CAPO XII.

_Luogo e regole della quarantena. Se sieno necessari 40 giorni

per essa. Regolamenti per l’introduzione delle vettovaglie.

Obbligazione dei ricchi di soccorrere i poveri. Doversi

facilitare il fare i testamenti. Cura degli spedali e delle

prigioni._

Volendo persone o robe procedenti da luoghi sospetti introdursi

in un territorio sano, ognuno sa che debbono elle soggettarsi alla

contumacia, o sia alla quarantena, la quale nè pur si dee, se non con

gran riguardo, concedere a chi venga da paese infetto e vicino. Per la

quarantena si ha da eleggere un luogo ameno e separato dalla frequenza

degli altri, colle sue divisioni per varie famiglie e persone, e

regolarsi poi nella seguente forma. Sul principio, spogliate le persone

delle loro vesti, si lavino ben bene i loro corpi con aceto in ogni

parte e si rivestano con altri vestimenti non sospetti. In mancanza di

questi altri abiti, dovranno sopportare il profumo della sanità per lo

spazio di mezz’ora in circa con tutte le robe che avranno portato, in

una camera ben chiusa, avendo ben distese essa robe ivi, in maniera che

per due ore possano ricevere perfettamente il profumo, dopo il quale

si possono usar come nuove. Ciò fatto, si noti in un libro il giorno

da cui comincerà la quarantena. Non parlino, nè trattino con altri se

non con le cautele prescritte per la gente sospetta. Se si ammalasse

alcuno, il visitino i medici o cerusici; e scoperto appestato o temuto

per tale, si farà porre in una capannetta molto separata dall’altrui

abitazione con guardie. Ma non avendo peste, si potrà curare in

compagnia de’ suoi, i quali, solamente in caso ch’egli fosse scoperto

infetto di mal contagioso, dovranno ricominciare la quarantena. Sui

principj si può con questo ripiego soffocar la peste nascente.

Il tempo della quarantena, secondo la pratica de’ prudenti maestrati

di Venezia, ora è di pochi, ora è di molti giorni, prendendosi la

misura di ciò dal maggiore o minor pericolo e sospetto, e dalla

maggiore o minor lontananza dell’infezione. L’intera quarantena è di

40 dì, dal che venne il suo nome, e tanto si suol richiedere negli

urgenti sospetti di peste. Nulladimeno a me sembra meritevole di molta

riflessione e fondatissima la sentenza di Lodovico Settala e del P.

Maurizio da Tolone cappuccino, dell’ultimo de’ quali rapporterò i

sentimenti e le ragioni. La pratica, dice egli, di 20 e più anni mi dà

animo di francamente asserire essere bastevoli 20 giorni di quarantena,

benchè l’uso sia introdotto di 40. Certo è che chi avrà maneggiato robe

infette, o attratta aria appestata, in guisa che gli si sia attaccato

il male, proverà prima che passino 15 dì qualche grave accidente, come

di febbre con vertigini ed inquietudine; camminerà vacillando; avrà gli

occhi ottusi ed aggravati, la faccia pallida e livida, vomito, sonno

grave che ha del letargo, frenesia, ecc., o veramente mostrerà segni

esterni di buboni, petecchie, ecc. Quindi è che se qualche persona

sospetta si sarà, nell’entrare in quarantena, lavata bene con aceto,

mutando le vesti e insieme profumando tutte le altre suppellettili, nè

avrà sentito ombra o apparenza di male, si può, passato il ventesimo

giorno, licenziare come sicura di ogni infezione, avendo io più volte

osservato non esservi infetto che prima de’ 15 evidentemente non si

conosca, o abbia passato quel termine con salute e poi si sia scoperto

appestato. Vero è che se si trascurassero le cautele suddette e le

diligenze prescritte ne’ lazzeretti, potrebbe la peste divampare non

solo dopo i 30, ma anche dopo i 40 giorni. Avverto che la mutazione

dell’aria fatta da luogo infetto in altro sano è cagione che la

malignità del morbo si dia più presto a conoscere che se si fosse

fermato nel primo.

Stieno poi bene oculati i conservatori della sanità, perchè nel dare

le quarantene si commettono tutto dì dei gran disordini, con venir

delusi i saggi editti. Le guardie, persone vili, per danari permettono

tutto, e spezialmente l’oltrepassar le mete sì a’ quarantenari come

a quei di fuora. Spirando scirocco, o aria umida e piovosa, avvertano

che l’infezione delle robe, anche esposte all’aria, non si leva, ma si

fomenta, facendosi talvolta la quarantena intera senza purgarsi. Si

dee anche temere d’un inconveniente nel verno che non suol accadere

la state, cioè che in tempo freddo, o spirando la tramontana, si

nascondono e si concentrano nei panni e nelle robe gli spiriti

pestilenziali, i quali, venuto poi il caldo, fanno strage orribile.

