Noi abbiamo adunque negli Statuti quattro legislazioni diverse, che
sono come in lotta fra di loro: diritto longobardo, romano, feudale,
canonico. Esse si possono però ridurre quasi a due, perché il diritto
feudale è germanico, e il diritto canonico, per quella parte che
penetra negli Statuti, è principalmente romano. Cosí anche qui si torna
alla vecchia lotta del sangue germanico col latino. Sono due popoli
che combattono, e con essi le loro istituzioni, le leggi, le idee; le
loro anime sembrano sfidarsi dovunque s'incontrano, nella letteratura,
nell'arte, nella politica. Eppure l'uno è necessario all'altro, e
debbono scomparire ambedue, per dar luogo ad una nuova forma sociale,
ad uno spirito piú vasto, che, nato dalla fusione dei due opposti
elementi, sarà il solo trionfatore in questa lunga lotta. In Italia
però il sangue latino predomina sempre, come si vede anche negli
Statuti, nei quali il diritto romano è il tronco principale intorno a
cui s'aggira tutto quanto questo lavorio giuridico. Il tempo in cui si
cominciano a compilare gli Statuti, è quello stesso in cui comincia
a diffondersi dalla Università di Bologna la cognizione del _Corpus
iuris_ in tutta Italia. D'allora in poi la legislazione giustinianea
è ritenuta come il diritto per eccellenza, una specie di filosofia
giuridica, ed è riconosciuta in tutte le nostre repubbliche come il
diritto comune, quello che entra in vigore ogni volta che tace lo
Statuto. Per questa ragione la parte che risguarda il diritto civile
è negli Statuti svolta assai meno della parte politica. Ed è perciò
ancora che i professori, dati principalmente allo studio del diritto
civile, s'occuparono piú del diritto romano, canonico, feudale e
longobardo, che degli Statuti. Questi erano da essi esaminati, massime
nei primi tempi, piú come una conseguenza dello studio del diritto
romano, che come un soggetto di vero e proprio studio; li ritenevano
una consuetudine popolare scritta, a cui non si dava gran valore
scientifico, perché quasi legge di eccezione all'unico diritto, che
solo aveva ragione di essere universalmente ammirato. Assai piú tardi
i professori cominciarono ad occuparsi anche degli Statuti, che ai
nostri giorni acquistarono finalmente una grande importanza. Venezia è
forse l'unico Comune nel quale, in mancanza dello Statuto, si soleva
ricorrere alla ragione naturale; laonde il Bartolo diceva, che il
magistrato veneto giudicava manu regia et _arbitrio suo_.[11] Questo
non impediva però, che anche colà un tale arbitrio venisse regolato od
ispirato dalla conoscenza e dall'ammirazione che s'aveva pel diritto
romano.
Da tutto ciò risulta sempre piú chiara l'importanza straordinaria
che ebbero le Università ed i professori di Bologna, i quali
annotavano, glossavano il _Corpus iuris_, per renderlo intelligibile
all'universale, e cosí preparavano, educavano i notai, i giudici,
i Podestà, i Capitani del Popolo. Certo la loro dottrina non era
storica; in questa anzi essi si dimostravano debolissimi. Era invece
l'esposizione razionale d'un diritto ancora vivente, e però dicevano:
«chi non sa cavalcare, tengasi a l'arzone; _ita debet Iudex_ tenersi
a la glossa». In questo modo l'Università di Bologna divenne come la
depositaria d'un diritto quasi universale e sacro. Ad essa mandavano
i Papi le loro decretali, e gl'Imperatori le costituzioni, per farle
rivedere o raccogliere. L'Imperatore era però tenuto come la sorgente
viva e universale del diritto, il solo che potesse osar di aggiungere
nuove leggi alle romane. Chi lo bestemmiava, veniva severamente
condannato; chi non credeva alla sua autorità universale, era dagli
stessi giuristi dichiarato eretico. Questa autorità egli l'aveva come
signore di tutti i popoli, e gli veniva dall'Impero romano, di cui
era legittimo erede. Riusciva quindi naturale che, per determinare la
estensione e i limiti d'una tale autorità, fosse necessario ricorrere
di nuovo ai professori di Bologna, che erano i veri depositari della
legge romana, ed acquistavano perciò importanza sempre maggiore.
