_Riguardi per conservare illesi i conventi de’ religiosi. Varie
cautele a tal fine ed altre in caso che v’entrasse il male.
Quando sieno tenuti i religiosi a ministrare i sacramenti
agl’infetti e quando gli ecclesiastici secolari. Monasteri delle
monache come s’abbiano a custodire, e regole se vi penetrasse la
peste. Esortar la gente allo spurgo. Dopo il contagio promovere
la pietà. Conformità al volere di Dio cagione della vera
tranquillità._
Ai magistrati secolari, e molto più alla cura del vescovo sarà ne’
tempi di peste raccomandata la preservazione de’ conventi de’ religiosi
e delle religiose. Certo è (il ripeto) che questi luoghi, ma senza
paragone molto più quei delle monache, si possono e si sogliono
difendere, essendosi osservato anche nel contagio del 1630 della nostra
città che colà non entrò, o appena entrò in due o tre, che da lì a poco
fu soppresso il morbo, e quel che è più, de’ PP. Benedettini Cassinesi
che restarono nel loro monastero in questa città, eccettuatone un solo,
niuno s’infettò, laddove alcuni d’essi che s’erano ritirati in villa
a S. Cessario, morirono e di contagio. In Firenze per attestato del
Rondinelli si conservarono illesi tutti i monasteri delle monache,
a riserva di S. Maria sul Prato, ove, secondochè alcuni credettero,
morirono di peste due religiose, ma non vi seguì altro danno. Ivi
all’incontro quasi niuno de’ conventi de’ frati restò intatto. Furono
più fortunati, perchè più guardinghi, alcuni gran conventi di religiosi
in Palermo. Anche Roma nella peste del 1656 vide preservati i suoi
monasteri; e ho inteso a dire che in Genova stessa, ove del medesimo
anno fece tanta strage il male, pure rimasero illesi tutti i conventi
delle monache. In quanto alle case dei religiosi dovrà avvertirsi
che vivendosi ivi in un continuo commercio di coro, di refettorio e
d’altri impieghi, troppo danno potrebbe recare a tutta la comunità
un solo che vi portasse dentro disavvedutamente la pestilenza. Il
perchè trattandosi di famiglie sacre molto numerose, sarà necessario
custodire tai luoghi nella guisa de’ lazzeretti, con questo divario
però che laddove dai lazzeretti non si lascia uscire persona o roba che
sia sospetta o infetta, nei conventi non v’ha da entrare nè persona,
nè roba che abbia minimo sospetto d’infezione, a riserva di quelle
che sono necessarie al mantenimento de’ religiosi. Vi si ammetteran
dunque i commestibili che d’ordinario sono incapaci d’infezione, e se
dovrà introdursi per necessità altra roba o persona atta a portar seco
il morbo, non verrà ammessa senza le cautele e i riguardi, e profumi
che son prescritti per tutti dal governo politico. Del resto sarà
interdetto a qualunque dei religiosi o de’ ministri e serventi l’uscir
fuori, o pure, usciti che sieno, si dovrà loro vietare il ritorno. A
questo effetto il pubblico, o il vescovo potrà, occorrendo, destinare
un custode secolare della sanità, che alle spese d’essi religiosi
guardi continuamente la porta del convento, la quale sarà una sola
in que’ tempi, acciocchè più sicuramente venga eseguito il suddetto
regolamento, ovvero si provvederà in altra competente forma. Pei
conventi di poche persone non occorre tanta esattezza o strettezza.
