cercare nelle sovrane Risoluzioni il sostanziale e di penetrarne
il vero senso, spiegarlo secondo le massime generali d'equità e
sollecitarne l'eseguimento, la prendono in senso opposto, senza
domandarne le opportune spiegazioni, e renderne intese le persone che
vi potrebbero contribuire; anzi per lo contrario a queste si rilascino
istruzioni senza principio, oscure ed inseguibili, non considerando
che il sovrano co' suoi ordini palesa semplicemente le sue massime
e i suoi sentimenti, e che i dicasteri aulici e provinciali sono
espressamente costituiti per meglio spiegare i due voleri, e mettere in
pratica tutti quei mezzi che tendono al loro più sollecito ed accurato
adempimento. Se a questa indolenza non si ponesse riparo, sarebbe non
solamente inutile ma anche assai dannoso all'economia dello Stato il
mantenere tanti dicasteri aulici e provinciali, e tanti subalterni a
sì gravi spese, non per altro che per produrre maggiori confusioni,
ed arrestare piuttosto che promuovere l'amministrazione degli affari.
Se dunque i tribunali si tengono alla sola esecuzione materiale, se
non agiscono e non accudiscono meglio alle loro funzioni, sarebbe
espediente di congedarli, e così risparmiare dei milioni per diminuire
le contribuzioni dei sudditi, nel qual caso senza tanti impiegati
le relazioni potrebbero essere direttamente rimesse alla corte dai
governatori e capitani circolari: quindi, stampati gli ordini sovrani,
decidere degl'interessi de' particolari con maggior vantaggio del
sistema presente; in forza del quale, dopo una lunga circuizione,
ben sovente comparisce un'insipida ed insignificante relazione
di un capitano circolare, e questa tal quale viene, dall'aulico
dipartimento si rassegna alla corte, senza alcun dettaglio e senza
istruzione o spiegazione. Dal medesimo se ne spediscono in provincia
le Risoluzioni, cosicchè tutto questo giro ad altro non serve che
a perder tempo, e a salariare una truppa di persone per minutare,
rivedere, copiare e finalmente soscrivere le carte. Ma se, come spero e
seriamente voglio, in avvenire tutti questi individui salariati dalla
corte si applicheranno con tutte le loro forze allo studio del loro
ufficio, all'eseguimento degli ordini ed allo schiarimento delle loro
commissioni, allora il loro numero e il loro soldo sarà opera della
sovrana paterna cura, dalla quale ogni individuo della monarchia ne
ritrarrà il suo utile e vantaggio.
3.º Da ciò ne segue che ciascun impiegato deve avere un tale
interessamento e premura negli affari del suo ufficio, che non deve
misurare il suo lavoro a ore, giornate o pagine, ma deve impiegare
tutte le sue forze nell'eseguire le sue incombenze come si deve, e
come esige il suo giuramento. E quando non avrà incombenze pressanti,
allora prenderà quel respiro che le circostanze permetteranno, ma che
qualunque sia, gli sarà tanto più dolce qualora sia certo d'aver fatto
il suo dovere. Chi non avrà premura per il servizio della patria e de'
suoi concittadini, chi non ne procurerà il bene con particolar zelo,
questi non è fatto per gl'impieghi pubblici, e non è degno di portare
que' titoli onorifici, nè di percepire assegnamenti.
4.º L'interesse proprio è la rovina degli affari ed il delitto più
imperdonabile in chi serve lo Stato. Oltre all'avidità del denaro, vi
sono anche degli altri riflessi che inducono gl'impiegati a tacere o
palliare la verità, a negligentare i proprii doveri, a procrastinare
gli affari e ritardare il vero bene. Chiunque è reo di tale delitto,
è un soggetto pericoloso nel servizio dello Stato; siccome lo è pure
quegli che lo vede il disordine e non lo palesa, e va col reo di
concerto per motivi d'interesse e di connivenza. Un presidente che
tollera tali mancamenti in un subalterno, è un perfido che non merita
alcun riguardo e misericordia; un subalterno che non denunzia un suo
superiore mancante in ufficio, tradisce il sovrano e la patria.