Ma in qualunque tempo che corra, se saranno ben fatti i profumi alle

robe e verrà ben custodita la persona e governata coll’aceto e colla

mutazione dei panni, la quarantena sarà mezzo sicuro per accertarsi se

la persona abbia condotta seco l’infezione, e per liberarnela ancora.

Nessuno (aggiunge il mentovato Cappuccino) adduce una ragion soda

e vera per cui si assegnino 40 giorni alla purga suddetta. Ma posto

per vero che la pestifera qualità del male non può stare più di 15

dì a scoprirsi, hanno da bastar 20 giorni. E per le robe, quantunque

infettissime, si purgano queste in 24 ore a segno che si potranno dipoi

maneggiare con tutta sicurezza. Ad un uomo che parla colla sperienza

alla mano e reca buone ragioni, parmi che si possa acquetar la prudenza

anche a’ tempi nostri. Veggasi Paolo Zaccaria, lib. 9, tit. 5 delle

Quist. Medico-Legali, che tiene e diffusamente tratta la sentenza

medesima.

Una delle più dure e difficili, ma delle più necessarie applicazioni

di chi governa in congiuntura di contagio, si è quella dell’annona e

delle grasce, cioè di provveder grani e vettovaglie, e massimamente

per mantenere alle spese del pubblico i poveri e chiunque non ha

mezzo allora per alimentarsi colle sue rendite o colle sue fatiche. Il

cardinale De Luca saggiamente insegna che i due punti principali del

buon governo in tempi di peste sono l’ubbidienza rigorosa, eguale in

tutti e senza eccezione o rispetto di persona alcuna, e l’allettamento

e la piena libertà de’ vivandieri che da’ paesi non infetti, colle

dovute cautele, portino vettovaglie. E certo non si dee in tempi tali

perdonare a diligenza e spesa veruna, perchè la fame può fare non meno

danno allora che la peste medesima. Questo è un atto di somma carità,

ed è medesimamente un interesse importantissimo, perchè, perduti gli

artigiani, i contadini, i trafficanti e gli altri operai, non si può

dire che pregiudizio ne venga a coloro che restano in vita. È misero il

capo allorchè nol servono o gli mancano le membra. Finita la peste del

1630, e finite tante altre, fu carestia in alcuni paesi perchè erano

mancati i contadini. Le persone ricche e nobili furono gastigate nella

morte dei poveri, perchè non trovavano più chi loro servisse, nè chi

rendesse loro frutto de’ loro poderi, case, botteghe, dazi, gabelle

e fondachi. Tutte le mercatanzie, sì del paese, come straniere, e le

manifatture del vestire, fabbricare, ecc., vennero carissime, con tanti

altri danni e sconcerti che si possono bene immaginare moltissimi, ma

che non si possono saper bene tutti se non da chi ha la disavventura

di farne la prova. Il perchè gran gastigo è la peste, anche dopo esser

finita, per gli effetti suoi, e per conseguente i principi, le città,

i ricchi e i nobili dovrebbono ben accudire per preservare il paese da

sì aspro flagello, o almeno per conservare in vita il più che potessero

il misero popolo, contro del quale suol per l’ordinario sfogarsi il

principal furore della pestilenza. E i vicini sani anche debbono,

purchè possano, vendere e condurre al paese infetto, che ne abbisogni,

i viveri, sì per motivo di carità cristiana, e sì per altri riguardi.

Si ricordino che nella peste del 1576 i cittadini di Monza rinserrati,

non sapendo come vivere, per disperazione saccheggiarono il paese

circonvicino.

