1. E' scusato quegli che non rende il debito coniugale, allorchè,

rendendolo, correrebbe grave pericolo la sua salute: prima del debito

coniugale, c'è infatti l'esistenza e la salute. Dicasi lo stesso, se si

corresse il grave pericolo di nuocere alla prole.

Da ciò risulta: 1. non c'è obbligo di rendere il debito al marito,

affetto da morbo contagioso, per esempio da male venereo, peste, lebbra,

ecc. _Alessandro III_, però dice, che deve rendersi il debito coniugale

ad un lebbroso ma _Sanchez, l. 9, disp. 24, n. 17. S Lig. l. 6, n. 930_,

e molti altri dippoi insegnano che quelle parole si riferiscono al caso

in cui non ci fosse probabilità di incorrere nel pericolo di rimanere

ammorbato, imperocchè è repugnante l'ammettere che un coniuge debba

esporsi a tanto pericolo. Ma gli stessi autori eccettuano il caso in cui

la lebbra abbia preceduto il matrimonio e fosse nota all'altro coniuge.

Ad ogni modo, è sempre da supporsi che non vi sia un grave pericolo, per

esempio, il pericolo della morte. 2. Il coniuge ammalato, che non

potrebbe rendere il debito senza suo grave danno, ne è dispensato per

tutto il tempo della malattia; ma non è permesso di rifiutarlo adducendo

inconvenienti di gravidanza o d'educazione dei figli, o le consuete

molestie del parto, imperocchè tutte queste cose non sono che accessorii

del matrimonio.

3. Un coniuge non è tenuto a rendere il debito all'altro coniuge il

quale per causa d'adulterio perdette il diritto di chiederlo, imperocchè

non si è più obbligato ad essere fedele a chi ha rotto la fede: ma se è

egli stesso invece il reo d'adulterio, non può ricusare il debito

coniugale richiestogli, imperocchè in questo caso le offese si

compenserebbero. Ciò è cosa certa per la moglie rispetto al marito, ma

non è forse così per il marito rispetto alla moglie, perchè la donna

adultera pecca assai più gravemente pel motivo ch'essa provoca il

pericolo di introdurre nella famiglia dei falsi eredi.

Del resto, quegli che perdonò al suo coniuge l'adulterio per esempio,

rendendogli il debito coniugale dopo aver saputo l'adulterio stesso, non

può rifiutarlo. Nondimeno, l'adultero può chiedere, ma solo come un

favore, al coniuge consapevole della infedeltà, che gli conceda il

debito coniugale: se poi questo coniuge ignora affatto l'infedeltà,

l'adultero non è obbligato a rivelargliela, per la ragione che non si

può costringere chicchessia ad infliggersi una punizione.

4. Se il debito coniugale viene chiesto frequentemente, per esempio, più

volte nella stessa notte, non si è sempre obbligati a renderlo,

imperocchè ciò è contrario alla ragione, e può essere grandemente

nocevole. Deve però la moglie, per quanto può--dice _Sanchez, l. 9,

disp. 2, n. 12_,--sovvenire ai bisogni del marito allorchè questi prova

stimoli carnali veementi: lo spirito di carità vuole che essa, per

quanto può, allontani il marito dal pericolo della incontinenza.

5. La donna non è obbligata a rendere il debito coniugale durante il

flusso mestruale; o nel puerperio, a meno che ragionevolmente non tema

che il marito incorra nel pericolo della incontinenza, perciò, se le di

lei preghiere non valgono a persuaderlo di astenersi dall'atto

coniugale, deve alla fine rendergli il debito, imperocchè, altrimenti,

sarebbe a temersi il pericolo d'incontinenza, di litigii, od altri

inconvenienti. Cosi _S. Bonaventura_ e molti altri citati da _Sanchez,

l. 9, disp. 21, n. 16_.

Generalmente i teologi insegnano essere lecito rendere e chiedere il

debito coniugale nel tempo dell'allattamento perchè consta

dall'esperienza che raramente l'accoppiamento carnale guasta in questo

caso il latte. (_Sanchez, l. 9, disp. 22, n. 14, e S. Liguori, 1, 6, n.

911_).

6. Non è permesso ricusare il debito coniugale per la paura di avere

troppo numerosa prole. Gli sposi cristiani confidino in Dio _che manda

il cibo ai giumenti e ai pulcini dei corvi quando l'invocano_ (_salm.

