CAPO IX.

_Riguardi per conservare illesi i conventi de’ religiosi. Varie

cautele a tal fine ed altre in caso che v’entrasse il male.

Quando sieno tenuti i religiosi a ministrare i sacramenti

agl’infetti e quando gli ecclesiastici secolari. Monasteri delle

monache come s’abbiano a custodire, e regole se vi penetrasse la

peste. Esortar la gente allo spurgo. Dopo il contagio promovere

la pietà. Conformità al volere di Dio cagione della vera

tranquillità._

Ai magistrati secolari, e molto più alla cura del vescovo sarà ne’

tempi di peste raccomandata la preservazione de’ conventi de’ religiosi

e delle religiose. Certo è (il ripeto) che questi luoghi, ma senza

paragone molto più quei delle monache, si possono e si sogliono

difendere, essendosi osservato anche nel contagio del 1630 della nostra

città che colà non entrò, o appena entrò in due o tre, che da lì a poco

fu soppresso il morbo, e quel che è più, de’ PP. Benedettini Cassinesi

che restarono nel loro monastero in questa città, eccettuatone un solo,

niuno s’infettò, laddove alcuni d’essi che s’erano ritirati in villa

a S. Cessario, morirono e di contagio. In Firenze per attestato del

Rondinelli si conservarono illesi tutti i monasteri delle monache,

a riserva di S. Maria sul Prato, ove, secondochè alcuni credettero,

morirono di peste due religiose, ma non vi seguì altro danno. Ivi

all’incontro quasi niuno de’ conventi de’ frati restò intatto. Furono

più fortunati, perchè più guardinghi, alcuni gran conventi di religiosi

in Palermo. Anche Roma nella peste del 1656 vide preservati i suoi

monasteri; e ho inteso a dire che in Genova stessa, ove del medesimo

anno fece tanta strage il male, pure rimasero illesi tutti i conventi

delle monache. In quanto alle case dei religiosi dovrà avvertirsi

che vivendosi ivi in un continuo commercio di coro, di refettorio e

d’altri impieghi, troppo danno potrebbe recare a tutta la comunità

un solo che vi portasse dentro disavvedutamente la pestilenza. Il

perchè trattandosi di famiglie sacre molto numerose, sarà necessario

custodire tai luoghi nella guisa de’ lazzeretti, con questo divario

però che laddove dai lazzeretti non si lascia uscire persona o roba che

sia sospetta o infetta, nei conventi non v’ha da entrare nè persona,

nè roba che abbia minimo sospetto d’infezione, a riserva di quelle

che sono necessarie al mantenimento de’ religiosi. Vi si ammetteran

dunque i commestibili che d’ordinario sono incapaci d’infezione, e se

dovrà introdursi per necessità altra roba o persona atta a portar seco

il morbo, non verrà ammessa senza le cautele e i riguardi, e profumi

che son prescritti per tutti dal governo politico. Del resto sarà

interdetto a qualunque dei religiosi o de’ ministri e serventi l’uscir

fuori, o pure, usciti che sieno, si dovrà loro vietare il ritorno. A

questo effetto il pubblico, o il vescovo potrà, occorrendo, destinare

un custode secolare della sanità, che alle spese d’essi religiosi

guardi continuamente la porta del convento, la quale sarà una sola

in que’ tempi, acciocchè più sicuramente venga eseguito il suddetto

regolamento, ovvero si provvederà in altra competente forma. Pei

conventi di poche persone non occorre tanta esattezza o strettezza.

Agli ecclesiastici secolari che s’impieghino in opere di carità,

come di confessione, comunione o d’altro, assistendo agl’infermi o

moribondi, sarà permesso il ritornare alle lor case e dimorarvi, benchè

fieno sospetti, avvertendo solo che non passi commercio fra loro ed

altri sani, e che la lor famiglia, siccome sospetta, non pratichi con

altri. Ma per gli regolari di grossa famiglia, quando uno o due o più

d’essi consacrassero sè stessi all’assistenza caritativa del prossimo

infetto, si dovrà camminare con diverso stile. Cioè sarà utile il

proibir loro il ritorno in convento, affinchè non rechino la disgrazia

a que’ molti che si conservano coi necessarj riguardi della salute e

possono esser utili per altri tempi ed impieghi. Viveran dunque tali

caritativi religiosi esposti, ritirati in qualche casa decente ed

appartata, ove possano recare men pregiudizio che ai loro conventi; e

venendo ivi nelle debite forme soccorsi e mantenuti, sarà loro facile

il continuare la necessità del loro sacro utilissimo ministero. Il che

sia detto in caso che il convento non avesse delle stanze in disparte

con passaggio o con porta propria, da collocarvi per quel tempo simili

zelanti servi di Dio, e separarli dal resto della comunità. Si ha

da stendere tal cautela sino a non praticare per qualche giorno que’

