Nel caso in questione, il prudente confessore deve innanzi tutto

consigliare gli sposi che, in cosa di tanto momento e che riguarda la

salute eterna d'entrambi, si comportino, durante tutto il tempo

dell'esperimento, con buona fede e con pura intenzione, senza libidini

disordinate, senza odio, senza tedio, nè disgusto, nè molestie, affine

di potere di comune accordo trovare quelle posizioni di corpo o quegli

espedienti che possono essere meglio adatti ad affettuare

l'accoppiamento carnale, o ad indurre la moglie a tenersi più pulita di

corpo, e a comparire amabile presentandosi, per esempio, al marito con

dolcezze e con ornamenti decenti; cerchi insomma--sono parole dello

stesso Apostolo--_il modo di piacere al marito_.

II. Se l'impotenza proviene da maleficio, v'hanno anco in questo caso

precauzioni da prendere, consigli da dare.

Precauzioni del confessore: 1. Non si attribuisca a maleficio ciò che

spesso proviene «da verecondia e pudore, o da eccessivo amore, o

dall'odio irritato della moglie contro il marito che la sposò contro

voglia« sono parole di _Zachia_, dottissimo medico, riferite da _Collat.

And._ nell'opera _Del Matrimonio, tit. 2. pag. 237_.

2. Si esamini bene se l'immaginazione sia viziata da pregiudizii o dai

ciechi timori. V'hanno per esempio dei contadini dei quali non sanno

darsi all'accoppiamento venereo pensando di dover vedere della carne

nuda;

3. Non neghi ostinatamente il confessore che l'impotenza provenga da

maleficio, imperocchè si potrebbe temere che la sua ostinazione

_provenisse da un germe di incredulità_.

Data questa condizione di cose, il confessore deve consigliare gli

sposi:

1. Che facciano, con cuore contrito e umiliato, una piena confessione a

Dio e al sacerdote di tutti i loro peccati;

2. Che procurino di soddisfare la divina giustizia col piangere, col

fare elemosine, col pregare, col digiunare;

3. Se questi mezzi non bastano a togliere una impotenza proveniente, in

modo certo o probabile, da maleficio, devesi ricorrere agli esorcismi ma

soltanto dopo aver interpellato il Vescovo e averne ottenuta espressa

licenza. Le preci prescritte per fare questi esorcismi non si trovano

nel nostro nuovo Rituale, ma se il Vescovo giudica doversi usare questo

rimedio, delegherà un sacerdote e procurerà di comunicargli tutte le

formule necessarie.

_Si domanda_: 8. Se la moglie è impotente per strettezza di vagina, è

obbligata a subire un taglio, qualora, a giudizio dei medici, sia quello

il solo rimedio adatto al caso?

R. 1. Tutti i teologi dichiarano che la moglie non è obbligata a

sottoporsi a questa operazione chirurgica, qualora ne possa in lei

derivare grave pericolo di morte; in questo caso l'impedimento si

ritiene come _perpetuo_. Da questa ipotesi consegue che, se l'impotenza

fosse sparita con tale operazione, malgrado il pericolo di morte, il

matrimonio sarebbe per sempre nullo, e si dovrebbe rinnovarlo prima che

gli sposi giacessero carnalmente assieme.

R. 2. Supposto che con un taglio non pericoloso fosse tolta l'impotenza,

il matrimonio rimarrebbe valido, senza bisogno di un nuovo consenso, e i

coniugi potrebbero tosto usare carnalmente assieme, imperocchè, secondo

_le Decret l. 4. tit. 15 c. 6._ l'impotenza, che può essere tolta senza

miracolo e senza pericolo di morte, non è _perpetua_, e non costituisce

perciò un impedimento _dirimente_ al matrimonio.

Ma una grave questione si eleva fra teologi, ed è se la moglie è

obbligata a sottoporsi ad una tale operazione chirurgica, allorchè è

giudicata necessaria e non pericolosa.

