_Dell'esterior politia ecclesiastica._
La Chiesa ancorchè sotto gl'Imperadori Arcadio ed Onorio, Principi
religiosi, i quali quasi terminaron di distruggere l'Idolatria
nell'Imperio romano, si vedesse, per quel che riguarda questa parte, in
istato florido e tranquillo; nulladimeno fu combattuta da tante e sì
varie eresie, che nè li numerosi e sì frequenti Concili, nè le molte
costituzioni degl'Imperadori pubblicate contra gli eretici, bastaron
per darle pace. La religione pagana, se bene sotto gl'Imperadori
cristiani, imitando i sudditi l'esempio de' loro Sovrani, si fosse
veduta in grandissima declinazione, nientedimeno, non essendosi
reputato colla forza estinguerla affatto, anzi avendo gl'Imperadori
suddetti per lungo tempo tollerato i templi de' Gentili, molte
superstizioni pagane, ed il culto degli Dei[846], era quella da' più
professata, ancorchè il numero de' Cristiani era molto maggiore di
quello de' Pagani. Ma sotto gl'Imperadori Arcadio ed Onorio il Culto
Gentile era quasi ridotto a nulla in tutte le città dell'Imperio:
solamente ne' castelli, _in Pagis_, ed in Campagna era l'esercizio
di quella religione mantenuto. Da questo venne il nome de' _Pagani_,
che s'incontra spesso nel Codice di Teodosio[847], per significar
gl'Idolatri: nome che lor era allora dato comunemente dal Popolo
cristiano, in vece di quello di Gentili. Gl'Imperadori Teodosio il
Giovane, e Valentiniano III, avviliron poi i Pagani in guisa, che
vietando d'ammettergli alla milizia, ovvero ad altro Uficio, gli
ridussero a segno, che l'istesso Imperador Teodosio mette in dubbio,
se a' suoi tempi ve ne fosse rimaso pur uno: _Paganos qui supersunt,
quamquam jam nullos esse credamus[848]._ In fine gli condanna e gli
proscrive; ed ordina, che se pur vi erano ancor rimasi lor tempj o
cappelle, siano distrutte e convertite in chiese[849].
Ma con tutti gli sforzi di quest'Imperadori, restarono in Campagna, _in
Pagis_, più antichi tempj, nei quali il culto degli Dei era sostenuto;
e per maggiore tempo vi si mantenne, come quelli, che sono gli ultimi
a deporre l'antiche usanze e costumi; tanto che nella nostra Campagna
pur si narra, che S. Benedetto, a' tempi del Re Totila, abbattesse una
reliquia di Gentilità ancor ivi rimasa presso a' Goti, ed in suo luogo
v'ergesse una chiesa. Restava ancor un'infinità di Nazioni barbare
nelle tenebre dell'Idolatria; ma soprattutto assai più in questi tempi
perturbavano la Chiesa le scorrerie de' Barbari ed i nuovi dominj
stabiliti nell'Imperio da' Principi stranieri: questi o non in tutto
spogliati del Paganesimo, ovvero per la maggior parte Arriani, tutta
la sconvolsero e malmenarono; e se la Italia e queste nostre province
non sofferirono sì strane rivoluzioni, tutto si dee alla pietà e
moderazione del Re Teodorico, il quale, ancorchè Arriano, lasciò in
pace le nostre Chiese; e siccome non variò la politia dello Stato
civile e temporale, così ancora volle mantenere in Italia l'istessa
forma e politia dello Stato ecclesiastico e spirituale.
Lo stesso avvenne, ma per altra cagione, alla Gallia, mercè della
conversione del famoso Clodoveo Re de' Franzesi, il quale nell'anno
496 ricevette la religione cristiana tutta pura e limpida, non già
contaminata dalla pestilente eresia d'Arrio. Non ebbero prima di
Reccaredo questa fortuna le Spagne: non l'Affrica manomessa da'
Vandali: non la Germania soggiogata dagli Alemanni, e da altre più
inculte e barbare Nazioni; non la Brettagna invasa da' Sassoni; non
finalmente tutte l'altre province dell'Imperio d'Occidente. Maggiori
revoluzioni e disordini si videro nelle province d'Oriente. Gli Unni
sotto il loro famoso Re Attila, gli Alani, i Gepidi, gli Ostrogoti,
ed ultimamente i Saraceni posero in iscompiglio non meno lo stato
dell'Imperio, che della Chiesa.
A tutti questi mali s'aggiunse l'ambizione de' Vescovi delle sedi
maggiori, e l'abuso della potestà degl'Imperadori d'Oriente, i quali
ridussero il Sacerdozio in tale stato, che negli ultimi tempi ad
arbitrio del Principe sottomisero interamente la religione. Queste
furono le cagioni di quella variazione, che nello Stato ecclesiastico
osserveremo dalla morte di Valentiniano III, fin all'Imperio di
Giustiniano. Vedremo, come quasi depressi e posti a terra tre
Patriarcati, l'Alessandrino, l'Antiocheno e quello di Gerusalemme,
fossero surti quello di Roma in Occidente, l'altro di Costantinopoli
in Oriente, le cui Chiese discordanti fra loro, cagionaron una
implacabil ed ostinata divisione fra' Latini e' Greci: e come quel di
Costantinopoli, non essendo la di lui ambizione da termine o confine
alcuno circoscritta, tentasse eziandio invadere il Patriarcato di Roma,
e queste nostre province, ancorchè come suburbicarie a quello di Roma
s'appartenessero.
§. I. _Del Patriarca d'Occidente._
Il Pontefice romano, che in questi tempi non meno da' Greci che da'
Latini cominciò a chiamarsi Patriarca, ragionevolmente ottenne il
primo luogo fra tutti i Patriarchi, così per esser fondata la sua
sede in Roma, città un tempo Capo del Mondo; come anche per esser egli
successor di S. Pietro, che fu Capo degli Appostoli. Nella sua persona
s'uniron perciò le prerogative di Primate sopra tutte le Chiese del
Mondo cattolico, appartenendo a lui, come Capo di tutte le Chiese aver
delle medesime cura e pensiero, invigilare, ch'in quelle la fede fosse
conservata pura ed illibata, e la disciplina conforme a' canoni, e che
questi fossero esattamente osservati[850]. L'ordinaria sua potestà,
siccome s'è veduto nel precedente libro, non si stendeva oltre alle
province suburbicarie, cioè a quelle, che ubbidivano al Vicario di
Roma, fra le quali eran tutte le quattro nostre province, onde ora si
compone il Regno; ed in questi limiti s'è veduto essersi contenuta fin
al tempo di Valentiniano.
In decorso di tempo, perchè nella sua persona andavan anche unite le
prerogative di Primate, fu cosa molto facile di stenderla sopra l'altre
province. Per ragion del Primato s'apparteneva anche a lui averne
cura e pensiero: quindi cominciò in alcune province, dove credette
esservene bisogno, a mandarvi suoi Vicarj. I primi che s'istituirono,
furon quelli, che mandò nell'Illirico: Tessaglia, ch'era Capo della
diocesi di Macedonia, nella quale il suo Vescovo esercitava le ragioni
Esarcali, da poi che riconobbe i Vicarj mandati dal Pontefice romano,
si vide sottoposta al Patriarca di Roma, il quale per mezzo de'
medesimi, non pur le ragioni di Primate, ma anche le patriarcali vi
esercitava; e così avvenne ancora, oltre alla Macedonia, nell'altre
province dell'Illirico. Col correr poi degli anni non solo all'autorità
sua patriarcale sottopose l'intera Italia, ma anche le Gallie e le
Spagne; ond'è che non solo da' Latini, ma da' Greci medesimi degli
ultimi tempi era reputato il romano Pontefice Patriarca di tutto
l'Occidente; siccome all'incontro volevano, che quel di Costantinopoli
si riputasse Patriarca di tutto l'Oriente. S'aggiunse ancora, che a
molte province e Nazioni, che si riducevan alla fede della religion
cattolica, erano pronti e solleciti i Pontefici romani a mandarvi
Prelati per governarle, ed in questa maniera al loro Patriarcato
le soggettavano: siccome accadde alla Bulgaria, la quale ridotta
che fu alla fede di Cristo, tosto le si diede un Arcivescovo; onde
nacquero le tante contese per questa provincia col Patriarca di
Costantinopoli, che a se pretendeva aggiudicarla. In cotal guisa tratto
tratto i Pontefici romani estesero i confini del loro Patriarcato per
tutt'Occidente; ond'avvenne (non senza però gravissimi contrasti)
che s'arrogaron essi la potestà di ordinare i Vescovi per tutto
l'Occidente, ed in conseguenza l'abbattere e mettere a terra le ragioni
di tutti i Metropolitani. Di vantaggio trassero a se l'ordinazioni de'
Metropolitani stessi. Così quando prima l'Arcivescovo di Milano, ch'era
l'Esarca di tutto il Vicariato d'Italia, era ordinato da' soli Vescovi
d'Italia, come si legge appresso Teodorito[851] dell'ordinazione
di S. Ambrogio, in processo di tempo i romani Pontefici alla loro
ordinazione vollero, che si ricercasse ancora il loro consenso, come
rapporta S. Gregorio nelle sue Epistole[852]. Trassero a se ancora
tutte le ragioni de' Metropolitani intorno all'ordinazioni per la
concessione del Pallio, che lor mandavane; poichè per quello si dava
da' Sommi Pontefici piena potestà a' Metropolitani d'ordinare i Vescovi
della provincia; onde ne seguiva, che a' medesimi insieme col Pallio
si concedeva tal potestà: quindi fu per nuovo diritto interdetto a'
Metropolitani di poter esercitare tutte le funzioni Vescovili, se non
prima ricevevano il Pallio; e fu introdotto ancora di dover prestare
al Papa il giuramento della fedeltà, che da lui ricercavasi. Fu ancora
in progresso di tempo stabilito, che l'appellazioni de' giudicj,
che da' Metropolitani erano proferiti intorno alle controversie, che
occorrevano per l'elezioni, si devolvessero al Pontefice romano: che
se gli elettori fossero negligenti, ovver l'eletto non fosse idoneo,
che l'elezione si devolvesse al Papa: che di lui solo fosse il diritto
d'ammettere le cessioni de' Vescovati, e di determinare le traslazioni
e le Coadjutorie colla futura successione: e finalmente che a lui
s'appartenesse la confermazione dell'elezioni di tutti i Vescovi delle
province.
