_deliberatamente_ le parti veneree o le parti ad esse vicine d'una
_persona più grande_, di sesso diverso, anche senza passione libidinosa,
si pecca mortalmente, imperciocchè questi sguardi eccitano moralmente i
movimenti lussuriosi ed anche la polluzione.
Ho detto: 1. _deliberatamente_, perchè il cadere dello sguardo sulle
parti vergognose d'una persona d'altro sesso, leggermente e per caso
senza bravo intendimento, non è peccato mortale.
Ho detto: 2. d'una _persona più grande_ perchè lo sguardo sopra
fanciulli non eccita la libidine, e non è perciò peccato mortale. Donde
le fantesche e le nutrici che così guardano i fanciulli ad esse
affidati, non peccano mortalmente, almeno che non lo facciano con
compiacenza, o con senso di libidine, o con proprio pericolo.
Similmente gli impuberi che scambievolmente guardansi nudi non peccano
mortalmente, perchè non sono essi ancora capaci di libidine;
diversamente però dovrebbe dirsi, se essi si esponessero a grave
pericolo.
IV. Quegli che si compiace rimirando le proprie parti veneree, pecca
mortalmente, perchè è impossibile che non provengano da ciò dei
movimenti di libidine: la cosa sarebbe diversa, se si guardasse per mera
curiosità e leggermente, ed in special modo se ci fosse luogo a
presumere che non si è incorsi in grave pericolo. Se poi ci fosse una
necessità od una utilità a far ciò, purchè sia escluso qualsiasi
pericolo di libidine, non ci sarebbe peccato alcuno.
E' peccato mortale il dilettarsi guardando le mammelle nude d'una donna
avvenente, perchè è insito in questi sguardi un pericolo. Ma non peccano
coloro che, senza incorrere in uno speciale pericolo, vedono le madri e
le nutrici nell'atto di allattare i loro bambini. Ciò non pertanto,
codeste donne devono prudentemente tenersi nascoste per non dare
incautamente uno scandalo ad altri e specialmente a giovani.
V. E' spesso grave peccato il fissare gli occhi sopra una bella persona
d'altro sesso, perchè una tale attenzione è piena di pericoli:
cionondimeno, se, tutto esaminato, il pericolo non sia grave, e manchi
l'intenzione lasciva, il peccato non è che veniale.
Non è necessario perciò di camminare ad occhi bassi e di non guardare
nessuno bisogna saper tenere, naturalmente e senza sforzo alcuno, una
via di mezzo.
VI. Quegli che, senza emozioni lascive e senza attenzione voluttuosa,
guarda d'una donna qualche parte nuda ma onesta, per esempio, i piedi,
le gambe, le braccia, il collo, le spalle, senza che vi sia uno speciale
pericolo, non pecca mortalmente imperocchè tali sguardi, di solito, non
eccitano gravemente la lussuria, in ispecial modo se è usanza comune il
tener nude quelle parti, come avviene fra le persone d'ambo i sessi che
d'estate lavorano assieme nei campi. Così _Sylvios_, _Billuart_, _S.
Liguori_, ecc.
VII. Il gettare gli occhi, per curiosità o per leggerezza, sulle parti
genitali di persona del medesimo sesso, come avviene fra uomini
nuotatori o donne che insieme si lavano, credesi non sia peccato, a meno
che non esista un intendimento libidinoso o uno speciale pericolo,
imperocchè in quel modo di guardare non c'è grave eccitamento di sensi.
E' chiaro che deve dirsi ll contrario se invece si guardasse con un
certo compiacimento voluttuoso del pensiero. _Così_ dicono _i citati
autori_.
I nuotatori e i bagnanti però provvedano di non esporsi nudi agli occhi
altrui e specialmente a persone di sesso diverso, se vogliono conservar
rispetto al pudore cristiano. Si lavino solitari e in luoghi appartati,
od almeno tengano sempre coperte modestamente le loro parti pudiche.
VIII. Non è peccato mortale il guardare per sola curiosità o per
leggerezza le parti genitali dei bruti e il loro accoppiarsi, imperocchè
da ciò non sorge grave pericolo.
