NOTE:

[699] Eginhardus, Annal. Franc. Annales Franc. Bertiniani. Annales

Franc. Metenses.

[700] Labbe, Concilior., tom. 7.

[701] Dandulus, in Chron., tom. 12 Rer. Italic.

[702] Antiquit. Ital., Dissert. LXVII.

Anno di CRISTO DCCCVIII. Indizione I.

LEONE III papa 14.

CARLO MAGNO imperadore 9.

PIPPINO re d'Italia 28.

Servì di esercizio in quest'anno alle milizie di Carlo imperadore la

guerra insorta con _Gotifredo re di Danimarca_[703]. Mosse questi le sue

armi contra gli Sclavi Obotriti, collegati de' Franchi, e minacciava

ancora i confini della Sassonia. Fu dunque spedito contra di lui il

principe o re _Carlo_, primogenito d'esso imperadore, con un forte

esercito di Franchi e Sassoni. Venne bensì fatto al suddetto Gotifredo

di spignere fuor del paese _Trasicone_ re o duca degli Obotriti, e di

espugnar molte castella; ma con pagar caro queste prodezze, perchè vi

perdette un suo nipote coi suoi migliori soldati. Il principe Carlo,

dopo aver fatto delle scorrerie nel paese nemico, formato ed assicurato

con due fortezze un ponte sull'Elba, se ne ritornò indietro coll'armata

sana e salva. Essendo intanto stato cacciato dal suo regno _Eardulfo re

di Nortumbria_ nella gran Bretagna, venne egli a trovare Carlo Magno,

che l'indirizzò a Roma a _papa Leone_, avendo, come io credo, conosciuto

che la di lui disgrazia era proceduta dalla mala intelligenza che

passava tra esso re ed _Eanbaldo arcivescovo di Jorch_, e i vescovi del

regno. Si adoperò efficacemente il sommo pontefice perchè Eardulfo fosse

rimesso sul trono, avendo spedito apposta colà Adolfo diacono, coi

legati di Carlo Augusto. Dalla lettera decima di papa Leone[704] consta

che l'imperadore fece non poche doglianze contra di questo diacono,

perchè tornando indietro non si lasciò vedere alla sua corte. Seguì

parimente in quest'anno una spedizione dell'esercito cristiano in

Catalogna contro la città di Tortosa per ordine di _Lodovico re

d'Aquitania_[705], ma con poco successo. E perciocchè aveano negli anni

addietro i _Normanni_ cominciato ad infestar colle loro navi armate i

litorali della Francia, male che, come vedremo, crebbe di poi in

infinito; il saggio imperador Carlo, che ben previde quel che poscia

avvenne, cominciò a pensare di buon'ora al rimedio. Sotto nome di

_Normanni_, significante _uomini del Nord_, cioè del Settentrione,

venivano allora i Danesi, gli Svezzesi, e tutti, a mio credere, gli

abitanti verso il mar Baltico, e parte probabilmente anche della Russia.