Agli ecclesiastici secolari che s’impieghino in opere di carità,
come di confessione, comunione o d’altro, assistendo agl’infermi o
moribondi, sarà permesso il ritornare alle lor case e dimorarvi, benchè
fieno sospetti, avvertendo solo che non passi commercio fra loro ed
altri sani, e che la lor famiglia, siccome sospetta, non pratichi con
altri. Ma per gli regolari di grossa famiglia, quando uno o due o più
d’essi consacrassero sè stessi all’assistenza caritativa del prossimo
infetto, si dovrà camminare con diverso stile. Cioè sarà utile il
proibir loro il ritorno in convento, affinchè non rechino la disgrazia
a que’ molti che si conservano coi necessarj riguardi della salute e
possono esser utili per altri tempi ed impieghi. Viveran dunque tali
caritativi religiosi esposti, ritirati in qualche casa decente ed
appartata, ove possano recare men pregiudizio che ai loro conventi; e
venendo ivi nelle debite forme soccorsi e mantenuti, sarà loro facile
il continuare la necessità del loro sacro utilissimo ministero. Il che
sia detto in caso che il convento non avesse delle stanze in disparte
con passaggio o con porta propria, da collocarvi per quel tempo simili
zelanti servi di Dio, e separarli dal resto della comunità. Si ha
da stendere tal cautela sino a non praticare per qualche giorno que’
religiosi che fossero chiamati a visitare o confessare qualche infermo,
benchè non sospetto di morbo contagioso. Le chiese dei religiosi
dovranno regolarsi anch’esse come l’altre della città, cioè o tenerle
chiuse, o pur coi rastrelli o cancelli agli altari e a’ confessionarj,
per impedire i mali influssi dell’avvicinamento delle persone. Tengano
ai campanelli della porta, della sagristia, ecc., un filo di ferro in
cambio di corda, fin dove possono arrivar le mani. Ripongano ancora,
e chiudano in luogo a parte ben sigillato le scritture e cose più
preziose della chiesa, acciocchè se alcun sagrestano cadesse mai
infermo di peste, rimangano tali robe esenti dal bisogno dello spurgo.
Se non ostanti simili diligenze e cautele, forse non eseguite con gran
puntualità, venisse ne’ chiostri d’essi regolari a scoprirsi alcuno
infetto, si dovrebbe anch’esso con celerità trasportare al lazzeretto
pubblico, o pure a quello degli ecclesiastici se vi fosse. Si procurerà
ancora di levare tutto ciò che potesse indurre ulteriore infezione
negli altri religiosi, e di separare i sani da quei che avessero avuto
un intrinseco commercio coll’infetto, restando però tutti come sospetti
rinchiusi nel proprio convento. Ma quando al claustrale infetto
riuscisse, siccome spesso suole, di grande spiacimento l’essere portato
al lazzeretto, e ciò servisse d’occasione ad altri per occultare il
male e per comunicarlo con poca carità a chi non se ne guarda, sarebbe
miglior consiglio, qualora il permettesse la capacità dell’abitazione,
il segregarlo interamente con chi l’ha da servire, dagli altri
religiosi, mettendolo in camere ben appartate, ovvero in qualche
capanna nell’orto: il che pure si può e suol praticare, però con
particolar inspezione dei pubblici deputati, per gli secolari abitanti
case grandi e comode della città. In tal guisa è da credere che il
religioso non atterrito dalla paura del lazzeretto, immediatamente
rivelerà la sua infezione, ed apporterà men pericolo agli altri
che tosto si segregheranno da lui. Caso poi che crescesse in quella
sacra famiglia il furore del contagio, allora converrà estrarne tutti
gl’infetti, conducendoli al lazzeretto o in altro luogo proprio; ovvero
si faranno uscire i rimasti sani, ma per rinserrarli siccome sospetti
in qualche casa fuori del monastero.
Si disputa fra i teologi se gli ecclesiastici regolari sieno tenuti a
servire agl’infetti di peste quando il loro prelato glielo comandasse.
A me piace la saggia sentenza del Sanchez che, nel tom. II sopra
precetti del Decalogo, decide con varie limitazioni la quistione.
Cioè: eglino non sono obbligati a servire gl’infetti estranei; ma in
quanto ai religiosi domestici appestati sarà obbligato al servigio
loro quel religioso a cui il suo superiore il comanderà; avvertendo
solo che imprudentemente opererebbe il prelato, qualora esponesse a
questo pericolo, chi fosse di pochissima sanità o persona egregia, e
per le sue rare qualità utile al pubblico o all’ordine suo. I Certosini
e i monaci di S. Benedetto, di S. Girolamo, ed altri simili che non
hanno per loro instituto la vita attiva, non sono tenuti a ministrare
i sacramenti agl’infetti estranei e possono fuggire dal luogo infetto.
