Si noti anzitutto che il sentimento della giustizia è uno dei più

astratti e complessi di tutti: vale a dire che i processi mentali

con cui esso si esplica sono tra i più faticosi. «La complessità del

sentimento di giustizia, scrive lo Spencer, si fa manifesta allorchè

prendiamo ad osservare che esso non riguarda soltanto piaceri e dolori

concreti, ma principalmente invece alcune di quelle circostanze che

permettono di ottenere i piaceri e di prevenire od evitare i dolori.

Dappoichè il sentimento egoistico di giustizia si soddisfa col

mantenimento di quelle condizioni, che permettono di conseguire senza

impedimento le soddisfazioni, e s’irrita quando quelle condizioni

vengono disturbate, ne risulta che, per essere eccitato, il sentimento

altruistico di giustizia ha bisogno non solo delle idee di quelle

soddisfazioni, ma anche delle idee di quelle condizioni che in un

caso sono conservate e nell’altro disturbate o interrotte. È perciò

evidente che la potenza di rappresentazione mentale, per essere capace

di questo sentimento in forma sviluppata, dovrà essere relativamente

grande. Quando i sentimenti coi quali dovrà esservi simpatia saranno

semplici piaceri o dolori, potranno occasionalmente manifestarli gli

animali gregari più elevati; essi sentono ogni tanto, come le creature

umane, la pietà e la generosità. Ma il concepire simultaneamente, non

solamente i sentimenti che si producono in un altro, ma anche quel

complesso di atti e di relazioni compresi nella produzione di tali

sentimenti, presuppone un’accumulazione contemporanea di elementi

molteplici nel pensiero, ciò che una creatura inferiore è incapace di

fare»[160].

Ora noi troviamo che nella pratica è data al giudice, perchè più

facilmente trovi ed applichi la giustizia, una raccolta di disposizioni

generali sotto forma di codice, che sono l’ultimo frutto della lunga

esperienza e del lungo lavoro dei giureconsulti romani, salvo pochi

e minimi ritocchi. Di queste regole alcune hanno una ragione nel

ripetersi frequente o nel possibile verificarsi di certi casi a

cui provvedono: altre sono la deduzione di antiche idee giuridiche

appartenenti per la loro origine a un periodo di esperienza primitivo

e che non sono ammesse oggi se non per quella estrema venerazione che

si attacca a tutte le cose antiche. Ma siano vive ancora o avanzi

mummificati di idee passate, queste regole generali, per la loro

natura, non possono che riguardare i casi più frequenti e comuni di

una certa serie di questioni: i casi speciali, quelli cioè che non

rispecchiano che parzialmente la disposizione generale, e che si

presentano sempre assai numerosi, specialmente quando la vita sociale

si complica, non possono essere risolti con piena giustizia applicando

il principio generale, perchè contengono elementi parziali di fatto

che mutano più o meno profondamente i termini della questione e

quindi anche la soluzione, che non può più essere quella ammessa dalla

disposizione generale.

Ora che dovrebbe fare il giudice per decidere con giustizia i casi

numerosissimi che gli si presentano? Dovrebbe dare alle disposizioni

della legge quel valore che esse hanno realmente, considerarle

cioè come _il segno approssimativo ed imperfetto_ della volontà

del legislatore, sulla cui guida decidere, integrandole nei casi

particolari con il proprio sentimento di giustizia: giacchè per

divisioni e suddivisioni in cui si biforchi la regola generale,

si presenteranno sempre dei casi in cui il giudice, per esser

giusto, dovrà fare appello dalla autorità delle norme già stabilite

all’autorità della propria coscienza, interrogando il suo sentimento

di giustizia. Noi troviamo infatti che anche i giureconsulti romani

tenevano continuamente presente che il diritto scritto doveva essere

integrato da quello che essi chiamavano il _diritto naturale_ e

che non era se non l’espressione di quel sentimento di giustizia

che si ribellava contro l’applicazione di regole generali a casi

particolari, che non quadravano perfettamente. «Il diritto naturale,

scrive il Sumner Maine, era da essi inteso come un sistema che doveva

gradatamente assorbire le leggi civili, senza sostituirle sinchè non

erano abrogate... Il valore e l’utilità di questo concetto nasceva

dal tenere essi presente alla mente un tipo di diritto perfetto e

dall’ispirare la speranza di avvicinarvisi indefinitamente»[161].