Ma tutte queste intraprese, che si videro sopra le altre province
d'Occidente, non portarono variazione alcuna in queste nostre, onde ora
si compone il Regno; poichè essendo quelle suburbicarie, e su le quali
il Papa fin da principio esercitò sempre le sue ragioni patriarcali,
furono come prima a lui sottoposte; nè perciò si tolse ragione alcuna
a' Metropolitani, poichè non ve n'erano; nè intorno all'ordinazioni
dei Vescovi si variò la disciplina de' precedenti secoli. Non ancora
le nostre Chiese erano innalzate ad esser metropoli; nè anche per la
concession del Pallio, a' loro Vescovi eran concedute, come fu fatto
da poi, le ragioni de' Metropolitani: nè fin a questo tempo erano
state invase dal Patriarca di Costantinopoli; poichè ciò che si narra
di Pietro Vescovo di Bari[853], che nell'anno 530 sotto il Ponteficato
di Felice IV avesse dal Patriarca di Costantinopoli ricevuto il titolo
di Arcivescovo, e l'autorità di Metropolitano, con facoltà di poter
consecrare dodici Vescovi per la sua provincia di Puglia, non dee a
quell'anno riportarsi, quando queste province non erano state ancora
dai Greci invase, ed erano sotto la dominazione d'Atalarico Re de'
Goti, ma ne' tempi seguenti, quando sotto gl'Imperadori d'Oriente
essendo rimasa parte della Puglia e Calabria, della Lucania e Bruzio,
e molte altre città marittime dell'altre province, i Patriarchi di
Costantinopoli, col favore degl'Imperadori, s'usurparono in quelle le
ragioni patriarcali, come diremo ne' seguenti libri.
§. II. _Del Patriarca d'Oriente._
Se grandi furono l'intraprese del Patriarca di Roma sopra tutte
le province d'Occidente, maggiori e più audaci senza dubbio furon
quelle del Patriarca di Costantinopoli in Oriente: egli non solamente
sottopose al suo Patriarcato le tre diocesi Autocefale, l'Asiana,
quella di Ponto, e la Tracia; ma col correr degli anni, quasi estinse
i tre celebri Patriarcati d'Oriente, l'Alessandrino, l'Antiocheno
e l'ultimo di Gerusalemme. Nè contenta la sua ambizione di questi
confini, invase anche molte province d'Occidente, nè perdonò a
queste nostre, che per tutte le ragioni al Patriarcato di Roma
s'appartenevano.
Da quali bassi e tenui principj avesse il Patriarcato di Costantinopoli
cominciamento, si vide nel precedente libro. Il Vescovo di Bizanzio
prima non era, che un semplice suffraganeo del Vescovo d'Eraclea, il
quale presiedeva come Esarca nella Tracia[854]. Sopra tutti erano
in Oriente celebri ed eminenti due Patriarcati, l'Alessandrino e
l'Antiocheno. Quello di Alessandria teneva il secondo luogo dopo il
Patriarca di Roma, forse perchè Alessandria era riputata dopo Roma la
seconda città del Mondo: l'altro d'Antiochia teneva il terzo luogo,
ragguardevole ancora per la memoria, che serbava d'avervi S. Pietro
tenuta la sua prima Cattedra. Così le tre parti del Mondo tre Chiese
parimente riconobbero superiori sopra tutte le altre: l'Occidente
quella di Roma, l'Oriente quella di Antiochia, ed il Mezzogiorno quella
d'Alessandria. Non è però, che sopra tutta Europa esercitasse la sua
potestà patriarcale quel di Roma, ovvero quello d'Antiochia per tutta
l'Asia, e l'altro d'Alessandria in tutta l'Affrica: ciascuno, come
s'è veduto nel secondo libro, non estendeva la sua potestà, che nella
diocesi a se sottoposta: l'altre ubbidivano agli Esarchi proprj: e
molti altri luoghi ebbero ancora i loro Vescovi Autocefali, cioè a
niun sottoposti. Tali furon in Oriente i Vescovi di Cartagine e di
Cipro. Tali furon un tempo nell'Occidente i Vescovi della Gallia, della
Spagna, della Germania e dell'altre più remote regioni. Le Chiese
de' Barbari certamente non furon soggette ad alcun Patriarca, ma si
governavano da' loro proprj Vescovi. Così le Chiese d'Etiopia, della
Persia, dell'Indie e dell'altre regioni, ch'eran fuori del romano
Imperio, da' loro proprj Sacerdoti venivano governate.
Vide ancora l'Oriente un altro Patriarca, e fu quello di Gerusalemme.
Se si riguarda la disposizione dell'Imperio, non meno, che il Vescovo
di Bizanzio, meritava tal prerogativa il Vescovo di Gerusalemme;
e siccome quegli era suffraganeo al Metropolitano di Eraclea nella
Tracia, così questi era suffraganeo al Vescovo di Cesarea, metropoli
della Palestina: ma forse con più ragione si diedero gli onori di
Patriarca al Vescovo di Gerusalemme: fin da' tempi degli Appostoli
fu riputato un gran pregio il sedere in questa Cattedra posta nella
città santa, dove il nostro Redentore instituì la sua Chiesa, e dalla
quale il Vangelo per tutte l'altre parti del Mondo fu disseminato;
dove l'Autor della vita conversò fra noi, ove di mille sanguinosi rivi
lasciò asperso il terreno:
_Dove morì, dove sepolto fue,_
_Dove poi rivestì le membra sue._
Ma se altrove in ben mille esempj si vide, come la politia della Chiesa
secondasse quella dell'Imperio, e come al suo variare mutasse ancor
ella forma e disposizione, certamente per niun altro convincesi più
fortemente questa verità, che per l'ingrandimento del Patriarcato di
Costantinopoli. Da che Costantino il Grande rendè cotanto illustre e
magnifica quella città, che la fece sede dell'Imperio d'Oriente, con
impegno di renderla uguale a Roma, e che fosse riputata dopo quella la
seconda città del Mondo; cominciò il suo Vescovo anch'egli ad estollere
il capo, ed a scuotere il giogo del proprio Metropolitano. Per essere
stata riputata Costantinopoli un'altra Roma, ecco che nel Concilio
costantinopolitano[855] vengon al suo Vescovo conceduti i primi onori
dopo quella, _eo quod sit nova Roma_. Così quando prima, dopo il
romano, i primi onori erano del Patriarca d'Alessandria, sottentra
ora quello di Costantinopoli ad occupare il suo luogo. Egli è vero,
come ben pruova Dupino[856], che i soli onori furon a lui dal Concilio
conceduti, non già veruna patriarcal giurisdizione sopra le tre diocesi
autocefale: ma tanto bastò, che collo specioso pretesto di questi
onori, cominciasse egli le sue intraprese; non passò guari, che invase
la Tracia, ed esercitando ivi le ragioni esarcali, si rendè Esarca di
quella diocesi, ed oscurò le ragioni del Vescovo di Eraclea.
Dopo essersi stabilito nella Tracia, lo spinse la sua ambizione a
dilatar più oltre i suoi confini: invade le vicine diocesi, cioè
l'Asia e Ponto, ed in fine al suo Patriarcato le sottopone. Non in
un tratto le sorprende, ma di tempo in tempo col favor de' Concilj,
e più degl'Imperadori. S. Giovan Crisostomo più di tutti gli altri
Vescovi di Costantinopoli aprì la strada d'interamente occuparle:
in fine venne ad appropriarsi non solo la potestà d'ordinar egli i
Metropolitani dell'Asia e di Ponto, ma ottenne legge dall'Imperadore,
che niuno senza autorità del Patriarca di Costantinopoli potesse
ordinarsi Vescovo; onde appoggiato su questa legge, si fece lecito
poi ordinare anche i semplici Vescovi. Ecco come i Patriarchi di
Costantinopoli occuparono l'Asia e Ponto; ciò che poi, per render
più ferme le loro conquiste, si fecion confermare dal Concilio di
Calcedonia e dagli editti degl'Imperadori[857]. S'opposero a tanto
ingrandimento i Pontefici romani: Lione il Santo glie le contrastò, il
simile fecero i suoi successori, e sopra tutti Gelasio[858], che tenne
la Cattedra di Roma dall'anno 492 sino all'anno 496. Ma tutti i loro
sforzi riusciron vani, poichè tenendo i Patriarchi di Costantinopoli
tutto il favor degl'Imperadori, fu loro sempre non meno confermato il
secondo grado d'onore dopo il Patriarca di Roma, che la giurisdizione
in Ponto, nell'Asia e nella Tracia. L'Imperador Basilisco in un suo
editto rapportato da Evagrio[859] glie le rattificò: l'Imperador Zenone
fece l'istesso per una sua costituzione, ch'ancor si legge nel nostro
Codice[860]; e finalmente il nostro Giustiniano con sua Novella[861],
secondando quel che da' canoni del Concilio di Calcedonia era stato
statuito, comandò il medesimo. Ciò che poi fu abbracciato dal consenso
della Chiesa Universale; poichè essendo stati inseriti i canoni de'
Concilj costantinopolitano e calcedonense ne' Codici de' canoni delle
Chiese, fu ne' seguenti secoli tenuto per costante, il Patriarca di
Costantinopoli tener il secondo grado di onore, e la giurisdizione
sopra tutte le tre quelle diocesi.
Ecco come questo Patriarca si lasciò indietro gli altri tre, ch'erano
in Oriente: quelle tre sedi non pure per lo di lui ingrandimento e per
le frequenti scorrerie de' Barbari, che invasero le loro diocesi, ma
assai più per le sedizioni e contrasti, che sovente insorsero fra loro
intorn'all'elezioni, e intorno a' dogmi ed alla disciplina, perderon il
loro antico lustro e splendore; e da allora innanzi con quest'ordine
si cominciaron a numerare le sedi patriarcali: la romana: la
costantinopolitana: l'alessandrina: l'antiochena: e la gerosolimitana.
