quando il loro accoppiamento carnale

avviene all'infuori della vagina della donna, o quando si spande, fuori

della della stessa vagina e deliberatamente, l'umore spermatico; ma

altresì, quando cominciano essi l'accoppiamento carnale nelle parti

deretane colla intenzione di consumarlo poi nella vagina femminile

imperocchè qui essi ricorrono ad un mezzo che è in tutto sconveniente, e

siccome questo mezzo tende per sè stesso a far spargere il seme fuori

delle parti sessuali della donna, così esso non è, infine, se non una

sodomia. Così _Sanchez l. 9, disp. 17, n. 4_, _S. Liguori l. 6, n. 916_,

e molti altri da essi citati.

II. Secondo il parere di tutti i teologi, è un peccato mortale tanto il

chiedere quanto il rendere il debito conjugale quando si vuol adottare,

per accoppiarsi, una posizione non naturale e si incorre per ciò nel

grave pericolo che il seme caschi fuori della vagina della donna. La

ragione di ciò è evidente. Ma, escluso questo pericolo, il chiedere o il

rendere senza necessità il debito conjugale in questa maniera è soltanto

un peccato veniale, la positura non naturale dei corpi dei conjugi non

tocca l'essenza del matrimonio nè impedisce la fecondazione. Ma è

severamente da biasimare, il marito specialmente, se per sentire

maggiore voluttà, s'introduce nella vagina della moglie facendosi

volgere da lei il tergo come usano le bestie, oppure mettendosi sotto di

lei, imperocchè queste strane giaciture corporali sono spesso segni di

concupiscenza mortalmente cattiva in coloro che non si accontentano

delle posizioni ordinarie. Data però la necessità di comportarsi in

questi modi, per esempio, in causa di gravidanza, o perchè non è

possibile una positura diversa, allora non vi ha peccato, semprechè però

non ci sia il probabile pericolo di spandere il seme fuori della vagina

della donna.

III. Peccano mortalmente i coniugi che esercitano fra loro atti molto

osceni e gravemente repugnanti al naturale pudore, e specialmente se si

accoppiano carnalmente usando di una parte del loro corpo che non è

quella voluta dalla natura, per esempio, se la moglie prende in bocca il

membro virile del marito[14]............... _ecc. ecc._ imperocchè lo

stato coniugale non potrà mai in modo alcuno giustificare simili

infamie.

[14] Il testo latino ha qui una lacuna, ma l'esempio offerto dall'autore

è già abbastanza eloquente nella sua sconcezza per indovinare i lubrici

segreti mal velati dai puntini e gli _eccetera_, segreti d'altronde che

vengono voluttuosamente disvelati dalla cattedra nei seminari al

cospetto di giovani seminaristi. Che lezioni! (_Nota del Traduttore_).

IV. E' peccato mortale se i coniugi impediscono la fecondazione, per

esempio, se, come già dicemmo, l'uomo spande il seme fuori della vagina

della donna, se si oppone alla sua completa eiaculazione, se la donna

respinga da sè lo sperma del marito o tenta di respingerlo, se rimane

essa impossibile, coll'intendimento di impedire la fecondazione,

ecc.--_S. Antonio Sanchez_ e molti altri citati da _S. Liguori l. 6, n.

918_, dicono che non vi è peccato mortale se, prima di emettere il seme,

il marito, col consenso della moglie, si tira indietro, per esempio,

affinchè non nasca prole; semprechè però non vi sia nè nell'uno nè

nell'altro coniuge pericolo di polluzione. Tuttavia _Navarrus_,

_Silvestro_, _Ledesma_, _Azor_ e moltri altri credono ragionevolmente

essere peccato mortale, tanto perchè nell'uomo c'è sempre il pericolo

della polluzione, quanto perchè si opera gravemente contro natura

lasciando imperfetto l'accoppiamento carnale. Questa seconda opinione è

quella che in pratica de'vessere adottata.

V. Peccano mortalmente i conjugi se chiedono o rendono l'accoppiamento

carnale, quando v'abbia grave pericolo di aborto, abbenchè il feto non

sia ancora animato, oppure quando ne derivi notevole nocumento alla

salute della prole. Ciò risulta evidente da quanto abbiamo già detto,

imperocchè anche questa è una cosa gravemente contraria alla natura.

IV. Peccano pure mortalmente i conjugi se, nell'atto carnale del

matrimonio hanno desiderii di adulterio, vale a dire se si fingono

dinnanzi alla mente un'altra persona e voluttuosamente si dilettano

immaginandosi di avere invece commercio carnale con lei. Dicasi lo

stesso se esercitano l'atto conjugale con un fine mortalmente cattivo,

per esempio, se il marito chieda o renda il debito col desiderio che la

moglie muoja nei dolori del parto.

VII. E' peccato mortale l'accoppiamento, se si compie, fosse pur anco in

tempo di guerra, in un luogo sacro, perchè si mancherebbe alla debita

riverenza del luogo e perchè la legge della Chiesa lo proibisce: i

conjugi possono in altro modo appagare i loro bisogni.