Quello che si cercava era sempre la _scripta ratio_; ed i Comuni, anche
quando dicevano di voler serbare illese le loro vecchie libertà, non
tralasciavano mai di promettere che avrebbero rilasciato all'Imperatore
le _veteres iustitias_, le quali gli erano dovute, e che essi volevano
rispettare. Si trattava solo di _ricercarle_, e quindi di nuovo il
bisogno di consultare i professori di Bologna.
Prima della gran contesa dei Lombardi contro Federico Barbarossa, vi
fu un vero e proprio giudizio, che finí con una condanna dei Milanesi,
dichiarati ribelli, _adstipulantibus iudicibus et primis de Italia_.
A Roncaglia Federico esercitò il potere giudiziario e legislativo,
assistito da quattro professori di Bologna, che propugnarono i
diritti dell'imperatore, non perché nemici della patria, ma perché
professori di diritto romano, e quindi sostenitori del Sacro Romano
Impero. Né i Comuni sostenevano una teoria diversa. Vinto Federico,
essi continuarono infatti a scrivere i loro Statuti, le loro leggi,
i pubblici strumenti, in nome suo. E ciò si può vedere anche nel
secolo XV, quando i notai rogavano tuttavia i pubblici atti in nome
dell'Impero. Nella pace di Costanza l'elezione dei magistrati civili
e criminali, dei Consoli, Podestà e Notai fu espressamente riservata
all'Imperatore, il cui diritto venne in tutto ciò riconosciuto, al pari
di quello che esso aveva, in ultimo appello, nelle cause d'una certa
gravità. E se i Milanesi di fatto non tennero di ciò nessun conto,
il diritto non fu mai da essi negato. I Lombardi si riconoscevano
legalmente sudditi, ma poi volevano agire come liberi e padroni di sé.
Lo stesso Arrigo VII, quando venne in Italia, ai tempi di Dante, faceva
ancora processi contro le città italiane, e le condannava; imponeva ad
esse taglie d'uomini e di denari; citava dinanzi a sé il re Roberto di
Napoli. Tutto ciò poteva a molti sembrare allora una commedia; ma era
l'eco d'una età trascorsa, di un passato che la stessa mente immortale
dell'Alighieri credeva di poter richiamare in vita, come provano le sue
lettere ed il libro _De Monarchia_. La Chiesa, è ben vero, combatté
sempre l'Impero, ma l'autorità politica e giuridica dell'Imperatore,
in tutto quanto il Medio Evo, non fu mai messa in discussione, restò
sempre riconosciuta.
In mezzo a questa lotta continua tra la Chiesa e l'Impero, tra i Comuni
e i Feudi, tra i Guelfi ed i Ghibellini, si formarono gli Statuti, nei
quali si scrivevano via via cosí le consuetudini nuove, che s'andavano
formando, come le consuetudini vecchie alterate dalle nuove. E se
poco importava ai giuristi di Bologna studiare un diritto allora
assai noto, perché viveva nell'uso comune, e scaturiva da quel diritto
romano, che formava l'occupazione di tutta la loro vita, molto invece
importerebbe a noi studiarlo, per conoscere appunto quale era il valore
e il carattere di questa vita comunale nel Medio Evo. Ma pur troppo
bisogna ancora aspettar molto, prima di poter risolvere pienamente il
problema. Nondimeno è sempre necessario cominciar coll'esaminare i vari
Statuti, e paragonarli tra loro, paragonando anche le diverse redazioni
d'ognuno di essi, per arrivare a vedere la evoluzione del diritto
nuovo, scoprire e comprendere il principio che la regola.
