più esiziale di quanti altri sono peccati contro la castità, è reputato
gravissimo ed è da tutti abborrito. Un tempo le leggi civili
condannavano alle fiamme assieme alla bestia colui che non si vergognava
di perpetrare tanta nequizia. Oggi, il colpevole di questo o di
consimile delitto, perpetrato in pubblico, verrebbe condannato alla pena
del carcere e ad una multa pecuniaria.
La diversa specie e il diverso sesso degli animali non mutano la natura
del peccato, imperocchè la malvagità di esso risiede nel disordine
contro natura. Non è quindi necessario enunciare in confessione la
specie, il sesso o altre qualità della bestia, ma soltanto se il delitto
fu consumato colla effusione del seme, ovvero se fu solo tentato. In
qualunque modo, è questo, nella nostra diocesi, un caso riservato.
Tutti i teologi parlano dell'unione con il Demonio in forma d'uomo, di
donna o di animale, ovvero raffigurato semplicemente nella
immaginazione, e dicono essere consimile tale peccato al peccato della
bestialità, e siccome esso implica una malizia particolare, deve questa
essere confessata; la malizia è qui _una superstizione consistente in un
patto con il Demonio_. In questa nefandezza rinvengonsi necessariamente
due specie di malizia, una contro la castità, l'altra contro la
religione. E' chiaro poi, che se un atto sodomitico si compie col
Demonio sotto la forma apparente d'uomo, è questa una terza specie dello
stesso peccato. Se il Demonio si presenta sotto l'aspetto d'una
consanguinea o di una donna maritata, vi ha incesto o adulterio; se
invece sotto l'aspetto di un animale, vi ha bestialità.
L'orrore che ispira un fatto incredibile, quale è quello del
congiungimento carnale col cadavere di una donna, ci costringe a
chiedere in quale categoria di peccati si deve porre tale
congiungimento.
Alcuni vogliono riporlo fra i peccati di bestialità, altri fra quelli di
fornicazione, ed altri finalmente fra i peccati di polluzione. E' tanto
orribile questo delitto che, messa in disparte la questione speculativa,
a noi sembra chiaro che la circostanza della donna morta devesi
necessariamente dichiarare in confessione, come devesi dichiarare se
questa donna, in vita, era una consanguinea, un'affine, una donna
maritata, o una professante voto religioso.
CAPO IV.
_Dei peccatori di lussuria non consumata._
E' lussuria non consumata quella che non va fino alla emissione
dell'umore seminale. E' lussuria non consumata: i pensieri voluttuosi; i
baci, i contatti e gli sguardi impudichi; gli abbigliamenti femminili,
le pitture e le sculture che sono indecenti; i discorsi e i libri
osceni; le danze, i balli e gli spettacoli.
Di queste cose tratteremo brevemente dal punto di vista pratico.
ARTICOLO I.--_Diletti voluttuosi del pensiero_.--Sotto questo titolo
comprendonsi tutti i pensieri cattivi in fatto di lussuria, cioè,
desiderî, compiacenze e voluttà della immaginazione.
Il desiderio lussurioso è un atto della volontà che accenna ad un'azione
cattiva, per esempio, alla fornicazione, o che cerca veramente di
compierla, e allora il desiderio si chiama _efficace_. Il desiderio è
invece _inefficace_ quando, pensando al conseguimento di una data cosa,
si dice fra sè, per esempio: «Io vorrei fornicare con quella tal
persona», sapendo che ciò è impossibile. Il desiderio dunque riguarda
sempre il futuro.
La compiacenza lussuriosa al contrario riguarda sempre il passato, ed è
la soddisfazione nel ricordare una cattiva azione, come, per esempio, il
compiacersi ricordando cattivi discorsi o un congiungimento carnale.
Della stessa specie è il rincrescimento di non aver fatto, in una data
occasione, una cosa cattiva, per esempio, sedotta una ragazza, allorchè
si viene a sapere che sarebbe stato facile il sedurla.
La voluttà immaginativa[8] (pensieri voluttuosi è il libero
compiacimento in una cosa cattiva che il pensiero s'immagina reale,
senza però che vi sia il desiderio di effettuarla; per esempio, allorchè
colla immaginazione si finge di fornicare; e senza aver l'intenzione di
compiere realmente l'atto, ci compiaciamo, con libero assenso, nella sua
apparente illusione.