religiosi che fossero chiamati a visitare o confessare qualche infermo,

benchè non sospetto di morbo contagioso. Le chiese dei religiosi

dovranno regolarsi anch’esse come l’altre della città, cioè o tenerle

chiuse, o pur coi rastrelli o cancelli agli altari e a’ confessionarj,

per impedire i mali influssi dell’avvicinamento delle persone. Tengano

ai campanelli della porta, della sagristia, ecc., un filo di ferro in

cambio di corda, fin dove possono arrivar le mani. Ripongano ancora,

e chiudano in luogo a parte ben sigillato le scritture e cose più

preziose della chiesa, acciocchè se alcun sagrestano cadesse mai

infermo di peste, rimangano tali robe esenti dal bisogno dello spurgo.

Se non ostanti simili diligenze e cautele, forse non eseguite con gran

puntualità, venisse ne’ chiostri d’essi regolari a scoprirsi alcuno

infetto, si dovrebbe anch’esso con celerità trasportare al lazzeretto

pubblico, o pure a quello degli ecclesiastici se vi fosse. Si procurerà

ancora di levare tutto ciò che potesse indurre ulteriore infezione

negli altri religiosi, e di separare i sani da quei che avessero avuto

un intrinseco commercio coll’infetto, restando però tutti come sospetti

rinchiusi nel proprio convento. Ma quando al claustrale infetto

riuscisse, siccome spesso suole, di grande spiacimento l’essere portato

al lazzeretto, e ciò servisse d’occasione ad altri per occultare il

male e per comunicarlo con poca carità a chi non se ne guarda, sarebbe

miglior consiglio, qualora il permettesse la capacità dell’abitazione,

il segregarlo interamente con chi l’ha da servire, dagli altri

religiosi, mettendolo in camere ben appartate, ovvero in qualche

capanna nell’orto: il che pure si può e suol praticare, però con

particolar inspezione dei pubblici deputati, per gli secolari abitanti

case grandi e comode della città. In tal guisa è da credere che il

religioso non atterrito dalla paura del lazzeretto, immediatamente

rivelerà la sua infezione, ed apporterà men pericolo agli altri

che tosto si segregheranno da lui. Caso poi che crescesse in quella

sacra famiglia il furore del contagio, allora converrà estrarne tutti

gl’infetti, conducendoli al lazzeretto o in altro luogo proprio; ovvero

si faranno uscire i rimasti sani, ma per rinserrarli siccome sospetti

in qualche casa fuori del monastero.

Si disputa fra i teologi se gli ecclesiastici regolari sieno tenuti a

servire agl’infetti di peste quando il loro prelato glielo comandasse.

A me piace la saggia sentenza del Sanchez che, nel tom. II sopra

precetti del Decalogo, decide con varie limitazioni la quistione.

Cioè: eglino non sono obbligati a servire gl’infetti estranei; ma in

quanto ai religiosi domestici appestati sarà obbligato al servigio

loro quel religioso a cui il suo superiore il comanderà; avvertendo

solo che imprudentemente opererebbe il prelato, qualora esponesse a

questo pericolo, chi fosse di pochissima sanità o persona egregia, e

per le sue rare qualità utile al pubblico o all’ordine suo. I Certosini

e i monaci di S. Benedetto, di S. Girolamo, ed altri simili che non

hanno per loro instituto la vita attiva, non sono tenuti a ministrare

i sacramenti agl’infetti estranei e possono fuggire dal luogo infetto.