146, 9_); benedicendo egli la fecondità, benedice bene spesso anche i

beni temporali e spirituali facendo si che fra i figli uno ne venga il

quale, dotato di particolari qualità, benefichi poi moralmente e

materialmente tutta la famiglia.

Ciononpertanto, se mancassero davvero i mezzi di allevare, secondo il

proprio stato, una numerosissima prole, _Sanchez l. 19, disp. 25, n. 3_,

e molti altri, reputano lecito il ricusare il debito coniugale,

semprechè non vi abbia pericolo d'incontinenza; ma siccome il coniuge

che nega in questo caso il debito non può mai con certezza sapere se il

conjuge che lo domanda possa incorrere nel pericolo d'incontinenza, così

il confessore deve raramente permettere che sotto questo pretesto si

neghi il debito conjugale. Egli deve sempre esigere che l'astinenza

avvenga per mutuo consenso; cionondimeno benchè si sia fatto il

proponimento di conservarsi reciprocamente in una perfetta continenza,

ciascuno degli sposi deve sempre essere disposto a rendere il debito

conjugale all'altro che lo richiedesse.

VII. La donna che, consenziente il marito, prende, per una pattuita

mercede, un fanciullo d'altri a nutrire, è scusata se non rende il

debito conjugale durante l'allattamento, imperocchè se il latte di una

donna incinta non nuoce ordinariamente alla propria prole che di esso si

alimenta, non avviene cosí se la prole che succhia quel latte è prole

d'altri. Perciò, chi affida il proprio bambino ad una balia, lo vedrà

infermarsi, quando quella balia sia incinta.

§ III. _Di coloro che peccano mortalmente, rendendo

il debito coniugale_.

I. Se il coniuge che domanda il debito pecca mortalmente, per esempio,

chiedendolo in un luogo pubblico o sacro, o quado vi sia pericolo

d'aborto o pericolo di nuocere alla propria o alla salute dell'altro,

ovvero quando v'abbia evidente rischio di spandere il seme fuori della

vagina della donna mentre potrebbe sfogarsi diversamente, è cosa certa

che pecca pure mortalmente l'altro conjuge che gli rende il debito,

imperocchè parteciperebbe alla stessa colpa ed assumerebbe lo stesso

carattere peccaminoso.

II. Se l'uomo è decrepito e debole tanto da non poter compiere l'atto

carnale, e non abbia speranza di poterlo compiere, peccherebbe

mortalmente esigendo il debito conjugale, perchè sarebbe cosa contro

natura; e la moglie per la stessa ragione peccherebbe mortalmente,

rendendolo. Ma se l'uomo riuscisse di quando in quando a darsi all'atto

conjugale, benchè spesso non riesca a consumarlo, la moglie può rendere

il debito e può anche aver l'obbligo di renderlo, imperocchè, nel dubbio

di un felice risultato, il marito non può privarsi del proprio diritto:

al marito stesso in questo caso è permesso chiedere il debito conjugale,

poichè può avere una ragionevole speranza di saper consumare l'atto

carnale; e se avvenga ch'egli spanda il seme fuori della vagina della

donna, si giudica essere avvenuta la cosa per accidente, ne gliela si

può imputare a peccato. Ma ove nessuna speranza egli abbia di giungere

alla consumazione dell'atto carnale, egli deve certamente astenersene

sotto pena di peccato mortale. Così _Sanchez, l. 19, disp. 17, n. 24_,

_S. Liguori, l, 6, 954, dub. 2_ e molti altri da essi citati.

III. Se uno dei conjugi, richiedendo il debito, peccasse mortalmente in

forza di una circostanza sua particolare, per esempio, perchè fece voto

di castità, o perchè si propone uno scopo cattivo,--i teologi domandano

se è permesso rendere a questo coniuge il debito. Certi teologi pensano

essere peccato mortale rendere quì il debito conjugale, a meno che la

cosa non sia scusata da un grave motivo; imperocchè, nel caso in

questione, il conjuge che domanda, non ha diritto alcuno sul corpo

dell'altro; ovvero, pel voto emesso o pel fine perverso che si propone,

il suo atto non sarebbe che un atto cattivo: l'altro conjuge può quindi

non voler assolutamente rendersi suo complice. Molti altri, per lo

contrario, dicono che l'altro conjuge, non solo potrebbe rendere il

debito coniugale, ma deve renderlo, perchè il conjuge richiedente non

perdette con un voto emesso, il suo diritto: sarà una richiesta

illecita, ma non ingiusta. Potreste voi negare un debito pecuniario a un

vostro creditore che promise di non chiedervelo, adducendo voi ch'egli

ora ve lo chiede contro la promessa fatta? No certamente. Del

pari--dicono--il coniuge che è richiesto, non può negare il debito

conjugale all'altro conjuge, malgrado il voto da questi fatto, e

malgrado il peccato mortale che esso commette, chiedendo. Così _Sanchez,

l. 9. S. Liguori_, ecc.

