_Commercio fra le persone come da regolarsi, qualora non si possa
opprimere la peste. Lazzeretti e sequestri, e attenzione agli
infermi. Provvisione per li mendicanti. Cimiteri pubblici fuori
della città. Regole per li medici, cerusici, confessori, e loro
segni. Sequestro de’ fanciulli e delle donne. Provvisioni per li
beccamorti. Commercio fra’ cittadini e contadini._
Qualora poi sembri o vicino o inevitabile il malore, s’hanno allora
da preparar lazzeretti con tutta sollecitudine, quando non se ne
avessero dei già preparati, e quando abbiano le comunità nerbo per così
dispendiose provvisioni. Potendosi mettere sui principj in quarantena
la terra o città, si elegga per ogni contrada un capostrada, uffizio
di cui sarà il far portare alla gente rinchiusa della contrada a
lui commessa le cose bisognevoli, consegnando ad ognuno entro una
cesta, che verrà calata dalle finestre, la porzione competente alla
sua famiglia, e tenendo sempre buona nota di cadauna persona d’essa
contrada, e de’ malati e morti, che ogni giorno si darà al suo
commissario, e da questo al magistrato. Se alcuno si ammalasse di
peste, converrà senza dimora trasferirlo al lazzeretto, e gli altri
della famiglia, siccome sospetti d’aver contratto il male, al luogo del
sospetto, di cui parleremo a suo tempo. Si segni immediatamente quella
casa, acciocchè subito sia purgata coi profumi, e renduta abitabile
nell’avvenire, notando poi con altro segno che quella è purificata.
Non potendosi tentare l’utilissimo rimedio della general quarantena,
di mano in mano si manderanno gl’infetti di peste al lazzeretto; e
chi si trova aver praticato con esso loro, al luogo del sospetto,
espurgando e purificando immediatamente le case e robe loro. Quando
non si possano aver lazzeretti e luoghi del sospetto, bisognerà fare
come si può; cioè sequestrare nelle loro case le famiglie infette
o sospette, le quali con profumi purgando tanto le camere ove sono
stati infermi, quanto le robe loro, oppure con segregarsi affatto
da quelle stanze e robe appestate, dovranno cercar di salvarsi; e
scoprendosi sane dopo almeno venti giorni, si potranno con licenza de’
deputati rimettere alla libertà del commercio, purchè prima sia seguita
l’espurgazione legittima delle loro case e robe. Ogni quartiere della
città abbia un medico ed un cerusico assegnato, i quali per quanto
potranno, fedelmente e con zelo faranno l’uffizio loro per iscacciare o
reprimere il veleno della pestilenza. Sopra le porte delle case infette
o sospette, e perciò chiuse d’ordine de’ magistrati, si dovrà scrivere
_SANITÀ_, o fare una croce o altro segno ben visibile e notificato
a tutti, acciocchè ognuno conosca non potersi entrare colà, nè indi
uscire senza permissione de’ conservatori, sotto pena della vita, nella
quale ancora incorrerà chiunque levasse il segno suddetto o il mettesse
alle case non sospette. Partita la città in varj quartieri, per maggior
comodità de’ ministri si segnerà ogni casa di cadaun quartiere col
suo numero, cominciando dall’uno, e seguitando innanzi con ordine, e
facendo quel numero ben visibile con terra rossa o d’altro colore sul
muro, vicino alle porte delle case. Miransi tuttavia contrassegnate
in Genova le case nella forma suddetta, perchè posti que’ numeri
in occasione del fierissimo contagio del 1656 s’è trovato utile il
conservarli per potere con facilità identificare e distinguer le case
nella distribuzione de’ pubblici aggravj e in altre occorrenze.
