III. Se, senza necessità o una rilevante utilità, guardansi

_deliberatamente_ le parti veneree o le parti ad esse vicine d'una

_persona più grande_, di sesso diverso, anche senza passione libidinosa,

si pecca mortalmente, imperciocchè questi sguardi eccitano moralmente i

movimenti lussuriosi ed anche la polluzione.

Ho detto: 1. _deliberatamente_, perchè il cadere dello sguardo sulle

parti vergognose d'una persona d'altro sesso, leggermente e per caso

senza bravo intendimento, non è peccato mortale.

Ho detto: 2. d'una _persona più grande_ perchè lo sguardo sopra

fanciulli non eccita la libidine, e non è perciò peccato mortale. Donde

le fantesche e le nutrici che così guardano i fanciulli ad esse

affidati, non peccano mortalmente, almeno che non lo facciano con

compiacenza, o con senso di libidine, o con proprio pericolo.

Similmente gli impuberi che scambievolmente guardansi nudi non peccano

mortalmente, perchè non sono essi ancora capaci di libidine;

diversamente però dovrebbe dirsi, se essi si esponessero a grave

pericolo.

IV. Quegli che si compiace rimirando le proprie parti veneree, pecca

mortalmente, perchè è impossibile che non provengano da ciò dei

movimenti di libidine: la cosa sarebbe diversa, se si guardasse per mera

curiosità e leggermente, ed in special modo se ci fosse luogo a

presumere che non si è incorsi in grave pericolo. Se poi ci fosse una

necessità od una utilità a far ciò, purchè sia escluso qualsiasi

pericolo di libidine, non ci sarebbe peccato alcuno.

E' peccato mortale il dilettarsi guardando le mammelle nude d'una donna

avvenente, perchè è insito in questi sguardi un pericolo. Ma non peccano

coloro che, senza incorrere in uno speciale pericolo, vedono le madri e

le nutrici nell'atto di allattare i loro bambini. Ciò non pertanto,

codeste donne devono prudentemente tenersi nascoste per non dare

incautamente uno scandalo ad altri e specialmente a giovani.

V. E' spesso grave peccato il fissare gli occhi sopra una bella persona

d'altro sesso, perchè una tale attenzione è piena di pericoli:

cionondimeno, se, tutto esaminato, il pericolo non sia grave, e manchi

l'intenzione lasciva, il peccato non è che veniale.

Non è necessario perciò di camminare ad occhi bassi e di non guardare

nessuno bisogna saper tenere, naturalmente e senza sforzo alcuno, una

via di mezzo.

VI. Quegli che, senza emozioni lascive e senza attenzione voluttuosa,

guarda d'una donna qualche parte nuda ma onesta, per esempio, i piedi,

le gambe, le braccia, il collo, le spalle, senza che vi sia uno speciale

pericolo, non pecca mortalmente imperocchè tali sguardi, di solito, non

eccitano gravemente la lussuria, in ispecial modo se è usanza comune il

tener nude quelle parti, come avviene fra le persone d'ambo i sessi che

d'estate lavorano assieme nei campi. Così _Sylvios_, _Billuart_, _S.

Liguori_, ecc.

VII. Il gettare gli occhi, per curiosità o per leggerezza, sulle parti

genitali di persona del medesimo sesso, come avviene fra uomini

nuotatori o donne che insieme si lavano, credesi non sia peccato, a meno

che non esista un intendimento libidinoso o uno speciale pericolo,

imperocchè in quel modo di guardare non c'è grave eccitamento di sensi.

E' chiaro che deve dirsi ll contrario se invece si guardasse con un

certo compiacimento voluttuoso del pensiero. _Così_ dicono _i citati

autori_.

I nuotatori e i bagnanti però provvedano di non esporsi nudi agli occhi

altrui e specialmente a persone di sesso diverso, se vogliono conservar

rispetto al pudore cristiano. Si lavino solitari e in luoghi appartati,

od almeno tengano sempre coperte modestamente le loro parti pudiche.

VIII. Non è peccato mortale il guardare per sola curiosità o per

leggerezza le parti genitali dei bruti e il loro accoppiarsi, imperocchè

da ciò non sorge grave pericolo.