Molti dicono essere obbligata a subire il taglio se non è a temersi che

un leggero dolore o una leggera malattia, ma no esservi obbligata se

v'ha il pericolo di cadere in una malattia grave o di provare dolori

acerbissimi, imperocchè--soggiungono--essa promise, è vero, di prestare

il suo corpo all'atto coniugale, ma di prestarlo però nella sua

condizione attuale; nè può credersi l'abbia promesso per esporsi a grave

molestie. Il matrimonio, in questo caso, e dunque valido, perchè

l'impedimento potrebbe essere tolto con mezzi naturali e assolutamente

leciti ma la moglie è scusata sufficientemente se non intende di

prestarsi al debito coniugale.

Altri, per lo contrario, sostengono essere obbligata a subire quella

operazione, anche con acerbissimi dolori e col pericolo di contrarre una

grave malattia, purchè soltanto non sia messa in pericolo la vita; e

così ragionano.--Il matrimonio in questo caso, è valido, come risulta

dalle _Decretali_ or citate; il marito dunque non può sposare altra

donna; si condannerebbe perciò ad una perpetua continenza. Ora la moglte

deve sopportare il grave incomodo dell'operazione chirurgica affine di

sollevare il marito da una condizione di cose molestissima.

La prima di queste opinioni è quella più comunemente adottata, ed è pur

quella di _Sanchez_, _Collet_, _Billuart_, e _Dens_.

_Collet_, con alcuni altri, opinò che fosse ragione sufficiente il solo

pudore per scusare la moglie che non vuole subire quell'operazione

chirurgica benchè non pericolosa: ma più tardi cambiò parere, come egli

stesso lo attesta, appoggiandosi a queste ragioni; cioè che la sposa,

colla quale più volte il marito tentò invano di compiere l'atto venereo,

non è più veramente vergine; ch'essa deve accorgersi di apparire agli

occhi dello sposo come un oggetto molesto, in causa di quel suo difetto

corporale, e finalmente che l'ostetrica è oggi quasi dovunque esercitata

anche dai chirurghi.

Ordinariamente, non si ingiunge quel taglio sotto pena di non concedere

l'assoluzione; noi non abbiamo infatti mai letto che la Chiesa l'abbia

comandato benchè spesso sieno occorsi impedimenti di questo genere.

Perciò avvenendo questo caso, io esorto la moglie affinchè assieme al

marito si rechi da un medico o chirurgo, dotto e pio, gli sveli

candidamente il suo stato e lo richieda dell'opportuno rimedio: se il

medico o chirurgo dichiara essere necessario il taglio e non essere

pericoloso, stimolo la donna a sottomettersi a questi consigli: se poi

mi accorgo di riuscire a nulla, non ardisco andar più in là. Ma, scorso

il triennio concesso all'esperimento, si deve strettamente prescrivere

alla moglie, in qualunque ipotesi, di non permettere al marito alcuna

licenza contro la castità.

Talvolta bastano certe unzioni per allargare la vagina della donna; ciò

almeno avvenne felicemente una volta, come mi fu asseverato da testimoni

degni di fede.

Si _domanda_: 9. Se il matrimonio sia valido quando la moglie, tutto che

di vagina ristretta, pure con un altro uomo sia stata idonea al

commercio carnale.

R. Generalmente si insegna che il matrimonio è valido, imperocchè si

giudica che la impotenza non era _perpetua_: tuttavia se la moglie era,

rispetto a suo marito, tanto ristretta di vagina, ch'esso non abbia mai

potuto unirsi carnalmente ad essa per la via naturale e lecita, allora

l'impotenza dovrebbe essere considerata come _relativamente perpetua_:

in questo caso il matrimonio è nullo. Ora, è evidente che la nullità di

questo matrimonio non può essere cancellata dal commercio carnale della

moglie con un altro uomo, ma si può addivenire per mutuo consenso, ad un

nuovo contrattto di matrimonio.

