IV

Con tutti questi vantaggi, se i nobili fossero stati uniti, anche

dopo le battiture avute nel '66 e nell'82, avrebbero potuto ottenere

una rivincita, e dominare il popolo. Ma erano invece divisi e si

combattevano aspramente anche fra di loro. «Aveva grande guerra (dice

il Villani) tra gli Adimari e' Tosinghi, e tra' Rossi e' Tornaquinci, e

tra i Bardi e' Mozzi, e tra i Gherardini e' Manieri, e tra i Cavalcanti

e' Buondelmonti, e tra certi de' Buondelmonti e' Giandonati, e tra'

Visdomini e' Falconieri, e tra i Bostichi e' Foraboschi, e tra'

Foraboschi e' Malespini, e tra' Frescobaldi insieme, e tra la casa

de' Donati insieme e piú altri casati».[69] Né deve recar maraviglia,

che le consorterie cosí forti e potenti fossero gelose le une delle

altre. S'aggiungeva poi, che fra questi nobili guelfi c'erano gli

avanzi del partito ghibellino, con le loro simpatie imperiali, il

che costituiva un altro germe di discordia, e dava animo, eccitava

il popolo a procedere sempre piú oltre nella guerra di sterminio,

che aveva incominciata. Assai meglio ordinato e piú unito; associato

nelle varie Arti, che formavano parte della generale costituzione

dello Stato, esso dimostrava, in ogni occasione, una forza ed unità di

azione, che i Grandi non avevano mai. Cominciava, è vero, a scorgersi

già sin d'allora il germe di qualche gelosia tra le Arti maggiori,

le minori e la plebe; ma questa discordia scoppiò assai piú tardi.

Per ora non se ne vedeva neppure il principio. S'erano formate, tra i

membri d'una stessa Arte o di varie Arti, quelle che allora chiamavansi

_Leghe, Posture, Convegni_, ossieno accordi speciali, fatti anche

per mezzo di regolari scritture. Ma avevano uno scopo piú che altro

commerciale, mirando a tenere abusivamente alti certi prezzi, a fare

monopolî poco legittimi: solo in piccola parte nascevano da passioni o

interessi politici. Non erano permessi dalle leggi, né certo favorivano

la concordia, ma avevano poca importanza.

La Città si trovava cosí sempre piú divisa e suddivisa in gruppi, e

pareva che minacciasse d'andare in frantumi. I popolani erano di certo

sempre i padroni del governo; ma i nobili, sebbene in diverso modo,

erano anch'essi potenti; quindi l'unità e la concordia dovevano di

continuo correre grave pericolo. L'ottenere una maggiore uguaglianza

fra i cittadini, una maggiore unione e forza cosí nella società come

nel governo, doveva essere perciò lo scopo cui, per necessità delle

cose, bisognava mirare, se non si voleva restar sempre sull'orlo di

un precipizio. Da gran tempo infatti la legislazione fiorentina e le

continue rivoluzioni si erano indirizzate a questo fine. La legge del

6 agosto 1289, con la quale si aboliva la servitú, per dare la libertà

ai contadini, fu anch'essa un nuovo passo verso l'uguaglianza. Quelle

del 30 giugno e 3 luglio 1290 proibirono ogni accordo, che in qualunque

modo s'allontanasse dalla costituzione legale delle Arti. La legge

del 31 gennaio 1291 pose un altro freno ai nobili, obbligando tutti i

cittadini, senza alcuna distinzione, a sottostare ai giudici ordinarî,

minacciando pene severissime a chiunque pretendesse d'avere o di volere

impetrare il privilegio di tribunali eccezionali.[70]

Ma ciò che è ancora piú, la pena pecuniaria minacciata in tali casi,

ricadeva sul consorto o parente del colpevole, se esso riusciva a

sfuggire alla giustizia. È questa una legge che deve a noi sembrare

molto strana; ma che pur trova la sua spiegazione in quello che

abbiamo già detto sull'ordinamento che aveva allora la proprietà,

sulla costituzione delle famiglie e delle consorterie. Il patrimonio

domestico rimanendo, in massima parte, indiviso nella famiglia,

l'imporre pena pecuniaria ad uno solo de' suoi membri, senza colpire

gli altri, doveva riuscire di certo non solo assai difficile, ma anche

pericoloso, e per questa ragione la legge tendeva sempre ad obbligarli

tutti in solido. Un tal principio sembrava piú logico ancora quando

trattavasi di pene imposte ai Grandi, che vivevano strettamente

uniti fra di loro nelle consorterie; che in comune trattavano i loro

interessi, deliberavano le vendette, mostrando di volere in ogni cosa

vivere ed essere insieme responsabili. Se la proprietà apparteneva a

tutta la famiglia, ed era perciò sempre questa che pagava; se comune

era anche la vendetta, e le piú gravi offese erano fatte in nome

e per volontà di tutti i parenti, non pareva che vi fosse nulla di

strano nella legge che obbligava l'un consorto o parente a pagare

per l'altro, cominciando dai piú prossimi. E già da lungo tempo, per

queste ragioni appunto, le leggi, dopo aver ordinato l'elenco dei

Grandi, li obbligavano a sodare, cioè a dare, ciascuno, malleveria

non solo direttamente per sé, ma anche l'uno per l'altro parente,

mediante la somma di lire due mila, che a questo fine si depositava.