IX. Dicasi lo stesso del guardare pitture e scolture poco decenti, che

non turbano gravemente lo spirito, come sono le immagini o le scolture

d'angeli o fanciulli nudi o quasi nudi che stanno esposte nei tempii

cristiani. Ma i Dottori accusano di peccato mortale coloro che

dilettansi guardando quadri o statue che presentano completamente nude

le parti vergognose di persone d'altro sesso e più adulte, a meno che

essi non sieno tutelati contro il pericolo dell'età fanciullesca, dalla

vecchiaia o da un temperamento insensibile. _S. Liguori, l. 3, n. 334_,

ecc.

E' da notarsi che i baci e i toccamenti si specificano dal loro oggetto,

e perciò, quando sono peccati mortali, devonsi confessare le circostanze

di persona. Non così pensano gli Autori se si tratta di sguardi; molti

però intendono di specificarli anch'essi secondo il loro oggetto; per

ciò, la cosa più sicura è quella di rivelar sempre tutte queste

circostanze. Chi oserebbe affermare, per esempio, che non si debba

confessare la circostanza di un figlio che guarda libidinosamente le

parti genitali della madre, ovvero desidera di guardarle?

§ IV.--_Dell'abbigliamento delle donne_.

Dell'abbigliamento della donne trattano _S. Tomaso; in 2, 2, q. 169,

art. 2_, _Sylvius, t. 3, p. 871_, _Pontas_, _Collet_, _Billuart_, ecc.

E' da notarsi che quest'argomento può essere considerato sotto quattro

aspetti, cioè:

1. Proteggere il corpo contro le ingiurie dell'atmosfera;

2. Coprire le parti pudibonde della natura;

3. Conservare, a seconda dei costumi del paese nativo, la decenza del

proprio stato;

4. Accrescere l'avvenenza e piacere ad altri.

Il 1° e il 2° sono necessari; il 3° è conveniente e lecito, imperocchè

la ragione stessa approva che ciascuno conservi sempre, secondo gli usi

della sua patria, la decenza del proprio stato.

Parleremo dunque dell'abbigliamento del senso come al n. 4°, e ci

occuperemo specialmente dell'abbigliamento delle donne, perchè le donne

sono sempre molto più degli uomini proclive verso questo genere di

peccati e perchè attirando colla loro toeletta gli sguardi degli uomini,

offrono ad essi occasione di spirituale rovina. Per conseguenza:

1. Una donna maritata può decentemente adornarsi colla intenzione di

piacere a suo marito; lo dice _S. Paolo, I, ai Corint. 7, 34_, con

queste parole: «La donna maritata pensi alle cose di questo mondo e a

piacere a suo marito» e con queste altre. _I, a Timot. 2, 9_: «Le donne

devono ornare il loro abbigliamento con verecondia e con sobrietà.»

Perciò possono adornarsi decentemente, a seconda del proprio stato, per

piacere ai loro mariti.

2. La ragazza o la vedova che, giusta la sua condizione, si adorna con

decenza per piacere castamente e per provare uno sposo, non pecca,

imperocchè il matrimonio è in sè stesso lecito: essa può quindi far uso

di quanto è necessario per fare un matrimonio conveniente.

3. Le donne che non hanno marito nè vogliono averlo nè sono in

condizione di averlo peccano mortalmente, come dice _S. Tomaso_, se si

adornano colla intenzione di ispirare amore negli uomini, in quanto che,

in codesto caso, sarebbe un amore non tendente al matrimonio, e per ciò

necessariamente impuro.

A più forte ragione peccherebbero mortalmente le donne che hanno marito,

le quali con tali ornamenti volessero ispirare amore in altri uomini.

Se poi così si abbigliano per leggerezza o per vanità o per parata,

generalmente non peccano mortalmente, ma solo venialmente. Così S.

_Tomaso_, _Sylvius_ e molti altri.

4. Lo imbellettarsi per nascondere qualche difetto naturale, per piacere

al marito, al fidanzato o ad un giovane col quale la donna amoreggia,

non è peccato, giusta _San Tomaso_, _S. Francesco di Sales_, _Sylvius_.

_S. Liguori_, ecc.; ma è peccato mortale se lo si fa per piacere agli

uomini senza tendere a leggittimo matrimonio: anche i S. Padri

dichiarano ciò grave peccato. E' peccato veniale IN SÉ, quando non ci

sia che vanità. Così _S: Tomaso 2, 2, q. 169, art. 2_, contrariamente al

suo seguace _Tournely, t. 6. p. 304_, e a molti altri teologi.

