«Io vi parlo delle danze, o Filoteo, come i medici parlano delle varie

specie dei funghi: i migliori funghi non valgono nulla, dicono essi, ed

io vi dico egualmente dei balli migliori: non sono buoni. Cionondimeno,

se bisogna, proprio mangiare dei funghi, state attenti a che sieno molto

ben preparati. Se per qualche circostanza, che voi non potete proprio

evitare, dovete recarvi a un ballo, badate a che il ballo sia bene

preparato. Ma come deve essere egli bene preparato? Dev'essere preparato

con modestia, con decoro, e buone intenzioni.--Mangiatene pochi e di

rado (dicono i medici parlando dei funghi), perchè, quantunque ben

preparati, la loro quantità può essere un veleno.--Danzate poco e di

rado, o Filoteo, perchè, diversamente facendo, voi vi mettete nel

pericolo di appassionarvi ai balli.»

Non è fuor di luogo l'osservare che il pio Vescovo vuole che i balli si

facciano modestamente, con pure intenzioni, e di rado: e notisì che a

quei tempi, essendo i costumi molto più semplici che adesso, tali

divertimenti erano molto meno pericolosi.

5. L'assistere e il prender parte decentemente a danze oneste, senza che

vi sia grave pericolo è notevole scandalo, ma però senza che vi sia una

ragione sufficiente per giustificare la danza, è peccato, ma soltanto

veniale: che sia peccato, nessuno lo mette in dubbio; che poi sia

peccato soltanto veniale, risulta dalla stessa ipotesi proposta. I

teologi però più rigidi non ammettono quelle ipotesi, e sostengono che

in ogni ballo ove danzano promiscuamente uomini e donne c'è sempre il

pericolo grave di lussuria; nè doversi prestar fede a coloro che dicono

non provare nel ballo movimenti disordinati nè compiacenze voluttuose.

Ma non è sopra presunzioni che devono essere giudicati i penitenti, e

quando si sieno con prudenza interrogati, non devono essere creduti più

rei di quanto appare dalle stesse loro dichiarazioni, a meno che non

risulti evidentemente ch'essi si illudano ovvero che vogliono ingannare.

Se malgrado una diligente attenzione, il confessore si sarà ingannato e

concederà l'assoluzione, sarà sempre innocente davanti a Dio; ma se, al

contrario, sopra una semplice presunzione avesse respinto un penitente

ben disposto di coscienza, sarebbe colpevole di una grave ingiustizia.

Non bisogna dunque temerariamente giudicare indegni di assoluzione

degli uomini e delle donne perchè hanno danzato od assistito a danze; e

spesso non è nemmeno cosa prudente esigere da essi, sotto pena di negar

loro l'assoluzione, la promessa che non danzeranno più, né più

assisteranno a danze.

6. Nonpertanto, le danze, come soglionsi ora fare, sono sempre

pericolose; perciò i confessori, i parroci e tutti coloro a cui è

affidata la cura d'anime devono tenerne lontani, quanto più possono, i

giovani d'ambo i sessi. Non potendo impedire i balli, devono diminuirne

per quanto é possibile i pericoli annessi, esigendo, per esempio, di non

ballare in giorni di penitenza, durante i divini uffici, nei ridotti ove

convengono uomini e donne dissolute d'ogni conio, e a notte avanzata.

I sacerdoti non possono mai dare positiva approvazione a questi

sollazzi, o partecipare ad essi, o ad essi assistere; li devono anzi

continuamente disapprovare, come pericolosi almeno come poco conformi

alle virtù cristiane; ma altro è disapprovarli, altro il ricusare i

sacramenti della Chiesa indistintamente a quelli che fanno uso di questi

sollazzi.

7. Quel sacerdote che prudentemente giudica, che, usando molto rigore,

riuscirebbe a far scomparire dalla sua parrocchia i balli, può

sospendere od anche negare l'assoluzione a quelli che accorrono ai

balli, imperocchè se v'ha chi non pecca mortalmente in queste danze,

tuttavia, favorendole, o ostacolandole l'abolizione, non fanno che

apprestar lacci ad altri, e perciò, sotto questo rispetto non vanno

facilmente immuni da grave peccato.

