specie dei funghi: i migliori funghi non valgono nulla, dicono essi, ed
io vi dico egualmente dei balli migliori: non sono buoni. Cionondimeno,
se bisogna, proprio mangiare dei funghi, state attenti a che sieno molto
ben preparati. Se per qualche circostanza, che voi non potete proprio
evitare, dovete recarvi a un ballo, badate a che il ballo sia bene
preparato. Ma come deve essere egli bene preparato? Dev'essere preparato
con modestia, con decoro, e buone intenzioni.--Mangiatene pochi e di
rado (dicono i medici parlando dei funghi), perchè, quantunque ben
preparati, la loro quantità può essere un veleno.--Danzate poco e di
rado, o Filoteo, perchè, diversamente facendo, voi vi mettete nel
pericolo di appassionarvi ai balli.»
Non è fuor di luogo l'osservare che il pio Vescovo vuole che i balli si
facciano modestamente, con pure intenzioni, e di rado: e notisì che a
quei tempi, essendo i costumi molto più semplici che adesso, tali
divertimenti erano molto meno pericolosi.
5. L'assistere e il prender parte decentemente a danze oneste, senza che
vi sia grave pericolo è notevole scandalo, ma però senza che vi sia una
ragione sufficiente per giustificare la danza, è peccato, ma soltanto
veniale: che sia peccato, nessuno lo mette in dubbio; che poi sia
peccato soltanto veniale, risulta dalla stessa ipotesi proposta. I
teologi però più rigidi non ammettono quelle ipotesi, e sostengono che
in ogni ballo ove danzano promiscuamente uomini e donne c'è sempre il
pericolo grave di lussuria; nè doversi prestar fede a coloro che dicono
non provare nel ballo movimenti disordinati nè compiacenze voluttuose.
Ma non è sopra presunzioni che devono essere giudicati i penitenti, e
quando si sieno con prudenza interrogati, non devono essere creduti più
rei di quanto appare dalle stesse loro dichiarazioni, a meno che non
risulti evidentemente ch'essi si illudano ovvero che vogliono ingannare.
Se malgrado una diligente attenzione, il confessore si sarà ingannato e
concederà l'assoluzione, sarà sempre innocente davanti a Dio; ma se, al
contrario, sopra una semplice presunzione avesse respinto un penitente
ben disposto di coscienza, sarebbe colpevole di una grave ingiustizia.
Non bisogna dunque temerariamente giudicare indegni di assoluzione
degli uomini e delle donne perchè hanno danzato od assistito a danze; e
spesso non è nemmeno cosa prudente esigere da essi, sotto pena di negar
loro l'assoluzione, la promessa che non danzeranno più, né più
assisteranno a danze.
6. Nonpertanto, le danze, come soglionsi ora fare, sono sempre
pericolose; perciò i confessori, i parroci e tutti coloro a cui è
affidata la cura d'anime devono tenerne lontani, quanto più possono, i
giovani d'ambo i sessi. Non potendo impedire i balli, devono diminuirne
per quanto é possibile i pericoli annessi, esigendo, per esempio, di non
ballare in giorni di penitenza, durante i divini uffici, nei ridotti ove
convengono uomini e donne dissolute d'ogni conio, e a notte avanzata.
I sacerdoti non possono mai dare positiva approvazione a questi
sollazzi, o partecipare ad essi, o ad essi assistere; li devono anzi
continuamente disapprovare, come pericolosi almeno come poco conformi
alle virtù cristiane; ma altro è disapprovarli, altro il ricusare i
sacramenti della Chiesa indistintamente a quelli che fanno uso di questi
sollazzi.
7. Quel sacerdote che prudentemente giudica, che, usando molto rigore,
riuscirebbe a far scomparire dalla sua parrocchia i balli, può
sospendere od anche negare l'assoluzione a quelli che accorrono ai
balli, imperocchè se v'ha chi non pecca mortalmente in queste danze,
tuttavia, favorendole, o ostacolandole l'abolizione, non fanno che
apprestar lacci ad altri, e perciò, sotto questo rispetto non vanno
facilmente immuni da grave peccato.