Nè pure sono a ciò rigorosamente obbligati, nè si possono obbligare

dal loro superiore i religiosi che si chiamano mendicanti, o che

godono i lor privilegi, benchè facciano professione di vita attiva;

e però anch’essi regolarmente sono esenti dall’obbligo di fermarsi

in luogo ove sia la peste. Avverto però essere sentenza del Benzoni

che la fuga di questi religiosi difficilmente sarà scusata da peccato

mortale pel gravissimo scandalo che ne verrebbe al popolo, da cui

essi hanno ricevuto, o ricevono tante rendite e limosine, e a cui

poscia non vogliono assistere in caso di sì premurosa necessità. Ma la

suddetta libertà ed esenzione dee intendersi qualora vi sieno parochi

o altri sostituti, i quali sufficientemente possano adempiere l’ufizio

di ministrare i sacramenti al popolo infetto. Altrimenti, essendovi

penuria di questi, o troppa abbondanza d’infermi bisognosi di soccorso

spirituale, e non trovandosi altri sacerdoti, che o per carità o per

mercede, e alle spese del vescovo, aiutassero o supplissero il difetto

de’ parochi (i quali sussidiarj è in primo luogo tenuto il vescovo a

provvederli), allora i religiosi mendicanti si giudicheranno obbligati

a soccorrere il popolo infetto e a ministrargli i sacramenti, perchè,

secondo l’ufizio loro, eglino son coadiutori de’ vescovi e de’ parochi

nel procurar la salute spirituale del prossimo, e vengono per questo

fine mantenuti dalle limosine de’ fedeli, come ottimamente insegnano

con S. Tommaso varj teologi. Anzi è tenuto il prelato regolare a

somministrar soccorso, e inviare alcuno de’ suoi religiosi anche da un

luogo sano ad un infetto, qualora in questo venissero meno i parochi,

nè vi fosse altro sovvenimento al bisogno spirituale di quel popolo.

Anche il Benzoni con altri autori sostiene le suddette conclusioni,

ricordando egli in oltre essere obbligati per debito di giustizia, non

che di carità, a servire gl’infermi que’ religiosi che per professione

si sono obbligati a tal servigio, come quei della congregazione di S.

Giovanni di Dio, chiamati Fate bene Fratelli.