8. Se poi nessuna speranza ci fosse di toglier di mezzo questi balli,

come bene spesso avviene, una soverchia severità nuocerebbe alla

salvezza delle anime. Infatti, molte persone pensano essere questi

sollazzi leciti, o non gravemente illeciti, e rifiutano perciò di

astenersene, sacrificando ad essi anche la confessione, la Eucarestia e

le sacre funzioni. Sciolti in allora d'ogni freno, s'ingolfano in ogni

genere di esiziali dissolutezze: e se inoltre v'ha in queste persone

ignoranza, corruzione, abitudini con uomini perduti, pregiudizi contro

la religione e i suoi ministri, allora indurano sempre più nella

perversità e non si correggono più: spesso nel matrimonio si comportano

indegnamente, scandalizzano i domestici, educano male i figli, e così

l'empietà si sviluppa, e la depravazione dei costumi aumentando ognor

più, non lascia loro via alcuna per fare il bene.

Date queste circostanze, devonsi trattare benignamente i penitenti che

assistono alle danze, stornarli da questi pericoli colla persuasione e

colle preghiere, dare ad essi salutari consigli in proposito; se mai

ricadessero, redarguirli paternamente, differire l'assoluzione; e

riconosciuti finalmente contriti, benchè non siano ancora immuni di ogni

peccato, assolverli, ammetterli alla comunione almeno alla Pasqua: in

tal modo, si provvede più efficacemente alla loro salute e si fa del

bene alla religione.

Dai suesposti principii scendono queste conseguenze che qui notiamo,

cioè:

1. Ove le danze sono in uso e reputansi lecite ovvero cose indifferenti,

non sono da proscriversi pubblicamente; è permesso tuttavia predicare

contro i peccati che soglionsi in esse commettere, facendolo però con

caste parole affine di non offendere menomamente le orecchie pudiche

dello uditorio. Conviene altresì parlare con molta cautela delle persone

che frequentano quelle riunioni o che le tengono in propria casa; non

devono perciò essere queste notate di infamia. E, prudentemente, non

devonsi mettere in pubblico tutti coloro che ballano o che ai balli

assistono, e dire che essi non sono ammessi, per questo motivo, alla

comunione pasquale

2. Il confessore non può dunque respingere indistintamente tutti coloro

che non vogliono rinunciare affatto alle danze, peraltro oneste; come

non può tutti assolverli senza differenza alcuna, Perciò, deve ben bene

pesare tutte le circostanze dei balli, circostanze di luogo, di tempo di

durata, di persone astanti, dal pericolo a cui i penitenti si espongono,

ecc. ecc.

3. Coloro che tengono pubblici balli, ove convengono giovani d'ambo i

sessi senza distinzione alcuna, come sogliono fare molti per mestiere,

non possono essere assolti; per la ragione che tali riunioni si reputano

semenzai di vizii e di corruttele; e l'esperienza lo prova. Per lo

stesso motivo, non possono essere ammessi alla assoluzione i suonatori

che presenziano i danzatori in questi balli, a meno che non promettano

di abbandonare questo loro mestiere.

4. Non devono essere trattati colla stessa severità coloro che, per

straordinari divertimenti celebrati per ordine della pubblica autorità,

o abbiano prestato la loro casa, o procurato i suonatori, o, suonando

essi stessi, abbiano assistito alle danze: e ciò perchè, se pure ne

risulta un pericolo, vi ha ragione sufficiente per ammetterlo, e per

esimere, se non da peccato veniale, certo da peccato mortale. Del resto,

i parroci e i confessori devono prudentemente dissimulare ciò che, in

questi casi, non possono impedire.

5. Io non credo poi rei di peccato mortale quelli che, soltanto qualche

volta durante l'anno, per esempio, nella epoca della messe, nei giorni

della vendemmia sogliono offrire balli alla famiglia, ai vicini, o ai

lavoratori. Li biasimerei, ma alla comunione pasquale li assolverei:

egualmente mi comporterei coi suonatori; e a più forte ragione con loro

che, senza uno speciale pericolo, avessero, in questi casi, danzato.

6. Nè vorrei rigorosamente negare l'assoluzione a tutti quelli che,

nelle pubbliche feste da ballo, danzano qualche volta. Vi possono essere

delle ragioni che scusano, non da ogni peccato, ma dal più grave, il

peccato mortale per esempio, se un giovane si esponesse, non danzando,

alla derisione dei compagni, o se una ragazza venisse sprezzata dal suo

fidanzato quando rifiutasse di danzare, per lo contrario, non ammetterci

scusa per quei suonatori che in queste pubbliche feste da ballo fanno

professione di suonare, perciocchè, senza una giustificazione

sufficente, favoriscono in molti l'occassione di peccare.