Nè pure sono a ciò rigorosamente obbligati, nè si possono obbligare
dal loro superiore i religiosi che si chiamano mendicanti, o che
godono i lor privilegi, benchè facciano professione di vita attiva;
e però anch’essi regolarmente sono esenti dall’obbligo di fermarsi
in luogo ove sia la peste. Avverto però essere sentenza del Benzoni
che la fuga di questi religiosi difficilmente sarà scusata da peccato
mortale pel gravissimo scandalo che ne verrebbe al popolo, da cui
essi hanno ricevuto, o ricevono tante rendite e limosine, e a cui
poscia non vogliono assistere in caso di sì premurosa necessità. Ma la
suddetta libertà ed esenzione dee intendersi qualora vi sieno parochi
o altri sostituti, i quali sufficientemente possano adempiere l’ufizio
di ministrare i sacramenti al popolo infetto. Altrimenti, essendovi
penuria di questi, o troppa abbondanza d’infermi bisognosi di soccorso
spirituale, e non trovandosi altri sacerdoti, che o per carità o per
mercede, e alle spese del vescovo, aiutassero o supplissero il difetto
de’ parochi (i quali sussidiarj è in primo luogo tenuto il vescovo a
provvederli), allora i religiosi mendicanti si giudicheranno obbligati
a soccorrere il popolo infetto e a ministrargli i sacramenti, perchè,
secondo l’ufizio loro, eglino son coadiutori de’ vescovi e de’ parochi
nel procurar la salute spirituale del prossimo, e vengono per questo
fine mantenuti dalle limosine de’ fedeli, come ottimamente insegnano
con S. Tommaso varj teologi. Anzi è tenuto il prelato regolare a
somministrar soccorso, e inviare alcuno de’ suoi religiosi anche da un
luogo sano ad un infetto, qualora in questo venissero meno i parochi,
nè vi fosse altro sovvenimento al bisogno spirituale di quel popolo.
Anche il Benzoni con altri autori sostiene le suddette conclusioni,
ricordando egli in oltre essere obbligati per debito di giustizia, non
che di carità, a servire gl’infermi que’ religiosi che per professione
si sono obbligati a tal servigio, come quei della congregazione di S.
Giovanni di Dio, chiamati Fate bene Fratelli.
Aggiungo io che molto meno de’ religiosi saranno obbligati i sacerdoti
secolari non legati da cura d’anime a servire gl’infetti, siccome nè
pure a ministrar loro i sacramenti, quand’anche fosse loro comandato
dal vescovo, perciocchè nè pure hanno essi quello strettissimo voto
d’ubbidienza verso i proprj prelati, come hanno i regolari verso i
lor superiori. E però concedono i teologi che i preti ed ancora i
canonici, purchè non curati, si possano ritirare dal luogo infetto,
come si può vedere nel Trattato del suddetto monsignor Benzoni e
presso il Marchino, il quale con altri teologi stabilisce che un
canonico assente per tal cagione non perde le distribuzioni, ove sia
l’uso di non perderle per cagione giusta. Qualora nondimeno vi fosse
necessità estrema di ministrare la Confessione o altro sacramento agli
appestati, e mancassero o giustamente o ingiustamente, i parochi ed
altri sussidiarj, in tal caso ogni sacerdote, o certosino, o monaco,
o secolare è obbligato sotto pena di grave peccato a soccorrere i
popoli costituiti in bisogno, con pericolo ancora della sua vita, sia
egli persona malsana o sia quanto si voglia di gran valore ed utilità
al pubblico. Senza che nessun prelato il comandi ciò è comandato
dalle leggi santissime della carità cristiana, ricordate a noi in
tal proposito da S. Agostino, da S. Tommaso e dalla maggior parte dei
teologi. Per altro intervenendo simili estreme necessità, il vescovo
può e dee comandare a tutti, sì secolari come regolari, il supplire
secondo che giudicherà bene la sua prudenza, avvertendo però di non
ordinar ciò in individuo ad alcun religioso, ma solamente al loro
superiore. Che se questi non volesse poi permettere, nè comandare
che alcuno de’ suoi venisse in soccorso, allora egli peccherebbe, e i
religiosi saranno tenuti, secondo il Bagnez, Benzoni, Vigant ed altri,
ad ubbidire più al comandamento del vescovo che a quello del loro
superiore. Se poi sia vero per sentenza del suddetto Vigant che in
tal caso restino più obbligati gli ecclesiastici secolari ad ubbidire
al vescovo che i regolari esenti, io non voglio metterlo, ma si può
certo mettere in disputa, e il vescovo Benzoni e il P. Marchino tengono
appunto il contrario. A noi basti di sapere che tutti sono tenuti, e
potersi inferire dalle annotazioni del cardinal de Luca al concilio di
Trento, essere più de’ semplici sacerdoti secolari obbligati in tal
caso a servire quei che hanno uffizj e benefizj residenziali, come i
canonici, i cappellani ed altri che costituiscono qualche spezie di
capitolo o di congregazione. Nella peste di Palermo del 1625 furono
assegnati quattro o cinque religiosi per parrocchia, che abitavano
insieme; ma per l’infezione d’uno infettandosi gli altri, si provò
miglior partito l’assegnare ad ogni due contrade uno col suo compagno,
e in camere vicine a qualche oratorio già fatto, o pure costituito con
licenza dell’ordinario, ove egli celebrava, senza che alcuno entrasse
in tal casa od oratorio, dove teneva il Santissimo Sacramento e
l’Estrema Unzione.