VIII. Peccano, infine, mortalmente i conjugi se si accoppiano in

presenza d'altri dando così grave scandalo: procurino perciò che nella

loro camera nuziale non ci sia letto d'altre persone. E i poveri, e i

contadini, che ben sovente non hanno che una sola camera per dormirvi

essi, i figli, e i domestici, sieno cauti e procurino che, di

nottetempo, usando dei loro diritti conjugali, non si presti occasione

di rovina ad altri. Oh! quante domestiche, quanti fanciulli, in tenera

età, sono già di costumi corrotti, e devono la loro depravazione a

conjugi imprudenti!

ARTICOLO II.--_Dei contatti fra conjugi_.--I. Quel toccarsi per giungere

direttamente al legittimo accoppiamento, senza però che vi sia pericolo

di polluzione, è, senza alcun dubbio, lecito: questi toccamenti sono

come gli accessorii dell'accoppiamento: lecito questo, sono leciti pur

essi. Se però, abbenchè tendano all'accoppiamento, si fanno per godere

una voluttà maggiore, sono peccati veniali, perchè questo maggiore

godimento è uno scopo venialmente cattivo. Ma sarebbero però peccati

mortali se questi contatti, quantunque tendenti all'accoppiamento,

fossero repugnati alla retta ragione, come sarebbe l'applicare le parti

sessuali dell'uno a certe parti del corpo dell'altro, non convenienti:

perciò i conjugi cristiani non devono fare «come fanno i cavalli e i

muli che sono irragionevoli (_Salm 31. 11_); ma che ciascuno di voi

sappia ch'egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e

d'onore, non per sfogo di passioni, come usano le genti che non

conoscono Dio» (_I. ai Tessal, 4. 4._)

II. Il palparsi fra conjugi è peccato mortale quando ne risulti un

prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la polluzione non è lecita

nè ai conjugati nè ai liberi, e non si può ammettere scusa alcuna ad

esporsi _volontariamente_ al pericolo di essa. Percui, allorquando non

espongono al pericolo di polluzione, non sono menomamente peccati gli

abbracciamenti fra conjugi ed altri contatti non osceni che soglionsi

fare fra sposi per coltivare la mutua affezione. Se questi contatti si

posson permettere fra persone non conjugate, benchè vi possa essere

qualche pericolo di polluzione, semprecchè però vi sia un motivo che li

giustifichi, a più forte ragione si possono permettere fra conjugi,

imperocchè, favorendo questi contatti la loro mutua affezione, diventano

un motivo sufficente a scusare un qualche pericolo di polluzione, se pur

esistesse.

III. Disputano discordi i Dottori sull'argomento, se i contatti

gravemente osceni fra conjugi, escluso sempre il pericolo prossimo di

polluzione, siano peccati mortali. _S. Antonio_, _Silvestro_,

_Comitolus_ e molti altri citati da _Sanchez, l. 9, disp. 44_,

asseriscono che i contatti, (come gli sguardi), di questo genere, sono

peccati se avvengono senza che vi sia un intendimento di addivenire

all'accoppiamento carnale, imperocchè in questo caso, non tendono ad

esso, anzi l'escludono, ma mirano bensì alla polluzione che è in sè

essenzialmente cattiva.

_Sanchez_ poi _l. 9, disp. 44, n. 11 e 12_, _S. Liguori l. n. 932_ ed

altri in generale, sostengono che i toccamenti, come gli sguardi, di

questa natura, escluso pur sempre il pericolo prossimo di polluzione,

non sieno dippiù di un peccato veniale, benchè non mirano all'atto

conjugale, imperocchè tali atti fra sposi non sono, di loro natura,

peccati, potendo esser benissimo compiuti lecitamente in relazione

all'accoppiamento carnale, e non diventano peccati venali se non quando

non siano in relazione a cotesto accoppiamento, e manchino perciò di un

legittimo scopo: e quando non esista grave pericolo di polluzione, non

sono mai dippiù d'un peccato veniale.

Questa seconda opinione a noi sembra la più probabile. Tuttavia devesi,

ordinariamente, in pratica biasimare sul serio i conjugi che così

operano, in special modo, se questi contatti solleticano fortemente gli

spriti veniali, imperocchè in questo caso di rado manca il pericolo

della polluzione. Così _P. Antoine_ e _Collet_.

Non si devono però ritenere rei di peccato mortale quei coniugi, che

asseverano in buona fede che, col toccarsi, i loro sensi non si

eccitano, e che non v'ha in essi probabile pericolo di polluzione

imperocchè tal cosa non è infatti rara fra sposi da lungo tempo

assuefatti agli atti venerei. Certamente noi non vorremmo condannare

quella pia moglie la quale, o per timidezza, o per tema di qualche

guajo, o per conservare la pace domestica, permette che il marito la

palpeggi, semprechè essa assicuri che questi contatti non la eccitano

libidinosamente od almeno la eccitano leggerissimamente.

I discorsi osceni fra marito e moglie non sono peccati mortali, a meno

che non inducano, nel grave pericolo della polluzione; locchè

d'altronde è ben raro. Perciò, i confessori devono non preoccuparsi

molto di tal cosa.