_Si domanda_: 10. Che si deve dire e fare se uno degli sposi, per

maleficio, diventa idoneo con altro maleficio o con qualsiasi altro

mezzo illecito?

R. In questo caso il matrimonio è nullo, supposto che l'impedimento non

si sia potuto togliere con altri mezzi: infatti al _cap. 6 tit. 15 lib.

4. Decret._ si legge che l'impedimento, che non può essere tolto se non

mediante un peccato, reputasi _perpetuo_. Per esempio: Pietro ha sposato

Paolina, dalla quale si separa in causa d'un di lui impedimento

proveniente da maleficio: contrae un altro matrimonio con Geltrude, ma,

persistendo quel maleficio, non può nemmeno con questa accoppiarsi

carnalmente. Se questo impedimento, scorso il triennio, e persistendo

ancora, venisse poi tolto coll'opera di un altro maleficio, il secondo

matrimonio sarà nullo come lo era il primo, e, purchè non avvenga

scandalo, non è obbligato a stare nè con Paolina nè con Geltrude, ovvero

può a suo talento scegliere questa o quella. Questa decisione è

contrariata da _Pontas_, il quale, al tit. _Impedimento d'impotenza,

caso 15_, dice che non è lecito a Pietro riprendere Paolina ma deve

ritenere Geltrude.

In entrambi i casi deve essere celebrato un nuovo matrimonio, rinnovando

il mutuo consenso.

Del resto, siccome per tale impedimento oggi non può aver luogo

separazione civile, è inutile esporre qui su questo argomento le altre

questioni che un tempo si agitavano fra i dottori.

_Si domanda_. Che decisione si deve prendere se, scorso il triennio

perseverasse ancora l'impotenza?

R. Una volta nel foro esteriore, chiamati e uditi di nuovo i coniugi, si

prescriveva una ispezione sui loro corpi--se non era già stata

fatta--mediante persone idonee; e, o si giudicava _perpetua_ la

impotenza, e tosto il matrimonio si dichiarava nullo; o esisteva ancora

qualche dubbio, e, ciononostante, il matrimonio si scioglieva, affine di

non costringere il coniuge che restava danneggiato da questo stato, ad

attendere troppo a lungo e forse per sempre. Così _Sanchez_ e molti

altri da lui citati _l. 7, disp. 94, n. 12_. La ragione è che la Chiesa,

anche quando l'impotenza non era _perpetua_, annullava di sua autorità

il matrimonio, elevando una tale circostanza ad impedimento dirimente.

In entrambi le ipotesi si concedeva facoltà al conjuge non impotente di

passare ad altre nozze: all'impotente poi proibivasi un nuovo

matrimonio, a meno che non costasse che la impotenza era, di natura sua,

non _assoluta_.

Ma noi che non dobbiamo occuparci che del foro interno della coscienza,

ove consti in modo certo che la impotenza è perpetua, deve esigersi dai

conjugi che si considerino scambievolmente soltanto come fratello e

sorella, che ciascuno abbia perciò un letto separato, e che si astengano

da tutte quelle licenze che sono interdette alle persone non conjugate:

così il _cap: 5, tit. 15. lib. 4. Decretal._ Se poi i conjugi non

possono vivere in questo modo senza esporsi al pericolo di peccare, non

devono più, di fatto se non di diritto, vivere assieme, malgrado gli

inconvenienti e lo scandalo che ne ponno derivare, sempre che però

abbiano invano tentati tutti gli altri mezzi per conservarsi casti.

_Si domanda_: 12. Se gli sposi, afflitti da impotenza _perpetua_ e

ignari della nullità del loro matrimonio, che dopo il triennio si

sforzano ancora di consumare l'atto carnale, possono essere lasciati

nella loro buona fede.

