Questo nefando delitto, essendo, secondo le regole della ragione, assai

più esiziale di quanti altri sono peccati contro la castità, è reputato

gravissimo ed è da tutti abborrito. Un tempo le leggi civili

condannavano alle fiamme assieme alla bestia colui che non si vergognava

di perpetrare tanta nequizia. Oggi, il colpevole di questo o di

consimile delitto, perpetrato in pubblico, verrebbe condannato alla pena

del carcere e ad una multa pecuniaria.

La diversa specie e il diverso sesso degli animali non mutano la natura

del peccato, imperocchè la malvagità di esso risiede nel disordine

contro natura. Non è quindi necessario enunciare in confessione la

specie, il sesso o altre qualità della bestia, ma soltanto se il delitto

fu consumato colla effusione del seme, ovvero se fu solo tentato. In

qualunque modo, è questo, nella nostra diocesi, un caso riservato.

Tutti i teologi parlano dell'unione con il Demonio in forma d'uomo, di

donna o di animale, ovvero raffigurato semplicemente nella

immaginazione, e dicono essere consimile tale peccato al peccato della

bestialità, e siccome esso implica una malizia particolare, deve questa

essere confessata; la malizia è qui _una superstizione consistente in un

patto con il Demonio_. In questa nefandezza rinvengonsi necessariamente

due specie di malizia, una contro la castità, l'altra contro la

religione. E' chiaro poi, che se un atto sodomitico si compie col

Demonio sotto la forma apparente d'uomo, è questa una terza specie dello

stesso peccato. Se il Demonio si presenta sotto l'aspetto d'una

consanguinea o di una donna maritata, vi ha incesto o adulterio; se

invece sotto l'aspetto di un animale, vi ha bestialità.

L'orrore che ispira un fatto incredibile, quale è quello del

congiungimento carnale col cadavere di una donna, ci costringe a

chiedere in quale categoria di peccati si deve porre tale

congiungimento.

Alcuni vogliono riporlo fra i peccati di bestialità, altri fra quelli di

fornicazione, ed altri finalmente fra i peccati di polluzione. E' tanto

orribile questo delitto che, messa in disparte la questione speculativa,

a noi sembra chiaro che la circostanza della donna morta devesi

necessariamente dichiarare in confessione, come devesi dichiarare se

questa donna, in vita, era una consanguinea, un'affine, una donna

maritata, o una professante voto religioso.

CAPO IV.

_Dei peccatori di lussuria non consumata._

E' lussuria non consumata quella che non va fino alla emissione

dell'umore seminale. E' lussuria non consumata: i pensieri voluttuosi; i

baci, i contatti e gli sguardi impudichi; gli abbigliamenti femminili,

le pitture e le sculture che sono indecenti; i discorsi e i libri

osceni; le danze, i balli e gli spettacoli.

Di queste cose tratteremo brevemente dal punto di vista pratico.

ARTICOLO I.--_Diletti voluttuosi del pensiero_.--Sotto questo titolo

comprendonsi tutti i pensieri cattivi in fatto di lussuria, cioè,

desiderî, compiacenze e voluttà della immaginazione.

Il desiderio lussurioso è un atto della volontà che accenna ad un'azione

cattiva, per esempio, alla fornicazione, o che cerca veramente di

compierla, e allora il desiderio si chiama _efficace_. Il desiderio è

invece _inefficace_ quando, pensando al conseguimento di una data cosa,

si dice fra sè, per esempio: «Io vorrei fornicare con quella tal

persona», sapendo che ciò è impossibile. Il desiderio dunque riguarda

sempre il futuro.

La compiacenza lussuriosa al contrario riguarda sempre il passato, ed è

la soddisfazione nel ricordare una cattiva azione, come, per esempio, il

compiacersi ricordando cattivi discorsi o un congiungimento carnale.

Della stessa specie è il rincrescimento di non aver fatto, in una data

occasione, una cosa cattiva, per esempio, sedotta una ragazza, allorchè

si viene a sapere che sarebbe stato facile il sedurla.

La voluttà immaginativa[8] (pensieri voluttuosi è il libero

compiacimento in una cosa cattiva che il pensiero s'immagina reale,

senza però che vi sia il desiderio di effettuarla; per esempio, allorchè

colla immaginazione si finge di fornicare; e senza aver l'intenzione di

compiere realmente l'atto, ci compiaciamo, con libero assenso, nella sua

apparente illusione.