Aggiungo io che molto meno de’ religiosi saranno obbligati i sacerdoti

secolari non legati da cura d’anime a servire gl’infetti, siccome nè

pure a ministrar loro i sacramenti, quand’anche fosse loro comandato

dal vescovo, perciocchè nè pure hanno essi quello strettissimo voto

d’ubbidienza verso i proprj prelati, come hanno i regolari verso i

lor superiori. E però concedono i teologi che i preti ed ancora i

canonici, purchè non curati, si possano ritirare dal luogo infetto,

come si può vedere nel Trattato del suddetto monsignor Benzoni e

presso il Marchino, il quale con altri teologi stabilisce che un

canonico assente per tal cagione non perde le distribuzioni, ove sia

l’uso di non perderle per cagione giusta. Qualora nondimeno vi fosse

necessità estrema di ministrare la Confessione o altro sacramento agli

appestati, e mancassero o giustamente o ingiustamente, i parochi ed

altri sussidiarj, in tal caso ogni sacerdote, o certosino, o monaco,

o secolare è obbligato sotto pena di grave peccato a soccorrere i

popoli costituiti in bisogno, con pericolo ancora della sua vita, sia

egli persona malsana o sia quanto si voglia di gran valore ed utilità

al pubblico. Senza che nessun prelato il comandi ciò è comandato

dalle leggi santissime della carità cristiana, ricordate a noi in

tal proposito da S. Agostino, da S. Tommaso e dalla maggior parte dei

teologi. Per altro intervenendo simili estreme necessità, il vescovo

può e dee comandare a tutti, sì secolari come regolari, il supplire

secondo che giudicherà bene la sua prudenza, avvertendo però di non

ordinar ciò in individuo ad alcun religioso, ma solamente al loro

superiore. Che se questi non volesse poi permettere, nè comandare

che alcuno de’ suoi venisse in soccorso, allora egli peccherebbe, e i

religiosi saranno tenuti, secondo il Bagnez, Benzoni, Vigant ed altri,

ad ubbidire più al comandamento del vescovo che a quello del loro

superiore. Se poi sia vero per sentenza del suddetto Vigant che in

tal caso restino più obbligati gli ecclesiastici secolari ad ubbidire

al vescovo che i regolari esenti, io non voglio metterlo, ma si può

certo mettere in disputa, e il vescovo Benzoni e il P. Marchino tengono

appunto il contrario. A noi basti di sapere che tutti sono tenuti, e

potersi inferire dalle annotazioni del cardinal de Luca al concilio di

Trento, essere più de’ semplici sacerdoti secolari obbligati in tal

caso a servire quei che hanno uffizj e benefizj residenziali, come i

canonici, i cappellani ed altri che costituiscono qualche spezie di

capitolo o di congregazione. Nella peste di Palermo del 1625 furono

assegnati quattro o cinque religiosi per parrocchia, che abitavano

insieme; ma per l’infezione d’uno infettandosi gli altri, si provò

miglior partito l’assegnare ad ogni due contrade uno col suo compagno,

e in camere vicine a qualche oratorio già fatto, o pure costituito con

licenza dell’ordinario, ove egli celebrava, senza che alcuno entrasse

in tal casa od oratorio, dove teneva il Santissimo Sacramento e

l’Estrema Unzione.

Le medesime cautele prescritte per i conventi de’ religiosi, ed anche

più dovranno osservarsi per preservare e custodire quei delle monache.

Perciò è assolutamente da assegnarsi un custode della sanità alla

porta o al rastrello del loro monastero, che avrà buona serratura

anche al di fuori, con obbligazione di non allontanarsi mai da quella

porta o rastrello per cui solo, e non per altre porte o finestre, che

tutte s’intendano chiuse, dovran le monache ricevere il bisognevole al

sostentamento loro. Per bisognevole s’intendono le cose spettanti al

vitto o vestito, dovendosi allora astener le monache dal ricercare e

dall’accettar altro che sia non necessario e sia capace di portar entro

i loro recinti l’infezione, e dovendo elle valersi anche delle cautele

comuni agli altri nel ricevere le cose sospette loro necessarie.

Il vescovo in oltre assegnerà un canonico o altro ecclesiastico co’

suoi assistenti per commessario ad ogni tre o quattro conventi di

monache, il quale unito ai sindici farà, occorrendo, la visita e darà

gli ordini opportuni del buon governo de’ monasteri a lui appoggiati.

Sarà sua cura il fare che le religiose si provveggano il più presto e

il più che potranno di vettovaglie e massimamente di frumento, farina,

vino, olio, formaggio e sapone; con poi ricordar loro l’economia, e

prescriverla ancora, se bisognasse, con suprema autorità. Visiterà il

medesimo commissario co’ sindaci a’ primi sospetti tutto il recinto

della clausura, facendo chiudere ogni porta, o altro luogo, per cui si

potesse parlare, dar fuori o ricevere roba, lasciando solo aperta la

porta comune colle ruote e co’ parlatorj annessi. Sceglierà ancora in

ogni monastero due siti appartati e capaci per servire di lazzeretti,

Infetto e Sospetto, in caso di bisogno, tagliandone il meglio che si

potrà la comunicazione col resto della casa o pur disponendo tutto per

far capanne nell’orto, quando a ciò la necessità costringesse. E a fine

di risparmiare l’entrar sovente nella clausura, potrà farsi fare una

pianta distinta di tutto il convento con tutti i siti e specificazione

d’ogni cella e di chi l’abita, ordinando poscia che niuna muti

abitazione senza licenza di lui, e di ciò terrà egli registro. Ogni

dì ancora visiterà i monasteri assegnati a lui (e non potendo egli

farà farlo da uno degli assistenti) informandosi e osservando se

le monache sieno tutte sane e di buon colore, e incoraggiandole

per quanto si potrà, mentre il timor nelle donne può cagionar, più

che negli altri, dei gravi disordini; e sopra tutto badando che se

il male fosse in città, niuno vada loro contando le nuove funeste.

Ammalandosi alcuna, se ne darà tosto avviso al commessario suddetto,

e il medico invigilerà a tutti gli accidenti del male, per vedere se

vi fosse sospetto di contagio. Morendo essa, non potrà seppellirsi

senza l’attestazione del medico che non vi sia segno di contagio, e

senza la licenza del commessario in iscritto, dovendo questi notare

al suo libro tanto le inferme, quanto le morte per mandarne nota ogni

sera al notaio destinato dal vescovo, il quale ne trasmetterà poi

copia alla congregazione della sanità. Comanderà ancora esso vescovo

con precetto penale che ognuna che si ammali vada indispensabilmente

all’infermeria, e che quantunque non vi sia sospetto di contagio, non

possano visitarla, nè capitarvi se non le monache o converse, deputate

infermiere, perchè in tal maniera, accadendo maggiori disgrazie, le

altre resteranno esenti dall’obbligo della quarantena.

