libri osceni, i romanzi, i turpiloqui, le canzoni amorose;
l'abbigliamento immodesto o lussureggiante; il frequentare le bettole:
tutte cose che come dice _Tertulliano_, «_sono indizii di una castità
morente_.»
§ II.--_Degli effetti della lussuria_.
_S. Tomaso_, (dopo _S. Gregorio_) dà alla lussuria otto figlie, _2, 2,
q. 153, art. 5_, che sono:
Relativamente all'intelletto.
1. La _cecità di mente_, di cui lo stesso Salomone ci offrì un terribile
esempio:
2. La _sfrenatezza_, per la quale l'uomo commette sconvenienze, senza
riflettere, senza deliberare;
3. La _sconsideratezza_, la quale fa giudicare erroneamente lo scopo
che si propone o i mezzi per conseguirlo;
4. L'_incostanza_, per la quale, chi si è dato alla lussuria _vuole e
non vuole_ come il _poltrone_ (_Prov. 13, 4_), e non sa persistere
generalmente nel proposito di una vita migliore
Relativamente alla volontà, le figlie della lussuria, secondo _S.
Tomaso_, sono:
1. _Un disordinato amore di sè stesso_, in forza del quale il libidinoso
ripone il suo ultimo scopo nelle voluttà della carne, e tutti i suoi
pensieri dirige a conseguirle;
2. L'_odio a Dio_, il quale proibisce i peccati contro la castità e li
punisce con gravissime pene;
3. L'_affezione al mondo_, ove sono quelle voluttà che il lussurioso si
propone come scopo della vita;
5. _Orrore alla vita futura_, ove sa che egli non potrà godere piaceri
lascivi, ma dovrà subire invece acerbissimi dolori. Quest'orrore lo fa
disperare della felicità eterna imperocchè gli sembra impossibile ch'ei
possa rinunciare mai alle terrene voluttà. Quelli che giungono a questa
disperazione si abbandonano poi ad ogni genere di lussuria. Per ciò _S.
Paolo agli Ef. 4, 19_: «I disperati si sono dati in balía alla
impudicizia e ad impurità di ogni fatta,» e _Davide Sal. 9, 26_: « Ai
loro occhi, Dio non esiste piú: tutte le loro vie sono, in ogni tempo,
insozzate.» E' come s'egli dicesse, scrive _Syilvius t. 3, p. 821_:
«Rigettato ogni timore ed ogni rispetto a Dio, conducono una vita
impurissima.»
Oltre queste conseguenze morali, altre ve n'hanno corporali, che già
indicammo, senza contare le orribili malattie veneree (così chiamate da
_Venere_), le quali tengono sempre dietro all'abuso dei piaceri di
lussuria.
§ III.--_Dei rimedii ai peccati di lussuria_.
Innanzi tutto è necessario levar via le cause già enunciate, di cotesti
peccati.
Di più, devonsi specialmente prescrivere i seguenti rimedii.
1. La preghiera frequente e fervorosa.. «Vedendo che io non poteva in
altro modo essere continente, se non che rivolgendomi a Dio,... andai a
Lui e lo pregai.» (_Sap. 8, 21_).
2. La lettura di libri di devozione, la meditazione sulla passione di
Cristo e sui supplizi riserbati ai libidinosi nell'altra vita.
«Qualunque cosa tu imprenda a fare ricordati dell'ultimo tuo fine, e non
peccherai mai» (_Eccl. 9, 40_).
3. Non coltivare il corpo con delicatezze o con lusso. «Le iniquità di
Sodoma furono la superbia, la sovrabbondanza degli alimenti e l'ozio»
(_Ezech. 16, 49_).
4. Custodire i sensi e specialmente quello della vista. «Non guardare le
fanciulle, se non vuoi che la loro bellezza ti faccia cadere in
iscandalo.» (_Eccles._).
5. Fuggire l'ozio ed evitare con cura le tentazioni. «Chi ama il
pericolo, in esso perirà.» (_Eccles. 3. 27_). Procurino dunque i parenti
che i fanciulli di sesso diverso, sieno pure fratelli e sorelle, non
giacciano nello stesso letto, imperocchè l'esperienza ammaestra che ció
è pericoloso alla castità.
