Ma oltre la successione, v'è anche un'altra parte degli Statuti
italiani, nella quale l'azione della politica sul diritto civile, si
manifesta del pari, ed è quella che tratta dei diritti fra i vicini,
dell'obbligo che hanno in solido fra di loro, non solamente i membri
delle famiglie, ma quelli anche delle consorterie. Noi già notammo
che essi arrivano fino a dover l'uno rispondere pei debiti o anche
pei delitti dell'altro; e questa è una legge su cui dovremo tornare a
fermarci piú di una volta. Nelle vendite dei fondi immobili, troviamo
sempre che agnati e cognati hanno la preferenza. Nella Marca d'Ancona
i consanguinei del condannato a morte possono essere obbligati a
comperarne i beni.[41] A Bologna i parenti sono spesso tenuti a
rispondere in giudizio l'uno per l'altro, e nella corporazione dei
mercanti, i fratelli carnali che, un mese prima del fallimento,
vivevano in comune, son tenuti a rispondere pel fallito, anche se poi
s'erano divisi.[42]
Secondo lo Statuto fiorentino, il creditore d'un Comune o d'una
_Universitas_ poteva procedere contro di essi sicut_ procedi potest
contra alias singulares personas debitrices, in persona_. E la cosa
andava tanto oltre, che si poteva agire contro ogni singolo individuo
dell'associazione, e farlo anche arrestare: _liceat ipsi creditori
capi et detinere omnes et singulares personas dicti Communis vel
Universitatis, quousque fuerit integre satisfactum_.[43] Quando una
terra, una casa era devastata o bruciata, il proprietario aveva diritto
al risarcimento contro l'autore del misfatto; contro i consorti di
esso, se si trattava di nobili, e contro i parenti sino al quarto
grado, se di popolani. Ma ciò non basta: esso poteva procedere ancora
contro il Comune, l'Università o il Plebato, in cui il danno aveva
avuto luogo: era in suo arbitrio prendere l'una via o l'altra, e non
riuscendo nella prima, pigliar la seconda, o viceversa.[44] Lo Statuto
determinava la forma della procedura e i termini della condanna.[45]
Il Comune, l'Università o il Plebato erano tenuti a star sempre pronti
a levare il rumore, quando simili fatti succedevano; ad inseguire
ed a prendere i colpevoli, perché,[46] non riuscendo, erano essi
responsabili.
Una grande importanza si dava in tutto, anche nelle compre e vendite,
alla qualità delle persone. In alcuni casi la legge obbligava,
volendosi disfare d'una terra, a venderla al vicino; ma questa
disposizione non era obbligatoria per il popolano verso il magnate.[47]
E cosí non si poteva comperare, vendere, né acquistare usufrutto sopra
terre possedute in comune, o fondo o casa che fosse appoggiata al muro
di un altro, senza aver prima dato preferenza al comproprietario, al
consorte o al vicino.[48]
Se nasceva controversia fra parenti o consorti, _qui consortes sint
de eadem stirpe, per lineam masculinam usque ad infinitum_,[49] il
giudice, a richiesta d'una delle parti, era tenuto a rimetter la cosa
in arbitri eletti dalle parti stesse. La donna non doveva accettar
compromessi in cose attinenti alla sua dote, né essere obbligato ad
accettarli chi era padre di sei figli: un popolano non poteva essere
arbitro fra nobili.[50] Lo Statuto del 1355, riproducendo una legge
assai piú antica,[51] ci fa sapere che in questa si discorreva degli
arbitri, come consanguinei. E da ciò si può indurre che siffatti
compromessi erano cominciati da tempi assai remoti, per consuetudine,
fra parenti e consorti, i quali volontariamente sceglievano fra di loro
gli arbitri. Prima del 1324 la consuetudine era stata sanzionata per
legge; piú tardi andò perdendo il suo primitivo carattere d'accordo
volontario e domestico, per pigliar la forma di regolare e legale
giudizio.