[8] Il testo latino ha _delectatio morosa_, che, essendo un termine

tecnico della Teologia morale, si suole anche tradurre in italiano

letteralmente colle parole _dilettazione morosa_. Noi in testa al

presente articolo, lo traducemmo colle parole: _Diletti voluttuosi del

pensiero_.

Questa _dilettazione_ dicesi _morosa_[9], non per la durata reale del

compiacimento, poichè basta un unico istante per consumare internamente

ll peccato, ma perchè il pensiero si sofferma e riposa su qualla idea,

che si sa essere peccato.

[9] Da _mora_ che vuoi dire _indugio_: da ciò, il termine legale,

_essere in mora_. (_Nota del traduttore_).

Ciò detto:

1. E' certo che il desiderio d'una cosa cattiva é peccato della stessa

indole e della stessa specie della cosa che si desidera, perchè la

volontà è la sede del peccato; e dove esiste desiderio di conseguire una

cosa cattiva, la volontà è piena.

Da ció consegue che questo peccato si specifica considerandone

l'oggetto. Le qualità dell'oggetto dasiderato e le sue circostanze che

mutano la specie del peccato, o lo aggravano senza mutarnè la specie,

devonsi dichiarare in confessione; per esempio, l'aver desiderato una

consanguinea o una affine è una circostanza da dichiararsi unitamente al

grado della consanguineità o della affinità, ancorchè, per un'astrazìone

dèlla mente, si sia desiderato l'abbracciamento carnale senza badare al

vincolo dl consanguineità o di affinità, imperocchè la malizia

dell'incesto non può essere, per astrazione, separata dall'oggetto ma la

cosa sarebbe altrimenti, se il penitente ignorasse la circostanza della

consanguineità o dell'affinità.

Non basta dunque che il penitente dica in generale d'aver avuto cattivi

desideri, d'aver desiderato cose impure: egli deve specificare ciò che

ha desiderato, cioè se desiderò l'accoppiamento carnale, o dei semplici

contatti o il solo atto di guardare, con una persona in genere, e di

qual sesso, ovvero, se con una determinata persona, libera, o in qualche

modo vincolata, ecc.

2. Non è meno certo che il libero compiacimento della volontà sopra un

atto di lussuria di già avvenuto, implica la malizia contenuta nell'atto

stesso, imperocchè la volontà abbraccia l'intero oggetto rivestito di

tutte le sue circoetanze, e perciò si presenta rivestita di tutta la

malizia. Dicasi lo stesso,--ed è evidente,--se alcuno si duole di non

aver fatto cosa cattiva in un'occasione passata.

3. È egualmente certo essere peccato mortale il libero compiacersi della

mente in una cosa venerea che la immaginazione si figura come reale. In

questo caso, la cosa è mortalmente cattiva. e quegli che con libero

consenso aderisce ad essa, per esempio, figurandosi di fornicare

realmente contraviene per ciò stesso alla legge di Dio.

Nel libro _Della Sap., l. 3._ leggesi: «I pensieri cattivi separavo da

Dio;» e nei _Proverbii, 4, 23_: «Poni ogni cura a conservare intatto il

tuo cuore.»

Molti autori dicono che la _dilettazione morosa_ non si qualifica per

l'oggstto esteriore, ma per l'oggetto raffigurato nella mente; ed in ciò

differisce dal _desiderio_. La ragione di questa differenza è, che il

_desiderio_ mira l'oggetto reale e trae con sè necessariamente tutte le

note malizie ad esso inerenti, indipendentemente da qualsiasi

particolare astrazione, mentre la semplice _dilettazione_ risiede nel

semplice oggetto immaginato. Perciò, quegli che volontariamente si

diletta nel pensiero dell'abbracciamento carnale con una donna maritata,

consanguinea, affine, o monaca considerandola però semplicemente come

femmina, e non altro, probabilmente non cade nella peccaminosità

dell'adulterio, dell'incesto o del sacrilegio. Così _C. De Luogo_,

_Bonacina_, _Layman_ ed altri non pochi citati da _S. Liquori, l, 5 n.

15_, il quale dice essere questa opinione assai probabile.