[8] Il testo latino ha _delectatio morosa_, che, essendo un termine
tecnico della Teologia morale, si suole anche tradurre in italiano
letteralmente colle parole _dilettazione morosa_. Noi in testa al
presente articolo, lo traducemmo colle parole: _Diletti voluttuosi del
pensiero_.
Questa _dilettazione_ dicesi _morosa_[9], non per la durata reale del
compiacimento, poichè basta un unico istante per consumare internamente
ll peccato, ma perchè il pensiero si sofferma e riposa su qualla idea,
che si sa essere peccato.
[9] Da _mora_ che vuoi dire _indugio_: da ciò, il termine legale,
_essere in mora_. (_Nota del traduttore_).
Ciò detto:
1. E' certo che il desiderio d'una cosa cattiva é peccato della stessa
indole e della stessa specie della cosa che si desidera, perchè la
volontà è la sede del peccato; e dove esiste desiderio di conseguire una
cosa cattiva, la volontà è piena.
Da ció consegue che questo peccato si specifica considerandone
l'oggetto. Le qualità dell'oggetto dasiderato e le sue circostanze che
mutano la specie del peccato, o lo aggravano senza mutarnè la specie,
devonsi dichiarare in confessione; per esempio, l'aver desiderato una
consanguinea o una affine è una circostanza da dichiararsi unitamente al
grado della consanguineità o della affinità, ancorchè, per un'astrazìone
dèlla mente, si sia desiderato l'abbracciamento carnale senza badare al
vincolo dl consanguineità o di affinità, imperocchè la malizia
dell'incesto non può essere, per astrazione, separata dall'oggetto ma la
cosa sarebbe altrimenti, se il penitente ignorasse la circostanza della
consanguineità o dell'affinità.
Non basta dunque che il penitente dica in generale d'aver avuto cattivi
desideri, d'aver desiderato cose impure: egli deve specificare ciò che
ha desiderato, cioè se desiderò l'accoppiamento carnale, o dei semplici
contatti o il solo atto di guardare, con una persona in genere, e di
qual sesso, ovvero, se con una determinata persona, libera, o in qualche
modo vincolata, ecc.
2. Non è meno certo che il libero compiacimento della volontà sopra un
atto di lussuria di già avvenuto, implica la malizia contenuta nell'atto
stesso, imperocchè la volontà abbraccia l'intero oggetto rivestito di
tutte le sue circoetanze, e perciò si presenta rivestita di tutta la
malizia. Dicasi lo stesso,--ed è evidente,--se alcuno si duole di non
aver fatto cosa cattiva in un'occasione passata.
3. È egualmente certo essere peccato mortale il libero compiacersi della
mente in una cosa venerea che la immaginazione si figura come reale. In
questo caso, la cosa è mortalmente cattiva. e quegli che con libero
consenso aderisce ad essa, per esempio, figurandosi di fornicare
realmente contraviene per ciò stesso alla legge di Dio.
Nel libro _Della Sap., l. 3._ leggesi: «I pensieri cattivi separavo da
Dio;» e nei _Proverbii, 4, 23_: «Poni ogni cura a conservare intatto il
tuo cuore.»
Molti autori dicono che la _dilettazione morosa_ non si qualifica per
l'oggstto esteriore, ma per l'oggetto raffigurato nella mente; ed in ciò
differisce dal _desiderio_. La ragione di questa differenza è, che il
_desiderio_ mira l'oggetto reale e trae con sè necessariamente tutte le
note malizie ad esso inerenti, indipendentemente da qualsiasi
particolare astrazione, mentre la semplice _dilettazione_ risiede nel
semplice oggetto immaginato. Perciò, quegli che volontariamente si
diletta nel pensiero dell'abbracciamento carnale con una donna maritata,
consanguinea, affine, o monaca considerandola però semplicemente come
femmina, e non altro, probabilmente non cade nella peccaminosità
dell'adulterio, dell'incesto o del sacrilegio. Così _C. De Luogo_,
_Bonacina_, _Layman_ ed altri non pochi citati da _S. Liquori, l, 5 n.
15_, il quale dice essere questa opinione assai probabile.
