XXXVI.

(Vol. II, pag. 26.)

_Breve, in cui viene scomunicato il Savonarola_.[627]

Dilecti Figliuoli, salute et apostolica beneditione. Conciosia che

spesse volte et da più persone degne di fede, et docti huomini tanto

ecclesiastichi quanto secolari, in diversi tempi abbiamo inteso un

certo Fra Girolamo Savonarola Ferrarese, dell’ordine de’ Predicatori,

et alpresente, come si dice, Vicario di San Marcho di Firenze, avere

seminato certa pernitiosa doctrina nella città di Firenze, in scandolo,

iactura et pernitie delle semplice anime col pretioso sanghue di Cristo

ricomperate: il che certo non sanza grande dispiacere dell’animo

nostro abbiamo udito. Ma perchè speravamo lui enbreve, conosciuto

l’error suo, doversi ritrare da la pericolosa vita, et con vera

semplicità di cuore a Cristo et alla Sancta Chiesa umilmente e con

debita obedientia tornare; con nostre lettere, in forma di brieve,

al decto Fra Girolamo in virtù d’obedientia sancta comandamo che

venisse a noi et schusassisi di certi errori contro a lui adducti;

et observassi alchune cose le quale gli comandavamo che al tutto di

predicare cessassi: alle quali cose non volle obedire. Et noi, mossi da

buoni rispetti, noi più benignamente seco portandoci che forse la cosa

non arebbe richiesto, certe excusationi per lui addutte accettamo. Et

sostenemo la inobedientia sua nel perseverare nel predichare, contro

la prohibitione nostra; expectando per la nostra clementia lui dovere

alla retta via della obedientia convertirsi. Il che, persistendo lui

nella sua durezza, altrimenti succedendo, con altre lettere comandamo,

nostre in forma di breve, data adì VII di novembre nell’anno quinto

del nostro pontificato; gli comandamo in virtù di sancta obedientia e

sotto pena d’excomunicatione di lata sententia ipso facto incurrenda,

che obedissi nell’unire el convento di San Marcho di Firenze a una

certa nuova congregatione chiamata della provincia romana et toschana,

nuovamente per noi creata et instituta. Il che non è facto, nè voluto

in nessuno modo obedire alle nostre lettere, dispregiando la censura

ecclcsiasticha nella quale esso facto incorse, et continuamente con

pertinacia et dapnatione persevera. Per la quale cosa noi, volendo

dare oportuni rimedi per la salute dell’anime costì, alle quali siamo

tenuti pel debito dell’uffitio pastorale a noi iniuncto; acciocchè

el sanghue di quelle nelle mani nostre nel dì del Giudicio non sia

ricerchato: ad voi et a ogniuno di voi, in virtù di sancta obedientia,

sotto pena d’excomunicatione di lata sententia, comandiamo et mandiamo,

che nelle vostre chiese ne’ dì festivi, quando la moltitudine del

popolo sarà presente, dichiarate et pronuntiate il decto frate Girolamo

excomunicato, et per excomunicato doversi tenere da ognuno; perchè alle

appostoliche monitioni nostre et comandamenti non è obedito. Et sotto

simile pena d’excomunicatione admoniate tutti, et ciaschuni maschi et

femine, tanto clerici quanto secolari, tanto preti quanto religiosi

di qualunche ordine et in qualunche ecclesiastica degnità costituta,

che el decto fra Girolamo excomunicato et sospecto d’eresia al tutto

schifino nè seco conversino, parlino, nè nelle sue predicationi delle

quali lo abbiamo interdicto, (_o_) in qualunche altro modo lodino; nè a

lui aiuto et favore directamente o indirectamente prestino in qualunche

modo; nè vadino a’ luoghi, a’ monisteri dove esso abitassi. Comandando

a voi et a ogniuno di voi, che al dilecto figliuolo Giovanni Victori

da Camerino, professore della sacra theologia, familiare et comesario

nostro, in tutte le cose che a incontro al predetto fra Girolamo

abbiamo commesso et comandato, aiutate et obediate secondo che da lui

sarete richiesti.

Data Rome appresso a Sam Piero, sotto l’anello del pescatore.

Die XII Mai M.CCCC.LXXXXIIIX.

Pontificatus nostri anno quinto.

La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, volume 2 (of 2) · 第 92 / 142 题