R. Se constasse essere dessi in buona fede e che un avvertimento non li

farebbe ricredere, sarebbe forse conveniente il lasciarli nella loro

ignoranza, perchè in questo caso si solleverebbe un male minore, cioè,

un peccato _materiale_, per evitare un male maggiore, cioè, un peccato

_formale_. Sembra però improbabile che due saosi credano sempre in buona

fede che a loro sia lecito di tentar un atto che essi mai non compiono,

nè possono compiere. Ma può darsi che questa ignoranza li scusi, se non

interamente, tanto almeno da non essere in peccato mortale. Ad ogni

modo, noi crediamo che, generalmente, devono essere ammoniti, e sviati

dal peccato, ma tuttavia devesi ordinariamnte usare tanta prudenza da

non lasciar loro conoscere la gravezza del peccato.

_Si domanda_: 13. Che si deve fare se, sciolto il matrimonio per

impotenza, si viene a conoscere che il conjuge giudicato impotente, non

lo è più?

R. Se l'mpotenza fu tolta con mezzi illeciti, sovranaturali o gravemente

pericolosi, l'impedimento si considera come fosse un impedimento

perpetuo, e il matrimonio si giudica bene sciolto.

Se poi l'impotenza cessò con mezzi naturali, i canonisti si dividono in

due pareri: i Gallicani pretendono che il conjuge che si separò per

impotenza dell'altro, non è mai obbligato a ritornare con esso, ancorchè

questi provasse che non è più impotente: I. Perchè, se si tratta del

marito, come è il caso ordinario, è difficile provare ch'egli non sia

più impotente, imperocchè può benissimo darsi il caso ch'egli non sia il

padre dei figli che gli partorisce la moglie; 2. Perchè la Chiesa

gallicana stabilì che tale impotenza, benchè _non perpetua_, annulli il

matrimonio per il diritto positivo; 3. Perchè si presume che l'impotenza

sia stata soltanto _relativa_.

Il secondo parere, molto generalizzato, e quello di teologi stranieri, i

quali secondo _S. Tomaso, suppl. 9, 58, art. I_--insegnano che il

conjuge separato dall'altro per autorità dell'ufficio civile, o del

vescovo, e che è già passato a seconde nozze, è obbligato a ritornare

col primo conjuge, quando questi non sia più impotente: così statuirono

_Innocenzo III_, e _Onorio III_ come riferirono _le Decret. l. 4, tit.

15, cap. 5 e 6_.

Se in pratica di esse questo caso--che presso di noi è quasi

impossibile--bisogna riferirne al vescovo.

_Si domanda_: 14. Che deve dirsi dei matrimoni fra impuberi.

R. I matrimoni; fra imbuberi sono, per diritto ecclesiastico, nulli:

essi non valgono che come promesse nuziali. _Decret. l. 4, tit, 2, cap.

14_: Così è stato saggiamente stabilito, perchè a molti impuberi manca

quella piena riflessione che si richiede per darsi seriamente ad uno

stato di tanto grave momento.

Tre soli casi si accettano, in cui i matrimonii fra impuberi si

ritengono validi, cioè:

1. Quando la malizia supera l'età, cioè, se l'uomo si è reso, con atti

frequentemente ripetuti, capace di consumare l'atto coniugale prima

della pubertà: il che può avvenire, come lo attesta _S. Gerolamo_

coll'esempio del re Achaz, il quale, all'età di 12 anni, generò Ezechìa:

questo fatto è riferito nel _4. lib. dei Re c. 16, 2. et. cap. 18, 2_.

E' eguale il caso di una donna che abbia concepito a 12 anni.

2. Quando i coniugi, raggiunta la pubertà, proseseguono nella

consumazione del matrimonio antecedentemente contratto: non possono

allora essere più divisi, imperocchè si suppone in essi un rinnovamento

del mutuo consenso. _Decret. l. 4 tit. 2. cap. 10, e tit, 19 c. 4_.

