Con tutti questi vantaggi, se i nobili fossero stati uniti, anche
dopo le battiture avute nel '66 e nell'82, avrebbero potuto ottenere
una rivincita, e dominare il popolo. Ma erano invece divisi e si
combattevano aspramente anche fra di loro. «Aveva grande guerra (dice
il Villani) tra gli Adimari e' Tosinghi, e tra' Rossi e' Tornaquinci, e
tra i Bardi e' Mozzi, e tra i Gherardini e' Manieri, e tra i Cavalcanti
e' Buondelmonti, e tra certi de' Buondelmonti e' Giandonati, e tra'
Visdomini e' Falconieri, e tra i Bostichi e' Foraboschi, e tra'
Foraboschi e' Malespini, e tra' Frescobaldi insieme, e tra la casa
de' Donati insieme e piú altri casati».[69] Né deve recar maraviglia,
che le consorterie cosí forti e potenti fossero gelose le une delle
altre. S'aggiungeva poi, che fra questi nobili guelfi c'erano gli
avanzi del partito ghibellino, con le loro simpatie imperiali, il
che costituiva un altro germe di discordia, e dava animo, eccitava
il popolo a procedere sempre piú oltre nella guerra di sterminio,
che aveva incominciata. Assai meglio ordinato e piú unito; associato
nelle varie Arti, che formavano parte della generale costituzione
dello Stato, esso dimostrava, in ogni occasione, una forza ed unità di
azione, che i Grandi non avevano mai. Cominciava, è vero, a scorgersi
già sin d'allora il germe di qualche gelosia tra le Arti maggiori,
le minori e la plebe; ma questa discordia scoppiò assai piú tardi.
Per ora non se ne vedeva neppure il principio. S'erano formate, tra i
membri d'una stessa Arte o di varie Arti, quelle che allora chiamavansi
_Leghe, Posture, Convegni_, ossieno accordi speciali, fatti anche
per mezzo di regolari scritture. Ma avevano uno scopo piú che altro
commerciale, mirando a tenere abusivamente alti certi prezzi, a fare
monopolî poco legittimi: solo in piccola parte nascevano da passioni o
interessi politici. Non erano permessi dalle leggi, né certo favorivano
la concordia, ma avevano poca importanza.
La Città si trovava cosí sempre piú divisa e suddivisa in gruppi, e
pareva che minacciasse d'andare in frantumi. I popolani erano di certo
sempre i padroni del governo; ma i nobili, sebbene in diverso modo,
erano anch'essi potenti; quindi l'unità e la concordia dovevano di
continuo correre grave pericolo. L'ottenere una maggiore uguaglianza
fra i cittadini, una maggiore unione e forza cosí nella società come
nel governo, doveva essere perciò lo scopo cui, per necessità delle
cose, bisognava mirare, se non si voleva restar sempre sull'orlo di
un precipizio. Da gran tempo infatti la legislazione fiorentina e le
continue rivoluzioni si erano indirizzate a questo fine. La legge del
6 agosto 1289, con la quale si aboliva la servitú, per dare la libertà
ai contadini, fu anch'essa un nuovo passo verso l'uguaglianza. Quelle
del 30 giugno e 3 luglio 1290 proibirono ogni accordo, che in qualunque
modo s'allontanasse dalla costituzione legale delle Arti. La legge
del 31 gennaio 1291 pose un altro freno ai nobili, obbligando tutti i
cittadini, senza alcuna distinzione, a sottostare ai giudici ordinarî,
minacciando pene severissime a chiunque pretendesse d'avere o di volere
impetrare il privilegio di tribunali eccezionali.[70]
Ma ciò che è ancora piú, la pena pecuniaria minacciata in tali casi,
ricadeva sul consorto o parente del colpevole, se esso riusciva a
sfuggire alla giustizia. È questa una legge che deve a noi sembrare
molto strana; ma che pur trova la sua spiegazione in quello che
abbiamo già detto sull'ordinamento che aveva allora la proprietà,
sulla costituzione delle famiglie e delle consorterie. Il patrimonio
domestico rimanendo, in massima parte, indiviso nella famiglia,
l'imporre pena pecuniaria ad uno solo de' suoi membri, senza colpire
gli altri, doveva riuscire di certo non solo assai difficile, ma anche
pericoloso, e per questa ragione la legge tendeva sempre ad obbligarli
tutti in solido. Un tal principio sembrava piú logico ancora quando
trattavasi di pene imposte ai Grandi, che vivevano strettamente
uniti fra di loro nelle consorterie; che in comune trattavano i loro
interessi, deliberavano le vendette, mostrando di volere in ogni cosa
vivere ed essere insieme responsabili. Se la proprietà apparteneva a
tutta la famiglia, ed era perciò sempre questa che pagava; se comune
era anche la vendetta, e le piú gravi offese erano fatte in nome
e per volontà di tutti i parenti, non pareva che vi fosse nulla di
strano nella legge che obbligava l'un consorto o parente a pagare
per l'altro, cominciando dai piú prossimi. E già da lungo tempo, per
queste ragioni appunto, le leggi, dopo aver ordinato l'elenco dei
Grandi, li obbligavano a sodare, cioè a dare, ciascuno, malleveria
non solo direttamente per sé, ma anche l'uno per l'altro parente,
mediante la somma di lire due mila, che a questo fine si depositava.
