VIII

Prima di tutto, era necessario, per punire i Grandi delle loro continue

offese contro i popolani, obbligarli a sodare, cosa che molti di essi

avevano saputo, in onta alle leggi, evitare. Le pene per la maggior

parte dei delitti erano pecuniarie, e chi non aveva sodato, facilmente

poteva trovar modo di sfuggirle con una o un'altra scusa: ciò si

voleva con gli Ordinamenti impedire.[91] Essi richiamavano quindi

in vigore le antiche leggi, già troppo spesso violate. «Ancora, per

ischifare molti inganni, li quali per alquanti piú Grandi e nobili

de la Cittade e del contado di Firenze, sono commessi cotidianamente

intorno a' sodamenti li quali per loro si fanno o debbonsi fare, per

la forma e secondo la forma del Costituto del Comune di Firenze, posto

sotto la rubrica: _De le securtadi che si debbono fare da' Grandi

de la città di Firenze, e comincia quello capitolo: Acciò che la

isfrenata specialmente de' Grandi_, etc. proveduto e ordinato è,[92]

etc.» Tutti i Grandi, adunque, i quali erano già notati nel sopradetto

Costituto, e dei quali si fece allora nuova lista, dovevano dai 15

ai 70 anni, senza eccezione, sodare per lire duemila, somma a cui

vediamo generalmente ammontare le piú gravi pene pecuniarie, oltre la

confisca di cui soleva allora farsi uso ed abuso. Se qualcuno di essi

era dell'Arte, ciò non bastava ad esentarlo dall'obbligo del sodare; ad

ottenere un tale vantaggio era necessario, che a tutta la famiglia, per

una qualche ragione, anche per sola tolleranza, fosse stato concesso,

durante cinque anni almeno, di non sodare, o che l'avessero dichiarata

addirittura _francata_. In questi casi essa era ritenuta come davvero

popolare, con tutti quanti i vantaggi che ne derivavano. Ai piú poveri

si poteva dai Signori alleviare il sodamente, ma questo era ciò che

dava poi occasione a parzialità ed a frodi.[93] I sodamenti, continuava

la legge, saranno fatti nel mese di gennaio, o al piú nel febbraio; se

qualcuno si ricusa o ritarda in qualunque modo, verrà bandito, ed in

sua vece saranno obbligati i parenti piú prossimi in linea maschile.

Commettendosi il maleficio da chi non ha sodato, la pena ricadrà sui

parenti. Se poi si tratta di pena capitale, ed il colpevole fugge, i

parenti allora, invece delle duemila lire del sodamento, ne pagheranno

tremila. Quando però fra questi parenti vi siano nimicizie di sangue,

cesserà l'obbligo di sodare l'uno per l'altro. Ciò prova chiaro che,

cessando la comunanza degl'interessi e l'alleanza delle passioni, la

legge non richiedeva piú la responsabilità collettiva dei parenti o

consorti, il che fa sempre meglio vedere quale era lo scopo cui essa

mirava.[94]

Solamente quando i membri delle consorterie agivano in comune,

come se formassero davvero una persona sola, la legge, che voleva

disfar le consorterie, dichiarava gli uni responsabili degli

altri, ed obbligava l'un socio a sodare ed a pagare per l'altro.

Ma è sempre una pena pecuniaria, ed anche questa tra certi limiti,

quella che ricade sui parenti, perché essa sola è come imposta alla

consorteria collettivamente. Ciò spiega che cosa significassero le

parole del Compagni e del Villani, quando dicevano che, secondo gli

Ordinamenti, «l'un consorto era tenuto per l'altro».[95] E si vede

come erroneamente, o almeno assai esageratamente le interpretasse il

Machiavelli, quando disse in termini generali: «obbligavansi i consorti

del reo alla medesima pena che quello»;[96] e come s'ingannassero i

moderni nel ripetere una interpretazione, che si trova contraddetta

dagli Ordinamenti stessi, i quali altrimenti sarebbero in opposizione

con la cultura dei tempi, e con i piú fondamentali principî d'ogni

diritto. Ciò che essi fecero davvero contro i Grandi, si può ridurre

a due punti principali: richiamare in vigore e rendere piú severe le

leggi, che li escludevano dagli uffici, e li obbligavano a sodare

ed a pagare l'uno per l'altro; aggravare le pene contro di loro,

«raddoppiando le pene comuni diversamente», dice il Villani.[97]

Vediamo ora quali erano queste pene cosí aggravate.