Ciononpertanto, molti altri asseriscono essere più probabile l'opinione
opposta, imperocchè ad essi non sembra fondata l'esposta differenza fra
il _desiderio_ e la _semplice dilettazione_, e dicono che questa, come
quello, abbraccia tutto l'oggetto non ostante le astrazioni che può aver
fatto la mente. Così _S. Antonino_, _Cajetanos_, _Lessius_, _Sanchez_
_Suarez_, _Sylvius_, _P. Antoine_, _Collet_, _Dens_, ecc.
Entrambe le opinioni sona probabili, la seconda o è più sicura, ma è
spesso difficile ottenere dai penitentl la confessione delle circostanze
annesse all'oggetto pensato; allora i confessori prudenti, appoggiati
alla prima opinione, devono astenersi da importune domande.
4. Quegli che s'avvede di dilettarsi in una cosa venerea, presente alla
sua immaginaz.one, e la tollera con indifferenza, probabilmente pecca
mortalmente, abbenchè non provi movimenti disordinati, imperocchè
aderisce in un certo modo alla cosa cattiva, o almeno si espone al grave
pericolo di aderirvi. Tale è, pratica, l'opinione di tutti i teologi.
5. Giova notare la rilevante differenza che corre fra _il pensiero di
una cosa cattiva_ e _la dilettazione in una cosa cattiva_. Ci
spiegheremo con un paragone: quegli che volontariamente _si diletta_, si
compiace d'un omicidio che a sua immaginazione gli presenta come
affettivo, certo pecca mortalmente. Ma quegli che _semplicemente pensa_
o parla d'un omicidio perpetrato o da perpetrarsi da altri non pecca
perciò. Dicasi lo stesso circa le cose impudiche: la _semplice idea_ di
questo o quel piacere impudico, non è peccato in sè, come non è peccato
il riflettere ad esso; il ricordarlo, prevederlo. Se fosse altrimenti, i
medici, i teologi, i eonfessori, i predicatori, che su questa materia
studiano o scrivono, parlano o discutono, necessarimente peccherebbero:
il che nessuno ammette.
Vi ha però questa differenza fra il pensiero d'un omicidio o d'altra
consimile cosa cattiva e il pensiero d'una cosa impudica, che, cioè,
quest'ultimo è sempre pericoloso in causa della nostra naturale
concupiscenza; non è così dell'altro, perchè in noi non esiste una
naturale propensione verso di esso. Per ciò, è peccato veniale, o
mortale secondo il pericolo, l'immaginare cose oscene, a meno che ciò
non sia scusato da qualche fine onesto.
È ancora da notarsi la differenza che corre tra il _sentire_ la
dilettazione, e lo _acconsentire_ ad essa. Il _sentire_ è spesso una
necessità, e può essere quindi non peccaminoso, ma l'_acconsentire_
dipende sempre dalla volontà. Una cosa è ben diversa dall'altra.
Molti, confondendo assieme _senso_ o _consenso_, _pensiero_ d'una cosa
cattiva e _dilettazione_ in una cosa cattiva, disordinano le loro idee e
tormentansi cogli scrupoli. Essi devono su ciò istruirsi ben bene,
affine di togliersi dalle tenebre della confusione e dalle ambascie.
Quegli che prediligono sinceramente la castità posson star certi ch'essi
non hanno acconsentito a moto alcuno di concupiscenza ogniqualvolta la
loro mente vi si arrestò soltanto nella confusione delle idee o nella
incertezza, imperocchè se vi avessero veramente acconsentito, avrebbero
avvertito in se stessi un cambiamento di proposito e l'avrebbero
ritenuto nella memoria.
Quegli invece che hanno la perniciosa consuetudine di abbandonarsi alla
libidine, ove dubitino di avere o no acconsentito ad essa, devono
persuadersi di avervi acconsentito perchè se si fossero opposti alla
loro inclinazione naturale, avrebbero presenti alla memoria gli sforzi
fatti; e siccome i peccati di lussuria moltiplicansi straordinariamente
in breve tempo, possono ragionevolmente dire col profeta penitente: «Le
mie iniquità sono diventate padrone di me.... esse sono più numerose dei
capegli della mia testa». _Solm. 39, 13_.
_Si domanda_ se sia permessa ai fidanzati e ai vedovi di dilettarsi nel
pensiero degli abbracciamenti carnali futuri, o passati.