Ciononpertanto, molti altri asseriscono essere più probabile l'opinione

opposta, imperocchè ad essi non sembra fondata l'esposta differenza fra

il _desiderio_ e la _semplice dilettazione_, e dicono che questa, come

quello, abbraccia tutto l'oggetto non ostante le astrazioni che può aver

fatto la mente. Così _S. Antonino_, _Cajetanos_, _Lessius_, _Sanchez_

_Suarez_, _Sylvius_, _P. Antoine_, _Collet_, _Dens_, ecc.

Entrambe le opinioni sona probabili, la seconda o è più sicura, ma è

spesso difficile ottenere dai penitentl la confessione delle circostanze

annesse all'oggetto pensato; allora i confessori prudenti, appoggiati

alla prima opinione, devono astenersi da importune domande.

4. Quegli che s'avvede di dilettarsi in una cosa venerea, presente alla

sua immaginaz.one, e la tollera con indifferenza, probabilmente pecca

mortalmente, abbenchè non provi movimenti disordinati, imperocchè

aderisce in un certo modo alla cosa cattiva, o almeno si espone al grave

pericolo di aderirvi. Tale è, pratica, l'opinione di tutti i teologi.

5. Giova notare la rilevante differenza che corre fra _il pensiero di

una cosa cattiva_ e _la dilettazione in una cosa cattiva_. Ci

spiegheremo con un paragone: quegli che volontariamente _si diletta_, si

compiace d'un omicidio che a sua immaginazione gli presenta come

affettivo, certo pecca mortalmente. Ma quegli che _semplicemente pensa_

o parla d'un omicidio perpetrato o da perpetrarsi da altri non pecca

perciò. Dicasi lo stesso circa le cose impudiche: la _semplice idea_ di

questo o quel piacere impudico, non è peccato in sè, come non è peccato

il riflettere ad esso; il ricordarlo, prevederlo. Se fosse altrimenti, i

medici, i teologi, i eonfessori, i predicatori, che su questa materia

studiano o scrivono, parlano o discutono, necessarimente peccherebbero:

il che nessuno ammette.

Vi ha però questa differenza fra il pensiero d'un omicidio o d'altra

consimile cosa cattiva e il pensiero d'una cosa impudica, che, cioè,

quest'ultimo è sempre pericoloso in causa della nostra naturale

concupiscenza; non è così dell'altro, perchè in noi non esiste una

naturale propensione verso di esso. Per ciò, è peccato veniale, o

mortale secondo il pericolo, l'immaginare cose oscene, a meno che ciò

non sia scusato da qualche fine onesto.

È ancora da notarsi la differenza che corre tra il _sentire_ la

dilettazione, e lo _acconsentire_ ad essa. Il _sentire_ è spesso una

necessità, e può essere quindi non peccaminoso, ma l'_acconsentire_

dipende sempre dalla volontà. Una cosa è ben diversa dall'altra.

Molti, confondendo assieme _senso_ o _consenso_, _pensiero_ d'una cosa

cattiva e _dilettazione_ in una cosa cattiva, disordinano le loro idee e

tormentansi cogli scrupoli. Essi devono su ciò istruirsi ben bene,

affine di togliersi dalle tenebre della confusione e dalle ambascie.

Quegli che prediligono sinceramente la castità posson star certi ch'essi

non hanno acconsentito a moto alcuno di concupiscenza ogniqualvolta la

loro mente vi si arrestò soltanto nella confusione delle idee o nella

incertezza, imperocchè se vi avessero veramente acconsentito, avrebbero

avvertito in se stessi un cambiamento di proposito e l'avrebbero

ritenuto nella memoria.

Quegli invece che hanno la perniciosa consuetudine di abbandonarsi alla

libidine, ove dubitino di avere o no acconsentito ad essa, devono

persuadersi di avervi acconsentito perchè se si fossero opposti alla

loro inclinazione naturale, avrebbero presenti alla memoria gli sforzi

fatti; e siccome i peccati di lussuria moltiplicansi straordinariamente

in breve tempo, possono ragionevolmente dire col profeta penitente: «Le

mie iniquità sono diventate padrone di me.... esse sono più numerose dei

capegli della mia testa». _Solm. 39, 13_.

_Si domanda_ se sia permessa ai fidanzati e ai vedovi di dilettarsi nel

pensiero degli abbracciamenti carnali futuri, o passati.

