VIII

Se però negli Statuti italiani, i due elementi giuridici che piú

visibilmente coesistono e lottano fra di loro, sono il diritto romano

ed il longobardo, ve ne ha ancora altri che non vogliono essere

dimenticati, e fra questi noteremo il diritto feudale ed il diritto

canonico. Il feudo è una delle istituzioni piú importanti nella storia

del Medio Evo, è la prima forma che piglia la società, nell'uscire

dal caos barbarico, ed ha un carattere prevalentemente germanico.

Con esso la proprietà e la famiglia assumono una forma speciale e

nuova affatto: può dirsi che sia la prima e principale manifestazione

politica e sociale dell'individualismo germanico. La tribú barbarica

tendeva di sua natura a sciogliersi in piccoli gruppi, nelle famiglie,

che solo il pericolo teneva unite. Durante le invasioni, la tribú

trasformavasi in banda armata, lasciava i deboli o impotenti, reclutava

uomini anche dalle tribú vicine, e sotto un capo acquistava, per le

necessità della guerra, ferma e forte unità. Gli assalti già prima dati

dai Romani, avevano per le stesse ragioni contribuito a far nascere

fra i barbari, colla riunione di diverse tribú, alcuni regni forti e

potenti, ma sempre di breve durata, perché colla pace tendevano subito

a sgretolarsi e decomporsi di nuovo. Appena che i barbari cominciarono

a fermarsi in Occidente, fu subito visibile l'impotenza in cui essi

erano di fondare l'unità dello Stato. I capi delle schiere, cominciata

che era la pace, si dividevano le terre; si separavano, ed il loro re

o duce supremo restava come isolato, con assai debole impero. Ognuno di

essi cercava rafforzarsi in un castello, per esservi assoluto padrone,

riconoscendo appena la sua dipendenza dal re. Nel feudo, che cosí

nasceva, la proprietà e la sovranità si confondevano in uno, ed erano

ambedue ricevute in _benefizio_ da un signore piú potente, con oneri ed

obblighi annessi. Dato per temporanea concessione, il benefizio o feudo

divenne ereditario solo col tempo. In origine poteva essere ripreso da

chi l'aveva dato, ed a lui tornava quando il feudatario moriva, per

essere con nuova concessione trasmesso agli eredi di questo: a poco

a poco venne, per uso o abuso o esplicita concessione, trasmesso in

eredità. E finalmente tutta la proprietà, ogni possesso o dominio prese

nel Medio Evo una forma feudale. La poca forza che aveva il supremo

potere politico, obbligava i deboli a cercare altrove protezione; molti

liberi possessori si rendevano volontariamente vassalli, e gli ostacoli

che da un altro lato i grandi signori incontravano a mantenere la loro

autorità sopra vasti dominî, li obbligavano a cedere in benefizio a

minori vassalli parte delle loro terre. Cosí lo Stato, la Chiesa, ogni

cosa prese una forma feudale. Quest'opera nell'XI secolo era compiuta,

quando i Comuni sorsero in Italia a combatterla ed a disfarla.

Nel castello, come era naturale, i vincoli della famiglia divennero

sempre piú forti; esso doveva bastare a sé stesso, era come il mondo

proprio e indipendente del signore che l'abitava, e che divideva il

suo tempo fra le pericolose avventure e la vita domestica. Tutti gli

storici hanno notato che il feudalismo crebbe il rispetto, l'affetto

e l'ossequio cavalleresco alla donna; educò nell'uomo l'energia

personale e la forza della volontà. Il barone, salvo i casi di guerra,

era quasi libero e indipendente signore nel suo piccolo regno, nel

quale tutti da lui dipendevano. I suoi vassalli ricevevano da lui gli

uffici di siniscalco, conte di palazzo, scudiero, ecc. Questi uffici,

dati sotto una forma anch'essa piú meno feudale, a gente di nobile

sangue, tendevano a divenire ereditari, e intanto popolavano alquanto

la solitudine del castello. I figli dei nobili minori venivano nella

corte del signore, per esservi educati alla gentilezza dei modi ed alle

arti cavalleresche, per ricevere finalmente la spada dalle sue mani, ed

essere proclamati cavalieri. Cosí da un lato si accresceva splendore

al castello, e si manteneva al signore la fedeltà de' suoi vassalli;

dall'altro si lusingava l'orgoglio dei minori.

La legge feudale longobarda si trova in relazione con le leggi romane,

che spesso sono chiamate a venirle in aiuto, sebbene abbiano uno

spirito assai diverso, spesso anzi sieno fra loro in opposizione.