Procede poscia in ogni sistema di governo intorno alla peste la
notissima regola di proibir subito le scuole, le feste da ballo, i
ciarlatani, i giuochi pubblici, i mercati, fuorchè de’ commestibili, le
fiere, ed altre adunanze e conversazioni allora non necessarie, siccome
ancora il sospendere i tribunali giudiziarj per le funzioni strepitose
a fine d’evitare il concorso. E perciocchè nessuno più facilmente che
i mendicanti, o sia limosinanti, e birbanti suol portare e dilatare il
contagio, si dee far quanto si può per provvedere a questo pericolo: il
che avverrà ove si possano rinserrar tutti alle spese del pubblico in
qualche luogo spazioso fuori della città con santissimo ed utilissimo
ripiego, essendo i poveri per lo più quei che rendono frustraneo il
buon regolamento del contagio e della città afflitta. Dovrà questo
luogo esser guardato da milizie per impedirne la fuga, diretto da
ministri savj, come un monastero, per togliere la confusione; e con
divieto che niuno ne esca e niuno v’entri, se non chi per uffizio dee
farlo; e con prevedere e impedire gli scandali che potessero nascere
dal mescolamento d’uomini e donne. Vi sia divisione di stanze per gli
accidenti che possono occorrere. Trovato alcuno che si fosse occultato
per non ridursi al luogo destinato, sia punito, con lasciar adito agli
altri nascosti di potersi colà ridurre, e avvertendo di non mettere i
nuovi a tutta prima con gli altri, ma di tenerli per qualche giorno in
luoghi separati per assicurarsi d’ogni dubbio. Che se non vi sarà forza
per effettuar questo disegno, veggasi di rinchiudere essi questuanti
nelle proprie lor case, alimentandoli poi alle spese del pubblico, o
con limosine raccolte per mezzo di persone deputate dal magistrato,
e facendo proibizione agli altri di questuare o mendicare. In caso di
necessità si permetterà ai bisognosi il questuare, ma con istar fermi
in qualche luogo loro destinato da chi avrà tale sopraintendenza, il
quale darà loro un bollettino; e senza questa licenza in iscritto sia
vietato a cadauno il mendicare. Si osservi nondimeno che il radunar
tutti i poveri in luogo appartato può esser bene, purchè tutti sieno
sani, altrimenti un solo appestato può successivamente ammorbar tutti
gli altri. Dovrà parimente pensarsi ai filatoi della seta, utilissimi
ai poveri, ma pericolosi in tempi tali per lo concorso colà dei
medesimi. Sarà pertanto da esaminare se debbano chiudersi, oppure se
si possano permettere con varie cautele. Convien anche deputare un
nobile per commissario della sanità sopra il ghetto degli Ebrei; e caso
che entri la peste in città, converrà tener ivi chiuso quel popolo,
con avvertenza di prendere per esso una casa vicina al ghetto, ma non
comunicante col ghetto, ove stieno cinque o sei deputati ebrei per
far tutte le provvisioni necessarie alla loro università; nè questi
entreranno mai dentro i rastrelli che chiuderanno il ghetto.
In Roma nel 1656 fu fatto (e così dee farsi altrove) editto di
denunziare qualunque malato e qualunque morto, benchè non dessero
segno o sospetto di peste, all’uffizio del notaio deputato per ogni
quartiere, con obbligare a ciò i suoi famigliari, il medico e il
parroco, o chi ha cura d’anime, sotto pena della galera e anche
della vita, e con vietare a’ medici e cerusici il dar medicamenti
a chicchessia se non denunziassero tali persone. Ogni dì si dovrà
dare tal denunzia dal notaio, o da altro deputato ai magistrati, con
tenere esatta nota di tutte le case o sospette o infette, siccome
ancora delle espurgate. Gioverà a motivo di maggior cautela, oltre ai
contrassegnati da buboni, carboni e petecchie, creder tutti morti di
peste coloro che nello spazio di soli sette giorni fossero mancati di
vita. Parimente fu proibito ai beccamorti il seppellire alcun cadavero
senza partecipazione del deputato. Così è da vietare a tutti l’esporre
fuori di casa morto o malato alcuno, se non per consegnarlo ai ministri
della sanità. Non potendosi poi commetter più grave nè più pericoloso
errore quanto è quello del seppellire nelle sepolture ordinarie e ne’
cimiteri delle chiese, e massimamente entro le città, i cadaveri degli
appestati, perchè ciò fomenta il male, e si crede che possa facilmente
ravvivarlo anche dopo molti anni; quindi è che tali cadaveri debbono
assolutamente seppellirsi fuori della città in luogo destinato, in
fosse profonde e con gran terra addosso, coprendoli prima di calce
viva, che presto li consumi e impedisca le perniciose esalazioni, e
con editto che non si muova più quel terreno. Ivi stieno guastatori
a posta per cavare le fosse. Nel contagio della nostra città l’anno
1630 fu permessa la sepoltura in chiesa e ne’ cimiteri, quando colla
fede giurata di medico approvato costava che alcuno fosse morto senza
peste. Tuttavia essendo nati troppi assurdi e frodi da tal permissione,
fu dipoi generalmente proibito il seppellire alcuno, fosse sospetto o
non sospetto, eccettochè nel luogo destinato fuori della città. Così
dee farsi in altre simili congiunture, e non permettere pompa alcuna
di funerali in que’ tempi; anzi si dee consigliare e desiderare che,
per non somministrare maggior pascolo alle rapine de’ beccamorti,
i cadaveri vengano loro consegnati se non ignudi, almeno quasi
ignudi, per quanto comporta la decenza; e certo non mai con addobbi e
superfluità, che servono solo di spoglie ai suddetti beccamorti per
appestar poi altre persone, e aumentare o far ripullulare il male.
I ricchi si possono portare in cassa da quattro serventi esposti che
avvisino, occorrendo, le persone a ritirarsi. I poveri si conducano
in carro coperto. E prima della notte sieno asportati i cadaveri, per
vedere che i beccamorti non asportino robe rubate. Che se per poca
avvertenza alcun morto con segni di mal contagioso fosse stato sepolto
in chiesa, quelle sepolture si debbono ben murare, o impiombare, e
non aprirsi mai più senza licenza de’ magistrati, o senza lo spurgo
che accenneremo. Sopra ciò fu fatto editto in Roma ed anche in Modena
ne’ contagi passati. E perciocchè alcuni per non esser condotti a’
lazzeretti, o non veder ammontati e seppelliti i suoi alla rinfusa
col volgo, occultano le malattie della lor casa, e giungono sino
a seppellire scioccamente nelle proprie case i cadaveri de’ loro
congiunti: si tenga nota distinta dal deputato d’ogni contrada di
quanti si trovino in cadauna casa, per potere in tempo e forma propria
riscontrare il numero d’essi, con farli venire alle porte o finestre,
e così schivar que’ pericoli e quelle frodi che possono tornare in
gravissimo danno non meno di quelle famiglie che del pubblico. In
Palermo ogni mattina i deputati riconoscevano se alcuno delle famiglie
loro assegnate mancava, o era infermo, o mostrava cattiva ciera,
facendo venir cadauno alle porte.
Fu ordinato in Roma che nessuno potesse entrare, nè fermarsi di notte
in casa di meretrici. Che gli osti non potessero dar da mangiare a
più di quattro persone per tavola, sfuggendo ogni ridotto, bagordo e
raunanza. Che non fosse permesso il visitar malati, eccettochè a quei
della sua famiglia, a’ parochi, confessori, medici, cerusici, speziali,
notai, testimonj, mammane ed uffiziali della sanità. Gli altri senza
licenza non poteano. Ma affinchè il commercio di queste persone
eccettuate con gli appestati non pregiudichi al resto dei sani, è da
lodare e seguire il metodo poscia ivi prescritto; cioè furono deputati
e salariati dal pubblico due medici e altrettanti cerusici con titolo
di sospetti per visitar la gente sospetta, e due altri medici con
titolo di brutti (si possono chiamare esposti) per visitar le persone
infette. Nella stessa maniera i confessori erano distinti parte in
sospetti e parte in brutti, o sia esposti; nessuno di questi medici,
chirurghi e confessori potea andare alla visita delle persone sane, nè
conversar con esso loro, nè entrare in casa che non fosse già stata
dichiarata brutta (cioè infetta) ovvero sospetta, nè uscir mai fuori
della propria casa senza portare in mano una bacchetta lunga almeno sei
palmi e scoperta, con una crocetta di sopra, affinchè potesse vedersi
da tutti e fuggirsi la loro pratica, portando di più gli esposti un
abito di taffettà o di tela incerata. Furono ancora destinate due
mammane, o sia levatrici, per le donne gravide sospette, con indicare
nel pubblico editto i nomi e la casa d’esse mammane e de’ medici e
cerusici deputati.
Ivi ancora fu fatto editto che gli speziali e cerusici, soliti a
servire infermi, quando fossero chiamati da essi dovessero somministrar
loro medicamenti, cavar sangue, ecc., purchè essi infermi avessero
attestato dal medico di non essere aggravati da mal contagioso.
Che se per disavventura il male si fosse scoperto tale, doveano i
suddetti cerusici e speziali star rinserrati solamente dieci giorni,
dopo i quali, ritrovandosi goder buona salute, erano liberi. Del
pari fu ordinato che nessuno potesse mutar casa senza licenza de’
soprintendenti; che nessuno ardisse di mutarsi nome; che agli osti e
locandieri non fosse permesso senza licenza de’ magistrati il ricevere
in loro casa malato alcuno; e che niuno, sotto pena della vita, osasse
uscire di qualsivoglia casa serrata per cagione della sanità, siccome
neppur dai lazzeretti, senza averne licenza da’ soprintendenti. E
perciocchè fuggì un ministro de’ lazzeretti e alcun’altra persona,
con pubblico bando e gravi pene fu intimato a’ complici ed informati
il denunziar tali fuggitivi. Fu parimente proibito che niuno si
fermasse nelle strade uscendo dalle case o botteghe sue per unirsi ove
comparissero i ministri de’ lazzeretti, o dove fossero condotte via
persone sospette o infette, con ordine ai ministri che camminassero
per mezzo alle strade coi loro contrassegni, ammonendo le genti a star
lontane da essi.
I fanciulli sino all’età di quindici anni almeno (altri dicono sino a’
dieci, ma par troppo poco), siccome quelli che più innavvertentemente
conversano con tutti e son più facili pel tenero lor temperamento ad
infettarsi e ad infettare, perciò per consiglio de’ medici e di tutti
i professori, si debbono confinar nelle case loro, senza permettere
loro l’uscirne. Altrettanto (benchè non sia necessario un egual
rigore) si dee ordinar per le donne, anch’esse per la lor complessione
sottoposte ad una facile infezione, avvertendo però, che alle povere
donne e famiglie, alle quali per non potere uscir fuori mancasse
il mantenimento, gliel’ha da provvedere il pubblico, o per via d’un
sussidio giornaliere o con somministrar loro da lavorare: altrimenti
sarebbe lo stesso il morire di fame, che di contagio. In alcune città,
e spezialmente in Modena, fu fatto il suddetto regolamento, obbligando
a pene pecuniarie i padri, i mariti, i fratelli e i padroni di chi
contravveniva. Solamente fu dai nostri conservatori saggiamente
permesso che per ogni famiglia mancante d’uomini, una donna avesse
libertà d’uscire di casa per provvedersi del bisognevole a quell’ora
che sonava una campana determinata, e potesse star fuori, finattantochè
essa campana cominciasse a sonare i botti o tocchi, nel qual tempo
aveano esse donne da ritirarsi prima che finissero i botti. Furono
eccettuate da tal proclama quelle donne e que’ fanciulli che poteano
andare in carrozza propria, purchè non fossero di case sequestrate;
come ancora le contadine ed ortolane, portanti vettovaglie e frutta,
con ordine però che non entrassero in casa alcuna e portando a’ padroni
qualche cosa, la ponessero sulla porta della casa senza entrar dentro.
Furono altresì eccettuati i fanciulli contadini che venissero avanti ai
buoi e non altrimenti; e le rivenderuole d’erbe e frutta non abitanti
in case sospette e non inferme, e le levatrici, alle quali era lecito
l’andare a levare i parti, ma non ad altro nè per altro. Sarebbe
sommamente utile il provvedere ancora a que’ gravi disordini che
possono cagionare, molto più in questi che negli altri tempi, le donne
da partito o pubbliche meretrici. E per conto dei servitori e delle
serve, avvertano i padroni, che chi ha il comodo, li faccia dormire
cadauno in un letto da per sè solo, acciocchè portato il male da un
solo non pregiudichi a tutti.
Emanò anche editto in Modena che nessuno ammalato, o di pestilenza o
di qualsivoglia altro male, potesse camminare per le città, siccome
nè pure introdursi in essa città o mutar casa, senza licenza del
magistrato. Sarebbe anche necessario il far girare di notte tempo la
pattuglia con alcuno della sanità, sì per impedire i furti e delitti,
e sì per sorprendere chi violasse i sequestri e i trasporti furtivi
di robe infette, con contravvenire a’ premurosi editti che saranno
stati fatti e si dovranno rigorosamente far eseguire, dipendendo in
gran parte da questi due riguardi o la continuazione o l’aumento
irreparabile del contagio. Gioverebbe ancora serrar con barricate
tutte le contrade o almen le più infette, e custodirle poi di notte,
per vietare i suddetti disordini, con libertà a chi fa la guardia
di tirare archibusate a chi furtivamente tentasse la fuga. Ciò fu
saviamente praticato in Palermo per le contrade che avevano tutti
gli abitanti infetti, facendo mutar casa solamente a quei pochi che
non erano peranche colpiti dal male. Si fuggono d’ordinario assai
volentieri i beccamorti, e spezialmente in tempo di peste; contuttociò
fu saggiamente ordinato con pubblica grida, che i medesimi (siccome
gli altri serventi de’ lazzeretti) portassero tutti un abito uniforme,
cioè un camiciotto di tela incerata del medesimo colore, acciocchè
ognuno si tenesse lungi da loro; e, fuori del tempo del loro uffizio,
stessero serrati nelle case loro assegnate in sito men geloso, con
sola permissione di andare ad un’osteria destinata per loro soli, i cui
abitanti non poteano aver commercio con altri. E per animar le persone
basse a questo abborrito bensì, ma molto caritativo impiego, si tassò
la lor mercede a sette lire (queste presso a poco importavano allora
dieci paoli) per ciascun morto che portavano a seppellire in casse; e
per gli altri fuori delle casse lire cinque; e per gli poveri l’uffizio
della sanità pagava loro quaranta soldi per ciascuno. Nessuno poteva
esercitar la funzione di beccamorto senza licenza ed approvazione
del magistrato. Tutto saggiamente. E si avverta che per quanto si può
s’hanno a scegliere persone dabbene per tale incumbenza. Ma perchè non
è molto facile il trovarne delle sì fatte, ma sì bene è facilissimo
che assumano tal carico uomini immodesti e disordinati, e quasi tutti
con disegno e speranza di far bottino, non mancando avaroni che contra
tutti i divieti cercano di profittare colla compra di tali robe, si
procuri almeno di dar loro uno o più capi timorati di Dio e di maggior
prudenza e disinteresse che li tengano in freno e possano gastigarli
o farli gastigare, occorrendo, ancora col più grave de’ gastighi,
in caso di disubbidienza; invigilando sopra tutto che non rubino con
discapito dell’anima loro, e con accrescere mercè delle robe infette il
pericolo a sè stessi o ad altri di perire un giorno. Questo disordine
è quasi irremediabile, e si provò anche in Venezia, dove pur tali
persone nascono eredi della professione; ma può rimediarvi non poco la
vigilanza dei magistrati, mettendo spie, diffidenze e uomini dabbene
fra loro. È stato osservato che alquanto dopo fornita la peste mancano
di vita non pochi di costoro che s’erano preservati in mezzo alla
peste. Per altro la sperienza fa vedere in que’ tempi che i beccamorti,
benchè tutto dì maneggino con graffi, uncini e bene spesso colle mani
cadaveri appestati, pure non ne sogliono restar essi infettati, o sia
perchè siccome ad altri veleni si può a poco a poco avvezzare un uomo,
così anch’eglino s’accostumino a quello della peste; o sia (e questo
sembra più verisimile) che s’imbattano a far quel mestiere persone di
temperamento opposto alla forza di questi spiriti velenosi e incapace
di riceverli, siccome d’ordinario sono incapaci di ricever la medesima
peste tanti quadrupedi ed uccelli, quantunque praticanti con uomini
appestati. Non si vuol però tacere che sul principio delle pestilenze
molti de’ beccamorti sogliono sloggiare anch’essi dal mondo, e restar
preda della loro preda; e così, non subito, ma a poco a poco viene a
formarsi l’assemblea di quei che restano vivi, perchè resistenti al
male e che seppelliscono tanti senza cader eglino mai nella fossa. Per
altro in Roma fu osservato che nessuno di quelli che toccavano corpi
morti, quando erano nudi, fu assalito dalla peste: il che se fosse
vero, darebbe valore all’opinione di chi crede che nei cadaveri, quando
son freddi, sieno mancati ed estinti i semi dell’infezione, e che
solamente dai corpi caldi si possano tramandare gli effluvj velenosi.