8. Se poi nessuna speranza ci fosse di toglier di mezzo questi balli,
come bene spesso avviene, una soverchia severità nuocerebbe alla
salvezza delle anime. Infatti, molte persone pensano essere questi
sollazzi leciti, o non gravemente illeciti, e rifiutano perciò di
astenersene, sacrificando ad essi anche la confessione, la Eucarestia e
le sacre funzioni. Sciolti in allora d'ogni freno, s'ingolfano in ogni
genere di esiziali dissolutezze: e se inoltre v'ha in queste persone
ignoranza, corruzione, abitudini con uomini perduti, pregiudizi contro
la religione e i suoi ministri, allora indurano sempre più nella
perversità e non si correggono più: spesso nel matrimonio si comportano
indegnamente, scandalizzano i domestici, educano male i figli, e così
l'empietà si sviluppa, e la depravazione dei costumi aumentando ognor
più, non lascia loro via alcuna per fare il bene.
Date queste circostanze, devonsi trattare benignamente i penitenti che
assistono alle danze, stornarli da questi pericoli colla persuasione e
colle preghiere, dare ad essi salutari consigli in proposito; se mai
ricadessero, redarguirli paternamente, differire l'assoluzione; e
riconosciuti finalmente contriti, benchè non siano ancora immuni di ogni
peccato, assolverli, ammetterli alla comunione almeno alla Pasqua: in
tal modo, si provvede più efficacemente alla loro salute e si fa del
bene alla religione.
Dai suesposti principii scendono queste conseguenze che qui notiamo,
cioè:
1. Ove le danze sono in uso e reputansi lecite ovvero cose indifferenti,
non sono da proscriversi pubblicamente; è permesso tuttavia predicare
contro i peccati che soglionsi in esse commettere, facendolo però con
caste parole affine di non offendere menomamente le orecchie pudiche
dello uditorio. Conviene altresì parlare con molta cautela delle persone
che frequentano quelle riunioni o che le tengono in propria casa; non
devono perciò essere queste notate di infamia. E, prudentemente, non
devonsi mettere in pubblico tutti coloro che ballano o che ai balli
assistono, e dire che essi non sono ammessi, per questo motivo, alla
comunione pasquale
2. Il confessore non può dunque respingere indistintamente tutti coloro
che non vogliono rinunciare affatto alle danze, peraltro oneste; come
non può tutti assolverli senza differenza alcuna, Perciò, deve ben bene
pesare tutte le circostanze dei balli, circostanze di luogo, di tempo di
durata, di persone astanti, dal pericolo a cui i penitenti si espongono,
ecc. ecc.
3. Coloro che tengono pubblici balli, ove convengono giovani d'ambo i
sessi senza distinzione alcuna, come sogliono fare molti per mestiere,
non possono essere assolti; per la ragione che tali riunioni si reputano
semenzai di vizii e di corruttele; e l'esperienza lo prova. Per lo
stesso motivo, non possono essere ammessi alla assoluzione i suonatori
che presenziano i danzatori in questi balli, a meno che non promettano
di abbandonare questo loro mestiere.
4. Non devono essere trattati colla stessa severità coloro che, per
straordinari divertimenti celebrati per ordine della pubblica autorità,
o abbiano prestato la loro casa, o procurato i suonatori, o, suonando
essi stessi, abbiano assistito alle danze: e ciò perchè, se pure ne
risulta un pericolo, vi ha ragione sufficiente per ammetterlo, e per
esimere, se non da peccato veniale, certo da peccato mortale. Del resto,
i parroci e i confessori devono prudentemente dissimulare ciò che, in
questi casi, non possono impedire.
5. Io non credo poi rei di peccato mortale quelli che, soltanto qualche
volta durante l'anno, per esempio, nella epoca della messe, nei giorni
della vendemmia sogliono offrire balli alla famiglia, ai vicini, o ai
lavoratori. Li biasimerei, ma alla comunione pasquale li assolverei:
egualmente mi comporterei coi suonatori; e a più forte ragione con loro
che, senza uno speciale pericolo, avessero, in questi casi, danzato.
6. Nè vorrei rigorosamente negare l'assoluzione a tutti quelli che,
nelle pubbliche feste da ballo, danzano qualche volta. Vi possono essere
delle ragioni che scusano, non da ogni peccato, ma dal più grave, il
peccato mortale per esempio, se un giovane si esponesse, non danzando,
alla derisione dei compagni, o se una ragazza venisse sprezzata dal suo
fidanzato quando rifiutasse di danzare, per lo contrario, non ammetterci
scusa per quei suonatori che in queste pubbliche feste da ballo fanno
professione di suonare, perciocchè, senza una giustificazione
sufficente, favoriscono in molti l'occassione di peccare.
