CAPITOLO VI.

_Dell'esterior politia ecclesiastica._

La Chiesa ancorchè sotto gl'Imperadori Arcadio ed Onorio, Principi

religiosi, i quali quasi terminaron di distruggere l'Idolatria

nell'Imperio romano, si vedesse, per quel che riguarda questa parte, in

istato florido e tranquillo; nulladimeno fu combattuta da tante e sì

varie eresie, che nè li numerosi e sì frequenti Concili, nè le molte

costituzioni degl'Imperadori pubblicate contra gli eretici, bastaron

per darle pace. La religione pagana, se bene sotto gl'Imperadori

cristiani, imitando i sudditi l'esempio de' loro Sovrani, si fosse

veduta in grandissima declinazione, nientedimeno, non essendosi

reputato colla forza estinguerla affatto, anzi avendo gl'Imperadori

suddetti per lungo tempo tollerato i templi de' Gentili, molte

superstizioni pagane, ed il culto degli Dei[846], era quella da' più

professata, ancorchè il numero de' Cristiani era molto maggiore di

quello de' Pagani. Ma sotto gl'Imperadori Arcadio ed Onorio il Culto

Gentile era quasi ridotto a nulla in tutte le città dell'Imperio:

solamente ne' castelli, _in Pagis_, ed in Campagna era l'esercizio

di quella religione mantenuto. Da questo venne il nome de' _Pagani_,

che s'incontra spesso nel Codice di Teodosio[847], per significar

gl'Idolatri: nome che lor era allora dato comunemente dal Popolo

cristiano, in vece di quello di Gentili. Gl'Imperadori Teodosio il

Giovane, e Valentiniano III, avviliron poi i Pagani in guisa, che

vietando d'ammettergli alla milizia, ovvero ad altro Uficio, gli

ridussero a segno, che l'istesso Imperador Teodosio mette in dubbio,

se a' suoi tempi ve ne fosse rimaso pur uno: _Paganos qui supersunt,

quamquam jam nullos esse credamus[848]._ In fine gli condanna e gli

proscrive; ed ordina, che se pur vi erano ancor rimasi lor tempj o

cappelle, siano distrutte e convertite in chiese[849].

Ma con tutti gli sforzi di quest'Imperadori, restarono in Campagna, _in

Pagis_, più antichi tempj, nei quali il culto degli Dei era sostenuto;

e per maggiore tempo vi si mantenne, come quelli, che sono gli ultimi

a deporre l'antiche usanze e costumi; tanto che nella nostra Campagna

pur si narra, che S. Benedetto, a' tempi del Re Totila, abbattesse una

reliquia di Gentilità ancor ivi rimasa presso a' Goti, ed in suo luogo

v'ergesse una chiesa. Restava ancor un'infinità di Nazioni barbare

nelle tenebre dell'Idolatria; ma soprattutto assai più in questi tempi

perturbavano la Chiesa le scorrerie de' Barbari ed i nuovi dominj

stabiliti nell'Imperio da' Principi stranieri: questi o non in tutto

spogliati del Paganesimo, ovvero per la maggior parte Arriani, tutta

la sconvolsero e malmenarono; e se la Italia e queste nostre province

non sofferirono sì strane rivoluzioni, tutto si dee alla pietà e

moderazione del Re Teodorico, il quale, ancorchè Arriano, lasciò in

pace le nostre Chiese; e siccome non variò la politia dello Stato

civile e temporale, così ancora volle mantenere in Italia l'istessa

forma e politia dello Stato ecclesiastico e spirituale.

Lo stesso avvenne, ma per altra cagione, alla Gallia, mercè della

conversione del famoso Clodoveo Re de' Franzesi, il quale nell'anno

496 ricevette la religione cristiana tutta pura e limpida, non già

contaminata dalla pestilente eresia d'Arrio. Non ebbero prima di

Reccaredo questa fortuna le Spagne: non l'Affrica manomessa da'

Vandali: non la Germania soggiogata dagli Alemanni, e da altre più

inculte e barbare Nazioni; non la Brettagna invasa da' Sassoni; non

finalmente tutte l'altre province dell'Imperio d'Occidente. Maggiori

revoluzioni e disordini si videro nelle province d'Oriente. Gli Unni

sotto il loro famoso Re Attila, gli Alani, i Gepidi, gli Ostrogoti,

ed ultimamente i Saraceni posero in iscompiglio non meno lo stato

dell'Imperio, che della Chiesa.

A tutti questi mali s'aggiunse l'ambizione de' Vescovi delle sedi

maggiori, e l'abuso della potestà degl'Imperadori d'Oriente, i quali

ridussero il Sacerdozio in tale stato, che negli ultimi tempi ad

arbitrio del Principe sottomisero interamente la religione. Queste

furono le cagioni di quella variazione, che nello Stato ecclesiastico

osserveremo dalla morte di Valentiniano III, fin all'Imperio di

Giustiniano. Vedremo, come quasi depressi e posti a terra tre

Patriarcati, l'Alessandrino, l'Antiocheno e quello di Gerusalemme,

fossero surti quello di Roma in Occidente, l'altro di Costantinopoli

in Oriente, le cui Chiese discordanti fra loro, cagionaron una

implacabil ed ostinata divisione fra' Latini e' Greci: e come quel di

Costantinopoli, non essendo la di lui ambizione da termine o confine

alcuno circoscritta, tentasse eziandio invadere il Patriarcato di Roma,

e queste nostre province, ancorchè come suburbicarie a quello di Roma

s'appartenessero.

§. I. _Del Patriarca d'Occidente._

Il Pontefice romano, che in questi tempi non meno da' Greci che da'

Latini cominciò a chiamarsi Patriarca, ragionevolmente ottenne il

primo luogo fra tutti i Patriarchi, così per esser fondata la sua

sede in Roma, città un tempo Capo del Mondo; come anche per esser egli

successor di S. Pietro, che fu Capo degli Appostoli. Nella sua persona

s'uniron perciò le prerogative di Primate sopra tutte le Chiese del

Mondo cattolico, appartenendo a lui, come Capo di tutte le Chiese aver

delle medesime cura e pensiero, invigilare, ch'in quelle la fede fosse

conservata pura ed illibata, e la disciplina conforme a' canoni, e che

questi fossero esattamente osservati[850]. L'ordinaria sua potestà,

siccome s'è veduto nel precedente libro, non si stendeva oltre alle

province suburbicarie, cioè a quelle, che ubbidivano al Vicario di

Roma, fra le quali eran tutte le quattro nostre province, onde ora si

compone il Regno; ed in questi limiti s'è veduto essersi contenuta fin

al tempo di Valentiniano.

In decorso di tempo, perchè nella sua persona andavan anche unite le

prerogative di Primate, fu cosa molto facile di stenderla sopra l'altre

province. Per ragion del Primato s'apparteneva anche a lui averne

cura e pensiero: quindi cominciò in alcune province, dove credette

esservene bisogno, a mandarvi suoi Vicarj. I primi che s'istituirono,

furon quelli, che mandò nell'Illirico: Tessaglia, ch'era Capo della

diocesi di Macedonia, nella quale il suo Vescovo esercitava le ragioni

Esarcali, da poi che riconobbe i Vicarj mandati dal Pontefice romano,

si vide sottoposta al Patriarca di Roma, il quale per mezzo de'

medesimi, non pur le ragioni di Primate, ma anche le patriarcali vi

esercitava; e così avvenne ancora, oltre alla Macedonia, nell'altre

province dell'Illirico. Col correr poi degli anni non solo all'autorità

sua patriarcale sottopose l'intera Italia, ma anche le Gallie e le

Spagne; ond'è che non solo da' Latini, ma da' Greci medesimi degli

ultimi tempi era reputato il romano Pontefice Patriarca di tutto

l'Occidente; siccome all'incontro volevano, che quel di Costantinopoli

si riputasse Patriarca di tutto l'Oriente. S'aggiunse ancora, che a

molte province e Nazioni, che si riducevan alla fede della religion

cattolica, erano pronti e solleciti i Pontefici romani a mandarvi

Prelati per governarle, ed in questa maniera al loro Patriarcato

le soggettavano: siccome accadde alla Bulgaria, la quale ridotta

che fu alla fede di Cristo, tosto le si diede un Arcivescovo; onde

nacquero le tante contese per questa provincia col Patriarca di

Costantinopoli, che a se pretendeva aggiudicarla. In cotal guisa tratto

tratto i Pontefici romani estesero i confini del loro Patriarcato per

tutt'Occidente; ond'avvenne (non senza però gravissimi contrasti)

che s'arrogaron essi la potestà di ordinare i Vescovi per tutto

l'Occidente, ed in conseguenza l'abbattere e mettere a terra le ragioni

di tutti i Metropolitani. Di vantaggio trassero a se l'ordinazioni de'

Metropolitani stessi. Così quando prima l'Arcivescovo di Milano, ch'era

l'Esarca di tutto il Vicariato d'Italia, era ordinato da' soli Vescovi

d'Italia, come si legge appresso Teodorito[851] dell'ordinazione

di S. Ambrogio, in processo di tempo i romani Pontefici alla loro

ordinazione vollero, che si ricercasse ancora il loro consenso, come

rapporta S. Gregorio nelle sue Epistole[852]. Trassero a se ancora

tutte le ragioni de' Metropolitani intorno all'ordinazioni per la

concessione del Pallio, che lor mandavane; poichè per quello si dava

da' Sommi Pontefici piena potestà a' Metropolitani d'ordinare i Vescovi

della provincia; onde ne seguiva, che a' medesimi insieme col Pallio

si concedeva tal potestà: quindi fu per nuovo diritto interdetto a'

Metropolitani di poter esercitare tutte le funzioni Vescovili, se non

prima ricevevano il Pallio; e fu introdotto ancora di dover prestare

al Papa il giuramento della fedeltà, che da lui ricercavasi. Fu ancora

in progresso di tempo stabilito, che l'appellazioni de' giudicj,

che da' Metropolitani erano proferiti intorno alle controversie, che

occorrevano per l'elezioni, si devolvessero al Pontefice romano: che

se gli elettori fossero negligenti, ovver l'eletto non fosse idoneo,

che l'elezione si devolvesse al Papa: che di lui solo fosse il diritto

d'ammettere le cessioni de' Vescovati, e di determinare le traslazioni

e le Coadjutorie colla futura successione: e finalmente che a lui

s'appartenesse la confermazione dell'elezioni di tutti i Vescovi delle

province.

