VII.

Considerando che i voti religiosi non costituiscono se non una relazione

morale tra la coscienza e Dio;

Considerando che la società civile non può, quanto a sè stessa,

intervenire coi suoi mezzi d'azione estrinseci e materiali nella sfera

dei doveri spirituali;

Considerando che la vita e le facoltà dell'uomo appartengono di diritto

alla società e al paese in cui la provvidenza lo ha posto;

Considerando che la società non può riconoscere promesse irrevocabili

che le involano e restringono in certi limiti la volontà e l'azione

dell'uomo;

Il Triumvirato decreta:

La società non riconosce perpetuità di voti particolari ai differenti

ordini religiosi così detti regolari.

È in facoltà d'ogni individuo, facente parte di un ordine religioso

regolare qualunque, di sciogliersi da quelle regole all'osservanza delle

quali s'era obbligato con voto entrando in religione.

Lo Stato protegge contro ogni opposizione o violenza le persone che

intendessero profittare del presente decreto.

Lo Stato accoglierà con gratitudine tra le file delle sue milizie quei

religiosi che vorranno colle armi difendere la patria, per la quale

finora hanno inalzato preghiere a Dio.

Il presente decreto verrà letto da un commissario governativo a tutti i

religiosi riuniti in piena comunità nei rispettivi conventi.

_27 aprile 1849._

Scritti di Giuseppe Mazzini, Politica ed Economia, Vol. II · 第 30 / 227 题