IX. Dicasi lo stesso del guardare pitture e scolture poco decenti, che
non turbano gravemente lo spirito, come sono le immagini o le scolture
d'angeli o fanciulli nudi o quasi nudi che stanno esposte nei tempii
cristiani. Ma i Dottori accusano di peccato mortale coloro che
dilettansi guardando quadri o statue che presentano completamente nude
le parti vergognose di persone d'altro sesso e più adulte, a meno che
essi non sieno tutelati contro il pericolo dell'età fanciullesca, dalla
vecchiaia o da un temperamento insensibile. _S. Liguori, l. 3, n. 334_,
ecc.
E' da notarsi che i baci e i toccamenti si specificano dal loro oggetto,
e perciò, quando sono peccati mortali, devonsi confessare le circostanze
di persona. Non così pensano gli Autori se si tratta di sguardi; molti
però intendono di specificarli anch'essi secondo il loro oggetto; per
ciò, la cosa più sicura è quella di rivelar sempre tutte queste
circostanze. Chi oserebbe affermare, per esempio, che non si debba
confessare la circostanza di un figlio che guarda libidinosamente le
parti genitali della madre, ovvero desidera di guardarle?
§ IV.--_Dell'abbigliamento delle donne_.
Dell'abbigliamento della donne trattano _S. Tomaso; in 2, 2, q. 169,
art. 2_, _Sylvius, t. 3, p. 871_, _Pontas_, _Collet_, _Billuart_, ecc.
E' da notarsi che quest'argomento può essere considerato sotto quattro
aspetti, cioè:
1. Proteggere il corpo contro le ingiurie dell'atmosfera;
2. Coprire le parti pudibonde della natura;
3. Conservare, a seconda dei costumi del paese nativo, la decenza del
proprio stato;
4. Accrescere l'avvenenza e piacere ad altri.
Il 1° e il 2° sono necessari; il 3° è conveniente e lecito, imperocchè
la ragione stessa approva che ciascuno conservi sempre, secondo gli usi
della sua patria, la decenza del proprio stato.
Parleremo dunque dell'abbigliamento del senso come al n. 4°, e ci
occuperemo specialmente dell'abbigliamento delle donne, perchè le donne
sono sempre molto più degli uomini proclive verso questo genere di
peccati e perchè attirando colla loro toeletta gli sguardi degli uomini,
offrono ad essi occasione di spirituale rovina. Per conseguenza:
1. Una donna maritata può decentemente adornarsi colla intenzione di
piacere a suo marito; lo dice _S. Paolo, I, ai Corint. 7, 34_, con
queste parole: «La donna maritata pensi alle cose di questo mondo e a
piacere a suo marito» e con queste altre. _I, a Timot. 2, 9_: «Le donne
devono ornare il loro abbigliamento con verecondia e con sobrietà.»
Perciò possono adornarsi decentemente, a seconda del proprio stato, per
piacere ai loro mariti.
2. La ragazza o la vedova che, giusta la sua condizione, si adorna con
decenza per piacere castamente e per provare uno sposo, non pecca,
imperocchè il matrimonio è in sè stesso lecito: essa può quindi far uso
di quanto è necessario per fare un matrimonio conveniente.
3. Le donne che non hanno marito nè vogliono averlo nè sono in
condizione di averlo peccano mortalmente, come dice _S. Tomaso_, se si
adornano colla intenzione di ispirare amore negli uomini, in quanto che,
in codesto caso, sarebbe un amore non tendente al matrimonio, e per ciò
necessariamente impuro.
A più forte ragione peccherebbero mortalmente le donne che hanno marito,
le quali con tali ornamenti volessero ispirare amore in altri uomini.
Se poi così si abbigliano per leggerezza o per vanità o per parata,
generalmente non peccano mortalmente, ma solo venialmente. Così S.
_Tomaso_, _Sylvius_ e molti altri.
4. Lo imbellettarsi per nascondere qualche difetto naturale, per piacere
al marito, al fidanzato o ad un giovane col quale la donna amoreggia,
non è peccato, giusta _San Tomaso_, _S. Francesco di Sales_, _Sylvius_.
_S. Liguori_, ecc.; ma è peccato mortale se lo si fa per piacere agli
uomini senza tendere a leggittimo matrimonio: anche i S. Padri
dichiarano ciò grave peccato. E' peccato veniale IN SÉ, quando non ci
sia che vanità. Così _S: Tomaso 2, 2, q. 169, art. 2_, contrariamente al
suo seguace _Tournely, t. 6. p. 304_, e a molti altri teologi.
Dissi peccato veniale _in sè_, perchè potrebbe darsi diventasse peccato
mortale a cagione del pericolo, dello scandalo o di altre circostanze
annesse.