5.º Chi serve allo Stato non deve occuparsi in oggetti estranei alla
sua carica, in affari personali, in divertimenti che lo distolgano
dal suo ufficio principale: quindi non deve puntigliarsi in contese
d'autorità, in etichette di cerimoniali o preminenza di rango. Chi
opera meglio per ottenere il fine primario, chi è il più zelante, chi
sa conservare il miglior ordine tra i suoi subalterni, quegli è il più
distinto ed il più rispettabile. Deve ad ogni uomo saggio importar poco
se un altro impiegato tratti con lui degli affari piuttosto con l'una
o con l'altra delle diverse formalità che si usano nelle cancellerie,
se si presenti in abito di cerimonia o di confidenza de' subalterni,
essere paziente e indulgente coi deboli e cagionevoli; e siccome non ha
da sorpassare come bagattelle le cose sostanziali, così non deve far
caso di tutte le minuzie, ma aver di mira l'essenziale in tutti gli
affari. Allora insomma sarà degno di presiedere ad un dipartimento,
quando saprà presiedere a tutti i subalterni che ne formano i diversi
rami.
6.º Siccome è dovere d'ognuno di dare sicure relazioni, e giudicare
di tutti i fatti giusta le massime fondamentali, con dire francamente
il suo parere, così è pur dovere di ministro dello Stato ch'egli pensi
ad abolire gli abusi che impediscono il vero adempimento degli ordini,
a scoprire i trasgressori e finalmente a tutto quello ch'è di maggior
vantaggio dei suoi concittadini, al servizio dei quali noi siamo tutti
destinati. Esige il buon ordine che il subalterno possa produrre il
suo parere al suo superiore, il quale deve convenirlo e correggerlo
da padre, se s'inganna; ma se trova che il parere del subalterno sia
bene appoggiato, deve approfittarne. Ogni presidente sarebbe degno di
punizione se si portasse altrimenti, o rigettasse per amor proprio o
per capriccio le utili riflessioni de' suoi subalterni, senza far loro
giustizia.
7.º Il dovere d'ogni presidente è ch'egli noti tutto l'inutile e
superfluo e ne proponga l'abolizione, siccome pure è dovere del
subalterno di proporre al suo capo le cose che imbarazzano gli affari,
gli allontanano dallo scopo primario, e cagionano scritture inutili
con perdita di tempo; affinchè si levino tali impedimenti e non siano
inutilmente impiegate le mani di quelli che hanno bisogno del tempo per
pensare ad oggetti di maggior importanza.
8.º Siccome il bene non può essere che un solo, cioè quello che forma
la felicità generale; siccome tutte le provincie della monarchia
formano un solo tutto e collimano ad un sol fine, così debbono cessare
fra le provincie, le nazioni e i dipartimenti tutte le gelosie e tutti
i pregiudizii, che hanno cagionato tante inutili scritture. Deve essere
una massima fissa, che il corpo civile è come il naturale, in cui ogni
parte deve contribuire alla salute del tutto e il tutto a quella delle
parti: non si deve perciò avere riguardo a nazione o a religione, e
come tutti fratelli, in una monarchia uno deve aiutar l'altro.
9.º Falsamente si conoscono, e spesso vengono confuse tra di loro
le diverse parti dell'amministrazione, e i doveri che ne risultano.
Principiando dal sovrano, si crede che basti per essere più moderato,
ch'egli non riguardi la proprietà dello Stato e de' sudditi come sua
propria, e non s'immagini che la Provvidenza abbia creati per lui tanti
milioni d'uomini: ma deve altresì pensare che appunto egli stesso per
servire questi milioni è stato dalla Provvidenza elevato all'eminente
suo posto. Tra' ministri poi quello vien creduto di coscienza più
delicata, il quale per rendersi grato al suo sovrano non medita che di
aumentare il di lui tesoro. Entrambi credono adempire bastevolmente il
loro dovere, se considerano l'entrate dello Stato come un interesse
che a loro riviene a giusto titolo dallo Stato medesimo, e perciò si
danno tutte le pene possibili affinchè l'interesse del suo capitale
sia portato al maggior grado. Così lo stato civile considera in tempo
di pace il militare, destinato per le conquiste e per allontanare
i nemici, come una vera sanguisuga dello stato contribuente; e
all'incontro il soldato si crede in diritto di conseguire dal paese il
maggior vantaggio. Il doganiere non pensa se non ad aumentare l'entrate
delle confidategli finanze, e quello che per conto regio presiede
alle miniere, cerca solamente di aumentare il liquefatto metallo e di
cavarlo colla minor spesa possibile. Finalmente il giudice si applica
solamente a mantenere l'autorità delle leggi e le formalità della
giustizia.