Si diedero que' Barbari alla pirateria, scorrendo per mare ora nella

Bretagna, ed ora nella Germania e nella Gallia; e trovando gusto in

questo infame mestiere, tuttodì andavano aumentando le lor forze, di

modo che, essendo pochi sulle prime, arrivarono poi a formar delle

flotte formidabili pel concorso di quelle settentrionali nazioni, che

tornavano sempre cariche di spoglie e di ricchezze ai lor poveri e

freddi paesi. Ora l'imperador Carlo ordinò in quest'anno che per tutti i

fiumi della sua monarchia, là dove sboccavano in mare, si fabbricassero

e tenessero pronte molte navi, per opporsi, quando occorreva, alle

incursioni de' Normanni. Ma le precauzioni di questo saggio Augusto o

furono mal eseguite, o non valsero col tempo a reprimere la potenza e il

furore di que' nefandi corsari. Benchè non si sappia il tempo preciso,

in cui papa Leone scrisse la lettera duodecima[706] a Carlo Magno, pure

sia lecito a me di farne qui menzione. Leggonsi quivi le seguenti

parole: _Misit igitur pia Serenitas vestra missos suos, ut justitiam

nobis facere debuissent, sed magis damnum fecerunt._ Il prega poi

d'interrogare di quanto era accaduto i medesimi suoi messi, e _Giovanni

arcivescovo_ spedito dal papa, dai quali potrà intendere, _quia omnia,

quidquid per vestrum pium ac legale judicium, de caussa videlicet

palatii ravennatis recollectamus, unde et jussistis, ut nullus quilibet

homo in posterum conquassare, aut in judicio promovere praesumeret, tam

de vulgaria, quam etiam de mansis, quos per vestrum dispositum Herminus

fidelis vester nobis reconsignavit: omnia cum casis, vineis, seu

laboribus, atque peculiis abstulerunt, et nihil exinde nobis remansit.

Quamobrem quaesumus vestram imperialem clementiam, ut sic de vestra a

Deo accepta donatione quam praedicto Dei Apostolo obtulistis peragere

jubeatis, quatenus in nulla minuatur parte._ Possono farci queste parole

maggiormente intendere il sistema dell'esarcato di Ravenna in questi

tempi: cioè averne bensì il vecchio Pippino fatta la donazione alla

Chiesa romana, ma con ritenerne l'alto dominio. Quivi perciò godevano i

sommi pontefici l'utile signoril dominio. Ma o i ministri

dell'imperadore, che anche allora si credeano di farsi merito col

patrone in procurando per diritto o per traverso di vantaggiare il

fisco; o pure i Ravegnani stessi si misero a disputare al papa alcune

rendite della camera di Ravenna, pertinenti a lui, cioè la _vulgaria_,

che possiam credere un tributo pagato dal volgo, o pure dai contadini, e

molte case e poderi colle lor vigne e bestiami. Fu al tribunale di Carlo

Magno dedotta questa lite, e ne uscì solenne decreto in favore del

pontefice, con essergliene anche dato il possesso da Ermino ministro

dell'imperadore. Furono poi suscitate nuove cabale contra questo decreto

e possesso; e Carlo Augusto per le istanze del papa spedì dei messi con

autorità ed ordine di fargli giustizia. La bella giustizia, che costoro

gli fecero, fu di spogliarlo di nuovo di que' diritti. Però il pontefice

Leone di loro si lagna, e prega l'imperadore che non permetta che sia

sminuita la donazione fatta a san Pietro.

Certo è poi che all'anno presente appartiene l'epistola settima del

medesimo papa Leone, perchè ivi si parla della cacciata del regno di

Eardulfo. Fra le altre cose scrive egli a Carlo Magno: _Nescimus enim,

si vestra fuit demandatio_ (comandamento, commessione) _quod missi

vestri, qui venerunt ad justitiam faciendam, detulerunt secum homines

plures, et per singulas civitates constituerunt. Quia omnia, secundum

quod solebat dux, qui erat a nobis constitutus per distractionem

caussarum tollere, et nobis more solito annue tribuere_ (leggo

_districtionem caussarum_, cioè le pene pecuniarie) _ipsi eorum homines

peregerunt; et multam collectionem_ (cioè una colletta di danaro)

_fecerunt de ipso populo: unde ipsi duces minime possunt suffragium_

(aiuto di danaro) _nobis plenissime praesentare_. Coerente a questa

lettera è anche la terza del medesimo papa, in cui si duole, perchè

gente maligna abbia rappresentato all'imperador Carlo che niun de' messi

spediti dall'imperadore dava mai nel genio d'esso papa, e che di tutti

il papa sparlava: cosa ch'egli niega affatto, avendo ricevuto col dovuto

onore tutti i messi imperiali, e però il prega di non prestar fede a

questi iniqui seminatori di zizzanie e calunniatori. Intorno a che è da

osservare, che stando sommamente a cuore a Carlo Magno l'esercizio della

giustizia fra i popoli, e ben conoscendo egli come facilmente

inferociscano i prepotenti, e sieno trasandate ed anche assassinate le

cause de' poveri, con gloriosa saviezza ne inventò un efficace rimedio.