Sarà parimente d’uopo l’assegnare, se mai si potrà, al confessore una

casa contigua al monastero, con vietargli l’uscirne mai, se non per

entrare nella chiesa delle monache, e con ordinargli di non conversar

con altri, nè di ricevere altra roba dal di fuori del monastero che per

le mani del solo custode della sanità, il quale dovrà essere persona

d’una inalterabile fedeltà e puntualità. In questa forma conventi

ben numerosi in que’ calamitosi tempi si sono sempre conservati

illesi. Ma per maggiormente ottener questo intento, il vescovo

formerà un’istruzione per cadaun convento, prescrivendo come s’abbia a

contenere il custode e il confessore, e come si debbano ricevere ivi le

vettovaglie ed altre robe necessarie. Non permetterà, se non in caso

di gran necessità, l’entrata nella clausura a persone estranee e nè

pure visita alcuna al parlatorio, ordinando che le monache non possano

ammetterla senza ordine sottoscritto dal vescovo medesimo. Dovranno

pertanto star sempre chiusi i parlatoj e le grate, e se pur occorresse

di parlare ad alcuno, ciò si potrà fare senza aprir le stesse grate,

alle quali ancora aggiugneranno un telaio di carta per guardarsi dal

fiato delle persone estere. Prima ancora della formal dichiarazione

della peste o dell’evidente pericolo d’essa, vieterà il vescovo alle

religiose l’accettare in custodia robe di estranei, anche parenti,

non tanto per esimere il chiostro da ogni introduzion di male, quanto

ancora per risparmiare alle medesime varj disturbi. Parimente proibirà

alle monache il ricever altre lettere che le scritte o dai superiori,

o per bisogno del monastero, le quali ancora non dovranno ammettersi

senza cautela, cioè prendendole con due forbici o molette, e purgandole

poi con aceto o ripassandole sopra il fuoco. Sarà loro interdetto il

dar fuori a lavare panni, o, non potendosi di meno, s’insegneran loro

le precauzioni. Così ancora sarà necessario prescrivere buona regola

per gli paramenti ed altri ornamenti e vasi dell’altare, con avvertenza

di lasciar fuori i soli che fossero necessarj e con prevenire che

chierici o sacerdoti estranei non possano portar colà pericolo

d’infezione. Non ripiglieran, dico, indietro i paramenti destinati ai

lor cappellani; e occorrendo farli imbiancare, ciò si faccia a spese

loro fuori del convento. Dovendo far macinare, mandino il grano per

gli uomini loro e con il lor carro al mulino, facendovi assistere i

medesimi uomini, acciocchè i lor sacchi non tocchino quei degli altri.

Gioverebbe allora aver forno nel proprio monastero.

Che se con tutte queste cautele giungesse il morbo a penetrare in

qualche chiostro di religiose, al primo indizio d’esso, immediatamente

se ne darà avviso al commessario, il qual subito lo spedirà al

vescovato e alla congregazione di sanità per provvedere sì dentro come

fuori. Quindi farà quanto prima mettere l’infermo nel luogo destinato

pel lazzeretto delle infette, e le altre persone, che avran praticato

con esso lei almeno quel dì, nell’altro delle sospette. Ammetterà

poscia i ministri del pubblico lazzeretto degl’infetti che bruceranno

quello che occorresse, e seppelliranno, accadendo la morte, il cadavere

fuori del convento, ove sarà creduto bene dal vescovo. Similmente

introdurrà gli espurgatori per espurgare subito l’infermeria, o cella,

e l’altre robe che ne avessero bisogno. Quando le monache o converse

non s’inducessero per carità a servir le infette nel loro lazzeretto,

il vescovo penserà se voglia costringerle o pure provveder loro donne

di fuori. Niuna delle sane entrerà nei lazzeretti, e nel somministrare

il vitto le sane non toccheranno gli arnesi che servono alle infette o

sospette. Alla cura di queste verranno i medici, cerusici e religiosi

esposti o sospetti del pubblico, entrando i quali tutte le monache si

ritirino in luogo appartato. Guarendo le inferme, e avutane la fede

dal medico, passeranno poi, senza portar seco cosa alcuna, a fare la

quarantena nel lazzeretto delle sospette. Di tutto si andrà comunicando

notizia al vescovo, e questi la darà al magistrato secolare per

camminar di concerto. Si avrà del pari gran cura che le robe toccate da

infette o sospette non entrino in commercio, se prima non saranno state

ben espurgate dai ministri pubblici dello spurgo. Lo stesso dovrà farsi

alle camere e ad altri luoghi che ne abbiano bisogno.

