Prima di tutto, era necessario, per punire i Grandi delle loro continue
offese contro i popolani, obbligarli a sodare, cosa che molti di essi
avevano saputo, in onta alle leggi, evitare. Le pene per la maggior
parte dei delitti erano pecuniarie, e chi non aveva sodato, facilmente
poteva trovar modo di sfuggirle con una o un'altra scusa: ciò si
voleva con gli Ordinamenti impedire.[91] Essi richiamavano quindi
in vigore le antiche leggi, già troppo spesso violate. «Ancora, per
ischifare molti inganni, li quali per alquanti piú Grandi e nobili
de la Cittade e del contado di Firenze, sono commessi cotidianamente
intorno a' sodamenti li quali per loro si fanno o debbonsi fare, per
la forma e secondo la forma del Costituto del Comune di Firenze, posto
sotto la rubrica: _De le securtadi che si debbono fare da' Grandi
de la città di Firenze, e comincia quello capitolo: Acciò che la
isfrenata specialmente de' Grandi_, etc. proveduto e ordinato è,[92]
etc.» Tutti i Grandi, adunque, i quali erano già notati nel sopradetto
Costituto, e dei quali si fece allora nuova lista, dovevano dai 15
ai 70 anni, senza eccezione, sodare per lire duemila, somma a cui
vediamo generalmente ammontare le piú gravi pene pecuniarie, oltre la
confisca di cui soleva allora farsi uso ed abuso. Se qualcuno di essi
era dell'Arte, ciò non bastava ad esentarlo dall'obbligo del sodare; ad
ottenere un tale vantaggio era necessario, che a tutta la famiglia, per
una qualche ragione, anche per sola tolleranza, fosse stato concesso,
durante cinque anni almeno, di non sodare, o che l'avessero dichiarata
addirittura _francata_. In questi casi essa era ritenuta come davvero
popolare, con tutti quanti i vantaggi che ne derivavano. Ai piú poveri
si poteva dai Signori alleviare il sodamente, ma questo era ciò che
dava poi occasione a parzialità ed a frodi.[93] I sodamenti, continuava
la legge, saranno fatti nel mese di gennaio, o al piú nel febbraio; se
qualcuno si ricusa o ritarda in qualunque modo, verrà bandito, ed in
sua vece saranno obbligati i parenti piú prossimi in linea maschile.
Commettendosi il maleficio da chi non ha sodato, la pena ricadrà sui
parenti. Se poi si tratta di pena capitale, ed il colpevole fugge, i
parenti allora, invece delle duemila lire del sodamento, ne pagheranno
tremila. Quando però fra questi parenti vi siano nimicizie di sangue,
cesserà l'obbligo di sodare l'uno per l'altro. Ciò prova chiaro che,
cessando la comunanza degl'interessi e l'alleanza delle passioni, la
legge non richiedeva piú la responsabilità collettiva dei parenti o
consorti, il che fa sempre meglio vedere quale era lo scopo cui essa
mirava.[94]
Solamente quando i membri delle consorterie agivano in comune,
come se formassero davvero una persona sola, la legge, che voleva
disfar le consorterie, dichiarava gli uni responsabili degli
altri, ed obbligava l'un socio a sodare ed a pagare per l'altro.
Ma è sempre una pena pecuniaria, ed anche questa tra certi limiti,
quella che ricade sui parenti, perché essa sola è come imposta alla
consorteria collettivamente. Ciò spiega che cosa significassero le
parole del Compagni e del Villani, quando dicevano che, secondo gli
Ordinamenti, «l'un consorto era tenuto per l'altro».[95] E si vede
come erroneamente, o almeno assai esageratamente le interpretasse il
Machiavelli, quando disse in termini generali: «obbligavansi i consorti
del reo alla medesima pena che quello»;[96] e come s'ingannassero i
moderni nel ripetere una interpretazione, che si trova contraddetta
dagli Ordinamenti stessi, i quali altrimenti sarebbero in opposizione
con la cultura dei tempi, e con i piú fondamentali principî d'ogni
diritto. Ciò che essi fecero davvero contro i Grandi, si può ridurre
a due punti principali: richiamare in vigore e rendere piú severe le
leggi, che li escludevano dagli uffici, e li obbligavano a sodare
ed a pagare l'uno per l'altro; aggravare le pene contro di loro,
«raddoppiando le pene comuni diversamente», dice il Villani.[97]
Vediamo ora quali erano queste pene cosí aggravate.