Le medesime cautele prescritte per i conventi de’ religiosi, ed anche
più dovranno osservarsi per preservare e custodire quei delle monache.
Perciò è assolutamente da assegnarsi un custode della sanità alla
porta o al rastrello del loro monastero, che avrà buona serratura
anche al di fuori, con obbligazione di non allontanarsi mai da quella
porta o rastrello per cui solo, e non per altre porte o finestre, che
tutte s’intendano chiuse, dovran le monache ricevere il bisognevole al
sostentamento loro. Per bisognevole s’intendono le cose spettanti al
vitto o vestito, dovendosi allora astener le monache dal ricercare e
dall’accettar altro che sia non necessario e sia capace di portar entro
i loro recinti l’infezione, e dovendo elle valersi anche delle cautele
comuni agli altri nel ricevere le cose sospette loro necessarie.
Il vescovo in oltre assegnerà un canonico o altro ecclesiastico co’
suoi assistenti per commessario ad ogni tre o quattro conventi di
monache, il quale unito ai sindici farà, occorrendo, la visita e darà
gli ordini opportuni del buon governo de’ monasteri a lui appoggiati.
Sarà sua cura il fare che le religiose si provveggano il più presto e
il più che potranno di vettovaglie e massimamente di frumento, farina,
vino, olio, formaggio e sapone; con poi ricordar loro l’economia, e
prescriverla ancora, se bisognasse, con suprema autorità. Visiterà il
medesimo commissario co’ sindaci a’ primi sospetti tutto il recinto
della clausura, facendo chiudere ogni porta, o altro luogo, per cui si
potesse parlare, dar fuori o ricevere roba, lasciando solo aperta la
porta comune colle ruote e co’ parlatorj annessi. Sceglierà ancora in
ogni monastero due siti appartati e capaci per servire di lazzeretti,
Infetto e Sospetto, in caso di bisogno, tagliandone il meglio che si
potrà la comunicazione col resto della casa o pur disponendo tutto per
far capanne nell’orto, quando a ciò la necessità costringesse. E a fine
di risparmiare l’entrar sovente nella clausura, potrà farsi fare una
pianta distinta di tutto il convento con tutti i siti e specificazione
d’ogni cella e di chi l’abita, ordinando poscia che niuna muti
abitazione senza licenza di lui, e di ciò terrà egli registro. Ogni
dì ancora visiterà i monasteri assegnati a lui (e non potendo egli
farà farlo da uno degli assistenti) informandosi e osservando se
le monache sieno tutte sane e di buon colore, e incoraggiandole
per quanto si potrà, mentre il timor nelle donne può cagionar, più
che negli altri, dei gravi disordini; e sopra tutto badando che se
il male fosse in città, niuno vada loro contando le nuove funeste.
Ammalandosi alcuna, se ne darà tosto avviso al commessario suddetto,
e il medico invigilerà a tutti gli accidenti del male, per vedere se
vi fosse sospetto di contagio. Morendo essa, non potrà seppellirsi
senza l’attestazione del medico che non vi sia segno di contagio, e
senza la licenza del commessario in iscritto, dovendo questi notare
al suo libro tanto le inferme, quanto le morte per mandarne nota ogni
sera al notaio destinato dal vescovo, il quale ne trasmetterà poi
copia alla congregazione della sanità. Comanderà ancora esso vescovo
con precetto penale che ognuna che si ammali vada indispensabilmente
all’infermeria, e che quantunque non vi sia sospetto di contagio, non
possano visitarla, nè capitarvi se non le monache o converse, deputate
infermiere, perchè in tal maniera, accadendo maggiori disgrazie, le
altre resteranno esenti dall’obbligo della quarantena.