X
Gli Statuti abbracciano tutta quanta la vita del Comune: la elezione
e l'ufficio dei magistrati politici; il diritto pubblico, civile,
criminale, amministrativo e commerciale. Piú ampiamente trattato è
il diritto pubblico; il civile, invece, per le ragioni che abbiamo
già dette, rimane assai incompiuto. Si occupano però, piú o meno
largamente, dello stato delle persone, delle doti, dei contratti,
delle forme di giudizio, delle successioni, dei testamenti, dei diritti
nascenti dalle vicinanze dei fondi, sopra tutto della famiglia. Essi
mirano ad una procedura semplice e sommaria, senza cavilli; cercano la
buona fede e la speditezza negli affari; ma i vizi di redazione, un
dissertare continuo, che è fuori di luogo nelle leggi, il frequente
rimettersi ai giudici, raggiungono il piú delle volte un fine
contrario. È strano veramente l'osservare come in secoli nei quali
sorgeva una splendida letteratura; quando i piú modesti scrittori
del tempo sono per noi esempio di bello stile; quando giudici, notai
e professori di diritto avevano sempre dinanzi agli occhi il modello
immortale del _Corpus iuris_, si scrivessero gli Statuti in una forma
cosí inculta, che spesso può dirsi barbara, certo è sempre intricata e
confusa. Essi costituiscono una legislazione consuetudinaria, mutabile,
popolare, incerta ancora di sé, che, nata in mezzo alle guerre civili
ne serbò l'immagine, e non raggiunse mai una forma classica, resa
impossibile anche dal gergo scolastico che prevaleva sempre nelle
nostre università e nei nostri giuristi. Le accuse che il Petrarca
faceva sopra tutto alla forma usata dai professori di diritto al suo
tempo, erano pienamente giustificate. L'umanesimo, che volle adoperare
una lingua latina piú corretta ed elegante, dovette cominciare
fuori delle università, spesso contro di esse; si diffuse largamente
durante tutto il secolo XV, ma serbò sempre un carattere letterario e
filosofico, assai piú che giuridico.
Da un altro lato il Comune italiano, non ostante i suoi grandi
meriti e le sue grandi imprese, ha qualche cosa di transitorio, di
medioevale; accenna sempre ad un periodo di passaggio. Esso fu il
germe da cui doveva piú tardi uscire la società moderna; ma non
poté generarla senza prima distruggere sé stesso, e quindi restò
sempre in uno stato di continua trasformazione. Sorto dall'impasto
di due società diverse, la romana e la germanica, ebbe dalla prima
il concetto generale dello Stato, pigliando dalla seconda la libertà
individuale, l'attività locale, la forza delle speciali associazioni.
Il problema che dovette risolvere, quello che costituí la sua vita e
la sua storia, sta appunto negli sforzi continui fatti per porre in
armonia questi due elementi, i quali restarono lungamente, non solo
separati, ma spesso anche in opposizione fra di loro. Fino a che la
compiuta fusione non ebbe luogo, con la distruzione stessa del Comune,
il conflitto continuò, ed il disordine fu inevitabile. Il governo
e la politica hanno in esso una importanza grandissima, sconosciuta
alla società barbarica; ma il Comune somiglia pur sempre ad una forte
agglomerazione di piccole associazioni, piuttosto che ad una società
sola, ad un vero e proprio Stato. La vita ferve anzi piú rigogliosa in
questi mille gruppi, nell'attività dei quali si moltiplica; la forza
sociale si trova principalmente nelle associazioni d'arti, di mestieri,
di famiglie, di nobili, di popolani, le quali hanno leggi, statuti,
magistrati e tribunali propri. Cosí ha luogo un intreccio straordinario
di ordinamenti, di passioni, d'interessi diversi e fra loro cozzanti.