6. Mortificare la carne e digiunare, imperocchè _i contrarii si
guariscono coi contrarii_. »Non si caccia questa specie di demonii se
non colla preghiera e col digiuno.» (_Mat. 17, 20._)
7. Fare elemosine ed altre opere di carità, colle quali si impetrano da
Dio copiose grazie.
8. Accostarsi frequentemente e con devozione ai sacramenti della
Penitenza e della Eucarestia.
9. L'assiduità a mettersi al cospetto di Dio e a ricordarsi
dell'Eternità.
10. La residenza alle prime lusinghe della voluttà, dirigendo il
pensiero ad altro oggetto, e meglio, se sia un oggetto santo. «Resistete
al demonio, ed egli fuggirà.» (_Jac. 4, 7_).
11. Sentire i consigli d'un prudente confessore, e per quanto è
possibile, del proprio confessore ordinario; il quale suggerirà rimedii
proporzionati al male e idonei maggiormente a vincere le tentazioni.
PARTE SECONDA
SUPPLEMENTO
_Al trattato sul matrimonio_
Sono molte le questioni gravissime ad uso quotidiano, risguardanti il
matrimonio, che la prudenza comanda di non trattare in un pubblico Corso
di Teologia. I preti, tuttavia, che stanno per assumere il formidabile
incarico di dirigere le anime, non devono ignorarle, e perciò è nostra
abitudine di proporle e svolgerle ai nostri diaconi.
Codeste questioni possono generalmente ridursi a due:
1. Dell'impedimento per impotenza.
2. Del debito conjugale.
QUESTIONE I.
_Dell'impedimento per impotenza._
È questo un argomento, impudico, osceno, e spesso pericoloso: ciò che
noi, stretti dalla necessità, stiamo per dire, non dev'essere letto se
non per motivi puri e con retto scopo, affine di poter ben distinguere
lebbra da lebbra, applicare al male rimedii convenienti, dar saggi
consigli, difendere le anime dal lezzo di turpi vizii e toglierle da
esso. In questo genere di studii risiede quasi sempre qualche pericolo;
ma quelli che vi si dedicano per sola necessità, possono fiduciosamente
attendersi soccorsi divini, i quali daranno ad essi la vittoria contro
le tentazioni, devono perciò richiamarsi spesso alla mente ch'essi sono
al cospetto di Dio che scruta tutti i loro pensieri, e devono altresì
dirigere alla Vergine Beata la breve e pia orazione, che esponemmo nel
principio di questo libro.
NOZIONI PRELIMINARI
_É essenziale al matrimonio la sua consumazione._
La consumazione avviene colla emissione del seme del marito nella vagina
naturale della moglie, ovvero coll'unione del marito e della moglie in
guisa che diventino una sola e medesima carne, giusta le parole della
_Genesi, 2, 24_: «E saranno due in una stessa carne.»
Quando il marito sia penetrato nella vagina della sua donna e vi abbia
versato dentro il seme, il matrimonio reputasi consumato, sia che la
moglie abbia o no emesso il suo succo venereo, cosa d'altronde che non
si può accertare, e che non è assolutamente necessaria alla fecondazione
nè alla consumazione, come molti asseverano. La impotenza dunque altro
non è se non la incapacità a consumare, nel modo suesposto, il
matrimonio.
Perciò, coloro a cui manca un testicolo solo, non sono impotenti, perchè
possono penetrare nella vagina della donna ed emettere il seme
prolifico. Egualmente, non si devono ritenere impotenti i vecchi,
ancorchè decrepiti, imperocchè si son visti degli uomini a cent'anni
procreare dei figli con donne giovanissime.
Le mogli dette _sterili_ non si possono, per questo motivo, dichiarare
impotenti, perchè ciò non ostante, potrebbero ricevere benissimo dai
mariti, che s'introducano nella loro vagina il seme spermatico, benchè
poi non lo trattengano, o per qualsiasi altra causa, non restino
fecondate. Se il seme si versa nel vaso genitale, l'atto matrimoniale è
compito, e l'impotenza non esiste punto, ancorchè, per caso, non abbia
luogo il concepimento.
Sono per lo contrario impotenti quei vecchi i quali sono così debilitati
che non possono penetrare nella vagina, e così decrepiti da non
ejaculare umore spermatico: ciò è evidente. Dicasi egualmente di chi è
privo d'entrambi i testicoli o li ha totalmente schiacciati, imperocchè
in questo caso non possono dare seme prolifico.