Sarà parimente d’uopo l’assegnare, se mai si potrà, al confessore una
casa contigua al monastero, con vietargli l’uscirne mai, se non per
entrare nella chiesa delle monache, e con ordinargli di non conversar
con altri, nè di ricevere altra roba dal di fuori del monastero che per
le mani del solo custode della sanità, il quale dovrà essere persona
d’una inalterabile fedeltà e puntualità. In questa forma conventi
ben numerosi in que’ calamitosi tempi si sono sempre conservati
illesi. Ma per maggiormente ottener questo intento, il vescovo
formerà un’istruzione per cadaun convento, prescrivendo come s’abbia a
contenere il custode e il confessore, e come si debbano ricevere ivi le
vettovaglie ed altre robe necessarie. Non permetterà, se non in caso
di gran necessità, l’entrata nella clausura a persone estranee e nè
pure visita alcuna al parlatorio, ordinando che le monache non possano
ammetterla senza ordine sottoscritto dal vescovo medesimo. Dovranno
pertanto star sempre chiusi i parlatoj e le grate, e se pur occorresse
di parlare ad alcuno, ciò si potrà fare senza aprir le stesse grate,
alle quali ancora aggiugneranno un telaio di carta per guardarsi dal
fiato delle persone estere. Prima ancora della formal dichiarazione
della peste o dell’evidente pericolo d’essa, vieterà il vescovo alle
religiose l’accettare in custodia robe di estranei, anche parenti,
non tanto per esimere il chiostro da ogni introduzion di male, quanto
ancora per risparmiare alle medesime varj disturbi. Parimente proibirà
alle monache il ricever altre lettere che le scritte o dai superiori,
o per bisogno del monastero, le quali ancora non dovranno ammettersi
senza cautela, cioè prendendole con due forbici o molette, e purgandole
poi con aceto o ripassandole sopra il fuoco. Sarà loro interdetto il
dar fuori a lavare panni, o, non potendosi di meno, s’insegneran loro
le precauzioni. Così ancora sarà necessario prescrivere buona regola
per gli paramenti ed altri ornamenti e vasi dell’altare, con avvertenza
di lasciar fuori i soli che fossero necessarj e con prevenire che
chierici o sacerdoti estranei non possano portar colà pericolo
d’infezione. Non ripiglieran, dico, indietro i paramenti destinati ai
lor cappellani; e occorrendo farli imbiancare, ciò si faccia a spese
loro fuori del convento. Dovendo far macinare, mandino il grano per
gli uomini loro e con il lor carro al mulino, facendovi assistere i
medesimi uomini, acciocchè i lor sacchi non tocchino quei degli altri.
Gioverebbe allora aver forno nel proprio monastero.
Che se con tutte queste cautele giungesse il morbo a penetrare in
qualche chiostro di religiose, al primo indizio d’esso, immediatamente
se ne darà avviso al commessario, il qual subito lo spedirà al
vescovato e alla congregazione di sanità per provvedere sì dentro come
fuori. Quindi farà quanto prima mettere l’infermo nel luogo destinato
pel lazzeretto delle infette, e le altre persone, che avran praticato
con esso lei almeno quel dì, nell’altro delle sospette. Ammetterà
poscia i ministri del pubblico lazzeretto degl’infetti che bruceranno
quello che occorresse, e seppelliranno, accadendo la morte, il cadavere
fuori del convento, ove sarà creduto bene dal vescovo. Similmente
introdurrà gli espurgatori per espurgare subito l’infermeria, o cella,
e l’altre robe che ne avessero bisogno. Quando le monache o converse
non s’inducessero per carità a servir le infette nel loro lazzeretto,
il vescovo penserà se voglia costringerle o pure provveder loro donne
di fuori. Niuna delle sane entrerà nei lazzeretti, e nel somministrare
il vitto le sane non toccheranno gli arnesi che servono alle infette o
sospette. Alla cura di queste verranno i medici, cerusici e religiosi
esposti o sospetti del pubblico, entrando i quali tutte le monache si
ritirino in luogo appartato. Guarendo le inferme, e avutane la fede
dal medico, passeranno poi, senza portar seco cosa alcuna, a fare la
quarantena nel lazzeretto delle sospette. Di tutto si andrà comunicando
notizia al vescovo, e questi la darà al magistrato secolare per
camminar di concerto. Si avrà del pari gran cura che le robe toccate da
infette o sospette non entrino in commercio, se prima non saranno state
ben espurgate dai ministri pubblici dello spurgo. Lo stesso dovrà farsi
alle camere e ad altri luoghi che ne abbiano bisogno.