A me pare frattanto fuori di dubbio che il conjuge a cui, è chiesto il

debito sia obbligato, pe dovere di carità, di avvertire il chiedente e

distoglierlo dal peccato, «semprechè--dice _S. Liguori_--esso possa

ammonire senza tema di grave dissidio, di sdegno, o di incontinenza,»

inconvenienti che spesso sono a temersi. Non è più un obbligo la

correzione fraterna quando non vi ha speranza alcuna di ammenda.

Tutti i teologi asseverano che il conjuge non legato ad un voto può

lecitamente chiedere il debito conjugale, e molti ve ne hanno che lo

consigliano a chiederlo quando egli preveda che l'altro conjuge glielo

richiederebbe lui stesso: gli eviterebbe così di commettere un peccato.

IV. Risulta dal fin quì detto che il conjuge, il quale ebbe, un

commercio incestuoso con persona consanguinea all'altro conjuge in primo

o secondo grado, decade dal diritto di chiedere il debito.

Ma se, ciononstante, il chiedesse,--è obbligato l'altro a renderlo?

Egli è certo che il conjuge innocente può chiedere il debito conjugale e

l'altro è tenuto a renderlo. Perciò molti teologi in questo caso, come

nel caso precedente, lo consigliano a chiedere il debito, prevenendo

così la domanda dell'altro, il quale, chiedendo, cadrebbe in peccato.

Molti teologi citati _Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 11_, ritengono invece

che il coniuge innocente pecca mortalmente rendendo il debito all'altro

che lo richiede, perchè asseconda una richiesta che ha peccato mortale,

e perciò fa propria l'altrui malizia.

Moltissimi altri però, e più probabilmente, insegnano con _Sanchez e S.

Liguori_ che non v'ha peccato a rendere il debito conjugale, quando non

si possa prudentemente distogliere il conjuge richiedente dal peccato di

chiederlo: lo sposo innocente, compiendo in questo caso l'atto

conjugale, fa una cosa buona in se, a cui ha un diritto, che non gli può

esser tolto dall'atto colpevole dell'altro conjuge: sia che egli chieda,

sia che egli renda, esercita un proprio diritto, e perciò non pecca,

specialmente poi se negando il ricambio del debito conjugale ne

potessero risultare inconvenienti o se non gli fosse possibile in niun

modo di distogliere l'altro conjuge dal peccato.

§ IV _Di coloro che commettono il paccato di Onan_.

Questo peccato avviene allorquando l'uomo, dopo essersi introdotto nella

vagina della donna, si ritira, affinchè il suo umore spermatico non si

versi dentro le parti genitali della donna stessa, e così non avvnga la

generazione. La denominazione di questo peccato viene da Onan,

secondogenito del patriarca Giuda, il quale, morto il fratel suo Her

senza figli, fu costretto a sposarne la vedova, di nome Thamar, affine

di continuare la parentela del fratello. «Sapendo Onan che i figli

nascituri non sarebbero considerati come suoi e porterebbero il nome del

fratello, nè ciò egli volendo, accoppiavasi, sì, colla vedova del fratel

suo, ma faceva in modo che il suo seme si versasse in terra» (_Gen. 38,

9._). Nulla è oggi più frequente di questa detestabile abitudine fra i

giovani sposi, che, non infrenati dal timore di Dio, sprezzano le parole

dell'Apostolo: «_sia il connubio, sopra ogni altro, onorevole; e il

talamo, immacolato_, (_Cbr. 13, 4_)» e vivono: «_come il cavallo e il

mulo, a cui manca la ragione_ (_Sal. 31, 9_).» Non domandando essi al

matrimonio che le sole voluttà della carne, rifuggono dai suoi doveri e

vogliono, o non aver figli, o averne solo un determinato numero; perciò

si danno turpemente e senza freno alcuno alla libidine, evitando con

arte le conseguenze dei loro accoppiamenti carnali.