Avvertasi ancora che occorrendo introdur colà persone straniere o

per medicamenti o per altro, dovrà tal cura, per quanto si potrà,

appoggiarsi dal vescovo, non ad uomini, ma a donne di conveniente

probità e perizia. Posto poi che crescesse l’infezione fra le

religiose, allora il vescovo determinerà se sieno da cavarsi fuori di

clausura le malate, lasciandovi le illese, o pure le sane, lasciandovi

le infette, inerendo alla costituzione di Pio V, che comincia _Decori

et honestati._ Questo ultimo sarà partito più sicuro. Qualunque

determinazione però si prenda, converrà trovare a quelle che saranno

estratte una decente abitazione, congiunta o vicina, se mai si

potrà, al monastero medesimo, ove le religiose verranno accomodate in

onesta forma e con una spezie di clausura e coi riguardi e soccorsi

convenienti a persone consecrate a Dio. E perciocchè sogliono le

monache frequentemente desiderare, ed anche talora senza molto bisogno,

l’aiuto del medico, qualora il monastero tutto si sia conservato illeso

(ciò milita ancora per quei de’ religiosi e per gli conservatorj de’

poveri e simili gran corpi), potrà entrarvi il medico non sospetto, ma

in maniera che non abbia verun commercio nè con robe, nè con persone;

ma visiti secondo il costume dei lazzeretti, cioè osservando per quanto

sia possibile e ordinando medicamenti in distanza, affinchè egli,

tuttochè riputato sano, disavvedutameute non portasse in monastero

l’occulta fin’allora infezione sua, forse contratta dal commercio col

resto della città. Finalmente prescriverà il vescovo alle religiose

quel metodo di orazioni e di opere di pietà ch’egli giudicherà più

conveniente ne’ tempi di tanta tribolazione e necessità.

Resta ora da dire che i vescovi, parochi, predicatori e confessori

debbono, per quanto possono, non solo impedire anch’essi la dilatazione

del morbo contagioso, ma ancora aiutare ad estinguerlo. Faranno perciò

conoscere, e il vescovo con suo editto potrà farlo meglio degli altri,

uniformandosi ai maestrati, che grave peccato sia il nascondere vesti,

mobili ed altre robe infette, e il non denunziarle ai deputati dello

spurgo, potendo questa disubbidienza comunicare ad altri e rinovar

la pestilenza anche estinta, e recar morte agli stessi possessori,

quando tali robe non sieno diligentemente espurgate da chi è atto a

farlo. Mostrino ancora (io nol ripeterò mai abbastanza) essere vietato

dalle leggi divine e naturali il toccare, contrattare e asportare

non solamente le altrui, ma anche le robe proprie infette, e molto

più poi il rubarle. Doversi prima denunziare e poi spurgare anche

ogni minimo panno sì per la propria, come per l’altrui sicurezza,

non essendo capace di assoluzione chi non vuol ubbidire a questo

precetto naturale. Data che sia dai maestrati l’impunità ai ladri di

simili robe, si persuaderà loro dai confessori l’andarle a rivelare.

Che se non fosse peranche stata conceduta questa impunità, non si

dovranno essi obbligar tosto a rivelarle e denunziarle in persona,

ma si regoleranno i confessori o secondo i dettami del vescovo o pure

secondo i consigli della prudenza. L’anno 1633 l’arcivescovo di Firenze

proibì sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto, riservando

l’assoluzione a sè medesimo, eccettuato l’articolo di morte, il rubare,

trasportare, nascondere, tenere in deposito o custodia, maneggiare,

vendere o comprare o in qualsivoglia modo contrattare per sè o per

interposta persona, direttamente o indirettamente, robe d’altri o

proprie appestate o sospette o state in luogo infetto o sospetto di

mal contagioso, senza licenza espressa, intervento o permissione dei

deputati per la sanità; comandando a tutti i confessori sotto pena

di scomunica _latæ sententiæ_ di non assolvere alcuno incorso in tal

peccato, senza sua licenza o di alcuni deputati da lui, volendo che, se

occorresse qualche dubbio in questa materia, lo partecipassero o seco

o coi suddetti, senza palesare nè direttamente, nè indirettamente il

penitente, per ricercare que’ rimedj che fossero giudicati opportuni.

