_Luogo e regole della quarantena. Se sieno necessari 40 giorni
per essa. Regolamenti per l’introduzione delle vettovaglie.
Obbligazione dei ricchi di soccorrere i poveri. Doversi
facilitare il fare i testamenti. Cura degli spedali e delle
prigioni._
Volendo persone o robe procedenti da luoghi sospetti introdursi
in un territorio sano, ognuno sa che debbono elle soggettarsi alla
contumacia, o sia alla quarantena, la quale nè pur si dee, se non con
gran riguardo, concedere a chi venga da paese infetto e vicino. Per la
quarantena si ha da eleggere un luogo ameno e separato dalla frequenza
degli altri, colle sue divisioni per varie famiglie e persone, e
regolarsi poi nella seguente forma. Sul principio, spogliate le persone
delle loro vesti, si lavino ben bene i loro corpi con aceto in ogni
parte e si rivestano con altri vestimenti non sospetti. In mancanza di
questi altri abiti, dovranno sopportare il profumo della sanità per lo
spazio di mezz’ora in circa con tutte le robe che avranno portato, in
una camera ben chiusa, avendo ben distese essa robe ivi, in maniera che
per due ore possano ricevere perfettamente il profumo, dopo il quale
si possono usar come nuove. Ciò fatto, si noti in un libro il giorno
da cui comincerà la quarantena. Non parlino, nè trattino con altri se
non con le cautele prescritte per la gente sospetta. Se si ammalasse
alcuno, il visitino i medici o cerusici; e scoperto appestato o temuto
per tale, si farà porre in una capannetta molto separata dall’altrui
abitazione con guardie. Ma non avendo peste, si potrà curare in
compagnia de’ suoi, i quali, solamente in caso ch’egli fosse scoperto
infetto di mal contagioso, dovranno ricominciare la quarantena. Sui
principj si può con questo ripiego soffocar la peste nascente.
Il tempo della quarantena, secondo la pratica de’ prudenti maestrati
di Venezia, ora è di pochi, ora è di molti giorni, prendendosi la
misura di ciò dal maggiore o minor pericolo e sospetto, e dalla
maggiore o minor lontananza dell’infezione. L’intera quarantena è di
40 dì, dal che venne il suo nome, e tanto si suol richiedere negli
urgenti sospetti di peste. Nulladimeno a me sembra meritevole di molta
riflessione e fondatissima la sentenza di Lodovico Settala e del P.
Maurizio da Tolone cappuccino, dell’ultimo de’ quali rapporterò i
sentimenti e le ragioni. La pratica, dice egli, di 20 e più anni mi dà
animo di francamente asserire essere bastevoli 20 giorni di quarantena,
benchè l’uso sia introdotto di 40. Certo è che chi avrà maneggiato robe
infette, o attratta aria appestata, in guisa che gli si sia attaccato
il male, proverà prima che passino 15 dì qualche grave accidente, come
di febbre con vertigini ed inquietudine; camminerà vacillando; avrà gli
occhi ottusi ed aggravati, la faccia pallida e livida, vomito, sonno
grave che ha del letargo, frenesia, ecc., o veramente mostrerà segni
esterni di buboni, petecchie, ecc. Quindi è che se qualche persona
sospetta si sarà, nell’entrare in quarantena, lavata bene con aceto,
mutando le vesti e insieme profumando tutte le altre suppellettili, nè
avrà sentito ombra o apparenza di male, si può, passato il ventesimo
giorno, licenziare come sicura di ogni infezione, avendo io più volte
osservato non esservi infetto che prima de’ 15 evidentemente non si
conosca, o abbia passato quel termine con salute e poi si sia scoperto
appestato. Vero è che se si trascurassero le cautele suddette e le
diligenze prescritte ne’ lazzeretti, potrebbe la peste divampare non
solo dopo i 30, ma anche dopo i 40 giorni. Avverto che la mutazione
dell’aria fatta da luogo infetto in altro sano è cagione che la
malignità del morbo si dia più presto a conoscere che se si fosse
fermato nel primo.
Stieno poi bene oculati i conservatori della sanità, perchè nel dare
le quarantene si commettono tutto dì dei gran disordini, con venir
delusi i saggi editti. Le guardie, persone vili, per danari permettono
tutto, e spezialmente l’oltrepassar le mete sì a’ quarantenari come
a quei di fuora. Spirando scirocco, o aria umida e piovosa, avvertano
che l’infezione delle robe, anche esposte all’aria, non si leva, ma si
fomenta, facendosi talvolta la quarantena intera senza purgarsi. Si
dee anche temere d’un inconveniente nel verno che non suol accadere
la state, cioè che in tempo freddo, o spirando la tramontana, si
nascondono e si concentrano nei panni e nelle robe gli spiriti
pestilenziali, i quali, venuto poi il caldo, fanno strage orribile.