Avvertasi ancora che occorrendo introdur colà persone straniere o
per medicamenti o per altro, dovrà tal cura, per quanto si potrà,
appoggiarsi dal vescovo, non ad uomini, ma a donne di conveniente
probità e perizia. Posto poi che crescesse l’infezione fra le
religiose, allora il vescovo determinerà se sieno da cavarsi fuori di
clausura le malate, lasciandovi le illese, o pure le sane, lasciandovi
le infette, inerendo alla costituzione di Pio V, che comincia _Decori
et honestati._ Questo ultimo sarà partito più sicuro. Qualunque
determinazione però si prenda, converrà trovare a quelle che saranno
estratte una decente abitazione, congiunta o vicina, se mai si
potrà, al monastero medesimo, ove le religiose verranno accomodate in
onesta forma e con una spezie di clausura e coi riguardi e soccorsi
convenienti a persone consecrate a Dio. E perciocchè sogliono le
monache frequentemente desiderare, ed anche talora senza molto bisogno,
l’aiuto del medico, qualora il monastero tutto si sia conservato illeso
(ciò milita ancora per quei de’ religiosi e per gli conservatorj de’
poveri e simili gran corpi), potrà entrarvi il medico non sospetto, ma
in maniera che non abbia verun commercio nè con robe, nè con persone;
ma visiti secondo il costume dei lazzeretti, cioè osservando per quanto
sia possibile e ordinando medicamenti in distanza, affinchè egli,
tuttochè riputato sano, disavvedutameute non portasse in monastero
l’occulta fin’allora infezione sua, forse contratta dal commercio col
resto della città. Finalmente prescriverà il vescovo alle religiose
quel metodo di orazioni e di opere di pietà ch’egli giudicherà più
conveniente ne’ tempi di tanta tribolazione e necessità.
Resta ora da dire che i vescovi, parochi, predicatori e confessori
debbono, per quanto possono, non solo impedire anch’essi la dilatazione
del morbo contagioso, ma ancora aiutare ad estinguerlo. Faranno perciò
conoscere, e il vescovo con suo editto potrà farlo meglio degli altri,
uniformandosi ai maestrati, che grave peccato sia il nascondere vesti,
mobili ed altre robe infette, e il non denunziarle ai deputati dello
spurgo, potendo questa disubbidienza comunicare ad altri e rinovar
la pestilenza anche estinta, e recar morte agli stessi possessori,
quando tali robe non sieno diligentemente espurgate da chi è atto a
farlo. Mostrino ancora (io nol ripeterò mai abbastanza) essere vietato
dalle leggi divine e naturali il toccare, contrattare e asportare
non solamente le altrui, ma anche le robe proprie infette, e molto
più poi il rubarle. Doversi prima denunziare e poi spurgare anche
ogni minimo panno sì per la propria, come per l’altrui sicurezza,
non essendo capace di assoluzione chi non vuol ubbidire a questo
precetto naturale. Data che sia dai maestrati l’impunità ai ladri di
simili robe, si persuaderà loro dai confessori l’andarle a rivelare.
Che se non fosse peranche stata conceduta questa impunità, non si
dovranno essi obbligar tosto a rivelarle e denunziarle in persona,
ma si regoleranno i confessori o secondo i dettami del vescovo o pure
secondo i consigli della prudenza. L’anno 1633 l’arcivescovo di Firenze
proibì sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto, riservando
l’assoluzione a sè medesimo, eccettuato l’articolo di morte, il rubare,
trasportare, nascondere, tenere in deposito o custodia, maneggiare,
vendere o comprare o in qualsivoglia modo contrattare per sè o per
interposta persona, direttamente o indirettamente, robe d’altri o
proprie appestate o sospette o state in luogo infetto o sospetto di
mal contagioso, senza licenza espressa, intervento o permissione dei
deputati per la sanità; comandando a tutti i confessori sotto pena
di scomunica _latæ sententiæ_ di non assolvere alcuno incorso in tal
peccato, senza sua licenza o di alcuni deputati da lui, volendo che, se
occorresse qualche dubbio in questa materia, lo partecipassero o seco
o coi suddetti, senza palesare nè direttamente, nè indirettamente il
penitente, per ricercare que’ rimedj che fossero giudicati opportuni.