5. L'adornarsi con capelli altrui, come si usa adornarsi colla lana, col
lino, colle pelli degli animali, non è peccato, dice _Sylvius_, od è
soltanto veniale se questo abbigliamento e, relativamente al proprio
stato, superfluo o vanitoso. Per lo stesso motivo non è peccato o è
peccato soltanto veniale l'andare a faccia scoperta e l'arricciarsi i
capelli. Egualmente, se cotesta foggia d'abbigliarsi, quantunque fosse
nella comune usanza, pure la si adottasse con cattive intenzioni ed è in
questo senso che devono essere interpetrate le parole di _S. Paolo, I a
Timot, 2, 9_: «Non capelli arricciati, od ornati d'oro o di margherite,
non vesti preziose» e le altre di _S. Pietro, I Epist. 3, 3_.
6. E' evidente peccato mortale l'indossare le vesti di un altro sesso
con intenzioni lascive, o con grave pericolo di lussuria, o con notevole
scandalo: ma non è peccato se, escluso ogni scandalo e pericolo, si
indossano per necessità, verbigrazia, per occultarsi, o perchè non si
hanno altri vestimenti. Se invece s'indossano per gioco o per sola
leggerezza, escluso scandalo e pericolo, è soltanto un peccato veniale.
Così _Sylvius_, interpretando _S. Tomaso_, dice che il precetto del
_Deut. 22, 5_: «non indossi la donna abiti mascolini nè l'uomo vesti
femminee, imperocchè tal cosa è abbominevole in faccia a Dio» è in parte
_positivo_, e per questa ragione obbligava sotto pena di peccato mortale
gli israeliti; ma la nuova legge lo abrogò: ed è in parte _naturale_ e
sotto questo rispetto obbliga ancora, secondo le circostanze, sotto
pena di peccato mortale o veniale.
7. Per la stessa ragione devesi dire che coloro i quali fanno uso di
maschere non peccano sempre mortalmente, p. e. se ciò fanno per spasso o
per leggerezza, escluso ogni pericolo ed ogni scandalo, specialmente poi
quando non indossano vesti dell'altro sesso, ma soltanto quelle d'una
altra condizione sociale, come se un servo vestisse gli abiti da
padrone, o una domestica figurasse collo abbigliamento di signora.
Questa opinione è però contradetta da _Pontas_ e da _Collet_.
Raramente vanno immuni da peccato mortale quelli che usano strane e
singolari vesti o maschere in publici ritrovi, e ciò in causa della
indecenza, del pericolo e dello scandalo che provocano. Egualmente
dicasi di coloro che fanno professione di comporre e vendere tali vesti
e maschere destinate ai soli travestimenti. Ma non è così di coloro che
divertonsi guardando i mascherati, a meno che essi stessi non diano,
sotto qualche aspetto, uno scandalo come se fossero, per esempio, preti.
8. Mettere a nudo le poppe e coprirle con una veste così fina che esse
traspaiano, è peccato mortale, imperocchè è questo un grave incentivo
alla libidine; così _Sylvius, t. 3. p. 872_. Il denudare però
moderatamente il seno, conforme a consuetudini ammesse, e senza che ci
sia mala intenzione e pericolo, non è peccato mortale. Così _S.
Antonio_, _Sylvius_, _S. Liguori, l. 2, n. 55_, ecc.
A più forte ragione, non è di sua natura grave peccato snudare le
braccia, il collo e le spalle secondo le usanze del proprio paese,
ovvero leggermente coprirli. Ma però, a detta dei citati Autori,
ritiensi che pecchino mortalmente coloro che introducono quelle usanze.
ARTICOLO III.--_Dei Turpiloqui, dei Libri osceni, delle
Danze o dei Balli e degli Spettacoli_.
§ I.--_Dei Turpiloquii_.
1. Il discorrere intorno a cose oscene non è IN SÈ assolutamente un
male, e lo prova l'esempio dei medici, dei teologi, dei confessori,
ecc. che possono parlare di queste cose senza peccare.
2. Sono peccati mortali, al contrario, tutte le parole oscene ed anche
le semplici frase ambigue dette con intenzioni lascive o con volontario
diletto carnale, o con grave pericolo di trascinare sè od altri ad
acconsentire alla lussuria. Questo peccato s'aggrava in ragione del
numero delle persone che ascoltano e alle quali nuoce. La cosa è
evidente.