7. Credo che non si possa assolvere, nemmeno a Pasqua, quegli che
vogliono frequentare di giorno e di notte pubblici balli, perchè
espongorsi a pericolo evidente, e infatti l'esperienza ci dice che
costoro sono quasi tutti gente corrotta.
Non sarà fuor di proposito riferire qui parola per parola la decisione
che il dottissimo e sapientissimo _Tronson_, consultato da un vescovo
sulla questione dei balli, emise il 29 maggio 1684, relativamente alle
ragazze che vogliono danzare. Così egli si esprime: «1. I confessori
devono stornare, per quanto lo possono, le loro penitenti dalla danza,
soprattutto se a danzare vi sono dei giovani: 2. Devono negare ad esse
l'assoluzione, se il ballo è per esse un'occasione di peccato, sia in
causa di cattivi pensieri o d'altro, e se esse non vogliono promettere
di astenersene,: 3. Se poi il ballo non è per esse un'occasione di
peccato, e se non e in alcun modo scandoloso, stenterei molto a
condannare i confessori che dessero ad esse l'assoluzione, supposto che
il vescovo non abbia espressamente vietato di darla; 4. Siccome molto
spesso vi ha pericolo nella danza e avviene sovente che quelle ragazze
stesse a cui non è occasione di peccato, vi si affezionano, i confessori
possono dar loro per penitenza di astenersene per un tempo più o meno
breve, secondochè essi le troveranno più o meno disposte, e secondo la
necessità del caso; o rifiuterassi loro l'assoluzione, se esse non
voglion promettere di astenersene. Ad ogni modo, credo che in questi
casi sia sempre necessaria molta prudenza.»
Il pio dottore dice allo stesso vescovo che, imbattendosi egli in tali
difficoltà, soleva seguire prudentemente il consiglio che S. Agostino
dava al vescovo Aurelio, pur deplorando le gozzoviglie che in Africa
erano frequenti nei cimiteri col pretesto di celebrare col cibo e colle
bevande la memoria dei martiri: «(_Epist. 22, t. 2. p. 28_). Non è
certamente, per quanto io penso, colle asprezze, colle durezze, nè con
modi imperiosi che si ponno togliere quegli inconvenienti: ma più
coll'insegnare che col comandare, più consigliando che minacciando. È
così infatti che bisogna agire coi più: la severità non può esercitarsi
che contro ben pochi peccatori.»
_Cajetano_ e _Azor_ insegnavano che i balli non dovevansi proibire nei
giorni domenicali e festivi, perchè essi non erano infine che segni di
letizia, e perchè specialmente se fatti sotto la sorveglianza del
pubblico, non implicavano alcun pericolo; di più, perchè essi aprivano
l'adito a matrimonii, e perchè, specialmente nelle campagne, tolto
questo svago, si correva incontro a un maggior pericolo, a quello cioè
dell'oziosità, dei colliquii intimi e dei propositi insidiosi.
Più rettamente giudica _Sylvius, t. 3, p. 801_: «Non doversi inibire le
danze ai contadini, come se, ciò facendo, dovessero essi peccare
mortalmente: doversi invece con buoni consigli e colla persuasione
dissuaderli, facendo loro vedere che il più delle volte da quelle danze
nascono molti peccati, ancorchè fatte in pubblico; né è facile evitare i
falli, permettendole.» E questo è pure il sunto della nostra dottrina.
Ciò che abbiamo detto dei balli--salve le proporzioni--é a dirsi pure
dei notturni convegni, volgarmente detti _veglie o veglioni_. Tuttavia,
in questi non ci sono generalmente tutti quei pericoli che si
riscontrano invece in certi altri balli. Del resto, per giudicare
rettamente gli uni e gli altri conviene ben ponderare tutte le
circostanze; se essi hanno luogo fra parenti, fra vicini, fra amici fra
persone costumate, sono certamente assai meno pericolosi: guardiamoci
bene adunque da una soverchia indulgenza come da una soverchia severità;
atteniamoci sempre ad un giusto mezzo.
§ IV.--_Degli spettacoli_.
