VII

Che cosa dunque ci dicono, che cosa sono questi Ordinamenti di

giustizia nella loro forma originale? Essi portano nella Repubblica

un mutamento politico e sociale, col manifesto intento di promuovere

l'uguaglianza civile, dare maggiore unità al governo, maggior forza

alle Arti; assicurare l'unione e la concordia del popolo; metter

freno all'albagia dei Grandi. La riforma piú propriamente politica si

restringe a dare norme sicure per la elezione dei Priori, ai quali

è aggiunto un nuovo e piú autorevole magistrato, il Gonfaloniere di

giustizia, che siede con essi.

I sei Priori in ufficio, invitati dal Capitano del popolo, radunavano

per mezzo suo le Capitudini, ossia i Consoli delle 12 Arti maggiori, e

i savi cittadini, che credevano richiedere, per deliberare con loro sul

piú opportuno e sicuro modo di scegliere i propri successori. I quali

dovevano essere ascritti nella matricola di un'Arte ed esercitarla,

questo essendo il modo piú sicuro di provare, che non appartenevano

a famiglie di Grandi, che era sempre il punto essenziale. Infatti chi

fosse rimasto ancora dei Grandi, sebbene esercitasse l'Arte, non poteva

entrare nella Signoria.[84] Si poteva, con sottili ed anche sofistiche

interpetrazioni, transigere sull'esercizio effettivo dell'Arte, non

mai però sull'essere realmente fuori dell'aristocrazia.[85] Lo stesso

Giano della Bella, che aveva appena, come dice il Villani, qualche

interesse commerciale in Francia, di nobile fattosi popolano, poté

nel febbraio '93 essere dei Signori. Nel luglio del '95, come vedremo,

furono modificati gli Ordinamenti, e bastò addirittura essere ascritto

all'Arte, senza di fatto esercitarla, richiedendosi però sempre che

non si fosse dei nobili. Seguivano molte prescrizioni destinate a dare

equa parte negli uffici a tutti quanti i Sesti della Città, a tutte le

Arti, vietandosi che vi fossero piú Priori d'un medesimo Sesto, d'una

medesima Arte o famiglia. Chi usciva d'ufficio aveva divieto a tornarvi

per due anni, e cosí pure avevano divieto i suoi parenti. L'ufficio

dei Priori durava due mesi; non si poteva chiedere né brigare, e non si

poteva neppure ricusare. Essi sceglievano, per abitarvi, una casa nella

quale vivevano e mangiavano insieme, senza potere accettare inviti o

dare udienze private.[86]

Si veniva poi alla elezione del nuovo magistrato, cioè il Gonfaloniere

della Giustizia. Esso era eletto ogni due mesi, d'un Sesto sempre

diverso della Città, dai nuovi Priori, dal Capitano e dalle Capitudini,

piú due Savi per Sesto. Era in tutto pareggiato ai Priori, salvo che

aveva divieto d'un anno invece di due; viveva con essi qual _primus

inter pares_; aveva, come essi, l'onorario di dieci soldi al giorno,

comprese anche le spese, per il che si poteva dire un ufficio gratuito.

Avendo però dalla legge maggiori attribuzioni, ben presto divennero

di necessità il capo della Signoria.[87] A lui si consegnava, in

pubblico Parlamento, il Gonfalone del Popolo, donde veniva il nome

di Gonfaloniere, ed aveva a propria disposizione 100 pavesi o scudi,

25 balestre con quadrella, i quali servivano a meglio armare alcuni

dei 1000 popolani scelti ogni anno, per essere agli ordini suoi,

del Capitano e del Podestà, e provvedere cosí al buon ordine ed alla

esecuzione delle nuove leggi.[88] Non poteva esser parente dei Priori

in ufficio. La creazione di questo nuovo magistrato viene di certo a

provare chiaramente, che si sentiva già il bisogno di dare maggiore

unità e capo al governo. La gelosia repubblicana però non permise

allora d'andar oltre una semplice apparenza. E quindi il Gonfaloniere

non fu che il piú autorevole fra i Priori, mutabile al pari di essi; ma

in certe occasioni poteva direttamente disporre de' popolani armati, il

che aumentava di certo la sua autorità.

Venendo ora a quella parte degli Ordinamenti, che aveva un carattere

assai piú sociale che politico, noteremo innanzi tutto, che da essi

ha origine la definitiva costituzione delle Arti in Firenze, le quali

ben presto formarono o rinnovarono i propri statuti; ed essi ancora

ne fissarono il numero normale, il quale d'allora in poi rimase

sempre fermo a 21.[89] La prima rubrica infatti ordinava che le Arti

facessero solenne giuramento di mantenere l'unione e la concordia del

popolo. La seconda annullava e proibiva severamente tutte quante le

_compagnie, leghe, promesse, convegne, obbligazioni e sacramenti_,

ossia tutti gli accordi fra i popolani, non preveduti o permessi dalle

leggi, contrari o estranei alla costituzione delle Arti stesse. Al

procuratore ed agli stipulatori di simili accordi si minacciava perfino

la pena del capo; e l'Arte in cui l'accordo avesse avuto luogo, doveva

pagare mille lire; cinquecento dovevano pagarne i suoi Consoli ed il

notaio che avesse compilato l'atto.[90] Da tutto ciò si vede chiaro

che non si trattava solo, come fu affermato e creduto, d'una legge di

vendetta contro i nobili; ma si voleva anche riordinare la Città ed il

governo, costituendo fortemente le Arti, dando ad esse nuova importanza

politica. L'abbassamento dei Grandi formava tuttavia uno degli scopi

principali della legge. Vediamo dunque quali erano le disposizioni a

ciò destinate.

I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2 · 第 24 / 54 题