CAPO VI.

_Commercio fra le persone come da regolarsi, qualora non si possa

opprimere la peste. Lazzeretti e sequestri, e attenzione agli

infermi. Provvisione per li mendicanti. Cimiteri pubblici fuori

della città. Regole per li medici, cerusici, confessori, e loro

segni. Sequestro de’ fanciulli e delle donne. Provvisioni per li

beccamorti. Commercio fra’ cittadini e contadini._

Qualora poi sembri o vicino o inevitabile il malore, s’hanno allora

da preparar lazzeretti con tutta sollecitudine, quando non se ne

avessero dei già preparati, e quando abbiano le comunità nerbo per così

dispendiose provvisioni. Potendosi mettere sui principj in quarantena

la terra o città, si elegga per ogni contrada un capostrada, uffizio

di cui sarà il far portare alla gente rinchiusa della contrada a

lui commessa le cose bisognevoli, consegnando ad ognuno entro una

cesta, che verrà calata dalle finestre, la porzione competente alla

sua famiglia, e tenendo sempre buona nota di cadauna persona d’essa

contrada, e de’ malati e morti, che ogni giorno si darà al suo

commissario, e da questo al magistrato. Se alcuno si ammalasse di

peste, converrà senza dimora trasferirlo al lazzeretto, e gli altri

della famiglia, siccome sospetti d’aver contratto il male, al luogo del

sospetto, di cui parleremo a suo tempo. Si segni immediatamente quella

casa, acciocchè subito sia purgata coi profumi, e renduta abitabile

nell’avvenire, notando poi con altro segno che quella è purificata.

Non potendosi tentare l’utilissimo rimedio della general quarantena,

di mano in mano si manderanno gl’infetti di peste al lazzeretto; e

chi si trova aver praticato con esso loro, al luogo del sospetto,

espurgando e purificando immediatamente le case e robe loro. Quando

non si possano aver lazzeretti e luoghi del sospetto, bisognerà fare

come si può; cioè sequestrare nelle loro case le famiglie infette

o sospette, le quali con profumi purgando tanto le camere ove sono

stati infermi, quanto le robe loro, oppure con segregarsi affatto

da quelle stanze e robe appestate, dovranno cercar di salvarsi; e

scoprendosi sane dopo almeno venti giorni, si potranno con licenza de’

deputati rimettere alla libertà del commercio, purchè prima sia seguita

l’espurgazione legittima delle loro case e robe. Ogni quartiere della

città abbia un medico ed un cerusico assegnato, i quali per quanto

potranno, fedelmente e con zelo faranno l’uffizio loro per iscacciare o

reprimere il veleno della pestilenza. Sopra le porte delle case infette

o sospette, e perciò chiuse d’ordine de’ magistrati, si dovrà scrivere

_SANITÀ_, o fare una croce o altro segno ben visibile e notificato

a tutti, acciocchè ognuno conosca non potersi entrare colà, nè indi

uscire senza permissione de’ conservatori, sotto pena della vita, nella

quale ancora incorrerà chiunque levasse il segno suddetto o il mettesse

alle case non sospette. Partita la città in varj quartieri, per maggior

comodità de’ ministri si segnerà ogni casa di cadaun quartiere col

suo numero, cominciando dall’uno, e seguitando innanzi con ordine, e

facendo quel numero ben visibile con terra rossa o d’altro colore sul

muro, vicino alle porte delle case. Miransi tuttavia contrassegnate

in Genova le case nella forma suddetta, perchè posti que’ numeri

in occasione del fierissimo contagio del 1656 s’è trovato utile il

conservarli per potere con facilità identificare e distinguer le case

nella distribuzione de’ pubblici aggravj e in altre occorrenze.

Procede poscia in ogni sistema di governo intorno alla peste la

notissima regola di proibir subito le scuole, le feste da ballo, i

ciarlatani, i giuochi pubblici, i mercati, fuorchè de’ commestibili, le

fiere, ed altre adunanze e conversazioni allora non necessarie, siccome

ancora il sospendere i tribunali giudiziarj per le funzioni strepitose

a fine d’evitare il concorso. E perciocchè nessuno più facilmente che

i mendicanti, o sia limosinanti, e birbanti suol portare e dilatare il

contagio, si dee far quanto si può per provvedere a questo pericolo: il

che avverrà ove si possano rinserrar tutti alle spese del pubblico in

qualche luogo spazioso fuori della città con santissimo ed utilissimo

ripiego, essendo i poveri per lo più quei che rendono frustraneo il

buon regolamento del contagio e della città afflitta. Dovrà questo

luogo esser guardato da milizie per impedirne la fuga, diretto da

ministri savj, come un monastero, per togliere la confusione; e con

divieto che niuno ne esca e niuno v’entri, se non chi per uffizio dee

farlo; e con prevedere e impedire gli scandali che potessero nascere

dal mescolamento d’uomini e donne. Vi sia divisione di stanze per gli

accidenti che possono occorrere. Trovato alcuno che si fosse occultato

per non ridursi al luogo destinato, sia punito, con lasciar adito agli

altri nascosti di potersi colà ridurre, e avvertendo di non mettere i

nuovi a tutta prima con gli altri, ma di tenerli per qualche giorno in

luoghi separati per assicurarsi d’ogni dubbio. Che se non vi sarà forza

per effettuar questo disegno, veggasi di rinchiudere essi questuanti

nelle proprie lor case, alimentandoli poi alle spese del pubblico, o

con limosine raccolte per mezzo di persone deputate dal magistrato,

e facendo proibizione agli altri di questuare o mendicare. In caso di

necessità si permetterà ai bisognosi il questuare, ma con istar fermi

in qualche luogo loro destinato da chi avrà tale sopraintendenza, il

quale darà loro un bollettino; e senza questa licenza in iscritto sia

vietato a cadauno il mendicare. Si osservi nondimeno che il radunar

tutti i poveri in luogo appartato può esser bene, purchè tutti sieno

sani, altrimenti un solo appestato può successivamente ammorbar tutti

gli altri. Dovrà parimente pensarsi ai filatoi della seta, utilissimi

ai poveri, ma pericolosi in tempi tali per lo concorso colà dei

medesimi. Sarà pertanto da esaminare se debbano chiudersi, oppure se

si possano permettere con varie cautele. Convien anche deputare un

nobile per commissario della sanità sopra il ghetto degli Ebrei; e caso

che entri la peste in città, converrà tener ivi chiuso quel popolo,

con avvertenza di prendere per esso una casa vicina al ghetto, ma non

comunicante col ghetto, ove stieno cinque o sei deputati ebrei per

far tutte le provvisioni necessarie alla loro università; nè questi

entreranno mai dentro i rastrelli che chiuderanno il ghetto.

In Roma nel 1656 fu fatto (e così dee farsi altrove) editto di

denunziare qualunque malato e qualunque morto, benchè non dessero

segno o sospetto di peste, all’uffizio del notaio deputato per ogni

quartiere, con obbligare a ciò i suoi famigliari, il medico e il

parroco, o chi ha cura d’anime, sotto pena della galera e anche

della vita, e con vietare a’ medici e cerusici il dar medicamenti

a chicchessia se non denunziassero tali persone. Ogni dì si dovrà

dare tal denunzia dal notaio, o da altro deputato ai magistrati, con

tenere esatta nota di tutte le case o sospette o infette, siccome

ancora delle espurgate. Gioverà a motivo di maggior cautela, oltre ai

contrassegnati da buboni, carboni e petecchie, creder tutti morti di

peste coloro che nello spazio di soli sette giorni fossero mancati di

vita. Parimente fu proibito ai beccamorti il seppellire alcun cadavero

senza partecipazione del deputato. Così è da vietare a tutti l’esporre

fuori di casa morto o malato alcuno, se non per consegnarlo ai ministri

della sanità. Non potendosi poi commetter più grave nè più pericoloso

errore quanto è quello del seppellire nelle sepolture ordinarie e ne’

cimiteri delle chiese, e massimamente entro le città, i cadaveri degli

appestati, perchè ciò fomenta il male, e si crede che possa facilmente

ravvivarlo anche dopo molti anni; quindi è che tali cadaveri debbono

assolutamente seppellirsi fuori della città in luogo destinato, in

fosse profonde e con gran terra addosso, coprendoli prima di calce

viva, che presto li consumi e impedisca le perniciose esalazioni, e

con editto che non si muova più quel terreno. Ivi stieno guastatori

a posta per cavare le fosse. Nel contagio della nostra città l’anno

1630 fu permessa la sepoltura in chiesa e ne’ cimiteri, quando colla

fede giurata di medico approvato costava che alcuno fosse morto senza

peste. Tuttavia essendo nati troppi assurdi e frodi da tal permissione,

fu dipoi generalmente proibito il seppellire alcuno, fosse sospetto o

non sospetto, eccettochè nel luogo destinato fuori della città. Così

dee farsi in altre simili congiunture, e non permettere pompa alcuna

di funerali in que’ tempi; anzi si dee consigliare e desiderare che,

per non somministrare maggior pascolo alle rapine de’ beccamorti,

i cadaveri vengano loro consegnati se non ignudi, almeno quasi

ignudi, per quanto comporta la decenza; e certo non mai con addobbi e

superfluità, che servono solo di spoglie ai suddetti beccamorti per

appestar poi altre persone, e aumentare o far ripullulare il male.

I ricchi si possono portare in cassa da quattro serventi esposti che

avvisino, occorrendo, le persone a ritirarsi. I poveri si conducano

in carro coperto. E prima della notte sieno asportati i cadaveri, per

vedere che i beccamorti non asportino robe rubate. Che se per poca

avvertenza alcun morto con segni di mal contagioso fosse stato sepolto

in chiesa, quelle sepolture si debbono ben murare, o impiombare, e

non aprirsi mai più senza licenza de’ magistrati, o senza lo spurgo

che accenneremo. Sopra ciò fu fatto editto in Roma ed anche in Modena

ne’ contagi passati. E perciocchè alcuni per non esser condotti a’

lazzeretti, o non veder ammontati e seppelliti i suoi alla rinfusa

col volgo, occultano le malattie della lor casa, e giungono sino

a seppellire scioccamente nelle proprie case i cadaveri de’ loro

congiunti: si tenga nota distinta dal deputato d’ogni contrada di

quanti si trovino in cadauna casa, per potere in tempo e forma propria

riscontrare il numero d’essi, con farli venire alle porte o finestre,

e così schivar que’ pericoli e quelle frodi che possono tornare in

gravissimo danno non meno di quelle famiglie che del pubblico. In

Palermo ogni mattina i deputati riconoscevano se alcuno delle famiglie

loro assegnate mancava, o era infermo, o mostrava cattiva ciera,

facendo venir cadauno alle porte.

Fu ordinato in Roma che nessuno potesse entrare, nè fermarsi di notte

in casa di meretrici. Che gli osti non potessero dar da mangiare a

più di quattro persone per tavola, sfuggendo ogni ridotto, bagordo e

raunanza. Che non fosse permesso il visitar malati, eccettochè a quei

della sua famiglia, a’ parochi, confessori, medici, cerusici, speziali,

notai, testimonj, mammane ed uffiziali della sanità. Gli altri senza

licenza non poteano. Ma affinchè il commercio di queste persone

eccettuate con gli appestati non pregiudichi al resto dei sani, è da

lodare e seguire il metodo poscia ivi prescritto; cioè furono deputati

e salariati dal pubblico due medici e altrettanti cerusici con titolo

di sospetti per visitar la gente sospetta, e due altri medici con

titolo di brutti (si possono chiamare esposti) per visitar le persone

infette. Nella stessa maniera i confessori erano distinti parte in

sospetti e parte in brutti, o sia esposti; nessuno di questi medici,

chirurghi e confessori potea andare alla visita delle persone sane, nè

conversar con esso loro, nè entrare in casa che non fosse già stata

dichiarata brutta (cioè infetta) ovvero sospetta, nè uscir mai fuori

della propria casa senza portare in mano una bacchetta lunga almeno sei

palmi e scoperta, con una crocetta di sopra, affinchè potesse vedersi

da tutti e fuggirsi la loro pratica, portando di più gli esposti un

abito di taffettà o di tela incerata. Furono ancora destinate due

mammane, o sia levatrici, per le donne gravide sospette, con indicare

nel pubblico editto i nomi e la casa d’esse mammane e de’ medici e

cerusici deputati.

Ivi ancora fu fatto editto che gli speziali e cerusici, soliti a

servire infermi, quando fossero chiamati da essi dovessero somministrar

loro medicamenti, cavar sangue, ecc., purchè essi infermi avessero

attestato dal medico di non essere aggravati da mal contagioso.

Che se per disavventura il male si fosse scoperto tale, doveano i

suddetti cerusici e speziali star rinserrati solamente dieci giorni,

dopo i quali, ritrovandosi goder buona salute, erano liberi. Del

pari fu ordinato che nessuno potesse mutar casa senza licenza de’

soprintendenti; che nessuno ardisse di mutarsi nome; che agli osti e

locandieri non fosse permesso senza licenza de’ magistrati il ricevere

in loro casa malato alcuno; e che niuno, sotto pena della vita, osasse

uscire di qualsivoglia casa serrata per cagione della sanità, siccome

neppur dai lazzeretti, senza averne licenza da’ soprintendenti. E

perciocchè fuggì un ministro de’ lazzeretti e alcun’altra persona,

con pubblico bando e gravi pene fu intimato a’ complici ed informati

il denunziar tali fuggitivi. Fu parimente proibito che niuno si

fermasse nelle strade uscendo dalle case o botteghe sue per unirsi ove

comparissero i ministri de’ lazzeretti, o dove fossero condotte via

persone sospette o infette, con ordine ai ministri che camminassero

per mezzo alle strade coi loro contrassegni, ammonendo le genti a star

lontane da essi.

I fanciulli sino all’età di quindici anni almeno (altri dicono sino a’

dieci, ma par troppo poco), siccome quelli che più innavvertentemente

conversano con tutti e son più facili pel tenero lor temperamento ad

infettarsi e ad infettare, perciò per consiglio de’ medici e di tutti

i professori, si debbono confinar nelle case loro, senza permettere

loro l’uscirne. Altrettanto (benchè non sia necessario un egual

rigore) si dee ordinar per le donne, anch’esse per la lor complessione

sottoposte ad una facile infezione, avvertendo però, che alle povere

donne e famiglie, alle quali per non potere uscir fuori mancasse

il mantenimento, gliel’ha da provvedere il pubblico, o per via d’un

sussidio giornaliere o con somministrar loro da lavorare: altrimenti

sarebbe lo stesso il morire di fame, che di contagio. In alcune città,

e spezialmente in Modena, fu fatto il suddetto regolamento, obbligando

a pene pecuniarie i padri, i mariti, i fratelli e i padroni di chi

contravveniva. Solamente fu dai nostri conservatori saggiamente

permesso che per ogni famiglia mancante d’uomini, una donna avesse

libertà d’uscire di casa per provvedersi del bisognevole a quell’ora

che sonava una campana determinata, e potesse star fuori, finattantochè

essa campana cominciasse a sonare i botti o tocchi, nel qual tempo

aveano esse donne da ritirarsi prima che finissero i botti. Furono

eccettuate da tal proclama quelle donne e que’ fanciulli che poteano

andare in carrozza propria, purchè non fossero di case sequestrate;

come ancora le contadine ed ortolane, portanti vettovaglie e frutta,

con ordine però che non entrassero in casa alcuna e portando a’ padroni

qualche cosa, la ponessero sulla porta della casa senza entrar dentro.

Furono altresì eccettuati i fanciulli contadini che venissero avanti ai

buoi e non altrimenti; e le rivenderuole d’erbe e frutta non abitanti

in case sospette e non inferme, e le levatrici, alle quali era lecito

l’andare a levare i parti, ma non ad altro nè per altro. Sarebbe

sommamente utile il provvedere ancora a que’ gravi disordini che

possono cagionare, molto più in questi che negli altri tempi, le donne

da partito o pubbliche meretrici. E per conto dei servitori e delle

serve, avvertano i padroni, che chi ha il comodo, li faccia dormire

cadauno in un letto da per sè solo, acciocchè portato il male da un

solo non pregiudichi a tutti.

Emanò anche editto in Modena che nessuno ammalato, o di pestilenza o

di qualsivoglia altro male, potesse camminare per le città, siccome

nè pure introdursi in essa città o mutar casa, senza licenza del

magistrato. Sarebbe anche necessario il far girare di notte tempo la

pattuglia con alcuno della sanità, sì per impedire i furti e delitti,

e sì per sorprendere chi violasse i sequestri e i trasporti furtivi

di robe infette, con contravvenire a’ premurosi editti che saranno

stati fatti e si dovranno rigorosamente far eseguire, dipendendo in

gran parte da questi due riguardi o la continuazione o l’aumento

irreparabile del contagio. Gioverebbe ancora serrar con barricate

tutte le contrade o almen le più infette, e custodirle poi di notte,

per vietare i suddetti disordini, con libertà a chi fa la guardia

di tirare archibusate a chi furtivamente tentasse la fuga. Ciò fu

saviamente praticato in Palermo per le contrade che avevano tutti

gli abitanti infetti, facendo mutar casa solamente a quei pochi che

non erano peranche colpiti dal male. Si fuggono d’ordinario assai

volentieri i beccamorti, e spezialmente in tempo di peste; contuttociò

fu saggiamente ordinato con pubblica grida, che i medesimi (siccome

gli altri serventi de’ lazzeretti) portassero tutti un abito uniforme,

cioè un camiciotto di tela incerata del medesimo colore, acciocchè

ognuno si tenesse lungi da loro; e, fuori del tempo del loro uffizio,

stessero serrati nelle case loro assegnate in sito men geloso, con

sola permissione di andare ad un’osteria destinata per loro soli, i cui

abitanti non poteano aver commercio con altri. E per animar le persone

basse a questo abborrito bensì, ma molto caritativo impiego, si tassò

la lor mercede a sette lire (queste presso a poco importavano allora

dieci paoli) per ciascun morto che portavano a seppellire in casse; e

per gli altri fuori delle casse lire cinque; e per gli poveri l’uffizio

della sanità pagava loro quaranta soldi per ciascuno. Nessuno poteva

esercitar la funzione di beccamorto senza licenza ed approvazione

del magistrato. Tutto saggiamente. E si avverta che per quanto si può

s’hanno a scegliere persone dabbene per tale incumbenza. Ma perchè non

è molto facile il trovarne delle sì fatte, ma sì bene è facilissimo

che assumano tal carico uomini immodesti e disordinati, e quasi tutti

con disegno e speranza di far bottino, non mancando avaroni che contra

tutti i divieti cercano di profittare colla compra di tali robe, si

procuri almeno di dar loro uno o più capi timorati di Dio e di maggior

prudenza e disinteresse che li tengano in freno e possano gastigarli

o farli gastigare, occorrendo, ancora col più grave de’ gastighi,

in caso di disubbidienza; invigilando sopra tutto che non rubino con

discapito dell’anima loro, e con accrescere mercè delle robe infette il

pericolo a sè stessi o ad altri di perire un giorno. Questo disordine

è quasi irremediabile, e si provò anche in Venezia, dove pur tali

persone nascono eredi della professione; ma può rimediarvi non poco la

vigilanza dei magistrati, mettendo spie, diffidenze e uomini dabbene

fra loro. È stato osservato che alquanto dopo fornita la peste mancano

di vita non pochi di costoro che s’erano preservati in mezzo alla

peste. Per altro la sperienza fa vedere in que’ tempi che i beccamorti,

benchè tutto dì maneggino con graffi, uncini e bene spesso colle mani

cadaveri appestati, pure non ne sogliono restar essi infettati, o sia

perchè siccome ad altri veleni si può a poco a poco avvezzare un uomo,

così anch’eglino s’accostumino a quello della peste; o sia (e questo

sembra più verisimile) che s’imbattano a far quel mestiere persone di

temperamento opposto alla forza di questi spiriti velenosi e incapace

di riceverli, siccome d’ordinario sono incapaci di ricever la medesima

peste tanti quadrupedi ed uccelli, quantunque praticanti con uomini

appestati. Non si vuol però tacere che sul principio delle pestilenze

molti de’ beccamorti sogliono sloggiare anch’essi dal mondo, e restar

preda della loro preda; e così, non subito, ma a poco a poco viene a

formarsi l’assemblea di quei che restano vivi, perchè resistenti al

male e che seppelliscono tanti senza cader eglino mai nella fossa. Per

altro in Roma fu osservato che nessuno di quelli che toccavano corpi

morti, quando erano nudi, fu assalito dalla peste: il che se fosse

vero, darebbe valore all’opinione di chi crede che nei cadaveri, quando

son freddi, sieno mancati ed estinti i semi dell’infezione, e che

solamente dai corpi caldi si possano tramandare gli effluvj velenosi.

Ma queste sono sperienze dubbiose, e la prudenza insegna che non se

ne ha molto a fidare se non in caso di necessità. Ogni quartiere avrà

i suoi beccamorti assegnati, che o la mattina per tempo o la sera

sul tardi raccoglieranno i cadaveri per trasportarli sulle carrette

al luogo destinato, dando segno alle case o con la voce o in altra

forma. In caso di gran necessità si potrà dar questo impiego a chi già

fosse stato condannato alla morte o alla galera, s’eglino il vorranno,

badando però che non sieno rei di ladrerie, nè di coscienza troppo

perduta. Così può ancora farsi negozio, affinchè i poveri si guadagnino

il vitto o con tale impiego o con servire ai lazzeretti.

Essendosi poi osservato in Modena che riusciva di molto pregiudizio il

commercio de’ cittadini coi contadini, comunicando disavvedutamente gli

uni agli altri il mal contagioso, fu con pubblico proclama ordinato

che essi contadini, venendo alla città, non potessero praticare, nè

commerciare co’ cittadini, nè entrar nelle case d’essi, fuorchè ne’

cortili e nelle cantine, in occasione d’introdurvi le uve ed altre

entrate della campagna. Anzi scorgendosi quasi estinto nella città

il morbo da cui non erano alcune ville peranche affatto immuni, fu

pubblicato nuovo editto, in cui si proibiva ai contadini l’entrare in

modo alcuno in città con fedi di sanità o senza. Nulladimeno conducendo

vettovaglie, si permetteva loro l’ingresso, purchè dirittamente

andassero a varj luoghi destinati nella città per venderle, e non

uscissero da questi luoghi e serragli. E chi conduceva carri con legna,

fieno, vettovaglie e simili rendite della campagna, dovea condurle

a dirittura ove erano destinate, senza però entrar nelle case, e con

iscaricarle nella strada. Ma perchè i cittadini o per inavvertenza,

o per malizia, poteano trattare e commerciar con costoro nel loro

passaggio, anche a ciò sarebbe stato bene il trovar ripiego. Non ben

sopito il male nella nostra città, fu ordinato che i cittadini, i

quali andavano e tornavano di villa, non avessero più questa libertà,

ma in termine di otto giorni, se voleano, ritornassero entro la città,

avvisando però due giorni prima di venire, acciocchè si prendessero

le dovute informazioni se si potevano ammettere. Non venendo entro

quel termine non erano più ammessi: e ciò per essersi osservato molto

pregiudiziale l’andar loro e venire dopo aver praticato coi contadini

infetti.

Si stese la cura e lo zelo dei conservatori della nostra città al buon

ordine delle ville del distretto in que’ fieri tempi. Pertanto con

pubblica grida furono destinati per ogni villa uno o due deputati de’

meglio stanti e più abili, i quali fossero tenuti ad assister ivi, e

far eseguire i seguenti ordini della sanità: cioè, che avessero tutti

tanto contadini come cittadini ivi abitanti, da denunziare i morti

e gl’infermi a persona destinata; che non si facesse ivi trasporto o

maneggio di mobili infetti o sospetti; si provvedesse ai miserabili;

si destinassero beccamorti coi dovuti riguardi; quei d’una villa non

andassero a messa in altra villa; non potessero, nè anche per condurre

vettovaglia alla città, partirsi dalla lor villa, senza licenza del

deputato e fede del curato attestante la sanità, il quale andasse ben

circospetto in farla; si vietassero conviti, giuochi, trebbi, adunanze,

ecc; dovesse ogni massaro o sostituto ciascuna domenica far leggere

alla chiesa i nomi e i cognomi dei morti per contagio, e de’ vivi

sospetti e di chi avesse trattato con esso loro a fine di fuggirne il

commercio. Con questi ed altri ordini si procurò soccorso e difesa

anche al contado. E qui si ricordino i conservatori e le terre e le

ville d’aver l’occhio attentissimo sopra le donne che vanno a trar la

seta, chiamate da noi calderane. Da queste, che finite le lor faccende,

vogliono a tutti i patti tornarsene alle lor case, fu nel 1630

disseminata la peste in varie parti delle montagne di Modena che dianzi

godeano buona salute. Dai vignolesi, che continuamente battevano i

propri confini, ne furono sorprese due, e impedito loro fortunatamente

il passaggio, perchè da lì a poco si scopersero infette e lasciarono

poi di vivere sotto una quercia, ma senza nocumento di quel paese.

Del governo della peste e della maniera di guardarsene · 第 15 / 55 题