3. Quando i principi e le principesse, per la pace degli Stati,

contraggono matrimonio prima della pubertà, il matrimonio è valido.

Ciononpertanto i dottori ritengono necessaria una dispensa del sommo

Pontefice, o almeno dal vescovo diocesano. _Navarrus_, _Coll. Andeg._,

_Collet_ ecc. affermano essere sufficiente quest'ultima.

Consultisi ciò che da noi si è detto nel _nostro trattato_ circa l'etá

richiesta per contrarre matrimonio.

_Si domanda_: 15. Che deve dirsi del matrimonio degli ermafroditi?

R. Gli ermafroditi (parola composta da due vocaboli greci: HERMES,

_Mercurio_ AFRODITE, _Venere_) sono così chiamati perchè ERMAFRODITE,

figlio di Mercurio e di Venere, aveva in sè entrambi i sessi. Diconsi

anche _androgini_, cioè, maschio e femmina insieme.

Se si presta fede ai cultori della storia naturale, mai esistettero

_ermafroditi_ nel vero senso della parola, imperocchè avrebbero dovuto

avere gli organi d'entrambi i sessi per fecondare come uomini e per

concepire come donne.

Ermafroditi invece non sono, generalmente, che mostri i quali, nè

fecondano, nè concepiscono, e che non possono perciò consumare

matrimonio. E' chiaro in questo caso, che essi non possono contrarre

valide nozze; e il parroco che conoscesse con certezza la loro

incapacità, è obbligato ad opporsi al loro matrimonio.

Se poi in essi prevalesse uno dei due sessi, in guisa da essere

possibile la consumazione del matrimonio, possono venir ammessi alle

nozze, sotto condizione però ch'essi promettano di non usare mai se non

del solo sesso che in essi prevale.

E' a notarsi che gli ermafroditi non possono ricevere nè gli ordini

sacri nè abbracciare una professione religiosa fino a tanto che il loro

sesso si mantiene dubbio. Così dice espressamente _Sanchez_ e molti

altri da esso citati, _l. 7, disp. 106 n. 10_.

QUESTIONE II.

_Del debito coniugale._

Questa seconda questione noi la divideremo in tre capi:

1. Del debito coniugale chiesto e reso;

2. Dell'uso del matrimonio;

3. Delle norme da eseguirsi dai confessori verso i coniugati.

Capo I.--_Del debito coniugale, chiesto e reso_.

E' certo che i coniugi sono strettamente obbligati di serbarsi

vicendevolmente fedeli, imperocchè ne fanno solenne promessa davanti al

sacerdote, allorchè li interroga e li benedice in nome di Dio, di cui

esso e ministro. D'altronde, secondo la stessa istituzione del

matrimonio, il marito e la moglie sono due in una medesima carne;

ciascuno di essi dunque non può aver commerci carnali con altra

persona, senza recare una grave ingiuria al suo coniuge. Perciò,

qualsiasi atto venereo compiuto con persona estranea, o occasionato da

essa, come l'accoppiamento carnale, i contatti, i baci, il desiderio di

compiere questi atti, o il compiacersi volontariamente in essi, riveste

il carattere di una duplice malizia, che deve essere dichiarata al

confessionale: c'è malizia contro la castità, e c'è malizia contro la

giustizia.

Dicasi lo stesso circa quella mollezza lussuriosa che in certo qual modo

offende la fede promessa, come, per esempio, l'abusare del proprio

corpo, sul quale l'altro coniuge ha dei diritti, acquistati allo scopo

di compiere gli atti venerei.