Dissi peccato veniale _in sè_, perchè potrebbe darsi diventasse peccato

mortale a cagione del pericolo, dello scandalo o di altre circostanze

annesse.

5. L'adornarsi con capelli altrui, come si usa adornarsi colla lana, col

lino, colle pelli degli animali, non è peccato, dice _Sylvius_, od è

soltanto veniale se questo abbigliamento e, relativamente al proprio

stato, superfluo o vanitoso. Per lo stesso motivo non è peccato o è

peccato soltanto veniale l'andare a faccia scoperta e l'arricciarsi i

capelli. Egualmente, se cotesta foggia d'abbigliarsi, quantunque fosse

nella comune usanza, pure la si adottasse con cattive intenzioni ed è in

questo senso che devono essere interpetrate le parole di _S. Paolo, I a

Timot, 2, 9_: «Non capelli arricciati, od ornati d'oro o di margherite,

non vesti preziose» e le altre di _S. Pietro, I Epist. 3, 3_.

6. E' evidente peccato mortale l'indossare le vesti di un altro sesso

con intenzioni lascive, o con grave pericolo di lussuria, o con notevole

scandalo: ma non è peccato se, escluso ogni scandalo e pericolo, si

indossano per necessità, verbigrazia, per occultarsi, o perchè non si

hanno altri vestimenti. Se invece s'indossano per gioco o per sola

leggerezza, escluso scandalo e pericolo, è soltanto un peccato veniale.

Così _Sylvius_, interpretando _S. Tomaso_, dice che il precetto del

_Deut. 22, 5_: «non indossi la donna abiti mascolini nè l'uomo vesti

femminee, imperocchè tal cosa è abbominevole in faccia a Dio» è in parte

_positivo_, e per questa ragione obbligava sotto pena di peccato mortale

gli israeliti; ma la nuova legge lo abrogò: ed è in parte _naturale_ e

sotto questo rispetto obbliga ancora, secondo le circostanze, sotto

pena di peccato mortale o veniale.

7. Per la stessa ragione devesi dire che coloro i quali fanno uso di

maschere non peccano sempre mortalmente, p. e. se ciò fanno per spasso o

per leggerezza, escluso ogni pericolo ed ogni scandalo, specialmente poi

quando non indossano vesti dell'altro sesso, ma soltanto quelle d'una

altra condizione sociale, come se un servo vestisse gli abiti da

padrone, o una domestica figurasse collo abbigliamento di signora.

Questa opinione è però contradetta da _Pontas_ e da _Collet_.

Raramente vanno immuni da peccato mortale quelli che usano strane e

singolari vesti o maschere in publici ritrovi, e ciò in causa della

indecenza, del pericolo e dello scandalo che provocano. Egualmente

dicasi di coloro che fanno professione di comporre e vendere tali vesti

e maschere destinate ai soli travestimenti. Ma non è così di coloro che

divertonsi guardando i mascherati, a meno che essi stessi non diano,

sotto qualche aspetto, uno scandalo come se fossero, per esempio, preti.

8. Mettere a nudo le poppe e coprirle con una veste così fina che esse

traspaiano, è peccato mortale, imperocchè è questo un grave incentivo

alla libidine; così _Sylvius, t. 3. p. 872_. Il denudare però

moderatamente il seno, conforme a consuetudini ammesse, e senza che ci

sia mala intenzione e pericolo, non è peccato mortale. Così _S.

Antonio_, _Sylvius_, _S. Liguori, l. 2, n. 55_, ecc.

A più forte ragione, non è di sua natura grave peccato snudare le

braccia, il collo e le spalle secondo le usanze del proprio paese,

ovvero leggermente coprirli. Ma però, a detta dei citati Autori,

ritiensi che pecchino mortalmente coloro che introducono quelle usanze.

ARTICOLO III.--_Dei Turpiloqui, dei Libri osceni, delle

Danze o dei Balli e degli Spettacoli_.

§ I.--_Dei Turpiloquii_.

1. Il discorrere intorno a cose oscene non è IN SÈ assolutamente un

male, e lo prova l'esempio dei medici, dei teologi, dei confessori,

ecc. che possono parlare di queste cose senza peccare.

2. Sono peccati mortali, al contrario, tutte le parole oscene ed anche

le semplici frase ambigue dette con intenzioni lascive o con volontario

diletto carnale, o con grave pericolo di trascinare sè od altri ad

acconsentire alla lussuria. Questo peccato s'aggrava in ragione del

numero delle persone che ascoltano e alle quali nuoce. La cosa è

evidente.