Ma tutte queste intraprese, che si videro sopra le altre province

d'Occidente, non portarono variazione alcuna in queste nostre, onde ora

si compone il Regno; poichè essendo quelle suburbicarie, e su le quali

il Papa fin da principio esercitò sempre le sue ragioni patriarcali,

furono come prima a lui sottoposte; nè perciò si tolse ragione alcuna

a' Metropolitani, poichè non ve n'erano; nè intorno all'ordinazioni

dei Vescovi si variò la disciplina de' precedenti secoli. Non ancora

le nostre Chiese erano innalzate ad esser metropoli; nè anche per la

concession del Pallio, a' loro Vescovi eran concedute, come fu fatto

da poi, le ragioni de' Metropolitani: nè fin a questo tempo erano

state invase dal Patriarca di Costantinopoli; poichè ciò che si narra

di Pietro Vescovo di Bari[853], che nell'anno 530 sotto il Ponteficato

di Felice IV avesse dal Patriarca di Costantinopoli ricevuto il titolo

di Arcivescovo, e l'autorità di Metropolitano, con facoltà di poter

consecrare dodici Vescovi per la sua provincia di Puglia, non dee a

quell'anno riportarsi, quando queste province non erano state ancora

dai Greci invase, ed erano sotto la dominazione d'Atalarico Re de'

Goti, ma ne' tempi seguenti, quando sotto gl'Imperadori d'Oriente

essendo rimasa parte della Puglia e Calabria, della Lucania e Bruzio,

e molte altre città marittime dell'altre province, i Patriarchi di

Costantinopoli, col favore degl'Imperadori, s'usurparono in quelle le

ragioni patriarcali, come diremo ne' seguenti libri.

§. II. _Del Patriarca d'Oriente._

Se grandi furono l'intraprese del Patriarca di Roma sopra tutte

le province d'Occidente, maggiori e più audaci senza dubbio furon

quelle del Patriarca di Costantinopoli in Oriente: egli non solamente

sottopose al suo Patriarcato le tre diocesi Autocefale, l'Asiana,

quella di Ponto, e la Tracia; ma col correr degli anni, quasi estinse

i tre celebri Patriarcati d'Oriente, l'Alessandrino, l'Antiocheno

e l'ultimo di Gerusalemme. Nè contenta la sua ambizione di questi

confini, invase anche molte province d'Occidente, nè perdonò a

queste nostre, che per tutte le ragioni al Patriarcato di Roma

s'appartenevano.

Da quali bassi e tenui principj avesse il Patriarcato di Costantinopoli

cominciamento, si vide nel precedente libro. Il Vescovo di Bizanzio

prima non era, che un semplice suffraganeo del Vescovo d'Eraclea, il

quale presiedeva come Esarca nella Tracia[854]. Sopra tutti erano

in Oriente celebri ed eminenti due Patriarcati, l'Alessandrino e

l'Antiocheno. Quello di Alessandria teneva il secondo luogo dopo il

Patriarca di Roma, forse perchè Alessandria era riputata dopo Roma la

seconda città del Mondo: l'altro d'Antiochia teneva il terzo luogo,

ragguardevole ancora per la memoria, che serbava d'avervi S. Pietro

tenuta la sua prima Cattedra. Così le tre parti del Mondo tre Chiese

parimente riconobbero superiori sopra tutte le altre: l'Occidente

quella di Roma, l'Oriente quella di Antiochia, ed il Mezzogiorno quella

d'Alessandria. Non è però, che sopra tutta Europa esercitasse la sua

potestà patriarcale quel di Roma, ovvero quello d'Antiochia per tutta

l'Asia, e l'altro d'Alessandria in tutta l'Affrica: ciascuno, come

s'è veduto nel secondo libro, non estendeva la sua potestà, che nella

diocesi a se sottoposta: l'altre ubbidivano agli Esarchi proprj: e

molti altri luoghi ebbero ancora i loro Vescovi Autocefali, cioè a

niun sottoposti. Tali furon in Oriente i Vescovi di Cartagine e di

Cipro. Tali furon un tempo nell'Occidente i Vescovi della Gallia, della

Spagna, della Germania e dell'altre più remote regioni. Le Chiese

de' Barbari certamente non furon soggette ad alcun Patriarca, ma si

governavano da' loro proprj Vescovi. Così le Chiese d'Etiopia, della

Persia, dell'Indie e dell'altre regioni, ch'eran fuori del romano

Imperio, da' loro proprj Sacerdoti venivano governate.

Vide ancora l'Oriente un altro Patriarca, e fu quello di Gerusalemme.

Se si riguarda la disposizione dell'Imperio, non meno, che il Vescovo

di Bizanzio, meritava tal prerogativa il Vescovo di Gerusalemme;

e siccome quegli era suffraganeo al Metropolitano di Eraclea nella

Tracia, così questi era suffraganeo al Vescovo di Cesarea, metropoli

della Palestina: ma forse con più ragione si diedero gli onori di

Patriarca al Vescovo di Gerusalemme: fin da' tempi degli Appostoli

fu riputato un gran pregio il sedere in questa Cattedra posta nella

città santa, dove il nostro Redentore instituì la sua Chiesa, e dalla

quale il Vangelo per tutte l'altre parti del Mondo fu disseminato;

dove l'Autor della vita conversò fra noi, ove di mille sanguinosi rivi

lasciò asperso il terreno:

_Dove morì, dove sepolto fue,_

_Dove poi rivestì le membra sue._

Ma se altrove in ben mille esempj si vide, come la politia della Chiesa

secondasse quella dell'Imperio, e come al suo variare mutasse ancor

ella forma e disposizione, certamente per niun altro convincesi più

fortemente questa verità, che per l'ingrandimento del Patriarcato di

Costantinopoli. Da che Costantino il Grande rendè cotanto illustre e

magnifica quella città, che la fece sede dell'Imperio d'Oriente, con

impegno di renderla uguale a Roma, e che fosse riputata dopo quella la

seconda città del Mondo; cominciò il suo Vescovo anch'egli ad estollere

il capo, ed a scuotere il giogo del proprio Metropolitano. Per essere

stata riputata Costantinopoli un'altra Roma, ecco che nel Concilio

costantinopolitano[855] vengon al suo Vescovo conceduti i primi onori

dopo quella, _eo quod sit nova Roma_. Così quando prima, dopo il

romano, i primi onori erano del Patriarca d'Alessandria, sottentra

ora quello di Costantinopoli ad occupare il suo luogo. Egli è vero,

come ben pruova Dupino[856], che i soli onori furon a lui dal Concilio

conceduti, non già veruna patriarcal giurisdizione sopra le tre diocesi

autocefale: ma tanto bastò, che collo specioso pretesto di questi

onori, cominciasse egli le sue intraprese; non passò guari, che invase

la Tracia, ed esercitando ivi le ragioni esarcali, si rendè Esarca di

quella diocesi, ed oscurò le ragioni del Vescovo di Eraclea.

Dopo essersi stabilito nella Tracia, lo spinse la sua ambizione a

dilatar più oltre i suoi confini: invade le vicine diocesi, cioè

l'Asia e Ponto, ed in fine al suo Patriarcato le sottopone. Non in

un tratto le sorprende, ma di tempo in tempo col favor de' Concilj,

e più degl'Imperadori. S. Giovan Crisostomo più di tutti gli altri

Vescovi di Costantinopoli aprì la strada d'interamente occuparle:

in fine venne ad appropriarsi non solo la potestà d'ordinar egli i

Metropolitani dell'Asia e di Ponto, ma ottenne legge dall'Imperadore,

che niuno senza autorità del Patriarca di Costantinopoli potesse

ordinarsi Vescovo; onde appoggiato su questa legge, si fece lecito

poi ordinare anche i semplici Vescovi. Ecco come i Patriarchi di

Costantinopoli occuparono l'Asia e Ponto; ciò che poi, per render

più ferme le loro conquiste, si fecion confermare dal Concilio di

Calcedonia e dagli editti degl'Imperadori[857]. S'opposero a tanto

ingrandimento i Pontefici romani: Lione il Santo glie le contrastò, il

simile fecero i suoi successori, e sopra tutti Gelasio[858], che tenne

la Cattedra di Roma dall'anno 492 sino all'anno 496. Ma tutti i loro

sforzi riusciron vani, poichè tenendo i Patriarchi di Costantinopoli

tutto il favor degl'Imperadori, fu loro sempre non meno confermato il

secondo grado d'onore dopo il Patriarca di Roma, che la giurisdizione

in Ponto, nell'Asia e nella Tracia. L'Imperador Basilisco in un suo

editto rapportato da Evagrio[859] glie le rattificò: l'Imperador Zenone

fece l'istesso per una sua costituzione, ch'ancor si legge nel nostro

Codice[860]; e finalmente il nostro Giustiniano con sua Novella[861],

secondando quel che da' canoni del Concilio di Calcedonia era stato

statuito, comandò il medesimo. Ciò che poi fu abbracciato dal consenso

della Chiesa Universale; poichè essendo stati inseriti i canoni de'

Concilj costantinopolitano e calcedonense ne' Codici de' canoni delle

Chiese, fu ne' seguenti secoli tenuto per costante, il Patriarca di

Costantinopoli tener il secondo grado di onore, e la giurisdizione

sopra tutte le tre quelle diocesi.

Ecco come questo Patriarca si lasciò indietro gli altri tre, ch'erano

in Oriente: quelle tre sedi non pure per lo di lui ingrandimento e per

le frequenti scorrerie de' Barbari, che invasero le loro diocesi, ma

assai più per le sedizioni e contrasti, che sovente insorsero fra loro

intorn'all'elezioni, e intorno a' dogmi ed alla disciplina, perderon il

loro antico lustro e splendore; e da allora innanzi con quest'ordine

si cominciaron a numerare le sedi patriarcali: la romana: la

costantinopolitana: l'alessandrina: l'antiochena: e la gerosolimitana.