Detto questo, dividiamo il presente Capo in tre articoli:

1. Dell'atto coniugale considerato in sè stesso;

2. Della richiesta del debito coniugale;

3. Del debito coniugale, reso.

ARTICOLO I.--_Dell'atto coniugale considerato in sé stesso_.--Noi

abbiamo provato nel _Trattato del Matrimonio L. 4 p. 119 terza edizione_

contrariamente a molti eretici, che il matrimonio considerato in sè

stesso è buono e onesto: ne risulta quindi che l'atto carnale nel

matrimonio non ha, per sè stesso, nulla di cattivo, e può essere anzi

meritorio, se è esercitato per una ragione soprannaturale, per esempio,

colla intenzione di mantenere al proprio coniuge quella fede che fu

promessa chiamando in testimonio Dio, oppure se avviene per scopo

religioso, per ottenere cioé dei figli destinati a servir fedelmente

Iddio, ovvero affine di rappresentare l'unione di Cristo colla Chiesa.

Dunque, se sopravviene in tale argomento qualche difficoltà, non può

riguardare che l'accoppiamento carnale compiuto per sola voluttà ovvero

soltanto per evitare la incontinenza.

§ I.--_Dell'accoppiamento per sola voluttà_.

L'atto coniugale compiuto per sola voluttà è peccato, ma soltanto

veniale. Che sia peccato lo prova:

1. L'autorità di _Innocenzo XI_, il quale condannò, nell'anno 1679, la

seguente proposizione: «L'atto coniugale compiuto pel solo piacere

ch'esso procura è esente da ogni colpa, o fallo, anche veniale.»

2. La Ragione: il piacere annesso al compimento dell'atto coniugale, è

il mezzo che conduce al fine, cioè alla procreazione della prole:

all'infuori di questo scopo, quel piacere diventa illecito; e a più

forte ragione è illecito l'accoppiamento se, sviato dal suo scopo, non

si compie che per voluttà. Che il peccato poi sia veniale, la Ragione

stessa così lo dimostra:--il piacere che si prova in una cosa buona non

è in se stesso cattivo, ma lo è soltanto se avviene per uno scopo che

manca di legittimità. Così è del piacere che si prova mangiando: nessuno

nega che in certi casi particolari, la mancanza d'un legittimo motivo,

per esempio, se si mangia pel solo piacere di mangiare, non sia un

peccato, ma è un peccato soltanto veniale. Così pensano _S. Agostino_,

_S. Ambrogio_, _S. Tomaso_, _S. Bonaventura_, in generale, i teologi,

contrariamente a coloro che dicono essere invece un peccato mortale.

Altri molti, per lo contrario, vogliono, con _Sanchez l. 9, disp. 11, n.

1_, che non vi sia menomamente peccato.

§ II.--_Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza_.

Si domanda se sia peccato e quale peccato il chiedere il debito

coniugale pel solo motivo di evitare la incontinenza. Su questo

argomento i teologi sono molto discordi, ma le loro opinioni possono

infine ridursi a due principali, che molto chiaramente sono esposte da

_Sanchez lib, 9, disp. 9_, e dal _P. Antonio, ediz. nuov, 9, 5.

dull'obbligo de' conj. tit. 4, pag. 296_.

I. Molti dicono non esservi peccato, e così provano il loro asserto:

1. Nel _I. ai Corint. 7, 2_, leggesi: «Che ciascun uomo abbia la sua

moglie; che ciascuna donna abbia il suo marito, affine di non cadere

nella fornicazione.» E l'Apostolo aggiunge, _v. 5_: «Non vogliate

sottoporvi tra voi (coniugi) ad astinenze, se non sono mutuamente

acconsentite e temporanee, come per esempio, durante il tempo dedicato

alle preghiere; e ritornate tosto a voi medesimi per timore che il

Demonio non approfitti di voi e vi tragga poi nella incontinenza: e

questo ve lo dico non per comandarvelo, ma per essere indulgente:

desidero che voi tutti siate come sono io». _S. Paolo_ qui non mette

innanzi, che la sola incontinenza, come motivo per permettere l'atto

coniugale, e non si può certo dire che l'Apostolo possa concedere la

facoltà di commettere un atto peccaminoso.

