IX

Noi abbiamo adunque negli Statuti quattro legislazioni diverse, che

sono come in lotta fra di loro: diritto longobardo, romano, feudale,

canonico. Esse si possono però ridurre quasi a due, perché il diritto

feudale è germanico, e il diritto canonico, per quella parte che

penetra negli Statuti, è principalmente romano. Cosí anche qui si torna

alla vecchia lotta del sangue germanico col latino. Sono due popoli

che combattono, e con essi le loro istituzioni, le leggi, le idee; le

loro anime sembrano sfidarsi dovunque s'incontrano, nella letteratura,

nell'arte, nella politica. Eppure l'uno è necessario all'altro, e

debbono scomparire ambedue, per dar luogo ad una nuova forma sociale,

ad uno spirito piú vasto, che, nato dalla fusione dei due opposti

elementi, sarà il solo trionfatore in questa lunga lotta. In Italia

però il sangue latino predomina sempre, come si vede anche negli

Statuti, nei quali il diritto romano è il tronco principale intorno a

cui s'aggira tutto quanto questo lavorio giuridico. Il tempo in cui si

cominciano a compilare gli Statuti, è quello stesso in cui comincia

a diffondersi dalla Università di Bologna la cognizione del _Corpus

iuris_ in tutta Italia. D'allora in poi la legislazione giustinianea

è ritenuta come il diritto per eccellenza, una specie di filosofia

giuridica, ed è riconosciuta in tutte le nostre repubbliche come il

diritto comune, quello che entra in vigore ogni volta che tace lo

Statuto. Per questa ragione la parte che risguarda il diritto civile

è negli Statuti svolta assai meno della parte politica. Ed è perciò

ancora che i professori, dati principalmente allo studio del diritto

civile, s'occuparono piú del diritto romano, canonico, feudale e

longobardo, che degli Statuti. Questi erano da essi esaminati, massime

nei primi tempi, piú come una conseguenza dello studio del diritto

romano, che come un soggetto di vero e proprio studio; li ritenevano

una consuetudine popolare scritta, a cui non si dava gran valore

scientifico, perché quasi legge di eccezione all'unico diritto, che

solo aveva ragione di essere universalmente ammirato. Assai piú tardi

i professori cominciarono ad occuparsi anche degli Statuti, che ai

nostri giorni acquistarono finalmente una grande importanza. Venezia è

forse l'unico Comune nel quale, in mancanza dello Statuto, si soleva

ricorrere alla ragione naturale; laonde il Bartolo diceva, che il

magistrato veneto giudicava manu regia et _arbitrio suo_.[11] Questo

non impediva però, che anche colà un tale arbitrio venisse regolato od

ispirato dalla conoscenza e dall'ammirazione che s'aveva pel diritto

romano.

Da tutto ciò risulta sempre piú chiara l'importanza straordinaria

che ebbero le Università ed i professori di Bologna, i quali

annotavano, glossavano il _Corpus iuris_, per renderlo intelligibile

all'universale, e cosí preparavano, educavano i notai, i giudici,

i Podestà, i Capitani del Popolo. Certo la loro dottrina non era

storica; in questa anzi essi si dimostravano debolissimi. Era invece

l'esposizione razionale d'un diritto ancora vivente, e però dicevano:

«chi non sa cavalcare, tengasi a l'arzone; _ita debet Iudex_ tenersi

a la glossa». In questo modo l'Università di Bologna divenne come la

depositaria d'un diritto quasi universale e sacro. Ad essa mandavano

i Papi le loro decretali, e gl'Imperatori le costituzioni, per farle

rivedere o raccogliere. L'Imperatore era però tenuto come la sorgente

viva e universale del diritto, il solo che potesse osar di aggiungere

nuove leggi alle romane. Chi lo bestemmiava, veniva severamente

condannato; chi non credeva alla sua autorità universale, era dagli

stessi giuristi dichiarato eretico. Questa autorità egli l'aveva come

signore di tutti i popoli, e gli veniva dall'Impero romano, di cui

era legittimo erede. Riusciva quindi naturale che, per determinare la

estensione e i limiti d'una tale autorità, fosse necessario ricorrere

di nuovo ai professori di Bologna, che erano i veri depositari della

legge romana, ed acquistavano perciò importanza sempre maggiore.