Finita poi la peste, allora il vescovo e i parochi rimetteranno in
piedi e promoveranno più che mai la pietà e l’estirpazione de’ vizj,
perciocchè talvolta forse più di prima ve ne potrà esser bisogno.
Certo in molte terre e città la sola terribile scuola de’ gastighi
di Dio ha fatto per lo più riformare i costumi; ed avendo gli uomini
conosciuto meglio di prima che c’è Dio e che non si può sperar felicità
dai peccati, nè far capitale in questa miserabile e caduca vita del
mondo, si sono dati alla pietà e alle virtù con una santa perseveranza.
Ma in qualche paese, benchè paia poco verisimile, pure la verità è
che dopo la pestilenza comparve questo mostro, cioè che gli uomini in
vece d’essere diventati di miglior coscienza e più timorati di Dio
e più amatori del prossimo, pel flagello che aveano veduto ed anche
provato, pure si mostrarono più perversi e peggiori di prima in ogni
conto e in ogni iniquità, e non meno i poveri che i ricchi, quasi che
paresse loro, superato quel gran pericolo, di non dover più morire,
nè di dover più temere l’ira di Dio, o pure si credessero di aver
da compensare la malinconia passata con ogni sorta d’allegria anche
disordinata e con lo sfogo di tutti i loro appetiti. Matteo Villani,
il cardinal Federigo Borromeo ed altri scrittori, testimonj oculati
ed autentici di tale mostruosità, non mi lasciano mentire. Ed ecco la
gratitudine che usano alcuni cristiani al proprio Dio per la parzialità
de’ benefizi ch’egli ha usata verso di loro. Sarà pertanto incumbenza
del vescovo, allorchè si scorgerà ben quetata ed estinta la pestilenza,
l’intimare ed ordinare tre giorni di divozioni e processioni, non
guidate dall’allegria, ma dall’umiltà e dalla compunzione, per un
solenne ringraziamento all’Altissimo dall’essersi egli finalmente
lasciato cader di mano il flagello meritato dai peccati degli uomini.
E qui verrà in acconcio ai predicatori d’esortar tutti ad essere da
lì innanzi fedeli ed attaccati a Dio, esponendo le obbligazioni che il
popolo preservato in vita ha verso la divina misericordia, e con inveir
poi particolarmente contra chi non s’è emendato peranche, o pensa più
che prima a soddisfare alle sue passioni, senza curarsi dello sdegno
di Dio e senza voler apprendere che quel gastigo ed altri possono
tornar di nuovo e presto, siccome è altre volte avvenuto, e che il non
profittar dei flagelli è uno dei più chiari indizi che si vuole ad onta
di Dio dannare e perdere l’anima per sempre. Vedesi un libricciuolo
esquisito, composto dopo la peste da S. Carlo col titolo di Memoriale,
stampato nell’_Acta Mediolanensis Eclesiæ_, con tutte le altre accurate
istruzioni che quel zelantissimo e santo pastore lasciò scritte per
simili tempi calamitosi.
