VIII.

(Il decreto del 15 aprile aveva promesso di ripartire gran parte delle

terre incolte appartenenti a corporazioni religiose od a mani-morte e

divenute, per decisione dell'Assemblea del 21 febbrajo, proprietà della

Repubblica. Il decreto seguente provvedeva alla esecuzione.)

Il Triumvirato decreta:

Art. 1.º Ogni famiglia povera, composta almeno di tre individui, avrà a

coltivazione una quantità di terra capace del lavoro di un pajo di buoi,

corrispondente ad un buon rubbio romano, cioè due quadrati censuarî,

pari a metri quadrati ventimila.

Art. 2.º I vigneti saranno dati a coltura all'individuo senza che sia

richiesta la famiglia, e verranno divisi in ragione della metà della

indicata misura.

_27 aprile 1849._

Scritti di Giuseppe Mazzini, Politica ed Economia, Vol. II · 第 31 / 227 题