VI

Ma che cosa sono dunque questi Ordinamenti? Per rispondere a una tale

domanda, bisogna mettere da parte gli storici ed esaminare la legge

stessa. Se non che, noi ne abbiamo molte compilazioni antiche, le quali

sono tra loro cosí diverse, che in una trovansi solo 22 rubriche, in

altre piú di cento. È necessario quindi, prima di tutto, determinare

quale di esse è la primitiva e genuina, fatta il 18 gennaio '93,

perché solamente su questa possiamo fondare un giudizio sicuro, e però

solamente da essa dobbiamo prender le mosse.

Queste compilazioni cosí diverse arrivano al numero di sei, quattro a

stampa, e due ancora inedite. Noi possiamo subito metterne da banda

due, perché non fanno al nostro scopo. Una è quella che si trova

nella compilazione generale degli Statuti fiorentini, fatta nel 1415

per opera di Bartolommeo Volpi e Paolo de Castro, pubblicata per le

stampe verso la fine del secolo XVIII, colla falsa data di Friburgo

(1778-83). In essa sono riunite leggi di tempi diversissimi, senza

ordine cronologico, e gli Ordinamenti vi si trovano, ma alterati da

tutte le modificazioni posteriori, accumulate anch'esse alla rinfusa.

Per lo storico dei tempi di Giano della Bella, una tale raccolta non

può essere utile, perché non dà nessuna sicura garanzia. E cosí anche

dobbiamo porre da banda una miscellanea, che si trova nell'Archivio

fiorentino, e che, come dice il Bonaini, è un _grosso zibaldone_, in

cui sono leggi disparate, di varî tempi e di varia indole, qualcuna

delle quali afforza o modifica gli Ordinamenti di giustizia. Essa può

quindi avere importanza per la storia degli Ordinamenti, ma non dà

nessun aiuto a trovarne la forma primitiva.

Restano cosí quattro compilazioni, delle quali una sola è inedita.

Esaminandole, si vede subito che quella pubblicata dal Bonaini, non

ha che 22 rubriche, l'ultima delle quali, la conclusione generale, è

mutila; le altre compilazioni ne hanno assai piú, ma in esse i veri

e proprî Ordinamenti del gennaio 93 sono contenuti sempre nelle prime

28 rubriche.[80] Infatti dalla ventinovesima in poi cominciano giunte

e leggi posteriori, che portano assai spesso la loro propria data, e

furono unite agli Ordinamenti, perché li modificano, li rafforzano, li

rendono piú miti o trattano materie affini. È la vicenda che piú o meno

subirono tutte quante le leggi, tutti gli Statuti della Repubblica. In

questo modo adunque le grandi divergenze delle diverse compilazioni si

riducono in assai ristretti confini, per ciò che s'attiene ai primi

Ordinamenti. Restano tuttavia de' dubbî, perché non solo abbiamo da

un lato 22 rubriche, e da un altro 28; ma esse differiscono fra di

loro in varî punti. Cominciamo dunque dal notare, come la piú antica

compilazione è senza dubbio quella che il Bonaini pubblicò nel 1855,

da un codice originale dell'Archivio di Stato. Egli credette d'aver

trovato la redazione primitiva degli Ordinamenti; ma pure, diligente

com'è, preferí chiamarla _prima bozza_, perché non è veramente la

legge stessa, approvata e promulgata dai Magistrati, secondo che

l'Hegel ha poi dimostrato.[81] Il codice è antichissimo; si può anzi

ritenere dei tempi di Giano della Bella. Infatti, in una intestazione,

che fu prima messa, poi cancellata, trovasi la data, 1292 _de mense

ianuarii_.[82] (s. n. 1293). Vi manca la formula con cui s'intestavano

tutte le provvisioni della Repubblica, e nella quale si ponevano, non

solo la data e il titolo, ma qualche volta anche i nomi dei magistrati,

che promulgavano la legge. Il codice, in piccolo formato, è pieno di

cancellature, pentimenti, aggiunte scritte da mani diverse; e spesso

tra una rubrica e l'altra sono spazî vuoti, lasciati per dar luogo

appunto alle aggiunte o correzioni possibili. Tutto fa chiaramente

vedere che in questo antico Codice abbiamo solo la bozza della legge,

quale fu compilata, per ordine dei magistrati, dai tre cittadini piú

sopra nominati, senza che questa avesse ancora ricevuto la sua forma

definitiva, né la sanzione legale di coloro che dovevano discuterla ed

approvarla, prima che potesse essere promulgata. Non possiamo perciò

dire con certezza, se e quali modificazioni essa poté subire.

Ma se questa bozza è alquanto anteriore alla vera e propria legge, le

altre compilazioni che abbiamo di essa son tutte posteriori, e quindi

possono avere giunte e modificazioni fatte piú tardi. Esaminando

cosí la compilazione latina, pubblicata dal Fineschi nel 1790,

come quella italiana che fu pubblicata dal Giudici nel 1853, cavate

ambedue da codici antichi ed autentici, troviamo nell'una e nell'altra

tutti quanti i caratteri d'una legge legalmente promulgata. Ambedue

cominciano con la formula ufficiale, e hanno la data del 18 gennaio

92 (s. n. 93). Guardando alle rubriche aggiunte nella seconda di esse

(italiana), che è molto piú lunga, si trovano diverse date, una delle

quali del 1324; la prima invece (latina) non ha nessuna data posteriore

al 6 luglio 1295. Questa è dunque la piú antica delle due, e le poche

divergenze che osserviamo anche fra le sue prime 28 rubriche, e quelle

della compilazione italiana, debbono di certo derivare da modificazioni

posteriormente introdotte in questa. Tuttavia anche le prime rubriche

della compilazione latina han dovuto subire modificazioni, anteriori

però al 6 luglio '95. Nella rubrica VI troviamo infatti che il numero

dei testimoni, il quale restava indeterminato nella bozza (rub. V), è

portato a tre nelle due compilazioni posteriori, il che (come vedremo)

si può coi documenti provare che fu deliberato nel luglio '95. Possiamo

dunque in conclusione affermare, che di queste due compilazioni degli

Ordinamenti, la latina, cioè la piú antica, ce li presenta nella

forma che ebbero nel luglio '95; l'italiana, invece, sebbene sia

una traduzione, che dall'esame del codice può dirsi ufficiale, ha in

qualche punto subito modificazioni anche posteriori al '95. Se poi,

tenendo conto solamente delle loro prime 28 rubriche, le paragoniamo

con la bozza del Bonaini, troveremo che, salvo la mancanza in questa

di sei rubriche, quasi tutte di assai poca importanza, le altre

divergenze sono piú di forma che di sostanza. In ogni modo, quando le

tre redazioni vanno fra loro d'accordo, possiamo essere certi d'avere

la legge sanzionata il 18 gennaio '93, nella forma stessa che ebbe

allora; quando invece troviamo delle divergenze, bisogna, prima di

poter arrivare a qualche conclusione certa, aiutarsi col soccorso

dei cronisti e di nuovi documenti, se ve ne sono. Con queste norme

procediamo dunque all'esame della legge.[83]

I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2 · 第 23 / 54 题