XIII

Ma oltre la successione, v'è anche un'altra parte degli Statuti

italiani, nella quale l'azione della politica sul diritto civile, si

manifesta del pari, ed è quella che tratta dei diritti fra i vicini,

dell'obbligo che hanno in solido fra di loro, non solamente i membri

delle famiglie, ma quelli anche delle consorterie. Noi già notammo

che essi arrivano fino a dover l'uno rispondere pei debiti o anche

pei delitti dell'altro; e questa è una legge su cui dovremo tornare a

fermarci piú di una volta. Nelle vendite dei fondi immobili, troviamo

sempre che agnati e cognati hanno la preferenza. Nella Marca d'Ancona

i consanguinei del condannato a morte possono essere obbligati a

comperarne i beni.[41] A Bologna i parenti sono spesso tenuti a

rispondere in giudizio l'uno per l'altro, e nella corporazione dei

mercanti, i fratelli carnali che, un mese prima del fallimento,

vivevano in comune, son tenuti a rispondere pel fallito, anche se poi

s'erano divisi.[42]

Secondo lo Statuto fiorentino, il creditore d'un Comune o d'una

_Universitas_ poteva procedere contro di essi sicut_ procedi potest

contra alias singulares personas debitrices, in persona_. E la cosa

andava tanto oltre, che si poteva agire contro ogni singolo individuo

dell'associazione, e farlo anche arrestare: _liceat ipsi creditori

capi et detinere omnes et singulares personas dicti Communis vel

Universitatis, quousque fuerit integre satisfactum_.[43] Quando una

terra, una casa era devastata o bruciata, il proprietario aveva diritto

al risarcimento contro l'autore del misfatto; contro i consorti di

esso, se si trattava di nobili, e contro i parenti sino al quarto

grado, se di popolani. Ma ciò non basta: esso poteva procedere ancora

contro il Comune, l'Università o il Plebato, in cui il danno aveva

avuto luogo: era in suo arbitrio prendere l'una via o l'altra, e non

riuscendo nella prima, pigliar la seconda, o viceversa.[44] Lo Statuto

determinava la forma della procedura e i termini della condanna.[45]

Il Comune, l'Università o il Plebato erano tenuti a star sempre pronti

a levare il rumore, quando simili fatti succedevano; ad inseguire

ed a prendere i colpevoli, perché,[46] non riuscendo, erano essi

responsabili.

Una grande importanza si dava in tutto, anche nelle compre e vendite,

alla qualità delle persone. In alcuni casi la legge obbligava,

volendosi disfare d'una terra, a venderla al vicino; ma questa

disposizione non era obbligatoria per il popolano verso il magnate.[47]

E cosí non si poteva comperare, vendere, né acquistare usufrutto sopra

terre possedute in comune, o fondo o casa che fosse appoggiata al muro

di un altro, senza aver prima dato preferenza al comproprietario, al

consorte o al vicino.[48]

Se nasceva controversia fra parenti o consorti, _qui consortes sint

de eadem stirpe, per lineam masculinam usque ad infinitum_,[49] il

giudice, a richiesta d'una delle parti, era tenuto a rimetter la cosa

in arbitri eletti dalle parti stesse. La donna non doveva accettar

compromessi in cose attinenti alla sua dote, né essere obbligato ad

accettarli chi era padre di sei figli: un popolano non poteva essere

arbitro fra nobili.[50] Lo Statuto del 1355, riproducendo una legge

assai piú antica,[51] ci fa sapere che in questa si discorreva degli

arbitri, come consanguinei. E da ciò si può indurre che siffatti

compromessi erano cominciati da tempi assai remoti, per consuetudine,

fra parenti e consorti, i quali volontariamente sceglievano fra di loro

gli arbitri. Prima del 1324 la consuetudine era stata sanzionata per

legge; piú tardi andò perdendo il suo primitivo carattere d'accordo

volontario e domestico, per pigliar la forma di regolare e legale

giudizio.

I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2 · 第 15 / 54 题