Tutti ammettono che gli spettacoli non sono _per sè stessi_ un male,
perciò si videro un tempo rappresentate delle tragedie anche nei collegi
religiosi. Se le produzioni teatrali dunque non fossero invereconde, nè
atte ad accendere la libidine, si potrebbero rappresentare, e a più
forte ragione, si potrebbe assistere ad esse. Ma essendo esse
generalmente pericolose, o in sè stesse, o per le conseguenze che ne
derivano, conviene stabilire delle norme pratiche.
I. Quelli che compongono o rappresentano commedie notabilmente sconcie,
peccano assolutamente di grave peccato, in causa dello scandalo dato,
benchè da essi non voluto: così anche i teologi non sospetti di severità
come _S. Antonino_, _Silvestro_, _Angelo_, _Sanchez_, _S. Liguori_ ecc.
Nè può essere addotto, come ragione scusante, il grosso lucro che da
esse se ne ritrae, imperocchè in allora non si capirebbe più perchè non
fosse egualmente scusata la prostituzione.
II. E' pure peccato mortale incoraggiare commedie notevolmente oscene
col danaro e con gli applausi in teatro, perchè in questi casi c'è
positiva cooperazione a cose mortalmente peccaminose. Così pensa,
contrariamente a qualche teologo, _S. Liguori, l, 3. n. 427_, il quale
attesta di aver mutato parere dopo di essere stato di opinione
contraria.
III. Ordinariamente, anche chi scrive commedie e tragedie non molto
oscene o le rappresenta in teatro, pecca di peccato mortale, in causa
del pericolo annesso a queste rappresentazioni, o dello scandalo che da
esse deriva. Perciò gli attori e le attrici furono nel Concilio d'Arles
(_anno 314 can. 5_), scomunicati, e, «almeno in Francia,» vennero fin
qui considerati come infami: perciò ricusati ad essi i sacramenti della
Chiesa, anche negli estremi di vita, a meno che non promettano di
rinunciare alla loro professione.
Ho detto _almeno in Francia_ perchè in Italia, in Germania, in Polonia
ed in altri, paesi, non vengono esclusi dai sacramenti della Chiesa
coloro, uomini e donne, che prendono parte a rappresentazioni teatrali;
ma è libero ai confessori di accoglierli o respingerli a seconda della
natura della rappresentazione scenica a cui avranno partecipato.
IV. Lo assistere a scene teatrali notevolmente sconcie, è peccato
mortale in causa di pensieri libidinosi che esse suscitano. Ciò è
evidente: se poi ciò avvenga per sola curiosità o per vano sollazzo,
stimasi sia soltanto un peccato veniale purchè non v'abbia pericolo di
acconsentire alla lussuria; ma questa opinione è troppo indulgente e
deve invece reputarsi un peccato mortale, sia per la ragione dei
pericolo, dello scandalo, e della cooperazione che si presta ad
un'azione mortalmente cattiva.
V. Ma se le produzioni teatrali non sono notevolmente oscene, ne
rappresentate in modo osceno, non è peccato mortale l'assistere ad esse,
semprecchè non v'abbia uno speciale pericolo e scandalo. L'azione
dell'assistere a coteste rappresentazioni non può essere peccato
mortale, se non in quanto essa cooperi a far abbracciare la professione
d'attore: ora, il semplice assistervi--escluso lo scandalo--non è certo
un cooperare a far degli attori. Così _Sanchez_, _S. Liguori_ e in
generale i teologi stranieri.
Non ci sarebbe peccato alcuno, se una causa ragionevole di necessità, di
utilità o di convenienza sociale persuadesse qualche persona ad
assistere a spettacoli non osceni, nè gravemente pericolosi in sè,
imperocchè c'è sempre qualche sufficiente ragione di scusa là dove non
si può che molto indirettamente a far peccare altrui o, se si espone sè
medesimi in qualche pericolo, è un pericolo molto lontano.
A simili spettacoli possono assistere senza peccato:
1. Le donne maritate, purchè ciò non dispiaccia ai loro mariti;
2. I domestici e le domestiche, per servizio dei loro padroni;
3. I figli e le figlie di famiglia, se tale è la volontà dei loro
parenti;
4. I soldati e i magistrati, incaricati di vegliare al mentenimento del
buon ordine;
5. I re e i principi, affine di conciliarsi l'affetto dei loro sudditi;
6. Le persone che seguono il principe, ecc.
Tutti costoro non peccano, ma ad una condizione, cioè che assistano agli
spettacoli senza intenzioni lubriche e senza acconsentire a emozioni
voluttuose, caso mai insorgessero.