IV. _Sanchez, l. 9. disp 44, n. 15_ e molti citati da esso dicono che un

conjuge il quale, nell'assenza dell'altro, si tocchi o si guardi

libidinosamente, senza pericolo di polluzione, pecca soltanto

venialmente, imperocchè questi suoi atti sono atti secondari che tendono

ad un atto principale, in sè lecito, vale a dire l'accoppiamento carnale

che è il loro debito scopo, benchè ora non possano conseguirlo.

Essi sono pure d'avviso che si deve dire la stessa cosa, se questo

conjuge si figura d'essere in atto di compiere l'accoppiamento carnale e

si diletta voluttuosamente pensandovi.

Molti altri al contrario, più comunemente, per esempio, _Layman_,

_Diana_, _Sporer_, _Vasquez_, _S. Liguori_, ecc. non sospetti di

soverchia severità ritengono come probabile, che sono peccato mortale

questo genere di toccamenti, tanto perchè il conjuge non ha facoltà di

disporre del proprio corpo se non incidentalmente e in relazione

all'accoppiamento carnale, quanto perchè questo toccarsi provoca la

polluzione, e si connette poi ad un pericolo prossimo quando

soffermandovisi sopra col pensiero, si sovreccitano gli spiriti.

Devono sempre essere proibiti come mortali quando eccitano notevolmente

i sensi: se no, a noi sembrano soltanto peccati veniali.

Siccome il piacere dell'atto coniugale che si è compito o che si deve

compiere non ha che poca influenza per eccitare i sensi, noi pensiamo

che sovente non lo si debba imputare a peccato mortale. Il piacere di

una cosa lecita non può essere gravemente cattiva; ora, l'accoppiamento

carnale fra coniugi è lecito; dunque non vi è peccato mortale pensando

al piacere dell'accoppiamento compiuto o da compiersi o che s'immagina

di compiere. Perciò _S. Tomaso, «Del Male» 9, 12, art. 2 a 17_ dice:

«Siccome il congiungimento carnale non è peccato mortale fra sposi, così

l'acconsentire al pensiero voluttuoso di esso non può essere un peccato

più grave dell'acconsentire all'atto medesimo.» Vale a dire, se

l'esercitare l'atto coniugale per solo piacere è soltanto un peccato

veniale, egualmente sarà del pensare voluttuosamente ad esso. Non può

dunque essere peccato mortale se non in causa del pericolo che ne può

derivare, pericolo che si reputa presente se «il piacere s'accompagna,

non solo alla commozione degli spiriti, ma benanco al solletico e alla

voluttà della libidine,« come dice _S. Liguori, l, 6, n. 937_.

Questi sono i principali peccati coi quali si suole macchiare la santità

del matrimonio: Dio spesso li punisce, anco in questa vita,

coll'estinguere la famiglia, colla scostumatezza dei figli, colla morte

improvvisa, o con altre calamità. Molti errano quei coniugi i quali

credono che tutto a loro sia lecito nel matrimonio: perciò, con facilità

essi commettono innumerevoli peccati mortali, che poi non disvelano al

confessore, e che imputridiscono dentro di essi. A ragione

l'Augustissimo Delfino, padre di Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X diceva

_che la castità coniugale era più difficile della perfetta continenza_.

CAPO III.

_Norme dei confessori verso le persone coniugate._

I. I confessori devono avvertire i fidanzati,--prima del matrimonio,

s'intende,--degli obblighi cui vanno incontro, dicendo loro, per

esempio: Molti coniugi credono erroneamente che tutto sia ad essi

lecito; si comportano «come il cavallo e il mulo;» commettono molti

peccati; attirono sopra di se e loro famiglia gravi piaghe in questa

vita, e miseramente si perdono nella vita eterna: procurate dunque di

non comportarvi in questo modo, e non macchiate la santità del divino

Sacramento: sappiate che ai coniugi è solo lecito ciò che è necessario

per avere prole; ed ora non voglio dirvi di più; se qualche dubbio a voi

verrà, aprite l'animo vostro ad un confessore prudente.--

II. L'esperienza insegna che molti conjugi non confessano i peccati

commessi nell'uso del matrimonio, se non sono interrogati. Ora, il

confessore li può interrogare circa quelle cose che fra conjugi si

permettono:--Avete voi qualche cosa che vi morde la coscienza?--Se essi

dicono di nulla avere e sembrano abbastanza istrutti e timorati, non è

necessario lo insistere ulteriormente. Ma se essi sono rozzi o la loro

sincerità appare dubbia, il confessore deve insistere: chiederà ad essi

_se hanno mai negato il debito coniugale_: e se questa frase non fosse

da essi compresa, potrà dir loro: Vi siete mai rifiutati all'atto che si

fa per avere dei figli?--se rispondono d'aver rifiutato, bisogna

informarsi del motivo, e dopo questa informazione si giudicherà se v'ha

peccato o no; e se vi ha peccato, se sia mortale, o veniale.

Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori · 第 12 / 13 段