Così, il parlare gravemente osceno, come il nominare le parti vergognose
dell'altro sesso, il parlare dell'accoppiamento carnale e dei modi di
questo accoppiamento, ancorchè si parli senza piacere voluttuoso, ma per
leggerezza affine di eccitare il riso, è reputato peccato mortale,
perchè tale linguaggio eccita, di sua natura, movimenti libidinosi,
_specialmente_ nelle persone (sia che parlino o che ascoltino) le quali
_non sono conjugate_ e sono ancor giovani: e ciò dice pure _S. Paolo, I
ai Corint., 15, 33_: «I cattivi discorsi corrompono i buoni costumi.» Io
dissi, _persone specialmente non conjugate_, per la ragione che
certamente i conjugi non si commoverebbero tanto facilmente essendo essi
già assuefatti agli atti venerei.
Coloro però che dicono parole oscene in presenza di persone conjugate ma
che non sono però coniugati fra loro, è ben difficile che non pecchino
mortalmente.
3. Le parole leggermente oscene e le frasi equivoche proferite per vano
sollazzo o per ischerzo non sono peccato mortale, a meno che gli astanti
non sieno tanto deboli da sentirne il pericolo. Per lo che quegli
intercalari meno onesti ehe i mietitori, i vendemmiatori, i mugnaj ed
altri operai sogliono proferire, non sono generalmente peccati mortali,
imperocchè ordinariemente commovono ben poco e chi li dice e chi li
ascolta. Così _S. Antonio_, _Sanchez_, _Lessius_, _Bonacina_, _Sylvius_,
_Billuart_, _S. Liguori_, _ecc._ Sarebbe a dirsi diversamente, se ci
fosse grave pericolo, o si desse scandalo.
4. Quegli che ascoltano cose oscene, o hanno autorità su coloro che le
proferiscono, o non l'hanno: se lo hanno, si debbono ad essi opporre per
quanto moralmente lo possono; se non l'hanno, sono obbligati ad
ammonirli, o almeno a risponder loro col silenzio; specialmente le
donne devono procurare di non sembrare che acconsentano a quelle
lubricità, imperocchè se vi acconsentissero rinfocolerebbero negli
uomini l'ardore libidinoso.
Non si deve però con facilità osseverare che peccano mortalmente coloro
che, per ridere, ascoltano turpiloquii che sono peccati mortali in chi
li proferisce, imperocchè può essere che il riso sia piuttosto provocato
dal modo con cui si dicono quelle cose, che dalle cose in sè stesse: in
questo caso, non si pecca mortalmente, a meno che non ne risulti uno
scandalo. Ma lo scandalo è facilmente provocato se coloro che, ridendo,
ascoltano questi discorsi osceni, sono religiosi, preti, o persone che
godono riputazione di virtù cristiana.
6. Quelli che esercitano autorità su altri, e soprattutto i pastori e i
confessori, devono diligentemente procurare che gl'inferiori ad essi
affidati non contraggano l'abitudine di parlare o di cantare, poco
castamente, memori delle seguenti parole di S. Paolo: «Non si parli tra
voi di fornicazione.... e d'altre impurità;... siate come santi, e
ritenete sconveniente a voi ogni turpitudine, ogni stolta parola, ogni
scurilità.» (_Ef. 5, 3 e 4_).
7. I colliqui affettuosi tra persone di sesso diverso, specialmente se
sono lunghi, sovente ripetuti, e tenuti in luoghi appartati, sono
occasioni molto pericolose e sintomi che la castità è vicina a far
naufragio: devonsi quindi cautamente evitare, benchè sia permesso il non
considerarli sempre come peccati mortali.
8. I confessori più giovani devono soprattutto procurare di non mettersi
in rapporti troppo sensibili colle fanciulle e colle spose, perchè ciò
produce frequentemente perdizione di anime e discredito alla religione:
e quando si avvedessero di qualche primo sintomo di disordinata
affezione, non temano di rintuzzarla con violenti propositi, e se ciò
non basta, confidino le loro penitenti ad altri confessori: altrimenti,
esse saranno incautamente perdute, ed assieme ad esse si perderanno pure
essi medesimi.