Distinguonsi molte specie d'impotenza, cioè, la naturale e
l'accidentale, l'assoluta e la relativa, la perpetua e la temporanea,
l'antecedente e la susseguente.
L'impotenza _naturale_ è quella che procede da causa naturale e
intrinseca, per esempio, nell'uomo, da freddezza impassibile la quale
non permette un sufficiente eretismo, ovvero da eccessivo ardore che fa
ejaculare lo sperma prima che avvenga l'accoppiamento carnale, oppure
dalla mancanza del membro virile o dei testicoli. Nella donna, un grande
ristringimento delle parti genitali, talchè sia impedito all'uomo di
penetrare nella vagina: caso che avviene di frequente.
L'impotenza _accidentale_ è quella che proviene da causa estrinseca,
cioè, da un maleficio del demonio, sia nell'uomo sia nella donna:
nell'uomo, quando il demonio gli fa intirizzire i nervi mentre sta per
compiere l'atto conjugale; nella donna, quando il demonio stesso le
ristringe la vagina o la turba nella fantasia in guisa che al marito non
è possibile l'accoppiarsi a lei, ovvero quando essa rende impossibile
l'accoppiamento perchè, mentre si sta per compierlo, un subitaneo odio
la infiamma contro il marito, e va in escandescenze.
L'impotenza _assoluta_ è quella che rende una persona impotente con
qualsiasi altra: tale è l'uomo a cui manchino entrambi i testicoli, o
che sia affatto insensibile.
L'impotenza _relativa_ è quella che verificasi con questa o quellla
persona, ma non con tutte; per esemipio, una donna può essere di vagina
troppo stretta per un uomo, e non per un altro; l'uomo può essere sotto
l'influenza di qualche personale maleficio, ovvero può sentirsi
indifferente per una giovane e non per un'altra.
L'impotenza _perpetua_ è quella che non può essere guarita col decorrere
del tempo, nè con rimedii naturali e leciti, nè colle consuete preghiere
della Chiesa, ovvero--come dicono altri--non può essere tolta che col
mezzo d'un peccato, col pericolo della morte, o con un miracolo.
L'impotenza è _temporanea_ invece se può esse tolta con qualcuno dei
detti mezzi, cioè, col decorrere del tempo, con un rimedio naturale e
lecito, o colle consuete preghiere della Chiesa.
L'impotenza chiamasi _antecedente_, se precede il matrimonio; e
_susseguente_, se viene dopo.
Ciò detto, domandasi se l'impotenza e quale impotenza sia un impedimento
_dirimente_[11] del matrimonio.
[11] Gli impedimenti _dirimenti_ chiamasi nel Diritto Canonico e nel
Codice Civile quelli che annullano il matrimonio. (_Nota del
Traduttore_).
PROPOSIZIONE. È _impedimento dirimente del matrimonio quella sola
impotenza che è antecedente, e perpetua, sia poi assoluta o relativa_.
PROVA: I. La sola impotenza antecedente; perchè ogni contratto diventa
nullo, quando non si può dare la cosa promessa, venendo a mancare in
questo caso l'oggetto del contratto stesso: quegli che è afflitto da
impotenza antecedente e perpetua, non può dare ciò che ha promesso:
promise l'accoppiamento carnale e naturale, che è scopo nel matrimonio,
ed egli, nel caso nostro, non lo può consumare.
La cosa stessa viene provata dal Diritto ecclesiastico al titolo: «Degli
insensibili e dei maleficiati» (_Decret. 1, 4, tit. 15_) e dalla _Bolla_
di Sisto V _Cum frequenter_, anno 1587.
Questo impedimento essendo nel diritto della natura non può da alcuna
autorità essere tolto con dispenza.
II. La sola impotenza antecedente e perpetua, sia assoluta o relativa, è
impedimento dirimente del matrimonio, imperocchè nè la impotenza
conseguente nè la temporanea possano annulare il matrimonio.
1. Non la impotenza conseguente, imperciocchè è cosa indubitata che,
contratto una volta validamente il matrimonio, è per sua istituzione
perpetuo;
2. Non la impotenza temporanea, perchè l'essenza del matrimonio non sta
nell'uso _attuale_ di esso; e gli sposi, promettendosi fede conjugale,
non determinano un tempo alla consumazione del matrimonio. Basta dunque
che sia possibile una consumazione avvenire, a meno che, per caso, il
consenso di uno degli sposi non dipendesse realmente dalla _immediata_
possibilità dell'atto matrimoniale.
