XII

Il regime dotale e la separazione dei beni, non solamente si trovano

in tutti gli Statuti; ma spesso vengono ancora esagerati, come abbiam

visto in quelli di Pisa. Cosí pure le donazioni fra coniugi sono

vietate, e qualche volta anche quelle agli estranei, quando si possa

temere che si voglia con esse mascherare una donazione fra coniugi.

Questa cura gelosa, con la quale si cerca, in ogni modo, d'impedire che

la proprietà esca dalla famiglia, e piú ancora dalla città, la troviamo

in tutti gli Statuti. In Urbino, per esempio, nessuno straniero poteva

ereditare _ab intestato_, se prima non prometteva di abitare nella

Città o suo contado.[29] Una simile promessa doveva fare a Pesaro, se

voleva sposare in quella città, ed aveva anche l'obbligo di chiedere il

consenso del Podestà.

A Verona[30] le donne potevano, per testamento, aver parte uguale ai

fratelli; ma _ab intestato_ avevano solamente la dote. I fratelli e

i loro figli non dividevano coi figli delle sorelle; i discendenti

della donna non dotata avevano però diritto d'avere la dote dai

fratelli della madre. A Pisa la successione era per testamento regolata

secondo il diritto romano: _de ultimis voluntatibus per legem romanam

iudicetur_. La legittima però s'avvicinava alla legge longobarda, e

si poteva anche, secondo le prescrizioni di questa, vantaggiare un

figlio a preferenza degli altri. Quanto poi alla successione intestata,

i maschi erano, come sempre, di gran lunga preferiti. In difetto

di discendenti maschili, ereditavano le donne; ma la preferenza dei

primi era ammessa anche per la eredità materna, quando mancassero le

figlie.[31] E ciò lo troviamo in tutti quanti gli Statuti, non escluse

le _Consuetudini_ di Napoli, di Amalfi e di Sorrento, città nelle

quali si poté assai meno sentire l'azione del diritto longobardo.[32]

Sulla ragione vera di tali disposizioni, gli Statuti stessi si spiegano

chiaro. In quelli di Mantova è scritto: «ut familiarum dignitas, nomen

et ordo serventur, et bona morientium in eorum agnatos _et posteros

transmittantur, per quos_ nomina generis conservantur, _statuimus

et ordinamus quod existentibus masculis et descendentibus per lineam

transversalem et lineam mascolinam, coniunctis usque ad quartum gradum

inclusive, secundum iuris canonici ordinem, computato_ (_sic_) _qui

ad successionem defunctae personae admitti vellint et possint, matres

et ascendentes per lineam maternam, et femminae ascendentes etiam per

lineam paternam, suis descendentibus non succedant, sed habeant et

habere debeant, dumtaxat in bonis predictorum suorum descendentium

debitum bonorum subsidium, videlicet tertiam partem portionis quae

eisdem ab intestato obveniret»._[33] A Ravenna sembra che il lungo

dominio dei Greci riuscisse a sopprimere questa preferenza degli

agnati, e la _Novella_ di Giustiniano fu adottata. Lo stesso seguí pure

ad Osimo.

L'adozione era assai poco frequente, ed i figli legittimati venivano

posposti ai legittimi; i naturali, che per diritto longobardo erano

favoriti nei primi Statuti, vennero piú tardi negletti, per l'azione

crescente del diritto canonico e del romano. Tutta la successione

statutaria è talmente dominata dal concetto politico, il quale invece

di perdere va guadagnando terreno, che la volontà del testatore,

sempre limitatissima, può arrivar solo ad un resultato alquanto piú

equo e naturale, ma non giunge mai ad un vero e proprio arbitrio nel

senso romano della parola. Lo Statuto fiorentino, al pari di tutti gli

altri, in questa come in ogni parte del diritto civile, non ci presenta

mai un trattato compiuto, ma solo frammenti; giacché gli Statuti si

riferiscono continuamente al diritto romano.

Nessuna donna succede _ab intestato_ ai figli o figlie, quando vi

sieno discendenti o ascendenti diretti fino al terzo grado: zio,

fratello, sorella o nipote di fratello sono a lei preferiti. Esclusa

dalla successione, essa può chiedere però gli alimenti a coloro che

per legge la escludono. Quando tali parenti non esistano, eredita _ab

intestato_ la quarta parte dei beni del figlio, purché non si tratti

d'una somma maggiore di lire 500. In ogni modo, non avrà immobili, ma

solo danaro. Se danari non vi sono, avrà diritto al prezzo dei fondi

che le spetterebbero. Le medesime disposizioni hanno luogo per l'ava,

proava, e discendenti in linea materna.

La donna non succedeva _ab intestato_ al fratello, che avesse figli

o nepoti o fratelli; ma anche in questo caso, esclusa dall'eredità,

poteva chiedere gli alimenti. Non succedeva neppure al padre;

aveva però diritto di ricevere dagli agnati la dote, e intanto le

spettavano gli alimenti, anche se vedova.[34] Come si vede in tutte

queste disposizioni, i diritti della donna alla successione erano

assai limitati; ma le era assicurato un modo di vivere. Anzi negli

Statuti fiorentini noi vediamo, che da un lato cresce col tempo la

preferenza degli agnati, e dall'altro crescono i diritti della donna

agli alimenti. Lo Statuto del 1355, le concede l'usufrutto della

eredità paterna, in mancanza di figli maschi, e nel medesimo caso

gli Statuti posteriori le negano un tal diritto, per sostituirvi

gli alimenti.[35] Lo Statuto del 1324,[36] parlando di essi e di

chi ha l'obbligo di concederli, dice: _si filius, nepos vel pronepos

facultatis abundarent_, in modo che possano _commode subvenire_, etc.;

lo stesso obbligo con le medesime condizioni impone lo Statuto del

1355. Invece quello a stampa, del 1415,[37] è assai piú esplicito:

il padre, la madre, l'avo, proavo, ava, proava hanno diritto agli

alimenti, e il Podestà è tenuto a fare eseguire la legge. La donna

succede _ab intestato_ alla madre o ad altri ascendenti femminili,

se però non vi sono figli maschi. I fratelli uterini, come nati di

linea femminile, non succedono fra loro, se vi sono parenti maschili

del defunto, fino al quarto grado, i quali sono preferiti alla madre

ed ai parenti femminili.[38] Lo Statuto fiorentino poi dice, che

la moglie è preferita al fisco, _uxor mariti defuncti praeferatur

fisco_, nelle quali parole si vede quanto poco conto si facesse de'

diritti della donna, essendovi bisogno d'una espressa disposizione

di legge, per impedire che il fisco le togliesse i beni del marito.

Anche i figli naturali erano preferiti al fisco, il quale succedeva

solo quando non v'erano parenti fino al quarto grado. Ai bastardi

succedevano poi i loro parenti, come se i primi fossero legittimi.[39]

E bisogna aggiungere, che l'uso fiorentino non permetteva di lasciare

i figli naturali senza un qualche aiuto, e senza provvedere alla loro

educazione, come si vede dai molti testamenti che ci restano. Soleva

il padre cercar loro un ufficio, se maschi, o marito, se donne, e li

raccomandava ai suoi legittimi eredi.

Il marito ereditava la dote, quando non v'erano figli o altri

discendenti prossimi. Dei beni extra-dotali gli spettava un terzo; e

la moglie non poteva, per testamento o donazione, disporre della dote

a danno di lui o dei figli.[40]

I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2 · 第 14 / 54 题