In tal modo, quando le pene pecuniarie, che generalmente non passavano

mai tale somma, ricadevano sopra un Grande, v'era già il danaro da

lui stesso depositato, o il parente in simil modo vincolato a pagare

per lui, nel caso in cui questi fosse fuggito o avesse con qualche

indebito artifizio saputo eludere la legge.[71] Tali precisamente e

non altri sono i principi sui quali si fondano anche gli Ordinamenti

di Giustizia, che non si possono perciò in nessun caso ritenere opera

personale di Giano della Bella, essendo invece una conseguenza logica,

un resultato naturale, inevitabile delle rivoluzioni, delle istituzioni

e delle leggi precedenti. In gran parte anzi essi non fanno altro che

raccoglierle ed ordinarle, rendendo piú chiaro e visibile il loro scopo

antico e costante.

V

Giano della Bella era un uomo d'azione, non un legislatore né un

politico. Nobile di origine, aveva combattuto a Campaldino, dove ebbe

ucciso il suo cavallo; s'era poi dato al partito popolare, secondo

che si diceva, per una contesa avuta in san Piero Scheraggio con

Piero Frescobaldi, il quale sarebbe giunto a mettergli le mani sul

viso, minacciando di tagliargli il naso.[72] Vero o no che sia il

fatto, certo egli era di carattere violento, di molto ardire, di poca

prudenza, e disinteressato amico della libertà; ma non punto scevro

dalla passione della vendetta, di che anzi veniva accusato dagli stessi

suoi ammiratori. «Uomo virile e di grande animo (dice il Compagni) era

tanto ardito, che lui difendeva quelle cose che altri abbandonava,

e parlava quelle che altri taceva, e tutto faceva in favore della

giustizia contro ai colpevoli, e tanto era temuto dai rettori, che

temeano nascondere i maleficî».[73] — «Egli era (dice il Villani) il

piú leale e diritto popolano e amatore del bene comune, che uomo di

Firenze, e quegli che mettea in Comune e non ne traeva. Era presuntuoso

e voleva le sue vendette fare, e fecene alcuna contro gli Abati suoi

vicini, col braccio del Comune»,[74] di che il buon cronista gravemente

lo biasima. Mandato Podestà a Pistoia, s'era subito gettato in mezzo ai

partiti, perseguitando alcuni e favorendo altri, con tanto ardore, che

invece di calmarli, come era suo debito, li accese maggiormente, tanto

che non potette neppur compiere il tempo dell'ufficio suo.[75] Tutta la

condotta di lui in Firenze, noi lo vedremo, dimostra che esso era un

uomo di poca prudenza e di grande impeto. Furono anzi queste passioni

appunto, che ne fecero non già un legislatore, ma un capopopolo, un

implacabile nemico dei Grandi.

Dopo la battaglia di Campaldino, questi dimostravano una maggiore

audacia ed una superbia crescente. — Siamo noi, essi dicevano

continuamente, che demmo la sconfitta in Campaldino, e voi ci volete

ora disfare. — Volevano invece primeggiare e comandare, ed ogni giorno

ingiuriavano o ferivano qualche popolano. Né le leggi bastavano, a

punirli, perché gli offensori non si trovavano mai; venivano nascosti,

e nessuno voleva o osava fare testimonianza contro di essi. Un popolano

era circondato, assalito, riceveva una pugnalata, e l'autore del

delitto non era visto da nessuno. Un altro era tirato in mezzo alle

case d'una consorteria, malmenato, picchiato, collato alla fune,

e tutto quello che ivi seguiva rimaneva un mistero. Si condannava

ad una multa qualche Grande, e subito egli dichiarava di non aver

nessuna proprietà individuale, di non aver sodato per negligenza

sua o dei magistrati,[76] ed i parenti facevano lo stesso discorso.

Bisognava dunque richiamare in vigore, rafforzare le antiche leggi,

venire a nuovi e piú duri provvedimenti. Cosí finalmente i Priori,

che si trovavano in ufficio dal 15 dicembre '92 al 15 febbraio '93,

spinti dalla opinione popolare, che era guidata da Giano, dettero

commissione a tre cittadini, Donato Ristori, Ubertino della Strozza e

Baldo Aguglioni di stendere una nuova legge, la quale, provvedendo ai

pericoli presenti, desse per l'avvenire un piú stabile assetto alla

Repubblica. Il 10 gennaio, essendo già pronta la legge, il Capitano del

popolo radunava il Consiglio dei Cento, proponendo che si chiedesse

agli opportuni Consigli la balía[77] di proclamarla, quando fosse

stata approvata dai magistrati e da alcuni savî cittadini. Vi fu chi

propose invece che si leggesse e discutesse prima nei Consigli; ma

cosí si correva rischio di non venir mai a capo di nulla. Prevalse

quindi il partito piú pratico, e fu con 72 voti contro soli 2, deciso

di concedere la chiesta balía. Il 18 gennaio la nuova legge, chiamata

_Ordinamenti_ o _Ordini della Giustizia_, fu promulgata in nome del

Podestà, del Capitano e dei Priori, sentite prima le Capitudini delle

21 Arti,[78] ed alcuni savi cittadini. Tutto fa credere che fra questi

fosse anche Giano della Bella; ma, sebbene gli storici lo dieno come

autore e promotore della legge, perché fu esso che guidò il popolo e

costrinse la Signoria, pure non si trovava allora al governo, né il

suo nome apparisce negli atti ufficiali in modo alcuno.[79] Tanto fu

lontano dall'essere il vero e solo autore o compilatore della legge.

I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2 · 第 22 / 54 题