7. Credo che non si possa assolvere, nemmeno a Pasqua, quegli che

vogliono frequentare di giorno e di notte pubblici balli, perchè

espongorsi a pericolo evidente, e infatti l'esperienza ci dice che

costoro sono quasi tutti gente corrotta.

Non sarà fuor di proposito riferire qui parola per parola la decisione

che il dottissimo e sapientissimo _Tronson_, consultato da un vescovo

sulla questione dei balli, emise il 29 maggio 1684, relativamente alle

ragazze che vogliono danzare. Così egli si esprime: «1. I confessori

devono stornare, per quanto lo possono, le loro penitenti dalla danza,

soprattutto se a danzare vi sono dei giovani: 2. Devono negare ad esse

l'assoluzione, se il ballo è per esse un'occasione di peccato, sia in

causa di cattivi pensieri o d'altro, e se esse non vogliono promettere

di astenersene,: 3. Se poi il ballo non è per esse un'occasione di

peccato, e se non e in alcun modo scandoloso, stenterei molto a

condannare i confessori che dessero ad esse l'assoluzione, supposto che

il vescovo non abbia espressamente vietato di darla; 4. Siccome molto

spesso vi ha pericolo nella danza e avviene sovente che quelle ragazze

stesse a cui non è occasione di peccato, vi si affezionano, i confessori

possono dar loro per penitenza di astenersene per un tempo più o meno

breve, secondochè essi le troveranno più o meno disposte, e secondo la

necessità del caso; o rifiuterassi loro l'assoluzione, se esse non

voglion promettere di astenersene. Ad ogni modo, credo che in questi

casi sia sempre necessaria molta prudenza.»

Il pio dottore dice allo stesso vescovo che, imbattendosi egli in tali

difficoltà, soleva seguire prudentemente il consiglio che S. Agostino

dava al vescovo Aurelio, pur deplorando le gozzoviglie che in Africa

erano frequenti nei cimiteri col pretesto di celebrare col cibo e colle

bevande la memoria dei martiri: «(_Epist. 22, t. 2. p. 28_). Non è

certamente, per quanto io penso, colle asprezze, colle durezze, nè con

modi imperiosi che si ponno togliere quegli inconvenienti: ma più

coll'insegnare che col comandare, più consigliando che minacciando. È

così infatti che bisogna agire coi più: la severità non può esercitarsi

che contro ben pochi peccatori.»

_Cajetano_ e _Azor_ insegnavano che i balli non dovevansi proibire nei

giorni domenicali e festivi, perchè essi non erano infine che segni di

letizia, e perchè specialmente se fatti sotto la sorveglianza del

pubblico, non implicavano alcun pericolo; di più, perchè essi aprivano

l'adito a matrimonii, e perchè, specialmente nelle campagne, tolto

questo svago, si correva incontro a un maggior pericolo, a quello cioè

dell'oziosità, dei colliquii intimi e dei propositi insidiosi.

Più rettamente giudica _Sylvius, t. 3, p. 801_: «Non doversi inibire le

danze ai contadini, come se, ciò facendo, dovessero essi peccare

mortalmente: doversi invece con buoni consigli e colla persuasione

dissuaderli, facendo loro vedere che il più delle volte da quelle danze

nascono molti peccati, ancorchè fatte in pubblico; né è facile evitare i

falli, permettendole.» E questo è pure il sunto della nostra dottrina.

Ciò che abbiamo detto dei balli--salve le proporzioni--é a dirsi pure

dei notturni convegni, volgarmente detti _veglie o veglioni_. Tuttavia,

in questi non ci sono generalmente tutti quei pericoli che si

riscontrano invece in certi altri balli. Del resto, per giudicare

rettamente gli uni e gli altri conviene ben ponderare tutte le

circostanze; se essi hanno luogo fra parenti, fra vicini, fra amici fra

persone costumate, sono certamente assai meno pericolosi: guardiamoci

bene adunque da una soverchia indulgenza come da una soverchia severità;

atteniamoci sempre ad un giusto mezzo.