1. E' certo che l'uomo il quale così opera, qualunque ne sia la causa,

pecca mortalmente, se non lo scusi la buona fede; e non può essere

assolto in confessione, se non si dolga del peccato e si proponga

sinceramente di non cader più in esso; non può essere messo in dubbio

ch'egli operi in modo enorme contro lo scopo del matrimonio. «Fu per

questo che il Signore percosse Onan, il quale commetteva un'azione

detestabile. (_Gen. 38 10_).»

2. E' certo che, per la stessa ragione, la moglie che induce il marito a

così fare, ovvero acconsente alla di lui detestabile azione, o--e ciò a

più forte ragione--essa si ritira, malgrado la volontà del marito prima

che questi le abbia versato nella vagina il seme, pecca mortalmente ed è

assolutamente indegna dell'assoluzione. Sì, non è infrequente il caso di

mogli che non permettano al marito di consumare interamente l'atto

coniugale, ovvero che, almeno, liberamente acconsentano che il marito

compia la nefanda azione d'Onan.

3. E' certo che la moglie è, almeno ordinariamente, obbligata ad

ammonire il marito e a distoglierlo, per quanto può, dal compiere quella

perversa azione: è la legge della carità che da lei lo esige.

4. E' certo che la moglie può e deve rendere il debito coniugale; se il

marito, da lei ammonito, promette di consumare perfettamente l'atto

carnale, e se, infatti, di quando in quando esso perfettamente lo

consuma: sul semplice dubbio ch'egli possa mancare al proprio dovere,

essa non può negare il debito coniugale; ma essa deve disapprovarlo

allorchè egli si ritira indebitamente della sua vagina; se no,

peccherebbe anch'essa gravemente.

Ora la difficoltà sta nel sapere, con tranquilla coscienza, se essa può

rendere il debito conjugale, ove sappia con certezza che il marito si

tirerà indietro, malgrado le sue preghiere per distornelo.

Molti teologi sostengono che la moglie in questo caso non può rendere il

debito coniugale ancorchè si esponesse ad una minaccia di morte:

1. Perchè l'atto del marito che si ritira indebitamente dalla vagina

della moglie è atto cattivo; e la moglie che a questo atto annuisce,

partecipa alla peccaminosità del marito;

2. Perchè, nella nostra ipotesi, l'uomo non chiede veramente l'atto

coniugale, ma soltanto il permesso di introdursi nella vagina della

donna per eccitare in se una polluzione;

3. Perchè, se il marito esigesse dalla moglie atti sodomitici, essa

certamente non potrebbe in modo alcuno acconsentirvi, ancorchè si

esponesse con ciò alla morte: ora, nel caso nostro, la domanda del

marito si riduce a chiedere nè più nè meno che un atto di sodomia[12],

perchè vi sarebbe esclusa la consumazione dell'atto conjugale. Cosí

_Habert, tit. 7, p. 745, Collator_ di Parigi, _t 4, p. 348_, molti

_Dottori_ della Sorbonna citati da _Collet, t. 16, p. 244, Collator

Andeg._ «Sugli Stati,» _t. 3 p. ultima, Bailly_ ecc.

[12] Qui l'autore si riferisce a quella specie, diremo così _anormale_

di sodomia, che si compie fra persone di sesso differente, imperocchè la

sodomia _normale_ sarebbe quella fra maschio e maschio, fra femmina e

femmina (_Vedi cap. III. art. II_). (_Nota del traduttore_)

Molti altri insegnano che la moglie, la quale non si oppone alla domanda

del marito e si offre a lui nel modo che è d'uso, va immune da ogni

peccato, qualora essa non dia il proprio intero assentimento all'azione

del marito quando esso si tira indietro prima del tempo, imperocchè,

cosi operando, essa fa cosa lecita ed esercita un diritto di cui il

marito non può colla sua malizia, privarla: essa non fa se non ciò che,

dato il matrimonio, può lecitamente fare. E il marito che ad essa si

accosta e s'introduce nella parte genitale di lei, non pecca già per

ciò, ma pecca soltanto perchè si ritira innanzi tempo e spande fuori

della vagina il suo seme. Dunque se la moglie non dà a quest'azione del

marito il proprio consenso, essa non partecipa al peccato del marito.