Ma in qualunque tempo che corra, se saranno ben fatti i profumi alle
robe e verrà ben custodita la persona e governata coll’aceto e colla
mutazione dei panni, la quarantena sarà mezzo sicuro per accertarsi se
la persona abbia condotta seco l’infezione, e per liberarnela ancora.
Nessuno (aggiunge il mentovato Cappuccino) adduce una ragion soda
e vera per cui si assegnino 40 giorni alla purga suddetta. Ma posto
per vero che la pestifera qualità del male non può stare più di 15
dì a scoprirsi, hanno da bastar 20 giorni. E per le robe, quantunque
infettissime, si purgano queste in 24 ore a segno che si potranno dipoi
maneggiare con tutta sicurezza. Ad un uomo che parla colla sperienza
alla mano e reca buone ragioni, parmi che si possa acquetar la prudenza
anche a’ tempi nostri. Veggasi Paolo Zaccaria, lib. 9, tit. 5 delle
Quist. Medico-Legali, che tiene e diffusamente tratta la sentenza
medesima.
Una delle più dure e difficili, ma delle più necessarie applicazioni
di chi governa in congiuntura di contagio, si è quella dell’annona e
delle grasce, cioè di provveder grani e vettovaglie, e massimamente
per mantenere alle spese del pubblico i poveri e chiunque non ha
mezzo allora per alimentarsi colle sue rendite o colle sue fatiche. Il
cardinale De Luca saggiamente insegna che i due punti principali del
buon governo in tempi di peste sono l’ubbidienza rigorosa, eguale in
tutti e senza eccezione o rispetto di persona alcuna, e l’allettamento
e la piena libertà de’ vivandieri che da’ paesi non infetti, colle
dovute cautele, portino vettovaglie. E certo non si dee in tempi tali
perdonare a diligenza e spesa veruna, perchè la fame può fare non meno
danno allora che la peste medesima. Questo è un atto di somma carità,
ed è medesimamente un interesse importantissimo, perchè, perduti gli
artigiani, i contadini, i trafficanti e gli altri operai, non si può
dire che pregiudizio ne venga a coloro che restano in vita. È misero il
capo allorchè nol servono o gli mancano le membra. Finita la peste del
1630, e finite tante altre, fu carestia in alcuni paesi perchè erano
mancati i contadini. Le persone ricche e nobili furono gastigate nella
morte dei poveri, perchè non trovavano più chi loro servisse, nè chi
rendesse loro frutto de’ loro poderi, case, botteghe, dazi, gabelle
e fondachi. Tutte le mercatanzie, sì del paese, come straniere, e le
manifatture del vestire, fabbricare, ecc., vennero carissime, con tanti
altri danni e sconcerti che si possono bene immaginare moltissimi, ma
che non si possono saper bene tutti se non da chi ha la disavventura
di farne la prova. Il perchè gran gastigo è la peste, anche dopo esser
finita, per gli effetti suoi, e per conseguente i principi, le città,
i ricchi e i nobili dovrebbono ben accudire per preservare il paese da
sì aspro flagello, o almeno per conservare in vita il più che potessero
il misero popolo, contro del quale suol per l’ordinario sfogarsi il
principal furore della pestilenza. E i vicini sani anche debbono,
purchè possano, vendere e condurre al paese infetto, che ne abbisogni,
i viveri, sì per motivo di carità cristiana, e sì per altri riguardi.
Si ricordino che nella peste del 1576 i cittadini di Monza rinserrati,
non sapendo come vivere, per disperazione saccheggiarono il paese
circonvicino.