Ma che accade invece? Un poco perchè la legge stessa vieta una

troppo ampia interpretazione, ma sopratutto per la tendenza umana

già così forte e favorita in questo caso dalle leggi, a ridurre

al minimo il numero delle associazioni mentali necessarie ad un

dato lavoro, prevale la interpretazione letterale, a scapito di

ogni considerazione di giustizia. Le disposizioni della legge, che

come dicemmo, non dovrebbero essere che il segno approssimativo e

imperfetto della volontà del legislatore, sulla cui traccia il giudice

dovrebbe spingersi per arrivare con le forze proprie alla giustizia,

diventano la giustizia stessa: applicarle, senz’altri riguardi, è

il dovere del magistrato. Per giudicare con giustizia il magistrato

dovrebbe dar libero corso, a ogni caso che gli si presenta, al suo

sentimento naturale di giustizia, cioè a quell’associazione di idee

e di sentimenti, di cui vedemmo poco fa la complessità: dovrebbe

confrontare il responso della sua coscienza con le applicazioni usuali

e più frequenti del principio generale della legge; e ove discordino,

cercare le ragioni del disaccordo e penetrando nello spirito del

principio, associando l’idea del caso più frequente per cui fu fatta e

le differenze del caso presente, modificarne l’applicazione a seconda

del proprio sentimento di giustizia. Tutto questo è un lavoro assai

faticoso, complicato e per di più diverso per ogni caso singolo:

molto più semplice è applicare le disposizioni generali cavandone

le conseguenze logiche, senza altre considerazioni e associazioni

concomitanti di idee o di sentimenti, perchè in tal caso non v’è da

seguire che una catena più o meno lunga di ragionamenti. Per un poco

che la mente continui in questo esercizio, l’arresto ideo-emotivo si

produce rapidamente; il pensiero si avvezza a considerare soltanto i

puri rapporti tra il caso speciale e il principio generale, per trovar

modo di applicare questo, senza che le associazioni collaterali di

altre idee si formino; il sentimento alto e complesso della giustizia

si riduce a un sentimento di soddisfazione per l’applicazione logica

intera e compiuta del principio generale quando possa farsi, escludendo

da questa la rappresentazione del torto fatto alla vittima e l’idea

delle ragioni per le quali è stato arrecato questo torto. Le sentenze

più ingiuste e nello stesso tempo più giuridiche, sono create con

questo sistema, per cui la lettera della legge, che non dovrebbe essere

che un _segno approssimativo_, diventa la giustizia stessa, cioè un

simbolo mistico.

Esamineremo, per dimostrar meglio il fenomeno, alcune sentenze su

casi speciali. L’art. 1228 del Codice Civile sancisce, in materia di

danni da pagarsi per una obbligazione non adempiuta, che il debitore

non sia tenuto se non ai danni che sono stati preveduti o che si

potevano prevedere al tempo del contratto: disposizione in teoria

giusta, perchè vuole impedire gli illegittimi lucri che il danneggiato

potrebbe realizzare prevalendosi, ad es., di impreveduti rialzi nel

valore della cosa che il debitore doveva prestargli. Così, per es.,

se A pattuisce di dare a B per un certo giorno una data quantità

di merce e non mantiene l’obbligazione, e dopo pochi giorni dal

non adempiuto contratto, questo genere di merce, per un accidente

qualunque, decupla il suo valore, sarebbe ingiusto che A fosse tenuto

a pagare a B, come danno, questo valore dieci volte raddoppiato per

la ragione che B, avendo in mano la merce, avrebbe potuto venderla:

è questo un principio che il sentimento di giustizia approva, perchè

non applicandolo si potrebbe andare a conseguenze enormi. Tale è il

principio generale giustissimo, che però nelle applicazioni si falsa.