R. 1. I fidanzati e i vedovi non peccano pensando al diletto annesso

agli abbracciamenti, nè prevedendolo nel futuro, nè rammemorandolo come

cosa passata, imperocchè è evidente che questo pensiero non è la vera

_dilettatazione_ in una cosa venerea. Se c'è peccato, esso sta nel

pericolo di commetterlo, andando più oltre: e il pericolo c'è sempre.

R. 2. Se i fidanzati o i vedovi acconsentano alla _dilettazione_

carnale, che sorge prevedendo il futuro accoppiamento, o rammentando gli

accoppiamenti passati, peccano mortalmente, imperocchè si figurino il

congiungimento venereo come effettivo e vi si dilettano

volontariamente. Ora, l'atto carnale raffigurato come reale è, per essi

che non sono coniugi, una fornicazione.

R. 3. Il conjuge che si diletta, in assensa dell'altro coniuge,

figurandosi l'atto matrimoniale come effettivo, probabilmente pecca

mortalmente, in ispecial modo se i suoi spiriti genitali si commovono

grandemente, non già perchè acconsenta ad una cosa in sè stessa

proibita, ma perchè si espone per solito al grave pericolo della

polluzione. Se poi egli si compiace liberamente nel pensiero

dell'accoppiamento futuro o passato, senza incorrere nel pericolo della

polluzione, molti teologi dicono ch'esso pecca soltanto venialmente.

Così _Sanchez_, _Bonacina_, _Lessïus_, _Cajetano_, _La Croix_, _Suarez_,

_S. Liquori_.

Molti altri sostengono, moralmente parlando, che vi ha sempre peccato

mortale, tanto pel pericolo, quanto per la disordinata commozione degli

spiriti genitali, che non può essere qui connestata da fine legittima.

Così _Navarrus_, _Azor_, _Vasquez_, _Layman_, _Nenno_, _P. Antoine_,

_Collet_, _ecc._

Devonsi redarguire quindi i conjugi che così _si dilettano_, ed

esortarli ad abbracciare il partito più sicuro. Non si devono però

trattare con troppa severità, nè importunarli con domande odiose.

ARTICOLO II.--_Dei baci, dei toccameti, degli sguardi impudichi e

dell'abbigliamento delle donne_.--E' da notarsi innanzi tutto che qui

non si tratta dei baci, dei toccamenti, ecc., ecc., fra conjugi, ma

soltanto fra persone libere: dei conjugi parleremo altrove.

§ I.--_Dei baci_.

I. I baci in parti oneste, come sulla mano o sulla guancia non sono, per

indole loro, cose cattive, ancorchè fra persone di diverso sesso. Questa

è la costante opinione degli uomini, comprovata dalla pratica

universale.

Da ciò: 1° I baci che solitamente si danno tra fanciulli, incapaci di

libidini, non implicano male alcuno; 2° I baci delle madri, delle

nutrici, ecc., ch'esse danno ai loro fanciulli o ai fanciulli a loro

affidati non si imputano a peccato; 3° Egualmente dei baci che, almeno

ordinariamente, altre persone danno a fanciulli di tenera età, sieno

maschi o femmine.

II. I baci, ancorchè onesti, dati o ricevuti per motivo di libidine, fra

persone dello stesso sesso o di sesso diverso, sono peccati mortali.

I baci in parti inusitate del corpo, per esempio, sul petto, sulle

mammelle; o, come usano i colombi, introducendo la lingua nella altrui

bocca, stimansi fatti con intendimenti libidinosi, o almeno inducono nel

grave pericolo della libidine, e perciò non vanno esenti da peccato

mortale.

III. E' certo che i baci, anche se onesti, che inducono nel prossimo

pericolo di polluzione o di veementi commozioni di libidine, sono da

reputarsi peccati mortali, a meno che non esista una grave ragione per

darli ad altri o per permetterli sopra sè stesso, imperocchè l'esporsi a

quel pericolo, senza necessità, è peccato mortale.

IV. Al contrario, è certo che gli onesti baci, soliti a darsi, senza

morale pericolo di libidine, in segno di urbanità, di benevolenza,

d'amicizia, per esempio, partendo o ritornando, non sono in modo alcuno

peccati: così si pensa dovunque.

Egualmente non si può dire pei religiosi o pei monaci, nè pei preti

secolari, i quali non possono ordinariamente scambiar baci con persone

di sesso diverso senza una certa tal quale indecenza e senza generare

scandalo ed offendere la religione.