Non solamente hanno i maestrati e i principi da adoperare ogni sforzo
per la pronta ed anticipata provvisione delle biade, e perchè si
seguiti a fare il trasporto delle vettovaglie, col concedere ancora,
occorrendo, esenzioni al condottieri, ma debbono con egual cura
invigilare, affinchè non succedano monopolj e frodi, assai facili in
tempi sì sconcertati, con troppo aggravio o delle borse o della sanità
del popolo. Non si vendano dunque commestibili a prezzo eccedente,
nè vini guasti, nè altre robe nocive; e però sieno vietate le frutta
acerbe o fradice, i citroni, l’uve immature, i moscatelli, le persiche,
i funghi di qualsivoglia sorta, il latte quagliato e il pesce preso
con pasta o esca, o pur cattivo o fradicio, e anche il marinarlo o
friggerlo per poi venderlo. Ricordo nondimeno che il sugo d’agresta
è utile in tempi tali per condirne le vivande entrando esso fra gli
acidi che possono o debbono adoperarsi. Nella nostra città fu in
fine proibito il vendere anche ogni sorta di pesce forestiero fresco,
tanto vivo quanto morto, a fine di fuggire vari mali effetti che ne
venivano o ne poteano venire. Così è da vietare l’estrazione dell’olio,
delle droghe, dei commestibili e d’altre robe non facili ad aversi.
Appresso è da tener l’occhio attentissimo ai macelli, acciocchè non
si vendano se non carni sane, e molto più ai fornai e ai provveditori
di grani, farine e pane, per impedire che non si vendano biade guaste
o immonde, o non si assassini, col pane stesso pieno di loglio e
d’altre brutture, il povero popolo, e non succedano frodi o ruberie
nella loro distribuzione. Meglio è pane sano con acqua pura che cibo
guasto. Tengano l’occhio ai mulini ove sì macina grano, perchè si
schivi il mescuglio de’ sacchi per quanto si potrà. Facciano custodire
con buon recinto i pubblici forni, ed abbiano premura che i fornai si
tengano lontani dal commercio dei popolo, mentre più volte è accaduta
la disgrazia che o morti, o caduti infermi essi fornai per poca loro
avvertenza, s’è provata per qualche giorno nella città non lieve
penuria d’un alimento sì necessario. In Firenze l’anno 1630 la maggior
parte de’ fornai s’infettò pel concorso di tante persone e maneggio
di tante asse e tele. Convien pensare al rimedio. Dovrassi anche
ordinare per tempo che le spezierie sieno provvedute con abbondanza di
medicamenti, droghe ed altre cose occorrenti in simili congiunture,
prestando anche danaro del pubblico agli speziali, qualora mancasse
loro il mezzo di far simili provvisioni. Toccherà poi ai medici
l’osservare che non si vendano ivi robe tarlate, muffate o guaste,
e medicamenti inutili o finti, senza verun giovamento e forse con
pregiudizio della salute altrui, e nulla si venda a troppo caro prezzo.
Sarà anche interdetto agli speziali il vendere medicine solutive e a’
barbieri il cavar sangue senza licenza de’ medici per le ragioni che si
diranno.
E perchè in sì fastidiosi tempi sogliono i nobili, i cittadini e
l’altre persone comode allontanarsi dalla città, il che pure s’è
da me ancora consigliato di sopra, alla riserva di quelli che sono
tenuti alle pubbliche incumbenze e a certe obbligazioni per la cura
della patria, sarà necessario provvedere che la loro ritirata non
gli esima dal sovvenimento dei poveri e dall’impiego dei pubblici
uffizj, quotizzando tutti nel far collette di letti, biancherie,
buoi, cavalli, carrette e simili cose, e obbligandoli, se sarà creduto
bene, a supplir col danaro l’opera che negassero prestar colla propria
persona, essendo pur troppo in tali disgrazie gravissimi i pubblici
dispendi. Nella nostra città l’anno 1630, a dì 3 di settembre si venne
al seguente placido ripiego. Fu fatta pubblica intimazione a tutti
i capi di famiglia, abitanti o soliti ad abitare in città in casa
propria o tenuta ad affitto, e ad ogni altro cittadino originario
abitante del distretto, purchè questi possedessero beni in essa città
o suo distretto, che in termine di tre giorni sotto pena di molti
scudi si trovassero, o venissero, o mandassero deputato in città a
fare l’infrascritta obblazione, con obbligare a ciò anche i minori e
le donne, ed altri che fossero capi di famiglia, per i quali erano
tenuti i tutori e curatori. Cioè sapendosi pur troppo il bisogno
della città per le intollerabili spese che giornalmente si faceano
in occasione della peste, doveano tutti fare un’offerta di danari, o
biade, o argento, o oro conforme alla loro possibilità, presentandola
con polizza a chi era deputato. Si aggiunse che non si voleva far
colletta forzata, perchè più si sperava dalla spontanea amorevole
carità de’ cittadini. Tuttavia a chi fosse più scarso di quello che
portassero le forze sue (sopra che s’invigilerebbe) si facea sapere
che verrebbero presi contro di lui altri spedienti; e che incorrerebbe
nella pena chi mancasse all’offerta fatta, la quale si dovea poi pagare
in termine di quindici giorni: sperandosi intanto che il Signore Iddio
avrebbe inspirato nella mente e nel cuore di tutti un acceso e piissimo
sentimento di carità, e una pronta risoluzione d’impiegare tutto quel
che potessero in soccorso e servizio dell’afflitta loro patria.