Quest'ordine tenne il Concilio di Costantinopoli celebrato nell'anno
536. Questo medesimo tenne Giustiniano nel Codice e nelle sue Novelle,
e tennero tutti gli altri Scrittori non meno greci, che latini. Non
ancora però il nome di Patriarca erasi ristretto solamente a questi
cinque: alcune volte soleva ancor darsi ad insigni Metropolitani: così
nel sopraccitato Concilio di Costantinopoli si diede anche ad Epifanio
Vescovo di Tiro; e Giustiniano così nel[862] Codice, come nelle[863]
Novelle dà generalmente questo nome agli Esarchi, ch'avevan il governo
di qualche diocesi: non molto da poi però in Oriente questo nome si
restrinse a que' soli cinque.
Ma in Occidente si continuò come prima a darsi ad altri Vescovi
e Metropolitani. In Italia il nostro Re Atalarico, appresso
Cassiodoro[864], chiamò i Vescovi d'Italia Patriarchi, ed il
romano Pontefice loro Capo, lo chiamò per tal riguardo Vescovo
de' Patriarchi. Da Paolo Varnefrido[865] i Vescovi d Aquileja e
di Grado sono anche nominati Patriarchi. In Francia questo nome fu
anche dato a' più celebri Metropolitani, ed a' Primati. Gregorio di
Tours[866] chiamò Nicezio, Patriarca di Lione. Il Concilio di Mascon
celebrato nell'anno 583 chiamò Prisco Vescovo di quella città anche
Patriarca[867]. Desiderio di Cahors appellò ancora Sulpizio Vescovo di
Bourges Patriarca: ed Inemaro di Rems non distingue i Patriarchi da'
Primati[868]. Così ancora nell'Affrica il primo Vescovo de' Vandali
assunse il nome di Patriarca, ciò che non senza riso fu inteso da'
Vescovi cattolici; ed in decorso di tempo presso a quelle Nazioni, che
si riducevan alla fede di Cristo, il primo Vescovo ch'era loro dato, fu
detto Patriarca. Ridotta la Bulgaria alla nostra fede, l'Arcivescovo,
che se le diede, ed i suoi successori presero il nome di Patriarca.
Simili Patriarchi hanno ora i Cristiani d'Oriente[869], dove, toltone
quelli, che propriamente si dicono Greci, i quali ritengon tuttavia i
quattro Patriarchi, il costantinopolitano, l'alessandrino, l'antiocheno
e 'l gerosolimitano, ancorchè i Pontefici romani soglian essi parimente
creargli titolari: quante Sette vi sono, altrettanti Patriarchi si
contano; così i Giacobiti hanno il lor Patriarca: hannolo i Maroniti,
e gli uni e gli altri prendon il nome di Patriarca d'Antiochia. I
Cophti hanno ancora il Patriarca, che si fa chiamare Alessandrino,
e tien la sua sede in Alessandria. Gli Abissini hanno il loro, che
regge tutta l'Etiopia, ancorchè al Patriarca de' Cophti sia in qualche
maniera soggetto. I Giorgiani hanno un Arcivescovo Autocefalo a niun
sottoposto. Gli Armeni hanno due generali Patriarchi: il primo risiede
in Arad, città dell'Armenia; l'altro in Cis, città di Caramania.
Abbiam veduto quanto s'innalzasse il Patriarca di Costantinopoli sopra
gli altri Patriarchi d'Oriente, e quanto stendesse i confini del suo
Patriarcato in questo secolo, fin all'Imperio di Giustino. Ne' due
secoli seguenti lo vedremo fatto assai più grande, volare sopra altre
province e Nazioni; poichè non contenta la sua ambizione di questi
confini, ne' tempi di Lione Isaurico lo vedremo occupare l'Illirico,
Epiro, Acaja e la Macedonia: lo vedrem ancora soggettarsi al suo
Patriarcato la Sicilia e molte Chiese di queste nostre province, e
contendere in fine col Pontefice romano per la Bulgaria e per le altre
regioni.
§. III. _Politia ecclesiastica di queste nostre province sotto i Goti
e sotto i Greci, fin a' tempi di GIUSTINO II._
Teodorico e gli altri Re ostrogoti suoi successori, ancorchè arriani,
lasciarono, come s'è detto, le nostre Chiese in pace;, e quella
medesima politia che trovarono, fu da lor mantenuta inviolata ed
intatta. Il Pontefice romano vi fu mantenuto, ed in queste nostre
province, come suburbicarie, esercitava, come prima, l'autorità
sua patriarcale, anzi era riconosciuto come Patriarca insieme e
Metropolitano; poichè infin a questi tempi le nostre metropoli,
in quanto alla politia ecclesiastica, non ebbero Arcivescovo o
Metropolitano alcuno: nelle città, come prima, erano semplici Vescovi,
riconoscenti il Pontefice romano, come lor Metropolitano: quindi
Atalarico[870], che a' Vescovi soleva dar anche il nome di Patriarca,
chiamollo Vescovo de' Patriarchi. E se in alcune città d'Italia,
nel Regno de' Goti e de' Longobardi ancora, i quali furono parimente
arriani, si videro in una stessa città due Cattedre occupate da due
Vescovi, l'uno cattolico, l'altro arriano; in queste nostre province,
le quali si mantennero sempre salde, e non furon mai contaminate
dagli errori d'Arrio, i Vescovi professaron tutti la fede di Nicea,
e serbaron le lor Chiese pure ed illibate, e mantennero gli antichi
dogmi e quella disciplina, che serbava la romana Chiesa, loro maestra
e condottiera. I Vescovi governavan le lor Chiese col comun consiglio
del Presbiterio. Non si ravvisava in quelle altra Gerarchia, se non di
Preti, Diaconi, Sottodiaconi, Acoliti, Esorcisti, Lettori ed Ostiarj.
I Vescovi eran ancora detti dal Clero e dal Popolo, e ordinati dal
Papa, come prima, ancorchè il favor de' Principi vi cominciasse ad
avere la sua parte: Grozio[871] portò opinione, che i Re goti, o
arriani o cattolici che fossero, _semper Episcoporum electiones in
sua potestate habuere_, e rapporta essersi anche ciò osservato da
Giovanni Garzia: ma da' nostri Re goti non si vide sopra ciò essersi
usata altra potestà, se non quella, ch'esercitarono gl'Imperadori,
così d'Occidente, come d'Oriente. Essi, come custodi e protettori
della Chiesa, e come quelli, che reputavan appartener loro anche il
governo e l'esterior politia della medesima, credettero esser della
lor potestà ed incumbenza di regolare con loro leggi l'elezioni,
proibire l'ambizioni, dar riparo a' disordini e tumulti sediziosi, e
sovente prevenirgli; riparar gli sconcerti, che allo spesso accadevan
per le fazioni delle parti, e far decidere le controversie, che per
queste elezioni solevano sorgere; ma l'elezione al Clero ed al Popolo
la lasciavano, siccome l'ordinazione a' Vescovi provinciali, ovvero
al Metropolitano. Odoacre Re degli Eruli, più immediato successore
di Teodorico in Italia alle ragioni degli Imperadori d'Occidente,
nell'elezione del Vescovo di Roma e degli altri d'Italia, vi volle
avere la medesima parte: Basilio suo Prefetto Pretorio vi invigilò
sempre, anche, come e' diceva, per ammonizione del Pontefice Simplicio,
il quale gl'incaricò, che, morendo, niuna elezione si facesse senza il
suo consiglio e guida[872].
Ad esempio di quel, che fece l'Imperador Onorio nello scisma della
Chiesa di Roma fra Bonifacio ed Eulalio, si osserva che Teodorico
usasse della medesima autorità per l'altro insorto ne' suoi tempi in
Roma fra Lorenzo e Simmaco. Per la morte accaduta nel fine dell'anno
498 di Papa Anastasio, pretendevano ambedue essere innalzati su quella
sede: Simmaco Diacono di quella Chiesa fu da maggior numero eletto ed
ordinato: ma Festo Senator di Roma, che avea promesso all'Imperador
Anastasio di far eleggere un Papa, che sarebbe stato ubbidiente a' suoi
desideri, fece eleggere ed ordinare Lorenzo. I due partiti portarons'in
Ravenna a ritrovare il Re Teodorico, il quale giudicò, che dovesse
rimaner Vescovo di Roma colui, il quale fosse stato eletto il primo,
ed avesse avuto il maggior numero de' suffragi: Simmaco avea sopra
Lorenzo ambedue questi vantaggi; onde fu confermato nel possesso di
quella sede, e nel primo anno del suo Ponteficato tenne un Concilio,
dove furon di nuovo fatti alcuni canoni per impedir nell'avvenire
le competenze in simili elezioni. Quelli che s'eran opposti
all'ordinazione di Simmaco, vedendolo lor mal grado in possesso, fecero
tutti i loro sforzi, perchè ne fosse scacciato; gli attribuiron perciò
molti delitti, sollevaron una gran parte del Popolo e del Senato contro
di esso, e domandaron al Re Teodorico un Visitatore, cui delegasse
la conoscenza di queste accuse: Teodorico nominò Pietro, Vescovo
di Altino, il quale precipitosamente, e contra il diritto, spogliò
incontanente il Papa dell'amministrazione della sua diocesi e di tutte
le facoltà della Chiesa: questa azione sì precipitosa eccitò in Roma
gravi sconcerti, e perniziosi tumulti; Teodorico per acquetargli fece
tosto nell'anno 501 convocare un Concilio in Roma, al quale invitò
tutti i Vescovi d'Italia[873]. V'andarono quasi tutti i Vescovi della
nostra Campagna, quel di Capua, di Napoli, di Nola, di Cuma, di Miseno,
di Pozzuoli, di Sorrento, di Stabia, di Venafro, di Sessa, d'Alife,
d'Avellino, ed alcuni altri dell'altre città di questa provincia. Dal
Sannio vi si portarono i Vescovi di Benevento, d'Isernia, di Bojano,
d'Atina, di Chieti, di Amiterno ed altri.