Così _Sanchez, l. 9, disp. 17, n. 3_, _Pontius, l. 10, cap. 11, n. 3_,

_Tamburinus. l. 7, cap. 3, § 5, n. 4. Sporer, p. 356. n. 490_, _Pontas_

al vocabolo «Dovere conjugale» _cap. 55_, _S. Liguori, l. 6, n. 947_.

_Roncaglius_ e _Ebel_, citati da _S. Liguori, l. 6, n. 947_, permettono

essi pure alla moglie di rendere il debito conjugale al marito che vuole

tiarsi indietro innanzi tempo, purchè essa non dia il proprio assenso al

peccato di lui: ma per scusarla d'ogni colpa essi esigono un grave

motivo.

Questa opinione a noi sembra la sola ammissibile, imperocchè noi siamo

fermamente persuasi che quì l'azione della donna non ha nulla in sè di

cattivo; perciò crediamo che il giudizio, dato da _Habert_ e dagli altri

teologi che ed esso aderiscono, sia troppo severo, e non fondato. La

moglie può dunque quand'abbia una sufficiente ragione, prestarsi

passivamente al marito: ma la ragione scusante deve essere proporzionata

alla malizia del peccato e all'effetto della cooperazione, imperocchè

non si può mettere in dubbio che la moglie in questo caso cooperi

direttamente al peccato del marito: per ciò la causa scusante vuolsi che

sia grave. Così ora pensano in generale i confessori dotti e pii, e la

stessa Sacra Penitenzieria, la quale interrogata con queste

parole:--«_Una pia moglie può ella permettere che suo marito le si

accosti, dopo che ella sa per esperienza ch'egli segue la nefanda usanza

di Onan.......... specialmente se, rifiutandosi essa, si esponga al

pericolo di sevizie, o tema che il marito vada a sfogarsi con

prostitute?_» rispose il 23 aprile 1822: «Siccome nel caso proposto la

moglie, da parte sua, nulla farebbe che fosse contro natura, faccia pure

questa cosa che è lecita; e tutto ciò che vi ha di disordinato in questo

atto si imputi alla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare

l'atto conjugale, si tira indietro e spande il seme fuori della vagina.

Se la moglie, dopo aver fatto le debite ammonizioni al marito, che

insiste minacciandole percosse, la morte, od altre gravi sevizie, essa

nulla ottiene, può allora, senza peccare, (come insegnano provetti

teologi) prestarsi passivamente al marito, imperocchè, in questo caso,

essa non fa che semplicemente tollerare il peccato di suo marito, ed ha

per sè gravi motivi di scusa, perchè la carità che pur l'obbliga ad

opporsi al marito, non l'obbliga però ad opporglisi esponendosi a troppo

gravi inconvenienti.»

Dunque resta stabilito che la moglie, date queste circostanze, non pecca

prestandosi al marito, semprechè però possa essere scusata da gravi

motivi. Ora, ecco i motivi che vengono considerati come gravi:

1. Se essa teme la morte, le percosse, o gravi sevizie. Ciò risulta

manifesto dai responsi della Sacra Penitenzieria e dalla Ragione.

2. Se c'è luogo a temere che il marito conduca nella casa conjugale una

concubina e viva maritalmente con essa, imperocchè una donna sensata

sopporterà piuttosto le sevizie e le percosse che vedere nella propria

casa una tresca così ingiuriosa per lei.

3. Se c'è a temere che il marito, benchè non tenga nella propria casa

una concubina, la possa però in qualche altro modo frequentare, o possa

tenere relazioni con meritrici, ci sembra che la moglie abbia quì un

motivo sufficiente di scusa, tuttochè la Sacra Penitenzieria non si sia

espressa su questo punto: è certo che un tale stato di cose riuscirebbe

assai molesto alla moglie recando con sè diverbi, dissidii, sciupìo

d'avere, scandalo, ecc.

4. La gravità di tutte queste molestie deve essere misurata a seconda

delle circostanze personali. Ciò che per uno si reputa lieve cosa, può

essere per un altro una cosa gravissima: ai litigii passeggeri, ai

dissidii ed anche alle percose non si dà gran peso presso i contadini ma

queste cose sarebbero insopportabili per una donna timida, istruita con

squisitezza, ed educata alle maniere urbane. Ora, il timore di rilevanti

dissidii, in quest'ultimo caso, sarebbe una causa sufficiente per

scusare il ricambio del debito conjugale.

