Il regime dotale e la separazione dei beni, non solamente si trovano
in tutti gli Statuti; ma spesso vengono ancora esagerati, come abbiam
visto in quelli di Pisa. Cosí pure le donazioni fra coniugi sono
vietate, e qualche volta anche quelle agli estranei, quando si possa
temere che si voglia con esse mascherare una donazione fra coniugi.
Questa cura gelosa, con la quale si cerca, in ogni modo, d'impedire che
la proprietà esca dalla famiglia, e piú ancora dalla città, la troviamo
in tutti gli Statuti. In Urbino, per esempio, nessuno straniero poteva
ereditare _ab intestato_, se prima non prometteva di abitare nella
Città o suo contado.[29] Una simile promessa doveva fare a Pesaro, se
voleva sposare in quella città, ed aveva anche l'obbligo di chiedere il
consenso del Podestà.
A Verona[30] le donne potevano, per testamento, aver parte uguale ai
fratelli; ma _ab intestato_ avevano solamente la dote. I fratelli e
i loro figli non dividevano coi figli delle sorelle; i discendenti
della donna non dotata avevano però diritto d'avere la dote dai
fratelli della madre. A Pisa la successione era per testamento regolata
secondo il diritto romano: _de ultimis voluntatibus per legem romanam
iudicetur_. La legittima però s'avvicinava alla legge longobarda, e
si poteva anche, secondo le prescrizioni di questa, vantaggiare un
figlio a preferenza degli altri. Quanto poi alla successione intestata,
i maschi erano, come sempre, di gran lunga preferiti. In difetto
di discendenti maschili, ereditavano le donne; ma la preferenza dei
primi era ammessa anche per la eredità materna, quando mancassero le
figlie.[31] E ciò lo troviamo in tutti quanti gli Statuti, non escluse
le _Consuetudini_ di Napoli, di Amalfi e di Sorrento, città nelle
quali si poté assai meno sentire l'azione del diritto longobardo.[32]
Sulla ragione vera di tali disposizioni, gli Statuti stessi si spiegano
chiaro. In quelli di Mantova è scritto: «ut familiarum dignitas, nomen
et ordo serventur, et bona morientium in eorum agnatos _et posteros
transmittantur, per quos_ nomina generis conservantur, _statuimus
et ordinamus quod existentibus masculis et descendentibus per lineam
transversalem et lineam mascolinam, coniunctis usque ad quartum gradum
inclusive, secundum iuris canonici ordinem, computato_ (_sic_) _qui
ad successionem defunctae personae admitti vellint et possint, matres
et ascendentes per lineam maternam, et femminae ascendentes etiam per
lineam paternam, suis descendentibus non succedant, sed habeant et
habere debeant, dumtaxat in bonis predictorum suorum descendentium
debitum bonorum subsidium, videlicet tertiam partem portionis quae
eisdem ab intestato obveniret»._[33] A Ravenna sembra che il lungo
dominio dei Greci riuscisse a sopprimere questa preferenza degli
agnati, e la _Novella_ di Giustiniano fu adottata. Lo stesso seguí pure
ad Osimo.
L'adozione era assai poco frequente, ed i figli legittimati venivano
posposti ai legittimi; i naturali, che per diritto longobardo erano
favoriti nei primi Statuti, vennero piú tardi negletti, per l'azione
crescente del diritto canonico e del romano. Tutta la successione
statutaria è talmente dominata dal concetto politico, il quale invece
di perdere va guadagnando terreno, che la volontà del testatore,
sempre limitatissima, può arrivar solo ad un resultato alquanto piú
equo e naturale, ma non giunge mai ad un vero e proprio arbitrio nel
senso romano della parola. Lo Statuto fiorentino, al pari di tutti gli
altri, in questa come in ogni parte del diritto civile, non ci presenta
mai un trattato compiuto, ma solo frammenti; giacché gli Statuti si
riferiscono continuamente al diritto romano.
Nessuna donna succede _ab intestato_ ai figli o figlie, quando vi
sieno discendenti o ascendenti diretti fino al terzo grado: zio,
fratello, sorella o nipote di fratello sono a lei preferiti. Esclusa
dalla successione, essa può chiedere però gli alimenti a coloro che
per legge la escludono. Quando tali parenti non esistano, eredita _ab
intestato_ la quarta parte dei beni del figlio, purché non si tratti
d'una somma maggiore di lire 500. In ogni modo, non avrà immobili, ma
solo danaro. Se danari non vi sono, avrà diritto al prezzo dei fondi
che le spetterebbero. Le medesime disposizioni hanno luogo per l'ava,
proava, e discendenti in linea materna.
La donna non succedeva _ab intestato_ al fratello, che avesse figli
o nepoti o fratelli; ma anche in questo caso, esclusa dall'eredità,
poteva chiedere gli alimenti. Non succedeva neppure al padre;
aveva però diritto di ricevere dagli agnati la dote, e intanto le
spettavano gli alimenti, anche se vedova.[34] Come si vede in tutte
queste disposizioni, i diritti della donna alla successione erano
assai limitati; ma le era assicurato un modo di vivere. Anzi negli
Statuti fiorentini noi vediamo, che da un lato cresce col tempo la
preferenza degli agnati, e dall'altro crescono i diritti della donna
agli alimenti. Lo Statuto del 1355, le concede l'usufrutto della
eredità paterna, in mancanza di figli maschi, e nel medesimo caso
gli Statuti posteriori le negano un tal diritto, per sostituirvi
gli alimenti.[35] Lo Statuto del 1324,[36] parlando di essi e di
chi ha l'obbligo di concederli, dice: _si filius, nepos vel pronepos
facultatis abundarent_, in modo che possano _commode subvenire_, etc.;
lo stesso obbligo con le medesime condizioni impone lo Statuto del
1355. Invece quello a stampa, del 1415,[37] è assai piú esplicito:
il padre, la madre, l'avo, proavo, ava, proava hanno diritto agli
alimenti, e il Podestà è tenuto a fare eseguire la legge. La donna
succede _ab intestato_ alla madre o ad altri ascendenti femminili,
se però non vi sono figli maschi. I fratelli uterini, come nati di
linea femminile, non succedono fra loro, se vi sono parenti maschili
del defunto, fino al quarto grado, i quali sono preferiti alla madre
ed ai parenti femminili.[38] Lo Statuto fiorentino poi dice, che
la moglie è preferita al fisco, _uxor mariti defuncti praeferatur
fisco_, nelle quali parole si vede quanto poco conto si facesse de'
diritti della donna, essendovi bisogno d'una espressa disposizione
di legge, per impedire che il fisco le togliesse i beni del marito.
Anche i figli naturali erano preferiti al fisco, il quale succedeva
solo quando non v'erano parenti fino al quarto grado. Ai bastardi
succedevano poi i loro parenti, come se i primi fossero legittimi.[39]
E bisogna aggiungere, che l'uso fiorentino non permetteva di lasciare
i figli naturali senza un qualche aiuto, e senza provvedere alla loro
educazione, come si vede dai molti testamenti che ci restano. Soleva
il padre cercar loro un ufficio, se maschi, o marito, se donne, e li
raccomandava ai suoi legittimi eredi.
Il marito ereditava la dote, quando non v'erano figli o altri
discendenti prossimi. Dei beni extra-dotali gli spettava un terzo; e
la moglie non poteva, per testamento o donazione, disporre della dote
a danno di lui o dei figli.[40]