Quest'ordine tenne il Concilio di Costantinopoli celebrato nell'anno

536. Questo medesimo tenne Giustiniano nel Codice e nelle sue Novelle,

e tennero tutti gli altri Scrittori non meno greci, che latini. Non

ancora però il nome di Patriarca erasi ristretto solamente a questi

cinque: alcune volte soleva ancor darsi ad insigni Metropolitani: così

nel sopraccitato Concilio di Costantinopoli si diede anche ad Epifanio

Vescovo di Tiro; e Giustiniano così nel[862] Codice, come nelle[863]

Novelle dà generalmente questo nome agli Esarchi, ch'avevan il governo

di qualche diocesi: non molto da poi però in Oriente questo nome si

restrinse a que' soli cinque.

Ma in Occidente si continuò come prima a darsi ad altri Vescovi

e Metropolitani. In Italia il nostro Re Atalarico, appresso

Cassiodoro[864], chiamò i Vescovi d'Italia Patriarchi, ed il

romano Pontefice loro Capo, lo chiamò per tal riguardo Vescovo

de' Patriarchi. Da Paolo Varnefrido[865] i Vescovi d Aquileja e

di Grado sono anche nominati Patriarchi. In Francia questo nome fu

anche dato a' più celebri Metropolitani, ed a' Primati. Gregorio di

Tours[866] chiamò Nicezio, Patriarca di Lione. Il Concilio di Mascon

celebrato nell'anno 583 chiamò Prisco Vescovo di quella città anche

Patriarca[867]. Desiderio di Cahors appellò ancora Sulpizio Vescovo di

Bourges Patriarca: ed Inemaro di Rems non distingue i Patriarchi da'

Primati[868]. Così ancora nell'Affrica il primo Vescovo de' Vandali

assunse il nome di Patriarca, ciò che non senza riso fu inteso da'

Vescovi cattolici; ed in decorso di tempo presso a quelle Nazioni, che

si riducevan alla fede di Cristo, il primo Vescovo ch'era loro dato, fu

detto Patriarca. Ridotta la Bulgaria alla nostra fede, l'Arcivescovo,

che se le diede, ed i suoi successori presero il nome di Patriarca.

Simili Patriarchi hanno ora i Cristiani d'Oriente[869], dove, toltone

quelli, che propriamente si dicono Greci, i quali ritengon tuttavia i

quattro Patriarchi, il costantinopolitano, l'alessandrino, l'antiocheno

e 'l gerosolimitano, ancorchè i Pontefici romani soglian essi parimente

creargli titolari: quante Sette vi sono, altrettanti Patriarchi si

contano; così i Giacobiti hanno il lor Patriarca: hannolo i Maroniti,

e gli uni e gli altri prendon il nome di Patriarca d'Antiochia. I

Cophti hanno ancora il Patriarca, che si fa chiamare Alessandrino,

e tien la sua sede in Alessandria. Gli Abissini hanno il loro, che

regge tutta l'Etiopia, ancorchè al Patriarca de' Cophti sia in qualche

maniera soggetto. I Giorgiani hanno un Arcivescovo Autocefalo a niun

sottoposto. Gli Armeni hanno due generali Patriarchi: il primo risiede

in Arad, città dell'Armenia; l'altro in Cis, città di Caramania.

Abbiam veduto quanto s'innalzasse il Patriarca di Costantinopoli sopra

gli altri Patriarchi d'Oriente, e quanto stendesse i confini del suo

Patriarcato in questo secolo, fin all'Imperio di Giustino. Ne' due

secoli seguenti lo vedremo fatto assai più grande, volare sopra altre

province e Nazioni; poichè non contenta la sua ambizione di questi

confini, ne' tempi di Lione Isaurico lo vedremo occupare l'Illirico,

Epiro, Acaja e la Macedonia: lo vedrem ancora soggettarsi al suo

Patriarcato la Sicilia e molte Chiese di queste nostre province, e

contendere in fine col Pontefice romano per la Bulgaria e per le altre

regioni.

§. III. _Politia ecclesiastica di queste nostre province sotto i Goti

e sotto i Greci, fin a' tempi di GIUSTINO II._

Teodorico e gli altri Re ostrogoti suoi successori, ancorchè arriani,

lasciarono, come s'è detto, le nostre Chiese in pace;, e quella

medesima politia che trovarono, fu da lor mantenuta inviolata ed

intatta. Il Pontefice romano vi fu mantenuto, ed in queste nostre

province, come suburbicarie, esercitava, come prima, l'autorità

sua patriarcale, anzi era riconosciuto come Patriarca insieme e

Metropolitano; poichè infin a questi tempi le nostre metropoli,

in quanto alla politia ecclesiastica, non ebbero Arcivescovo o

Metropolitano alcuno: nelle città, come prima, erano semplici Vescovi,

riconoscenti il Pontefice romano, come lor Metropolitano: quindi

Atalarico[870], che a' Vescovi soleva dar anche il nome di Patriarca,

chiamollo Vescovo de' Patriarchi. E se in alcune città d'Italia,

nel Regno de' Goti e de' Longobardi ancora, i quali furono parimente

arriani, si videro in una stessa città due Cattedre occupate da due

Vescovi, l'uno cattolico, l'altro arriano; in queste nostre province,

le quali si mantennero sempre salde, e non furon mai contaminate

dagli errori d'Arrio, i Vescovi professaron tutti la fede di Nicea,

e serbaron le lor Chiese pure ed illibate, e mantennero gli antichi

dogmi e quella disciplina, che serbava la romana Chiesa, loro maestra

e condottiera. I Vescovi governavan le lor Chiese col comun consiglio

del Presbiterio. Non si ravvisava in quelle altra Gerarchia, se non di

Preti, Diaconi, Sottodiaconi, Acoliti, Esorcisti, Lettori ed Ostiarj.

I Vescovi eran ancora detti dal Clero e dal Popolo, e ordinati dal

Papa, come prima, ancorchè il favor de' Principi vi cominciasse ad

avere la sua parte: Grozio[871] portò opinione, che i Re goti, o

arriani o cattolici che fossero, _semper Episcoporum electiones in

sua potestate habuere_, e rapporta essersi anche ciò osservato da

Giovanni Garzia: ma da' nostri Re goti non si vide sopra ciò essersi

usata altra potestà, se non quella, ch'esercitarono gl'Imperadori,

così d'Occidente, come d'Oriente. Essi, come custodi e protettori

della Chiesa, e come quelli, che reputavan appartener loro anche il

governo e l'esterior politia della medesima, credettero esser della

lor potestà ed incumbenza di regolare con loro leggi l'elezioni,

proibire l'ambizioni, dar riparo a' disordini e tumulti sediziosi, e

sovente prevenirgli; riparar gli sconcerti, che allo spesso accadevan

per le fazioni delle parti, e far decidere le controversie, che per

queste elezioni solevano sorgere; ma l'elezione al Clero ed al Popolo

la lasciavano, siccome l'ordinazione a' Vescovi provinciali, ovvero

al Metropolitano. Odoacre Re degli Eruli, più immediato successore

di Teodorico in Italia alle ragioni degli Imperadori d'Occidente,

nell'elezione del Vescovo di Roma e degli altri d'Italia, vi volle

avere la medesima parte: Basilio suo Prefetto Pretorio vi invigilò

sempre, anche, come e' diceva, per ammonizione del Pontefice Simplicio,

il quale gl'incaricò, che, morendo, niuna elezione si facesse senza il

suo consiglio e guida[872].

Ad esempio di quel, che fece l'Imperador Onorio nello scisma della

Chiesa di Roma fra Bonifacio ed Eulalio, si osserva che Teodorico

usasse della medesima autorità per l'altro insorto ne' suoi tempi in

Roma fra Lorenzo e Simmaco. Per la morte accaduta nel fine dell'anno

498 di Papa Anastasio, pretendevano ambedue essere innalzati su quella

sede: Simmaco Diacono di quella Chiesa fu da maggior numero eletto ed

ordinato: ma Festo Senator di Roma, che avea promesso all'Imperador

Anastasio di far eleggere un Papa, che sarebbe stato ubbidiente a' suoi

desideri, fece eleggere ed ordinare Lorenzo. I due partiti portarons'in

Ravenna a ritrovare il Re Teodorico, il quale giudicò, che dovesse

rimaner Vescovo di Roma colui, il quale fosse stato eletto il primo,

ed avesse avuto il maggior numero de' suffragi: Simmaco avea sopra

Lorenzo ambedue questi vantaggi; onde fu confermato nel possesso di

quella sede, e nel primo anno del suo Ponteficato tenne un Concilio,

dove furon di nuovo fatti alcuni canoni per impedir nell'avvenire

le competenze in simili elezioni. Quelli che s'eran opposti

all'ordinazione di Simmaco, vedendolo lor mal grado in possesso, fecero

tutti i loro sforzi, perchè ne fosse scacciato; gli attribuiron perciò

molti delitti, sollevaron una gran parte del Popolo e del Senato contro

di esso, e domandaron al Re Teodorico un Visitatore, cui delegasse

la conoscenza di queste accuse: Teodorico nominò Pietro, Vescovo

di Altino, il quale precipitosamente, e contra il diritto, spogliò

incontanente il Papa dell'amministrazione della sua diocesi e di tutte

le facoltà della Chiesa: questa azione sì precipitosa eccitò in Roma

gravi sconcerti, e perniziosi tumulti; Teodorico per acquetargli fece

tosto nell'anno 501 convocare un Concilio in Roma, al quale invitò

tutti i Vescovi d'Italia[873]. V'andarono quasi tutti i Vescovi della

nostra Campagna, quel di Capua, di Napoli, di Nola, di Cuma, di Miseno,

di Pozzuoli, di Sorrento, di Stabia, di Venafro, di Sessa, d'Alife,

d'Avellino, ed alcuni altri dell'altre città di questa provincia. Dal

Sannio vi si portarono i Vescovi di Benevento, d'Isernia, di Bojano,

d'Atina, di Chieti, di Amiterno ed altri.