Fu anche nella nostra città facilitata con dispensa del principe la
maniera di far testamento durante il contagio. In città era lecito il
farlo con un legittimo notaio e tre testimoni, bastando pei codicilli
il notaio con due testimoni. Quanto al distretto e alle ville sue, ove
non si potesse facilmente trovar notaio, bastava che del testamento
o codicillo si rogasse il proprio paroco, o pure il cappellano, in
assenza o legittimo impedimento del paroco, alla presenza di due soli
testimoni; ma che non si usassero fraudi, perchè, scoperte, sarebbono
con ogni rigor punite. Che se venissero a mancare nella città i notai,
allora anche per la città si concedeva la facoltà conceduta alle ville
suddette. Così furono levate via le dispute che possono nascere per
le formalità d’essi testamenti, intorno ai quali hanno, oltre a vari
legisti, scritto due teologi, cioè il P. Marchino o il P. Gio. Angelo
Bossio, t. 2, tit. 9. Gli appestati si potranno far portare alle
finestre o alle porte, ed ivi alla presenza de’ testimoni e del notaio
pubblicare la loro ultima volontà. Non aggiungo altro intorno a questo
argomento per non entrare nel caos. Certo è che in tempo di peste
sono validi molti atti, benchè mancanti di alcune solennità richieste
dalle leggi in altri tempi; perchè, a cagion d’esempio, allora basta
un testimonio, dove regolarmente ce ne vorrebbero due; e una donna può
servire di testimonio a un testamento, ed essa può far dei contratti
senza l’intervento de’ parenti o vicini, per tacer altri privilegi di
que’ miseri tempi. In Roma fu anche ordinato che gli strumenti pubblici
allora fatti si conservassero diligentemente ne’ protocolli, e se ne
desse copia senza dilazione al pubblico archivio.
Abbiano cura i maestrati anche degli spedali. Se ve n’ha di quegli
ove si ricevano bambini esposti, orfani e vecchi inabili, non si
permetta che vi entri o ne esca alcuno se non per necessità e con gran
riguardo, tenendoli chiusi con rigoroso sequestro. Si può provvedere
al loro bisogno senza capitarvi dentro; e quando vi penetrasse il
morbo, sarebbe difficile l’impedire che non vi facesse un eccidio
universale. Gli altri spedali, ne’ quali si sogliono ricevere o i
febbricitanti, o i piagati, sarà necessario chiuderli affatto per tali
persone, affinchè sotto l’apparenza d’altro male non vi entrasse la
peste che di tutti farebbe scempio. Non meritano minor attenzione le
pubbliche carceri. Per le segrete, ove non suol trattenersi che uno o
pochi altri per cadauna, la disgrazia stessa è una specie di ventura
per quei prigionieri, mentre, segregati dal commercio altrui, possono
facilmente assicurarsi ancora dal morbo. Solamente per costoro s’ha
d’aver cura de’ loro custodi, acciocchè incautamente somministrando il
cibo, non portino la morte entro que’ nascondigli, o pure se venissero
a mancar tali guardiani, i miseri carcerati, coll’essere dimenticati,
non perissero anch’essi. Il pericolo e la difficoltà maggiore si è
per le prigioni comuni, che essendo d’ordinario ripiene di rei e di
sordidezze, sono per conseguente una facile occasione e un più facile
pascolo alla pestilenza. Adunque o liberare i rei di minore importanza
e mettere nelle segrete gli altri, o pur chiuderli tutti, o trovarvi
altro più utile o più plausibile e spedito ripiego, comandato dalla
giustizia o consigliato dalla carità. In Palermo nella peste del 1625
non si carcerava alcuno per liti civili. Per delitti criminali leggieri
si assegnava la casa per carcere sotto pena della vita; e per gli
eccessi gravi il reo si metteva in prigione, ma non se gli lasciava
portar seco altro che il solo vestito e una camicia bianca. E ciò
sia detto del Governo Politico io tempo di peste. Passiamo al Governo
Medico.