Gli infermi e gli stessi moribondi possono validamente contrarre
matrimonio, benchè sieno incapaci all'accoppiamento _immediato_. Dicesi
lo stesso di coloro i quali, in causa di un'eccessiva ardenza di natura,
emettono il seme prima di penetrare nella vagina della donna: _Cabassut_
osserva (_lib. 3, cap. 15, n. 2_) che essi possono aver speranza che i
loro sforzi non saranno sempre inutili.
Ho detto,--_sia essa assoluta, o relativa_,--perchè il matrimonio si
contrae con una persona determinata; e se con questa persona esso non
può essere consumato, è nullo.
Benchè questo impedimento non si trovi nel Codice civile (francese), è
indubitato che i tribunali pronuncierebbero in questi casi le nullità
del matrimonio se si verificasse l'impotenza _antecedente e perpetua_.
Così fu sempre giudicato tanto nel foro civile quanto nel foro
ecclesiastico E così insegna _Delvincourt. t. I, p. 403_, difendendo in
questo senso con tutte le sue forze una Sentenza delle Corte d'Appello
di Treves, 27 gennaio 1808.--_Toullier, t. I, n. 525_ sostiene
calorosamente che questa Sentenza è contraria allo spirito del Codice; e
dichiara che una donna possa ottenere dai giudici Sentenza annullante il
matrimonio per impotenza _accidentale_ e _manifesta_ del marito; per
esempio, se fosse dimostrato ch'esso era eunuco prima del matrimonio; e
prova il suo assento coll'art. 312 Cod. Civ., nel quale si stabilisce
che il marito può non riconoscere un figlio partorito da sua moglie, se
prova ch'egli era assente all'epoca del concepimento, o che per
qualsiasi altro accidente non poteva aver contatto carnale con essa.
In quanto a noi, dobbiamo specialmente trattare di ciò che riguarda il
loro interno della coscienza, e sotto questo rispetto, non poche sono le
difficoltà che offre questa materia. Le riferiremo per ordine, e ci
studieremo di risolverle secondo le nostre forze.
_Si domanda_: I. Se un uomo e una donna, consapevoli tutti due d'essere
entrambi impotenti, possono contrarre matrimonio coll'intendimento di
prestarsi un vicendevole soccorso e di conservare una perpetua castità.
_R. Sanchez_ e molti con esso; _l. 7, disp. 97, n. 13_, affermano ciò
essere lecito, e si adoperano nella seguente maniera a provare il loro
asserto:--Quelli che contrassero matrimonio con tale impotenza, possono
abitare assieme come fratello e sorella, escluso che sia ogni pericolo
di peccato; dunque, a pari motivo, se ragionevolmente essi non temono un
tale pericolo, possono, anche colla consapevolezza della impotenza,
contrarre matrimonio coll'intendimento di aiutarsi mutuamente. Così la
Beata Vergine e S. Giuseppe contrassero un vero matrimonio colla
espressa intenzione di non usare l'accoppiamento carnale.
Ma gli altri Dottori negano generalmente che ciò sia lecito, imperocchè,
dicono, non v'ha dubbio che questo matrimonio, se non potesse mai essere
consumato, sarebbe nullo; contrarre volontariamente un matrimonio nullo,
sarebbe una vera impostura, una profanazione del sacro rito, e per
conseguenza un sacrilegio: tali connubii dunque non devono essere mai
permessi. In quanto all'esempio addotto, negano la parità di
circostanze, imperocchè il matrimonio fra la Beata Vergine e S. Giuseppe
era un matrimonio valido.
_Si domanda_: 2. Che deve farsi se non si è sicuri che l'impotenza sia
antecedente o susseguente al matrimonio?
R. Siccome noi qui non dobbiamo trattare la cosa che sotto l'aspetto del
foro interno, devesi giudicare a seconda della dichiarazione del
penitente: se il penitente dice nettamente che c'è e che ci fu sempre in
lui impotenza a compiere l'atto coniugale, devesi pronunciare la nullità
del matrimonio.
_Si domanda_: 3. Hanno facoltà gli sposi di usare l'atto conjugale, ove
consti che uno di essi è impotente? Nel foro esteriore si presume
sempre, fino a prova contraria, che l'impotenza _accidentale_ sia venuta
dopo il matrimonio.