Da queste due province, come più a Roma vicine, ve ne andaron
moltissimi: dall'altre due, come dalla Puglia e Calabria, e dalla
Lucania e Bruzio, come più da Roma lontane, e più a' Greci vicine,
ve ne andaron molto pochi. Vi vennero ancora i Vescovi di Emilia,
di Liguria e di Venezia, i quali, passando per Ravenna, parlaron
a Teodorico in favor di Simmaco; ed essendo giunti in Roma, senza
volere imprendere ad esaminare l'accuse proposte contra Simmaco, lo
dichiararono, innanzi al Popolo, innocente ed assoluto; e s'adoperaron
in guisa col Re Teodorico, che si contentò di quella sentenza; ed il
Popolo col Senato, ch'erano molto irritati contro al Papa, si placarono
e lo riconobbero per vero Pontefice. Restarono tuttavia alcuni mal
contenti, che produssero contra quello Sinodo una scrittura; ma Ennodio
Vescovo di Pavia vi fece la risposta, la quale fu approvata in un
altro Concilio tenuto in Roma nell'anno 503, nel quale la sentenza
del primo Sinodo fu confermata. Le calunnie inventate contra Simmaco
passaron fino in Oriente, e l'Imperador Anastasio, ch'era separato
dalla comunione della Chiesa romana, glie le rinfacciò; Simmaco con una
scrittura apologetica si giustificò assai bene; il quale, mal grado de'
suoi nemici, dimorò pacifico possessor di quella sede fin all'anno 514,
che fu quello della sua morte.
Fu in questi tempi riputato così proprio de' Principi di regolare
queste elezioni, per evitar gli ambimenti e le sedizioni, che Atalarico
mosso da' precedenti scismi, accaduti in Roma per l'elezione de' loro
Vescovi, volendo dare una norma nell'avvenire, affinchè non accadessero
consimili disordini, imitando gli Imperadori Lione ed Antemio, fece
un rigoroso editto, che dirizzò a Gio. II, romano Pontefice, il quale
nell'anno 532 era succeduto a Bonifacio su la sede di Roma, con cui
regolò l'elezioni non solamente dei Pontefici romani, ma anche di
tutti i Metropolitani e Vescovi, imponendo gravissime pene a coloro,
i quali per ambizione, o per denaro aspirassero ad occupar le sedi,
dichiarandogli sacrileghi ed infami, e che oltre alla restituzion
del denaro, ed altre gravi ammende, da impiegarsi alla reparazione
delle fabbriche delle Chiese, ed a' Ministri di quelle, sarebbono
stati severamente puniti da' suoi Giudici, e le lor elezioni, come
simoniache, avute per nulle ed invalide: diede con questo editto altre
providenze per evitare l'altercazioni e litigi sull'elezioni, le quali
riportate al suo palazzo da' Popoli, egli n'avrebbe tosto presa cura,
e dato provedimento, dichiarando, che ciò che egli stabiliva per questo
suo editto, s'appartenesse non solo per l'elezione del Vescovo di Roma,
_sed etiam ad universos Patriarchas, atque Metropolitanas Ecclesias_.
Fu questo editto istromentato per Cassiodoro[874], il quale ancorchè
cattolico, e nelle cose ecclesiastiche versatissimo, tanto che oggi
vien annoverato fra li non inferiori Scrittori della Chiesa, e da
alcuni riputato per Santo, forse perchè morì monaco Cassinese[875],
non ebbe alcun riparo di non solamente istrumentarlo, ma consigliarlo
ancora, come assai opportuno, al suo Principe; nè fu riputato, secondo
le massime di questo secolo, estranio e lontano dalla sua real potestà.
Fu dirizzato a Papa Giovanni II, che lo ricevè con molto rispetto
e stima, nè se ne dolse; anzi se è vero esser sua quell'epistola,
che leggiamo fra le leggi del Codice[876], scritta all'Imperador
Giustiniano, dove tanto commenda il suo studio intorno alla disciplina
ecclesiastica (poichè Ottomano[877], ed altri[878] ne dubitano,
ancorchè venga difesa da Fachineo[879]), si vede che questo Pontefice
non contrastò mai a' Principi quella potestà, che s'attribuivano sopra
la disciplina della Chiesa. E di vantaggio Atalarico lo mandò ancora
a Salvanzio[880], che si trovava allora Prefetto della città di Roma,
acciocchè dovesse senza frapporvi dimora pubblicarlo al Senato e Popolo
romano; anzi perchè di ciò ne rimanesse perpetua memoria ne' futuri
secoli, ordinogli, che lo facesse scolpire nelle tavole di marmo, le
quali dovesse egli porre avanti l'atrio di S. Pietro Appostolo per
pubblica testimonianza[881].
Vollero i Re goti, come successori degl'Imperadori d'Occidente,
mantener tutte quelle prerogative, che costoro avevan esercitate
intorno all'esterior politia ecclesiastica, delle quali ne rendono
testimonianza le tante loro costituzioni, registrate nell'ultimo
libro del Codice di Teodosio. Così appartenendo ad essi lo stabilire
i gradi, dentro a' quali potevan contraersi le nozze[882], vietare
i matrimonj ne' gradi più prossimi, dispensargli per mezzo di loro
rescritti[883], ed avere la conoscenza delle cause matrimoniali, non
dee parer cosa nuova, se tra le formole dettate da Cassiodoro[884], si
legga ancora quella de' nostri Re goti, formata per le dispense, che
solevan concedere nei gradi proibiti dalle leggi. Così ancora, imitando
ciò che fecero gl'Imperadori d'Occidente e d'Oriente di non permettere
assolutamente e senza lor consenso ai loro sudditi di ascriversi
alle chiese o monasteri, di che ne restano molti vestigi nel Codice
Teodosiano: fu de' Goti ancora, come scrive Grozio[885], _non minus
laudanda cautio, quod subditorum suorum neminem permisere se Ecclesiis,
aut Monasteriis mancipare, suo impermissu_.
La medesima politia intorno a ciò fu ritenuta in queste nostre
province, quando da' Goti passarono sotto gl'Imperadori d'Oriente,
e molto più sotto l'Imperio di Giustiniano. Gl'Imperadori d'Oriente
calcaron ancora le medesime pedate; e dell'Imperador Marciano, che in
ciò fu il più moderato di tutti, siccome scrisse Facondo[886], Vescovo
d'Ermiana in Affrica, si leggono molti editti appartenenti all'esterior
politia della Chiesa. L'Imperador Lione, imitato da poi da Atalarico,
proibì ancora a' Vescovi l'elezione per ambizione e per simonia; ed
oltre alla pena della degradazione imposta dal Concilio di Calcedonia,
v'aggiunse egli quella dell'infamia; ed Antemio fece il medesimo[887].
Ma sopra tutti gli altri Imperadori d'Oriente, Giustiniano fu quegli,
che della disciplina ecclesiastica prese maggior cura e pensiero:
donde nacque, che gli ultimi Imperadori d'Oriente, non sapendo tener
poi in ciò regola nè misura, s'avanzaron tant'innanzi, che finalmente
sottoposero interamente il Sacerdozio all'autorità del Principe. Le
sue Novelle per la maggior parte sono ripiene di tanti editti sopra la
disciplina della Chiesa, che vien perciò egli arrolato nel numero degli
Autori ecclesiastici: egli più leggi stabilì intorno all'ordinazion
de' Vescovi, della loro età, de' requisiti, che debbon aver coloro per
esser eletti e promossi al Vescovado, della loro residenza, della loro
nozione e privilegi, ed infinite altre cose a quelli appartenenti.
Regolò le convocazioni de' Sinodi e de' Concilj, e loro prescrisse il
tempo. Diede varj provedimenti intorno a' costumi e condotta de' Preti,
Diaconi, e Sottodiaconi, delle loro esenzioni e cariche personali. Fece
molti editti riguardanti la degradazione de' Cherici, ed intorno alla
regolarità e professione de' Monaci. Diede con sue leggi maggior forza
e vigore a' canoni che furono stabiliti in varj Concilj, imponendo a'
Metropolitani, a' Vescovi, ed a tutti gli Ecclesiastici l'osservanza di
essi; aggiungendo gravi pene a coloro, che a quelli contravvenissero,
d'esser deposti e degradati dal lor Ordine; e moltissimi altri editti
sopra le cose ecclesiastiche stabilì, che possono vedersi nelle sue
Novelle, e nel suo Codice.
Appartenevasi ancora all'economia del Principe impedire a' Vescovi
l'abuso delle chiavi. Così quando essi s'abusavano delle scomuniche,
tosto lor s'opponevano; e Giustiniano stesso con sua legge[888] proibì
a' Vescovi le scomuniche, se prima la cagione non fosse giustificata:
e ne' Basilici ancor si vede con particolar legge[889] proibito a'
Vescovi di scomunicar senza giusta cagione, e quando non concorrano
i requisiti da' canoni prescritti. Quindi avvenne, che i Principi ne'
loro Reami, che in Europa stabilirono dopo la decadenza dell'Imperio
romano, vi vollero mantenere questo diritto, come praticano gli
Spagnuoli ed i Franzesi, e come ancora veggiamo tuttodì in questo
nostro Reame; di che altrove ci sarà data occasione d'un più lungo
discorso. Nè in questi tempi furono queste leggi reputate come
eccedenti la potestà imperiale; anzi furon queste di Giustiniano
comunemente ricevute non men in Oriente, che in Occidente, come ne
rendon testimonianza Gio: Scolastico Patriarca di Costantinopoli,
S. Gregorio M.[890], Inemaro,[891], ed altri: e se non è apocrifa la
sua epistola, che si legge nel nostro Codice[892], di sì fatta cura e
pensiero, ch'egli mostrò verso l'ecclesiastica disciplina, n'ebbe per
commendatore, e panegirista l'istesso Giovanni, romano Pontefice.
