Che cosa dunque ci dicono, che cosa sono questi Ordinamenti di
giustizia nella loro forma originale? Essi portano nella Repubblica
un mutamento politico e sociale, col manifesto intento di promuovere
l'uguaglianza civile, dare maggiore unità al governo, maggior forza
alle Arti; assicurare l'unione e la concordia del popolo; metter
freno all'albagia dei Grandi. La riforma piú propriamente politica si
restringe a dare norme sicure per la elezione dei Priori, ai quali
è aggiunto un nuovo e piú autorevole magistrato, il Gonfaloniere di
giustizia, che siede con essi.
I sei Priori in ufficio, invitati dal Capitano del popolo, radunavano
per mezzo suo le Capitudini, ossia i Consoli delle 12 Arti maggiori, e
i savi cittadini, che credevano richiedere, per deliberare con loro sul
piú opportuno e sicuro modo di scegliere i propri successori. I quali
dovevano essere ascritti nella matricola di un'Arte ed esercitarla,
questo essendo il modo piú sicuro di provare, che non appartenevano
a famiglie di Grandi, che era sempre il punto essenziale. Infatti chi
fosse rimasto ancora dei Grandi, sebbene esercitasse l'Arte, non poteva
entrare nella Signoria.[84] Si poteva, con sottili ed anche sofistiche
interpetrazioni, transigere sull'esercizio effettivo dell'Arte, non
mai però sull'essere realmente fuori dell'aristocrazia.[85] Lo stesso
Giano della Bella, che aveva appena, come dice il Villani, qualche
interesse commerciale in Francia, di nobile fattosi popolano, poté
nel febbraio '93 essere dei Signori. Nel luglio del '95, come vedremo,
furono modificati gli Ordinamenti, e bastò addirittura essere ascritto
all'Arte, senza di fatto esercitarla, richiedendosi però sempre che
non si fosse dei nobili. Seguivano molte prescrizioni destinate a dare
equa parte negli uffici a tutti quanti i Sesti della Città, a tutte le
Arti, vietandosi che vi fossero piú Priori d'un medesimo Sesto, d'una
medesima Arte o famiglia. Chi usciva d'ufficio aveva divieto a tornarvi
per due anni, e cosí pure avevano divieto i suoi parenti. L'ufficio
dei Priori durava due mesi; non si poteva chiedere né brigare, e non si
poteva neppure ricusare. Essi sceglievano, per abitarvi, una casa nella
quale vivevano e mangiavano insieme, senza potere accettare inviti o
dare udienze private.[86]
Si veniva poi alla elezione del nuovo magistrato, cioè il Gonfaloniere
della Giustizia. Esso era eletto ogni due mesi, d'un Sesto sempre
diverso della Città, dai nuovi Priori, dal Capitano e dalle Capitudini,
piú due Savi per Sesto. Era in tutto pareggiato ai Priori, salvo che
aveva divieto d'un anno invece di due; viveva con essi qual _primus
inter pares_; aveva, come essi, l'onorario di dieci soldi al giorno,
comprese anche le spese, per il che si poteva dire un ufficio gratuito.
Avendo però dalla legge maggiori attribuzioni, ben presto divennero
di necessità il capo della Signoria.[87] A lui si consegnava, in
pubblico Parlamento, il Gonfalone del Popolo, donde veniva il nome
di Gonfaloniere, ed aveva a propria disposizione 100 pavesi o scudi,
25 balestre con quadrella, i quali servivano a meglio armare alcuni
dei 1000 popolani scelti ogni anno, per essere agli ordini suoi,
del Capitano e del Podestà, e provvedere cosí al buon ordine ed alla
esecuzione delle nuove leggi.[88] Non poteva esser parente dei Priori
in ufficio. La creazione di questo nuovo magistrato viene di certo a
provare chiaramente, che si sentiva già il bisogno di dare maggiore
unità e capo al governo. La gelosia repubblicana però non permise
allora d'andar oltre una semplice apparenza. E quindi il Gonfaloniere
non fu che il piú autorevole fra i Priori, mutabile al pari di essi; ma
in certe occasioni poteva direttamente disporre de' popolani armati, il
che aumentava di certo la sua autorità.
Venendo ora a quella parte degli Ordinamenti, che aveva un carattere
assai piú sociale che politico, noteremo innanzi tutto, che da essi
ha origine la definitiva costituzione delle Arti in Firenze, le quali
ben presto formarono o rinnovarono i propri statuti; ed essi ancora
ne fissarono il numero normale, il quale d'allora in poi rimase
sempre fermo a 21.[89] La prima rubrica infatti ordinava che le Arti
facessero solenne giuramento di mantenere l'unione e la concordia del
popolo. La seconda annullava e proibiva severamente tutte quante le
_compagnie, leghe, promesse, convegne, obbligazioni e sacramenti_,
ossia tutti gli accordi fra i popolani, non preveduti o permessi dalle
leggi, contrari o estranei alla costituzione delle Arti stesse. Al
procuratore ed agli stipulatori di simili accordi si minacciava perfino
la pena del capo; e l'Arte in cui l'accordo avesse avuto luogo, doveva
pagare mille lire; cinquecento dovevano pagarne i suoi Consoli ed il
notaio che avesse compilato l'atto.[90] Da tutto ciò si vede chiaro
che non si trattava solo, come fu affermato e creduto, d'una legge di
vendetta contro i nobili; ma si voleva anche riordinare la Città ed il
governo, costituendo fortemente le Arti, dando ad esse nuova importanza
politica. L'abbassamento dei Grandi formava tuttavia uno degli scopi
principali della legge. Vediamo dunque quali erano le disposizioni a
ciò destinate.