In nome della gloria di Dio e della loro salute eterna noi scongiuriamo
tutti i sacerdoti affinchè, ottemperando fedelmente agli statuti dei
Concilii, non tengano mai con sè giovani donne, nè vadano a visitarle,
nè parlino troppo famigliarmente con esse, e molto meno le abbraccino o
le conducano nella loro camera da letto. Oh! quanti mali provennero da
ciò, e quanto obbrobrio alla religione!!!
§ II.--_Dei libri osceni_.
Qui non si parla de' libri eretici ed empii, ma soltanto dei libri
opposti ai buoni costumi, specialmente di quelli che volgarmente si
chiamano _Romanzi_, i quali solitamente contengono amori illeciti e
narrazioni così congegnate e disposte da poter eccitare disordinate
libidini.
1. Quelli che scrivono libri gravemente osceni peccano mortalmente,
imperocchè dànno a molti occassione di rovina spirituale, e non possono
quegli scrittori invocare ragione alcuna che li scusi.
2. Similmente è impossibile trovare una giustificazione sufficente per
coloro che fanno professione di vendere cotesti libri: peccano
mortalmente dunque quei librai che li tengono nel loro negozio, che li
espongono e li vendono al pubblico.
3. E', DI REGOLA, peccato mortale leggere libri di questa fatta, sia che
si leggono per libidine, sia per leggerezza, per curiosità, o per
ricreazione, perchè, di loro natura, commovono i sensi e conturbano la
immaginazione, ed accendono in cuore fiamme impure. Dico _di regola_,
perchè non voglio assoverare che pecchino mortalmente coloro che, per
sola curiosità, leggono tali libri, se la loro provetta età, per il loro
temperamento freddo, o per la abitudine di trattare questioni veneree,
non incorrono in grave pericolo.
4. V'hanno libri che raccontano amori leciti o illeciti, i quali non
suscitano gravemente la libidine, non commovono i sensi, non espongono a
notevole pericolo, come sono molte tragedie, commedie o altri poemi:
quelli che, senza grave pericolo per sè e senza scandalo per altri,
leggono tali libri per mera curiosità, non peccano mortalmente; se poi
ciò facciano per causa legittima, per esempio, per istruire, per
acquistare o perfezionare l'eloquenza non peccano, supposto sempre, che
non ammettano né trascurino i doveri ad essi imposti dal loro stato.
Raramente possono i preti darsi a queste letture senza peccare, perchè
facilmente negligerebbero i loro doveri, o darebbero scandalo ad altri.
La esperienza prova, non fosse altro, che, cosí facendo, essi prendono a
noia la pietá, si sentono incapaci di proseguire nelle loro opere, si
estingue in essi lo spirito della devozione e del fervore, ecc.[10].
[10] E sono questi precisamente gli effetti che produce sui
preti--specialmente se sono giovani--Lo studio ch'essi fanno sul
_Manuale dei confessori_. (_Nota del traduttore_)
Questa specie di libri, di cui a questo n. 4° si parla, sono spesso
assai più nocivi, ai fedeli di quello che se fossero interamente osceni,
imperocchè in quest'ultimo caso susciterebbero nausea. Bisogna quindi
allontanare i penitenti da coteste letture.
Coloro che scrivono questa specie di libri, benchè non sieno libri
gravemente osceni, pure peccano non di rado mortalmente perchè senza una
sufficiente ragione trascinano molti a rovina; ma credesi che così
gravemente non pecchino coloro che li vendono, imperocchè, da quanto
dicemmo, molti li possono leggere senza peccare o almeno senza peccare
mortalmente, e perciò, comperandoli, peccherebbero, tutt'al più,
venialmente. I librai poi che li tengono nei loro negozi e li vendono ai
richiedenti, possono star tranquilli; essi non peccano.
5. I padri di famiglia, i maestri di scuola, i direttori e tutti coloro
a cui sono affidate altre persone devono stornare quanto possono i loro
inferiori dalla lettura di questi Romanzi ed assuefarli invece a studii
pii, santi e gravi: questo è il solo mezzo per formare uomini eruditi,
sensati, amanti della virtù, difensori della religione e della società
idonei a dirigere la propria famiglia, e adatti, a qualunque affare.
§ III.--_Delle danze o dei balli_.