5. Egualmente può rendere il debito conjugale la moglie, se essa sà con

certezza che il marito, irritato da una di lei negativa, bestemmierebbe

Dio e la religione, ingiurierebbe confessori e sacerdoti, e uscirebbe in

parole scandalose coi figli o coi domestici: volendo essa impedire un

peccato, ne provocherebbe invece altri, gravi, ed anche più gravi del

primo: a nulla di buono essa dunque riuscirebbe, e dovrebbe anche

esporsi a subire gravi molestie.

6. A più forte ragione sarebbe una scusa sufficiente il timore di

divorzio, o di separazione, o di disonore, o di grave scandalo.

7. Non è necessario che la moglie resista al marito fino al punto di

provare le sevizie, le molestie e gli altri inconvenienti summentovati,

imperocchè allora, anche rendendo o offrendo il debito conjugale, non

riuscirebbe spesso a togliere il male già esistente: d'altronde essa non

è obbligata a subire quelle molestie per impedire al marito di peccare.

Basta dunque che il timore sia ragionevole.

8. Non è essa neppure obbligata di ammonire il marito ogni volta ch'esso

le domanda il debito conjugale coll'intenzione di ritirarsi da lei prima

del tempo, quando ella sappia per esperienza che nulla ottetrebbe, deve

tuttavia, almeno qualche volta, far capire al marito ch'essa non è

contenta del suo mal fare. Si guardi però bene dal non assentire

internamente al peccato del marito o dal compiacersi segretamente in

esso, sia pel desiderio di non aver figli, o di non aver le molestie

della gravidanza, o per qualsivoglia altro motivo. Nel caso che l'atto

fecondatore dipendesse unicamente da lei, dovrebbe essere disposta,

piuttosto alla morte, che ad impedire la generazione. In tutti questi

casi è permesso alla moglie tutto ciò che le sarebbe lecito, se il

marito compisse regolarmente l'atto conjugale.

I suesposti principii sono generalmente accettati. Cionullameno v'hanno

ancora molte incertezze che nello scorso anno così esponemmo al sommo

Pontefice:

«_Beatissimo Padre_,

«Il vescovo di Mans, prostrato con somma reverenza ai piedi di

Vostra Santità, vi espone umilmente ciò che segue:

«Quasi tutti i giovani sposi non vogliono aver prole numerosa, e

d'altronde non possono moralmente astenersi dall'atto conjugale.

«Interrogati dai confessori sul modo con cui essi esercitano i loro

diritti conjugali, sogliono ordinariamente ritenersi gravemente

offesi da tali interrogazioni; ma continuano però nei loro smodati

atti conjugali e nel tempo stesso non vogliono punto avere prole

troppo numerosa, malgrado tutte le nostre ammonizioni.

«Agli ammonimenti dei confessori rispondono abbandonando i

sacramenti della Penitenza e della Eucarestia, dando in tal modo

mali esempii ai figli, ai domestici e ad altri fedeli in Cristo. Da

ciò consegue un lagrimevole pregiudizio alla religione.

«Il numero di coloro che si accostano al sacro tribunale diminuisce

dovunque di anno in anno, e specialmente pel motivo or enunciato,

come asseverano molti parroci, cospicui per pietà, per scienza e

per esperienza.

«Che facevano un tempo i confessori? dicono molti. Dai matrimonii

non nascevano allora, generalmente, più figli di quello che oggi ne

nascano: i conjugi non erano allora più casti d'adesso, eppure non

mancavano essi al precetto della annuale Confessione e della

Comunione pasquale.

«Tutti sinceramente ammettono essere massimo peccato tanto la

infedeltà di un conjuge, quanto il provocato aborto. Or bene: non

si riesce che a stento a persuadere qualcuno, che si è obbligati,

sotto pena di peccato mortale, di conservarsi perffettamente casti

nel matrimonio[13], e di correre il rischio di procreare numerosa

prole.

[13] É bene richiamarsi alla mente la distinzione fra _castità

coniugale_, _castità vedovile_ e _castità verginale_ (_V il preambolo al

Cap. I._) Si è _casti_ nel matrimonio ogni qualvolta si subordinano gli

atti coniugali ai dettami della ragione: la _castità conjugale_ non è lo

stato verginale nella carne, ma è l'uso virtuoso del matrimonio. (_Nota

del Traduttore_).

«Lo scrivente vescovo di Mans, prevedendo i gravi mali che da ciò

possono scaturire, e turbato dalle incertezze, sollecito interpella

Vostra Beatitudine sulle seguenti questioni:

Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori · 第 11 / 13 段