§ IV.--_Degli spettacoli_.

Tutti ammettono che gli spettacoli non sono _per sè stessi_ un male,

perciò si videro un tempo rappresentate delle tragedie anche nei collegi

religiosi. Se le produzioni teatrali dunque non fossero invereconde, nè

atte ad accendere la libidine, si potrebbero rappresentare, e a più

forte ragione, si potrebbe assistere ad esse. Ma essendo esse

generalmente pericolose, o in sè stesse, o per le conseguenze che ne

derivano, conviene stabilire delle norme pratiche.

I. Quelli che compongono o rappresentano commedie notabilmente sconcie,

peccano assolutamente di grave peccato, in causa dello scandalo dato,

benchè da essi non voluto: così anche i teologi non sospetti di severità

come _S. Antonino_, _Silvestro_, _Angelo_, _Sanchez_, _S. Liguori_ ecc.

Nè può essere addotto, come ragione scusante, il grosso lucro che da

esse se ne ritrae, imperocchè in allora non si capirebbe più perchè non

fosse egualmente scusata la prostituzione.

II. E' pure peccato mortale incoraggiare commedie notevolmente oscene

col danaro e con gli applausi in teatro, perchè in questi casi c'è

positiva cooperazione a cose mortalmente peccaminose. Così pensa,

contrariamente a qualche teologo, _S. Liguori, l, 3. n. 427_, il quale

attesta di aver mutato parere dopo di essere stato di opinione

contraria.

III. Ordinariamente, anche chi scrive commedie e tragedie non molto

oscene o le rappresenta in teatro, pecca di peccato mortale, in causa

del pericolo annesso a queste rappresentazioni, o dello scandalo che da

esse deriva. Perciò gli attori e le attrici furono nel Concilio d'Arles

(_anno 314 can. 5_), scomunicati, e, «almeno in Francia,» vennero fin

qui considerati come infami: perciò ricusati ad essi i sacramenti della

Chiesa, anche negli estremi di vita, a meno che non promettano di

rinunciare alla loro professione.

Ho detto _almeno in Francia_ perchè in Italia, in Germania, in Polonia

ed in altri, paesi, non vengono esclusi dai sacramenti della Chiesa

coloro, uomini e donne, che prendono parte a rappresentazioni teatrali;

ma è libero ai confessori di accoglierli o respingerli a seconda della

natura della rappresentazione scenica a cui avranno partecipato.

IV. Lo assistere a scene teatrali notevolmente sconcie, è peccato

mortale in causa di pensieri libidinosi che esse suscitano. Ciò è

evidente: se poi ciò avvenga per sola curiosità o per vano sollazzo,

stimasi sia soltanto un peccato veniale purchè non v'abbia pericolo di

acconsentire alla lussuria; ma questa opinione è troppo indulgente e

deve invece reputarsi un peccato mortale, sia per la ragione dei

pericolo, dello scandalo, e della cooperazione che si presta ad

un'azione mortalmente cattiva.

V. Ma se le produzioni teatrali non sono notevolmente oscene, ne

rappresentate in modo osceno, non è peccato mortale l'assistere ad esse,

semprecchè non v'abbia uno speciale pericolo e scandalo. L'azione

dell'assistere a coteste rappresentazioni non può essere peccato

mortale, se non in quanto essa cooperi a far abbracciare la professione

d'attore: ora, il semplice assistervi--escluso lo scandalo--non è certo

un cooperare a far degli attori. Così _Sanchez_, _S. Liguori_ e in

generale i teologi stranieri.

Non ci sarebbe peccato alcuno, se una causa ragionevole di necessità, di

utilità o di convenienza sociale persuadesse qualche persona ad

assistere a spettacoli non osceni, nè gravemente pericolosi in sè,

imperocchè c'è sempre qualche sufficiente ragione di scusa là dove non

si può che molto indirettamente a far peccare altrui o, se si espone sè

medesimi in qualche pericolo, è un pericolo molto lontano.

A simili spettacoli possono assistere senza peccato:

1. Le donne maritate, purchè ciò non dispiaccia ai loro mariti;

2. I domestici e le domestiche, per servizio dei loro padroni;

3. I figli e le figlie di famiglia, se tale è la volontà dei loro

parenti;

4. I soldati e i magistrati, incaricati di vegliare al mentenimento del

buon ordine;

5. I re e i principi, affine di conciliarsi l'affetto dei loro sudditi;

6. Le persone che seguono il principe, ecc.

Tutti costoro non peccano, ma ad una condizione, cioè che assistano agli

spettacoli senza intenzioni lubriche e senza acconsentire a emozioni

voluttuose, caso mai insorgessero.