Da queste due province, come più a Roma vicine, ve ne andaron

moltissimi: dall'altre due, come dalla Puglia e Calabria, e dalla

Lucania e Bruzio, come più da Roma lontane, e più a' Greci vicine,

ve ne andaron molto pochi. Vi vennero ancora i Vescovi di Emilia,

di Liguria e di Venezia, i quali, passando per Ravenna, parlaron

a Teodorico in favor di Simmaco; ed essendo giunti in Roma, senza

volere imprendere ad esaminare l'accuse proposte contra Simmaco, lo

dichiararono, innanzi al Popolo, innocente ed assoluto; e s'adoperaron

in guisa col Re Teodorico, che si contentò di quella sentenza; ed il

Popolo col Senato, ch'erano molto irritati contro al Papa, si placarono

e lo riconobbero per vero Pontefice. Restarono tuttavia alcuni mal

contenti, che produssero contra quello Sinodo una scrittura; ma Ennodio

Vescovo di Pavia vi fece la risposta, la quale fu approvata in un

altro Concilio tenuto in Roma nell'anno 503, nel quale la sentenza

del primo Sinodo fu confermata. Le calunnie inventate contra Simmaco

passaron fino in Oriente, e l'Imperador Anastasio, ch'era separato

dalla comunione della Chiesa romana, glie le rinfacciò; Simmaco con una

scrittura apologetica si giustificò assai bene; il quale, mal grado de'

suoi nemici, dimorò pacifico possessor di quella sede fin all'anno 514,

che fu quello della sua morte.

Fu in questi tempi riputato così proprio de' Principi di regolare

queste elezioni, per evitar gli ambimenti e le sedizioni, che Atalarico

mosso da' precedenti scismi, accaduti in Roma per l'elezione de' loro

Vescovi, volendo dare una norma nell'avvenire, affinchè non accadessero

consimili disordini, imitando gli Imperadori Lione ed Antemio, fece

un rigoroso editto, che dirizzò a Gio. II, romano Pontefice, il quale

nell'anno 532 era succeduto a Bonifacio su la sede di Roma, con cui

regolò l'elezioni non solamente dei Pontefici romani, ma anche di

tutti i Metropolitani e Vescovi, imponendo gravissime pene a coloro,

i quali per ambizione, o per denaro aspirassero ad occupar le sedi,

dichiarandogli sacrileghi ed infami, e che oltre alla restituzion

del denaro, ed altre gravi ammende, da impiegarsi alla reparazione

delle fabbriche delle Chiese, ed a' Ministri di quelle, sarebbono

stati severamente puniti da' suoi Giudici, e le lor elezioni, come

simoniache, avute per nulle ed invalide: diede con questo editto altre

providenze per evitare l'altercazioni e litigi sull'elezioni, le quali

riportate al suo palazzo da' Popoli, egli n'avrebbe tosto presa cura,

e dato provedimento, dichiarando, che ciò che egli stabiliva per questo

suo editto, s'appartenesse non solo per l'elezione del Vescovo di Roma,

_sed etiam ad universos Patriarchas, atque Metropolitanas Ecclesias_.

Fu questo editto istromentato per Cassiodoro[874], il quale ancorchè

cattolico, e nelle cose ecclesiastiche versatissimo, tanto che oggi

vien annoverato fra li non inferiori Scrittori della Chiesa, e da

alcuni riputato per Santo, forse perchè morì monaco Cassinese[875],

non ebbe alcun riparo di non solamente istrumentarlo, ma consigliarlo

ancora, come assai opportuno, al suo Principe; nè fu riputato, secondo

le massime di questo secolo, estranio e lontano dalla sua real potestà.

Fu dirizzato a Papa Giovanni II, che lo ricevè con molto rispetto

e stima, nè se ne dolse; anzi se è vero esser sua quell'epistola,

che leggiamo fra le leggi del Codice[876], scritta all'Imperador

Giustiniano, dove tanto commenda il suo studio intorno alla disciplina

ecclesiastica (poichè Ottomano[877], ed altri[878] ne dubitano,

ancorchè venga difesa da Fachineo[879]), si vede che questo Pontefice

non contrastò mai a' Principi quella potestà, che s'attribuivano sopra

la disciplina della Chiesa. E di vantaggio Atalarico lo mandò ancora

a Salvanzio[880], che si trovava allora Prefetto della città di Roma,

acciocchè dovesse senza frapporvi dimora pubblicarlo al Senato e Popolo

romano; anzi perchè di ciò ne rimanesse perpetua memoria ne' futuri

secoli, ordinogli, che lo facesse scolpire nelle tavole di marmo, le

quali dovesse egli porre avanti l'atrio di S. Pietro Appostolo per

pubblica testimonianza[881].

Vollero i Re goti, come successori degl'Imperadori d'Occidente,

mantener tutte quelle prerogative, che costoro avevan esercitate

intorno all'esterior politia ecclesiastica, delle quali ne rendono

testimonianza le tante loro costituzioni, registrate nell'ultimo

libro del Codice di Teodosio. Così appartenendo ad essi lo stabilire

i gradi, dentro a' quali potevan contraersi le nozze[882], vietare

i matrimonj ne' gradi più prossimi, dispensargli per mezzo di loro

rescritti[883], ed avere la conoscenza delle cause matrimoniali, non

dee parer cosa nuova, se tra le formole dettate da Cassiodoro[884], si

legga ancora quella de' nostri Re goti, formata per le dispense, che

solevan concedere nei gradi proibiti dalle leggi. Così ancora, imitando

ciò che fecero gl'Imperadori d'Occidente e d'Oriente di non permettere

assolutamente e senza lor consenso ai loro sudditi di ascriversi

alle chiese o monasteri, di che ne restano molti vestigi nel Codice

Teodosiano: fu de' Goti ancora, come scrive Grozio[885], _non minus

laudanda cautio, quod subditorum suorum neminem permisere se Ecclesiis,

aut Monasteriis mancipare, suo impermissu_.

La medesima politia intorno a ciò fu ritenuta in queste nostre

province, quando da' Goti passarono sotto gl'Imperadori d'Oriente,

e molto più sotto l'Imperio di Giustiniano. Gl'Imperadori d'Oriente

calcaron ancora le medesime pedate; e dell'Imperador Marciano, che in

ciò fu il più moderato di tutti, siccome scrisse Facondo[886], Vescovo

d'Ermiana in Affrica, si leggono molti editti appartenenti all'esterior

politia della Chiesa. L'Imperador Lione, imitato da poi da Atalarico,

proibì ancora a' Vescovi l'elezione per ambizione e per simonia; ed

oltre alla pena della degradazione imposta dal Concilio di Calcedonia,

v'aggiunse egli quella dell'infamia; ed Antemio fece il medesimo[887].

Ma sopra tutti gli altri Imperadori d'Oriente, Giustiniano fu quegli,

che della disciplina ecclesiastica prese maggior cura e pensiero:

donde nacque, che gli ultimi Imperadori d'Oriente, non sapendo tener

poi in ciò regola nè misura, s'avanzaron tant'innanzi, che finalmente

sottoposero interamente il Sacerdozio all'autorità del Principe. Le

sue Novelle per la maggior parte sono ripiene di tanti editti sopra la

disciplina della Chiesa, che vien perciò egli arrolato nel numero degli

Autori ecclesiastici: egli più leggi stabilì intorno all'ordinazion

de' Vescovi, della loro età, de' requisiti, che debbon aver coloro per

esser eletti e promossi al Vescovado, della loro residenza, della loro

nozione e privilegi, ed infinite altre cose a quelli appartenenti.

Regolò le convocazioni de' Sinodi e de' Concilj, e loro prescrisse il

tempo. Diede varj provedimenti intorno a' costumi e condotta de' Preti,

Diaconi, e Sottodiaconi, delle loro esenzioni e cariche personali. Fece

molti editti riguardanti la degradazione de' Cherici, ed intorno alla

regolarità e professione de' Monaci. Diede con sue leggi maggior forza

e vigore a' canoni che furono stabiliti in varj Concilj, imponendo a'

Metropolitani, a' Vescovi, ed a tutti gli Ecclesiastici l'osservanza di

essi; aggiungendo gravi pene a coloro, che a quelli contravvenissero,

d'esser deposti e degradati dal lor Ordine; e moltissimi altri editti

sopra le cose ecclesiastiche stabilì, che possono vedersi nelle sue

Novelle, e nel suo Codice.

Appartenevasi ancora all'economia del Principe impedire a' Vescovi

l'abuso delle chiavi. Così quando essi s'abusavano delle scomuniche,

tosto lor s'opponevano; e Giustiniano stesso con sua legge[888] proibì

a' Vescovi le scomuniche, se prima la cagione non fosse giustificata:

e ne' Basilici ancor si vede con particolar legge[889] proibito a'

Vescovi di scomunicar senza giusta cagione, e quando non concorrano

i requisiti da' canoni prescritti. Quindi avvenne, che i Principi ne'

loro Reami, che in Europa stabilirono dopo la decadenza dell'Imperio

romano, vi vollero mantenere questo diritto, come praticano gli

Spagnuoli ed i Franzesi, e come ancora veggiamo tuttodì in questo

nostro Reame; di che altrove ci sarà data occasione d'un più lungo

discorso. Nè in questi tempi furono queste leggi reputate come

eccedenti la potestà imperiale; anzi furon queste di Giustiniano

comunemente ricevute non men in Oriente, che in Occidente, come ne

rendon testimonianza Gio: Scolastico Patriarca di Costantinopoli,

S. Gregorio M.[890], Inemaro,[891], ed altri: e se non è apocrifa la

sua epistola, che si legge nel nostro Codice[892], di sì fatta cura e

pensiero, ch'egli mostrò verso l'ecclesiastica disciplina, n'ebbe per

commendatore, e panegirista l'istesso Giovanni, romano Pontefice.