R. 1. I fidanzati e i vedovi non peccano pensando al diletto annesso
agli abbracciamenti, nè prevedendolo nel futuro, nè rammemorandolo come
cosa passata, imperocchè è evidente che questo pensiero non è la vera
_dilettatazione_ in una cosa venerea. Se c'è peccato, esso sta nel
pericolo di commetterlo, andando più oltre: e il pericolo c'è sempre.
R. 2. Se i fidanzati o i vedovi acconsentano alla _dilettazione_
carnale, che sorge prevedendo il futuro accoppiamento, o rammentando gli
accoppiamenti passati, peccano mortalmente, imperocchè si figurino il
congiungimento venereo come effettivo e vi si dilettano
volontariamente. Ora, l'atto carnale raffigurato come reale è, per essi
che non sono coniugi, una fornicazione.
R. 3. Il conjuge che si diletta, in assensa dell'altro coniuge,
figurandosi l'atto matrimoniale come effettivo, probabilmente pecca
mortalmente, in ispecial modo se i suoi spiriti genitali si commovono
grandemente, non già perchè acconsenta ad una cosa in sè stessa
proibita, ma perchè si espone per solito al grave pericolo della
polluzione. Se poi egli si compiace liberamente nel pensiero
dell'accoppiamento futuro o passato, senza incorrere nel pericolo della
polluzione, molti teologi dicono ch'esso pecca soltanto venialmente.
Così _Sanchez_, _Bonacina_, _Lessïus_, _Cajetano_, _La Croix_, _Suarez_,
_S. Liquori_.
Molti altri sostengono, moralmente parlando, che vi ha sempre peccato
mortale, tanto pel pericolo, quanto per la disordinata commozione degli
spiriti genitali, che non può essere qui connestata da fine legittima.
Così _Navarrus_, _Azor_, _Vasquez_, _Layman_, _Nenno_, _P. Antoine_,
_Collet_, _ecc._
Devonsi redarguire quindi i conjugi che così _si dilettano_, ed
esortarli ad abbracciare il partito più sicuro. Non si devono però
trattare con troppa severità, nè importunarli con domande odiose.
ARTICOLO II.--_Dei baci, dei toccameti, degli sguardi impudichi e
dell'abbigliamento delle donne_.--E' da notarsi innanzi tutto che qui
non si tratta dei baci, dei toccamenti, ecc., ecc., fra conjugi, ma
soltanto fra persone libere: dei conjugi parleremo altrove.
§ I.--_Dei baci_.
I. I baci in parti oneste, come sulla mano o sulla guancia non sono, per
indole loro, cose cattive, ancorchè fra persone di diverso sesso. Questa
è la costante opinione degli uomini, comprovata dalla pratica
universale.
Da ciò: 1° I baci che solitamente si danno tra fanciulli, incapaci di
libidini, non implicano male alcuno; 2° I baci delle madri, delle
nutrici, ecc., ch'esse danno ai loro fanciulli o ai fanciulli a loro
affidati non si imputano a peccato; 3° Egualmente dei baci che, almeno
ordinariamente, altre persone danno a fanciulli di tenera età, sieno
maschi o femmine.
II. I baci, ancorchè onesti, dati o ricevuti per motivo di libidine, fra
persone dello stesso sesso o di sesso diverso, sono peccati mortali.
I baci in parti inusitate del corpo, per esempio, sul petto, sulle
mammelle; o, come usano i colombi, introducendo la lingua nella altrui
bocca, stimansi fatti con intendimenti libidinosi, o almeno inducono nel
grave pericolo della libidine, e perciò non vanno esenti da peccato
mortale.
III. E' certo che i baci, anche se onesti, che inducono nel prossimo
pericolo di polluzione o di veementi commozioni di libidine, sono da
reputarsi peccati mortali, a meno che non esista una grave ragione per
darli ad altri o per permetterli sopra sè stesso, imperocchè l'esporsi a
quel pericolo, senza necessità, è peccato mortale.
IV. Al contrario, è certo che gli onesti baci, soliti a darsi, senza
morale pericolo di libidine, in segno di urbanità, di benevolenza,
d'amicizia, per esempio, partendo o ritornando, non sono in modo alcuno
peccati: così si pensa dovunque.
Egualmente non si può dire pei religiosi o pei monaci, nè pei preti
secolari, i quali non possono ordinariamente scambiar baci con persone
di sesso diverso senza una certa tal quale indecenza e senza generare
scandalo ed offendere la religione.