Finita poi la peste, allora il vescovo e i parochi rimetteranno in

piedi e promoveranno più che mai la pietà e l’estirpazione de’ vizj,

perciocchè talvolta forse più di prima ve ne potrà esser bisogno.

Certo in molte terre e città la sola terribile scuola de’ gastighi

di Dio ha fatto per lo più riformare i costumi; ed avendo gli uomini

conosciuto meglio di prima che c’è Dio e che non si può sperar felicità

dai peccati, nè far capitale in questa miserabile e caduca vita del

mondo, si sono dati alla pietà e alle virtù con una santa perseveranza.

Ma in qualche paese, benchè paia poco verisimile, pure la verità è

che dopo la pestilenza comparve questo mostro, cioè che gli uomini in

vece d’essere diventati di miglior coscienza e più timorati di Dio

e più amatori del prossimo, pel flagello che aveano veduto ed anche

provato, pure si mostrarono più perversi e peggiori di prima in ogni

conto e in ogni iniquità, e non meno i poveri che i ricchi, quasi che

paresse loro, superato quel gran pericolo, di non dover più morire,

nè di dover più temere l’ira di Dio, o pure si credessero di aver

da compensare la malinconia passata con ogni sorta d’allegria anche

disordinata e con lo sfogo di tutti i loro appetiti. Matteo Villani,

il cardinal Federigo Borromeo ed altri scrittori, testimonj oculati

ed autentici di tale mostruosità, non mi lasciano mentire. Ed ecco la

gratitudine che usano alcuni cristiani al proprio Dio per la parzialità

de’ benefizi ch’egli ha usata verso di loro. Sarà pertanto incumbenza

del vescovo, allorchè si scorgerà ben quetata ed estinta la pestilenza,

l’intimare ed ordinare tre giorni di divozioni e processioni, non

guidate dall’allegria, ma dall’umiltà e dalla compunzione, per un

solenne ringraziamento all’Altissimo dall’essersi egli finalmente

lasciato cader di mano il flagello meritato dai peccati degli uomini.

E qui verrà in acconcio ai predicatori d’esortar tutti ad essere da

lì innanzi fedeli ed attaccati a Dio, esponendo le obbligazioni che il

popolo preservato in vita ha verso la divina misericordia, e con inveir

poi particolarmente contra chi non s’è emendato peranche, o pensa più

che prima a soddisfare alle sue passioni, senza curarsi dello sdegno

di Dio e senza voler apprendere che quel gastigo ed altri possono

tornar di nuovo e presto, siccome è altre volte avvenuto, e che il non

profittar dei flagelli è uno dei più chiari indizi che si vuole ad onta

di Dio dannare e perdere l’anima per sempre. Vedesi un libricciuolo

esquisito, composto dopo la peste da S. Carlo col titolo di Memoriale,

stampato nell’_Acta Mediolanensis Eclesiæ_, con tutte le altre accurate

istruzioni che quel zelantissimo e santo pastore lasciò scritte per

simili tempi calamitosi.