R. Gli sposi non hanno affatto in questo caso la facoltà d'usare l'atto
conjugale, imperocchè l'impotenza è, o antecedente, o susseguente,; se è
antecedente, il matrimonio è nullo, e perciò ogni atto venereo è
vietato: se poi l'impotenza è susseguente, non è più possibile consumare
lo atto conjugale, e perciò gli sposi non devono darsi ad atti che non
possono raggiungere lo scopo della consumazione, e, come lo diremo fra
poco quando si parlerà dei toccamenti fra conjugi, peccano gravemente o
leggiermente compiendoli.
_Si domanda_: 4. Che deve fare la moglie che sa dicerto essere il marito
impotente e che ha avuto prole con un altro uomo, quando il marito,
credendosi esso il padre della prole, vuole usare l'atto conjugale?
R. Bisogna guardare bene se la moglie ritenga propria come certa nel
marito una impotenza, che d'altronde potrebbe anche essere dubbia. Ma
supponendo che l'impotenza sia certa, essa non deve prestarsi alle
voglie del marito, dovesse anche, per questa ripulsa, cagionare a sè
stessa un grave danno: assecondando, farebbe cosa intrinsecamente
cattiva. In questa spiacevole ipotesi, essa deve ammonire il marito nel
miglior modo che per lei si possa, affinchè esso si mantenga continente,
adducendo, per esempio, il pretesto ch'egli è vecchio, che ad essi basta
il figlio che hanno, che essa non ama più l'atto conjugale, ecc. ecc. E
se un giorno il marito le sembrerà pienamente persuaso di ciò, essa gli
potrà dire: «Affine di non essere vinti mai dalle tentazioni, nè
stornati dal nostro proposito, ti prego, facciamo insieme voto di
perpetua continenza.»
Una volta emesso questo voto la moglie può star sicura; essa potrà
allora respingere il marito ogni qual volta ei volesse usare delle
facoltà conjugali, e per mettersi essa al sicuro d'ogni sospetto,
addurrà il voto di continenza da entrambi emesso.
La moglie tuttavia deve sempre rammentarsi dell'obbligo ch'essa ha di
riparare al danno cagionato al marito e agli eredi avendo procreato un
figlio spurio. Di ciò abbiamo parlato anche nel trattato sulla
_Restituzione_.
_Si domanda_: 5. Che deve farsi quando non si sa bene se l'impotenza sia
_temporanea o perpetua_?
R. O si tratta di impotenza _naturale_ ed _intrinseca_, ovvero
d'impotenza proveniente da _maleficio_. Nel primo caso, a meno che non
si tratti di mancanza di parti genitali essenziali, soltanto i medici
possono giudicare sulla natura e sulla durata di questa impotenza.
Nell'uomo i segni principali di essa sono:
1. La deformità delle parti genitali, per esempio, una eccesiva
grossezza, o una singolare piccolezza della verga.
2. Una ineccitabilità di sensi, per cui non è possibile la emissione del
seme prolifico;
3. Un'avversione naturale ad ogni commercio carnale ed a qualsiasi cosa
venerea;
4. Una cattiva conformazione dei testicoli.
Nella donna, sono indicati due segni d'impotenza, cioè:
1. Una soverchia ristrettezza della vagina o un totale otturamento
all'utero;
2. Una cattiva posizione dell'utero o della matrice.
I canonisti e specialmente i vescovi devono anche giudicare della
impotenza proveniente da maleficio; essa può riconoscersi da questi
indizii:
1. Se la moglie, che d'altronde ama suo marito, non vuole ch'esso le si
accosti carnalmente, persuasa ch'egli non possa con essa compiere l'atto
conjugle;
2. Se gli sposi, benchè, s'amino a vicenda s'accendono subitamente
d'odio fra loro e inorridiscono, allorchè stanno per congiungersi
carnalmente.
3. Se al marito, che pure non è impotente con altre donne, non gli è
possibile compiere l'atto conjugale colla moglie, con tutto che essa non
sia, nè di vagina stretta nè opponga resistenza alcuna.
Checchè dicano alcuni, _l'opinione dei quali_--giusta _S. Tomaso, Supp.