Questi sono i principali soggetti che regolano l'amministrazione di uno
Stato; ed appunto perchè non pensano che a sè stessi in particolare,
e mai al bene in generale, perciò giudicano con massime falsissime del
maneggio degli affari.
Lo stato militare è composto di più migliaia di persone formate e
mantenute per il bene dello Stato. Il poco di salario che hanno, lo
consumano nel paese; il poco che il paese loro somministra in natura,
cioè nutrimento, vestiario, ad eccezione di pochi capi, si produce,
si manifattura e si fabbrica in paese: anzi il congedo dei soldati
procura alle arti e all'agricoltura un maggior numero di mani e le
facilitazioni dei matrimoni. Le finanze non vengono da me considerate
sotto lo stesso aspetto che vengono prese dal maggior numero; ma
lo considero che, siccome le imposizioni e l'uso delle pubbliche
entrate dipende dall'arbitrio del sovrano e del dipartimento delle
sue finanze, così ogni individuo che ha delle possessioni ed ha mezzi
di procurarsi la sussistenza nel paese, non dee confidare con cieca
fiducia il suo patrimonio lasciatogli dai parenti o acquistato col
suo sudore e industria nelle mani del sovrano; ma al contrario deve
soltanto contribuire ciò che è assolutamente necessario per mantenere
l'autorità, la sicurezza, l'amministrazione della giustizia, l'interno
buon ordine e l'avanzamento di tutti il corpo, del quale ognuno forma
una parte. Io credo adunque che, eccettuati i surriferiti oggetti, il
monarca non debba prodigare nulla, ma che debba levare le contribuzioni
nel modo meno gravoso, e badare al bene dello Stato in tutte le sue
parti; ch'egli sia obbligato di render conto a tutti e a ciascuno
individuo dell'uso delle finanze, e debba rinunziare perfino alla
predilezione verso certe persone, anzi verso gli stessi bisognosi,
sebbene sia questa una delle principali virtù di chi è benestante,
perchè il sovrano non è che un puro amministratore delle rendite dello
Stato; e nel resto, non gli è lecito di soccorrere i bisognosi che col
suo proprio patrimonio, in qualità di particolare.
Che se, dopo d'aver provveduto all'esigenza della monarchia in tutte
le parti, potesse il principe fare delle riguardevoli diminuzioni
nelle imposte, egli è obbligato di farlo, mentre ciascun cittadino
non è obbligato di contribuire che per il puro necessario e non per il
superfluo dello Stato.
Così un presidente delle dogane deve considerare i dazi come un
puro mezzo di regolare il commercio e l'industria nazionale, e deve
riflettere che la diminuzione eventuale della finanza daziale viene
sicuramente e doppiamente ricompensata, allorchè avrà accresciuti i
mezzi dell'interna industria de' sudditi, e promossi i loro vantaggi
con giusta distribuzione.
Quindi la mira del presidente di finanze deve solamente tendere
a proibire i contrabbandi, e diminuire l'introduzione delle merci
forastiere, siccome dannosa al mantenimento dei sudditi. Così il
direttore delle miniere deve considerare la produzione de' metalli come
una fabbrica nella quale ciascun lavoratore o possessore delle miniere
ha il diritto di ritrarne il suo maggiore profitto, senza essere
sforzato di rinunziare alla sua propria convenienza per fornire una
maggior quantità di metallo o di sale.
Così finalmente il giudice non deve aver di mira tanto la forma, quanto
l'esercizio della giustizia; e siccome la parola giustizia comprende
in sè la maggior equità, così deve pensare al più sollecito e meno
dispendioso servizio dello Stato.
10.º Negli affari dei servizii dello Stato non deve avervi alcuna
influenza ne l'inclinazione, nè l'avversione personale: e, in
quella guisa che i diversi caratteri e le diverse maniere di pensare
nell'umana società non impediscono che gli uni contraggano amicizia
con gli altri, così negli affari deve regnarvi l'armonia, e ognuno deve
avere per oggetto la loro esatta e fedele esecuzione.
Questo è il dovere de' superiori verso i loro subalterni. Quelli che
sono poi in egual rango e carattere fra di loro, devono avere la stessa
attività e assiduità negli affari e lavorare insieme d'accordo, senza
puntigli di preminenze o d'etichette. Devono trattare frequentemente e
convenire fra di loro, e uno instruire l'altro, senza lamentarsi l'uno
dell'altro; anzi dimenticarsi di tutto per far avanzare l'affare di cui
si tratta. Essi devono scambievolmente perdonarsi le loro debolezze,
compatirsi a vicenda, trattarsi da amici e da fratelli, e tutti tendere
di conserva al medesimo scopo.