Le medesime pedate furon calcate da Giustino suo successore, sotto

l'Imperio del quale ora veggiamo queste nostre province. Per la qual

cosa non fu insin a questo tempo (per ciò che s'attiene a questa parte)

variata la politia ecclesiastica di queste nostre province, ma da' Goti

e da' Greci fu ritenuta la medesima, che si vide ne' secoli precedenti

sotto i successori di Costantino, fin a Valentiniano III, Imperador

d'Occidente.

§. IV. _De' Monaci._

Cominciarono però in questo secolo le nostre province a sentir qualche

mutazione per riguardo del monachismo, che di tali tempi ebbe nelle

medesime la perfezione e lo stabilimento. Come si vide nel precedente

libro, non ancora fino a' tempi di Valentiniano, eransi in queste

nostre parti stabiliti i Solitarj, o Cenobiti: ma ecco, ch'essendosi

l'Ordine monastico perfezionato in Oriente, tanto per le leggi

degl'Imperadori, quanto da' varj trattati ascetici, e divenuto sopra

tutti gli Ordini quello di S. Basilio celebre e numeroso, che in due

nostre province più a' Greci vicine, cioè nella Puglia e Calabria,

nella Lucania e Bruzj, comincian a fondarsi, in alcune città delle

medesime, monasteri di quell'Ordine, che Basiliani furon appellati.

Nelle due altre, quanto più a' Greci lontane, tanto più a Roma vicine,

cioè nella Campagna, e nel Sannio, vedi stabilito il monachismo per

molte regole, ma sopra tutte per quella di S. Benedetto, il cui Ordine

fu sì avventuroso, che stabilito nella nostra Campagna, si sparse in

poco tempo non solo per l'Italia, ma eziandio per la Francia e per

l'Inghilterra.

S. Benedetto nacque in Norcia città della diocesi di Spoleto verso

l'anno 480. Fu condotto giovane in Roma a studiare[893], ma fastidito

delle cose del secolo, si ritirò in Subiaco, 40 miglia da Roma

distante, e si chiuse in una grotta, ove dimorò per lo spazio di tre

anni, senza che alcuno ne avesse notizia, toltone Romano, Monaco, il

quale gli somministrava dal suo vicino monastero il mangiare: essendo

stato poi conosciuto, i Monaci d'un monastero vicino, per la morte del

loro Superiore, l'elessero Abate; ma i loro costumi non confacendosi

con quelli di Benedetto, egli si ritirò di nuovo nella solitudine,

dove visitato da molte persone, vi fabbricò dodeci monasteri, de' quali

l'Abate della Noce rapporta i nomi, e i luoghi dove furon fondati[894].

Di là passò nell'anno 529 nella nostra Campagna[895], e fermossi nel

monte, che da Casino, antica Colonia de' Romani, la qual è nella sua

costa, prende il nome, lontano da Subiaco intorno a 50 miglia, e da

Roma 70. Quivi giunto, abbatte una reliquia di Gentilità, ch'era in

quell'angolo ancor rimasa presso a' Goti, ed in suo luogo v'erge un

tempio, che dedicò a' SS. Martino, e Giovanni. I suoi prodigiosi fatti

ivi adoperati, e la santità della sua vita, tiraron in quel luogo

della gente, e molti sotto la sua regola ivi rimasero. Si rendè vie

più famoso per l'opinione e stima, che s'acquistò presso a Totila Re

d'Italia, e presso a molti Nobili romani; crebbe perciò il numero de'

suoi Monaci, e vi s'arrolavan i personaggi più insigni; ond'egli stese

la sua regola, e gettò gli stabili fondamenti di un grand'Ordine.

La divozione de' Popoli, e la fama della sua santità tirò ancora la

pietà di molti Nobili ad arricchirlo di poderi e di facoltà: Tertullio

Patrizio romano, vivendo ancor S. Benedetto, gli donò tutto quel

tratto di territorio, ch'è d'intorno al monastero Cassinese[896];

onde Zaccheria in suo Diploma disse esser quel monastero edificato

_in solo Tertulli_[897]: donogli ancora molte altre possessioni che e'

teneva in Sicilia; e Gordonio, padre di S. Gregorio M., gli donò una

sua villa, che possedeva ne' contorni d'Aquino. Così tratto tratto,

non ancor morto S. Benedetto, cominciò questo monastero a rendersi

numeroso ed illustre per la qualità de' suoi Monaci, e ad arricchirsi

per le tante donazioni, che alla giornata gli si facevano. La sua fama

non potè contenersi nella sola Campagna, si mandavan anche Monaci di

sperimentata probità e dottrina a fondar nell'altre nostre province

altri monasteri. Cassiodoro, uno de' più illustri personaggi di questo

secolo, nell'età di 70 anni, ritiratosi dalla Corte, si fece Monaco, e

tratto dalla fama di S. Benedetto, ch'ancor viveva, volle ne' Bruzj, e

propriamente in Squillace suo natìo paese, fondarvi un monastero, che

secondo pruova il P. Garezio[898], e rapporta Duppino[899], lo pose

sotto la regola di S. Benedetto, nella quale egli viveva: e venuto poi

a governarlo, menò in quello venticinque anni, che fu il resto di sua

vita essendovi morto vecchissimo d'età di più di 95 anni, verso l'anno

565 di nostra salute, onde Bacon di Verulamio[900] lo fa quasi che

centenario.

Questo è il monastero Vivariese, ovvero Castellese, di cui tratta

ben a lungo il P. Garezio, Monaco Benedettino della Congregazione

di S. Mauro[901], fondato da Cassiodoro, di cui ne fu Abate, non

molto lungi da Squillace a piè del monte volgarmente chiamato Moscio,

ovvero Castellese da una villa di tal nome quivi vicina, le cui radici

vengono bagnate dal fiume Pelena, oggi detto di Squillace. Fu nomato

Vivariese, perchè Cassiodoro, mentre occupava i primi onori nella

Corte de' Re goti, sovente soleva andar a diporto a Squillace sua

patria, ed in quella villa per la comodità ed abbondanza dell'acque

di quel fiume, che irrigava le radici del monte, fece costruire molti

vivai[902]. Avendo da poi per la caduta de' Goti abbandonata la Corte,

rendutosi Monaco, quivi ritirossi, e costrusse in quel luogo, ove

aveva i suoi vivai e poderi, questo monastero, dove compose la maggior

parte delle sue opere, e nel quale ancora ebbe per compagno Dionigi il

Piccolo[903]. Lo arricchì delle sue possessioni, e d'una biblioteca;

e lo rendè illustre e numeroso per molti Monaci; facendo anche nella

sommità di quel monte costruire molte celle per coloro, i quali dalla

vita monastica volevan passare all'eremitica, e da Cenobiti rendersi

Anacoreti e Solitari[904]. Prima di morire lasciò ivi per Abati,

Calcedonio e Geronzio, l'uno perchè reggesse gli Eremiti, che nella

sommità del monte castellese eransi ritirati, l'altro i Cenobiti del

monastero Vivariese. Il P. Garezio[905] rapporta ancora, che dopo

la sua morte, per molti anni fu ritenuto da' Monaci Benedettini: ma

che poi vi sottentrarono in lor luogo i Basiliani, che lungamente

il tennero, insino che per le susseguenti irruzioni de' Saracini,

non fosse stato disfatto e ruinato. Così non pur nel vicino Sannio

e nella Puglia cominciarono in questi tempi a fondarsi monasteri di

quest'Ordine, ma anche nelle province più remote e lontane.

Nell'ultimo anno di sua vita mandò S. Benedetto Placido suo discepolo

in Sicilia a fondarvi de' monasteri del suo Ordine, dove colle

donazioni di Tertullo e devozione di que' Popoli, fu propagato per

tutta quell'isola. Altre missioni in questi medesimi tempi si fecero

nella Francia, dove S. Mauro, Fausto, e suoi compagni vi fecero

meravigliosi progressi. Morì S. Benedetto secondo Lione ostiense ed

altri, nell'anno 543, ovvero, secondo alcuni altri, nell'anno 547,

non essendo ancor appurato presso agli Scrittori il preciso giorno

ed anno della sua morte, di che l'Abate della Noce[906], come d'un

punto d'istoria molto importante, tanto s'affatica e si travaglia; ma

per la di lui morte crebbero e s'avanzarono più tosto le fortune al

suo Ordine: imperocchè da poi assai più moltiplicaronsi i monasteri,

e si stese non pur in Italia, Sicilia, e nella Francia, ma ancora

nell'Inghilterra, e nell'altre più lontane province dell'Europa.

In cotal guisa queste nostre due province, la Campagna, ed il Sannio,

videro in maggior numero i monasteri di quest'Ordine, i quali

nell'altre due province, come più remote, furon più radi; ma ben

all'incontro più numerosi quelli fondati sotto la regola di S. Basilio;

la Puglia e la Calabria, il Bruzio e la Lucania, e le città marittime

della Campagna, come Napoli, Gaeta, Amalfi, ed alcune altre, che per

la maggior parte lungo tempo dimorarono sotto gl'Imperadori d'Oriente,

come più a' Greci vicine, e coi quali aveano assai più frequenti

commerci, ricevettero con maggiore prontezza i loro istituti; ed in

Oriente, essendo la regola di S. Basilio assai celebre e rinomata,

quindi avvenne, che tutti, o la più parte dei monasteri, che vi si

fondavano, sotto quell'Ordine erano istituiti. In Napoli S. Agnello

fu il primo, per quanto si sa, che vi stabilisse un monastero,

cominciato prima da S. Gaudioso, di cui egli ne fu Abate. Alcuni[907]

credettero, che S. Agnello seguitasse la regola di S. Benedetto; ma

il P. Caracciolo[908] pruova assai chiaro che fu Monaco Basiliano,

il quale trovando, che S. Gaudioso, quando si ricovrò in Napoli, dove

morì l'anno 453 avanti che fosse nato S. Benedetto, v'avea eretto un

monastero, egli vi stabilì la regola di S. Basilio: Ordine che in

que' tempi erasi renduto assai celebre e rinomato. Nè quello passò

sotto la regola di S. Benedetto, se non ne' tempi posteriori, morto

Agnello, dopo l'anno 590, quando i Benedettini cominciaron ad essere

più considerati, e si renderon più famosi. Molto tempo da poi ne'

secoli men a noi remoti, verso l'anno 1517, fu abitato da' Canonici

Regolari della Congregazione del Salvatore[909], siccome oggi giorno

vi dimorano. E così in questo sesto secolo, come ne' secoli seguenti

si videro in Napoli molti di questi monasteri sotto la regola di S.

