Venendo ora ad esaminare particolarmente le disposizioni statutarie,
che risguardano da vicino il soggetto di cui ci occupiamo, volgeremo
l'attenzione piú di tutto allo Statuto fiorentino, il quale ha per noi
una doppia importanza. Noi abbiamo intrapreso questo studio, con lo
scopo di aprirci la via a meglio comprendere alcune riforme politiche
seguite in Firenze, che potevano trovare la loro spiegazione solamente
nelle condizioni sociali della Repubblica. Ed inoltre, esaminando
il Comune fiorentino, bisogna pure riconoscere che esso è quello in
cui l'aristocrazia venne piú radicalmente distrutta, e la democrazia
piú ampiamente trionfò. Ogni traccia di feudalismo, ogni elemento
estraneo scomparisce dal suo Statuto, che perciò, in mezzo alle
perenni mutazioni, serba un carattere piú uniforme e costante, ha una
tendenza continua verso uno scopo che finalmente raggiunge. Negli altri
Statuti, invece, la mutabilità non è minore; ma è prodotta da cause
meno costanti, da elementi che sono assai piú spesso estranei alla vita
del Comune, e quindi rendono sempre piú difficile il comprendere quali
sono i veri principî che ne informano le leggi, e che determinano il
carattere storico di esse.
Se cominciamo negli Statuti ad esaminare la patria podestà, vediamo
subito l'incerto carattere che domina in questa legislazione. Dapprima
troviamo il mundio longobardo; ma a poco a poco esso si trasforma nella
patria potestà romana, secondo il diritto giustinianeo, che finalmente
predomina, non mai però in modo assoluto. E nelle varie disposizioni,
anche su questo argomento sempre monche degli Statuti, ora troviamo
imposta al figlio una soggezione maggiore che nel diritto romano, ora
esso gode d'una grandissima indipendenza, e predomina invece il diritto
longobardo. Il piú delle volte sono particolari ragioni di politica o
di commercio, che portano questa poco logica mutabilità. Secondo gli
Statuti romani, il figlio di famiglia si può presentare ai giudizi
criminali, senza permesso del padre, che non sopporta alcuna condanna
pei delitti del figlio, il quale può anche essere arbitrariamente
punito dai suoi genitori. I bastardi dei Magnati sono in una condizione
inferiore, civilmente e politicamente, ai figli legittimi, giacché non
possono salire ad alcuna dignità popolare.[13] Secondo gli Statuti di
Pesaro, il figlio può disporre per testamento del peculio avventizio,
lasciando il dovuto usufrutto al padre; tutte le emancipazioni, per
riuscir valide, debbono esser fatte dinanzi al Consiglio generale;
ma i figli che sposano senza il consenso del padre, possono essere
diseredati.[14] Il padre è obbligato ad assegnare la sua parte di
eredità al figlio condannato in danaro, acciò possa pagare. Se esso
percuote i figli o nipoti o le loro mogli, in _nihilo puniatur, nisi
pro enormi delicto_.[15] In Lucca il figlio di famiglia può a 18 anni
obbligarsi per un prestito, se anche il padre non vi consente; a 25
anni il prestito, fatto in suo proprio nome, è valido. Il padre poi ha
facoltà di mandare in prigione il figlio, emancipato o sotto tutela,
che abbia dissipato i propri beni, viva senza rispetto al buon costume.
Il magistrato è tenuto ad eseguire la volontà paterna, senza bisogno
di alcuna prova.[16] Il figlio può cosí essere dal padre confinato
in casa, legato, imprigionato a suo arbitrio, con obbligo solo di
somministrare a lui gli alimenti. Lo stesso ha luogo ancora verso altri
discendenti.
Se in tutta questa grande varietà di leggi, vogliamo trovare un qualche
carattere piú proprio e speciale degli Statuti, dobbiamo cercarlo
nella _unitas personæ_ tra padre e figlio, che spesso è molto estesa.
Ed anche ciò risulta dal concetto generale, che della famiglia hanno
gli Statuti. Ad Urbino ed altrove il padre può essere punito per
il figlio, il padrone pel servo.[17] Quanto poi alla responsabilità
commerciale, non solo tra padre e figlio, ma fra i parenti in genere,
questa la troviamo a Genova, a Firenze, in molte delle città piú
commerciali. In Firenze il padre, l'avo, il proavo sono responsabili
pel loro discendente, anche se figlio di famiglia, che si trovi nel
commercio, come se lo avessero garentito. Non volendo a ciò sottostare,
debbono farne pubblica e formale dichiarazione, ricusando ogni
responsabilità.[18] Cosí se il figlio di famiglia è agente o fattore
in una compagnia o casa di commercio, il padre è ritenuto responsabile,
quando non abbia diffidato la società commerciale per mezzo di pubblico
istrumento. E per la stessa ragione anche la emancipazione del figlio
deve essere pubblica e denunciata alla Società dei mercanti.[19] Col
matrimonio della donna, però cessa sopra di lei la patria potestà,
ed ella non può piú, in nessun modo, essere chiamata a rispondere pel
padre, sia che si tratti di obblighi civili o di delitti, quando egli
siasi sottratto alla pena con la fuga.
La donna è in Firenze sotto la continua protezione del mondualdo.