Non solamente hanno i maestrati e i principi da adoperare ogni sforzo

per la pronta ed anticipata provvisione delle biade, e perchè si

seguiti a fare il trasporto delle vettovaglie, col concedere ancora,

occorrendo, esenzioni al condottieri, ma debbono con egual cura

invigilare, affinchè non succedano monopolj e frodi, assai facili in

tempi sì sconcertati, con troppo aggravio o delle borse o della sanità

del popolo. Non si vendano dunque commestibili a prezzo eccedente,

nè vini guasti, nè altre robe nocive; e però sieno vietate le frutta

acerbe o fradice, i citroni, l’uve immature, i moscatelli, le persiche,

i funghi di qualsivoglia sorta, il latte quagliato e il pesce preso

con pasta o esca, o pur cattivo o fradicio, e anche il marinarlo o

friggerlo per poi venderlo. Ricordo nondimeno che il sugo d’agresta

è utile in tempi tali per condirne le vivande entrando esso fra gli

acidi che possono o debbono adoperarsi. Nella nostra città fu in

fine proibito il vendere anche ogni sorta di pesce forestiero fresco,

tanto vivo quanto morto, a fine di fuggire vari mali effetti che ne

venivano o ne poteano venire. Così è da vietare l’estrazione dell’olio,

delle droghe, dei commestibili e d’altre robe non facili ad aversi.

Appresso è da tener l’occhio attentissimo ai macelli, acciocchè non

si vendano se non carni sane, e molto più ai fornai e ai provveditori

di grani, farine e pane, per impedire che non si vendano biade guaste

o immonde, o non si assassini, col pane stesso pieno di loglio e

d’altre brutture, il povero popolo, e non succedano frodi o ruberie

nella loro distribuzione. Meglio è pane sano con acqua pura che cibo

guasto. Tengano l’occhio ai mulini ove sì macina grano, perchè si

schivi il mescuglio de’ sacchi per quanto si potrà. Facciano custodire

con buon recinto i pubblici forni, ed abbiano premura che i fornai si

tengano lontani dal commercio dei popolo, mentre più volte è accaduta

la disgrazia che o morti, o caduti infermi essi fornai per poca loro

avvertenza, s’è provata per qualche giorno nella città non lieve

penuria d’un alimento sì necessario. In Firenze l’anno 1630 la maggior

parte de’ fornai s’infettò pel concorso di tante persone e maneggio

di tante asse e tele. Convien pensare al rimedio. Dovrassi anche

ordinare per tempo che le spezierie sieno provvedute con abbondanza di

medicamenti, droghe ed altre cose occorrenti in simili congiunture,

prestando anche danaro del pubblico agli speziali, qualora mancasse

loro il mezzo di far simili provvisioni. Toccherà poi ai medici

l’osservare che non si vendano ivi robe tarlate, muffate o guaste,

e medicamenti inutili o finti, senza verun giovamento e forse con

pregiudizio della salute altrui, e nulla si venda a troppo caro prezzo.

Sarà anche interdetto agli speziali il vendere medicine solutive e a’

barbieri il cavar sangue senza licenza de’ medici per le ragioni che si

diranno.

E perchè in sì fastidiosi tempi sogliono i nobili, i cittadini e

l’altre persone comode allontanarsi dalla città, il che pure s’è

da me ancora consigliato di sopra, alla riserva di quelli che sono

tenuti alle pubbliche incumbenze e a certe obbligazioni per la cura

della patria, sarà necessario provvedere che la loro ritirata non

gli esima dal sovvenimento dei poveri e dall’impiego dei pubblici

uffizj, quotizzando tutti nel far collette di letti, biancherie,

buoi, cavalli, carrette e simili cose, e obbligandoli, se sarà creduto

bene, a supplir col danaro l’opera che negassero prestar colla propria

persona, essendo pur troppo in tali disgrazie gravissimi i pubblici

dispendi. Nella nostra città l’anno 1630, a dì 3 di settembre si venne

al seguente placido ripiego. Fu fatta pubblica intimazione a tutti

i capi di famiglia, abitanti o soliti ad abitare in città in casa

propria o tenuta ad affitto, e ad ogni altro cittadino originario

abitante del distretto, purchè questi possedessero beni in essa città

o suo distretto, che in termine di tre giorni sotto pena di molti

scudi si trovassero, o venissero, o mandassero deputato in città a

fare l’infrascritta obblazione, con obbligare a ciò anche i minori e

le donne, ed altri che fossero capi di famiglia, per i quali erano

tenuti i tutori e curatori. Cioè sapendosi pur troppo il bisogno

della città per le intollerabili spese che giornalmente si faceano

in occasione della peste, doveano tutti fare un’offerta di danari, o

biade, o argento, o oro conforme alla loro possibilità, presentandola

con polizza a chi era deputato. Si aggiunse che non si voleva far

colletta forzata, perchè più si sperava dalla spontanea amorevole

carità de’ cittadini. Tuttavia a chi fosse più scarso di quello che

portassero le forze sue (sopra che s’invigilerebbe) si facea sapere

che verrebbero presi contro di lui altri spedienti; e che incorrerebbe

nella pena chi mancasse all’offerta fatta, la quale si dovea poi pagare

in termine di quindici giorni: sperandosi intanto che il Signore Iddio

avrebbe inspirato nella mente e nel cuore di tutti un acceso e piissimo

sentimento di carità, e una pronta risoluzione d’impiegare tutto quel

che potessero in soccorso e servizio dell’afflitta loro patria.

