Ma che cosa sono dunque questi Ordinamenti? Per rispondere a una tale
domanda, bisogna mettere da parte gli storici ed esaminare la legge
stessa. Se non che, noi ne abbiamo molte compilazioni antiche, le quali
sono tra loro cosí diverse, che in una trovansi solo 22 rubriche, in
altre piú di cento. È necessario quindi, prima di tutto, determinare
quale di esse è la primitiva e genuina, fatta il 18 gennaio '93,
perché solamente su questa possiamo fondare un giudizio sicuro, e però
solamente da essa dobbiamo prender le mosse.
Queste compilazioni cosí diverse arrivano al numero di sei, quattro a
stampa, e due ancora inedite. Noi possiamo subito metterne da banda
due, perché non fanno al nostro scopo. Una è quella che si trova
nella compilazione generale degli Statuti fiorentini, fatta nel 1415
per opera di Bartolommeo Volpi e Paolo de Castro, pubblicata per le
stampe verso la fine del secolo XVIII, colla falsa data di Friburgo
(1778-83). In essa sono riunite leggi di tempi diversissimi, senza
ordine cronologico, e gli Ordinamenti vi si trovano, ma alterati da
tutte le modificazioni posteriori, accumulate anch'esse alla rinfusa.
Per lo storico dei tempi di Giano della Bella, una tale raccolta non
può essere utile, perché non dà nessuna sicura garanzia. E cosí anche
dobbiamo porre da banda una miscellanea, che si trova nell'Archivio
fiorentino, e che, come dice il Bonaini, è un _grosso zibaldone_, in
cui sono leggi disparate, di varî tempi e di varia indole, qualcuna
delle quali afforza o modifica gli Ordinamenti di giustizia. Essa può
quindi avere importanza per la storia degli Ordinamenti, ma non dà
nessun aiuto a trovarne la forma primitiva.
Restano cosí quattro compilazioni, delle quali una sola è inedita.
Esaminandole, si vede subito che quella pubblicata dal Bonaini, non
ha che 22 rubriche, l'ultima delle quali, la conclusione generale, è
mutila; le altre compilazioni ne hanno assai piú, ma in esse i veri
e proprî Ordinamenti del gennaio 93 sono contenuti sempre nelle prime
28 rubriche.[80] Infatti dalla ventinovesima in poi cominciano giunte
e leggi posteriori, che portano assai spesso la loro propria data, e
furono unite agli Ordinamenti, perché li modificano, li rafforzano, li
rendono piú miti o trattano materie affini. È la vicenda che piú o meno
subirono tutte quante le leggi, tutti gli Statuti della Repubblica. In
questo modo adunque le grandi divergenze delle diverse compilazioni si
riducono in assai ristretti confini, per ciò che s'attiene ai primi
Ordinamenti. Restano tuttavia de' dubbî, perché non solo abbiamo da
un lato 22 rubriche, e da un altro 28; ma esse differiscono fra di
loro in varî punti. Cominciamo dunque dal notare, come la piú antica
compilazione è senza dubbio quella che il Bonaini pubblicò nel 1855,
da un codice originale dell'Archivio di Stato. Egli credette d'aver
trovato la redazione primitiva degli Ordinamenti; ma pure, diligente
com'è, preferí chiamarla _prima bozza_, perché non è veramente la
legge stessa, approvata e promulgata dai Magistrati, secondo che
l'Hegel ha poi dimostrato.[81] Il codice è antichissimo; si può anzi
ritenere dei tempi di Giano della Bella. Infatti, in una intestazione,
che fu prima messa, poi cancellata, trovasi la data, 1292 _de mense
ianuarii_.[82] (s. n. 1293). Vi manca la formula con cui s'intestavano
tutte le provvisioni della Repubblica, e nella quale si ponevano, non
solo la data e il titolo, ma qualche volta anche i nomi dei magistrati,
che promulgavano la legge. Il codice, in piccolo formato, è pieno di
cancellature, pentimenti, aggiunte scritte da mani diverse; e spesso
tra una rubrica e l'altra sono spazî vuoti, lasciati per dar luogo
appunto alle aggiunte o correzioni possibili. Tutto fa chiaramente
vedere che in questo antico Codice abbiamo solo la bozza della legge,
quale fu compilata, per ordine dei magistrati, dai tre cittadini piú
sopra nominati, senza che questa avesse ancora ricevuto la sua forma
definitiva, né la sanzione legale di coloro che dovevano discuterla ed
approvarla, prima che potesse essere promulgata. Non possiamo perciò
dire con certezza, se e quali modificazioni essa poté subire.
Ma se questa bozza è alquanto anteriore alla vera e propria legge, le
altre compilazioni che abbiamo di essa son tutte posteriori, e quindi
possono avere giunte e modificazioni fatte piú tardi. Esaminando
cosí la compilazione latina, pubblicata dal Fineschi nel 1790,
come quella italiana che fu pubblicata dal Giudici nel 1853, cavate
ambedue da codici antichi ed autentici, troviamo nell'una e nell'altra
tutti quanti i caratteri d'una legge legalmente promulgata. Ambedue
cominciano con la formula ufficiale, e hanno la data del 18 gennaio
92 (s. n. 93). Guardando alle rubriche aggiunte nella seconda di esse
(italiana), che è molto piú lunga, si trovano diverse date, una delle
quali del 1324; la prima invece (latina) non ha nessuna data posteriore
al 6 luglio 1295. Questa è dunque la piú antica delle due, e le poche
divergenze che osserviamo anche fra le sue prime 28 rubriche, e quelle
della compilazione italiana, debbono di certo derivare da modificazioni
posteriormente introdotte in questa. Tuttavia anche le prime rubriche
della compilazione latina han dovuto subire modificazioni, anteriori
però al 6 luglio '95. Nella rubrica VI troviamo infatti che il numero
dei testimoni, il quale restava indeterminato nella bozza (rub. V), è
portato a tre nelle due compilazioni posteriori, il che (come vedremo)
si può coi documenti provare che fu deliberato nel luglio '95. Possiamo
dunque in conclusione affermare, che di queste due compilazioni degli
Ordinamenti, la latina, cioè la piú antica, ce li presenta nella
forma che ebbero nel luglio '95; l'italiana, invece, sebbene sia
una traduzione, che dall'esame del codice può dirsi ufficiale, ha in
qualche punto subito modificazioni anche posteriori al '95. Se poi,
tenendo conto solamente delle loro prime 28 rubriche, le paragoniamo
con la bozza del Bonaini, troveremo che, salvo la mancanza in questa
di sei rubriche, quasi tutte di assai poca importanza, le altre
divergenze sono piú di forma che di sostanza. In ogni modo, quando le
tre redazioni vanno fra loro d'accordo, possiamo essere certi d'avere
la legge sanzionata il 18 gennaio '93, nella forma stessa che ebbe
allora; quando invece troviamo delle divergenze, bisogna, prima di
poter arrivare a qualche conclusione certa, aiutarsi col soccorso
dei cronisti e di nuovi documenti, se ve ne sono. Con queste norme
procediamo dunque all'esame della legge.[83]