11.º L'amor proprio non deve accecare nissuna persona addetta al
servizio dello Stato, in guisa che uno abbia vergogna d'imparare
qualche cosa dall'altro, sia suo pari o suo inferiore. La buona
riuscita che farà taluno nelle sue operazioni deve far tanto piacere
agli altri compagni e confratelli, quanto a lui per aver contribuito
alla meta principale, cioè al miglior servizio dello Stato.
12.º La spedizione degli ordini, le domande ed i rapporti che
occorreranno da farsi fra i rispettivi uffici, e le risposte non
devono essere riservate materialmente, come sinora, per i soli giorni
di consiglio, tanto più se si tratta di casi d'importanza; ma quello
stimolo che spinge ognuno a fare il suo dovere, deve animarlo ogni
giorno senza perdita di tempo.
13.º Essendo un punto essenzialissimo che gli ordini vengano bene
intesi e bene eseguiti, e che gl'individui vengano ben conosciuti,
giudicati, e impiegati secondo la loro maggiore o minore capacità,
perciò ogni anno, ed ogni volta che vi sia sospetto non esservi in
qualche provincia il buon ordine, o che vi si operi lentamente o
contra il fine proposto, è indispensabile che il signor presidente
stesso o un commissario, mandato sul luogo provinciale o al generale
comando, esamini le circostanze, provi gli ufficiali impiegati, ascolti
ognuno, tolga i disordini, ammonisca tutti, e mi annunzi le risultanti
difficoltà d'importanza, e si dimettano dall'impiego que' soggetti che
saranno ritrovati incapaci. Nella stessa guisa i governi provinciali
dovranno procedere verso i comitati o capitanati circolari, o andando
i governatori nel luogo in persona, o mandando un fido commissario ad
osservare negli uffici subalterni tutto quello che i dicasteri aulici
osservano verso di loro; prendendo massimamente di mira che siano ben
tenuti protocolli e ben osservati gli ordini prescritti.
In occasione di tali ricerche specialmente debbono rettificarsi le
liste de' buoni diporti degli ufficiali, con rilevare la stima che
godono presso il pubblico i diversi impiegati. Nella stessa conformità
i comiti o vice-comiti e i capitani circolari debbono invigilare sopra
i commissari circolari, e giudici loro sottoposti, e fare la visita
ogni anno sul luogo, formando dappertutto la lista de' buoni e perfetti
uffiziali, massimamente sopra i due seguenti punti, cioè, se hanno
eseguito accuratamente i comandi, e se siano uomini ragionevoli e
giusti; giacchè que' signori che non possono amministrare personalmente
i loro beni, e perciò debbono affidarsi ai loro prefetti e fattori,
facendosi mallevadori delle loro azioni, saranno dalla corte obbligati
di congedarsi, qualora si trovino in essi dei disordini.
14.º Ogni buon ufficiale dello Stato ed onesto uomo, in tutti i suoi
piani di rettificazione e di miglioramenti, che conducono al ben
generale in materia d'imposizione e contribuzioni, deve riflettere ai
mezzi più utili, più semplici e economici di promuovere l'azienda;
non deve pensare al suo personale interesse e beneficio, proponendo
quello che gli è di comodo e rigettando quello che gli è gravoso;
ma deve sempre misurarsi giusta il gran principio ch'egli sia un
semplice individuo del corpo intiero, che il vantaggio del maggior
numero dei sudditi vale più del suo e di ogni particolare, anzi più
di quello dello stesso sovrano considerato come persona particolare;
deve finalmente riflettere che procurando il comun bene procura anche
il suo proprio, e quand'anche non partecipasse dell'utile comune sul
principio, ne sarà poi partecipe in séguito.
Queste sono in breve le mie intenzioni, all'eseguimento delle quali
mi obbliga il dovere e la persuasione. Io sarò il primo a metterle in
pratica sicuramente, ed il proprio mio esempio servirà a comprovare
lo realtà delle mie parole. Chi dunque pensa come penso io e come
deve pensare un vero servo dello Stato, si dedicherà intieramente al
di lui servizio, mettendo da parte ogni particolar riflesso; e allora
comprenderà facilmente la forza de' miei principii, e non troverà, come
io non la trovo, difficoltà nell'eseguirli.