Così, il parlare gravemente osceno, come il nominare le parti vergognose

dell'altro sesso, il parlare dell'accoppiamento carnale e dei modi di

questo accoppiamento, ancorchè si parli senza piacere voluttuoso, ma per

leggerezza affine di eccitare il riso, è reputato peccato mortale,

perchè tale linguaggio eccita, di sua natura, movimenti libidinosi,

_specialmente_ nelle persone (sia che parlino o che ascoltino) le quali

_non sono conjugate_ e sono ancor giovani: e ciò dice pure _S. Paolo, I

ai Corint., 15, 33_: «I cattivi discorsi corrompono i buoni costumi.» Io

dissi, _persone specialmente non conjugate_, per la ragione che

certamente i conjugi non si commoverebbero tanto facilmente essendo essi

già assuefatti agli atti venerei.

Coloro però che dicono parole oscene in presenza di persone conjugate ma

che non sono però coniugati fra loro, è ben difficile che non pecchino

mortalmente.

3. Le parole leggermente oscene e le frasi equivoche proferite per vano

sollazzo o per ischerzo non sono peccato mortale, a meno che gli astanti

non sieno tanto deboli da sentirne il pericolo. Per lo che quegli

intercalari meno onesti ehe i mietitori, i vendemmiatori, i mugnaj ed

altri operai sogliono proferire, non sono generalmente peccati mortali,

imperocchè ordinariemente commovono ben poco e chi li dice e chi li

ascolta. Così _S. Antonio_, _Sanchez_, _Lessius_, _Bonacina_, _Sylvius_,

_Billuart_, _S. Liguori_, _ecc._ Sarebbe a dirsi diversamente, se ci

fosse grave pericolo, o si desse scandalo.

4. Quegli che ascoltano cose oscene, o hanno autorità su coloro che le

proferiscono, o non l'hanno: se lo hanno, si debbono ad essi opporre per

quanto moralmente lo possono; se non l'hanno, sono obbligati ad

ammonirli, o almeno a risponder loro col silenzio; specialmente le

donne devono procurare di non sembrare che acconsentano a quelle

lubricità, imperocchè se vi acconsentissero rinfocolerebbero negli

uomini l'ardore libidinoso.

Non si deve però con facilità osseverare che peccano mortalmente coloro

che, per ridere, ascoltano turpiloquii che sono peccati mortali in chi

li proferisce, imperocchè può essere che il riso sia piuttosto provocato

dal modo con cui si dicono quelle cose, che dalle cose in sè stesse: in

questo caso, non si pecca mortalmente, a meno che non ne risulti uno

scandalo. Ma lo scandalo è facilmente provocato se coloro che, ridendo,

ascoltano questi discorsi osceni, sono religiosi, preti, o persone che

godono riputazione di virtù cristiana.

6. Quelli che esercitano autorità su altri, e soprattutto i pastori e i

confessori, devono diligentemente procurare che gl'inferiori ad essi

affidati non contraggano l'abitudine di parlare o di cantare, poco

castamente, memori delle seguenti parole di S. Paolo: «Non si parli tra

voi di fornicazione.... e d'altre impurità;... siate come santi, e

ritenete sconveniente a voi ogni turpitudine, ogni stolta parola, ogni

scurilità.» (_Ef. 5, 3 e 4_).

7. I colliqui affettuosi tra persone di sesso diverso, specialmente se

sono lunghi, sovente ripetuti, e tenuti in luoghi appartati, sono

occasioni molto pericolose e sintomi che la castità è vicina a far

naufragio: devonsi quindi cautamente evitare, benchè sia permesso il non

considerarli sempre come peccati mortali.

8. I confessori più giovani devono soprattutto procurare di non mettersi

in rapporti troppo sensibili colle fanciulle e colle spose, perchè ciò

produce frequentemente perdizione di anime e discredito alla religione:

e quando si avvedessero di qualche primo sintomo di disordinata

affezione, non temano di rintuzzarla con violenti propositi, e se ciò

non basta, confidino le loro penitenti ad altri confessori: altrimenti,

esse saranno incautamente perdute, ed assieme ad esse si perderanno pure

essi medesimi.