V. I baci in sè stessi onesti, fatti come comporta l'uso comune, ma per

leggerezza o per giuoco, senza grave pericolo di libidine, non sono più

di un peccato veniale: essendo supposti onesti, non possono essere cosa

cattiva: la loro peccaminosità sta in ragione del pericolo di libidine,

ma nel caso nostro si suppone che questo pericolo sia pressochè nullo.

Da ciò consegue:

1. Quegli che chiede in matrimonio una giovane e che, per esempio, alla

partenza e all'arrivo, l'abbraccia onestamente, senza pericolo di

emozioni libidinose, o almeno senza pericolo di acconsentirvi, non si

può accusare di peccato mortale. E molto meno pecca quegli che ha una

ragione per coonestare questo atto, per esempio, il timore fondato di

apparire troppo scrupoloso o strano, o di essere deriso o di diventare

il ludibrio d'altri.

2. Per questa ragione è scusata quella ragazza che non può esimersi da

onesti amplessi senza esporsi alla derisione o senza spiacere al giovane

che la chiede in isposa.

3. Non devono essere troppo facilmente accusati di grave peccato i

giovani d'ambo i sessi, che in certi giuochi si abbracciano

vicendevolmente con decenza e senza pravo intendimento: si devono però

prudentemente stornare da questo genere di giuochi, per il pericolo che

sovente vi è annesso: ma importa alla loro salvezza di non incolparli,

così alla leggera, di peccato mortale.

§ II.--_Dei toccamenti impudichi_.

1. Io qui alludo al toccare sè stessi o altri con intendimenti

libidinosi: in questo caso c'è peccato mortale.

2. Se questi contatti avvengono per pura necessità, per esempio, per

curare delle infermità non sono in modo alcuno peccati, benchè commovano

gli spiriti genitali, o eccitino polluzione, semprechè non vi sia il

consenso della volontà; ciò è chiarito da quanto si è detto circa la

polluzione.

3. Se, all'infuori d'una legittima causa, toccansi in modo veramente

lascivo altre persone dell'uno o dell'altro sesso, non si va esenti da

peccato mortale, in forza dell'evidente pericolo di emozioni veneree e

di polluzione, in cui s'incorre.

Così devonsi giudicare i toccamenti sulle parti genitali o intorno ad

esse; egualmente, se si pone la mano, voluttuosamente, sulle mammelle

d'una donna, ancorchè siano coperte dalla veste, perchè, per simpatia,

esiste grave pericolo di emozione venerea e di polluzione. Se poi

toccansi soltanto leggermente le vesti d'una donna, credesi non vi sia

peccato mortale, imperochè cotesto atto non è tale da svegliare

direttamente la lussuria.

_La Croix, l. 3, n. 902_, crede probabile che non commettano peccato

mortale le fantesche che toccano le parti genitali dei fanciulli

vestendoli, a meno che esse non facciano ciò con deliberato diletto.

Non penso però che si possano scusare se fanno ciò senza necessità,

perchè qui vi ha pericolo per se stesse e pericolo pei fanciuli, che

cominciano a diventar grandicelli, e specialmente se sono maschi.

Sorveglino i genitori con somma cura le fantesche di perduti costumi, le

quali spesso insegnano malizie ai teneri fanciulli.

4. Non v'ha dubbio che mortalmente peccherebbe quella donna che anche

senza passione di libidine, permettesse che la si toccasse nelle parti

genitali, o vicino ad esse, o nelle mammelle, imperocchè evidentemente

si esporrebbe a pericolo venereo e certo prenderebbe parte alla libidine

altrui è perciò tenuta a respingere subito chi la tocca, rimproverarlo,

percuoterlo, allontanare con forza le di lui mani, fuggire, o gridare se

potesse mai aver speranza di soccorso.--_Billuart, t. 31, p. 478_.

5. Il dilettarsi toccando SENZA RAGIONE, le parti veneree è peccato

veniale o mortale a seconda del pericolo che si corre soffermandosi in

questo atto: il pericolo non è euguale per tutti: molti si commovono

anche per un leggerissimo fatto sensuale e corrono il pericolo prossimo

d'una polluzione; altri invece sembrano di legno e sasso, e non sono

perciò obbligati ad avere tante precauzioni come coloro che sono

sensibilissimi ai piaceri venerei.