Quegli però che non aspira se non all'utilità e onorifico annesso al
suo impiego, e che considera il servizio dello Stato come una cosa
accessoria, farà meglio disimpiegarsi a tempo e rinunciare ad una
carica per la quale egli non è fatto e della quale non è degno, essendo
necessario per il bene dello Stato di avere un'anima fervorosa, e
rinunciare totalmente a sè stesso e ai suoi comodi.
Questo è tutto ciò che trovo opportuno di far sapere a tutti, acciò
il tanto essenziale governo dello Stato venga, da ognuno che sarà
destinato a promuoverlo, portato alla sua perfezione.
_Sign._ GIUSEPPE.
TAVOLA GENERALE
DELLE COSE PIÙ OSSERVABILI CONTENUTE IN QUEST'OPERA
(I numeri romani indicano i volumi, gli arabici i capitoli.)
A
Abbiategrasso, suo castello, abitato dal duca Filippo Maria Sforza, II,
15; — costretto alla resa dal conte Sforza, II, 45; — colà si ritirano
i Francesi, III, 23.
_Abdictus_, tributo su la navigazione, I, 8.
Abiti de' dottori collegiati e delle matrone alle nozze di Lodovico il
Moro, II, 18.
Abruzzo, vi guerreggia Sforza, padre di Francesco, II, 16.
ADALBERTO, marchese d'Ivrea; — proclamato re d'Italia I, 3.
ADALBERTO, figlio di Berengario secondo, I, 4.
Adda, fiume, combattimento tra i Veneziani e Lodovico decimosecondo,
II, 23; — la città di Milano chiede di renderlo navigabile, II, 22.
ADORNI Raffaele e Barnaba, genovesi, lettera ad essi scritta nel tempo
della carestia in Milano, II, 16, nota (1) _alla pag. 202_.
ADRIANO primo, papa, invita Carlomagno a combattere i Longobardi, I, 2.
ADRIANO quarto, papa, incorona l'imperatore Federico, I, 7.
ADRIANO sesto, papa, suo breve pontificato; piuttosto sacerdote anzichè
sovrano, III, 24.
Affori ed altre terre del milanese, invase dagli Svizzeri, II, 21.
Agnadello e Mirabello, terre ove i Veneziani sono sgominati da Lodovico
decimosecondo, II, 20.
AGNESI Gaetana Maria, matematica, lodata, III, 33.
Agricoltura del territorio milanese nel secolo decimosecondo,
I, 8; — come e da chi migliorata nel decimoterzo, 9; — promossa
dall'arcivescovo Giovanni Visconti, II, 9.
AICARDI, francescano, arcivescovo di Milano, scomunica Matteo primo,
II, 11; — muore esule dalla sua chiesa, 12.
ALARCON, capitano destinato alla custodia del re Francesco primo, III,
24.
ALBANIA (d') duca, spedito ad occupare Napoli, III, 24; — ossequia
Carlo quinto in Mantova, 26.
ALBERTO, conte del Tirolo, collegato con Federico primo, imperatore, I,
7.
ALBERTO, re dei Romani, conferma a Matteo primo il diploma di vicario
imperiale, I, 1O.
ALBRET (d') Enrico, re di Navarra, tratto nel castello di Pavia, III,
24; — fugge nella Francia, _ivi_.
ALBOINO, re de' Longobardi, invade l'Italia, I, 2.
ALDORNOZ Egidio, cardinale, governatore di Milano, III, 28.
ALBUQUERQUE (d') duca, governatore di Milano, III, 29; — sua morte,
_ivi_.
ALCIATO Andrea, II, 19; — sua morte, suo mausoleo, III, 28.
ALDOBRANDINO Giovanni, monaco, detto da poi _Igneo_, I, 6.
ALEANDRO Girolamo, vescovo di Brindisi, nunzio del papa, ferito e
prigioniero nella battaglia di Pavia, III, 24.
ALLEGRE (d') duca dei Francesi, recasi alla conquista d'Imola, II, 20;
— muore col figlio sotto Ravenna, 21.
ALESSANDRINO, podestà di Milano, come trattato da Barnabò Visconti, II,
13.
ALESSANDRO terzo, papa, riconosciuto nel consiglio di Anagni, scomunica
Federico primo, I, 7.