Questo nome dura ancora nel secolo XVIII, ma il mundio diviene
negli Statuti ben presto simile affatto alla tutela romana. Essa può
scegliere e chiedere al magistrato che le conceda un mondualdo, anche
vivendo il padre o il marito.[20] Non può nelle cause civili _agere,
experiri vel defendere per se_, ma solo per mezzo del procuratore o
altro idoneo amministratore da lei scelto. Richiesta dall'avversario,
può tuttavia rispondere _positionibus, capitulis et interrogationibus_
da sé stessa, anche senza il consenso del suo mondualdo.[21] Questa
disposizione però e propria degli ultimi tempi. Nello Statuto del
1355, il procuratore è ancora necessario.[22] E sebbene, cosí negli
Statuti come nel diritto romano, la tutela della donna vada col tempo
diminuendo, pure i suoi diritti non arrivano mai ad essere pareggiati
a quelli dell'uomo.
Nel matrimonio è piú che altrove visibile la mescolanza delle varie
giurisprudenze. Fu già notato dal Gans come i Pisani, trovando
che il diritto romano vietava le seconde nozze, durante l'anno di
lutto, mentre che il diritto canonico non faceva un uguale divieto,
perché vedeva nella parola dell'Apostolo un permesso illimitato, e
che il germanico si contentava del divieto di soli 30 giorni, essi
limitarono nei loro Statuti il divieto a sei mesi. Ma con questa
meccanica conciliazione, non si ottenne lo scopo voluto dal diritto
romano, che cioè il secondo matrimonio non avesse mai luogo durante la
gravidanza, che poteva essere conseguenza del primo, né si concesse la
libertà data dal diritto canonico e dal longobardo. Piú spesso però
la unione dei vari diritti ha luogo con la graduata trasformazione
dell'uno nell'altro. Gli Statuti pisani, ad esempio, regolano il
matrimonio secondo la legge romana. Vi è una _dos_ portata dalla
moglie, e una _donatio propter nuptias_, data dal marito, e detta
anche _antefactum_ perché fatta prima del matrimonio. Essa viene, per
questo lato, a confondersi con la meta, e la parola stessa accenna ad
un'origine longobarda. Cosí per l'una come per l'altra, v'era l'ipoteca
privilegiata sui beni del marito, anche al di là di ciò che prescrive
il diritto romano.[23] Ma l'_antefactum_ deve corrispondere alla quarta
parte della dote, e può esser maggiore, quando non superi la quarta
parte dei beni del marito. Esso è piuttosto un assegnamento vedovile,
un aumento della dote, e non può quindi paragonarsi alla meta vera e
propria. Nei popoli germanici l'assegnamento vedovile e la donazione
si confondono nella comunione dei beni, e la dote non è mai altro che
un accessorio. Negli Statuti, invece, come nel diritto romano, questa
è il principale, e tutto si riferisce ad essa. Quindi è che la meta e
il dono germanico, non potendo svolgersi normalmente, si confondono
con la _donatio_, la quale tende a divenire un _augumentum dotis_.
Di rado infatti troviamo le due cose distinte negli Statuti; pure non
ne mancano esempi, e uno trovasene in quello di Firenze, nel quale si
parla continuamente di _donatio_ e di _augumentum_. In questo modo la
donazione non è piú una guarentigia della dote, ma tende a confondersi
con essa, facendola supporre maggiore.
I Pisani, oltre la dote e la donazione o _antefactum_, aggiungono altri
donativi, che chiamano corredo, e che appartengono alla donna, quando
si scioglie il matrimonio; ma se allora fossero stati dissipati, ella
avrebbe diritto ai due terzi del valore di essi. In generale poi i
coniugi pisani vivono in una perfetta separazione di beni, tanto che il
matrimonio sembra qualche volta una relazione ostile, piuttosto che una
comunione d'interessi.[24]
Alcuni Statuti ammettono una _dos_ e una _donatio propter nuptias_,
con la meta e il donativo longobardo. Lo Statuto fiorentino parla di
una dote, di una donazione che deve essere uguale alla metà della dote,
purché non superi le 50 lire, e di un aumento. In mancanza di figli, di
nipoti maschi o nipoti venuti da figli maschi, la donna ripigliava, a
morte del marito, la dote con la donazione e l'aumento; in caso diverso
aveva solo la dote, e ciò che piaceva al marito di lasciarle. Se questi
moriva, senza ancora aver ricevuto la dote, la moglie prendeva la
donazione promessa, che non doveva però superare un ottavo dei beni
del marito. Sui beni di esso v'era per la dote ipoteca privilegiata,
e l'avevano cosí la moglie come tutti coloro che, col marito o
separatamente, si erano obbligati per la dote stessa. Né il consenso
della moglie a far vendere o alienare i beni del marito, toglieva
l'ipoteca sui beni venduti, sui quali v'era anche reversibilità: ma
ciò solamente a cominciare dal 1388.[25] Questa data, che si legge
nello Statuto fiorentino a stampa, che è del 1415, ci prova che il
regime dotale e la separazione dei beni avevano col tempo fatto grande
progresso, il che del resto è confermato anche dagli altri Statuti, nei
quali l'avanzarsi del diritto romano è costante.
La moglie non poteva _defendere bona_ viri contro i creditori del
marito in genere; ma bensí contro quelli che si erano obbligati alla
restituzione della dote, il che non indeboliva la garanzia che essa
poteva avere sui beni di lui. Anche i beni dotali inestimati venivano
difesi da lei contro qualunque creditore, e poteva, se il marito era
caduto nella miseria, richieder sempre la restituzione della dote.[26]
I beni che acquistava o ereditava, lui vivente, le appartenevano; ma
non poteva alienarli senza il consenso del marito, al quale spettava
l'usufrutto. Ciò che, a morte di lui o della moglie, rimaneva ancora
intatto di tali frutti, poteva essere richiesto da lei o dai figli.[27]
E poteva la moglie obbligarsi col consenso del marito, nel qual caso
esso era il suo legittimo mondualdo.[28]