In nome della gloria di Dio e della loro salute eterna noi scongiuriamo

tutti i sacerdoti affinchè, ottemperando fedelmente agli statuti dei

Concilii, non tengano mai con sè giovani donne, nè vadano a visitarle,

nè parlino troppo famigliarmente con esse, e molto meno le abbraccino o

le conducano nella loro camera da letto. Oh! quanti mali provennero da

ciò, e quanto obbrobrio alla religione!!!

§ II.--_Dei libri osceni_.

Qui non si parla de' libri eretici ed empii, ma soltanto dei libri

opposti ai buoni costumi, specialmente di quelli che volgarmente si

chiamano _Romanzi_, i quali solitamente contengono amori illeciti e

narrazioni così congegnate e disposte da poter eccitare disordinate

libidini.

1. Quelli che scrivono libri gravemente osceni peccano mortalmente,

imperocchè dànno a molti occassione di rovina spirituale, e non possono

quegli scrittori invocare ragione alcuna che li scusi.

2. Similmente è impossibile trovare una giustificazione sufficente per

coloro che fanno professione di vendere cotesti libri: peccano

mortalmente dunque quei librai che li tengono nel loro negozio, che li

espongono e li vendono al pubblico.

3. E', DI REGOLA, peccato mortale leggere libri di questa fatta, sia che

si leggono per libidine, sia per leggerezza, per curiosità, o per

ricreazione, perchè, di loro natura, commovono i sensi e conturbano la

immaginazione, ed accendono in cuore fiamme impure. Dico _di regola_,

perchè non voglio assoverare che pecchino mortalmente coloro che, per

sola curiosità, leggono tali libri, se la loro provetta età, per il loro

temperamento freddo, o per la abitudine di trattare questioni veneree,

non incorrono in grave pericolo.

4. V'hanno libri che raccontano amori leciti o illeciti, i quali non

suscitano gravemente la libidine, non commovono i sensi, non espongono a

notevole pericolo, come sono molte tragedie, commedie o altri poemi:

quelli che, senza grave pericolo per sè e senza scandalo per altri,

leggono tali libri per mera curiosità, non peccano mortalmente; se poi

ciò facciano per causa legittima, per esempio, per istruire, per

acquistare o perfezionare l'eloquenza non peccano, supposto sempre, che

non ammettano né trascurino i doveri ad essi imposti dal loro stato.

Raramente possono i preti darsi a queste letture senza peccare, perchè

facilmente negligerebbero i loro doveri, o darebbero scandalo ad altri.

La esperienza prova, non fosse altro, che, cosí facendo, essi prendono a

noia la pietá, si sentono incapaci di proseguire nelle loro opere, si

estingue in essi lo spirito della devozione e del fervore, ecc.[10].

[10] E sono questi precisamente gli effetti che produce sui

preti--specialmente se sono giovani--Lo studio ch'essi fanno sul

_Manuale dei confessori_. (_Nota del traduttore_)

Questa specie di libri, di cui a questo n. 4° si parla, sono spesso

assai più nocivi, ai fedeli di quello che se fossero interamente osceni,

imperocchè in quest'ultimo caso susciterebbero nausea. Bisogna quindi

allontanare i penitenti da coteste letture.

Coloro che scrivono questa specie di libri, benchè non sieno libri

gravemente osceni, pure peccano non di rado mortalmente perchè senza una

sufficiente ragione trascinano molti a rovina; ma credesi che così

gravemente non pecchino coloro che li vendono, imperocchè, da quanto

dicemmo, molti li possono leggere senza peccare o almeno senza peccare

mortalmente, e perciò, comperandoli, peccherebbero, tutt'al più,

venialmente. I librai poi che li tengono nei loro negozi e li vendono ai

richiedenti, possono star tranquilli; essi non peccano.

5. I padri di famiglia, i maestri di scuola, i direttori e tutti coloro

a cui sono affidate altre persone devono stornare quanto possono i loro

inferiori dalla lettura di questi Romanzi ed assuefarli invece a studii

pii, santi e gravi: questo è il solo mezzo per formare uomini eruditi,

sensati, amanti della virtù, difensori della religione e della società

idonei a dirigere la propria famiglia, e adatti, a qualunque affare.

§ III.--_Delle danze o dei balli_.