V. I baci in sè stessi onesti, fatti come comporta l'uso comune, ma per
leggerezza o per giuoco, senza grave pericolo di libidine, non sono più
di un peccato veniale: essendo supposti onesti, non possono essere cosa
cattiva: la loro peccaminosità sta in ragione del pericolo di libidine,
ma nel caso nostro si suppone che questo pericolo sia pressochè nullo.
Da ciò consegue:
1. Quegli che chiede in matrimonio una giovane e che, per esempio, alla
partenza e all'arrivo, l'abbraccia onestamente, senza pericolo di
emozioni libidinose, o almeno senza pericolo di acconsentirvi, non si
può accusare di peccato mortale. E molto meno pecca quegli che ha una
ragione per coonestare questo atto, per esempio, il timore fondato di
apparire troppo scrupoloso o strano, o di essere deriso o di diventare
il ludibrio d'altri.
2. Per questa ragione è scusata quella ragazza che non può esimersi da
onesti amplessi senza esporsi alla derisione o senza spiacere al giovane
che la chiede in isposa.
3. Non devono essere troppo facilmente accusati di grave peccato i
giovani d'ambo i sessi, che in certi giuochi si abbracciano
vicendevolmente con decenza e senza pravo intendimento: si devono però
prudentemente stornare da questo genere di giuochi, per il pericolo che
sovente vi è annesso: ma importa alla loro salvezza di non incolparli,
così alla leggera, di peccato mortale.
§ II.--_Dei toccamenti impudichi_.
1. Io qui alludo al toccare sè stessi o altri con intendimenti
libidinosi: in questo caso c'è peccato mortale.
2. Se questi contatti avvengono per pura necessità, per esempio, per
curare delle infermità non sono in modo alcuno peccati, benchè commovano
gli spiriti genitali, o eccitino polluzione, semprechè non vi sia il
consenso della volontà; ciò è chiarito da quanto si è detto circa la
polluzione.
3. Se, all'infuori d'una legittima causa, toccansi in modo veramente
lascivo altre persone dell'uno o dell'altro sesso, non si va esenti da
peccato mortale, in forza dell'evidente pericolo di emozioni veneree e
di polluzione, in cui s'incorre.
Così devonsi giudicare i toccamenti sulle parti genitali o intorno ad
esse; egualmente, se si pone la mano, voluttuosamente, sulle mammelle
d'una donna, ancorchè siano coperte dalla veste, perchè, per simpatia,
esiste grave pericolo di emozione venerea e di polluzione. Se poi
toccansi soltanto leggermente le vesti d'una donna, credesi non vi sia
peccato mortale, imperochè cotesto atto non è tale da svegliare
direttamente la lussuria.
_La Croix, l. 3, n. 902_, crede probabile che non commettano peccato
mortale le fantesche che toccano le parti genitali dei fanciulli
vestendoli, a meno che esse non facciano ciò con deliberato diletto.
Non penso però che si possano scusare se fanno ciò senza necessità,
perchè qui vi ha pericolo per se stesse e pericolo pei fanciuli, che
cominciano a diventar grandicelli, e specialmente se sono maschi.
Sorveglino i genitori con somma cura le fantesche di perduti costumi, le
quali spesso insegnano malizie ai teneri fanciulli.
4. Non v'ha dubbio che mortalmente peccherebbe quella donna che anche
senza passione di libidine, permettesse che la si toccasse nelle parti
genitali, o vicino ad esse, o nelle mammelle, imperocchè evidentemente
si esporrebbe a pericolo venereo e certo prenderebbe parte alla libidine
altrui è perciò tenuta a respingere subito chi la tocca, rimproverarlo,
percuoterlo, allontanare con forza le di lui mani, fuggire, o gridare se
potesse mai aver speranza di soccorso.--_Billuart, t. 31, p. 478_.
5. Il dilettarsi toccando SENZA RAGIONE, le parti veneree è peccato
veniale o mortale a seconda del pericolo che si corre soffermandosi in
questo atto: il pericolo non è euguale per tutti: molti si commovono
anche per un leggerissimo fatto sensuale e corrono il pericolo prossimo
d'una polluzione; altri invece sembrano di legno e sasso, e non sono
perciò obbligati ad avere tante precauzioni come coloro che sono
sensibilissimi ai piaceri venerei.