Farò io qui fine con dire, che per quante regole e rimedj io abbia

raccolti in questo trattato a fine di tener lungi o di scacciare

la peste, io non ho però insegnato tanto da assicurare alcun paese

o persona da così fiera tempesta. Nei pericoli e nei disordini

massimamente d’una pestilenza non si può dai magistrati preveder tutto,

nè proveder tutto. La medicina anch’essa, arte in tanti altri mali

incerta e cieca, molto meno ci può promettere immunità in questo che

è sì fiero, e che porta seco tante stravaganze che indarno l’umano

intelletto studia per trovarne la sorgente e i rimedj. Anzi si è

osservata tante volte e si osserverà di nuovo una cosa che dee affatto

confonderci tutti; cioè, che le stesse provvisioni politiche e gli

stessi rimedj della medicina son quelli talvolta che aiutano la peste

o a dilatarsi maggiormente, o a levar dal mondo assai persone, le quali

probabilmente senza tante invenzioni della prudenza e speculativa umana

avrebbono schivata la morte. La conclusione dunque si è, non dover

già i magistrati e la prudenza di ciascuno, lasciar mettere in opera

quanti documenti e mezzi si credono più propri per salvare il pubblico

e sè stesso, da questo miserabile infortunio; ma dover molto più noi

metterci tutti nelle mani di Dio, dispensiere dei beni e dei mali

anche sopra la terra, e che, secondo il suo beneplacito, può disporre

dei giorni della nostra fugace vita terrena. Questo ha da essere non

l’ultimo, ma il primo dei rifugi; questa è l’âncora a cui dobbiamo

attenerci tutti. Abbassiamo dunque il capo, vili creature che siamo,

adorando la sua divina provvidenza e considerando che noi tutti dal

canto nostro abbiam dei peccati, e molti e grandi; e che non farà mai

torto a noi il nostro supremo Padrone con qualunque flagello ch’egli

ci mandi. Pensi ciascuno come egli abbia trattato Dio ne’ tempi della

prosperità, della sanità, della ricchezza. Superbissimi vermi della

terra, allora più che mai ci siamo dimenticati di lui, anzi abbiam

calpestata pazzamente la sua santissima legge. Diciamolo dunque ora e

diciamolo sempre tutti: _Justus es, Domine, et rectus judicium tuum._

Che se durante l’età nostra si degnerà la sua bontà di farci solamente

udire in lontananza il fischio della sua spada sterminatrice, impariamo

a far profitto degli esempj altrui, e con ricordarci che al Signor non

mancano altri flagelli e che noi siam degni di tutto, emendiamoci, e

mettiamci cadauno in quella via, ove brameremo che il Signor Iddio

ci trovi alla morte, la quale infallibilmente ha da venire o tosto

o tardi, ma che sempre verrà più presto di quel che crediamo. Che se

altrimenti avvenisse, impieghi ciascuno e studio e preghiere a Dio per

impetrare, e preparare una santa rassegnazione ai voleri del medesimo

Dio per tutte quelle avventure che piacesse a lui di mandarci nel tempo

che ci resta di vita. Miseri di noi che o non intendiamo, o troviam

troppo dura questa mirabile lezione dei santi, anzi questa dottrina

dello stesso Dio. E pure se abbiam qualche discernimento, non possiamo

non conoscere ancor noi per certissimo che l’unica e vera strada di

godere una dolce e stabile contentezza di cuore in questa abitazione

terrena e in tutti i tempi, si è quella di conformare la nostra alla

volontà di Dio, siccome protestiamo ogni dì nell’Orazion dominicale,

e di bramare che sia fatto in tutto e per tutto, non il nostro, ma il

volere del nostro celeste Padre, che sempre è rettissimo e sempre torna

in bene de’ buoni figliuoli che in lui si rassegnano. Le tribolazioni,

la pestilenza, la morte, al solo pensarle, non che al vederle o

provarle, empiono di malinconia o trafiggono il cuore a tanti di noi,

perchè si oppongono al nostro volere; ed appunto per questo sono o son

dette mali nel mondo. Ma chi non vuole se non il gusto del suo Signore,

si trova sempre in pace, aspettando senza pena e ricevendo ancora con

allegria gli stessi travagli, e il fine stesso de’ suoi giorni, perchè

ciò s’accorda col proprio volere tutto attaccato a quel del sommo

padrone, e si uniforma al non desiderar altro, se non che sia fatta

come in cielo, così anche in terra la volontà divina. Prudenti dunque e

felici quelli che per tempo si danno tutti a Dio e si riposano in una

coraggiosa e pia rassegnazione ai voleri dell’Altissimo, mettendosi

tutti nelle sue pietosissime mani. Questo è un farsi anche presso di

lui un indicibile merito, essendo certo che in un tal atto si contiene

un atto eroico di fede, di speranza e d’amor di Dio, virtù che sono

l’anima del vero cristiano. Beati in somma quei che imparano per tempo

a dire, e dicono sempre di cuore: _Ego autem in te speravi, Domine:

dixi: Deus meus es tu: in manibus tuis sortes meæ. — Ora io, o Signore,

ho riposta in voi ogni mia speranza. Ho detto: Voi siete il mio Dio, il

mio padrone. Fate di me quel che volete. In mano vostra stanno le sorti

mie._ Egli intanto col suo unigenito figliuolo Cristo Gesù, Signor

nostro, e con lo Spirito Santo, sia, non meno nelle prosperità nostre

che nelle nostre avversità, benedetto, amato e glorificato da noi e da

tutti, per tutti i secoli de’ secoli. E così sia.

Del governo della peste e della maniera di guardarsene · 第 49 / 55 题