Ma queste sono sperienze dubbiose, e la prudenza insegna che non se
ne ha molto a fidare se non in caso di necessità. Ogni quartiere avrà
i suoi beccamorti assegnati, che o la mattina per tempo o la sera
sul tardi raccoglieranno i cadaveri per trasportarli sulle carrette
al luogo destinato, dando segno alle case o con la voce o in altra
forma. In caso di gran necessità si potrà dar questo impiego a chi già
fosse stato condannato alla morte o alla galera, s’eglino il vorranno,
badando però che non sieno rei di ladrerie, nè di coscienza troppo
perduta. Così può ancora farsi negozio, affinchè i poveri si guadagnino
il vitto o con tale impiego o con servire ai lazzeretti.
Essendosi poi osservato in Modena che riusciva di molto pregiudizio il
commercio de’ cittadini coi contadini, comunicando disavvedutamente gli
uni agli altri il mal contagioso, fu con pubblico proclama ordinato
che essi contadini, venendo alla città, non potessero praticare, nè
commerciare co’ cittadini, nè entrar nelle case d’essi, fuorchè ne’
cortili e nelle cantine, in occasione d’introdurvi le uve ed altre
entrate della campagna. Anzi scorgendosi quasi estinto nella città
il morbo da cui non erano alcune ville peranche affatto immuni, fu
pubblicato nuovo editto, in cui si proibiva ai contadini l’entrare in
modo alcuno in città con fedi di sanità o senza. Nulladimeno conducendo
vettovaglie, si permetteva loro l’ingresso, purchè dirittamente
andassero a varj luoghi destinati nella città per venderle, e non
uscissero da questi luoghi e serragli. E chi conduceva carri con legna,
fieno, vettovaglie e simili rendite della campagna, dovea condurle
a dirittura ove erano destinate, senza però entrar nelle case, e con
iscaricarle nella strada. Ma perchè i cittadini o per inavvertenza,
o per malizia, poteano trattare e commerciar con costoro nel loro
passaggio, anche a ciò sarebbe stato bene il trovar ripiego. Non ben
sopito il male nella nostra città, fu ordinato che i cittadini, i
quali andavano e tornavano di villa, non avessero più questa libertà,
ma in termine di otto giorni, se voleano, ritornassero entro la città,
avvisando però due giorni prima di venire, acciocchè si prendessero
le dovute informazioni se si potevano ammettere. Non venendo entro
quel termine non erano più ammessi: e ciò per essersi osservato molto
pregiudiziale l’andar loro e venire dopo aver praticato coi contadini
infetti.
Si stese la cura e lo zelo dei conservatori della nostra città al buon
ordine delle ville del distretto in que’ fieri tempi. Pertanto con
pubblica grida furono destinati per ogni villa uno o due deputati de’
meglio stanti e più abili, i quali fossero tenuti ad assister ivi, e
far eseguire i seguenti ordini della sanità: cioè, che avessero tutti
tanto contadini come cittadini ivi abitanti, da denunziare i morti
e gl’infermi a persona destinata; che non si facesse ivi trasporto o
maneggio di mobili infetti o sospetti; si provvedesse ai miserabili;
si destinassero beccamorti coi dovuti riguardi; quei d’una villa non
andassero a messa in altra villa; non potessero, nè anche per condurre
vettovaglia alla città, partirsi dalla lor villa, senza licenza del
deputato e fede del curato attestante la sanità, il quale andasse ben
circospetto in farla; si vietassero conviti, giuochi, trebbi, adunanze,
ecc; dovesse ogni massaro o sostituto ciascuna domenica far leggere
alla chiesa i nomi e i cognomi dei morti per contagio, e de’ vivi
sospetti e di chi avesse trattato con esso loro a fine di fuggirne il
commercio. Con questi ed altri ordini si procurò soccorso e difesa
anche al contado. E qui si ricordino i conservatori e le terre e le
ville d’aver l’occhio attentissimo sopra le donne che vanno a trar la
seta, chiamate da noi calderane. Da queste, che finite le lor faccende,
vogliono a tutti i patti tornarsene alle lor case, fu nel 1630
disseminata la peste in varie parti delle montagne di Modena che dianzi
godeano buona salute. Dai vignolesi, che continuamente battevano i
propri confini, ne furono sorprese due, e impedito loro fortunatamente
il passaggio, perchè da lì a poco si scopersero infette e lasciarono
poi di vivere sotto una quercia, ma senza nocumento di quel paese.