Le medesime pedate furon calcate da Giustino suo successore, sotto
l'Imperio del quale ora veggiamo queste nostre province. Per la qual
cosa non fu insin a questo tempo (per ciò che s'attiene a questa parte)
variata la politia ecclesiastica di queste nostre province, ma da' Goti
e da' Greci fu ritenuta la medesima, che si vide ne' secoli precedenti
sotto i successori di Costantino, fin a Valentiniano III, Imperador
d'Occidente.
§. IV. _De' Monaci._
Cominciarono però in questo secolo le nostre province a sentir qualche
mutazione per riguardo del monachismo, che di tali tempi ebbe nelle
medesime la perfezione e lo stabilimento. Come si vide nel precedente
libro, non ancora fino a' tempi di Valentiniano, eransi in queste
nostre parti stabiliti i Solitarj, o Cenobiti: ma ecco, ch'essendosi
l'Ordine monastico perfezionato in Oriente, tanto per le leggi
degl'Imperadori, quanto da' varj trattati ascetici, e divenuto sopra
tutti gli Ordini quello di S. Basilio celebre e numeroso, che in due
nostre province più a' Greci vicine, cioè nella Puglia e Calabria,
nella Lucania e Bruzj, comincian a fondarsi, in alcune città delle
medesime, monasteri di quell'Ordine, che Basiliani furon appellati.
Nelle due altre, quanto più a' Greci lontane, tanto più a Roma vicine,
cioè nella Campagna, e nel Sannio, vedi stabilito il monachismo per
molte regole, ma sopra tutte per quella di S. Benedetto, il cui Ordine
fu sì avventuroso, che stabilito nella nostra Campagna, si sparse in
poco tempo non solo per l'Italia, ma eziandio per la Francia e per
l'Inghilterra.
S. Benedetto nacque in Norcia città della diocesi di Spoleto verso
l'anno 480. Fu condotto giovane in Roma a studiare[893], ma fastidito
delle cose del secolo, si ritirò in Subiaco, 40 miglia da Roma
distante, e si chiuse in una grotta, ove dimorò per lo spazio di tre
anni, senza che alcuno ne avesse notizia, toltone Romano, Monaco, il
quale gli somministrava dal suo vicino monastero il mangiare: essendo
stato poi conosciuto, i Monaci d'un monastero vicino, per la morte del
loro Superiore, l'elessero Abate; ma i loro costumi non confacendosi
con quelli di Benedetto, egli si ritirò di nuovo nella solitudine,
dove visitato da molte persone, vi fabbricò dodeci monasteri, de' quali
l'Abate della Noce rapporta i nomi, e i luoghi dove furon fondati[894].
Di là passò nell'anno 529 nella nostra Campagna[895], e fermossi nel
monte, che da Casino, antica Colonia de' Romani, la qual è nella sua
costa, prende il nome, lontano da Subiaco intorno a 50 miglia, e da
Roma 70. Quivi giunto, abbatte una reliquia di Gentilità, ch'era in
quell'angolo ancor rimasa presso a' Goti, ed in suo luogo v'erge un
tempio, che dedicò a' SS. Martino, e Giovanni. I suoi prodigiosi fatti
ivi adoperati, e la santità della sua vita, tiraron in quel luogo
della gente, e molti sotto la sua regola ivi rimasero. Si rendè vie
più famoso per l'opinione e stima, che s'acquistò presso a Totila Re
d'Italia, e presso a molti Nobili romani; crebbe perciò il numero de'
suoi Monaci, e vi s'arrolavan i personaggi più insigni; ond'egli stese
la sua regola, e gettò gli stabili fondamenti di un grand'Ordine.
La divozione de' Popoli, e la fama della sua santità tirò ancora la
pietà di molti Nobili ad arricchirlo di poderi e di facoltà: Tertullio
Patrizio romano, vivendo ancor S. Benedetto, gli donò tutto quel
tratto di territorio, ch'è d'intorno al monastero Cassinese[896];
onde Zaccheria in suo Diploma disse esser quel monastero edificato
_in solo Tertulli_[897]: donogli ancora molte altre possessioni che e'
teneva in Sicilia; e Gordonio, padre di S. Gregorio M., gli donò una
sua villa, che possedeva ne' contorni d'Aquino. Così tratto tratto,
non ancor morto S. Benedetto, cominciò questo monastero a rendersi
numeroso ed illustre per la qualità de' suoi Monaci, e ad arricchirsi
per le tante donazioni, che alla giornata gli si facevano. La sua fama
non potè contenersi nella sola Campagna, si mandavan anche Monaci di
sperimentata probità e dottrina a fondar nell'altre nostre province
altri monasteri. Cassiodoro, uno de' più illustri personaggi di questo
secolo, nell'età di 70 anni, ritiratosi dalla Corte, si fece Monaco, e
tratto dalla fama di S. Benedetto, ch'ancor viveva, volle ne' Bruzj, e
propriamente in Squillace suo natìo paese, fondarvi un monastero, che
secondo pruova il P. Garezio[898], e rapporta Duppino[899], lo pose
sotto la regola di S. Benedetto, nella quale egli viveva: e venuto poi
a governarlo, menò in quello venticinque anni, che fu il resto di sua
vita essendovi morto vecchissimo d'età di più di 95 anni, verso l'anno
565 di nostra salute, onde Bacon di Verulamio[900] lo fa quasi che
centenario.
Questo è il monastero Vivariese, ovvero Castellese, di cui tratta
ben a lungo il P. Garezio, Monaco Benedettino della Congregazione
di S. Mauro[901], fondato da Cassiodoro, di cui ne fu Abate, non
molto lungi da Squillace a piè del monte volgarmente chiamato Moscio,
ovvero Castellese da una villa di tal nome quivi vicina, le cui radici
vengono bagnate dal fiume Pelena, oggi detto di Squillace. Fu nomato
Vivariese, perchè Cassiodoro, mentre occupava i primi onori nella
Corte de' Re goti, sovente soleva andar a diporto a Squillace sua
patria, ed in quella villa per la comodità ed abbondanza dell'acque
di quel fiume, che irrigava le radici del monte, fece costruire molti
vivai[902]. Avendo da poi per la caduta de' Goti abbandonata la Corte,
rendutosi Monaco, quivi ritirossi, e costrusse in quel luogo, ove
aveva i suoi vivai e poderi, questo monastero, dove compose la maggior
parte delle sue opere, e nel quale ancora ebbe per compagno Dionigi il
Piccolo[903]. Lo arricchì delle sue possessioni, e d'una biblioteca;
e lo rendè illustre e numeroso per molti Monaci; facendo anche nella
sommità di quel monte costruire molte celle per coloro, i quali dalla
vita monastica volevan passare all'eremitica, e da Cenobiti rendersi
Anacoreti e Solitari[904]. Prima di morire lasciò ivi per Abati,
Calcedonio e Geronzio, l'uno perchè reggesse gli Eremiti, che nella
sommità del monte castellese eransi ritirati, l'altro i Cenobiti del
monastero Vivariese. Il P. Garezio[905] rapporta ancora, che dopo
la sua morte, per molti anni fu ritenuto da' Monaci Benedettini: ma
che poi vi sottentrarono in lor luogo i Basiliani, che lungamente
il tennero, insino che per le susseguenti irruzioni de' Saracini,
non fosse stato disfatto e ruinato. Così non pur nel vicino Sannio
e nella Puglia cominciarono in questi tempi a fondarsi monasteri di
quest'Ordine, ma anche nelle province più remote e lontane.
Nell'ultimo anno di sua vita mandò S. Benedetto Placido suo discepolo
in Sicilia a fondarvi de' monasteri del suo Ordine, dove colle
donazioni di Tertullo e devozione di que' Popoli, fu propagato per
tutta quell'isola. Altre missioni in questi medesimi tempi si fecero
nella Francia, dove S. Mauro, Fausto, e suoi compagni vi fecero
meravigliosi progressi. Morì S. Benedetto secondo Lione ostiense ed
altri, nell'anno 543, ovvero, secondo alcuni altri, nell'anno 547,
non essendo ancor appurato presso agli Scrittori il preciso giorno
ed anno della sua morte, di che l'Abate della Noce[906], come d'un
punto d'istoria molto importante, tanto s'affatica e si travaglia; ma
per la di lui morte crebbero e s'avanzarono più tosto le fortune al
suo Ordine: imperocchè da poi assai più moltiplicaronsi i monasteri,
e si stese non pur in Italia, Sicilia, e nella Francia, ma ancora
nell'Inghilterra, e nell'altre più lontane province dell'Europa.
In cotal guisa queste nostre due province, la Campagna, ed il Sannio,
videro in maggior numero i monasteri di quest'Ordine, i quali
nell'altre due province, come più remote, furon più radi; ma ben
all'incontro più numerosi quelli fondati sotto la regola di S. Basilio;
la Puglia e la Calabria, il Bruzio e la Lucania, e le città marittime
della Campagna, come Napoli, Gaeta, Amalfi, ed alcune altre, che per
la maggior parte lungo tempo dimorarono sotto gl'Imperadori d'Oriente,
come più a' Greci vicine, e coi quali aveano assai più frequenti
commerci, ricevettero con maggiore prontezza i loro istituti; ed in
Oriente, essendo la regola di S. Basilio assai celebre e rinomata,
quindi avvenne, che tutti, o la più parte dei monasteri, che vi si
fondavano, sotto quell'Ordine erano istituiti. In Napoli S. Agnello
fu il primo, per quanto si sa, che vi stabilisse un monastero,
cominciato prima da S. Gaudioso, di cui egli ne fu Abate. Alcuni[907]
credettero, che S. Agnello seguitasse la regola di S. Benedetto; ma
il P. Caracciolo[908] pruova assai chiaro che fu Monaco Basiliano,
il quale trovando, che S. Gaudioso, quando si ricovrò in Napoli, dove
morì l'anno 453 avanti che fosse nato S. Benedetto, v'avea eretto un
monastero, egli vi stabilì la regola di S. Basilio: Ordine che in
que' tempi erasi renduto assai celebre e rinomato. Nè quello passò
sotto la regola di S. Benedetto, se non ne' tempi posteriori, morto
Agnello, dopo l'anno 590, quando i Benedettini cominciaron ad essere
più considerati, e si renderon più famosi. Molto tempo da poi ne'
secoli men a noi remoti, verso l'anno 1517, fu abitato da' Canonici
Regolari della Congregazione del Salvatore[909], siccome oggi giorno
vi dimorano. E così in questo sesto secolo, come ne' secoli seguenti
si videro in Napoli molti di questi monasteri sotto la regola di S.