Contro gli spettacoli scrissero espressamente il _Principe De Conti_,
_Nicole_, _Bossuet_, _Desprez-De-Boissy_: li hanno pure condannati,
l'autore dell'opera intitolata: «CONTE DI VALMONT« _Tromageau_, _Pontas_
e quasi tutti i nostri teologi. Lo stesso _G. G. Rousseau_, in una lunga
ed eloquente lettera a _D'Alembert_, li biasimò fortemente. Molti altri
si potrebbero citare, come _Racine_, _Bayte_, _La Mothe_, _Presset_,
_Riccoboni_, i quali enumeravano tutti i pericoli del teatro, e, dolenti
di avervi cooperato, opinavano che gli spettacoli potevano abolirsi.
Non intendiamo certamente opporsi a tanti uomini illustri, nè vogliamo
in modo alcuno sostenere ch'essi errarono o che furono troppo rigorosi
nella loro condanna ai teatri. Diremo volentieri con _P. Alessandro (l.
40, in-8°, p. 358_) »La frequenza agli spettacoli e alle commedie è
pericolosa alla castità, e nociva in molte guise all'anima: talchè un
cristiano può appena appena assistervi senza peccare.»
Essendo gli spettacoli pericolosi, ne consegue direttamente che si deve
avere ogni cura per allontanare i cristiani, ma non ne deriva perciò che
tutti coloro i quali vi intervengono anche senza una causa scusante,
pecchino mortalmente e sieno indegni di assoluzione.
Quegli che colle parole o cogli scritti intendono provvedere alla
integrità dei costumi o difenderla, esaminino bene ciò che v'ha di
lecito e d'illecito nei divertimenti teatrali; espongano diffusamente le
circostanze dalle quali provengono conseguenze perniciose; e raccolgono
molte testimonianze di S. Padri, di Concilii e di dottori, a conferma
della verità che inculcano.
Ora stabiliamo le norme pei confessori. Per quanto è possibile dobbiamo
distinguere il peccato mortale dal veniale, imperciocchè chi è reo di
peccato mortale deve essere trattato molto diversamente da chi si è
macchiato soltanto di peccato veniale.
Io non assolverei:
1. Gli attori e le attrici, nemmeno negli estremi di vita, a meno che
non rinneghino la loro professione;
2. Gli scrittori che compongono opere piene di illeciti amori, da
rappresentarsi in teatro;
3. Quelli che direttamente cooperano alle rappresentazioni teatrali,
come le cameriere che abbigliano le attrici, e coloro che fanno
professione di vendere, noleggiare o fabbricare bastimenti destinati al
solo uso dei teatri;
4. Quelli che, assistendo alle rappresentazioni sceniche, dànno grave
scandalo, come sarebbero tutte quelle persone che godono riputazione di
cristiane virtù, a meno che non vi sieno spinte da grave necessità;
5. Quegli che, per proprie circostanze personali, si mettono in un grave
pericolo di lussuria;
6. Quelli che, senza un ragionevole motivo di scusa, intervengono con
frequenza a tali divertimenti, benchè non incorrano in grave pericolo nè
diano scandalo, imperocchè una simile abitudine non può conciliarsi
colla vita cristiana;
Assolverei, per lo contrario, e ammetterei alla comunione pasquale:
1. Quelli che ponno dare al peccato un motivo sufficiente di scusa;
2. Quelli che qualche volta soltanto, o solo in determinate citcostanze,
assistono a spettacoli in sè stessi non notabilmente disonesti,
semprecchè non vi abbia pericolo, nè scandalo;
3. Quelli che cooperano alle rappresentazioni teatrali soltanto in modo
lieve e indiretto, per esempio, facendo pulizia nel teatro, restaurando
un edificio, ecc., ecc.
Del resto, in molti paesi stranieri i confessori non negano
l'assoluzione a quei penitenti che alle produzioni teatrali, che
ordinariamente si rappresentano, vi assistono per mera curiosità o per
sollievo, e senza gravo pericolo: nè la negano egualmente a coloro che
cooperano a rappresentazioni sceniche nè direttamente nè indirettamente
oscene.