Fu anche nella nostra città facilitata con dispensa del principe la

maniera di far testamento durante il contagio. In città era lecito il

farlo con un legittimo notaio e tre testimoni, bastando pei codicilli

il notaio con due testimoni. Quanto al distretto e alle ville sue, ove

non si potesse facilmente trovar notaio, bastava che del testamento

o codicillo si rogasse il proprio paroco, o pure il cappellano, in

assenza o legittimo impedimento del paroco, alla presenza di due soli

testimoni; ma che non si usassero fraudi, perchè, scoperte, sarebbono

con ogni rigor punite. Che se venissero a mancare nella città i notai,

allora anche per la città si concedeva la facoltà conceduta alle ville

suddette. Così furono levate via le dispute che possono nascere per

le formalità d’essi testamenti, intorno ai quali hanno, oltre a vari

legisti, scritto due teologi, cioè il P. Marchino o il P. Gio. Angelo

Bossio, t. 2, tit. 9. Gli appestati si potranno far portare alle

finestre o alle porte, ed ivi alla presenza de’ testimoni e del notaio

pubblicare la loro ultima volontà. Non aggiungo altro intorno a questo

argomento per non entrare nel caos. Certo è che in tempo di peste

sono validi molti atti, benchè mancanti di alcune solennità richieste

dalle leggi in altri tempi; perchè, a cagion d’esempio, allora basta

un testimonio, dove regolarmente ce ne vorrebbero due; e una donna può

servire di testimonio a un testamento, ed essa può far dei contratti

senza l’intervento de’ parenti o vicini, per tacer altri privilegi di

que’ miseri tempi. In Roma fu anche ordinato che gli strumenti pubblici

allora fatti si conservassero diligentemente ne’ protocolli, e se ne

desse copia senza dilazione al pubblico archivio.

Abbiano cura i maestrati anche degli spedali. Se ve n’ha di quegli

ove si ricevano bambini esposti, orfani e vecchi inabili, non si

permetta che vi entri o ne esca alcuno se non per necessità e con gran

riguardo, tenendoli chiusi con rigoroso sequestro. Si può provvedere

al loro bisogno senza capitarvi dentro; e quando vi penetrasse il

morbo, sarebbe difficile l’impedire che non vi facesse un eccidio

universale. Gli altri spedali, ne’ quali si sogliono ricevere o i

febbricitanti, o i piagati, sarà necessario chiuderli affatto per tali

persone, affinchè sotto l’apparenza d’altro male non vi entrasse la

peste che di tutti farebbe scempio. Non meritano minor attenzione le

pubbliche carceri. Per le segrete, ove non suol trattenersi che uno o

pochi altri per cadauna, la disgrazia stessa è una specie di ventura

per quei prigionieri, mentre, segregati dal commercio altrui, possono

facilmente assicurarsi ancora dal morbo. Solamente per costoro s’ha

d’aver cura de’ loro custodi, acciocchè incautamente somministrando il

cibo, non portino la morte entro que’ nascondigli, o pure se venissero

a mancar tali guardiani, i miseri carcerati, coll’essere dimenticati,

non perissero anch’essi. Il pericolo e la difficoltà maggiore si è

per le prigioni comuni, che essendo d’ordinario ripiene di rei e di

sordidezze, sono per conseguente una facile occasione e un più facile

pascolo alla pestilenza. Adunque o liberare i rei di minore importanza

e mettere nelle segrete gli altri, o pur chiuderli tutti, o trovarvi

altro più utile o più plausibile e spedito ripiego, comandato dalla

giustizia o consigliato dalla carità. In Palermo nella peste del 1625

non si carcerava alcuno per liti civili. Per delitti criminali leggieri

si assegnava la casa per carcere sotto pena della vita; e per gli

eccessi gravi il reo si metteva in prigione, ma non se gli lasciava

portar seco altro che il solo vestito e una camicia bianca. E ciò

sia detto del Governo Politico io tempo di peste. Passiamo al Governo

Medico.

Del governo della peste e della maniera di guardarsene · 第 21 / 55 题