ALESSANDRO quarto, papa, sua influenza su la chiesa milanese, I, 9.
ALESSANDRO sesto, papa, tenta frastornare la discesa di Carlo ottavo
in Italia, II, 18; — si collega con Lodovico decimosecondo e coi
Veneziani; sue pretese, 19.
ALFONSO, re di Napoli, collegato contra il duca Filippo Maria Visconti,
II, 15; — fatto prigioniero, acquista la libertà, _ivi_.
ALMODORO, astrologo prediletto da Lodovico il Moro, sua falsa
predizione, II, 20.
ALVA o Alba (d') duca, governatore di Milano, III, 28.
ALVIANO (d'), duce dei Veneti, II, 20; — chiamato in soccorso da
Francesco primo alla battaglia di Marignano, 22.
AMBOISE (d') Carlo, gran maestro, comandante le armi francesi in
Italia, quarto governatore di Milano, muore in Correggio: suo funerale
in Milano, II, 21.
AMBOISE, conte, ucciso nella battaglia di Marignano, II, 22.
AMBRICURT, ferito e prigioniero nella battaglia di Pavia, III, 24.
AMBROGIO (sant') stabilisce la liturgia della chiesa milanese: sua
condotta con Teodosio, I, 7.
AMBROGIO (sant'), monastero de' Cistercensi eretto ai tempi di Lodovico
il Moro, II, 19, nota 2 _alla pag._ 253.
ANAGNI, concilio ivi tenuto, I, 7.
ANDREA, arcivescovo di Milano, suo testamento come scritto latinamente,
I, 3.
Angeliche, pia associazione di zitelle, loro origine, III, 26.
ANGERA (d') conti, origine della cronaca loro, II, 14.
ANGIÒ (d') Carlo, re di Sicilia, eletto per cinque anni signore di
Milano, I, 10.
ANGIÒ Renato, scacciato dal regno da Alfonso di Aragona, è accolto in
Milano come amico e alleato dal duca Sforza, II, 17.
ANGUISSOLA conte Carlo, lodato, II, 20.
ANGOULEME (d') duchessa di Savoia, madre di Francesco primo, re di
Francia, scrive a Carlo quinto per la prigionia del figlio, e coopera
alla lega detta _Santa_, III, 24.
ANGOULEME (d') duca, terzogenito di Francesco primo, proposto a duca di
Milano, III, 27.
ANNONE Giambattista, ricco mercante di seta in Milano, riduce a
compimento il portico dello Spedal Maggiore, III, 31.
ANTELMINELLI Castruccio, signore di Lucca ed amico dei Visconti, II, 11.
ANTIQUARIO Jacopo, segretario di Lodovico il Moro, II, 19.
APPIANO (da) Giovanni, suo pessimo governo, II, 16.
ARAGONA (d') Isabella è promessa sposa a Giovanni Galeazzo Maria Sforza
in età d'anni quattro; celebra le nozze in età d'anni venti; feste
pompose in quella occasione; convive con Beatrice, moglie di Lodovico
il Moro; dissapori tra di esse; di lei sventure; relegata nel castello
di Pavia, perde il marito estinto da consunzione, II, 18; colà ode
la proclamazione del Moro a duca di Milano a pregiudizio del proprio
primogenito; si ritira a Bari colle due figlie, II, 19.
ARCELLI Bartolomeo, perchè appiccato sotto Piacenza, II, 15.
ARCELLI Filippo, signore di Piacenza, II, 15.
ARCELLI Giovanni, sua funesta morte, II, _ivi_.
ARCHINTO Battista, ambasciatore a Carlo quinto, III, 27.
ARCHINTO Giuseppe, arcivescovo di Milano, III, 31.
ARCIMBOLDI Guido Antonio, arcivescovo di Milano, erige il palazzo
arcivescovile, II, 19, nota 2 _alla pag._ 253.
Arco Romano, sua origine, I, 6; — preso dagli Imperiali sotto
Barbarossa, 7.
ARDERICO, arcivescovo di Milano, motivo delle insidie ad esso lui tese
in Pavia, I, 3.
ARDUINO, marchese d'Ivrea, elettore d'Italia, sue vicende, I, 4.
ARESI Bartolomeo, conte; lodato, sua morte, III, 31.
ARETINO Leone, architetto, opera sua insigne, III, 28, nota 2 _alla
pag._ 153.
ARIALDO, diacono, contrario al matrimonio dei preti, I, 5.