Una Ditta di Milano fa un contratto con una Ditta tedesca per avere da

questa, entro un dato termine, una provvista di _poutrelles_ in ferro:

la Ditta tedesca non mantiene l’impegno e la Ditta di Milano, che si

era con altro contratto impegnata di fornire ad un’altra Casa quelle

_poutrelles_, deve pagare a questa una penale di 450 lire. Intenta lite

allora alla Casa tedesca per avere la rifusione dei danni, e domanda

di poter provare con la prova testimoniale che essa dovè pagare le

450 lire di penale, per ottenerne il rimborso: ma la Ditta tedesca si

oppone, sostenendo la irrilevanza della prova medesima e basandosi per

questo sull’articolo 1228, poichè si trattava, diceva l’avvocato, d’un

danno che essa non poteva aver preveduto, non essendo stata avvisata

dalla Ditta italiana di questo contratto ulteriore e della penale

stabilita, ed essendo impossibile che essa prevedesse una così speciale

eventualità di danno. Il Tribunale aveva questa volta giudicato con

giustizia, sostenendo che la «legge non esige che siano preveduti o che

si possano prevedere singoli casi, ma solo vuole che le parti siano in

caso di poter desumere che dal loro inadempimento possa scaturire un

pregiudizio agli interessi dell’altro contraente: sono le remote ed

accidentali verificazioni che non si possono prevedere, e non quelle

che procedono per l’ordine naturale delle cose, che sono conseguenze

immediate e dirette dell’inadempimento dell’obbligazione». Dava quindi

ragione alla Ditta milanese. Ma la Cassazione di Torino (Sentenza del

2 settembre 1890) censurava ed annullava la deliberazione, sostenendo

che ci doveva essere la previsione precisa del danno seguito, e che

il giudice non ha altra autorità che quella di decidere se in linea

di fatto questa previsione esistesse. «Il legislatore... ha sancito

solamente che il debitore non è tenuto che ai danni stati preveduti o

prevedibili al tempo del contratto, ed ha perciò lasciato al giudice

del merito, trattandosi di una ispezione di fatto, il decidere, per il

complesso delle circostanze, se una data conseguenza dannosa sia stata

preveduta od avesse potuto esserlo». È evidente quindi che in tal modo

si dava ragione alla Ditta tedesca e si negava alla Ditta italiana

ogni diritto ad avere un indennizzo. Ora, chi non sente l’ingiustizia

di una simile decisione? L’applicazione esatta, logica di un principio

generale giusto in sè e astrattamente, ma che, come tutti i principii

generali, non riguarda che un certo numero di casi, siano pure questi

i più frequenti, conduce a conseguenze che urtano contro il sentimento

di giustizia; e ciò per l’arresto ideo-emotivo acquisito e divenuto

abituale nel giudice per la lunga consuetudine professionale.

Nel Diritto civile italiano sono passate dal Diritto romano parecchie

idee molto sottili sulla capacità di avere diritti, secondo le quali

gli esseri non ancora nati ne sono totalmente incapaci; idee che,

per quanto a prima vista sembrino puramente teoriche, pure hanno

talora conseguenze pratiche importantissime e possono dar luogo a

liti interminabili e costosissime. Ma il Codice Civile italiano ha

fatto una deroga al principio della incapacità giuridica dei non-nati,

permettendo che i figli nascituri possano essere dichiarati eredi,

forse per scopi di utilità sociale: ora si supponga che un padre,

impaurito della prodigalità del proprio figlio, lasci erede non

questo, ma i figli futuri di lui, e metta così al sicuro il patrimonio

familiare: supponete ancora che questo figlio prodigo, consumato tutto

il suo, domandi che sulla sostanza ereditata dai suoi figli futuri

gli siano passati gli alimenti: non sembra a tutti che per un certo

senso d’equità la domanda si debba accogliere? Per colpevole che

sia un uomo nella sua dissipazione, ripugna di farlo morire di fame

accanto ai tesori che aspettano i suoi figli di là da venire, quando

detraendo una piccola parte dei redditi, si può toglierlo almeno dalle

estreme strettezze: eppure, portata la cosa innanzi ai magistrati ed

esaminata alla luce della patria legislazione, la soluzione non fu così

semplice come a prima vista parrebbe. Talora la domanda fu accolta,

ma non in nome di questo sentimento di equità, che nelle coscienze

non offuscate da viziosi e abituali procedimenti mentali, dà così

chiaro, almeno in questo caso, il suo responso: bensì, filando una

serie di ragionamenti molto sottili, che da altri veniva confutata con

sillogismi altrettanto capziosi. Presentatosi un caso analogo a quello

supposto innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, essa decise (Sentenza

4 dicembre 1890) favorevolmente alla domanda del padre, sostenendo

che «se i figli nascituri sono capaci del diritto di succedere, sono

passibili del dovere di prestare gli alimenti ai genitori poveri.