Contro gli spettacoli scrissero espressamente il _Principe De Conti_,

_Nicole_, _Bossuet_, _Desprez-De-Boissy_: li hanno pure condannati,

l'autore dell'opera intitolata: «CONTE DI VALMONT« _Tromageau_, _Pontas_

e quasi tutti i nostri teologi. Lo stesso _G. G. Rousseau_, in una lunga

ed eloquente lettera a _D'Alembert_, li biasimò fortemente. Molti altri

si potrebbero citare, come _Racine_, _Bayte_, _La Mothe_, _Presset_,

_Riccoboni_, i quali enumeravano tutti i pericoli del teatro, e, dolenti

di avervi cooperato, opinavano che gli spettacoli potevano abolirsi.

Non intendiamo certamente opporsi a tanti uomini illustri, nè vogliamo

in modo alcuno sostenere ch'essi errarono o che furono troppo rigorosi

nella loro condanna ai teatri. Diremo volentieri con _P. Alessandro (l.

40, in-8°, p. 358_) »La frequenza agli spettacoli e alle commedie è

pericolosa alla castità, e nociva in molte guise all'anima: talchè un

cristiano può appena appena assistervi senza peccare.»

Essendo gli spettacoli pericolosi, ne consegue direttamente che si deve

avere ogni cura per allontanare i cristiani, ma non ne deriva perciò che

tutti coloro i quali vi intervengono anche senza una causa scusante,

pecchino mortalmente e sieno indegni di assoluzione.

Quegli che colle parole o cogli scritti intendono provvedere alla

integrità dei costumi o difenderla, esaminino bene ciò che v'ha di

lecito e d'illecito nei divertimenti teatrali; espongano diffusamente le

circostanze dalle quali provengono conseguenze perniciose; e raccolgono

molte testimonianze di S. Padri, di Concilii e di dottori, a conferma

della verità che inculcano.

Ora stabiliamo le norme pei confessori. Per quanto è possibile dobbiamo

distinguere il peccato mortale dal veniale, imperciocchè chi è reo di

peccato mortale deve essere trattato molto diversamente da chi si è

macchiato soltanto di peccato veniale.

Io non assolverei:

1. Gli attori e le attrici, nemmeno negli estremi di vita, a meno che

non rinneghino la loro professione;

2. Gli scrittori che compongono opere piene di illeciti amori, da

rappresentarsi in teatro;

3. Quelli che direttamente cooperano alle rappresentazioni teatrali,

come le cameriere che abbigliano le attrici, e coloro che fanno

professione di vendere, noleggiare o fabbricare bastimenti destinati al

solo uso dei teatri;

4. Quelli che, assistendo alle rappresentazioni sceniche, dànno grave

scandalo, come sarebbero tutte quelle persone che godono riputazione di

cristiane virtù, a meno che non vi sieno spinte da grave necessità;

5. Quegli che, per proprie circostanze personali, si mettono in un grave

pericolo di lussuria;

6. Quelli che, senza un ragionevole motivo di scusa, intervengono con

frequenza a tali divertimenti, benchè non incorrano in grave pericolo nè

diano scandalo, imperocchè una simile abitudine non può conciliarsi

colla vita cristiana;

Assolverei, per lo contrario, e ammetterei alla comunione pasquale:

1. Quelli che ponno dare al peccato un motivo sufficiente di scusa;

2. Quelli che qualche volta soltanto, o solo in determinate citcostanze,

assistono a spettacoli in sè stessi non notabilmente disonesti,

semprecchè non vi abbia pericolo, nè scandalo;

3. Quelli che cooperano alle rappresentazioni teatrali soltanto in modo

lieve e indiretto, per esempio, facendo pulizia nel teatro, restaurando

un edificio, ecc., ecc.

Del resto, in molti paesi stranieri i confessori non negano

l'assoluzione a quei penitenti che alle produzioni teatrali, che

ordinariamente si rappresentano, vi assistono per mera curiosità o per

sollievo, e senza gravo pericolo: nè la negano egualmente a coloro che

cooperano a rappresentazioni sceniche nè direttamente nè indirettamente

oscene.