Basilio, come il monasterio Gazarese nella piaggia di mare: de' SS.
Nicandro, e Marciano: di S. Sebastiano: de' SS. Basilio, ed Anastasio
nella regione Amelia: di S. Demetrio nella regione Albina: di S.
Spirito, ovvero Spiridione: di S. Gregorio Armeno nella regione
Nostriana di S. Maria di Agnone: di S. Samona: de' SS. Quirico, e
Giulitta, ed altri: ed in Napoli, ed altrove[910].
Ecco come in queste nostre province fossero stati introdotti i
monasteri. I primi, che vi comparvero, furono sotto la regola di S.
Basilio, e di S. Benedetto; e quindi, essendosi già introdotte le
Comunità di donzelle, le quali facevan voto di virginità, e dopo certo
tempo ricevevano con solennità il velo, si videro parimente i monasteri
di donne sotto la regola di S. Benedetto, ch'ebbero ancora per loro
condottiera Scolastica di lui sorella; e sotto quella di S. Basilio,
che sono i più antichi, che ravvisiamo in queste nostre province. Così
presso di noi fu stabilito l'Ordine monastico, il quale però in questi
tempi non avea fatti que' maravigliosi progressi, che si sentiranno in
appresso. Nè gli Abati, e' Monaci erano stati ancora sottratti dalla
giurisdizione de' Vescovi, nè lor conceduti que' tanti privilegi da'
Pontefici romani, i quali per avergli a se devoti e ligi, da poi lor
concedettono. Si rendè perciò il monte Casino uno dei due più celebri
santuarj, ch'ebbero in quest'età le nostre province, ove concorrevano
i peregrini da tutte le parti del Mondo. Un altro in questi medesimi
tempi era surto in Puglia nel monte Gargano per l'apparizione di S.
Michele, che narrasi accaduta in quella grotta a tempo di Papa Gelasio,
mentre la sede di Siponto era occupata dal Vescovo Lorenzo. Santuarj,
che nel regno de' Longobardi e de' Normanni si renderono così chiari
e rinomati, che per la loro miracolosa fama, tiraron a se non pur i
peregrini dalle più remote parti del Mondo, ma anche i maggiori Re e
Monarchi d'Europa, ed i più potenti Principi della terra.
§. V. _Regolamenti ecclesiastici, e nuove Collezioni._
I regolamenti ecclesiastici si videro in questi tempi, non men
intorno a' dogmi, che alla disciplina, assai più ampj e numerosi.
Coll'occasione d'essersi convocati più Sinodi e Concilj, si stabiliron
in conseguenza moltissimi canoni. Si cominciò a stabilirne anche di
quelli, che s'appartenevano alla potestà de' Principi. I gradi di
parentela, che prima si regolavano secondo le leggi civili, furon
anche regolati da' canoni, e le proibizioni delle nozze furono
stese a' cugini, ed ai figliuoli de' cugini. Teodosio M. avea prima
proibite le nozze fra' cugini, il che confermaron Arcadio ed Onorio
suoi figliuoli, come attesta S. Ambrosio[911]: Giustiniano poi le
permise[912], onde Triboniano volendo inserir nel suo Codice la legge
di Teodosio[913], la smozzicò sconciamente per non farla contraddire
a ciò, che Giustiniano avea su ciò variato[914]. I canoni ora le
proibiscono, non pur fra' cugini, come avea fatto Teodosio, ma anche
fra' figliuoli di quelli; ed introdusser poi un nuovo modo di computare
i gradi che Cujacio[915] stima non esser più antico di S. Gregorio M. e
del Papa Zaccheria. Non s'erano ancora intesi regolamenti intorno alle
facoltà delle Chiese, ma essendo in questi tempi cresciute e malmenate
dagli Ecclesiastici, si cominciò a far de' canoni per impedirne il
dissipamento e l'alienazioni. Era della potestà de' Principi il proibir
l'opere servili nel dì di domenica, e gl'Imperadori ne stavano in
possesso, come si vede dalle leggi di Lione e d'Antemio[916]: ed ora
si vede sopra di ciò essersene anche fatti canoni. Il dichiarar le
Chiese per asili[917] s'apparteneva agli stessi Imperadori, come se
ne leggono molte costituzioni nel Codice di Teodosio: ma ora questo
diritto vien anche dichiarato da' canoni. Ne furon eziandio stabiliti
molti su l'usure e divorzj, e sopra altre materie, la cui providenza
e regolamento s'apparteneva, ed era della potestà ed imperio de'
Principi. Quindi si vide il lor numero crescere in immenso; onde
sursero altri Codici e nuove Compilazioni.
Nel precedente libro s'è veduto, che sin a' tempi di Valentiniano
III, così la Chiesa occidentale, come l'orientale non conobbero altri
regolamenti, che quelli che furono raunati nel _Codice de' Canoni
della Chiesa Universale_, compilato per Stefano, Vescovo d'Efeso. Ma
da poi nel primo anno dell'Imperio di Giustiniano nel 527 uscì fuori la
_Collezione di Dionigi il Piccolo_. Questi fu un Monaco scita abitante
in Roma, e fu il primo che introdusse l'uso di numerar gli anni dalla
nascita di Cristo S. N. come noi facciamo ancora[918]; poichè prima
si computavano, o nella maniera dell'antica Roma per li Consoli, o
per li primi stabilimenti de' Principi greci successori d'Alessandro:
ovvero per li tempi de' Martiri, che sofferirono il martirio sotto
Diocleziano: ed in Ispagna per l'Era d'Augusto Imperadore, che precede
38 anni alla nascita di Cristo. Egli fu amicissimo di Cassiodoro, dal
quale fu ricercato, che istruisse nelle discipline, e particolarmente
nella filosofia i suoi Monaci nel monastero Vivariese[919]: lesse quivi
insieme con Cassiodoro la dialettica, e più anni dimorò suo compagno
in quel magisterio. Gli encomj, che da Cassiodoro gli vengon dati, si
leggono ancora nelle sue opere[920]. Egli arricchì la Chiesa latina di
molte traduzioni fedeli dell'opere de' Greci; ed a richiesta di Stefano
Vescovo di Salona[921] in Dalmazia tradusse in latino la raccolta de'
canoni greci più fedelmente, che non era la traduzione antica latina,
della quale si servivano gli occidentali: a questa aggiunse tutto ciò
che v'era nel Codice greco, cioè i 50 canoni appostolici, i canoni del
Concilio di Calcedonia, di Sardica, di Cartagine, e d'altri Concilj
d'Affrica.
Aggiunse parimente l'epistole decretali di Siricio Papa, che morì
l'anno 398 (argomento, che l'epistole, che si rapportano prima di
Siricio sieno apocrife). Si chiamavano lettere decretali quelle, che i
Pontefici scrivevano sopra le consultazioni de' Vescovi per decidere i
punti di disciplina, e le quali si mettevano fra' canoni. Così i Greci
mettevano fra i canoni le tre lettere di S. Basilio ad Anfilochio,
ed alcune altre de' più famosi Vescovi delle sedi maggiori[922]. A
queste poi, dopo la morte di Dionigi, furon aggiunti i decreti di
Gregorio II, compresi in 17 capitoli, come fu osservato da Pietro de
Marca Arcivescovo di Parigi[923]. Quel che reca maraviglia si è, che
benchè il Codice greco, di cui si servì Dionigi, finisse nel Concilio
costantinopolitano I, al quale eransi poi aggiunti discontinuatamente
i canoni del Concilio calcedonense, come afferma il medesimo Dionigi
nella prefazione a Stefano Vescovo di Salona, tuttavia avendovi dovuto
aggiunger tanto del suo, come i canoni sardicensi ed affricani, non fa
niuna menzione del Concilio efesino, o de' suoi canoni fatti nell'anno
431, quando questi canoni si trovano nel Codice greco dato in luce
da Justello nell'anno 1610 onde si rifiuta l'opinione di coloro, che
stimano, che Giustiniano nella Novella 131 fatta nell'anno 451 avesse
confermato, e data forza di legge al Codice de' canoni compilato
da Dionigi; poichè quivi Giustiniano conferma anche i canoni fatti
nel Concilio efesino, ivi: _Sancimus vicem legum obtinere sanctas
Ecclesiasticas regulas, ec. in Ephesina prima, in qua Nestorius est
damnatus ec._ Doujat[924] però dice, che Dionigi non ne fece menzione,
perchè quel Concilio non stabilì canoni attenenti alla disciplina, ma
solamente canoni riguardanti l'esecuzione della condanna di Nestorio,
e suoi aderenti.
Questa Collezione di Dionigi, in Occidente ed in queste nostre province
ebbe tutta l'autorità, e tutto il vigore[925]; e da Niccolò I. R.
P.[926] vien chiamata per eccellenza _Codex Canonum_, e dal diritto
canonico _Corpus Canonum_[927]. E ne' tempi seguenti ebbe tanta
forza, che nell'anno 787 data in dono da Adriano I. a Carlo M.[928],
questo Principe comandò a' Vescovi di Francia, che invigilassero
all'osservanza dei canoni in quella racchiusi; e comprese que' decreti
nel suo _Capitolare_ d'Aix la Chapelle, che fece comporre nell'anno 789
secondo che narra Justello[929].
Intorno al medesimo tempo nell'anno 547 Fulgenzio Ferrando Diacono di
Cartagine fece un'altra raccolta di canoni[930], ma con diverso ordine,
più tosto citandogli, che rapportandogli, e sotto ciascun capo raccolse
i canoni di diversi Concilj, della quale fa menzione Graziano nel suo
decreto[931].