Basilio, come il monasterio Gazarese nella piaggia di mare: de' SS.

Nicandro, e Marciano: di S. Sebastiano: de' SS. Basilio, ed Anastasio

nella regione Amelia: di S. Demetrio nella regione Albina: di S.

Spirito, ovvero Spiridione: di S. Gregorio Armeno nella regione

Nostriana di S. Maria di Agnone: di S. Samona: de' SS. Quirico, e

Giulitta, ed altri: ed in Napoli, ed altrove[910].

Ecco come in queste nostre province fossero stati introdotti i

monasteri. I primi, che vi comparvero, furono sotto la regola di S.

Basilio, e di S. Benedetto; e quindi, essendosi già introdotte le

Comunità di donzelle, le quali facevan voto di virginità, e dopo certo

tempo ricevevano con solennità il velo, si videro parimente i monasteri

di donne sotto la regola di S. Benedetto, ch'ebbero ancora per loro

condottiera Scolastica di lui sorella; e sotto quella di S. Basilio,

che sono i più antichi, che ravvisiamo in queste nostre province. Così

presso di noi fu stabilito l'Ordine monastico, il quale però in questi

tempi non avea fatti que' maravigliosi progressi, che si sentiranno in

appresso. Nè gli Abati, e' Monaci erano stati ancora sottratti dalla

giurisdizione de' Vescovi, nè lor conceduti que' tanti privilegi da'

Pontefici romani, i quali per avergli a se devoti e ligi, da poi lor

concedettono. Si rendè perciò il monte Casino uno dei due più celebri

santuarj, ch'ebbero in quest'età le nostre province, ove concorrevano

i peregrini da tutte le parti del Mondo. Un altro in questi medesimi

tempi era surto in Puglia nel monte Gargano per l'apparizione di S.

Michele, che narrasi accaduta in quella grotta a tempo di Papa Gelasio,

mentre la sede di Siponto era occupata dal Vescovo Lorenzo. Santuarj,

che nel regno de' Longobardi e de' Normanni si renderono così chiari

e rinomati, che per la loro miracolosa fama, tiraron a se non pur i

peregrini dalle più remote parti del Mondo, ma anche i maggiori Re e

Monarchi d'Europa, ed i più potenti Principi della terra.

§. V. _Regolamenti ecclesiastici, e nuove Collezioni._

I regolamenti ecclesiastici si videro in questi tempi, non men

intorno a' dogmi, che alla disciplina, assai più ampj e numerosi.

Coll'occasione d'essersi convocati più Sinodi e Concilj, si stabiliron

in conseguenza moltissimi canoni. Si cominciò a stabilirne anche di

quelli, che s'appartenevano alla potestà de' Principi. I gradi di

parentela, che prima si regolavano secondo le leggi civili, furon

anche regolati da' canoni, e le proibizioni delle nozze furono

stese a' cugini, ed ai figliuoli de' cugini. Teodosio M. avea prima

proibite le nozze fra' cugini, il che confermaron Arcadio ed Onorio

suoi figliuoli, come attesta S. Ambrosio[911]: Giustiniano poi le

permise[912], onde Triboniano volendo inserir nel suo Codice la legge

di Teodosio[913], la smozzicò sconciamente per non farla contraddire

a ciò, che Giustiniano avea su ciò variato[914]. I canoni ora le

proibiscono, non pur fra' cugini, come avea fatto Teodosio, ma anche

fra' figliuoli di quelli; ed introdusser poi un nuovo modo di computare

i gradi che Cujacio[915] stima non esser più antico di S. Gregorio M. e

del Papa Zaccheria. Non s'erano ancora intesi regolamenti intorno alle

facoltà delle Chiese, ma essendo in questi tempi cresciute e malmenate

dagli Ecclesiastici, si cominciò a far de' canoni per impedirne il

dissipamento e l'alienazioni. Era della potestà de' Principi il proibir

l'opere servili nel dì di domenica, e gl'Imperadori ne stavano in

possesso, come si vede dalle leggi di Lione e d'Antemio[916]: ed ora

si vede sopra di ciò essersene anche fatti canoni. Il dichiarar le

Chiese per asili[917] s'apparteneva agli stessi Imperadori, come se

ne leggono molte costituzioni nel Codice di Teodosio: ma ora questo

diritto vien anche dichiarato da' canoni. Ne furon eziandio stabiliti

molti su l'usure e divorzj, e sopra altre materie, la cui providenza

e regolamento s'apparteneva, ed era della potestà ed imperio de'

Principi. Quindi si vide il lor numero crescere in immenso; onde

sursero altri Codici e nuove Compilazioni.

Nel precedente libro s'è veduto, che sin a' tempi di Valentiniano

III, così la Chiesa occidentale, come l'orientale non conobbero altri

regolamenti, che quelli che furono raunati nel _Codice de' Canoni

della Chiesa Universale_, compilato per Stefano, Vescovo d'Efeso. Ma

da poi nel primo anno dell'Imperio di Giustiniano nel 527 uscì fuori la

_Collezione di Dionigi il Piccolo_. Questi fu un Monaco scita abitante

in Roma, e fu il primo che introdusse l'uso di numerar gli anni dalla

nascita di Cristo S. N. come noi facciamo ancora[918]; poichè prima

si computavano, o nella maniera dell'antica Roma per li Consoli, o

per li primi stabilimenti de' Principi greci successori d'Alessandro:

ovvero per li tempi de' Martiri, che sofferirono il martirio sotto

Diocleziano: ed in Ispagna per l'Era d'Augusto Imperadore, che precede

38 anni alla nascita di Cristo. Egli fu amicissimo di Cassiodoro, dal

quale fu ricercato, che istruisse nelle discipline, e particolarmente

nella filosofia i suoi Monaci nel monastero Vivariese[919]: lesse quivi

insieme con Cassiodoro la dialettica, e più anni dimorò suo compagno

in quel magisterio. Gli encomj, che da Cassiodoro gli vengon dati, si

leggono ancora nelle sue opere[920]. Egli arricchì la Chiesa latina di

molte traduzioni fedeli dell'opere de' Greci; ed a richiesta di Stefano

Vescovo di Salona[921] in Dalmazia tradusse in latino la raccolta de'

canoni greci più fedelmente, che non era la traduzione antica latina,

della quale si servivano gli occidentali: a questa aggiunse tutto ciò

che v'era nel Codice greco, cioè i 50 canoni appostolici, i canoni del

Concilio di Calcedonia, di Sardica, di Cartagine, e d'altri Concilj

d'Affrica.

Aggiunse parimente l'epistole decretali di Siricio Papa, che morì

l'anno 398 (argomento, che l'epistole, che si rapportano prima di

Siricio sieno apocrife). Si chiamavano lettere decretali quelle, che i

Pontefici scrivevano sopra le consultazioni de' Vescovi per decidere i

punti di disciplina, e le quali si mettevano fra' canoni. Così i Greci

mettevano fra i canoni le tre lettere di S. Basilio ad Anfilochio,

ed alcune altre de' più famosi Vescovi delle sedi maggiori[922]. A

queste poi, dopo la morte di Dionigi, furon aggiunti i decreti di

Gregorio II, compresi in 17 capitoli, come fu osservato da Pietro de

Marca Arcivescovo di Parigi[923]. Quel che reca maraviglia si è, che

benchè il Codice greco, di cui si servì Dionigi, finisse nel Concilio

costantinopolitano I, al quale eransi poi aggiunti discontinuatamente

i canoni del Concilio calcedonense, come afferma il medesimo Dionigi

nella prefazione a Stefano Vescovo di Salona, tuttavia avendovi dovuto

aggiunger tanto del suo, come i canoni sardicensi ed affricani, non fa

niuna menzione del Concilio efesino, o de' suoi canoni fatti nell'anno

431, quando questi canoni si trovano nel Codice greco dato in luce

da Justello nell'anno 1610 onde si rifiuta l'opinione di coloro, che

stimano, che Giustiniano nella Novella 131 fatta nell'anno 451 avesse

confermato, e data forza di legge al Codice de' canoni compilato

da Dionigi; poichè quivi Giustiniano conferma anche i canoni fatti

nel Concilio efesino, ivi: _Sancimus vicem legum obtinere sanctas

Ecclesiasticas regulas, ec. in Ephesina prima, in qua Nestorius est

damnatus ec._ Doujat[924] però dice, che Dionigi non ne fece menzione,

perchè quel Concilio non stabilì canoni attenenti alla disciplina, ma

solamente canoni riguardanti l'esecuzione della condanna di Nestorio,

e suoi aderenti.

Questa Collezione di Dionigi, in Occidente ed in queste nostre province

ebbe tutta l'autorità, e tutto il vigore[925]; e da Niccolò I. R.

P.[926] vien chiamata per eccellenza _Codex Canonum_, e dal diritto

canonico _Corpus Canonum_[927]. E ne' tempi seguenti ebbe tanta

forza, che nell'anno 787 data in dono da Adriano I. a Carlo M.[928],

questo Principe comandò a' Vescovi di Francia, che invigilassero

all'osservanza dei canoni in quella racchiusi; e comprese que' decreti

nel suo _Capitolare_ d'Aix la Chapelle, che fece comporre nell'anno 789

secondo che narra Justello[929].

Intorno al medesimo tempo nell'anno 547 Fulgenzio Ferrando Diacono di

Cartagine fece un'altra raccolta di canoni[930], ma con diverso ordine,

più tosto citandogli, che rapportandogli, e sotto ciascun capo raccolse

i canoni di diversi Concilj, della quale fa menzione Graziano nel suo

decreto[931].

