IV.

Considerando che a rendere più prezioso il lavoro agricolo, sollevare

una classe numerosa benemerita e mal retribuita, affezionarla alla

patria ed al buono ordinamento della grande riforma, promoverne la

moralità e il benessere materiale, migliorare in una parola ugualmente

il suolo e gli uomini colla emancipazione dell'uno e degli altri, non

v'è spediente più congruo e urgente di quello di ripartire una grande

porzione della vasta possidenza rustica, posta o da porsi sotto

amministrazione demaniale, dividendola in piccole porzioni enfiteutiche

da assegnarsi ciascuna, sotto un discreto censo annuo a favore dello

Stato, in ogni tempo redimibile, a una o a poche famiglie dei più poveri

coltivatori, con quelle regole e condizioni che si stabiliranno per la

più pronta, ed insieme più giusta e stabile esecuzione d'un disegno così

salutare, è decretato:

Art. 1.º Una grande quantità de' beni rustici provenienti dalle

corporazioni religiose, o altre mani-morte di qualsivoglia specie, che

in tutto il territorio della repubblica sono o saranno posti sotto

amministrazione del Demanio, verranno nel più breve termine ripartiti in

tante porzioni sufficienti alla coltivazione di una o più famiglie del

popolo sfornite d'altri mezzi, che le riceveranno in enfiteusi libera e

perpetua col solo peso di un discreto canone verso l'amministrazione

suddetta, il quale sarà essenzialmente e in ogni tempo redimibile

dall'enfiteuta.

Art. 2.º Un regolamento particolare specificherà distintamente il modo

di procedere all'attuazione di questa salutare provvidenza.

Art. 3.º Sui fondi urbani altresì, della stessa provenienza e qualità,

verranno prese analoghe misure ad oggetto di rendere più comodo e meno

dispendioso l'alloggio del povero.

Art. 4.º Rimangono ferme le disposizioni annunciate sulla congrua

dotazione del culto, del ministero pastorale dei parrochi e degli

stabilimenti di pubblico interesse, sia coi beni in natura, sia col

prodotto delle corrisponsioni enfiteutiche, sia con altri mezzi del

pubblico, del provinciale e del municipale patrimonio.

I ministri delle finanze e dell'interno sono incaricati, ciascuno

rispettivamente, della esecuzione della presente legge.

_15 aprile 1849._

Scritti di Giuseppe Mazzini, Politica ed Economia, Vol. II · 第 26 / 227 题