Certo è che il diritto romano fa vedere in Italia la sua persistente

azione sul feudale. Il feudo non essendo, come è noto, una proprietà

diretta e indipendente, ma una concessione condizionata e limitata,

non può di sua natura essere sottoposto al principio ereditario. Il

diritto dell'erede deve essere, invece, nuovamente riconosciuto nella

sua persona, perché non deriva, come abbiamo già visto, da quello del

testatore. E cosí continuò anche quando la consuetudine cominciò a

renderlo ereditario. Il successore non rappresentava allora, secondo

il diritto feudale, la persona da cui ereditava, ma in lui la prima

concessione veniva da capo rinnovata. Inoltre tutta la famiglia ha

diritto al feudo, quando è divenuto ereditario, e questo diritto non

ha origine nella volontà del testatore, alla sua morte, ma esiste

già lui vivente. V'è però bisogno di stabilire un ordine successorio,

per determinare la preferenza, e quest'ordine si comincia a prendere

in prestito dal diritto romano. Sebbene sia diverso dalla vera e

propria successione, a poco a poco comincia a confondersi con essa, e

finalmente altera e decompone il feudo. Cosí è che il diritto romano

penetra nel feudale e lo modifica.

La discendenza femminile, per la natura stessa del feudo, è esclusa

dall'eredità, e i discendenti maschi dei figli estinti, succedono

insieme coi figli superstiti. Vi sono però dei feudi, per prima

concessione, femminili, e questi naturalmente possono, in mancanza

di maschi, ritornare alle femmine; ma una volta che maschi vi sono,

hanno la preferenza. Gli ascendenti non possono succedere, perché la

successione è regolata non dalla parentela, ma dalla prima concessione;

e però il ritorno dovrebbe farsi non all'ascendente, ma a colui che

primo concesse il feudo. I collaterali dell'ultimo possessore, che

non siano discendenti del primo, non succedono; né i fratelli come

tali possono succedere, se il padre non è stato possessore del feudo.

Neppure il marito e la moglie si succedono. Ma tutto questo carattere

primitivo scomparisce anch'esso sotto l'azione crescente del diritto

comune. L'importanza del diritto feudale è assai poca negli Statuti

italiani; ma grandissima invece è l'importanza politica e sociale

del feudalismo nella storia dei Comuni. Esso rappresenta una società

distinta per consuetudini e leggi proprie, che ricorre all'Imperatore,

i cui giudici e giudizi preferisce sempre ai magistrati ed alle leggi

della repubblica, che disprezza e non vorrebbe riconoscere. E questa

perciò vede nei nobili un nemico da distruggere, il che le riuscirà

solo dopo lotte sanguinose, non senza aver prima, in conseguenza di

tali lotte, profondamente alterato sé stessa.

Il diritto canonico ha di certo una parte non trascurabile nella storia

e nella formazione del diritto comunale, ma neppur'essa è proporzionata

alla grande azione politica, sociale e religiosa della Chiesa.

Compilato da frammenti di santi Padri, canoni di Concili, Costituzioni

pontificie, con una parte non piccola di leggi romane, esso ricorre

anche all'autorità della ragione e delle Sacre Scritture. E quindi

si mostrò favorevole alla equità naturale contro il sofisma legale,

temperò l'asprezza delle leggi barbariche, protesse i deboli, sostenne

la santità della famiglia, secondò il trionfo del diritto romano sul

longobardo. Ma cercò ancora di sottomettere l'autorità civile alla

ecclesiastica; accrebbe il numero dei tribunali eccezionali; favorí il

giudizio inquisitorio, la tortura, i giudizi di Dio. E la tendenza che

esso ebbe sempre d'invadere il campo del diritto civile, trovò aperta

una porta nell'uso del giuramento, che ogni magistrato, non escluso il

Podestà, doveva dare, con la formola _salva la coscienza_, espressa o

sottointesa. Siccome il clero deliberava appunto sui casi di coscienza,

cosí ad esso spettava il giudicare la validità dei giuramenti.

E ciò favoriva naturalmente la diffusione del diritto canonico.

Esso contribuí non poco a sopprimere il divorzio, e ad escludere

i figli naturali dalla successione. La sua azione è assai visibile

negli Statuti, ma piú ancora nella lotta dell'autorità civile colla

ecclesiastica, la quale vuol mantenere incrollabili i suoi privilegi, i

suoi tribunali eccezionali, la sua supremazia anche nelle cause civili

e politiche.

I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2 · 第 11 / 54 题