Quello che si cercava era sempre la _scripta ratio_; ed i Comuni, anche

quando dicevano di voler serbare illese le loro vecchie libertà, non

tralasciavano mai di promettere che avrebbero rilasciato all'Imperatore

le _veteres iustitias_, le quali gli erano dovute, e che essi volevano

rispettare. Si trattava solo di _ricercarle_, e quindi di nuovo il

bisogno di consultare i professori di Bologna.

Prima della gran contesa dei Lombardi contro Federico Barbarossa, vi

fu un vero e proprio giudizio, che finí con una condanna dei Milanesi,

dichiarati ribelli, _adstipulantibus iudicibus et primis de Italia_.

A Roncaglia Federico esercitò il potere giudiziario e legislativo,

assistito da quattro professori di Bologna, che propugnarono i

diritti dell'imperatore, non perché nemici della patria, ma perché

professori di diritto romano, e quindi sostenitori del Sacro Romano

Impero. Né i Comuni sostenevano una teoria diversa. Vinto Federico,

essi continuarono infatti a scrivere i loro Statuti, le loro leggi,

i pubblici strumenti, in nome suo. E ciò si può vedere anche nel

secolo XV, quando i notai rogavano tuttavia i pubblici atti in nome

dell'Impero. Nella pace di Costanza l'elezione dei magistrati civili

e criminali, dei Consoli, Podestà e Notai fu espressamente riservata

all'Imperatore, il cui diritto venne in tutto ciò riconosciuto, al pari

di quello che esso aveva, in ultimo appello, nelle cause d'una certa

gravità. E se i Milanesi di fatto non tennero di ciò nessun conto,

il diritto non fu mai da essi negato. I Lombardi si riconoscevano

legalmente sudditi, ma poi volevano agire come liberi e padroni di sé.

Lo stesso Arrigo VII, quando venne in Italia, ai tempi di Dante, faceva

ancora processi contro le città italiane, e le condannava; imponeva ad

esse taglie d'uomini e di denari; citava dinanzi a sé il re Roberto di

Napoli. Tutto ciò poteva a molti sembrare allora una commedia; ma era

l'eco d'una età trascorsa, di un passato che la stessa mente immortale

dell'Alighieri credeva di poter richiamare in vita, come provano le sue

lettere ed il libro _De Monarchia_. La Chiesa, è ben vero, combatté

sempre l'Impero, ma l'autorità politica e giuridica dell'Imperatore,

in tutto quanto il Medio Evo, non fu mai messa in discussione, restò

sempre riconosciuta.

In mezzo a questa lotta continua tra la Chiesa e l'Impero, tra i Comuni

e i Feudi, tra i Guelfi ed i Ghibellini, si formarono gli Statuti, nei

quali si scrivevano via via cosí le consuetudini nuove, che s'andavano

formando, come le consuetudini vecchie alterate dalle nuove. E se

poco importava ai giuristi di Bologna studiare un diritto allora

assai noto, perché viveva nell'uso comune, e scaturiva da quel diritto

romano, che formava l'occupazione di tutta la loro vita, molto invece

importerebbe a noi studiarlo, per conoscere appunto quale era il valore

e il carattere di questa vita comunale nel Medio Evo. Ma pur troppo

bisogna ancora aspettar molto, prima di poter risolvere pienamente il

problema. Nondimeno è sempre necessario cominciar coll'esaminare i vari

Statuti, e paragonarli tra loro, paragonando anche le diverse redazioni

d'ognuno di essi, per arrivare a vedere la evoluzione del diritto

nuovo, scoprire e comprendere il principio che la regola.

X

Gli Statuti abbracciano tutta quanta la vita del Comune: la elezione

e l'ufficio dei magistrati politici; il diritto pubblico, civile,

criminale, amministrativo e commerciale. Piú ampiamente trattato è

il diritto pubblico; il civile, invece, per le ragioni che abbiamo

già dette, rimane assai incompiuto. Si occupano però, piú o meno

largamente, dello stato delle persone, delle doti, dei contratti,

delle forme di giudizio, delle successioni, dei testamenti, dei diritti

nascenti dalle vicinanze dei fondi, sopra tutto della famiglia. Essi

mirano ad una procedura semplice e sommaria, senza cavilli; cercano la

buona fede e la speditezza negli affari; ma i vizi di redazione, un

dissertare continuo, che è fuori di luogo nelle leggi, il frequente

rimettersi ai giudici, raggiungono il piú delle volte un fine

contrario. È strano veramente l'osservare come in secoli nei quali

sorgeva una splendida letteratura; quando i piú modesti scrittori

del tempo sono per noi esempio di bello stile; quando giudici, notai

e professori di diritto avevano sempre dinanzi agli occhi il modello

immortale del _Corpus iuris_, si scrivessero gli Statuti in una forma

cosí inculta, che spesso può dirsi barbara, certo è sempre intricata e

confusa. Essi costituiscono una legislazione consuetudinaria, mutabile,

popolare, incerta ancora di sé, che, nata in mezzo alle guerre civili

ne serbò l'immagine, e non raggiunse mai una forma classica, resa

impossibile anche dal gergo scolastico che prevaleva sempre nelle

nostre università e nei nostri giuristi. Le accuse che il Petrarca

faceva sopra tutto alla forma usata dai professori di diritto al suo

tempo, erano pienamente giustificate. L'umanesimo, che volle adoperare

una lingua latina piú corretta ed elegante, dovette cominciare

fuori delle università, spesso contro di esse; si diffuse largamente

durante tutto il secolo XV, ma serbò sempre un carattere letterario e

filosofico, assai piú che giuridico.

Da un altro lato il Comune italiano, non ostante i suoi grandi

meriti e le sue grandi imprese, ha qualche cosa di transitorio, di

medioevale; accenna sempre ad un periodo di passaggio. Esso fu il

germe da cui doveva piú tardi uscire la società moderna; ma non

poté generarla senza prima distruggere sé stesso, e quindi restò

sempre in uno stato di continua trasformazione. Sorto dall'impasto

di due società diverse, la romana e la germanica, ebbe dalla prima

il concetto generale dello Stato, pigliando dalla seconda la libertà

individuale, l'attività locale, la forza delle speciali associazioni.

Il problema che dovette risolvere, quello che costituí la sua vita e

la sua storia, sta appunto negli sforzi continui fatti per porre in

armonia questi due elementi, i quali restarono lungamente, non solo

separati, ma spesso anche in opposizione fra di loro. Fino a che la

compiuta fusione non ebbe luogo, con la distruzione stessa del Comune,

il conflitto continuò, ed il disordine fu inevitabile. Il governo

e la politica hanno in esso una importanza grandissima, sconosciuta

alla società barbarica; ma il Comune somiglia pur sempre ad una forte

agglomerazione di piccole associazioni, piuttosto che ad una società

sola, ad un vero e proprio Stato. La vita ferve anzi piú rigogliosa in

questi mille gruppi, nell'attività dei quali si moltiplica; la forza

sociale si trova principalmente nelle associazioni d'arti, di mestieri,

di famiglie, di nobili, di popolani, le quali hanno leggi, statuti,

magistrati e tribunali propri. Cosí ha luogo un intreccio straordinario

di ordinamenti, di passioni, d'interessi diversi e fra loro cozzanti.

La vera libertà individuale, la vera uguaglianza in faccia alla legge,

non è conosciuta ancora; ma l'individuo è protetto, educato nella sua

associazione, che gli comunica una forza e gli garantisce una libertà

sempre maggiore. Questi gruppi secondari, però, a differenza di quelli

da noi già incontrati nelle società germaniche, non possono separarsi,

hanno bisogno di vivere nello Stato, fuori del quale perderebbero la

loro ragione di essere. La moltiplicità loro infinita, le gelosie,

l'urto e le collisioni continue, rendevano tanto piú necessaria, tanto

piú desiderata e amata la repubblica, per la quale ognuno di quei

mercanti era pronto a dare la vita, giacché da essa, nella pace e nella

guerra, dipendeva la loro salvezza e quella delle varie associazioni.

I capi ed i principali componenti di queste, entravano di diritto

nei Consigli della repubblica, la governavano, ne erano padroni, e

vi trovavano la sola valida difesa contro i mille rivali che ognuno

di loro aveva. Cosí si poneva in armonia il particolare col generale

interesse, ed il potere frazionato, diviso in mille mani, riesciva

pure a tutelare la libertà di tutti, in un tempo nel quale ancora non

era sorto il vero concetto dello Stato e della generale uguaglianza.

Ma è ben facile immaginare, quanto poco ordinate e determinate

dovessero essere le legislazioni di repubbliche in questo modo divise

e suddivise, nelle quali, ad ogni piè sospinto, si trovava un nuovo

Statuto speciale, un nuovo tribunale; in tempi nei quali il potere

giudiziario e politico erano per modo confusi, che chi aveva una parte

dell'uno, possedeva di necessità una parte dell'altro.

Il carattere che domina in tutto il diritto civile degli Statuti

sembra essere la gelosia dei vicini Comuni, la paura che la proprietà

possa, coi matrimonî, uscire dalla città, dalla consorteria o dalla

famiglia. Ed a ciò le leggi e le consuetudini provvidero in modo, che

noi vediamo in una repubblica democratica come quella di Firenze, nella

quale ogni vestigio d'aristocrazia fu distrutto, e i Ciompi salirono

al governo, la proprietà immobile conservarsi unita per modo, che fino

ad oggi si trovano famiglie, le quali possiedono i fondi stessi che

i loro antenati possedevano fin dal secolo XIV. Il bisogno di tenere

strettamente unite le famiglie, le associazioni e le consorterie,

obbligando in solido i vari membri di esse, si manifesta con tanta

forza, che queste ragioni politiche e sociali son quelle appunto che

determinano l'indirizzo del diritto civile, spesso ne impediscono

il naturale svolgimento. E cosí, non ostante le debolezza dello

Stato, noi ritroviamo anche qui la vecchia tradizione latina, che

dà sempre un'eccessiva importanza alla politica, e quindi un'azione

preponderante del pubblico sul privato diritto. Gli Statuti italiani

perciò si spiegano e si comprendono solo con la storia dei Comuni, che

a loro volta illustrano. E questa è un'altra ragione, per la quale

i professori di Bologna, usati al carattere filosofico del diritto

giustinianeo, e poco o punto pratici della interpretazione storica,

trascurarono cosí lungamente gli Statuti.

L'azione predominante della politica, come è ben naturale, si manifesta

chiarissima anche nella costituzione della famiglia, nella quale i

diritti che derivano dal concetto che ha di essa il Comune, prevalgono

sui vincoli del sangue, assai piú rispettati nel diritto germanico.

Il regime dotale romano è pienamente accettato, ma la dote è assai

limitata. I maschi hanno una grande precedenza sulle femmine e sui

discendenti femminili. In ogni caso però la donna è sicura di ricevere

gli alimenti. Non si vuole che sia ricca, non si vuole che divida

il patrimonio domestico, portandolo in altra famiglia, e molto meno

in altro Comune; ma, nel peggiore dei casi, deve essere sicura d'un

vivere decoroso, secondo la propria condizione. Essa rimane sotto la

perpetua protezione del mondualdo; ma il mundio prende negli Statuti

il carattere della tutela romana degli ultimi tempi, e sembra quasi

confondersi con essa. La donna, infatti, può chiedere al giudice

il suo mondualdo; può sceglierlo, quando le occorra per un affare

speciale. E per tutto si vede questa tendenza a trasformare in romane

le istituzioni longobarde, di cui spesso riman solo il nome;

La proprietà immobile si trovava vincolata per modo, che alla morte del

padre, la parte disponibile era minima; e cosí chi nasceva di agiata

famiglia, poteva restar tranquillo sul suo avvenire. Ma, nello stesso

tempo, questa proprietà immobile era cosí piccola, in proporzione

della proprietà mobile, nei nostri Comuni, simili tutti a grosse

case di commercio, che se da un lato si avevano tanti vincoli e tanta

stabilità, dall'altro v'erano i subiti guadagni, le fortune improvvise

ed una estrema mobilità di capitali.

Venerata era l'autorità paterna, e somma confidenza si aveva nei tutori

da essa eletti; ma non si trova negli Statuti un grande svolgimento

della patria potestà. Invece, il carattere predominante nella

famiglia, come per tutto, è il fare ogni cosa in comune. Il Consiglio

di famiglia, la riunione dei parenti deliberano ogni faccenda di

qualche gravità. La legge e la consuetudine vanno sempre piú oltre per

questa via. Vi è una tale comunanza d'interessi nella famiglia, nella

consorteria e nell'associazione, che arriva qualche volta a prendere

proporzioni stranissime. Non solo il padre o il fratello possono essere

chiamati a pagare i debiti del figlio e del fratello; ma chi ha un

credito verso una società, può agire contro i singoli membri di essa, e

un consorte può essere tenuto a scontare persino i delitti dell'altro.

Nel seno della famiglia o della consorteria, le cause si decidevano per

mezzo di arbitri, le cui sentenze avevano tutto il valore di giudizi

legali. Nel seno delle associazioni d'arti, v'erano, come abbiamo

già detto, veri e propri tribunali speciali. Questi fatti, questi

caratteri del diritto statutario non si possono certo attribuire al

diritto romano; ma trovano la loro spiegazione nelle origini stesse

della storia italiana, nelle quali certamente i popoli e le istituzioni

germaniche hanno avuto una parte non piccola. L'indole propria del

Comune è sempre la stessa. Da un lato le particolari associazioni

hanno un grande svolgimento; da un altro l'azione del potere politico

qualche volta è troppo debole, ma qualche altra è pur tale da sembrare

anche ai nostri tempi eccessiva. È singolare certamente, in una società

nella quale lo Stato è cosí debole da sembrar di continuo minacciato

nella sua stessa esistenza, il vederlo esercitare una grandissima e

diretta ingerenza negli affari privati dei cittadini. La emancipazione

del figlio deve farsi solennemente nel Consiglio del popolo, radunato

in maggioranza, presenti i capi della repubblica. Se un cittadino

di qualche autorità vuol mutare abitazione, passando da uno in un

altro Quartiere della città, l'affare è portato dinanzi ai medesimi

Consigli del Popolo e del Comune, dai quali si richiede una speciale

deliberazione.[12] Noi vediamo i Signori della repubblica fiorentina

continuamente variare la divisione e le proporzioni che sono fra i

Quartieri o Sestieri della Città, ingrossandone, impicciolendone ora

l'uno ora l'altro, per mantenere l'equilibrio sempre minacciato dei

partiti e delle consorterie; per impedire che uno dei Quartieri,

divenuto troppo potente, predomini eccessivamente. Il portare la

propria abitazione da uno in un altro di essi, poteva trascinare un

cittadino in una diversa consorteria o partito, e divenire quindi un

affare politico. Ma tutto ciò dimostra sempre piú, che la società non

ha ancora trovato il suo naturale e definitivo assetto. I molteplici

e nuovi e vari elementi che la compongono, si svolgono da ogni lato;

ma quella sintesi che li riunisce ed assimila, non poté mai essere

raggiunta dal Comune italiano.

I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2 · 第 12 / 54 题