In tal modo, quando le pene pecuniarie, che generalmente non passavano
mai tale somma, ricadevano sopra un Grande, v'era già il danaro da
lui stesso depositato, o il parente in simil modo vincolato a pagare
per lui, nel caso in cui questi fosse fuggito o avesse con qualche
indebito artifizio saputo eludere la legge.[71] Tali precisamente e
non altri sono i principi sui quali si fondano anche gli Ordinamenti
di Giustizia, che non si possono perciò in nessun caso ritenere opera
personale di Giano della Bella, essendo invece una conseguenza logica,
un resultato naturale, inevitabile delle rivoluzioni, delle istituzioni
e delle leggi precedenti. In gran parte anzi essi non fanno altro che
raccoglierle ed ordinarle, rendendo piú chiaro e visibile il loro scopo
antico e costante.
V
Giano della Bella era un uomo d'azione, non un legislatore né un
politico. Nobile di origine, aveva combattuto a Campaldino, dove ebbe
ucciso il suo cavallo; s'era poi dato al partito popolare, secondo
che si diceva, per una contesa avuta in san Piero Scheraggio con
Piero Frescobaldi, il quale sarebbe giunto a mettergli le mani sul
viso, minacciando di tagliargli il naso.[72] Vero o no che sia il
fatto, certo egli era di carattere violento, di molto ardire, di poca
prudenza, e disinteressato amico della libertà; ma non punto scevro
dalla passione della vendetta, di che anzi veniva accusato dagli stessi
suoi ammiratori. «Uomo virile e di grande animo (dice il Compagni) era
tanto ardito, che lui difendeva quelle cose che altri abbandonava,
e parlava quelle che altri taceva, e tutto faceva in favore della
giustizia contro ai colpevoli, e tanto era temuto dai rettori, che
temeano nascondere i maleficî».[73] — «Egli era (dice il Villani) il
piú leale e diritto popolano e amatore del bene comune, che uomo di
Firenze, e quegli che mettea in Comune e non ne traeva. Era presuntuoso
e voleva le sue vendette fare, e fecene alcuna contro gli Abati suoi
vicini, col braccio del Comune»,[74] di che il buon cronista gravemente
lo biasima. Mandato Podestà a Pistoia, s'era subito gettato in mezzo ai
partiti, perseguitando alcuni e favorendo altri, con tanto ardore, che
invece di calmarli, come era suo debito, li accese maggiormente, tanto
che non potette neppur compiere il tempo dell'ufficio suo.[75] Tutta la
condotta di lui in Firenze, noi lo vedremo, dimostra che esso era un
uomo di poca prudenza e di grande impeto. Furono anzi queste passioni
appunto, che ne fecero non già un legislatore, ma un capopopolo, un
implacabile nemico dei Grandi.
Dopo la battaglia di Campaldino, questi dimostravano una maggiore
audacia ed una superbia crescente. — Siamo noi, essi dicevano
continuamente, che demmo la sconfitta in Campaldino, e voi ci volete
ora disfare. — Volevano invece primeggiare e comandare, ed ogni giorno
ingiuriavano o ferivano qualche popolano. Né le leggi bastavano, a
punirli, perché gli offensori non si trovavano mai; venivano nascosti,
e nessuno voleva o osava fare testimonianza contro di essi. Un popolano
era circondato, assalito, riceveva una pugnalata, e l'autore del
delitto non era visto da nessuno. Un altro era tirato in mezzo alle
case d'una consorteria, malmenato, picchiato, collato alla fune,
e tutto quello che ivi seguiva rimaneva un mistero. Si condannava
ad una multa qualche Grande, e subito egli dichiarava di non aver
nessuna proprietà individuale, di non aver sodato per negligenza
sua o dei magistrati,[76] ed i parenti facevano lo stesso discorso.
Bisognava dunque richiamare in vigore, rafforzare le antiche leggi,
venire a nuovi e piú duri provvedimenti. Cosí finalmente i Priori,
che si trovavano in ufficio dal 15 dicembre '92 al 15 febbraio '93,
spinti dalla opinione popolare, che era guidata da Giano, dettero
commissione a tre cittadini, Donato Ristori, Ubertino della Strozza e
Baldo Aguglioni di stendere una nuova legge, la quale, provvedendo ai
pericoli presenti, desse per l'avvenire un piú stabile assetto alla
Repubblica. Il 10 gennaio, essendo già pronta la legge, il Capitano del
popolo radunava il Consiglio dei Cento, proponendo che si chiedesse
agli opportuni Consigli la balía[77] di proclamarla, quando fosse
stata approvata dai magistrati e da alcuni savî cittadini. Vi fu chi
propose invece che si leggesse e discutesse prima nei Consigli; ma
cosí si correva rischio di non venir mai a capo di nulla. Prevalse
quindi il partito piú pratico, e fu con 72 voti contro soli 2, deciso
di concedere la chiesta balía. Il 18 gennaio la nuova legge, chiamata
_Ordinamenti_ o _Ordini della Giustizia_, fu promulgata in nome del
Podestà, del Capitano e dei Priori, sentite prima le Capitudini delle
21 Arti,[78] ed alcuni savi cittadini. Tutto fa credere che fra questi
fosse anche Giano della Bella; ma, sebbene gli storici lo dieno come
autore e promotore della legge, perché fu esso che guidò il popolo e
costrinse la Signoria, pure non si trovava allora al governo, né il
suo nome apparisce negli atti ufficiali in modo alcuno.[79] Tanto fu
lontano dall'essere il vero e solo autore o compilatore della legge.