Il Cardinal Baronio[932] stima, che circa questi medesimi tempi sieno

state fatte le Collezioni di Martino di Braga, e di Cresconio. Altri

credono[933] che quella di Martino fosse fatta intorno all'anno 572,

e l'altra di Cresconio circa l'anno 670. Martino, di nazione Unghero,

e Monaco Benedettino, fu Vescovo di Braga in Portogallo. Fece la sua

raccolta per uso delle Chiese di Spagna, traducendo i Sinodi greci,

ed aggiungendovi altri canoni di Concilj latini, e spezialmente dei

toletani: questa Collezione però fuori delle Spagne non ha avuto uso nè

autorità, se non quanto avesse servito per illustrazione[934].

Cresconio Vescovo d'Affrica compose la sua Collezione di canoni, della

quale ci resta un compendio, il cui titolo, secondo un MS. che rapporta

il Baronio, era questo: _Concordia Canonum a Cresconio Africano

Episcopo digesta sub capitibus trecentis_. E perchè ivi fassi anche

menzione d'un poema in versi esametri composto dal medesimo Cresconio

per celebrar le guerre e le vittorie riportate da Giovanni Patricio

contra i Saraceni d'Affrica, fa conto il Baronio, che egli vivesse

intorno a' tempi di Giustiniano Imperadore.

Giovanni Scolastico, che, mandato Eutichio in esilio, fu innalzato al

Patriarcato di Costantinopoli da Giustiniano Imperadore[935], e visse

anche dopo lui, fu il primo, che in Oriente avesse fatta Raccolta,

dove si unissero insieme i canoni colle leggi, spezialmente le Novelle

di Giustiniano; la qual spezie di libro fu chiamata poi _Nomocanone_

da' Scrittori seguenti: e benchè questa Collezione divisa in cinquanta

titoli, da principio ebbe qualch'uso; nondimeno Teodoro Balsamone

nel supplimento osserva, che a tempo suo, cioè nella fine dal secolo

duodecimo, non aveva alcuna stima, come quella ch'era stata adombrata

dal Nomocanone di Fozio, più utile e più abbondante[936].

Queste furono le Collezioni de' canoni, che dopo il Codice de' canoni

della Chiesa universale sursero ne' seguenti tempi infin all'Imperio di

Giustino, successor di Giustiniano[937]: le quali non avevan forza di

legge, se non quando dagl'Imperadori e Principi era lor data. La Chiesa

non avea peranche in questi tempi acquistata giurisdizione perfetta,

sì che potesse far valere i suoi regolamenti, come leggi, ed obbligare

i Fedeli con temporal costringimento all'osservanza de' medesimi, o

punire i trasgressori con pene temporali: obbligavan solamente per

la forza della religione le loro anime; e le pene e gastighi erano

spirituali, di censure, penitenze, e deposizioni. I Principi per mezzo

delle loro costituzioni lor davan forza di legge, obbligando i sudditi

ad osservargli con temporale costringimento, come il manifestano

in Oriente le Novelle di Giustiniano, la Collezione di Giovanni

Scolastico, i Nomocanoni di Fozio e di Balsamone; ed in Occidente,

nella Francia i capitolari di Carlo M. in Ispagna le leggi di que'

Re, per le quali a' canoni stabiliti ne' Concilj tenuti in Toledo, o

altrove, davan tutta la forza ed autorità; ed in Italia i tanti editti

di Teodorico e d'Atalarico, che appresso Cassiodoro si leggono.

§. VI. _Della conoscenza nelle cause._

Lo Stato ecclesiastico, durante la dominazione dei Goti in queste

nostre province, non acquistò maggior conoscenza, o nozione nelle

cause, di quella ch'ebbe ne' precedenti secoli sotto i successori di

Costantino infino all'Imperio di Valentiniano III. Era ancor ristretto

nella conoscenza degli affari della fede e della religione, di cui

giudicava per forma di politia; nella correzione de' costumi, di cui

conosceva per via di censure; e sopra le differenze insorte fra'

Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio e d'amichevole

composizione. Non ancora avea acquistata giurisdizione perfetta, nè

avea foro o territorio, nè i suoi Giudici eran divenuti Magistrati.

Teodorico e gli altri Re suoi successori lo contennero ne' suoi limiti,

nè la di lui conoscenza trapassò i confini del suo potere spirituale,

toltone la conoscenza in quelle tre sole occorrenze già ricordate;

in tutto il resto gli Ecclesiastici osservavano le leggi civili, e

come membri della società civile ubbidivano, come tutti gli altri,

a' Magistrati secolari, così ne' giudicj criminali, come civili, dai

quali eran giudicati e puniti. L'accuse si riportavan al Principe,

perchè o egli le giudicasse, o delegasse ad altri la loro cognizione,

e sovente per li loro delitti eran mandati in esilio, e deposti

dalle loro cariche. Si è veduto, come il Popolo romano, l'accuse

che inventò contra Simmaco, le portò fin a Ravenna al Re Teodorico,

perchè prendesse a giudicarlo, dimandandogli un Visitatore, siccome

gli fu dato, perchè lo sentenziasse; non altrimente di ciò, che fecero

i Vescovi d'Italia contra Damaso, i quali ricorsero agl'Imperadori

Graziano e Valentiniano, pregandogli che prendessero a giudicare

quel Papa da loro accusato. Non recava maraviglia in questi tempi,

mandarsi dal Re i Vescovi, come loro sudditi, ed il Papa stesso in

varie parti, ove portava il bisogno, e chiamargli a lor posta, nel che

sempre erano pronti ed ubbidientissimi. Papa Giovanni I. fu mandato

dal Re Teodorico fino in Costantinopoli per ottener dall'Imperador

Giustino I. la revocazione d'un suo editto, col quale esprimeva, che le

Chiese degli Arriani si fossero date a' Cattolici: e non avendo avuta

questa imbasciata quel successo da Teodorico sperato, imputandosi alla

sospetta fede di Giovanni, e poca buona condotta da lui usata, quando

egli era di ritorno per Italia, lo fece arrestare in Ravenna, dove

morì il dì 27 di marzo dell'anno 526. E Teodato mandò Papa Agapito

a Costantinopoli per trattar con Giustiniano la pace cotanto da lui

bramata.

Il Re Atalarico stabilì con suo editto istromentato da Cassiodoro[938],

che quelli, i quali per simonia ed ambizione erano stati eletti, fosser

accusati avanti i suoi Giudici e puniti severamente, stabilendo premj

agli accusatori, con dar loro la terza parte di ciò, che venissero

condennati, ed il rimanente da doversi impiegare alle fabbriche delle

Chiese, e per sovvenimento de' loro Ministri.

Intorno alle loro cause civili fu serbata a' Magistrati secolari

la medesima giurisdizione che prima avevano; dovevan innanzi a loro

istituire i giudicj, proponere le loro azioni, e citati dar malleveria

_judicio sisti_. Solamente il Re Atalarico favorì in ciò la Chiesa

romana, approvando una consuetudine, che s'era introdotta nel Clero di

quella, di doversi prima i suoi Preti convenire, o accusare avanti il

loro Vescovo. I Magistrati secolari, che in Roma da quel Principe erano

stati destinati ad amministrar giustizia, secondo ciò che praticavasi

in tutte l'altre province, ad istanza del suo creditore, costrinsero

un Diacono di quella Chiesa a soddisfar il debito; e lo strinsero

con tanta acerbità, che lo diedero in mano del medesimo creditore a

custodirlo. Un altro Prete della medesima Chiesa per leggiere cagioni

accusato, lo trattarono assai aspramente e con molti strazi. Il Clero

di Roma con flebili lamenti e preghiere, ricorse al Re Atalarico,

esponendogli, che nella lor Chiesa, per lunga consuetudine, affinchè

i loro Preti intrigati nelle liti del Foro, e tra' negozj del secolo,

non si distogliessero dal culto divino, erasi introdotto, che avanti

il loro Vescovo dovessero convenirsi: e che ciò non ostante, da'

suoi Magistrati erano stati un lor Prete e un Diacono acerbamente,

e con molte contumelie trattati; pregavano per tanto la clemenza di

quel Principe a darvi opportuno provedimento. Il Re alle loro preci

rispose, che per la riverenza ed onore, che si doveva a quella sede

appostolica[939], d'allora innanzi stabiliva, che se alcuno avea

da convenire qualche Prete del Clero romano in qualsivoglia causa,

dovesse prima ricorrere al giudicio del Vescovo di quella sede, il

quale dovesse, o egli conoscere more _suae sanctitatis_ de' meriti

della causa, ovvero delegarla, _acquitatis studio terminandam_; ma se

l'attore o l'accusatore usando di questa riverenza, si vedesse deluso e

differito nelle sue dimande, o quelle disprezzate; _tunc ad saecularia

fora jurgaturus occurrat_. All'incontro, se pretermesso questo suo

comandamento, ricorrerà alla prima a' Tribunali secolari, gl'impone

pena di dieci libbre d'oro, da doversi da' suoi Tesorieri immantenente

riscuotere, e per le mani del Vescovo dispensarsi a' poveri, e di

vantaggio cadesse dalla causa, e con tal doppia pena fosse punito. Ma

non tralasciò Atalarico nell'istesso tempo d'ammonirgli, che vivessero,

come si conveniva al loro stato, dicendogli: _Magnum scelus est crimen

admittere, quos nec conversationem decet habere saecularem; professio

vestra vita coelestis est. Nolite ad mortalium vota humilia, et errores

descendere. Mundani coerceantur humano jure, vos sanctis moribus

obedite_.

Ecco come in questi tempi in tutte l'altre Chiese, de' Magistrati

secolari era la conoscenza e giurisdizione delle cause, così civili

come criminali degli Ecclesiastici, erano sottoposti a' loro giudicj

ed ammende: nè perchè al solo Clero di Roma, per riverenza di quella

sede, volle Atalarico usar questa indulgenza, fu perciò al suo

Vescovo, o pure a quelli, a' quali egli delegava le cause, data per

giudicarle giurisdizione alcuna; ma solo, che dovessero terminarle

_more suae sanctitatis, et aequitatis studio_, in forma d'arbitrio e di

caritatevole composizione, non già in forma di giudicio e di giustizia

contenziosa.

