(Vol. II, pag. 26.)
_Breve, in cui viene scomunicato il Savonarola_.[627]
Dilecti Figliuoli, salute et apostolica beneditione. Conciosia che
spesse volte et da più persone degne di fede, et docti huomini tanto
ecclesiastichi quanto secolari, in diversi tempi abbiamo inteso un
certo Fra Girolamo Savonarola Ferrarese, dell’ordine de’ Predicatori,
et alpresente, come si dice, Vicario di San Marcho di Firenze, avere
seminato certa pernitiosa doctrina nella città di Firenze, in scandolo,
iactura et pernitie delle semplice anime col pretioso sanghue di Cristo
ricomperate: il che certo non sanza grande dispiacere dell’animo
nostro abbiamo udito. Ma perchè speravamo lui enbreve, conosciuto
l’error suo, doversi ritrare da la pericolosa vita, et con vera
semplicità di cuore a Cristo et alla Sancta Chiesa umilmente e con
debita obedientia tornare; con nostre lettere, in forma di brieve,
al decto Fra Girolamo in virtù d’obedientia sancta comandamo che
venisse a noi et schusassisi di certi errori contro a lui adducti;
et observassi alchune cose le quale gli comandavamo che al tutto di
predicare cessassi: alle quali cose non volle obedire. Et noi, mossi da
buoni rispetti, noi più benignamente seco portandoci che forse la cosa
non arebbe richiesto, certe excusationi per lui addutte accettamo. Et
sostenemo la inobedientia sua nel perseverare nel predichare, contro
la prohibitione nostra; expectando per la nostra clementia lui dovere
alla retta via della obedientia convertirsi. Il che, persistendo lui
nella sua durezza, altrimenti succedendo, con altre lettere comandamo,
nostre in forma di breve, data adì VII di novembre nell’anno quinto
del nostro pontificato; gli comandamo in virtù di sancta obedientia e
sotto pena d’excomunicatione di lata sententia ipso facto incurrenda,
che obedissi nell’unire el convento di San Marcho di Firenze a una
certa nuova congregatione chiamata della provincia romana et toschana,
nuovamente per noi creata et instituta. Il che non è facto, nè voluto
in nessuno modo obedire alle nostre lettere, dispregiando la censura
ecclcsiasticha nella quale esso facto incorse, et continuamente con
pertinacia et dapnatione persevera. Per la quale cosa noi, volendo
dare oportuni rimedi per la salute dell’anime costì, alle quali siamo
tenuti pel debito dell’uffitio pastorale a noi iniuncto; acciocchè
el sanghue di quelle nelle mani nostre nel dì del Giudicio non sia
ricerchato: ad voi et a ogniuno di voi, in virtù di sancta obedientia,
sotto pena d’excomunicatione di lata sententia, comandiamo et mandiamo,
che nelle vostre chiese ne’ dì festivi, quando la moltitudine del
popolo sarà presente, dichiarate et pronuntiate il decto frate Girolamo
excomunicato, et per excomunicato doversi tenere da ognuno; perchè alle
appostoliche monitioni nostre et comandamenti non è obedito. Et sotto
simile pena d’excomunicatione admoniate tutti, et ciaschuni maschi et
femine, tanto clerici quanto secolari, tanto preti quanto religiosi
di qualunche ordine et in qualunche ecclesiastica degnità costituta,
che el decto fra Girolamo excomunicato et sospecto d’eresia al tutto
schifino nè seco conversino, parlino, nè nelle sue predicationi delle
quali lo abbiamo interdicto, (_o_) in qualunche altro modo lodino; nè a
lui aiuto et favore directamente o indirectamente prestino in qualunche
modo; nè vadino a’ luoghi, a’ monisteri dove esso abitassi. Comandando
a voi et a ogniuno di voi, che al dilecto figliuolo Giovanni Victori
da Camerino, professore della sacra theologia, familiare et comesario
nostro, in tutte le cose che a incontro al predetto fra Girolamo
abbiamo commesso et comandato, aiutate et obediate secondo che da lui
sarete richiesti.
Data Rome appresso a Sam Piero, sotto l’anello del pescatore.
Die XII Mai M.CCCC.LXXXXIIIX.
Pontificatus nostri anno quinto.