_S. Francesco di Sales_, pur confessando che gli spettacoli sono, come i

balli, pericolosi; crede non pecchino coloro che vi assistono senza

emozioni disordinate. Leggesi nella sua _Introduzione alla vita devota

(1 parte, c. 23)_: «I giuochi, i balli, i festini, le pompe, commedie

non sono, in sè stesse, cose cattive, anzi sono indifferenti, potendo

esse esser fatte tanto convenientemente quanto no, ma ad ogni modo

implicano sempre un pericolo: e il pericolo diventa tanto più grave

quanto più s'affeziona ad esse. Io dico dunque, o Filoteo, che ancorchè

sia permesso giuocare danzare, adornarsi, assistere a commedie oneste,

banchettare; nondimeno, l'affezionarsi a queste cose, è contrario alla

vita devota, e grandemente nocevole e pericoloso. Il male non istà in

esse, ma sta nell'affezione che ad esse si può portare.» E noi, nella

nostra dottrina circa i balli e gli spettacoli, non ci allontaneremo

dai principii trasmessici da un tanto pio maestro.

_Si domanda_: Che deve dirsi dei commedianti e dei loro spettacoli _?_

R. Circa i commedianti e i loro spettacoli, così scrive _S. Tomaso, 2,

2, q. 168, art. 3, al 3_: «Fra le cose utili al consorzio umano possono

collocarsi alcune lecite occupazioni. La professione di commediante,

allorchè serve a procurare un sollievo agli uomini, non è, in sè stessa,

illecita; e i commedianti non sono in istato di peccato, ogniqualvolta

usino moderatamente della loro arte, cioè, non usino parole o atti

illeciti non facciano servire l'arte a cose indebite, nè la usino in

circostanze non permesse. Da ciò segue che coloro i quali moderatamente

li retribuiscono, non peccano, imperocchè non fanno che dare una mercede

al loro lavoro. Ma quelli che sciupano in tali cose il loro avere, o

aiutano in qualche modo commedianti che rappresentano cose illecite,

peccano, imperocchè diventano fomentatori di peccato.»

A questa opinione di _S. Tomaso_, sottoscrivono altri teologi.

Ora, se la professione di commediante non è, per sè stessa, illecita, a

più forte ragione non è peccato o almeno non è mortale, assistere per

curiosità a quei divertimenti dei commedianti che, in sè stessi, non

sono osceni nè nuocciono direttamente. Dicasi lo stesso degli spettacoli

che si fanno col mezzo di animali, per esempio cavalli, ecc.

Importa nondimeno guardar bene di non dar scandalo come avverrebbe

ordinariamente se un religioso, un monaco, un prete assistesse a tali

divertimenti, specialmente in presenza di laici; ovvero se il

divertimento fosse meno che onesto, o se i commedianti o giuocatori si

esponessero a pericoli di morte, come non di rado avviene nei giuochi

equestri.

CAPO V.

_Delle cause, degli effetti e dei rimedii della lussuria._

§ I.--_Delle cause della lussuria_.

Le principali e più frequenti cause dei peccati di lussuria sono:

1. L'intemperanza nel mangiare e soprattutto nel bere. «Il vino è cosa

lussuriosa e l'ubriachezza è turbolenta chiunque si diletterà in queste

cose, non sarà saggio» (_Prov. 20, 1_); «Non inebriatevi di vino, perchè

eccita alla lussuria» (_Agli Ef. 5, 13_); «Lascivia e lussuria sono

convesse alla ghiottoneria » (_Tertull., lib, del dig._) L'esperienza

conferma quest'opinione.

2. L'oziosità che «_insegna molte cose cattive_» (_Eccl. 33, 29_); il

dormir troppo; la morbidezza o il tepore del letto; i giuochi gli

allettamenti e le delizie della vita.

3. La famigliarità fra persone di diverso sesso, anche sotto pretesto di

matrimonio; gli sguardi, i toccamenti, gli abbracci, i colloquii teneri

giusta queste parole dell'Ecclesiastico, 9, 11: «Molti diventarono

reprobi perchè s'invaghirono delle bellezze della moglie altrui, le di

cui parole infiammano come il fuoco.»

Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori · 第 7 / 13 段