Giustiniano adunque fu il primo, che cominciò ad accrescere la

conoscenza de' Vescovi nelle cause degli Ecclesiastici, e diede a

quelli privilegio di non piatire avanti Giudici laici. Questo Principe,

siccom'egli era pietoso e religioso, così accrebbe la conoscenza dei

Vescovi, ordinando per le sue Novelle[940], che nelle azioni civili i

Monaci ed i Cherici sarebbero convenuti in prima innanzi al Vescovo,

il quale deciderebbe le loro differenze prontamente, senza processi e

senza alcun rumore o strepito di giudicio; a condizione però, che se

una delle parti dichiarasse fra dieci giorni di non volere acquetarsi

al suo giudicio, il Magistrato ordinario prendesse cognizione della

causa, non per forma d'appellazione, come alcuni credettero, e come in

ciò superiore al Vescovo, ma tutto di nuovo: e se giudicava come aveva

arbitrato il Vescovo, non v'era appellazione da lui: ma se altrimente,

si dava in questo caso luogo all'appellazione. E quanto alle cause

criminali, era permesso d'indirizzarsi contro il Cherico, o innanzi al

Vescovo, ovvero al Giudice ordinario, salvo ne' delitti ecclesiastici,

come d'eresia, simonia, inobbedienza al Vescovo, ed ogn'altro

concernente la loro qualità, la cui conoscenza era attribuita al solo

Vescovo: come altresì delle differenze concernenti alla religione e

alla politia ecclesiastica, anche contro a' laici. Stabilì ancora,

che se nelle cause criminali il Cherico fosse condennato dal Giudice

laico, la sua sentenza non potesse eseguirsi, nè il Prete degradarsi,

senza l'approvazione del Vescovo; che se egli non lo volesse fare,

era necessario di ricorrere all'Imperadore. Ed in quanto a' Vescovi,

diede loro particolarmente questo privilegio di non piatire per niente

innanzi a' Magistrati laici, il qual privilegio diede ancora alle

religiose per la Novella 79 che gl'Interpreti hanno malamente steso a'

religiosi. E questo regolamento di Giustiniano, contenuto nella Novella

123, è quasi interamente reiterato dalle costituzioni dell'Imperador

Costantino III figliuolo d'Eraclio, e di Alessio Comneno, rapportate

per Balsamone nel titolo sesto del suo Nomocanone. Ecco come per

privilegio del Principe si cominciò ad ingrandire la conoscenza de'

Vescovi: non è però, ch'allora acquistassero giustizia perfetta, che

il diritto chiama giurisdizione, sopra i Preti, non avendo di que'

tempi territorio, cioè _Jus terrendi_, nè preciso costringimento.

Per la qual cosa non potevano di lor autorità imprigionare le persone

ecclesiastiche, nè avevan carceri: nè potevano imporre pene afflittive

di corpo, d'esilio e molto meno di mutilazion di membra o di morte,

anche nei più gravi delitti; nè condennare all'ammende pecuniarie.

Le pene, che usavano erano deposizioni, o sospensioni degli Ordini,

digiuni e penitenze: e questa forma di disciplina continuossi per tutto

l'ottavo secolo: ciò che ottimamente notò Gregorio III, in quella bella

epistola, che dirizzò a Lione Isaurico[941], dove fa vedere quanto

sia grande la differenza, fra le pene dell'Imperio e della Chiesa:

gl'Imperadori condannano a morte, imprigionano, mandano i rei in esilio

e rilegano: non così i Pontefici: _Sed ubi_, come sono le sue parole,

_peccarit quis, et confessus fuerit, suspendii, vel amputationis

capitis loco, Evangelium, et Crucem ejus cervicibus circumponunt,

eumque tamquam in carcerem, in secretaria, sacrorumque vasorum aeraria

conjiciunt, in Ecclesiae Diaconia, et in Catecumena ablegant, ac

visceribus corum jejunium, oculisque vigilias, et laudationem ori

ejus indicunt. Cumque probe castigarint, probeque fame afflixerint,

tum pretiosum illi Domini Corpus impartiunt, et Sancto illum Sanguine

potant: et cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati,

sic ad Deum, purum insontemque transmittunt. Vides, Imperator,

Ecclesiarum, Impertorumque discrimen, etc._

Avevan però gli Ecclesiastici in questi tempi cominciato ad usurparsi

la potestà di bruciare i libri degli Eretici, perchè nell'anno 443

il Pontefice Lione il Santo bruciò in Roma molti libri de' Manichei,

quando prima la censura solamente apparteneva alla Chiesa, ma la

proibizione, o bruciamento al Principe[942], di che altrove ci tornerà

occasione di più lungamente ragionare.

§. VII. _Beni temporali._

Non al pari della conoscenza nelle cause, fu l'ingrandimento de'

beni temporali nelle nostre Chiese: fu questo di gran lunga a quello

superiore. I Principi intorno agli acquisti, che tuttavia facevano,

non molto vi badavano, e non solo poca cura si presero d'impedire

gli eccessivi, come fecero Teodosio M. e gli altri Imperadori

suoi successori, ma anch'essi vi contribuirono con donazioni e

privilegi[943]. Quando prima gli acquisti facevansi dalle sole Chiese,

ora cominciando in queste nostre province a fondarvisi dei monasteri,

ancor essi ne tiravano la lor parte, e molti buoni presagi ne diedero,

fin da' loro natali, i monasteri di S. Benedetto.

S'aprirono ancora nuovi altri fonti, donde ne scaturiva maggior

ricchezza: sursero in questi tempi i santuari, e allargossi grandemente

la venerazione delle reliquie de' Santi. I tanti miracoli, che si

predicavano, l'apparizioni angeliche, le particolari devozioni a'

Santi, e l'esortazioni de' Monaci, tiravano le genti per la loro

devozione ad offerire a' loro monasteri ampie ricchezze. Fu riputato

ancora in questi tempi il donare, o lasciare per testamento alle

Chiese, essere un fortissimo remedio per ottener la remissione de

peccati. Salviano[944] che fiorì nell'Imperio d'Anastasio, esortava

a molti pietosi, che soccorressero le loro anime _ultima rerum suarum

oblatione_. Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte alle Chiese

quella clausola; _pro redemptione animarum, etc._

Si stabilì ancora un nuovo fondo assai più stabile di quel di prima,

donde se ne ritraevano buoni emolumenti: le decime che ne' tre primi

secoli erano libere e volontarie; e nel quarto e quinto secolo, per la

tepidezza de' Fedeli in darle, erano avvalorate dai sermoni de' PP. e

dalle loro esortazioni, perchè non le tralasciassero; in questo sesto

secolo divennero debite e necessarie[945]. Vedendo, che niente allora

giovavano le prediche e l'esortazioni, fu bisogno ricorrere ad aiuti

più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti e

di canoni. Così molti Concilj d'Occidente, e più decretali de' romani

Pontefici fecero passare in legge l'uso di pagarle. Per queste ed

altre vie, le ricchezze delle Chiese cominciaron ad essere assai più

ampie e considerabili, ed a posseder esse particolari patrimonj. La

Chiesa di Roma sopra tutte l'altre si rende ricchissima, tanto che

narra Paolo Varnefrido[946], ch'avendo Trasimondo Re de' Vandali in

Affrica mandato in esilio 220 Vescovi, Simmaco, che allor sedeva nella

Cattedra di Roma, fece a tutti somministrare ciò, che lor bisognava

per sostentarsi. Nè si pensò solo a' modi di acquistar le ricchezze, ma

anche a' modi di conservarle; poichè colle ricchezze essendo congiunto

il rilasciamento della disciplina e de' costumi, quelle appropriandosi

gli Ecclesiastici, come facoltà proprie, dove prima non eran

considerate, se non come patrimonio de' poveri, venivan in conseguenza

mal impiegate e peggio distribuite; onde più Concilj (quando che prima

non erasi per anche fatto alcun regolamento sopra questa materia) si

mossero a stabilire un gran numero di canoni, proibendo l'alienazioni,

regolando il modo di distribuirle, e badando sopra tutto alla loro

conservazione e sicurezza. Egli è però ancora vero, che non perciò i

Principi lasciarono di stabilir leggi intorn'a' beni ecclesiastici,

regolando gli acquisti, e tal ora anche le maniere di distribuirgli e

vietar gli abusi: e Giustiniano ci accerta d'aver egli di suo diritto

stabilite molte leggi intorno a' medesimi[947].

La divisione de' frutti di questi beni in quattro parti, una

all'Amministratore o Beneficiato, l'altra alla Chiesa, la terza a'

Poveri, e la quarta a' Cherici, che s'attribuisce a Papa Simplicio, il

qual fu eletto nell'anno 468, non fu in questi tempi sempre costante,

nè la medesima per tutte le province d'Occidente. In Francia nel

Concilio I d'Orleans[948], ragunato l'anno 511, s'assegna la metà

al Vescovo, e l'altra metà al Clero. In Ispagna, dal Concilio I di

Braga[949] tenuta nell'anno 563, la divisione dell'oblazioni si riserva

ai Cherici tutti in comune. Ma da poi nel Concilio IV di Toledo,

convocato sotto il Re Sisenando nell'anno 633, fu stabilito, che i

Vescovi avessero la terza parte delle rendite[950]. Così, come assai

approposito notò Graziano[951], secondo la diversità de' luoghi, e

consuetudine delle regioni, al Vescovo era riservata, in alcune la

terza, in altre la quarta parte: nè tali divisioni furono sempre, e da

per tutto invariabili e perpetue.

Grande che fosse stato in questo sesto secolo l'accrescimento de' beni

temporali delle nostre Chiese e de' monasteri, a riguardo però degli

altri immensi ed eccessivi acquisti, che poi si videro nel Regno dei

Longobardi e de' Normanni, era comportabile, nè molta alterazione

recossi perciò allo Stato civile: maggiore lo ravviseremo sotto i

Longobardi, il Regno de' quali saremo ora per narrare.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 53 / 59 题