Ma si dice: I figli nascituri non hanno personalità effettiva; sono

possibili, non esistenti... Ma i figli nascituri sono un ente giuridico

creato dalla legge, e come ente giuridico sono esistenti... Se i figli

nascituri, come persona giuridica, possono ricevere per testamento

o per donazione, debbono anche, quantunque non ancora nati, prestare

gli alimenti ai loro genitori che ne hanno bisogno». Il ragionamento,

come si vede, è in molte parti abbastanza strano, specialmente per

quella sua personificazione dei figli nascituri, che, quantunque non

ancora nati, hanno il dovere di prestare gli alimenti ai loro genitori

futuri: ma, se non altro, arriva a conseguenza tollerabile. Non si

deve però credere che tutti siano della stessa opinione; uno dei più

insigni civilisti italiani, Francesco Ricci, attaccò quella sentenza

veementemente, come assurda ed errata, sostenendo che i figli nascituri

non hanno personalità giuridica, non sono perciò subbietti capaci

nè di diritti nè di doveri, che il diritto di ricevere per eredità è

loro riconosciuto per mera utilità sociale; che quindi non si dovevano

accordare gli alimenti. In modo che un individuo, il cui padre avesse

fatto un testamento di quel genere, che si trovasse ridotto alla

miseria, dovrebbe morire di fame accanto ai tesori dei suoi figli

di là da venire senza nemmeno ottenerne gli alimenti! Ecco l’effetto

dell’arresto ideo-emotivo professionale.

Si noti ancora che in questo modo di cercar la giustizia, cavando le

deduzioni logiche di principii astratti, è giocoforza trascurare ogni

considerazione riguardo alle qualità delle persone, che pure nella

ricerca della giustizia sono importantissime. Tutti sentono che in

un caso come quello supposto, la giustizia vorrebbe che gli alimenti

fossero senza obiezioni concessi quando la prodigalità del padre

si alleasse a sentimenti buoni di generosità imprevidente; ma che

si potrebbero invece fare obiezioni, quando si unisse a sentimenti

estremamente malvagi, che rendessero indegna di attenzione la sua

miseria. Ora, questi elementi che possono, anzi debbono influire sul

giudizio, non si possono menomamente calcolare col sistema presente di

giustizia impersonale.

La legge prescrive come formalità essenziale alla validità di un

testamento fatto innanzi al notaio, che il testamento sia letto _dal

notaio_ innanzi al testatore e ai testimoni, e che di questa lettura

sia fatta menzione nell’atto. Ora, ecco la Cassazione di Torino che,

con sentenza dei 3 settembre 1890, annulla un testamento di questo

genere, perchè «la formula usata dal notaio nel testamento pubblico

da esso ricevuto e così concepita: «Atto fatto e letto alla continua

presenza degli infrascritti testimoni», non esprime in modo convincente

che la lettura fu fatta dal notaio, quindi il testamento è nullo per

insufficiente menzione dell’adempimento di una formalità essenziale».

Il solito fenomeno: le disposizioni della legge che intenzionalmente

erano dirette a garantire il testatore da possibili abusi od errori,

finiscono letteralmente intese ed applicate con esclusione di ogni

altra idea che illumini il senso ideale, per violare il diritto del

testatore di veder rispettata la sua volontà. Se in un simile caso è

dubbio che il notaio abbia adempiuta una formalità importantissima,

non sarebbe più semplice interrogare il notaio e non distruggere per

un _lapsus calami_ un atto, che socialmente ha una certa importanza,

quale è un testamento? Le stesse stranezze troviamo nel diritto penale.