La vera libertà individuale, la vera uguaglianza in faccia alla legge,
non è conosciuta ancora; ma l'individuo è protetto, educato nella sua
associazione, che gli comunica una forza e gli garantisce una libertà
sempre maggiore. Questi gruppi secondari, però, a differenza di quelli
da noi già incontrati nelle società germaniche, non possono separarsi,
hanno bisogno di vivere nello Stato, fuori del quale perderebbero la
loro ragione di essere. La moltiplicità loro infinita, le gelosie,
l'urto e le collisioni continue, rendevano tanto piú necessaria, tanto
piú desiderata e amata la repubblica, per la quale ognuno di quei
mercanti era pronto a dare la vita, giacché da essa, nella pace e nella
guerra, dipendeva la loro salvezza e quella delle varie associazioni.
I capi ed i principali componenti di queste, entravano di diritto
nei Consigli della repubblica, la governavano, ne erano padroni, e
vi trovavano la sola valida difesa contro i mille rivali che ognuno
di loro aveva. Cosí si poneva in armonia il particolare col generale
interesse, ed il potere frazionato, diviso in mille mani, riesciva
pure a tutelare la libertà di tutti, in un tempo nel quale ancora non
era sorto il vero concetto dello Stato e della generale uguaglianza.
Ma è ben facile immaginare, quanto poco ordinate e determinate
dovessero essere le legislazioni di repubbliche in questo modo divise
e suddivise, nelle quali, ad ogni piè sospinto, si trovava un nuovo
Statuto speciale, un nuovo tribunale; in tempi nei quali il potere
giudiziario e politico erano per modo confusi, che chi aveva una parte
dell'uno, possedeva di necessità una parte dell'altro.
Il carattere che domina in tutto il diritto civile degli Statuti
sembra essere la gelosia dei vicini Comuni, la paura che la proprietà
possa, coi matrimonî, uscire dalla città, dalla consorteria o dalla
famiglia. Ed a ciò le leggi e le consuetudini provvidero in modo, che
noi vediamo in una repubblica democratica come quella di Firenze, nella
quale ogni vestigio d'aristocrazia fu distrutto, e i Ciompi salirono
al governo, la proprietà immobile conservarsi unita per modo, che fino
ad oggi si trovano famiglie, le quali possiedono i fondi stessi che
i loro antenati possedevano fin dal secolo XIV. Il bisogno di tenere
strettamente unite le famiglie, le associazioni e le consorterie,
obbligando in solido i vari membri di esse, si manifesta con tanta
forza, che queste ragioni politiche e sociali son quelle appunto che
determinano l'indirizzo del diritto civile, spesso ne impediscono
il naturale svolgimento. E cosí, non ostante le debolezza dello
Stato, noi ritroviamo anche qui la vecchia tradizione latina, che
dà sempre un'eccessiva importanza alla politica, e quindi un'azione
preponderante del pubblico sul privato diritto. Gli Statuti italiani
perciò si spiegano e si comprendono solo con la storia dei Comuni, che
a loro volta illustrano. E questa è un'altra ragione, per la quale
i professori di Bologna, usati al carattere filosofico del diritto
giustinianeo, e poco o punto pratici della interpretazione storica,
trascurarono cosí lungamente gli Statuti.
L'azione predominante della politica, come è ben naturale, si manifesta
chiarissima anche nella costituzione della famiglia, nella quale i
diritti che derivano dal concetto che ha di essa il Comune, prevalgono
sui vincoli del sangue, assai piú rispettati nel diritto germanico.