Dissi _senza ragione_, imperocchè non sono peccaminosi questi toccamenti
se si compiono per un motivo ragionevole e senza prava intenzione, per
esempio, per pulirsi o per calmare un pizzicore.
Ben più, purchè non v'abbia pericolo di consenso, è lecito toccare se
stesso, anche prevedendo commozione venerea o polluzione, d'altronde
involontaria, se esiste un grave motivo, per esempio, per curare
un'infermità, o, a detta di molti, per calmare un intollerabile prurito,
come sovente avviene alle donne. Vedi _S. Liguori, l. 3. n. 419_.
6. Non si reputano peccati mortali i contatti fatti, per leggerezza o
giuocando, sulle parti genitali d'altra persona dell'uno e dell'altro
sesso, senza che vi sia grave pericolo, di libidine; qui tutta la
malizia risiede nel pericolo, e noi supponiamo che in questo caso il
pericolo sia leggiero. Perciò, lo stringere la mano d'una donna,
premere le sue dita, toccarle leggermente il collo o le spalle, porre il
piede sopra il suo piede, ecc. non è peccato mortale, a meno che, a
motivo della personale gracilità dell'uno o dell'altra, non esista grave
pericolo di libidine.
Al contrario, il giovine che fa sedere una ragazza sulle sue ginocchia e
ve la trattiene, o abbracciandola la preme su se stesso ordinariamente
commette peccato mortale, e la donna non va immune dallo stesso peccato,
se volontariamente a tutto ciò acconsente.
L'esperienza prova abbastanza che atti di questo genere, anche fra
persone del medesimo sesso, generano sovente il grave pericolo di
abbandonarsi a cose oscene: cotesti atti devono quindi essere fuggiti o
prevenuti; e non devono con facilità essere considerati come peccati non
mortali, specialmente quando provengono da passione sensuale.
Questi e consimili atti non sono peccati mortali fra impuberi, perchè
non v'ha in essi pericolo di Polluzione. Pure devonsi i giovani tener
prudentemente lontani da questo genere di spassi, perchè non è mai
troppo presto ch'essi apprenderanno le regole della decenza, e in questa
materia é bene sieno cautamente messi in condizione di non commettere
neanche dei peccati veniali.
7. Il toccare libidinosamente le parti genitali dei bruti è peccato
mortale che appartiene alla bestialità: è pure peccato mortale il
palpeggiarle per curiosità, per giuoco, per leggerezza fino a farne
versare l'umore spermatico, e ciò non tanto per la dispersione del seme
della bestia, quanto perchè tale azione eccita violentemente la libidine
in chi tocca la bestia stessa. Così _S. Liguori, l, 3, n. 420_.
_Collet_, _Billuart_, e molti altri, contro _Diana_ e _Sanchez_, il
quale ultimo ha poscia modificato la sua opinione.
Secondo _La Croix_, _Sanchez_, e _S. Liguori_ non sarebbe peccato
mortale il toccar le parti genitali d'una bestia senza intenzioni
libidinose, sempre che non avvenga perdita di seme; _Concina_, _Collet_,
e _Billuart_, ecc. affermano l'opposto e sostengono che questa azione è
gravemente pericolosa.
Colui dunque che predilige la castità deve astenersi da questi atti; e i
confessori devono comportarsi con molta prudenza verso coloro che
peccano su questa materia, affine di non conturbarli senza frutto o con
pericolo.
Quelli che sono da necessità obligati ad aiutare nei loro accoppiamenti
gli animali domestici, come i cavalli, i tori e i porci, non peccano,
benchè sorgano in essi dei movimenti libidinosi, ai quali però essi non
acconsentano. E' questa opinione universale.
§ III.--_Degli sguardi impudichi_.
L'esperienza dimostra che la vista influisce meno sulla lussuria che il
tatto: nullameno non si può negare essere gli sguardi impudichi
spessissimo un peccato mortale o veniale secondo l'intenzione, il
consenso, o il pericolo:
1. E' certo--ed è evidente--che certi sguardi, benchè in se stessi
onesti, sono peccati mortali quando avvengono accompagnati da prava
intenzione.
2. Sarà pure un peccato mortale se il guardare impudico eccita i moti
della cuncupiscenza e si presta ad essi assenso.