Così recentemente innanzi al Tribunale penale di Milano si dibatteva

la causa di un commerciante imputato di bancarotta semplice e che

già era stato condannato altra volta per lo stesso reato. Il Pubblico

Ministero aveva chiesto la condanna a 7 mesi di detenzione, trattandosi

di imputato recidivo. Ma il difensore osservò che l’imputato, come

risulta dal certificato penale, nel 1888 era già fallito altra volta,

ed era stato dalla nostra Corte d’Assise condannato per bancarotta

fraudolenta a 3 anni di reclusione — che quindi non poteva più

legalmente esercitare il commercio — nè di conseguenza poteva essere

dichiarato fallito e chiamato a rispondere della mancanza di libri,

che non era obbligato a tenere. Se nell’operato del fallito si fossero

riscontrati fatti di frode in danno dei creditori, avrebbero potuto dar

luogo ad una azione per truffa e furto a norma del Codice penale e non

già per bancarotta fraudolenta — trattandosi unicamente di non tenuta

dei libri, veniva meno ogni azione penale, mancandone il fondamento,

cioè la qualità di commerciante nell’imputato. Sulla questione, scrive

l’avv. Valdata, rendendo conto del processo, non c’è niente da dire,

perchè non poteva avere diversa soluzione: però, non è sufficientemente

strana una legge che permette l’assoluzione di un imputato, _solo

perchè era stato condannato altra volta per un reato più grave_?[162].

Di questa condizione di cose poi gli avvocati e gli imbroglioni si

approfittano per porre questioni, che in tutt’altra classe di persone

che non sia la magistratura desterebbero lo sdegno o il riso, tanto

sono assurde; ma che i magistrati discutono seriamente e qualche volta

anche sanzionano, tanto per l’abitudine mentale contratta nel lungo

esercizio della professione essi hanno perduto il senso del giusto

o dell’ingiusto. Così la legge considera _per pura finzione_ come

immobilizzate e quasi parti accessorie del fabbricato le macchine

dell’opificio: ora, in una espropriazione per causa di pubblica

utilità fatta dalle ferrovie, un proprietario di opificio pretendeva,

prendendo alla lettera le parole della finzione, che gli si pagassero,

oltre il fabbricato, non il prezzo del trasporto delle macchine al

nuovo opificio e un indennizzo per le eventuali avarie, ma il prezzo

intero delle macchine: perchè, diceva acutamente il suo avvocato, la

legge considera come accessorie dell’immobile le macchine, e quindi

distrutto l’immobile, sono distrutte anche le macchine! La Corte di

Cassazione di Torino (Sentenza del 27 agosto 1890) respinse la ridicola

argomentazione; ma dopo averla discussa a lungo e seriamente: proposta

in qualunque radunanza di gente intelligente, ma non specialista in

fatto di giurisprudenza, non sarebbe stata seppellita subito sotto una

omerica risata?

