Considerando che a rendere più prezioso il lavoro agricolo, sollevare
una classe numerosa benemerita e mal retribuita, affezionarla alla
patria ed al buono ordinamento della grande riforma, promoverne la
moralità e il benessere materiale, migliorare in una parola ugualmente
il suolo e gli uomini colla emancipazione dell'uno e degli altri, non
v'è spediente più congruo e urgente di quello di ripartire una grande
porzione della vasta possidenza rustica, posta o da porsi sotto
amministrazione demaniale, dividendola in piccole porzioni enfiteutiche
da assegnarsi ciascuna, sotto un discreto censo annuo a favore dello
Stato, in ogni tempo redimibile, a una o a poche famiglie dei più poveri
coltivatori, con quelle regole e condizioni che si stabiliranno per la
più pronta, ed insieme più giusta e stabile esecuzione d'un disegno così
salutare, è decretato:
Art. 1.º Una grande quantità de' beni rustici provenienti dalle
corporazioni religiose, o altre mani-morte di qualsivoglia specie, che
in tutto il territorio della repubblica sono o saranno posti sotto
amministrazione del Demanio, verranno nel più breve termine ripartiti in
tante porzioni sufficienti alla coltivazione di una o più famiglie del
popolo sfornite d'altri mezzi, che le riceveranno in enfiteusi libera e
perpetua col solo peso di un discreto canone verso l'amministrazione
suddetta, il quale sarà essenzialmente e in ogni tempo redimibile
dall'enfiteuta.
Art. 2.º Un regolamento particolare specificherà distintamente il modo
di procedere all'attuazione di questa salutare provvidenza.
Art. 3.º Sui fondi urbani altresì, della stessa provenienza e qualità,
verranno prese analoghe misure ad oggetto di rendere più comodo e meno
dispendioso l'alloggio del povero.
Art. 4.º Rimangono ferme le disposizioni annunciate sulla congrua
dotazione del culto, del ministero pastorale dei parrochi e degli
stabilimenti di pubblico interesse, sia coi beni in natura, sia col
prodotto delle corrisponsioni enfiteutiche, sia con altri mezzi del
pubblico, del provinciale e del municipale patrimonio.
I ministri delle finanze e dell'interno sono incaricati, ciascuno
rispettivamente, della esecuzione della presente legge.
_15 aprile 1849._