Danze e balli sono vocaboli sinonimi, che esprimono certi modi di
divertimento o di ricreazione, noti a tutti. Ci sono tre generi di
danze: 1° fra persone dello stesso sesso, fra maschi, o fra femmine,
senza atti, gesti o parole impudiche; questo genere di danze è, non v'ha
dubbio alcuno, lecito; 2° fra persone dello stesso sesso o di sesso
diverso, con modi non onesti o con pravi intendimenti; e ciò è, senza
dubbio, da doversi biasimare da tutti; 3° fra maschi e femmine, con modi
onesti e senza pravi intendimenti; ed è su quest'ultimo genere di danze
che gli Autori non s'accordano punto.
«Gli scrittori di teologia morale--Dice _Benedetto XIV, Ist. 75_--con
unanime giudizio affermano che non commettono peccato alcuno coloro che
si danno alla danza.... Ma i S. Padri invece proclamano che le danze
nuocono perchè invitano al peccato.»
Cionompertanto i teologi moralisti e i S. Padri con ciò non si
contraddicono, per la ragione che i primi parlano delle danze guardate
solo _in sè medesime_, e gli altri avvertono, principalmente che esse
ponno indurre in pericolo. Così _P. Segneri e S. Liguori, l. 3, n. 429_,
nei loro commenti a _Benedetto XIV_, ecc.
Ecco dunque sul tappeto due opinioni controverse, cioè:
1. I balli non sono, _per sè stessi_, illeciti.
2. I modi consueti di ballare sono pieni di pericoli.
Ciò premesso, è cosa di grave momento lo stabilire in pratica delle
regole di condotta per dirigere le anime.
1. È peccato mortale assistere a danze gravemente disoneste, sia per le
nudità che vi appaiono, sia pel modo di danzare, o per le parole, pei
canti, pei gesti che vi si fanno: per ciò, il ballo tedesco chiamato
_walser_ non può mai essere permesso, né generalmente i balli con
maschere o con abiti che lasciano nude le parti disoneste del corpo.
2. Coloro che, per debolezza personale, soggiaciono a grave pericolo di
lussuria nei balli, devono astenersene sotto pena di peccato mortale, a
meno che--cosa impossibile--non vi sieno costretti da urgente necessitá,
ma anche in questo caso devono non essere nel pericolo di prestarvi il
loro consenso volontario.
A questi peccatori, fino a che non si sieno emendati, o sinceramente
promettano di astenersene in seguito, devesi negare l'assoluzione.
3. Coloro che dànno scandalo, benchè danzino non disonestamente peccano
mortalmente, a meno che non sieno scusati da una necessità, se pure in
questo caso è possibile una necessità. La cosa è evidente. I monaci, i
religiosi, i preti inferiori, che danzano in publici balli, non vanno
immuni da peccato mortale, quantunque danzino castamente. Tale sembra
l'opinione di molti teologi e fra essi _Benedetto XIV_, il quale nelle
_Istit. 76_, già citate, interdice rigorosamente le danze ai sacerdoti e
ai preti, e dimostra la sua interdizione con ragionamenti e con
testimonianze.
Lo stesso Pontefice, secondo _S. Tomaso_, dice: «Se le danze si fanno da
preti e sacerdoti, fra loro, non in presenza di laici, per solo sollazzo
e leggerezza, sono peccati, ma non mortali.»
4. Non è peccato il ballare moderatamente, o l'assistere a danze oneste
per qualche necessità o per convenienze sociali, senza però che vi sia
pericolo alcuno di lussuria.
In questi casi non ci potrebbe esere peccato se non allorquanto si
offrisse occasione di far peccare altri, o di partecipare agli altrui
peccati; ma nella nostra ipotesi vi ha sufficiente ragione per
permettere una cosa che avviene all'infuori della propria volontá.
Una donna avvenente, abbigliata con decenza, non è tenuta ad astenersi
dall'andare in chiesa o ai pubblici passeggi per il pretesto che puó
essere dessa per molti una occasione di peccato. Dicasi egualmente, pei
balli onesti ed in sè stessi non pericolo per lei, se per andarvi essa
ha una ragione sufficente: il che verrà poi determinato secondo i casi
speciali: per esempio, una giovine fidanzata non potrà esimersi
dall'assistere ai balli che nella casa paterna o presso i vicini o
parenti si fanno onestamente, nè potrà ricusare l'offerta fattale di
danzare senza esporsi alla derisione o senza spiacere ai genitori o al
suo fidanzato che la invita alla danza. Essa, ballando decentemente e
con intenzioni pure, non pecca.--_S. Francesco di Sales_ così dice nella
_Introd. alla vita devota, 3 part. ch. 23_: