Se però negli Statuti italiani, i due elementi giuridici che piú
visibilmente coesistono e lottano fra di loro, sono il diritto romano
ed il longobardo, ve ne ha ancora altri che non vogliono essere
dimenticati, e fra questi noteremo il diritto feudale ed il diritto
canonico. Il feudo è una delle istituzioni piú importanti nella storia
del Medio Evo, è la prima forma che piglia la società, nell'uscire
dal caos barbarico, ed ha un carattere prevalentemente germanico.
Con esso la proprietà e la famiglia assumono una forma speciale e
nuova affatto: può dirsi che sia la prima e principale manifestazione
politica e sociale dell'individualismo germanico. La tribú barbarica
tendeva di sua natura a sciogliersi in piccoli gruppi, nelle famiglie,
che solo il pericolo teneva unite. Durante le invasioni, la tribú
trasformavasi in banda armata, lasciava i deboli o impotenti, reclutava
uomini anche dalle tribú vicine, e sotto un capo acquistava, per le
necessità della guerra, ferma e forte unità. Gli assalti già prima dati
dai Romani, avevano per le stesse ragioni contribuito a far nascere
fra i barbari, colla riunione di diverse tribú, alcuni regni forti e
potenti, ma sempre di breve durata, perché colla pace tendevano subito
a sgretolarsi e decomporsi di nuovo. Appena che i barbari cominciarono
a fermarsi in Occidente, fu subito visibile l'impotenza in cui essi
erano di fondare l'unità dello Stato. I capi delle schiere, cominciata
che era la pace, si dividevano le terre; si separavano, ed il loro re
o duce supremo restava come isolato, con assai debole impero. Ognuno di
essi cercava rafforzarsi in un castello, per esservi assoluto padrone,
riconoscendo appena la sua dipendenza dal re. Nel feudo, che cosí
nasceva, la proprietà e la sovranità si confondevano in uno, ed erano
ambedue ricevute in _benefizio_ da un signore piú potente, con oneri ed
obblighi annessi. Dato per temporanea concessione, il benefizio o feudo
divenne ereditario solo col tempo. In origine poteva essere ripreso da
chi l'aveva dato, ed a lui tornava quando il feudatario moriva, per
essere con nuova concessione trasmesso agli eredi di questo: a poco
a poco venne, per uso o abuso o esplicita concessione, trasmesso in
eredità. E finalmente tutta la proprietà, ogni possesso o dominio prese
nel Medio Evo una forma feudale. La poca forza che aveva il supremo
potere politico, obbligava i deboli a cercare altrove protezione; molti
liberi possessori si rendevano volontariamente vassalli, e gli ostacoli
che da un altro lato i grandi signori incontravano a mantenere la loro
autorità sopra vasti dominî, li obbligavano a cedere in benefizio a
minori vassalli parte delle loro terre. Cosí lo Stato, la Chiesa, ogni
cosa prese una forma feudale. Quest'opera nell'XI secolo era compiuta,
quando i Comuni sorsero in Italia a combatterla ed a disfarla.
Nel castello, come era naturale, i vincoli della famiglia divennero
sempre piú forti; esso doveva bastare a sé stesso, era come il mondo
proprio e indipendente del signore che l'abitava, e che divideva il
suo tempo fra le pericolose avventure e la vita domestica. Tutti gli
storici hanno notato che il feudalismo crebbe il rispetto, l'affetto
e l'ossequio cavalleresco alla donna; educò nell'uomo l'energia
personale e la forza della volontà. Il barone, salvo i casi di guerra,
era quasi libero e indipendente signore nel suo piccolo regno, nel
quale tutti da lui dipendevano. I suoi vassalli ricevevano da lui gli
uffici di siniscalco, conte di palazzo, scudiero, ecc. Questi uffici,
dati sotto una forma anch'essa piú meno feudale, a gente di nobile
sangue, tendevano a divenire ereditari, e intanto popolavano alquanto
la solitudine del castello. I figli dei nobili minori venivano nella
corte del signore, per esservi educati alla gentilezza dei modi ed alle
arti cavalleresche, per ricevere finalmente la spada dalle sue mani, ed
essere proclamati cavalieri. Cosí da un lato si accresceva splendore
al castello, e si manteneva al signore la fedeltà de' suoi vassalli;
dall'altro si lusingava l'orgoglio dei minori.
La legge feudale longobarda si trova in relazione con le leggi romane,
che spesso sono chiamate a venirle in aiuto, sebbene abbiano uno
spirito assai diverso, spesso anzi sieno fra loro in opposizione.
Certo è che il diritto romano fa vedere in Italia la sua persistente
azione sul feudale. Il feudo non essendo, come è noto, una proprietà
diretta e indipendente, ma una concessione condizionata e limitata,
non può di sua natura essere sottoposto al principio ereditario. Il
diritto dell'erede deve essere, invece, nuovamente riconosciuto nella
sua persona, perché non deriva, come abbiamo già visto, da quello del
testatore. E cosí continuò anche quando la consuetudine cominciò a
renderlo ereditario. Il successore non rappresentava allora, secondo
il diritto feudale, la persona da cui ereditava, ma in lui la prima
concessione veniva da capo rinnovata. Inoltre tutta la famiglia ha
diritto al feudo, quando è divenuto ereditario, e questo diritto non
ha origine nella volontà del testatore, alla sua morte, ma esiste
già lui vivente. V'è però bisogno di stabilire un ordine successorio,
per determinare la preferenza, e quest'ordine si comincia a prendere
in prestito dal diritto romano. Sebbene sia diverso dalla vera e
propria successione, a poco a poco comincia a confondersi con essa, e
finalmente altera e decompone il feudo. Cosí è che il diritto romano
penetra nel feudale e lo modifica.
La discendenza femminile, per la natura stessa del feudo, è esclusa
dall'eredità, e i discendenti maschi dei figli estinti, succedono
insieme coi figli superstiti. Vi sono però dei feudi, per prima
concessione, femminili, e questi naturalmente possono, in mancanza
di maschi, ritornare alle femmine; ma una volta che maschi vi sono,
hanno la preferenza. Gli ascendenti non possono succedere, perché la
successione è regolata non dalla parentela, ma dalla prima concessione;
e però il ritorno dovrebbe farsi non all'ascendente, ma a colui che
primo concesse il feudo. I collaterali dell'ultimo possessore, che
non siano discendenti del primo, non succedono; né i fratelli come
tali possono succedere, se il padre non è stato possessore del feudo.
Neppure il marito e la moglie si succedono. Ma tutto questo carattere
primitivo scomparisce anch'esso sotto l'azione crescente del diritto
comune. L'importanza del diritto feudale è assai poca negli Statuti
italiani; ma grandissima invece è l'importanza politica e sociale
del feudalismo nella storia dei Comuni. Esso rappresenta una società
distinta per consuetudini e leggi proprie, che ricorre all'Imperatore,
i cui giudici e giudizi preferisce sempre ai magistrati ed alle leggi
della repubblica, che disprezza e non vorrebbe riconoscere. E questa
perciò vede nei nobili un nemico da distruggere, il che le riuscirà
solo dopo lotte sanguinose, non senza aver prima, in conseguenza di
tali lotte, profondamente alterato sé stessa.
Il diritto canonico ha di certo una parte non trascurabile nella storia
e nella formazione del diritto comunale, ma neppur'essa è proporzionata
alla grande azione politica, sociale e religiosa della Chiesa.
Compilato da frammenti di santi Padri, canoni di Concili, Costituzioni
pontificie, con una parte non piccola di leggi romane, esso ricorre
anche all'autorità della ragione e delle Sacre Scritture. E quindi
si mostrò favorevole alla equità naturale contro il sofisma legale,
temperò l'asprezza delle leggi barbariche, protesse i deboli, sostenne
la santità della famiglia, secondò il trionfo del diritto romano sul
longobardo. Ma cercò ancora di sottomettere l'autorità civile alla
ecclesiastica; accrebbe il numero dei tribunali eccezionali; favorí il
giudizio inquisitorio, la tortura, i giudizi di Dio. E la tendenza che
esso ebbe sempre d'invadere il campo del diritto civile, trovò aperta
una porta nell'uso del giuramento, che ogni magistrato, non escluso il
Podestà, doveva dare, con la formola _salva la coscienza_, espressa o
sottointesa. Siccome il clero deliberava appunto sui casi di coscienza,
cosí ad esso spettava il giudicare la validità dei giuramenti.
E ciò favoriva naturalmente la diffusione del diritto canonico.
Esso contribuí non poco a sopprimere il divorzio, e ad escludere
i figli naturali dalla successione. La sua azione è assai visibile
negli Statuti, ma piú ancora nella lotta dell'autorità civile colla
ecclesiastica, la quale vuol mantenere incrollabili i suoi privilegi, i
suoi tribunali eccezionali, la sua supremazia anche nelle cause civili
e politiche.