Danze e balli sono vocaboli sinonimi, che esprimono certi modi di

divertimento o di ricreazione, noti a tutti. Ci sono tre generi di

danze: 1° fra persone dello stesso sesso, fra maschi, o fra femmine,

senza atti, gesti o parole impudiche; questo genere di danze è, non v'ha

dubbio alcuno, lecito; 2° fra persone dello stesso sesso o di sesso

diverso, con modi non onesti o con pravi intendimenti; e ciò è, senza

dubbio, da doversi biasimare da tutti; 3° fra maschi e femmine, con modi

onesti e senza pravi intendimenti; ed è su quest'ultimo genere di danze

che gli Autori non s'accordano punto.

«Gli scrittori di teologia morale--Dice _Benedetto XIV, Ist. 75_--con

unanime giudizio affermano che non commettono peccato alcuno coloro che

si danno alla danza.... Ma i S. Padri invece proclamano che le danze

nuocono perchè invitano al peccato.»

Cionompertanto i teologi moralisti e i S. Padri con ciò non si

contraddicono, per la ragione che i primi parlano delle danze guardate

solo _in sè medesime_, e gli altri avvertono, principalmente che esse

ponno indurre in pericolo. Così _P. Segneri e S. Liguori, l. 3, n. 429_,

nei loro commenti a _Benedetto XIV_, ecc.

Ecco dunque sul tappeto due opinioni controverse, cioè:

1. I balli non sono, _per sè stessi_, illeciti.

2. I modi consueti di ballare sono pieni di pericoli.

Ciò premesso, è cosa di grave momento lo stabilire in pratica delle

regole di condotta per dirigere le anime.

1. È peccato mortale assistere a danze gravemente disoneste, sia per le

nudità che vi appaiono, sia pel modo di danzare, o per le parole, pei

canti, pei gesti che vi si fanno: per ciò, il ballo tedesco chiamato

_walser_ non può mai essere permesso, né generalmente i balli con

maschere o con abiti che lasciano nude le parti disoneste del corpo.

2. Coloro che, per debolezza personale, soggiaciono a grave pericolo di

lussuria nei balli, devono astenersene sotto pena di peccato mortale, a

meno che--cosa impossibile--non vi sieno costretti da urgente necessitá,

ma anche in questo caso devono non essere nel pericolo di prestarvi il

loro consenso volontario.

A questi peccatori, fino a che non si sieno emendati, o sinceramente

promettano di astenersene in seguito, devesi negare l'assoluzione.

3. Coloro che dànno scandalo, benchè danzino non disonestamente peccano

mortalmente, a meno che non sieno scusati da una necessità, se pure in

questo caso è possibile una necessità. La cosa è evidente. I monaci, i

religiosi, i preti inferiori, che danzano in publici balli, non vanno

immuni da peccato mortale, quantunque danzino castamente. Tale sembra

l'opinione di molti teologi e fra essi _Benedetto XIV_, il quale nelle

_Istit. 76_, già citate, interdice rigorosamente le danze ai sacerdoti e

ai preti, e dimostra la sua interdizione con ragionamenti e con

testimonianze.

Lo stesso Pontefice, secondo _S. Tomaso_, dice: «Se le danze si fanno da

preti e sacerdoti, fra loro, non in presenza di laici, per solo sollazzo

e leggerezza, sono peccati, ma non mortali.»

4. Non è peccato il ballare moderatamente, o l'assistere a danze oneste

per qualche necessità o per convenienze sociali, senza però che vi sia

pericolo alcuno di lussuria.

In questi casi non ci potrebbe esere peccato se non allorquanto si

offrisse occasione di far peccare altri, o di partecipare agli altrui

peccati; ma nella nostra ipotesi vi ha sufficiente ragione per

permettere una cosa che avviene all'infuori della propria volontá.

Una donna avvenente, abbigliata con decenza, non è tenuta ad astenersi

dall'andare in chiesa o ai pubblici passeggi per il pretesto che puó

essere dessa per molti una occasione di peccato. Dicasi egualmente, pei

balli onesti ed in sè stessi non pericolo per lei, se per andarvi essa

ha una ragione sufficente: il che verrà poi determinato secondo i casi

speciali: per esempio, una giovine fidanzata non potrà esimersi

dall'assistere ai balli che nella casa paterna o presso i vicini o

parenti si fanno onestamente, nè potrà ricusare l'offerta fattale di

danzare senza esporsi alla derisione o senza spiacere ai genitori o al

suo fidanzato che la invita alla danza. Essa, ballando decentemente e

con intenzioni pure, non pecca.--_S. Francesco di Sales_ così dice nella

_Introd. alla vita devota, 3 part. ch. 23_:

Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori · 第 6 / 13 段