E si noti che se la Cassazione, la quale respinse la grottesca domanda,

avesse applicato a questo caso quel processo mentale che applica

a decidere la maggior parte delle questioni in sostituzione del

sentimento e dell’idea di giustizia, avrebbe dovuto dar ragione alla

richiesta. Giacchè una conseguenza curiosa dell’arresto ideo-emotivo

è in questo caso la seguente: poichè, per la lunga abitudine,

sembra mostruoso che si faccia appello al sentimento di giustizia

per decidere le cause, e la letterale applicazione della legge è

divenuta consuetudine organica del pensiero, quando un querelante

presenta una domanda che urta troppo violentemente anche l’intorpidito

sentimento di giustizia del magistrato, ma che egli, a fil di logica,

dovrebbe ammettere, il magistrato deve, per dargli torto, cercare e

ricercare qualche sottile e cavillosa ragione. Capite? Il giudice che

vuol salvaguardare la giustizia, è lui costretto a cercar sofismi e

rivoltolarsi come un ladro per il labirinto dei cavilli; mentre il

birbante che con una sottigliezza tenta di rovinare un nemico, può

dire a fronte alta che egli domanda solo l’applicazione della legge

nei modi soliti. Un curioso esempio ce lo dà la Francia. In Francia,

al principio della insequestrabilità della rendita non erano state

poste eccezioni, come in Italia, da nessuna legge: e per questo la

giurisprudenza negò nei primi tempi ai creditori del fallito il diritto

di rivalersi sulle iscrizioni di rendita del fallito. La massima

era socialmente pericolosissima, perchè i falliti che investivano

in rendita pubblica il loro attivo, potevano frodare interamente i

creditori: ma la magistratura che non ebbe il coraggio di affrontare

il problema e completare la legge, ricorse invece a uno strano

ripiego. La Corte di Lione, con sentenza del 19 giugno 1857, sancì

la massima che la rendita era intangibile; ma che... i sindaci del

fallimento potevano, essendo considerati quali _mandatari_ del fallito,

alienarla[163]. Mai esercizio di acrobatismo logico fu più rischioso e

stravagante di questo, che, per salvare la giustizia, deve travestire

un curatore di fallimento in mandatario del fallito.

Anche più profonda è forse questa confusione del simbolo con la cosa

nel campo della procedura. La procedura dovrebbe esser un complesso di

formalità da eseguirsi dalle parti, per garantir loro la eguaglianza

nelle condizioni della lotta innanzi al giudice; e impedir sorprese,

tranelli, insidie. È riuscita nel suo scopo la legge? Che abbia mancato

di sollecitudine non si potrebbe dire, tante sono le formalità da

eseguirsi: ma quanto al loro risultato, dica qual’è questa sola e

terribile frase, quasi proverbiale nel mondo degli avvocati: _tutte le

cause si vincono con la procedura_. Non importa aver torto o ragione,

anche dal punto di vista del loro diritto letterale; basta sorprendere

l’avversario quando, in un momento di distrazione, si dimentica di

osservare una delle tante formalità prescritte sotto pena di nullità,

per rovinarlo. La procedura, che doveva essere una garanzia, diventa

un’imboscata.

Ci ritroviamo qui innanzi al solito fenomeno dell’arresto ideativo

ed emotivo. Che una certa regola sia imposta ai due avversari nel

loro contegno innanzi ai giudici, si capisce, per evitare troppo

facili soprusi: ma che all’osservanza di queste regole sia data

una tale importanza, da farne dipendere l’esito della causa, ecco

una esagerazione che può condurre a conseguenze mostruose. Che un

cancelliere si dimentichi di scrivere in testa alla sentenza la formola

sacramentale «_In nome_ ecc.,» o la data, ecc., che le due parti troppo

negligenti non pensino a far sanzionare una sentenza arbitramentale dal

pretore entro cinque giorni dalla sua emanazione, ed ecco interamente

distrutto un giudizio che rappresenta spese, lavoro intellettuale,

ansie, incertezze dolorose.

Con le acute spille del cavillo procedurale si può dilaniare il cuore

di un uomo atrocemente e fargli soffrire a piccole trafitte tutte le

ineffabili e infinite torture morali di un processo, da cui dipendono

spesso l’avvenire di un uomo o di una famiglia; si può regalarsi una

orgia di crudeltà sopra l’anima di un infelice, più raffinata che le

crudeltà fisiche a cui certi tiranni si sono abbandonati sui corpi

dei loro nemici. Tutto ciò sparirebbe se una legge umana e una umana

interpretazione stabilisse un certo numero di formalità essenziali,

che la parte negligente fosse invitata più volte a osservare prima di

punirla con l’estrema sanzione, la perdita del processo, e rendendola

più sollecita nelle prime negligenze con una multa. Che male ci

sarebbe, se una parte non osserva un termine, a infliggerle per

la prima volta solo una multa e a continuare il processo? Che male

sarebbe, se si dimentica nella redazione della sentenza la formola

iniziale «In nome, ecc.», di riportarla al cancelliere e far riparare

alla omissione? E non si dica che le garanzie scemerebbero e tutto

piomberebbe nel disordine; perchè disordine più immenso di quello

attuale io non so immaginare, se per una involontaria dimenticanza, si

può perdere il diritto a vedersi data giustizia.

I simboli · 第 10 / 12 段