Il Cardinal Baronio[932] stima, che circa questi medesimi tempi sieno
state fatte le Collezioni di Martino di Braga, e di Cresconio. Altri
credono[933] che quella di Martino fosse fatta intorno all'anno 572,
e l'altra di Cresconio circa l'anno 670. Martino, di nazione Unghero,
e Monaco Benedettino, fu Vescovo di Braga in Portogallo. Fece la sua
raccolta per uso delle Chiese di Spagna, traducendo i Sinodi greci,
ed aggiungendovi altri canoni di Concilj latini, e spezialmente dei
toletani: questa Collezione però fuori delle Spagne non ha avuto uso nè
autorità, se non quanto avesse servito per illustrazione[934].
Cresconio Vescovo d'Affrica compose la sua Collezione di canoni, della
quale ci resta un compendio, il cui titolo, secondo un MS. che rapporta
il Baronio, era questo: _Concordia Canonum a Cresconio Africano
Episcopo digesta sub capitibus trecentis_. E perchè ivi fassi anche
menzione d'un poema in versi esametri composto dal medesimo Cresconio
per celebrar le guerre e le vittorie riportate da Giovanni Patricio
contra i Saraceni d'Affrica, fa conto il Baronio, che egli vivesse
intorno a' tempi di Giustiniano Imperadore.
Giovanni Scolastico, che, mandato Eutichio in esilio, fu innalzato al
Patriarcato di Costantinopoli da Giustiniano Imperadore[935], e visse
anche dopo lui, fu il primo, che in Oriente avesse fatta Raccolta,
dove si unissero insieme i canoni colle leggi, spezialmente le Novelle
di Giustiniano; la qual spezie di libro fu chiamata poi _Nomocanone_
da' Scrittori seguenti: e benchè questa Collezione divisa in cinquanta
titoli, da principio ebbe qualch'uso; nondimeno Teodoro Balsamone
nel supplimento osserva, che a tempo suo, cioè nella fine dal secolo
duodecimo, non aveva alcuna stima, come quella ch'era stata adombrata
dal Nomocanone di Fozio, più utile e più abbondante[936].
Queste furono le Collezioni de' canoni, che dopo il Codice de' canoni
della Chiesa universale sursero ne' seguenti tempi infin all'Imperio di
Giustino, successor di Giustiniano[937]: le quali non avevan forza di
legge, se non quando dagl'Imperadori e Principi era lor data. La Chiesa
non avea peranche in questi tempi acquistata giurisdizione perfetta,
sì che potesse far valere i suoi regolamenti, come leggi, ed obbligare
i Fedeli con temporal costringimento all'osservanza de' medesimi, o
punire i trasgressori con pene temporali: obbligavan solamente per
la forza della religione le loro anime; e le pene e gastighi erano
spirituali, di censure, penitenze, e deposizioni. I Principi per mezzo
delle loro costituzioni lor davan forza di legge, obbligando i sudditi
ad osservargli con temporale costringimento, come il manifestano
in Oriente le Novelle di Giustiniano, la Collezione di Giovanni
Scolastico, i Nomocanoni di Fozio e di Balsamone; ed in Occidente,
nella Francia i capitolari di Carlo M. in Ispagna le leggi di que'
Re, per le quali a' canoni stabiliti ne' Concilj tenuti in Toledo, o
altrove, davan tutta la forza ed autorità; ed in Italia i tanti editti
di Teodorico e d'Atalarico, che appresso Cassiodoro si leggono.
§. VI. _Della conoscenza nelle cause._
Lo Stato ecclesiastico, durante la dominazione dei Goti in queste
nostre province, non acquistò maggior conoscenza, o nozione nelle
cause, di quella ch'ebbe ne' precedenti secoli sotto i successori di
Costantino infino all'Imperio di Valentiniano III. Era ancor ristretto
nella conoscenza degli affari della fede e della religione, di cui
giudicava per forma di politia; nella correzione de' costumi, di cui
conosceva per via di censure; e sopra le differenze insorte fra'
Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio e d'amichevole
composizione. Non ancora avea acquistata giurisdizione perfetta, nè
avea foro o territorio, nè i suoi Giudici eran divenuti Magistrati.
Teodorico e gli altri Re suoi successori lo contennero ne' suoi limiti,
nè la di lui conoscenza trapassò i confini del suo potere spirituale,
toltone la conoscenza in quelle tre sole occorrenze già ricordate;
in tutto il resto gli Ecclesiastici osservavano le leggi civili, e
come membri della società civile ubbidivano, come tutti gli altri,
a' Magistrati secolari, così ne' giudicj criminali, come civili, dai
quali eran giudicati e puniti. L'accuse si riportavan al Principe,
perchè o egli le giudicasse, o delegasse ad altri la loro cognizione,
e sovente per li loro delitti eran mandati in esilio, e deposti
dalle loro cariche. Si è veduto, come il Popolo romano, l'accuse
che inventò contra Simmaco, le portò fin a Ravenna al Re Teodorico,
perchè prendesse a giudicarlo, dimandandogli un Visitatore, siccome
gli fu dato, perchè lo sentenziasse; non altrimente di ciò, che fecero
i Vescovi d'Italia contra Damaso, i quali ricorsero agl'Imperadori
Graziano e Valentiniano, pregandogli che prendessero a giudicare
quel Papa da loro accusato. Non recava maraviglia in questi tempi,
mandarsi dal Re i Vescovi, come loro sudditi, ed il Papa stesso in
varie parti, ove portava il bisogno, e chiamargli a lor posta, nel che
sempre erano pronti ed ubbidientissimi. Papa Giovanni I. fu mandato
dal Re Teodorico fino in Costantinopoli per ottener dall'Imperador
Giustino I. la revocazione d'un suo editto, col quale esprimeva, che le
Chiese degli Arriani si fossero date a' Cattolici: e non avendo avuta
questa imbasciata quel successo da Teodorico sperato, imputandosi alla
sospetta fede di Giovanni, e poca buona condotta da lui usata, quando
egli era di ritorno per Italia, lo fece arrestare in Ravenna, dove
morì il dì 27 di marzo dell'anno 526. E Teodato mandò Papa Agapito
a Costantinopoli per trattar con Giustiniano la pace cotanto da lui
bramata.
Il Re Atalarico stabilì con suo editto istromentato da Cassiodoro[938],
che quelli, i quali per simonia ed ambizione erano stati eletti, fosser
accusati avanti i suoi Giudici e puniti severamente, stabilendo premj
agli accusatori, con dar loro la terza parte di ciò, che venissero
condennati, ed il rimanente da doversi impiegare alle fabbriche delle
Chiese, e per sovvenimento de' loro Ministri.
Intorno alle loro cause civili fu serbata a' Magistrati secolari
la medesima giurisdizione che prima avevano; dovevan innanzi a loro
istituire i giudicj, proponere le loro azioni, e citati dar malleveria
_judicio sisti_. Solamente il Re Atalarico favorì in ciò la Chiesa
romana, approvando una consuetudine, che s'era introdotta nel Clero di
quella, di doversi prima i suoi Preti convenire, o accusare avanti il
loro Vescovo. I Magistrati secolari, che in Roma da quel Principe erano
stati destinati ad amministrar giustizia, secondo ciò che praticavasi
in tutte l'altre province, ad istanza del suo creditore, costrinsero
un Diacono di quella Chiesa a soddisfar il debito; e lo strinsero
con tanta acerbità, che lo diedero in mano del medesimo creditore a
custodirlo. Un altro Prete della medesima Chiesa per leggiere cagioni
accusato, lo trattarono assai aspramente e con molti strazi. Il Clero
di Roma con flebili lamenti e preghiere, ricorse al Re Atalarico,
esponendogli, che nella lor Chiesa, per lunga consuetudine, affinchè
i loro Preti intrigati nelle liti del Foro, e tra' negozj del secolo,
non si distogliessero dal culto divino, erasi introdotto, che avanti
il loro Vescovo dovessero convenirsi: e che ciò non ostante, da'
suoi Magistrati erano stati un lor Prete e un Diacono acerbamente,
e con molte contumelie trattati; pregavano per tanto la clemenza di
quel Principe a darvi opportuno provedimento. Il Re alle loro preci
rispose, che per la riverenza ed onore, che si doveva a quella sede
appostolica[939], d'allora innanzi stabiliva, che se alcuno avea
da convenire qualche Prete del Clero romano in qualsivoglia causa,
dovesse prima ricorrere al giudicio del Vescovo di quella sede, il
quale dovesse, o egli conoscere more _suae sanctitatis_ de' meriti
della causa, ovvero delegarla, _acquitatis studio terminandam_; ma se
l'attore o l'accusatore usando di questa riverenza, si vedesse deluso e
differito nelle sue dimande, o quelle disprezzate; _tunc ad saecularia
fora jurgaturus occurrat_. All'incontro, se pretermesso questo suo
comandamento, ricorrerà alla prima a' Tribunali secolari, gl'impone
pena di dieci libbre d'oro, da doversi da' suoi Tesorieri immantenente
riscuotere, e per le mani del Vescovo dispensarsi a' poveri, e di
vantaggio cadesse dalla causa, e con tal doppia pena fosse punito. Ma
non tralasciò Atalarico nell'istesso tempo d'ammonirgli, che vivessero,
come si conveniva al loro stato, dicendogli: _Magnum scelus est crimen
admittere, quos nec conversationem decet habere saecularem; professio
vestra vita coelestis est. Nolite ad mortalium vota humilia, et errores
descendere. Mundani coerceantur humano jure, vos sanctis moribus
obedite_.
Ecco come in questi tempi in tutte l'altre Chiese, de' Magistrati
secolari era la conoscenza e giurisdizione delle cause, così civili
come criminali degli Ecclesiastici, erano sottoposti a' loro giudicj
ed ammende: nè perchè al solo Clero di Roma, per riverenza di quella
sede, volle Atalarico usar questa indulgenza, fu perciò al suo
Vescovo, o pure a quelli, a' quali egli delegava le cause, data per
giudicarle giurisdizione alcuna; ma solo, che dovessero terminarle
_more suae sanctitatis, et aequitatis studio_, in forma d'arbitrio e di
caritatevole composizione, non già in forma di giudicio e di giustizia
contenziosa.