Se un Grande, dicono gli Ordinamenti, uccide o fa uccidere un popolano,

tanto il Grande come l'esecutore del delitto saranno dal Podestà

condannati a morte; i loro beni disfatti e confiscati.[98] Se fuggono,

saranno condannati in contumacia, oltre la confisca; il mallevadore

pagherà, nonostante, la somma per cui ha sodato, con diritto di

rivalersene poi sui beni confiscati e disfatti del contumace. Tutti gli

altri Grandi i quali, senza essere direttamente autori del maleficio,

vi avevano preso parte, venivano condannati in lire duemila; non

pagandole, si confiscavano loro i beni, e s'obbligavano i parenti o

mallevadori a pagare. Quando si trattava invece d'una grave ferita,

l'esecutore del delitto e colui che aveva istigato a commetterlo,

venivano condannati in lire duemila. Ricusando di pagar la pena, era

ad essi mozza la mano; sfuggendo alla giustizia, i loro beni venivano

disfatti e confiscati, i mallevadori costretti a pagare, potendo al

solito rivalersi sui beni confiscati. Scemando la gravità dell'offesa,

scemava la pena. In ogni modo, i colpevoli avevano per cinque anni

divieto da ogni pubblico ufficio. A provare il delitto, se si trattava

di morte, bastavano il giuramento dell'offeso o del suo prossimo

parente, e due _testimonî di pubblica fama_; non era cioè necessario

che fossero testimonî oculari. Questa era la parte della legge che piú

offendeva i Grandi. In generale essi si curavano poco della minaccia

di pene anche severissime, sperando sempre di poterle sfuggire. Invece

molto s'impensierivano, andavano anzi in furore, quando si provvedeva

ai modi di eseguire rigorosamente le condanne. E tale era appunto

il principale scopo, il carattere vero degli Ordinamenti. Tutto il

giudizio da essi ordinato procedeva in modo sommario, quasi di legge

stataria, dando molto peso alla voce pubblica, che in mezzo alle

passioni dei partiti non era certo guida sicura. La stretta unione

delle consorterie, aveva reso assai difficili, se non impossibili,

i procedimenti legali. E quindi si ordinava che, commesso una volta

il delitto, il Podestà dovesse, nel termine di cinque o al piú otto

giorni, secondo la maggiore o minore gravità di esso, scoprirne

l'autore, sotto pena, ove trascurasse, di perdere l'ufficio, e di 500

lire per le offese minori. Allora però doveva provvedere il Capitano,

sotto minaccia delle medesime pene. Le botteghe si chiudevano, gli

artigiani s'armavano, il Gonfaloniere vegliava, punendo chi non era

pronto all'obbedienza. Quando invece il Podestà scopriva il reo, e si

trattava d'omicidio, esso d'accordo col Gonfaloniere faceva, senza

neppure aspettare il resultato del giudizio, sonare la campana a

martello, e, radunati i mille uomini armati, andavano a disfar le case

del colpevole. I capi delle Arti si tenevano pronti ad ogni chiamata

del Capitano. Se si trattava invece di minori delitti, il disfacimento

aveva luogo dopo il giudizio.[99] Ed è qui da notare che questi

disfacimenti non solevano mai arrivare ad una totale distruzione,

giacchè Gonfaloniere e Podestà, massime pei delitti minori, si ponevano

d'accordo sulle proporzioni che credevano darvi.[100]

Erano minacciate pene assai severe cosí agli offesi che non

denunziavano il maleficio,[101] come a coloro che facevano false

denunzie.[102] Quando un popolano s'intrometteva nelle zuffe dei

Grandi, e ne toccava, o quando si trattava di contese tra servitore

e padrone, allora non avevano esecuzione gli Ordinamenti, ma tornava

in vigore la legge comune.[103] Seguivano altre disposizioni circa le

ingiuste occupazioni, che i Grandi facevano dei beni dei popolani,

gli ostacoli che ponevano alla riscossione delle loro rendite, e si

determinavano le pene pecuniarie in 1000 o 500 lire, con le norme

consuete.[104] Al Grande condannato era vietato di fare accatto o

colletta per trovare il danaro, giacché allora sarebbe stato piú facile

far le vendette in comune, e poi sottoscriversi fra molti per pagare.

E però il Grande che faceva l'accatto, veniva condannato in lire 500;

quelli che andavano raccogliendo per lui il denaro, e quelli che lo

davano, erano condannati in lire 100.[105]

Non si concedeva appello di sorta contro i giudizi dati in forza degli

Ordinamenti,[106] perché questi erano superiori ad ogni statuto, e non

potevano essere prorogati, né sospesi o alterati, sotto gravi pene,

determinate nella _Conclusione generale_.[107]

I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2 · 第 25 / 54 题