Cioè introdusse l'uso di spedire per le provincie di tanto in tanto

degl'inquisitori, ispettori, o vogliam dire giudici straordinarii, per

osservar come era fatta giustizia, per rifare occorrendo il mal fatto,

elevare gli abusi e disordini pregiudiziali ai diritti e alla quiete sì

del pubblico che de' privati, con far loro protestare d'essere inviati

_ad singularum hominum caussas audiendas ac deliberandas_. Erano questi

appellati _missi regii, missi dominici_, persone nobili, scelte dalla

corte, o dal clero, o dai monisteri, credute le più disinteressate, di

petto forte, e d'animo incapace d'essere sedotto dalle parzialità, dai

riguardi, dai regali: cioè vescovi, abati, diaconi, conti, vassalli e

simili. Un solo talvolta, ma per lo più due si mandavano, l'un laico e

l'altro ecclesiastico; ed era la loro autorità di tale estensione, che

chiamavano al loro tribunale anche i duchi governatori delle provincie,

e i conti governatori delle città e gli ecclesiastici. Era tassata un

discreta contribuzione pel mantenimento e per i viaggi loro, ripartita

sulla provincia. Dappertutto dove si trovavano, teneano _placiti_

particolari, o pur generali, chiamati _malli_, cioè giudizii, dove dovea

intervenire il popolo, affinchè chi reclamava avesse pronti i rei citati

a rispondere. Se non erano liti molto scabrose e di lunga ispezione,

d'ordinario su due piedi decidevano le controversie, ora stando nel

palazzo della città, ora alla campagna sotto degli alberi, ed ora in

case private, con dichiarar nondimeno ne' loro giudicati di aver quivi

alzato tribunale _per data licenzia_ del padrone d'essa casa. Venivano

invitati a questi placiti o giudizii il vescovo, il conte, e vi

assistevano sempre varii giudici bene informati delle leggi, che

proferivano i lor voti, e molte persone onorate, acciocchè molti fossero

informati del fatto e delle ragioni della sentenza. Di tali messi e dei

lor malli e placiti ho io più diffusamente trattato nelle Antichità

italiche; e volesse Dio che ne durasse l'uso ancora ai nostri tempi! Ora

siccome _Pippino re d'Italia_ per ordine del padre inviava di questi

messi pel regno italico, e ne abbiam già veduti gli esempli nel ducato

di Spoleti dipendente da esso re, così Carlo Magno ne spediva per tutte

le provincie della sua monarchia; e dalla suddetta lettera settima di

papa Leone abbiam appreso: che se ne mandavano anche per gli stati

posseduti e governati dai sommi pontefici: _Missi vestri, qui venerunt

ad justitiam faciendam_. E perciò ne' patti col papa si scorge che Carlo

Magno doveva essersi riserbato questo diritto della sovranità. Ma questi

messi parve a papa Leone che eccedessero i limiti della loro autorità;

mentre non contenti di _far la giustizia_, levavano via i giudici e

ministri del papa, e ve ne mettevano degli altri venuti con loro. Nelle

città pontificie si vede che il governatore messovi dal papa portava il

nome di _duca_, ed era suo uffizio di mandare a Roma le multe ossia pene

pecuniarie che si ricavavano dalle cause criminali. Ma i messi imperiali

se le erano appropriate, con far anche contribuire il popolo: il che

ridondava in danno della camera pontificia, e con ragione dispiaceva a

papa Leone; sebben egli ne scrive all'imperador con gran riguardo,

mostrando di non sapere, se per ordine suo avessero così operato i di

lui messi, e con astenersi da ogni ombra di doglianza.

Annali d'Italia, vol. 3 dal principio dell'era volgare sino all'anno 1750 · 第 150 / 339 题