2. L'autorevole catechismo del Concilio di Trento _2. part. cap. 14, §

III_, così espone il terzo motivo per cui fu istituito il matrimonio,

dopo il fallo dei primi padri: «Quegli che conosce la propria fragilità

nè vuole affrontare le battaglie della carne, si valga del rimedio del

matrimonio affine di evitare i peccati di libidine. E' a questo

proposito che l'Apostolo scrisse: _Che ciascun uomo abbia la sua moglie

ecc. ecc. affine di non cadere nella fornicazione_».

3. Ogni giorno la Chiesa benedice matrimonii di vecchi che certamente

non possono aver prole; nè a loro essa dice che non debbano usare del

matrimonio, e che evitino in qualsiasi modo l'atto coniugale: essa crede

quindi che possano aver assieme commercio carnale affine di calmare la

concupiscenza.

4. Un atto per se stesso onesto e che si riferisce ad un fine onesto,

non può essere cattivo. Ora, l'atto coniugale è in sè stesso onesto: il

calmare la concupiscenza per evitare la incontinenza, è uno scopo pure

onesto dunque, ecc. Così _S. Antonino ed Aludanus_, _Soto_, _Silvestro_,

_S. Liguori, l. 6, n. 882_, e molti altri citati da _S. Liguori_ e da

_Sanchez l. 9, disp. 9, num. 3_.

II. Molti altri ritengono che l'atto coniugale, esercitato per

esercitare la incontinenza, è peccato veniale, imperocchè dicono:

1. Un atto che non si riferisca ad uno scopo legittimo è peccaminoso: lo

scopo dell'atto coniugale è la procreazione della prole: dunque se

cotesto atto si compie per uno scopo diverso, per esempio, per evitare

la incontinenza, diventa un atto cattivo.

2. Assecondare i movimenti della libidine, senza una causa che

sufficentemente scusi, è almeno un peccato veniale: quegli il quale usa

unicamente del matrimonio per evitare la incontinenza, asseconda i

movimenti della libidine nè ha una causa che sufficientemente lo scusi,

imperocchè vi sono altri mezzi per calmare gli stimoli della carne,

cioè, la elevazione della mente a Dio, le orazioni, i digiuni, e le

altre opere di cristiana mortificazione.

3. La incontinenza sarebbe certamente un grave peccato ma non è perciò

lecito di assecondare per un altro verso la passione della libidine.

Meglio si comprenderà la cosa con un paragone:--E' proibito ai monaci di

mangiare fuori del monastero senza il permesso del superiore: uno di

questi, per timore di essere tentato dalla gola e di cadere nella

trasgressione della Regola allorchè è fuori del convento, mangia e si

sazia nel monastero prima di uscire.--Non commette egli forse un peccato

veniale? Egualmente, quegli che esercita l'atto coniugale per evitare la

incontinenza, asseconda, benchè leggermente, la libidine, affinchè

questa, dominandola, non lo trascini in peccati più gravi: Così _S.

Agostino_, _S. Gregorio Magno_, _S. Fulgenzio_, _S. Tomaso_, _S.

Bonaventura_, _Sylvius_, _Natale Alessandro_, _Collet_, _Billuat_,

_Dens_, ecc.

A coteste ragioni così rispondono i sostenitori dell'opinione contraria:

1. Che S. Paolo non nega punto, che lo scopo proprio del matrimonio sia

la procreazione della prole; tutt'altro; ei dice anzi che il matrimonio

la suppone: le sue parole perciò devono essere prese nel senso che si

può evitare di cadere nella incontinenza anche usando il matrimonio come

mezzo di procreazione della prole.

2. Che anche il catechismo del Concilio di Trento deve essere

interpretato in questo senso.

3. Che la Chiesa non distoglie i vecchi dal contrarre matrimonio, perchè

se li distogliesse, ne verrebbero mali maggiori, come le fornicazioni, e

ed altre incontinenze.

Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori · 第 9 / 13 段