Considerando che i voti religiosi non costituiscono se non una relazione
morale tra la coscienza e Dio;
Considerando che la società civile non può, quanto a sè stessa,
intervenire coi suoi mezzi d'azione estrinseci e materiali nella sfera
dei doveri spirituali;
Considerando che la vita e le facoltà dell'uomo appartengono di diritto
alla società e al paese in cui la provvidenza lo ha posto;
Considerando che la società non può riconoscere promesse irrevocabili
che le involano e restringono in certi limiti la volontà e l'azione
dell'uomo;
Il Triumvirato decreta:
La società non riconosce perpetuità di voti particolari ai differenti
ordini religiosi così detti regolari.
È in facoltà d'ogni individuo, facente parte di un ordine religioso
regolare qualunque, di sciogliersi da quelle regole all'osservanza delle
quali s'era obbligato con voto entrando in religione.
Lo Stato protegge contro ogni opposizione o violenza le persone che
intendessero profittare del presente decreto.
Lo Stato accoglierà con gratitudine tra le file delle sue milizie quei
religiosi che vorranno colle armi difendere la patria, per la quale
finora hanno inalzato preghiere a Dio.
Il presente decreto verrà letto da un commissario governativo a tutti i
religiosi riuniti in piena comunità nei rispettivi conventi.
_27 aprile 1849._