Come in tutti i popoli germanici, cosí anche presso i Longobardi, la
donna non era mai libera dal mundio, mai _selb-mundia_. Colui che la
voleva sposare, doveva prima di tutto pagare il prezzo del mundio,
che il matrimonio gli faceva acquistare sopra di essa; doveva inoltre
prometterle la _meta_, o sia una specie di dote, come osserva anche
Tacito, là dove dice che presso i Tedeschi, non la donna al marito,
ma questi portava la dote alla moglie. Alla meta, chiamata poi anche
_dotalitium, dos, sponsalicium_, ecc., si aggiungeva il _faderfium_,
che il padre soleva donare, a suo beneplacito, alla figlia. Il giorno
dopo le nozze, il marito faceva alla moglie un dono del mattino,
_morgengab_, e questo, secondo una interpetrazione, che è però assai
discutibile, in premio della verginità di lei. L'ammontare della meta
e del morgengabio fu, sotto l'azione crescente del diritto romano,
limitato. Anche il faderfio, che si trasformò piú tardi in dote, venne
nell'età dei Comuni limitato.
La meta, il faderfio, il morgengabio erano proprietà della moglie,
che poteva richiederli alla morte del marito. Ma, per un carattere
proprio del diritto germanico, interamente serbato anche presso i
Longobardi, non si ammetteva punto il regime dotale romano, col quale
si costituisce una proprietà separata e indipendente della donna: ciò
che è suo le viene invece dal marito. Il diritto germanico preferiva
generalmente la comunione dei beni. La donna fra di noi, cosí dice
il Gans, non ha bisogno, come presso i Romani, d'una proprietà, per
affermare la sua giuridica personalità, e provare che è uguale al
marito. Essa possiede ciò che il marito possiede, e la sua uguaglianza
è costituita dall'amore, nel quale ogni differenza scomparisce.
Il marito rappresentava in giudizio la moglie, che era sotto la
protezione della sua spada, ed egli poteva anche ucciderla, quando
l'avesse trovata in adulterio. Tutta la proprietà mobile e immobile
di lei, non esclusi i doni nuziali fatti da qualche amico, erano
proprietà del marito, il quale doveva solamente prevedere il caso in
cui, per morte, cessasse il matrimonio, e di qui la necessità della
meta e del donativo. Morendo la moglie senza figli, tutto ricadeva al
marito; morendo il marito, la moglie aveva diritto di far prelevare
la meta, e il donativo. In tutto il resto, essa era sottoposta alla
libera generosità del marito, il quale poté piú tardi lasciarle metà
dell'usufrutto delle proprie sostanze, e piú tardi ancora l'intero
usufrutto.
Se il matrimonio dei Longobardi è tanto diverso dal romano, neppure
il mundio può, come abbiam visto, andare confuso con la tutela, a
cui era, presso i Romani, sottoposta la donna. Avendo esso la sua
origine nella incapacità a portare le armi, era temporaneo sull'uomo, e
cessava colla sua incapacità; in sul principio cessava a 12 anni, piú
tardi cessò a 18. Sulla donna, invece, era perpetuo, perché essa era
sempre incapace alle armi. Prima sotto il mundio del padre, passava
poi col matrimonio sotto quello del marito, e colla morte del padre,
se non aveva marito, cadeva sotto quello del figlio o degli agnati, i
quali erano anche suoi eredi. In ultimo veniva protetta dalla _Curtis
Regia_. Il carattere del mundio era però sempre lo stesso, cioè una
protezione del debole. Infatti la donna, sotto il mundio del padre,
del marito, del figlio, degli agnati o della _Curtis Regia_, era sotto
una protezione che aveva sempre la medesima natura. Non potrebbe dirsi
lo stesso della tutela romana, che aveva la sua origine nel concetto
della famiglia. La tutela del padre romano sui figli durava tutta la
sua vita, ma egli poteva disfarsene; il mundio che esercitava il padre
longobardo durava finché durava la incapacità dei figli alle armi, e
come logica conseguenza cessava con essa. Sebbene non possa dirsi che
la emancipazione sia rimasta ignota ai Longobardi, essa può, secondo
l'indole del loro diritto, ritenersi come un fatto eccezionale. Se
la donna romana era sottoposta alla patria potestà, o alla _manus_
del marito, o alla tutela degli agnati, queste erano tre protezioni
assai diverse, appunto pel diverso carattere domestico di colui che le
esercitava, e nulla avevano da fare col mundio. Il padre longobardo
poteva vendere i figli, li rappresentava in giudizio, e ciò che essi
acquistavano, era suo; ma il consiglio di famiglia temperava la sua
autorità, nel modo che abbiamo accennato piú sopra, e i fratelli della
madre, natural protettrice dei figli, vi pigliavano gran parte.
Né solamente nel matrimonio, ma ancora nella successione, il diritto di
famiglia longobardo manifesta il suo proprio ed originale carattere.