9, 58, art. 2_--_procede dal germe dell'incredulità o da mancanza di
fede_, è certo che l'impotenza può provenire da maleficio: ciò ammettono
molti Concilii, quasi tutti i Rituali, e così dicono tutti i teologi. Il
Dirito canonico prescrive in questo caso le regole da seguirsi (_Decret.
caus. 33, 9, I, c. 4, e dec. l. 4. tit. 15. c. 6 e 7_). Molti autori
ecclesiastici trattano espressamente questo punto, e dimostrano questa
verità con solide ragioni: così, fra gli altri, _Thiers_, nell'opera.
_Trattato delle superstizioni_. Solo la Enciclopedia e gli scrittori
della medesima scuola combattono, deridendola, questa dottrina della
Chiesa.
Dunque se il confessore s'avvede della esistenza d'indizî che indicano
l'opera del demonio. deve consultare il vescovo o i di lui vicarii
generali. Ma deve star ben attento di non prendere le illusioni della
fantasia per opere del demonio.
_Si domanda_ 6. Che deve farsi se, fatte le indagini, esista nondimeno
il dubbio ancora circa la perpetuitá della impotenza.
R. Risulta da tutti i teologi e canonisti che la Chiesa concede in
questo caso agli sposi un triennio affine di tentare la consumazione del
matrimonio. Cosí le _Decret. l. 4, tit. 15 c. 5_ e la pratica costante
dei tribunali ecclesiastici, da Papa Celestino III almeno, in poi:
ammettesi pure questa regola nel foro interno.
I canonisti tuttavia non sono concordi sul cominciamento del triennio;
alcuni reputano che il triennio cominci dal giorno stesso della
celebrazione del matrimonio; altri dal giorno della sentenza del
giudice. La prima opinione è la più comune, ed è quella che segue la
Rota e, come chiaro appare, è la sola ammissibile nel foro interno.
Se, durante il tempo concesso per l'esperimento, avviene che per un
notevole intervallo di spazio i conjugi non possano compiere atti
venerei, sia in causa di lunga infermità o di lunga assenza, si
deve,--come credesi ordinariamente--supplire a questo tempo perduto,
imperocchè la Chiesa richiede un triennio, e in questo caso il triennio
non sarebbe completo. Non dicasi lo stesso nel caso in cui i conjugi
fossero impediti per una o due settimane soltanto, perchè questo breve
tempo deve considerarsi un nonnulla rispetto a un triennio.
Ove poi gli sposi abbiano contratto matrimonio subito dopo che uno di
essi ha raggiunta la pubertà, e non possano consumare il matrimonio, il
tempo dell'esperimento deve computarsi, non dal giorno del contratto
matrimonio, ma dal giorno della raggiunta pubertà, perchè, prima della
piena pubertà, e sempre dubbio se la impotenza provenga da causa
perpetua o piuttosto da debolezza di forze. Così _Sanchez l. 7, disp.
110, n. 10_,--_Collator d'And. Pontas_, _Collet_, ecc. L'età della
pubertà perfetta è quella di 14 anni nelle femmine e di 18 nei maschi.
Del resto, se, non ancora spirato il triennio d'esperimento, i coniugi
chiaramente si avvedono che la impotenza è perpetua, devono concludere
che il matrimonio è nullo, e sono obbligati ad astenersi tosto da ogni
atto venereo.
Non si concede alcun tempo d'esperimento a chi manca di qualche parte
del corpo essenziale all'atto coniugale, imperocchè in questo caso non
c'è più dubbio alcuno sulla nullità dello stesso.
_Si domanda_: 7. Quali sono le precauzioni che il confessore deve usare
verso i coniugi e quali i consigli ch'esso deve dare durante il tempo
dell'esperimento?
R. O la impotenza proviene da causa naturale, o da malificio: in
entrambi i casi il confessore deve usare delle precauzioni e dare dei
consigli.
I. Deve esaminare se l'impotenza, che si attribuisce ad una causa
naturale, nasca da eccesso di libidine o da altre cause sanabili, perchè
allora deve ricorrersi ai rimedii naturali, e i medici li possono
indicare e prescrivere. Molte però sono le cause naturali che
impediscono al marito l'unione carnale colla moglie e che possono essere
sormontate anche senza l'opera dei medici; per esempio, la deformità
della sposa, il fiato puzzolente, la meschinità delle vesti, la
sporcizia, l'odio, il disprezzo ecc. Sono invece forti eccitanti alla
consumazione del matrimonio, la bellezza, e tutte le qualità che rendono
amabile una donna.