Il regime dotale romano è pienamente accettato, ma la dote è assai
limitata. I maschi hanno una grande precedenza sulle femmine e sui
discendenti femminili. In ogni caso però la donna è sicura di ricevere
gli alimenti. Non si vuole che sia ricca, non si vuole che divida
il patrimonio domestico, portandolo in altra famiglia, e molto meno
in altro Comune; ma, nel peggiore dei casi, deve essere sicura d'un
vivere decoroso, secondo la propria condizione. Essa rimane sotto la
perpetua protezione del mondualdo; ma il mundio prende negli Statuti
il carattere della tutela romana degli ultimi tempi, e sembra quasi
confondersi con essa. La donna, infatti, può chiedere al giudice
il suo mondualdo; può sceglierlo, quando le occorra per un affare
speciale. E per tutto si vede questa tendenza a trasformare in romane
le istituzioni longobarde, di cui spesso riman solo il nome;
La proprietà immobile si trovava vincolata per modo, che alla morte del
padre, la parte disponibile era minima; e cosí chi nasceva di agiata
famiglia, poteva restar tranquillo sul suo avvenire. Ma, nello stesso
tempo, questa proprietà immobile era cosí piccola, in proporzione
della proprietà mobile, nei nostri Comuni, simili tutti a grosse
case di commercio, che se da un lato si avevano tanti vincoli e tanta
stabilità, dall'altro v'erano i subiti guadagni, le fortune improvvise
ed una estrema mobilità di capitali.
Venerata era l'autorità paterna, e somma confidenza si aveva nei tutori
da essa eletti; ma non si trova negli Statuti un grande svolgimento
della patria potestà. Invece, il carattere predominante nella
famiglia, come per tutto, è il fare ogni cosa in comune. Il Consiglio
di famiglia, la riunione dei parenti deliberano ogni faccenda di
qualche gravità. La legge e la consuetudine vanno sempre piú oltre per
questa via. Vi è una tale comunanza d'interessi nella famiglia, nella
consorteria e nell'associazione, che arriva qualche volta a prendere
proporzioni stranissime. Non solo il padre o il fratello possono essere
chiamati a pagare i debiti del figlio e del fratello; ma chi ha un
credito verso una società, può agire contro i singoli membri di essa, e
un consorte può essere tenuto a scontare persino i delitti dell'altro.
Nel seno della famiglia o della consorteria, le cause si decidevano per
mezzo di arbitri, le cui sentenze avevano tutto il valore di giudizi
legali. Nel seno delle associazioni d'arti, v'erano, come abbiamo
già detto, veri e propri tribunali speciali. Questi fatti, questi
caratteri del diritto statutario non si possono certo attribuire al
diritto romano; ma trovano la loro spiegazione nelle origini stesse
della storia italiana, nelle quali certamente i popoli e le istituzioni
germaniche hanno avuto una parte non piccola. L'indole propria del
Comune è sempre la stessa. Da un lato le particolari associazioni
hanno un grande svolgimento; da un altro l'azione del potere politico
qualche volta è troppo debole, ma qualche altra è pur tale da sembrare
anche ai nostri tempi eccessiva. È singolare certamente, in una società
nella quale lo Stato è cosí debole da sembrar di continuo minacciato
nella sua stessa esistenza, il vederlo esercitare una grandissima e
diretta ingerenza negli affari privati dei cittadini. La emancipazione
del figlio deve farsi solennemente nel Consiglio del popolo, radunato
in maggioranza, presenti i capi della repubblica. Se un cittadino
di qualche autorità vuol mutare abitazione, passando da uno in un
altro Quartiere della città, l'affare è portato dinanzi ai medesimi
Consigli del Popolo e del Comune, dai quali si richiede una speciale
deliberazione.[12] Noi vediamo i Signori della repubblica fiorentina
continuamente variare la divisione e le proporzioni che sono fra i
Quartieri o Sestieri della Città, ingrossandone, impicciolendone ora
l'uno ora l'altro, per mantenere l'equilibrio sempre minacciato dei
partiti e delle consorterie; per impedire che uno dei Quartieri,
divenuto troppo potente, predomini eccessivamente. Il portare la
propria abitazione da uno in un altro di essi, poteva trascinare un
cittadino in una diversa consorteria o partito, e divenire quindi un
affare politico. Ma tutto ciò dimostra sempre piú, che la società non
ha ancora trovato il suo naturale e definitivo assetto. I molteplici
e nuovi e vari elementi che la compongono, si svolgono da ogni lato;
ma quella sintesi che li riunisce ed assimila, non poté mai essere
raggiunta dal Comune italiano.