Prima di tutto bisogna però notare, che presso i Longobardi si trova
il testamento, il che sembra contraddire all'uso dei popoli germanici,
i quali non lo conoscevano: ma esso deriva dall'azione del diritto
romano sul longobardo. Tuttavia la irrevocabilità della donazione e del
testamento longobardo ci presenta il carattere o piuttosto un residuo
del carattere germanico; giacché il concetto del testamento romano
sta appunto nella sua revocabilità, ed i Longobardi non conobbero la
_testamenti factio_ romana.[10]
I piú prossimi eredi erano i figli legittimi, con i quali succedevano
anche i naturali. Sebbene questi non facessero propriamente parte
della famiglia, erano pure ammessi a succedere coi legittimi, ma
in proporzioni minori, e potevano essere pareggiati mediante la
legittimazione. Piú tardi questo carattere essenzialmente germanico
della successione, si perdette per opera del diritto romano e del
diritto canonico, i quali escludono i figli naturali. In origine,
secondo la legge longobarda, un figlio legittimo pigliava due terzi
dell'eredità, lasciando solamente il resto ai naturali. Se i figli
legittimi erano due, i naturali prendevano la quinta parte; la settima
se i legittimi erano tre. Ai figli naturali non si poteva lasciare
piú di quello che era prescritto, né si poteva diseredare un figlio
senza giuste e provate ragioni, le quali vennero prese in prestito dal
diritto romano. Si poteva tuttavia vantaggiare un figlio a preferenza
degli altri.
La preferenza dei maschi sulle femmine, ha una grande importanza, ed
è un altro dei caratteri propri del diritto longobardo. Quando il
testatore, morendo, lasciava un figlio ed una o piú figlie nubili,
doveva a queste lasciare la quarta parte dell'eredità; quando v'erano
piú figli, le figlie avevano solo la settima parte. Le maritate
però non potevano pretendere a nessuna parte dell'eredità, dovendo
contentarsi di ciò che avevano avuto nel giorno delle nozze, e piú non
dimandare. In mancanza di figli maschi, i piú prossimi eredi erano le
figlie, che succedevano come maschi, fossero o no maritate. Un altro
carattere proprio del diritto longobardo è quello di essere molto
favorevole alle figlie ed alle sorelle del testatore, quando erano
nella casa paterna o fraterna (_in capillo_). Il fratello viene escluso
dalla figlia e dalla nipote, ed in questo caso si vede una singolare e
strana preferenza data alla donna. Cosí pure troviamo, che le figlie
e le sorelle non passate a marito, prendono porzioni uguali, quando
trovansi le une e le altre nella casa paterna o fraterna.
Noi abbiamo notato, che gli Statuti dei Comuni italiani danno, al pari
del diritto longobardo, una decisa preferenza agli agnati sui cognati,
e che ciò dette origine a vive discussioni. Infatti si volle da molti
vedere in questa preferenza un carattere assolutamente germanico, dal
diritto longobardo passato negli Statuti. Ma noi abbiamo notato del
pari che anche il diritto romano, in tutta la sua storia preferí gli
agnati, e solo negli ultimi tempi perdé questo carattere, che però, in
parte almeno, esso riteneva ancora in Italia, quando vennero i barbari.
E ci parrà sempre piú necessario concludere, che questa preferenza data
agli agnati non sia negli Statuti venuta dal diritto longobardo, se
rifletteremo alle diversità che, anche in tale preferenza, corrono fra
le leggi germaniche e le italiane; ed al fatto non meno notevole, che
essa andò crescendo sempre piú, nel tempo stesso che andavano negli
Statuti aumentando l'azione e la importanza del diritto romano. In
verità piú si esamina da vicino, e piú bisogna riconoscere che sono
ragioni politiche, tutte proprie dei Comuni e della società italiana
del Medio Evo, quelle che condussero ad un tale risultato. Ma anche in
ciò l'azione vicendevole dell'uno sull'altro diritto, rimane evidente.
Possiamo infatti osservare, che la successione degli agnati, nel
diritto longobardo è anch'essa alterata dal romano, il quale l'ha resa
indifferente alle cose, che compongono la eredità, mentre che è un
carattere proprio e costante del diritto germanico l'essere intimamente
connessa, legata a queste.
Per concludere adunque con una osservazione generale, ripetiamo che fra
i Longobardi predominano i vincoli del sangue, che nella loro famiglia
si trova una maggior libertà individuale, e che l'azione dello Stato su
di essa è molto piú debole. A Roma, invece, il concetto della famiglia
domina sui vincoli del sangue, e la sua unità è in origine costituita
dall'assoluto dispotismo paterno, distrutto poi dal potere politico,
che quasi si sostituisce ad esso. Lo Stato allora domina ogni cosa,
riduce in frantumi la famiglia, conduce all'assoluta uguaglianza di
tutti, senza avere la forza di tenere insieme una società, in cui né la
libertà individuale, né l'attività locale, né le libere associazioni
si poterono svolgere abbastanza. Ed esse erano pure necessarie a
salvare l'immensa mole d'una società composta di popoli diversi, che
non aveva perciò nessun carattere o unità nazionale, che la Repubblica
e l'Impero avevano costituita. Questi nuovi elementi sono quelli
appunto che vennero fra di noi coi barbari. Cosí fu che due popoli, due
forme di famiglia e di società, quasi direi, due idee, due caratteri
sociali affatto diversi s'incontrarono, l'uno dei quali era divenuto
necessario a complemento dell'altro. I Tedeschi portarono dalle loro
foreste la libertà individuale, la indipendenza personale, il vigore
delle piccole associazioni; i Latini avevano già trovato l'unità
dello Stato, un concetto piú generale e organico della società, l'idea
politica della famiglia, quale noi la vedremo piú tardi trionfare nel
Comune. Dall'impasto di queste due società diverse, dovrà nascere la
società moderna, nella quale l'azione dell'una è di rado scompagnata
da quella dell'altra, ed è perciò vano il presumere di farla derivare
esclusivamente dall'una o dall'altra di esse.