Farò io qui fine con dire, che per quante regole e rimedj io abbia
raccolti in questo trattato a fine di tener lungi o di scacciare
la peste, io non ho però insegnato tanto da assicurare alcun paese
o persona da così fiera tempesta. Nei pericoli e nei disordini
massimamente d’una pestilenza non si può dai magistrati preveder tutto,
nè proveder tutto. La medicina anch’essa, arte in tanti altri mali
incerta e cieca, molto meno ci può promettere immunità in questo che
è sì fiero, e che porta seco tante stravaganze che indarno l’umano
intelletto studia per trovarne la sorgente e i rimedj. Anzi si è
osservata tante volte e si osserverà di nuovo una cosa che dee affatto
confonderci tutti; cioè, che le stesse provvisioni politiche e gli
stessi rimedj della medicina son quelli talvolta che aiutano la peste
o a dilatarsi maggiormente, o a levar dal mondo assai persone, le quali
probabilmente senza tante invenzioni della prudenza e speculativa umana
avrebbono schivata la morte. La conclusione dunque si è, non dover
già i magistrati e la prudenza di ciascuno, lasciar mettere in opera
quanti documenti e mezzi si credono più propri per salvare il pubblico
e sè stesso, da questo miserabile infortunio; ma dover molto più noi
metterci tutti nelle mani di Dio, dispensiere dei beni e dei mali
anche sopra la terra, e che, secondo il suo beneplacito, può disporre
dei giorni della nostra fugace vita terrena. Questo ha da essere non
l’ultimo, ma il primo dei rifugi; questa è l’âncora a cui dobbiamo
attenerci tutti. Abbassiamo dunque il capo, vili creature che siamo,
adorando la sua divina provvidenza e considerando che noi tutti dal
canto nostro abbiam dei peccati, e molti e grandi; e che non farà mai
torto a noi il nostro supremo Padrone con qualunque flagello ch’egli
ci mandi. Pensi ciascuno come egli abbia trattato Dio ne’ tempi della
prosperità, della sanità, della ricchezza. Superbissimi vermi della
terra, allora più che mai ci siamo dimenticati di lui, anzi abbiam
calpestata pazzamente la sua santissima legge. Diciamolo dunque ora e
diciamolo sempre tutti: _Justus es, Domine, et rectus judicium tuum._
Che se durante l’età nostra si degnerà la sua bontà di farci solamente
udire in lontananza il fischio della sua spada sterminatrice, impariamo
a far profitto degli esempj altrui, e con ricordarci che al Signor non
mancano altri flagelli e che noi siam degni di tutto, emendiamoci, e
mettiamci cadauno in quella via, ove brameremo che il Signor Iddio
ci trovi alla morte, la quale infallibilmente ha da venire o tosto
o tardi, ma che sempre verrà più presto di quel che crediamo. Che se
altrimenti avvenisse, impieghi ciascuno e studio e preghiere a Dio per
impetrare, e preparare una santa rassegnazione ai voleri del medesimo
Dio per tutte quelle avventure che piacesse a lui di mandarci nel tempo
che ci resta di vita. Miseri di noi che o non intendiamo, o troviam
troppo dura questa mirabile lezione dei santi, anzi questa dottrina
dello stesso Dio. E pure se abbiam qualche discernimento, non possiamo
non conoscere ancor noi per certissimo che l’unica e vera strada di
godere una dolce e stabile contentezza di cuore in questa abitazione
terrena e in tutti i tempi, si è quella di conformare la nostra alla
volontà di Dio, siccome protestiamo ogni dì nell’Orazion dominicale,
e di bramare che sia fatto in tutto e per tutto, non il nostro, ma il
volere del nostro celeste Padre, che sempre è rettissimo e sempre torna
in bene de’ buoni figliuoli che in lui si rassegnano. Le tribolazioni,
la pestilenza, la morte, al solo pensarle, non che al vederle o
provarle, empiono di malinconia o trafiggono il cuore a tanti di noi,
perchè si oppongono al nostro volere; ed appunto per questo sono o son
dette mali nel mondo. Ma chi non vuole se non il gusto del suo Signore,
si trova sempre in pace, aspettando senza pena e ricevendo ancora con
allegria gli stessi travagli, e il fine stesso de’ suoi giorni, perchè
ciò s’accorda col proprio volere tutto attaccato a quel del sommo
padrone, e si uniforma al non desiderar altro, se non che sia fatta
come in cielo, così anche in terra la volontà divina. Prudenti dunque e
felici quelli che per tempo si danno tutti a Dio e si riposano in una
coraggiosa e pia rassegnazione ai voleri dell’Altissimo, mettendosi
tutti nelle sue pietosissime mani. Questo è un farsi anche presso di
lui un indicibile merito, essendo certo che in un tal atto si contiene
un atto eroico di fede, di speranza e d’amor di Dio, virtù che sono
l’anima del vero cristiano. Beati in somma quei che imparano per tempo
a dire, e dicono sempre di cuore: _Ego autem in te speravi, Domine:
dixi: Deus meus es tu: in manibus tuis sortes meæ. — Ora io, o Signore,
ho riposta in voi ogni mia speranza. Ho detto: Voi siete il mio Dio, il
mio padrone. Fate di me quel che volete. In mano vostra stanno le sorti
mie._ Egli intanto col suo unigenito figliuolo Cristo Gesù, Signor
nostro, e con lo Spirito Santo, sia, non meno nelle prosperità nostre
che nelle nostre avversità, benedetto, amato e glorificato da noi e da
tutti, per tutti i secoli de’ secoli. E così sia.