Se un Grande, dicono gli Ordinamenti, uccide o fa uccidere un popolano,
tanto il Grande come l'esecutore del delitto saranno dal Podestà
condannati a morte; i loro beni disfatti e confiscati.[98] Se fuggono,
saranno condannati in contumacia, oltre la confisca; il mallevadore
pagherà, nonostante, la somma per cui ha sodato, con diritto di
rivalersene poi sui beni confiscati e disfatti del contumace. Tutti gli
altri Grandi i quali, senza essere direttamente autori del maleficio,
vi avevano preso parte, venivano condannati in lire duemila; non
pagandole, si confiscavano loro i beni, e s'obbligavano i parenti o
mallevadori a pagare. Quando si trattava invece d'una grave ferita,
l'esecutore del delitto e colui che aveva istigato a commetterlo,
venivano condannati in lire duemila. Ricusando di pagar la pena, era
ad essi mozza la mano; sfuggendo alla giustizia, i loro beni venivano
disfatti e confiscati, i mallevadori costretti a pagare, potendo al
solito rivalersi sui beni confiscati. Scemando la gravità dell'offesa,
scemava la pena. In ogni modo, i colpevoli avevano per cinque anni
divieto da ogni pubblico ufficio. A provare il delitto, se si trattava
di morte, bastavano il giuramento dell'offeso o del suo prossimo
parente, e due _testimonî di pubblica fama_; non era cioè necessario
che fossero testimonî oculari. Questa era la parte della legge che piú
offendeva i Grandi. In generale essi si curavano poco della minaccia
di pene anche severissime, sperando sempre di poterle sfuggire. Invece
molto s'impensierivano, andavano anzi in furore, quando si provvedeva
ai modi di eseguire rigorosamente le condanne. E tale era appunto
il principale scopo, il carattere vero degli Ordinamenti. Tutto il
giudizio da essi ordinato procedeva in modo sommario, quasi di legge
stataria, dando molto peso alla voce pubblica, che in mezzo alle
passioni dei partiti non era certo guida sicura. La stretta unione
delle consorterie, aveva reso assai difficili, se non impossibili,
i procedimenti legali. E quindi si ordinava che, commesso una volta
il delitto, il Podestà dovesse, nel termine di cinque o al piú otto
giorni, secondo la maggiore o minore gravità di esso, scoprirne
l'autore, sotto pena, ove trascurasse, di perdere l'ufficio, e di 500
lire per le offese minori. Allora però doveva provvedere il Capitano,
sotto minaccia delle medesime pene. Le botteghe si chiudevano, gli
artigiani s'armavano, il Gonfaloniere vegliava, punendo chi non era
pronto all'obbedienza. Quando invece il Podestà scopriva il reo, e si
trattava d'omicidio, esso d'accordo col Gonfaloniere faceva, senza
neppure aspettare il resultato del giudizio, sonare la campana a
martello, e, radunati i mille uomini armati, andavano a disfar le case
del colpevole. I capi delle Arti si tenevano pronti ad ogni chiamata
del Capitano. Se si trattava invece di minori delitti, il disfacimento
aveva luogo dopo il giudizio.[99] Ed è qui da notare che questi
disfacimenti non solevano mai arrivare ad una totale distruzione,
giacchè Gonfaloniere e Podestà, massime pei delitti minori, si ponevano
d'accordo sulle proporzioni che credevano darvi.[100]
Erano minacciate pene assai severe cosí agli offesi che non
denunziavano il maleficio,[101] come a coloro che facevano false
denunzie.[102] Quando un popolano s'intrometteva nelle zuffe dei
Grandi, e ne toccava, o quando si trattava di contese tra servitore
e padrone, allora non avevano esecuzione gli Ordinamenti, ma tornava
in vigore la legge comune.[103] Seguivano altre disposizioni circa le
ingiuste occupazioni, che i Grandi facevano dei beni dei popolani,
gli ostacoli che ponevano alla riscossione delle loro rendite, e si
determinavano le pene pecuniarie in 1000 o 500 lire, con le norme
consuete.[104] Al Grande condannato era vietato di fare accatto o
colletta per trovare il danaro, giacché allora sarebbe stato piú facile
far le vendette in comune, e poi sottoscriversi fra molti per pagare.
E però il Grande che faceva l'accatto, veniva condannato in lire 500;
quelli che andavano raccogliendo per lui il denaro, e quelli che lo
davano, erano condannati in lire 100.[105]
Non si concedeva appello di sorta contro i giudizi dati in forza degli
Ordinamenti,[106] perché questi erano superiori ad ogni statuto, e non
potevano essere prorogati, né sospesi o alterati, sotto gravi pene,
determinate nella _Conclusione generale_.[107]