Dissi _senza ragione_, imperocchè non sono peccaminosi questi toccamenti

se si compiono per un motivo ragionevole e senza prava intenzione, per

esempio, per pulirsi o per calmare un pizzicore.

Ben più, purchè non v'abbia pericolo di consenso, è lecito toccare se

stesso, anche prevedendo commozione venerea o polluzione, d'altronde

involontaria, se esiste un grave motivo, per esempio, per curare

un'infermità, o, a detta di molti, per calmare un intollerabile prurito,

come sovente avviene alle donne. Vedi _S. Liguori, l. 3. n. 419_.

6. Non si reputano peccati mortali i contatti fatti, per leggerezza o

giuocando, sulle parti genitali d'altra persona dell'uno e dell'altro

sesso, senza che vi sia grave pericolo, di libidine; qui tutta la

malizia risiede nel pericolo, e noi supponiamo che in questo caso il

pericolo sia leggiero. Perciò, lo stringere la mano d'una donna,

premere le sue dita, toccarle leggermente il collo o le spalle, porre il

piede sopra il suo piede, ecc. non è peccato mortale, a meno che, a

motivo della personale gracilità dell'uno o dell'altra, non esista grave

pericolo di libidine.

Al contrario, il giovine che fa sedere una ragazza sulle sue ginocchia e

ve la trattiene, o abbracciandola la preme su se stesso ordinariamente

commette peccato mortale, e la donna non va immune dallo stesso peccato,

se volontariamente a tutto ciò acconsente.

L'esperienza prova abbastanza che atti di questo genere, anche fra

persone del medesimo sesso, generano sovente il grave pericolo di

abbandonarsi a cose oscene: cotesti atti devono quindi essere fuggiti o

prevenuti; e non devono con facilità essere considerati come peccati non

mortali, specialmente quando provengono da passione sensuale.

Questi e consimili atti non sono peccati mortali fra impuberi, perchè

non v'ha in essi pericolo di Polluzione. Pure devonsi i giovani tener

prudentemente lontani da questo genere di spassi, perchè non è mai

troppo presto ch'essi apprenderanno le regole della decenza, e in questa

materia é bene sieno cautamente messi in condizione di non commettere

neanche dei peccati veniali.

7. Il toccare libidinosamente le parti genitali dei bruti è peccato

mortale che appartiene alla bestialità: è pure peccato mortale il

palpeggiarle per curiosità, per giuoco, per leggerezza fino a farne

versare l'umore spermatico, e ciò non tanto per la dispersione del seme

della bestia, quanto perchè tale azione eccita violentemente la libidine

in chi tocca la bestia stessa. Così _S. Liguori, l, 3, n. 420_.

_Collet_, _Billuart_, e molti altri, contro _Diana_ e _Sanchez_, il

quale ultimo ha poscia modificato la sua opinione.

Secondo _La Croix_, _Sanchez_, e _S. Liguori_ non sarebbe peccato

mortale il toccar le parti genitali d'una bestia senza intenzioni

libidinose, sempre che non avvenga perdita di seme; _Concina_, _Collet_,

e _Billuart_, ecc. affermano l'opposto e sostengono che questa azione è

gravemente pericolosa.

Colui dunque che predilige la castità deve astenersi da questi atti; e i

confessori devono comportarsi con molta prudenza verso coloro che

peccano su questa materia, affine di non conturbarli senza frutto o con

pericolo.

Quelli che sono da necessità obligati ad aiutare nei loro accoppiamenti

gli animali domestici, come i cavalli, i tori e i porci, non peccano,

benchè sorgano in essi dei movimenti libidinosi, ai quali però essi non

acconsentano. E' questa opinione universale.

§ III.--_Degli sguardi impudichi_.

L'esperienza dimostra che la vista influisce meno sulla lussuria che il

tatto: nullameno non si può negare essere gli sguardi impudichi

spessissimo un peccato mortale o veniale secondo l'intenzione, il

consenso, o il pericolo:

1. E' certo--ed è evidente--che certi sguardi, benchè in se stessi

onesti, sono peccati mortali quando avvengono accompagnati da prava

intenzione.

2. Sarà pure un peccato mortale se il guardare impudico eccita i moti

della cuncupiscenza e si presta ad essi assenso.

Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori · 第 5 / 13 段