Giustiniano adunque fu il primo, che cominciò ad accrescere la
conoscenza de' Vescovi nelle cause degli Ecclesiastici, e diede a
quelli privilegio di non piatire avanti Giudici laici. Questo Principe,
siccom'egli era pietoso e religioso, così accrebbe la conoscenza dei
Vescovi, ordinando per le sue Novelle[940], che nelle azioni civili i
Monaci ed i Cherici sarebbero convenuti in prima innanzi al Vescovo,
il quale deciderebbe le loro differenze prontamente, senza processi e
senza alcun rumore o strepito di giudicio; a condizione però, che se
una delle parti dichiarasse fra dieci giorni di non volere acquetarsi
al suo giudicio, il Magistrato ordinario prendesse cognizione della
causa, non per forma d'appellazione, come alcuni credettero, e come in
ciò superiore al Vescovo, ma tutto di nuovo: e se giudicava come aveva
arbitrato il Vescovo, non v'era appellazione da lui: ma se altrimente,
si dava in questo caso luogo all'appellazione. E quanto alle cause
criminali, era permesso d'indirizzarsi contro il Cherico, o innanzi al
Vescovo, ovvero al Giudice ordinario, salvo ne' delitti ecclesiastici,
come d'eresia, simonia, inobbedienza al Vescovo, ed ogn'altro
concernente la loro qualità, la cui conoscenza era attribuita al solo
Vescovo: come altresì delle differenze concernenti alla religione e
alla politia ecclesiastica, anche contro a' laici. Stabilì ancora,
che se nelle cause criminali il Cherico fosse condennato dal Giudice
laico, la sua sentenza non potesse eseguirsi, nè il Prete degradarsi,
senza l'approvazione del Vescovo; che se egli non lo volesse fare,
era necessario di ricorrere all'Imperadore. Ed in quanto a' Vescovi,
diede loro particolarmente questo privilegio di non piatire per niente
innanzi a' Magistrati laici, il qual privilegio diede ancora alle
religiose per la Novella 79 che gl'Interpreti hanno malamente steso a'
religiosi. E questo regolamento di Giustiniano, contenuto nella Novella
123, è quasi interamente reiterato dalle costituzioni dell'Imperador
Costantino III figliuolo d'Eraclio, e di Alessio Comneno, rapportate
per Balsamone nel titolo sesto del suo Nomocanone. Ecco come per
privilegio del Principe si cominciò ad ingrandire la conoscenza de'
Vescovi: non è però, ch'allora acquistassero giustizia perfetta, che
il diritto chiama giurisdizione, sopra i Preti, non avendo di que'
tempi territorio, cioè _Jus terrendi_, nè preciso costringimento.
Per la qual cosa non potevano di lor autorità imprigionare le persone
ecclesiastiche, nè avevan carceri: nè potevano imporre pene afflittive
di corpo, d'esilio e molto meno di mutilazion di membra o di morte,
anche nei più gravi delitti; nè condennare all'ammende pecuniarie.
Le pene, che usavano erano deposizioni, o sospensioni degli Ordini,
digiuni e penitenze: e questa forma di disciplina continuossi per tutto
l'ottavo secolo: ciò che ottimamente notò Gregorio III, in quella bella
epistola, che dirizzò a Lione Isaurico[941], dove fa vedere quanto
sia grande la differenza, fra le pene dell'Imperio e della Chiesa:
gl'Imperadori condannano a morte, imprigionano, mandano i rei in esilio
e rilegano: non così i Pontefici: _Sed ubi_, come sono le sue parole,
_peccarit quis, et confessus fuerit, suspendii, vel amputationis
capitis loco, Evangelium, et Crucem ejus cervicibus circumponunt,
eumque tamquam in carcerem, in secretaria, sacrorumque vasorum aeraria
conjiciunt, in Ecclesiae Diaconia, et in Catecumena ablegant, ac
visceribus corum jejunium, oculisque vigilias, et laudationem ori
ejus indicunt. Cumque probe castigarint, probeque fame afflixerint,
tum pretiosum illi Domini Corpus impartiunt, et Sancto illum Sanguine
potant: et cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati,
sic ad Deum, purum insontemque transmittunt. Vides, Imperator,
Ecclesiarum, Impertorumque discrimen, etc._
Avevan però gli Ecclesiastici in questi tempi cominciato ad usurparsi
la potestà di bruciare i libri degli Eretici, perchè nell'anno 443
il Pontefice Lione il Santo bruciò in Roma molti libri de' Manichei,
quando prima la censura solamente apparteneva alla Chiesa, ma la
proibizione, o bruciamento al Principe[942], di che altrove ci tornerà
occasione di più lungamente ragionare.
§. VII. _Beni temporali._
Non al pari della conoscenza nelle cause, fu l'ingrandimento de'
beni temporali nelle nostre Chiese: fu questo di gran lunga a quello
superiore. I Principi intorno agli acquisti, che tuttavia facevano,
non molto vi badavano, e non solo poca cura si presero d'impedire
gli eccessivi, come fecero Teodosio M. e gli altri Imperadori
suoi successori, ma anch'essi vi contribuirono con donazioni e
privilegi[943]. Quando prima gli acquisti facevansi dalle sole Chiese,
ora cominciando in queste nostre province a fondarvisi dei monasteri,
ancor essi ne tiravano la lor parte, e molti buoni presagi ne diedero,
fin da' loro natali, i monasteri di S. Benedetto.
S'aprirono ancora nuovi altri fonti, donde ne scaturiva maggior
ricchezza: sursero in questi tempi i santuari, e allargossi grandemente
la venerazione delle reliquie de' Santi. I tanti miracoli, che si
predicavano, l'apparizioni angeliche, le particolari devozioni a'
Santi, e l'esortazioni de' Monaci, tiravano le genti per la loro
devozione ad offerire a' loro monasteri ampie ricchezze. Fu riputato
ancora in questi tempi il donare, o lasciare per testamento alle
Chiese, essere un fortissimo remedio per ottener la remissione de
peccati. Salviano[944] che fiorì nell'Imperio d'Anastasio, esortava
a molti pietosi, che soccorressero le loro anime _ultima rerum suarum
oblatione_. Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte alle Chiese
quella clausola; _pro redemptione animarum, etc._
Si stabilì ancora un nuovo fondo assai più stabile di quel di prima,
donde se ne ritraevano buoni emolumenti: le decime che ne' tre primi
secoli erano libere e volontarie; e nel quarto e quinto secolo, per la
tepidezza de' Fedeli in darle, erano avvalorate dai sermoni de' PP. e
dalle loro esortazioni, perchè non le tralasciassero; in questo sesto
secolo divennero debite e necessarie[945]. Vedendo, che niente allora
giovavano le prediche e l'esortazioni, fu bisogno ricorrere ad aiuti
più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti e
di canoni. Così molti Concilj d'Occidente, e più decretali de' romani
Pontefici fecero passare in legge l'uso di pagarle. Per queste ed
altre vie, le ricchezze delle Chiese cominciaron ad essere assai più
ampie e considerabili, ed a posseder esse particolari patrimonj. La
Chiesa di Roma sopra tutte l'altre si rende ricchissima, tanto che
narra Paolo Varnefrido[946], ch'avendo Trasimondo Re de' Vandali in
Affrica mandato in esilio 220 Vescovi, Simmaco, che allor sedeva nella
Cattedra di Roma, fece a tutti somministrare ciò, che lor bisognava
per sostentarsi. Nè si pensò solo a' modi di acquistar le ricchezze, ma
anche a' modi di conservarle; poichè colle ricchezze essendo congiunto
il rilasciamento della disciplina e de' costumi, quelle appropriandosi
gli Ecclesiastici, come facoltà proprie, dove prima non eran
considerate, se non come patrimonio de' poveri, venivan in conseguenza
mal impiegate e peggio distribuite; onde più Concilj (quando che prima
non erasi per anche fatto alcun regolamento sopra questa materia) si
mossero a stabilire un gran numero di canoni, proibendo l'alienazioni,
regolando il modo di distribuirle, e badando sopra tutto alla loro
conservazione e sicurezza. Egli è però ancora vero, che non perciò i
Principi lasciarono di stabilir leggi intorn'a' beni ecclesiastici,
regolando gli acquisti, e tal ora anche le maniere di distribuirgli e
vietar gli abusi: e Giustiniano ci accerta d'aver egli di suo diritto
stabilite molte leggi intorno a' medesimi[947].
La divisione de' frutti di questi beni in quattro parti, una
all'Amministratore o Beneficiato, l'altra alla Chiesa, la terza a'
Poveri, e la quarta a' Cherici, che s'attribuisce a Papa Simplicio, il
qual fu eletto nell'anno 468, non fu in questi tempi sempre costante,
nè la medesima per tutte le province d'Occidente. In Francia nel
Concilio I d'Orleans[948], ragunato l'anno 511, s'assegna la metà
al Vescovo, e l'altra metà al Clero. In Ispagna, dal Concilio I di
Braga[949] tenuta nell'anno 563, la divisione dell'oblazioni si riserva
ai Cherici tutti in comune. Ma da poi nel Concilio IV di Toledo,
convocato sotto il Re Sisenando nell'anno 633, fu stabilito, che i
Vescovi avessero la terza parte delle rendite[950]. Così, come assai
approposito notò Graziano[951], secondo la diversità de' luoghi, e
consuetudine delle regioni, al Vescovo era riservata, in alcune la
terza, in altre la quarta parte: nè tali divisioni furono sempre, e da
per tutto invariabili e perpetue.
Grande che fosse stato in questo sesto secolo l'accrescimento de' beni
temporali delle nostre Chiese e de' monasteri, a riguardo però degli
altri immensi ed eccessivi acquisti, che poi si videro nel Regno dei
Longobardi e de' Normanni, era comportabile, nè molta alterazione
recossi perciò allo Stato civile: maggiore lo ravviseremo sotto i
Longobardi, il Regno de' quali saremo ora per narrare.