_S. Francesco di Sales_, pur confessando che gli spettacoli sono, come i
balli, pericolosi; crede non pecchino coloro che vi assistono senza
emozioni disordinate. Leggesi nella sua _Introduzione alla vita devota
(1 parte, c. 23)_: «I giuochi, i balli, i festini, le pompe, commedie
non sono, in sè stesse, cose cattive, anzi sono indifferenti, potendo
esse esser fatte tanto convenientemente quanto no, ma ad ogni modo
implicano sempre un pericolo: e il pericolo diventa tanto più grave
quanto più s'affeziona ad esse. Io dico dunque, o Filoteo, che ancorchè
sia permesso giuocare danzare, adornarsi, assistere a commedie oneste,
banchettare; nondimeno, l'affezionarsi a queste cose, è contrario alla
vita devota, e grandemente nocevole e pericoloso. Il male non istà in
esse, ma sta nell'affezione che ad esse si può portare.» E noi, nella
nostra dottrina circa i balli e gli spettacoli, non ci allontaneremo
dai principii trasmessici da un tanto pio maestro.
_Si domanda_: Che deve dirsi dei commedianti e dei loro spettacoli _?_
R. Circa i commedianti e i loro spettacoli, così scrive _S. Tomaso, 2,
2, q. 168, art. 3, al 3_: «Fra le cose utili al consorzio umano possono
collocarsi alcune lecite occupazioni. La professione di commediante,
allorchè serve a procurare un sollievo agli uomini, non è, in sè stessa,
illecita; e i commedianti non sono in istato di peccato, ogniqualvolta
usino moderatamente della loro arte, cioè, non usino parole o atti
illeciti non facciano servire l'arte a cose indebite, nè la usino in
circostanze non permesse. Da ciò segue che coloro i quali moderatamente
li retribuiscono, non peccano, imperocchè non fanno che dare una mercede
al loro lavoro. Ma quelli che sciupano in tali cose il loro avere, o
aiutano in qualche modo commedianti che rappresentano cose illecite,
peccano, imperocchè diventano fomentatori di peccato.»
A questa opinione di _S. Tomaso_, sottoscrivono altri teologi.
Ora, se la professione di commediante non è, per sè stessa, illecita, a
più forte ragione non è peccato o almeno non è mortale, assistere per
curiosità a quei divertimenti dei commedianti che, in sè stessi, non
sono osceni nè nuocciono direttamente. Dicasi lo stesso degli spettacoli
che si fanno col mezzo di animali, per esempio cavalli, ecc.
Importa nondimeno guardar bene di non dar scandalo come avverrebbe
ordinariamente se un religioso, un monaco, un prete assistesse a tali
divertimenti, specialmente in presenza di laici; ovvero se il
divertimento fosse meno che onesto, o se i commedianti o giuocatori si
esponessero a pericoli di morte, come non di rado avviene nei giuochi
equestri.
CAPO V.
_Delle cause, degli effetti e dei rimedii della lussuria._
§ I.--_Delle cause della lussuria_.
Le principali e più frequenti cause dei peccati di lussuria sono:
1. L'intemperanza nel mangiare e soprattutto nel bere. «Il vino è cosa
lussuriosa e l'ubriachezza è turbolenta chiunque si diletterà in queste
cose, non sarà saggio» (_Prov. 20, 1_); «Non inebriatevi di vino, perchè
eccita alla lussuria» (_Agli Ef. 5, 13_); «Lascivia e lussuria sono
convesse alla ghiottoneria » (_Tertull., lib, del dig._) L'esperienza
conferma quest'opinione.
2. L'oziosità che «_insegna molte cose cattive_» (_Eccl. 33, 29_); il
dormir troppo; la morbidezza o il tepore del letto; i giuochi gli
allettamenti e le delizie della vita.
3. La famigliarità fra persone di diverso sesso, anche sotto pretesto di
matrimonio; gli sguardi, i toccamenti, gli abbracci, i colloquii teneri
giusta queste parole dell'Ecclesiastico, 9, 11: «Molti diventarono
reprobi perchè s'invaghirono delle bellezze della moglie altrui, le di
cui parole infiammano come il fuoco.»